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D D O O S S S S I I E E R R L L E E G G I I S S L L A A T T I I V V O O Le norme dei settori Cultura, Spettacolo e Turismo A cura di Daniela La Marca Ufficio Legislativo Federculture

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LLee nnoorrmmee ddeeii sseettttoorrii CCuullttuurraa,, SSppeettttaaccoolloo ee TTuurriissmmoo

A cura di Daniela La Marca Ufficio Legislativo

Federculture

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Indice Premessa………………………………………………………………………………………………………………………………………….……3

1. Cultura, Cinema e Spettacolo nei provvedimenti del Governo

Decreto semplificazioni………………………….……………………………………..………………….……………………….…………….4

Decreto liberalizzazioni…………………………………………………………….…………………………………………………………..10

Decreto Salva Italia……………………………………………………………...………………………………………………….…….………19

Legge di stabilità 2012……………………………………………………………………...……………………………………………….…..32

Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze……………………………………….………………………………………....43

Manovra bis………………………………………………………………………….……………………………………………..…………….…46 Manovra finanziaria estiva 2011……………………….………………………………………………………………………….….….….60 Il reintegro del fus e la manutenzione dei beni culturali - Decreto Omnibus………………...…………………….…..….67 Il trasferimento dei beni culturali - Federalismo demaniale………………………………………...………………..………......71 Fus, fondazioni lirico-sinfoniche e settore cinematografico - Decreto milleproroghe……....……...…………………..74 Il crollo dell’intervento pubblico nel settore della cultura - Manovra finanziaria 2010…………...………………...…81 Il taglio del Fus - Legge di stabilità 2011……………………………...…………………………………………………….....…….....105

2. Le Fondazioni lirico- sinfoniche

Quadro normativo di sintesi……….……………………………………...…………………………………..………………..………..…107 Il riordino del settore lirico-sinfonico……….……………………………………...………………………………………..………..…108 Regolamento fondazioni lirico-sinfoniche con forma organizzativa speciale……………………………………………116 La competenza in materia di fondazioni lirico-sinfoniche………………..……………………….…………………….………120

3. Finanziamenti e aspetti fiscali

Le agevolazioni fiscali per chi effettua erogazioni liberali…………………………….……….………….………………….…134 Il 5 per mille…………………………………………………………………………………………………..……………….……....…….….…139 L’8 per mille…………………...……………………………………………………………………………..……………….……....…..…….…140 Arcus…………………………….……………………………………………………………………………………………….……..……………141 Le società partecipate dal Mibac………………………………………………………………………………………………..…………142 Tax credit e tax shelter – Le agevolazioni fiscali a favore del settore cinematografico……………………...………..153

4.Turismo

Codice del turismo………………………………………………….………………………………………….……………..……………...…156 I distretti turistici ……………………..…………………………………………………………………………..………………………...…..193 Tassa di soggiorno…………………………………………………………………………………………………………….……………..…197

5. Le azioni di Federculture

Gli emendamenti……………………………….…………………….…………………………………………….…………………..…….…198 Le Proposte di Federculture………………………………………………….……………………………………………………..………202

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Premessa

Come altri ambiti importanti della vita del paese, anche il settore della cultura ha bisogno di

riforme.

Negli ultimi anni si sono susseguiti interventi normativi che hanno colpito in modo rilevante la

capacità d’intervento degli enti locali e l’autonomia delle aziende cui è affidato il difficile compito

di produrre cultura e garantire i servizi ai cittadini.

Abbiamo ritenuto importante, quindi, raccogliere ed evidenziare queste norme o singole parti

delle stesse, alcune di carattere generale (come le manovre finanziarie 2010/2012), altre su settori

specifici (come cinema, spettacolo e fondazioni lirico-sinfoniche). Ogni provvedimento è integrato

da una nota di Federculture che ne illustra il contenuto.

L’assenza di dibattiti parlamentari e di riforme organiche dei singoli comparti della cultura e dello

spettacolo confermano purtroppo la marginalità del settore nelle politiche di sviluppo del paese.

Ne emerge un quadro poco rassicurante che, tuttavia, spinge a mettere in campo un grande

impegno per avviare una stagione di riforme che incoraggi un processo di miglioramento della

produzione artistica e culturale ai fini della ripresa economica e nell’interesse dei cittadini.

Roberto Grossi

Presidente Federculture

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11.. CCuullttuurraa,, cciinneemmaa ee ssppeettttaaccoolloo nneeii pprroovvvveeddiimmeennttii ddeell GGoovveerrnnoo

Negli ultimi anni il settore dei beni culturali è stato messo duramente alla prova non solo da una

serie di tagli ai finanziamenti, ma soprattutto da provvedimenti normativi emanati dal Governo

che, nell’ottica di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, hanno colpito indistintamente

anche i servizi culturali, pregiudicando l’autonomia gestionale costituzionalmente garantita di

enti locali e aziende pubbliche.

Manovre finanziarie e decreti anti-crisi hanno imposto limiti di spesa per mostre, convegni e

pubblicità; hanno stabilito il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni e ridotto il numero dei

componenti degli organi collegiali di enti ed organismi pubblici. In sostanza è stata ingessata la

possibilità di programmazione delle attività e di sviluppo della produzione, rinunciando di fatto

all’attuazione di politiche culturali.

In alcuni casi, le azioni intraprese da Federculture hanno portato ad importanti vittorie, come

l’esclusione di aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi culturali dall’ambito di

applicazione di una norma del recente decreto liberalizzazioni che avrebbe paralizzato un’intera rete

di eccellenze della cultura.

In questa prima sezione vengono riportati e analizzati i provvedimenti e gli interventi

giurisprudenziali che hanno inciso in maniera più rilevante sul settore, dal più recente decreto

semplificazioni - che ha introdotto una nuova disciplina in tema di sponsorizzazioni relative ai beni

culturali - alla più risalente legge di stabilità per il 2011 - che aveva tagliato del 36,6% gli

stanziamenti per il Fondo Unico per lo Spettacolo in seguito ripristinati dal cd. decreto omnibus.

Decreto semplificazioni

Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, conv. legge 4 aprile 2012, n. 35

(…) Art. 20 Sponsorizzazione beni culturali 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) h) dopo l'articolo 199, è inserito il seguente: «Art. 199-bis. (Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l'indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione, ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in

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una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice. L'amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire una successiva fase finalizzata all'acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L'amministrazione procede, quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l'offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica. 2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere nuovamente pubblicati nell'allegato del programma triennale dei lavori dell'anno successivo. 3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità stabiliti dall'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui all'articolo 201 del presente codice.». 2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. (…) Art. 42 Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali. 1. All'articolo 31 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.». Art. 43 Semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. 1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. 2. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 44 Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Art. 56 Disposizioni per il settore turistico 1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) è abrogata . 2. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni. Per l'avvio e per la ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (…)

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La circolare Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 6/12 Oggetto: Decreto semplificazioni.

Cari Associati,

è in corso di conversione il cd. Decreto “Semplifica Italia” (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione

e di sviluppo – D.L. n. 5/2012 – AC. 4940). Dopo la fiducia ottenuta nei giorni scorsi alla Camera, il testo è

ora passato all’esame del Senato.

Del provvedimento vi segnaliamo in particolare l’art. 20 (sponsorizzazioni), gli artt. 42 e ss. (beni culturali) e

l’art. 56 (turismo).

Per quanto concerne il tema delle sponsorizzazioni, anche in seguito alle note vicende relative ai lavori di

restauro del Colosseo, il decreto (art. 20, co. 1, lett. h) introduce nel codice degli appalti una nuova disciplina

(art. 199 bis) in tema di sponsorizzazioni relative ai beni culturali.

Nello specifico, la norma prevede che le amministrazioni aggiudicatrici debbano integrare il programma

triennale relativo alla programmazione dei lavori pubblici ex art. 128 del Codice degli appalti, con un

allegato che indichi i lavori, i servizi e le forniture per i quali intendono far ricorso ad uno sponsor per il

finanziamento o per la realizzazione degli stessi interventi. A tal fine devono predisporre i relativi studi di

fattibilità, anche in forma semplificata o i progetti preliminari. Nell’allegato possono essere inclusi anche gli

interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La

procedura prevista può essere così riassunta:

SPONSORIZZAZIONE BENI CULTURALI

ELENCO LAVORI SERVIZI E

FORNITURE PER I QUALI SI

INTENDE FAR RICORSO AD UNO

SPONSOR

L’elenco deve essere allegato al programma triennale relativo alla programmazione dei lavori pubblici (art. 128 codice dei contratti pubblici).

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente per almeno 30 giorni. Di tale pubblicazione viene anche dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e sulla G.U. della Repubblica italiana, nonché, per contratti di importo superiore alle soglie, anche sulla G.U. dell’Unione europea. - generica descrizione di ciascun intervento con l’indicazione

del valore di massima; - tempi di realizzazione; - richiesta di offerte in aumento sull’importo del finanziamento

minimo indicato; - indicazione della forma di sponsorizzazione (pura o tecnica).

CONTENUTO DELL’AVVISO

Con la sponsorizzazione di puro finanziamento sia ha solo l’apporto del finanziamento da parte dello sponsor, mentre l’onere della realizzazione delle opere rimane

La sponsorizzazione tecnica è estesa alla progettazione e alla realizzazione di

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in capo all’amministrazione aggiudicatrice. parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IMPEGNATIVE DI

SPONSORIZZAZIONE

Il termine di presentazione è stabilito nel bando e negli avvisi e non può essere inferiore a 60 giorni.

ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE

Da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o di una commissione giudicatrice per interventi il cui valore stimato - al netto dell’IVA - sia superiore a un milione di euro e per casi di particolare complessità.

GRADUATORIA DELLE OFFERTE

Dopo la stesura della graduatoria può essere indetta una successiva fase finalizzata all’acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci.

STIPULA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

- con il soggetto che ha offerto il finanziamento maggiore, se si tratta di sponsorizzazione di puro finanziamento

- con il soggetto che ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore se si tratta di sponsorizzazione tecnica

RICERCA IN PROPRIO DELLO SPONSOR CON CUI

NEGOZIARE IL CONTRATTO

Nei casi in cui non venga presentata nessuna offerta o nessuna offerta venga giudicata appropriata, oppure le offerte presentate risultino irregolari o inammissibili o non siano rispondenti ai requisiti formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi, ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica.

Peraltro, l’art. 61 del provvedimento in commento demanda ad un decreto del Ministro per i beni e le attività

culturali l’emanazione di norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell’art. 199-

bis nonché di quelle contenute nell’art. 120 del d.lgs. 42/2004 (Sponsorizzazione di beni culturali).

Con riferimento al secondo gruppo di norme segnalate, l’art. 42 del decreto novella l’art. 31 del Codice dei

Beni Culturali e del Paesaggio in tema di interventi conservativi volontari, ovvero quelli effettuati dai privati

sui beni culturali di loro appartenenza anche con il concorso alla spesa dello Stato. La disposizione mira ad

introdurre un “meccanismo di salvaguardia” che permetta di prestabilire annualmente, con decreto

ministeriale, l’ammontare delle risorse disponibili, in base alle quali poter disporre l’ammissione ai

contributi statali dell’intervento conservativo autorizzato.

Ai fini della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, l’art. 43 del decreto mira a semplificare le

procedure di verifica dell’interesse culturale, demandando la definizione delle modalità tecniche operative

ad un decreto interministeriale non avente natura regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni

dall’entrata in vigore del provvedimento.

L’art. 44, invece, prevede l’emanazione di un regolamento di delegificazione volto a modificare e integrare la

disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità

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(basso impatto sul paesaggio), prevista dal D.P.R. 139/2010, anche al fine di rideterminarne e ampliarne le

ipotesi.

Infine, l’art. 56, comma 1 introduce alcune modifiche al Codice del Turismo (v. circ. Federculture n. 12/11). In

particolare viene integrata la definizione di “circuiti nazionali di eccellenza” comprendendo anche la

promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti

nei territori interessati, attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone

con disabilità. Si stabilisce, inoltre, che il “Fondo buoni vacanze” non sarà più alimentato da una quota dell’8

per mille come previsto in precedenza. Il comma 2, invece, prevede che i beni immobili confiscati alla

criminalità organizzata, con caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici, possono

essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni.

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Decreto liberalizzazioni

Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, conv. legge 24 marzo 2012, n. 27

(…) Art. 25 Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali 1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, della legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente: “Art. 3-bis. – (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) 1. A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le Regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, è fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista ai sensi delle discipline di settore vigenti e delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quelle indicate nel presente comma nonché in attuazione di specifiche direttive europee. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell’unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. 2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta. 3. A decorrere dal 2013, l’applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell’ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. 4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorità di regolazione competente abbia verificato l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorità stessa. 5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L’ente locale o l’ente di governo locale dell’ambito o del bacino vigila sull’osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

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6. Le società affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3, dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.”. b) All’articolo 4: 1) Al comma 1, dopo le parole: “libera prestazione dei servizi,” sono inserite le seguenti: “dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale”; 2) Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente è adottata previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ente di governo locale dell’ambito o del bacino o in sua assenza dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalità idonee.”; 3) II comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’invio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”; 4) Al comma 11: 4.1) dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis) prevede l’impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all’intera durata programmata dell’affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;”; 4.2) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione.”; 5) al comma 13 le parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “somma complessiva di 200.000 euro annui”; 6) al comma 32: 6.1) alla lettera a), in fine, le parole “alla data del 31 marzo 2012″ sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l’affidamento per la gestione può avvenire a favore di un’unica società «in house» risultante dalla integrazione operativa, di preesistenti gestioni in affidamento diretto e gestioni in economia tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell’articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la costituzione dell’unica azienda in capo alla società in house devono essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell’Autorità di regolazione di settore. La durata dell’affidamento in house all’azienda risultante dall’integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino territoriale che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza pubblica.”;

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6.2) alla lettera b), in fine, le parole “alla data del 30 giugno 2012″ sono sostituite con le seguenti: “alla data del 31 marzo 2013″; 7) dopo il comma 32-bis è inserito il seguente: “32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all’apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.”; 8) al comma 33-ter, le parole: “Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012″ sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012″; 9) al comma 34: 9.1) sono soppresse le parole: “il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422″; 9.2) dopo le parole: “il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164″ inserire le seguenti: “, ad eccezione di quanto previsto dal comma 33″; 9.3)in fine è aggiunto il seguente periodo: “Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o sottoscritti in conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformità all’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”; 10) il comma 34-bis abrogato; 11) al comma 35 sono premessi i seguenti: “34-ter. Gli affidamenti diretti, in materia di trasporto pubblico locale su gomma già affidati ai sensi dell’articolo 61 della legge 23 luglio 2009 n. 99 ed in conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza prevista nel contratto di affidamento. 34-quater. Gli affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da investimenti compresi in programmi co-finanziati con risorse dell’Unione europea cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio.”; 2. All’articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. A decorrere dall’anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascuna anno. L’Unioncamere trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l’elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.”;

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b) al comma 8, dopo le parole: “seguenti atti” sono inserite le seguenti: “da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.”. 3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applicano i principi di garanzia previsti dall’articolo 4, comma 33, del decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148″; b) all’articolo 15, comma 10, la parola: ” gare” è sostituita con le parole: “prime gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale” 4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa europea e nazionale sull’evidenza pubblica, le seguenti attività: a)la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l’avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d’ambito. 5. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “svolto in regime di privativa dai comuni” sono sostituite dalle seguenti: “svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148″. 6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire i bandi. 7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall’apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000

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Le circolari Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 3/12

Oggetto: Decreto liberalizzazioni e servizi pubblici locali.

Cari Associati,

il recente decreto in tema di liberalizzazioni (decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1) interviene nuovamente

sulla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Sotto la rubrica “Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali” l’art. 25 modifica il decreto legge

n. 138/2011 che aveva previsto un riassetto regolatorio del settore al fine di colmare il vuoto lasciato

dall’abrogazione, avvenuta tramite referendum, della previgente normativa. La novella prevede una

maggiore limitazione dell’autonomia degli enti territoriali a favore della liberalizzazione dei servizi e,

quindi, della concorrenza.

Il decreto introduce inoltre alcune modiche al Tuel in relazione alle aziende speciali e alle istituzioni;

attribuisce una serie di poteri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito al monitoraggio della

normativa regionale e locale ai fini dell’individuazione delle disposizioni contrastanti con la tutela o la

promozione della concorrenza; individua il contenuto delle carte di servizio.

Di seguito le novità più rilevanti:

• Ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono organizzare, entro il 30 giugno 2012, lo

svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei - le cui dimensioni

non possono essere inferiori alla dimensione del territorio provinciale – in maniera tale da consentire

economie di scala idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio

dei Ministri eserciterà i poteri sostitutivi. I finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse

pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, co. 5 Cost., sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo

degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite

procedura ad evidenza pubblica.

• Aspetti procedurali e parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con riferimento all’attività posta a carico degli enti locali, ai fini della valutazione circa la realizzabilità di

una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali tramite la liberalizzazione di tutte le attività

economiche, il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) diventa obbligatorio

per gli enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Gli enti devono inviare all’AGCM, entro 12 mesi

dall’entrata in vigore del decreto, gli esiti della verifica e il relativo schema di delibera quadro. L’Autorità

esprime il proprio parere obbligatorio entro 60 giorni, mentre l’ente è tenuto ad adottare la delibera prima di

procedere al conferimento o al rinnovo della gestione dei servizi entro 30 giorni dal parere dell’AGCM.

• Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per l’attribuzione di diritti di esclusiva.

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Dopo l’individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio, l’ente, nel caso in cui ritenga non

sussistano i presupposti per la libera iniziativa economica privata, procede all’affidamento del servizio

tramite procedure ad evidenza pubblica. Il relativo bando di gara deve prevedere l’impegno del soggetto

gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento e,

tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle economie di gestione e la loro destinazione alla

riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a

processi di efficientamento relativi al personale.

A decorrere dal 2013, il ricorso a procedure di affidamento dei servizi ad evidenza pubblica costituirà

elemento di valutazione della virtuosità di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali

dell’ambito o del bacino ai sensi dell’art. 20, co. 3 del d.l. n. 98/2011.

I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire

agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le

caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio

secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria

per definire i bandi. In caso di ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall'apposita

richiesta o la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta

dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 ad un massimo

di euro 500.000.

• In house providing

La soglia prevista per poter procedere all’affidamento in house passa da 900.000 euro a 200.000 euro. Gli

affidamenti non conformi cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente

affidante, alla data del 31 dicembre 2012. Inoltre, l'affidamento per la gestione in house, in deroga alla regola

generale della gara per il servizio in esclusiva, può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione

operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house, tale

da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale. In tal caso

il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso,

il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance

(redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle

condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di

regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può

essere in ogni caso superiore a tre anni.

Le società in house sono assoggettate al patto di stabilità interno, sono tenute all’acquisto di beni e servizi

secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici e al reclutamento del personale e al conferimento

degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del d. lgs. n. 165/2001 (adeguata

pubblicità, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, decentramento delle procedure…). Sono, inoltre,

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tenute a rispettare le disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle

assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o

indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.

• Regime transitorio

- Le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione

del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali non abbiano avuto ad

oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del

servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data

del 31 marzo 2013.

- Gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore ai 200.000 euro, ovvero non

siano conformi a quanto previsto dal decreto cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita

deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012.

- Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali, i soggetti

pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano - senza

alcun indennizzo o compenso aggiuntivo - l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche

oltre le scadenze previste ed, in particolare, il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard

minimi alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto,

fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura

del mercato alla concorrenza.

• Aziende speciali e istituzioni

A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno.

A tal fine, si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie

economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun

anno. Ai predetti enti si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché le disposizioni che

stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli

oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli

amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.

Inoltre gli atti fondamentali (piano-programma comprendente il contrato di servizio, bilancio di esercizio,

conto consuntivo e bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale) devono essere sottoposti

all’approvazione del Consiglio Comunale.

• Nuove prerogative della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione a tutela e promozione

della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su

segnalazione dell’AGCM, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza;

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assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza; decorso inutilmente

il termine, propone al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi.

• Contenuto delle carte di servizio

Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali,

indicano in modo specifico i diritti – previa individuazione degli stessi da parte delle Autorità indipendenti

di regolazione - anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del

servizio.

* * *

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 5/12

Oggetto: Maxiemendamento decreto liberalizzazioni.

Cari Associati,

con grande soddisfazione Vi comunichiamo che il testo del maxiemendamento interamente sostitutivo del

decreto liberalizzazioni, sul quale ieri è stata posta la questione di fiducia, ha tenuto conto di alcune proposte

emendative sostenute da Federculture e presentate da vari Senatori. Come ricorderete (v. circ. n. 3/2012),

l’art. 25 del decreto in tema di “promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali” ha introdotto una

disposizione molto penalizzante per aziende speciali e istituzioni, sottoponendole al patto di stabilità interno

e ad una serie di vincoli e limitazioni. L’attuale formulazione del testo normativo, approvato ieri al Senato,

prevede espressamente l’esclusione dall’applicazione della norma delle aziende speciali e delle istituzioni

che gestiscono servizi culturali. Si tratta di una modifica di assoluta rilevanza per il nostro settore, che

scongiura le conseguenze paventate estremamente negative.

Vi rendiamo noto, peraltro, che è stata riformulata anche la norma relativa alla organizzazione dei servizi

pubblici locali in ambiti o bacini territoriali omogenei per consentire lo sfruttamento di economie di scala. Il

precedente testo prevedeva che tali ambiti dovessero avere una dimensione non inferiore a quella del

territorio provinciale.

Anche in questo caso, Federculture aveva evidenziato che l’imposizione di un vincolo dimensionale non si

addiceva alla specificità dei servizi culturali, spesso organizzati in rete, non solo su base geografica, ma

soprattutto tematica. La formulazione del testo approvato ieri continua a prevedere che la dimensione di tali

ambiti o bacini deve essere “di norma” non inferiore a quella del territorio provinciale. Le Regioni, tuttavia,

“possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la

scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e in base a principi di

proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio anche su proposta dei

Comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un

organismo associato e già costituito ai sensi dell’art. 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267”.

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Diamo, pertanto, atto al Governo di aver mostrato sensibilità nei confronti delle nostre istanze e attendiamo

fiduciosi l’approvazione da parte dell’altro ramo del Parlamento prevista nei prossimi giorni.

* * *

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 7/12

Oggetto: Conversione in legge del decreto liberalizzazioni.

Cari Associati,

lo scorso 23 marzo il decreto liberalizzazioni è stato approvato definitivamente dalla Camera in seconda

lettura. Come già sapete, il testo in vigore tiene conto di alcune proposte emendative sostenute da

Federculture e presentate da vari Senatori.

L’originaria formulazione dell’art. 25 del decreto in questione, infatti, aveva introdotto una disposizione

molto penalizzante per aziende speciali e istituzioni, sottoponendole al patto di stabilità interno e ad una serie di

vincoli e limitazioni, tra cui l’applicazione delle disposizioni del codice degli appalti, nonché le disposizioni che

stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; il contenimento degli oneri

contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli

amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.

L’attuale formulazione prevede espressamente l’esclusione dall’applicazione della norma delle aziende

speciali e delle istituzioni che gestiscono servizi culturali. Si tratta di una modifica di assoluta rilevanza

per il nostro settore e che scongiura le conseguenze paventate estremamente negative.

Salva, dunque, l’autonomia di gestione di grandi realtà, quali l’Azienda Speciale Palaexpò e il Sistema delle

Biblioteche Romane, o quella di piccole istituzioni come Scandicci Cultura e Sesto Idee.

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Decreto Salva Italia

Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. legge 22 dicembre 2011, n. 214

(…) Art. 21. Soppressione ENPALS 1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione. 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. 2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati relativi alle attività degli enti soppressi è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali già in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS. 3. L'Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata. 4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2. 5. I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti: a) in considerazione dell'incremento dell'attività dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell' INPS; b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla determinazione delle

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percentuali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di appartenenza. 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure. 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all'entrata del bilancio statale, derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di cui al comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica, a tal fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione, predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo stato di avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati conseguiti. 10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e posto in liquidazione. 11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale. 12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del Consorzio nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub commissario e, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi organi decadono. La denominazione «Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni:

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«Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore», «Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo» e «Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di soppressione, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi Consorzi. 13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15. 14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, alle amministrazioni giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato A. 15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. 17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi. 18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di

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cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. 19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa. Art. 22

Enti ed organismi pubblici – trasmissione bilanci 1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione. (…) Riduzione componenti organi di amministrazione e di controllo, nonché del collegio dei revisori 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. (…) Fondazioni lirico-sinfoniche 5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100, le parole «entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012». (…) Art. 23. (…) Centrale di committenza unica per i piccoli comuni 4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.» (…) Province 14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni. 16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012. 17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16.

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18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato. 19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia. 20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e 17. 20-bis. Le Regioni a Statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non trovano applicazione per le Province Autonome di Trento e di Bolzano. 21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa. 22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Art. 23 ter Disposizioni in materia di trattamenti economici 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 165 del 2001, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data. 2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un tetto massimo per i rimborsi spese.

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4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono versate annualmente al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. (…) Art. 27 Valorizzazione immobili storici 2. Dopo l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente articolo: «Art. 3-ter. (Processo di valorizzazione degli immobili pubblici). 1. L'attività dei Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo, si ispira ai principi di cooperazione istituzionale e di copianificazione, in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi procedimentali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure di pianificazione del territorio. 2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilità del Paese, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di valorizzazione territoriale" per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione stessa, della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui tali programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano più Enti territoriali, il potere d'impulso può essere assunto dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d'impulso è assunto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 del presente decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, concordando le modalità di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore. 3. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché di leale collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi, per consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di cui al presente articolo. 4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo il Ministero dell'economia e finanze - Agenzia del demanio e le strutture tecniche della Regione e degli enti locali interessati possono individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del programma, anche nelle forme di cui all'articolo 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei principi generali di cui al presente articolo, un processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di valorizzazione territoriale disciplinati dal presente articolo, i beni già inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato al comma 5 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di alienazione e permuta già avviati e quelli per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a meno che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per l'applicazione della presente disciplina. 6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in base alla relativa legge regionale di regolamentazione

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della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione del programma. 7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, può essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all'Amministrazione comunale è riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il concessionario o il locatario corrisponde all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per l'attribuzione di tali importi è definita nell'accordo stesso, in modo commisurato alla complessità dell'intervento e alla riduzione dei tempi del procedimento e tali importi sono finalizzati all'applicazione dei commi da 138 a 150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I suddetti importi sono versati all'Ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati. 8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono disciplinare eventuali ulteriori modalità di conclusione del predetto accordo di programma, anche ai fini della celere approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali che i soggetti partecipanti si impegnano ad attuare, al fine di accelerare le procedure, delle modalità di superamento delle criticità, anche tramite l'adozione di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ogni altra modalità di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non sia concluso entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle Amministrazioni partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni viene ripresentato nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di programma. La ratifica dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni, può assumere l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni, ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilità economica-finanziaria e attuativa del programma stesso. 10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito dell'accordo di cui al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a sé la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 giorni per l'emanazione dei pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo eventuali adeguamenti o prescrizioni per l'attuazione del programma unitario di valorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al Ministro per l'ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza. 11. Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile avvalersi di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'Agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, può provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del

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demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. 12. In deroga a quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2, per la valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia, nonché con gli Organi di governo dei comuni, provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere applicate le procedure di cui al presente articolo. 13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione. Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis, è rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa, un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario, ove richiesto, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito degli interventi previsti per la concessione dell'immobile possono essere concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio delle licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative.». (…) Federalismo demaniale relativo ai beni culturali 8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85: sono soppresse le parole «In sede di prima applicazione del presente decreto»; le parole «entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione della domanda di trasferimento». (…) Art. 30 (…) Contributi a favore dell’Accademia dei Lincei e dell’Accademia della Crusca 6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione: a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia dei Lincei; b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento dell'Accademia della Crusca. (…)

8. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, nonché in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attività culturali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalità sopra evidenziate, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato per gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà

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assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, per i medesimi anni 2012 e 2013, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.

Art. 40 (…) Agevolazioni fiscali in materia di beni culturali 9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1. lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. Art. 44 (…) Appalti 2. L'articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

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La circolare Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 2/12 Oggetto: Decreto Salva Italia.

Cari Associati,

il cd. decreto Salva Italia (decreto legge n. 201/2011, conv. legge n. 214/2011) contiene una serie di

disposizioni di particolare interesse per la nostra federazione.

Come di consueto le riportiamo nella tabella che segue:

DECRETO LEGGE N. 201/ 2011, CONV. IN LEGGE N. 214/2011

ART. 21 Soppressione ENPALS

A partire dal 1° gennaio 2012 l’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello spettacolo e dello Sport Professionistico) è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all' INPS.

ART. 22, co. 1 Enti ed organismi

pubblici – trasmissione bilanci

Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.

ART. 22, co. 3

Riduzione componenti organi di

amministrazione e di controllo, nonché del collegio dei revisori

Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, co. 5, del dl n. 78/2010, conv. legge n. 122/2010 (riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché del collegio dei revisori, rispettivamente a 5 e a 3 componenti) con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del decreto.

ART. 22, co. 5 Fondazioni lirico-sinfoniche

Proroga del termine (31 dicembre 2012) entro il quale il Governo dovrà provvedere con uno o più regolamenti alla revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.

ART. 23, co. 4 Unica centrale di committenza per i

piccoli comuni

I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente – per le gare bandite successivamente al 31 marzo 2012 - ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del Tuel ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

ART. 23, co. 14-22

Province Alle Province spettano esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le

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rispettive competenze. Lo Stato e le Regioni, con propria legge, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province. Gli organi di governo delle Province sono il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia e durano in carica cinque anni. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia, mentre il Presidente è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo l'invarianza della spesa. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

ART. 23 ter Trattamenti economici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, viene definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, incluso il personale in regime di diritto pubblico, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

ART. 27, co. 2 Valorizzazione immobili storici

Nell’ambito di un complessivo processo di valorizzazione degli immobili pubblici, il Presidente della Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali interessati, promuove l’iniziativa per la formazione di “programmi unitari di valorizzazione territoriale” per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Provincie e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale). Tali programmi unitari di valorizzazione territoriale sono volti a promuovere un processo di valorizzazione unico degli immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale e con la programmazione economica, fungendo anche da elemento di stimolo e di attrazione di investimenti, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali. Nel procedimento sono previste garanzie volte a presidiare il rispetto dei beni assoggettati o assoggettabili a tutele ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, il comma 9 dispone che il Presidente della giunta regionale, le province e i comuni, ovvero l’Amministrazione promuovente

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per l’attuazione dei processi di valorizzazione, possono concludere uno o più accordi di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 42 del 2004, anche al fine di supportare la formazione del programma unitario di valorizzazione territoriale, procedendo alla identificazione degli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la sostenibilità economica-finanziaria ed attuativa del programma stesso. Il comma 10, inoltre, prevede che gli organi periferici dello Stato preposti alla valutazione delle tutele di natura storico-architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell’ambito dell’accordo di programma volto alla definizione e all'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento (co. 6) che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici unificando tutti i procedimenti previsti dal Codice dei beni culturali.

ART. 27, co. 8 Federalismo

demaniale relativo ai beni culturali

L’applicazione del meccanismo previsto nell’art. 5, co. 5, del d.lgs. 85/2010, ovvero il trasferimento a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di beni appartenenti al demanio statale, non è più riferita alla fase di prima applicazione del decreto e il termine di un anno entro il quale deve intervenire il trasferimento non decorre più dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, bensì dalla data di presentazione della domanda di trasferimento.

ART. 30, co. 6

Contributi a favore dell’Accademia dei

Lincei e dell’Accademia della

Crusca

Al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, viene autorizzata la concessione di un contributo annuo, a decorrere dal 2012, per complessivi 2 milioni di euro, di cui: - 1,3 milioni di euro, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia dei Lincei. - 700.000 euro, quale contributo per le attività e il funzionamento dell’Accademia della Crusca.

ART. 30, co. 8 Assunzioni presso il

Ministero per i Beni e le Attività culturali

Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale, rafforzare la competitività del settore e metterlo in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese, il Mibac viene escluso dall’applicazione delle norme che prescrivono riduzioni organiche. Inoltre, è autorizzata per gli anni 2012-2013 l’assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l’utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente.

ART. 40, co. 9 Agevolazioni fiscali in

materia di beni culturali

La documentazione e le certificazioni attualmente richieste per il conseguimento di alcune agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alle

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agevolazioni. Tale dichiarazione viene presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali, che esegue controlli a campione. La semplificazione è relativa all’art. 15, comma 1, lett. g) ed h) e all’art. 100, comma 2, lett. e) ed f) del TUIR, che fanno riferimento alle spese, rispettivamente detraibili (art. 15) e deducibili (art. 100), sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e delle erogazioni liberali in denaro a favore di soggetti che organizzano e realizzano attività culturali.

ART. 44, co. 2 Appalti

E’ abrogato l’articolo 81, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), relativo all’esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

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Legge di stabilità

Legge 12 novembre 2011, n. 183 Riduzione spese rimodulabili e non rimodulabili dei Ministeri Art. 3 1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell’elenco n. 1 allegato alla presente legge. (…) Art. 4. 1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi. (…) Fondo per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. 82. A decorrere dall’anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell’anno 2012, 168,4 milioni nell’anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall’anno 2014, destinato alle missioni dell’istruzione scolastica, dell’istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (…) Riduzione della spesa del Mibac 84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui al comma 85. 85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica. (…) Art. 9 (…) Servizi pubblici locali di rilevanza economica 2. Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare, mediante un sistema di

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benchmarking, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la stessa delibera gli enti locali valutano l’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.»; b) al comma 3, prima delle parole: «ai fini della relazione al Parlamento» è inserita la seguente: «anche»; c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo»; d) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l’unitarietà del servizio oggetto dell’affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento»; e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al comma 13» sono inserite le seguenti: «ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma»; f) al comma 32, lettera d), le parole: «a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente»; g) dopo il comma 32, è inserito il seguente: «32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»; h) al comma 33, primo periodo, le parole: «ovvero ai sensi del comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non ai sensi del comma 12»; i) al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12» sono aggiunte le seguenti: «e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma»; l) al comma 33, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13»; m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti: «33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità. 33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti: a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l’adozione della delibera quadro di cui al comma 2; b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito; c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»; n) al comma 34, è premesso il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.»; o) dopo il comma 34, è inserito il seguente:

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«34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007». Art. 17 Distretti turistici 1. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l’amministrazione competente non comunica all’interessato, nel termine di novanta giorni dall’avvio del procedimento, il provvedimento di diniego». (…) Art. 22 (…) Lavoratori dello spettacolo 9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono introdotte le seguenti misure: a) l’articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è abrogato; b) all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) l’ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente». Art. 24 Agevolazioni fiscali in favore del settore cinematografico 1. Le somme corrispondenti all’eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall’articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziati dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati. (…) Personale del Mibac e graduatorie (…) 2. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell’ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese, all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.

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194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»; b) prima dell’ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l’utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l’ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente».

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Le circolari Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 18/11 Oggetto: Maxiemendamento Legge di stabilità.

Cari Associati,

il maxiemendamento al ddl di stabilità che il Governo ha presentato al Senato contiene una serie di norme

relative al settore culturale, turistico e dei servizi pubblici locali.

A titolo informativo e in attesa della definitiva approvazione - prevista per sabato 12 novembre - riportiamo

di seguito le disposizioni più rilevanti:

• Le somme equivalenti al minor utilizzo annuale delle risorse tax credit, quantificabile in circa 25

milioni annui, confluiscono nella quota FUS per le attività cinematografiche.

• Abolizione del tax shelter.

• Esclusione del Mibac dalla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle

dotazioni organiche del personale dirigenziale di seconda fascia.

• Utilizzo più efficiente delle graduatorie in corso di validità presso il Mibac al fine di procedere

alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli

e di Pompei.

• Introduzione del meccanismo del silenzio-assenso relativamente al procedimento di

individuazione dei distretti turistici.

• Modifiche all’art. 4 del d.l. 138/2011, conv. in legge 148/2011 in materia di servizi pubblici locali

di rilevanza economica per accelerare il processo di liberalizzazione.

Rinviamo ad una successiva comunicazione la disamina completa del provvedimento.

* * *

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 19/11 Oggetto: Legge di stabilità e disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Cari Associati,

la legge di stabilità (legge n. 183/2011) è stata approvata definitivamente dalla Camera lo scorso 12

novembre. Come anticipato nella circolare del servizio legislativo n. 18/2011 (prot. n. 223 /11 UL/RG/dlm), il

provvedimento prevede alcune norme in materia di beni culturali, cinema, turismo e introduce ulteriori

modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Di seguito riportiamo le disposizioni maggiormente rilevanti.

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• Riduzione spese rimodulabili e non rimodulabili dei Ministeri (Artt. 3-4, co. 1). Si prevedono tagli

delle spese rimodulabili e delle spese per le quali non è più possibile una rimodulazione. Le riduzioni

di dette spese per il Mibac sono riportate nella seguente tabella:

milioni di euro

MIBAC 2012 2013 2014

riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili

0 11,812 28,379

riduzioni delle dotazioni finanziarie non rimodulabili

60,3 10 0

Totale 60,3 21,812 28,379

• Istituzione del “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica, universitaria e

dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” nello stato di previsione del MIUR. Il Fondo ha

uno stanziamento di € 64,8 milioni per il 2012, € 168,4 milioni per il 2013 e € 126,7 milioni dal 2014. (art.

4, co. 82)

• Riduzione della spesa del Mibac. (Art. 4, co. 84-85). Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di

riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali vecchie giacenze di cassa presenti

nelle contabilità speciali per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni

di euro entro il 30 giugno 2013. La relazione tecnica specifica che la norma è finalizzata a rendere

sostenibili le riduzioni di spesa previste con D.P.C.M. 28 settembre 2011 con riferimento alle annualità

2012 e 2013.

• Lavoratori dello spettacolo (Art. 22, co. 9). Viene soppresso l’istituto del libretto personale e, solo per

tale categoria di lavoratori, si inserisce l’ENPALS tra i soggetti ammessi allo svolgimento dell’attività di

intermediazione in materia di lavoro.

• Agevolazioni fiscali in favore del settore cinematografico (Art. 24, co. 1). Le somme relative

all’eventuale minor utilizzo annuale delle risorse stanziate per le agevolazioni fiscali in favore delle

imprese operanti nel settore cinematografico (tax credit), sono riassegnate ogni anno con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del MIBAC, ai fini del rifinanziamento

del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche (di cui all’art. 12 del d.lgs.

28/2004). Il riparto delle risorse fra le finalità di cui al d.lgs. 28/2004 è disposto con decreto del Ministro

per i beni e le attività culturali. Il medesimo comma abroga anche le disposizioni previste nell’art. 1, co.

338-343 della legge n. 244/2007 che disponevano ulteriori agevolazioni fiscali in favore del settore

cinematografico.

• Personale del Mibac e graduatorie (Art. 24, co. 2). La norma prevede l’esclusione del Mibac dalla

riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del personale

dirigenziale di seconda fascia. Inoltre è previsto un utilizzo più efficiente delle graduatorie in corso di

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validità presso il Mibac al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza

speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei.

• Distretti turistici (Art. 17). Introduzione del meccanismo del silenzio-assenso relativamente al

procedimento di individuazione dei distretti turistici (zone a burocrazia zero istituibili nelle zone

costiere su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori).

• Servizi pubblici locali di rilevanza economica (Art. 9, co. 2) La norma introduce modifiche all’art. 4

del d.l. 138/2011, conv. in legge 148/2011 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica,

anche alla luce di alcune osservazioni dell’Antitrust. La manovra dello scorso agosto aveva previsto un

riassetto regolatorio del settore dei servizi pubblici per colmare il vuoto normativo lasciato

dall’abrogazione, avvenuta tramite referendum popolare, dell’art. 23-bis del decreto legge n. 112/2008.

La nuova normativa spinge verso un processo di liberalizzazione di tutte le attività economiche con

conseguente limitazione dell’attribuzione di diritti di esclusiva. Si potrà, infatti, procedere a tale

attribuzione solo previa procedura ad evidenza pubblica e qualora si dimostri che la libera iniziativa

economica non sia in grado assicurare un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Tra le novità

introdotte dalla legge di stabilità:

- valutazione da parte dell’ente locale dell’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo con gara

di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia

economicamente vantaggiosa;

- impossibilità per l’ente locale di procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva in assenza della

verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale e della conseguente delibera quadro;

- divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento al fine di

evitare comportamenti elusivi da parte delle amministrazioni locali per gli affidamenti in house che

sono consentiti solo se il valore del servizio è pari o inferiore a 900.000 euro annui.

- obbligo per gli enti affidatari di rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso,

il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati;

- definizione dell’ambito di applicazione della nuova normativa che prevale sulle discipline di settore

con essa incompatibili.

ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL REFERENDUM POPOLARE E ALLA NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA.

Decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011

Art. 4 (così come modificato dall’art. 9, co. 2 della legge n. 183/2011)

VERIFICA DELL’ENTE LOCALE

Gli enti locali devono verificare – entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 138/2011 (13 agosto 2011) e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali - la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le

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attività economiche e limitando l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad un’analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. Tale verifica deve essere comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. In caso contrario e comunque in assenza della delibera quadro (v. di seguito), l’ente locale non può procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva.

DELIBERA QUADRO

All’esito della verifica, l’ente locale adotta una delibera quadro che illustra l’istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Alla delibera è data adeguata pubblicità ed è inviata all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

AFFIDAMENTO SIMULTANEO

Con la stessa delibera quadro gli enti locali devono valutare l’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.

DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO

Gli enti locali devono definire preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

RICORSO A PROCEDURE COMPETITIVE AD

EVIDENZA PUBBLICA

Se, a seguito della verifica, l’ente locale decide di procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica sempre che non via siano specifici divieti previsti dalla legge.

IMPRESE ESTERE E PRINCIPIO DI RECIPROCITA’

Le imprese estere non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l’affidamento di omologhi servizi.

BANDO DI GARA E LETTERA DI INVITO

Al fine di promuovere e proteggere l’assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando o la lettera di invito relativi alle procedure ad evidenza pubblica:

- esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte;

- assicura che i requisiti tecnici ed economici siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio;

- indica la durata dell’affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti di immobilizzazioni materiali ed in ogni caso mai superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;

- può prevedere l’esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, al fine di scongiurare effetti restrittivi della concorrenza;

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- prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall’ente affidante e composta da soggetti esperti nella singola materia;

- indica i criteri e le modalità per l’individuazione dei beni strumentali e le loro pertinenze necessarie per la prosecuzione del servizio che il precedente gestore deve cedere a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami al gestore subentrante;

- prevede l’adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

SOCIETA’ MISTE

Nel caso di procedure aventi ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40%, e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando o la lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l’intera durata del servizio stesso e che, in caso contrario, si proceda ad un nuovo affidamento;

c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

SOCIETA’ IN HOUSE

L’affidamento a società in house è possibile soltanto per quei servizi il cui valore economico sia pari o inferiore a 900.000euro annui, sempre che sussistano i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo. E’ vietato procedere al frazionamento del servizio e del relativo affidamento. Le società in house sono assoggettate al patto di stabilità interno e applicano per l’acquisto di beni e servizi le disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006).

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, ad eccezione delle società quotate in mercati regolamentati, adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 (adeguata pubblicità della selezione, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici…). Fino all’adozione dei predetti provvedimenti, è vietato procedere al reclutamento del personale.

INCOMPATIBILITA’

Non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi pubblici locali:

- gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali;

- coloro che lo siano stati nei tre anni precedenti; - i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado ; - coloro i quali prestano o hanno prestato nel triennio precedente, a

qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di

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partecipazione al capitale della stessa società. Non possono partecipare alla commissione di gara:

- coloro i quali svolgono o abbiano svolto altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente alla gestione del servizio;

- coloro che abbiano rivestito nel biennio precedente la carica di amministratore dell’ente locale affidante;

- coloro che, in qualità di componenti di precedenti commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

- i dipendenti e gli amministratori dell'ente locale se alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale stesso.

Ai componenti della commissione di gara si applicano le cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di procedura civile;

REGIME TRANSITORIO

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti devono mettere in liquidazione le società entro il 31 dicembre 2012; i comuni con popolazione tra i 30.000 e i 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società, mettendo in liquidazione le altre già costituite entro il 31 dicembre 2012)

- Le gestioni in house il cui valore economico sia superiore ai 900.000 € ed altri eventuali affidamenti diretti difformi da quanto previsto dalla norma cessano il 31 marzo 2012;

- Gli affidamenti a società miste tramite procedure competitive ad evidenza pubblica le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano il 30 giugno 2012;

- Gli affidamenti diretti a società miste con soci provati scelti con gara a doppio oggetto cessano alla scadenza naturale prevista nel contratto di servizio;

- Gli affidamenti diretti a società quotate (al 1° ottobre 2003) e loro controllate cessano alla scadenza naturale del contrato di servizio se la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011 si riduca progressivamente:

- sotto il 40% entro il 30 giugno 2013. - sotto il 30% entro il 31 dicembre 2015.

In caso contrario tali affidamenti cessano improrogabilmente rispettivamente entro il 30 giugno 2013 e il 31 dicembre 2015.

ESCLUSIVITA’ OPERATIVA E

TERRITORIALE

I soggetti che gestiscono servizi pubblici locali in seguito ad affidamento diretto o comunque a procedure non a evidenza pubblica non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori, ovvero in ambiti territoriali diversi, anche attraverso controllanti o controllate, e partecipare a gare per l'affidamento di servizi. Il divieto - che opera per tutta la durata della gestione - non si applica alle società quotate e al socio selezionato con gara a doppio oggetto. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura competitiva o con affidamento diretto (non superiore a 900.000 €), purché in favore di soggetto diverso.

PUBBLICITA’ DEI DATI Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione

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dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in legge n. 148/2011 si applicano a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono esclusi il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale, nonché la gestione delle farmacie comunali.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Restano salve le procedure di affidamento già avviate all’entrata in vigore del decreto n. 138/2011 (13 agosto 2011).

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Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2011, n. 33

(…) 1. Carattere onorifico degli incarichi

L’articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal comma in esame non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono esclusi dall’applicazione della norma gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, le camere di commercio, gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti indicati nella Tabella C della legge finanziaria e gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, gli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché le società. Allo scopo di fornire chiarimenti in ordine a talune difficoltà interpretative cui ha dato luogo la norma in rassegna, occorre richiamare preliminarmente quanto già evidenziato nella circolare n. 40/2010 circa la portata generale della disposizione il cui ambito applicativo, con le esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non “una tantum”, contributi a carico delle finanze pubbliche. Relativamente all’elencazione delle ipotesi di esclusione dall’applicazione della norma, si ritiene che la stessa debba ritenersi tassativa e che l’espressione utilizzata dal Legislatore “enti previsti nominativamente” non lasci dubbi sul fatto che possano essere esclusi dalla misura di contenimento solo gli enti la cui denominazione per esteso è riportata nei decreti legislativi n. 300/1999 e n. 165/2001. Premesso quanto sopra, si ha motivo di ritenere che non sussistano i presupposti per l’applicazione della disposizione nei casi in cui le somme erogate ad un ente, a carico delle finanze pubbliche, non si configurino come finanziamenti per l’attività svolta dall’ente stesso, né siano finalizzate al relativo funzionamento, ma siano interamente destinate, per il tramite dell’ente, a soggetti terzi, beneficiari delle iniziative previste dalle norme in base alle quali i finanziamenti vengono disposti. In tali casi, pertanto, l’ente non può ritenersi beneficiario della contribuzione pubblica. Altro aspetto sul quale sono sorti dubbi attiene all’applicazione della disposizione che stabilisce il carattere onorifico dell’incarico agli organi di controllo contabile. In proposito, va tenuto conto che il rapporto che si instaura tra l’ente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato ad un rapporto di natura contrattuale che mal si concilia con la gratuità dell’incarico, in quanto l’attività svolta dai predetti revisori e sindaci, di natura prettamente tecnica, è una prestazione d’opera a cui normalmente corrisponde una prestazione economica. Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche possa non trovare applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali. 2. Spese per relazioni pubbliche, convegni etc.

L’articolo 10, comma 20, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, ha sostituito l’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Il citato articolo 6, comma 8, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, prevede che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come

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individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possano effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. La nuova formulazione dell’ultimo periodo dell’articolo in argomento, confermando che la misura di contenimento non si applica ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, ha stabilito l’esclusione dal richiamato limite, per l’anno 2012, delle spese per mostre autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell’economia e delle finanze, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni e nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno. Pertanto deve ritenersi che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011, la misura di contenimento operi, in via generale, anche con riferimento alle spese per mostre organizzate dagli enti vigilati dal predetto Ministero, essendo venuta meno la deroga esplicitamente prevista dalla precedente versione dell’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, fermo restando la possibilità di esclusione, per il 2012, secondo i criteri e nei limiti introdotti dalla nuova normativa. (…)

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La circolare Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 4/12

Oggetto: Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 33/2011.

Cari Amici,

una serie di norme - dalla manovra finanziaria estiva del 2010 fino al recente decreto in tema di

liberalizzazioni - mette in discussione l’autonomia delle aziende che operano nel settore culturale.

Per questo motivo, lo scorso 1° febbraio, è stato convocato d’urgenza un tavolo tecnico per analizzare le varie

interpretazioni delle norme di questi ultimi mesi.

Grande risonanza nei media ha inoltre avuto la conferenza stampa convocata per richiamare l’attenzione del

Governo e delle forze politiche sulla grave situazione che si è venuta a creare a seguito dell’emanazione di

tali disposizioni che stanno mettendo in ginocchio un intero settore. A tal fine, sono stati presentati alcuni

emendamenti al Senato, dove è in corso di conversione il decreto liberalizzazioni. Prosegue, dunque, la

nostra battaglia, supportati anche dall’Anci e dal FAI, per ripristinare l’autonomia di gestione in ambito

culturale.

Per conoscenza, Vi inoltriamo uno stralcio della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze

interpretativa di alcune disposizioni contenute nel decreto legge n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010. In

particolare, desta notevole preoccupazione l’interpretazione del Mef relativa all’art. 6, co. 8 in tema di spesa

per mostre. Come noto, il d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011 ha sostituito l’ultimo periodo del predetto

comma, escludendo dall’ambito di applicazione della norma, per il solo anno 2012, le mostre autorizzate dal

Mibac e dal Mef (quest’ultimo ai soli fini finanziari) nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni e nel

rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente e del patto di stabilità interno.

A ben vedere, la modifica introdotta, invece di mitigare gli effetti della norma, di fatto estende l’ambito di

applicazione della stessa agli enti vigilati dal Mibac, espressamente esclusi dalla precedente formulazione.

Di conseguenza, enti che, pur inclusi nell’elenco Istat, non erano tenuti ad applicare il limite di spesa in

quanto vigilati dal Ministero, dall’entrata in vigore del decreto n. 98 (6 luglio 2011) devono farlo, fermo

restando la possibilità di esclusione, per il 2012, secondo i criteri e nei limiti introdotti dalla nuova

normativa.

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Manovra bis

Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, conv. legge 14 settembre 2011, n. 148 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo Art. 1 Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui all’allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce «indebitamento netto», riga «totale», per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce «saldo netto da finanziare». 2. All’articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: «e, limitatamente all’anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate». Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell’ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l’obbligo di cui all’articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». (…)

Patto di stabilità (…) 8. All’articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’alinea, le parole: «per gli anni 2013 e successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e successivi»; b) alla lettera a), le parole: «per 800 milioni di euro per l’anno 2003 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall’anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2012»; c) alla lettera b), le parole: «per 1.000 milioni di euro per l’anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall’anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2012»; d) alla lettera c), le parole: «per 400 milioni di euro per l’anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni di euro per l’anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall’anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2013»; e) alla lettera d), le parole: «per 1.000 milioni di euro per l’anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per 1.700 milioni di euro per l’anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall’anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2013». 9. All’articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall’anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2012»; b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall’anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2012»; nel medesimo comma, il secondo periodo è soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole «di cui ai primi due periodi» con le seguenti: «di cui al primo periodo». (…)

Festività 24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le

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date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni , ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica. Art. 2 Disposizioni in materia di entrate (…) Iva 2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo comma dell’articolo 16 è sostituito dal seguente: «L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell’operazione.»; (…) Cooperative 36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»; b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 65 per cento». 36-ter. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali». 36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter. Art. 4 Servizi pubblici locali 1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi pubblici locali", liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. 2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. 3. Alla delibera di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità; essa è inviata all'Autorità' garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa è comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. 5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

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6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. 7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. 8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti. 9. Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. 10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi. 11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10: a) esclude che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti; b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma; c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico el soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti; d) può prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento; e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia; f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30; g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio. 12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che: a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;

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b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento; c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione. 13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". 14. Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. 15. Le società cosiddette "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le società di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato è avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. 18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonché degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti. 20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale. 21. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

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22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta. 23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale. 24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. 26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso. 27. Le incompatibilità e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 28. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. 29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. 30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 31. L'importo di cui al comma 30 è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione. 32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto è il seguente: a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012; b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012; c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio; d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli

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affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015. 33. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti. 34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. E` escluso dall’applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall’articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 35. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto. Art. 5 Società municipalizzate 1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore i proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies. 1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per i quali e` stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, e` autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 1-ter. Le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell’ente interessato. L’ente destinatario del finanziamento è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse.

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Art. 14 Consiglieri e Assessori regionali 1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri: a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero; b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto; d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale; e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti; f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali. 2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente. Art. 15 Consiglieri e Assessori provinciali

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5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore. Art. 16 Piccoli comuni 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al comune di Campione d’Italia. 2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell’esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente. 3. All’unione di cui al comma 1, in deroga all’articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo. 4. Sono affidate all’unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell’unione. I comuni che sono membri dell’unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell’unione per l’anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell’ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall’unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l’unione. 5. L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall’anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. 6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell’articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici. 7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative

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di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un’unione di cui al comma 1. 8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l’istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l’istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell’elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo. 9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell’unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l’unione. 10. Gli organi dell’unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta. 11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell’unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell’unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell’unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all’elezione del presidente dell’unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell’unione esercita tutte le funzioni di competenza dell’unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l’indizione delle elezioni avviene ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo. 12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell’unione ai sensi del comma 9, il consiglio e` convocato di diritto ed elegge il presidente dell’unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed e` rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall’articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell’unione le attribuzioni di cui all’articolo 54 del medesimo testo unico. 13. La giunta dell’unione e` composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all’articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente. 14. Lo statuto dell’unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell’unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell’unione ai sensi del comma 9. 15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell’unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell’unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento dell’esercizio dell’opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

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16. L’obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2012, un’attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell’interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l’elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall’obbligo di cui al comma 1. 17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due; c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e` stabilito in tre; d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e` composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e` stabilito in quattro. 18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresì applicabili, con l’eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all’articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 19. All’articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "previsti dal regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti". 20. All’articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti". 21. All’articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: "per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento". 22. All’articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole". 23. All’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole". 24. All’articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"; al medesimo comma 31, la lettera c) e` abrogata e la lettera b) e` sostituita dalla seguente: "b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009". 25. A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli

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esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. 26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed e` pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo. 27. All’articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012". 28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall’articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all’esito dell’accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 30. Dall’applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 31. A decorrere dall’anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti».

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Le circolari Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 15/11

Oggetto: Decreto legge n. 138/2011 – Manovra bis.

Cari Associati,

lo scorso 13 agosto è entrato in vigore il decreto legge n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

La cd. manovra bis si compone di 20 articoli ed ha già iniziato l’iter di conversione in legge.

Dopo l’approvazione della Commissione Bilancio del Senato, infatti, il ddl n. 2887 di conversione del decreto

deve essere esaminato dal Senato per poi passare alla Camera.

Vi riportiamo di seguito le disposizioni di maggiore rilevanza.

N.B. Si fa riferimento al testo del decreto con le modifiche apportate in Commissione Bilancio.

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138

Art. 1, commi 1 e 2

Ulteriore

riduzione della spesa dei Ministeri

Ferma restando l’esclusione dall’applicazione della norma di Fus, 5 per mille e delle risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali, sono previste ulteriori riduzioni delle spese delle Amministrazioni Centrali dello Stato per gli anni 2012 e 2013 rispetto a quelle già introdotte con la precedente manovra.

Art. 1, commi 8 e 9 Enti locali

Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2012 e successivi con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto: a) le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012; b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012; c) le province per 700 milioni di euro per l'anno 2012 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; d) i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Art. 1, comma 24 Festività

A decorrere dal 2012, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente fissa annualmente le date in cui ricorrono le festività non concordatarie introdotte con legge dello Stato, le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero coincidano con tale data.

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Art. 1, comma 31

(comma soppresso)

Soppressione

enti

A partire dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco ISTAT con una dotazione organica pari a 70 unità sono soppressi. Si sottraggono alla soppressione: - enti di ricerca - istituzioni culturali - ordini professionali e loro federazioni - federazioni sportive - enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella

trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni

- autorità portuali - enti parco, compresi i parchi geominerari - enti “di particolare rilievo” identificati con D.P.C.M.

entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto

Art. 2, comma 36 bis Cooperative

Il peso degli utili netti nella formazione della base imponibile aumenta dal 30% al 40% per le cooperative a mutualità prevalente ad eccezione di quelle agricole e dal 55% al 65% per le cooperative di consumo.

Art. 4

Servizi pubblici locali di

rilevanza economica

Gli enti locali devono verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali. L’esito di questa verifica può portare alla liberalizzazione dei servizi, oppure - nel caso la libera iniziativa economica non risulti idonea - alla attribuzione dei diritti di esclusiva mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. Nei casi in cui il valore del servizio sia pari o inferiore a 900.000 euro annui è possibile l’affidamento a società in house. N.B. Per ulteriori approfondimenti della presente disposizione si rimanda ad una successiva comunicazione.

Art. 5

Società

municipalizzate

Gli enti territoriali che entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013 procedono alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, sono destinatari di una quota del Fondo infrastrutture. Il ricevimento della quota destinata alle infrastrutture è subordinata alla disponibilità di bilancio fino a 250 milioni di euro sia per l’anno 2013, che per l’anno 2014. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.

Art. 14

Riduzione del numero dei consiglieri e

assessori regionali e

relative

Le Regioni, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa, devono, nell’ambito della propria autonomia statutarie e legislativa, ridurre il numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali e delle relative indennità entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto. Il trattamento economico dei consiglieri regionali deve essere commisurato all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio

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indennità.

regionale. Inoltre, a decorrere dal gennaio 2012, si prevede l’istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente.

Art. 15

Dimezzamento dei consiglieri e degli assessori

provinciali

A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all’unità superiore.

Art. 16

Piccoli comuni

Nei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici devono essere svolti in forma associata con altri comuni contermini con popolazione pari o inferiore a mille abitanti mediante la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia, dell'unione municipale.

Federculture, nonostante le numerose perplessità iniziali suscitate dal testo del decreto pubblicato in

Gazzetta Ufficiale, accoglie con favore alcune modifiche apportate in Commissione Bilancio del Senato.

In particolare, grazie alle nostre azioni e a quelle dell’intero mondo della cultura, gli enti di ricerca e le

istituzioni culturali sono stati sottratti dalla soppressione inizialmente prevista, che avrebbe inevitabilmente

portato alla scomparsa di alcune delle eccellenze culturali del nostro Paese.

Anche la disposizione relativa alle festività è stata modificata scongiurando, almeno in parte, le ripercussioni

negative che rischiava di avere sul settore del turismo e, in generale, per il mondo della cultura.

Infine, la Federazione accoglie positivamente la scelta di mantenere l’identità dei piccoli comuni e concorda

con l’obbligo di consorziare le funzioni amministrative e i servizi pubblici degli stessi. Ciò comporterà

risparmi di spesa importanti e produrrà, anche nel campo della cultura e del turismo, un miglioramento in

campo gestionale, tramite lo sviluppo di reti museali, l’ottimizzazione dei bacini culturali e degli standard di

qualità dei servizi.

Preoccupa, tuttavia, l’assenza nella manovra di disposizioni programmatiche di sviluppo. Federculture è

sempre più convinta che non sia sufficiente raggiungere il pareggio di bilancio, ma occorra una politica di

rilancio che tenga in considerazione il ruolo fondamentale della cultura, quale prezioso strumento per lo

sviluppo, la crescita e la competitività dell’Italia.

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Manovra finanziaria estiva 2011 Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 conv. legge 15 luglio 2011, n. 111 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Art. 8 Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio. Art. 10 Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica 1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate. 2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C. (…)

Enti ed organismi pubblici inclusi nell’elenco ISTAT 13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è indisponibile; con successivo decreto può essere reso disponibile. (…) Spese per mostre 20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il

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2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze". (…) Art. 14. (…) Istituto Luce – Cinecittà 6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia le attività e le funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità delle relativa partecipazione, che non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. 7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale e la costituzione della Società di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della società di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce - Cinecittà'». 9. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese: a) le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società ai sensi del comma 8; b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a). Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attività di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonché l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. 10. La società di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale. 11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è posta in liquidazione ed è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione,

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da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società posta in liquidazione. 12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per il beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della società, che è corrisposto dalla società, trasferitaria al Ministero per i beni e le attività culturali. Al termine della liquidazione della società trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo è attribuito alla società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per il beni e le attività culturali alla società trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della società in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni. 13. Nel decreto di cui al comma 8 può essere previsto il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali di funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce s.p.a.. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla società di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. (…) Art. 20 (…) Cessione e liquidazione delle società pubbliche dei comuni piccoli e medi 13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è soppresso. (…) Art. 23 (…)

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5 per mille 46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme. Art. 32 (…) Arcus s.p.a. 2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

Art. 32 (…) 3% Fondo infrastrutture 16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma. (…) Art. 35 (…) Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte 6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;".

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La circolare Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 14/11 Oggetto: Decreto legge n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011 – Manovra finanziaria estiva.

Cari Associati,

è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 15 luglio 2011, n. 111 che converte con modificazioni il

decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

La cd. manovra finanziaria estiva ha l’obiettivo di pareggiare il bilancio nel 2014 e si compone di quattro

parti: contenimento dei costi della politica, misure generali di contenimento della spesa, disposizioni in

materia di entrate tributarie e misure a sostegno dello sviluppo.

Nello schema che segue si riportano alcune disposizioni che possono rivestire interesse per il mondo

associativo della Federazione.

DECRETO LEGGE N. 98/ 2011, CONV. IN LEGGE N. 111/2011

Art. 8, comma 1 Società pubbliche

Per perseguire l’obiettivo di trasparenza del sistema delle partecipazioni pubbliche societarie, gli enti pubblici partecipanti pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco delle società partecipate e lo aggiornano periodicamente. Tale elenco deve indicare l’entità della partecipazione e l’eventuale raggiungimento dell’obiettivo di bilancio e deve essere corredato da una rappresentazione grafica dei collegamenti tra l’ente e le società, nonché delle società tra di loro.

Art. 10, co. 1

Fus e tutela dei beni

culturali

Il Fondo Unico per lo Spettacolo e le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali sono esclusi dall’applicazione della norma che impone ai Ministeri la riduzione delle spese. Il Mibac assicura, a decorrere dal 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente ai seguenti importi: SALDO NETTO DA

FINANZIARE INDEBITAMENTO

NETTO

Anno

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Art. 10, co. 2 Riduzione di spesa dei Ministeri

Milioni di euro

12,5

14,9

27,8

11,7

14,9

27,8

Art. 10, co. 13

Enti ed organismi pubblici inclusi

nell’elenco ISTAT

Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro vigilante, può disporre, con uno o più decreti, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti ed organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi nell’elenco ISTAT. Sono esclusi dall’applicazione di questa norma gli enti territoriali e gli enti da questi vigilati, nonché gli organi costituzionali.

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Art. 10, co. 20 Spesa per mostre

Modifica dell’art. 6, co. 8 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010 in tema di contenimento della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. La disposizione esclude dall’applicazione della norma per il solo anno 2012, le mostre autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai soli fini finanziari, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro.

Art. 14, co. 6-14 Istituto Luce –

Cinecittà

La disposizione prevede il riordino di Cinecittà Luce spa. Viene costituita la società a responsabilità limitata “Istituto Luce – Cinecittà” con sede in Roma e capitale sociale di costituzione pari a 15.000 euro. La titolarità della relativa partecipazione è acquisita dal Ministero dell’economia e delle finanze e i diritti di socio dal Ministero per i beni e le attività culturali. Le risorse umane, strumentali e patrimoniali da trasferire alla società saranno individuati con decreto del Mibac, il quale ogni anno predispone un atto di indirizzo contenente gli obiettivi strategici della società su base triennale.

Art. 20, co. 13

Cessione e

liquidazione delle società pubbliche

dei comuni piccoli e medi.

La norma prevede la soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 14, co. 32 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010 che rinvia ad un decreto interministeriale la disciplina dei criteri attuativi. Si ricorda che il comma 32 dell’art. 14 della manovra finanziaria

estiva dello scorso anno prevede il divieto di costituzione di società ai

Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e messa in

liquidazione di quelle già costituite entro il 31 dicembre 2013, a meno

non abbiano avuto il bilancio in pareggio negli ultimi tre esercizi.

Mentre i comuni con popolazione ricompresa tra i 30.000 e i 50.000

abitanti hanno la possibilità di detenere la partecipazione di una sola

società, mettendo in liquidazione le altre già costituite.

Art. 23, co. 46 5 per mille

La disposizione introduce tra le finalità alle quali può essere destinata la quota del 5 per mille dell’Irpef il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di suddivisione delle somme sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 32, co. 2 ARCUS spa

Dalla revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE sono esclusi quelli previsti dal decreto interministeriale 13 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il programma ARCUS spa nell’ambito delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche.

Art. 32, co. 16 3% Fondo infrastrutture

Per l’anno 2011 non si applicano le disposizioni previste dall’art. 60, co. 4 della legge n. 289/2002 che stabilisce che il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Dal 2012 una quota parte, fino al 3%, del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (dotazione di 930 milioni di euro per l’anno 2012 e 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016) è assegnata con delibera

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del CIPE alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. La quota è assegnata dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Dal 2012 l’assegnazione del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture non avverrà più secondo le modalità previste dall’art. 60, co. 4 della legge n. 289/2002, ma secondo quanto previsto dalla presente disposizione.

Art. 35, co. 6

Comuni inclusi negli elenchi

regionali delle località turistiche o

città d'arte

In via sperimentale nei comuni d’interesse turistico e nelle città d’arte gli esercizi commerciali non saranno tenuti a rispettare gli orari di apertura e chiusura, la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Federculture riconosce l’importanza di alcune disposizioni della manovra, quali la previsione di poter

destinare il 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei

beni culturali e paesaggistici, o le clausole di salvaguardia del Fus e delle risorse destinate alla manutenzione

e conservazione dei beni culturali.

Inoltre, anche grazie alle nostre azioni volte ad ottenere la modifica delle norme della manovra finanziaria

estiva dello scorso anno, la legge 111 contiene un importante emendamento alla disposizione relativa al

contenimento della spesa per mostre (art. 6, comma 8 del d.l n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010). La nuova

formulazione del testo normativo, tuttavia, non elimina alla radice il problema. Pur apprezzando il tentativo

di modificare una disposizione che ha creato non pochi problemi in quest’ultimo anno, rimangono forti

perplessità, sia per la delimitazione temporale (l’esclusione delle mostre dall’applicazione della norma vale

solo per l’anno 2012), sia per la necessità di ottenere l’autorizzazione del Mibac e del Mef, anche se solo ai

fini finanziari.

Rimangono immutate, invece, le altre norme della legge 122/2010, quali la previsione della riduzione dei

componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e società partecipate (art. 6, co. 5), la

soppressione delle spese per sponsorizzazioni (art. 6, co. 9) e l’eliminazione dei compensi per la

partecipazione agli organi degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (art. 6, co. 2)

rispetto alle quali la Federazione sta continuando a svolgere azioni di lobbying a livello istituzionale-politico.

Peraltro, la situazione degli enti ed organismi pubblici inclusi nell’elenco ISTAT rischia di peggiorare, vista

la previsione della manovra appena varata che rinvia a uno più decreti del Ministero dell’economia e delle

finanze l’ulteriore riduzione delle spese di funzionamento.

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IILL RREEIINNTTEEGGRROO DDEELL FFUUSS EE LLAA MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE DDEEII BBEENNII CCUULLTTUURRAALLII

Decreto omnibus

Decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito in legge 26 maggio 2011, n. 75

Art. 1 Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura 1. In attuazione dell'art. 9 della Costituzione, a decorrere dall'anno 2011: a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 149 milioni di euro annui; b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali; c) è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali. 2. All'art. 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali». 3. All'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato il comma 4-ter, nonché la lettera b) del comma 4-quater. 4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonché quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non si applica l'art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti è rimborsato con le modalità previste dall'art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2 Potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei 1. Al fine di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano è predisposto dalla competente Soprintendenza ed è proposto dal Direttore generale per le antichità, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. 2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede anche mediante l'utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla regione Campania, nonché di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La quota da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania è individuata dalla Regione medesima nell'ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l'approvazione.

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3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, di personale di III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000 annui a decorrere dall'anno 2011. Tale personale è vincolato alla permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei per almeno un quinquennio dalla data di assunzione. E' altresì autorizzata, in deroga alle medesime disposizioni di cui al primo periodo, l'assunzione di ulteriore personale specializzato, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite per l'anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare all'espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri. 4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, ai fini dell'attuazione del programma di cui al comma 1, può altresì avvalersi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria, della società ALES s.p.a., interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un'apposita convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'affidamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al comma 1. 5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono ridotti della metà. Per l'affidamento dei lavori compresi nel programma è sufficiente il livello di progettazione preliminare, in deroga all'art. 203, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga motivatamente la necessità di acquisire un maggiore livello di definizione progettuale. 6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1 ricadenti all'esterno del perimetro delle aree archeologiche sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti, sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente. 7. Allo scopo di favorire l'apporto di risorse provenienti da soggetti privati per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati all'acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1, si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni, contenente un elenco degli interventi da realizzare, con l'indicazione dell'importo di massima stimato previsto per ciascuno intervento. In caso di presentazione di una pluralità di proposte di sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalità di valorizzazione del marchio o dell'immagine aziendale dello sponsor, secondo quanto previsto dall'art. 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente può ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalità e anche mediante trattativa privata. 8. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, comunque assicurando l'assolvimento degli impegni già presi su dette disponibilità.

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La circolare Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 8/11 Oggetto: DDL 2665 di conversione in legge del decreto n. 34/2011 recante disposizioni urgenti in favore della cultura.

Cari Associati,

stiamo proseguendo con le nostre azioni volte alla modifica delle norme della legge n. 122/2010 relative al

settore culturale. In particolare, vi rendiamo noto che a seguito dei colloqui intercorsi con il Sottosegretario

Gianni Letta e il Senatore Franco Asciutti sono state introdotte le nostre proposte di modifica alla manovra

finanziaria estiva nell’ambito dell’iter di conversione del decreto legge n. 34/2010 recante disposizioni

urgenti in favore della cultura.

In attesa di darvi ulteriori informazioni in merito, vi riassumiamo le principali disposizioni contenute nel

suddetto decreto.

In primo luogo, il provvedimento dispone nuove spese permanenti a decorrere dal 2011. In particolare:

• il FUS viene incrementato di 149 milioni di euro annui;

• è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei

beni culturali;

• sono stanziati 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.

Il FUS e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali, peraltro, sono esclusi

dal taglio lineare previsto dalla legge di stabilità (legge n. 220/2010, art. 1, co. 13).

Vengono, inoltre, soppresse le norme del decreto milleproroghe che avevano introdotto il contributo di un

euro a carico dello spettatore per l’ingresso nelle sale cinematografiche al fine di rinnovare gli incentivi

fiscali a favore del cinema. Questi ultimi verranno finanziati tramite l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla

benzina, cosa che pesa negativamente anche sull’immagine del settore.

Per quanto concerne, invece, il potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei è

prevista l’adozione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di un programma straordinario ed

urgente di interventi conservativi di prevenzione, conservazione e restauro. Per la realizzazione di tale

programma viene autorizzata la Soprintendenza Speciale ad avvalersi della società ALES spa mediante la

stipula di apposita convenzione e, in deroga alle norme di blocco delle assunzioni nel pubblico impiego è

autorizzata l’assunzione di personale, anche dirigenziale. Il decreto detta, infine, disposizioni speciali volte a

semplificare le procedure e ridurre i termini per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché per le

sponsorizzazioni necessarie alle realizzazione del programma straordinario.

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IL FUS

Il decreto milleproroghe (d.l. n. 225/2010, conv. in l. n. 10/2011) ha incrementato il FUS di soli 15 milioni di euro devoluti esclusivamente alle fondazioni lirico-sinfoniche.

Un’ulteriore integrazione del FUS, pari a 149 milioni di euro annui dal 2011, è stata disposta dal decreto Omnibus (D.L. 34/2011, conv. L. 75/2011) per un ammontare di 428 milioni di euro annui.

L’ammontare del FUS è andato diminuendo sempre di più negli anni. La legge di stabilità (Legge n. 220 del 2010) ha stanziato in favore del FUS per l’anno 2011 solo 258 milioni di euro, quasi il 40% in meno rispetto all’anno precedente.

FUS

501 507 500

465

377

441456

398409

231

-

100

200

300

400

500

600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Milioni

428 milioni €

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IILL TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO DDEEII BBEENNII CCUULLTTUURRAALLII

Federalismo demaniale

Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85

Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(…) Art. 5 5. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, nell'ambito di specifici accordi di

valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i

contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi

dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di

valorizzazione.

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La circolare Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 11/11

Oggetto: Federalismo demaniale.

Cari Associati,

come ricorderete, il d.lgs. n. 85 del 2010, in attuazione della delega prevista dall’art. 19 della legge n. 42 del

2009, stabilisce il trasferimento a titolo non oneroso di beni appartenenti al demanio statale a Comuni,

Province, Città metropolitane e Regioni (si veda circ. n. 07/10 – prot. n. 200/10 UL/RG/mv) secondo i criteri di

territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e

funzioni, nonché valorizzazione ambientale.

In particolare, per quanto concerne i beni culturali, l’art. 5, comma 5 del suddetto decreto subordina il

trasferimento (che deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, ovvero il 26 giugno p.v.)

alla sottoscrizione di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di

sviluppo culturale ai sensi dell’art. 112, comma 4 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Peraltro, proprio per definire a livello nazionale le procedure operative, il 9 febbraio scorso è stato siglato il

protocollo d’intesa tra il MiBAC e l’Agenzia del Demanio che prevede la costituzione di Tavoli Tecnici

Operativi a livello regionale e di una Cabina di Regia a livello nazionale. Il Protocollo ha stabilito che gli enti

interessati ad acquisire in proprietà beni appartenenti al patrimonio culturale statale possono presentare

richiesta di attivazione delle procedure alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici e alla

Filiale dell’Agenzia del Demanio competenti per territorio. La richiesta dovrà contenere l’individuazione

degli immobili oggetto d’interesse, nonché le linee strategiche del relativo progetto di valorizzazione

culturale.

L’istituzione del Tavolo Tecnico Operativo – composto da rappresentanti degli organi periferici del MiBAC

competenti per la materia trattata e dell’Agenzia del demanio – è indispensabile al fine di poter procedere

alla sottoscrizione con l’Ente territoriale richiedente dell’accordo di valorizzazione ai sensi dell’art. 112, co. 4

del Codice dei beni culturali che, a sua volta, consentirà il trasferimento del bene ai sensi dell’art. 54 del

medesimo Codice.

Inoltre, la recente circolare 18 maggio 2011, n. 18 del Segretariato Generale del MiBAC elabora:

• l’iter procedurale cui devono attenersi gli enti e gli organi interessati al trasferimento, nonché gli

schemi di riferimento dei principali atti previsti;

• lo schema di Decreto costitutivo del Tavolo tecnico operativo;

• le linee guida per l’elaborazione del programma di valorizzazione;

• lo schema di Accordo di valorizzazione.

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FEDERALISMO DEMANIALE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

• ART. 119, co. 6 Cost. – “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato”.

• LEGGE N. 42/2009, ART. 19 – E’ la legge delega che, in attuazione dell’art. 119, co. 6 della Costituzione, prevede l’attribuzione a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

• D.LGS. N. 85/2010 – Stabilisce il trasferimento a titolo non oneroso a comuni, province, regioni e città metropolitane di beni appartenenti al demanio statale. L’art. 5, co. 5, in particolare, subordina il trasferimento dei beni appartenenti al demanio culturale alla stipula degli accordi di valorizzazione ai sensi dell’art. 112, comma 4 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio, secondo quanto previsto dall’art. 54 del medesimo Codice.

• ART. 112, co. 4 D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio) – Prevede la stipula di accordi tra Stato, Regioni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione e per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale.

• ART. 54, CO. 3 D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio) – Prevede che i beni del demanio culturale possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali.

• Protocollo d’intesa tra il MiBAC e l’Agenzia del Demanio 9 febbraio 2010 – Definisce a livello nazionale le procedure operative a cui gli organi periferici dovranno attenersi nell’attuazione delle previsioni di cui all’art. 5, co. 5 del d.lgs. n. 85/2010, prevedendo, inoltre, la costituzione di Tavoli Tecnici Operativi a livello regionale e di una Cabina di Regia a livello nazionale.

• Circolare 18 maggio 2011, n. 18 – Individua l’iter procedurale per il trasferimento dei beni ed elabora gli schemi di riferimento dei principali atti previsti, compreso uno schema dell’accordo di valorizzazione.

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FFUUSS,, FFOONNDDAAZZIIOONNII LLIIRRIICCOO--SSIINNFFOONNIICCHHEE EE SSEETTTTOORREE CCIINNEEMMAATTOOGGRRAAFFIICCOO

Decreto milleproroghe Decreto legge 29 dicembre n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10

Art. 2 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi (…) 2-quaterdecies. E' differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate apposite modalità attuative della presente disposizione, anche al fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI». (…)

Proroga dei termini degli incentivi fiscali a favore del settore cinematografico (…) 4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013. 4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. 4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale. 4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013: a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalità e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3; b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (…)

Incremento del Fus a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche (…) 12-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrata per l'anno 2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo.

Contributi a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche (…)

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16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 è prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro. 16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un'incidenza del costo del personale non superiore, nell'ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all'ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell'ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell'ammontare del contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo del presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni di euro e 6 milioni di euro per l'anno 2011, le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per la parte residua, per essere riassegnate, nell'anno 2011, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. (…)

Fondo per la promozione di attività sportive, culturali e sociali (…) 16-sexies. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell’esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell’anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, ivi previste, è destinata, per l’anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Società dei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e dei comuni da 30.000 a 50.000 abitanti (…) 43. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente: «117. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: “Entro il 31 dicembre 2011″ sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 dicembre 2013″ e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime”».

Enti parco (…) 44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale

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sono esclusi dall’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l’anno 2011, fino a concorrenza dell’onere.

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Le circolari Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 6/10

Oggetto: Decreto Milleproroghe

Cari Associati,

vi segnaliamo di seguito alcune disposizioni contenute nel maxiemendamento al d.l. n. 225/2010 (cd. decreto

milleproroghe), attualmente in corso di conversione alla Camera dei Deputati, riguardanti i nostri settori di

interesse:

• Gli incentivi fiscali a favore del settore cinematografico sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2013.

Per finanziare la proroga è stato istituito un contributo speciale a carico dello spettatore pari ad un

euro per l’accesso alle sale cinematografiche.

• Il FUS è stato integrato per l’anno 2011 di soli 15 milioni di euro, devoluti esclusivamente alle

fondazioni lirico sinfoniche.

• E’ stata differita al 1 gennaio 2012 l’applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010

per le federazioni sportive iscritte al CONI entro il limite di spesa di 2 milioni di euro.

• Il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe

Verdi è prorogato fino al 31 dicembre 2011 con un’autorizzazione di spesa pari a tre milioni di euro.

• Per l’anno 2011 è riconosciuto un contributo di tre milioni di euro per le fondazioni lirico-sinfoniche

che abbiano i requisiti previsti dall’art. 1, co. 1, lett. f) del d.l. n. 64/2010, conv. in l. n. 100/2010,

ovvero siano caratterizzate da assoluta rilevanza internazionale, da eccezionali capacità produttive

per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati.

Tali fondazioni devono, inoltre, avere avuto un’incidenza del costo del personale non superiore,

nell’ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all’ammontare dei ricavi da biglietteria

e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell’ultimo bilancio approvato al

70%, dell’ammontare del contributo statale. Le fondazioni che rientrano in tali parametri sono la

Scala di Milano e l’Arena di Verona.

• Il fondo di cui all’art. 1, co. 40, quarto periodo della legge n. 220 del 2010 destinato alla promozione

di attività sportive, culturali e sociali, nonché alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati

oncologici è incrementato di una quota non inferiore a 40 milioni di euro per l’anno 2011.

• E’ stata ulteriormente modificata la norma del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010 relativa al divieto

di costituzione di società da parte dei comuni sotto i 30.000 abitanti. Lo stesso, innanzitutto, si

applicherà a partire dal 31 dicembre 2013 e non più a partire dal 31 dicembre 2011. La possibilità di

non mettere in liquidazione le società già esistenti, in base al nuovo testo, sarà condizionata dal

verificarsi dei seguenti presupposti:

a. Avere, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

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b. Non avere subito, nei precedenti esercizi, riduzione di capitale conseguenti a perdite di

bilancio;

c. Non avere subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il

comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Rimangono immutate, pertanto, le disposizioni che impongono la drastica riduzione della spesa per mostre

e pubblicità (80%), il divieto di effettuare sponsorizzazioni, il divieto di corrispondere compensi ai

componenti degli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e la

riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici. Ci

rammarichiamo, dunque, che i nostri emendamenti, nonostante siano stati fortemente sostenuti da numerosi

parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, non siano stati inseriti dal Governo all’interno del

maxiemendamento. Anche il Ministro Bondi, d’altronde, in risposta al comunicato stampa del Presidente di

Federculture, nel quale si evidenziava la gravità del mancato recepimento delle proposte emendative della

Federazione, si è espresso in merito dicendo: “(…) Mi spiace tuttavia che non siano state prese in considerazione le

articolate proposte di Federculture: mi impegnerò affinché in sede di Governo si apra al più presto una discussione in

merito”.

Tutto ciò penalizzerà ancora di più il sistema dei servizi culturali di cui sono titolari, in virtù del principio di

sussidiarietà, (art. 118 Cost. e Carta europea delle Autonomie locali), gli enti territoriali e le aziende da essi

partecipate. Infatti proprio questi ultimi soggetti - che in realtà rappresentano l’asse portante del nostro

sistema-Paese - subiranno le maggiori ricadute in termini di competitività sul territorio a causa di tali

interventi normativi.

* * *

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 7/10

Oggetto: Conversione in legge del decreto milleproroghe

Cari Associati,

come saprete sabato 26 febbraio si è concluso l’iter di conversione in legge del decreto n. 225/2010 (cd.

milleproroghe). Il Senato, infatti, ha approvato definitivamente il testo del maxiemendamento presentato in

seguito alle osservazioni del Presidente della Repubblica.

Tra le novità apportate, vi rendiamo noto lo stralcio della disposizione che fissava a partire dal 1 marzo 2011

il tetto massimo del numero dei componenti della Giunta da 12 a 15 per tutti i Comuni con più di un milione

di abitanti.

Per quanto concerne il settore dei beni culturali e dello spettacolo il provvedimento resta sostanzialmente

invariato. Vi confermiamo che non sono state accolte le proposte di modifica alla manovra finanziaria estiva

(d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010) fortemente caldeggiate dalla Federazione.

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Rimane dunque fermo il riferimento alla precedente circolare n. 6 (Prot. n. 36 /11 UL/RG). Tuttavia, per una

maggiore facilità di lettura, Vi proponiamo di seguito uno schema riassuntivo delle disposizioni del decreto

inerenti i settori di nostro interesse:

DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225, conv. IN LEGGE 26 FEBBRAIO 2011, N. 10

INCENTIVI FISCALI A FAVORE

DEL SETTORE

CINEMATOGRAFICO

Alcuni incentivi fiscali a favore del settore cinematografico sono

stati prorogati fino al 31 dicembre 2013. La proroga viene in parte

finanziata da un contributo speciale pari ad un euro istituito a

carico dello spettatore per l’accesso alle sale cinematografiche.

FUS

Il FUS è stato integrato per l’anno 2011 di 15 milioni di euro

devoluti esclusivamente alle fondazioni lirico sinfoniche ad

eccezione di quelle cui è riconosciuto un contributo pari a tre

milioni di euro (v. sotto).

FONDAZIONI LIRICO

SINFONICHE

Per l’anno 2011 è riconosciuto un contributo di tre milioni di euro

per le fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano i requisiti previsti

dall’art. 1, co. 1, lett. f) del d.l. n. 64/2010, conv. in l. n. 100/2010,

ovvero siano caratterizzate da assoluta rilevanza internazionale,

da eccezionali capacità produttive per rilevanti ricavi propri o per

il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti

privati. Tali fondazioni devono, inoltre, avere avuto un’incidenza

del costo del personale non superiore, nell’ultimo bilancio

approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all’ammontare dei ricavi

da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla

biglietteria non inferiori, nell’ultimo bilancio approvato al 70%,

dell’ammontare del contributo statale. Le fondazioni che rientrano

in tali parametri sono la Scala di Milano e l’Arena di Verona.

FONDAZIONI LIRICO

SINFONICHE

Fino al 31 dicembre 2011 è prorogato il finanziamento a favore

della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano

Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di

euro.

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI

(ART. 6, D.L. N. 78/2010, conv. IN L. N. 122/2010)

E’ stata differita al 1 gennaio 2012 l’applicazione dell’art. 6 del d.l.

n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010 per le federazioni sportive iscritte

al CONI entro il limite di spesa di 2 milioni di euro.

Il fondo di cui all’art. 1, co. 40, quarto periodo della legge n. 220

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FONDO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVE,

CULTURALI E SOCIALI

del 2010 destinato alla promozione di attività sportive, culturali e

sociali, nonché alle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati

oncologici è incrementato di una quota non inferiore a 40 milioni

di euro per l’anno 2011.

SOCIETA’ DEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 30.000 ABITANTI E DEI COMUNI DA

30.000 A 50.000 ABITANTI

La disposizione del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010 che

prevede il divieto di costituzione di società da parte dei comuni

sotto i 30.000 abitanti e il mantenimento di una sola società per i

comuni tra i 30.000 e i 50.000 abitanti si applicherà a partire dal 31

dicembre 2013 e non più a partire dal 31 dicembre 2011. La

possibilità di non mettere in liquidazione le società già esistenti, in

base al nuovo testo, sarà condizionata dal verificarsi dei seguenti

presupposti:

a. Avere, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi

tre esercizi;

b. Non avere subito, nei precedenti esercizi, riduzione di

capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c. Non avere subito, nei precedenti esercizi, perdite di

bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato

gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite

medesime.

ENTI PARCO

I consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco

istituiti con legge regionale sono esclusi dall’applicazione dell’art.

2, co. 186, lett. e) della legge n. 191/2009 (soppressione dei consorzi

di funzioni tra gli enti locali) fino alla data di entrata in vigore di

ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31

dicembre 2011.

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IILL CCRROOLLLLOO DDEELLLL’’IINNTTEERRVVEENNTTOO PPUUBBBBLLIICCOO NNEELL SSEETTTTOORREE DDEELLLLAA CCUULLTTUURRAA

Manovra finanziaria estiva 2010 Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 ART. 6, co. 2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società. ART. 6, co. 5 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti informa monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

ART. 6, co. 8 * A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1 ° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire

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compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle Università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell’economia e delle finanze.

* comma così modificato dal decreto legge n. 98/2011, conv. legge n. 111/2011 ART. 6, co. 9 A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. ART. 6, co. 12 A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazioni di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. ART. 14, co. 7 7. L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti: "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

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a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".

ART. 14, co. 32* Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a. abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b. non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c. non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune

sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

* comma così modificato dal decreto legge n. 1382011, conv. legge n. 148/2011; dal decreto legge n. 98/2011, conv. legge n. 111/2011 e dal decreto legge n. 225/2010, conv. legge n. 10/2011.

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Le circolari Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 5/10

Oggetto: Decreto anti-crisi 2010 - Soppressione enti inutili

Cari Associati,

il 31 maggio scorso è entrato in vigore il decreto legge n. 78, recante Misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e di competitività che ha previsto una manovra da 24,9 miliardi di euro per il

2011-2013.

Come è noto il provvedimento, in una sua prima versione, stabiliva la cessazione del finanziamento da parte

dello Stato, in particolare dal MIBAC e dal MIUR, a 232 enti e istituti di ricerca e culturali.

Pur essendo stata stralciata tale lista (v. allegato), il taglio alle spese per la cultura resta e il rischio che alcune

realtà di eccellenze culturali siano soppresse rimane elevatissimo. Molte sono le spese tagliate a livello locale

e la sorte di numerosi enti e istituti culturali permane sotto la scure delle decisioni che verranno assunte dal

MIBAC e dal MIUR nei prossimi sessanta giorni, ovvero durante tutto l’iter di conversione del decreto legge.

Alcuni enti afferenti al nostro settore e a quello della ricerca, come l’Ente Teatrale italiano (ETI), peraltro,

sono stati già soppressi. Molti altri rimangono appesi ad un filo, nonostante abbiano dimostrato di essere in

grado di svolgere un ruolo fondamentale nel settore cultura e di sostegno per l’indotto economico.

La manovra finanziaria prevede, inoltre, tagli trasversali a partire dal 2011 che interessano società e

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, inserite

nell’elenco stilato dall’ISTAT (v. circolare n. 6, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti), tra cui si

annoverano molti dei nostri Associati.

E’ evidente che risulta necessario intervenire energicamente. La previsione di tagli, la riduzione di spese e la

soppressione di enti cd. “inutili”, infatti, senza la previsione di criteri o parametri oggettivi che valutino

l’effettiva esistenza di sprechi, decreta un indiscriminato, ulteriore, abbassamento dell’intervento pubblico

per la cultura, che mette ormai a rischio quantità e qualità dei servizi culturali nel Paese.

La Federazione, a questo proposito, ha già avviato delle consultazioni con le competenti sedi istituzionali per

tutelare gli enti associati inseriti nell’elenco attualmente sottoposto all’attenzione del Ministro Bondi, al fine

di evitare un depauperamento dell’offerta culturale e turistica nel nostro Paese.

* * *

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 6/10 Oggetto: Decreto anti-crisi 2010 - tagli alle spese per amministrazioni ed aziende pubbliche

Cari Associati,

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come già segnalato (vedi circolare n. 5) la manovra finanziaria entrata in vigore lo scorso 31 maggio ha

previsto una serie di tagli, alcuni immediatamente in vigore, altri a partire dal 2011, che interessano le società

e le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall’ISTAT (vedi allegato).

Anche le dotazioni finanziarie del Mibac, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili,

hanno subito una riduzione lineare del 10% (art. 2), pari a circa 58 milioni di euro, di cui quasi 50 milioni

sono stati tagliati al capitolo riguardante la tutela e la valorizzazione dei beni e attività culturali e

paesaggistici.

Di seguito si riportano le misure che destano maggiore preoccupazione:

• Lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni individuate

dall’ISTAT nei confronti dei titolari di cariche elettive, inclusa la partecipazione ad organi collegiali

di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni

di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. (art. 5, co. 5)

• I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire un’indennità di funzione

onnicomprensiva. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di ciascun mese da un

consigliere può superare l'importo pari ad un quinto dell'indennità massima prevista dal rispettivo

sindaco o presidente. Nessuna indennità è prevista per i consiglieri circoscrizionali. (art. 5, co. 6)

• A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni corrisposti dalle

pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo,

direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai

titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi

risultanti alla data del 30 aprile 2010. (art. 6, co. 3)

• tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di

diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a

decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi

di amministrazione e quelli di controllo, qualora non siano già costituiti in forma monocratica,

nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque

e a tre componenti. (art. 6, co. 5)

• Riduzione al 20% rispetto alle spese del 2009 dei costi per studi ed incarichi di consulenza, con

esclusione di università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati. (art. 6, co. 7)

• Riduzione al 20% della spesa sostenuta nel 2009 su relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità

e rappresentanza, eccetto che per i convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca,

nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero

per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi

internazionali o comunitari. (art. 6, co. 8)

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• Riduzione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale

del 10 per cento a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di

entrata in vigore del presente provvedimento nelle società inserite nel conto economico consolidato

della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché nelle società possedute in

misura totalitaria, dalle predette amministrazioni pubbliche, con esclusione delle società quotate

(art. 6, co. 6). Le medesime società devono conformarsi al principio di riduzione di spesa per studi e

consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per le sponsorizzazioni.

Peraltro, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di tali

società è ridotto del 10%. (art. 6, co. 11)

• Soppressione delle spese per le sponsorizzazioni. (Art. 6, co. 9)

• Riduzione al 50% della spesa sostenuta per attività di formazione (art. 6, co. 13).

• Le amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT, incluse le autorità indipendenti, non possono

effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa

sostenuta nell'anno 2009. (art. 6, co. 12)

• A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT, incluse le autorità

indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all' 80 per cento della spesa

sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,

nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011,

esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. (art. 6, co. 14)

• Le amministrazioni individuate dall’ISTAT, non possono effettuare aumenti di capitale,

trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate

non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che

abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni

caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di

servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla

realizzazione di investimenti. (art. 6, co. 19)

• Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di

qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti

delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'ISTAT non può superare, in ogni caso, il trattamento in

godimento nell'anno 2010. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti

economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi

ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT superiori a 90.000 euro

lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,

nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il

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trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le

indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono ridotte

del 10%; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. (art. 9, co. 1 e 2)

• A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, nei confronti dei titolari di incarichi di livello

dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'ISTAT, non si

applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore,

di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi (art. 9, co. 3)

• A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le

agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e

gli enti pubblici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le

stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a

contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro non può

essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 (art. 9, co. 28).

* * *

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 8/10

Oggetto: Maxiemendamento Manovra Finanziaria 2011

Cari Associati,

Vi comunichiamo che è stato appena approvato in Senato il testo del maxiemendamento presentato dal

Governo alla Finanziaria 2011. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 30 luglio, passa

ora all'esame della Camera.

Tra le novità di maggiore interesse, Vi segnaliamo alcune modifiche apportate al testo originario anche

grazie al recepimento di alcuni emendamenti presentati dalla Federazione al decreto legge n. 78 del 2010.

In particolare, vi annunciamo che, in tema di taglio alle indennità e contributi per la partecipazione ad

organi collegiali e di controllo (art. 6, comma 2), di enti che ricevono contributi pubblici, sono state escluse

dall’applicazione della norma alcune categorie di soggetti tra cui si annoverano: enti e fondazioni di ricerca e

organismi equiparati, nonché onlus, associazioni di promozione sociale, enti pubblici economici individuati

con decreto del Ministero dell’economia su proposta del Ministero vigilante, nonché società.

Per quanto concerne il regime di cessione e liquidazione delle società pubbliche nei comuni con popolazione

inferiore ai 30.000 abitanti (art. 14, co. 32), invece, il termine entro il quale procedere alla suddetta

dismissione è stato procrastinato al 31 dicembre 2011. Lo stesso vale a dirsi anche per i comuni con

popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti che, potendo detenere la partecipazione di una sola

società, sempre entro detto termine, dovranno mettere in liquidazione le altre società già costituite.

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Si tratta di alcuni piccoli primi risultati ottenuti da Federculture rispetto all’opera di sensibilizzazione svolta

a partire dall’emanazione del d.l. n. 78 del 2010, così come esposto nel corso della nostra ultima Assemblea

nazionale del 6 luglio del 2010.

Rimangono immutate, tuttavia, le norme che prevedono la riduzione dei componenti degli organi di

amministrazione e di controllo degli enti e società partecipate (art. 6, co. 5), il taglio delle spese al 20% per le

mostre e la pubblicità (art. 6, co. 8) e la soppressione delle spese relative alle sponsorizzazioni (art. 6, co. 9),

rispetto alle quali la Federazione sta continuando a svolgere una azione di lobby a livello istituzionale-

politico. Oltre a ciò, viene ampliato l’ambito di applicazione soggettivo della norma che prevede la riduzione

del 10% (art. 6, co. 6) del compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo anche alle

società direttamente e indirettamente possedute in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche.

A questo proposito, Vi ricordiamo che la Federazione, a seguito della Assemblea nazionale del 6 luglio 2010,

ha attivato una unità di crisi che si riunirà in data 27 luglio 2010, alle ore 10.00 presso la nostra sede, per

affrontare le tematiche tecniche e gli effetti che tali norme comporteranno sui nostri enti e aziende associate.

* * * FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 1/11 OGGETTO: CIRCOLARE INTERPRETATIVA DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010, CONV. LEGGE

N.122/2010.

Cari Associati,

come sapete, il decreto legge n. 78/2010 conv. in legge n. 122/2010 (manovra finanziaria estiva) prevede

numerose limitazioni alla capacità di spesa degli enti locali e dei soggetti partecipati, interferendo di fatto

con la loro autonomia costituzionalmente garantita.

Nemmeno il recente decreto milleproroghe (decreto legge n. 225/2010) e nonostante l’azione di mobilitazione

intrapresa da Federculture con l’istituzione di un Tavolo di confronto con il Ministero dell’Economia, ha

introdotto norme volte a procrastinare i termini entro i quali gli enti locali dovevano decidere come allocare

le risorse, pianificando l’organizzazione dei servizi al cittadino.

La libertà nella quantificazione, nell’allocazione e nell’organizzazione delle forme e modalità di esercizio

delle funzioni ed erogazione dei servizi, invece, è - e deve rimanere - un’insopprimibile garanzia

dell’autonomia dell’ente e dell’effettività della sua azione, in quanto costituisce un presupposto

fondamentale per la piena esplicazione del proprio indirizzo politico e per la concreta realizzazione dei

servizi al pubblico.

A questo proposito si ricorda che almeno tre Regioni (Liguria, Toscana, Emilia Romagna) hanno già

presentato ricorso alla Corte costituzionale avverso alcune disposizioni della legge a tutela delle competenze

costituzionalmente garantite alle Autonomie locali. In particolare, infatti, il settore culturale viene

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penalizzato in modo insostenibile a causa delle disposizioni che, se interpretate in maniera restrittiva,

prevedono rilevanti limiti di spesa per mostre e pubblicità e la soppressione delle spese per

sponsorizzazioni. L’imposizione di limiti alla composizione degli organi collegiali nega alla radice le

premesse per l’attrazione di capitale privato nella gestione dei beni e delle attività culturali mentre,

l’azzeramento dei compensi degli organi delle imprese che gestiscono la cultura, colpisce il ruolo e la

managerialità di Presidenti e Amministratori.

Con tale provvedimento si rinuncia, dunque, alla possibilità di attuare politiche culturali, sia a livello

nazionale che regionale e locale, bloccando il processo di modernizzazione e di produzione dell’offerta

culturale.

Viste le perplessità che l’attuazione di queste disposizioni sta sollevando, in assenza di provvedimenti di

chiarimento da parte del Ministero dell’Economia, di seguito si riportano le Linee interpretative Federculture

che vogliono assurgere a strumento di orientamento per gli enti locali e le aziende che gestiscono servizi

culturali nell’applicazione delle norme che riteniamo più gravose per gli enti medesimi.

ART. 6, COMMA 2 - Compensi per partecipazione a organi collegiali “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione,

degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è

onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già

previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal

presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono

nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente,

contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del

gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti

nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e

fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati

nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di

promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del

Ministero vigilante, nonché alle società.”

DISPOSITIVO La norma rende onorifica la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono

contributi a carico delle finanze pubbliche.

La disposizione lascia comunque impregiudicata la possibilità di dar luogo al rimborso delle spese sostenute

e i gettoni di presenza, qualora previsti, che però non possono superare l’importo di 30 euro a seduta

giornaliera.

Pertanto, per verificare l’applicabilità di tale norma agli enti che gestiscono servizi culturali, è necessario

valutare:

a. se l’ente in questione riceve contributi dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti locali, dove per

contributi s’intendono sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di

qualunque genere, purchè non siano una tantum.

b. quali cariche sono previste dagli statuti degli enti come “organi collegiali”. In questo senso si

possono considerare esclusi dall’ambito di applicazione della norma i titolari di cariche che non

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siano statutariamente previsti quali “organi collegiali” o che hanno ricevuto, statutariamente o

tramite apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione, un incarico di natura

gestionale.

ECCEZIONI La disposizione del presente comma non si applica:

• agli enti, aziende e società che, piuttosto che ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche,

ricevono corrispettivi per lo svolgimento di prestazioni sinallagmatiche concordate con gli enti

pubblici di riferimento, sulla base di un contratto di servizio appositamente stipulato.

• agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n.

165 del 2001 (le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le

Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,

gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale)

• alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli

enti del servizio sanitario nazionale, ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,

alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

• a tutti gli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria, con particolare riferimento ai capitoli di

bilancio imputati al Ministero per i beni e le attività culturali;

• nelle ipotesi di indennità e compensi stabiliti dagli organi degli enti che ricevono contributi pubblici

a favore di amministratori incaricati di svolgere compiti e deleghe generali di natura gestionale o

incarichi specifici, ad esempio per la gestione l’organizzazione di eventi e progetti culturali, nonché

incarichi professionali.

Pertanto, per quanto attiene specificamente ai nostri settori, è necessario verificare caso per caso se e in che

misura ciascuno degli enti possano essere assimilati a enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati.

Allo stesso modo è opportuno verificare i soggetti che, in quanto ONLUS, rimangono esclusi

dall’applicazione di queste norma.

SANZIONI La violazione della norma comporta responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati dagli

organi degli enti e degli organismi pubblici interessati.

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ART. 6, COMMA 5 – Numero componenti degli organi di amministrazione e di controllo. “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con

personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal

primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove

non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente,

a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di

organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti

gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La

mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati

determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli

enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6”.

DISPOSITIVO A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, tutti gli

enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, adeguano i loro statuti al fine

di assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma

monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a

cinque e a tre componenti.

ECCEZIONI La norma va coordinata con le disposizioni previste dall’art. 7 della manovra che prevede la

soppressione e l’incorporazione di enti ed organismi pubblici statali. Si segnala peraltro che anche la seconda

parte della disposizione in parola, fa riferimento ad una disciplina di riordino di enti pubblici statali, ovvero

alla legge n. 244 del 2007, art. 2, co. 234, nonchè agli enti previdenziali nazionali. Di conseguenza, si potrebbe

ragionevolmente sostenere la sua non applicabilità agli enti partecipati a livello locale, considerando tale

normativa non incidente ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

SANZIONI La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione

determina responsabilità erariale e la nullità di tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi

pubblici.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ART. 6, COMMA 8 – Spese per mostre e pubblicità “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.

196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di

rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di

ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1 ° luglio

2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da

parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla

preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla

pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di

video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono

comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il

personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le

magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai

rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si

applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività

istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di

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organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e

delle Forze di polizia”.

DISPOSITIVO A partire dal 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco ISTAT dovranno limitare

la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza al 20% di quella sostenuta

nel 2009.

ECCEZIONI La norma non si applica ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché

alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le

attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari,

alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di

Polizia. Allo stesso modo si deve ritenere che la norma non si possa applicare agli enti, alle fondazioni, alle

istituzioni ed aziende che, anche se ricomprese nell’elenco ISTAT, realizzano mostre ed eventi culturali,

nell’ambito della loro funzione istituzionale. Lo stesso vale a dirsi per le spese di pubblicità che sono

strettamente connesse alla realizzazione e buona riuscita di una mostra.

Più in generale, in base al recente parere della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la

Lombardia 1076/2010), la disposizione non si applica agli oneri sostenuti dalle Amministrazioni per

promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte dei

cittadini.

La disposizione, inoltre, non si applica alle spese correlate ad entrate finalizzate (contributi da altri enti,

dall'Unione Europea e, ove esista un contratto che preveda la realizzazione delle specifiche attività,

finanziamenti da sponsorizzazioni.

Il divieto, altresì, non trova applicazione nelle ipotesi in cui le spese per mostre erogate da un ente locale ad

un soggetto autonomo facciano parte di un corrispettivo onnicomprensivo, dovuto in base al contratto di

servizio e relativo ad una serie diversificata di servizi culturali e di gestione museale.

SANZIONI Non essendo prevista esplicitamente una sanzione, la non applicazione della norma comporta

responsabilità di fronte alla Corte dei Conti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ART. 6, COMMA 9 – Soppressione spese per sponsorizzazioni. “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.

196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”.

DISPOSITIVO A partire dal 2011 le amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT non possono effettuare spese

per sponsorizzazioni.

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ECCEZIONI In base al recente parere della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

1075/2010), la norma non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a

sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell’ente locale e nell’interesse della sua

collettività sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 cost. Si rileva altresì che, in questa

ipotesi è necessario che gli enti locali o le aziende motivino in modo inequivoco i suddetti provvedimenti di

concessione dei contributi: in altre parole l’Amministrazione deve obbligatoriamente evidenziare i

presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del

contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa

del servizio.

SANZIONI Non essendo prevista esplicitamente una sanzione, la non applicazione della norma comporta

responsabilità di fronte alla Corte dei Conti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ART. 6, COMMA 12 – Spese per missioni all’estero “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.

196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni

internazioni di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura,

nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni

presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico,

per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione

della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità

erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato

provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli

organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni

internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del

fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le

misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e

relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere

effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”.

DISPOSITIVO A partire dal 2011 le amministrazioni pubbliche individuate dall’ISTAT, incluse le Autorità

indipendenti, devono limitare le spese per missioni, anche all’estero, al 50% della spesa sostenuta nel 2009.

Tale limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento

adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo

ed agli organi di revisione dell'ente. La norma prevede, inoltre, la soppressione delle diarie per dette

missioni, rinviando ad un successivo decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero

dell’economia e delle Finanze la determinazione delle misure e dei limiti concernenti il rimborso delle spese

di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero.

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ECCEZIONI Per quanto concerne nello specifico i nostri settori, la disposizione non si applica alle spese di

missione all’estero per la realizzazione di mostre ed eventi culturali con rilevanza internazionale e che

sottintendono la sottoscrizione di accordi internazionali (ad esempio accordi per il prestito di opere d’arte).

In quest’ultimo caso le amministrazioni pubbliche dovranno, tuttavia, adottare un provvedimento motivato

da parte dell’organo di vertice comunicandolo preventivamente agli organi di controllo e agli organi di

revisione.

SANZIONI Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione costituiscono illecito

disciplinare e determinano responsabilità erariale.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ART. 14, COMMA 32 – Divieti, liquidazione e cessione di società per i comuni sotto i 30.000 abitanti e tra i 30.000 e i 50.000. “Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a

30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite

alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si

applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile

negli ultimi tre esercizi. [periodo introdotto dalla legge di stabilità 2011, approvata definitivamente il 7 dicembre 2010]. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione

proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con

popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i

predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la

coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative

del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione”.

DISPOSITIVO La norma vieta espressamente la costituzione di società ai Comuni con popolazione inferiore

a 30.000 abitanti che, entro il 31 dicembre 2011, dovranno mettere in liquidazione quelle già costituite ovvero

cederne le partecipazioni. I Comuni con popolazione compresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti possono

detenere la partecipazione di una sola società, con l’obbligo di liquidare le altre società già costituite entro il

31 dicembre 2011. La norma rimanda ad un successivo decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di

entrata in vigore della legge, che determinerà le modalità attuative della presente disposizione.

ECCEZIONI La norma stabilisce tale divieto esclusivamente in riferimento alla figura delle società

partecipate pubbliche. Non sono quindi ricomprese in tale disposizione tutte le altre tipologie di enti non

espressamente richiamati dalla norma, come ad esempio le fondazioni, le istituzioni e i consorzi.

In ogni caso, è fatta salva la possibilità di costituire società partecipate pubbliche nelle ipotesi in cui gli enti

locali ne stabiliscano la loro stretta necessarietà per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente o

servizi di interesse generale (art. 3, comma 27 della legge finanziaria 2008), oppure nei casi in cui esse

vengano costituite, non ritenendo possibili altre forme organizzative, con leggi nazionali o regionali per lo

svolgimento di specifiche attività.

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Inoltre, si sottolinea come la recente legge di stabilità abbia introdotto un principio di differenziazione in

base al quale per i comuni sotto i 30.000 abitanti non sussiste l’obbligo di liquidazione o di cessione delle

partecipazioni se le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi.

In ogni caso rimane fermo che la disposizione relativa ai comuni sotto i 30.000 abitanti non si applica alle

società con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,

costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.

SANZIONI Non essendo prevista esplicitamente una sanzione, la non applicazione della norma comporta

responsabilità di fronte alla Corte dei Conti

** ** **

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 3/11 Oggetto: parere corte dei conti in materia di sponsorizzazioni.

Cari Associati,

Vi comunichiamo che la Corte dei conti, nell’ambito della sua funzione consultiva, ha espresso alcuni pareri

(Corte conti n. 1075/2010 e n. 163/2010) in merito al divieto di effettuare sponsorizzazioni, così come previsto

dall’art. 6, comma 9 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010. In particolare, il giudice contabile ha inteso

chiarire l’estensione applicativa della norma, sottolineando la differenza teleologica tra i contratti di

sponsorizzazione e le altre forme di contribuzione a favore delle associazioni private.

Per quanto concerne la differenza tra contratto di sponsorizzazione e contributi, la sezione di controllo della

Lombardia, con parere n. 1075/2010, ha precisato che la sponsorizzazione è un contratto atipico, oneroso e a

prestazioni corrispettive: lo sponsee, infatti, con la sottoscrizione di tale atto, si assume l’obbligo di associare

a proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor. Non rientrano, dunque, in questa definizione i

contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da un soggetto terzo e rientranti nei compiti

istituzionali dell’ente locale. E ciò sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’art. 118

della Costituzione, in base al quale l’attività esercitata, in via mediata, da tali soggetti privati, destinatari

delle suddette risorse pubbliche, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale, anche se lo stesso non la

svolge direttamente.

La Corte, in ogni caso, ha precisato che gli enti locali o le aziende dovranno motivare in modo inequivoco

tali provvedimenti di concessione, evidenziando proprio i presupposti di fatto e l’iter logico alla base

dell’erogazione dei contributi medesimi, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità

delle modalità prescelte di resa del servizio.

Per quanto concerne, invece, la differenza tra contratto di sponsorizzazione e concessione di un patrocinio ad

un soggetto privato, la sezione di controllo della Puglia, con il parere n. 163/2010, da un lato, ha ribadito che

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la sponsorizzazione rappresenta una forma di comunicazione pubblicitaria dietro corrispettivo; dall’altro, ha

chiarito come l’accordo di patrocinio, invece, costituisca giuridicamente una donazione modale, ovvero una

forma di liberalità del donante a cui viene collegato un onere gravante sul donatario.

Di conseguenza, a detta della Corte, è necessario distinguere tra patrocini gratuiti ed onerosi: nel primo caso,

il patrocinio in parola sarebbe escluso dal divieto di cui all’art. 6, co. 9 del dl. n. 78/2010. Ad essere vietati,

invece, secondo la Corte, sarebbero in generale tutti gli accordi di patrocinio comportanti spese, in quanto, in

tal modo, si verrebbero a configurare delle fattispecie equiparabili al contratto di sponsorizzazione.

La Corte, infine, ha specificato che restano invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici obblighi di

legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, in via diretta o indiretta, “purché per il

tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”.

* * *

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 4/11

Oggetto: Parere della Corte dei conti in materia spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,

pubblicità e di rappresentanza.

Cari Associati,

Vi comunichiamo che la Corte dei conti, nell’ambito della sua funzione consultiva, ha espresso un parere in

merito all’art. dall’art. 6, comma 8 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, che - come sapete - impone

alle Amministrazioni pubbliche un tetto massimo di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,

pubblicità e di rappresentanza pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009.

Innanzitutto, il Collegio ha stabilito un principio generale, in base al quale la decisione di provvedere o

meno a determinate tipologie di spese è frutto, nel rispetto delle previsioni legali, di una valutazione propria

di ciascun ente locale, “(…) rientrante nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali, in ossequio a

prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile. Parimenti, le definitive qualificazioni dei relativi

presupposti costituiscono ambito riservato alle scelte dell’Ente (…)".

Per quanto concerne, in particolare, il divieto che impone un tetto massimo di spese di cui all’art. 6, comma

8, d.l. n. 78/10, la Corte ha specificato che tale divieto non ricomprende tutti “(…) gli oneri a carico

dell’Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei

servizi pubblici da parte della collettività (…)”.

Ciò in quanto ciascuna amministrazione ha il dovere, in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia di cui

all’art. 97 della Costituzione, di raggiungere una serie di obiettivi di risultato - denominati di outcome e

output - nello svolgimento di un servizio pubblico. In questo senso, soprattutto ai fini della misurazione del

raggiungimento di siffatti risultati, a detta della Corte, risulta fondamentale l’informazione promossa dalle

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amministrazioni pubbliche - seppur con diversa “gradazione” – a favore dell’utente-cittadino, fruitore poi

della stessa attività amministrativa.

Il caso sottoposto all’esame della Corte dei Conti, peraltro, faceva riferimento proprio ad informazioni che

un Comune intendeva dare ai cittadini attraverso manifesti, riguardanti le attività culturali, per informare la

cittadinanza sulle date e luoghi dove si sarebbe svolta una rassegna teatrale o musicale o di promozione alla

lettura. E’ evidente, d’altronde, come qualsiasi ente o azienda non potrà mai raggiungere risultati positivi

nell’organizzazione di un evento culturale o festival, senza impegnare adeguate spese per la

pubblicizzazione. Lo stesso vale a dirsi per gli spettacoli teatrali, le mostre museali e d’arte contemporanea.

Il principio generale indicato dal Collegio, quindi, sembra confermare che le autonomie locali, in base a

valutazioni discrezionali, e posto che devono rispettare il buon andamento dell’azione amministrativa,

possono derogare ai divieti di cui all’art. 6, co., d.l. n. 78, tutte le volte in cui le spese in questione risultino

necessarie per assicurare al cittadino un servizio pubblico, in particolar modo efficace ed efficiente.

Proprio a partire da tale interpretazione, dunque, potrebbe risultare oltremodo ridimensionata la portata

applicativa di tutte le norme comportanti i tagli alle spese di cui al d.l. n. 78, con una riespansione della sfera

di autonomia degli enti territoriali. Basti pensare, allo stesso taglio dell’80% alle spese per le mostre, il cui

divieto potrebbe ora essere interpretato in maniera molto meno restrittiva, in virtù del fatto che la mostra

rappresenta ex se un servizio pubblico.

D’altronde, la Federazione si è già espressa a favore di tale orientamento – peraltro sostenuto anche in sede

di promulgazione del d.l. n. 78 del 2010 - nell’ambito della recente circolare interpretativa n. 1/11 Prot. N.

02/11/UL/RG, in base alla quale il taglio non si applicherebbe a tutti gli enti pubblici e privati che gestiscono

in via istituzionale servizi culturali, perché ciò equivarrebbe a sopprimere il servizio pubblico stesso.

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SSCCHHEEDDAA DDII AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO

Decreto legge n. 78/2010, conv. legge n. 122/2010

Argomenti:

1. Compensi organi 2. Numero componenti organi 3. Sponsorizzazioni 4. Spesa per mostre

1. Compensi organi

ART. 6, co. 2 “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.”

LA NORMA SI APPLICA

• enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche

LA NORMA NON SI APPLICA

• enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999

• enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 165 del 2001

• Università • enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati • camere di commercio • enti del servizio sanitario nazionale • enti indicati nella tabella C della legge finanziaria • enti previdenziali ed assistenziali nazionali • ONLUS • associazioni di promozione sociale • enti pubblici economici individuati con decreto del

Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante

• società

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La Corte dei conti: “la decisione in ordine all’interpretazione ed applicazione in concreto della

disposizione è di esclusiva competenza dell’ente locale rientrando nella piena discrezionalità e

responsabilità dell’Amministrazione (poiché attiene al merito dell’azione amministrativa).

Quest’ultima, ovviamente, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel

parere della Corte dei conti, sviluppate in termini di enunciazione dei principi di ermeneutica della

materia”. • La norma si applica alle istituzioni (Lombardia/1065/2010) • La norma si applica alle aziende speciali (Lombardia/155/2011) • La norma si applica alle aziende speciali consortili, costituite tra più enti locali

(Lombardia/361/2011) • La norma si applica anche ai revisori dei conti (Lombardia/674/2011; Lombardia/13/2011) [Il Ministero dell’Economia e delle finanze non è dello stesso avviso, v. circ. n. 33/2011] • La norma si applica anche al Presidente (Lombardia/616/2011)

** ** **

Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 33 del 28 dicembre 2011: • La norma ha portata generale. Il suo ambito applicativo, con le esclusioni espressamente

previste, è costituito da tutti gli enti con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non “una tantum”, contributi a carico delle finanze pubbliche.

• L’elencazione delle ipotesi di esclusione dall’applicazione della norma è tassativa. • “Enti previsti nominativamente” significa che possono essere esclusi dalla misura di

contenimento solo gli enti la cui denominazione per esteso è riportata nei decreti legislativi n. 300/1999 e n. 165/2001.

• Non sussistono i presupposti per l’applicazione della disposizione nei casi in cui le somme erogate ad un ente, a carico delle finanze pubbliche, non si configurino come finanziamenti per l’attività svolta dall’ente stesso, né siano finalizzate al relativo funzionamento, ma siano interamente destinate, per il tramite dell’ente, a soggetti terzi, beneficiari delle iniziative previste dalle norme in base alle quali i finanziamenti vengono disposti. In tali casi, pertanto, l’ente non può ritenersi beneficiario della contribuzione pubblica.

• La norma non si applica agli organi controllo contabile, in quanto, il rapporto che si instaura tra l’ente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato ad un rapporto di natura contrattuale che mal si concilia con la gratuità dell’incarico, in quanto l’attività svolta dai revisori e dai sindaci, di natura prettamente tecnica, è una prestazione d’opera a cui normalmente corrisponde una prestazione economica

2. Numero componenti organi

ART. 6, co. 5 “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente

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decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.”

Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 23 dicembre 2010

• Possibilità di nominare due revisori dei conti supplenti in aggiunta ai tre componenti effettivi, qualora venga precisato che non ricevono emolumenti.

• La norma non ha l’esclusivo fine del contenimento della spesa, ma si colloca nell’ordinamento giuridico quale norma generale finalizzata a fissare disposizioni, in via di principio, concernenti la composizione degli organi collegiali di amministrazione e controllo degli enti ed organismi pubblici. Pertanto, la natura gratuita dell’incarico non può costituire una giustificazione per disapplicare il principio della composizione massima degli organi in argomento.

Parere Avvocatura Generale dello Stato 24 aprile 2011 • La norma non sembra potersi applicare alle fondazioni lirico-sinfoniche, in quanto la loro

organizzazione e il loro funzionamento sono stati espressamente e specificamente incisi dalla lex specialis di cui al d.l. n. 64/2010, conv. l. n. 100/2010. Nella predetta norma non si prevedono limitazioni nella composizione degli organi, anche al fine di favorire l’ingresso alle partecipazioni dei privati.

3. Sponsorizzazioni

ART. 6, co. 9 “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.”

Corte dei conti (Puglia/163/2010; Lombardia/1075/2010; Lombardia/1076/2010)

• Non rientrano nella definizione di sponsorizzazione i contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da un soggetto terzo e rientranti nei compiti istituzionali dell’ente locale nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. (es. erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione).

• Sono vietati, invece, tutti gli accordi di patrocinio comportanti spese, in quanto si verrebbero a configurare delle fattispecie equiparabili al contratto di sponsorizzazione.

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FATTISPECIE VIETATE

SPONSORIZZAZIONI Contratti atipici, onerosi e a prestazioni corrispettive attraverso cui lo sponsee, dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell’iniziativa, assume l’obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor.

PATROCINI ONEROSI Accordi di patrocinio comportanti spese da parte delle amministrazioni pubbliche in favore di iniziative organizzate da soggetti terzi.

FATTISPECIE CONSENTITE

CONTRIBUZIONI Contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da un soggetto terzo e rientranti nei compiti dell’ente locale e nell’interesse della sua collettività. (es. contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione, o a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti).

PATROCINI GRATUTITI Iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.

4. Spesa per mostre ART. 6, co. 8 “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle Università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti

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derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell’economia e delle finanze.”

La Corte dei conti:

• I limiti di spesa stabiliti dall'art. 6, co. 8 non si riferiscono e non comprendono gli oneri a carico dell'amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e della modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività (Lombardia/1076/2010; Lombardia/89/2011).

• Il parametro di riferimento da assumere per determinare la riduzione della spesa per consulenze ed incarichi di studio operante a partire dal 2011 in base alla previsione contenuta nell'art. 6, co. 7 in considerazione del principio della programmazione è la spesa impegnata nel 2009 e non quella pagata sempre nel 2009. Devono escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. (Corte conti n. 7/2011).

Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 36 del 23 dicembre 2008 ART. 61, co. 5 del D.L. n. 112/2008, conv. L. 133/2008: “A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità

e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime

finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli

enti di ricerca.”

• Le amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco Istat non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa complessiva sostenuta nel 2007 per le medesime finalità.

• alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

LA NORMA NON SI APPLICA

• alle ai convegni organizzati dalle Università e dagli enti di ricerca

• agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari

• alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia

• Per il 2012 alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell’economia e delle finanze.

LA NORMA SI APPLICA

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• La riduzione è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente od organismo pubblico

• Relativamente alle spese per convegni e mostre si ha motivo di ritenere che i limiti predeterminati dalla norma non trovino applicazione laddove l’organizzazione di mostre e convegni concretizzi l’espletamento dell’attività istituzionale degli enti interessati.

Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 23 dicembre 2010 • Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e

8 dell’articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendovi con delibera dell’organo competente, da sottoporre all’approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 33 del 28 dicembre 2011 • La misura di contenimento opera, in via generale, anche con riferimento alle spese per mostre

organizzate dagli enti vigilati dal Mibac, essendo venuta meno la deroga esplicitamente prevista dalla precedente versione dell’ultimo periodo del comma 8 e fermo restando la possibilità di esclusione, per il 2012, secondo i criteri e nei limiti introdotti dalla nuova normativa.

Enti vigilati dal Mibac

“Le disposizioni del presente comma non si applicano alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali.”

Opificio delle pietre dure Istituto centrale per il catalogo e la documentazione Istituto superiore per la conservazione e il restauro Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario Società ARCUS S.p.A. Scuola Archeologica Italiana di Atene Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Roma Fondazione MAXXI Società ALES S.p.A. Fondazione Centro sperimentale di cinematografia Società Cinecittà Luce S.p.A. Fondazione La Biennale di Venezia Fondazioni lirico-sinfoniche Istituto nazionale per il dramma antico (INDA) Istituto per il Credito Sportivo Fondazione La Triennale di Milano Fondazione La Quadriennale di Roma Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Roma Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Firenze Istituto centrale per la demoetnoantropologia Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi Biblioteca nazionale centrale di Roma Biblioteca nazionale centrale di Firenze Centro per il libro e la lettura Archivio Centrale delle Stato Istituto centrale per gli Archivi

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Corte costituzionale • Le Regioni possono modulare in modo discrezionale le percentuali di riduzione delle

singole voci di spesa previste dall'art. 6, tenendo fermo il vincolo di carattere generale della complessiva riduzione di spesa.

Decreto liberalizzazioni • Alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società in house si applicano le disposizioni

che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Sono escluse dall’applicazione della norma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

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Legge di stabilità

Legge 13 dicembre 2010, n. 220 Il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) stanziato per il 2011 ammonta a 258,610 milioni di euro, subendo un

taglio pari al 36,6% (si riporta di seguito la tabella relativa al triennio 2011-2013).

Migliaia di euro

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La circolare Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 14/10

Oggetto: Legge di stabilità 2011

Cari Associati,

Vi comunichiamo che è in discussione presso il Senato il testo del disegno di legge, già approvato dalla

Camera dei Deputati, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge di stabilità 2011).

In particolare, vi segnaliamo una disposizione che va a modificare l’art. 14, comma 32 del decreto legge

78/2010, conv. in legge 122/2010 che vieta la costituzione di società ai Comuni con popolazione inferiore a

30.000 abitanti e impone la messa in liquidazione di quelle già costituite. Il disegno di legge in oggetto

introduce, infatti, la possibilità per i predetti comuni di non dismettere le società già costituite nel caso in cui

abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. Allo stato attuale, quindi, è stato accolto un

emendamento sostenuto da Federculture.

Tuttavia, rimangono perplessità in merito alle seguenti previsioni:

� i finanziamenti per la tutela del paesaggio e dei beni culturali risultano ridotti del 15,6%;

� la vigilanza del patrimonio culturale subisce un definanziamento di 1 milione e 100 mila euro;

� non sono previsti gli attesi incentivi fiscali per il cinema;

� il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) stanziato per il 2011 ammonta a 258,610 milioni di euro,

subendo un taglio pari al 36,6%.

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22.. LLee ffoonnddaazziioonnii lliirriiccoo--ssiinnffoonniicchhee Il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche è stato ultimamente interessato da interventi normativi e

giurisprudenziali. Questa seconda sezione è dedicata alla raccolta dei più recenti provvedimenti,

dalla legge di riordino del settore, al regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a

favore delle fondazioni lirico-sinfoniche con forme organizzative speciali, fino alla pronuncia della

Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni in tema di fondazioni lirico-

sinfoniche.

QUADRO NORMATIVO SINTESI

La legge n. 800 del 1967 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali) attribuiva agli “enti autonomi lirici” la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell’autorità di Governo competente e assegnava loro il compito di promuovere la diffusione dell’arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l’educazione musicale della collettività. Operava, inoltre, una classificazione tra enti di diverse dimensioni e importanza dalla quale dipendeva l’ammontare dei contributi pubblici. Il d.lgs. n. 367 del 1996 prevede la trasformazione degli Enti Lirici in Fondazioni lirico-sinfoniche per agevolare l’entrata di capitali privati nella gestione delle istituzioni musicali. Il procedimento di trasformazione in fondazioni di diritto privato, soltanto delineato dal d.lgs. n. 367/1996, è stato realizzato con il d.lgs. n. 134 del 1998 che ha disposto direttamente per legge la trasformazione in oggetto, ritenendo che la veste giuridica privata consentisse agli enti lirici di svolgere più proficuamente la propria attività. Il d.l. n. 64 del 2010, conv. in legge n. 100 del 2010 ha provveduto al riordino del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, con l’obiettivo primario di razionalizzare le spese e di implementare la produttività del settore e i livelli di qualità delle produzioni offerte. ll decreto milleproroghe (d.l. n. 225/2010, conv. in legge n. 10/2011) ha incrementato il FUS di 15 milioni di euro limitatamente alle esigenze delle fondazioni lirico-sinfoniche, ad eccezione di quelle cui è riconosciuto un contributo pari a 3milioni di euro (ovvero le fondazioni che abbiano i requisiti previsti dall’art. 1, co. 1,lett. f) del d.l. n. 64/2010, conv. in l. n. 100/2010) Il decreto legge n. 34 del 2011 (in fase di conversione in legge), dopo il taglio previsto dalla legge di stabilità 2011 che aveva portato il FUS a 258 milioni di euro,ha nuovamente integrato il fondo di 149 milioni di euro, portandolo ad un totale di428 milioni di euro. Il dpr n. 117 del 2011 è il regolamento attuativo che riconosce una forma organizzativa speciale per le fondazioni che rivestono carattere di peculiarità nel settore lirico-sinfonico.

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IL RIORDINO DEL SETTORE LIRICO-SINFONICO

Decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge 29 giugno 2010, n. 100 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (…)

Art. 1 Disposizioni per il riordino del settore lirico-sinfonico

1. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provvede alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità ed imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni, tenendo in ogni caso conto dell’importanza storica e culturale del teatro di riferimento della fondazione lirico-sinfonica, desunta dalla data di fondazione del teatro e dalla sua collocazione nella tradizione operistica italiana; a-bis) miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso l’individuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali compete di indicare il direttore artistico e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e composto da altri due membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti. b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite all’autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell'attività, nonché alla partecipazione di soggetti pubblici e privati finanziatori nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell’equilibrio di bilancio; c-bis) previsione di specifici strumenti di raccordo dell’operato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile; d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana e tenendo conto degli interventi strutturali effettuati a carico della finanza pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; d-bis) ottimizzazione delle risorse attraverso l’individuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni; d-ter) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione; e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; e-bis) incentivazione di un’adeguata contribuzione da parte degli enti locali f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle

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predette fondazioni prevede, tra l'altro, che l’erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è sentito per le materie di sua specifica competenza. Lo statuto dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia prevede la presenza del presidente-sovrintendente e della componente del corpo accademico, eletti direttamente dall’assemblea degli accademici. f-bis) individuazione delle modalità con cui le regioni concorrono all’attuazione dei princìpi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell’ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione. 1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione dell’assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di cui al comma 1 rispondono altresì ai seguenti criteri direttivi: a) prevedere l’attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative; b) costituire un tavolo di confronto con le diverse fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al fine di revisionare gli aspetti carenti della riforma attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; c) prevedere interventi, ove necessario anche a carattere normativo, volti a favorire una maggiore stabilità del settore tramite strumenti di finanziamento a carattere pluriennale che permettano di conoscere con il giusto anticipo le risorse di cui disporre al fine di mettere in atto una corretta gestione delle stesse; d) stabilire che gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche attribuiscano con chiarezza all’amministratore generale, ovvero sovrintendente, la responsabilità della gestione, che dovrà rispondere alle linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio di amministrazione, nonché l’adeguata autonomia decisionale; e) prevedere la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d’opera italiani, come definiti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, all’interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell’intervento culturale inteso come investimento e non come spesa; f) prevedere che siano mantenuti la capacità di produzione culturale sul territorio e il genere di spettacolo, lirica, balletto, musica sinfonica, come tipicità caratterizzanti l’identità e i fini istituzionali delle fondazioni; g) valorizzare le finalità ed il carattere sociale delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili fondamentali, verso cui sono sempre state orientate le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane 2. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo. 3. I regolamenti previsti dal comma 1 sono emanati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2 Procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni è sottoscritto, per la parte datoriale, da una delegazione rappresentativa individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni. La delegazione datoriale si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN). Le competenze inerenti alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali. L'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

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dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione e fino alla verifica della maggiore rappresentatività dei lavoratori dipendenti dalle fondazioni, il contratto nazionale di lavoro è stipulato con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3 Disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche

1. Il personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche, previa autorizzazione del sovrintendente, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono vietate tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese da tale personale, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 2. Nell'ambito delle attività consentite ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, l'impegno di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo, assunto da parte dei costituendi corpi artistici autonomi, è condizione necessaria ai fini dell'autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, è riportato nell'atto di convenzione appositamente stipulato con la fondazione di appartenenza e costituisce oggetto di specifica obbligazione con effetti di clausola risolutiva espressa dell'atto di convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. 3. Il comma 5 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai sensi del comma 4». 3-bis. I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro 4. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalità di cui al presente articolo, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nonché di indire procedure concorsuali per tale scopo, fatto salvo che per quelle professionalità artistiche, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per l'attività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Le procedure concorsuali non compatibili con le disposizioni del presente decreto, in atto al momento della sua entrata in vigore, sono prive di efficacia. A decorrere dall’anno 2012 le assunzioni a tempo indeterminato, sono annualmente contenute in un contingente complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà essere superiore a quello delle unità cessate nell'anno precedente, fermo restando le compatibilità di bilancio della

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fondazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le assunzioni a tempo determinato, a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d'opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non possono superare il quindici per cento dell'organico approvato. Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 5-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche, che abbiano conseguito il pareggio di bilancio nei tre esercizi precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che presentino un rapporto percentuale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni e l’ammontare del contributo statale non inferiore al 40 per cento nell’ultimo bilancio approvato, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti della pianta organica approvata e assumere personale a tempo determinato, con esclusione delle prestazioni occasionali d’opera professionale dei lavoratori cosiddetti aggiunti, nei limiti del 15 per cento dell’organico approvato. 6. Alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, continua ad applicarsi l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate. Non si applicano, in ogni caso, alle fondazioni lirico-sinfoniche le disposizioni dell'articolo 1, commi 01 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e successive modificazioni. L'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto è sostituito dal seguente: «4. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età' pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l'impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo all'età superiore». Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori di cui al presente comma assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato l’età pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio. Tale opzione deve essere esercitata attraverso formale istanza da presentare all’ENPALS entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o almeno tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione, fermo restando il limite massimo di pensionamento di vecchiaia di anni quarantasette per le donne e di anni cinquantadue per gli uomini. 8. A decorrere dal 2010, all'onere derivante dal comma 7 valutato in euro 2.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 7 e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della Missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e

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paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8-bis. Esclusivamente nei limiti delle risorse assegnate alla Fondazione per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, la Fondazione di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5, può effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali

Art. 4 Disposizioni in materia di attività culturali

1. Dall’anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all’80 per cento dell’ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

Art. 5

Disposizioni in materia di attività cinematografiche (Soppresso).

Art. 6

Disposizioni in materia di registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e attività culturali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi, sentita la SIAE, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinate le caratteristiche del registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del registro nonché la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione »; b) al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «Per le opere cinematografiche» sono inserite le seguenti: «e per le opere audiovisive». 2. E' abrogato l'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle di cui al presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, resta in vigore il sistema previgente di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 giugno 1939, n. 458. 2-bis. All’allegato 2 al decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 179, dopo il numero 446 è inserito il seguente: “446-bis. Regio decreto-legge 1061 16/06/1938 provvedimenti a favore dell’industria cinematografica nazionale Beni e attività culturali Artt. 12, 13, 14“ 3. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 Disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE)

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in liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, è costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti, firmatarie dei contratti collettivi nazionali, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo. Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, e che riordinano con proprio decreto l’intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l’assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio. 2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. 3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso. 3-bis. I dati idonei ad attestare l’identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell’opera.

Art. 7-bis. Istituzione della festa nazionale per la Celebrazione del 150º anniversario della proclamazione dell’Unità

d’Italia. 1. Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150º anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia, è dichiarato festa nazionale. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi dell’Unità tecnica di missione di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009, n. 3772, sostiene, sulla base degli indirizzi del Comitato dei Ministri “150 anni dell’Unità d’Italia“ e sentito il Comitato dei Garanti, le iniziative culturali compatibili con il programma delle manifestazioni direttamente connesse alla ricorrenza della festa nazionale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinate le procedure amministrative per il compimento delle attività previste nel comma 2.

Art. 8 Abrogazioni

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1. (soppresso). 2. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sentito il Dipartimento dello spettacolo» e le parole: «di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo» sono soppresse. 3. Sono abrogati: a) il sesto e settimo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426; b) il comma quarto dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, mentre al comma settimo del medesimo articolo 2 le parole: «dell'articolo 1, commi sesto e settimo» sono soppresse; c) il terzo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43; d) l'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e) l'articolo 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. e-bis) il comma 3 dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93; e-ter) il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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La circolare Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO - CIRCOLARE 04/10

Oggetto: Decreto legge 30 aprile 2010, n. 64. Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività

culturali.

Cari Associati,

vi rendiamo noto che lo scorso 1° maggio è entrato in vigore il decreto di riordino del settore delle

fondazioni lirico-sinfoniche.

Il provvedimento – che dopo quattordici anni dall’ultima riforma introduce importanti novità – sta

suscitando una serie di perplessità, a partire dall’utilizzo della decretazione d’urgenza nell’ambito di una

materia delicata e complessa che esigerebbe il procedimento legislativo ordinario, anche per un confronto

delle parti sociali. Il decreto, peraltro, nel tentativo di sanare lo stato di crisi del settore non tiene conto delle

specificità di alcuni enti lirici, che, pur avendo i requisiti per mantenere l’autonomia, diventano oggetto di

considerevoli restrizioni (v. ad es. blocco del turn over e dei contratti integrativi).

Inoltre, nelle more dell’emanazione dei regolamenti previsti, il decreto non sembra affatto ridisegnare il

settore, piuttosto si delinea un quadro in cui l’autonomia delle fondazioni e delle parti negoziali risulta

fortemente limitata. In particolare si segnala:

• L’individuazione degli indirizzi cui le fondazioni dovranno attenersi in relazione alle decisioni

attribuite all’autonomia statutaria, con particolare riguardo alla composizione degli organi, alla

gestione e al controllo dell’attività, nonché alla partecipazione di privati finanziatori.

• La previsione di forme di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria;

• La rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, che dovranno tener conto dei

livelli quantitativi e dell’importanza culturale della produzione svolta, della regolarità gestionale

degli organismi, nonché degli indici di affluenza del pubblico;

• La disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva, per cui la delegazione datoriale dovrà

avvalersi dell’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni;

• Il rinnovo dei contratti integrativi aziendali solo in seguito al nuovo contratto nazionale;

• La previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro

rilevanza internazionale, alle loro peculiarità e alle loro eccezionali capacità produttive;

Anche la previsione del blocco delle assunzioni (divieto di indire procedure concorsuali per procedere ad

assunzioni a tempo indeterminato e possibilità di assunzioni solo a tempo determinato nel limite del 15%

dell’organico approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali) circoscrive la capacità imprenditoriale

e gestionale delle fondazioni che, ricordiamo, dal 1996 hanno assunto natura privatistica.

Si rimane, dunque, in attesa dei regolamenti previsti dal decreto che dovrebbero disciplinare nello specifico

il settore.

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REGOLAMENTO FONDAZIONI LIRICHE CON FORMA ORGANIZZATIVA SPECIALE

Decreto del Presidente Della Repubblica 19 maggio 2011, n. 117

Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del

decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera f); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 16 dicembre 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 dicembre 2010 e del 27 gennaio 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina dei presupposti e dei requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresì, i contenuti e le modalità di attuazione delle forme organizzative speciali contemplate dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, di seguito denominato: «decreto-legge». 2.La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. 3.Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continuano, inoltre,ad applicarsi le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico, non incompatibili con il presente regolamento, ed in particolare quelle di cui dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito denominato: «decreto legislativo»,per ciò che attiene: a) alle finalità di diffusione dell'arte musicale, di formazione professionale dei quadri artistici e di educazione musicale della collettività, nel rispetto del vincolo di bilancio, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo; b) alla disciplina in tema di patrimonio e di gestione, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo; c) alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo; d) alla disciplina in materia di conservazione di diritti, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo; e) alla disciplina in materia di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo; f) alla disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di amministrazione straordinaria, di personale, di corpi artistici e di disposizioni tributarie, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legislativo.

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4. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua, altresì, ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 23 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in base alla quale il Comune in cui ha sede la fondazione è tenuto a mettere a disposizione della medesima i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in materia di incompatibilità di impieghi e di attività di lavoro autonomo o professionale svolta dai dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 2 Presupposti e requisiti

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali riconosce con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la qualifica di «Fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge. 2. I presupposti e i requisiti consistono: a) nella peculiarità in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificità della fondazione nella storia della cultura operistica e sinfonica italiana; b)nella assoluta rilevanza internazionale, desunta dall'accertata capacità della fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attività lirico-sinfonica in ambito internazionale; c) nella eccezionale capacità produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; d)nella capacità di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, che non deve derivare da operazioni di rivalutazioni del patrimonio, realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, a tal fine desunta: 1)dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri; 2)dal significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al patrimonio, da parte di soggetti privati, nonché dalla capacità di attrarre, nell'ultimo triennio, sponsor privati; 3) dalla entità dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiore, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell'ammontare del contributo statale.

Art. 3 Forme organizzative speciali

1. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è adeguato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, alle disposizioni del presente regolamento e dell'articolo 1 del decreto-legge. 2. Lo statuto della fondazione dotata di forma organizzativa speciale, deliberato dall'organo della fondazione a ciò deputato, prevede: a) i seguenti organi: il presidente, un organo di indirizzo, un organo di gestione, un organo di controllo ed eventualmente un organo assembleare. Negli organi di indirizzo sono, comunque, rappresentati i soci fondatori di diritto. I soci fondatori privati partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione. Lo statuto determina la durata degli organi della fondazione. I componenti dell'organo di indirizzo possono essere riconfermati senza limite di mandato e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità. L'organo di controllo è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali e uno designato dalla fondazione scelto tra persone in possesso dell'iscrizione al registro dei Revisori legali; b) l'univoca attribuzione all'organo di gestione di adeguata autonomia decisionale; c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalità culturali dell'ente;

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d) l'erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attività triennali corredati dei relativi budget preventivi, in ragione della percentuale stabilita ai sensi del comma 4. 3. I programmi di attività sono sottoposti a verifica successiva del Ministero per i beni e le attività culturali. In caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattività della fondazione, il Direttore generale competente per materia dispone la revoca del contributo assegnato. L'accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale competente per materia. E', comunque, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale è assegnato un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, almeno pari alla percentuale conseguita dalla medesima fondazione in occasione dell'ultima assegnazione precedente al riconoscimento della forma organizzativa speciale. Al termine del primo triennio, verificate le attività di cui al comma 3 ed esaminati i programmi svolti, il Direttore generale competente per materia, sentita la Commissione consultiva per la musica, tenuto conto dei criteri vigenti nel settore lirico-sinfonico, conferma o aumenta la percentuale di contributo assegnata. Il triennio di cui al presente comma decorre dal primo contributo assegnato sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento. E' fatta, comunque, salva la facoltà della Direzione generale competente di concedere anticipazioni fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito. 5. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ha facoltà di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro è demandata all'autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economica-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per più di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell'autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento.

Art. 4 Alta vigilanza ministeriale

1. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali. L'alta vigilanza si estrinseca: a) nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; b) nell'approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte dalla fondazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; c) nell'esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; d) nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari; e) nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; f) nello svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento.

Art. 5 Procedimento per il riconoscimento delle forme organizzative speciali

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1. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti di cui all'articolo 2 presentano al Ministero per i beni e le attività culturali apposita istanza per ottenere il riconoscimento delle forme organizzative speciali di cui al presente regolamento. La Direzione generale competente, acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di riconoscimento, formula una motivata proposta di accoglimento dell'istanza medesima oppure comunica i motivi ostativi all'accoglimento, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro i successivi quarantacinque giorni, provvede motivatamente sull'istanza di riconoscimento. 2. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, la Direzione generale competente comunica l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, di revoca o di conferma del riconoscimento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, all'esito del procedimento, può altresì assegnare alla fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali. 3. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di riconoscimento, la fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. 4. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti, contestualmente all'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione, lo statuto adeguato ai sensi dell'articolo 3, comma 1. In tal caso, ricorrendone i presupposti e i requisiti previsti, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nei termini previsti dal comma 1, si provvede al riconoscimento della forma organizzativa speciale contestualmente all'approvazione dello statuto.

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di approvazione del nuovo statuto, adeguato alle disposizioni del presente regolamento, non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale le seguenti disposizioni: a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell'articolo 6, terzo comma, e degli articoli 7, 16 e 19; b) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450; c) gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, 367; d) l'articolo 2, nonché il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6. 2. Dalla data di efficacia del contratto di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento non si applicano alla fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 1, 3 e 3-bis), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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LA COMPETENZA IN MATERIA DI FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE

Sentenza Corte costituzionale n. 153 del 2011

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 28 giugno 2010, depositato in cancelleria il 1° luglio 2010 ed iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2010.

(…) Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 28 giugno 2010, depositato il 1° luglio 2010 ed iscritto al n. 84 del ruolo ricorsi dell’anno 2010, la Regione Toscana, rappresentata e difesa dalla propria Avvocatura, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 118, primo comma, e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali). 1.1. – In particolare: l’art. 1 stabilisce che, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge, il Governo, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, adotta uno o più regolamenti per la revisione dell’attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali), anche modificando le disposizioni legislative vigenti, attenendosi ai criteri ivi prescritti. E’, inoltre, previsto che sullo schema di regolamento é acquisito il parere, tra gli altri, della Conferenza unificata di cui all’art. 8 della legge – rectius decreto legislativo – 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), parere che dev’essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del predetto schema, decorso il quale il regolamento é comunque emanato; l’art. 4 dispone che il Ministro per i beni e le attività culturali ridetermina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, i criteri per l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonché le modalità per la loro liquidazione e anticipazione, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239 (Disposizioni in materia di spettacolo), e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarità gestionale degli organismi, nonché degli indici di affluenza del pubblico e sono riferiti ad attività già svolte e rendicontate. E’, inoltre, previsto che dall’anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all’ottanta per cento dell’ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito. 1.2. – La ricorrente, premesso che le succitate disposizioni contengono norme in materia di spettacolo, richiama, anzitutto, l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 285 del 2005, secondo cui la materia dello spettacolo é sicuramente riconducibile alla «promozione e organizzazione di attività culturali» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., che riguarda «tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo» (in tal senso, anche la sentenza n. 255 del 2004). Cosicché, trattandosi di materia di competenza legislativa ripartita fra Stato e Regione, «di norma la legislazione statale dovrebbe limitarsi a definire i soli principi fondamentali della materia, mentre le funzioni amministrative dovrebbero essere attribuite normalmente ai livelli di governo sub-statali in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza indicati nell’art. 118 Cost. La disciplina in esame (rectius d.lgs. n. 28 del 2004), invece, appare essenzialmente caratterizzata, sul piano legislativo, da una normativa completa ed autoapplicativa, senza distinzione fra principi e dettagli, e, sul piano amministrativo, da un modello di gestione accentuatamente

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statalistico ed essenzialmente fondato su poteri ministeriali, con una presenza del tutto marginale di rappresentanti delle autonomie territoriali. Tutto ciò parrebbe contrastante non solo con l’art. 117, terzo comma, Cost. ma anche con il primo comma dell’art. 118 Cost., dal momento che, ove si fosse voluto intervenire in questa particolare materia mediante una “chiamata in sussidiarietà” delle funzioni amministrative da parte dello Stato, ciò avrebbe richiesto, ormai per consolidata giurisprudenza di questa Corte, quanto meno “una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà” (sentenza n. 303 del 2003; ma analogamente cfr. anche sentenze n. 242 del 2005, n. 255 e n. 6 del 2004)». Di conseguenza, la Corte costituzionale ha ritenuto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito: Conferenza Stato-Regioni), tutti quei numerosi poteri di tipo normativo o programmatorio, caratteristici del nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche, che nel decreto legislativo impugnato erano invece riservati solo ad organi statali, così da recuperare alle regioni (in materie che sarebbero di loro competenza) quantomeno un potere di codecisione nelle fasi delle specificazioni normative o programmatorie. La ricorrente osserva che le norme impugnate non risultano conformi all’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la pronuncia sopra menzionata e sarebbero, quindi, lesive delle competenze regionali. 1.3. – L’art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010 riguarda la disciplina in materia di riordino del settore lirico-sinfonico. In particolare, come visto, la norma prevede l’emanazione di uno o più regolamenti ministeriali per la revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al d.lgs. n. 367 del 1996 e alla legge n. 310 del 2003. Si tratta di quegli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale per i quali, in base alle su citate normative, é stata prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato. L’art. 1 del decreto-legge in esame prevede che i suddetti regolamenti siano adottati, solo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Inoltre, ai sensi della disposizione in esame, i regolamenti dovranno seguire i criteri ivi stabiliti, ossia: «a) razionalizzazione dell’organizzazione e del funzionamento sulla base dei principi di efficienza, corretta gestione, economicità ed imprenditorialità, anche al fine di favorire l’intervento di soggetti pubblici e privati nelle fondazioni; b) individuazione degli indirizzi ai quali dovranno informarsi le decisioni attribuite alla autonomia statutaria di ciascuna fondazione, con particolare riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e al controllo dell’attività, nonché alla partecipazione di privati finanziatori nel rispetto dell’autonomia e delle finalità culturali della fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; c) previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione; d) incentivazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale; e) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; f) eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità produttive, per rilevanti ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, con attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Lo statuto di ciascuna delle predette fondazioni prevede, tra l’altro, che i componenti del consiglio di amministrazione siano, di regola, nominati in proporzione al finanziamento alla gestione e che l’erogazione del contributo statale avvenga sulla base di programmi di attività triennali in ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, con verifica successiva dei programmi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell’economia e delle finanze é sentito per le materie di sua specifica competenza». Ad avviso della Regione Toscana, la materia disciplinata dalla disposizione in esame incide prevalentemente sulla materia dello spettacolo, la quale – secondo la richiamata pronuncia della Corte costituzionale n. 285 del 2005 – dev’essere ricondotta alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», oggetto di potestà legislativa concorrente delle regioni ex art. 117, terzo comma, Cost. Per contro, a seguito del d.lgs. n.

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367 del 1996, gli enti lirico sinfonici non potrebbero essere più qualificati come enti nazionali, avendo assunto la veste giuridica formale delle fondazioni di diritto privato e restando così sottratti alla disciplina relativa all’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera g), Cost. Neppure potrebbe venire in rilievo, ai fini in esame, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in quanto, alla luce della giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, le fondazioni liriche, seppur trasformate in fondazioni di diritto privato, rientrerebbero a pieno titolo fra gli organismi di diritto pubblico, essendo «[…] sottoposti al controllo della Corte dei conti, finanziati in massima parte con risorse pubbliche e quindi assoggettate ad una normativa speciale di gran lunga più penetrante di quella stabilita in via generale dell’art. 25 del codice civile. I fondatori necessari dei teatri, del resto, sono lo Stato, le Regioni ed i comuni e i presidenti degli stessi sono i sindaci delle città ospitanti, tenuti a rimettere anche al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze del proprio operato» (cfr. T.A.R. Liguria, sez. II, 18 febbraio 2009, n. 230; nello stesso senso T.A.R. Sicilia, sez. II, 16 maggio 2002, n. 1281). Inoltre, in merito alla natura e alla collocazione sistematica della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, costituita a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 367 del 1996, il disegno del legislatore sarebbe stato quello di operare una peculiare privatizzazione del settore, trasformando in fondazioni gli enti in precedenza deputati alla cura degli interessi propri della musica, ma senza privarli di tutte le preesistenti funzioni di carattere pubblicistico, tenuto conto delle indubbie ricadute di carattere pubblicistico degli specifici interessi affidati alle loro cure. La scelta del legislatore, insomma, sarebbe stata quella di «modificare i preesistenti moduli operativi, seppur sostituendo ai soggetti gestori di tipo tradizionale (enti pubblici in senso stretto) fondazioni di diritto privato [...] espressione della tendenza, da tempo emersa nella prassi legislativa, ad una spiccata eterogeneità dei moduli organizzativi e di azione della pubblica amministrazione, che in dottrina e giurisprudenza ha persino dato vita ad una nuova ed aperta nozione di “ente pubblico”, capace di comprendere anche figure soggettive formalmente privatistiche. [...] infatti, la fondazione gestisce interessi pubblici o, comunque, di pubblica rilevanza, se ad essa partecipano necessariamente (anche mediante rilevanti contributi di carattere finanziario) enti pubblici (tra i quali la Regione)» (cfr. T.A.R. Cagliari, sez. II, 23 maggio 2008, n. 1051). Pertanto, la disciplina dettata dalla norma impugnata esulerebbe dalla materia dell’ordinamento civile, perché le fondazioni in esame, organismi di diritto pubblico con organi gestionali caratterizzati dalla compresenza delle Regioni, opererebbero in una materia – «promozione ed organizzazione di attività culturali» – affidata alla potestà legislativa concorrente, da esercitare nell’ambito dei principi dettati dallo Stato. Inoltre, la ricorrente denuncia il contrasto dell’art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010 con l’affermazione – contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 2004 – secondo cui le attività culturali di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, in quanto la norma impugnata non si limita a dettare principi al legislatore regionale, ma stabilisce la revisione della normativa in base a precisi criteri direttivi. Il legislatore statale sarebbe, quindi, intervenuto, del tutto illegittimamente, con una normativa puntuale, di dettaglio, esaustiva, senza lasciare alcuno spazio al legislatore regionale, ciò in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Sarebbe leso, altresì, l’art. 117, sesto comma, Cost., ai sensi del quale il regolamento statale è ammesso esclusivamente nelle materie in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva. Diversamente, nel caso in esame, verrebbe in questione la materia «promozione e organizzazione di attività culturali», affidata alla potestà concorrente regionale. Ne discenderebbe l’inammissibilità del ricorso alla fonte regolamentare statale. In ogni caso, la norma violerebbe l’art. 118 Cost. ed il principio della leale cooperazione tra Stato e Regione, prevedendo che il regolamento sia adottato solo previo parere della Conferenza unificata e che questo possa essere superato ove non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di regolamento. Secondo quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 285 del 2005, l’interferenza della normativa in esame con le competenze regionali in materia di promozione e organizzazione di attività culturali, a potestà legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., avrebbe, invece, imposto l’intesa con la Conferenza medesima, in luogo del parere da rilasciare, oltre tutto, in un termine palesemente insufficiente.

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La norma impugnata, in conclusione, sarebbe illegittima per contrasto con gli artt. 117, commi terzo e sesto, e 118 Cost., nonché per violazione del principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni. 1.4. – L’art. 4 del decreto-legge n. 64 del 2010 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali ridetermini i criteri per l’erogazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. A tal fine, la norma richiama le procedure previste dall’art. 1, comma 3, della legge n. 239 del 2005, la quale stabilisce, per quanto qui rileva, che i decreti ministeriali concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo dal vivo vengano sì adottati d’intesa con la Conferenza unificata, ma che, tuttavia, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa (entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata da parte del Ministro), tali decreti possano essere adottati comunque. Secondo la Regione Toscana, tale intesa non può essere considerata effettiva, in quanto superabile in mancanza di codecisione entro il termine di sessanta giorni, ciò, peraltro, senza neppure distinguere tra inerzia della Conferenza unificata e dissenso espresso. Sarebbe, così, violato il principio, più volte affermato dalla Corte costituzionale, per cui, quando lo Stato decide di allocare al livello centrale la titolarità di funzioni, dettando quindi anche la relativa disciplina legislativa incidente in ambiti rientranti nella competenza regionale, dev’essere prevista l’intesa con la Conferenza unificata e/o con le Regioni, a salvaguardia delle loro attribuzioni costituzionalmente previste (in tal senso, sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004 e n. 383 del 2005). Principio ulteriormente ribadito anche con specifico riferimento alla materia dello spettacolo (sentenza n. 285 del 2005). Dunque, la norma in esame, con la prevista attivazione del potere sostitutivo al mancato raggiungimento dell’intesa, e così con la conclusione unilaterale del procedimento da parte dello Stato, si porrebbe in netto contrasto con il suddetto orientamento della Corte costituzionale, violando gli artt. 117 e 118 Cost., perché le competenze regionali non troverebbero espressione in quel punto di equilibrio rappresentato dall’intesa forte. Inoltre, l’attivazione di tale potere sostitutivo, indifferentemente a fronte sia dell’inerzia, sia del mancato raggiungimento dell’intesa per espresso articolato dissenso, declasserebbe l’intesa stessa in un parere non vincolante, non compatibile con l’assetto costituzionale delle competenze e con il principio di leale collaborazione, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 303 del 2003 e n. 285 del 2005). In ultima analisi, la ricorrente stigmatizza che il legislatore statale non abbia previsto criteri direttivi volti a garantire il carattere «forte» dell’intesa, necessario per il rispetto delle competenze costituzionali di tutti gli enti di governo coinvolti. Con specifico riferimento alla rilevata violazione dell’art. 120 Cost., evidenzia ulteriormente doversi escludere che, ai fini del perfezionamento dell’intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l’unico attore di una fattispecie che, viceversa, non potrebbe mai strutturalmente ridursi ad esercizio di un potere unilaterale. In definitiva, la disposizione di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 64 del 2010 sarebbe illegittima per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., anche per la lesione del principio della leale collaborazione. La Regione Toscana confida, quindi, che la Corte costituzionale dichiari l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del decreto-legge n. 64 del 2010, per violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost., anche sotto il profilo della violazione del principio della leale cooperazione. 2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito nel giudizio di legittimità costituzionale ed ha chiesto che le questioni promosse con il ricorso della Regione Toscana siano dichiarate inammissibili o infondate. Premette la difesa dello Stato che con il decreto-legge n. 64 del 2010 il Governo ha avuto come obiettivo primario quello di porre in essere un primo, immediato ed urgente, rimedio all’attuale stato di crisi in cui versano molte delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche del nostro Paese (Teatro Comunale di Bologna, Teatro Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Teatro Lirico di Cagliari ed infine il Teatro Petruzzelli di Bari). Tutto ciò al fine di coniugare, principalmente, due esigenze: da un lato, consentire ai predetti enti lirici, operanti a livello nazionale, di poter realizzare economie di spesa, con una più razionale allocazione delle risorse disponibili;

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dall’altro, valorizzare la professionalità del personale dipendente, mantenendo elevato il livello delle produzioni offerte al pubblico sia in Italia sia all’estero. La difficile situazione economico-gestionale dovrebbe essere fatta risalire in gran parte alle consistenti spese di mantenimento di tali enti e, segnatamente, alle ingenti spese sostenute per il personale dipendente, di valore economico di fatto superiore all’ammontare complessivo del finanziamento statale. 2.1. – Al primo motivo di censura, proposto contro l’art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010 nella parte in cui non prevede che gli atti (regolamentari) ivi indicati siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la difesa dello Stato oppone che le fondazioni lirico-sinfoniche interessate dall’intervento normativo in oggetto derivano dalla trasformazione in soggetti di diritto privato – avvenuta con il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche), convertito dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 –, degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale previsti e disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali); legge tuttora vigente. Queste fondazioni, nonostante la privatizzazione, sarebbero ancor oggi, a tutti gli effetti, organismi a rilevanza pubblica, come dimostrato dai seguenti indici di pubblicità delle loro funzioni: a) persistente perseguimento di una funzione pubblicistica d’interesse nazionale in campo musicale; b) finanziamento in misura quasi totalitaria da parte dello Stato; c) sottoposizione al controllo sulla gestione finanziaria della Corte dei conti; d) vincolatività nei loro confronti della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici. In tal senso, la disposizione normativa oggetto di censura, concernente le modalità di adozione dei regolamenti di delegificazione destinati a riformare l’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni liriche, troverebbe copertura costituzionale nell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, tenuto conto della percorribilità di un’interpretazione adeguata al dettato costituzionale «in relazione anche [...] alla evoluzione subita [...] dalla stessa nozione di ente pubblico» (sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1993) e della natura speciale di tali soggetti desumibile sia dalla costituzione, sia dalla struttura e dalla gestione, con previsione di norme particolari, differenziate da quelle proprie del regime tipico dei soggetti privati (sentenze n. 29 del 2006 e n. 59 del 2000). Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, il regime giuridico speciale ascrivibile alle fondazioni liriche privatizzate risulta, anzitutto, dal fatto di essere state costituite ex lege, senza alcun atto di disposizione personale; in secondo luogo, dalla loro sottoposizione al controllo della Corte dei conti; infine, dall’equiparazione delle stesse, anche per l’applicazione della normativa in materia di appalti, ai soggetti pubblici, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In subordine, qualora si volesse rimanere alla veste formale di soggetti privati assunta da tali enti, l’ordinamento civile – ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. – rientrerebbe, in ogni caso, nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato. Così ricondotta la materia oggetto del decreto-legge in argomento nella sfera della competenza esclusiva dello Stato, la difesa di questo rimarca essere state comunque tenute in considerazione dal legislatore nazionale le istanze di partecipazione, sia regionali che locali (Regioni e Comuni essendo soci fondatori di tali fondazioni), ai fini del procedimento di rideterminazione del quadro normativo di riferimento. Da un lato, in ragione della disposizione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 64 del 2010, che prevede l’acquisizione del parere della Conferenza unificata; dall’altro, in forza della disposizione di cui all’art.1-bis) del decreto-legge citato, introdotto dalla legge di conversione n. 100 del 2010, ove si prevede espressamente che, ai fini della riorganizzazione e della revisione dell’assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, i regolamenti di delegificazione siano adottati solo a seguito dell’attivazione di un percorso «che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative». In tal modo, il legislatore avrebbe assicurato, in ambito ricadente nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e secondo una logica di leale collaborazione, l’adeguata partecipazione delle autonomie regionali e locali alla fase di successiva definizione del quadro normativo di riferimento degli enti lirici. 2.2. – Quanto, poi, all’ulteriore motivo di censura, secondo cui l’art. 4 del decreto-legge n. 64 del 2010 sarebbe lesivo degli artt. 117, commi terzo e sesto, e 118 Cost., come pure del principio di leale collaborazione,

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osserva la difesa dello Stato che la presunta illegittimità costituzionale lamentata dalla ricorrente non avrebbe più ragion d’essere, in quanto, in sede di conversione in legge, la disposizione contenuta nell’art. 4 del decreto-legge citato sarebbe stata totalmente riformulata. In particolare, la rideterminazione dei criteri di erogazione dei contributi statali da parte del Ministro per i beni e le attività culturali (peraltro d’intesa con la Conferenza unificata) sarebbe stata eliminata, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere da parte della Regione Toscana e, in ogni caso, con cessazione della materia del contendere, «tenuto conto del fatto che i criteri di erogazione dei contributi agli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo restano quelli previsti e disciplinati dai decreti ministeriali attualmente vigenti (risalenti al 2007) ed adottati d’intesa con la Conferenza Unificata». 2.3. – Con memoria depositata il 24 febbraio 2011 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottolineato che il ricorso della Regione Toscana era stato proposto prima della conversione in legge del decreto-legge n. 64 del 2010, intervenuta con legge 29 giugno 2010, n. 100, e non ha potuto tenere conto delle modifiche apportate dalla legge, in particolare del comma 1-bis dell’art. 1 e del nuovo art. 4. Secondo la difesa dello Stato, le nuove disposizioni comportano la cessazione della materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione o, comunque, la necessità di una loro riproposizione in termini adeguati alle modifiche apportate all’originario impianto del decreto-legge, ciò che la Regione Toscana non avrebbe fatto. In particolare, con il comma 1-bis, l’art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010 si é arricchito di una previsione importante in punto di coinvolgimento degli enti locali nell’attuazione della riforma delle fondazioni musicali. Secondo il predetto comma, gli emanandi regolamenti di riorganizzazione e revisione delle fondazioni dovranno: «a) prevedere l’attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative [...]». Ciò manifesterebbe chiaramente l’intento del legislatore statale di coinvolgere realmente gli enti locali interessati nella gestione delle fondazioni musicali, anche al di là delle prescrizioni formali dettate dal successivo comma 2; come pure di escludere che eventuali dissensi degli enti locali rispetto agli indirizzi dettati dal legislatore statale possano essere disattesi, imponendo, piuttosto, che siano affrontati e risolti in sede di confronto fra le parti. La disposizione del secondo comma dell’art. 1, oggetto della prima censura della Regione Toscana dovrebbe, di conseguenza, essere interpretata nel senso che soltanto l’omessa adozione del parere da parte della Conferenza unificata nel termine previsto possa legittimare l’adozione del regolamento attuativo. Ad ogni modo, la difesa dello Stato ribadisce che il parametro di costituzionalità evocato dalla Regione in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost. non sarebbe pertinente. Invece che di attività qualificabile come «promozione e organizzazione di attività culturali», verrebbe in rilievo la riforma generale dell’assetto organizzativo e gestionale delle Fondazioni musicali istituite con il d.lgs. n. 367 del 1996. Con il suddetto decreto legislativo (e con la successiva legge n. 6 del 2001), gli enti lirici di cui alla legge n. 800 del 1967 sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato. Nondimeno, gli enti lirici di prioritario interesse nazionale individuati dalla legge n. 800 del 1967, come integrata dalla legge n. 310 del 2003, avrebbero conservato la loro struttura essenziale e la loro finalità, le fonti di finanziamento pubblico e le caratteristiche dell’attività, pur con la mutata veste privatistica della soggettività formale, tanto da mantenere la qualificazione di organismo di diritto pubblico. Sicché, la struttura formalmente privata delle fondazioni musicali non varrebbe a spostare il profilo costituzionale di riferimento dall’art. 117, secondo comma, lettera g), all’art. 117, terzo comma, Cost. Evidenzia, ancora, la difesa dello Stato che il finanziamento statale è attualmente, non solo per il Teatro Maggio Musicale Fiorentino, ma anche per tutte le altre fondazioni lirico-sinfoniche, di gran lunga superiore a quello delle Regioni, e che lo stesso impegno dell’amministrazione comunale, anche in considerazione del suo obbligo di fornire la sede del teatro, é maggiore rispetto a quello della Regione Toscana. Sarebbe, dunque, illogico il tentativo della Regione di sottrarre al maggior finanziatore delle fondazioni musicali la potestà di organizzarle in modo da conseguire economie di sistema e razionalizzazioni di produzione, come auspicato dal legislatore con l’adozione del decreto-legge n. 64 del 2010 (a partire dall’art. 1).

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In buona sostanza, le disposizioni dettate dal decreto-legge n. 64 del 2010 sarebbero volte a realizzare economie nella gestione di enti gravanti sul sistema generale della finanza pubblica (sia per la parte concernente le erogazioni a carico dello Stato, sia per quella relativa alle erogazioni regionali), di guisa che, anche sotto questo profilo, la competenza del legislatore statale non potrebbe essere negata. Né, d’altro canto, potrebbe contraddittoriamente sostenersi che la materia non sia di esclusiva competenza statale in quanto non di ordinamento civile. Al contrario, se la materia de qua non inerisse all’organizzazione dei soggetti che perseguono pubblici interessi, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., essa non potrebbe che rifluire nella materia dell’ordinamento civile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. In ogni caso, il legislatore statale avrebbe inteso coinvolgere gli enti territoriali e locali nella riorganizzazione delle fondazioni in termini ben più pregnanti di quelli cui sarebbe stato obbligato dalla sua potestà legislativa esclusiva. Lo stesso comma 2 dell’art. 1 (l’unico che potrebbe astrattamente ledere le prerogative regionali invocate) confermerebbe tale intendimento del legislatore, laddove prevede l’acquisizione del parere della Conferenza unificata sugli schemi di regolamento e, solo in caso di silenzio (non già di dissenso formalizzato), l’emanazione, comunque, del regolamento, onde evitare la paralisi di ogni attività di riforma di interesse nazionale. Peraltro, la denuncia del vizio d’illegittimità costituzionale sollevata in riferimento all’intero art. 1, ma, in realtà, formulata solo con riguardo al suo comma 2 in quanto invasivo della presunta competenza concorrente della Regione, sarebbe inammissibile, sia perché la questione sarebbe stata riferita genericamente all’intero art. 1 e non alla sua parte (comma 2) oggetto, invero esclusivo, di censura, sia perché la ricorrente non avrebbe formulato motivi specifici d’impugnazione avverso le altre parti dell’articolo, pur avendo chiesto di annullarlo in toto. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dunque insistito perché la questione in oggetto sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. Quanto, infine, alle questioni relative all’art. 4, ribadisce la difesa dello Stato che, con la nuova formulazione della predetta disposizione, la determinazione dei criteri per l’erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, così come originariamente stabilita, è stata espunta dal testo di legge e sostituita da una diversa previsione. Dal diverso contenuto del nuovo testo normativo deriverebbe la sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul punto, ovvero la sopravvenuta inammissibilità del ricorso in parte qua, per non avere la Regione riformulato la sua censura. Considerato in diritto 1. – Con ricorso notificato il 28 giugno 2010 la Regione Toscana ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali). 1.1. – L’art. 1 dispone, innanzitutto, che con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo provveda alla revisione dell’attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali), anche con modifiche delle disposizioni legislative vigenti, in conformità ad una serie di precisi criteri direttivi. La norma impugnata, inoltre, prevede che sullo schema di regolamento di cui al comma 1 sia acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari; che i pareri siano espressi entro trenta giorni dalla ricezione; che, decorso tale termine, il regolamento sia comunque emanato. Ad avviso della ricorrente, la disciplina di cui al citato art. 1 ha prevalentemente ad oggetto la materia dello spettacolo, sicché ne denuncia, in primo luogo, il contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in

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quanto con la disposizione impugnata il legislatore statale sarebbe intervenuto, del tutto illegittimamente, con una normativa puntuale, di dettaglio, esaustiva, senza lasciare alcuno spazio al legislatore regionale. Sarebbe leso, altresì, l’art. 117, sesto comma, Cost., ai sensi del quale il regolamento statale è ammesso esclusivamente nelle materie in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva. Diversamente, nel caso in esame verrebbe in questione la materia «promozione e organizzazione di attività culturali», affidata alla potestà concorrente regionale. In ogni caso, la norma violerebbe l’art. 118 Cost. ed il principio della leale cooperazione tra Stato e Regione, prevedendo che il regolamento sia adottato solo previo parere della Conferenza unificata e che questo possa essere superato ove non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di regolamento. Versandosi nella specie in materia di legislazione concorrente, sarebbe occorsa, invece, l’intesa con la Conferenza medesima. 1.2. – Secondo il dettato dell’art. 4 del decreto-legge n. 64 del 2010 il Ministro per i beni e le attività culturali ridetermina con effetto dal 1° gennaio 2011 i criteri per l’erogazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, seguendo le procedure previste dall’art. 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239 (Disposizioni in materia di spettacolo). Alla stregua di tale ultimo articolo, i decreti ministeriali concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo dal vivo sono adottati d’intesa con la Conferenza unificata, ma tuttavia, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa nel termine prefissato di sessanta giorni, possono essere adottati comunque. La Regione Toscana sostiene che anche tale disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., e altresì con il principio della leale collaborazione. In particolare, l’intesa ivi prefigurata non potrebbe essere considerata effettiva, in quanto superabile in mancanza di codecisione entro il termine di sessanta giorni, ciò, peraltro, senza neppure distinguere tra inerzia della Conferenza unificata e dissenso espresso. 3. – Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle questioni relative all’art. 4 del decreto-legge n. 64 del 2010. Infatti, con la conversione del suddetto decreto nella legge 29 giugno 2010, n. 100, la norma impugnata è stata espunta dal testo dell’art. 4, il quale ora coincide con il secondo periodo di quello originario: «Dall’anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all’80 per cento dell’ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito». Ciò significa che la rideterminazione dei criteri di erogazione dei contributi statali da parte del Ministro per i beni e le attività culturali è stata eliminata e che, come esattamente ha evidenziato la difesa dello Stato, «[…] i criteri di erogazione dei contributi agli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo restano quelli previsti e disciplinati dai decreti ministeriali attualmente vigenti (risalenti al 2007) ed adottati d’intesa con la Conferenza Unificata». La modificazione apportata in sede di conversione, in mancanza di attuazione medio tempore della norma contenuta nel decreto-legge (che avrebbe avuto effetto solamente a decorrere dal 1° gennaio 2011), risulta, dunque, pienamente satisfattiva delle pretese della ricorrente. Ne consegue, sul punto, la cessazione della materia del contendere, sulla quale, del resto, la stessa difesa della Regione Toscana ha espressamente concordato in sede di discussione orale. 4. – Non altrettanto può dirsi delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010. Vero è che la legge di conversione n. 100 del 2010 ha emendato significativamente anche il tenore del suddetto articolo. In primo luogo, con l’aggiunta del comma 1-bis, secondo cui gli emanandi regolamenti di riorganizzazione e revisione delle fondazioni dovranno: «a) prevedere l’attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative […] »; in secondo luogo, portando da trenta a sessanta giorni il termine previsto per il rilascio del parere da parte della Conferenza unificata. Tali modifiche, però, – come rilevato dalla difesa regionale nella discussione orale – non soddisfano integralmente le pretese della ricorrente, atteso che, diversamente da quanto opinato dall’Avvocatura generale dello Stato, la Regione non censura solamente la mancata previsione dell’intesa con la Conferenza unificata, ma anche il carattere di dettaglio della norma impugnata, ascritta ad un àmbito di legislazione

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concorrente («promozione ed organizzazione di attività culturali»), nonché l’adozione in tale materia di un ampio potere regolamentare del Governo. Le questioni promosse nei confronti del testo originario dell’art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, dunque, possono essere agevolmente trasferite sul corrispondente testo risultante dalla legge di conversione (sentenza n. 298 del 2009), senza che la materia del contendere possa ritenersi al riguardo cessata, poiché le innovazioni introdotte sono inidonee a risolvere tutti i punti d’interesse (sentenza n. 430 del 2007). 4.1. – Anche l’eccezione d’inammissibilità proposta dalla difesa dello Stato dev’essere disattesa, poiché la Regione non impugna soltanto il comma 2 dell’art. 1 (che prevede il parere, peraltro non obbligatorio, anziché l’intesa), ma altresì il comma 1, sia perché la revisione dell’assetto ordinamentale ed organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche non lascerebbe alcuno spazio alla potestà legislativa regionale in una materia di legislazione concorrente, sia perché lo Stato avrebbe “abusato” del potere regolamentare utilizzandolo al di fuori della sfera della sua competenza esclusiva. Sicché, anche ammettendo che la nuova formulazione della disposizione censurata assicura il rispetto delle istanze partecipative fatte valere dalla Regione Toscana, rimarrebbero insoluti i nodi sottesi all’invasione delle competenze regionali, per di più con prescrizioni particolareggiate, denunciata dalla ricorrente. 5. – Nel merito, le questioni non sono fondate. Occorre, innanzitutto, procedere all’individuazione dell’àmbito materiale sul quale è intervenuto l’art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, nel contesto del riparto di competenze, stabilito dal Titolo V della seconda parte della Costituzione. Secondo la ricorrente, la disciplina, dettata dalla disposizione in esame, avrebbe prevalentemente ad oggetto la materia dello spettacolo e dovrebbe, pertanto, essere ricondotta alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, ex art. 117, terzo comma, Cost. Secondo la difesa dello Stato, invece, la normativa in esame dovrebbe essere ricondotta al titolo di legittimazione della potestà legislativa statale costituito dall’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»). 5.1. – Una breve premessa sulla storia della disciplina degli enti autonomi lirici (e istituzioni concertistiche assimilate) è indispensabile. Tali enti hanno ricevuto una prima regolazione dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali), che ha attribuito agli stessi, nominativamente individuati sub art. 6, la personalità giuridica di diritto pubblico e li ha sottoposti alla vigilanza dell’autorità di Governo competente (all’epoca, il Ministro del turismo e dello spettacolo). Ha dichiarato, inoltre, «di rilevante interesse generale» l’attività lirica e concertistica, «in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale» (art. 1). Il conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico e la sottoposizione alla vigilanza ministeriale sono stati ritenuti dalla legge istitutiva i necessari presupposti, non solo per la realizzazione di spettacoli di alto livello, ma anche per la diffusione dell’arte musicale, per la cura della formazione professionale degli artisti e per lo sviluppo dell’educazione musicale della collettività (art. 5). Dalle strutture (di numero chiuso), come sopra individuate, il legislatore del 1967 ha distinto i «teatri di tradizione» e le istituzioni concertistico-orchestrali, incaricati di «promuovere, agevolare e coordinare attività musicali […] nel territorio delle rispettive Province», nonché di dare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali, con il riconoscimento di un’ampia autonomia organizzativa (art. 28). In coerenza con la distinzione richiamata, la successiva legislazione statale si è interessata esclusivamente dell’assetto organizzativo e delle regole di funzionamento dei soggetti lirici e concertistici ritenuti “nazionali”. Il decreto legislativo n. 367 del 1996 ha previsto la trasformazione dei medesimi enti, qualificati «di prioritario interesse nazionale […] nel settore musicale» (art. 2), in fondazioni di diritto privato. E ciò al fine dichiarato di eliminare rigidità organizzative e di attrarre conseguentemente finanziamenti privati. Nel testo risultante dalle numerose novelle via via intervenute, il d.lgs. n. 367 del 1996: a) individua le finalità delle fondazioni nel perseguimento senza scopo di lucro della diffusione dell’arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell’educazione musicale della collettività (art. 3); b) stabilisce che le fondazioni hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dallo stesso d.lgs., dal codice civile e dalle relative norme di attuazione (art. 4); c) detta norme

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generali sul contenuto indispensabile degli statuti, prevedendo in una percentuale minoritaria l’apporto complessivo dei privati al patrimonio e subordinando la possibilità di nomina dei consiglieri di amministrazione, da parte dei privati, all’erogazione di un apporto annuo non inferiore all’8% del totale dei finanziamenti statali (art. 10); d) disciplina gli organi di gestione e le loro funzioni: il presidente-sindaco, il consiglio di amministrazione, il sovrintendente ed il collegio dei revisori, dettando la composizione numerica degli organi collegiali ed imponendo la presenza di membri in rappresentanza dell’autorità di Governo e della Regione interessata, i primi in maggioranza nel collegio dei revisori (artt. 11-14); e) mantiene la sottoposizione delle fondazioni lirico-sinfoniche al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria ed alla vigilanza dell’autorità di Governo competente in materia di spettacolo; f) demanda i criteri di riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo da destinare alle medesime fondazioni ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alla quantità e qualità della produzione offerta ed agli interventi posti in essere per la riduzione della spesa (art. 24). Il procedimento di trasformazione, che era stato soltanto delineato dagli artt. 5 ss. del d.lgs. n. 367 del 1996, è stato realizzato successivamente con il d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Con esso il Governo ha abrogato, sul punto, il precedente provvedimento legislativo e ha disposto direttamente per legge la trasformazione in oggetto, ritenendo che la veste giuridica privata consentisse ai suddetti enti di svolgere più proficuamente la propria attività. La Corte costituzionale ha, tuttavia, dichiarato l’illegittimità del d.lgs. da ultimo citato per eccesso di delega (sentenza n. 503 del 2008). In seguito, però, l’art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 gennaio 2001, n. 6, ha nuovamente disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici, con decorrenza dal 23 maggio 1998. E ciò al fine di salvaguardare con effetto ex tunc l’uniformità e la continuità degli assetti istituzionali già riformati dal d.lgs. n. 134 del 1998. E’ in tale contesto che si inserisce il decreto-legge n. 64 del 2010, emanato con l’obiettivo primario di incidere sull’organizzazione e sul funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche con «un primo, immediato e urgente intervento volto a riformare, negli assetti fondamentali, un settore in profonda crisi come quello […] lirico-sinfonico […] al fine di razionalizzare le spese degli enti lirici [per il solo personale di entità superiore al valore economico del finanziamento statale] e nel contempo implementare, oltre alla produttività del settore, i livelli di qualità delle produzioni offerte» (così la relazione al disegno di legge di conversione presentato al Senato della Repubblica il 30 aprile 2010). L’art. 1, specificamente impugnato in questa sede, introduce una serie di disposizioni, demandandone al Governo la prescrizione in termini analitici «con uno o più regolamenti», per il sistematico riordino del settore lirico-sinfonico, in ossequio ai princìpi di efficienza, correttezza, economicità ed imprenditorialità, di autonomia nei limiti stabiliti dagli indirizzi dell’autorità ministeriale, culminanti nel potere di approvazione dello statuto, di adeguata vigilanza sulla gestione economico-finanziaria, di disciplina organica della contrattazione collettiva, di eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni liriche in relazione «alle loro peculiarità, alla loro assoluta rilevanza internazionale, alle loro eccezionali capacità». 5.2. – Così ricostruito il quadro normativo su cui il legislatore statale è ora intervenuto con il decreto-legge censurato, la Corte ritiene che la norma impugnata, diretta a revisionare organicamente il settore lirico-sinfonico, prendendo le mosse dalla riorganizzazione delle fondazioni ad esso preposte, afferisce alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», contemplata nella richiamata lettera g) del secondo comma dell’art. 117 Cost. Sulla qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati, si registra anche una sostanziale convergenza delle parti, nel solco peraltro di una giurisprudenza prevalente (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 2637 del 2006; T.A.R. Liguria, sez. II, sentenza n. 230 del 2009; T.A.R. Sardegna, sez. II, sentenza n. 1051 del 2008). Si ritiene, infatti, concordemente che, nonostante l’acquisizione della veste giuridica formale di «fondazioni di diritto privato», tali soggetti conservino, pur dopo la loro trasformazione, una marcata impronta pubblicistica. Anche questa Corte, in un altro caso in cui, analogamente, le attività dell’ente eccedevano la dimensione regionale o locale, ha rilevato – sia pure sotto la vigenza del precedente art. 117 Cost. – che la “Società di cultura La Biennale di Venezia”, dopo la privatizzazione, aveva mantenuto «la funzione di promuovere attività permanenti e di organizzare

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manifestazioni internazionali inerenti la documentazione nel campo delle arti» e continuava ad assolvere, pur nella nuova forma privata assunta, compiti di interesse nazionale (sentenza n. 59 del 2000). Gli indici della connotazione pubblica degli enti lirici sono, peraltro, molteplici e ravvisabili nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 367 del 1996, nel patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, confermato dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 345 del 2000, nell’inclusione nel novero degli organismi di diritto pubblico soggetti al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In particolare, il tenore della citata disciplina sugli appalti pubblici, di derivazione comunitaria, appare molto eloquente, perché riconosce a livello legislativo la compatibilità della nozione di organismo di diritto pubblico con la forma giuridica privata dell’ente («anche in forma societaria»), purché l’ente stesso risulti, come nella specie, istituito per soddisfare esigenze d’interesse generale, dotato di personalità giuridica e finanziato in modo maggioritario dallo Stato o da altri enti pubblici (art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 163 del 2006). Alla natura pubblica di tali enti – non controversa – la Corte ritiene che si accompagni il carattere nazionale dei medesimi. E ciò non tanto perché suggerito dall’indicazione del loro rilievo nazionale, costantemente presente in tutta la normativa di riferimento come attributo qualificante di essi, ma soprattutto perché le finalità delle anzidette fondazioni, ossia la diffusione dell’arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l’educazione musicale della collettività (art. 3 del d.lgs. n. 367 del 1996, che ripete la formulazione dell’art. 5 della legge n. 800 del 1967), travalicano largamente i confini regionali e si proiettano in una dimensione estesa a tutto il territorio nazionale. Sono significativi, d’altronde, del fatto che non si tratta di attività di spettacolo di interesse locale gli ingenti flussi di denaro con cui lo Stato ha sovvenzionato e continua a sovvenzionare tali soggetti. Anche il confronto con i teatri di tradizione e le altre istituzioni concertistico-orchestrali, protagonisti – essi sì – della programmazione di attività musicali in àmbito ben circoscritto (art. 28 della legge n. 800 del 1967), evidenzia chiaramente la vocazione, per contro, spiccatamente nazionale di quel gruppo di enti lirici di eccellenza (che, non a caso, si è ritenuto di ampliare con legge dello Stato, includendovi la «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari» costituita ex art. 1 della legge n. 310 del 2003), la rilevanza generale delle finalità perseguite e l’ampiezza delle attività svolte. Da quanto precede risulta chiaro che interventi di riassetto ordinamentale ed organizzativo del tipo di quello prefigurato dal censurato art. 1 – incidendo profondamente in un settore dominato da soggetti che realizzano finalità dello Stato – devono essere ascritti alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa […] degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. D’altro canto, l’assoggettamento – «per quanto non espressamente previsto dal presente decreto» (art. 4 del d.lgs. n. 367 del 1996) – alla disciplina del codice civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo, colloca per questo aspetto residuo le fondazioni in esame, munite di personalità giuridica di diritto privato pur svolgendo funzioni di sicuro rilevo pubblicistico, all’interno dell’ordinamento civile, materia, anche questa, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 5.3. – La legittimazione dello Stato a doppio titolo (art. 117, secondo comma, lettere g e l, Cost.) nel disciplinare il riordino del settore lirico-sinfonico ed il riassetto degli enti pubblici ivi impegnati, è coerente, oltre che con l’esigenza già ricordata di tutelare direttamente ed efficacemente i valori unitari e fondanti della diffusione dell’arte musicale, della formazione degli artisti e dell’educazione musicale della collettività (art. 3 del d.lgs. n. 367 del 1996), segnatamente dei giovani, anche con lo scopo dichiarato dalla legge di trasmettere i valori civili fondamentali tradizionalmente coltivati dalle più nobili istituzioni teatrali e culturali della Nazione (art. 1, comma 1-bis, lettera g, del decreto-legge n. 64 del 2010, aggiunto dalla legge di conversione n. 100 del 2010). Tali obiettivi costituiscono, infatti, esplicazione dei princìpi fondamentali dello sviluppo della cultura e della tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all’art. 9, primo e secondo comma, Cost., che solo una normativa di sistema degli enti strumentali dettata dallo Stato può contribuire a realizzare adeguatamente. Né è un fuor d’opera, da questo punto di vista, richiamare, altresì, il modello delle

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istituzioni di alta cultura, che autorizza lo Stato a limitare, con una propria disciplina, l’autonomia ordinamentale ad esse riconosciuta (art. 33, sesto comma, Cost.). In tale ultima prospettiva, questa Corte ha già affermato che lo sviluppo della cultura (art. 9 Cost.) giustifica un intervento dello Stato «anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost.» (sentenza n. 307 del 2004) e che un valore costituzionalmente protetto come la ricerca scientifica (artt. 9 e 33 Cost.), «in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati», rende ammissibile un intervento “autonomo” statale, non solo in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», ma anche se si riflette, al di fuori di detta sfera, su una materia di competenza concorrente, come, appunto, l’attività di ricerca scientifica (sentenza n. 31 del 2005). E ciò a prescindere da ogni richiamo, pure ipotizzabile, all’area della tutela “conservativa” dei beni culturali, anch’essa appannaggio della sola competenza legislativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). 5.4. – In conclusione, la dimensione unitaria dell’interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della “missione” di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lettera g) del secondo comma dell’art. 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l’impianto organizzativo. Le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte per l’affermazione di una competenza esclusiva dello Stato ricorrono quindi tutte (sentenze n. 405 e n. 270 del 2005). 5.5. – La riconduzione dell’ambito materiale regolato dalla norma impugnata a sfere di competenza esclusiva dello Stato destituisce di fondamento anche gli ulteriori motivi di censura proposti dalla ricorrente. Nelle materie di cui all’art. 117, secondo comma, Cost., la potestà regolamentare spetta, salvo delega, proprio allo Stato (art. 117, sesto comma, Cost.). Neppure ha rilievo la mancata previsione dell’intesa con la Conferenza unificata, perché nei settori di esclusiva competenza statale è sufficiente il parere (sentenze n. 142 e n. 133 del 2008), peraltro ritenuto adeguato persino in ipotesi d’incidenza dell’intervento legislativo dello Stato su plurime competenze correlate (sentenza n. 51 del 2005). E ciò senza tralasciare di osservare che il legislatore statale ha avuto cura di inserire – sub comma 1-bis dell’impugnato art. 1, aggiunto dalla legge di conversione n. 100 del 2010 – l’ulteriore criterio direttivo di «a) prevedere l’attivazione di un percorso che coinvolga tutti i soggetti interessati, quali le Regioni, i comuni, i sovrintendenti delle fondazioni, le organizzazioni sindacali rappresentative», che viene pienamente incontro alle istanze partecipative di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di riforma del settore lirico-sinfonico, attribuendo anche alle Regioni il potere d’interloquire al riguardo. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

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La circolare Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 9/11 Oggetto: Corte costituzionale sentenza n. 153/2011 in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.

Cari Associati,

vi rendiamo noto che la Corte costituzionale si è recentemente espressa sul tema delle fondazioni lirico-

sinfoniche.

La Corte, con sentenza n. 153 del 2011, ha specificato che il d.l. 64/2010, conv. in legge n. 100/2011, diretto a

revisionare organicamente il settore lirico sinfonico, afferisce alla materia “ordinamento e organizzazione

amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” (art. 117, co. 2, lett. g) per cui di competenza

esclusiva dello Stato e non, come asserito dalla ricorrente Regione Toscana alla “promozione e

organizzazione di attività culturali” di cui all’art. 117, co. 3 (competenza concorrente).

La Regione Toscana, infatti, richiamando un precedente orientamento della stessa Corte, secondo cui la

materia dello spettacolo è di competenza legislativa ripartita fra Stato e Regioni, afferma che la legislazione

statale dovrebbe limitarsi a definire solo i principi fondamentali della materia. Nel caso del decreto in

oggetto, invece, non sarebbero state rispettate le prerogative dei livelli di governo sub-statali, poiché la

norma risulta essere completa, autoapplicativa e caratterizzata da un modello di gestione statalistico basato

su poteri ministeriali, lasciando un ruolo del tutto marginale ai rappresentanti delle autonomie territoriali.

Oltretutto, rispetto alla previsione dell’art. 1 del decreto di delegificare la materia con successivi regolamenti,

la ricorrente rileva un abuso del potere regolamentare da parte dello Stato, in quanto utilizzato al di fuori

della sua sfera di competenza esclusiva.

La Corte, come già detto, reputa la questione non fondata e basa il suo orientamento su una serie di

motivazioni.

Innanzitutto, inquadra il decreto impugnato nell’ambito del più ampio contesto normativo generale relativo

agli enti lirici, asserendo che lo scopo precipuo del provvedimento è quello di revisionare organicamente il

settore in questione, a partire dalla riorganizzazione delle fondazioni ad esso preposte. Proprio per questa

particolare finalità della norma la Corte riconduce la materia all’“ordinamento e organizzazione

amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, sottolineando la qualificazione in senso

pubblicistico degli enti lirici, anche se privatizzati. Numerosi sono, infatti, gli indici della loro connotazione

pubblica, a partire dalla rilevanza dei finanziamenti statali, dall’assoggettamento al controllo della Corte dei

conti, dal patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, fino all’inclusione nel novero degli organismi di diritto

pubblico soggetti al codice degli appalti.

In secondo luogo, il carattere nazionale si può facilmente evincere dalle finalità delle fondazioni liriche, quali

la diffusione dell’arte musicale, la formazione dei quadri artistici e l’educazione musicale della collettività,

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tutti obiettivi che vanno al di là dei confini regionali e costituiscono esplicazione dei principi fondamentali

dello sviluppo della cultura e della tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione.

La legittimazione dello Stato avrebbe, dunque, un doppio titolo, quello di disciplinare il riassetto del settore

lirico-sinfonico e quello di regolamentare il riordino degli enti pubblici coinvolti.

La Corte ritiene, pertanto, legittimo un intervento così puntuale in tale materia da parte di un

provvedimento statale, perché giustificato dalla pregnanza dei valori costituzionalmente protetti dello

sviluppo della cultura e della ricerca scientifica (artt. 9 e 33 Cost.) che consentono un’azione autonoma dello

Stato anche al di fuori del riparto di competenze per materia.

L’intera questione è di grande rilevanza perché afferisce al ruolo e alle responsabilità dei diversi livelli

istituzionali in uno dei settori strategici dello spettacolo.

Per questo Federculture si farà promotrice presso l’Anci, la Conferenza delle Regioni e l’Upi di un tavolo di

lavoro che approfondisca questo delicato tema anche nel quadro del dibattito sulla riforma e sui

finanziamenti per il settore.

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33.. FFiinnaannzziiaammeennttii ee aassppeettttii ffiissccaallii

Una delle leve sulle quali fare pressione per ridare slancio al settore culturale è sicuramente quella

fiscale. Il regime attualmente in vigore è stato recentemente oggetto di modifiche volte a semplificare

le procedure per il conseguimento delle agevolazioni fiscali da parte di chi effettua erogazioni

liberali.

Nella terza sezione sono riportate le principali norme in tema di agevolazioni fiscali per chi effettua

erogazioni liberali a favore di beni culturali. Inoltre, per quanto concerne le fonti di finanziamento

della cultura, si fa riferimento alla normativa che prevede la devoluzione del 3% del Fondo

infrastrutture ferroviarie e stradali alla tutela e agli interventi a favore dei beni e delle attività

culturali e alla recente introduzione della possibilità di donare il 5 per mille alle attività di tutela,

promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI EFFETTUA EROGAZIONI LIBERALI

D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) Articolo 10 Oneri deducibili 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (…) l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali. Articolo 15 Detrazioni per oneri 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: (…)

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni

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culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato; i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Articolo 100 Oneri di utilità sociale (…) 2. Sono inoltre deducibili: (…)

e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione

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dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato; g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

[così come modificato dall’articolo 38 della legge 21 novembre del 2000, n. 342 (Legge Melandri)]

n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;

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determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

Il Decreto Salva Italia (decreto legge n. 211/2011, conv. legge n. 214/2011) ha introdotto una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per il conseguimento di alcune agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali al posto della documentazione e delle certificazioni precedentemente richieste. Tale dichiarazione viene presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali, che esegue controlli a campione. La semplificazione è relativa all’art. 15, comma 1, lett. g) ed h) e all’art. 100, comma 2, lett. e) ed f) del TUIR, che fanno riferimento alle spese, rispettivamente detraibili (art. 15) e deducibili (art. 100), sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e delle erogazioni liberali in denaro a favore di soggetti che organizzano e realizzano attività culturali.

* * *

Legge n. 226/2005 Art. 1 353. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

* * * Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 Art. 14. ONLUS e terzo settore 1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e

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paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

* * * Decreto legislativo n. 367/1996 Art. 25. Disposizioni tributarie 1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni (lirico-sinfoniche) di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva la trasformazione, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore. 3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato. 4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli. 5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

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5 PER MILLE Decreto legge n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011 (Manovra finanziaria estiva) Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria Art. 23, co. 46 46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme.

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8 PER MILLE Legge 20 maggio 1985, n. 222 Articolo 47 Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 20 n. 2071 dello stato di previsione del ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del ministero dei lavori pubblici. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50. A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica. Articolo 48 Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

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ARCUS

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Art. 60 (…) 4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

Cosa è cambiato con la manovra finanziaria estiva 2011

Decreto legge n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Art. 32, comma 2 2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. Art. 32, comma 16 16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle risorse del Fondo di cui al comma 1, [Fondo

infrastrutture ferroviarie e stradali] è assegnata compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse già destinate per le suddette finalità. Per l'anno 2011 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è definito esclusivamente nei termini di cui al presente comma.

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LLEE SSOOCCIIEETTAA’’ PPAARRTTEECCIIPPAATTEE DDAALL MMIIBBAACC

Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Deliberazione n. 67 Adunanza del 6 luglio 2011

(…)

Considerato in fatto L’Autorità ha inviato una serie di richieste di informazioni al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (di seguito MiBAC) ed alle società da questo partecipate - Ales S.p.A. (di seguito Ales) ed Arcus S.p.A. (di seguito Arcus) - avendo riguardo, preminentemente, alla loro attività inerente la gestione e la valorizzazione dei beni culturali, in particolare mediante l’erogazione dei c.d. “servizi per il pubblico”. La motivazione sottesa consiste nelle diverse e complesse problematiche inerenti il mercato delle attività di valorizzazione e gestione dei beni culturali della rete museale e del conseguente, ampio contenzioso che ne è scaturito di cui si è avuta eco anche sugli organi di stampa, in particolare riguardo agli affidamenti in concessione dei c.d. “servizi per il pubblico” (o aggiuntivi), in concessione, e, in appalto, dei c.d. “servizi strumentali”, ex art. 117, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 42/04 (“Codice dei Beni culturali”, di seguito CBC). Al riguardo si ricorda la volontà del legislatore di aprire al mercato l’attività di valorizzazione dei beni culturali sancendo, al terzo comma dell’art. 111 del CBC, che tale attività “si conformi ai principi di libertà di partecipazione, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione” (dunque, ai principi che informano il “Codice dei Contratti Pubblici”). In particolare, si è disposto che la gestione indiretta può essere attuata mediante concessione a terzi, tramite “procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti” (v. art. 115 - “Forme di gestione” - co. 3, CBC). Anche nello specifico settore della gestione dei “servizi per il pubblico” si è sancita la medesima politica di apertura al mercato, come risulta dal rinvio al suddetto art. 115, operato dal quarto comma del predetto art. 117: “la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’articolo 115”. Le problematiche individuate dall’Autorità concernono: a) l’attenzione posta dal MiBAC riguardo al ruolo strategico del sistema dell'offerta dei “servizi per il pubblico” nei luoghi della cultura, rispetto all’obiettivo della valorizzazione del patrimonio culturale, che ha condotto, tra l’altro: alla creazione di un’apposita Direzione - la “Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale” (d’ora innanzi, “Direzione”), che si occupa precipuamente delle suddette attività - nonché all’elaborazione di nuovi bandi tipo ed all’integrazione delle “Linee guida in materia di attivazione ed affidamento in concessione dei “servizi per il pubblico” negli istituti della cultura italiani”; b) l’incerta qualificazione giuridica di Ales come società in house, a seguito dell’assunzione dell’intera partecipazione societaria da parte del MiBAC, che permane nonostante alcuni passi siano stati fatti, come ad esempio la recente nomina dell’amministratore unico, espressione dell’attuale socio pubblico. L’obiettivo strategico del MiBAC con la suddetta operazione su Ales è stato quello di renderne efficiente la gestione e poter giocare un importante ruolo nel mercato dei “servizi per il pubblico”, servizi ad elevatissimo potenziale di valore aggiunto, per la parte non ancora adeguatamente sfruttata sotto il profilo economico dai privati già presenti nel mercato (come i musei più piccoli) ed, in particolare, nel promettente settore del merchandising; c) l’incerta configurazione giuridica di Arcus quale società in house del MiBAC, attiva nella promozione e nel sostegno finanziario di progetti inerenti principalmente all’attività di restauro e di recupero dei beni culturali. Al fine di acquisire i necessari chiarimenti in merito ai profili ed alle attività delle due società, è intercorso dunque un ampio carteggio con il MiBAC e, inoltre, si sono tenute tre audizioni, la prima con le due Direzioni Generali del MiBAC - la Direzione sopra menzionata e la Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale - cui hanno preso parte anche rappresentanti della società Arcus; la seconda, con i rappresentanti di Confcultura - l’associazione delle imprese private che gestiscono i servizi per la valorizzazione, fruizione e promozione del Patrimonio Culturale; la terza, con la sola Direzione per la valorizzazione. Dall’attività istruttoria sopra delineata è emerso quanto segue.

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1) Ales La società “Arte lavoro e servizi - Ales S.p.A.” è stata costituita il 17.12.1998, al fine di dare occupazione ai Lavoratori Socialmente Utili (LSU, oltre 400 unità) di alcune società dismesse nelle Regioni Lazio e Campania. Il capitale sociale, cui non possono partecipare soggetti privati, inizialmente sottoscritto da Italia Lavoro S.p.A. (70%) e dal MiBAC (30%), è stato successivamente acquisito interamente da quest’ultimo (v. art. 28, L. n. 69/2009), al fine di realizzare “le norme giurisprudenziali e di legge previste per le società “in house providing”. Al momento della costituzione della società l’oggetto sociale concerneva, tra l’altro, i “servizi nel settore dei beni culturali”, prioritariamente servizi di manutenzione edifici, di manutenzione e riparazione impianti, di pulizia aree interne ed esterne, di diserbo; prevedeva, inoltre, i c.d. “servizi aggiuntivi” (servizi al pubblico, visite guidate, gadgettistica, gestione dei centri di incontro e di ristoro, supporto in occasione di mostre e ricorrenze culturali) e i c.d. “servizi strumentali” (servizio di guardania e biglietteria). I medesimi servizi sono stati erogati dalla società, finora solo nelle Regioni Lazio e Campania, sulla base di specifiche convenzioni. Con la modifica statutaria del 22 gennaio 2010 è stato integrato ed ampliato notevolmente l’oggetto sociale. In particolare, si nota:

• l’apertura dell’attività societaria al mercato internazionale nonché alla ricerca di sponsors; • l’inclusione nel core business della società, in aggiunta alla generica gestione dei musei, delle aree

archeologiche e monumentali, delle biblioteche e degli archivi, anche dei servizi di bookshop, dell’attività di supporto alle funzioni del MiBAC e del supporto tecnico alle attività di concessione d’uso di spazi demaniali per eventi non istituzionali;

• l’estensione dell’attività societaria a segmenti del mercato prima non contemplati, tra cui: la gestione del marchio e dei diritti d’immagine; l’attività di pubblicità e promozione in genere di eventi culturali; l’attività di editoria, la riproduzione su licenza e la coproduzione di materiali audiovisivi e didattici in genere, nonché la commercializzazione di prodotti editoriali propri e di terzi; l’attività di merchandising; l’organizzazione di call center e connesso back office, ed in tal ambito il supporto all’URP e all’utenza interna del MiBAC.

A tale riguardo, il MiBAC ha rilevato, in particolare, che le attività di cui alle lettere c) (“pubblicità e promozione”) e d) (“commercializzazione di prodotti editoriali propri e di terzi”) “sono state inserite tra gli enunciati dell’articolo 3 (dello Statuto) esclusivamente a livello previsionale” e che se, in futuro, saranno svolte, lo saranno solo in favore del MiBAC medesimo. Ha chiarito, inoltre, che le attività internazionali “consisterebbero in azioni strumentali di supporto all’attività del MiBAC”, precisando, poi, che tale attività “è da intendere riferita ad un supporto organizzativo al MiBAC, nel caso di organizzazione di eventi o iniziative internazionali, da attuarsi esclusivamente sul territorio nazionale” e che analoghe considerazioni valgono in ordine alla ricerca di sponsor, aggiungendo che questa tipologia di attività ”risulta assolutamente coerente con l’assetto di una società in house pienamente operativa”. Secondo il MiBAC, ad Ales sarebbe possibile affidare “attività ad elevato valore aggiunto”, attualmente non gestite da alcun soggetto terzo, come, in particolare, la gestione di siti attualmente non profittevoli e, dunque, non oggetto delle gare bandite di recente. Tuttavia, secondo quanto rappresentato nell’audizione del 6 luglio 2010, occorrerebbe preliminarmente: acquisire le adeguate competenze professionali; provvedere al reperimento di risorse nel mercato, data la tendenza alla riduzione di risorse pubbliche destinate al settore culturale; assumere un direttore generale con il quale definire il piano strategico societario, tuttora inesistente. I mutamenti sopra menzionati negli obiettivi di Ales hanno suscitato preoccupazione sia tra i sindacati che tra gli operatori economici del mercato. Tuttavia, secondo il Ministero, l’allarme dovrebbe rientrare, in primo luogo, a seguito delle nuove gare indette per l’affidamento dei c.d. “servizi aggiuntivi” nei siti museali di competenza del MiBAC; in secondo luogo, in quanto “Ales non svolge servizi al pubblico negli istituti della Cultura italiana sia “economicamente rilevanti”, sia “economicamente non rilevanti” ma solo servizi di supporto strumentale alle attività della Direzione; nello specifico, gestisce i servizi di manutenzione ordinaria di edifici e parchi archeologici, di supporto alla custodia, di supporto all’attività amministrativa del MiBAC. I servizi economicamente non rilevanti vengono individuati con “il criterio indiscutibile di

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valutazione [..] determinato dal rapporto tra costo del personale per la gestione dei servizi di biglietteria e sequenza storica degli incassi”. Confcultura, nell’audizione dell’8 luglio 2010, ha, invece, rappresentato che dopo l’ampliamento dell’oggetto sociale, Ales potrebbe subentrare alle imprese presenti sul mercato nell’erogazione dei servizi a valore aggiunto, anche alla luce del fatto che sono stati posti in gara solo 23 musei dei 192 già serviti dal mercato. Residuerebbero, pertanto, le preoccupazioni in ordine al rischio che l’affidamento in concessione dei “servizi per il pubblico” - nel resto delle sedi museali - avvenga prescindendo dalle procedure ad evidenza pubblica e che gli stessi servizi siano, pertanto, erogati dal MiBAC mediante l’in house Ales. Confcultura ha altresì contestato i criteri utilizzati dal MiBAC in ordine alle modalità di individuazione dei musei – soprattutto i più piccoli – che non sarebbero oggetto di interesse per i privati, osservando che l’erogazione dei servizi, così come attualmente messi a gara, presenterebbe problemi di sostenibilità economica, al punto che, spesso, sarebbero coperti finanziariamente dagli introiti del solo servizio di biglietteria. In altri termini, se, nel rispetto della preminente destinazione culturale dei beni, si desse ai privati più discrezionalità circa le modalità organizzative dei medesimi servizi, i musei, ben gestiti, diverrebbero oltre che remunerativi, anche un efficace strumento di promozione territoriale. Con riferimento alla gestione della società Ales, il CdA fino al 31.03.2011 risultava formato da 3 componenti, nominati dall’Assemblea del 16.10.2008, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2010. Considerata l’imminente scadenza, il Ministero, infatti, non aveva ritenuto opportuno sostituirne i membri, anche se espressione della vecchia compagine societaria. Tuttavia, su specifica richiesta dell’Autorità, il MiBAC ha sostenuto che vi avrebbe provveduto a seguito della scadenza naturale dell’attuale organo. A tal riguardo, si osserva che nell’Assemblea dei Soci del 31 maggio c.a., su indicazione del MiBAC, si è provveduto al cambiamento dei membri del CdA di Ales S.p.A., nominando Amministratore Unico il Prof. Giuseppe Proietti, espressione, dunque, dell’attuale socio unico. In ordine alla governance della società, il Ministero ha precisato che su Ales effettuerebbe un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi, assicurato “sull’intero processo decisionale e operativo della società, attraverso uno specifico team di monitoraggio composto da funzionari dell’Amministrazione esperti in materia, nella fase sia di bilancio previsionale e di programmazione delle attività, in quella attuativa e di verifica del bilancio a consuntivo. Sulla scorta di questa attività istruttoria, il Direttore Generale, in rappresentanza del Socio Unico, partecipa all’assemblea dei soci per l’approvazione del Bilancio”. Ales ha sottoscritto con il MiBAC tre contratti: i primi due - stipulati, rispettivamente, in data 22.12.2009 per un importo pari ad Euro 12.176.700,00 ed in data 21.12.2010 per lo stesso importo, entrambi di durata annuale - hanno per oggetto, sostanzialmente, i servizi di accoglienza al pubblico (rientranti, come già evidenziato, nella categoria dei c.d. “servizi per il pubblico”), i servizi di sorveglianza e pulizia, i servizi di manutenzione ordinaria e del verde (ossia, i c.d. “servizi strumentali”), oltre, tra l’altro, i servizi di manutenzione delle strutture archeologiche e i servizi di supporto agli uffici, presso varie Soprintendenze del Lazio e della Campania, nonché a favore della sede centrale del MiBAC; il terzo contratto, stipulato in data 31.12.2009 per un importo pari ad Euro 192.128,78, ha ad oggetto la “realizzazione di servizi di call center finalizzato a fornire informazioni sulla fruizione del patrimonio e sulle attività culturali con annesso servizio di back office anche a supporto dell’URP e del centralino”. Si precisa che il servizio di call center è stato gestito temporaneamente da Ales (per 6 mesi), in un periodo di emergenza a causa della messa in liquidazione del precedente gestore. I servizi affidati ad Ales sono gestiti quasi interamente dalla società, che, solo in casi eccezionali, ricorre al mercato per modesti affidamenti di importo inferiore ai 20.000,00€. 2) Arcus La “Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A.” è stata costituita il 16.02.2004, ai sensi dell’art. 2, L. 291/03. Il capitale sociale è stato interamente sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito MEF), mentre i diritti dell’azionista vengono esercitati del MiBAC (di concerto con il MEF riguardo ai profili patrimoniali e finanziari). Il core business della società coincide con “la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali”.

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Dalla lettura dello statuto si evince che l’oggetto sociale è molto più ampio ed articolato, in quanto l’attività societaria comprende oltre ad attività contigue al core business (tutela paesaggistica, conservazione e restauro dei beni culturali con interventi per mitigare l’impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento; esecuzione di campagne di scavi o indagini preventive al fine di accertare la presenza di reperti archeologici nell’ambito della realizzazione di infrastrutture strategiche), anche attività propedeutiche alla presentazione dei progetti (predisposizione di progetti sui beni culturali per il restauro, il recupero e la migliore fruizione di beni culturali, comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati; programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali) e la previsione, alquanto generica, della “promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo”. La società riferisce al MiBAC, mediante relazione trimestrale, in ordine ai risultati dei riscontri eseguiti, volti al controllo e monitoraggio sullo stato di realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento degli interventi nel mercato dei beni e delle attività culturali, al fine di valutare le modalità di impiego dei finanziamenti pubblici e dei risultati conseguiti dalla società rispetto agli obiettivi prefissati. Allo stato non si registra alcuna attività societaria posta in essere con il MiBAC mediante contratti/convenzioni. L’attività di Arcus, in quanto prevalentemente rivolta all’individuazione di progetti da finanziare, risulta di minore rilievo per quanto concerne la questione, in esame, dell’erogazione dei “servizi per il pubblico” in ambito museale. Ritenuto in diritto L’Autorità, in ordine a quanto sopra rappresentato, ritiene di poter formulare le seguenti considerazioni. Preliminarmente, si osserva che la complessiva attività di valorizzazione dei beni culturali è stata aperta al mercato in virtù dell’art. 111, co. 3, CBC, che l’assoggetta al rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. Anche la gestione dei “servizi per il pubblico” è stata posta sul mercato, atteso che i suddetti servizi, se gestiti in forma indiretta, devono essere affidati in concessione secondo procedure ad evidenza pubblica e, pertanto, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti Pubblici. Conseguentemente, gli eventuali affidamenti di servizi a società in-house del MiBAC devono rispettare i principi propri dettati in materia dalla normativa sui contratti pubblici; dal canto loro, anche le società in house sono tenute a seguire i principi nazionali e comunitari in materia di contratti pubblici, per tutti gli acquisti di beni e servizi di cui necessitano. 1) Natura in house di Ales Si ricorda che l’istituto dell’in house providing trova una precisa matrice comunitaria nei pronunciati della Corte di Giustizia CE, per cui la lettura delle normativa e della giurisprudenza interna va condotta alla luce di quei vincolanti precedenti. Pertanto, si ritiene opportuno evidenziare un sintetico excursus del quadro giurisprudenziale comunitario (e nazionale) che traccia gli elementi peculiari sulla figura dell’in house providing. Dalla Commissione Europea i contratti in house sono definiti come quei contratti aggiudicati all’interno della P.A., ad esempio, “tra un’amministrazione ed una società da questa interamente controllata” (v. Libro Bianco della Commissione Europea del 1998). La Corte di Giustizia Europea ha, poi, aggiunto che i presupposti essenziali affinché si possa dar luogo ad un affidamento diretto di un servizio pubblico, in deroga alle consuete procedure ad evidenza pubblica, in ossequio al principio di concorrenza, sono che: 1) l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; e che 2) l’affidataria svolga la maggior parte della propria attività a favore dell’affidatario che ne detiene il controllo (C-107/98, Teckal). Per quanto concerne il secondo punto, dalla documentazione prodotta dal MiBAC non si rilevano particolari criticità, atteso che almeno sotto il profilo quantitativo, l’attività di Ales è rivolta sostanzialmente a favore del MiBAC (dei 27.661.129,00 € di ricavi realizzati dalla società - per gli anni 2008-2009 - la quasi totalità, 27.056.088 €, scaturisce da servizi resi nei confronti del MiBAC). Naturalmente tale valutazione muterebbe qualora in futuro la società presti la propria attività a favore di enti pubblici ulteriori rispetto al MiBAC,

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quali, ad esempio, amministrazioni pubbliche presenti a livello regionale o locale, che gestiscano siti museali (o più in generale luoghi della cultura). Viceversa forti elementi di criticità emergono con riferimento al controllo analogo che sembra difettare nel caso di specie. Il primo elemento necessario da considerare, secondo la Corte di Giustizia, è la partecipazione pubblica totalitaria della stazione appaltante al capitale della società affidataria (cfr. per la giurisprudenza comunitaria: C-26/03, Stadt Halle; C-295/05, Transformación Agraria SA (Tragsa); e per la giurisprudenza nazionale: Cons. St., Sez. V, n. 7345/2005). Atteso che il MiBAC, come evidenziato sopra, è divenuto socio unico, la società Ales risulta, dunque, possedere tale requisito. Secondo la linea tracciata dalla Corte di Giustizia, tuttavia, il requisito che il capitale di una società sia interamente detenuto dall’amministrazione aggiudicatrice è solo un requisito necessario ma non sufficiente a determinare una relazione in house (cfr., ex multis, Causa C-340/04, Carbotermo; Cons. St., Ad. Plen., n. 1/2008; Cons. St., Sez. VI, nn. 2932/2007 e 1514/2007). A tal fine deve, difatti, risultare altresì che la società aggiudicataria sia soggetta ad un controllo analogo a quello che quest’ultima esercita sui propri servizi per influenzare in modo determinante le decisioni concernenti sia gli obiettivi strategici sia le decisioni importanti della stessa società affidataria (cfr. Causa C-458/03, Parking Brixen e Causa C-371/05; Cons. St., Sez. V, n. 5/2007; Deliberazioni AVCP n. 12/2011 e nn. 46 e 54 del 2010). In altri termini, la società affidataria deve presentarsi come una sorta di longa manus dell’amministrazione affidante, pur rimanendo distinta ed autonoma rispetto all’apparato organizzativo dell’ente, per cui il servizio svolto dalla società è in sostanza assimilabile ad un servizio erogato in proprio dall’amministrazione o da una sua articolazione (TAR Campania, sentenza n. 2784/2005). È questa, invero, la motivazione per cui non è necessario che l’ente pubblico adotti procedure di affidamento ad evidenza pubblica. A tale riguardo, si osserva che il modulo organizzativo di Ales, quale individuato nello statuto sociale, non risulta in grado di limitare i rilevanti poteri gestionali del CdA, sostanzialmente uguali a quelli propri dell’organo di governo di una società di capitali privata, atteso che nello statuto manca la previsione di stringenti poteri di ingerenza e di condizionamento da parte dell’assemblea dei soci superiori a quelli tipicamente previsti dal diritto societario. In altri termini, si osserva l’assenza di previsioni statutarie che possano limitare in modo determinante il grado di indipendenza della controllata Ales ed assicurare che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell’amministrazione aggiudicatrice (cfr. Cons. St., Sez. V, nn. 7092/2010, 5620/2010). Si fa riferimento, ad esempio, alla mancanza nello statuto di norme che prevedano - in aggiunta alle competenze dell’assemblea dei soci ex art. 2364, co. 1, Codice Civile - 1) la necessaria autorizzazione della maggioranza azionaria per l’approvazione da parte del CdA degli atti di programmazione strategica della società e degli atti di management più importanti; 2) di vincolare il CdA, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti; 3) di disciplinare in modo preciso e più puntuale l’esercizio del controllo da parte del MiBAC (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 1447/2011). Un controllo più pregnante si evince solo nel terzo contratto stipulato con il MiBAC, riportato nella parte in fatto che precede. Si ritiene ciò non sufficiente poiché è dallo statuto che si deve riscontrare l’esistenza di strumenti atti a garantire alla maggioranza societaria poteri di controllo, di vigilanza, d’ingerenza e di condizionamento più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile in materia societaria (cfr., ex multis, TAR, Toscana, Sez. I, n. 377/2011). Sempre in ordine al c.d. controllo analogo, la Corte di Giustizia CE (v. C-324/07, Coditel Brabant SA) ha posto in rilievo un altro elemento qualificante della “dipendenza organizzativa” dell’affidatario rispetto all’amministrazione aggiudicatrice, ossia la composizione degli organi decisionali della società in house. In particolare, ha ritenuto come un elemento fortemente indicativo dell’esistenza della tipologia del controllo, previsto nel caso dei contratti in house, il fatto che gli organi decisionali dell’affidatario siano composti solo da rappresentanti dell’amministrazione aggiudicatrice. A tal riguardo, l’Autorità, per quanto evidenziato nella parte in fatto che precede, deve rilevare che la società, da ultimo, ha voluto propriamente agire per rispettare tale previsione, atteso che l’Assemblea dei

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Soci del 31.03.2011 ha provveduto al cambiamento del precedente CdA di Ales S.p.A. (espressione della vecchia compagine societaria), riportando l’organo di gestione societario ad essere esclusivamente espressione, come previsto dalla vigente normativa sull’in house providing, dell’attuale socio unico. La Corte ha, infine, indicato che l’impresa non deve aver “acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo” da parte dell’ente pubblico, che risulterebbe, tra l’altro: dall’ampliamento dell’oggetto sociale, dall’espansione territoriale dell’attività della società. (cfr. ex multis: C-458/03, Parking Brixen GmbH e C-29/04, Mödling o Commissione c/ Austria). A tal riguardo devono essere considerati, in particolare, l’ambito di riferimento materiale e geografico delle attività della società in house e le sue opportunità di stabilire relazioni con imprese private. Sul punto, si osserva che dallo statuto sociale sembra potersi ricavare una tendenziale vocazione commerciale della società. In ordine al primo elemento, infatti, l’articolo 3 prevede che Ales può svolgere attività “in ambito internazionale” nonché attività di “pubblicità e promozione” (lettera c), “commercializzazione di prodotti editoriali propri e di terzi” (lettera d), “di merchandising, e in particolare la progettazione, l’appalto per la produzione e la commercializzazione di oggettistica, gadgets, souvenirs di qualità, riproduzione e quant’altro” (lettera e), di “fattibilità, ricerche e consulenze” (lettera l). La previsione statutaria delle suddette attività - pur tenendo conto di quanto affermato dal MiBAC in ordine all’attività internazionale che sarebbe “da intendere riferita ad un supporto organizzativo al MiBAC, nel caso di organizzazione di eventi o iniziative internazionali, da attuarsi esclusivamente sul territorio nazionale”, e in ordine alle altre attività commerciali che sarebbero “inserite tra gli enunciati del citato art. 3 esclusivamente a livello previsionale” e che in futuro dovrebbero essere “rese solo in favore del Ministero” - sembra ampliare eccessivamente l’oggetto sociale rispetto alle attività strettamente attinenti al servizio pubblico di competenza del MiBAC. Tutto ciò considerato, l’Autorità ritiene che le previsioni statutarie sopra descritte non siano del tutto in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria ed interna per configurare nel caso di specie un’ipotesi di in house providing (cfr. C-458/03 Parking Brixen; cfr. ex multis Cons. St., n. 1/2008, citato). 2) Natura in house di Arcus Analoghi elementi di criticità per il controllo analogo emergono anche per ciò che attiene all’altra società partecipata dal MiBAC, Arcus. Al riguardo sembrano dirimenti le seguenti considerazioni in merito all’ampiezza dell’oggetto sociale e ai poteri attribuiti al CdA. In merito al primo elemento, si evidenzia che, alla luce di quanto rilevato nella parte che precede, le attività previste nello statuto sociale di Arcus appaiono molto più ampie rispetto alla mission sociale, ossia il sostegno a progetti concernenti interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo, anche nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture strategiche del Paese. Secondo, quanto è emerso nel corso dell’attività istruttoria e rappresentato anche sul sito web della società, infatti, “il sostenere progetti significa individuare iniziative importanti, aiutarne il completamento progettuale, intervenire negli aspetti organizzativi e tecnici, partecipare - ove opportuno o necessario - al finanziamento del progetto, monitorarne l’evoluzione, contribuire ad una conclusione felice dell’iniziativa” (cfr. sito web della società). Per ciò che attiene al secondo elemento, si osserva che, tenuto conto delle rigorose regole individuate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per definire legittimo un affidamento in house, Arcus non possiede in toto i requisiti per poter essere qualificata come una società in house del MiBAC, atteso che difetta il requisito del c.d. “controllo analogo” neppure in ordine ai poteri attribuiti al CdA. Lo statuto di Arcus prevede che “al consiglio di amministrazione o all’amministratore unico spetta la gestione dell’impresa. Esso compie le operazione necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto”. Mancano del tutto clausole che prevedano forme di controllo ed indirizzo da parte del MiBAC più stringenti rispetto a quanto previsto dal diritto societario per una società di capitali privata. 3) Ulteriori criticità sugli affidamenti alla società Ales S.p.A. Indipendentemente dalla qualificazione giuridica di Ales, il procedimento istruttorio ha evidenziato alcuni ulteriori elementi di criticità. In particolare, in relazione alla questione della gestione dei c.d. “servizi per il pubblico” ex art. 117, CBC, da parte di Ales nella rete museale statale, si rileva che, diversamente da quanto affermato dal MiBAC secondo

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cui “Ales non gestisce, in nessuna sede espositiva, i servizi per il pubblico, così come specificati dall’articolo 117 del codice dei beni culturali”, la società svolge anche alcuni dei servizi rientranti tra quelli elencati al predetto articolo 117. Ad esempio, Ales svolge i servizi di accoglienza al pubblico, di cui alla lettera e), co. 2, art. 117, D.Lgs. 42/2004, per la Sopraintendenza Speciale alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma; svolge i servizi dell’art. 117, rubricato, infatti, “Servizi per il pubblico” ed elencati al secondo comma, presso le aree archeologiche di Villa dei Quintili e Villa di Capo di Bove per la Sopraintendenza archeologica di Roma; gestisce lo sportello Polifunzionale di servizi per la tutela e valorizzazione per la Sopraintendenza Speciale per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli; e quello del Palazzo Reale di Napoli per la Sopraintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia. Questi ultimi due affidamenti concernono servizi per circa 3 milioni di euro. Sul punto il MiBAC ha precisato che la gestione di tali servizi sarebbe stata affidata ad Ales solo nei siti museali per i quali il mercato non ha mostrato interesse, in modo da assicurarne, comunque, l’erogazione all’utenza. Il MiBAC informa la valutazione circa la profittabilità di un sito sulla base di un solo criterio, ritenuto “indiscutibile”, ovvero il “rapporto tra costo del personale per la gestione dei servizi di biglietteria e sequenza storica degli incassi”. Il MiBAC, dunque, considerando i risultati economici pregressi, si pone in un’ottica esclusivamente e prettamente “storica”. Al contrario, si ritiene che la valutazione dell’“attrattività economica” di un sito museale dovrebbe effettuarsi anche, e soprattutto, avendo una visione “prospettica” sulla base di market tests capaci di accertare le motivazioni della scarsa attrattività di un determinato sito, ad esempio perché gestito secondo moduli organizzativi obsoleti e burocraticamente troppo farraginosi e/o perché oggetto di una inefficace campagna promozionale. In altri termini, si ritiene che il MiBAC debba procedere ad un continuo e proficuo confronto con gli operatori del mercato, i quali, presentando all’ente concessorio un innovativo business plan, possono superare le inefficienze strategiche e gestionali dello status quo, rendendo attrattivi quei siti museali tradizionalmente “fuori mercato” ed intercettare, in tal modo, la domanda inespressa del mercato. Solo in caso di totale assenza del loro interesse il MiBAC potrà decidere di gestire gli stessi direttamente, attraverso una società in house. In mancanza di una tale verifica l’affidamento ad Ales della gestione di servizi per il pubblico di siti museali di primaria rilevanza appare travalicare quanto consentito per gli affidamenti in house. Peraltro, affidamenti diretti senza una preventiva verifica della situazione di mercato potrebbe comportare ripercussioni sul grado di concorrenza, sottraendo quote di contratti pubblici al mercato ed escludendone l’accesso ai soggetti economici privati potenzialmente interessati. Infine, si osserva che Ales non può svolgere attività ulteriori rispetto a quelle (già ampie) espressamente previste dallo statuto sociale atteso che, sottraendo le stesse attività al confronto concorrenziale del mercato, si lederebbero i principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, di cui all’articolo 2 del Codice dei Contratti Pubblici. In particolare, a titolo esemplificativo, si fa riferimento a quanto previsto dalla recente normativa, il D.L. 34/2011, secondo la quale - nell’ambito del programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell’area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei (v. art. 2, co. 1) - ci si può avvalere di Ales per l’espletamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di realizzazione dei suddetti interventi (v. il quarto comma del predetto articolo 2, rubricato “Potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei”, del D.L. citato). A tal riguardo, si osserva che se i predetti servizi tecnici rappresentano attività non previste nel vigente statuto sociale - ad esempio, servizi di ingegneria - l’affidamento diretto ad Ales, anche qualora la società de qua avesse tutti i requisiti per essere qualificata come società in house del MiBAC, non è conforme ai principi cardine sanciti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di contrattualistica pubblica, sopra menzionati. Conclusivamente, sul punto, si rammenta che la normativa vigente e la costante giurisprudenza non consentono l’affidamento diretto di lavori alle società in house (cfr., ex multis, Deliberazione AVCP n. del 18 maggio 2011 e giurisprudenza ivi citata).

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Il Consiglio

• ritiene che la società Ales S.p.A. non possegga pienamente tutti i requisiti per essere configurata quale società in house del MiBAC, in particolare sotto il profilo del controllo analogo, nei sensi di cui in motivazione;

• ritiene, analogamente, che la società Arcus S.p.A. non possegga pienamente tutti i requisiti per essere configurata quale società in house del MiBAC, in particolare sotto il profilo del controllo analogo, nei sensi di cui in motivazione;

• ritiene che gli affidamenti diretti ad Ales S.p.A. non siano basati su una corretta distinzione tra siti culturali “profittevoli/non profittevoli”, in quanto il criterio stabilito dal MiBAC, per valutare l’attrattività economica dei siti museali, tiene in considerazione solo i risultati economici pregressi; in altri termini, tale criterio non si ritiene efficace per il raggiungimento del predetto obiettivo secondo quanto chiarito in motivazione;

• ritiene che, anche qualora la società Ales S.p.A. venisse in futuro ricondotta nell’alveo delle società in house nei sensi di cui in motivazione, non possa, comunque, svolgere attività ulteriori rispetto a quelle previste dallo statuto nonché attività non consentite dalle norme generali sull’in house providing, senza incorrere nella violazione del principio di libera concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, di cui all’art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici;

• invita il MiBAC a dare riscontro alla presente delibera entro trenta giorni dalla ricezione della stessa; • dà mandato alla Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture perché comunichi la

presente delibera al MiBAC, ad Arcus S.p.A. e ad Ales S.p.A.

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La circolare Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 17/11 Oggetto: Attività delle società partecipate dal Ministero per i beni le attività culturali: Ales e Arcus.

Cari Associati,

in tema di in house providing vi segnaliamo la deliberazione n. 67/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui

contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp) avente ad oggetto “attività delle società partecipate

dal Ministero per i beni e le attività culturali: Ales S.p.A. e Arcus S.p.A.”.

La deliberazione verte sul tema dell’incerta qualificazione giuridica di Ales ed Arcus quali società in house

del Ministero per i beni e le attività culturali (Mibac).

Preliminarmente l’Autorità ricorda che, in tema di valorizzazione dei beni culturali, l’art. 111, co. 3 del

Codice dei beni culturali prevede l’apertura al mercato e il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e

parità di trattamento. Lo stesso vale per la gestione dei servizi per il pubblico (servizi aggiuntivi) qualora

siano gestiti in forma indiretta, essendo prevista la possibilità di essere affidati in concessione secondo

procedure ad evidenza pubblica.

I requisiti necessari per la configurazione di una società in house, secondo la giurisprudenza comunitaria e

nazionale, sono i seguenti:

1. Partecipazione pubblica totalitaria.

2. Controllo analogo (ovvero la necessità che l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla società

affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi).

3. Attività prevalente (ovvero la necessità che la società affidataria svolga la maggior parte della

propria attività a favore dell’amministrazione aggiudicatrice che ne detiene il controllo).

La società Ales possiede sicuramente il requisito della partecipazione pubblica totalitaria, considerato che il

Mibac ne è il socio unico. Per quanto concerne, invece, il requisito del controllo analogo, ad avviso

dell’Autorità, mancherebbe nello statuto la “previsione di stringenti poteri di ingerenza e di

condizionamento” da parte del socio pubblico “che possano limitare in modo determinante il grado di

indipendenza della controllata Ales ed assicurare che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio

preventivo dell’amministrazione aggiudicatrice”. Il controllo analogo sarebbe precario, inoltre, nei casi in cui

la società acquisisse una vocazione commerciale, la quale si evincerebbe dall’ampliamento dell’oggetto

sociale e dall’espansione territoriale dell’attività della società. L’Avcp sul punto ravvisa la presenza della

vocazione commerciale di Ales, in quanto - da statuto - può svolgere attività in ambito internazionale,

nonché attività di pubblicità e promozione, commercializzazione di prodotti editoriali propri e di terzi, di

merchandising, e in particolare la progettazione, l’appalto per la produzione e la commercializzazione di

oggettistica, gadget, souvenir di qualità, riproduzione, di fattibilità, ricerche e consulenze.

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Tali previsioni statutarie finiscono con l’ampliare eccessivamente l’oggetto sociale rispetto alle attività

strettamente attinenti al servizio pubblico di competenza del Mibac.

L’Autorità, pertanto, conclude ritenendo che manchino gli elementi necessari, previsti dalla giurisprudenza

comunitaria ed interna, per configurare nel caso della Ales un’ipotesi di in house providing. Per tali motivi,

l’attuale affidamento diretto della gestione dei servizi per il pubblico ex art. 117 del Codice dei beni culturali

di vari siti museali senza una preventiva verifica della situazione di mercato, lede i principi di concorrenza,

di parità di trattamento e di non discriminazione ed esclude l’accesso ai soggetti economici privati

potenzialmente interessati.

Ma l’Autorità va oltre. Il recente decreto legge n. 34 del 2011 ha previsto, nell’ambito del programma

straordinario ed urgente di interventi nell’area archeologica di Pompei, la possibilità di avvalersi di Ales per

l’espletamento diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla loro fase di realizzazione. Orbene, nell’ipotesi in

cui tali servizi tecnici non siano annoverati tra le attività previste nello statuto di Ales, non sarà possibile

procedere ad un affidamento diretto, come previsto dalla disposizione normativa, anche qualora vengano

posti in essere i requisiti necessari per la qualificazione di Ales come società in house del Mibac.

Anche nel caso di Arcus sussistono analoghe perplessità nel ravvisare gli elementi necessari per poter essere

qualificata quale società in house del Ministero. Lo statuto della società prevede, infatti, attività molto più

ampie rispetto alla sua missione sociale, ossia il sostegno a progetti concernenti interventi relativi alla tutela,

ai beni ed alle attività culturali e dello spettacolo. Inoltre, attribuisce al CdA ampi poteri, non stabilendo le

necessarie forme di controllo e di indirizzo da parte del Mibac.

Di seguito uno schema che riassume la situazione di Ales ed Arcus alla luce di quanto esposto dall’Avcp.

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ARCUS

PARTECIPAZIONE PUBBLICA

TOTALITARIA

SI Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre i diritti dell’azionista vengono esercitati dal Mibac.

CONTROLLO ANALOGO

NO Nello statuto di Arcus mancano del tutto clausole che prevedano forme di controllo ed indirizzo da parte del Mibac.

ATTIVITA’ PREVALENTE

SI L’attività di Arcus è rivolta sostanzialmente a favore del Mibac.

MANCANZA DI VOCAZIONE COMMERCIALE

NO Le attività previste nello statuto sociale di Arcus appaiono molto più ampie rispetto alla mission sociale.

ALES

PARTECIPAZIONE PUBBLICA

TOTALITARIA

SI

Il Mibac è il socio unico di Ales S.p.A.

CONTROLLO ANALOGO

NO

Assenza di previsioni statutarie che possano limitare in modo determinante il grado d’indipendenza della controllata Ales ed assicurare che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo del Ministero.

ATTIVITA’ PREVALENTE

SI L’attività di Ales è rivolta sostanzialmente a favore del Mibac.

MANCANZA DI VOCAZIONE COMMERCIALE

NO

Ales presenta le caratteristiche proprie di una società con vocazione commerciale, ovvero ampliamento dell’oggetto sociale ed espansione territoriale dell’attività. Dallo statuto si evince, infatti, che Ales può svolgere attività in “ambito internazionale”, nonché attività di “pubblicità e promozione”, “commercializzazione di prodotti editoriali propri e di terzi, di “merchandising, e in particolare la progettazione, l’appalto per la produzione e la commercializzazione di oggettistica, gadget, souvenir di qualità, di riproduzione e quant’altro, di “fattibilità, ricerche e consulenze”

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TAX CREDIT E TAX SHELTER Le agevolazioni fiscali a favore del settore cinematografico

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

Art. 1

325. Ai soggetti di cui all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d’imposta nella misura del 40 per cento, fino all’importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta, dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all’articolo 2554 del codice civile. 326. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l’obbligo di utilizzare l’80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione. 327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d’imposta: a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d’imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all’80 per cento del credito d’imposta stesso; b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari: 1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta; 2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta; 3) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta; c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari: 1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000; 2) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta. 330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell’opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall’opera filmica. 331. I crediti d’imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962,

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n. 161, e previa attestazione rilasciata dall’impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l’80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film. 333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. 334. L’efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea. 335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d’imposta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000. 336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. 337. Il credito d’imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. 339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all’articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

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340. Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

* * *

LA PROROGA

Decreto legge 29 dicembre n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10 Decreto Milleproroghe 4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013. 4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. 4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale. 4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013: a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalità e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3; b) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE DI STABILITA’ 2012

La legge di stabilità (l. n. 183/2011) prevede che le somme relative all’eventuale minor utilizzo annuale delle risorse stanziate per le agevolazioni fiscali in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico (tax credit) sono riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del MIBAC, ai fini del rifinanziamento del Fondo per la produzione, la

distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche (di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2004). Il riparto delle risorse fra le finalità di cui al d.lgs. 28/2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il medesimo comma abroga anche le disposizioni previste nell’art. 1, co. 338-343 della legge n. 244/2007 che disponevano ulteriori agevolazioni fiscali in favore del settore cinematografico.

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44.. TTuurriissmmoo

Con l’emanazione del codice del turismo e l’introduzione della tassa di soggiorno, il settore del

turismo è stato uno dei protagonisti del 2011. Questa sezione contiene, oltre le normative citate,

anche il decreto legge n. 70/2011 che ha introdotto la possibilità di istituire nei territori costieri i

distretti turistici.

Codice del turismo

Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. Art. 1 Approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo 1. E' approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1. Art. 2 Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. 1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, è sostituito dal seguente:

"TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI CAPO I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE,

CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO ART. 69 Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per: a)"contratto di multiproprietà”: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione; b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi; c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine; d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà; e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

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g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore; h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d'attività' specifici; l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo. 2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

ART. 70 Pubblicità

1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento. 2. E' fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle. 3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

ART. 71 Informazioni precontrattuali

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalità': a) nel caso di un contratto di multiproprietà, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato I I quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario; d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore. 3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a scelta di quest'ultimo, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

ART. 72 Requisiti del contratto

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1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea. 2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in cui è situato l'immobile. 3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana. 4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà' dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto. 5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi: a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti; b) la data e il luogo di conclusione del contratto. 6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato II sexies, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità all'articolo 73. 7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua conclusione.

ART. 72-bis Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà

1. L'operatore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 2. L'operatore è in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprietà in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. 3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprietà a pena di nullità. 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.

ART. 73 Diritto di recesso

1. Al consumatore è concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio. 2. Il periodo di recesso si calcola: a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare; b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a). 3. Il periodo di recesso scade: a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 72, comma 4, non è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;

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b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole. 4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, è stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni. 5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti è calcolato secondo le disposizioni del comma 2.

ART. 74 Modalità di esercizio ed effetti del diritto di recesso

1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all'operatore. 2. All'uopo, il consumatore può utilizzare il formulario di recesso di cui all'allegato VII fornito dall'operatore a norma dell'articolo 72, comma 4. 3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto. 4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non è tenuto a pagare alcuna penalità, né è debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso.

ART. 75 Acconti

1. Per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio è vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformità dell'articolo 73. 2. Per i contratti di rivendita è vietata qualunque forma di versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

ART. 76 Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine

1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. E' vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

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ART. 77

Risoluzione dei contratti accessori

1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio. 2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.

ART. 78

Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi internazionali

1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilità previste a carico dell'operatore. 2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. 3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo. 4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di: a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati è situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea; b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore svolga attività commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell'Unione europea o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

ART. 79 Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente Codice. 2. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

ART. 80 Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

1. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27- bis. 2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. ART. 81 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

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2.Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3.

ART. 81-bis

Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludono, né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. 2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratti.". 2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i seguenti allegati:

"ALLEGATO II-bis (di cui all'articolo 71, comma 1, e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA' Parte 1: Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto: Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile): Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti: Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata: Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto: Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili: Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti: Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali): Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell'importo che il consumatore deve pagare per tali servizi: Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna): Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza? In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento: E' possibile aderire ad un sistema di scambio? In caso affermativo, specificare il nome del sistema Firma del consumatore: Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate, qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilità del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi. 2) INFORMAZIONI SUI BENI Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalità), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture, servizi (ad

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esempio elettricità', acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avrà accesso e relative condizioni, eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potrà avere accesso e relative condizioni. 3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile) Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso, termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricità, acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avrà accesso, numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorità o delle autorità competenti, garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie. 4) INFORMAZIONI SUI COSTI Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprietà; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni), eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul bene. 5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Informazioni sulle modalità con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in materia, informazioni sulla possibilità o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante tale sistema, indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi e al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore.

ALLEGATO II-ter (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE

Parte 1: Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto. Breve descrizione del prodotto. Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti. Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato. Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto. Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovrà presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato. Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate. Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell'inflazione. Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione).

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Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli scontati). Sono inclusi nei costi indicati in precedenza? In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a parte). L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti? Parte 2: Informazioni generali: Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi. Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale. Il consumatore non dovrà sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto. In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore. Firma del consumatore. Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte recenti, informazioni sulle restrizioni alla possibilità del consumatore di godere dei diritti, quali la disponibilità limitata o le offerte proposte in base all'ordine di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti speciali. 2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Eventuali informazioni sulle modalità per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore.

ALLEGATO-II quater (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), e all'articolo 73, commi 3, lettera b) e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA Parte 1: Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto. Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione). Durata del contratto. Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei servizi. Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto;

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tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicità). L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti? Parte 2: Informazioni generali: Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. E' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi. Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto. In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore. Firma del consumatore. Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa, indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore.

ALLEGATO II-quinquies (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO Parte 1: Identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto: Breve descrizione del prodotto. Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti. Indicazione precisa del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato. Data a partire dalla quale il consumatore potrà esercitare il diritto oggetto del contratto. Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione. Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali). Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore. Sono inclusi nei costi indicati in precedenza? In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive). L'operatore ha sottoscritto uno o più codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti? Parte 2: Informazioni generali:

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Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprietà, ai due contratti si applica un unico periodo di recesso. Durante il periodo di recesso è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensì anche di terzi. Il consumatore non dovrà sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto. In conformità del diritto internazionale privato, il contratto può essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore. Firma del consumatore. Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilità e modalità di scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprietà' del consumatore nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilità concrete di scambio, indicazione del numero di località disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilità di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda, eventuale necessità di prenotare con molto anticipo, nonché indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprietà del consumatore previsti dal sistema di scambio. 2) INFORMAZIONI SUI BENI Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore può ottenere informazioni supplementari. 3) INFORMAZIONI SUI COSTI Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio. 4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione, condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilità del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami, eventuale possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Conferma della ricezione delle informazioni. Firma del consumatore.

ALLEGATO II-sexies (di cui all'articolo 72, comma 6, e all'articolo 74, comma 2)

FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario. Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore).

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Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario. Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario. Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il consumatore può utilizzare il formulario in appresso, ma non è obbligato a farlo. Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo. Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni. Divieto di acconti. Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc. Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche di terzi. Notifica di recesso A (nome e indirizzo dell'operatore) ( *) Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto Data di conclusione del contratto (*) Nome del consumatore/dei consumatori (***) Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***) Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario è inviato su carta) (***) Data (***) (*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore (**) Cancellare la dicitura inutile (***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto Conferma della ricezione delle informazioni Firma del consumatore".

Art. 3 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918; b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III ; c) la legge 21 marzo 1958, n. 326; d) la legge 12 marzo 1968, n. 326; f) la legge 25 agosto 1991, n. 284; g) l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266; h) il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556; i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392; l) la legge 29 marzo 2001, n. 135; m) gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; n) il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; o) l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 2. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, è abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia

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dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima. 3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 4 Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1 (previsto dall'articolo 1)

CODICE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ORDINAMENTO E MERCATO DEL TURISMO TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DEI PRINCIPI GENERALI

ART. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre nome in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

ART. 2 (Principi sulla produzione del diritto in materia turistica)

1. L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente. 2. L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario: a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese; b) riordino e unitarietà dell'offerta turistica italiana. 3. Le funzioni amministrative, esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato.

ART. 3 (Principi in tema di turismo accessibile)

1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

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2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale. 3. E' considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

CAPO II IMPRESE TURISTICHE

ART. 4

(Imprese turistiche)

1. Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. 2. L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica. 3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente. 4. Le imprese turistiche non costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA) possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione nel registro di cui al comma 2, ed a condizione che posseggano i requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali, nonché dalle linee guida di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 5 (Imprese turistiche senza scopo di lucro)

1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione. 2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.

TITOLO II PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL SETTORE TURISTICO CAPO I PROFESSIONI TURISTICHE

ART. 6

(Definizione)

1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività’ turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire

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ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

CAPO II MERCATO DEL LAVORO

ART. 7

(Percorsi formativi)

1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.

TITOLO III MERCATO DEL TURISMO CAPO I STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA’

ART. 8

(Classificazione)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in: a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; b) strutture ricettive extralberghiere; c) strutture ricettive all’aperto; d) strutture ricettive di mero supporto. 2. Per attività ricettiva si intende l’attività’ diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità’ esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale. 3. E’ fatto divieto ai soggetti che non svolgono l’attività’ ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 9

(Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere) 1. Sono strutture ricettive alberghiere e paralberghiere: a) gli alberghi; b) i motels;

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c) i villaggi-albergo; d) le residenze turistico alberghiere; e) gli alberghi diffusi; f) le residenze d'epoca alberghiere; g) i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale; h) le residenze della salute - beauty farm; i) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie. 2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile. 3. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburanti. 4. I villaggi albergo sono gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela. 5. Le residenze turistico alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. 6. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo più in centri storici e, comunque, collocati a breve distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali servizi accessori. 7. Le residenze d'epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un'accoglienza altamente qualificata. 8. I bed and breakfast in forma imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in modo professionale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. 9. Le residenze della salute o beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo h specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.

ART. 10 (Classificazione standard qualitativi)

1. Gli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive, escluse le strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita l’intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano introducono, ove ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale, nonché provvedono a differenziare la declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro territori. 3. Al fine di accrescere la competitività di promozione commerciale internazionale e di garantire il massimo livello di tutela del turista, viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi. Per qualità del servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il sistema nazionale di rating è organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture. Al fine di accrescere gli standards di sicurezza e di garantire la massima tutela del turista si tiene conto della presenza, ove necessaria, di appositi strumenti salvavita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di

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categoria, vengono definiti i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico nonché individuati i criteri e le modalità per l'attuazione del sistema di rating.

ART. 11 (art. 1 legge 25 agosto 1991, n. 284)

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi dei servizi di cui al presente titolo sono liberamente determinati dai singoli operatori turistici, fatto salvo l’obbligo di comunicare i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le leggi regionali regolano la corretta informazione e pubblicità dei prezzi stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alle regione, nonché i controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe comunicate.

CAPO II ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

ART. 12 (Strutture ricettive extralberghiere)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 15, sono strutture ricettive extralberghiere: a) gli esercizi di affittacamere; b) le attività ricettive a conduzione familiare - bed and breakfast; c) le case per ferie; d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico; e) le strutture ricettive - residence; f) gli ostelli per la gioventù; g) le attività ricettive in esercizi di ristorazione; h) gli alloggi nell’ambito dell’attività’ agrituristica; i) attività ricettive in residenze rurali; l) le foresterie per turisti; m) i centri soggiorno studi; n) le residenze d’epoca extralberghiere; o) i rifugi escursionistici; p) i rifugi alpini; q) ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie. 2. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. 3. I bed and breakfast sono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi. 4. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 5. Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale;

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b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo; c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta; l’esercizio dell’attività’ di mediazione immobiliare relativamente a tali immobili è compatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell’ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione. 6. Le strutture ricettive - residence sono complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni. 7. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni. 8. Le attività ricettive in esercizi di ristorazione sono le strutture composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all’esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. 9. Gli alloggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo. 10. Le attività ricettive in residenze rurali o country house sono le strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da utilizzare per l’animazione sportivo-ricreativa composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al pubblico. 11. Le foresterie per turisti sono strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e, per quelle gestite dagli Enti parco nazionali e dalle aree marine protette, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, al di fuori dei normali canali commerciali. 12. I centri soggiorno studi sono le strutture ricettive, gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l'attività' didattica e convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti. 13. Le residenze d'epoca sono strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata. 14. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica. 15. I rifugi alpini sono strutture ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata. 16. I requisiti minimi per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 15, comma 1.

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ART. 13 (Strutture ricettive all’aperto)

1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 15, sono strutture ricettive all’aperto: a) i villaggi turistici; b) i campeggi; c) i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche; d) i parchi di vacanza. 2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping. 5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 6. I campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all’aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo. 7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l’affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura. 8. Le strutture ricettive all’aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 9. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati: a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura; b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato; c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

ART. 14

(Strutture ricettive di mero supporto) 1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere statale di cui all'articolo 15, si definiscono di mero supporto le strutture ricettive allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale. 2. Si intendono per aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

ART. 15

(Standard qualitativi) 1. Fatta salva la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare l'offerta turistica nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione delle strutture ricettive agrituristiche è disciplinata ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo.

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2. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 11, comma 2, nonché la relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa vigente.

ART. 16 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico - ricettive)

1. L’avvio e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L’attività’ oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 3. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all’efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell’articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5. Nel caso di chiusura dell’esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell’esercizio è tenuto a darne comunicazione all’autorità’ competente. 6. L’esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

ART. 17 (Sportello unico)

1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

TITOLO IV AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO CAPO I AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI

ART. 18

(Definizioni) 1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività' di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti. 3. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio. 4. Fatta salva l'ulteriore competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare e di evitare l'alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

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Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni. 5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività’ di agenzia di viaggio e turismo. 6. E’ vietato l’uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono l’attività’ di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: ‘agenzia di viaggiò, ‘agenzia di turismo’, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività’ di cui al comma 1. 7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti. 8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte. 9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.

ART. 19 (Obbligo di assicurazione)

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

ART. 20 (Direttore tecnico)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.

ART. 21

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo) 1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività' delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. L’attività’ oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 3. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività.

TITOLO V TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA

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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22

(Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia)

1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell’offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l’Italia e di contribuire strategicamente a creare un’offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti dell’immagine turistica dell’Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati. Essi sono individuati come segue: a) turismo della montagna; b) turismo del mare; c) turismo dei laghi e dei fiumi; d) turismo della cultura; e) turismo religioso; f) turismo della natura e faunistico; g) turismo dell'enogastronomia; h) turismo termale e del benessere; i) turismo dello sport e del golf; l) turismo congressuale; m) turismo giovanile; n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale; o) turismo delle arti e dello spettacolo. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.

ART. 23 (Sistemi turistici locali)

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. 2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati. 3. Nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

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CAPO II

TURISMO CULTURALE

ART. 24 (Incentivazione di iniziative di promozione turisticafinalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico,

archeologico, architettonico e paesaggistico italiano)

1. Nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

ART. 25 (Strumenti di programmazione negoziale)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 22, le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni. 2. Gli strumenti di programmazione negoziale di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate a: a) promuovere, in chiave turistica, iniziative di valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, con particolare attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le realtà minori che ancora non hanno conosciuto una adeguata valorizzazione del proprio patrimonio a fini turistici; b) garantire, ai fini dell’incremento dei flussi turistici, in particolare dall’estero, che il predetto patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso; c) assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.

ART. 26

(Funzioni di monitoraggio) 1. Le funzioni di monitoraggio delle attività, elencate all’articolo 22, comma 2, sono svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle competenze degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e tenendo conto dei contratti relativi ai sevizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.

CAPO III TURISMO SOCIALE

ART. 27 (Fondo buoni vacanze)

1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo opera il Fondo di cui alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: "Fondo buoni vacanze". Ad esso affluiscono:

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a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie; b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati; c) a decorrere dall'anno di imposta 2011, parte della quota destinata allo Stato di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti. 2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.

CAPO IV ALTRI SETTORI

ART. 28

(Turismo termale e del benessere) 1. Il turismo termale è disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni. 2. Il turismo del benessere segue la disciplina prevista dal titolo III del presente Codice.

ART. 29 (Turismo della natura e faunistico)

1. L’agriturismo è disciplinato dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96. 2. Il turismo della natura comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese. Per quanto non specificamente previsto dalle normative di settore, è disciplinato dal titolo III del presente Codice.

ART. 30 (Turismo con animali al seguito)

1. Al fine di aumentare la competitività del settore e l'offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito. 2. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni di tutela del settore.

ART. 31 (Turismo nautico)

1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale,

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anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.

TITOLO I CONTRATTI

CAPO I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO

ART. 32

(Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’articolo 33. 2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applicabilità’ degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

ART. 33

(Definizioni) 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati; c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.

ART. 34 (Pacchetti turistici)

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

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2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

ART. 35 (Forma dei contratti turistici)

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'organizzatore o venditore. 2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.

ART. 36

(Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)

1. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il contratto; c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista; d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte; e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista; f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione europea; h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto; m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o l'intermediario e il turista al momento della prenotazione; n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo; o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 41.

ART. 37 (Informazione del turista)

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l'intermediario o 'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei

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termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno. 2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà; c) recapito telefonico dell'organizzatore o dell'intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno; e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. 3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. 4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.

ART. 38 (Opuscolo informativo)

1. L’opuscolo indica in modo chiaro e preciso: a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato; b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante; c) i pasti forniti; d) l'itinerario; e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno; f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo; g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico; h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza; i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto. 2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione. 3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.

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ART. 39 (Cessione del contratto)

1. Il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario. 2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o dell'intermediario al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

ART. 40 (Revisione del prezzo)

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore. 2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte. 4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

ART. 41 (Modifiche delle condizioni contrattuali)

1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 40. 2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 42. 3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2. 4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. 5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

ART. 42

(Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio)

1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

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2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. 3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

ART. 43 (Mancato o inesatto adempimento)

1. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. 2. L’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

ART. 44

(Responsabilità per danni alla persona)

1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. 3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.

ART. 45 (Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona)

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile. 3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.

ART. 46 (Esonero di responsabilità)

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali, l’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 2. L’organizzatore o l’intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

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ART. 47 (Danno da vacanza rovinata)

1. Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità’ dell’occasione perduta. 2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45.

ART. 48

(Diritto di surrogazione)

1. L’organizzatore o l’intermediario che hanno risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili. 2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga. ART. 49 (Reclamo) 1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 2. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 3. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell'articolo 1227 del codice civile.

ART. 50 (Assicurazione)

1. L’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47. 2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore o dell’intermediario, e che assicurino al turista assistenza anche di tipo economico. Tali polizze possono altresì garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico. Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall’amministrazione pubblica competente, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti. 3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione. 4. L’obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza. 6. E’ fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista.

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ART. 51

(Fondo nazionale di garanzia)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1. 3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2. 4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso. 5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 6. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

CAPO II DELLE LOCAZIONI TURISTICHE

ART. 52

(Locazioni di interesse turistico e alberghiere)

1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il primo comma è sostituito dal seguente: "La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.". 2. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il terzo comma è sostituito dal seguente: "La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali.".

ART. 53 (Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche)

1. Gli alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.

TITOLO VII ORDINAMENTO CAPO I

ORGANIZZAZIONE

ART. 54 (Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo)

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1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione nell’ambito dei rispettivi settori di competenza.

ART. 55 (Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo)

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo. 2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli altri organismi costituiti e delle società partecipate.

ART. 56 (Conferenza nazionale del turismo)

1. La Conferenza nazionale del turismo è indetta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed è organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE, dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 3. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale. 4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti. 5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con le risorse allo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

ART. 57 (Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo)

1. L’E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni. 2. L’Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all’estero dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali. 3. L’Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

ART. 58 (Comitato permanente di promozione del turismo in Italia)

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1. Al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del Comitato. 2. Il Comitato è presieduto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico. 3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti ambiti: a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; b) accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l'offerta turistica nazionale; d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria; e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati; f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo; g) promozione a fini turistici del marchio Italia. 4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la relativa partecipazione è a titolo gratuito.

CAPO II

PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA TURISTICA ITALIANA

ART. 59 (Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero)

1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, è istituita l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un'eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. Ai medesimi fini è altresì istituita l’attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell’ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attivista, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l’alta qualità, la ricerca e la professionalità, alla formazione di un’eccellenza di offerta tale da promuovere l’immagine dell’Italia favorendone l’attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e tipicità della relativa offerta. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti per ciascuna onorificenza. 3. L'impresa di ristorazione ed alberghiera alla quale è stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica può utilizzarla, per un biennio, anche a fini promozionali o pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare dell'autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel proprio logo e nella propria insegna, con la precisazione del biennio di riferimento.

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4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il simbolo della attestazione di eccellenza turistica con l'indicazione del biennio di conferimento, idonei a segnalare adeguatamente il possesso della predetta attestazione da parte dell'impresa di ristorazione. 5. E' autorizzato l'inserimento delle denominazioni delle imprese, cui sia stata attribuita l'attestazione di eccellenza turistica di cui ai commi che precedono nel portale Italia.it.

ART. 60

(Attestazione Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia)

1. E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo. 2. A tali fini, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina, con proprio decreto sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al conferimento dell'attestazione, da rilasciare sulla base di criteri oggettivi di agevole verificabilità individuati con riferimento ai parametri di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero massimo di imprese da premiare ogni anno.

ART. 61 (Caratteristiche dell’attestazione)

1. L’attestazione di cui all’articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d’argento e stella d’oro. 2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. 3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50 medaglie di bronzo.

ART. 62

(Modalità di attribuzione)

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. L’accertamento dei titoli per il conferimento dell’attestazione è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso delegato e composta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che la presiede; b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato; c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia, ove esistente; d) dal Presidente dell’Agenzia nazionale per il turismo - ENIT o da un suo delegato; e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza nel settore turistico. 3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 2, è a titolo gratuito.

ART. 63

(Istituzione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero)

1. E’ istituita l’attestazione della Medaglia al merito del turismo per gli italiani all’estero, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone operanti all’estero che per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi hanno illustrato il Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire promotori turistici per il nostro Paese.

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ART. 64

(Caratteristiche dell’attestazione)

1. L’attestazione di cui all’articolo 63 comprende tre livelli crescenti: medaglia di bronzo, medaglia d’argento e medaglia d’oro. 2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. 3. Il contingente annuale di attestazione è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50 medaglie di bronzo.

ART. 65 (Modalità di attribuzione)

1. Le attestazioni sono conferite nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27 settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro degli affari esteri. 2. L’accertamento dei titoli per il conferimento delle attestazioni è fatto da una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e composta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato che la presiede; b) dal Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo o da un suo delegato; c) dal Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia; d) dal Presidente dell’Agenzia nazionale per il turismo-ENIT o da un suo delegato; e) da tre membri, scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico; f) da un membro designato dal Ministero degli affari esteri fra persone in possesso di elevata esperienza e professionalità nel settore turistico. 3. La partecipazione alla Commissione, di cui al comma 2, è a titolo gratuito. CAPO III LA QUALITA’ DEL SERVIZIO E LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CARTA DEI SERVIZI

ART. 66 (Standard dell’offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale)

1. Al fine di aumentare la qualità e la competitività dei servizi turistici pubblici sul territorio nazionale le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle attività istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da esse erogati. 2. Le carte definiscono quali servizi turistici si intendono erogare, con quali modalità e quali standard di qualità si intendono garantire. 3. Le carte dei servizi di cui al comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con legge dello Stato.

ART.67 (Composizione delle controversie in materia di turismo)

1. La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce condizione di procedibilità della

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domanda giudiziale o arbitrale se ciò è previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista. 2. Resta salva la facoltà del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

ART. 68 (Assistenza al turista)

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell'ambito delle attività istituzionali, assicura l'assistenza al turista, anche attraverso call center. E' altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice. 2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assicura omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i turisti, anche attraverso l'individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. E' fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata agli enti locali.

ART. 69 (Gestione dei reclami)

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ricevuta l’istanza di cui all’articolo 68, avvia senza ritardo l’attività’ istruttoria, informando contestualmente il reclamante, l’impresa o l’operatore turistico interessato, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza. 2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per e lo sviluppo e la competitività del turismo può richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In tale caso il procedimento è sospeso fino alla scadenza del suddetto termine. 3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo comunica ai soggetti di cui al comma 2 l'esito dell'attività' istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato disciplina con regolamento la procedura di gestione reclami, da svolgere nell'ambito delle attività istituzionali, che si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.

Il recente decreto semplificazioni (d.l. n. 2/2012, conv. l. n. 35/2012) introduce alcune modifiche al

Codice del Turismo. In particolare viene integrata la definizione di “circuiti nazionali di eccellenza”

comprendendo anche la promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le

principali imprese turistiche operanti nei territori interessati, attraverso pacchetti a condizioni

vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità. Si stabilisce, inoltre, che il “Fondo

buoni vacanze” non sarà più alimentato da una quota dell’8 per mille come previsto in precedenza.

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La circolare Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 12/11 Oggetto: Codice del turismo.

Cari Associati,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 5

maggio, il decreto legislativo n. 79/2011, recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e

mercato del turismo. L’entrata in vigore è prevista per il prossimo 21 giugno.

Il cd. Codice del Turismo, attuando la delega prevista dalla legge n. 246 del 2005, mira alla semplificazione,

al riordino e al coordinamento della legislazione vigente in materia.

Le novità che introduce possono essere ricondotte a tre diversi ambiti, riassunte nello schema che segue:

Turismo accessibile. Possibilità per le persone con disabilità motorie, sensoriali ed intellettive di fruire dell’offerta turistica in modo completo ed in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Strutture ricettive.

- Fissazione degli standard minimi nazionali per le imprese turistiche ricettive con dpcm, previa consultazione delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome e acquisita l’intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

- istituzione di un sistema di rating su base nazionale, associabile alle stelle, che consenta la misurazione e la valutazione della qualità del servizio reso ai clienti. I singoli alberghi aderiscono a tale sistema su base volontaria;

- pubblicità dei prezzi; - semplificazioni procedurali per l’apertura delle strutture ricettive; - possibilità di ottenere la licenza per la somministrazione di alimenti e

bevande per le persone non alloggiate nella struttura. Obbligo di stipula di congrue polizze assicurative a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti da parte delle agenzie di viaggio e turismo in relazione al costo complessivo dei servizi offerti. Previsione del danno da vacanza rovinata.

Sottoposizione delle agenzie operanti on-line alle medesime regole e controlli cui sono soggette le imprese di tipo tradizionale.

TUTELA DEL TURISTA

Previsione di polizze assicurative che prevedano, in caso di insolvenza o fallimento del venditore o organizzatore, il rimborso del prezzo versato e il rientro immediato del turista nel caso di viaggi all’estero.

AIUTO ALLE IMPRESE DEL SETTORE

Imprese turistiche. Sono quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, servizi (tra cui gli stabilimenti balneari), infrastrutture ed esercizi, compresi quelli di somministrazione, facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica. Tali imprese, se iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico delle attività produttive possono usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere, anche di quelli

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previsti dalle norme vigenti per l’industria. Realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine turistica dell’Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale. Tali circuiti sono definiti come i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse. Sono individuati come: - turismo della montagna - turismo del mare - turismo dei laghi e dei fiumi - turismo della cultura - turismo religioso - turismo della natura e faunistico - turismo dell’enogastronomia - turismo termale e del benessere - turismo dello sport e del golf - turismo congressuale - turismo giovanile - turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed

artigianale - turismo delle arti e dello spettacolo.

Sistemi turistici locali. Sono i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati. Turismo culturale: - promuovere, anche tramite strumenti di programmazione negoziale,

iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico, e paesaggistico con particolare attenzione ai borghi e ai piccoli comuni ed a tutte le realtà minori, nel rispetto dell’art. 9 della Costituzione e del Codice dei beni culturali;

- garantire la completa accessibilità al pubblico dei visitatori del patrimonio;

- assicurare l’effettiva fruibilità del patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo in lingua inglese, francese, tedesco e, preferibilmente in cinese.

Turismo sociale. Individuazione, delle modalità per l’erogazione di buoni vacanza in favore delle fasce sociali più deboli quali strumenti per interventi di solidarietà, anche ai fini della soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici e della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.

STIMOLARE LA COMPETITIVITÀ DEL

SISTEMA

Istituzione dell’attestazione di eccellenza turistica, quali Maestro di cucina

italiana, Maestro dell’ospitalità italiana, Medaglia al merito del turismo per la

valorizzazione dell’immagine dell’Italia, Medaglia al merito del turismo per gli italiani

all’estero.

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I DISTRETTI TURISTICI

Decreto sviluppo

Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, conv. legge 12 luglio 2011 n. 106 Art. 3. Reti d'impresa, «Zone a burocrazia zero», Distretti turistici, nautica da diporto (…) 4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. 5.Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio. 6. Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni: a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n.266 del 2005; b) i Distretti costituiscono «Zone a burocrazia zero» ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di comunicazione unica, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente. 7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

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«1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. 2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.». 8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime: a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.»; b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalità di affidamento appositamente definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato - Regioni.

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La circolare Federculture

FEDERCULTURE – SERVIZIO LEGISLATIVO – CIRCOLARE 10/11 Oggetto: Decreto sviluppo.

Cari Associati,

come sapete, lo scorso 5 maggio il Consiglio dei Ministri ha licenziato il cd. decreto sviluppo contenente

anche norme relative al settore del turismo.

Nello specifico, l’art. 3, al fine di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica, introduce un diritto di superficie

avente durata di venti anni sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle

scogliere. Le edificazioni già esistenti, anche su spiagge o scogliere, possono essere mantenute sempre in

regime di diritto di superficie. Il diritto di superficie si costituisce previo:

• rilascio del provvedimento costitutivo da parte della Regione, d’intesa con il Comune, nonché

con l’Agenzia del demanio e del territorio;

• pagamento di un corrispettivo annuo determinato dall’Agenzia del demanio sulla base dei valori

di mercato;

• accatastamento delle edificazioni ai sensi dell’art. 19 del d.l. n. 78/2010 (che attiva l’Anagrafe

Immobiliare Integrata), anche di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, se

risultano dotate di un titolo abilitativo valido;

• adesione da parte delle imprese (regolarmente adempienti agli obblighi contributivi) a studi di

settore appositamente elaborati dall’Agenzia delle entrate.

Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie sono riassegnate ad un Fondo istituito presso il

Ministero dell’economia e delle finanze ripartito annualmente in quattro quote in favore, rispettivamente, di

Regione, Comune, Distretto turistico-alberghiero ed erario.

DIRITTO DI SUPERFICIE Il diritto di superficie è il diritto di costruire e mantenere una costruzione sul suolo altrui e comporta la separazione tra la proprietà del suolo e la proprietà della costruzione. Il codice civile (art. 952 e ss.), infatti, prevede due modalità di costituzione del diritto di superficie: a) il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra o al di sotto del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà; b) il proprietario può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. Se la costituzione è fatta a tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.

Il decreto prevede, inoltre, l’istituzione, su richiesta delle imprese del settore, di Distretti turistico-alberghieri

nei territori costieri. Gli obiettivi dichiarati dal decreto sono quelli di rilanciare e riqualificare l’offerta

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turistica a livello nazionale ed internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto,

di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi e di assicurare garanzie e

certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento,

di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni (attivazione

di sportelli unici). Tali distretti godranno di agevolazioni fiscali ed amministrative e costituiranno “Zone a

burocrazia zero” ai sensi dell’art. 43 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122/2010.

Numerose sono le perplessità che il provvedimento in oggetto solleva, a partire dal timore che possa

costituire una minaccia per il paesaggio e l’ambiente a fronte di una cementificazione incontrollata delle

spiagge.

Il Ministro Galan, interpellato sul punto, ha precisato che il riconoscimento del diritto di superficie ai

proprietari degli stabilimenti balneari, avverrà comunque nel rispetto dei vincoli di tutela del paesaggio e

del patrimonio culturale. Non è prevista, dunque, alcuna deroga alle norme di tutela paesaggistica contenuta

nel Codice dei beni culturali, né alle disposizioni riguardanti la tutela delle coste e delle spiagge.

Permane, tuttavia, una forte preoccupazione per la possibilità che il nostro patrimonio paesaggistico e

ambientale possa venire considerato non un valore, ma una risorsa da depauperare.

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TASSA DI SOGGIORNO

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. legge 30 luglio 2010, n. 122 Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali 16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il comune di Roma può adottare le seguenti apposite misure:

(…) e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

* * *

Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

Art. 4 Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. 2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. 3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

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55.. LLee aazziioonnii ddii FFeeddeerrccuullttuurree

Federculture, nel suo ruolo di associazione rappresentativa di enti locali, regioni ed aziende

pubbliche e, in generale, di tutti i soggetti responsabili della gestione del settore delle attività

culturali e dello spettacolo, svolge azioni di lobbying tramite la partecipazione a Commissioni di

studio presso il Mibac e la redazione di iniziative legislative o emendamenti.

In quest’ultima sezione si riportano alcuni degli emendamenti formulati e il documento presentato

al Governo contenente le proposte di riforma di Federculture.

GGLLII EEMMEENNDDAAMMEENNTTII

DECRETO LIBERALIZZAZIONI

Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, conv. Legge 24 marzo 2012, n. 27

ART. 25 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali) SOCIETÀ IN HOUSE

All’art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, comma 1, lett. A, dopo il punto 6 è introdotto il seguente: “7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 non si applicano alle società in house che gestiscono servizi pubblici nel campo della

cultura e dello spettacolo";

5. Le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. 6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.". 7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano alle società in house che gestiscono servizi pubblici nel campo della cultura e dello spettacolo. Motivazione

La mancata esclusione delle società in house che gestiscono servizi pubblici nel campo della cultura e dello spettacolo

dall’ambito di applicazione delle disposizioni del decreto darebbe un colpo mortale al settore. Create per consentire una

gestione più snella ed efficiente di tipo privatistica, questi soggetti hanno contribuito a migliorare la qualità dei servizi

offerti ai cittadini e reso le nostre città più competitive con ottimi risultati in termini di attrazione territoriale,

occupazione e sviluppo. Prevedere questa serie di limiti, significherebbe ingessare l’autonomia di gestione delle aziende

operanti nel settore culturale con la grave conseguenza di snaturarle, impedendo loro di programmare le attività e

sviluppare la produzione. Il processo che negli ultimi vent’anni ha dato vita a numerose aziende autonome - eccellenze

della cultura in Italia ed in Europa - sarà frenato e i risultati ottenuti in termini di aumento dell'offerta, incremento

della domanda ed efficienza manageriale e finanziaria saranno vanificati.

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DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, n. 78 conv. LEGGE 30 luglio 2010, n. 122 Rimborso spese partecipazione ad organi collegiali

Al decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 sono apportate le seguenti modifiche: a). All’art. 6, comma 2, quarto periodo dopo le parole “agli enti del servizio nazionale” sono inserite le seguenti parole “ai soggetti che gestiscono servizi pubblici nel campo della cultura e dello spettacolo” 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, ai soggetti che gestiscono servizi pubblici nel campo della cultura e dello spettacolo, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società. Motivazione

Federculture chiede la modifica del comma 2 dell’art. 6 della legge 122/2010, in quanto tale disposizione, abolendo

qualsiasi tipo di compenso per la partecipazione agli organi collegiali di enti, anche di natura privatistica, che ricevono

contributi pubblici (come ad esempio fondazioni, società, aziende), sta comportando una dequalificazione dei consigli di

amministrazione delle società miste pubblico/private, in particolar modo delle aziende che si occupano di cultura. Agli

amministratori delle imprese del settore, che hanno già notevoli responsabilità civili e penali, infatti, quasi sempre sono

attribuiti compensi al di sotto degli standard delle altre imprese che gestiscono servizi pubblici in ambiti di rilevanza

economica (trasporti, energia, gas), anche rispetto ad analoghe imprese culturali di livello internazionale.

Il contenimento della spesa degli enti territoriali dovrebbe essere sempre collegato ad un processo di razionalizzazione

degli stessi, non certo alla mancanza della possibilità di poter intervenire sul mercato del management per assicurare

alle proprie società partecipate un adeguato know how gestionale. D’altronde, come è noto, il trattamento economico

degli amministratori di società è regolato dalle norme del codice civile e, pertanto, deve rimanere di competenza

dell’autonomia statutaria delle società stesse.

Riduzione componenti organi di amministrazione e controllo

b). Al comma 5, primo periodo dell’art. 6 dopo le parole “anche con personalità giuridica di diritto privato” sono inserite le seguenti parole “esclusi i soggetti a composizione mista pubblico-privata che gestiscono servizi culturali e

sociali a livello locale” 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici,

anche con personalità giuridica di diritto privato, esclusi i soggetti a composizione mista pubblico-privata che

gestiscono servizi culturali e sociali a livello locale, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di

assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di

amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano

costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni

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vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui

all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici

rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione

dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati

determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati

sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

Motivazione

Federculture propone di introdurre una “clausola di esclusione” dall’applicazione di tale misura a favore degli enti

misti pubblico/privati che gestiscono servizi pubblici locali in ambito culturale. Indicare un limite al numero dei

componenti dei consigli di amministrazione di tali enti significa, infatti, introdurre una norma di sbarramento nei

confronti dei soggetti privati che intendono apportare le loro risorse finanziarie e il loro know-how, al fine di garantire

una gestione più efficiente dei servizi resi ai cittadini. Si tornerebbe così indietro di decenni rispetto al processo di

partecipazione delle imprese private a società e fondazioni che, in realtà importanti come La Scala di Milano, la

Triennale di Milano, la Fondazione Maxxi, la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione per il Museo Egizio di

Torino e il Consorzio Venaria Reale, contribuiscono in modo rilevante alla vita dei più importanti organismi culturali

del Paese.

La disposizione costringerà numerosi enti pubblico-privati, peraltro compartecipati da enti territorialmente diversi

(Regioni, Province ed enti locali), a depauperare tale compagine che, invece, rappresenta un elemento di integrazione tra

i diversi ambiti del comparto della nostra Repubblica.

Spese per mostre e pubblicità

c) Al comma 8 dell’art. 6 le parole “nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell’economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti “nonché alle mostre realizzate,

nell’ambito dell’attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e da quelli che

gestiscono servizi pubblici nel campo della cultura e dello spettacolo. 8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa

sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di

efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1 ° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di

giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle

Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata

alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile

limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per

le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli

eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono

svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro

straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei

limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità

indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle

Università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o

comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze

di polizia, nonché alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attività istituzionale, dagli enti vigilati dal

Ministero per i beni e le attività culturali e da quelli che gestiscono servizi pubblici nel campo della cultura

e dello spettacolo nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel

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rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le

attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Motivazione

Federculture chiede di abrogare la parte della norma che prevede la richiesta di autorizzazioni ai due Ministeri per la

realizzazione di mostre. Inoltre è essenziale estendere la clausola di esclusione dall'applicazione del presente comma agli

enti che organizzano mostre e convegni quale espletamento della propria attività istituzionale. Si segnala, infatti, la

differenza esistente tra una mostra organizzata da enti che perseguono come propria missione istituzionale la diffusione

della cultura tramite l’organizzazione di mostre (enti locali, aziende, fondazioni, istituzioni, etc.) rispetto ai cd. eventi

che le altre amministrazioni svolgono, a titolo promozionale, dell’ente medesimo. Infatti, se può considerarsi

ragionevole, ai fini di un risparmio di spesa a livello nazionale, un taglio per le “spese superflue” a carico degli enti che

svolgono attività diverse da quelle culturali, del tutto illogico, invece, si profila un tale obbligo per gli enti che svolgono,

quale loro mission istituzionale, servizi culturali. A supporto di questa tesi anche la circolare del Ministero

dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2008, n. 36 che fornisce indicazioni in ordine all’applicazione di una

norma del tutto simile contenuta nel decreto legge n. 112/2008 (art. 61, co. 5). Il Mef sottolinea infatti: “Relativamente

alle spese per convegni e mostre si ha motivo di ritenere che i limiti predeterminati dalla normativa non trovino

applicazione laddove l’organizzazione di mostre e convegni concretizzi l’espletamento dell’attività istituzionale degli

enti interessati”

Spese per sponsorizzazioni

d). Al comma 9 dell’art. 6 del d.l. n. 78, conv. in l. n. 122/2010 infine è aggiunto il seguente periodo: “Le

disposizioni del presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali sportive e sociali”

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per

sponsorizzazioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni

culturali sportive e sociali.

Motivazione

Federculture ritiene necessario che dalla soppressione delle spese per le sponsorizzazioni vengano espressamente esclusi

i contributi pubblici versati dagli enti locali per manifestazioni culturali, sportive e sociali. In particolare, si rammenta

che il settore culturale costituisce un settore non profit che, tuttavia, è capace di generare un indotto economico notevole

tramite il turismo culturale. Proprio per questo motivo, Federculture ritiene applicabile la cd. “eccezione culturale”, nel

senso che tale disposizione non dovrebbe essere applicata alle sponsorizzazioni relative ad eventi culturali. Anche la

Corte dei conti, peraltro, ha espresso un parere (1075/2010) in merito, distinguendo le sponsorizzazioni (vietate) dai

contributi pubblici (consentiti) corrisposti a sostegno di attività svolte da un soggetto terzo e rientranti nei compiti

dell’ente locale e nell’interesse della sua collettività.

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LLAA CCUULLTTUURRAA PPEERR FFAARR CCRREESSCCEERREE LL’’IITTAALLIIAA

LLee PPrrooppoossttee ddii FFeeddeerrccuullttuurree

Il perdurare della grave crisi economica mondiale ed il persistere dell’incertezza dei mercati finanziari hanno contribuito ad innestare un sentimento di sfiducia ed una forte preoccupazione per il futuro. Oggi, più che mai, per far ripartire l’economia ed arginare paure e scetticismi, occorre investire in beni e servizi che abbiano un importante valore aggiunto, oltre che economico. E’ il caso del patrimonio culturale ed artistico, il cui valore pubblico è sancito dalla Costituzione. La cultura, infatti, sviluppa saperi e competenze, produce benessere e ricchezza economica, favorisce l’innovazione ed i processi di inclusione sociale. Educare al rispetto della tradizione e al gusto del bello, investire in servizi culturali ed in centri di sapere, rende le nostre città più vivibili e le trasforma in poli d’attrazione di un turismo di qualità. I veri destinatari dell’intervento pubblico sono i cittadini ed i territori che possono, così, produrre ed esprimere vitalità. Pertanto, lo Stato deve garantire un’offerta culturale di qualità al fine di attivare un processo virtuoso in cui il bisogno di cultura non raggiunge mai il suo punto di saturazione, ma cresce in maniera più che proporzionale all’aumentare del consumo. Studi sui ritorni economici del settore, hanno evidenziato che la spesa effettuata in cultura produce esternalità positive e genera flussi economici moltiplicati. Investire in cultura significa affrontare le emergenze dell’attuale fase politico-sociale e proiettarsi verso il futuro. Occorre, dunque, riconsegnare alla cultura una nuova centralità nelle strategie per lo sviluppo del Paese. Federculture, nel suo ruolo di associazione rappresentativa di enti locali, regioni ed aziende pubbliche e, in generale, di tutti i soggetti responsabili della gestione del settore delle attività culturali e dello spettacolo, apprezza l’impegno complessivo del Governo che si trova ad affrontare una situazione di gravità straordinaria e sta cercando di creare le premesse per un profondo cambiamento della vita economica del Paese. Bene, dunque, le disposizioni a favore dei giovani e dell’occupazione, nonchè lo snellimento procedurale a salvaguardia di alcuni settori particolarmente vitali, ma proprio per questo si rende sempre più necessario fare i dovuti distinguo. L’autonomia degli enti e delle aziende create in una logica di partenariato pubblico–privato è fondamentale in un settore come quello culturale in cui i beni vengono offerti, non sulla base delle preferenze dei consumatori, ma dell’offerente, in quanto soddisfano bisogni qualitativamente superiori. E’ un settore caratterizzato dalla presenza di fallimenti del mercato che rendono necessario l’intervento pubblico per garantire la fruizione dei beni a tutti i cittadini. Pertanto, pur condividendo l’obiettivo cui sono tese le liberalizzazioni, Federculture reputa che non possano essere applicate tout court. L’Italia è disseminata di eccellenze e realtà che funzionano con efficienza e trasparenza. Se crolla la loro capacità di intervento, a causa di una loro sostanziale equiparazione agli enti locali per quanto concerne limiti e vincoli imposti per ridurre la spesa pubblica, si condannano a diventare meno capaci e meno snelle nell’agire e l’obiettivo di coinvolgere i privati, diventa vano. Nelle ultime manovre, inoltre, non si evince un disegno complessivo che rilanci la cultura quale protagonista del progetto di crescita. Se non vengono eliminati i numerosi vincoli normativi imposti nel passato più recente, si rischia di avere un Paese meno moderno e con meno servizi a discapito della competitività e dei cittadini. E’ prioritario, dunque, porre in essere una serie di riforme senza costi aggiuntivi, perché riguardanti questioni ordinamentali, azioni di razionalizzazione, interventi a favore dei privati. Si propone il superamento di alcuni nodi presenti nell’attuale quadro normativo secondo le seguenti quattro direttive guida: La prima, presupposto necessario, riguarda la certezza dei finanziamenti al settore per la programmazione e pianificazione delle attività; la seconda comporta un’azione di razionalizzazione e semplificazione burocratica per non soffocare le eccellenze; la terza prevede misure per favorire la partecipazione dei privati; la quarta prevede la conclusione dell’iter di alcuni disegni di legge da tempo in Parlamento.

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1. Programmazione e Pianificazione per combattere la crisi

Gli amministratori e i dirigenti hanno responsabilità civili e penali, hanno l’obbligo di gestire e di programmare, di

conseguire risultati e di offrire servizi moderni ed efficienti al cittadino. Per questo devono conoscere con un congruo

anticipo l’ammontare delle risorse su cui possono contare per la realizzazione degli obiettivi aziendali e di servizio ai

cittadini.

• Certezza pluriennale dei finanziamenti pubblici per poter programmare

Non è possibile gestire bene, razionalizzare i costi, raggiungere i risultati e attirare l’interesse dei soggetti privati se non si ha la certezza di risorse finanziarie. Per questo, in linea con quanto già ottenuto per il FUS, si chiede al Governo una programmazione pluriennale delle risorse da destinare al settore. • Definizione delle linee guida per l’elaborazione di piani strategici Si attende dal Mibac la definizione delle linee guida per Regioni, Province e Comuni per poter procedere con l’elaborazione dei piani strategici di sviluppo culturale, previsti dall’art. 112, comma 4 del Codice dei beni culturali. Ciò al fine di valorizzare i beni culturali di pertinenza pubblica e i beni del demanio storico artistico suscettibili di trasferimento a titolo non oneroso agli enti locali ai sensi della legge sul federalismo demaniale.

• Fondo per la Progettualità Culturale

Con le misure di attuazione del c.d. Federalismo Demaniale viene stabilito il trasferimento a titolo non oneroso di beni appartenenti al demanio statale a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. In particolare, per quanto concerne i beni culturali, il trasferimento dei beni è subordinato alla sottoscrizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale previsti dall’art. 112, comma 4 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Secondo i dati forniti dall’Agenzia del Demanio sono 466 i beni su cui si è avviata la procedura di cessione richiesta da 211 enti locali localizzati in 15 regioni. Se dunque la valorizzazione degli immobili trasferiti è condizione imprescindibile per loro cessione agli Enti Locali, si pone con forza la questione del progetto d’impresa e della gestione dei nuovi, importanti, spazi a loro disposizione che, necessariamente, devono poggiare su solidi Studi di Fattibilità che ne mostrino le varie opzioni di sostenibilità gestionale ed economico/finanziaria. L’onere economico di realizzazione di tali Studi difficilmente può essere affrontato dalle Amministrazioni Locali le quali, una volta acquisiti gli immobili, si troveranno ragionevolmente a sostenere i costi di ristrutturazione e adeguamento che è opportuno siano funzionali alla nuova missione che gli si intende attribuire. Al fine di favorire un tale processo ed evitare gli errori riscontrati nel ciclo di programmazione dei fondi europei 2000-2006 (quando, coraggiosamente, si assegnarono consistenti ingenti risorse all’asse cultura) sarebbe utile introdurre un fondo per la progettualità culturale. • Più trasparenza e risorse per Arcus Costituita nel 2004 per sostenere progetti concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, Arcus necessita di un profondo cambiamento. Per il raggiungimento di questo obiettivo è, infatti, indispensabile:

- svincolare le scelte della destinazione dei fondi dalla discrezionalità politica; - garantire la partecipazione dei rappresentanti delle categorie competenti alla fissazione dei criteri di

assegnazione delle risorse; - stabilire su base pluriennale le priorità d’intervento; - prevedere una rendicontazione dei risultati più trasparente.

Inoltre, per rafforzare la capacità di intervento di Arcus si propone di incrementare dal 3% al 5% la riserva del Fondo Infrastrutture ferroviarie e stradali gestite dalla società.

• Destinazione di una quota specifica della tassa di soggiorno alla cultura Il sostegno pubblico non è sufficiente per gestire il turismo di massa e il contributo dei privati diviene sempre più necessario. A tal proposito, Federculture ritiene utile la tassa di soggiorno recentemente

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introdotta, ma sarebbe opportuno congegnarla in maniera tale da assicurare una quota specifica minima del gettito alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, in modo che divenga effettivamente un contributo di scopo, finalizzato alla sostenibilità e alla fruibilità del patrimonio, cui altrimenti le amministrazioni comunali non possono fare fronte.

2. Efficienza e semplificazione per non soffocare ciò che funziona

L’Italia è rinomata per le sue eccellenze in ambito culturale. L’azienda speciale Palaexpò, la Biennale di Venezia, La

Triennale, il Piccolo teatro e la Scala di Milano, L’Auditorium Parco della Musica ed il Maxxi di Roma, sono solo

alcune delle esperienze di gestioni efficienti che tutto il mondo apprezza. Tali esperienze rappresentano un’opportunità

concreta per rimanere all’altezza degli standard internazionali dati gli effetti positivi che producono, quali i migliori

livelli di efficienza e di efficacia, la creazione di indotto sul territorio e un’occupazione qualificata.

• Azzerata l’autonomia di gestione delle aziende che operano nel settore culturale Il recente decreto in tema di liberalizzazioni ingessa le società in house, strumenti nati per gestire in maniera più snella ed efficace i servizi legati al settore culturale, turistico e ambientale. Negli ultimi vent’anni queste imprese di servizio pubblico hanno contributo al processo di modernizzazione del Paese, con risultati di grande portata per la ri-definizione di interi sistemi locali. Il provvedimento, invece, prevede una serie di vincoli e limiti alla loro autonomia gestionale. L’art. 25 del decreto legge n. 1 del 2012 prevede una sostanziale equiparazione delle società in house, agli enti locali per quanto concerne divieti e limitazioni. In particolare:

- sottoposizione al patto di stabilità - sottoposizione al codice dei contratti pubblici per l’acquisto di beni e servizi - divieti, limitazioni e procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento del personale e per il

conferimento degli incarichi - contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le

consulenze anche degli amministratori. • L’intervento pubblico fa marcia indietro nell’attuazione di politiche culturali E’ diventato impossibile per le Amministrazioni pubbliche e tutti gli organismi che gestiscono i servizi culturali e le attività di spettacolo continuare a svolgere il loro compito istituzionale di promozione e diffusione della cultura. I numerosi limiti imposti agli enti locali e ai soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica stanno paralizzando un intero settore. E’ prioritario, dunque, abrogare quelle disposizioni contenute nella manovra finanziaria estiva del 2010 (dl n. 78/2010, conv. In legge n. 122/2010)che impongono:

- il divieto di spesa per sponsorizzazioni - riduzioni del numero dei componenti degli organi collegiali di amministrazione - il divieto di corrispondere indennità per la partecipazioni agli organi collegiali. - limiti di spesa per mostre, convegni e pubblicità - pari al 20% di quanto previsto per le rispettive

voci nel bilancio degli enti del 2009 - con l’imposizione della richiesta di autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché al Ministero dell’economia e delle finanze per le mostre organizzate nel 2012.

Peraltro, quest’ultima previsione è stata ulteriormente aggravata dal recente decreto n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011(si veda anche circolare n. 33/2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze) che, modificando la norma, ha soppresso la deroga precedentemente prevista per le spese per mostre organizzate dagli enti vigilati dal Ministero (ad es. Triennale di Milano, Biennale di Venezia).

• Costi standard, rendicontazione ed efficienza Come si fa a definire qual è lo standard giusto di qualità e di costo dei numerosi musei e teatri che possediamo? Bisogna fissare uno schema di indici di sostenibilità culturale che misurino il grado di efficienza dei progetti e definire un sistema di costi standard della cultura, raccogliendo i dati dei vari

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soggetti gestori. L’attivazione di tale sistema consentirà di ridurre gli sprechi, di stabilire punti di riferimento concreti sulla congruità dei costi o sui livelli di funzionalità e di “certificare” i risultati di gestione.

• Incentivare le reti per razionalizzare i servizi

In un Paese come il nostro, ricco di storia, paesaggi, enogastronomia è possibile realizzare progetti di valorizzazione a costo zero, mettendo semplicemente a fattor comune l’esistente in una logica di economie di scala. Sono già molti i comuni e le aziende che hanno messo in rete settori diversi, quali l’agro-alimentare, la moda, il design, l’arte e la ricerca scientifica. Si potrebbe prevedere, anche per questa tipologia di rete, l’applicazione del regime di semplificazioni delle “Zone a burocrazia zero” ex art. 43 del decreto legge n. 78/2010, al fine di incentivarne la creazione. • Riforme urgenti per i giovani ed il lavoro

L’Italia è un Paese ricco di tecnici e professionisti della cultura, le cui competenze oggi rischiano di andare perdute. Negli ultimi anni alla diversificazione delle attività legate alla tutela, alla valorizzazione ed alla gestione dei beni culturali, non è corrisposto un adeguato ordinamento delle professioni. Strumento indispensabile per raggiungere queste finalità è l’affermazione di uno standard contrattuale per le professioni della cultura. Estendere il Contratto Nazionale della Cultura a tutti coloro che lavorano nel settore diventa, dunque, lo strumento fondamentale per un’organizzazione efficiente delle imprese e per l’incremento della qualità dei servizi. Inoltre, il problema dell’inserimento lavorativo dei giovani è strettamente correlato con un sistema della produzione culturale non fondato sulla costante precarietà ed improvvisazione, bensì sulla possibilità, per i soggetti produttori che svolgono funzioni diverse sul sistema dello spettacolo, di assumersi responsabilità e prospettive certe. Solo in questa condizione assumono senso anche i più volte richiesti interventi di sostegno fiscale all’ingresso e all’assunzione dei giovani. Si chiede dunque un urgente incontro congiunto su questi punti con MIBAC, Ministero del Welfare e MIUR.

3. Favorire l’intervento dei privati

Di fronte al crollo dell’intervento pubblico si evoca il contributo dei privati. E’ indispensabile, pertanto, passare da una

logica di sponsorship ad una di partnership per condividere con il privato obiettivi e finalità sociali nel medio - lungo

periodo.

Sono necessarie regole certe, incentivi fiscali e pianificazione a lungo termine, per venire incontro alle esigenze del

privato di intervenire nei consigli di amministrazione, di accedere al bilancio e di verificare la qualità dei progetti.

• 8 per mille a favore di musica e teatro e recupero della quota per il 2012

Allo stato attuale è possibile destinare la quota dell’8 per mille dell’Irpef alla conservazione dei beni culturali. Sarebbe opportuno estendere questa possibilità anche ad altri settori, come la musica ed il teatro con il risultato di accrescere la capacità d’intervento del settore senza gravare sulle risorse pubbliche. Inoltre è da evidenziare che per il 2012 tali fondi sono stati dirottati alle esigenze dell’edilizia carceraria. Si auspica, dunque, una compensazione della quota destinata al settore culturale, pari a 4,5 milioni di euro e il coinvolgimento di Federculture, in qualità di rappresentante delle aziende del settore, al tavolo di confronto in programma al fine di individuare gli interventi prioritari da supportare per tutti gli altri fondi erogati direttamente a comuni, parrocchie, edifici, luoghi di interesse storico artistico.

• Il 5 per mille a favore della cultura Accolta favorevolmente l’introduzione del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici tra le finalità alle quali può essere destinata la quota pari al 5 per mille dell’Irpef, si auspica l’introduzione di un chiaro meccanismo di destinazione di detta quota. I meccanismi attuali, infatti, non consentono al cittadino di poter espressamente individuare il soggetto destinatario della loro scelta. In tal modo, i fondi derivanti dai contribuenti confluirebbero in maniera

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indifferenziata nelle casse del Mibac a dispetto delle normali regole della trasparenza. Va quindi attuata la norma (d.l. n. 98/2011, conv. legge n. 111/2011, art. 23, co. 46) che prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme. • Agevolazioni fiscali

Il recente decreto “Salva Italia” prevede importanti semplificazioni delle procedure in materia di agevolazioni fiscali e donazioni per i beni e le attività culturali. Un intervento indispensabile da tempo caldeggiato da Federculture, al fine di porre rimedio all’eccessiva complessità delle procedure che limitava l’intervento dei privati. Tuttavia la normativa in materia presenta ancora delle criticità. L’art. 14, co. 1 del d.l. 35/2005, ad esempio, prevedendo la deducibilità fino ad un massimo del 10% del reddito dichiarato e comunque fino ad un importo massimo di 70.000 euro, pone un limite alla vocazione liberale del cittadino e delle imprese. Occorre invece introdurre la piena deducibilità per le donazioni a favore di fondazioni e associazioni con attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

• Regime fiscale

Il recente aumento dell’IVA al 21% ha conseguenze negative per il mondo della cultura, si pensi ad esempio all’acquisto dei film da parte degli esercenti. Anche le transazioni, le sponsorizzazioni e i restauri nel mondo dell’arte sono soggetti ad un’aliquota IVA tra le più alte in Europa. Diventa, dunque, prioritario allineare l’aliquota IVA italiana con quelle vigenti nei Paesi della Comunità Europea, affinché la normativa fiscale non continui ad essere disincentivante per gli operatori del settore.

4. Concludere l’iter dei disegni di legge che da tempo giacciono in Parlamento

Alcuni importanti disegni di legge non hanno ancora concluso il loro iter, pertanto auspichiamo una rapida ripresa

delle attività parlamentari.

• Lo spettacolo dal vivo (C.136)

Federculture chiede al Parlamento l’approvazione della legge quadro sullo spettacolo dal vivo. E’ giunto il momento di porre rimedio alla lacuna normativa che si protrae ormai da anni. Giace, infatti, in Parlamento il disegno di legge in materia di spettacolo dal vivo, che sembrava aver raggiunto la fase finale del suo iter. Tramite l’introduzione di una normativa di settore in grado di coinvolgere maggiormente il settore privato e le autonomie locali, si potrà valorizzare la strategicità e la funzione sociale del settore.

• Una legge d’avanguardia per costruire, attraverso l’insegnamento della musica, l’unità del Paese e un

pezzo del welfare (C. 3126).

Federculture propone alle forze politiche di portare avanti l’iter di approvazione del ddl n. 3126 che prevede l’Istituzione di una Fondazione nazionale per il Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili, ormai da due anni assegnato alla VII Commissione Cultura, ma ancora in attesa d’esame. Auspichiamo una ripresa delle attività parlamentari, affinché non venga frenata la possibilità di una piena realizzazione di un progetto di così alto valore morale e sociale, che ha lo scopo di offrire l’opportunità di accesso gratuito alla musica a un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi come metodo di riscatto sociale. • Giochi storici (C. 3461)

Si auspica una ripresa dell’iter di approvazione della proposta di legge che introduce una disciplina in materia di giochi storici. Sarebbe un segnale davvero importante di sensibilità e lungimiranza del nostro Paese, dato l’indotto economico che tali manifestazioni, anche in un periodo di crisi economica come questa, possono generare.