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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2833 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno 19/03/2018 - 14:48

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Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2833

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani,

fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento

interno

19/03/2018 - 14:48

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Indice

1. DDL S. 2833 - XVII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 2833 5

1.3. Trattazione in Commissione 50

1.3.1. Sedute 51

1.3.2. Resoconti sommari 52

1.3.2.1. 2^ (Giustizia) e 3^ (Affari esteri, emigrazione) 53

1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 18 (pom.) dell'11/10/2017 54

1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 19 (pom.) del 17/10/2017 57

1.4. Trattazione in consultiva 60

1.4.1. Sedute 61

1.4.2. Resoconti sommari 62

1.4.2.1. 12^ (Igiene e sanita') 63

1.4.2.1.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 502 (pom.) del 18/10/2017 64

1.4.2.2. 14^ (Politiche dell'Unione europea) 70

1.4.2.2.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 296 (ant.) dell'11/10/2017 71

1.4.2.2.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 63 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del

15/11/2017 78

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1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 2833XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani,fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamentointernoTitolo breve: Traffico di organi umani

Iter17 ottobre 2017: in corso di esame in commissioneSuccessione delle letture parlamentariC.3918 approvatoS.2833 in corso di esame in commissione

Iniziativa GovernativaMinistro degli affari esteri e coop. inter.le Paolo Gentiloni Silveri (Governo Renzi-I)NaturaordinariaRatifica trattati internazionali.PresentazioneTrasmesso in data 12 maggio 2017; annunciato nella seduta ant. n. 822 del 16 maggio 2017.Classificazione TESEORATIFICA DEI TRATTATI , CONSIGLIO D' EUROPA , TRAPIANTI E PRELIEVI DI ORGANI ,REATI CONTRO IL CORPO E L' ONOREArticoliCODICE E CODIFICAZIONI (Artt.3, 4, 5), PENE DETENTIVE (Artt.3, 4, 5), PERSONALESANITARIO (Artt.3, 4, 5), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Artt.3, 4, 5), MINORI (Artt.4, 5),MORTE (Artt.4, 5), INTERDIZIONE DA UFFICI PROFESSIONI ARTI (Art.3), MINISTERODELLA GIUSTIZIA (Art.7)RelatoriRelatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2ª Sen. Felice Casson (Art.1-MDP) (dato contodella nomina l'11 ottobre 2017) .Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3ª Sen. Stefania Giannini (PD) (dato contodella nomina l'11 ottobre 2017) .AssegnazioneAssegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede referenteil 30 maggio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 832 del 30 maggio 2017.

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Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea),Questioni regionali

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1.2. Testi

DDL S. 2833 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

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1.2.1. Testo DDL 2833collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 2833DISEGNO DI LEGGEpresentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONISILVERI)di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)con il Ministro della giustizia (ORLANDO)con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)e con il Ministro della salute (LORENZIN)(V. Stampato Camera n. 3918)approvato dalla Camera dei deputati l'11 maggio 2017Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 12 maggio 2017Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani,fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamentointernoDISEGNO DI LEGGEArt. 1.(Autorizzazione alla ratifica)1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europacontro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015.Art. 2.(Ordine di esecuzione)1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data dellasua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della medesima Convenzione.Art. 3.(Modifiche al codice penale)1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) al sesto comma dell'articolo 416, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601, 601-bis» sonoinserite le seguenti: «, 601-ter, 601-quater»;b) al primo comma dell'articolo 601-bis, dopo le parole: «parti di organi» sono inserite le seguenti: «otessuti»;c) dopo l'articolo 601-bis sono inseriti i seguenti:«Art. 601-ter. -- (Prelievo di organi da persona vivente). -- Chiunque illecitamente preleva un organoo parte di un organo o un tessuto da persona vivente è punito con la reclusione da sei a dodici anni.Art. 601-quater. -- (Uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente). -- Chiunque, salvo cheil fatto costituisca più grave reato e fuori dei casi di concorso nel reato di cui all'articolo 601-ter, fa usodi un organo o parte di un organo o di un tessuto prelevato illecitamente da persona vivente soggiace

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alla pena stabilita dall'articolo 601-ter, ridotta di un terzo.Art. 601-quinquies. -- (Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia diprelievo e uso di organi). -- L'esercente la professione sanitaria che richiede o riceve denaro o altrautilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa per effettuare un prelievo illecito o per fare usodi un organo o parte di un organo o di un tessuto prelevato illecitamente da persona vivente è punitocon la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a colui che dà, offre o promette ildenaro o altra utilità all'esercente la professione sanitaria.Art. 601-sexies. -- (Circostanze aggravanti). -- Nel caso in cui la vittima del reato sia minore di età oin stato di inferiorità psichica o fisica, per i delitti previsti dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e601-quinquies si applica la reclusione da sette a quindici anni; nel caso di morte della personasottoposta al prelievo o al trapianto si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni.Art. 601-septies. -- (Pena accessoria). -- Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 601-quinquies eper i delitti di cui agli articoli 601-ter e 601-quater, se commessi da persona che esercita unaprofessione sanitaria, consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».Art. 4.(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti)1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:«Art. 25-quinquies. 1. -- (Delitti in materia di prelievo di organi). -- 1. In relazione alla commissionedei delitti di cui agli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e 601-quinquies del codice penale, si applicaall'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.2. In relazione alla commissione dei delitti di cui al comma 1, se i fatti si riferiscono a un organo, aparte di un organo o a un tessuto prelevato da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi dellalegge 29 dicembre 1993, n. 578, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecentoquote».Art. 5.(Riserve)1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo dichiara di riservarsi il diritto dinon applicare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione di cui all'articolo 1 della presentelegge.Art. 6.(Punto di contatto ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione)1. Il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani,ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione di cui all'articolo 1, è il Ministero della giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia.2. Le denunce presentate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della Convenzione di cui all'articolo 1sono trasmesse al punto di contatto di cui al comma 1 per l'inoltro al competente Stato parte dellaConvenzione medesima.Art. 7.(Clausola di invarianza finanziaria)1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con lerisorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.Art. 8.(Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

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1.3. Trattazione in Commissione

DDL S. 2833 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione

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1.3.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 2833XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani,fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamentointernoTitolo breve: Traffico di organi umani

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primariaSeduta Attività2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede referenteN. 18 (pom.)11 ottobre 2017N. 19 (pom.)17 ottobre 2017

Fissato termineper lapresentazionedegliemendamenti: 31ottobre 2017 alleore 18:00

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1.3.2. Resoconti sommari

DDL S. 2833 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari

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1.3.2.1. 2^ (Giustizia) e 3^ (Affari esteri,

emigrazione)

DDL S. 2833 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.1. 2^ (Giustizia) e 3^ (Affari esteri, emigrazione)

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1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri,

emigrazione) - Seduta n. 18 (pom.)

dell'11/10/2017collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017

18ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 3ª CommissioneDE CRISTOFARO

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro. La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2833) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organiumani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamentodell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati(Esame e rinvio) Il relatore per la 2ª Commissione, senatore CASSON (Art.1-MDP), illustra le disposizioni deldisegno di legge in titolo di competenza della Commissione giustizia. A tale riguardo segnala chel'articolo 3 reca modifiche al codice penale introducendovi tre nuove figure di reato: prelievo di organida persona vivente (articolo 601-ter), uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (articolo601-quater) e violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo euso di organi (articolo 601-quinquies). Durante l'esame svolto presso l'altro ramo del Parlamento èstato invece soppresso il riferimento al reato di traffico di organi prelevati da persona vivente, inquanto tale fattispecie sanzionatoria è stata introdotta all'articolo 601-bis del codice penale dall'articolo1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 236.

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1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) - Sedutan. 18 (pom.) dell'11/10/2017

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Con il nuovo articolo 601-ter del codice penale si intende attuare l'articolo 4 della Convenzione diSantiago de Compostela prevedendo che, con il delitto di prelievo di organi da persona vivente, sipunisca con la reclusione da sei a dodici anni chiunque illecitamente preleva un organo o parte di unorgano o un tessuto da persona vivente. Il nuovo articolo 601-quater ha per oggetto l'uso di organiprelevati illecitamente da persona vivente. La disposizione prevede l'applicazione della pena previstadall'articolo 601-ter (reclusione da 6 a 12 anni), ridotta di un terzo (e dunque l'applicazione della penadella reclusione da 4 a 8 anni) a carico di chiunque, non concorrendo nel reato di prelievo illecito diorgani da persona vivente, faccia uso dell'organo o del tessuto. Il nuovo articolo 601-quinquies, infine,punisce con la reclusione da 4 a 10 anni l'esercente una professione sanitaria che si presta al trafficoillecito di organi, rendendosi disponibile ad effettuare un prelievo o ad utilizzare un organo prelevatoillecitamente, dietro promessa o corresponsione di un'utilità per se stesso o per altri. La stessa pena siapplica a chi dà, offre o promette il denaro o altra utilità all'esercente la professione sanitaria. In baseall'articolo 601-sexies, i tre nuovi delitti e il delitto di cui all'articolo 601-bis sono aggravati,applicandosi la pena della reclusione da 7 a 15 anni, quando i fatti sono commessi in danno di unminorenne o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica; se la persona sottoposta a prelievo oa trapianto muore, si applica la pena della reclusione da 12 a 24 anni. Il nuovo articolo 601-septies delcodice penale prevede che alla condanna per i tre nuovi delitti recati dal disegno di legge in titolo, secommessi da esercente professione sanitaria, consegua come pene accessoria l'interdizione perpetuadall'esercizio della professione medesima. Con l'articolo 4 vengono previste modifiche alla disciplina sulla responsabilità amministrativadegli enti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 comminando - al nuovo articolo 25-quinquies.1,primo comma - la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote a carico dell'ente responsabile diuno dei delitti di cui ai predetti articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e601-quinquies del codice penale.Al secondo comma del citato articolo 25-quinques.1 - come introdotto dall'articolo 4 del disegno dilegge in esame - si prevede che, se i reati sono relativi a organi, a parti di organi, o a tessuti prelevatida cadavere, la sanzione pecuniaria per l'ente è dimezzata, applicandosi dunque la sanzione daduecento a cinquecento quote. In conclusione il relatore rileva che andrebbero chiariti, anche alla luce delle indicazioni chepotranno emergere nel corso della discussione generale, alcuni punti che appaiono problematici, tra iquali segnala fin d'ora la previsione di cui al capoverso articolo 601-quinques - come introdottodall'articolo 3, comma 1, lettera c) del disegno di legge in esame - che, prevedendo la reclusione daquattro a dieci anni nell'ipotesi di violazione degli obblighi degli esercenti la professione sanitaria inmateria di prelievo e uso di organi, presenta una fattispecie sanzionatoria meno grave della previsionedi cui all'articolo 601-ter, che prevede la reclusione da sei a dodici anni per il prelievo di organi dapersona vivente. Infatti, la previsione relativa ad una fattispecie concernente altresì la violazione diobblighi professionali andrebbe quanto meno equiparata all'ipotesi di cui al predetto articolo 601-ter. La relatrice per la 3a commissione, senatrice GIANNINI (PD), ricorda che il disegno di leggeall'esame delle Commissioni, già approvato con modificazioni dalla Camera, reca la ratifica laConvenzione del 2015 del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, nonché le norme diadeguamento dell'ordinamento interno.Sottolinea la delicatezza della materia e l'importanza di questo provvedimento, finalizzato a rafforzarel'impegno della comunità internazionale contro questo aberrante traffico. Si sofferma quindi sugliaspetti di carattere internazionale. Il testo in esame ha l'obiettivo di completare gli strumentiinternazionali esistenti per il contrasto al traffico di esseri umani, come la Convenzione sullabiomedicina firmata a Oviedo nel 1997, il relativo protocollo addizionale sul trapianto di organi etessuti di origine umana firmato a Strasburgo nel 2002 - che l'Italia non ha ancora ratificato -, ilProtocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione e persecuzione del traffico di esseri umani, firmato aPalermo nel 2000 ed infine la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2015 contro la tratta di esseriumani.

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1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) - Sedutan. 18 (pom.) dell'11/10/2017

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Composta da 33 articoli, suddivisi in 9 capitoli, la Convenzione definisce come sua finalità laprevenzione e il contrasto al traffico di organi umani, tramite la previsione dell'incriminazione dideterminate condotte e la protezione dei diritti delle vittime. Il capitolo II riguarda il diritto penalesostanziale, con l'indicazione delle figure di reato che le Parti sono tenute ad introdurre nei rispettiviordinamenti. La Convenzione qualifica come condotta criminale la corresponsione o la sempliceofferta al donatore in vita o ad una parte terza di un compenso in cambio della rimozione di organi.Altre previsioni di reato riguardano il reclutamento di donatori dietro compenso, l'offerta o la richiestadi indebiti benefici nei confronti di professionisti medico-sanitari o di funzionari pubblici, nonché lecondotte legate alla preparazione, alla conservazione e al trasporto di organi umani illegalmenterimossi. Dovrà inoltre essere contemplato anche il reato di favoreggiamento e complicità nelperpetrare reati connessi al traffico illegale di organi oltre che il tentativo.Il capitolo III della Convenzione è relativo al diritto penale processuale.Il testo prevede inoltre misure di protezione delle vittime e dei testimoni (capitolo IV), nonché misuredi prevenzione (capitolo V), a partire dalla presenza di un sistema nazionale trasparente per il trapiantodi organi umani.Il capitolo VI è dedicato ai meccanismi di controllo della Convenzione, affidati al Comitato delle Parti,composto da rappresentanti degli Stati parte, e, ma senza diritto di voto, di alcuni comitatiintergovernativi e scientifici del Consiglio d'Europa, nonché - cosa che in questa sede si devesenz'altro segnalare - di rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.Gli ultimi capitoli della Convenzione disciplinano le sue relazioni con altri strumenti internazionali, lemodalità emendative (capitolo VIII) e le clausole finali (capitolo IX).Il disegno di legge di ratifica si compone di 8 articoli. I primi due dispongono l'autorizzazione allaratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 5 prevede una specifica riserva che l'Italia intende far valereal momento del deposito dello strumento di ratifica, relativa all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), dellaConvenzione, che stabilisce l'obbligo per le Parti di adottare le misure necessarie per definire lagiurisdizione su reati commessi «da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprioterritorio». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanzail criterio della residenza abituale. L'articolo 6 del disegno di legge individua poi il punto di contattoprevisto dalla Convenzione nel Ministero della giustizia, ed in particolare nel Dipartimento per gliaffari di giustizia. L'articolo 7 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, dovendo leamministrazioni pubbliche provvedere agli obblighi previsti con le risorse disponibili a legislazionevigente, mentre l'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore del testo. Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è, infine, rinviato. La seduta termina alle ore 14,15.

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1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) - Sedutan. 18 (pom.) dell'11/10/2017

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1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri,

emigrazione) - Seduta n. 19 (pom.) del

17/10/2017collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE2ª (Giustizia)

3ª (Affari esteri, emigrazione)MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017

19ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª CommissioneD'ASCOLA

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2833) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organiumani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamentodell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre. Dopo una breve richiesta di chiarimenti da parte del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) in ordineall'articolo 6 della Convenzione oggetto di ratifica ed una replica da parte del relatore CASSON (Art.1-MDP), che sul punto richiama peraltro l'opportunità di tener conto del parere che sarà espresso dallaCommissione igiene e sanità sul disegno di legge, prende la parola il senatore LUMIA (PD)evidenziando l'importanza dell'intervento normativo in oggetto volto a ratificare e a dare esecuzionealla predetta Convenzione al fine di rafforzare l'azione di contrasto al traffico di organi umani,auspicando pertanto una sua rapida approvazione. Si associa il senatore FALANGA (ALA-SCCLP).

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1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) - Sedutan. 19 (pom.) del 17/10/2017

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Nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato iltermine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 31 ottobre. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2921) Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento allaConvenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto aStrasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013,approvato dalla Camera dei deputati(1158) BUEMI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 alla Convenzione per lasalvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nonché disposizioni in materia diefficacia esecutiva dell'equo indennizzo riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo neiconfronti dello Stato italiano(1159) BUEMI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 alla Convenzione per lasalvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali(Esame congiunto e rinvio) La senatrice FATTORINI (PD), relatrice per la 3a Commissione, illustra il disegno di legge n. 2921,già approvato dalla Camera, che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare, recante ratificaed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell?Uomo edelle Libertà fondamentali.Segnala innanzitutto che, per la ratifica dei Protocolli sono stati presentati anche i disegni di legge nn.1158 e 1159, a prima firma del collega Buemi.Riguardo ai profili internazionalistici del disegno di legge n. 2921, rileva che la Corte europea deidiritti dell'uomo è l'organo giurisdizionale internazionale istituito nel 1959 nel quadro del Consigliod'Europa per garantire l'applicazione ed il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo edelle libertà fondamentali. Si tratta di uno strumento di straordinaria importanza giuridica, a cuiaderiscono tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa. Il successo di questa istituzione è testimoniato dalcrescente rilievo assunto dalla sua giurisprudenza negli ordinamenti dei Paesi che vi aderiscono.Questo successo ha però prodotto un aumento considerevole dei ricorsi, evidenziando alcuni limiti difunzionalità, che hanno reso necessario avviare un percorso di riforma. Già con il Protocollo n. 14 allaCEDU, entrato in vigore nel 2010, si è cercato di conferire maggiore efficienza e rapidità nellatrattazione dei ricorsi, in particolare con l'introduzione di un giudice unico per i casi manifestamenteinammissibili, con l'ampliamento delle competenze attribuite ai comitati di tre giudici, nonché con unnuovo criterio di ammissibilità dei ricorsi. Il problema di sovraccarico, tuttavia, continua a sussistere.Alla data del 31 agosto scorso risultano pendenti davanti alla Corte quasi 90 mila procedimenti.Alcuni Paesi, inoltre, ed in particolare il Regno Unito, hanno lamentato una presunta tendenza da partedei giudici della Corte ad invadere settori di competenza dei tribunali nazionali. I Protocolli nn. 15 e16 rispondono in larga parte a tali esigenze, oltre che a quella di garantire una maggiore interazione frale autorità giurisdizionali nazionali e la Corte. Il Protocollo n. 15 - che è stato firmato daquarantacinque dei quarantasette membri del Consiglio d'Europa, e ratificato da trentasei - è statoredatto sulla scorta della dichiarazione finale della conferenza di Brighton. Il Protocollo n. 15 novellain primo luogo il preambolo della Convenzione europea sui diritti umani, ribadendo che il rispetto deidiritti e delle libertà definiti nella Convenzione è responsabilità non solo della Corte ma anche degli

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1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) - Sedutan. 19 (pom.) del 17/10/2017

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Stati membri, in conformità al principio di sussidiarietà.Il Protocollo introduce ulteriori modifiche alla Convenzione: per assicurare il rispetto di criteriqualitativi nella selezione dei giudici (articolo 2), per limitare la possibilità che una delle Parti siopponga alla rimessione alla Grande Camera di una questione oggetto di ricorso innanzi a una Cameradella Corte europea (articolo 3), per ridurre a quattro mesi dalla sentenza nazionale (dai sei attuali) iltermine per adire la Corte (articolo 4). Viene inoltre modificata una delle condizioni di ricevibilità diun ricorso, ampliando il margine della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente (articolo5).Il Protocollo n. 16 - che è stato firmato da diciotto Stati membri e ratificato da otto - risponde invecein primo luogo all'esigenza - da tempo evidenziata - di consentire alle più alte giurisdizioni nazionali dirichiedere alla Corte, in via incidentale, un parere su aspetti interpretativi o applicativi dellaConvenzione. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di parere viene valutato da un collegio dicinque giudici della Grande Camera, mentre il parere è poi emesso dalla Camera plenaria. IlCommissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e lo Stato interessato possono presentareosservazioni scritte e prendere parte alle udienze. I pareri devono essere motivati, pubblici e,ovviamente, non sono vincolanti.A differenza del Protocollo precedente, che entra in vigore - secondo le regole generali - con laratifica di tutti gli Stati membri, il Protocollo n. 16 entra in vigore con la ratifica di almeno dieci Statimembri (ovviamente solo per loro). Gli Stati devono anche indicare - al momento della firma o deldeposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione - le autorità giudiziarienazionali che possono richiedere i pareri. Le modifiche introdotte alle procedure della Corte non prevedono oneri finanziari aggiuntivi a caricodei Paesi membri.Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. Oltre all'autorizzazione alla ratifica,all'ordine di esecuzione e all'entrata in vigore dei due Protocolli, c'è un articolo dedicato allasospensione del processo interno in caso di richiesta di parere alla Corte europea. Sotto questo profilospecifico, lascia quindi la parola al senatore Casson. Il senatore CASSON (Art.1-MDP), relatore per la 2a Commissione, ad integrazione della esaustivarelazione della senatrice Fattorini, si limita a precisare che l'articolo 3 del disegno di legge n. 2921prevede, al comma 1, un'ipotesi di sospensione facoltativa del processo instaurato dinanzi alla Corte dicassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed al Consiglio di giustizia amministrativa per laRegione siciliana. Tali organi di ultima istanza possono infatti presentare alla Grande Camera dellaCorte europea dei diritti dell'uomo una richiesta di parere su aspetti interpretativi o applicativi dellaCEDU, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo n. 16. Nei casi di cui al comma 1, il giudicepuò disporre che il processo sia sospeso fino alla ricezione del parere consultivo della Grande Cameradella Corte europea dei diritti dell'uomo. Al comma 3 si prevede, infine, che la Corte costituzionalepossa introdurre previsioni analoghe a quelle introdotte con l'articolo in esame con proprioregolamento, in conformità agli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo1953, n. 87. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 14,35.

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1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) - Sedutan. 19 (pom.) del 17/10/2017

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1.4. Trattazione in consultiva

DDL S. 2833 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4. Trattazione in consultiva

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1.4.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 2833XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani,fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamentointernoTitolo breve: Traffico di organi umani

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultiveSeduta Attività12ª (Igiene e sanita')N. 502 (pom.)18 ottobre 2017

Esito: Esame erinvio

Parere destinatoalle Commissioniriunite 2ª(Giustizia) , 3ª(Affari esteri,emigrazione)

14ª (Politiche dell'Unione europea)N. 296 (ant.)11 ottobre 2017

Esito: Favorevole

Parere destinatoalle Commissioniriunite 2ª(Giustizia) , 3ª(Affari esteri,emigrazione)

N. 63 (ant.)15 novembre 2017Sottocomm. pareri (fase disc.)

Esito: parte Nonostativo parteContrario suemendamenti

DDL S. 2833 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.1. Sedute

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1.4.2. Resoconti sommari

DDL S. 2833 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2. Resoconti sommari

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1.4.2.1. 12^ (Igiene e sanita')

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1.4.2.1.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 502

(pom.) del 18/10/2017collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017

502ª Seduta

Presidenza della PresidenteDE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento,approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legged'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; EugeniaMaria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri;Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; BeatriceBrignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri (5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni divolontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica,rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate (87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni diemergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato (177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione (443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazionianticipate di trattamento sanitario (485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato (1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consensoinformato e di dichiarazioni anticipate di trattamento - e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

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Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre. La PRESIDENTE comunica che la senatrice Bianconi ha ritirato, in qualità di prima firmataria, iseguenti emendamenti: 4.79, 4.80, 4.81, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.103,4.104, 4.105, 4.105a, 4.106, 4.107, 4.109, 4.110, 4.111, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124,4.125, 4.126, 4.127, 4.127a, 4.128, 4.129, 4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137,4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.144, 4.145, 4.146, 4.147, 4.148, 4.149, 4.150, 4.151, 4.152,4.153, 4.154, 4.157, 4.160, 4.161, 4.162, 4.169, 4.172, 4.173, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179,4.180, 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.193, 4.194,4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 4.200, 4.201, 4.202, 4.203, 4.204, 4.205, 4.206, 4.207, 4.208, 4.209, 4.210, 4.211, 4.212, 4.213, 4.214, 4.215, 4.216, 4.217, 4.218, 4.219, 4.220, 4.221, 4.222, 4.223,4.224, 4.225, 4.226, 4.227, 4.228, 4.229, 4.230, 4.231, 4.232, 4.233, 4.234, 4.235, 4.236, 4.237, 4.238,4.239, 4.240, 4.241, 4.242, 4.243, 4.244, 4.245, 4.246, 4.247, 4.248, 4.249, 4.250, 4.251, 4.253, 4.254,4.255, 4.256, 4.257, 4.258, 4.259, 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269,4.270, 4.271, 4.272, 4.282, 4.283, 4.294, 4.295, 4.296, 4.302, 4.320, 4.325, 4.326, 4.328, 4.329, 4.333,4.338, 4.340, 4.343, 4.345, 4.346, 4.347, 4.348, 4.349, 4.351, 4.352, 4.353, 4.354, 4.357, 4.358, 4.363,4.366, 4.367, 4.368, 4.369, 4.370, 4.372, 4.374, 4.375, 4.376, 4.377.Segnala che, da parte degli altri Gruppi, in primis la Lega, non sono giunte comunicazioni di ritiro diemendamenti.Riferisce inoltre di aver sottoposto la questione relativa all'applicabilità della regola del canguro inCommissione, emersa nella seduta notturna di ieri, al Presidente del Senato, con lettera in data odierna.Ciò posto, ribadisce il proprio fermo convincimento che sia necessario approvare in tempi rapidi iltesto in esame, facendo proprio nel merito l'appello in tal senso della senatrice Cattaneo e di altrisenatori a vita, pubblicato oggi su alcuni quotidiani.Rimarca ancora una volta, viste le imprecisioni giornalistiche che continuano a essere veicolate, che ladeterminazione in ordine all'eventuale approdo del testo in Aula senza relatore non compete né allaPresidente della Commissione né al Presidente del Senato, spettando essa, per Regolamento, allaConferenza dei Capigruppo. La senatrice TAVERNA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si domanda quale sia lamaggioranza che in questo momento tira le fila della programmazione nell'ambito della Conferenzadei Capigruppo, considerato che, a parole, nessuno dichiara di voler bloccare l'iter del provvedimentoin esame ma, nei fatti, esso è stato dapprima calendarizzato con la formula "ove concluso dallaCommissione" e poi espunto dal calendario. Esprime rammarico per il fatto che lo stallo venutosi acreare sia impropriamente imputato alla Presidente o alla Commissione, che nel corso di questalegislatura hanno meritato apprezzamento per il lavoro svolto, ma reputa che ciò sia inevitabile eaccada a causa dell'opacità della situazione. Seguono ulteriori interventi sull'ordine dei lavori. La senatrice DIRINDIN (Art.1-MDP), pur ritenendo corretta la procedura di interpello seguita dallaPresidenza della Commissione riguardo alla questione del canguro, auspica che si sensibilizzi ilPresidente del Senato in ordine alla necessità di fornire una risposta in tempi celeri.Domanda, inoltre, se le prefigurate dimissioni della Presidente dal ruolo di relatrice implichino o menoun voto di Commissione. La senatrice BIANCONI (AP-CpE-NCD) sottolinea che i numerosi emendamenti presentati dal

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IN SEDE CONSULTIVA

proprio Gruppo non sottendono una volontà ostruzionistica, ma sono volti a segnalare con fermezza lavolontà politica di apportare miglioramenti al testo: prova ne è, a giudizio dell'oratrice, il fatto chediverse centinaia di tali emendamenti sono state ritirate.Quanto alla indiscutibile necessità di attendere la decisione del Presidente del Senato in ordineall'applicabilità della regola del canguro, rileva che l'aggravio procedurale correlato è da imputareall'intervento del senatore Gaetti nel corso della seduta notturna di ieri.Conclude paventando che la Presidente possa, nel corso della prossima settimana, rassegnare ledimissioni da relatrice: una decisione, questa, che non la sorprenderebbe ma che certamente larammaricherebbe. La senatrice TAVERNA (M5S) pone in evidenza che intendimento del senatore Gaetti nel proporre ilricorso alla tecnica del canguro era unicamente quello di consentire un'accelerazione versol'approvazione del provvedimento senza modificazioni, secondo l'orientamento costantemente ribaditodal Movimento 5 Stelle. La PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso il dibattito incidentalesull'ordine dei lavori.Esprime il convincimento che nessun Gruppo desideri paralizzare l'iter del provvedimento: ladifferenziazione è tra coloro che reputano necessario licenziare quanto prima il testo senzamodificazioni, per evitare che esso perda la chance di essere approvato entro la legislatura, e quantiinvece stimano necessario apportare modifiche mirate al miglioramento del provvedimento,nell'auspicio che l'altro ramo possa effettuare in tempo utile l'ulteriore e necessaria lettura.Riguardo alla proposta avanzata ieri dal senatore Gaetti, osserva che essa ha oggettivamente introdottoun fatto procedurale nuovo, che ha comportato la necessità di interpellare la Presidenza del Senato. Inproposito, ritiene doveroso attendere il pronunciamento del presidente Grasso, che preconizza avverràin tempi ragionevoli, senza bisogno di rivolgere a questi impropri inviti alla celerità.In conclusione, dopo aver fatto rilevare che le eventuali dimissioni da relatrice saranno oggetto di meracomunicazione alla Commissione, richiama l'attenzione sul notevole onere che grava sulle sue spallein relazione al provvedimento in esame, osservando che la prossima settimana, anche alla luce deimolti impegni che attendono l'Assemblea, sarà decisiva per comprendere le sorti del testo. Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2833) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organiumani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamentodell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame e rinvio) Il relatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) riferisce sul provvedimento in titolo.

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Premette che il disegno di legge in esame è volto alla ratifica ed all'esecuzione della Convenzione delConsiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo2015, nonché a porre norme di adeguamento dell'ordinamento interno.Quanto alla suddetta Convenzione, fa presente che essa è composta da 33 articoli, suddivisi in 9capitoli, e definisce come sua finalità la prevenzione e il contrasto al traffico di organi umani, tramitela previsione dell'incriminazione di determinate condotte e la protezione dei diritti delle vittime. Ilcapitolo II riguarda il diritto penale sostanziale, con l'indicazione delle figure di reato che le Parti sonotenute ad introdurre nei rispettivi ordinamenti. La Convenzione qualifica come condotta criminale lacorresponsione o la semplice offerta al donatore in vita o ad una parte terza di un compenso in cambiodella rimozione di organi. Altre previsioni di reato riguardano il reclutamento di donatori dietrocompenso, l'offerta o la richiesta di indebiti benefici nei confronti di professionisti medico-sanitari o difunzionari pubblici, nonché le condotte legate alla preparazione, alla conservazione e al trasporto diorgani umani illegalmente rimossi. Dovrà inoltre, in base alla Convenzione, essere contemplato ancheil reato di favoreggiamento e complicità nel perpetrare reati connessi al traffico illegale di organi oltreche il tentativo.Il capitolo III della Convenzione è relativo al diritto penale processuale.Il testo prevede inoltre misure di protezione delle vittime e dei testimoni (capitolo IV), nonché misuredi prevenzione (capitolo V), a partire dalla presenza di un sistema nazionale trasparente per il trapiantodi organi umani.In proposito, il relatore ricorda che, in Italia, ai sensi della L. 1 aprile 1999, n. 91, è già operante ilSistema Informativo dei Trapianti, il quale ha tra i suoi obiettivi principali l?informatizzazione delleattività della rete nazionale dei trapianti, per garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'interoprocesso di "donazione-prelievo-trapianto".Il capitolo VI della Convenzione è dedicato ai meccanismi di controllo della Convenzione, affidati alComitato delle Parti, composto da rappresentanti degli Stati parte, e, ma senza diritto di voto, di alcunicomitati intergovernativi e scientifici del Consiglio d'Europa, nonché - cosa che in questa sede si devesenz'altro segnalare - di rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.Gli ultimi capitoli della Convenzione disciplinano le sue relazioni con altri strumenti internazionali, lemodalità emendative (capitolo VIII) e le clausole finali (capitolo IX).Passa quindi a illustrare il disegno di legge di ratifica.Esso si compone di 8 articoli.I primi due dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.L'articolo 3 reca modifiche al codice penale, introducendovi tre nuove figure di reato: prelievo diorgani da persona vivente (articolo 601-ter), uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente(articolo 601-quater) e violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia diprelievo e uso di organi (articolo 601-quinquies).Con il nuovo articolo 601-ter del codice penale si intende attuare l'articolo 4 della Convenzione diSantiago de Compostela prevedendo che, con il delitto di prelievo di organi da persona vivente, sipunisca con la reclusione da sei a dodici anni chiunque illecitamente preleva un organo o parte di unorgano o un tessuto da persona vivente. Il nuovo articolo 601-quater ha per oggetto l'uso di organiprelevati illecitamente da persona vivente. La disposizione prevede l'applicazione della pena previstadall'articolo 601-ter (reclusione da 6 a 12 anni), ridotta di un terzo (e dunque l'applicazione della penadella reclusione da 4 a 8 anni) a carico di chiunque, non concorrendo nel reato di prelievo illecito diorgani da persona vivente, faccia uso dell'organo o del tessuto. Il nuovo articolo 601-quinquies, infine,punisce con la reclusione da 4 a 10 anni l'esercente una professione sanitaria che si presta al trafficoillecito di organi, rendendosi disponibile ad effettuare un prelievo o ad utilizzare un organo prelevatoillecitamente, dietro promessa o corresponsione di un'utilità per se stesso o per altri. La stessa pena siapplica a chi dà, offre o promette il denaro o altra utilità all'esercente la professione sanitaria. In baseall'articolo 601-sexies, anch'esso introdotto dal testo in esame, i tre nuovi delitti e il delitto di cui

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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

all'articolo 601-bis sono aggravati, applicandosi la pena della reclusione da 7 a 15 anni, quando i fattisono commessi in danno di un minorenne o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica; se lapersona sottoposta a prelievo o a trapianto muore, si applica la pena della reclusione da 12 a 24 anni. Ilnuovo articolo 601-septies c.p., del pari introdotto dal provvedimento in esame, prevede che allacondanna per i tre nuovi delitti recati dal disegno di legge in titolo, se commessi da esercenteprofessione sanitaria, consegua come pene accessoria l'interdizione perpetua dall'esercizio dellaprofessione medesima.L'articolo 4 reca modifiche alla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui aldecreto legislativo n. 231 del 2001 comminando - al nuovo articolo 25-quinquies.1, primo comma - lasanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote a carico dell'ente responsabile di uno dei delitti dicui ai predetti articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e 601-quinquies del codice penale. Al secondocomma del citato articolo 25-quinques.1 - come introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge in esame- si prevede che, se i reati sono relativi a organi, a parti di organi, o a tessuti prelevati da cadavere, lasanzione pecuniaria per l'ente è dimezzata, applicandosi dunque la sanzione da duecento a cinquecentoquote.L'articolo 5 prevede una specifica riserva che l'Italia intende far valere al momento del deposito dellostrumento di ratifica, relativa all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione, che stabiliscel'obbligo per le Parti di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su reati commessi«da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio». La riserva si fonda sullacircostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale.L'articolo 6 del disegno di legge individua il punto di contatto previsto dalla Convenzione nelMinistero della giustizia, ed in particolare nel Dipartimento per gli affari di giustizia.L'articolo 7 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, dovendo le amministrazioni pubblicheprovvedere agli obblighi previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente.L'articolo 8, infine, disciplina l'entrata in vigore del testo. Si apre la discussione generale. La senatrice BIANCONI (AP-CpE-NCD) trova che il disegno di legge in esame sia del tuttocondivisibile e ispirato a buon senso, ma ritiene che la piaga dei trapianti clandestini di organi debbaessere affrontata con strumenti ulteriori e più incisivi, che consentano di contrastare la prassi deitrapianti effettuati all'estero, per lo più in paesi in via di sviluppo. Segnala, in proposito, l'opportunitàdi obbligare i soggetti trapiantati all'estero a comunicare ogni necessaria informazione sul luogo e sullemodalità del trapianto, ai fini dell'accesso alle cure post-intervento del proprio sistema sanitario. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La PRESIDENTE comunica che, alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea, la Commissione

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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

tornerà a riunirsi in seduta antimeridiana, alle ore 8,30, nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26ottobre. La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 19 ottobre,non avrà più luogo. La Commissione prende atto. La seduta termina alle ore 15,15.

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1.4.2.2. 14^ (Politiche dell'Unione europea)

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1.4.2.2.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) -

Seduta n. 296 (ant.) dell'11/10/2017collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017

296ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del PresidenteCHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazionenormativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pescaprofessionale, approvato dalla Camera dei deputati (1114) STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura (1903) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagicinonché in materia di titoli professionali marittimi (2243) Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare (2738) Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto itticodi taglia inferiore al minimo(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazione) La Senatrice CARDINALI (PD), relatrice, dà conto dei disegni di legge in titolo, i quali prevedonouna riforma del settore ittico al fine di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorseittiche, nonché a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l?acquacoltura.In particolare, il disegno di legge n. 1114 concerne la proroga delle concessioni demaniali per leattività di pesca e acquacoltura, il n. 1903 contiene disposizioni inerenti la disciplina della pesca deipesci pelagici nonché dei titoli professionali marittimi, il n. 2243 reca disposizioni in materia di pescadilettantistica in mare e il n. 2738 modifica le sanzioni previste per la cattura di prodotti ittici di tagliainferiore al minimo.Valutato che in nessuno di essi sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con

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l?ordinamento dell?Unione europea, sottopone all'attenzione dei Commissari uno schema di parerefavorevole. Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'esauriente illustrazione svolta e apre la discussionegenerale. Secondo la senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) sarebbe opportuno sottolineare, nella bozza diparere, che, nella riforma del settore ittico prefigurata dalle proposte legislative in titolo, risultafortemente penalizzata, nella ripartizione delle quote del tonno rosso, la piccola pesca, a vantaggio deipescatori organizzati e occasionali. Per il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) occorre lasciare le valutazioni di merito alla Commissione cheha la sede primaria dei suddetti disegni di legge, nel momento in cui si ritengono questi ultimicomplessivamente compatibili con la normativa europea. Secondo la RELATRICE, è conveniente che la 14ª Commissione si esprima, nel caso di specie comein via generale, attenendosi alla propria competenza specifica, ovvero di "Commissione-filtro" chevaglia i profili comunitari dei vari provvedimenti nazionali. Questo, del resto, è stato il criterio che l'haispirata nella redazione della bozza di parere in discussione. Seguono, quindi, ulteriori interventi della senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), la quale reputacomunque esistente, nella fattispecie, un nesso tra la questione della piccola pesca e la relativadisciplina UE, del senatore URAS (Misto-Misto-CP-S), il quale auspica una riflessionesull'assegnazione delle quote a livello europeo e le conseguenti ricadute diversificate nei territori, e delsenatore MOLINARI (Misto-Idv), per il quale la Commissione politiche UE non può limitarsi asvolgere un ruolo meramente notarile di valutazione della compatibilità comunitaria, prescindendo deltutto dal merito dei provvedimenti. In sede di replica finale, la senatrice CARDINALI (PD), relatrice, nel ribadire la posizione per cui idisegni di legge in argomento non vanno a toccare direttamente la problematica relativaall'attribuzione delle quote nazionali di pescato, acconsente, tuttavia, ad integrare il proprio schema diparere con la raccomandazione enucleata dalla collega GRANAIOLA (Art.1-MDP). Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale richiesto, pone in votazione loschema di parere come riformulato dalla Relatrice, nonché pubblicata in allegato all'odierno resoconto. La Commissione approva.

(2471) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europasulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobiacommessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, approvato dallaCamera dei deputati

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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1114, 1903,

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere favorevole) Il senatore COCIANCICH (PD), relatore, introduce il disegno di legge in titolo, spiegando che essoautorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consigliod?Europa sulla criminalità informatica, il quale è stato aperto alla firma oltre quattordici anni fa, ossianel 2003. Al riguardo, non può esimersi dal deprecare un modus operandi a dir poco lento efarraginoso nel processo nazionale di ratifica dei trattati, auspicando, in proposito, una opportunaponderazione in medias res.Successivamente, dà lettura di una conferente proposta di parere favorevole. Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e raccoglie il suo appello a svolgere unariflessione approfondita in merito alle modalità, tecniche e temporali, attraverso le quali vengonoimbastiti i procedimenti di approvazione e ratifica dei trattati internazionali, che, sovente, registranonotevoli ritardi, nonché vischiosità burocratiche. Successivamente, rilevando che nessun Senatore chiede di intervenire e verificata la presenza delnumero legale richiesto, sottopone al voto della Commissione lo schema di parere presentato dalrelatore, che è accolto e pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

(2833) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organiumani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamentodell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame. Parere favorevole) Il senatore MARAN (PD), relatore, dà conto del disegno di legge in titolo, che autorizza la ratificadella Convenzione del Consiglio d?Europa contro il traffico di organi e detta disposizioni diadeguamento dell?ordinamento interno, inserendo nel codice penale nuovi delitti per punire coloro chesi rendano responsabili del commercio di organi prelevati da persona vivente e innalza le pene giàpreviste per il commercio di organi prelevati da cadaveri.Successivamente, distribuisce ai commissari una bozza di parere favorevole. Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, previo accertamento dellapresenza del numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione la proposta di parerepredisposta dal relatore e pubblicata in allegato all'odierno resoconto. La Commissione approva. La seduta termina alle ore 9,15.

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2243, 2738 E 2914 La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,considerato che essi prevedono una riforma del settore ittico al fine di incentivare una gestionerazionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e noncommerciale e l?acquacoltura;considerato, in particolare, che:- il disegno di legge n. 1114 concerne la proroga delle concessioni demaniali per le attività di pesca eacquacoltura; il n. 1903 contiene disposizioni inerenti la disciplina della pesca dei pesci pelagicinonché dei titoli professionali marittimi; il n. 2243 reca disposizioni in materia di pesca dilettantisticain mare; il n. 2738 modifica le sanzioni previste per la cattura di prodotti ittici di taglia inferiore alminimo;- il disegno di legge n. 2914, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati il 21settembre 2017, reca interventi per il settore ittico e conferisce deleghe al Governo per il riordino e lasemplificazione della normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore dellapesca professionale. La Commissione di merito ha adottato tale disegno di legge come testo base per ilprosieguo dell?esame;rilevato, quindi, in riferimento al disegno di legge n. 2914, che:- l?articolo 1 definisce le finalità e l?ambito di applicazione del testo, consistenti in: incentivare unagestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riguardo allo sviluppo sostenibile di quelleautoctone; sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all?acquacoltura marittimaprofessionale e alla pesca ricreativa e sportiva; assicurare un sistema di relazioni efficace tra lo Stato ele regioni per garantire la coesione delle politiche in materia;- gli articoli 2, 3, 13 e 14 prevedono deleghe al Governo, rispettivamente: per il riordino e lasemplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura; per la riforma del sistema degliinterventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell?ambito degli interventi previsti dalFondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); per il riordino della normativa in materiadi pesca sportiva; per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca el?acquacoltura, e di licenze di pesca;- l?articolo 4 istituisce per l?anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica;- l?articolo 5 reca disposizioni sui distretti di pesca, costituiti da sistemi produttivi locali, definiti peraree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico;- l?articolo 6 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell?acquacoltura chiamati asvolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca;- l?articolo 7 apporta talune modifiche specifiche al decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, recantenorme per la modernizzazione del settore della pesca e dell?acquacoltura;- l?articolo 8 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca;- l?articolo 9 prevede che il MiPAAF dia attuazione alle disposizioni che definiscono l?attività di"pesca-turismo" e "ittiturismo";- l?articolo 10 aggiunge i settori della pesca e dell?acquacoltura al già previsto settore agricolo,relativamente all?esenzione dall?imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazionefinalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio;- l?articolo 11 prevede che gli imprenditori e gli acquacoltori, singoli o associati, possano venderedirettamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall?esercizio della propria attività, compresiquelli ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici;- l?articolo 12 si riferisce alla rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni diriserva delle aree marine;- l?articolo 15 ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca e dell?acquacoltura;- l?articolo 16 prevede che per il triennio 2018-2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote ditonno rosso assegnato all?Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per

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cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa(TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa lapiccola pesca;- gli articoli 17 e 18 si riferiscono alle sanzioni;valutato che:- con regolamento (UE) 2016/1627 è stato adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonnorosso nell?Atlantico orientale e nel Mediterraneo, in attuazione delle raccomandazioni dellaCommissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell?Atlantico (ICCAT). Con ilregolamento (UE) 2017/127 è stato ripartito tra le flotte degli Stati membri il totale ammissibile dicattura (TAC) del tonno rosso assegnato all?Unione europea per l?anno 2017, confermando per l?Italiauna quota nazionale pari a 3.304,82 tonnellate nonché un numero massimo di 12 imbarcazioni daautorizzare per la pesca con il sistema del palangaro e di 6 impianti da autorizzare per la pesca con ilsistema della tonnara fissa. Con decreto direttoriale n. 8447 del 7 aprile 2017 sono state assegnate lequote individuali per ciascuna unità di pesca autorizzata alla pesca del tonno rosso, ripartite tra isistemi di "circuizione", "palangaro" e gli impianti delle "tonnare fisse";- la Commissione europea ha proposto di includere alcune raccomandazioni vincolanti dellaCommissione ICCAT nel diritto dell?Unione europea, nella misura in cui non sono ancora stateintegrate nella legislazione UE. In seguito ai negoziati interistituzionali, il Parlamento europeo deveora votare il progetto di regolamento COM(2016) 401 che stabilisce misure relative alla pesca nellazona ICCAT al fine di raggiungere un accordo in prima lettura;valutato, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l?ordinamentodell?Unione europea,esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:valuti la Commissione di merito la congruità delle disposizioni che prevedono la ripartizione dellequote di tonno rosso, con riferimento, in particolare, alle piccole aziende di pesca, tenendo contodell?articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1627, secondo cui, "in sede di assegnazione dellepossibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anchedi tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingentinazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché perprevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o cheutilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale", e del considerando n. 4del medesimo regolamento secondo cui tali modalità di ripartizione contribuiscono "ad un equo tenoredi vita per le economie locali".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2471 La 14ª Commissione permanente,esaminato il disegno di legge in titolo,considerato che esso autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzionedel Consiglio d?Europa sulla criminalità informatica, prevedendo quattro articoli:- l?articolo 1 e l?articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica el?ordine di esecuzione del Protocollo addizionale, mentre l?articolo 4 prevede l?entrata in vigore dellalegge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale. In base alla relazione illustrativa del Governo, l?attuazione del Protocollo nell?ordinamentoitaliano non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;- l?articolo 3 del disegno di legge, al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo integrativo,integra la disciplina nazionale finalizzata alla repressione della discriminazione razziale e dellaxenofobia in tutte le sue manifestazioni, intervenendo sull?articolo 3 della legge n. 654 del 1975, diratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966;

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ricordato che:- il Protocollo, aperto alla firma a Strasburgo il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livellointernazionale il 1° marzo 2006, comporta un?estensione della Convenzione sulla criminalitàinformatica, al fine di includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico exenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazioneinternazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto di tali reati.In particolare, il Protocollo prevede che gli Stati parte definiscano come reato la diffusione o altreforme di messa a disposizione del pubblico per il tramite di un sistema informatico: di materialerazzista e xenofobico (articolo 3); di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi ogiustifichi atti di genocidio o crimine contro l?umanità, come definiti dal diritto internazionale ericonosciuti come tali da una decisione definitiva del Tribunale militare internazionale o di altra corteinternazionale (articolo 6);ricordato altresì che:- la legge n. 115 del 2016, sul cosiddetto negazionismo, ha inserito nell?articolo 3 della legge n. 654del 1975, come circostanza aggravante del reato di propaganda, istigazione o incitamento alladiscriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, un comma aggiuntivo,il 3-bis, che prevede la reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui il predetto reato, commesso in modo chevi derivi concreto pericolo di diffusione, si fondi "in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o deicrimini di genocidio, dei crimini contro l?umanità e dei crimini di guerra" come definiti dallo Statutodella Corte penale internazionale (articolo 6, crimine di genocidio; articolo 7, crimini control?umanità; articolo 8, crimini di guerra), ratificato dall?Italia con la legge n. 232 del 1999;- più di recente, l?articolo 5 della legge europea 2017, approvato ieri dal Senato, interviene sulpredetto articolo 3, comma 3-bis, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016,per ampliare la circostanza aggravante fino a comprendere, oltre ai fatti di negazionismo della Shoah odei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, anche la loro"minimizzazione in modo grave" o la loro apologia. Inoltre, il negazionismo viene ricompreso tra lefattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese;valutato che il disegno di legge è pienamente compatibile con l?ordinamento europeo, in cui laStrategia europea per la lotta al crimine informatico per il periodo 2013-2017, che rappresenta il primodocumento politico adottato nel settore del contrasto dei reati di natura informatica, individua, inparticolare, come priorità europee, la lotta alla pedo-pornografia infantile on line e alle frodi neipagamenti con carta di credito, nonché la protezione dei sistemi informatici e delle infrastrutturecritiche. Nel quadro delle predette finalità dalla Strategia, l?Unione europea ha adottato, il 12 agosto2013, con il forte sostegno dell?Italia, la direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi diinformazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del 24 febbraio 2005 e punta adarmonizzare a livello di Unione i reati commessi su larga scala e le relative sanzioni,esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2833 La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,considerato che esso autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d?Europa contro il trafficodi organi e detta disposizioni di adeguamento dell?ordinamento interno inserendo nel codice penalenuovi delitti, per punire coloro che si rendano responsabili del commercio di organi prelevati dapersona vivente, e innalza le pene già previste per il commercio di organi prelevati da cadaveri;rilevato che:- la Convenzione in ratifica si aggiunge ai diversi strumenti internazionali vigenti in materia, quali il

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Protocollo contro il traffico di esseri umani, annesso alla Convenzione di Palermo del 2000 contro ilcrimine organizzato transnazionale, la Convenzione del Consiglio d?Europa del 1997 contro la trattadegli esseri umani, e il Protocollo contro il traffico di organi, annesso alla Convenzione di Oviedo del1997 sui diritti dell?uomo e la biomedicina;- i predetti strumenti internazionali si occupano dei soli casi in cui la persona è oggetto di misurecoercitive o fraudolente finalizzate al prelievo degli organi, mentre non si occupano delle situazioni incui il donatore ha adeguatamente prestato il proprio consenso o per altri motivi non è consideratovittima del traffico di esseri umani;- la Convenzione in ratifica prevede, quindi, che gli Stati parte introducano nei loro ordinamenti i reatidi rimozione di organi senza il consenso libero, informato e specifico, nonché di rimozione dadonatore che non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non siaconsiderato vittima di traffico di esseri umani, tenendo conto che il consenso all?espianto di organipuò essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici.La Convenzione, inoltre, estende tali reati anche agli enti, se commessi a loro vantaggio da unapersona fisica dotata di un potere di rappresentanza o di decisione;considerato che il disegno di legge:- all?articolo 3, prevede disposizioni volte a inserire nel codice penale le fattispecie aventi ad oggettoorgani, parti di organi o tessuti prelevati da persona vivente, collocando i nuovi delitti tra quelli controla personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o inservitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.), che già oggi sanzionano condotte volte acostringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi. Si prevedono quattro nuovi delitti: prelievo diorgani da persona vivente, traffico di organi prelevati da persona vivente, uso di organi prelevatiillecitamente da persona vivente e violazione degli obblighi dell?esercente la professione sanitaria chesi presta al traffico illecito di organi, a cui consegue l?interdizione perpetua dall?esercizio dellaprofessione;- all?articolo 4 interviene a modificare il decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilitàamministrativa degli enti, in relazione ai predetti nuovi reati;- all?articolo 5 dispone che il Governo apponga una riserva, nel depositare lo strumento di ratifica,volta a non recepire la lettera e) dell?articolo 10 della Convenzione, che prevede che gli Stati parteestendano la propria giurisdizione ai casi in cui il reato sia stato commesso al di fuori del proprioterritorio da uno straniero ivi residente, in quanto le norme del nostro ordinamento giurisdizionale noncontemplano il criterio della sola residenza per fatti avvenuti fuori dal territorio. Peraltro, la stessaConvenzione prevede specificamente che le Parti possano apporre la propria riserva alla predettalettera e);valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l?ordinamentodell?Unione europea e con la normativa in materia, rappresentata dalla direttiva 2010/53/UE relativaalle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, recepita con il decretoministeriale 19 novembre 2015,esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

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1.4.2.2.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) -

Seduta n. 63 (ant., Sottocomm. pareri (fase

disc.)) del 15/11/2017collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017

63ª Seduta

Presidenza della Presidente CARDINALI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13,00 La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti: alle Commissioni 9ª e 13ª riunite

(2383) Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, approvato dalla Camera deideputati : parere non ostativo su emendamenti; alle Commissioni 2ª e 3ª riunite

(2833) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico diorgani umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamentodell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati : parere in parte contrario e in parte

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1.4.2.2.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 63 (ant.,Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 15/11/2017

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non ostativo su emendamenti.

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1.4.2.2.2. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 63 (ant.,Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 15/11/2017

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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progettidi legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data dicomposizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogativesull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testoapprovato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' statotrattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario deilavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispettoall'iter del disegno di legge.