DDL S. 1823 - senato.it · Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo Iter 31...

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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1823 Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo 19/03/2018 - 10:27

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Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1823

Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo

19/03/2018 - 10:27

Indice

1. DDL S. 1823 - XVII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 1823 5

1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855-A 11

1.3. Trattazione in Commissione 62

1.3.1. Sedute 63

1.3.2. Resoconti sommari 68

1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 69

1.3.2.1.1. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 144 (pom.) del

29/04/2015 70

1.3.2.1.2. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 145 (pom.) del

05/05/2015 78

1.3.2.1.3. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 146 (pom.) del

06/05/2015 81

1.3.2.1.4. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 77 (pom.) del 13/05/2015 92

1.3.2.1.5. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 148 (pom.) del

13/05/2015 93

1.3.2.1.6. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 78 (pom.) del 14/05/2015 98

1.3.2.1.7. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 80 (ant.) del 19/05/2015 99

1.3.2.1.8. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 81 (pom.) del

19/05/2015 100

1.3.2.1.9. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 149 (pom.) del

19/05/2015 101

1.3.2.1.10. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 151 (pom.) del

20/05/2015 106

1.3.2.1.11. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 153 (ant.) del

27/05/2015 110

1.3.2.1.12. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 154 (pom.) del

03/06/2015 115

1.3.2.1.13. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 156 (ant.) del

04/06/2015 121

1.3.2.1.14. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 158 (pom.) del

09/06/2015 129

1.3.2.1.15. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 160 (pom.) del

16/06/2015 136

1.3.2.1.16. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 162 (pom.) del

23/06/2015 228

1.3.2.1.17. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 164 (pom.) del

30/06/2015 237

1.3.2.1.18. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 165 (pom.) del

01/07/2015 244

1.3.2.1.19. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 166 (pom.) del

02/07/2015 250

1.3.2.1.20. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 167 (pom.) del

07/07/2015 254

1.3.2.1.21. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 168 (ant.)

dell'08/07/2015 265

1.3.2.1.22. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 169 (pom.)

dell'08/07/2015 272

1.3.2.1.23. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 170 (ant.) del

09/07/2015 282

1.3.2.1.24. 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 171 (pom.) del

09/07/2015 289

1.4. Trattazione in consultiva 293

1.4.1. Sedute 294

1.4.2. Resoconti sommari 297

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 298

1.4.2.1.1. 1Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 113 (pom., Sottocomm. pareri) del

22/07/2015 299

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 301

1.4.2.2.1. 5Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 430 (ant.) del 16/07/2015 302

1.4.2.2.2. 5Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 437 (ant.) del 28/07/2015 308

1.4.2.2.3. 5Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 439 (ant.) del 29/07/2015 310

1.4.2.2.4. 5Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 440 (pom.) del 29/07/2015 313

1.4.2.2.5. 5Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 442 (pom.) del 30/07/2015 321

1.4.2.3. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 323

1.4.2.3.1. 10Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 146 (pom.) del

19/05/2015 324

1.4.2.4. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 336

1.4.2.4.1. 14Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 124 (pom.) del

20/05/2015 337

1.5. Trattazione in Assemblea 349

1.5.1. Sedute 350

1.5.2. Resoconti stenografici 352

1.5.2.1. Seduta n. 485 (pom.) del 15/07/2015 353

1.5.2.2. Seduta n. 486 (ant.) del 16/07/2015 423

1.5.2.3. Seduta n. 487 (pom.) del 21/07/2015 494

1.5.2.4. Seduta n. 488 (ant.) del 22/07/2015 579

1.5.2.5. Seduta n. 490 (ant.) del 23/07/2015 626

1.5.2.6. Seduta n. 493 (ant.) del 29/07/2015 750

1.5.2.7. Seduta n. 494 (ant.) del 30/07/2015 892

1.5.2.8. Seduta n. 495 (ant.) del 31/07/2015 1336

1. DDL S. 1823 - XVII Leg.

DDL S. 1823 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 1823 - XVII Leg.

Senato della Repubblica Pag. 1

1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 1823XVII Legislatura

Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo

Iter31 luglio 2015: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)Successione delle letture parlamentariS.1823 assorbito da S. 1880

Iniziativa ParlamentareLoredana De Petris ( Misto, Sinistra Ecologia e Libert )CofirmatariSergio Lo Giudice ( PD ), Bartolomeo Pepe ( Misto, Movimento X ), Massimo Cervellini ( Misto,Sinistra Ecologia e Libert ), Alessia Petraglia ( Misto, Sinistra Ecologia e Libert ), Peppe DeCristofaro ( Misto, Sinistra Ecologia e Libert ), Lucrezia Ricchiuti ( PD ), Maurizio Romani (Misto, Movimento X ), Giovanni Barozzino ( Misto, Sinistra Ecologia e Libert ), Luciano Uras (Misto, Sinistra Ecologia e Libert ), Dario Stefano ( Misto, Sinistra Ecologia e Libert ), AlessandraBencini ( Misto ), Ivana Simeoni ( Misto )Fabrizio Bocchino ( Misto, Italia Lavori in Corso ) (aggiunge firma in data 20 marzo 2015)NaturaordinariaPresentazionePresentato in data 18 marzo 2015; annunciato nella seduta ant. n. 413 del 19 marzo 2015.Classificazione TESEOSERVIZIO RADIOTELEVISIVO , RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPAArticoliSOCIETA' PER AZIONI (Art.4), CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (Art.4), PARTECIPAZIONISTATALI (Art.4), CANONE DI ABBONAMENTO (Artt.4, 5), COMMISSIONI CONSIGLI ECOMITATI AMMINISTRATIVI (Art.6), VIGILANZA (Art.6), PROGRAMMI E PIANI (Art.6),TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Art.6), INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVEAMMINISTRATIVE E DI GOVERNO (Art.7), DIRITTO DI ACCESSO (Art.8), SOPPRESSIONE ESCIOGLIMENTO DI ORGANI (Art.9), COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L' INDIRIZZOGENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Art.9)RelatoriRelatore alla Commissione Sen. Raffaele Ranucci (PD) (dato conto della nomina il 29 aprile 2015)(proposto testo modificato).

DDL S. 1823 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 2

http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45400.htm&thispagehttp://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45552http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=9http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=25235http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49

Relatore alla Commissione Sen. Enrico Buemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (dato contodella nomina il 29 aprile 2015) (proposto testo modificato).Relatore di maggioranza Sen. Raffaele Ranucci (PD) nominato nella seduta pom. n. 171 del 9 luglio2015 (proposto testo modificato).Relatore di maggioranza Sen. Enrico Buemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) nominatonella seduta pom. n. 171 del 9 luglio 2015 (rinuncia all'incarico il 30/7/2015 seduta n. 494).Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.Presentato il testo degli articoli il 13 luglio 2015; annuncio nella seduta pom. n. 483 del 14 luglio2015.AssegnazioneAssegnato alla 8 Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente l'8aprile 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 425 dell'8 aprile 2015.Pareri delle commissioni 1 (Aff. costituzionali), 2 (Giustizia), 5 (Bilancio), 6 (Finanze), 7 (Pubbl.istruzione), 10 (Industria), 12 (Sanita'), 13 (Ambiente), 14 (Unione europea), Questioni regionali

DDL S. 1823 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 3

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=17879http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=69http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=25235http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=17879http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=69http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=8

1.2. Testi

DDL S. 1823 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

Senato della Repubblica Pag. 4

1.2.1. Testo DDL 1823collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 1823DISEGNO DI LEGGEd'iniziativa dei senatori DE PETRIS , LO GIUDICE , PEPE , CERVELLINI , PETRAGLIA , DECRISTOFARO , RICCHIUTI , Maurizio ROMANI , BAROZZINO , URAS , STEFANO ,BENCINI , SIMEONI e BOCCHINOCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2015Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivoOnorevoli Senatori. -- La Rai -- Radiotelevisione italiana Spa (di seguito RAI) un bene comune.Mentre tornano forti i venti della privatizzazione, con la messa sul mercato oggi di quote della societRayWay e domani forse di altre societ, i presentatori del presente disegno di legge intendonoaffermare il carattere fondativo per la cittadinanza digitale del servizio pubblico radiotelevisivo. Dauna parte il neocapitalismo un p tecnocratico e un p populista sotteso alle ipotesi governative,dall'altra il progetto partecipato da tante associazioni e fonti sociali e qui riassunto. Il testo, infatti, ilfrutto di un lungo e meticoloso lavoro del MoveOn-Italia. La Rai ai cittadini, movimento di cittadiniche, sull'onda dell'esperienza venuta dagli Stati Uniti d'America, ha promosso e condotto un tavolo diapprofondimento da cui emerso lo schema fatto proprio dai presentatori.Le ragioni profonde, in grado di conferire legittimit alla RAI quale servizio pubblico, non possonopi risiedere nella finitezza delle risorse tecniche e nell'arretratezza dello sviluppo del settore: neimotivi, cio, dell'originaria scelta italiana ed europea. Entrambe le premesse storiche degli antichimonopoli di Stato, divenuti poi servizi pubblici, sembrano oggi superate dalla molteplicit dei canalidiffusivi e da un rigoglioso sviluppo dell'ambiente crossmediale. Perch, allora, il servizio pubblicoappare ora persino pi importante di quanto fosse nelle precedenti ere mediatiche? La risposta staproprio nel carattere ormai pervasivo dell'informazione, motore e protagonista della stagione delcapitalismo cognitivo. E di fronte al rischio di un crescente digital divide -- vale a dire la frattura trachi ha gli strumenti per partecipare alla rivoluzione tecnica e chi n sprovvisto -- proprio unservizio pubblico forte e strutturato l'antidoto rispetto al pericolo dello scivolamento di massa versol'ignoranza digitale. Una RAI pubblica ma non statalista o assistita, pluralista ma non lottizzata,insediata nel mercato ma non commerciale il sottotesto della proposta che segue.L'articolato centrato specificamente sul modello di governance, diminuendo sensibilmente nellagestione dell'apparato la presenza di esponenti di diretta espressione politica e favorendo, invece,l'ingresso pieno nel vertice di espressioni della societ civile. I riferimenti presi ad esempio sono quellidella Germania, della Spagna e della Gran Bretagna, nonch della legge varata in Argentina nel 2009.Tra i diversi poteri e l'azienda pubblica si introduce una sorta di intercapedine, il Consiglio per legaranzie del servizio pubblico, che costituisce la difesa attiva dai tentativi di minare indipendenza edautonomia. Il doppio livello -- governo e indirizzo, gestione -- risponde alla vasta richiesta ditutelare tanto i professionisti che vi lavorano quanto i cittadini utenti della RAI. Non esistono,ovviamente, n una soluzione definitiva n una formula magica. Ma la rottura della routine censoria eomologante indispensabile.Ecco, il testo che segue porta a sintesi un dibattito annoso e riprende i temi e lo spirito della proposta

DDL S. 1823 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1823

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http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/910068/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

di legge presentata alla Camera il 6 settembre 2006 (atto Camera n. 1616, XV legislatura).Tutto ci ha solide fondamenta nella Costituzione italiana, nella normativa nazionale ed europea, oltreche nel Protocollo n. 29 allegato al Trattato di Lisbona, Sul sistema di radiodiffusione pubblica negliStati membri, e nella raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 15febbraio 2012, On public service media governance.La sequenza normativa italiana lunga: dalla legge di riforma n. 103 del 1975 che spost dal Governoal Parlamento la collocazione sistemica della RAI, alla legge n. 206 del 1993 che attribu ai Presidentidi Camera e Senato il potere di nomina del consiglio di amministrazione, alla controriforma dellalegge Gasparri del 2004 che ripristin il ruolo assoluto dei partiti. Sono le leggi principali, intrecciatead un gelatinoso e complesso flusso giuridico.Per questo urgente cambiare strada, riconsegnando alla RAI l'autentica funzione di servizio pubblico:nella cultura di massa non certo un obiettivo scontato, anzi.In questi ultimi anni la discussione si spostata dalla necessaria riforma della legge Gasparri e dellenorme sul conflitto di interessi alla crisi di rappresentanza e di rappresentazione della RAI.Il berlusconismo ha fatto breccia. Molti non credono, ormai, alla necessit che permangaun'istituzione deputata alla realizzazione di una particolare missione nel settore. A simile stato di cosehanno contribuito il generale sfavore verso il pubblico e, soprattutto, la feroce spartizione partiticaunita alla stessa gestione industriale dell'azienda. Alcuni conti economici o alcuni programmi hannocos dato fiato ai detrattori. E non pochi -- in malafede -- sono stati spinti dal desiderio di favorire iprincipali concorrenti televisivi, terrestri e satellitari: appunto il conflitto di interessi, vecchio e nuovo.Il punto, per, non rottamare, bens rendere la RAI pi moderna e liberata dal giogo politico chel'ha rovinata. Tuttavia, bisognerebbe andare cauti (cio, non agire a colpi di decreto), se vero come vero che l'Europa ha fatto di queste istituzioni culturali un caposaldo dei diritti di cittadinanza.Dunque, serve una rinnovata legittimazione collegata ad un cambio di governance e di filosofia, anchein rapporto a cos svariate piattaforme tecnologiche, in particolare quelle fondate sull'utilizzo diinternet. Il mondo convergente, si detto, rende paradossalmente ancor pi necessaria l'esistenza di unservizio pubblico nella lotta alla povert digitale. Avere in astratto tante possibilit di informazione edi contenuti non significa che venga meno l'interesse, anche costituzionale, a che vi sia un soggettoindipendente che assicuri determinate garanzie. Ad esempio, pi che mai su internet si pone ilproblema dell'accesso e dell'affidabilit delle notizie, laddove le news classiche sono sempre picoperte dalle regole del copyright. Questo pu essere in parte risolto dalla scelta di chi opera in rete odalla reputazione di chi immette quel determinato contenuto, ma resta pur sempre una grandeincertezza. Come colmarla? Il servizio pubblico dovrebbe avere l'obbligo per statuto di produrreinformazione garantita anche sulla rete, quanto a verifica delle fonti, qualit, indipendenza e gratuit. Edeve aggiungersi, in una societ sempre pi organizzata intorno alle connessioni, la garanzia di livelliminimi di servizio uguali per tutti.Ci potrebbero essere, infatti, tanti soggetti che svolgono un ruolo proficuo sul piano del pluralismoinformativo o dell'offerta di contenuti, ma non saremo mai sicuri che tale condizione, in assenza di unservizio pubblico nazionale (dotato di una propria infrastruttura trasmissiva), sia presente in tutte lecomplesse articolazioni territoriali e sociali del nostro Paese. un problema che risulta con evidenzapersino clamorosa nell'accesso ai contenuti. Viviamo in un contesto caratterizzato via via da processicomunicativi in cui i prodotti di pregio sono a pagamento. Le tecnologie gi presentano un problemadi inclusivit sociale, o perch tecnicamente costose o perch difficili da usare, oppure perchmaterialmente non raggiungono tutti i cittadini. Se ad una simile situazione si aggiunge il costo deicontenuti, si rischia di avere due societ dell'informazione: una che gode di una partecipazioneinformata o di prodotti di qualit e un'altra che deve accontentarsi di un'offerta scadente, caratterizzatada un forte peso della pubblicit e da uno sbrigativo trattamento dei dati personali.Le norme proposte, che vanno dalla definizione del ruolo del servizio pubblico e della sua missione,alla sua natura di bene comune -- concetto socio-giuridico che per la prima volta compare in un'ipotesidi riforma della RAI -- alla previsione di un Consiglio che nomina l'organo di amministrazione, al

DDL S. 1823 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1823

Senato della Repubblica Pag. 6

canone collegato al reddito, sono definite con l'obiettivo di rendere la RAI un soggetto di espressione edi voce delle varie articolazioni presenti nel Paese. Il cittadino il centro del sistema e ha il pienodiritto di richiedere direttamente al giudice la sua tutela. Nessuna zona franca. Nessuna esclusione.Qualit per tutti.DISEGNO DI LEGGEArt. 1.(Finalit)1. Oggetto della presente legge la regolazione del servizio pubblico nella comunicazione audiovisivae radiofonica sui diversi media.Art. 2.(Princpi)1. L'accesso alla comunicazione un diritto fondamentale. Nel sistema della comunicazione e neimercati che lo compongono sono garantiti il pluralismo, la libert di accesso e l'assenza di posizionidominanti o monopolistiche.2. Il servizio pubblico, quale strumento essenziale per realizzare un'effettiva libert di accesso allacomunicazione audiovisiva e radiofonica, tutela un bene comune, il quale si caratterizza per lapromozione dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni societ e, inparticolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere informazioni, idee ed opinioni medianteun accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili. Il servizio pubblicopreserva il pluralismo dei mezzi di comunicazione.3. Le attivit di comunicazione nei diversi media, realizzate dall'operatore del servizio pubblico e dasoggetti privati, sono svolte nel rispetto delle norme costituzionali, in particolare degli articoli 2, 3, 15,21, 41, 43 e 117 della Costituzione, dei princpi di cui alla Convenzione europea per la salvaguardiadei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva aisensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare di cui all'articolo 10, della normativa dell'Unioneeuropea, in particolare l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonch delProtocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato diLisbona del 13 dicembre 2007, reso esecutivo ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.4. La libera attivit economica nel settore dei media audiovisivi esercitata nel rispetto dei princpi delpluralismo e della concorrenza stabiliti dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea, salvaguardando l'universalit dell'accesso alle reti.5. Il servizio pubblico svolto in piena indipendenza e piena autonomia editoriale, amministrativa efinanziaria.Art. 3.(Attivit generali)1. Il servizio pubblico assicura livelli adeguati di accesso alle diverse opportunit tecnologiche,all'informazione indipendente e ai prodotti della comunicazione, indipendentemente dalle condizionisociali e dalla capacit di spesa di ciascun cittadino.2. Il servizio pubblico promuove la cultura, la conoscenza e le produzioni nazionali e assicuraadeguate modalit per la realizzazione di nuove forme di comunicazione anche da parte dei cittadini.Art. 4.(Organi e amministrazione della RAI Spa)1. Il servizio pubblico nei diversi media realizzato da un operatore pubblico, organizzato secondo lemodalit stabilite nei commi seguenti.2. Il servizio pubblico svolto da una societ per azioni, denominata RAI Spa, il cui capitale interamente posseduto dallo Stato. Le azioni della RAI Spa e delle societ controllate sono attribuiteallo Stato e non sono cedibili. Il Consiglio di cui all'articolo 6 esercita i poteri dell'azionista e provvedealla nomina e alla revoca dei vertici della RAI Spa secondo quanto stabilito al comma 5 del medesimo

DDL S. 1823 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1823

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articolo 6.3. La societ RAI Spa amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri,eletti con voto limitato a tre preferenze dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, secondo lemodalit di cui all'articolo 6, comma 4. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; ilmandato dei componenti del consiglio di amministrazione non rinnovabile.4. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggettoesterno in qualit di direttore generale, sulla base della presentazione di un curriculum vitae e di unprogetto editoriale.5. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono al loro interno il presidente con votoqualificato. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno.6. I componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale sono ascoltati, prima del loroinsediamento, in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera deideputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.7. Il consiglio di amministrazione sottoposto alla sorveglianza del Consiglio per le garanzie delservizio pubblico, al quale riferisce sul suo operato con una relazione trimestrale.8. Alla societ RAI Spa sono trasferiti ogni anno i proventi derivanti dal canone di abbonamento alleradioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno1938, n. 880. Le risorse derivanti dal canone, dalla pubblicit o da altre forme di finanziamento sonoutilizzate dalla RAI Spa al fine di svolgere le diverse attivit del servizio pubblico, secondo unmodello di separazione contabile.Art. 5.(Canone)1. La determinazione del canone di abbonamento di cui all'articolo 4, comma 8, alla societ RAI Spa definita dall'Autorit per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sentito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 6,secondo il criterio della progressivit nell'imposizione fiscale generale.2. Nella dichiarazione dei redditi ciascun contribuente indica la misura del canone di abbonamento dicui al comma 1 secondo i criteri stabiliti ai sensi del medesimo comma 1.Art. 6.(Consiglio per le garanziedel servizio pubblico)1. istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato Consiglio,dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autoritindipendenti.2. Il Consiglio un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali delPaese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comunedel servizio pubblico sui diversi media.3. Il Consiglio svolge le attivit necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso allepiattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.4. Il Consiglio nomina i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezionemediante avviso pubblico. La selezione svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglioche tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da partedei candidati di comprovate esperienze professionali in attivit economiche, giuridiche o dellacomunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per lasociet RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3.5. Il Consiglio:a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei princpi di cuiall'articolo 2;

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b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dalconsiglio di amministrazione della societ RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta larispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto delPresidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quantostabilito dagli articoli 2 e 3;d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento,facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppoeconomico;e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tuteladel consumatore e la compatibilit delle esigenze delle attivit produttive con la finalit di pubblicointeresse e con le responsabilit del servizio pubblico radiotelevisivo;f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi delprocedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni divoto e di scrutinio;g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza deiservizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenzedell'Autorit per le garanzie nelle comunicazioni.6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attivit secondo princpi e regole di ampiatrasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non rinnovabile.7. Il Consiglio composto da ventuno membri, eletti con modalit tali da consentire la loro nomina intempi diversi. La composizione cos determinata:a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano;c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamentodel canone, secondo quanto disposto dal comma 9;g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricercaregistrate nell'elenco di cui al comma 8;i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lottaalle mafie e nella promozione della cultura della legalit, registrate nell'elenco di cui al comma 8;l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registratenell'elenco di cui al comma 8;m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul frontedella promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui alcomma 8.8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degliartisti e dei produttori di contenuti, nonch delle associazioni e delle organizzazioni non governative dicui al comma 7, secondo le modalit stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri daadottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso unaprocedura telematica nel sito internet istituzionale della societ RAI Spa, esprimendo due preferenze,

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per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni deiconsumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; lespecifiche modalit della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui al comma 8.10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovataesperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltatiin audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e delSenato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministerodello sviluppo economico.12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attivit e, in particolare, sull'attivit dellasociet RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con ilMinistero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.Art. 7.(Incompatibilit delle cariche)1. Il direttore generale, i componenti del Consiglio e del consiglio di amministrazione di cui all'articolo4, comma 3, e i candidati iscritti nelle liste di cui all'articolo 6, comma 9, non possono aver ricopertoincarichi politici, parlamentari o di governo, anche in ambito regionale e comunale, n all'interno disociet controllate direttamente o indirettamente dalle regioni o dagli enti locali, ovvero essere staticomponenti del collegio di un'autorit indipendente, nei tre anni precedenti la nomina, ovvero essereportatori di interessi in conflitto con gli interessi materiali e morali della societ RAI Spa. I medesimisoggetti devono fornire ogni garanzia di indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settoredelle comunicazioni, in particolare in campo giuridico, economico o umanistico. Ove siano lavoratoridipendenti essi sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.2. Per l'anno successivo alla scadenza del mandato, i soggetti di cui al comma 1 non possono ricoprirecariche all'interno di societ legate o controllate, direttamente o indirettamente, dalla societ RAI Spa.3. I soggetti di cui al comma 1 non devono, inoltre, essere stati condannati con sentenza passata ingiudicato in procedimenti di natura penale.Art. 8.(Tutela nell'accesso alla comunicazione)1. Ogni cittadino pu rivolgersi al giudice naturale per la tutela del suo diritto fondamentale all'accessoalla comunicazione del servizio pubblico, come definito dall'articolo 2.Art. 9.(Disposizione finale)1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dicui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, soppressa.

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1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795,

1815, 1823, 1841 e 1855-Acollegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 E 1855-ARelazione OraleRelatori Ranucci e Buemi

TESTO PROPOSTO DALLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

Comunicato alla Presidenza il 13 luglio 2015PER ILDISEGNO DI LEGGERiforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (n. 1880)presentato dal Ministro dello sviluppo economicodi concerto con il Ministro dell'economia e delle finanzeCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2015CON ANNESSO TESTO DEIDISEGNI DI LEGGEDisposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamentoalle radioaudizioni e alla televisione (n. 746)d'iniziativa del senatore STUCCHICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2013Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivoe multimediale, nonch per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della societRAI-Radiotelevisione italiana Spa (n. 760)d'iniziativa del senatore STUCCHICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina,trasparenza e indirizzo della RAI -- Radiotelevisione italiana SpA,nonch delega al Governo per l'adozione di un testo unicodella normativa vigente in materia di RAI (n. 1570)d'iniziativa dei senatori BUEMI , Fausto Guilherme LONGO e Maurizio ROMANICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2014Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo (1795)d'iniziativa dei senatori PEPE , MOLINARI e FUCKSIACOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2015Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (n. 1815)d'iniziativa dei senatori CROSIO , CENTINAIO , ARRIGONI , BELLOT , BISINELLA ,

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1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

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http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/930266/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

CALDEROLI , CANDIANI , COMAROLI , CONSIGLIO , DIVINA , MUNERATO , STEFANI, STUCCHI , TOSATO e VOLPICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2015Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo (n. 1823)d'iniziativa dei senatori DE PETRIS , LO GIUDICE , PEPE , CERVELLINI , PETRAGLIA , DECRISTOFARO , RICCHIUTI , Maurizio ROMANI , BAROZZINO , URAS , STEFANO ,BENCINI , SIMEONI e BOCCHINOCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2015Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai (n. 1841)d'iniziativa dei senatori FORNARO , MARTINI , GOTOR , CHITI , D'ADDA , GATTI ,GUERRA , LAI , LO MORO , MANASSERO , MIGLIAVACCA e PEGORERCOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2015Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n.?249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio2005, n.?177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorit per le garanzie nellecomunicazioni, di organizzazione della societ concessionaria del servizio pubblico generaleradiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio (n. 1855)d'iniziativa dei senatori CIOFFI , AIROLA , SCIBONA , CIAMPOLILLO , GIROTTO ,BERTOROTTA , BLUNDO , BOTTICI , BUCCARELLA , BULGARELLI , CAPPELLETTI ,CASTALDI , CATALFO , COTTI , CRIMI , DONNO , ENDRIZZI , FATTORI , FUCKSIA ,GAETTI , GIARRUSSO , LEZZI , LUCIDI , MANGILI , MARTON , MARTELLI ,MONTEVECCHI , MORONESE , MORRA , NUGNES , PAGLINI , PETROCELLI , PUGLIA, SANTANGELO , SERRA e TAVERNACOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2015dei quali la Commissione propone l'assorbimentonel disegno di legge n. 1880NONCH DELLEPETIZIONIdel signor Salvatore ACANFORA (n. 443)PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013del signor Salvatore ACANFORA (n. 545)PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013del signor Fabio Ratto TRABUCCO (n. 670)PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013del signor Salvatore ACANFORA (n. 1125)PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2014e del signor Salvatore ACANFORA (n. 1282)PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2014

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLAPUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1880 e su emendamenti(Estensore: Palermo)

24 giugno 2015La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non

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1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

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ostativo con le seguenti osservazioni:all'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, si segnala l'opportunit che la convenzione iviprevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulataanche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizioerogato;all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 6, si rileva la necessit che la novella ivi prevista aldecreto legislativo n. 177 del 2005, riguardante la designazione dei membri del consiglio diamministrazione della RAI -- Radiotelevisione italiana Spa, sia coordinata con il vigente comma 3dell'articolo 49 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che il consiglio di amministrazionesia nominato dall'assemblea.Esaminati, altres, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:sugli emendamenti 1.9 e 1.30 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il caratterevincolante del parere delle competenti Commissioni parlamentari ivi previsto;sugli emendamenti 1.25 e 1.26 parere non ostativo, segnalando l'opportunit che la convenzione iviprevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulataanche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizioerogato;sui restanti emendamenti parere non ostativo.

(Estensore: Collina)su ulteriori emendamenti

7 luglio 2015La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge, esprime, per quantodi competenza, i seguenti pareri:sull'emendamento 1.25 (testo 2) parere non ostativo, segnalando l'opportunit che la convenzione iviprevista, riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulataanche con la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizioerogato;sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti9 luglio 2015

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.25 (testo 3), riferito al disegno di legge, esprime, perquanto di competenza, parere non ostativo, segnalando l'opportunit che la convenzione ivi prevista,riguardante le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, sia stipulata anche conla Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della natura pubblica del servizio erogato.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Sangalli)sul disegno di legge n. 1880

25 giugno 2015La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parerenon ostativo nel presupposto che il richiamo operato dall'articolo 3, capoverso 49-quater, all'articolo35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non rivesta alcuna rilevanza in ordine alla naturagiuridica del rapporto di lavoro del personale che pertanto rimane inalterato;e con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:che all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: competenti siano inserite le seguenti parole: nonch diquelle competenti per i profili finanziari;che all'articolo 5, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo

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1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

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non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Osserva infine che l'applicazione ai vertici della Rai dell'articolo 23-bis, comma 5-quater, del decretolegge n. 201 del 2011, relativamente ai tetti stipendiali, in quanto autorizzata all'emissione diobbligazione su mercati regolamentati, appare poco appropriata in relazione alla natura dellaconcessionaria pubblica radiotelevisiva che si finanzia in maniera determinante con il canone, che hanatura di tributo.

su emendamenti30 giugno 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto dipropria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.24,1.27, 2.1, 2.85 (limitatamente alla seconda parte, a partire dalla parola: conseguentemente), 2.94 e2.0.1.Il parere di semplice contrariet sulle proposte 1.2 e 1.3.Il parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.32,all'inserimento di una clausola d'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.Il parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione della proposta1.25, sulla quale il parere rimane sospeso.Il parere altres sospeso su tutti i restanti emendamenti dall'articolo 2 al termine, nonch su tutte leriformulazioni.

su ulteriori emendamenti1 luglio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto dipropria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti2.2, 2.5, 2.131 e 2.9. Esprime, altres, un parere di semplice contrariet sulle proposte 2.3, 2.12, 2.15,2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33,2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51,2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69,2.70, 2.71 e 2.72. Il parere non ostativo sui restanti emendamenti all'articolo 2. Il parere sospesosulle proposte rimanenti riferite agli articoli da 3 al termine e sull'emendamento 1.25 precedentementeaccantonato, nonch su tutte le riformulazioni.

su ulteriori emendamenti1 luglio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto dipropria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti3.21 (limitatamente alla lettera c) del comma 1-ter), 3.0.1, 3.5, 3.10, 3.11 e 3.13.Esprime, altres, un parere di semplice contrariet sulla proposta 3.6.Il parere non ostativo sui restanti emendamenti all'articolo 3.Il parere sospeso sulle proposte rimanenti riferite agli articoli da 4 al termine e sull'emendamento1.25 precedentemente accantonato, nonch su tutte le riformulazioni.

su ulteriori emendamenti7 luglio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto dipropria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.8,4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.35, 4.36, 4.42, 4.0.1, 4.6, 4.7, 4.12, 4.0.2, 4.43, 5.8, 5.11,5.31, 5.35, 5.25, 5.32, 6.9, 6.10, 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2) (limitatamente al capoverso 49-ter,comma 1).Il parere di nulla osta sulle proposte 5.5, 5.23 e 5.24 condizionato, ai sensi della medesima norma

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1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

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costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria degli oneri, mentre sulleproposte 4.38, 4.39 e 5.33 il parere non ostativo condizionato, sempre ai sensi dell'articolo 81 dellaCostituzione, alla previsione del parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari.Il parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti ad eccezione che sulle proposte 1.25, 1.25 (testo2), 1.24 (testo 2) e 5.28 sulle quali il parere sospeso.

su ulteriori emendamenti9 luglio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti sospesi 1.24 (testo 2), 1.25, 1.25 (testo 2), 1.25 (testo 3)e 5.28, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, aisensi dell'articolo 81 sugli emendamenti 1.24 (testo 2), 1.25 e 1.25 (testo 2).Il parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Cardinali)sul disegno di legge n. 1880 e connessi

20 maggio 2015La 14 Commissione, a conclusione dell'esame dei disegni di legge,considerato che i disegni di legge concernono l'emittenza radiotelevisiva, la riforma della RAI --Radiotelevisione italiana S.p.A. e il servizio pubblico radiotelevisivo e, pi in particolare, novellanoovvero modificano implicitamente le disposizioni vigenti contenute negli articoli 45-49 del testo unicodei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;rilevato che l'8 Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, nella seduta del 6maggio 2015, ha adottato quale testo base il disegno di legge n. 1880;considerato che, in riferimento al disegno di legge n. 1880:-- l'articolo 1 novella l'articolo 45 del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici,che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevedendo che per la stipula delcontratto di servizio (la cui durata elevata da 3 a 5 anni) occorra una previa delibera del Consiglio deiministri, la quale definir anche gli indirizzi per la fissazione delle linee-guida sul contenuto degliulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo deimercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. Sono proposte,inoltre, novelle di carattere formale, concernenti disposizioni gi vigenti (introdotte dal decreto-leggen. 66 del 2014) sull'articolazione territoriale della RAI e sulle spese per la sede di Bolzano derivantidalla convenzione per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua ladina e tedesca;-- l'articolo 2 reca novelle all'articolo 49 del citato testo unico, che disciplina il funzionamento dellaRAI. Viene ridotto da 9 a 7 il numero dei consiglieri d'amministrazione designati: due eletti dallaCamera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; due designati dalConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno designatodall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalit che garantiscanola trasparenza e la rappresentativit della designazione stessa. disciplinata la revoca dei componentidel consiglio di amministrazione e i casi di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca delpresidente o di uno o pi membri. Sono riformulati i compiti del consiglio d'amministrazione chenomina, su proposta dell'assemblea dei soci, un amministratore delegato di cui sono definiti i compiti.Sono ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza deiservizi radiotelevisivi;-- l'articolo 3 inserisce 3 nuovi articoli, 49-bis, 49-ter e 49-quater, al citato testo unico dei servizi dimedia audiovisivi e radiofonici.Il nuovo articolo 49-bis (Responsabilit dei componenti degli organi delle societ partecipate)assoggetta l'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della

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1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

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RAI-Radiotelevisione italiana Spa alle azioni civili di responsabilit previste dalla disciplina ordinariadelle societ di capitali.Il nuovo articolo 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa) esclude i contratticonclusi dalla Rai aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione diprogrammi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, dall'applicazione delladisciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo n. 163 del 2006; esclude, altres, tutti i contratti conclusi dalla RAI, aventi ad oggettolavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, agli obblighiprocedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato Codice.Il nuovo articolo 49-quater (Reclutamento del personale) disciplina il reclutamento del personale e ilconferimento degli incarichi, demandando all'amministratore delegato la definizione di criteri,modalit e relative deroghe;l'articolo 4 conferisce delega al Governo per la revisione della normativa in materia di canone e perl'efficientamento del sistema di finanziamento pubblico della RAI. Sugli schemi di decreto, predispostidal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti;l'articolo 5, comma 1, abroga le disposizioni sul servizio pubblico generale radiotelevisivo e sulla RAI,contenute nella legge n. 112 del 2004 e compilate nel testo unico n. 177 del 2005; abrogato l'articolo50 del medesimo testo unico n. 177 del 2005, che enumera talune disposizioni relative allaCommissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il comma2 delega al Governo la modifica del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici,anche in riferimento alla definizione dei compiti del servizio pubblico e con riguardo alle diversepiattaforme tecnologiche;l'articolo 6 limita l'applicazione delle disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione dellaRai, come risultanti dalle novelle recate dal disegno di legge, a decorrere dal primo rinnovo delconsiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della legge;rilevato che il sistema radiotelevisivo attraversa una forte evoluzione dovuta in primo luogo alprocesso di convergenza tecnologica definito, nel libro verde della Commissione europea Prepararsia un mondo audiovisivo della piena convergenza: crescita, creazione e valori (COM(2013) 231, del24 aprile 2013), come la fusione progressiva tra i servizi tradizionali di emittenza radiotelevisiva eInternet, da cui emergono molteplici possibilit di fruizione, che vanno dai televisori a cui aggiuntala connettivit a internet, ai set-top box che offrono contenuti audiovisivi over-the-top, per arrivare aiservizi di media audiovisivi forniti da computer, fissi e portatili, tablet e altri dispositivi mobili;richiamato il protocollo n. 29 allegato ai Trattati europei, sul sistema di radiodiffusione pubblica negliStati membri, secondo cui il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri direttamentecollegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni societ, nonch all'esigenza dipreservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione;richiamato l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ove si afferma che lalibert e il pluralismo dei media devono essere rispettati in quanto elementi fondamentali della visionecomune di un'Europa democratica;formula per quanto di competenza parere non ostativo:1. con la seguente osservazione:in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, che inserisce l'articolo 49-ter nel testo unico deiservizi di media audiovisivi e radiofonici, si osserva che le previsioni di cui al comma 1 di talearticolo, sono sostanzialmente riproduttive di quanto gi previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b),del codice degli appalti, secondo cui esso non si applica ai contratti pubblici aventi per oggettol'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da partedi emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione.Allo stesso modo appare superfluo, rispetto a quanto previsto dal citato codice, il comma 2

DDL S. 1823 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

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dell'articolo 49-ter, sull'esclusione dei contratti di lavori, servizi e forniture di entit inferiore allesoglie comunitarie. Peraltro, secondo l'articolo 27 del codice degli appalti, l'affidamento dei contrattiesclusi deve comunque avvenire nel rispetto dei princpi di economicit, efficacia, imparzialit, paritdi trattamento, trasparenza, proporzionalit e l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almenocinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.Valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunit di espungere dall'articolo 3 del disegno dilegge l'inserimento nel testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici del predetto articolo49-ter, relativo ai contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa;2. e con le seguenti condizioni:-- in riferimento all'articolo 4 che conferisce delega al Governo per la disciplina del finanziamentopubblico della RAI, tenga conto la Commissione di merito di quanto prescritto dal protocollo n. 29allegato ai Trattati europei, secondo cui le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenzadegli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nellamisura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai finidell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascunoStato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e dellaconcorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempodell'adempimento della missione di servizio pubblico.Tale disposizione costituisce norma speciale, riferita al servizio pubblico di radiodiffusione, qualificatocome servizio di interesse economico generale, rispetto a quanto previsto dall'articolo 106, paragrafo2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione, secondo cui le imprese incaricate della gestione diservizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme dei Trattati, e in particolare alleregole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea didiritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve esserecompromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.Conseguentemente, si invita la Commissione di merito a inserire nell'articolo 4 del disegno di leggeuna lettera aggiuntiva con cui, tra i princpi e criteri direttivi, sia indicata anche la: finalizzazione delfinanziamento, all'adempimento della missione di servizio pubblico della RAI-Radiotelevisioneitaliana Spa, nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e dellaconcorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune.In considerazione del fatto che in riferimento al sistema radiotelevisivo italiano vi sono state numeroseprese di posizione delle Istituzioni europee, si invita la Commissione di merito a inserire tra i criteridelega di cui all'articolo 4 anche il richiamo al rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiutidi Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva.Al riguardo si ricorda che: con riferimento al canone di abbonamento RAI, la Commissione europea haemesso la decisione C(2005)1164, del 20 aprile 2005, sull'aiuto di Stato n. E 9/2005 (ex C 62/1999);con riferimento alla sua inerenza al servizio pubblico di radiodiffusione, che nel sistema giuridicoitaliano stato definito come un servizio d'interesse economico generale, ha emesso la decisione del15 ottobre 2003, sull'aiuto n. C 62/99; e con riferimento alle norme sugli aiuti di Stato al serviziopubblico di emittenza radiotelevisiva vigente la Comunicazione della Commissione 2009/C 257/01,pubblicata il 27 ottobre 2009.In particolare, secondo la decisione del 20 aprile 2005, il finanziamento della RAI tramite il canone diabbonamento stato qualificato come aiuto di Stato esistente compatibile con il mercato interno.Esso stato e continua ad essere qualificato quale onere fiscale destinato a finanziare il serviziopubblico di radiodiffusione. Inoltre, secondo il punto 62) della decisione, il rispetto delle disposizionidi cui all'articolo 18 e all'articolo 19 della legge n. 112 del 2004 (ora, articoli 47 e 48 del Testo unicodei servizi di media audiovisivi e radiofonici) assicurano la trasparenza della contabilit della RAI e ilmantenimento del finanziamento pubblico entro il costo netto del servizio pubblico.Inoltre, secondo la Comunicazione 2009/C 257/01, la Commissione non ha obiezioni di principio

DDL S. 1823 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

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riguardo alla scelta di un sistema di finanziamento duplice (fondi statali e introiti privati) piuttosto chedel sistema di finanziamento unico (solo fondi statali). Per quanto riguarda la sovracompensazionerispetto al costo netto del servizio pubblico, le emittenti di servizio pubblico possono trattenere ognianno un eccesso di compensazione al di sopra dei costi netti del servizio pubblico (come riserve per ilservizio pubblico), nella misura in cui ci sia necessario per assicurare il finanziamento dei loroobblighi di servizio pubblico, ma esso deve essere recuperato in tempi brevi.Pertanto, se la delega di cui all'articolo 4, per la disciplina del finanziamento della RAI sar esercitatasulla falsariga del sistema attualmente vigente, non vi dovrebbero essere profili di incompatibilitcomunitaria. Viceversa, se essa sar esercitata in difformit rispetto al sistema vigente, occorrerprovvedere alla notifica di un nuovo aiuto, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sulfunzionamento dell'UE;in riferimento all'articolo 5 del disegno di legge, e in particolare alla definizione dei compiti delservizio pubblico, si invita la Commissione di merito a prevedere cha la delega sia esercitata incoerenza con la citata Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugliaiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (2009/C 257/01), pubblicata il 27 ottobre2009.In base a tale Comunicazione, necessario che vi sia una definizione ufficiale del mandato diservizio pubblico (punto 43). Al riguardo, si ritiene di norma che sia legittima una definizionequalitativa che imponga a una determinata emittente l'obbligo di fornire un'ampia gamma diprogrammazione e di offrire trasmissioni equilibrate e variate. In genere, una simile definizione considerata consona all'obiettivo di soddisfare le esigenze democratiche, culturali e sociali di ognisociet e di garantire il pluralismo, inclusa la diversit culturale e linguistica. La definizione delmandato di servizio pubblico deve riflettere anche lo sviluppo e la diversificazione delle attivitnell'era digitale e deve includere servizi audiovisivi su tutte le piattaforme di distribuzione (punto 47).In questo senso sono evidentemente da escludere dalla definizione di servizio pubblico, per esempio,attivit quali la pubblicit, il commercio elettronico, la televendita, l'utilizzo di numeri telefonicispeciali in giochi a premi, le sponsorizzazioni e le attivit promozionali. La questione della definizionedel mandato di servizio pubblico non deve essere confusa con quella del meccanismo di finanziamentoscelto per prestare tali servizi. Quindi, sebbene le emittenti di servizio pubblico possano svolgereattivit commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari, per procurarsi proventi, tali attivit nonpossono essere considerate come facenti parte del mandato di servizio pubblico (punto 49).

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI(Estensore: deputato D'Alia)sul disegno di legge n. 1880

9 giugno 2015La Commissione,esaminato il testo del disegno di legge, adottato dalla Commissione di merito quale testo base per ilseguito dell'esame;rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambitomateriale: ordinamento della comunicazione che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento dellacomunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera l'attrazione in sussidiarietallo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, contemperatadall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto -- come chiarito dalla Corte costituzionalenella sentenza n. 336 del 2005 -- si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali trasversali riservatidall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,quali la tutela della concorrenza (lettera e) e la determinazione dei livelli essenziali delle

DDL S. 1823 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

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prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale(lettera m);rammentato altres il legame tra l'ordinamento della comunicazione e la tutela della libertd'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libert di manifestazione del pensiero sancitodall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990);esprime

PARERE FAVOREVOLEcon la seguente osservazione:all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunit di prevedere forme di coinvolgimento e di verificada parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI-- Radiotelevisione italiana Spa.

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGED'inziativa del Governo Testo proposto dalla CommissioneArt. 1. Art. 1.(Contratto nazionale di servizio) (Contratto nazionale di servizio)1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi dimedia audiovisivi e radiofonici, di cui aldecreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 1, dopo la parola: Ministerosono inserite le seguenti: , previa delibera delConsiglio dei ministri, e le parole: sonorinnovati ogni tre anni sono sostituite dalleseguenti: sono rinnovati ogni cinque anni;

a) al comma 1, dopo la parola: Ministero sonoinserite le seguenti: , previa delibera del Consigliodei ministri, e le parole: sono rinnovati ogni treanni sono sostituite dalle seguenti: sono rinnovatiogni cinque anni nel quadro della concessione chericonosce alla RAI Radiotelevisione italiana-Spa ilruolo di gestore del servizio pubblicoradiotelevisivo nazionale;

b) al comma 2, la lettera p) sostituita dallaseguente:

b) identica;

p) l'informazione pubblica a livello nazionalee quella a livello regionale attraverso lapresenza in ciascuna regione e provinciaautonoma di proprie redazioni e struttureadeguate alle specifiche produzioni, nel rispettodi quanto previsto alla lettera f);c) al comma 2, lettera q), le parole: comma 3sono sostituite dalle seguenti: comma 6;

c) identica;

d) il comma 3 sostituito dal seguente: d) identica;3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui alcomma 2, lettera f), mantengono la loroautonomia finanziaria e contabile in relazioneall'adempimento degli obblighi di pubblicoservizio affidati alle stesse e fungono anche dacentro di produzione decentrato per le esigenzedi promozione delle culture e degli strumentilinguistici locali;e) dopo il comma 3 inserito il seguente: e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

DDL S. 1823 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

Senato della Repubblica Pag. 19

3-bis. Con la convenzione stipulata tra lasociet concessionaria e la provincia autonomadi Bolzano sono individuati i diritti e gliobblighi relativi, con particolare riferimento aitempi e agli orari delle trasmissioniradiofoniche e televisive. Per garantire latrasparenza e la responsabilit nell'utilizzo delfinanziamento pubblico provinciale, dei costi diesercizio per il servizio in lingua tedesca eladina data rappresentazione in appositocentro di costo del bilancio della societconcessionaria. Le spese per la sede di Bolzanosono assunte dalla provincia autonoma diBolzano, tenendo conto dei proventi del canonedi abbonamento di cui all'articolo 47 delpresente testo unico. L'assunzione degli oneriper l'esercizio delle funzioni relative alla sededi Bolzano avviene mediante le risorseindividuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c),del testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,nell'importo non superiore ad euro 10.313.000annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivantidalla predetta convenzione rimangonoesclusivamente a carico del bilancio dellaprovincia autonoma di Bolzano;

3-bis. Con la convenzione stipulata tra la societconcessionaria e la provincia autonoma di Bolzanosono individuati i diritti e gli obblighi relativi, inparticolare i tempi e gli orari delle trasmissioniradiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenzae la responsabilit nell'utilizzo del finanziamentopubblico provinciale, i costi di esercizio per ilservizio in lingua tedesca e ladina sonorappresentati in apposito centro di costo del bilanciodella societ concessionaria e gli oneri relativi sonoassunti dalla provincia autonoma di Bolzanonell'ambito delle risorse individuate ai sensidell'articolo 79, comma 1, lettera c) del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore adeuro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneriderivanti dalla predetta convenzione rimangonoesclusivamente a carico della provincia autonoma diBolzano.

DDL S. 1823 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

Senato della Repubblica Pag. 20

3- ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui alcomma 3- bis incrementato di ulteriori euro5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 adecorrere dall'anno 2016. Al relativo onere siprovvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno2015, mediante corrispondente versamento di pariimporto all'entrata del bilancio dello Stato, per ilmedesimo anno, da parte della Presidenza delConsiglio dei ministri, di risorse disponibili sulproprio bilancio autonomo, quanto a euro9.687.000 per l'anno 2016, mediantecorrispondente riduzione del Fondo per interventistrutturali di politica economica, di cui all'articolo10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro9.687.000 a decorrere dall'anno 2017, mediantecorrispondente riduzione delle proiezioni dellostanziamento del fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,nell'ambito del programma "Fondi di riserva especiali" della missione "Fondi da ripartire" dellostato di previsione del Ministero dell'economia edelle finanze per l'anno 2015, allo scopoparzialmente utilizzando l'accantonamentorelativo al medesimo Ministero;

f) al comma 4, le parole: rinnovo triennalesono sostituite dalle seguenti: rinnovoquinquennale;

f) identica;

g) dopo il comma 4 inserito il seguente: g) identica.4-bis. Con deliberazione del Consiglio deiministri sono definiti gli indirizzi ai finidell'intesa con l'Autorit, di cui al comma 4.Art. 2. Art. 2.(Disciplina della governance dellaRAI-Radiotelevisione italiana Spa)

(Disciplina della governance dellaRAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui aldecreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sonoapportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) dopo il comma 2 inserito il seguente:2- bis . L'amministratore delegato, sentito ilparere del consiglio di amministrazione, definisce icriteri e le modalit per il reclutamento delpersonale e quelli per il conferimento di incarichia collaboratori esterni, in conformit con quantoindicato, per le societ a partecipazione pubblica,nell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando iprofili professionali e gli incarichi per i quali, inrelazione agli specifici compiti assegnati, puderogarsi ai suddetti criteri e modalit;

DDL S. 1823 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

Senato della Repubblica Pag. 21

a) al comma 3, le parole: composto da novemembri sono sostituite dalle seguenti:composto da sette membri;

b) identica;

c) al comma 4, le parole: riconosciuto prestigio ecompetenza sono sostituite dalle seguenti:riconosciuta onorabilit, prestigio ecompetenza;d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:4- bis. La nomina dei membri del consiglio diamministrazione effettuata in modo tale daassicurare la presenza di genere e di un adeguatoequilibrio tra componenti caratterizzati da elevataprofessionalit e comprovata esperienza in ambitogiuridico, finanziario, industriale e culturale,nonch, tenendo conto dell'autorevolezza richiestadall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o dicumulo di cariche in societ concorrenti.4- ter . La carica di membro del consiglio diamministrazione non pu essere ricoperta, a penadi ineleggibilit o decadenza, anche in corso dimandato, da coloro che ricoprano le cariche di cuiall'articolo 7, primo comma, lettere a), b) e c), deltesto unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 marzo 1957, n. 361;

b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti daiseguenti:

e) identico:

5. La nomina del presidente del consiglio diamministrazione effettuata dal consigliomedesimo nell'ambito dei suoi membri.

5. La nomina del presidente del consiglio diamministrazione effettuata dal consiglio medesimonell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopol'acquisizione del parere favorevole, espresso amaggioranza dei due terzi dei suoi componenti,della Commissione parlamentare per l'indirizzogenerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dicui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103,e successive modificazioni. Al presidente possonoessere affidate dal consiglio di amministrazionedeleghe nelle aree delle relazioni esterne eistituzionali e di supervisione delle attivit dicontrollo interno, previa delibera assembleare chene autorizzi la delega.

6. I membri del consiglio di amministrazionesono cos designati:

6. Identico:

a) due eletti dalla Camera dei deputati e dueeletti dal Senato della Repubblica, con votolimitato a uno;

a) identica;

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1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

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b) due designati dal Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell'economia e dellefinanze;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dell'economia e delle finanze,conformemente ai criteri e alle modalit di nominadei componenti degli organi di amministrazionedelle societ controllate direttamente oindirettamente dal Ministero dell'economia e dellefinanze di cui alla direttiva del Ministrodell'economia e delle finanze del 24 giugno 2013;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendentidella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, conmodalit che garantiscano la trasparenza e larappresentativit della designazione stessa.

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti dellaRAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendentidell'azienda titolari di un rapporto di lavorosubordinato da almeno tre anni consecutivi, conmodalit che garantiscano la trasparenza e larappresentativit della designazione stessa.6- bis. I componenti del consiglio diamministrazione della RAI-Radiotelevisioneitaliana Spa sono nominati ogni tre anni entro iltermine della scadenza del precedente mandatodel consiglio medesimo.6- ter. I componenti del consiglio diamministrazione di designazione della Camera deideputati e del Senato della Repubblica, di cui alcomma 6, lettera a) , devono essere eletti tra coloroche presentano la propria candidatura nell'ambitodi una procedura di selezione il cui avviso deveessere pubblicato nei siti internet della Camera, delSenato e della RAI almeno sessanta giorni primadella nomina. Le candidature devono pervenirealmeno trenta giorni prima della nomina e icurricula devono essere pubblicati negli stessi sitiinternet.6- quater. Per l'elezione del componente espressodall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6,lettera c) , la procedura di voto deve essereorganizzata dal consiglio di amministrazioneuscente della medesima azienda e pubblicata nelsito istituzionale della stessa almeno sessantagiorni prima della nomina, secondo i seguenticriteri: a) partecipazione al voto, garantendone lasegretezza, anche via internet ovvero attraversol'intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari diun rapporto di lavoro subordinato; b) accesso allacandidatura dei soli soggetti che abbiano irequisiti fissati dal comma 4 del presente articolo.Le singole candidature potranno essere presentateda una delle organizzazioni sindacali firmatariedel contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almenocentocinquanta dipendenti e dovranno pervenirealmeno trenta giorni prima della nomina.

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1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

Senato della Repubblica Pag. 23

7. La revoca dei componenti del consiglio diamministrazione deliberata dall'assemblea edacquista efficacia a seguito di valutazionefavorevole della Commissione parlamentare perl'indirizzo generale e la vigilanza dei serviziradiotelevisivi.

7. La revoca dei componenti del consiglio diamministrazione deliberata dall'assemblea edacquista efficacia se conforme alla deliberazionedella Commissione parlamentare per l'indirizzogenerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimentopermanente ovvero di revoca del presidente odi uno o pi membri del consiglio diamministrazione, i nuovi componenti sononominati con la medesima procedura di cui alcomma 6 entro i trenta giorni successivi alladata di comunicazione formale delle dimissionio di comunicazione formale della sussistenzadella causa di impedimento permanente. Nelcaso di revoca del presidente o di uno o pimembri del consiglio di amministrazione, iltermine sopra indicato decorre dalla data dicomunicazione formale della valutazionefavorevole alla delibera di revoca di cui alcomma 7.

8. Identico.

9. Il consiglio di amministrazione, oltre aicompiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallostatuto della societ, approva il pianoindustriale e il piano editoriale, il preventivo dispesa annuale, nonch gli investimenti che,anche per effetto di una durata pluriennale,siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

9. Identico.

9- bis. Il presidente del consiglio diamministrazione e due consiglieri, individuati dalconsiglio di amministrazione, svolgono funzioni dicontrollo e di sorveglianza sull'attuazione da partedell'azienda delle linee e degli indirizziprogrammatici, sullo sviluppo e sullacommercializzazione del prodotto audiovisivo,sullo sviluppo del portale e sulla fruizione deirelativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi epiattaforme, sulla qualit della programmazionedel servizio pubblico radiotelevisivo, garantendo ilrispetto del pluralismo e della divulgazioneculturale.9 -ter. Il presidente del consiglio diamministrazione e i due consiglieri di cui alcomma 9- bis redigono, con cadenza semestrale,un apposito documento sull'attivit svolta ai sensidel medesimo comma, da sottoporre all'esame delconsiglio.

10. Il consiglio di amministrazione nominal'amministratore delegato su propostadell'assemblea. L'amministratore delegato:

10. Identico:

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1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

Senato della Repubblica Pag. 24

a) risponde al consiglio di amministrazioni inmerito alla gestione aziendale e sovrintende allaorganizzazione e al funzionamento dell'aziendanel quadro dei piani e delle direttive definite dalconsiglio di amministrazione;

a) identica;

b) assicura la coerenza della programmazioneradiotelevisiva con le linee editoriali e ledirettive adottate dal consiglio diamministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazioneradiotelevisiva con le linee editoriali e le direttiveformulate e adottate dal consiglio diamministrazione;

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinentialla gestione della societ, provvede allagestione del personale dell'azienda e nomina idirigenti apicali, sentito il consiglio diamministrazione;

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti allagestione della societ, provvede alla gestione delpersonale dell'azienda e nomina i dirigenti di primolivello, acquisendo per i direttori di rete, canale etestata, il parere obbligatorio del consiglio diamministrazione. Per i direttori di testata il parere vincolante se espresso con la maggioranza deidue terzi;

d) propone all'approvazione del consiglio diamministrazione gli atti e i contratti aziendaliaventi carattere strategico, ivi inclusi i pianiannuali di trasmissione e di produzione e leeventuali variazioni degli stessi, nonch gli attie i contratti che, anche per effetto di una duratapluriennale, siano di importo superiore a 10milioni di euro;

d) propone all'approvazione del consiglio diamministrazione gli atti e i contratti aziendali aventicarattere strategico, ivi inclusi i piani annuali ditrasmissione e di produzione e le variazioni rilevantidegli stessi, nonch gli atti e i contratti che, anche pereffetto di una durata pluriennale, siano di importosuperiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale,del preventivo di spesa annuale, delle politichedel personale e dei piani di ristrutturazione,nonch dei progetti specifici approvati dalconsiglio di amministrazione in materia di lineaeditoriale, investimenti, organizzazioneaziendale, politica finanziaria e politiche delpersonale.

e) identica;

10-bis . La carica di amministratore delegato dellaRAI-Radiotelevisione italiana Spa non pu esserericoperta, a pena di ineleggibilit o decadenza incorso di mandato, da coloro che sono privi deirequisiti di onorabilit per le seguenti cause:a) si trovano in una delle condizioni diineleggibilit o decadenza previste dall'articolo2382 del codice civile;b) sono stati sottoposti a misure di prevenzionedisposte dall'autorit giudiziaria ai sensi dellalegge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,salvi gli effetti della riabilitazione;c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile,salvi gli effetti della riabilitazione:

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1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

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1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dallenorme che disciplinano l'attivit bancaria,finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle normein materia di mercati e valori mobiliari, distrumenti di pagamento;2) alla reclusione per uno dei delitti previsti neltitolo XI del libro V del codice civile e dal regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267;3) alla reclusione non inferiore a un anno per undelitto contro la pubblica amministrazione, controla fede pubblica, contro il patrimonio, control'ordine pubblico, contro l'economia pubblicaovvero per un delitto in materia tributaria;4) alla reclusione non inferiore ad un anno per unqualunque delitto non colposo.10 -ter. L'amministratore delegato della RAI -Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominatotra coloro che sono in possesso dei seguentirequisiti professionali:a) esperienza pregressa per un periodo congruo inincarichi di analoga responsabilit ovvero in ruolidirigenziali apicali nel settore pubblico o privato;b) esperienza nel settore economico-industriale onel settore di riferimento, nei quali abbiaraggiunto performance positive in posizioni diresponsabilit di vertice;c) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabilesulla base della reputazione e della riconoscibilitnel mercato di riferimento;d) assenza di conflitti di interesse o di cumulo dicariche in societ concorrenti della RAI -Radiotelevisione italiana Spa.

11. L'amministratore delegato non dipendente della RAI-Radiotelevisioneitaliana Spa e rimane in carica per tre annidall'atto di nomina, salva la facolt di revocadelle deleghe in ogni momento da parte delconsiglio di amministrazione, sentital'assemblea.

11. L'amministratore delegato rimane in carica per treanni dall'atto di nomina e comunque non oltre lascadenza del consiglio di amministrazione, salva lafacolt di revoca da parte del consiglio diamministrazione, sentito il parere dell'assemblea.L'amministratore delegato, qualora dipendente diRAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto dellanomina tenuto a dimettersi dalla societ o amettersi in aspettativa non retribuita dalla societper la durata dell'incarico di amministratoredelegato. Nell'anno successivo al termine delmandato di amministratore delegato, non puassumere incarichi o fornire consulenze pressosociet concorrenti della RAI-Radiotelevisioneitaliana Spa.

12. All'amministratore delegato riconosciutoun compenso; in caso di revoca al medesimoamministratore spetta un'indennit pari a tredodicesimi del compenso annuo.

12. Il consiglio di amministrazione, su indicazionedell'assemblea, determina il compenso spettanteall'amministratore delegato e, in caso di revoca,l'indennit spettante al medesimo amministratore, diammontare comunque non superiore a tredodicesimi del compenso annuo.

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1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

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12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzogenerale e di vigilanza dei servizi pubbliciradiotelevisivi della Commissione parlamentareper l'indirizzo generale e la vigilanza dei serviziradiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge14 aprile 1975, n. 103, e successivemodificazioni. Il consiglio di amministrazioneriferisce annualmente alla medesimaCommissione sulle attivit della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzogenerale e di vigilanza dei servizi pubbliciradiotelevisivi della Commissione parlamentare perl'indirizzo generale e la vigilanza dei serviziradiotelevisivi. Il consiglio di amministrazioneriferisce semestralmente, prima dell'approvazionedel bilancio, alla medesima Commissione sulleattivit svolte dalla RAI-Radiotelevisione italianaSpa, consegnando l'elenco completo dei nominatividegli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni.

12-ter. La disciplina di cui ai commi da 1 a 7 siapplica fino a che il numero delle azionialienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazionedei rilevanti ed imprescindibili motivi diinteresse generale connessi allo svolgimento delservizio.

12-ter. Identico.

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spaprovvede all'adeguamento del proprio statutoalle disposizioni di cui al comma 1 entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvedeall'adeguamento del proprio statuto alle disposizionidi cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge. Il parere sullemodifiche allo statuto espresso esclusivamentedall'assemblea straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto nondiversamente disposto, trova applicazione ladisciplina del codice civile per le societ per azioni.

3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14aprile 1975, n. 103, le parole da: ; indica icriteri generali per la formazione dei piani finoa: esercita le altre funzioni ad essa demandatedalla legge sono soppresse.

3. Identico.

Art. 3. Art. 3.(Attivit gestionale della RAI-Radiotelevisioneitaliana Spa)

(Attivit gestionale della RAI-Radiotelevisioneitaliana Spa)

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui aldecreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopol'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

1. Identico:

Art. 49-bis. -- (Responsabilit dei componentidegli organi delle societ partecipate) -- 1.L'amministratore delegato e i componenti degliorgani di amministrazione e controllo dellaRAI-Radiotelevisione italiana Spa sonosoggetti alle azioni civili di responsabilitpreviste dalla disciplina ordinaria delle societdi capitali.

Art. 49-bis. -- (Responsabilit dei componenti degliorgani delle societ partecipate) -- Identico.

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1.2.2. Relazione 1880, 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e1855-A

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Art. 49-ter. -- (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). -- 1. I contratticonclusi dalla RAI-Radiotelevisione italianaSpa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, laproduzione o la coproduzione di programmiradiotelevisivi e le relative acquisizioni ditempo di trasmissione sono esclusidall'applicazione della disciplina del codice deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dellostesso codice.

Art. 49-ter. -- (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). -- Identico.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggettolavori, servizi e forniture di importo inferiorealle soglie di rilevanza comunitaria non sonosoggetti agli obblighi procedurali previsti pertale tipologia di contratti dal citato codice di cuial decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.Art. 49-quater. -- (Reclutamento delpersonale). -- 1. L'amministratore delegato,con proprio provvedimento, sentito ilconsiglio di amministrazione, definisce icriteri e le modalit per il reclutamento delpersonale e quelli per il conferimento degliincarichi, nel rispetto dei princpi di cuiall'articolo 35, comma 3, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delladisciplina generale relativa alle societ intotale partecipazione pubblica. Lo stessoprovvedimento individua i profiliprofessionali e gli incarichi per i quali, inrelazione agli specifici compiti assegnati, puderogarsi ai suddetti criteri e modalit.

Soppresso

Art. 4. Art. 4.(Delega al Governo per la disciplina delfinanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

(Delega al Governo per la disciplina delfinanziamento del servizio pubblico e delfinanziamento dell'emittenza locale)

1. Il Governo delegato ad adottare, entrododici mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, uno o pi decreti legislativi perla disciplina del finanziamento pubblico dellaRAI-Radiotelevisione italiana Spa, sulla basedei seguenti princpi e criteri direttivi:

1. Il Governo, al fine di garantire l'indipendenzaeconomica e finanziaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa quale attualeconcessio