Ddl La Buona Scuola

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BOZZA NON CORRETTA Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti CAPO I FINALITÀ ART. 1. (Oggetto e finalità). 1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studen- tesse e degli studenti, di contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, di prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, di affermare il ruolo della scuola nella società della co- noscenza, di costruire curricoli coerenti con i nuovi stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale degli ordini di scuola, di realizzare una scuola aperta, quale labo- ratorio permanente di ricerca, sperimen- tazione e innovazione didattica, di parte- cipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per gli studenti e l’educazione permanente per tutti i cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modi- ficazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la par- tecipazione alle decisioni degli organi col- legiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scola- stico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territo- riale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale del- l’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle stu- dentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli 2994

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  • BOZZA NON CORRETTA

    Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazionee delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

    CAPO I

    FINALIT

    ART. 1.

    (Oggetto e finalit).

    1. Al fine di innalzare i livelli diistruzione e le competenze delle studen-tesse e degli studenti, di contrastare lediseguaglianze socio-culturali e territoriali,di prevenire e recuperare labbandono e ladispersione scolastica, di affermare ilruolo della scuola nella societ della co-noscenza, di costruire curricoli coerenticon i nuovi stili di apprendimento, incoerenza con il profilo educativo, culturalee professionale degli ordini di scuola, direalizzare una scuola aperta, quale labo-ratorio permanente di ricerca, sperimen-tazione e innovazione didattica, di parte-cipazione e di educazione alla cittadinanzaattiva, di garantire il diritto allo studio epari opportunit di successo formativo pergli studenti e leducazione permanente per

    tutti i cittadini, la presente legge d pienaattuazione allautonomia delle istituzioniscolastiche di cui allarticolo 21 della legge15 marzo 1997, n. 59, e successive modi-ficazioni, anche in relazione alla dotazionefinanziaria.

    2. Per i fini di cui al comma 1, leistituzioni scolastiche garantiscono la par-tecipazione alle decisioni degli organi col-legiali e la loro organizzazione orientataalla massima flessibilit, diversificazione,efficienza ed efficacia del servizio scola-stico, nonch allintegrazione e al migliorutilizzo delle risorse e delle strutture,allintroduzione di tecnologie innovative eal coordinamento con il contesto territo-riale. In tale ambito, listituzione scolasticaeffettua la programmazione triennale del-lofferta formativa per il potenziamentodei saperi e delle competenze delle stu-dentesse e degli studenti e per laperturadella comunit scolastica al territorio conil pieno coinvolgimento delle istituzioni edelle realt locali.

    3. La piena realizzazione del curricolodella scuola e il raggiungimento degli

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  • obiettivi di cui allarticolo 2, la valorizza-zione delle potenzialit e degli stili diapprendimento nonch della comunitprofessionale scolastica con lo sviluppo delmetodo cooperativo, nel rispetto della li-bert di insegnamento, la collaborazione ela progettazione, linterazione con le fa-miglie e il territorio sono perseguiti me-diante le forme di flessibilit dellautono-mia didattica e organizzativa previste dalregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275, e in particolare attraverso:

    a) larticolazione modulare del monteorario annuale di ciascuna disciplina, ivicompresi attivit e insegnamenti interdi-sciplinari;

    b) il potenziamento del tempo scola-stico anche oltre i modelli e i quadri orari,nei limiti della dotazione organica dellau-tonomia di cui allarticolo 2, comma 1,tenuto conto delle scelte degli studenti edelle famiglie;

    c) la programmazione plurisettima-nale e flessibile dellorario complessivo delcurricolo e di quello destinato alle singolediscipline, anche mediante larticolazionedel gruppo della classe.

    4. Allattuazione delle disposizioni delpresente articolo si provvede nei limitidella dotazione organica dellautonomia dicui allarticolo 25, comma 1, e delle risorsestrumentali e finanziarie disponibili.

    CAPO II

    AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZ-ZAZIONE DELLOFFERTA FORMATIVA

    ART. 2.

    (Autonomia scolastica e offerta formativa).

    1. Al fine di dare piena attuazione alprocesso di realizzazione dellautonomia edi riorganizzazione dellintero sistema diistruzione, il dirigente scolastico, nel ri-spetto delle competenze degli organi col-

    legiali, garantisce unefficace ed efficientegestione delle risorse umane, finanziarie,tecnologiche e materiali, fermi restando ilivelli unitari e nazionali di fruizione deldiritto allo studio nonch gli elementicomuni dellintero sistema scolastico pub-blico. istituito per lintera istituzionescolastica, o istituto comprensivo, e pertutti gli indirizzi degli istituti secondari disecondo grado afferenti alla medesimaistituzione scolastica lorganico dellauto-nomia, funzionale alle esigenze didattiche,organizzative e progettuali delle istituzioniscolastiche come emergenti dal pianotriennale dellofferta formativa di cui alpresente articolo. I docenti dellorganicodellautonomia concorrono alla realizza-zione del piano triennale dellofferta for-mativa con attivit di insegnamento, dipotenziamento, di sostegno, di organizza-zione, di progettazione e di coordina-mento.

    2. Le istituzioni scolastiche effettuanole proprie scelte in merito agli insegna-menti e alle attivit curricolari, extracur-ricolari, educative e organizzative e indi-viduano il proprio fabbisogno di attrezza-ture e di infrastrutture materiali, nonchdi posti dellorganico dellautonomia di cuiallarticolo 8.

    3. Le istituzioni scolastiche, nei limitidelle risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente e,comunque, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica, individuano ilfabbisogno di posti dellorganico dellau-tonomia, in relazione allofferta formativache intendono realizzare, nel rispetto delmonte orario degli insegnamenti e tenutoconto della quota di autonomia dei cur-ricoli e degli spazi di flessibilit, nonch inriferimento a iniziative di potenziamentodellofferta formativa e delle attivit pro-gettuali, per il raggiungimento degli obiet-tivi formativi individuati come prioritaritra i seguenti:

    a) valorizzazione e potenziamentodelle competenze linguistiche, con parti-colare riferimento allitaliano nonch allalingua inglese e ad altre lingue dellUnioneeuropea, anche mediante lutilizzo della

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  • metodologia Content language integratedlearning;

    b) potenziamento delle competenzematematico-logiche e scientifiche;

    c) potenziamento delle competenzenella pratica e nella cultura musicali,nellarte e nella storia dellarte, nel ci-nema, nelle tecniche e nei media di pro-duzione e di diffusione delle immagini edei suoni, anche mediante il coinvolgi-mento dei musei e degli altri istituti pub-blici e privati operanti in tali settori;

    d) sviluppo delle competenze in ma-teria di cittadinanza attiva e democraticaattraverso la valorizzazione delleduca-zione interculturale e alla pace, il rispettodelle differenze e il dialogo tra le culture,il sostegno dellassunzione di responsabi-lit nonch della solidariet e della curadei beni comuni e della consapevolezza deidiritti e dei doveri; potenziamento delleconoscenze in materia giuridica ed econo-mico-finanziaria e di educazione allau-toimprenditorialit;

    e) sviluppo di comportamenti respon-sabili ispirati alla conoscenza e al rispettodella legalit, della sostenibilit ambien-tale, dei beni paesaggistici, del patrimonioe delle attivit culturali;

    f) alfabetizzazione allarte, alle tecni-che e ai media di produzione e diffusionedelle immagini;

    g) potenziamento delle discipline mo-torie e sviluppo di comportamenti ispiratia uno stile di vita sano, con particolareriferimento allalimentazione, alleduca-zione fisica e allo sport, e attenzione allatutela del diritto allo studio degli studentipraticanti attivit sportiva agonistica;

    h) sviluppo delle competenze digitalidegli studenti, con particolare riguardo alpensiero computazionale, allutilizzo cri-tico e consapevole dei social network e deimedia nonch alla produzione e ai legamicon il mondo del lavoro;

    i) potenziamento delle metodologielaboratoriali e delle attivit di laboratorio;

    l) prevenzione e contrasto della di-spersione scolastica, di ogni forma di di-scriminazione e del bullismo, anche infor-matico; potenziamento dellinclusione sco-lastica e del diritto allo studio degli alunnicon bisogni educativi speciali attraversopercorsi individualizzati e personalizzatianche con il supporto e la collaborazionedei servizi socio-sanitari ed educativi delterritorio e delle associazioni di settore;

    m) valorizzazione della scuola intesacome comunit attiva, aperta al territorioe in grado di sviluppare e aumentarelinterazione con le famiglie e con lacomunit locale, comprese le organizza-zioni del terzo settore e le imprese;

    n) apertura pomeridiana delle scuolee riduzione del numero di alunni e distudenti per classe o per articolazioni digruppi di classi, anche con potenziamentodel tempo scolastico o rimodulazione delmonte orario rispetto a quanto indicatodal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 20 marzo2009, n. 89;

    o) incremento dellalternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

    p) valorizzazione di percorsi forma-tivi individualizzati e coinvolgimento deglialunni e degli studenti;

    q) individuazione di percorsi e disistemi funzionali alla premialit e allavalorizzazione del merito degli alunni edegli studenti;

    r) alfabetizzazione e perfezionamentodellitaliano come lingua seconda attra-verso corsi e laboratori per studenti dicittadinanza o di lingua non italiana, daorganizzare anche in collaborazione congli enti locali e il terzo settore, con lap-porto delle comunit di origine, delle fa-miglie e dei mediatori culturali;

    s) definizione di un sistema di orien-tamento.

    4. In relazione a quanto disposto dallalettera c) del comma 3, le scuole conlingua di insegnamento slovena o coninsegnamento bilingue della regione Friuli

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  • Venezia Giulia possono sottoscrivere,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, apposite convenzioni coni centri musicali di lingua slovena di cui alcomma 2 dellarticolo 15 della legge 23febbraio 2001, n. 38.

    5. Nellattuazione degli obiettivi di cuial comma 3, lettere g), m) e n), nonch alfine di rafforzare leducazione a unali-mentazione sana, corretta, sostenibile perlambiente, che valorizzi le tradizioniagroalimentari locali, le istituzioni pubbli-che che gestiscono mense scolastiche, nelrispetto delle disposizioni di cui allarticolo1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, e successive modificazioni, nellegare concernenti i relativi servizi di for-nitura, possono prevedere, senza nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica,criteri di priorit per linserimento diprodotti agricoli e alimentari a chilometrozero, provenienti da filiera corta agricola eittica, e di prodotti agricoli e alimentariderivanti dallagricoltura biologica o co-munque a ridotto impatto ambientale e diqualit e dalla pesca sociale. Con decretidel Ministro delle politiche agricole ali-mentari e forestali, di concerto con iMinistri competenti per loggetto di cia-scun decreto, previa intesa in sede diConferenza unificata di cui allarticolo 8del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazioni, sonostabiliti i parametri per la definizione dellecategorie di prodotti di cui al primo pe-riodo del presente comma.

    6. Il Ministro dellistruzione, delluni-versit e della ricerca, con proprio decreto,provvede al finanziamento delle istituzioniscolastiche e, secondo quanto disciplinatoal comma 2 dellarticolo 8, alla dotazioneorganica per la realizzazione degli obiettivicon riferimento ai diversi ordini e gradi diistruzione, nei limiti delle risorse disponi-bili a legislazione vigente.

    7. Lufficio scolastico regionale indivi-dua la dotazione organica complessivadellautonomia e la comunica alle singoleistituzioni scolastiche per la realizzazionedei piani triennali dellofferta formativa.

    8. Le istituzioni scolastiche predispon-gono, entro il mese di ottobre dellannoscolastico precedente al triennio di riferi-mento, il piano triennale dellofferta for-mativa. Il predetto piano contiene anche laprogrammazione delle attivit formativerivolte al personale docente e amministra-tivo, tecnico e ausiliario (ATA) nonch ladefinizione delle risorse occorrenti in basealla quantificazione disposta per le istitu-zioni scolastiche. Il piano pu essere rivi-sto annualmente entro il mese di ottobre.

    9. Lufficio scolastico regionale verificala proposta di piano di cui al comma 8,presentata dai dirigenti scolastici, nonchle eventuali revisioni annuali, con riguardoalla compatibilit economico-finanziaria ealle risorse disponibili e trasmette al Mi-nistro dellistruzione, delluniversit e dellaricerca gli esiti della verifica.

    10. Larticolo 3 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica8 marzo 1999, n. 275, sostituito dalseguente:

    ART. 3. (Piano triennale delloffertaformativa). 1. Ogni istituzione scolasticapredispone, con la partecipazione di tuttele sue componenti, il piano triennale del-lofferta formativa, rivedibile annualmente.Il piano il documento fondamentalecostitutivo dellidentit culturale e proget-tuale delle istituzioni scolastiche ed espli-cita la progettazione curricolare, extracur-ricolare, educativa e organizzativa che lesingole scuole adottano nellambito dellaloro autonomia.

    2. Il piano coerente con gli obiettivigenerali ed educativi dei diversi tipi eindirizzi di studi, determinati a livellonazionale a norma dellarticolo 8, e riflettele esigenze del contesto culturale, socialeed economico della realt locale, tenendoconto della programmazione territorialedellofferta formativa. Esso comprende ericonosce le diverse opzioni metodologiche,anche di gruppi minoritari, valorizza le cor-rispondenti professionalit e indica gli inse-gnamenti e le discipline tali da coprire:

    a) il fabbisogno dei posti comuni e disostegno dellorganico dellautonomia,sulla base del monte orario degli insegna-

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  • menti, con riferimento anche alla quota diautonomia dei curricoli e agli spazi diflessibilit, nonch del numero di alunnicon disabilit, ferma restando la possibi-lit di istituire posti di sostegno in deroga;

    b) il fabbisogno dei posti per il po-tenziamento dellofferta formativa.

    3. Il piano indica altres il fabbisognorelativo ai posti del personale amministra-tivo, tecnico e ausiliario, nel rispetto deilimiti e dei parametri stabiliti dal regola-mento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, ilfabbisogno di infrastrutture e di attrezza-ture materiali, nonch i piani di miglio-ramento dellistituzione scolastica previstidal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 marzo2013, n. 80.

    4. Il piano elaborato dal collegio deidocenti sulla base degli indirizzi per leattivit della scuola e delle scelte di ge-stione e di amministrazione definiti daldirigente scolastico. Il piano approvatodal consiglio di circolo o distituto.

    5. Ai fini della predisposizione delpiano, il dirigente scolastico promuove inecessari rapporti con gli enti locali e conle diverse realt istituzionali, culturali,sociali ed economiche operanti nel terri-torio; tiene altres conto delle proposte edei pareri formulati dagli organismi edalle associazioni dei genitori e, per lescuole secondarie di secondo grado, deglistudenti .

    11. Allattuazione delle disposizioni del-larticolo 3, comma 2, secondo periodo, delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275, come sostituito dal comma 10 delpresente articolo, si provvede nel limitemassimo della dotazione organica com-plessiva del personale docente di cui al-larticolo 25, comma 1, della presentelegge.

    12. Il piano triennale dellofferta for-mativa assicura lattuazione dei princpi dipari opportunit promuovendo nellescuole di ogni ordine e grado leducazione

    alla parit tra i sessi, la prevenzione dellaviolenza di genere e di tutte le discrimi-nazioni, al fine di informare e di sensibi-lizzare gli studenti, i docenti e i genitorisulle tematiche indicate dallarticolo 5,comma 2, del decreto-legge 14 agosto2013, n. 93, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nelrispetto dei limiti di spesa di cui allarti-colo 5-bis, comma 1, primo periodo, delpredetto decreto-legge n. 93 del 2013.

    13. Le istituzioni scolastiche, anche alfine di permettere una valutazione com-parativa da parte degli studenti e dellefamiglie, assicurano la piena trasparenza epubblicit dei piani triennali delloffertaformativa, che sono pubblicati nel Portaledi cui allarticolo 16, comma 1. Sonoaltres ivi pubblicate tempestivamenteeventuali revisioni del piano triennale.

    14. Il dirigente scolastico individua ilpersonale da assegnare ai posti dellorga-nico dellautonomia, con le modalit di cuiallarticolo 9.

    15. Le istituzioni scolastiche, nel limitedelle risorse disponibili, realizzano i pro-getti inseriti nei piani triennali delloffertaformativa, anche utilizzando le risorse dicui allarticolo 7, comma 7, e allarticolo 8.

    16. Per lanno scolastico 2015/2016, ildirigente scolastico individua i docenti dadestinare allorganico dellautonomia, conle modalit di cui allarticolo 9, a seguitodellimmediata predisposizione di unastima del fabbisogno necessario, redattasentiti il collegio dei docenti e il consigliodistituto.

    17. Per linsegnamento della lingua in-glese, della musica e delleducazione mo-toria nella scuola primaria sono utilizzati,nellambito delle risorse di organico di-sponibili, docenti abilitati allinsegnamentoper la scuola primaria in possesso dicompetenze certificate, nonch docentiabilitati allinsegnamento anche per altrigradi di istruzione in qualit di specialisti,ai quali assicurata una specifica forma-zione nellambito del Piano nazionale dicui allarticolo 12, comma 4.

    18. Per il potenziamento degli obiettiviformativi riguardanti le materie di cui alcomma 3, lettere e) e f), nonch al fine di

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  • promuovere leccellenza italiana nelle arti, riconosciuta, secondo le modalit e icriteri stabiliti, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, con decreto del Ministro dellistru-zione, delluniversit e della ricerca, diconcerto con il Ministro dei beni e delleattivit culturali e del turismo, lequipol-lenza, rispetto alla laurea, alla laureamagistrale e al diploma di specializza-zione, dei titoli rilasciati da scuole e isti-tuzioni formative di rilevanza nazionaleoperanti nei settori di competenza delMinistero dei beni e delle attivit culturalie del turismo.

    19. Nei periodi di sospensione dellat-tivit didattica, le istituzioni scolastiche egli enti locali, anche in collaborazione conle famiglie interessate e con le realtassociative del territorio e del terzo set-tore, possono promuovere, nellambitodelle risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente e,comunque, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica, attivit educative,ricreative, culturali, artistiche e sportiveda svolgere presso gli edifici scolastici.

    20. Per sostenere e favorire, nel piampio contesto dellapprendimento per-manente definito dalla legge 28 giugno2012, n. 92, la messa a regime di nuoviassetti organizzativi e didattici, in modo dainnalzare i livelli di istruzione degli adultie potenziare le competenze chiave perlapprendimento permanente, promuovereloccupabilit e la coesione sociale, contri-buire a contrastare il fenomeno dei gio-vani non occupati e non in istruzione eformazione (NEET), favorire la cono-scenza della lingua italiana da parte deglistranieri adulti e sostenere i percorsi diistruzione negli istituti di prevenzione epena, il Ministro dellistruzione, delluni-versit e della ricerca, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, modifica il regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 29 ottobre 2012, n. 263, senza nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

    21. Linsegnamento delle materie sco-lastiche agli studenti con disabilit as-

    sicurato anche attraverso il riconosci-mento delle differenti modalit di comu-nicazione, senza nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

    22. Il Fondo per il funzionamento delleistituzioni scolastiche statali, di cui allarti-colo 1, comma 601, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e successive modificazioni, incrementato di euro 126 milioni annuidallanno 2016 fino allanno 2021.

    23. I fondi per il funzionamento am-ministrativo e didattico delle istituzionistatali dellalta formazione artistica, mu-sicale e coreutica sono incrementati dieuro 7 milioni per ciascuno degli anni dal2015 al 2022.

    24. Nelle more della ridefinizione delleprocedure per la rielezione del Consiglionazionale per lalta formazione artistica emusicale, gli atti e i provvedimenti adottatidal Ministero dellistruzione, delluniver-sit e della ricerca in mancanza del pareredel medesimo Consiglio, nei casi esplicita-mente previsti dallarticolo 3, comma 1,della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sonoperfetti ed efficaci.

    ART. 3.

    (Percorso formativo degli studenti).

    1. Le scuole secondarie di secondogrado introducono insegnamenti opzionalinel secondo biennio e nellultimo annoanche utilizzando la quota di autonomia egli spazi di flessibilit. Tali insegnamenti,attivati nellambito delle risorse finanziariedisponibili a legislazione vigente e dei postidi organico dellautonomia assegnati sullabase dei piani triennali di cui allarticolo2, sono parte del percorso dello studentee sono inseriti nel curriculum dello stu-dente, che ne individua il profilo associan-dolo a unidentit digitale e raccoglie tuttii dati utili anche ai fini dellorientamentoe dellaccesso al mondo del lavoro, relativial percorso degli studi, alle competenzeacquisite, alle eventuali scelte degli inse-gnamenti opzionali, alle esperienze forma-tive anche in alternanza scuola-lavoro e

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  • alle attivit culturali, artistiche, di pratichemusicali, sportive e di volontariato, svoltein ambito extrascolastico.

    2. Il dirigente scolastico, di concertocon gli organi collegiali, pu individuarepercorsi formativi e iniziative diretti al-lorientamento e a garantire un maggiorecoinvolgimento degli studenti nonch lavalorizzazione del merito scolastico e deitalenti. A tale fine, nel rispetto dellauto-nomia delle scuole e di quanto previsto dalregolamento di cui al decreto del Ministrodella pubblica istruzione 1o febbraio 2001,n. 44, possono essere utilizzati anche fi-nanziamenti esterni.

    3. Nellambito dellesame di Stato con-clusivo dei percorsi di istruzione seconda-ria di secondo grado, nello svolgimento deicolloqui la commissione desame tieneconto del curriculum dello studente.

    4. Le istituzioni scolastiche inserisconoil curriculum di ciascuno studente nelPortale unico di cui allarticolo 16, comma1, anche includendo la mappatura di cur-riculum ai fini di una trasparente letturadella progettazione e della valutazione percompetenze.

    5. Le istituzioni scolastiche possonoindividuare, nellambito dellorganico del-lautonomia, docenti cui affidare il coor-dinamento delle attivit di cui al comma 1.

    6. Le attivit e i progetti di orienta-mento scolastico nonch di accesso allavoro sono sviluppati con modalit idoneea sostenere anche le eventuali difficolt eproblematiche proprie degli studenti diorigine straniera. Allattuazione delle di-sposizioni del primo periodo si provvedenellambito delle risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente e, comunque, senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica.

    7. Al fine di promuovere lo sviluppodella conoscenza delle tecniche di primosoccorso, nelle scuole secondarie di primoe di secondo grado sono promosse inizia-tive specifiche rivolte agli studenti, con ilcontributo delle realt del territorio, nelrispetto dellautonomia scolastica, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica.

    ART. 4.

    (Scuola, lavoro e territorio).

    1. Al fine di incrementare le opportu-nit di lavoro e le capacit di orienta-mento degli studenti, i percorsi di alter-nanza scuola-lavoro di cui al decreto le-gislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono at-tuati, negli istituti tecnici e professionali,per una durata complessiva, nel secondobiennio e nellultimo anno del percorso distudi, di almeno 400 ore e, nei licei, peruna durata complessiva di almeno 200 orenel triennio. Le disposizioni del primoperiodo si applicano a partire dalle classiterze attivate nellanno scolastico succes-sivo a quello in corso alla data di entratain vigore della presente legge. I percorsi dialternanza sono inseriti nei piani triennalidi cui allarticolo 2.

    2. Allarticolo 1, comma 2, del decretolegislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo leparole: ivi inclusi quelli del terzo set-tore, sono inserite le seguenti: o con gliordini professionali, ovvero con i musei egli altri istituti pubblici e privati operantinei settori del patrimonio e delle attivitculturali, artistiche e musicali, nonch conenti che svolgono attivit afferenti al pa-trimonio ambientale, .

    3. Lalternanza pu essere svolta du-rante la sospensione delle attivit didatti-che secondo il programma formativo e lemodalit di verifica ivi stabilite nonchcon la modalit dellimpresa formativasimulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si pu realizzare anche allestero.

    4. Allattuazione delle disposizioni deicommi 2 e 3 si provvede nellambito dellerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente e, comun-que, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

    5. Allarticolo 5, comma 4-ter, del de-creto-legge 12 settembre 2013, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2013, n. 128, il primo periodo sostituito dal seguente: Ai fini dellattua-zione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attivit di stage, di tirocinio edi didattica in laboratorio, con decreto del

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  • Ministro dellistruzione, delluniversit edella ricerca, di concerto con il Ministrodel lavoro e delle politiche sociali e con ilMinistro per la semplificazione e la pub-blica amministrazione nel caso di coinvol-gimento di enti pubblici, sentito il Forumnazionale delle associazioni studenteschedi cui allarticolo 5-bis del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 10 ottobre 1996, n. 567, e successivemodificazioni, adottato un regolamento,ai sensi dellarticolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, con cui definita la Carta dei diritti e dei doveridegli studenti in alternanza scuola-lavoro,concernente i diritti e i doveri degli stu-denti della scuola secondaria di secondogrado impegnati nei percorsi di forma-zione di cui allarticolo 4 della legge 28marzo 2003, n. 53, come definiti dal de-creto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, conparticolare riguardo alla possibilit per lostudente di esprimere una valutazione sul-lefficacia e sulla coerenza dei percorsistessi con il proprio indirizzo di studio. .

    6. Le scuole secondarie di secondogrado svolgono attivit di formazione inmateria di tutela della salute e della si-curezza nei luoghi di lavoro, nei limitidelle risorse disponibili, mediante lorga-nizzazione di corsi rivolti agli studentiinseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto dispo-sto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81.

    7. Per le finalit di cui al presentearticolo nonch per lassistenza tecnica eper il monitoraggio dellattuazione delleattivit ivi previste, autorizzata la spesadi euro 100 milioni annui a decorreredallanno 2016. Le risorse sono ripartitetra le istituzioni scolastiche ai sensi del-larticolo 2, comma 6.

    8. Il dirigente scolastico individua al-linterno del registro di cui al comma 9 leimprese e gli enti pubblici e privati dispo-nibili allattivazione dei percorsi di cui alpresente articolo e stipula apposite con-venzioni anche finalizzate a favorirelorientamento scolastico e universitariodello studente. Analoghe convenzioni pos-sono essere stipulate con musei, istituti e

    luoghi della cultura e delle arti performa-tive, nonch con gli uffici centrali e peri-ferici del Ministero dei beni e delle attivitculturali e del turismo. Il dirigente scola-stico, al termine di ogni anno scolastico,redige una scheda di valutazione sullestrutture con le quali sono state stipulateconvenzioni, evidenziando la specificit delloro potenziale formativo e le eventualidifficolt incontrate nella collaborazione.

    9. A decorrere dallanno scolastico2015/2016 istituito presso le camere dicommercio, industria, artigianato e agri-coltura il registro nazionale per lalter-nanza scuola-lavoro. Il registro istituitodintesa con il Ministero dellistruzione,delluniversit e della ricerca, sentiti ilMinistero del lavoro e delle politiche so-ciali e il Ministero dello sviluppo econo-mico, e consta delle seguenti componenti:

    a) unarea aperta e consultabile gra-tuitamente in cui sono visibili le imprese egli enti pubblici e privati disponibili asvolgere i percorsi di alternanza. Per cia-scuna impresa o ente il registro riporta ilnumero massimo degli studenti ammissi-bili nonch i periodi dellanno in cui possibile svolgere lattivit di alternanza;

    b) una sezione speciale del registrodelle imprese di cui allarticolo 2188 delcodice civile, a cui devono essere iscritte leimprese per lalternanza scuola-lavoro;tale sezione consente la condivisione, nelrispetto della normativa sulla tutela deidati personali, delle informazioni relativeallanagrafica, allattivit svolta, ai soci eagli altri collaboratori, al fatturato, alpatrimonio netto, al sito internet e airapporti con gli altri operatori della filieradelle imprese che attivano percorsi dialternanza.

    10. Si applicano, in quanto compatibili,i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dellarticolo 4 deldecreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2015, n. 33.

    11. Allattuazione delle disposizioni deicommi 9 e 10 si provvede nellambitodelle risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente e,

    8

  • comunque, senza nuovi o maggiori oneriper la finanza pubblica.

    12. Nellambito del sistema nazionale diistruzione e formazione e nel rispetto dellecompetenze delle regioni, al potenzia-mento e alla valorizzazione delle cono-scenze e delle competenze degli studentidel secondo ciclo nonch alla trasparenzae alla qualit dei relativi servizi possonoconcorrere anche le istituzioni formativeaccreditate dalle regioni per la realizza-zione di percorsi di istruzione e forma-zione professionale, finalizzati allassolvi-mento del diritto-dovere allistruzione ealla formazione. Lofferta formativa deipercorsi di cui al presente comma va-lorizzata sulla base di piani di interventoadottati, entro centottanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, dal Ministro dellistruzione, delluni-versit e della ricerca, di concerto con ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali,previa intesa in sede di Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, ai sensi dellarticolo 3 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.Al fine di garantire agli allievi iscritti aipercorsi di cui al presente comma pariopportunit rispetto agli studenti dellescuole statali di istruzione secondaria disecondo grado, i suddetti piani di inter-vento tengono conto, nel rispetto dellecompetenze delle regioni, delle disposi-zioni di cui alla presente legge. Allattua-zione del presente comma si provvedenellambito delle risorse finanziarie dispo-nibili a legislazione vigente e della dota-zione organica dellautonomia e, comun-que, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.

    ART. 5.

    (Disposizioni concernenti linsegnamentopresso gli istituti penitenziari).

    1. Allarticolo 135 del testo unico di cuial decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

    a) il comma 2 sostituito dal se-guente:

    2. Per linsegnamento relativo allascuola primaria presso gli istituti peniten-ziari istituito un ruolo speciale, al qualepossono accedere, ai sensi dellarticolo399, i docenti in possesso dei requisitiprescritti per la partecipazione ai concorsiper la scuola primaria e del titolo dispecializzazione di cui al comma 7 delpresente articolo ;

    b) il comma 4 sostituito dal se-guente:

    4. I docenti del ruolo speciale dellescuole primarie presso gli istituti peniten-ziari sono incardinati nei centri provincialiper listruzione degli adulti, ai sensi del-larticolo 1, comma 2, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 29 ottobre 2012, n. 263. Possonoaltres chiedere il trasferimento a un altrocentro provinciale ai sensi della normativavigente. Ad essi spetta il trattamento giu-ridico ed economico dei docenti dellascuola primaria ;

    c) al comma 6, la parola: elemen-tari sostituita dalle seguenti: primariepresso gli istituti penitenziari ;

    d) al comma 7, le parole: I docentielementari del ruolo speciale sono sosti-tuite dalle seguenti: I docenti del ruolospeciale delle scuole primarie presso gliistituti penitenziari ;

    e) dopo il comma 7 aggiunto ilseguente:

    7-bis. Nelle more dellistituzione deicorsi di specializzazione di cui al comma7, costituisce titolo di accesso al ruolospeciale laver maturato almeno tre annidi servizio .

    ART. 6.

    (Istituti tecnici superiori).

    1. Le risorse messe a disposizione dalMinistero dellistruzione, delluniversit edella ricerca, a valere sul Fondo previsto

    9

  • dallarticolo 1, comma 875, della legge 27dicembre 2006, n. 296, e successive mo-dificazioni, destinate ai percorsi degli isti-tuti tecnici superiori, da ripartire secondolaccordo in sede di Conferenza unificataai sensi dellarticolo 9 del decreto legisla-tivo 28 agosto 1997, n. 281, dallanno 2016sono assegnate, in misura non inferiore al30 per cento del loro ammontare, allesingole fondazioni, tenendo conto del nu-mero dei diplomati e del tasso di occupa-bilit a dodici mesi raggiunti in relazioneai percorsi attivati da ciascuna di esse, conriferimento alla fine dellanno precedentea quello del finanziamento. Tale quotacostituisce elemento di premialit, da de-stinare allattivazione di nuovi percorsidegli istituti tecnici superiori da partedelle fondazioni esistenti.

    2. I giovani e gli adulti accedono aipercorsi realizzati dagli istituti tecnici su-periori con il possesso dei seguenti titoli distudio:

    a) diploma di istruzione secondariasuperiore;

    b) diploma professionale conseguitoal termine dei percorsi quadriennali diistruzione e formazione professionale dicui al decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226, compresi nel Repertorio nazionaledi cui agli accordi in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui aldecreto del Ministro dellistruzione, del-luniversit e della ricerca 11 novembre2011, pubblicato nel supplemento ordina-rio n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012,di cui al decreto del Ministro dellistru-zione, delluniversit e della ricerca 23aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf-ficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integratoda un percorso di istruzione e formazionetecnica superiore ai sensi dellarticolo 9delle linee guida di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 25gennaio 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 86 dell11 aprile 2008, di du-rata annuale, la cui struttura e i cuicontenuti sono definiti con accordo in sede

    di Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano.

    3. Per favorire le misure di semplifi-cazione e di promozione degli istituti tec-nici superiori, con decreto del Ministrodellistruzione, delluniversit e della ri-cerca, da adottare entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, di concerto con il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, con ilMinistro dello sviluppo economico e con ilMinistro delleconomia e delle finanze,previa intesa in sede di Conferenza unifi-cata ai sensi dellarticolo 9 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, sonoemanate le linee guida per conseguire iseguenti obiettivi, a sostegno delle politichedi istruzione e formazione sul territorio edello sviluppo delloccupazione dei giovani:

    a) semplificare e snellire le procedureper lo svolgimento delle prove conclusivedei percorsi attivati dagli istituti tecnicisuperiori, prevedendo modifiche alla com-posizione delle commissioni di esame ealla predisposizione e valutazione delleprove di verifica finali;

    b) prevedere lammontare del contri-buto dovuto dagli studenti per gli esamiconclusivi dei percorsi e per il rilascio deldiploma;

    c) prevedere che la partecipazione deisoggetti pubblici in qualit di soci fonda-tori delle fondazioni di partecipazione cuifanno capo gli istituti tecnici superiori e leloro attivit possa avvenire senza deter-minare nuovi o maggiori oneri a carico deiloro bilanci;

    d) prevedere che, ai fini del ricono-scimento della personalit giuridica daparte del prefetto, le fondazioni di parte-cipazione cui fanno capo gli istituti tecnicisuperiori siano dotate di un patrimonio,uniforme per tutto il territorio nazionale,non inferiore a 100.000 euro e comunqueche garantisca la piena realizzazione di unciclo completo di percorsi;

    10

  • e) prevedere per le fondazioni dipartecipazione cui fanno capo gli istitutitecnici superiori un regime contabile e unoschema di bilancio per la rendicontazionedei percorsi uniforme in tutto il territorionazionale.

    4. Con decreto del Ministro dellistru-zione, delluniversit e della ricerca, daadottare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, diconcerto con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, con il Ministro dello svi-luppo economico, con il Ministro delleco-nomia e delle finanze e con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, previaintesa in sede di Conferenza unificata aisensi dellarticolo 9 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, sono emanate,senza nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, le linee guida relativa-mente ai percorsi degli istituti tecnici su-periori relativi allarea della Mobilit so-stenibile, ambiti Mobilit delle persone edelle merci conduzione del mezzo na-vale e Mobilit delle persone e dellemerci gestione degli apparati e impiantidi bordo , per unificare le prove di veri-fica finale con le prove di esame diabilitazione allo svolgimento della profes-sione di ufficiale di marina mercantile, dicoperta e di macchina, integrando la com-posizione della commissione di esame,mediante modifica delle norme vigenti inmateria.

    5. Allarticolo 2 del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica16 aprile 2013, n. 75, e successive modi-ficazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

    a) al comma 3, dopo la lettera b) inserita la seguente:

    b-bis) diploma di tecnico superioreprevisto dalle linee guida di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 25gennaio 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 86 dell11 aprile 2008, conse-guito in esito ai percorsi relativi alle figurenazionali definite dallallegato A, area 1 efficienza energetica, al decreto del Mini-stro dellistruzione, delluniversit e dellaricerca 7 settembre 2011 ;

    b) al comma 5, dopo le parole: or-dini e collegi professionali, sono inseritele seguenti: istituti tecnici superiori del-larea efficienza energetica, .

    6. Dopo la lettera a) del comma 1dellarticolo 4 del regolamento di cui aldecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico 22 gennaio 2008, n. 37, inserita laseguente:

    a-bis) diploma di tecnico superioreprevisto dalle linee guida di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 25gennaio 2008, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 86 dell11 aprile 2008, conse-guito in esito ai percorsi relativi alle figurenazionali definite dallallegato A, area 1 efficienza energetica, del decreto del Mi-nistro dellistruzione, delluniversit e dellaricerca 7 settembre 2011 .

    7. Con decreto del Ministro dellistru-zione, delluniversit e della ricerca, adot-tato ai sensi dellarticolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400, entronovanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sentiti i Mini-stri competenti, sono definiti i criteri peril riconoscimento dei crediti acquisiti dallostudente a conclusione dei percorsi rea-lizzati dagli istituti tecnici superiori pre-visti dal capo II delle linee guida di cui aldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 25 gennaio 2008, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 86 dell11 aprile 2008,definiti ai sensi dellarticolo 69, comma 1,della legge 17 maggio 1999, n. 144, se-condo le tabelle di confluenza tra gli esitidi apprendimento in relazione alle com-petenze acquisite al termine dei suddettipercorsi e le competenze in esito ai corsidi laurea ad essi assimilabili. Lammontaredei crediti formativi universitari ricono-sciuti non pu essere comunque inferiorea cento per i percorsi della durata diquattro semestri e a centocinquanta per ipercorsi della durata di sei semestri.

    8. Allarticolo 55, comma 3, del rego-lamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,dopo le parole: della durata di quattrosemestri sono inserite le seguenti: ,oppure i percorsi formativi degli

    11

  • istituti tecnici superiori previsti dalle lineeguida di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 25 gennaio 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86dell11 aprile 2008 .

    9. Per consentire al sistema degli istitutisuperiori per le industrie artistiche dicontinuare a garantire i livelli formativi diqualit attuali e di fare fronte al paga-mento del personale e degli oneri di fun-zionamento connessi con lattivit istitu-zionale, autorizzata la spesa di euro 1milione per lanno 2015.

    10. Nelle more delladozione dei rego-lamenti di cui allarticolo 2, comma 7,della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ilMinistero dellistruzione, delluniversit edella ricerca, al fine di rimediare alle gravidifficolt finanziarie degli istituti superioridi studi musicali ex pareggiati, autoriz-zato a erogare un contributo complessivodi euro 1 milione per lanno 2015 e di euro3 milioni annui a decorrere dallanno2016. A tale fine, con decreto del Ministrodellistruzione, delluniversit e della ri-cerca, predisposta una graduatoria ba-sata sullurgenza derivante dalla sosteni-bilit economica di lungo periodo, conparticolare riferimento agli istituti chepresentano rilevanti residui passivi per lespese di personale. Lerogazione dei con-tributi effettuata in base alla graduato-ria, fino a esaurimento delle risorse di cuial presente comma. I contributi sono vin-colati alle spese di personale e ai conse-guenti oneri riflessi.

    11. Agli oneri derivanti dallattuazionedelle disposizioni dei commi 9 e 10 delpresente articolo, pari a euro 2 milioni perlanno 2015 e a euro 3 milioni annui adecorrere dellanno 2016, si provvede me-diante corrispondente riduzione dellauto-rizzazione di spesa di cui allarticolo 5,comma 1, lettera a), della legge 24 dicem-bre 1993, n. 537.

    ART. 7.

    (Innovazione digitalee didattica laboratoriale).

    1. Al fine di sviluppare e di migliorarele competenze digitali degli studenti e di

    rendere la tecnologia digitale uno stru-mento didattico di costruzione delle com-petenze in generale, il Ministero dellistru-zione, delluniversit e della ricerca adottail Piano nazionale per la scuola digitale, insinergia con la programmazione europea eregionale e con il Progetto strategico na-zionale per la banda ultralarga.

    2. A decorrere dallanno scolastico suc-cessivo a quello in corso alla data dientrata in vigore della presente legge, leistituzioni scolastiche promuovono, allin-terno dei piani triennali di cui allarticolo2 e in collaborazione con il Ministerodellistruzione, delluniversit e della ri-cerca, azioni coerenti con le finalit, iprincpi e gli strumenti previsti nel Pianonazionale per la scuola digitale di cui alcomma 1.

    3. Il Piano nazionale per la scuoladigitale persegue i seguenti obiettivi:

    a) realizzazione di attivit volte allosviluppo delle competenze digitali deglistudenti, anche attraverso la collabora-zione con universit, associazioni, organi-smi del terzo settore e imprese, nel ri-spetto dellobiettivo di cui allarticolo 2,comma 3, lettera h);

    b) potenziamento degli strumenti di-dattici e laboratoriali necessari a miglio-rare la formazione e i processi di inno-vazione delle istituzioni scolastiche;

    c) adozione di strumenti organizzativie tecnologici per favorire la governance, latrasparenza e la condivisione di dati, non-ch lo scambio di informazioni tra diri-genti, docenti e studenti e tra istituzioniscolastiche ed educative e articolazioniamministrative del Ministero dellistru-zione, delluniversit e della ricerca;

    d) formazione dei docenti per linno-vazione didattica e sviluppo della culturadigitale per linsegnamento, lapprendi-mento e la formazione delle competenzelavorative, cognitive e sociali degli studenti;

    e) formazione dei direttori dei servizigenerali e amministrativi, degli assistentiamministrativi e degli assistenti tecnici perlinnovazione digitale nellamministrazione;

    12

  • f) potenziamento delle infrastrutturedi rete, sentita la Conferenza unificata dicui allarticolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni, con particolare riferimento allaconnettivit nelle scuole;

    g) valorizzazione delle migliori espe-rienze delle istituzioni scolastiche ancheattraverso la promozione di una rete na-zionale di centri di ricerca e di forma-zione;

    h) definizione delle finalit e dellemodalit di gestione dellidentit e delprofilo digitale di dirigenti scolastici, do-centi, personale tecnico e amministrativo estudenti;

    i) definizione dei criteri per la tuteladella riservatezza dei dati personali deglistudenti, con particolare riguardo agli stu-denti minori di et, in relazione al trat-tamento dei dati raccolti nellambito delleattivit didattiche, con particolare riferi-mento alla navigazione di piattaforme di-gitali dedicate allapprendimento, alla frui-zione o alla produzione di contenuti di-dattici digitali;

    l) definizione dei criteri e delle fina-lit per ladozione di testi didattici informato digitale e per la produzione e ladiffusione di opere e materiali per ladidattica, anche prodotti autonomamentedagli istituti scolastici.

    4. Le istituzioni scolastiche possonoindividuare, nellambito dellorganico del-lautonomia, docenti cui affidare il coor-dinamento delle attivit di cui al comma 2.Ai docenti pu essere affiancato un inse-gnante tecnico-pratico. Dallattuazionedelle disposizioni di cui al presentecomma non devono derivare nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica.

    5. Per favorire lo sviluppo della didat-tica laboratoriale, le istituzioni scolastiche,anche attraverso i poli tecnico-professio-nali, possono dotarsi di laboratori territo-riali per loccupabilit attraverso la par-tecipazione, anche in qualit di soggetticofinanziatori, di enti pubblici e locali,camere di commercio, industria, artigia-

    nato e agricoltura, universit, associazioni,fondazioni, enti di formazione professio-nale, istituti tecnici superiori e impreseprivate, per il raggiungimento dei seguentiobiettivi:

    a) orientamento della didattica edella formazione ai settori strategici delMade in Italy, in base alla vocazioneproduttiva, culturale e sociale di ciascunterritorio;

    b) fruibilit di servizi propedeutici alcollocamento al lavoro o alla riqualifica-zione di giovani non occupati;

    c) apertura della scuola al territorioe possibilit di utilizzo degli spazi anche aldi fuori dellorario scolastico.

    6. I soggetti esterni che usufruisconodelledificio scolastico per effettuare atti-vit didattiche e culturali sono responsa-bili della sicurezza e del mantenimento deldecoro degli spazi.

    7. Al fine di consentire alle istituzioniscolastiche di attuare le attivit previstenel presente articolo, nellanno finanziario2015 utilizzata quota parte, pari a euro90 milioni, delle risorse gi destinate nel-lesercizio 2014 in favore delle istituzioniscolastiche ed educative statali sul Fondoper il funzionamento delle istituzioni sco-lastiche, di cui allarticolo 1, comma 601,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esuccessive modificazioni. A decorrere dal-lanno 2016, autorizzata la spesa di euro30 milioni annui. Le risorse sono ripartitetra le istituzioni scolastiche ai sensi del-larticolo 2, comma 6.

    CAPO III

    ORGANICO, ASSUNZIONIE ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

    ART. 8.

    (Organico dellautonomia per lattuazionedei piani triennali dellofferta formativa).

    1. Le istituzioni scolastiche perseguonole finalit di cui allarticolo 1 e lattuazione

    13

  • di funzioni organizzative e di coordina-mento attraverso lorganico dellautonomiacostituito dai posti comuni, per il sostegnoe per il potenziamento dellofferta forma-tiva.

    2. A decorrere dallanno scolastico2016/2017, con cadenza triennale, con de-creti del Ministro dellistruzione, delluni-versit e della ricerca, di concerto con ilMinistro delleconomia e delle finanze econ il Ministro per la semplificazione e lapubblica amministrazione, sentita la Con-ferenza unificata di cui allarticolo 8 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e successive modificazioni, e comunquenel limite massimo di cui allarticolo 25,comma 1, della presente legge, determi-nato lorganico dellautonomia su base re-gionale.

    3. Il riparto della dotazione organicatra le regioni effettuato sulla base delnumero delle classi, per i posti comuni, esulla base del numero degli alunni, per iposti del potenziamento, senza ulteriorioneri rispetto alla dotazione organica as-segnata. Si tiene conto, senza ulteriorioneri rispetto alla dotazione organica as-segnata, della presenza di aree montane odi piccole isole, di aree interne, a bassadensit demografica o a forte processoimmigratorio, nonch di aree caratteriz-zate da elevati tassi di dispersione scola-stica. Il riparto, senza ulteriori oneri ri-spetto alla dotazione organica assegnata,considera altres il fabbisogno per progettie convenzioni di particolare rilevanza di-dattica e culturale espresso da reti discuole o per progetti di valore nazionale.In ogni caso il riparto non deve pregiu-dicare la realizzazione degli obiettivi dirisparmio di cui allarticolo 1, comma 2,del regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 20 marzo2009, n. 81. Il personale della dotazioneorganica dellautonomia tenuto ad assi-curare prioritariamente la copertura deiposti vacanti e disponibili.

    4. I ruoli del personale docente sonoregionali, articolati in ambiti territoriali,suddivisi in sezioni separate per gradi diistruzione, classi di concorso e tipologie diposto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici

    scolastici regionali, su indicazione del Mi-nistero dellistruzione, delluniversit edella ricerca, sentiti le regioni e gli entilocali, definiscono lampiezza degli ambititerritoriali, inferiore alla provincia o allacitt metropolitana, considerando:

    a) la popolazione scolastica;

    b) la prossimit delle istituzioni sco-lastiche;

    c) le caratteristiche del territorio,tenendo anche conto delle specificit dellearee interne, montane e delle piccole isole,della presenza di scuole nelle carceri,nonch di ulteriori situazioni o esperienzeterritoriali gi in atto.

    5. Dallattuazione delle disposizioni delcomma 4 non devono derivare nuovi omaggiori oneri per la finanza pubblica.

    6. Per lanno scolastico 2015/2016 gliambiti territoriali hanno estensione pro-vinciale.

    7. Con decreto del direttore dellufficioscolastico regionale, lorganico dellautono-mia ripartito tra gli ambiti territoriali.Per lanno scolastico 2015/2016 lorganicodellautonomia comprende lorganico didiritto, ladeguamento della dotazione or-ganica alla situazione di fatto ai sensi delregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica n. 81 del 2009 e iposti per il potenziamento, lorganizza-zione, la progettazione e il coordinamentoincluso il fabbisogno per i progetti e leconvenzioni di cui al terzo periodo delcomma 3 del presente articolo, nel limitemassimo di cui allarticolo 25, comma 1.

    8. Gli uffici scolastici regionali promuo-vono, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, la costituzione di reti traistituzioni scolastiche del medesimo am-bito territoriale. Le reti, costituite entro il30 giugno 2016, sono finalizzate alla va-lorizzazione delle risorse professionali,alla gestione comune di funzioni e di atti-vit amministrative, nonch alla realizza-zione di progetti o di iniziative didattiche,educative, sportive o culturali di interesseterritoriale.

    9. Entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, il

    14

  • Ministro dellistruzione, delluniversit edella ricerca emana apposite linee guidariguardanti i princpi per il governo delle retie per la definizione degli accordi di rete.

    10. Gli accordi di rete individuano:

    a) i criteri e le modalit per lutilizzodei docenti nella rete, nel rispetto delledisposizioni legislative vigenti in materia dinon discriminazione sul luogo di lavoro,nonch di assistenza e di integrazionesociale delle persone con disabilit, ancheper insegnamenti opzionali, specialistici, dicoordinamento e di progettazione funzio-nali ai piani triennali dellofferta forma-tiva di pi istituzioni scolastiche inseritenella rete;

    b) i piani di formazione del personalescolastico;

    c) le risorse da destinare alla rete peril perseguimento delle proprie finalit;

    d) le forme e le modalit per latrasparenza e la pubblicit delle decisionie dei rendiconti delle attivit svolte.

    11. Al fine di razionalizzare gli adem-pimenti amministrativi a carico delle isti-tuzioni scolastiche, listruttoria sugli attirelativi a cessazioni dal servizio, pratichein materia di contributi e pensioni, pro-gressioni e ricostruzioni di carriera, trat-tamento di fine rapporto del personaledella scuola, nonch sugli ulteriori atti nonstrettamente connessi alla gestione dellasingola istituzione scolastica, pu esseresvolta dalla rete di scuole in base aspecifici accordi.

    12. Il personale docente gi assunto inruolo a tempo indeterminato alla data dientrata in vigore della presente legge con-serva la titolarit della cattedra presso lascuola di appartenenza. Il personale do-cente in esubero o soprannumerario nel-lanno scolastico 2016/2017 assegnato adomanda a un ambito territoriale. Dal-lanno scolastico 2016/2017 la mobilitterritoriale e professionale del personaledocente opera tra gli ambiti territoriali.

    13. Gli ambiti territoriali e le reti di cuial presente articolo sono definiti assicu-rando il rispetto dellorganico dellautono-

    mia e nellambito delle risorse finanziariedisponibili a legislazione vigente, senzanuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

    14. Lorganico dei posti di sostegno determinato nel limite previsto dallarti-colo 2, comma 414, secondo periodo, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244, e succes-sive modificazioni, e dallarticolo 15,comma 2-bis, del decreto-legge 12 settem-bre 2013, n. 104, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 8 novembre 2013,n. 128, ferma restando la possibilit diistituire posti in deroga ai sensi dellarti-colo 35, comma 7, della legge 27 dicembre2002, n. 289, e dellarticolo 1, comma 605,lettera b), della legge 27 dicembre 2006,n. 296.

    15. Nella ripartizione dellorganico del-lautonomia si tiene conto delle esigenzedelle scuole con lingua di insegnamentoslovena o con insegnamento bilingue slo-veno-italiano della regione Friuli VeneziaGiulia. Per tali scuole, sia il numero deiposti comuni sia quello dei posti per ilpotenziamento dellofferta formativa de-terminato a livello regionale.

    16. Restano salve le diverse determina-zioni che la regione autonoma della ValledAosta e le province autonome di Trentoe di Bolzano hanno adottato e che possonoadottare in materia di assunzione delpersonale docente ed educativo in consi-derazione delle rispettive specifiche esi-genze riferite agli organici regionali eprovinciali.

    ART. 9.

    (Competenze del dirigente scolastico).

    1. Nellambito dellautonomia dellisti-tuzione scolastica, il dirigente scolastico neassicura il buon andamento. A tale scopo,svolge compiti di gestione direzionale, or-ganizzativa e di coordinamento ed re-sponsabile della gestione delle risorse fi-nanziarie e strumentali e dei risultati delservizio nonch della valorizzazione dellerisorse umane e del merito dei docenti.

    15

  • 2. Per la copertura dei posti dellisti-tuzione scolastica, il dirigente scolasticopropone gli incarichi ai docenti di ruoloassegnati allambito territoriale di riferi-mento, anche tenendo conto delle candi-dature presentate dai docenti medesimi. Ildirigente scolastico pu utilizzare i docentiin classi di concorso diverse da quelle perle quali sono abilitati, purch possegganotitoli di studio validi per linsegnamentodella disciplina e percorsi formativi ecompetenze professionali coerenti con gliinsegnamenti da impartire.

    3. Il dirigente scolastico formula laproposta di incarico in coerenza con ilpiano dellofferta formativa di cui allar-ticolo 2. Lincarico ha durata triennale,rinnovabile in coerenza con il piano del-lofferta formativa. Sono valorizzati il cur-riculum, le esperienze e le competenzeprofessionali e possono essere svolti col-loqui. La trasparenza e la pubblicit deicriteri adottati, degli incarichi conferiti edei curricula dei docenti sono assicurateattraverso la pubblicazione nel sito inter-net dellistituzione scolastica.

    4. Nel conferire gli incarichi, il diri-gente scolastico tenuto a dichiarare las-senza di cause di incompatibilit derivantida rapporti di coniugio, parentela o affi-nit, entro il secondo grado, con i docentiassegnati al relativo ambito territoriale.

    5. Lincarico assegnato dal dirigentescolastico e si perfeziona con laccetta-zione del docente. Il docente che ricevapi proposte di incarico opta tra quellericevute. Lufficio scolastico regionaleprovvede alle assegnazioni nei confrontidei docenti che non abbiano ricevuto oaccettato proposte e comunque in caso diinerzia del dirigente scolastico.

    6. Il dirigente scolastico pu indivi-duare nellambito dellorganico dellauto-nomia fino al 10 per cento di docenti chelo coadiuvano in attivit di supporto or-ganizzativo e didattico dellistituzione sco-lastica. Dallattuazione delle disposizionidel presente comma non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

    7. Il dirigente scolastico, nellambitodellorganico dellautonomia assegnato e

    delle risorse, anche logistiche, disponibili,riduce il numero di alunni e di studentiper classe rispetto a quanto previsto dalregolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, alloscopo di migliorare la qualit didattica.

    8. Tenuto conto del perseguimento de-gli obiettivi di cui allarticolo 2, comma 3,il dirigente scolastico pu effettuare lesostituzioni dei docenti assenti per la co-pertura di supplenze temporanee fino adieci giorni con personale dellorganicodellautonomia che, ove impiegato in gradidi istruzione inferiore, conserva il tratta-mento stipendiale del grado di istruzionedi appartenenza.

    9. In ragione delle competenze attri-buite ai dirigenti scolastici, a decorreredallanno scolastico 2015/2016 il Fondounico nazionale per la retribuzione dellaposizione, fissa e variabile, e della retri-buzione di risultato dei medesimi dirigenti incrementato in misura pari a euro 12milioni per lanno 2015 e a euro 35 milioniannui a decorrere dallanno 2016, al lordodegli oneri a carico dello Stato. Il Fondo altres incrementato di ulteriori 46 mi-lioni di euro per lanno 2016 e di 14milioni di euro per lanno 2017 da corri-spondere a titolo di retribuzione di risul-tato una tantum.

    10. Al fine di tutelare le esigenze dieconomicit dellazione amministrativa edi prevenire le ripercussioni sul sistemascolastico dei possibili esiti del contenziosopendente relativo ai concorsi per dirigentescolastico di cui al comma 11, con decretodel Ministro dellistruzione, delluniversite della ricerca, da emanare entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definite le modalit disvolgimento di un corso intensivo di for-mazione e della relativa prova scritta fi-nale, volto allimmissione dei soggetti dicui al comma 11 nei ruoli dei dirigentiscolastici. Alle attivit di formazione e alleimmissioni in ruolo si provvede, rispetti-vamente, nei limiti delle risorse disponibilia legislazione vigente e a valere sulleassunzioni autorizzate per effetto dellar-ticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

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  • 11. Il decreto di cui al comma 10riguarda:

    a) i soggetti gi vincitori ovvero util-mente collocati nelle graduatorie ovveroche abbiano superato positivamente tuttele fasi di procedure concorsuali successi-vamente annullate in sede giurisdizionale,relative al concorso per esami e titoli peril reclutamento di dirigenti scolastici in-detto con decreto direttoriale del Mini-stero dellistruzione, delluniversit e dellaricerca 13 luglio 2011, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56del 15 luglio 2011;

    b) i soggetti che abbiano avuto unasentenza favorevole almeno nel primogrado di giudizio ovvero non abbianoavuto, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, alcuna sentenza definitiva,nellambito del contenzioso riferito ai con-corsi per dirigente scolastico di cui aldecreto direttoriale del Ministero del-listruzione, delluniversit e della ricerca22 novembre 2004, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 94 del26 novembre 2004, e al decreto del Mini-stro della pubblica istruzione 3 ottobre2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,4 serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006,ovvero avverso la rinnovazione della pro-cedura concorsuale ai sensi della legge 3dicembre 2010, n. 202.

    12. Le graduatorie regionali, di cui alcomma 1-bis dellarticolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 8 no-vembre 2013, n. 128, e successive modifi-cazioni, nelle regioni in cui, alla data diadozione del decreto di cui al comma 10del presente articolo, sono in atto i con-tenziosi relativi al concorso ordinario peril reclutamento di dirigenti scolastici in-detto con decreto direttoriale del Mini-stero dellistruzione, delluniversit e dellaricerca 13 luglio 2011, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56del 15 luglio 2011, rimangono aperte infunzione degli esiti dei percorsi formatividi cui al medesimo comma 10.

    13. Per le finalit di cui al comma 10,oltre che per quelle connesse alla valoriz-zazione di esperienze professionali gi po-sitivamente formate e impiegate, i soggettidi cui al comma 11, lettera a), che, nel-lanno scolastico 2014/2015, hanno pre-stato servizio con contratti di dirigentescolastico, sostengono una sessione spe-ciale di esame consistente nellespleta-mento di una prova orale sullesperienzamaturata, anche in ordine alla valutazionesostenuta, nel corso del servizio prestato.A seguito del superamento di tale provacon esito positivo, sono confermati i rap-porti di lavoro instaurati con i predettidirigenti scolastici.

    14. Allattuazione delle procedure dicui ai commi da 10 a 13 si provvede conle risorse strumentali e finanziarie dispo-nibili a legislazione vigente e senza nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

    15. Per garantire la tempestiva coper-tura dei posti vacanti di dirigente scola-stico, a conclusione delle operazioni dimobilit e previo parere dellufficio scola-stico regionale di destinazione, fermo re-stando laccantonamento dei posti desti-nati ai soggetti di cui al comma 11, i postiautorizzati per lassunzione di dirigentiscolastici sono conferiti nel limite massimodel 20 per cento ai soggetti idonei inclusinelle graduatorie regionali del concorsoper il reclutamento di dirigenti scolasticibandito con decreto direttoriale del Mini-stero dellistruzione, delluniversit e dellaricerca 13 luglio 2011, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56del 15 luglio 2011. Il Ministro dellistru-zione, delluniversit e della ricerca, conproprio decreto, predispone le necessariemisure applicative.

    16. Nelle more della revisione del si-stema di valutazione dei dirigenti scola-stici, per leffettuazione della stessa sitiene conto della disciplina stabilita dalregolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 28 marzo 2013,n. 80, nonch dei criteri utilizzati per lascelta, la valorizzazione e la valutazionedei docenti e dei risultati dellistituzionescolastica, con particolare riguardo alle

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  • azioni specifiche realizzate dal dirigentescolastico per migliorarli.

    17. Il nucleo per la valutazione dei diri-genti scolastici composto secondo le di-sposizioni dellarticolo 25, comma 1, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, epu essere articolato in funzione delle mo-dalit previste dal processo di valutazione.La valutazione coerente con lincaricotriennale e con il profilo professionale ed connessa alla retribuzione di risultato. Alfine di garantire le indispensabili azioni disupporto alle scuole impegnate per lattua-zione della presente legge e in relazioneallindifferibile esigenza di assicurare la va-lutazione dei dirigenti scolastici e la realiz-zazione del sistema nazionale di valuta-zione previsto dal regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichitemporanei di livello dirigenziale non gene-rale di durata non superiore a tre anni perle funzioni ispettive. Tali incarichi possonoessere conferiti, nellambito della dotazioneorganica dei dirigenti tecnici in serviziopresso il Ministero dellistruzione, delluni-versit e della ricerca, ai sensi dellarticolo19, comma 6, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modifica-zioni, anche in deroga, per il periodo didurata di detti incarichi, alle percentuali ivipreviste per i dirigenti di seconda fascia. Aifini di cui al presente comma autorizzata,per il triennio 2016-2018, la spesa nel limitemassimo di 7 milioni di euro per ciascunanno del triennio. La percentuale di cuiallarticolo 19, comma 6, del citato decretolegislativo n. 165 del 2001, per i dirigentitecnici in servizio presso il Ministero del-listruzione, delluniversit e della ricerca, rideterminata, nellambito della relativadotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad unamaggiore spesa non superiore a 7 milioni dieuro per ciascun anno.

    ART. 10.

    (Piano straordinario di assunzioni).

    1. Per lanno scolastico 2015/2016, ilMinistero dellistruzione, delluniversit e

    della ricerca autorizzato ad attuare unpiano straordinario di assunzioni a tempoindeterminato di personale docente per leistituzioni scolastiche statali di ogni ordinee grado, per la copertura dei posti vacantie disponibili nellorganico dellautonomia.A tale fine, lorganico dellautonomia, li-mitatamente ai posti del potenziamentonella scuola primaria e secondaria diprimo e di secondo grado, determinatoentro quindici giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, sulla basedelle indicazioni del dirigente scolastico,fermo restando quanto stabilito dallarti-colo 8.

    2. Sono assunti a tempo indeterminatoe iscritti negli ambiti territoriali di cuiallarticolo 8, comma 4, nel limite dei postidi cui al comma 1 del presente articolo:

    a) i vincitori presenti, alla data discadenza prevista per la presentazionedelle domande di cui al comma 3, nellegraduatorie del concorso pubblico per ti-toli ed esami a posti e cattedre banditocon decreto direttoriale del Ministero del-listruzione, delluniversit e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre2012, per il reclutamento di personaledocente per le scuole statali di ogni ordinee grado;

    b) gli iscritti a pieno titolo, alla datadi entrata in vigore della presente legge,nelle graduatorie ad esaurimento del per-sonale docente di cui allarticolo 1, comma605, lettera c), della legge 27 dicembre2006, n. 296, e successive modificazioni.

    3. Al piano straordinario di assunzionipartecipano i soggetti di cui al comma 2che abbiano presentato apposita domandadi assunzione esclusivamente secondo lemodalit stabilite dal comma 8. I soggettiche appartengono a entrambe le categoriedi cui alle lettere a) e b) del comma 2scelgono, con la domanda, per quale ca-tegoria essere trattati.

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  • 4. In deroga allarticolo 399 del testounico delle disposizioni legislative vigentiin materia di istruzione, relative allescuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straor-dinario di assunzioni si provvede secondole modalit e le fasi, in ordine di sequenza,di seguito indicate:

    a) i vincitori sono assunti, nellaregione nella cui graduatoria di meritosono iscritti, nel limite del 50 per centodei posti vacanti e disponibili dellorga-nico dellautonomia, individuati a livellodi ambito territoriale di cui allarticolo 8,comma 4;

    b) gli iscritti nelle graduatorie adesaurimento del personale docente sonoassunti, nella provincia relativa alla gra-duatoria in cui sono iscritti, nel limite delrestante 50 per cento dei posti vacanti edisponibili dellorganico dellautonomia,individuati a livello di ambito territoriale,incrementati di quelli di cui alla lettera a)rimasti eventualmente vacanti e disponibilial termine della relativa fase;

    c) i vincitori, nonch gli iscritti nellegraduatorie ad esaurimento, che residuanodalle fasi precedenti, sono assunti nellimite dei posti rimasti eventualmente va-canti e disponibili nellorganico dellauto-nomia nazionale, individuati a livello diambito territoriale. I vincitori hanno pre-cedenza rispetto agli iscritti nelle gradua-torie ad esaurimento.

    5. I soggetti interessati dalle fasi di cuial comma 4, lettere a), b) e c), esprimonolordine di preferenza tra i posti di soste-gno, se in possesso della relativa specia-lizzazione, e quelli comuni. Esprimonoinoltre obbligatoriamente lordine di pre-ferenza tra tutti gli ambiti territoriali.Allassunzione si provvede seguendo lor-dine delle province, secondo la preferenzaespressa, e per ciascuna provincia rispet-tando lordine di preferenza per il tipo diposto. Con riferimento ai posti comuni, gliaspiranti sono assunti a partire dallaclasse di concorso per cui posseggono

    maggiore punteggio e, a parit di punteg-gio, dando priorit al grado di istruzionesuperiore. In caso di inserimento in pielenchi di sostegno, si procede alle assun-zioni con le stesse modalit del periodoprecedente. In caso di indisponibilit suiposti per gli ambiti territoriali indicati,non si procede allassunzione. I soggettiche non accettano la proposta di assun-zione di cui al presente articolo sonodefinitivamente espunti dalle relative gra-duatorie.

    6. Per lanno scolastico 2015/2016 lat-tribuzione di incarichi su ambiti territo-riali per i soggetti di cui al comma 5 hacarattere annuale.

    7. I soggetti di cui al comma 2 accet-tano espressamente la proposta di assun-zione entro dieci giorni dalla data dellasua ricezione secondo le modalit di cui alcomma 8. In caso di mancata accettazione,nel termine e con le modalit predetti, isoggetti di cui al comma 2 non possonoessere destinatari di ulteriori proposte diassunzione a tempo indeterminato ai sensidel piano straordinario di assunzioni. Ledisponibilit di posti sopravvenute per ef-fetto delle rinunce allassunzione non pos-sono essere assegnate in nessuna delle fasidi cui al comma 4. In relazione ai postiper il potenziamento dellofferta formativache rimangono vacanti allesito del pianostraordinario di assunzioni non possonoessere stipulati contratti di supplenzabreve e saltuaria.

    8. Ai fini del presente articolo pub-blicato un apposito avviso nella GazzettaUfficiale e tutte le comunicazioni con isoggetti di cui al comma 2, incluse ladomanda di assunzione e lespressionedelle preferenze, la proposta di assun-zione, laccettazione o la rinuncia, avven-gono esclusivamente per il tramite dellap-posito sistema informativo, gestito dal Mi-nistero dellistruzione, delluniversit edella ricerca, che cura ogni fase dellaprocedura in deroga agli articoli 45, comma2, e 65 del codice dellamministrazione di-gitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, e successive modificazioni.

    9. escluso dal piano straordinario diassunzioni il personale gi assunto quale

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  • docente a tempo indeterminato alle dipen-denze dello Stato, anche se presente nellegraduatorie di cui al comma 2, lettere a)e b), e indipendentemente dalla classe diconcorso, dal tipo di posto e dal grado diistruzione per i quali vi iscritto o in cui assunto. Sono altres esclusi i soggettiche non sciolgano la riserva per consegui-mento del titolo abilitante entro il 30giugno 2015, fermo restando quanto pre-visto dal periodo precedente.

    10. A decorrere dal 1o settembre 2015,le graduatorie di cui al comma 2, letterab), se esaurite perdono efficacia, per igradi di istruzione della scuola secondaria,ai fini dellassunzione con contratti diqualsiasi tipo e durata. Dalla data dientrata in vigore della presente legge sonosoppresse le graduatorie dei concorsi pub-blici per titoli ed esami banditi antece-dentemente allanno 2012 per il recluta-mento di personale docente per le scuolestatali di ogni ordine e grado.

    11. La prima fascia delle graduatorie dicircolo e distituto del personale docente ededucativo previste dallarticolo 5 del regola-mento di cui al decreto del Ministro dellapubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131,continua a esplicare la propria efficacia,fino allanno scolastico 2016/2017 com-preso, per i soli soggetti gi iscritti alla datadi entrata in vigore della presente legge,non assunti a seguito del piano straordina-rio di assunzioni di cui al comma 1 delpresente articolo.

    12. Per lanno scolastico 2016/2017 avviato un piano straordinario di mobilitterritoriale e professionale su tutti i postivacanti dellorganico dellautonomia, ri-volto ai docenti assunti a tempo indeter-minato entro lanno scolastico 2014/2015.Tale personale partecipa, a domanda e peril predetto anno scolastico, alla mobilitper tutti gli ambiti territoriali a livellonazionale, in deroga al vincolo triennale dipermanenza nella provincia, di cui allar-ticolo 399, comma 3, del testo unico di cuial decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, e successive modificazioni. Suc-cessivamente, i docenti assunti a tempoindeterminato a seguito del piano straor-dinario di cui al presente articolo e

    assegnati, in via provvisoria e per lannoscolastico 2015/2016, agli ambiti territo-riali partecipano per lanno scolastico2016/2017 alle operazioni di mobilit sututti gli ambiti territoriali a livello nazio-nale, ai fini dellattribuzione dellincaricotriennale. Limitatamente allanno scola-stico 2015/2016, i docenti assunti a tempoindeterminato entro lanno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennalesopra citato, possono richiedere lassegna-zione provvisoria interprovinciale. Tale as-segnazione pu essere disposta dal Mini-stero dellistruzione, delluniversit e dellaricerca nel limite dei posti di organico del-lautonomia disponibili e autorizzati.

    13. Fermo restando quanto previsto dalpresente articolo, laccesso ai ruoli del per-sonale docente della scuola statale avvieneesclusivamente mediante concorsi pubblicinazionali su base regionale per titoli edesami. La determinazione dei posti da met-tere a concorso tiene conto del fabbisognoespresso dalle istituzioni scolastiche neipiani triennali dellofferta formativa. Per ilpersonale docente della scuola dellinfanziae primaria e per il personale educativo siapplica larticolo 399, comma 1, del testounico di cui al decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297, e successive modificazioni,fino a totale scorrimento delle relative gra-duatorie a esaurimento.

    14. A decorrere dal concorso pubblicodi cui al comma 17, per ciascuna classe diconcorso o tipologia di posto possonoaccedere alle procedure concorsuali esclu-sivamente i candidati in possesso del re-lativo titolo di abilitazione allinsegna-mento. Per il personale educativo conti-nuano ad applicarsi le specifiche disposi-zioni vigenti per laccesso alle relativeprocedure concorsuali.

    15. Per la partecipazione ai concorsipubblici per titoli ed esami di cui allar-ticolo 400 del testo unico di cui al decretolegislativo 16 aprile 1994, n. 297, come daultimo modificato dal presente articolo, dovuto un diritto di segreteria il cui am-montare stabilito nei relativi bandi. Lesomme riscosse ai sensi del periodo pre-cedente sono versate allentrata del bilan-cio dello Stato per essere riassegnate ai

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  • pertinenti capitoli di spesa della missione Istruzione scolastica dello stato di pre-visione del Ministero dellistruzione, del-luniversit e della ricerca, per lo svolgi-mento della procedura concorsuale.

    16. Allarticolo 400 del testo unico dicui al decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

    a) il primo periodo del comma 01 sostituito dai seguenti: I concorsi pertitoli ed esami sono nazionali e sonoindetti su base regionale, con cadenzatriennale, per tutti i posti vacanti e dispo-nibili, nei limiti delle risorse finanziariedisponibili, nonch per i posti che sirendano tali nel triennio. Le relative gra-duatorie hanno validit triennale a decor-rere dallanno scolastico successivo aquello di approvazione delle stesse e per-dono efficacia con la pubblicazione dellegraduatorie del concorso successivo e co-munque alla scadenza del predetto trien-nio. Il numero degli idonei non vincitorinon pu essere superiore al 10 per centodel numero dei posti messi a concorso ;

    b) al secondo periodo del comma 01,dopo le parole: di uneffettiva sonoinserite le seguenti: vacanza e ;

    c) al secondo periodo del comma 02,le parole: in ragione dellesiguo numerodi candidati sono sostituite dalle se-guenti: in ragione dellesiguo numero deiposti conferibili ;

    d) al terzo periodo del comma 02, laparola: disponibili sostituita dalle se-guenti: messi a concorso ;

    e) al comma 1, le parole: e, per lescuole e per le classi di concorso per lequali sia prescritto, del titolo di abilita-zione allinsegnamento, ove gi posseduto sono soppresse;

    f) al comma 19, le parole: eventual-mente disponibili sono sostituite dalleseguenti: messi a concorso ;

    g) al comma 21, le parole: in ruolo sono soppresse.

    17. Il Ministero dellistruzione, delluni-versit e della ricerca, ferma restando laprocedura autorizzatoria, bandisce, entroil 1o ottobre 2015, un concorso per titolied esami per lassunzione a tempo inde-terminato di personale docente per leistituzioni scolastiche ed educative stataliai sensi dellarticolo 400 del testo unicodi cui al decreto legislativo 16 aprile1994, n. 297, come da ultimo modificatodal presente articolo, per la copertura,nei limiti delle risorse finanziarie dispo-nibili, di tutti i posti vacanti e disponibilinellorganico dellautonomia, nonch per iposti che si rendano tali nel triennio.Limitatamente al predetto bando sonovalorizzati, fra i titoli valutabili in terminidi maggiore punteggio:

    a) il titolo di abilitazione allinsegna-mento conseguito a seguito sia dellaccessoai percorsi di abilitazione tramite proce-dure selettive pubbliche per titoli edesami, sia del conseguimento di specificalaurea magistrale o a ciclo unico;

    b) il servizio prestato a tempo deter-minato, per un periodo continuativo noninferiore a centottanta giorni, nelle istitu-zioni scolastiche ed educative statali diogni ordine e grado.

    18. I soggetti iscritti a pieno titolo, alladata di entrata in vigore della presentelegge, nelle graduatorie del concorso di cuial decreto direttoriale del Ministero del-listruzione, delluniversit e della ricercan. 82 del 24 settembre 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale,n. 75 del 25 settembre 2012, non assuntia seguito del piano straordinario di as-sunzioni di cui ai commi da 1 a 15 e 17del presente articolo, sono assunti a tempoindeterminato quali docenti, con decor-renza giuridica ed economica dal 1o set-tembre 2016 e per i successivi anni sco-lastici, sino allesaurimento dei soggettiaventi titolo. Lassunzione avviene, fermarestando la procedura autorizzatoria pre-vista dallarticolo 39 della legge 27 dicem-bre 1997, n. 449, e successive modifica-zioni, e nel limite dei posti dellorganicodellautonomia vacanti e disponibili, con

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  • priorit rispetto a ogni altra graduatoria dimerito, secondo le modalit e le fasi diassunzione previste dalla presente leggeper i soggetti di cui al comma 2, lettera a),del presente articolo.

    ART. 11.

    (Periodo di formazione e di provadel personale docente ed educativo).

    1. Il personale docente ed educativoassunto ai sensi dellarticolo 10 sottopo-sto al periodo di formazione e di prova, ilcui positivo superamento determina lef-fettiva immissione in ruolo.

    2. Il superamento dellanno di forma-zione e di prova subordinato allo svol-gimento del servizio effettivamente pre-stato per almeno centottanta giorni, deiquali almeno centoventi per le attivitdidattiche.

    3. Il personale docente ed educativo inperiodo di formazione e di prova sot-toposto a valutazione da parte del diri-gente scolastico, sentito il comitato per lavalutazione istituito ai sensi dellarticolo11 del testo unico di cui al decreto legi-slativo 16 aprile 1994, n. 297, come sosti-tuito dallarticolo 13 della presente legge,sulla base di unistruttoria di un docenteal quale sono affidate dal dirigente scola-stico le funzioni di tutor.

    4. Con decreto del Ministro dellistru-zione, delluniversit e della ricerca sonoindividuati gli obiettivi, le modalit divalutazione del grado di raggiungimentodegli stessi, le attivit formative e i criteriper la valutazione del personale docenteed educativo in periodo di formazione e diprova.

    5. In caso di valutazione negativa delperiodo di formazione e di prova, il diri-gente scolastico provvede alla dispensa dalservizio con effetto immediato, senza ob-bligo di preavviso. Se il personale provieneda un altro ruolo docente o della pubblicaamministrazione, il dirigente scolasticoprovvede alla restituzione al ruolo di pro-venienza, nel quale il personale interessatoassume la posizione giuridica ed econo-

    mica che avrebbe conseguito nel mede-simo ruolo.

    6. Continuano ad applicarsi, in quantocompatibili con il presente articolo, gli arti-coli da 437 a 440 del testo unico di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

    ART. 12.

    (Carta elettronica per laggiornamentoe la formazione del docente).

    1. Al fine di sostenere la formazionecontinua dei docenti e di valorizzarne lecompetenze professionali, istituita, nelrispetto del limite di spesa di cui alcomma 3, la Carta elettronica per laggior-namento e la formazione del docente diruolo delle istituzioni scolastiche di ogniordine e grado. La Carta, dellimportonominale di euro 500 annui per ciascunanno scolastico, pu essere utilizzata perlacquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di natura didattico-scien-tifica, di pubblicazioni e di riviste riferitealle materie di insegnamento e comunqueutili allaggiornamento professionale, perlacquisto di hardware e software, perliscrizione a corsi per attivit di aggior-namento e di qualificazione delle compe-tenze professionali, a corsi di laurea, dilaurea magistrale, specialistica o a ciclounico, inerenti al profilo professionale,ovvero a corsi post lauream o a masteruniversitari inerenti al profilo professio-nale, per rappresentazioni teatrali e cine-matografiche, per lingresso a musei, mo-stre ed eventi culturali, nonch per ini-ziative coerenti con le attivit individuatenellambito del piano dellofferta formativadelle scuole e del Piano nazionale diformazione di cui al comma 4. La sommadi cui alla Carta non costituisce retribu-zione accessoria n reddito imponibile.

    2. Con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, di concerto con il Mi-nistro dellistruzione, delluniversit e dellaricerca e con il Ministro delleconomia edelle finanze, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definiti i criteri e le

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  • modalit di assegnazione e utilizzo dellaCarta di cui al comma 1, nonch limportoda assegnare nellambito delle risorse di-sponibili di cui al comma 3, tenendo contodel sistema pubblico per la gestione del-lidentit digitale, nonch le modalit perlerogazione delle agevolazioni e dei bene-fci collegati alla Carta medesima.

    3. Per le finalit di cui al comma 1 autorizzata la spesa di euro 381,137milioni annui a decorrere dallanno 2015.

    4. Nellambito degli adempimenti con-nessi alla funzione docente, la formazionein servizio dei docenti di ruolo obbliga-toria, permanente e strutturale. Le attivitdi formazione sono definite dalle singoleistituzioni scolastiche in coerenza con ilpiano triennale dellofferta formativa dicui allarticolo 2 e con i risultati emersidai piani di miglioramento delle istituzioniscolastiche previsti dal regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica28 marzo 2013, n. 80, sulla base dellepriorit nazionali indicate nel Piano na-zionale di formazione, adottato ogni treanni con decreto del Ministro dellistru-zione, delluniversit e della ricerca, sen-tite le organizzazioni sindacali rappresen-tative di categoria.

    5. Per lattuazione del Piano nazionaledi formazione e per la realizzazione delleattivit formative di cui al presente arti-colo autorizzata la spesa di euro 40milioni annui a decorrere dallanno 2016.

    ART. 13.

    (Valorizzazione del meritodel personale docente).

    1. Per la valorizzazione del merito delpersonale docente istituito presso il Mi-nistero dellistruzione, delluniversit edella ricerca un apposito fondo, con lostanziamento di euro 200 milioni annui adecorrere dallanno 2016, ripartito a livelloterritoriale e tra le istituzioni scolastichein proporzione alla dotazione organica deidocenti, considerando altres i fattori dicomplessit delle istituzioni scolastiche e

    delle aree soggette a maggiore rischioeducativo, con decreto del Ministro del-listruzione, delluniversit e della ricerca.

    2. Il dirigente scolastico, sulla base deicriteri individuati dal comitato per la va-lutazione dei docenti, istituito ai sensidellarticolo 11 del testo unico di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,come sostituito dal presente articolo, as-segna annualmente al personale docenteuna somma del fondo di cui al comma 1sulla base di motivata valutazione.

    3. La somma di cui al comma 2,definita bonus, destinata a valorizzare ilmerito del personale docente di ruolo delleistituzioni scolastiche di ogni ordine egrado e ha natura di retribuzione acces-soria.

    4. Dallinizio dellanno scolastico suc-cessivo a quello in corso alla data dientrata in vigore della presente legge,larticolo 11 del testo unico di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituito dal seguente:

    ART. 11. (Comitato per la valutazionedei docenti). 1. Presso ogni istituzionescolastica ed educativa istituito, senzanuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, il comitato per la valutazione deidocenti.

    2. Il comitato ha durata di tre anniscolastici, presieduto dal dirigente sco-lastico ed costituito dai seguenti com-ponenti individuati dal consiglio di isti-tuto:

    a) due docenti dellistituzione scola-stica;

    b) due rappresentanti dei genitori,per la scuola dellinfanzia e per il primociclo di istruzione; un rappresentante deglistudenti e un rappresentante dei genitori,per il secondo ciclo di istruzione.

    3. Il comitato individua i criteri per lavalorizzazione dei docenti sulla base:

    a) della qualit dellinsegnamento edel contributo al miglioramento dellisti-tuzione scolastica;

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  • b) dei risultati ottenuti dal docente odal gruppo di docenti in relazione alpotenziamento delle competenze deglialunni e dellinnovazione didattica e me-todologica;

    c) delle responsabilit assunte nelcoordinamento organizzativo e didattico enella formazione del personale.

    4. Il comitato esprime altres il proprioparere sul superamento del periodo diformazione e di prova per il personaledocente ed educativo.

    5. Per lespressione del parere sul su-peramento del periodo di formazione e diprova per il personale docente ed educa-tivo, il comitato integrato dal docente alquale sono affidate le funzioni di tutor.

    6. Il comitato valuta il servizio di cuiallarticolo 448 su richiesta dellinteres-sato, previa relazione del dirigente scola-stico; nel caso di valutazione del serviziodi un docente componente del comitato,ai lavori non partecipa linteressato e ilconsiglio di istituto provvede allindivi-duazione di un sostituto. Il comitatoesercita altres le competenze per la ria-bilitazione del personale docente, di cuiallarticolo 501 .

    ART. 14.

    (Limite della durata dei contratti di lavoroa tempo determinato e fondo per il risar-

    ci