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Professione ostetrica/o asPetti di medicina legale e resPonsabilità 2 a edizione aggiornata daniele rodriguez PRIME_2010:PRIME_2010.qxd 17/11/2010 22:25 Pagina 1

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Professione ostetrica/oasPetti di medicina legale e resPonsabilità

2a edizione aggiornata

daniele rodriguez

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2a edizione aggiornata

Copyright © 2003 Eleda Edizioni s.r.l. - Milano

Via Val di Sole, 11 - 20141 Milano

Tel. / Fax +39 02 39449114

www.eledaedizioni.it

ISBN: 9788896567005

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta in alcuna forma e con qualsiasi

mezzo senza il permesso scritto dell’editore.

In copertina: Gustav Klimt, Le tre età della donna (particolare).

Stampato nel mese di novembre 2010 presso Arti Grafiche Passoni s.r.l. - Milano

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a mia madre

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INDICEPrEsENtazIoNE / PrEfazIoNE pag. I

CaPItolo 1 l’EsErCIzIo DElla ProfEssIoNE:I rIfErImENtI NormatIvI E la loroEvoluzIoNE storICa

1.1 - L’obiettivo dell’esercizio della professione:la tutela della salute 1

1.2 - Condizioni legali per l’esercizio della professione 5

1.3 - L’esercizio abusivo di professione 9

1.4 - Libera professione ed attività dipendente:le connesse qualifiche giuridiche dell’ostetrica 11

1.5 - I doveri fondamentali, storicamente consolidati,per l’esercizio della professione 13

1.5.1 - Il dovere di intervento 15

1.5.2 - Il dovere di operare con diligenza 17

1.5.3 - Il dovere di documentare 18

1.5.4 - Il dovere di richiedere l’intervento medicoin caso di situazioni potenzialmente patologiche 19

1.6 - Il regolamento per l’esercizio professionale 20

1.7 - Le istruzioni per l’esercizio professionale 23

1.8 - Il profilo professionale 29

1.9 - Le direttive europee come fattore di confusione 34

1.10 - L’abrogazione del regolamento e del concettodi ausiliarietà della professione 36

1.11 - La non avvenuta abrogazione delle “istruzioni” 38

CaPItolo 2 l’EsErCIzIo DElla ProfEssIoNE:ComPEtENzE, attIvItà, rEsPoNsabIlItàE autoNomIa DEll’ostEtrICa

2.1 - I tre concetti cardine della legge 42 del 1999 41

2.2 - La responsabilità (intesa come “essere responsabili”) 41

2.3 - L’attività (intesa come “attivarsi”) 47

2.4 - La competenza (intesa come “essere competenti”) 49

2.5 - L’autonomia dell’ostetrica 51

2.6 - I rapporti con la professione medica 57

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2.7 - Note sulla responsabilità penale dell’ostetrica 60

2.8 - Note sulla responsabilità civile dell’ostetrica 70

CaPItolo 3 l’INformazIoNE ED Il CoNsENso

3.1 - Diffusione ed ambiguità della locuzioneconsenso informato 79

3.2 - L’informazione nei confronti della personaassistita 81

3.2.1 - La sentenza del Tribunale di Pordenone del 1992ed il significato del dovere di informare 83

3.2.2 - La ratifica in Italia della Convenzione di Oviedo:il diritto della persona ad essere informata 87

3.2.3 - Riferimenti normativi circa il dovere di informare 89

3.2.4 - Il codice deontologico e il dovere di informare 92

3.2.5 - Procedure, modalità e contenuti dell’informazione 93

3.2.6 - Verso una procedura di informazione integrata 95

3.2.7 - Il diritto della persona di non essere informata 98

3.3 - Il consenso della persona assistita 99

3.3.1 - I riferimenti normativi circa il dovere di acquistareil consenso 101

3.3.2 - Procedure e modalità della raccolta del consenso 103

3.3.3 - Il codice deontologico e il dovere di acquisireil consenso 103

3.4 - Consenso, informazione e minore età 106

2.8 - Note sulla responsabilità civile dell’ostetrica 70

CaPItolo 4 la DoCumENtazIoNE ClINICa ostEtrICa EIl CErtIfICato ostEtrICo

4.1 - I riferimenti normativi ed il significato delladocumentazione clinica (cartella) ostetrica 113

4.2 - Definizione ed aspetti generali delladocumentazione clinica (cartella) ostetrica 117

4.3 - Il contenuto della documentazione clinica(cartella) ostetrica 120

4.4 - I requisiti formali e sostanziali delladocumentazione clinica (cartella) ostetrica 124

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4.5 - Il certificato dell’ostetrica 128

4.6 - Caratteristiche del certificato dell’ostetrica 130

4.7 - Requisiti formali e sostanziali del certificatodell’ostetrica 132

4.3 - Il contenuto della documentazione clinica(cartella) ostetrica 120

CaPItolo 5 DIChIarazIoNI, CErtIfICatI E DENuNCEobblIgatorIE

5.1 - La dichiarazione di nascita 135

5.2 - Il certificato di assistenza al parto e l’attestazionedi nascita 141

5.3 - La denuncia di neonato deforme 157

5.4 - La segnalazione di neonato immaturo 159

5.5 - Il referto e la denuncia all’autorità giudiziaria:aspetti generali 160

5.6 - Il referto e la denuncia all’autorità giudiziaria:note su alcuni delitti perseguibili di ufficio 167

5.6.1 - Delitti in violazione delle norme sull’interruzionevolontaria della gravidanza 168

5.6.2 - Omicidio doloso e infanticidio in condizionidi abbandono materiale e morale 172

5.6.3 - Mutilazioni genitali femminili 174

5.6.4 - Abbandono di minori o incapaci 178

5.6.5 - Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli 180

5.6.6 - Violenza sessuale 183

CaPItolo 6 sEgrEto ProfEssIoNalE E tutElaDElla rIsErvatEzza DEI DatI saNItarI

6.1 - Il segreto professionale in generale 187

6.2 - Il codice penale ed il codice di procedura penale:segreto professionale e segreto di ufficio 188

6.3 - Tutela del segreto circa interruzione volontariadella gravidanza 196

6.4 - Nascita, in ambito sanitario, del concetto“di riservatezza” 199

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6.5 - Il codice in materia di protezione dei datipersonali 202

6.6 - Disposizioni generali per il trattamentodei dati personali 203

6.7 - La tutela dei dati personali in ambito sanitario 217

6.8 - Segreto professionale e tutela della riservatezzanel codice deontologico 228

CaPItolo 7 tEmI ProblEmatICINEll’EsErCIzIo ProfEssIoNalE

7.1 - L’interruzione volontaria della gravidanza 231

7.1.1 - L’interruzione di gravidanza nei primi 90 giorni 232

7.1.2 - L’interruzione di gravidanza dopo ilnovantesimo giorno 234

7.1.3 - L’interruzione di gravidanza in caso di possibilitàdi vita autonoma del feto 236

7.1.4 - L’interruzione di gravidanza della minorennenei primi novanta giorni 237

7.1.5 - L’interruzione di gravidanza delladonna interdetta 239

7.2 - L’obiezione di coscienza 240

7.2.1 - L’obiezione di coscienza e l’interruzionevolontaria di gravidanza 240

7.2.2 - L’obiezione di coscienza e la fecondazioneassistita 245

7.2.3 - Il codice deontologico dell’ostetrica:obiezione e clausola di coscienza 246

7.4 - Il riscontro diagnostico in caso di morteimprovvisa del lattante o inaspettata del feto 256

7.5 - Il governo degli operatori di supporto 258

7.6 - Il clinical risk management 269

7.6.1 - L’identificazione dei rischi 271

7.6.2 - L’analisi dei rischi 276

7.6.3 - Il trattamento e il monitoraggio dei rischi 278

7.7 - Il coordinamento 278

7.8 - La pubblicità sanitaria 282

BIBLIOgRAfIA 287

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PRESENTAZIONE

L’autore mette a disposizione la nuova versione del testo“Professione ostetrica/o - Aspetti di medicina legale e responsabili-tà” alle ostetriche, inserite nel mondo del lavoro come dipendenti olibere professioniste, ma anche agli studenti ed ai loro docenti.

La prima edizione, già particolarmente apprezzata, risale al2001. Nel frattempo lo status ed il profilo di competenza (core com-petence) dell’ostetrica/o, si sono evoluti per l’emanazione di nuovenormative nazionali ed europee.

Le leggi di riforma sanitarie e universitarie di questi ultimi duelustri, oltre a rafforzare le responsabilità appartenenti al ruolo tradi-zionale dell’ostetrica/o, ovvero, l’assistenza alla donna ed alfeto/neonato nel percorso nascita, indicano competenze nuove, inprogress, derivanti da una serie di fattori ed eventi di caratterescientifico-culturale, politico, sociale e gestionale. Essi sono: ilriconoscimento epistemologico della disciplina ostetrica, la forma-zione di base e specialistica, gli emergenti e mutevoli bisogni e pro-blemi di salute sessuale/riproduttiva della donna nell’arco del suociclo vitale, la realizzazione di attività proprie del governo clinicoostetrico, i nuovi modelli assistenziali in ambito materno-infantilein ospedale e sul territorio (consultorio e domicilio); la valorizza-zione delle cure ostetriche da parte delle EBM, quale garanzia diuna midwifery best practice.

Il testo rivisto si colloca pure in un contesto storico favorevolein cui le politiche socio-sanitarie nazionali ed internazionali sonosempre più sensibili ed impegnate nei confronti della tutela e dellapromozione della salute di genere, riproduttiva e dell’età evolutiva.Si tratta di ambiti che fanno da cornice di riferimento alla discipli-na ostetrica ed alle nuove attività e responsabilità dell’ostetrica/o.

Gli argomenti inclusi nel testo, descritti in modo esaustivo eche hanno un forte impatto sul quotidiano esercizio professionale esugli obiettivi di salute precedentemente evidenziati, sono adesempio: la documentazione clinica in ambito ostetrico, le dichia-

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razioni, i certificati e le denunce obbligatorie, le problematichelegate alla privacy, il consenso informato, ecc. Un capitolo è dedi-cato a problemi legati all’esercizio professionale, ovvero: l’interru-zione volontaria della gravidanza, l’obiezione di coscienza, la pro-creazione medicalmente assistita, la raccolta del sangue cordonale,la morte improvvisa del feto e del neonato, il governo del persona-le di supporto, il clinical risk management, la pubblicità sanitaria,ecc. Ovviamente non mancano approfondimenti sull’evoluzionestorica dello status giuridico nazionale ed internazionale e sui nuovivalori deontologici della professione, vista la recente approvazionedel nuovo Codice deontologico anno 2010 da parte dellaFederazione Nazionale Collegi Ostetriche (FNCO).

Uno dei campi paradigmatici delle scienze ostetriche è anche l’or-ganizzazione della professione; i contenuti proposti dall’autore offronoun notevole contributo culturale anche alle ostetriche che ricopronoresponsabilità gestionali come il coordinamento e la dirigenza nei dipar-timenti materno infantili (territorio ed ospedale) considerato che le risor-se umane ed i processi di cura e assistenziali di settore devono essereselezionati, pianificati e realizzati non trascurando i sottesi aspetti giuri-dico-amministrativi, medico-legali, deontologici, dell’etica e bioetica.

Questa pubblicazione, quindi, è da ritenersi di rilevante inte-resse ed utilità per chi svolge la professione di ostetrica/o a cui èriconosciuta un notevole margine di autonomia e responsabilità concontenziosi medico legali purtroppo in aumento e dove l’ostetrica/oè anche chiamata come perito. Sono esposte norme che un profes-sionista deve rispettare per integrarsi nel sistema professionale esanitario per giungere ad una responsabile consapevolezza del pro-prio ruolo e funzione nella società.

Il testo è consigliato anche agli studenti inseriti in un percorsoformativo di base e post base come ad esempio la LaureaMagistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche o i Master inCoordinamento ed in Ostetricia legale e forense, ormai da anni unarealtà nazionale.

Miriam GuanaPresidente FNCO

II

Socrate: “Tu hai le doglie, caro Teeteto;segno che non sei vuoto ma pieno”

(PLATONE: Teeteto)

PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

Ho aderito volentieri all’invito dell’Editore di compilare unmanuale sull’esercizio professionale dell’ostetrica/o, sulle connes-se responsabilità e problematiche medico-legali. Ho dunque predi-sposto un piano di lavoro cui diligentemente attenermi, con la pro-spettiva di scrivere l’essenziale, posto che l’obiettivo editoriale eraquello di realizzare un testo sintetico.

Non sono stato tuttavia rispettoso del mandato, perché la rifles-sione sulla materia ha indotto continuamente spunti di approfondi-mento, talché il piano iniziale dell’opera è stato progressivamenteampliato ed è nato un libro, pur di dimensioni contenute, ma chenon sempre è così sintetico come avrebbe dovuto essere.

Nella stesura del manuale mi ha guidato un criterio fondamen-tale; per ogni argomento, propongo il testo originale dei riferimen-ti normativi di interesse ed il relativo commento. Per esigenze disintesi, ma anche per non offendere l’intelligenza del Lettore, hoevitato, nella stesura del commento, di riprendere gli aspetti dellenorme chiari di per sé ed ho preferito focalizzare l’attenzione suglispunti problematici o sugli aspetti trascurati dalle varie norme. Ciòsignifica che il Lettore dovrà procedere ad una preliminare autono-ma riflessione sulle norme di legge che introducono gli argomentitrattati.

Oltre tutto, sarebbe stato paradossale che, scrivendo un testorivolto alle/agli ostetriche/ostetrici, non avessi seguito quelli che, amio avviso, sono gli elementi costitutivi e, nello stesso tempo, lamassima espressione del loro sapere: la facilitazione e l’attivazionedelle risorse altrui. Se il parto è il contesto reale in cui professio-nalmente si espleta tale sapere, è tuttavia da considerare che il partopuò essere considerato anche come metafora: l’ambizione di chiscrive è che il proprio testo sia il luogo che consenta al Lettore diesprimere sé stesso facilitando la nascita delle proprie idee (non giàdi assorbire quelle dell’autore). D’altro canto il paradigma era già

III

presente in Socrate, del quale un’ostetrica fu madre e riferimentometodologico ed il quale arrivò a dire che la sua era arte di ostetri-co operante sulle anime partorienti e non sui corpi (per quanto lon-tani, gli studi di filosofia non possono non aver lasciato il ricordodell’arte maieutica cui egli si ispirò).

Colgo l’occasione di aver citato questo antico ostetrico dellariflessione, delle idee e della consapevolezza per chiedere di esserescusato dagli ostetrici di oggi. In questo volumetto la dizione “oste-trica/o” figura solo e soltanto nelle citazioni (di leggi, del codicedeontologico, di titoli di articoli o libri di qualche studioso); altro-ve ho usato il sostantivo “ostetrica”, sempre al femminile. Si trattadi una scelta derivante dal mio modo di concepire la lingua italianae la sua intelligibilità. Avevo, infatti, diligentemente iniziato la ste-sura del libro adottando sempre la corretta terminologia “ostetri-ca/o”, ma ben presto mi sono reso conto che, nella costruzione dellevarie frasi, il testo veniva appesantito in modo notevole, perché,una volta introdotta la precisazione ostetrica/o, nello sviluppo delperiodo occorreva fare analoga precisazione coi pronomi (ella/egli;la/lo; le/gli), con gli articoli (solo al plurale: le/gli) e con gli agget-tivi (da proporre sia al femminile sia al maschile), con una resa nel-l’espressione scritta che risultava goffa e greve, se non addiritturamal comprensibile.

Ho quindi attuato il colpo di mano che è qui, sotto i Vostriocchi ed ho abolito la precisazione ostetrica/o, almeno nel testo dame scritto: per correttezza e precisione essa figura comunque qui,in questa prefazione e nel titolo del libro.

Ancona, 29 settembre 2001 Daniele Rodriguez

IV

… la scienza che le ha tolto la vista e le ha dato gli occhiali(LUIGI PIRANDELLO: Donna Mimma)

PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

Credo che la prefazione alla prima edizione sia esaustiva erichieda solo una breve integrazione.

Ancora una volta l’Editore è stato di stimolo all’aggiornamen-to del testo. Il suo entusiasmo mi ha coinvolto e facilitato l’opera diriprendere in mano la precedente stesura per una revisione in con-siderazione dei cambiamenti che hanno interessato l’ostetrica/o inquesto ultimo decennio. La previsione era di apportare alcunemodifiche ed integrazioni alla vecchia stesura. In realtà, il testo èstato oggetto di ampia rielaborazione. La struttura generale è rima-sta quella originale, ma la trattazione di alcuni temi si è ampliata edaltri argomenti sono stati inseriti. Il risultato finale è un volume conun numero di pagine doppio rispetto alla precedente stesura. Credotuttavia di poter continuare a definire il testo “sintetico”: mi è, infat-ti, difficile immaginare come avrei potuto compendiare la trattazio-ne della materia senza essere sommario. Sintesi non può esseresinonimo di superficialità. Per molti argomenti è necessario che ilmanuale proponga un approccio che espliciti i problemi correlati eoffra indicazioni metodologiche su come affrontarli. Limitarsi aproporre le soluzioni conclusive, come se fossero formule risoluti-ve certe, da accettare supinamente, equivarrebbe a banalizzare alcu-ne questioni ed a cercare di coartare l’intelligenza ed il senso criti-co del Lettore.

Padova, 5 novembre 2010 Daniele Rodriguez

VDichiarazioni, certificati e denunce obbligatorie

Capitolo 1

L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE: I RIFERIMENTINORMATIVI E LA LORO EVOLUZIONE STORICA

1.1 L’obiettivo dell’esercizio della professione: la tuteladella salute

Con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 era approvato il “Testo unicodelle leggi sanitarie”, successivamente integrato e modificato, ma ingran parte ancora vigente. Il titolo II è dedicato all’“Esercizio delleprofessioni e delle arti sanitarie e di attività soggette a vigilanza sani-taria”. Il capo I di questo titolo tratta “Dell’esercizio delle professio-ni sanitarie” e comprende l’art. 99, il cui testo originale (come illu-strato nel § 1.10, l’articolo è stato in parte modificato, ma non per l’a-spetto che qui specificamente interessa) è di seguito riportato.

Art. 99. - {I}. È soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, dellaveterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice,assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata.{II}. La vigilanza si estende: a) all’accertamento del titolo di abilitazione; b) all’esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.… (omissis) ...

Come si evince dalla norma citata, l’ostetrica (tale sostantivosostituisce quello di “levatrice”, secondo il disposto dell’art. 3 delR.D.L. 1° luglio 1937, n. 1520) esercita una professione sanitaria.

Il concetto di professione in senso proprio comprende le attivi-tà intellettuali per l’esercizio delle quali è richiesta la laurea ed unaparticolare abilitazione, nonché, in alcuni casi, l’iscrizione in appo-siti albi o elenchi.

Così si esprime il codice civile, creando il connubio intellet-tualità-professione.

Art.2229. Esercizio delle professioni intellettuali. - {I}. La legge determina leprofessioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria la iscrizione inappositi albi o elenchi. … (omissis) …

1L’esercizio della professione: i riferimenti normativi e la loro evoluzione storica

Il fatto che la professione di ostetrica sia qualificata come sani-taria nel R.D. 1265 del 1934 sta ad indicare che le pertinenti attivi-tà sono volte alla tutela della salute del singolo o della collettività.In altre parole, l’ostetrica è professionista, le cui funzioni sono indi-spensabili per realizzare quanto indicato nell’art. 32 dellaCostituzione della Repubblica Italiana.

Art. 32. - {I}. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’in-dividuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.… (omissis) …

Tale articolo afferma dunque il diritto alla tutela della salute, senzatuttavia definire il concetto di salute; esso corrisponde comunque aquello riportato nell’Atto di costituzione dell’Organizzazione Mondialedella Sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946 e recepito nel nostroordinamento legislativo con D.Lgs.C.P.S. 4 marzo 1947, n. 1068: lasalute non consiste solamente in assenza di malattia o di infermità, maè stato di completo benessere sia fisico, sia mentale, sia sociale.

Art. 1. - {I}. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo relativo alla costi-tuzione dell’Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22luglio 1946. …(omissis) …“Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé.Les Etats parties à cette Constitution declarent, en accord avec la Carte desNations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples,de leurs relations harmonieuses et de leur securité.La santé est un état de complet bienêtre physique, mental et social, et ne consi-ste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. …(omissis) …”

Dalla proclamazione della tutela della salute come diritto garan-tito dalla Costituzione discende la doverosità delle rispettive presta-zioni da parte dei professionisti indispensabili per la concreta attua-zione del precetto costituzionale. In particolare, stando al dispostodell’art. 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del ser-vizio sanitario nazionale”, il dovere di operare per la tutela della salu-te del singolo e della collettività grava su tutti i professionisti sanita-ri che operano in nome e per conto del servizio sanitario nazionale.

Art. 1. I princìpi. - {I}. La Repubblica tutela la salute come fondamentale dirit-to dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitarionazionale. … (omissis) …

2 Capitolo 1

Varie sono le norme di peculiare interesse per l’esercizio pro-fessionale dell’ostetrica, che articolano nell’attività pratica il prin-cipio generale della tutela della salute; i passi essenziali di talinorme sono riportati in Tabella 1.1. Le norme di specifico interesseper l’esercizio professionale sono illustrate più avanti.

3L’esercizio della professione: i riferimenti normativi e la loro evoluzione storica

Sul significato che assume nell’attività professionale dell’ostetricala tutela della salute come diritto dell’individuo e interesse della collet-tività, si sofferma anche il codice deontologico dell’ostetrica stessa.

1.2. - L’ostetrica/o riconosce la centralità della donna, della coppia, del neonato,del bambino, della famiglia e della collettività ed attua interventi adeguati aibisogni di salute, nell’esercizio delle funzioni di sua competenza per la preven-zione, cura, salvaguardia e recupero della salute individuale e collettiva.

2.1. - L’ostetrica/o presta assistenza rispettando la dignità e la libertà della per-sona promuovendone la consapevolezza in funzione dei valori etici, religiosi eculturali, nonché, delle condizioni sociali nella esclusiva salvaguardia dellasalute degli assistiti.

2.6. - L’ostetrica/o nell’agire professionale si impegna ad operare con prudenza,diligenza e perizia al fine di tutelare la salute degli assistiti.

2.7. - L’ostetrica/o assume responsabilità sulla base delle competenze professio-nali acquisite anche avvalendosi dell’eventuale ed opportuna consulenza di altriprofessionisti, al fine di garantire le cure adeguate alla persona in relazione aspecifici obiettivi di salute.

2.8. - L’ostetrica/o risponde alla richiesta di bisogno di salute anche quando que-sta esuli dalla normale attività professionale. Nei casi di inderogabile urgenza siattiva tempestivamente e si adopera per assicurare una adeguata assistenza.

3.1. - L’ostetrica/o tutela la dignità e promuove la salute femminile in ogni età, indivi-duando situazioni di fragilità, disagio, privazione e violenza, fornendo adeguato suppor-to e garantendo la segnalazione alle autorità preposte, per quanto di sua competenza.

3.2. - L’ostetrica/o promuove e si impegna a garantire la continuità assistenzia-le accompagnando e prendendosi cura della donna, della coppia, del nasciturodurante la gravidanza, il travaglio, il parto ed il puerperio, al fine di garantire unasalute globale degli assistiti.

3.3. - L’ostetrica/o si attiva per garantire un’assistenza scientificamente validataed appropriata ai livelli di necessità. Si impegna nella tutela e nella sorveglian-za dei processi fisiologici della sessualità, della fertilità e della salute riprodut-tiva della donna e della coppia.

3.8. - L’ostetrica/o si impegna a promuovere la salute globale e riproduttiva dellapersona fornendo un’informazione corretta, appropriata e personalizzata rispet-to agli stili di vita.

3.9. - L’ostetrica/o nel rispetto dei programmi di salute multidisciplinari, integrale attività di sua competenza a quelle degli altri professionisti e si impegna a for-nire informazioni complete e corrette sui programmi di prevenzione, assisten-za/cura, riabilitazione e palliazione, utilizzando metodologie di comunicazioneefficaci e favorenti i processi di comprensione della persona.

4 Capitolo 1

3.13. - L’ostetrica/o, sulla base delle competenze acquisite in ambito ginecolo-gico, orienta il proprio operato a favore della continuità e della qualità dell’assi-stenza; partecipa alle procedure diagnostico-terapeutiche e sostiene in modo atti-vo il percorso di salute della donna.

5.6. - L’ostetrica/o, nell’ambito delle attività di rappresentanza professionale alivello locale, nazionale ed internazionale, contribuisce alla realizzazione di pro-grammi di salute della donna, in ambito sessuale-riproduttivo e dell’età evolutiva.

6.3. - I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazione dei profes-sionisti, dell’acquisizione, dello sviluppo e del mantenimento delle loro compe-tenze, per la promozione e la tutela della salute di genere, riproduttiva e dell’e-tà evolutiva.

La tutela della salute del singolo e della collettività costituiscedunque il fondamentale criterio guida per l’esercizio professionale:l’impegno dell’ostetrica in tal senso, dichiarato nel codice deonto-logico, può essere considerato come un dovere, anche giuridico,viste le prescrizioni dell’art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42,“Disposizioni in materia di professioni sanitarie” (cfr. §. 2.1).

1.2 Condizioni legali per l’esercizio della professione

Le fondamentali norme che disciplinano l’esercizio delle pro-fessioni sanitarie sono contenute nel testo unico delle leggi sanita-rie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per quan-to attiene la professione di ostetrica, si tratta soprattutto dell’art. 99,già citato (cfr. § 1.1), che indica che l’esercizio della professionesanitaria di ostetrica è sottoposto a vigilanza sanitaria e che questasi estende all’accertamento del titolo di abilitazione; nonché del-l’art.100 che contempla, appunto, la necessità del conseguimentodel titolo di abilitazione.

Art. 100. - {I}. Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, vete-rinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera profes-sionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazioneall’esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni. … (omissis) …

La prima delle condizioni legali per l’esercizio della professio-ne è il possesso del titolo di abilitazione. Sul punto è per ora suffi-

5L’esercizio della professione: i riferimenti normativi e la loro evoluzione storica

ciente indicare che, con la laurea, si consegue il titolo di abilitazio-ne all’esercizio professionale.

La seconda delle condizioni è l’iscrizione all’albo della speci-fica professione. L’art. 2229 del codice civile disciplina dal puntodi vista generale la materia.

Art. 2229. Esercizio delle professioni intellettuali. - {I}. La legge determina leprofessioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione inappositi albi o elenchi. {II}. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, latenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alleassociazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge dis-ponga diversamente. {III}. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, econtro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione deldiritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionalenei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Per quanto specificamente riguarda la professione di ostetrica,numerose indicazioni normative sanciscono l’obbligo dell’iscrizio-ne all’albo.

È in primo luogo da ricordare l’art. 17 del R.D.L. 15 ottobre1936, n. 2128 (convertito in legge 25 marzo 1937, n. 921)“Ordinamento delle scuole di ostetricia e disciplina giuridica dellaprofessione di levatrice” (leggasi “ostetrica”, come da disposto del-l’art. 3 del R.D.L. 1° luglio 1937, n. 1520).

Art. 17. - {I}. Chiunque, anche se munita di titolo professionale, esercita la pro-fessione di ostetrica senza essere inscritta nel relativo albo, è punita con le penestabilite nell’art. 348 del codice penale. {II}. Restano ferme le disposizioni del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n.184, e del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio1934, n. 1265, in quanto si riferiscono alla disciplina giuridica della professionedi ostetrica.

Analogamente si esprimono gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.C.P.S.13 settembre 1946, n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle pro-fessioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professionistesse” (come modificato dall’art. 9, legge 8 novembre 1991, n. 362).

Art. 8. - {I}. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessarial’iscrizione al rispettivo albo.

6 Capitolo 1

Art. 9. - {I}. Per l’iscrizione all’albo è necessario: a) essere cittadino italiano; b)avere il pieno godimento dei diritti civili; c) essere di buona condotta; d) averconseguito il titolo accademico dato o confermato in una università o altro isti-tuto di istruzione superiore a ciò autorizzato ed essere abilitati all’esercizio pro-fessionale oppure, per la categoria delle ostetriche, avere ottenuto il diplomarilasciato dalle apposite scuole; e) avere la residenza o esercitare la professionenella circoscrizione dell’ordine o collegio {II}. Possono essere anche iscritti all’albo gli stranieri, che abbiano conseguitoil titolo di abilitazione in Italia o all’estero, quando siano cittadini di uno Statocon il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, unaccordo speciale che consenta ad essi l’esercizio della professione in Italia, pur-ché dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritticivili. Disposizioni conformi disciplinano specificamente l’attività professiona-le, in qualità di dipendente del Servizio sanitario nazionale.

L’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo è contemplata anchedal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 “Stato giuridico del personaledelle unità sanitarie locali”.

Art. 1. Articolazione dei ruoli. - {I}. Il personale addetto ai presidi, servizi eduffici delle unità sanitarie locali è inquadrato in ruoli nominativi regionali, isti-tuiti e gestiti dalla regione e così distinti: ruolo sanitario, ruolo professionale,ruolo tecnico, ruolo amministrativo. {II}. Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti iscritti ai rispettivi ordini pro-fessionali, ove esistano, che esplicano in modo diretto attività inerenti alla tuteladella salute; appartengono al ruolo professionale i dipendenti non compresi nelruolo sanitario i quali, nell’esercizio della loro attività, assumono a norma dilegge responsabilità di natura professionale e che per svolgere l’attività stessadevono essere iscritti in albi professionali; … (omissis) …

Non può certo dubitarsi che l’ostetrica esplichi, come indicatonel secondo comma, “in modo diretto attività inerenti alla tuteladella salute”. L’unico dubbio può riguardare il fatto che, nello stes-so comma, vi sia un espresso riferimento solo all’ordine professio-nale e non al collegio. Tale dubbio è facilmente risolvibile, in quan-to lo spirito della norma è chiaro e fa ritenere che quella adottata siada considerare come una formula sintetica che fa riferimento tantoagli ordini che ai collegi. In senso conforme si esprime un pareredel Consiglio di Stato (sez. I, n. 2237/88; Gab. 6/89 del 16 febbraio1989; in COPPOLA, 1997, 56).

Il D.M. 14 settembre 1994, n. 740 “Regolamento concernentel’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del-l’ostetrica/o” (per il testo, cfr. § 1.8) indica, in modo inequivoco,

7L’esercizio della professione: i riferimenti normativi e la loro evoluzione storica

all’art. 1, che l’ostetrica deve essere in possesso, oltre che del diplomauniversitario abilitante, anche dell’“iscrizione all’albo professionale”.

Ancor più esplicitamente si esprime il D. Lgs. 25 luglio 1998,n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

Art. 37. Attività professionali. - 1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti inItalia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abili-tanti all’esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni cheprevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data dientrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, l’iscrizione agli Ordini oCollegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l’iscrizione inelenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previ-sto dal regolamento di attuazione. L’iscrizione ai predetti albi o elenchi è condi-zione necessaria per l’esercizio delle professioni anche con rapporto di lavorosubordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono statiammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione,salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. … (omissis) … 3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi pre-visto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell’ambitodelle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4, e secondo percentualimassime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento diattuazione. … (omissis) …

Decisivo è il contenuto del comma 3 dell’art. 2 della legge 1°febbraio 2006, n. 43 “Disposizioni in materia di professioni sanita-rie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e dellaprevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordi-ni professionali”.

Art. 2. Requisiti. - 1. L’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1,comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato aseguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione. …(omissis) …2. … (omissis) … L’esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’e-sercizio della professione. … (omissis) …3. L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipen-denti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cuial comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già ricono-sciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

È dunque pacifico che per l’esercizio professionale sononecessari il titolo di studio, ora corrispondente alla laurea universi-taria che ha valore abilitante all’esercizio della professione, nonchél’iscrizione all’albo professionale.

8 Capitolo 1

1.3 L’esercizio abusivo di professione

Il delitto di abusivo esercizio di una professione è contempla-to dall’art. 348 del codice penale.

Art. 348. Abusivo esercizio di una professione. - {I}. Chiunque abusivamenteesercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione delloStato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 aeuro 516.

È costitutiva del delitto l’esecuzione di atti che sono dallalegge riconosciuti di pertinenza esclusiva di una professione il cuiesercizio è sottoposto a particolare disciplina. L’interesse tutelatonon attiene alle categorie professionali, ma è quello della societàcontro il pericolo derivante dall’esercizio professionale da partedi chi, sprovvisto di titoli adeguati, non dia garanzia di compe-tenza. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario che dallacondotta derivi un danno. La proposizione “esercita una profes-sione” sembra implicare una continuatività dello svolgimento del-l’attività; tuttavia alcune pronunce giurisprudenziali hanno com-preso nel concetto di “esercitare la professione” anche l’atto (pro-fessionale) unico ed isolato.

L’ostetrica, commette il reato quando realizzi una condottariconducibile ad una delle seguenti due tipologie principali:1) l’ostetrica è priva dei titoli previsti ed in particolare manca dell’i-

scrizione all’albo; questa fattispecie è richiamata espressamentedall’art. 17 del R.D.L. 2128 del 1936 (per il testo, cfr. § 1.2) cheipotizza la punibilità ai sensi dell’art. 348 del codice penale del-l’ostetrica che, anche se munita di titolo professionale, esercita laprofessione senza essere iscritta nel relativo albo. In senso con-forme si è espressa una sentenza di merito: Pret. Manduria, 12febbraio 1986 (in Riv. pen. 1986, 710). Analogamente si era pro-nunciata in passato la Corte di Cassazione: Cass. pen., Sez. III, 4febbraio 1950 (in Giust. pen. 1950, II, 814); Cass. pen., Sez. III,6 marzo 1951 (in Giust. pen., 1951, II, 735).

2) l’ostetrica svolge attività professionali che non sono compresefra quelle contemplate dalle norme che ne disciplinano l’attivi-tà, vale a dire in particolare il T.U. delle leggi sanitarie del

9L’esercizio della professione: i riferimenti normativi e la loro evoluzione storica

1934, il D.M. 740 del 1994, la legge 42 del 1999, il codicedeontologico dell’ostetrica, la legge 10 agosto 2000, n. 251.Non vi è giurisprudenza di Cassazione recente su questa tipo-logia. Si possono considerare ancora attuali le seguenti duesentenze:

- l’ostetrica compila ricette conformi a quelle rilasciate in prece-denza da un medico: Cass. pen., sez. III, 17 marzo 1951 (inGiust. pen. 1951, 736);

- l’ostetrica, nell’assistere un parto, omette di chiamare il medi-co quando si manifesta una distocia: Cass. pen., 3 luglio 1984(in Informazione prev. 1985, 286).

Si tratta, in pratica, di esercizio abusivo, nel caso 1) di profes-sione ostetrica, nel caso 2) di professione medica.

Altre sentenze non sono più aderenti alla evoluzione dellecompetenze professionali dell’ostetrica, come, per esempio: Cass.pen., sez. III, 19 giugno 1952, n. 1818 (in Giur. compl. Cass. pen.,1952, 3 quad., 553). Questa vecchia sentenza riconobbe l’esercizioabusivo di professione ad un’ostetrica che praticò alla puerpera lasutura di lacerazioni verificatesi durante il parto, previa autorizza-zione medica. Si tratta di sentenza del 1952, non più attuale, perchéscaturisce dalla normativa previgente, ora superata, a livello gene-rale, per le innovazioni introdotte a partire dal 1994 (cfr. § 1.8 eseguenti) e, nel particolare, perché, nell’ambito della laurea inOstetricia, l’apprendimento della sutura perineale rientra tra gliobiettivi formativi generali, come da indicazioni dell’UnioneEuropea. Lo standard formativo deve rispettare infatti i contenuti ela logica della direttiva 80/155/CE (cui ora è subentrata la confor-me direttiva 2005/36/CE; per il testo, cfr. § 1.9) recepita nel D.M.MURST, 2 aprile 2001, “Determinazione delle classi delle laureeuniversitarie delle professioni sanitarie” - allegato 1: Classe dellelauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professionesanitaria ostetrica.

10 Capitolo 1

1.4 Libera professione ed attività dipendente:le connesse qualifiche giuridiche dell’ostetrica

Come anche precisato dal comma 6 dell’art. 1 del D.M. 14settembre 1994, n. 740 “Regolamento concernente l’individua-zione della figura e del relativo profilo professionale dell’ostetri-ca/o” (per il testo, cfr. § 1.8), l’ostetrica svolge la sua attivitàquale dipendente in strutture sanitarie, pubbliche o private, oppu-re in regime libero-professionale. In relazione a queste differentimodalità di esercizio professionale, è da considerare che, ai solieffetti della legge penale, in particolare quando chiamata arispondere di alcuni reati, l’ostetrica può assumere diverse quali-fiche giuridiche: - pubblico ufficiale (art. 357 del codice penale); - incaricato di un pubblico servizio (art. 358 del codice penale); - esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 del codi-

ce penale).I riferimenti normativi sono rispettivamente i seguenti.

Art. 357. Nozione del pubblico ufficiale. - {I}. Agli effetti della legge penale,sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislati-va, giudiziaria o amministrativa.{II}. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata danorme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione edalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suosvolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. - {I}. Aglieffetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali,a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.{II}. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesseforme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipi-ci di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni diordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. - {I}. Agli effettidella legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cuiesercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quan-do dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubbli-co servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante unatto della pubblica Amministrazione.

11L’esercizio della professione: i riferimenti normativi e la loro evoluzione storica

L’ostetrica è persona esercente un servizio di pubblica necessi-tà quando svolge la libera professione: in questa circostanza è infat-ti soggetto privato che esercita una professione sanitaria per l’eser-cizio della quale è necessaria la specifica abilitazione dello Stato(art. 359, punto 1).

L’ostetrica, quando opera alle dipendenze del servizio sanitarionazionale o in una struttura convenzionata con lo stesso, può esserealternativamente o pubblico ufficiale o persona incaricata di pubbli-co servizio, a seconda delle caratteristiche dell’attività specificamen-te svolta. In altre parole, agendo in nome e per conto del Serviziosanitario nazionale, per il tramite del quale è garantito ad ogni citta-dino il diritto costituzionale alla tutela della salute, l’ostetrica svolgecomunque un pubblico servizio (art. 358) o una pubblica funzione(art. 357) amministrativa. Volendo distinguere i casi in cui si trova arivestire l’una o l’altra di queste qualifiche, può essere fatto riferi-mento alle definizioni proposte negli stessi articoli citati:- la pubblica funzione amministrativa è quella disciplinata da

norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzatadalla formazione e dalla manifestazione della volontà dellapubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo dipoteri autoritativi o certificativi;

- il pubblico servizio consiste in un’attività disciplinata nellestesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dallamancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusionedello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della pre-stazione di opera meramente materiale allo scopo di soddisfa-re i bisogni utili alla collettività e agevolare i cittadini al con-seguimento dei loro scopi.

La differenza fra pubblica funzione e pubblico servizio consistedunque nella natura e nella finalità dell’attività esercitata.

Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. VI, 25giugno 1996, n. 8508; in Cass. pen. 1997, 37, 2720 e in Giust. pen.1997, II, 446) ha attribuito, in particolari circostanze, la qualifica dipubblico ufficiale all’ostetrica in ordine alle fasi preliminari delleprocedura volte all’intervento di interruzione volontaria di gravi-danza, comunque limitatamente all’ambito delle attribuzioni tipica-mente inerenti alla sua professione. In precedenza, un’altra pronun-

12 Capitolo 1

cia (Cass. pen., sez. V, 10 gennaio 1979; in Cass. pen., 1980, 1070)aveva qualificato come pubblico ufficiale l’ostetrica operante innome e per conto di ente mutualistico.

Il fatto che vi sia poca giurisprudenza in materia non significache siano infrequenti le circostanze in cui l’ostetrica si trova a rive-stire la qualifica di pubblico ufficiale. È comunque poco utile sta-bilire tutte le circostanze in cui l’ostetrica pubblico dipendente siapubblico ufficiale anziché incaricato di pubblico servizio. Presoatto che si tratta di argomento specialistico, e che mancano pronun-ce giurisprudenziali che valutino la precisa qualifica nelle specifi-che circostanze dell’esercizio professionale dell’ostetrica, pare suf-ficiente segnalare che sono contemplate sostanzialmente le stessefattispecie delittuose per condotte che l’ostetrica può porre in esse-re, in relazione sia alla propria funzione di pubblico ufficiale siaall’attività di incaricato di pubblico servizio.

La tabella 1.2 può essere di ausilio per chiarire il concetto.

1.5 I doveri fondamentali, storicamente consolidati, per l’e-sercizio della professione

Il capo III del titolo II del già citato testo unico delle leggi sani-tarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 tratta l’argomen-

13L’esercizio della professione: i riferimenti normativi e la loro evoluzione storica

to “Delle professioni sanitarie ausiliarie” (per le modificazioniintervenute, irrilevanti per quanto ora in esame, cfr. §.1.10); in que-sto capo, nella sezione II intitolata “Delle levatrici”, figura l’art.139, che è di peculiare interesse.

Art. 139. - {I}. La levatrice deve richiedere l’intervento del medico-chirurgo nonappena nell’andamento della gestazione o del parto o del puerperio di personaalla quale presti la sua assistenza riscontri qualsiasi fatto irregolare. {II}. A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgononella gestante o partoriente o puerpera. {III}. In caso di inosservanza di tale obbligo è punita con l’ammenda fino a euro51 e nei casi gravi, anche con l’arresto fino a tre mesi, salva l’applicazione delledisposizioni del codice penale quando il fatto costituisca reato. {IV}. La levatrice ha inoltre l’obbligo di denunciare al podestà e all’ufficialesanitario, entro due giorni dal parto al quale abbia prestato assistenza, la nascitad’ogni infante deforme. {V}. La trasgressione a tale obbligo è punita con l’ammenda da euro 10 aeuro 103.

Dopo il testo unico delle leggi sanitarie del 1934 fu approvatoil R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128 “Ordinamento delle scuole diostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice”, con-vertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921. È da menzionare in par-ticolare l’art. 18.

Art. 18. - {I}. Il parto deve essere assistito da una levatrice o da un medico chi-rurgo e qualora, per causa di forza maggiore, ne sia mancata la presenza almomento della nascita, il padre o altra persona che abbia assistito al parto haobbligo di promuovere l’intervento di uno dei predetti sanitari nel più breve ter-mine possibile ed in ogni caso non oltre le 12 ore. {II}. Nell’un caso e nell’altro sarà redatto dalla levatrice o dal medico chirurgoapposito certificato di assistenza, che deve essere prodotto all’ufficiale sanitariodel comune da una delle persone tenute a fare la dichiarazione di nascita.

L’analisi dei due riferimenti normativi sopra riportati evidenziaper l’ostetrica i seguenti quattro doveri fondamentali, tuttora validi:I) il dovere di intervento;II) il dovere di operare con diligenza;III) il dovere di documentare;IV) il dovere di richiedere l’intervento medico in caso di situazio-

ni potenzialmente patologiche.

14 Capitolo 1

1.5.1 Il dovere di intervento

Se richiesta di assistere ad un parto o prestare la propria operaprofessionale successivamente ad esso, l’ostetrica deve intervenire;questo principio discende dal fatto che, in base all’art. 18 dellalegge 921 del 1937 (per il testo, cfr. § 1.5) “il parto deve essere assi-stito” e che, in caso di mancata assistenza, “il padre o altra personache abbia assistito al parto ha obbligo di promuovere l’intervento”del medico o dell’ostetrica. Per realizzare l’obiettivo di questo dis-posto, cioè che ogni parto sia assistito da competente professioni-sta, l’ostetrica, richiesta di intervenire, non può astenersi dal farlo.

Questa norma ha dunque una portata applicativa ben più ampiadi quella che scaturisce da una disposizione del codice penale cheregola una materia per certi versi analoga. Si tratta dell’art. 593, edin particolare, per quanto qui di interesse, del suo secondo comma.

Art. 593. Omissione di soccorso.- {I}. Chiunque, trovando abbandonato o smar-rito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provve-dere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa,omette di darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino aun anno o con la multa fino a euro 2.500. {II}. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembriinanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestarel’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. {III}. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la penaè aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

La più ampia portata applicativa, in relazione all’esercizio pro-fessionale dell’ostetrica, dell’art. 18 della legge 921 rispetto all’art.593 del codice penale è evidente dal confronto dei rispettivi testi. Ildovere di intervenire indicato nell’art. 18 scaturisce anche da unasemplice, purché circostanziata, richiesta di intervento, inoltrata, adesempio telefonicamente o per interposta persona, all’ostetrica.Invece l’art. 593 del codice penale limita l’obbligo di prestare lanecessaria assistenza solo e soltanto a quelle situazioni in cui l’o-stetrica “trovi” la persona, ne percepisca cioè la presenza o perchéentri in contatto fisico diretto con la persona stessa, o la veda o neoda le grida di aiuto.

Non deve stupire che l’art. 18 della legge 921 pretenda un com-portamento professionale di maggior garanzia per la tutela della

15L’esercizio della professione: i riferimenti normativi e la loro evoluzione storica

madre e del feto rispetto a quanto contemplato dall’art. 583 del codi-ce penale: ciò avviene perché il primo disposto fa parte di una leggeche specificamente disciplina la professione di ostetrica, mentre ilsecondo impone una regola di carattere generale, valida per qualun-que persona, anche non qualificata in senso professionale.

Il senso dell’art. 18 – cioé il maggior impegno professionaleche esso comporta rispetto alle previsioni del codice penale – èstato recepito, sia pure con diversa formula lessicale, dall’art. 2.8del codice deontologico dell’ostetrica.

2.8. - L’ostetrica/o risponde alla richiesta di bisogno di salute anche quando que-sta esuli dalla normale attività professionale. Nei casi di inderogabile urgenza siattiva tempestivamente e si adopera per assicurare una adeguata assistenza.

Il disposto della prima frase dell’art. 2.8 del codice deontolo-gico pone in capo all’ostetrica il dovere di rispondere alla “richie-sta di bisogno di salute”, sostanzialmente sempre, visto che nonsono poste limitazioni; ciò vale anche quando non vi sia urgenza.

Non è chiaro quanto estensivamente sia da interpretare il fattoche la richiesta meriti risposta anche quando “esuli dalla normaleattività professionale”: in concreto, se essa comprenda anchedomande di intervento non inerenti a quanto di pertinenza ostetrica,comunque attinenti a situazioni di compromissione acuta della salu-te di una persona, come, per esempio, in presenza di emorragia pro-fusa da ferita ad un arto. In tali eventualità, quando sia prevedibileche l’intervento medico sarà tardivo, l’ostetrica deve non sottrarsialla chiamata ed offrire la propria competenza per garantire presta-zioni qualificate, sicuramente più di quanto possano essere quelledi una persona priva di conoscenze ed esperienza in ambito sanita-rio che presti assistenza in quelle circostanze.

Non è pacifico neppure che cosa, nell’art. 2.8 del codice deon-tologico, si intenda per “rispondere”; l’adozione di questo verbosignifica che non è necessario che l’ostetrica debba tassativamenterecarsi nel luogo ove la sua opera è richiesta, potendo vagliare, inrapporto alla richiesta ed alle integrazioni fornite dall’interlocutore,se sia il caso di intervenire di persona e se occorra intervenire pron-tamente. Lo spirito generale dell’art. 2.8 è chiaro: un’eventualedecisione dell’ostetrica di non intervenire subito o di non interveni-

16 Capitolo 1

re affatto è ammissibile solo qualora esistano precise condizioniche indichino che l’intervento è superfluo.

La seconda frase dell’art. 2.8 si riferisce ai casi di “inderogabi-le urgenza”; l’adozione dell’aggettivo “inderogabile”, che sembravoler circoscrivere ai casi di peculiare rilievo clinico l’applicazionedel disposto, pare superflua; infatti, la tempestività dell’interventodell’ostetrica e la predisposizione di adeguata assistenza sarannocomunque dovute in caso di qualsiasi urgenza ed eventualmenteadattate alle caratteristiche dell’urgenza.

L’ostetrica, che svolga le proprie funzioni professionali qualedipendente pubblico, rivestendo quindi la qualifica di incaricato diun pubblico servizio o di pubblico ufficiale (cfr. § 1.4), e che,richiesta di assistere un parto o di intervenire anche successiva-mente ad esso, rifiuti, senza alcun ragionevole motivo, di prestarela propria opera, può essere chiamata a rispondere del delitto di cuiall’art. 328 del codice penale. In base a quest’articolo, è punita lacondotta dell’ostetrica pubblico dipendente che rifiuti od indebita-mente ritardi un qualsiasi atto professionale rientrante nei suoicompiti istituzionali e che deve essere compiuto senza ritardo.

Art. 328. Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione. - {I}. Il pubblico ufficiale o l’inca-ricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficioche, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o diigiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione dasei mesi a due anni. {II}. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia inte-resse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni delritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trentagiorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

1.5.2 Il dovere di operare con diligenza

L’ostetrica “deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che sisvolgono nella gestante o partoriente o puerpera”; ciò per espressaprevisione del secondo comma dell’art. 139 del R.D. 1265 del 1934.

Il termine “diligenza” deriva dal latino diligere (“aver caro”,“amare”) e sta ad indicare il complesso di cure e cautele cui si deve

17L’esercizio della professione: i riferimenti normativi e la loro evoluzione storica

ispirare la condotta professionale dell’ostetrica, con riferimento allanatura ed alla peculiarità della attività di volta in volta posta in esse-re. La diligenza comporta l’impegno a farsi carico dei bisogni del-l’assistita e ad attuare un comportamento a garanzia dei suoi inte-ressi di salute. Il concetto di diligenza raccoglie dunque in sé la cor-rettezza, la solidarietà, l’assiduità, la precisione, lo scrupolo posti inatto nello svolgimento di una funzione professionale. Si tratta dun-que di una diligenza di natura non esclusivamente solidaristica, macaratterizzata da capacità tecnica ed impiego di mezzi adeguati alfine sia di adempiere alla prestazione dovuta, sia di evitare i preve-dibili eventi dannosi.

Il verbo “rilevare”, ha di per sé, il significato di “procedere alrilievo obiettivo”, ma considerato in relazione alla “diligenza” staad indicare l’impegno ad attivarsi per accertare i fenomeni di inte-resse ed affrontarli con competenza.

1.5.3 Il dovere di documentare

Correlato com’è alla locuzione “con diligenza”, che ne com-pleta il significato, il verbo “rilevare” dell’art. 139 del R.D. 1265del 1934 va inteso non solo come rilievo obiettivo, ma anche come“registrazione” in forma scritta dei rilievi obiettivi. Tale interpreta-zione è confortata anche dalla indicazione del primo comma dellostesso art. 139, che prevede che l’ostetrica che riscontri qualsiasifatto irregolare è tenuta a richiedere l’intervento del medico-chirur-go; è opportuno che, dei rilievi obiettivi, resti traccia scritta, nontanto come supporto per la comunicazione dei dati al medico chesuccessivamente interverrà, ma perché a questi dati, conveniente-mente documentati, il medico possa utilmente riferirsi per orienta-re la sua valutazione del caso clinico.

In merito a questo dovere di documentare, in sé condivisibile,sono opportune alcune riflessioni relative all’impostazione culturale– circa l’esercizio delle professioni sanitarie – dell’epoca in cui ildisposto dell’art. 139 è maturato. Il dovere di “rilevare con diligen-za …”, proprio per il fatto di essere correlato all’eventuale interven-to del medico (testualmente, il secondo comma dell’art. 139 indica

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che il diligente rilievo è doveroso “a tale scopo”), non si inserisce inun contesto di organica e pianificata assistenza ostetrica nei con-fronti della partoriente, ma mira soprattutto a focalizzare i limitidell’attività professionale. In altre parole, è da ritenere che rilevarecon diligenza i fenomeni, ancor prima che essere una modalità diespletamento delle funzioni professionali, fosse, nella concezioneculturale di cui il testo unico delle leggi sanitarie del 1934 è espres-sione, attività ancillare all’intervento medico. Oggi, questa norma,anche in funzione di dispositivi legislativi sopravvenuti, si presta adun’altra lettura, che consente di porre l’accento sui rilievi dell’oste-trica come espressione del qualificato, competente e responsabileagire professionale.

1.5.4 Il dovere di richiedere l’intervento medico in caso di situa-zioni potenzialmente patologiche

Da uno dei riferimenti normativi sopra riportati (cfr. § 1.5),discende un quarto dovere, che, pur restando tuttora valido, è statooggetto di modifiche da parte prima del D.M. 15 settembre 1994, n.740 (cfr. § 1.8), poi del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 (cfr. § 1.9).Si tratta del dovere, contemplato dal primo comma dell’art. 139 delR.D. 1265 del 1934, di richiedere l’intervento del medico-chirurgonon appena, nell’andamento della gestazione o del parto o del puer-perio di persona alla quale presti la sua assistenza, l’ostetrica“riscontri qualsiasi fatto irregolare”. Anche da questa formulazionetraspare l’impostazione culturale dell’epoca, relativamente all’eser-cizio della professione sanitaria di ostetrica; è attendibile che la for-mulazione della norma sia volutamente poco tecnica. Se l’indeter-minatezza della formulazione, che indica che “l’ostetrica riscontriqualche fatto irregolare” è intenzionale, è evidente che essa cela unascarsa considerazione della competenza dell’ostetrica, che non èrichiesta di operare alcun tipo di valutazione tecnica preliminare, madeve chiamare il medico per qualsiasi fatto irregolare.

Il profilo professionale dell’ostetrica, approvato con D.M. 14settembre 1994, n. 740, è intervenuto su questo aspetto, modifican-dolo in termini consoni alla competenza professionale dell’ostetri-

19L’esercizio della professione: i riferimenti normativi e la loro evoluzione storica

ca (cfr. § 1.8), la quale è “in grado di individuare situazioni poten-zialmente patologiche che richiedono intervento medico”.

In contrasto con l’impostazione del D.M. 740 è l’art. 48,comma 2, lettera g) del il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimentodelle qualifiche professionali …” (cfr. § 1.9); in base a tale norma,le ostetriche sono autorizzate ad individuare nella madre o nel bam-bino i segni di anomalie che richiedono l’intervento di un medico.Si tratta di un ritorno all’impostazione del 1934,visto che è usato ilsostantivo “anomalia”, concettualmente molto più vicino alla locu-zione “fatto irregolare” del testo unico di quell’anno, piuttosto chealle “situazioni potenzialmente patologiche” del D.M. 740. In real-tà, la formulazione del D.Lgs. 206 del 2007 è ancora più retriva:infatti, secondo questo D.Lgs., le ostetriche non hanno la compe-tenza di individuare, ma sono autorizzate ad individuare.

Consta una sentenza della Corte di Cassazione, anterioreall’entrata in vigore del D.M. 740, che sanziona, ai sensi dell’art.139 del testo unico delle leggi sanitarie, la condotta dell’ostetricaper non aver richiesto l’intervento del medico al verificarsi di unaperdita ematica dai genitali della gestante, ancor prima dell’iniziodella fase di dilatazione del collo uterino (Cass. pen. 11 marzo1981; in Riv. pen., 1981, 670 m).

1.6 Il regolamento per l’esercizio professionale

Con R.D. 26 maggio 1940, n. 1364, è approvato un primoregolamento per l’esercizio professionale delle ostetriche. Taleregolamento fu modificato con D.P.R. 7 marzo 1975, n. 163“Aggiornamento del regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, concer-nente il regolamento per l’esercizio professionale delle ostetriche”.

Il regolamento, indicato nel linguaggio corrente anche col ter-mine di mansionario e forse più conosciuto con questo nome checon quello suo proprio di “regolamento”, è ora abrogato in forza diquanto disposto dall’art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (cfr.§ 1.10). Anche se si tratta di provvedimento abrogato, convieneriportarne il testo integrale, perché sono da considerare tuttora vali-

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