Ddl Riforma Costituzanle

23
 Discipline giuridiche Diritto,Economia Politica,Scienza delle Finanze Disegno di legge governativo Aggiornamento 15 dicembre 2014 RIFORMA COSTITUZIONALE

description

disegno di legge

Transcript of Ddl Riforma Costituzanle

  • Discipline giuridicheDiritto,Economia Politica,Scienza delle Finanze

    Disegno di legge governativo

    Aggiornamento 15 dicembre 2014

    RIFORMA COSTITUZIONALE

  • ddl riforma costituzanle Page 2-/23

    L'Assemblea della Camera ha avviato l'esame del disegno di legge costituzionale (A.C. 2613-A eabb.), gi approvato dal Senato, che dispone, tra l'altro, il superamento dell'attuale sistema dibicameralismo paritario, riformando il Senato, la modifica del Titolo V della Parte seconda dellaCostituzione, la soppressione di ogni riferimento alle province nella Costituzione e l'abolizionedel Cnel. La Commissione Affari costituzionali della Camera ha apportato diverse modifiche altesto del Senato e il 13 dicembre 2014 ha dato mandato ai relatori di riferire in Assemblea.

  • ddl riforma costituzanle Page 3-/23

    1. Il disegno di legge del Governo di riforma costituzionale

    La questione delle riforme costituzionali, che stata una costante del dibattito politico parlamentare fin dalla met degli anni Settanta, si nuovamente posta fin dalle prime battute di avvio della XVII legislatura ed stata sottolineata con forza dal Presidente della Repubblica Napolitano nel discorso pronunciato il 22 aprile 2013, dinanzi il Parlamento in seduta comune, in occasione del giuramento per il secondo mandato. A sua volta, nelle dichiarazioni programmatiche alle Camere, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha sottolineato l'esigenza, anche ai fini del semestre europeo di Presidenza dell'Italia, di intervenire in tempi ravvicinati con una riforma costituzionale, incentrata sul superamento del Senato e sulla revisione del titolo V.Il Governo ha quindi presentato un disegno di legge costituzionale, approvato dal Senato l'8 agosto 2014 ed ora all'esame della Camera, che dispone ilsuperamento del bicameralismo perfetto, rivede il riparto delle competenzelegislative tra Stato e regioni, elimina dal testo costituzionale le province e reca la soppressione del Consiglio nazionaledell'economia e del lavoro.

    Cosa prevedeIl disegno di legge governativo, gi approvato dal Senato e di cui la Commissione Affari costituzionali della Camera ha dato mandato al relatore di riferire in senso favorevole in Assemblea il 13 dicembre 2014 (A.C. 2613-A), dunque finalizzato al superamento del bicameralismo perfetto e all'introduzione di un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.Il testo, oltre al superamento dell'attuale sistema bicamerale, prevede, tra l'altro:

    la revisione del procedimento legislativo, inclusa l'introduzione del c.d. "voto a data certa";l'introduzione dello statuto delle opposizioni;la facolt di ricorso preventivo di legittimit costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato;alcune modifiche alla disciplina dei referendum;tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;la costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d'urgenza;riforma del sistema di elezione del Presidente della Repubblica;la soppressione della previsione costituzionale delle province;la riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni;l'abrogazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

    Il nuovo bicameralismo differenziatoNell'architettura costituzionale delineata dal provvedimento alla Camera dei deputati - che "rappresenta la Nazione" e di cui immodificata la composizione - spetta la titolarit del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonch il controllo dell'operato del Governo.

  • ddl riforma costituzanle Page 4-/23

    Senato della Repubblica: allo stesso attribuita la funzione dirappresentanza degli enti territoriali nonch di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. Il Senato concorre, inoltre, nei casi e secondo le modalit stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa. Al contempo, la Costituzione attribuisce al Senato specifiche funzioni, quali, in particolare: la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; il concorso alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attivit delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazionedelle leggi dello Stato nonch all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. Al Senato inoltre espressamente attribuita la facolt di svolgere attivit conoscitive nonch di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Ad esso compete altres l'espressione di un parere sul decreto del Presidente della Repubblica con cui sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della giunta (competenza attualmente attribuita dalla Costituzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali).Muta la modalit di elezione del Senato, del quale faranno parte 100 senatorirappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento, poich la durata dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Viene dunque sostituita l'elezione a suffragio universale e diretto per il Senato con un'elezione di secondo grado ad opera delle assemblee elettive regionali.Diversa la partecipazione delle due Camere alla funzione legislativa, finora svolta su base paritaria. Infatti, quanto al procedimento legislativo, restano immutate le competenze dei due rami del Parlamento solo per alcune determinate categorie di leggi, espressamente indicate dalla Costituzione che saranno quindi ad approvazione "paritaria" mentre viene attribuita, in tutti gli altri casi, una prevalenza alla Camera dei deputati, presso la quale saranno presentati tutti gli altri progetti di legge. Al Senato che "concorre, nei casi e secondo le modalit stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa" - affidata la formulazione di proposte di modifiche, che saranno poi esaminate dalla Camera, la quale potr discostarsene con una maggioranza che muta a seconda delle materie oggetto dell'intervento legislativo e dei quorum di deliberazione del Senato.Il Senato pu altres richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all'esame di un progetto di legge. Inoltre, i senatori mantengono inalterato il loro potere di iniziativa legislativa, fermo restando che, ad eccezione dei disegni di legge ad approvazione paritaria, per tutti gli altri l'esame inizia alla Camera.

    CameraAlla Camera attribuita la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra e ad adottare la legge che concede l'amnistia e l'indulto, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione. La Camera inoltre competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli relativi all'appartenenza dell'Italia all'UE, che rientrano tra i casi di approvazione paritaria con il Senato. Alla Camera spetta altres il potere di autorizzare la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria del Presidente del Consiglio e dei Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.Il potere di istituire Commissioni di inchiesta viene mantenuto sia in capo alla Camera sia al Senato, peraltro limitato, per quest'ultimo, a inchieste su materie di pubblico interesse "concernenti le autonomie territoriali".

    Resta ferma la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione del Presidente della Repubblica, ma non pi prevista la partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato. Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetter al Presidente della Camera (attualmente la Costituzione la attribuisce al Presidente del Senato). Viene modificato il quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica prevedendo che dopo il quarto scrutinio sia necessaria la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea e, a partire dal nono scrutinio, richiesta la maggioranza dei tre quinti dei votanti.Al contempo, viene mantenuta ferma la previsione costituzionale che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale di nomina presidenziale.Voto a data certa e decretazione d'urgenzaAl fine di rafforzare l'incidenza del Governo nel procedimento legislativo, la riforma riconosce all'esecutivo il potere di chiedere che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorit all'ordine del giorno della Camera e sottoposta alla pronuncia in via definitiva della stessa entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione, ulteriormente prorogabili per non oltre quindici giorni (c.d. istituto del voto a data certa).Altre disposizioni concernono la decretazione d'urgenza ed il relativo procedimento di conversione. In particolare, la riforma introduce in Costituzione alcuni limiti, previsti dalla normativa ordinaria, disponendo che il decreto-legge non pu:

  • ddl riforma costituzanle Page 5-/23

    provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, della Costituzione, ossia in materia costituzionale, di delegazione, di ratifica di trattati internazionale e di approvazione del bilancio. Non possono essere adottati decreti-legge in materia elettorale, ad eccezione della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni;reiterare disposizioni di decreti-legge non convertiti o regolare i rapporti giuridici sorti sulla loro base;

    1. Heading 1

    1.1. Ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla

    Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

    Inoltre, i decreti-legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo ecorrispondente al titolo.2. Infine, nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti legge non

    possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalit del decreto.

    3. Riforma del titolo V della Costituzione4. Il disegno di legge reca, inoltre, la riforma del titolo V della Costituzione.

    5. In primo luogo, sono soppresse le previsioni costituzionali relative alle province, quale ente costitutivo della Repubblica.

    6. Viene profondamente rivisto il riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni, oggetto dell'articolo 117 Cost. E', in particolare, soppressa la competenza concorrente conuna redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Tra lematerie attribuite alla competenza statale si richiamano, in particolare: la tutela e la promozione della concorrenza; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; le norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro pubblico; le disposizioni generali per la tutela della salute; la sicurezza alimentare; la tutela e sicurezza del lavoro, nonch le politiche attive del lavoro; l'ordinamento scolastico, l'istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.

    7. Inoltre, introdotta la c.d. "clausola di supremazia", in base alla quale la legge statale - su proposta del Governo - pu intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva, quandolo richieda la tutela dell'unit giuridica o economica della Repubblica ovvero al tutela dell'interessenazionale.

  • ddl riforma costituzanle Page 6-/23

    Le modifiche introdotte non si applicano alle Regioni a statuto speciale fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

    8. Heading 1

    8.1. Heading 2

    9. Heading 1

    Text body Text body Text body Text body Text body Text body Text body Text body Textbody Text body Text body Text body Text body Text body Text body Text body Text bodyText body Text body Text body Text body Text bText body Text body Text body Text body Text body Text body Text body Text body Text body Text body Text body Text bodyText body Text body Text body Text body Text body Text body Text body Text body Textbody Text b

    9.1. Heading 2

    column 2 column 3 column 4item 1........................ text text text text text text text text R 12 581,36item 2........................ text text text text text text text text text text R 5 149,35item 3........................ text text text tex text text te R 123 846,95

    R 25,60Total due: R 141 603,26

    Il disegno di legge del Governo di riforma costituzionale

    Sintesi del contenutoTesto a fronte

  • ddl riforma costituzanle Page 7-/23

    Nelle tabelle che seguono sono sinteticamente illustrati e messi a confronto alcuni aspetti degli ordinamenti costituzionali di cinque paesi europei: Austria, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

    In particolare sono stati considerati gli aspetti relativi alla forma di governo, al

    Senato (la Camera alta) ed al procedimento legislativo statale.

    Per ogni argomento preso in esame vengono descritti i contenuti salienti della

    disciplina prevista nei diversi paesi considerati ed indicati i corrispondenti riferimenti

    costituzionali e legislativi necessari a ricostruire complessivamente il quadro normativo

    vigente sullargomento di volta in volta trattato.

    Forme di Governo

    Nomina del Capo del Governo

    AUSTRIA FRANCIA GERMANIA REGNO UNITO SPAGNA

  • ddl riforma costituzanle Page 8-/23

    Il Cancelliere federale (Bundeskanzler) nominato dal Presidente federaleche di diritto libero nella scelta della persona, ma di fatto deve tener conto dei rapporti di maggioranza allinterno del Consiglio Nazionale (Nationalrat) (art. 70, comma 1). eleggibile alla carica di Cancelliere, Vice Cancelliere o Ministro federale chiunque sia eleggibile al Consiglio Nazionale. Non necessario che il Cancelliere o gli altri membri del Governo appartengano al Consiglio Nazionale(art. 70, comma 2).Su proposta del Cancelliere, il Presidente nomina gli altri membri delGoverno federale. Dopo aver prestatogiuramento davantial Presidente federale, il Governo entra in carica e assume le sue piene funzioni senza che sia necessaria la conferma da parte del Consiglio Nazionale.Latto di nomina del Cancelliere federale o dellintero Governo controfirmato dal nuovo Cancelliere (art. 72).

    Il sistema costituzionale francese si caratterizza per una struttura bicefala dellEsecutivo.Le due teste dellEsecutivo sono: Il Presidente della Repubblica, che ha in generale il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione, assicurare il funzionamento dei pubblici poteri, garantire lindipendenza nazionale e lintegrit del territorio, garantire lindipendenza dellautorit giudiziaria. Il Primo Ministro, che dirige lazione di Governo.Il Presidente della Repubblica eletto asuffragio universale diretto e il suo mandato dura cinqueanni.(art. 6 Cost.)Lelezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se questa non ottenuta al primo turno di scrutinio, si procede,dopo 14 giorni, ad un secondo turno. Solo i due candidati che hanno ottenuto ilmaggior numero di voti al primo turno, si presentano al secondo. (art. 7 Cost.)Con la recente riforma della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008, stato stabilito che il Presidente non possa

    Il Cancelliere federale viene eletto senza dibattito dalBundestag su proposta del Presidente federale. eletto chi ottiene i voti della maggioranza dei membri delBundestag. L'eletto deve essere nominato dal Presidente federale.Se il candidato proposto non viene eletto, il Bundestagpu eleggere un Cancelliere federale a maggioranza dei suoi membri entro i quattordici giornisuccessivi alla votazione.In assenza di elezione entro questo termine, ha luogo immediatamente una nuova elezione, nella quale eletto coluiche ottiene il maggior numero divoti. Se l'eletto ottiene i voti della maggioranza dei membri delBundestag, il Presidente federale lo deve nominare entro sette giorni dall'elezione. Se leletto non raggiunge tale maggioranza, il Presidente federale, entro sette giorni, deve nominarlo o sciogliere ilBundestag.(art. 63 Cost.)

    Il Primo ministro nominato dal Sovrano sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei Comuni.La nomina ricade necessariamente sul leader del partito che nelle elezionipolitiche consegue la maggioranza ai Comuni e che in tal modo costituisce un interlocutore condizionante per la scelta del Sovrano, la cui posizione rimane rigorosamente imparziale.Una situazione di possibile incertezza, in relazione alla nomina del Primo Ministro, si determina invece quando le elezioni non esprimano una chiara maggioranza ( il caso del c.d. hungParliament).

    La proposta di un candidato alla Presidenza del Governo spetta al Re, previa consultazione dei gruppi parlamentari.Il candidato proposto si presenta al Congresso dei Deputati per esporre il programma politico del Governo ed ottenere la fiducia.Ottenuta la fiducia, il Re procede alla nomina del Presidente del Governo.(art. 99 Cost.)

  • ddl riforma costituzanle Page 9-/23

  • ddl riforma costituzanle Page 10-/23

    Poteri del Capo del Governo

    AUSTRIA FRANCIA GERMANIA REGNO UNITO

  • ddl riforma costituzanle Page 11-/23

    La Costituzionestabilisce espressamente che i massimi poteri amministrativi della Federazione, se non attribuiti al Presidente federale, spettino al Cancelliere, al Vice Cancelliere e agli altri Ministri federali che costituiscono il Governo federale presieduto dal Cancelliere (art. 69, comma1).In caso di impedimento del Presidente federale, le relative attribuzioni passanoimmediatamente al Cancelliere federale. Se per si prevede che limpedimento duri pi di venti giorni o che il Presidente non possa svolgere ulteriormente il suo incarico, le funzioni presidenziali sono espletate da un Collegio composto dal Presidente, dal secondo Presidente e dal terzo Presidente del Consiglio Nazionale (art. 64Cost., comma 1).Se la Costituzionenon dispone diversamente, tutti gli atti del Presidente federale sono adottati su proposta del Governo o di un Ministro da esso autorizzato, e non sono validi senza la controfirma del Cancelliere o del Ministro competente(art. 67, comm1 1 e 2).Il Cancelliere propone al Presidente la promulgazione delle leggi, controfirma la promulgazione e cura la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale(art.47).

    Il Presidente della Repubblica, che presiede il Consiglio dei ministri(art. 9 Cost.), esercita due categorie di poteri: i poteri propri e i poteri che necessitano di controfirma delPrimo Ministro o di altri Ministri.Tra i poteri propri, sisegnalano ad esempio:

    il potere di nominadel Primo Ministro (art. 8 Cost.); il potere di indire un referendum legislativo. In base a tale procedura, il Presidente pu, su proposta del Governo o su proposta congiunta delle due assemblee parlamentari, indire un referendum su un progetto di legge in materia di organizzazionedei pubblici poteri, di riforma della politica economica o sociale dellaNazione, o di autorizzazione di determinati Trattati internazionali. In base alla riforma costituzionale del 2008, liniziativa del referendum legislativo pu essere inoltre esercitata da un quinto dei membri del Parlamento, sostenuti da un decimo degli elettori (art. 11 Cost.).

    [Tale articolo entrer in vigore il 1 gennaio 2015 secondo le modalit di attuazione fissate dalla legge organica n. 2013-1114 e dalla legge ordinaria 2013-1116 del14 febbraio 2013];

    il potere di scioglimento dellAssemblea Nazionale (art. 12Cost.); i poteri eccezionaliin situazioni di minaccia per la sicurezza della Nazione e per il regolare funzionamento delle istituzioni repubblicane (art. 16Cost.); il potere di inviare

    Il Cancelliere federale: propone al Presidente federale la nomina e la revoca dei ministri (art. 64Cost.); determina le direttive politiche del Governo e ne assume laresponsabilit (art. 65 Cost.); guida lattivit dei Ministri secondo un regolamento stabilito dal Governo federale edapprovato dal Presidente federale (art.65Cost.); pu proporre al Presidente federale lo scioglimento delBundestag nel caso in cui una mozione di fiducia presentata dallo stesso Cancelliere federale (o la questione di fiducia posta su di unprogetto di legge, art. 81, comma 1, Cost.) non venga approvata dalla maggioranza dei membri delBundestag. Il potere di scioglimento viene meno qualora ilBundestag elegga, a maggioranza dei suoi membri, un altro Cancelliere federale (art. 68Cost.).

    Il Primo ministro: nomina e revoca i ministri; determina la politica generale del Governo, attraverso il Cabinet, e ne responsabile; garantisce lunit di indirizzo politico e amministrativo; dirige, promuove e coordina lattivit dei ministri; pu chiedere al Sovrano lo scioglimento anticipato delle camere, se la Camera dei Comuni approva, conla maggioranza di almeno due terzi deimembri, una mozione favorevole allo svolgimento di elezioni anticipate (dissolutionmotion), oppure una mozione di sfiducia nei confronti del governo in carica (motion of noconfidence, adottata a maggioranza semplice), alla quale non faccia seguito la fiducia ottenuta, senza nuove elezioni, da un nuovo governo entro 14 giorni dalla sua presentazione(artt. 2 (1); 2 (2)) . (Fixed-termParliaments Act2011, art. 2); in caso di normale conclusione della legislatura, pu differire la data delle elezioni per un periodo non superiore a due mesi rispetto al termine quinquennale, previa risoluzione approvata da ciascuna camera (Fixed-termParliaments Act2011, art. 1 (5)); fissa, attraverso il portavoce delGoverno nella Camera dei Comuni (Leader of the House ofCommons), lordine del giorno della Camera dei Comuni; propone al Sovrano unampia serie di nomine nelle magistrature superiori (previo parere di commissioni ad hoc), nella pubblica amministrazione, in vari enti ed istituzioni pubbliche e nella Chiesa Anglicana (c.d.patronage). Analogamente, segnala i nominativi dainsignire con onorificenze civili e decorazioni.

  • ddl riforma costituzanle Page 12-/23

    Rapporto fiduciario con le Camere

    AUSTRIA FRANCIA GERMANIA REGNO UNITO

  • ddl riforma costituzanle Page 13-/23

    Il Cancelliere e i Ministri sonoresponsabili dinanzi alla sola Camera bassa(art. 76, comma 1).Se il Consiglio Nazionale nega la fiducia al Governo federale nel suo insieme o a singoli membri di esso con esplicita deliberazione, il Governo o il Ministro federalein questione deve essere sollevato dallincarico (art. 74, comma 1).Per la deliberazione sulla sfiducia necessaria la presenza della met dei membri del Consiglio Nazionale. Tuttavia, se un numero di deputati stabilito dal Regolamento lo richiede, la votazione pu essere rinviata al secondo giorno lavorativo successivo(art. 74 Cost., commi 1 e 2).Per la revoca del Cancelliere federale o dellintero Governonon richiesta alcuna proposta; la revoca di singoli Ministri ha luogo su proposta del Cancelliere federale(art. 70, comma 1).Entrambe le Camere hanno il diritto di verificare la gestionedel Governo, interrogare i Ministri sullintero complesso dellattivit esecutiva e richiedere tutte le informazioni pertinenti, nonch esprimere le loro opinioni sullesercizio dellattivit esecutiva mediante risoluzioni(art. 52, comma 1).

    Il Governo responsabile davanti al Parlamento (art. 20Cost.).Il Primo ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna davanti allAssemblea nazionale la responsabilit del Governo sul suo programma o eventualmentesu una dichiarazione di politica generale. (art. 49 Cost., c. 1).LAssemblea nazionale pu far valere la responsabilit del Governo attraverso il voto di una mozione di censura (art. 49 Cost., c. 2).Il Primo ministro pu, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, impegnare la responsabilit del Governo davanti allAssemblea nazionalesul voto di un testo legislativo, ad alcune condizioni recentemente stabilite con la riforma del 2008. Con la legge costituzionale n. 2008-724 stata infatti limitata alle leggi finanziarie, e ad un testo per sessione, la possibilit di ricorsoa tale procedura che consente al Governo di ottenere ladozione di un provvedimento senza voto,ponendo la questione di fiducia dinanzi allAssemblea nazionaleSe non viene presentata alcuna mozione di censura, il testo si considera automaticamente approvato.Il Primo ministro ha altres la facolt di chiedere al Senato lapprovazione di una dichiarazione di politica generale.(art. 49 Cost., c. 4).Quando lAssemblea nazionale approva una mozione di censurao quando disapprova il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo,il Primo ministro deve rassegnare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo.(art. 50 Cost.)Previa consultazione del Primo ministro e dei Presidenti delle Camere, il Presidente della Repubblica pu sciogliere lAssemblea nazionale. Si tratta di uno dei suoi poteri che non

    Il rapporto fiduciario intercorre con il soloBundestag.Dopo liniziale elezione del Cancelliere federale, il Bundestagpu esprimergli la sfiducia solo eleggendo a maggioranza dei suoi membri un successore e chiedendo al Presidente federale di revocare il Cancelliere federale in carica. In tal caso, il Presidente federale deve aderire alla richiesta e nominare il nuovo eletto. (art. 67 Cost.).La carica di Cancelliere federaleo di ministro federale termina inogni caso quando si riunisce un nuovoBundestag; la carica di ministro federale termina inoltretutte le volte che il Cancelliere federale cessa dal suo ufficio (art. 69 Cost.).

    Per convenzione costituzionale, la fiducia della Camera dei Comuni presunta nei confrontidel Primo Ministro designato dal Sovrano.Alcuni commentatori individuano un momento di espressione formale della fiducia al Governo nellapprovazione parlamentare di un indirizzo di risposta (Address of Reply) al discorso della Corona con cui allinizio di ogni sessione annuale si annunciano i contenuti salienti del programma legislativo del Governo per la sessione che si apre. In riferimento a tale ricostruzione, lapprovazione di un indirizzo di risposta nettamente contrario ai contenuti del discorso della Corona, cos come la reiezione del bilancio, avrebbe valenza analoga allespressione della sfiducia.Questa pu essere invece formalmente espressa mediante una mozione di censura, la cui approvazione induce per prassi il Governo alle dimissioni oppure a richiedere al Sovrano lo scioglimento della Camera dei Comuni.La posizione della questione di fiducia non fa parte della tradizione della Camera dei Comuni. Qualora nelle votazioniparlamentari il Governo venga messo in minoranza, il Primo ministro resta libero di valutarnele conseguenze.

  • ddl riforma costituzanle Page 14-/23

    Il Senato (la Camera Alta)Composizione e durata

    AUSTRIA FRANCIA GERMANIA REGNO UNITO

  • ddl riforma costituzanle Page 15-/23

    Nel Consiglio federale (Bundesrat) i Lndersono rappresentati in rapporto alla rispettiva popolazione.Ad ogniLand spetta una rappresentanza di almeno tre componenti, mentre il Land con il maggior numero di abitanti invia al Consiglio 12 membri(art. 34 Cost.).Attualmente il Consiglio federale si compone di 61 membri.I componenti del Consigliofederale e i loro supplenti sono eletti dalle Diete regionali (Landtage) per ladurata delle rispettive legislature, secondo il principio della rappresentanza proporzionale. Al secondo partito della Dieta regionale per numero di seggi deve essere garantitoalmeno un mandato al Consiglio federale. Condizione necessaria per lelettorato passivo al Consiglio federale leleggibilit alla Dieta regionale, ma non indispensabile lappartenenza ad essa(art.35 Cost., commi 1 e 2).I Lnder si alternano alla Presidenza del Consiglio federale ogni sei mesi secondo lordine alfabetico. Il Consiglio federale convocato dal suo Presidente nella sede del Consiglio Nazionale. La convocazione obbligatoria se ne fanno richiesta un quarto dei suoimembri o il Governo federale (art. 36 Cost.).I membri del Consiglio federale non hanno vincolodi mandato, non sono revocabili dai parlamenti che li hanno eletti e godono delle stesse immunit riconosciute ai membri delle Diete regionali(art. 56 Cost.).I Governatori deiLnder(Landeshauptmnner) possono parteciparea tutti i dibattiti del Consiglio federale e hanno

    Le caratteristiche principali del Snatsono il suo ruolo di rappresentanza delle collettivit territoriali(art. 24 Cost.) e la sua permanenza.A differenza dellAssemblea nazionale, il Senato non pu essere sciolto anticipatamente.Il Senato composto da un numero non superiore a 348 senatori, eletti a suffragio universale indiretto (art. 24Cost.)I senatori sono eletti per un mandato di seianni. Un rinnovo parziale del Senato avviene ogni tre anni e riguarda ciascuna volta la met dei seggi.I senatori sono eletti a suffragio indiretto, in ogni dipartimento, da un collegio ristretto di grandi elettori, composto da deputati, consiglieri regionali, consiglieri dipartimentali e delegati di consigli municipali. Sono previsti due modi di scrutinio: per i dipartimenti di piccole dimensioni il sistema maggioritarioa due turni; per i dipartimenti pi estesi il sistema proporzionale a lista bloccata.I francesi residenti allestero sono rappresentati da 12 senatori, eletti a suffragio indiretto.Ad ogni rinnovo parziale del Senato stato stabilito che siano eletti 6 senatorirappresentanti i

    Il Bundesrat composto da membri dei governi dei Lnder, che li nominano e li revocano. Essi possono farsi rappresentare da altri membri dei rispettivi governi (membri supplenti delBundesrat).Ogni Land ha almenotre voti; i Lnder conpi di due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelli con pi di sei milioni di abitanti ne hanno cinque; quelli con pidi sette milioni di abitanti ne hanno sei.Ogni Land pu delegare tanti membri quanti sono isuoi voti.I voti di un Landpossono essere espressi soltanto globalmente e solo dai membri presenti o dai loro supplenti: quindi necessario che i Governi locali concordino preventivamente le direttive da impartire ai loro rappresentantinelBundesrat.Attualmente ilBundesrat composto da 69 membri.(art. 51 Cost.)

    La House of Lords (la cui graduale trasformazione in assemblea integralmente elettiva, prefigurata da progetti di riforma costituzionale,ha avuto una battuta di arresto nel 2012) composta attualmente da 778 membri, di cui:

    664 Lord vitalizi (Life Peers) nominati dal Sovrano: fino al 2001, su diretta indicazione del Primo Ministro (e previa consultazione tra questo e i capi degli altri due maggiori partiti in modo da assicurare lequilibrio della rappresentanza politica). A partire dal 2001, la nomina dei Lord vitalizi (di estrazione non partitica e qualificati pertanto come non-partypoliticalha luogo su raccomandazione di unautorit indipendente dal Governo, la Houseof LordsAppointmentsCommissionprovvede su impulso del Primo Ministro e sulla base di appositi criteri di valutazione dei candidati alla nomina. La stessa commissione altres abilitata ad effettuare uno scrutinio sulle nomine dei Lord di estrazione partitica (cosiddetti workingpeers 88 Lord ereditari. da precisare che, a seguito della riforma della Camera Alta introdotta nel 1999 (House of Lords Act1999), la sua residua componente ereditaria, (prima formata da circa 700 membri eletti dalla stessa Camera), oggi adesaurimento, avendo il legislatore eliminato lelezione suppletiva dei membri ereditari deceduti (con ilConstitutionalReform andGovernance Act2010, art. 53); 26 ecclesiastici (Vescovi ed Arcivescovi della Chiesa Anglicana). I Lords incorrono nella decadenza dalla carica in tre ipotesi stabilite dalla legge: le dimissioni volontarie, la condanna penale riportata (con pena detentiva superiore a un anno), e lassenza ingiustificata per unintera sessione parlamentare (House of LordsReform Act 2014).

    Merita infine segnalare che, a seguito della riforma costituzionale del 2005 (Constitutional ReformAct 2005), che ha istituito la Court e ha attribuito ad essa le competenze giudiziali prima esercitate dalla House of Lords, non siedono pi nella Camera Alta i 12 Lord giudiziari (LawLords). I Law Lords in carica al momento dellentrata in vigore della legge di riforma sono divenuti membri della Corte.

  • ddl riforma costituzanle Page 16-/23

    Funzioni

    AUSTRIA FRANCIA GERMANIA REGNO UNITO SPAGNA

  • ddl riforma costituzanle Page 17-/23

    Il Consiglio federale lorgano di rappresentanza deiLnder a livello federale.Nella prassi politica, il Consiglio federale ha uninfluenza piuttosto limitata, poich nella maggior parte dei casi pu esercitare, nei confronti della Camera bassa, soltanto un diritto di veto sospensivo che pu essere superato con una decisione adottata dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice.Il Consiglio federale ha, tuttavia, un diritto di veto assoluto nei seguenti casi:

    leggi e decisioni costituzionali che limitano le competenzedeiLnder; disposizioni legislativeche riguardano i dirittidei Lnder; accordi interstatali (Staatsvertrge) che regolano questioni riguardanti lautonoma sfera di attivit dei Lnder.

    Il Consiglio federale non ha, invece, alcuna

    Al Senato sono attribuite sostanzialmente le medesime funzioni legislative dellAssemblea nazionale.(v. successiva tabella sul Procedimento legislativo statale).

    In particolare, considerato il suo ruolo di rappresentantedelle collettivit territoriali, il Senato hala priorit nellesame dei progetti di legge aventi per oggetto principale lorganizzazione di talicollettivit (art. 39 Cost.)Il Presidente del Senato, come quello dellAssemblea nazionale, o 60 senatori, al pari di 60 deputati, possono adireil Consiglio costituzionale prima della promulgazione diuna legge. Lo stesso potere hanno il Presidente della Repubblica e il Primo ministro.(art. 61 Cost.)Ad eccezione del voto di una mozione di censura, che gli inibito, il Senato ha glistessi poteri dellAssemblea nazionale in materia dicontrollo sul Governo.Con la riforma del 2008 stato in particolare stabilito che una settimana al mese riservata, in ognuna delle Assemblee parlamentari, al controllo dellazione del Governo e alla valutazione delle politiche pubbliche (art. 48 Cost.)La riforma ha inoltre introdotto nella

    Il Bundesrat lorgano attraverso il quale i Lndercollaborano alla legislazione eallamministrazionedella Federazione e negli affari dellUnione europea. (art. 50 Cost.).(Per le funzioni delBundestag relative alla legislazione federale v. pi ampiamente la successiva sezione dedicata al procedimento legislativo)In sintesi il Bundesrat:

    titolaredi un diritto di collaborazione paritaria con il Bundestagnellesercizio della funzione legislativa nellematerie in cui la Costituzioneespressamente prevede la necessit dellassenso del Bundesrat; pu presentare progetti di legge al Bundestag; esprime un parere preventivo sui progetti di legge di iniziativa del Governo; pu richiedere la convocazione della Commissione di conciliazione in caso di disaccordo sul contenuto dei progetti di

    Le funzioni della Camera dei Lord, radicate in larga parte nella tradizione ed attualmente in fase evolutivanel quadro di una riforma costituzionale, si esplicano nellambito legislativo e in quello giurisdizionale.La funzione legislativa , in linea di principio, identica a quella della Camera dei Comuni. In relazione alla natura non elettiva della Camera Alta la sua competenza legislativa in materia finanziaria e tributaria formalmente esclusa da una tradizionale riserva di competenza (c.d. privilegio finanziario) a favore della Camera dei Comuni. Tale riserva non preclude in questambito iniziative da parte dei Lord, ma la decisione finale spetta comunque ai Comuni.Oltre alle competenze legislative, la Cameradei Lord esercita funzioni ispettive e di controllo sullattivit del Governo attraverso le sue Commissioni permanenti. Particolarmente penetrante il controllo tecnico sulla legislazione delegata (StatutoryInstruments).Per quanto concerne la materia comunitaria, attraverso la Commissione per lUnione europea (EU Select Committee) articolata in 6 sotto-commissioni, i Lord esaminano le iniziativerelative agli atti comunitari eformulano apposite relazioniconcernenti le questioni comunitarie.La Camera Alta ha perduto, a seguito delle gi richiamate riforme costituzionali, le funzioni giurisdizionali da essa tradizionalmente esercitate in qualit di suprema corte dappello del Regno Unito in materia civile e penale. A decorrere dallottobre 2009 le medesime funzioni spettano - tra le altre - allaSupreme Court, istituita

    Le funzioni del Congresso e del Senato sono differenziate. Questultimo:

    partecipa allesercizio della potest legislativa dello Stato e controlla lazione delGoverno nei limiti posti dalla Costituzione; (art. 66 Cost.) pu nominare Commissioni dinchiesta su materie di pubblico interesse;(art. 76 Cost.) pu ricevere petizioni individuali e collettive, sempre per iscritto, e pu trasmetterle al Governo ed esigere che il Governo si pronunci su di esse;(art. 77 Cost.) partecipa allautorizzazione dei trattati, per i quali la Costituzioneespressamente richiede lautorizzazione di entrambe le Camere (e cio quelli di carattere politico, militare, o che riguardino lintegrit territoriale dello Stato o i diritti e i doveri fondamentali, o che implichino oneri per la finanza pubblica o modificazioni di leggi) (art. 94 Cost.) pu richiedere al Tribunale Costituzionale la dichiarazione di costituzionalit dei trattati internazionali;(art. 95 Cost.) pu ottenere leinformazioni e lassistenza di cui necessita dal

  • ddl riforma costituzanle Page 18-/23

    Il procedimento legislativo stataleCompetenze

    AUSTRIA FRANCIA GERMANIA REGNO UNITO

  • ddl riforma costituzanle Page 19-/23

    Il potere legislativo della Federazione esercitato dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio federale (art. 24Cost.). La partecipazione delle due Camere al procedimento legislativo non per paritaria. Le leggi sono approvate dal ConsiglioNazionale; al Consiglio federale attribuito soltanto un potere di veto sospensivo.La Costituzione elenca in modo dettagliato le materie la cui competenza legislativa attribuita alla Federazione(art. 10 Cost). Inalcuni casi, di competenza federale la legislazione sui principi, mentre di competenza deiLnder lemanazione di leggi di attuazione (art. 12Cost.). Le materie che la Costituzione non riserva espressamente alla legislazione federale, appartengono alla sfera autonoma di attivit deiLnder (art. 15 Cost., comma 1).Dopo la promulgazione da parte del Presidente federale (su proposta e con la controfirma del Cancelliere federale), la legge pubblicata dal Cancelliere federale nella Gazzetta Ufficiale federale ed entra in vigore, se non diversamente disposto, il giorno successivoa quello della pubblicazione (art. 49Cost.).

    La Costituzione elenca le materie riservate alla legge (art. 34Cost.) disponendo espressamente che le materie non riservate alla legge abbiano carattere regolamentare (art. 37Cost.).La legge e i regolamenti possono comportare, per un oggetto e una durata limitati, disposizioni a carattere sperimentale.(art. 37-1 Cost.)La Costituzioneattribuisce il carattere di leggi organiche(lois organiques) alle misure legislative di applicazione delle disposizioni costituzionali.Dopo lintervento riformatoredel 2008, la procedura di approvazione dei disegni o delle proposte di leggi organiche prevede che la lorodiscussione in aula, in prima lettura, non possa avvenire che dopo sei settimane dalla loro presentazione.Tuttavia, se stata disposta laprocedura accelerata (vedi pi avanti alla voce Esame ed approvazione), il termine per linizio dellesame di tali progetti di legge fissato in quindici giorni dalla loro presentazione.Lapprovazione definitiva deiprogetti di legge organica allAssemblea nazionale avviene a maggioranza assoluta dei suoi membri, in mancanza dellaccordo fra le due Camere.(art. 46 Cost.)Le leggi organiche sono obbligatoriamente sottoposte al giudizio preliminare del Consiglio costituzionale prima di essere promulgate.(art. 46 e 61 Cost.)

    I progetti di legge vengono presentati alBundestag dal Governo federale, dai membri delBundestag e dalBundesrat.I progetti di legge governativi, prima di essere presentati alBundestag, devono essere presentati alBundesrat che esprime il proprio parere entro sei settimane (il termine pu essere prolungato a nove settimane su richiesta delBundesrat o abbreviato a tre settimane per provvedimenti designati dal Governo come urgenti).I progetti di legge delBundesrat debbono esserepreliminarmente trasmessi al Governo federale, il quale li presenta con il proprio parere entro sei settimane alBundestag. Anche in questo caso, il termine pu essere prolungato a nove settimane su richiesta delBundesrat o abbreviato a tre settimane per provvedimenti designati dal Governo come urgenti.(art. 76 Cost.)

    La competenza legislativa del Parlamento inglese attualmente limitata alle materie riservate espressamente allo Stato dalle leggi di decentramento politico-istituzionale (Devolution) approvate apartire dal 1998.Lestensione di tale ambito di competenza varia in relazione alla diversa ampiezza delle attribuzioni riconosciute, rispettivamente, alle assemblee legislative istituite in Scozia, nel Galles e nellIrlanda del Nord.Nel caso dellautonomia scozzese, che beneficia rispetto alle altre di un pi ampio novero di competenze trasferite, sono rimasti comunque riservati al Governo centrale i seguenti gruppi di materie:

    ordinamento giudiziario, difesa e sicurezza nazionale; conduzione della politica estera edella cooperazione internazionale; ordinamento del pubblico impiego; economia e finanza; ordine pubblico e tutela di diritti fondamentali; industria e commercio; energia; trasporti (in questi ambiti materiali sono attribuite alle istituzioni locali competenze soltanto residuali e ulteriormente delimitate da clausole interpretative contenute nelle leggi che hanno dato attuazione al processo di devolution). politica economica e monetaria (controllo della moneta, vigilanza sui servizi e sui mercati finanziari, repressione del riciclaggio dei profitti di attivit illecite); repressione del terrorismo e del traffico e del consumo di stupefacenti; immigrazione, diritto dasilo, cittadinanza, estradizione; tutela dei dati personali; legislazione elettorale;disciplina della detenzione di armi, del gioco e della scommessa, della sperimentazione su animali, dellacensura delle opere audiovisive ecinematografiche; disciplina societaria e fallimentare, tutela della concorrenza e della propriet intellettuale, servizio postale, controlli doganali, pesca, tutela

  • ddl riforma costituzanle Page 20-/23

  • ddl riforma costituzanle Page 21-/23

    Iniziativa legislativa

    AUSTRIA FRANCIA GERMANIA REGNO

    UNITO

    SPAGNA

    Spetta al Governo federale, ai membri del Consiglio Nazionale, alBundesrat nel suo complesso o a un terzo dei membri delBundesrat (art. 41, comma 1).Le proposte di legge di iniziativapopolare richiedono la firma di 100.000 elettori o di un sesto degli elettori di almeno tre Lnder e devono essere presentate al Consiglio Nazionale dalla Commissione elettorale federale (art. 41, comma 2).

    Spetta al Primo ministro e ai membri del Parlamento.I disegni di legge finanziaria e di finanziamento della sicurezza sociale sono presentati in prima lettura allAssemblea nazionale.I disegni di legge che hanno ad oggettoprincipale lorganizzazione delle collettivit territoriali sono presentati in prima lettura al Senato(art. 39 Cost.).Con la riforma del 2008, stato stabilito che la presentazione dei progetti di legge presso entrambe le Camere debba avvenire secondo condizioni fissate da una legge organica(art. 39 Cost.).La legge organica n. 2009-403 del 15 aprile 2009 (artt. 7-12) stabilisce che, in attuazione dellart. 39Cost., i progetti di legge presentati alle Camere debbano essere corredati da uno studio dimpatto in cui vengono presentati: gli obiettivi perseguiti dal provvedimento; le possibili alternative alladozione di nuove norme; i motivi in base ai quali si ritiene necessario il ricorso al legislatore.Lo studio dimpatto non previsto per i progetti di revisione costituzionale, per le leggi finanziarie, per i progetti diprogrammazione e per quelli di proroga dello stato di crisi.Con la riforma del 2008,la Costituzione prevede inoltre la possibilit per un Presidente di Assemblea parlamentare, di sottoporreal parere del Consiglio di Stato non solo i progetti governativi, ma anche leproposte di legge, salvo parere contrario del presentatore(art. 39 Cost.).

    Spetta al Governo federale, al Bundesrat ed ai membri del Bundestag(art. 76, comma1 Cost.).Ai sensi dellart. 76 del Regolamento di procedura del Bundestag le proposte di legge di iniziativa parlamentare devono essere sottoscritte da almeno il 5% dei membri del Bundestag o da un gruppo parlamentare (Fraktion).

    Spetta al Governo ed ai membri del Parlamento. Anche in ragione della rigida ripartizione dei tempi del lavoro parlamentare fra maggioranza ed opposizione, la gran parte dei progetti di legge esaminati ed approvati risale alliniziativa governativa.Strettamente riservata al Governo liniziativa delle leggi che comportino oneri al bilancio il cui esame, a differenza degli altri progetti di legge, deve per prassi iniziare alla Camera dei Comuni.

    Spetta al Governo, al Congresso e al Senato.Le Comunit Autonome possono richiedere al Governo ladozione di uniniziativa legislativa o presentare allUfficio di Presidenza del Congresso una proposta di legge.Liniziativa popolare, per la cui disciplina la Costituzione rinvia ad unapposita legge organica, deve essere esercitata da almeno 500.000 elettori e non pu riguardare le materie proprie della legge organica (diritti fondamentali, regime elettorale generale, approvazione degli statuti di autonomia), la materia tributaria, internazionale e quella concernente la prerogativa della grazia.I progetti di legge governativi sonoapprovati dal Consiglio dei Ministri che li sottopone al Congresso, accompagnati da una indicazione dei motivi e dei precedenti necessari per pronunciarsi su di essi.Le proposte di legge di iniziativa del Senato, che abbiano ivi superato la fase di presa in considerazione, devono essere inviate al Congresso per lavvio del procedimento legislativo.(artt. 87, 88, 89 Cost.)

    Esame ed approvazione

    AUSTRIA FRANCIA GERMANIA

  • ddl riforma costituzanle Page 22-/23

    Liter di approvazione di un progetto di legge si articola generalmente in tre letture.Nel corso della prima lettura, non sempre obbligatoria, lAssemblea plenaria del Consiglio Nazionale svolge un dibattito limitato ai principi generali del progetto di legge. Al termine della discussione, oppure direttamente nel caso in cui non abbia avuto luogo la prima lettura, il progetto di legge viene assegnato alla Commissione competente permateria.Nella seconda lettura lAssemblea procede alla discussione delle relazioni elaborate dalle Commissioni che, a diverso titolo, hanno esaminato il progetto di legge: al dibattito generale sul progetto di legge nel suo complesso segue un dibattitospeciale sulle singole parti del progetto e su eventuali proposte di modifica.La terza lettura rappresenta lafase conclusiva delliter parlamentare. Non previsto alcun dibattito, ma si procededirettamente alla votazione finale e allapprovazione della legge.Perch le votazioni siano valide richiesto per le leggi federali ordinarie un quorum di presenza di un terzo dei membri del Consiglio Nazionale. Per lapprovazione della legge sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi.Lapprovazione di leggi costituzionali o di disposizioni costituzionali contenute in leggi ordinarie richiede un quorum di presenza di almeno la met dei membri e la maggioranza dei due terzi dei voti espressi (art. 44. comma 2).Ogni modifica integrale della Costituzione federale deve essere sottoposta, prima dellapromulgazione della legge da parte del Presidente federale, a referendum popolare. Le modifiche parziali della Costituzione sono soggette al procedimento ora elencato, selo richiedono un terzo dei membri del Consiglio Nazionale o del Consiglio federale (art. 44, comma 3). Il referendum indetto dal Capo dello Stato.Il progetto di legge approvatodal Consiglio Nazionale tempestivamente trasmesso alConsiglio federale che pu accettare il progetto di legge nel suo complesso o sollevare, entro otto settimanedalla trasmissione, unopposizione motivata (chedovr essere comunicata per iscritto) verso la deliberazione. Se, nonostante lopposizione del Consiglio federale, il Consiglio nazionale rinnova la sua deliberazione originaria in

    Con la riforma del 2008, sono state apportate modifiche significative alle disposizioni costituzionali riguardanti la fissazione dellordine del giorno e lorganizzazione dei lavori parlamentari su cui, fino a quel momento, lEsecutivo aveva uninfluenza determinante.La Costituzione stabilisce attualmente che lordine del giorno sia fissato da ciascuna Assemblea parlamentare.La discussione di un disegno o di una proposta di legge, in prima lettura, pu inoltre essere posta allordine del giorno dellAssemblea solo dopo sei settimane dalla sua presentazione; un termine di quindici giorni invece previsto per i disegni di legge finanziaria e per i progetti di legge relativamente ai quali il Governo abbia richiesto una procedura accelerata. Tale procedura si attiva quando, dopo che il Governo hadeliberato la dichiarazione di urgenza su un provvedimento, il Primo ministro, al termine della prima lettura del testo legislativo in ciascuna Camera senza che questo sia stato adottato, pu attivare la riunione di una Commissione bicamerale paritetica per velocizzare lapprovazione del progetto di legge (v. paragrafi successivi).Il Governo mantiene la priorit per due settimane mensili su quattro per lesame di progetti e dibattiti di cui richiede liscrizione allordine del giorno.La Costituzione stabilisce inoltre che un giorno di seduta al mese sia riservato allordine del giorno fissato, in ciascuna Assemblea, su iniziativa dei gruppi di opposizione e dei gruppi minoritari(art. 48 Cost.).La riforma costituzionale del 2008 ha inoltre stabilito importanti modifiche riguardanti lesame in Assemblea dei progetti di legge. Tale esame non verte pi, come in precedenza, sul testo trasmesso dal Governo, ma su quello approvato in Commissione, ad esclusione dei disegni di legge finanziaria, di finanziamento della sicurezza sociale e di revisione costituzionale(art. 42 Cost.)La riforma ha inoltre disposto il passaggio delle Commissioni permanenti da sei a otto.

    (art. 43 Cost.)Il diritto di emendamento riconosciuto al Parlamento ed al Governo. Dopo lapertura del dibattito il Governo pu opporsi allesame di ogni emendamento che non sia stato prima presentato in Commissione.Se il Governo lo richiede, lAssemblea, investita dellesame di un progetto di legge, si pronuncia con un solo voto su tutto o parte del testo in discussione, prendendo in considerazione solo gli emendamenti proposti o accettati dal Governo.(procedura del voto bloccato)(art. 44 Cost.)Con la riforma del 2008 stato specificato che il diritto di emendamento si esercita nelle condizioni fissate da una legge organica.La legge organica n. 2009-403 (artt. 13-19) definisce il quadro generale cui dovranno adeguarsi i Regolamenti parlamentari di entrambe le Camere, in materia didiritto di emendamento.In particolare stabilisce che gli emendamenti debbano avere forma scritta ed essere motivati; gli emendamenti dei parlamentari non possono essere presentati dopo linizio dellesame del testo in Assemblea, mentre tale possibilit prevista per il Governo e per la Commissionecompetente. Ai regolamenti lasciata la possibilit dideterminare una data anteriore o la riapertura dei termini per gli emendamenti dei parlamentari.Per essere approvato in via definitiva, qualunque disegno o proposta di legge deve essere votato da entrambe le Camere nello stesso testo.Se ci non avviene dopo due letture da parte di ciascuna Camera, o se il Governo hadeciso di adottare la procedura accelerata, dopo una sola lettura da parte di ciascuna Camera, il Primo ministro pu chiedere la riunione di una Commissione bicamerale paritetica (la Commissionmixte paritaire), incaricata di proporre un testodi compromesso sulle disposizioni controverse.Se, dopo un ulteriore lettura da parte di ciascuna Assemblea parlamentare, manca ancora laccordo, il Governo pu chiedere allAssemblea nazionale di deliberare in via definitiva(art. 45 Cost.). questa la principale differenza rispetto ad un sistema di bicameralismo perfetto.Tale deliberazione deve avvenire a maggioranza assoluta dei membri, se si tratta di un disegno di legge organica. Le leggi organiche relative al Senato devono invece essere votate da entrambe le Camere nello stesso testo.(art. 46 Cost.)Con la riforma del 2008, stato stabilito che lavvio della procedura accelerata (prima indicata come procedura attivabile solo dopo che il Governo aveva formulatola dichiarazione durgenza) possa essere oggetto di opposizione congiunta da parte delle Conferenze dei Presidenti delle Camere(art. 45 Cost.).Per quanto riguarda le proposte di legge, lariforma del 2008, hastabilito che anche i Presidenti delle Camere, congiuntamente, hanno la possibilit di convocare laCommission mixteparitarie, con lincarico di elaborare un testo legislativo di compromesso in caso di disaccordo tra le due Assemblee, prerogativa che in precedenza era riservata al solo Governo.(art. 45 Cost.)

    Le leggi federali sono approvate dal Bundestag.Di norma liter di approvazione di un progetto di legge si svolge in tre lettureda parte dellAssemblea plenaria. La prima lettura, in cui ha luogo un dibattito soltanto se cos stato concordato in seno al Consiglio degli anziani o su richiesta di un gruppo parlamentare, si conclude con lassegnazione del progetto di legge alla Commissione competente per materia. Terminata la fase istruttoria in Commissione, si passa alla seconda lettura con la discussione generale sulla relazione finale e sulla proposta approvazione della Commissione con eventuali modifiche rispetto al testo originario del progetto di legge. Nella seconda lettura possono essere presentati emendamenti anche da un singolo deputato. Segue poi la discussione e votazione su ciascuna disposizione o su parti del progetto di legge. La votazione finale del progetto di legge nel suo complesso avviene nella terza lettura che, di solito, segue immediatamente la seconda.In determinati casi, specificamente enumerati dalla Costituzione, ilBundesrat titolare di un diritto di collaborazione paritaria con il Bundestagnella funzione legislativa, per cui senza la positiva deliberazionedelBundesrat la legge non pu perfezionarsi.Le leggi per le quali la Costituzione richiede lespressa approvazione delBundesrat (c.d.Zustimmungsgesetze) sono:

    le leggi costituzionali, per la cui approvazione necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri delBundestag e dei due terzi dei voti delBundesrat (art. 79Cost.); le leggi che incidono sullordinamento finanziario dei Lnder(artt. 104a, commi 3 e 4, 107 e 108 Cost.); le leggi che interessano il sistema amministrativo deiLnder (artt. 84 e 85Cost.); le leggi relative a:

    o modificazioni territoriali deiLnder (art. 29, comma 7, Cost.);o trattamento economico e previdenziale dei dipendenti pubblici (art. 74a, commi 2 e 3, Cost.);o determinazione dei compiti comuni dello Stato e deiLnder (art. 91a, comma 2, Cost.);o esercizio della giurisdizione della Federazione attraverso itribunali deiLnder (art. 96, comma 5, Cost.).

    In seguito alla riforma costituzionale approvata nel 2006 stato notevolmente ridotto il novero di leggi che richiedono il consenso obbligatorio del Bundesratai sensi dellart. 84 Cost., comma 1 (disciplina dellorganizzazione degli uffici e proceduraamminsitrativa) e sono state introdotte nuove fattispecie di codecisioneper le leggi federali che comportano rilevanti oneri finanziari a carico deiLnder.Dopo lapprovazione delBundestag, le leggi federali devono essere immediatamente trasmesse al Bundesrat. Se la legge non incontra il consenso della maggioranza delBundesrat, questo pu richiedere, entro tre settimane dal ricevimento del provvedimento, la convocazione della Commissione di conciliazione composta da un uguale numero di membri di ciascuna Camera.Nelle materie in cui ilBundesrat ha competenza legislativa paritaria alBundestag, la legge approvata solo se la Commissione raggiunge un accordo su un testo accettato dai rappresentanti di entrambe le Camere.Nelle altre materie, qualorala Commissione proponga un cambiamento del testo legislativo approvato, ilBundestag deve procedere ad una nuova deliberazione.Se il Bundestag respinge la proposta, il Bundesrat ha una settimana di tempoper sollevare opposizionecontro la legge davanti allo stesso Bundestag. Si segue la stessa procedura quando non si pervenga ad una decisione della Commissione di conciliazione perch non si riesce a raggiungere una maggioranza o perch la proposta di mediazione formulata dalla Commissione non incontra il consenso del Bundesrat.Lopposizione delBundesrat pu tuttavia essere respinta dalBundestag.Se lopposizione stata deliberata con lamaggioranza dei voti delBundesratpu essere respinta da una deliberazione dellamaggioranza dei membridel Bundestag.Lopposizione deliberata invece a maggioranza di due terzi dei voti delBundesrat, pu essere respinta dal Bundestag con deliberazione a maggioranza di due terzi dei voti che non sia comunque inferiore alla maggioranza dei membri. (art. 77 Cost.)

  • ddl riforma costituzanle Page 23-/23