DANIELA s.p.a. Cod. Fisc. 03034980171 Spett.Le COMUNE di ... · N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE...

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DANIELA s.p.a. Via Paolo, VI 25068 - Sarezzo (Bs) Cod. Fisc. 03034980171 Spett.Le COMUNE di ORZINUOVI Via Arnaldo da Brescia, 2 25034 – Orzinuovi (Bs) OGGETTO: VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO A.P. 5 (EX A.C.E.N. 2-5 – CASALINI) PER VARIAZIONE MONETIZZAZIONE AREE STANDARD La sottoscritta CASALINI LAURA nata ad Orzinuovi (Bs) in data 14.dicembre.1972 Cod. Fisc. CSLLRA72T54G149U, in qualità di Legale Rappresentante della società DANIELA s.p.a. con sede a Sarezzo (Bs) in Via Paolo VI, 1 Cod. Fisc. 03034980171 - P.IVA 00721640985 - REA BS-312837 proprietaria degli immobili individuati i mappa al Foglio 19 Mappali 203-204-205-206 e ricadenti in zona D2 – ambiti produttivi industriali ed artigianali convenzionati o in fase di attuazione del vigente P.G.T. con la presente CHIEDE alla S.V. di esaminare il progetto allegato alla presente per VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO A.P. 5 (EX A.C.E.N. 2-5 – CASALINI) PER VARIAZIONE MONETIZZAZIONE AREE STANDARD. Il progetto è redatto secondo i disposti del vigente strumento urbanistico. Certi di favorevole accoglimento della presente, colgo l’occasione per porgere distinti saluti. Orzinuovi, dicembre 2017 Il richiedente

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DANIELA s.p.a.

Via Paolo, VI

25068 - Sarezzo (Bs)

Cod. Fisc. 03034980171

Spett.Le

COMUNE di ORZINUOVI

Via Arnaldo da Brescia, 2

25034 – Orzinuovi (Bs)

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO A.P. 5 (EX A.C.E.N. 2-5 – CASALINI) PER VARIAZIONE MONETIZZAZIONE AREE STANDARD

La sottoscritta CASALINI LAURA nata ad Orzinuovi (Bs) in data 14.dicembre.1972 Cod. Fisc. CSLLRA72T54G149U, in qualità di Legale Rappresentante della società DANIELA s.p.a. con sede a Sarezzo (Bs) in Via Paolo VI, 1 Cod. Fisc. 03034980171 - P.IVA 00721640985 - REA BS-312837 proprietaria degli immobili individuati i mappa al Foglio 19 Mappali 203-204-205-206 e ricadenti in zona D2 – ambiti produttivi industriali ed artigianali convenzionati o in fase di attuazione del vigente P.G.T. con la presente

CHIEDE

alla S.V. di esaminare il progetto allegato alla presente per VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO A.P. 5 (EX A.C.E.N. 2-5 – CASALINI) PER VARIAZIONE MONETIZZAZIONE AREE STANDARD.

Il progetto è redatto secondo i disposti del vigente strumento urbanistico.

Certi di favorevole accoglimento della presente, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

Orzinuovi, dicembre 2017

Il richiedente

ALLEGATI:

Relazione illustrativa

Estratto di mappa e visura catastale

Convenzione iniziale stipulata il 04.agosto.2010

Convenzione della prima variante stipulata il 24.giugno.2013 (in essere)

Computo metrico delle opere eseguite dal Comune che il committente dovrà rimuovere

Planivolumetrico approvato, di variante e di confronto

ELABORATI GRAFICI

Tav. 1 – Estratto mappa ed estratto P.G.T.

Tav. 2 – Planimetria generale APPROVATA

Tav. 3 – Planimetria generale PROGETTO

Tav. 4 – Planimetria generale CONFRONTO

Tav. 5 – Sezioni stradali APPROVATA, PROGETTO e CONFRONTO

Tav. 6 – Rete fognatura APPROVATA, PROGETTO e CONFRONTO

Tav. 7 – Rete acqua, gas, enel e telecom APPROVATA ed INVARIATA

Tav. 8 – Rete illuminazione APPROVATA, PROGETTO e CONFRONTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto della presente richiesta è la Variante al Piano Esecutivo A.P.5 (ex A.C.E.N. 2-5) convenzionato in data 04.agosto.2010 e già modificato con variante del 17.ottobre.2012 convenzionata il 24.giugno.2013 per variazione delle monetizzazioni rispetto a quelle convenzionate.

Il Piano convenzionato in data 04.agosto.2010 prevedeva di reperire una superficie minima a standard di 15.484,00 mq pari al 20% della superficie territoriale.

Con il progetto originario si era deciso di reperire all’interno dell’ambito aree a parcheggio pari a 8.552,00 mq e di monetizzare la parte restante di 6.932,00 mq.

La variante convenzionata il 24.giugno.2013, eseguita per modifica delle opere da realizzare a carico del lottizzante, non prevedeva la variazione delle superfici da cedere al Comune.

Con la presente variante invece si chiede la monetizzazione totale degli standard ora esterni al lotto privato

che ancora in proprietà della società Daniela s.p.a. senza l’obbligo di cessione vanno ad incrementare la superficie privata edificabile e cintabile del lotto.

Le aree a standard da monetizzare con la presente variante sono:

- Foglio 19 mappali 204 e 206 per una superficie di 8.552,00 mq

Le aree non standard previste come strada di ingresso sono:

- Foglio 19 mappale 205 per una superficie di 594,94 mq.

Dall’importo del valore di dette aree andranno dedotti gli oneri a carico del lottizzante e le spese che l’amministrazione non dovrà più sostenere ed in particolare:

- si allega alla presente il computo metrico per la rimozione opere pubbliche già presenti sulla superficie interessata dalla trasformazione che sono di intralcio ad un uso privato.

- si chiede inoltre di considerare nella valutazione degli standard il fatto che la nuova superficie privata sarà gravata da servitù di passaggio a favore di Enel per accedere alla cabina elettrica pubblica, Tenendo in conto quindi che il Comune può evitare il costo per lo spostamento della stessa.

- Oltre a questo andrà considerato l’importo delle lavorazioni che il Comune avrebbe dovuto ancora sostenere per terminare il parcheggio che, attualmente, risulta non finito.

Per tanto dopo la monetizzazione e la variante approvata la superficie del lotto edificabile di proprietà della Daniela s.r.l. diventerà di:

69.014,53 mq + 8.552,00 mq + 594,94 mq = 78.161,47 mq

Le aree acquistate saranno edificabili con gli stessi parametri edilizi pre-esistenti.

Tutto quanto non indicato rimane invariato rispetto a quanto convenzionato in data 24.giugno.2013.

Rimaniamo per tanto in attesa di Vostro conteggio relativo al valore che la Daniela s.p.a. dovrà corrispondere al Comune di Orzinuovi per la monetizzazione delle sopra indicate aree.

Restiamo a disposizione per stipulare la convenzione di variante con le indicazioni sopra riportate.

Il Tecnico

e:\archivio_generale corrente\documenti\domande conc\casalini post cantiere\variante acen - monetizzazione standard - 11-2017\relazione illustrativa.doc

Direzione Provinciale di Brescia Ufficio Provinciale - TerritorioServizi Catastali

Data: 08/11/2017 - Ora: 14.55.43

Visura per soggetto Visura n.: T222075 Pag: 1

limitata ad un comuneSituazione degli atti informatizzati al 08/11/2017

Dati della richiesta Denominazione: DANIELA S.P.A.Terreni siti nel comune di ORZINUOVI ( Codice: G149) Provincia di BRESCIA

Soggetto individuato DANIELA S.P.A. con sede in SAREZZO C.F.: 03034980171

1. Immobili siti nel Comune di ORZINUOVI(Codice G149) - Catasto dei Terreni

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori

ha are ca Dominicale Agrario1 12 84 - BOSCO

ALTOU 01 40 Euro 0,58

L. 1.120Euro 0,04

L. 84ISTRUMENTO (ATTOPUBBLICO) del 15/03/1995 in attidal 24/02/1997 (n. 8303.2/1995)

Annotazione

2 19 178 - SEMINIRRIG

1 06 70 I28A Euro 6,40 Euro 7,27 FRAZIONAMENTO del 10/01/2013protocollo n. BS0009108 in atti dal10/01/2013 presentato il 10/01/2013(n. 9108.1/2013)

3 19 180 - SEMINIRRIG

1 08 80 I28A Euro 8,41 Euro 9,54 FRAZIONAMENTO del 10/01/2013protocollo n. BS0009108 in atti dal10/01/2013 presentato il 10/01/2013(n. 9108.1/2013)

4 19 192 - SEMINIRRIG

1 00 02 I28A Euro 0,02 Euro 0,02 FRAZIONAMENTO del 25/03/2013protocollo n. BS0040636 in atti dal25/03/2013 presentato il 21/02/2013(n. 40636.1/2013)

5 19 195 - SEMINIRRIG

1 09 70 I28A Euro 9,27 Euro 10,52 FRAZIONAMENTO del 25/03/2013protocollo n. BS0040636 in atti dal25/03/2013 presentato il 21/02/2013(n. 40636.1/2013)

6 19 204 - SEMINIRRIG

1 61 63 I28A Euro 58,88 Euro 66,84 FRAZIONAMENTO del 17/03/2014protocollo n. BS0018697 in atti dal17/03/2014 presentato il 30/01/2014(n. 18697.1/2014)

7 19 205 - SEMINIRRIG

1 05 10 I28A Euro 4,87 Euro 5,53 FRAZIONAMENTO del 17/03/2014protocollo n. BS0018697 in atti dal17/03/2014 presentato il 30/01/2014(n. 18697.1/2014)

Segue

Direzione Provinciale di Brescia Ufficio Provinciale - TerritorioServizi Catastali

Data: 08/11/2017 - Ora: 14.55.44

Visura per soggetto Visura n.: T222075 Pag: 2

limitata ad un comuneSituazione degli atti informatizzati al 08/11/2017

8 19 206 - SEMINIRRIG

1 30 65 I28A Euro 29,28 Euro 33,24 FRAZIONAMENTO del 17/03/2014protocollo n. BS0018697 in atti dal17/03/2014 presentato il 30/01/2014(n. 18697.2/2014)

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: passaggi intermedi da esaminareImmobile 8: Annotazione: di immobile: comprende il fg. 19 n. 194

Totale: Superficie 01.24.00 Redditi: Dominicale Euro 117,71 Agrario Euro 133,00

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI1 DANIELA S.P.A. con sede in SAREZZO 03034980171* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 11/04/2014 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 13/05/2014 Repertorio n.: 146428 Rogante: TRECCANI FRANCO Sede: BRESCIARegistrazione: Sede: TRASFORMAZIONE DI SOCIETA` (n. 10089.1/2014)

Unità immobiliari n. 8 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine

Repertorio N.139808 Raccolta N.42810

CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE

ARTIGIANALE - INDUSTRIALE DENOMINATO "A.C.E.N. 2-5"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci (2010) nel mese di agosto (8) il giorno

quattro (4), in Brescia, nel mio studio in Corso Martiri della

Libertà n.25, avanti a me dr. Franco Treccani, Notaio in Brescia,

iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Brescia, sono

presenti:

- per il "COMUNE DI ORZINUOVI", con sede in Orzinuovi (BS) via

A. da Brescia n.2, codice fiscale: 00850450172, il Responsabile

dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio signor

VENTURINI ANGELO GIUSEPPE, nato ad Orzinuovi (BS) il 16 gennaio

1969, domiciliato per la carica presso la sede municipale sopra

precisata, agente in quest'atto ai sensi dell'art.4, comma 2, del

d.lgs. 30.3.2001 n.165 e dell'art.107, commi 2 e 3, lettera c)

del d.lgs. 18.8.2000 n.267, a quanto infra autorizzato in forza

delle deliberazioni del Consiglio comunale in data 26.4.2010 n.34

ed in data 14.6.2010 n.44, esecutive ai sensi di legge, documenti

che in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere

"A" e "B" ed altresì in forza del decreto di nomina in data 2.1.2010

N.01: documento che in copia conforme trovasi allegato sotto la

lettera "C" all'atto autenticato in data 12.4.2010 N.139060/42332

di mio rep., registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di

Brescia 1 il 3.5.2010 al N.4205 Serie 1T, trascritto a Brescia

"Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis della Tariffa, parte I allegata al D.P.R. 642/72 (Unico)"

Dr. FRANCO TRECCANI

NOTAIO 25122 - Brescia

C.so Martiri della Libertà, 25 Tel. 030 3753373 r.a.

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia 1 il 05/08/2010 al n. 769 serie 1T Euro 168,00 Trascritto a BRESCIA il 9.8.2010 n.34909 R.G. n.19931 R.P.

2

il 5.5.2010 ai N.ri 18539/10684, nel prosieguo denominato

"Comune";

- per la società "DANIELA S.R.L.", con sede in Roccafranca (BS)

via Roccafranca n.9, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di

Brescia al N.312837, codice fiscale e numero di iscrizione presso

il Registro delle Imprese di Brescia 03034980171, partita I.V.A.

00721640985, l'Amministratore Unico signor CASALINI UBALDO

ANTONIO, nato ad Orzinuovi (BS) il 19 ottobre 1944, residente a

Roccafranca (BS) in via Roccafranca n.9, a quanto infra

autorizzato in forza delle vigenti norme sul funzionamento della

società debitamente pubblicizzate presso il Registro delle

Imprese di Brescia, nel prosieguo denominata "Lottizzante";

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo i

quali mi dispensano dalla lettura di ogni e qualsiasi allegato

al presente contratto, dichiarando di averne preso esatta

conoscenza prima della sottoscrizione e

premettono

A - con scrittura privata di compravendita autenticata in data

3.12.2008 N.135985/40510 di mio rep., registrata all'Agenzia

delle Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 23.12.2008 al N.14293 Serie

1T, trascritta a Brescia il 24.12.2008 ai N.ri 59695/36265, la

società "DANIELA S.R.L." è divenuta proprietaria esclusiva degli

appezzamenti di terreno siti in Comune di ORZINUOVI, individuati

nel Catasto Terreni con i mappali 29 di Ha 00.91.40 foglio 11,

83 di Ha 01.42.10 foglio 12, 23 di Ha 01.57.20 e 77 di Ha 01.70.00

2

foglio 19;

A1 - con scrittura privata di compravendita autenticata in data

6.4.2009 N.136875/41031 di mio rep., registrata all'Agenzia delle

Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 17.4.2009 al N.3793 Serie 1T,

trascritta a Brescia il 21.4.2009 ai N.ri 16770/10410, la società

"DANIELA S.R.L." è divenuta titolare della quota indivisa pari

ad 1/2 (un mezzo), in nuda comproprietà, degli appezzamenti di

terreno siti in Comune di ORZINUOVI, individuati nel Catasto

Terreni con i mappali 82 di Ha 00.02.50, 84 di Ha 00.01.40 e 112

di Ha 02.32.10 foglio 12;

A2 - con verbale di conciliazione sottoscritto avanti il Tribunale

di Brescia in data 24.9.2009 N.4121, registrato all'Agenzia delle

Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 6.10.2009 al N.7393 Serie 4,

trascritto a Brescia il 28.10.2009 ai N.ri 45222/26630, la società

"DANIELA S.R.L." è divenuta titolare della restante quota

indivisa pari ad 1/2 (un mezzo), in nuda comproprietà e del diritto

di usufrutto generale vitalizio degli appezzamenti di terreno

siti in Comune di ORZINUOVI, individuati nel Catasto Terreni con

i mappali 82 di Ha 00.02.50, 84 di Ha 00.01.40 e 112 di Ha 02.32.10

foglio 12;

B - le aree sopra indicate, interessate dalla presente

convenzione, hanno una superficie totale territoriale di

mq.79.670 e nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato

con deliberazione del Consiglio comunale in data 23.6.2007 n.34

sono classificate in zona omogenea "D4 AMBITI INDUSTRIALI E

2

ARTIGIANALI DI ESPANSIONE SOGGETTI A INTERVENTO PREVENTIVO DI

PIANO ATTUATIVO" per una superficie di mq.78.161,47, con

l'imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale

l'edificazione è subordinata all'approvazione di un piano di

lottizzazione convenzionato, qui denominato "Piano di

lottizzazione a destinazione artigianale-industriale A.C.E.N.

2-5".

La sottoscrizione della presente convenzione da parte del

rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti

certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo

30, commi 2 e 3, del d.P.R. 6.6.2001 n.380.

C - Sull'area non gravano vincoli di natura ambientale,

paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o

altri vincoli previsti da leggi speciali che ostino alla

realizzazione del piano di lottizzazione o che la subordinino ad

autorizzazioni di altre Autorità.

Visti

A - la domanda di autorizzazione a lottizzare, con i relativi

allegati, presentata al protocollo comunale in data 3.2.2010 al

n.2215 e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n.9/2010;

B - la deliberazione del Consiglio comunale in data 26.4.2010 n.34

(richiamata in epigrafe), con la quale è stato adottato il piano

di lottizzazione;

C - l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito

del piano di lottizzazione, nelle forme di legge, in seguito ai

2

quali non sono pervenute osservazioni;

D - la deliberazione del Consiglio comunale in data 14.6.2010 n.44

(richiamata in epigrafe), con la quale è stato approvato

definitivamente il piano di lottizzazione;

E - l'articolo 28 della l. 17.8.1942 n.1150, come modificato

dall'articolo 8 della l. 6.8.1967 n.765, l'articolo 22 della l.

30.4.1999 n.136, gli articoli 12, 14 e 46 della l.r. 11.3.2005

n.12;

tutto ciò premesso

per costituire parte integrante e sostanziale del presente

titolo, i comparenti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Il lottizzante si obbliga ad assumere gli oneri e gli obblighi

che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi

vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli

obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi

o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente

convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente

convenzione.

2. Il lottizzante è obbligato per sé e per suoi aventi causa a

qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di

alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della presente

convenzione, gli obblighi assunti dal lottizzante si

2

trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da

eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non

hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili

alle richieste di quest'ultimo.

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal

lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o

ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi

titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione

o integrazione.

4. La presente convenzione costituisce piena acquiescenza alle

future determinazioni comunali assunte in conformità a successivi

provvedimenti di pianificazione o di programmazione, nonchè

all'esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti,

ancorchè in difformità della convenzione medesima e fatti salvi

i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa

a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune

così finalizzati.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla

data di comunicazione al lottizzante dell'avvenuta approvazione

definitiva del piano di lottizzazione (23.6.2010), intesa come

esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla

data della presente convenzione.

1bis Nell'ambito oggetto di intervento verranno realizzate opere

di urbanizzazione primaria su aree che saranno cedute al Comune

2

come indicato al successivo articolo 4 per l'importo complessivo

di Euro 547.923,64

(cinquecentoquarantasettemilanovecentoventitre virgola

sessantaquattro), portando a scomputo i relativi oneri di

urbanizzazione primaria quantificati in Euro 379.032,00

(trecentosettantanovemilatrentadue virgola zero zero) - Slp

46.450 mq. x 8,16 Euro/mq..

2. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro

il termine massimo di 36 (trentasei) mesi almeno per quanto

riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza della

loro pavimentazione.

Sono fatte salve le opere alla viabilità per il solo tratto esterno

al piano di lottizzazione e devono essere eseguite entro il

termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi, almeno per quanto

riguarda la transitabilità delle strade complete della

pavimentazione bituminosa strutturale.

La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade

pubbliche e di uso pubblico può essere differita fino

all'ultimazione degli edifici previsti all'interno del piano di

lottizzazione, fermo restando il termine ultimo e inderogabile

di cui al comma 6.

3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente

descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 60

(sessanta) mesi.

4. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione di cui ai commi

2

2 e 3 devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi atto

di assenso o della presentazione della denuncia di inizio

attività, relativi agli interventi previsti dal piano di

lottizzazione, almeno per il tratto al servizio del singolo

intervento. Nessun atto di assenso può essere rilasciato e nessuna

denuncia di inizio attività può avere efficacia se non sia

iniziata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte al

servizio dell'intervento richiesto.

5. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione

deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione

o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle

opere stesse.

6. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici

previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti

prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere

eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni.

Entro lo stesso termine il lottizzante deve aver conseguito

l'ottenimento degli atti di assenso o presentato le denunce di

inizio attività per la completa edificazione degli interventi

previsti dal piano di lottizzazione.

7. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni,

nonchè delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in forma

gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta

di quest'ultimo, comunque non oltre 4 (quattro) mesi

dall'ultimazione delle opere e non oltre il termine di cui al comma

2

6. La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione

realizzate dal lottizzante, in forma gratuita al Comune, avviene

contestualmente alla cessione delle aree di cui al presente comma.

8. Gli stessi termini e le stesse condizioni di cui al comma 7

si applicano alle aree per le urbanizzazioni e alle aree per

attrezzature e servizi pubblici per le quali non è prevista la

cessione al Comune, bensì l'assoggettamento alla servitù

permanente all'uso pubblico, come previsto dall'articolo 18.

ART. 4 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere

coerente con il progetto definitivo integrante il piano di

lottizzazione, con le osservazioni accolte e gli emendamenti

introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque

concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni

comunali. Alla progettazione esecutiva si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 41,

42 e 44 del d.P.R. 21.12.1999 n.554.

2. Il progetto esecutivo deve essere reso disponibile per le

prescritte approvazioni entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione

della presente convenzione. Esso deve essere fornito al Comune

sia in formato cartaceo sia su supporto magnetico-informatico,

in un formato commerciale diffuso o in un formato liberamente

scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole

proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.

3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto

2

da tecnici abilitati individuati dal lottizzante, a sua cura e

spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma

2, salvo proroghe motivate o sospensioni per "factum principis",

il Comune può, previa diffida notificata al lottizzante,

procedere alla redazione d'ufficio, mediante l'affidamento a

tecnici abilitati, a propria cura ma a spese del lottizzante.

4. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far

realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori

di infrastrutture pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2,

lettera b) della l. 11.2.1994 n.109 e successive modifiche e

integrazioni, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi

costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o

altro provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e

6 del d.lgs. 17.3.1995 n.158. Tali opere possono essere progettate

dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il

relativo onere a completo carico del lottizzante; esse sono

individuate e disciplinate all'articolo 8. Il progetto esecutivo

di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui

al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e

interazione con le altre opere di urbanizzazione e costi

preventivati da sostenere.

5. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima

del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura

del direttore dei lavori, dagli elaborati "as built" che

rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare

2

riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonchè da

un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni

dell'articolo 40 del d.P.R. n.554/1999. Tali elaborati devono

essere forniti tempestivamente al Comune con le modalità di cui

al comma 2, secondo periodo.

6. Le spese tecniche per la redazione del piano di lottizzazione

e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese

accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente

convenzione.

ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione primaria, nonchè tutte le opere

oggetto di obblighi addizionali o a scomputo delle monetizzazioni

come indicato al successivo art.6 comma 6 lettera e) sono eseguite

da impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40 del

d.lgs. 12.4.2006 n.163 e al relativo regolamento di attuazione,

selezionata dal lottizzante mediante procedura negoziata ai sensi

del combinato disposto degli articoli 57, comma 6 e 122, comma

8 del d.lgs. 12.4.2006 n.163.

2. Il lottizzante trasmetterà al Comune l'esito

dell'aggiudicazione e il nominativo dell'impresa affidataria. La

stipulazione del contratto d'appalto avviene tra il privato e

l'impresa affidataria senza necessità di intervento da parte del

Comune il quale, fatto salvo il potere di controllo, resta

estraneo ai rapporti economici tra le parti, avendo solo

l'interesse al risultato di una corretta esecuzione, verificata

2

mediante il collaudo.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b),

l'esecuzione dei lavori è disciplinata da un capitolato speciale

d'appalto e da un contratto di diritto privato regolamentati dai

principi civilistici e per i quali l'applicazione del regolamento

generale di attuazione del Codice dei Contratti e del Capitolato

generale d'appalto, è una mera facoltà del lottizzante.

4. I lavori appaltati ai sensi del comma 1:

a) sono eseguiti sotto la direzione dei lavori affidata e svolta

da soggetti abilitati, liberamente individuati dal lottizzante,

comunicati al Comune e il cui onere è a carico del lottizzante

medesimo;

b) sono sottoposti a collaudo ai sensi dell'articolo 141 del

d.lgs. n.163/2006 e delle relative norme regolamentari di

attuazione, in combinato disposto con quanto previsto

dall'articolo 17 della presente convenzione.

5. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far

realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori

di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di

diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento

o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo

di cui alla Parte Terza del Codice dei Contratti approvato con

d.lgs. 12.4.2006 n.163. Tali opere sono eseguite e dirette dai

soggetti già competenti in via esclusiva, pur rimanendo il

relativo onere a completo carico del lottizzante; esse sono

2

individuate e disciplinate all'articolo 7.

6. Il piano di lottizzazione non prevede nel comparto la

realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Il lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per

la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come

evidenziate sugli elaborati del progetto di piano di

lottizzazione, che saranno meglio precisate nel progetto

esecutivo di cui all'articolo 4 e di seguito descritte:

A.1. strade veicolari, sia quelle previste dal Piano di Governo

del Territorio sia quelle previste dal piano di lottizzazione;

A.2. percorsi pedonali e marciapiedi;

B.1. spazi di sosta e di parcheggio;

C.1. fognature per acque nere;

C.2. fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque

stradali;

C.3. allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti C.1

e C.2 nelle reti di fognatura pubblica esistente;

D.1. rete idrica per l'acqua potabile;

D.2. almeno n.2 (due) idranti antincendio stradale del tipo a

colonna (se richiesto dall'Ente gestore della rete);

E.1. rete di distribuzione del gas metano;

E.2. almeno n.1 (una) cabina di

decompressione/depressurizzazione/controllo per il gas metano

(se richiesto dall'Ente gestore della rete);

2

F.1. rete di distribuzione dell'energia elettrica;

F.2. rete di pubblica illuminazione completa di punti luce

adeguatamente alimentati e dotati di riduttore di flusso;

F.3. almeno n.1 (una) cabina di trasformazione da media tensione

a bassa tensione con capacità 1000 Kw;

G.1. rete telefonica fissa;

H. spazi di verde integrato nelle dotazioni a parcheggio.

2. La potenzialità minima dei servizi è di 1000 Kw per l'energia

elettrica, di 300 mc/h per il gas metano e di n.5 utenti per la

rete telefonica. Tali potenzialità devono essere distribuite

razionalmente. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria

nel futuro è comunque a carico del lottizzante o dei singoli

utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.

3. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere

eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all'articolo

40 della l. 1.8.2002 n.166 e degli articoli 34 e seguenti della

l.r. 12.12.2003 n.26 e comunque in conformità alle prescrizioni

del P.U.G.S.S. (Piano Urbano di Gestione dei Servizi del

Sottosuolo).

4. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di

onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta

frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino

inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi

alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano,

al parere dell'A.R.P.A o ad altri pareri obbligatori degli organi

2

preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale.

5. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque,

dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli

scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle

disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato

5 del d.lgs. 11.5.1999 n.152, nonchè delle altre norme da questo

richiamate.

6. Il lottizzante assume inoltre a proprio totale carico gli oneri

per l'esecuzione delle seguenti opere complementari, afferenti

le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo

e le opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 7:

a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento

predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti

comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi

pubblici a rete, dimensionato adeguatamente in relazione alla

volumetria assegnata a ciascun lotto e predisposto per

l'installazione di un contatore per ogni servizio pubblico per

ogni lotto;

b) segnaletica stradale, verticale, orizzontale ed eventuale

segnaletica luminosa;

c) impianto automatico temporizzato e comandato a distanza, per

l'irrigazione delle aiuole, degli spartitraffico e delle altre

aree verdi o comunque piantumate;

d) allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica

illuminazione in modo da rendere possibile l'erogazione del

2

servizio a soggetti diversi;

e) opere di urbanizzazione esterne al comparto riguardanti la

realizzazione della strada esterna (tangenziale est al capoluogo)

a scomputo della quota delle monetizzazioni pari ad Euro

450.580,00 (quattrocentocinquantamilacinquecentottanta virgola

zero zero) su progetto redatto direttamente dal Comune e secondo

il computo metrico allegato al piano di lottizzazione

dell'importo di Euro 507.286,18

(cinquecentosettemiladuecentottantasei virgola diciotto) che

secondo i disposti della deliberazione della Giunta comunale in

data 7.11.2005 n.192 comporta un valore di scomputo pari ad Euro

463.405,92 (quattrocentosessantatremilaquattrocentocinque

virgola novantadue) comprensivo dello sconto previsto del 10% (-

Euro 50.728,62) e delle spese tecniche per la direzione dei lavori

(+ Euro 6.848,36).

All'approvazione del progetto provvederà il Comune con

deliberazione della Giunta comunale. Si dà atto che il progetto

medesimo è stato approvato con deliberazione della Giunta

comunale in data 19.7.2010 n.149 nella quale si richiamano computo

metrico e importi delle opere da eseguire.

7. E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a

completamento della viabilità e pertanto deve essere realizzato,

contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un

muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente

sulla proprietà privata ed esterno agli spazi destinati alla

2

cessione al Comune o all'uso pubblico. Tale muretto deve essere

di dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore

a cm.20 ed altezza non inferiore alla quota prevista della

pavimentazione finita o della superficie sistemata finale dello

spazio destinato alla cessione al Comune o all'uso pubblico. Tale

muretto, che resta di proprietà del lottizzante e può essere

sopralzato per la realizzazione delle recinzioni in conformità

alle norme locali, deve essere previsto e realizzato su tutti i

lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico.

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Il piano di lottizzazione non prevede nel comparto la

realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

2. Il lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per

l'esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai

pubblici servizi. Sono compresi in tale definizione anche i

raccordi stradali di qualunque genere.

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA

1. Le opere di cui ai punti D1, E1, F1 e G1 dell'articolo 6, sono

riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti

che operano in regime di esclusiva di cui all'articolo 5, comma

2, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il

collaudo tecnico e funzionale delle stesse.

2. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo

di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per

le opere di urbanizzazione primaria.

2

3. Per quanto attiene le opere di cui ai punti D1, E1, F1 e G1

dell'articolo 6, il lottizzante provvede tempestivamente e,

comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della

presente convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti

esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o

l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in

conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti

progettuali, per l'attrezzamento dell'intero comparto del piano

di lottizzazione, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni

tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di

predisposizione. Il lottizzante provvede al pagamento di quanto

richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori

e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro

i termini prescritti dalla presente convenzione.

4. Qualora alla stipula della presente convenzione gli oneri di

cui ai commi precedenti siano già stati corrisposti e le relative

obbligazioni assolte, in tutto o in parte, per uno o più d'uno

dei servizi a rete di competenza di soggetti operanti in regime

di esclusiva, le garanzie di cui all'articolo 13 sono ridotte di

conseguenza.

5. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di

esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o

contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori

o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti

con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di

2

urbanizzazione primaria.

6. Restano in ogni caso a carico del lottizzante, che ne deve

tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni

o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi

imputabili ad inadempimento o negligenza dello stesso lottizzante

ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non

rappresentate in sede di progetto esecutivo.

ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da

eseguirsi a cura e spese esclusive del lottizzante a prescindere

dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le

seguenti opere:

a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in

carreggiata, non previsti come da cedere al Comune né da asservire

all'uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal planivolumetrico,

da chiudere con cancello o con barra mobile prima dell'immissione

sulla strada pubblica o di uso pubblico;

b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole

utilizzazioni;

c) posti macchina interni ai lotti ancorchè obbligatori ai sensi

delle vigenti disposizioni;

d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorchè

obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;

e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione

elettronica o meccanica degli stessi;

2

f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre

apparecchiature inerenti le utenze private.

2. Tali opere, ancorchè estranee al regime convenzionale, sono

eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque

prima dell'ultimazione di questo e della richiesta di

utilizzazione del medesimo.

ART. 10 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI

PUBBLICI

1. Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il vigente Piano di

Governo del Territorio le aree per attrezzature e servizi pubblici

che competono al piano di lottizzazione sono così quantificate:

Destinazione terziaria Superficie territoriale (S.t.)

da Piano di Governo del Territorio mq. 77.417,00

Volume edificabile mc.696.753,00

Superficie lorda di pavimento (S.l.p.) mq. 46.450,00

S3. Aree per servizi pubblici (20% di S.t.) mq. 15.484,00

TOTALE Aree per servizi pubblici totali mq. 15.484,00

2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano di

Governo del Territorio, alle esigenze manifestate con l'adozione

e l'approvazione del piano di lottizzazione, all'interno di

quest'ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e

servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta

di mq.8.552,00.

3. Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera c) del d.m.

2.4.1968 n.1444 e del Piano dei Servizi integrante il vigente

2

Piano di Governo del Territorio, non costituiscono aree per

attrezzature e servizi pubblici e non possono pertanto essere

computate come tali:

a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il

disimpegno degli accessi ai lotti o comunque che costituiscano

strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate

promiscuamente per l'accesso ai parcheggi pubblici o di uso

pubblico;

b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico,

delimitazione percorsi, scarpate, aiuole, reliquati o altre aree

a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili

per la destinazione a parco, gioco o sport;

c) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo

che, compatibilmente con la loro ubicazione e la situazione

oggettiva, siano destinate a parcheggi ovvero ad ampliamento in

continuità ad ambiti di verde pubblico preesistenti.

ART. 11 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

NON CEDUTE

1. Ai sensi dell'articolo 46 della l.r. n.12/2005 e visto

l'articolo 10 della presente convenzione, le aree per

attrezzature e servizi pubblici che competono alla lottizzazione

e che non vengono reperite direttamente assommano a mq.(15.484,00

- 8.552,00) = mq.6.932,00.

2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di Euro 65,00

(sessantacinque virgola zero zero) al metro quadrato, per cui

2

l'importo totale della monetizzazione risulta come segue:

mq.6.932,00 x Euro/mq.65,00 = Euro 450.580,00

(quattrocentocinquantamilacinquecentottanta virgola zero zero).

3. L'importo totale della monetizzazione è portato a scomputo

delle opere da realizzare come già indicato al precedente articolo

6, comma 6, lettera e).

ART. 12 - OBBLIGHI PARTICOLARI

1. Il lottizzante si impegna a rimborsare al Comune, a semplice

richiesta di quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità

legale del piano di lottizzazione.

2. Il lottizzante si impegna a cedere, con le modalità di cui

all'articolo 18, le superfici individuate nella tavola che si

allega alla presente convenzione sotto la lettera "C", per farne

parte integrante e sostanziale, come segue:

a) gratuitamente al Comune a titolo di standard e di

urbanizzazioni primarie, individuate con il colore verde,

mq.9.146,94 (8.552,00+594,94).

3. Il lottizzante si impegna, a propria cura e spese, a realizzare

e a cedere al Comune, senza oneri per quest'ultimo, le opere

relative alle reti di acquedotto, gas, Enel, Telecom e fognatura

nera per l'importo di Euro 246.954,41

(duecentoquarantaseimilanovecentocinquantaquattro virgola

quarantuno), come già indicato nel computo allegato al piano di

lottizzazione.

ART. 13 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

2

1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dal

lottizzante, comprensive degli oneri accessori, ammonta ad Euro

1.478.812,33

(unmilionequattrocentosettantottomilaottocentododici virgola

trentatre), così ripartito:

a) opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 6

Euro 547.923,64

(cinquecentoquarantasettemilanovecentoventitre

virgola sessantaquattro);

b) opere esterne per le reti di fognatura nera, Telecom, Enel,

acquedotto e gas Euro 246.954,41

(duecentoquarantaseimilanovecentocinquantaquattro

virgola quarantuno);

c) opere a scomputo degli standard come indicato all'articolo 11

Euro 463.405,36

(quattrocentosessantatremilaquattrocentocinque

virgola trentasei);

TOTALE Euro 1.258.283,41

(unmilioneduecentocinquantottomiladuecentottantatre virgola

quarantuno);

c) importo per spese tecniche (12%) su Euro 794.878,05

(settecentonovantaquattromilaottocentosettantotto virgola zero

cinque) (547.923,64 + 246.954,41) Euro 95.385,36

(novantacinquemilatrecentottantacinque virgola trentasei);

d) importo I.V.A. (10%) su Euro 1.251.435,61

2

(unmilioneduecentocinquantunomilaquattrocentotrentacinque

virgola sessantuno) - cifra indicata in convenzione in luogo

dell'importo di Euro 1.258.283,41 -

Euro 125.143,56

(centoventicinquemilacentoquarantatre virgola cinquantasei)

TOTALE Euro 1.478.812,33

(unmilionequattrocentosettantottomilaottocentododici virgola

trentatre).

2. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione,

il lottizzante presta adeguata garanzia finanziaria per un

importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto

al comma 1, con polizza fideiussoria n.737A2840 in data 23.7.2010

emessa dalla società "ZURICH INSURANCE PLC" con sede in Zurigo

(Svizzera), tramite l'Agenzia di Orzinuovi, per Euro 1.478.812,33

(unmilionequattrocentosettantottomilaottocentododici virgola

trentatre) con scadenza incondizionata fino alla restituzione

dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del

Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole

collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di

regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la

garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta del

lottizzante quando una parte funzionale autonoma delle opere sia

stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche

parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.

2

4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta del

lottizzante, quando abbia assolto uno o più d'uno degli obblighi

nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui

all'articolo 8 e tale circostanza sia adeguatamente provata

mediante l'esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente

quietanzati.

5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e non trova

applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

In ogni caso il lottizzante è obbligato in solido con i suoi

fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione

a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva

diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

6. Ancorchè la garanzia sia commisurata all'importo delle opere

di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte

le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto,

connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate,

comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli

inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia

come Ente Territoriale, sia come soggetto "iure privatorum", sia

come Autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre

altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel

periodo di manutenzione e conservazione a cura del lottizzante

di cui all'articolo 19, comma 1, nonchè le sanzioni

amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o

2

demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in

applicazione della presente convenzione, divenute inoppugnabili

e definitive.

7. La garanzia si estingue per il 90% (novanta per cento) del suo

importo all'approvazione del collaudo favorevole, ancorchè

tacito, ai sensi dell'articolo 17, comma 2; si estingue per la

parte rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi

sui lotti degli operatori o loro aventi causa a qualsiasi titolo

e comunque trascorsi 3 (tre) anni dal predetto collaudo

favorevole, ai sensi dell'articolo 19, comma 4.

8. L'importo di cui al comma 1 deve essere adeguatamente

documentato prima del collaudo; qualora sia documentato un costo

inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi

convenzionali, sarà il costo documentato e non quello

preventivato oggetto di scomputo dagli oneri di urbanizzazione

di cui all'articolo 14, comma 3. Qualora tale costo documentato

sia inferiore a quello determinato con deliberazione comunale ai

sensi dell'articolo 44 della l.r. n.12/2005, entro la data del

collaudo dovranno essere corrisposti a conguaglio i maggiori

oneri di urbanizzazione afferenti le edificazioni già autorizzate

o comunque assentite.

ART. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Dopo la registrazione e la trascrizione della presente

convenzione, il lottizzante può presentare le domande per

ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio

2

attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti

urbanistici nonchè al piano di lottizzazione, con particolare

riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.

2. L'efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizio

attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata

al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo

16 del d.P.R. n.380/2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della l.r.

n.12/2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento

del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno

successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività.

3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del

termine di cui all'articolo 3, comma 6, gli oneri di

urbanizzazione primaria determinati con deliberazione comunale

ai sensi dell'articolo 44 della l.r. n.12/2005, non sono dovuti

in quanto già assolti con il pagamento diretto delle opere di

urbanizzazione primaria.

4. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo la

quantificazione o l'esenzione dal pagamento degli oneri di

urbanizzazione di cui al comma 3, è sempre effettuata con la

condizione "salvo conguaglio" essendo subordinata

all'accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi

dell'articolo 13, comma 8.

ART. 15 - VARIANTI

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. n.12/2005, è

2

consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità

di approvazione di preventiva variante, modificazioni

planivolumetriche che non alterino le caratteristiche

tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e

nelle norme di attuazione del piano di lottizzazione, non incidano

sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano

la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a

vincolo di destinazione pubblica.

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse,

purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare,

alle norme di attuazione del piano di lottizzazione e ai criteri

costruttivi ivi previsti:

a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non

radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del

piano di lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze

legali;

b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al

comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 2.4.1968 n.1444;

c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del

piano di lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo

codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;

d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai

lotti;

e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una

o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi

2

ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della

conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso

pubblico.

Le opere di varianti che incidono o modificano sul/il progetto

delle opere di urbanizzazione o degli standard di qualità devono

essere preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale

sempre che non siano inferiori al 5% (cinque per cento)

dell'importo contrattuale. Nel secondo caso il Direttore dei

Lavori alla consegna degli atti contabili dovrà motivare le

modifiche effettuate. Tali modifiche non potranno comunque

inficiare la collaudabilità delle opere facenti parte delle

urbanizzazioni o degli standard di qualità.

3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non

eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere

esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del

Comune.

4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente

articolo, ovvero le varianti aventi per oggetto edifici con

destinazione diversa ai sensi dell'articolo 16, per i quali sia

obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per

attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata

in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta

per un nuovo piano di lottizzazione, che tenga conto di quanto

già realizzato.

5. Le variazioni non possono comportare, nè espressamente nè

2

tacitamente, proroga dei termini di attuazione della presente

convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da

comportamenti del Comune.

ART. 16 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA

1. Qualora su parte dell'area inclusa nel piano di lottizzazione

siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa

urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione

diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del

relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di

inizio attività sono reperite le aree per attrezzature e servizi

pubblici nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la

nuova destinazione e quanto precedentemente previsto per il

dimensionamento del piano di lottizzazione.

2. E' facoltà del Comune disporre affinchè tale conguaglio venga

monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a) della

l.r. n.12/2005, purchè l'importo unitario non sia inferiore alla

monetizzazione iniziale di cui all'articolo 11 della presente

convenzione, rivalutata in base al più alto tra l'indice F.O.I.

(famiglie di operai e impiegati) e l'indice I.P.C.A. (indice

generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione

europea, calcolato per l'Italia) come rilevati dall'I.S.T.A.T..

In tal caso l'importo del conguaglio della monetizzazione è

versato prima del rilascio dell'atto di assenso ovvero prima del

trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia di inizio

attività.

2

3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione

del comma 1, risultino aree per attrezzature e servizi pubblici

in eccedenza, con conguaglio a favore del lottizzante, non si

procede ad alcuna restituzione da parte del Comune né in termini

di quantità di area, nè in termini di monetizzazione. Ciò sia in

ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che

per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico,

nonchè in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla

collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula

della presente convenzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche

ai mutamenti di destinazione d'uso, anche senza opere di

modificazione o aggiuntive, compatibili con la normativa

urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione

o già ultimati, che siano richiesti, rilevati o comunque

effettuati nei 10 (dieci) anni successivi all'ultimazione dei

lavori assentiti.

ART. 17 - COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altro adempimento

costruttivo, il lottizzante presenta al Comune una dichiarazione

di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del

Comune e a spese del lottizzante che ne deve anticipare l'onere

a semplice richiesta del Comune medesimo entro i 30 (trenta)

giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita

dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori

2

e connessi.

2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere,

qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro 3 (tre)

mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere,

ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi 3

(tre) mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si

intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini

non intervenga un provvedimento motivato di diniego.

3. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della

presenza e dell'idoneità della documentazione di cui all'articolo

4, comma 4, della presente convenzione e, se necessari, della

presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli

impianti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2. In difetto il Comune,

previa diffida al lottizzante, può provvedere d'ufficio alla

redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici

incaricati, a spese del lottizzante; tale adempimento resta

obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.

4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale

di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un

sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata del

lottizzante ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni

collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1,

fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal

Comune per esigenze proprie, quest'ultimo ne assume il relativo

maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura

2

del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di

cui al comma 2.

5. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di

cui al comma 2, sono subordinati alla presentazione al Comune,

dopo l'ultimazione dei lavori, dagli elaborati "as built" che

rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare

riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonchè da

un piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina

vigente per i lavori pubblici a rete. In assenza di tali elaborati

i termini di cui al comma 2 restano sospesi.

6. La disciplina di cui ai commi precedenti è applicabile anche

separatamente alle opere di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della

presente convenzione.

7. Nel certificato di collaudo sono riportate le somme derivanti

dal ribasso e dalle altre eventuali economie che si sono

verificate nel corso dei lavori. Nella determinazione delle somme

derivanti dall'applicazione del ribasso d'asta da versare al

Comune si tiene conto della quantificazione degli oneri di

urbanizzazione primaria portati a scomputo: nel caso in cui

l'importo di aggiudicazione delle opere di urbanizzazione

primaria risulti comunque superiore a tale importo il ribasso

d'asta rimarrà al lottizzante.

8. Eventuali varianti in corso d'opera necessarie per la

fruibilità e collaudabilità delle opere anche se derivanti da

errori od omissioni progettuali sono a carico del lottizzante.

2

Le eventuali varianti migliorative saranno approvate

dall'Amministrazione comunale solo nel caso in cui si dovesse

attingere al ribasso d'asta che sarebbe da corrispondere al Comune

secondo quanto stabilito al comma precedente.

9. Per le opere da eseguire a scomputo degli standard come indicate

al precedente articolo 6, comma 6, lettera e), la somma derivante

dalla differenza tra Euro 450.580,00

(quattrocentocinquantamilacinquecentottanta virgola zero zero)

e l'importo di aggiudicazione, se inferiore alla somma portata

a scomputo, rimangono in disponibilità al Comune che nell'atto

di approvazione del collaudo determinerà le varie forme e tempi

di corresponsione.

ART. 18 - CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE

1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per

attrezzature e servizi pubblici previste dalla presente

convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune a semplice

richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre i termini già

previsti dall'articolo 3.

2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella

tavola allegato "C", per fare parte integrante e sostanziale del

presente atto, come segue:

a) da cedere gratuitamente al Comune a titolo di aree per

attrezzature e servizi pubblici, con il colore verde, per

mq.8.552,00;

b) da cedere gratuitamente al Comune per l'urbanizzazione

2

primaria, con il colore verde, per mq.594,94.

3. Le aree saranno cedute libere da iscrizioni ipotecarie,

trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive

apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami,

vincoli di ogni specie.

4. La cessione delle aree sarà fatta senza alcuna riserva per

cui sulle stesse il Comune non avrà alcun vincolo di mantenimento

della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il

piano di lottizzazione e con la presente convenzione; esso può

rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito

del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse

patrimoniale, senza che il lottizzante possa opporre alcun

diritto o altre pretese di sorta.

5. Il lottizzante si impegna e a tal fine assume ogni onere

conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze

delle aree da cedere al Comune, qualora ciò si renda necessario

in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni

verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assume ogni

onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti

notarili.

6. Qualora per qualunque motivo, in sede di collaudo o comunque

nei 10 (dieci) anni successivi al medesimo, sia accertato che le

aree cedute o da cedere al Comune, ovvero asservite o da asservire

all'uso pubblico, siano accertate in misura inferiore a quella

prevista dalla presente convenzione, il lottizzante è obbligato

2

al reperimento delle aree mancanti. Il Comune, con adeguata

motivazione, può disporre che in luogo del reperimento delle aree

mancanti o delle quali non sia possibile l'utilizzazione, il

lottizzante proceda alla loro monetizzazione al prezzo di mercato

fermo restando ogni risarcimento del danno.

ART. 19 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere,

ancorchè già cedute formalmente al Comune, restano a carico del

lottizzante sino all'approvazione del collaudo finale, o, in

assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla

scadenza dei termini di cui all'articolo 17, comma 2.

2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo

parziale di cui all'articolo 17, comma 4, l'onere della

manutenzione e della conservazione della parte collaudata è

trasferito al Comune medesimo.

3. La rete di pubblica illuminazione non è attivata fino a che

non sia stato ultimato almeno il 50% (cinquanta per cento) degli

spazi edificabili assegnati alla lottizzazione. Il canone e i

consumi, o la maggiorazione del canone e dei consumi, relativi

alla pubblica illuminazione quando attivata, sono a carico del

lottizzante, fino all'ultimazione di almeno l'80% (ottanta per

cento) della potenzialità edificatoria assegnata alla

lottizzazione.

4. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli

interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla

2

sostituzione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione

in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse a causa

degli interventi nei cantieri per la realizzazione degli edifici

sui lotti di proprietà degli operatori o dei loro aventi causa

a qualsiasi titolo; ferma restando ogni altra azione a difesa dei

propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può

avvalersi anche della garanzia di cui all'articolo 13, comma 7.

ART. 20 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto di piano di lottizzazione è composto da:

a) relazione illustrativa;

b) norme tecniche di attuazione;

c) elaborati grafici urbanistici in n.8 tavole;

d) progetto definitivo delle opere di urbanizzazione;

e) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;

f) quadro economico indicante tutti gli oneri accessori e connessi

agli obblighi convenzionali;

g) elaborato planimetrico per l'individuazione delle aree delle

quali è prevista la cessione gratuita al Comune.

2. Il progetto del piano di lottizzazione è parte integrante e

sostanziale della presente convenzione; il Comune e il

lottizzante, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui

al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), quali documenti

pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione

e per tale motivo depositati negli originali del Comune,

individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono

2

allegati materialmente alla presente convenzione.

3. Per tutta la durata della presente convenzione il lottizzante

si obbliga a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta

di terzi interessati o controinteressati, un numero di tre copie

degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate

in Comune o da depositare ai fini istituzionali.

ART. 21 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e

accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la presente

convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione,

come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di

frazionamento delle aree da cedere, quelle inerenti i rogiti

notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico

esclusivo del lottizzante.

ART. 22 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. Il lottizzante rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di

ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente

convenzione.

2. Il lottizzante autorizza il signor Conservatore delegato alla

trascrizione della presente convenzione affinché siano noti a

terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle

vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte

le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, saranno

fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

2

Richiesto,

ricevo quest'atto, che leggo ai comparenti, i quali - a mia domanda

- lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono qui

di seguito ed a margine del primo foglio e del secondo, terzo,

quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo foglio

intermedio, oltre che sull'allegato "C", con me Notaio alle ore

11,30 (undici virgola trenta). L'intero scritto è tracciato da

persona fida a mio dettato e direzione con mezzo elettronico a

sensi di legge ed in poca parte è completato a mano da me ed occupa

quaranta facciate e sin qui della quarantunesima di undici fogli.

F.to: Venturini Angelo Giuseppe

" Casalini Ubaldo Antonio

" FRANCO TRECCANI NOTAIO

2

Repertorio N.145137 Raccolta N.46125

CONVENZIONE URBANISTICA PER VARIANTE AL PIANO DI

LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE-INDUSTRIALE

DENOMINATO "A.C.E.N. 2-5"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici (2013) nel mese di giugno (6) il giorno

ventiquattro (24), in Orzinuovi, via A. Da Brescia n.2, avanti

a me dr. Franco Treccani, Notaio in Brescia, iscritto al Ruolo

del Distretto Notarile di Brescia, sono presenti:

- per il "COMUNE DI ORZINUOVI", con sede in Orzinuovi (BS) via

A. da Brescia n.2, codice fiscale: 00850450172, il Responsabile

dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio signor

ROSSETTI EMILIO, nato a Castelleone (CR) il 23 agosto 1968,

residente a Robecco d'Oglio (CR) in via A. Moro n.21 e domiciliato

per la carica presso la sede municipale sopra precisata, agente

in quest'atto ai sensi dell'art.4, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001

n.165 e dell'art.107, commi 2 e 3, lettera c) del d.lgs. 18.8.2000

n.267, a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni

del Consiglio comunale in data 12.2.2013 n.7 ed in data 27.5.2013

n.29, immediatamente esecutive, documenti che in copia conforme

si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B" ed altresì

in forza del decreto di nomina in data 16.2.2012 N.05: documento

che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera

"C", nel prosieguo denominato "Comune";

- per la società "DANIELA S.R.L.", con sede in Roccafranca (BS)

"Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis della Tariffa, parte I allegata al D.P.R. 642/72 (Unico)"

Dr. FRANCO TRECCANI

NOTAIO 25122 - Brescia

C.so Martiri della Libertà, 25 Tel. 030 3753373 r.a.

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia 1 il 12/07/2013 al n. 5871 serie 1T Euro 168,00 Trascritto a BRESCIA il 16/07/2013 n. 24259 R.G. n. 16869 R.P.

2

via Roccafranca n.9, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di

Brescia al N.312837, codice fiscale e numero di iscrizione presso

il Registro delle Imprese di Brescia 03034980171, partita I.V.A.

00721640985, il procuratore signor CASALINI MARCO, nato a

Orzinuovi (BS) il 14 giugno 1974, residente a Orzinuovi (BS) in

via A. Manzoni n.14, a quanto infra autorizzato in forza della

procura speciale autenticata in data odierna N.145136 di mio rep.,

documento che in originale si allega al presente atto sotto la

lettera "D", nel prosieguo denominata "Lottizzante";

comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo i

quali mi dispensano dalla lettura di ogni e qualsiasi allegato

al presente contratto, dichiarando di averne preso esatta

conoscenza prima della sottoscrizione e

premettono.

1 - Con scrittura privata di compravendita autenticata in data

3.12.2008 N.135985/40510 di mio rep., registrata all'Agenzia

delle Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 23.12.2008 al N.14293 Serie

1T, trascritta a Brescia il 24.12.2008 ai N.ri 59695/36265, la

società "DANIELA S.R.L." è divenuta proprietaria esclusiva degli

appezzamenti di terreno siti in Comune di ORZINUOVI, individuati

nel Catasto Terreni con i mappali 29 di Ha 00.91.40 foglio 11,

83 di Ha 01.42.10 foglio 12, 23 di Ha 01.57.20 e 77 di Ha 01.70.00

foglio 19.

2 - Con scrittura privata di compravendita autenticata in data

6.4.2009 N.136875/41031 di mio rep., registrata all'Agenzia delle

2

Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 17.4.2009 al N.3793 Serie 1T,

trascritta a Brescia il 21.4.2009 ai N.ri 16770/10410, la società

"DANIELA S.R.L." è divenuta titolare della quota indivisa pari

ad 1/2 (un mezzo), in nuda comproprietà, degli appezzamenti di

terreno siti in Comune di ORZINUOVI, individuati nel Catasto

Terreni con i mappali 82 di Ha 00.02.50, 84 di Ha 00.01.40 e 112

di Ha 02.32.10 foglio 12.

3 - Con verbale di conciliazione sottoscritto avanti il Tribunale

di Brescia in data 24.9.2009 N.4121, registrato all'Agenzia delle

Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 6.10.2009 al N.7393 Serie 4,

trascritto a Brescia il 28.10.2009 ai N.ri 45222/26630, la società

"DANIELA S.R.L." è divenuta titolare della restante quota

indivisa pari ad 1/2 (un mezzo), in nuda comproprietà e del diritto

di usufrutto generale vitalizio degli appezzamenti di terreno

siti in Comune di ORZINUOVI, individuati nel Catasto Terreni con

i mappali 82 di Ha 00.02.50, 84 di Ha 00.01.40 e 112 di Ha 02.32.10

foglio 12.

4 - Le aree sopra indicate hanno una superficie totale

territoriale di mq.79.670 e nel vigente Piano di Governo del

Territorio approvato con deliberazione del Consiglio comunale in

data 23.6.2007 n.34 sono classificate in zona omogenea "D4 AMBITI

INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI ESPANSIONE SOGGETTI A INTERVENTO

PREVENTIVO DI PIANO ATTUATIVO" per una superficie di

mq.78.161,47, con l'imposizione di un vincolo procedimentale in

forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di

2

un piano di lottizzazione convenzionato, qui denominato "Piano

di lottizzazione a destinazione artigianale-industriale A.C.E.N.

2-5".

5 - Sull'area non gravano vincoli di natura ambientale,

paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o

altri vincoli previsti da leggi speciali che ostino alla

realizzazione del piano di lottizzazione o che la subordinino ad

autorizzazioni di altre Autorità.

6 - Con la deliberazione del Consiglio comunale in data 26.4.2010

n.34, allegata sotto la lettera "A" all'atto stipulato in data

4.8.2010 N.139808/42810 di mio rep. (registrato all'Agenzia delle

Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 5.8.2010 al N.769 Serie 1T,

trascritto a Brescia il 9.8.2010 ai N.ri 34909/19931) è stato

adottato il piano di lottizzazione.

7 - Con la deliberazione del Consiglio comunale in data 14.6.2010

n.44 allegata sotto la lettera "B" all'atto stipulato in data

4.8.2010 N.139808/42810 di mio rep., sopra richiamato, è stato

approvato definitivamente il piano di lottizzazione.

8 - Con atto in data 4.8.2010 N.139808/42810 di mio rep., sopra

richiamato, è stata stipulata la convenzione urbanistica del

"Piano di lottizzo" a destinazione artigianale - industriale

denominato "A.C.E.N. 2-5".

Visti

A - La variante alla lottizzazione, con i relativi allegati,

presentata al protocollo comunale in data 17.12.2012 al n.20394

2

e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n.227/2012;

B - la deliberazione del Consiglio comunale in data 12.2.2013 n.7

(richiamata in epigrafe), con la quale è stata adottata la

variante al piano di lottizzazione;

C - l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito

della variante al piano di lottizzazione, nelle forme di legge,

in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;

D - la deliberazione del Consiglio comunale in data 27.5.2013 n.29

(richiamata in epigrafe), con la quale è stata approvata

definitivamente la variante al piano di lottizzazione;

E - la nota in data 5.6.2013 n.SC/sc 9564 di prot. con la quale

il Comune ha comunicato al lottizzante l'avvenuta efficacia dei

provvedimenti di approvazione della variante al piano di

lottizzazione con il contestuale invito a provvedere alla stipula

della presente convenzione entro il termine di 90 (novanta) giorni

dalla citata comunicazione;

F - l'articolo 28 della l. 17.8.1942 n.1150, come modificato

dall'articolo 8 della l. 6.8.1967 n.765, l'articolo 22 della l.

30.4.1999 n.136, gli articoli 12, 14 e 46 della l.r. 11.3.2005

n.12;

tutto ciò premesso

per costituire parte integrante e sostanziale del presente

titolo, i comparenti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. Il lottizzante si obbliga ad assumere gli oneri e gli obblighi

2

che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi

vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli

obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi

o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente

convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente

convenzione.

2. Il lottizzante è obbligato per sè e per suoi aventi causa a

qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di

alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della presente

convenzione, gli obblighi assunti dal lottizzante si

trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da

eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non

hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili

alle richieste di quest'ultimo.

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal

lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o

ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi

titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione

o integrazione.

4. La presente convenzione costituisce piena acquiescenza alle

future determinazioni comunali assunte in conformità a successivi

provvedimenti di pianificazione o di programmazione, nonchè

all'esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti,

2

ancorchè in difformità della convenzione medesima e fatti salvi

i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa

a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune

così finalizzati.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla

data di comunicazione al lottizzante dell'avvenuta approvazione

definitiva del piano di lottizzazione (23.6.2010), intesa come

esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla

data della presente convenzione.

1bis. Nell'ambito oggetto di intervento verranno realizzate opere

di urbanizzazione primaria su aree che saranno cedute al Comune

come indicato al successivo articolo 4 per l'importo complessivo

di Euro 447.715,97

(quattrocentoquarantasettemilasettecentoquindici virgola

novantasette), portando a scomputo i relativi oneri di

urbanizzazione primaria quantificati in Euro 379.032,00

(trecentosettantanovemilatrentadue virgola zero zero) - Slp

46.450 mq. x 8,16 Euro/mq..

2. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro

il termine massimo di 36 (trentasei) mesi almeno per quanto

riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza della

loro pavimentazione.

Sono fatte salve le opere alla viabilità per il solo tratto esterno

al piano di lottizzazione che devono essere eseguite dal

2

lottizzante entro il termine massimo del 31.12.2013, almeno per

quanto riguarda la transitabilità delle strade complete della

pavimentazione bituminosa strutturale, al fine di consentire

l'ingresso dei mezzi necessari al funzionamento dell'attività da

insediare.

La realizzazione delle opere a carico del Comune come meglio

precisate nel computo metrico estimativo depositato negli atti

del Comune deve essere ultimata entro i termini seguenti:

- strada esterna al comparto entro il 31.12.2014;

- il completamento del parcheggio può essere differito fino

all'ultimazione degli edifici previsti all'interno del piano di

lottizzazione, fermo restando il termine ultimo e inderogabile

di cui al comma 6.

3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente

descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 60

(sessanta) mesi.

4. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione di cui ai commi

2 e 3 devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi atto

di assenso o della presentazione della denuncia di inizio

attività, relativi agli interventi previsti dal piano di

lottizzazione, almeno per il tratto al servizio del singolo

intervento. Nessun atto di assenso può essere rilasciato e nessuna

denuncia di inizio attività può avere efficacia se non sia

iniziata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte al

servizio dell'intervento richiesto.

2

5. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione

deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione

o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle

opere stesse.

6. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici

previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti

prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere

eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni

dal 23.6.2010. Entro lo stesso termine il lottizzante deve aver

conseguito l'ottenimento degli atti di assenso o presentato le

denunce di inizio attività per la completa edificazione degli

interventi previsti dal piano di lottizzazione.

7. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni,

nonchè delle aree per attrezzature e servizi pubblici e le

relative opere di urbanizzazione, in forma gratuita a favore del

Comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest'ultimo,

comunque non oltre 4 (quattro) mesi dall'ultimazione delle opere

e non oltre il termine di cui al comma 6. 8. Gli stessi termini

e le stesse condizioni di cui al comma 7 si applicano alle aree

per le urbanizzazioni e alle aree per attrezzature e servizi

pubblici per le quali non è prevista la cessione al Comune, bensì

l'assoggettamento alla servitù permanente all'uso pubblico, come

previsto dall'articolo 18.

ART. 4 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere

2

coerente con il progetto definitivo integrante il piano di

lottizzazione, con le osservazioni accolte e gli emendamenti

introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque

concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni

comunali. Alla progettazione esecutiva si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 41,

42 e 44 del d.P.R. 21.12.1999 n.554.

2. Il progetto esecutivo deve essere reso disponibile per le

prescritte approvazioni entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione

della presente convenzione. Esso deve essere fornito al Comune

sia in formato cartaceo sia su supporto magnetico-informatico,

in un formato commerciale diffuso o in un formato liberamente

scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole

proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.

3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto

da tecnici abilitati individuati dal lottizzante, a sua cura e

spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma

2, salvo proroghe motivate o sospensioni per "factum principis",

il Comune può, previa diffida notificata al lottizzante,

procedere alla redazione d'ufficio, mediante l'affidamento a

tecnici abilitati, a propria cura ma a spese del lottizzante.

4. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far

realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori

di infrastrutture pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2,

lettera b) della l. 11.2.1994 n.109 e successive modifiche e

2

integrazioni, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi

costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o

altro provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e

6 del d.lgs. 17.3.1995 n.158. Tali opere possono essere progettate

dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il

relativo onere a completo carico del lottizzante; esse sono

individuate e disciplinate all'articolo 8. Il progetto esecutivo

di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui

al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e

interazione con le altre opere di urbanizzazione e costi

preventivati da sostenere.

5. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima

del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura

del direttore dei lavori, dagli elaborati "as built" che

rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare

riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonchè da

un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni

dell'articolo 40 del d.P.R. n.554/1999. Tali elaborati devono

essere forniti tempestivamente al Comune con le modalità di cui

al comma 2, secondo periodo.

6. Le spese tecniche per la redazione del piano di lottizzazione

e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese

accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente

convenzione.

ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

2

1. Le opere di urbanizzazione primaria, nonchè tutte le opere

oggetto di obblighi addizionali o a scomputo delle monetizzazioni

come indicato al successivo art.6 comma 6 lettera e) sono eseguite

da impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40 del

d.lgs. 12.4.2006 n.163 e al relativo regolamento di attuazione,

selezionata dal lottizzante mediante procedura negoziata ai sensi

del combinato disposto degli articoli 57, comma 6 e 122, comma

8 del d.lgs. 12.4.2006 n.163.

2. Il lottizzante trasmetterà al Comune l'esito

dell'aggiudicazione e il nominativo dell'impresa affidataria. La

stipulazione del contratto d'appalto avviene tra il privato e

l'impresa affidataria senza necessità di intervento da parte del

Comune il quale, fatto salvo il potere di controllo, resta

estraneo ai rapporti economici tra le parti, avendo solo

l'interesse al risultato di una corretta esecuzione, verificata

mediante il collaudo.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b),

l'esecuzione dei lavori è disciplinata da un capitolato speciale

d'appalto e da un contratto di diritto privato regolamentati dai

principi civilistici e per i quali l'applicazione del regolamento

generale di attuazione del Codice dei Contratti e del Capitolato

generale d'appalto, è una mera facoltà del lottizzante.

4. I lavori appaltati ai sensi del comma 1:

a) sono eseguiti sotto la direzione dei lavori affidata e svolta

da soggetti abilitati, liberamente individuati dal lottizzante,

2

comunicati al Comune e il cui onere è a carico del lottizzante

medesimo;

b) sono sottoposti a collaudo, eventualmente anche parziale, ai

sensi dell'articolo 141 del d.lgs. n.163/2006 e delle relative

norme regolamentari di attuazione, in combinato disposto con

quanto previsto dall'articolo 17 della presente convenzione.

5. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far

realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori

di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di

diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento

o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo

di cui alla Parte Terza del Codice dei Contratti approvato con

d.lgs. 12.4.2006 n.163. Tali opere sono eseguite e dirette dai

soggetti già competenti in via esclusiva, pur rimanendo il

relativo onere a completo carico del lottizzante; esse sono

individuate e disciplinate all'articolo 7.

6. Il piano di lottizzazione non prevede nel comparto la

realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Il lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per

la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come

evidenziate sugli elaborati del progetto di piano di

lottizzazione e nella variante, indicate nel computo metrico (di

cui alla lettera A) depositato negli atti del Comune, di seguito

descritte:

2

A.1. strade veicolari, sia quelle previste dal Piano di Governo

del Territorio sia quelle previste dal piano di lottizzazione così

come variato;

A.2. percorsi pedonali e marciapiedi;

B.1. spazi di sosta e di parcheggio;

C.1. fognature per acque nere;

C.2. fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque

stradali;

C.3. allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti C.1

e C.2 nelle reti di fognatura pubblica esistente;

D.1. rete idrica per l'acqua potabile;

D.2. almeno n.2 (due) idranti antincendio stradale del tipo a

colonna (se richiesto dall'Ente gestore della rete);

E.1. rete di distribuzione del gas metano;

E.2. almeno n.1 (una) cabina di

decompressione/depressurizzazione/controllo per il gas metano

(se richiesto dall'Ente gestore della rete);

F.1. rete di distribuzione dell'energia elettrica;

F.2. rete di pubblica illuminazione completa di punti luce

adeguatamente alimentati e dotati di riduttore di flusso;

F.3. almeno n.1 (una) cabina di trasformazione da media tensione

a bassa tensione con capacità 1000 Kw;

G.1. rete telefonica fissa;

H. spazi di verde integrato nelle dotazioni a parcheggio.

2. La potenzialità minima dei servizi è di 1000 Kw per l'energia

2

elettrica, di 300 mc/h per il gas metano e di n.5 utenti per la

rete telefonica. Tali potenzialità devono essere distribuite

razionalmente. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria

nel futuro è comunque a carico del lottizzante o dei singoli

utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.

3. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere

eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all'articolo

40 della l. 1.8.2002 n.166 e degli articoli 34 e seguenti della

l.r. 12.12.2003 n.26 e comunque in conformità alle prescrizioni

del P.U.G.S.S. (Piano Urbano di Gestione dei Servizi del

Sottosuolo).

4. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di

onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta

frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino

inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi

alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano,

al parere dell'A.R.P.A o ad altri pareri obbligatori degli organi

preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale.

5. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque,

dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli

scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle

disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato

5 del d.lgs. 11.5.1999 n.152, nonchè alle altre norme da questo

richiamate.

6. Il lottizzante assume inoltre a proprio totale carico gli oneri

2

per l'esecuzione delle seguenti opere complementari, per quanto

strettamente contenuto nel computo metrico (di cui alla lettera

A) depositato negli atti del Comune, afferenti le opere di

urbanizzazione primaria di cui al presente articolo e le opere

di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 7:

a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento

predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti

comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi

pubblici a rete, dimensionato adeguatamente in relazione alla

volumetria assegnata a ciascun lotto e predisposto per

l'installazione di un contatore per ogni servizio pubblico per

ogni lotto;

b) allacciamento autonomo con punto di consegna per parte della

pubblica illuminazione in modo da rendere possibile l'erogazione

del servizio a soggetti diversi;

c) opere di urbanizzazione esterne al comparto riguardanti la

realizzazione della strada esterna (tangenziale est al capoluogo)

a scomputo della quota delle monetizzazioni pari ad Euro

450.580,00 (quattrocentocinquantamilacinquecentottanta virgola

zero zero) su progetto redatto direttamente dal Comune, come

meglio definite nella variante alla lottizzazione approvata con

deliberazione di Consiglio comunale n.27.5.2013 n.29, richiamata

in epigrafe, secondo i computi metrici depositati negli atti del

Comune e indicati con il n.2 e la lettera "B" rispettivamente

dell'importo di Euro 507.328,88

2

(cinquecentosettemilatrecentoventotto virgola ottantotto) e

dell'importo di 100.218,00 (centomiladuecentodiciotto virgola

zero zero) che secondo i disposti della deliberazione della Giunta

comunale in data 7.11.2005 n.192 comporta un valore di scomputo

pari ad Euro 463.405,92

(quattrocentosessantatremilaquattrocentocinque virgola

novantadue) comprensivo dello sconto previsto del 10% (- Euro

50.728,62) e delle spese tecniche per la direzione dei lavori (+

Euro 6.848,36). Si precisa che le opere stradali aggiuntive

esterne al comparto (computo B depositato negli atti del Comune)

sono in sostituzione della parte delle opere di urbanizzazione

ora in carico al comune (Computo C depositato negli atti del

Comune).

Si dà atto che il progetto medesimo è stato approvato con

deliberazione della Giunta comunale in data 19.7.2010 n.149,

modificato con deliberazione della Giunta comunale in data

14.05.2012 n.103 e con deliberazione di Consiglio comunale n. 44

del 14.06.2010 di approvazione definitiva della Variante

all'"ACEN 2-5", nelle quali si richiamano computo metrico e

importi delle opere da eseguire.

7. E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a

completamento della viabilità e pertanto deve essere realizzato,

contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un

muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente

sulla proprietà privata ed esterno agli spazi destinati alla

2

cessione al Comune o all'uso pubblico. Tale muretto deve essere

di dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore

a cm.20 ed altezza non inferiore alla quota prevista della

pavimentazione finita o della superficie sistemata finale dello

spazio destinato alla cessione al Comune o all'uso pubblico. Tale

muretto, che resta di proprietà del lottizzante e può essere

sopralzato per la realizzazione delle recinzioni in conformità

alle norme locali, deve essere previsto e realizzato su tutti i

lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico.

ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Il piano di lottizzazione non prevede nel comparto la

realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

2. Il lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per

l'esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai

pubblici servizi. Sono compresi in tale definizione anche i

raccordi stradali di qualunque genere.

ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA

1. Le opere di cui ai punti D1, E1, F1 e G1 dell'articolo 6, sono

riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti

che operano in regime di esclusiva di cui all'articolo 5, comma

2, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il

collaudo tecnico e funzionale delle stesse.

2. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo

di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per

le opere di urbanizzazione primaria.

2

3. Per quanto attiene le opere di cui ai punti D1, E1, F1 e G1

dell'articolo 6, il lottizzante provvede tempestivamente e,

comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della

presente convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti

esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o

l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in

conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti

progettuali, per l'attrezzamento dell'intero comparto del piano

di lottizzazione, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni

tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di

predisposizione. Il lottizzante provvede al pagamento di quanto

richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori

e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro

i termini prescritti dalla presente convenzione.

4. Qualora alla stipula della presente convenzione gli oneri di

cui ai commi precedenti siano già stati corrisposti e le relative

obbligazioni assolte, in tutto o in parte, per uno o più d'uno

dei servizi a rete di competenza di soggetti operanti in regime

di esclusiva, le garanzie di cui all'articolo 13 sono ridotte di

conseguenza.

5. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di

esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o

contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori

o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti

con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di

2

urbanizzazione primaria.

6. Restano in ogni caso a carico del lottizzante, che ne deve

tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni

o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi

imputabili ad inadempimento o negligenza dello stesso lottizzante

ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non

rappresentate in sede di progetto esecutivo.

ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da

eseguirsi a cura e spese esclusive del lottizzante a prescindere

dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le

seguenti opere:

a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in

carreggiata, non previsti come da cedere al Comune né da asservire

all'uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal planivolumetrico,

da chiudere con cancello o con barra mobile prima dell'immissione

sulla strada pubblica o di uso pubblico;

b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole

utilizzazioni;

c) posti macchina interni ai lotti ancorchè obbligatori ai sensi

delle vigenti disposizioni;

d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorchè

obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;

e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione

elettronica o meccanica degli stessi;

2

f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre

apparecchiature inerenti le utenze private.

2. Tali opere, ancorchè estranee al regime convenzionale, sono

eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque

prima dell'ultimazione di questo e della richiesta di

utilizzazione del medesimo.

ART. 10 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI

PUBBLICI

1. Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il vigente Piano di

Governo del Territorio le aree per attrezzature e servizi pubblici

che competono al piano di lottizzazione sono così quantificate:

Destinazione terziaria Superficie territoriale (S.t.)

da Piano di Governo del Territorio mq. 77.417,00

Volume edificabile mc.696.753,00

Superficie lorda di pavimento (S.l.p.) mq. 46.450,00

S3. Aree per servizi pubblici (20% di S.t.) mq. 15.484,00

TOTALE Aree per servizi pubblici totali mq. 15.484,00

2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano di

Governo del Territorio, alle esigenze manifestate con l'adozione

e l'approvazione del piano di lottizzazione, all'interno di

quest'ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e

servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta

di mq.8.552,00.

3. Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera c) del d.m.

2.4.1968 n.1444 e del Piano dei Servizi integrante il vigente

2

Piano di Governo del Territorio, non costituiscono aree per

attrezzature e servizi pubblici e non possono pertanto essere

computate come tali:

a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il

disimpegno degli accessi ai lotti o comunque che costituiscano

strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate

promiscuamente per l'accesso ai parcheggi pubblici o di uso

pubblico;

b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico,

delimitazione percorsi, scarpate, aiuole, reliquati o altre aree

a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili

per la destinazione a parco, gioco o sport;

c) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo

che, compatibilmente con la loro ubicazione e la situazione

oggettiva, siano destinate a parcheggi ovvero ad ampliamento in

continuità ad ambiti di verde pubblico preesistenti.

ART. 11 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

NON CEDUTE

1. Ai sensi dell'articolo 46 della l.r. n.12/2005 e visto

l'articolo 10 della presente convenzione, le aree per

attrezzature e servizi pubblici che competono alla lottizzazione

e che non vengono reperite direttamente assommano a mq.(15.484,00

- 8.552,00) = mq.6.932,00.

2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di Euro 65,00

(sessantacinque virgola zero zero) al metro quadrato, per cui

2

l'importo totale della monetizzazione risulta come segue:

mq.6.932,00 x Euro/mq.65,00 = Euro 450.580,00

(quattrocentocinquantamilacinquecentottanta virgola zero zero).

3. L'importo totale della monetizzazione è portato a scomputo

delle opere da realizzare come già indicato al precedente articolo

6, comma 6, lettera e).

ART. 12 - OBBLIGHI PARTICOLARI

1. Il lottizzante si impegna a rimborsare al Comune, a semplice

richiesta di quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità

legale del piano di lottizzazione.

2. Il lottizzante si impegna a cedere, con le modalità di cui

all'articolo 18, le superfici individuate nella tavola 8 variante

che si allega alla presente convenzione sotto la lettera "E",

fatte salve le più esatte risultanze catastali da frazionamento

per farne parte integrante e sostanziale, come segue:

a) gratuitamente al Comune a titolo di standard e di

urbanizzazioni primarie, individuate con i colori verde e rosso,

mq.9.146,94 (8.552,00+594,94).

3. Il lottizzante si impegna, a propria cura e spese, a realizzare

e a cedere al Comune, senza oneri per quest'ultimo, le opere

relative alle reti di acquedotto, gas, Enel, Telecom e fognatura

nera, parte di illuminazione pubblica per l'importo di Euro

246.954,41 (duecentoquarantaseimilanovecentocinquantaquattro

virgola quarantuno), come già indicato nel computo allegato alla

variante al piano di lottizzazione.

2

ART. 13 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dal

lottizzante, comprensive degli oneri accessori, tenuto conto

della variante approvata con deliberazione n.29 del 27.5.2013

ammonta ad Euro 1.467.483,56

(unmilionequattrocentosessantasettemilaquattrocentottantatre

virgola cinquantasei), così ripartito:

a) opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 6 Euro

447.715,97 (quattrocentoquarantasettemilasettecentoquindici

virgola novantasette);

b) opere esterne per le reti di fognatura nera, Telecom, Enel,

acquedotto e gas Euro 246.954,41

(duecentoquarantaseimilanovecentocinquantaquattro virgola

quarantuno);

c) opere a scomputo degli standard come indicato all'articolo 11

Euro 563.623,36 (cinquecentosessantatremilaseicentoventitre

virgola trentasei);

TOTALE Euro 1.258.293,74

(unmilioneduecentocinquantottomiladuecentonovantatre virgola

settantaquattro);

d) importo sp. tecniche (12%) su Euro 694.670,38

(seicentonovantaquattromilaseicentosettanta virgola

trentotto);

(447.715,97+246.954,41)= Euro 83.360,45

(ottantatremilatrecentosessanta virgola quarantacinque);

2

e) importo I.V.A. (10%) su Euro 1.258.293,74

(unmilioneduecentocinquantottomiladuecentonovantatre virgola

settantaquattro)= Euro 125.829,37

(centoventicinquemilaottocentoventinove virgola trentasette);

TOTALE Euro 1.467.483,56

(unmilionequattrocentosessantasettemilaquattrocentoottantatre

virgolacinquantasei).

2. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione,

il lottizzante ha già prestato adeguata garanzia finanziaria per

un importo di Euro 1.478.812,33

(unmilionequattrocentosettantottomilaottocentododici virgola

trentatre) superiore al 100% (cento per cento) di quello previsto

al comma 1, con polizza fideiussoria n.737A2840 in data 23.7.2010

emessa dalla società "ZURICH INSURANCE PLC" con sede in Zurigo

(Svizzera), tramite l'Agenzia di Orzinuovi, per Euro 1.478.812,33

(unmilionequattrocentosettantottomilaottocentododici virgola

trentatre) con scadenza incondizionata fino alla restituzione

dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del

Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole

collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione a carico del

lottizzante previste dopo la variante e di regolarità di ogni

altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere

ridotta in corso d'opera, su richiesta del lottizzante quando una

parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente

2

eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne

abbia accertato la regolare esecuzione.

4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta del

lottizzante, quando abbia assolto uno o più d'uno degli obblighi

nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui

all'articolo 8 e tale circostanza sia adeguatamente provata

mediante l'esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente

quietanzati.

5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e non trova

applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

In ogni caso il lottizzante è obbligato in solido con i suoi

fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione

a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva

diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

6. Ancorchè la garanzia sia commisurata all'importo delle opere

di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte

le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto,

connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate,

comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli

inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia

come Ente Territoriale, sia come soggetto "iure privatorum", sia

come Autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre

altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel

periodo di manutenzione e conservazione a cura del lottizzante

2

di cui all'articolo 19, comma 1, nonchè le sanzioni

amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o

demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in

applicazione della presente convenzione, divenute inoppugnabili

e definitive.

7. La garanzia si estingue per il 90% (novanta per cento) del suo

importo all'approvazione del collaudo favorevole, ancorchè

tacito, ai sensi dell'articolo 17, comma 2; si estingue per la

parte rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi

sui lotti degli operatori o loro aventi causa a qualsiasi titolo

e comunque trascorsi 3 (tre) anni dal predetto collaudo

favorevole, ai sensi dell'articolo 19, comma 4.

8. L'importo di cui al comma 1 deve essere adeguatamente

documentato prima del collaudo, tenuto conto che con la variante

è stato previsto il trasferimento delle opere di urbanizzazione

esterne al comparto per un importo di Euro 100.218,00

(centomiladuecentodiciotto virgola zero zero); qualora sia

documentato un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti

tutti gli obblighi convenzionali, sarà il costo documentato e non

quello preventivato oggetto di scomputo dagli oneri di

urbanizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Qualora tale costo

documentato sia inferiore a quello determinato con deliberazione

comunale ai sensi dell'articolo 44 della l.r. n.12/2005, entro

la data del collaudo dovranno essere corrisposti a conguaglio i

maggiori oneri di urbanizzazione afferenti le edificazioni già

2

autorizzate o comunque assentite.

ART. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Dopo la registrazione e la trascrizione della presente

convenzione, il lottizzante può presentare le domande per

ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio

attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti

urbanistici nonchè al piano di lottizzazione, con particolare

riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.

2. L'efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizio

attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata

al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo

16 del d.P.R. n.380/2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della l.r.

n.12/2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento

del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno

successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività.

3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del

termine di cui all'articolo 3, comma 6, gli oneri di

urbanizzazione primaria determinati con deliberazione comunale

ai sensi dell'articolo 44 della l.r. n.12/2005, non sono dovuti

in quanto già assolti con il pagamento diretto delle opere di

urbanizzazione primaria.

4. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo la

quantificazione o l'esenzione dal pagamento degli oneri di

urbanizzazione di cui al comma 3, è sempre effettuata con la

condizione "salvo conguaglio" essendo subordinata

2

all'accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi

dell'articolo 13, comma 8.

ART. 15 - VARIANTI

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. n.12/2005, è

consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità

di approvazione di preventiva variante, modificazioni

planivolumetriche che non alterino le caratteristiche

tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e

nelle norme di attuazione del piano di lottizzazione, non incidano

sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano

la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a

vincolo di destinazione pubblica.

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse,

purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare,

alle norme di attuazione del piano di lottizzazione e ai criteri

costruttivi ivi previsti:

a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non

radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del

piano di lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze

legali;

b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al

comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 2.4.1968 n.1444;

c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del

piano di lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo

2

codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;

d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai

lotti;

e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una

o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi

ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della

conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso

pubblico.

Le opere di varianti che incidono o modificano sul/il progetto

delle opere di urbanizzazione o degli standard di qualità devono

essere preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale

sempre che non siano inferiori al 5% (cinque per cento)

dell'importo contrattuale. Nel secondo caso il Direttore dei

Lavori alla consegna degli atti contabili dovrà motivare le

modifiche effettuate. Tali modifiche non potranno comunque

inficiare la collaudabilità delle opere facenti parte delle

urbanizzazioni o degli standard di qualità.

3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non

eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere

esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del

Comune.

4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente

articolo, ovvero le varianti aventi per oggetto edifici con

destinazione diversa ai sensi dell'articolo 16, per i quali sia

obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per

2

attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata

in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta

per un nuovo piano di lottizzazione, che tenga conto di quanto

già realizzato.

5. Le variazioni non possono comportare, nè espressamente nè

tacitamente, proroga dei termini di attuazione della presente

convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da

comportamenti del Comune.

ART. 16 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA

1. Qualora su parte dell'area inclusa nel piano di lottizzazione

siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa

urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione

diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del

relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di

inizio attività sono reperite le aree per attrezzature e servizi

pubblici nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la

nuova destinazione e quanto precedentemente previsto per il

dimensionamento del piano di lottizzazione.

2. E' facoltà del Comune disporre affinchè tale conguaglio venga

monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a) della

l.r. n.12/2005, purchè l'importo unitario non sia inferiore alla

monetizzazione iniziale di cui all'articolo 11 della presente

convenzione, rivalutata in base al più alto tra l'indice F.O.I.

(famiglie di operai e impiegati) e l'indice I.P.C.A. (indice

generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione

2

europea, calcolato per l'Italia) come rilevati dall'I.S.T.A.T..

In tal caso l'importo del conguaglio della monetizzazione è

versato prima del rilascio dell'atto di assenso ovvero prima del

trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia di inizio

attività.

3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione

del comma 1, risultino aree per attrezzature e servizi pubblici

in eccedenza, con conguaglio a favore del lottizzante, non si

procede ad alcuna restituzione da parte del Comune né in termini

di quantità di area, nè in termini di monetizzazione. Ciò sia in

ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che

per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico,

nonchè in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla

collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula

della presente convenzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche

ai mutamenti di destinazione d'uso, anche senza opere di

modificazione o aggiuntive, compatibili con la normativa

urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione

o già ultimati, che siano richiesti, rilevati o comunque

effettuati nei 10 (dieci) anni successivi all'ultimazione dei

lavori assentiti.

ART. 17 - COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE

1. Ultimata la quota parte delle opere di urbanizzazione a carico

del lottizzante previste con la presente variante per l'importo

2

di Euro 1.258.293,74

(unmilioneduecentocinquantottomiladuecentonovantatre virgola

settantaquattro) e ogni altro adempimento costruttivo, il

lottizzante presenterà al Comune una dichiarazione di fine lavori

delle opere a proprio carico, le quali saranno collaudate a cura

del Comune e a spese del lottizzante che ne deve anticipare l'onere

a semplice richiesta del Comune medesimo entro i 30 (trenta)

giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita

dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori

e connessi.

2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità parziale delle

opere, qualora il Comune non provveda al collaudo parziale entro

3 (tre) mesi dalla dichiarazione di fine lavori delle opere a

carico del lottizzante, ovvero non provveda alla sua approvazione

entro i successivi 3 (tre) mesi dall'emissione del certificato

di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno

che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato

di diniego.

3. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della

presenza e dell'idoneità della documentazione di cui all'articolo

4, comma 4, della presente convenzione e, se necessari, della

presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli

impianti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2. In difetto il Comune,

previa diffida al lottizzante, può provvedere d'ufficio alla

redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici

2

incaricati, a spese del lottizzante; tale adempimento resta

obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.

4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale

di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un

sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata del

lottizzante ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni

collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1,

fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal

Comune per esigenze proprie, quest'ultimo ne assume il relativo

maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura

del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di

cui al comma 2.

5. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di

cui al comma 2, sono subordinati alla presentazione al Comune,

dopo l'ultimazione dei lavori a carico del lottizzante, dagli

elaborati "as built" che rappresentino esattamente quanto

realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle

reti interrate, nonchè da un piano di manutenzione redatto in

conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete.

In assenza di tali elaborati i termini di cui al comma 2 restano

sospesi.

6. La disciplina di cui ai commi precedenti è applicabile anche

separatamente alle opere di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della

presente convenzione.

7. Nel certificato di collaudo parziale sono riportate le somme

2

derivanti dal ribasso e dalle altre eventuali economie che si sono

verificate nel corso dei lavori. Nella determinazione delle somme

derivanti dall'applicazione del ribasso d'asta da versare al

Comune si tiene conto della quantificazione degli oneri di

urbanizzazione primaria portati a scomputo: nel caso in cui

l'importo di aggiudicazione delle opere di urbanizzazione

primaria risulti comunque superiore a tale importo il ribasso

d'asta rimarrà al lottizzante.

8. Eventuali varianti in corso d'opera necessarie per la

fruibilità e collaudabilità delle opere anche se derivanti da

errori od omissioni progettuali sono a carico del lottizzante.

Le eventuali varianti migliorative saranno approvate

dall'Amministrazione comunale solo nel caso in cui si dovesse

attingere al ribasso d'asta che sarebbe da corrispondere al Comune

secondo quanto stabilito al comma precedente.

9. Per le opere da eseguire a scomputo degli standard come indicate

al precedente articolo 6, comma 6, lettera e), la somma derivante

dalla differenza tra Euro 450.580,00

(quattrocentocinquantamilacinquecentottanta virgola zero zero)

e l'importo di aggiudicazione, se inferiore alla somma portata

a scomputo, rimangono in disponibilità al Comune che nell'atto

di approvazione del collaudo determinerà le varie forme e tempi

di corresponsione.

ART. 18 - CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE

1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per

2

attrezzature e servizi pubblici previste dalla presente

convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune a semplice

richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre i termini già

previsti dall'articolo 3.

2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella

tavola N.8 di variante (allegata al presente atto sotto la lettera

"E"), per farne parte integrante e sostanziale del presente atto,

come segue:

a) da cedere gratuitamente al Comune a titolo di aree per

attrezzature e servizi pubblici, con il colore rosso, per

mq.8.552,00;

b) da cedere gratuitamente al Comune per l'urbanizzazione

primaria, con il colore verde, per mq.594,94.

3. Le aree saranno cedute libere da iscrizioni ipotecarie,

trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive

apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami,

vincoli di ogni specie.

4. La cessione delle aree sarà fatta senza alcuna riserva per

cui sulle stesse il Comune non avrà alcun vincolo di mantenimento

della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il

piano di lottizzazione e con la presente convenzione; esso può

rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito

del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse

patrimoniale, senza che il lottizzante possa opporre alcun

diritto o altre pretese di sorta.

2

5. Il lottizzante si impegna e a tal fine assume ogni onere

conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze

delle aree da cedere al Comune, qualora ciò si renda necessario

in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni

verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assume ogni

onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti

notarili.

6. Qualora per qualunque motivo, in sede di collaudo o comunque

nei 10 (dieci) anni successivi al medesimo, sia accertato che le

aree cedute o da cedere al Comune, ovvero asservite o da asservire

all'uso pubblico, siano accertate in misura inferiore a quella

prevista dalla presente convenzione, il lottizzante è obbligato

al reperimento delle aree mancanti. Il Comune, con adeguata

motivazione, può disporre che in luogo del reperimento delle aree

mancanti o delle quali non sia possibile l'utilizzazione, il

lottizzante proceda alla loro monetizzazione al prezzo di mercato

fermo restando ogni risarcimento del danno.

7. Per quanto concerne lo stato di fatto, il lottizzante attesta

che le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione

stipulata in data 4.8.2010 N.139808/42810 di mio rep., sopra

richiamata, sono state in parte eseguite, come risulta dal

"certificato di regolare esecuzione" redatto dal Direttore dei

Lavori in data odierna che in copia fotostatica si allega al

presente atto sotto la lettera "F". Al termine dei lavori a carico

del lottizzante previsti con la presente variante, ai fini della

2

restituzione della polizza fideiussoria prestata ai sensi

dell'art.13, il lottizzante trasmetterà un nuovo "certificato di

regolare esecuzione" che attesti la realizzazione delle opere di

urbanizzazione autorizzate con la variante.

ART. 19 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere,

ancorchè già cedute formalmente al Comune, restano a carico del

lottizzante sino all'approvazione del collaudo parziale o, in

assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla

scadenza dei termini di cui all'articolo 17, comma 2.

2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo

parziale di cui all'articolo 17, comma 4, l'onere della

manutenzione e della conservazione della parte collaudata è

trasferito al Comune medesimo.

3. La rete di pubblica illuminazione non è attivata fino a che

non sia stato ultimato almeno il 20% (venti per cento) degli spazi

edificabili assegnati alla lottizzazione. Il canone e i consumi,

o la maggiorazione del canone e dei consumi, relativi alla

pubblica illuminazione quando attivata, sono a carico del Comune.

4. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli

interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla

sostituzione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione

in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse a causa

degli interventi nei cantieri per la realizzazione degli edifici

sui lotti di proprietà degli operatori o dei loro aventi causa

2

a qualsiasi titolo; ferma restando ogni altra azione a difesa dei

propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può

avvalersi anche della garanzia di cui all'articolo 13, comma 7.

ART. 20 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto della variante al piano di lottizzazione è composto

da:

a) relazione illustrativa;

b) elaborati grafici urbanistici in n.9 tavole;

c) progetto definitivo delle opere di urbanizzazione;

d) computi metrici estimativi già convenzionati e in variante

delle opere di urbanizzazione e delle opere esterne al comparto

riguardanti la realizzazione della strada esterna (tangenziale

est al capoluogo) a carico del lottizzante e del Comune;

e) elaborato planimetrico per l'individuazione delle aree delle

quali è prevista la cessione gratuita al Comune (Tavola 8 allegato

"E").

2. Il progetto del piano di lottizzazione è parte integrante e

sostanziale della presente convenzione; il Comune e il

lottizzante, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui

al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), quali documenti pubblici

allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale

motivo depositati negli originali del Comune, individuabili

univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati

materialmente alla presente convenzione.

3. Per tutta la durata della presente convenzione il lottizzante

2

si obbliga a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta

di terzi interessati o controinteressati, un numero di tre copie

degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate

in Comune o da depositare ai fini istituzionali.

ART. 21 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e

accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la presente

convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione,

come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di

frazionamento delle aree da cedere, quelle inerenti i rogiti

notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico

esclusivo del lottizzante.

ART. 22 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. Si rinuncia ad abbondanza ad ogni diritto di iscrizione di

ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente

convenzione.

2. I comparenti autorizzano il signor Conservatore delegato alla

trascrizione della presente convenzione affinché siano noti a

terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle

vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte

le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, saranno

fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

Richiesto,

ricevo quest'atto, che ho letto ai comparenti, i quali - a mia

2

domanda - lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo

sottoscrivono qui di seguito ed a margine del primo, secondo,

terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo

foglio intermedio, oltre che sugli allegati "E" e "F", con me

Notaio alle ore 11,40 (undici virgola quaranta).

L'intero scritto è tracciato da persona fida a mio dettato e

direzione con mezzo elettronico a sensi di legge ed in poca parte

è completato a mano da me ed occupa quarantadue facciate e sin

qui della quarantatreesima di undici fogli.

F.to: Emilio Rossetti

" Marco Casalini

" FRANCO TRECCANI NOTAIO

Copia conforme all'originale in atti del dr. Franco Treccani,

Notaio in Brescia. La presente copia, corredata degli allegati

"A", "B", "C", "D", "E" e "F" si compone di N. fogli muniti

delle prescritte firme e si rilascia per gli usi di legge.

Brescia,

2

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di ORZINUOVIProvincia di BRESCIA

STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE TONINELLIVIA CORNIANI, 40 - 25034 - ORZINUOVI (BS) Tel. 030.9941609 - [email protected]

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 05/12/2017

VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO A.P.5 (EX A.C.E.N. 2-5 - CASALINI) PER VARIAZIONE MONETIZZAZIONE AREE STANDARD- COMPUTO METRICO OPERE ESEGUITE DAL COMUNE CHE IL COMMITTENTE DOVRA' RIMUOVERE -

Comune di ORZINUOVI

IL TECNICOIng. Giuseppe Toninelli

STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE TONINELLIVIA CORNIANI, 40 - 25034 - ORZINUOVI (BS) Tel. 030.9941609 - [email protected] pag. 2

Num.Ord.D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFADESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 RIMOZIONE di CORDOLI IN CLS, compreso il relativo sottofondo in1.1.1.a calcestruzzo, compresa la movimentazione dei materiali di risulta, il

carico, il trasporto degli stessi nelle apposite discariche ed il pagamentodella tassa d'accesso, compreso qualsiasi altro onere nulla escluso perdare il lavoro completo a regola d'arte.

Cordoli *(lung.=5,00+5,00+10,00) 2,00 20,00 40,00(lung.=5,00+5,00) 4,00 10,00 40,00(lung.=11,00+18,50) 3,00 29,50 88,50(lung.=60,00+60,00) 2,00 120,00 240,00(lung.=40,00+40,00) 80,00 80,00

SOMMANO ml 488,50 5,00 2´442,50

2 RIMOZIONE di strato di ASFALTO dello spessore di 8/10cm,1.1.1.b compresa la movimentazione dei materiali di risulta, il carico, il

trasporto degli stessi nelle apposite discariche ed il pagamento dellatassa d'accesso, compreso qualsiasi altro onere nulla escluso per dare illavoro completo a regola d'arte.

Porzione asfaltata 220,00 20,00 4´400,00

SOMMANO mq 4´400,00 5,25 23´100,00

3 RIMOZIONE delle TUBAZIONI di FOGNATURA BIANCA1.1.1.c ESISTENTI, compresa la movimentazione dei materiali di risulta, il

carico, il trasporto degli stessi nelle apposite discariche ed il pagamentodella tassa d'accesso, compreso qualsiasi altro onere nulla escluso perdare il lavoro completo a regola d'arte.

Tubazione fognatura 20,00 10,00 200,002,00 60,00 120,00

220,00 220,00

SOMMANO ml 540,00 7,50 4´050,00

4 RIMOZIONE dei POZZETTI D'ISPEZIONE e dei POZZETTI PER1.1.1.d CADITOIE, previa rimozione dei chiusini in ghisa e del relativo telaio,

compresa la movimentazione dei materiali di risulta, il carico, iltrasporto degli stessi nelle apposite discariche ed il pagamento dellatassa d'accesso, compreso qualsiasi altro onere nulla escluso per dare illavoro completo a regola d'arte.

Plinti lampioni 6,00Pozzetti lampioni 6,00

Caditoie 26,00

SOMMANO cadauno 38,00 15,00 570,00

5 RIMOZIONE di LAMPIONI d'ILLUMINAZIONE, compresa la1.1.1.e movimentazione dei materiali di risulta, il carico, il trasporto degli stessi

nelle apposite discariche ed il pagamento della tassa d'accesso,compreso qualsiasi altro onere nulla escluso per dare il lavoro completoa regola d'arte.

Lampioni da rimuovere 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 100,00 600,00

6 RIMOZIONE di TUBAZIONI PASSACAVI, compresa la1.1.1.f movimentazione dei materiali di risulta, il carico, il trasporto degli stessi

COMMITTENTE: Comune di ORZINUOVI

A R I P O R T A R E 30´762,50

STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE TONINELLIVIA CORNIANI, 40 - 25034 - ORZINUOVI (BS) Tel. 030.9941609 - [email protected] pag. 3

Num.Ord.D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFADESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´762,50

nelle apposite discariche ed il pagamento della tassa d'accesso,compreso qualsiasi altro onere nulla escluso per dare il lavoro completoa regola d'arte.

Passacavi *(lung.=20,00+20,00+20,00+38,00) 98,00 98,00

SOMMANO ml 98,00 7,50 735,00

7 ARROTONDAMENTO1,00

SOMMANO 1,00 2,50 2,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 31´500,00

T O T A L E euro 31´500,00

Data, 05/12/2017

Il TecnicoIng. Giuseppe Toninelli

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COMMITTENTE: Comune di ORZINUOVI ['COMPUTO PER RIMOZIONE OPER FATTE DA COMUNE - 11-2017.dcf' (E:\ARCHIVIO_GENERALE corrente\COMPUTI PW\CASALINI\VARIANTE ACEN PER MONETIZZAZIONE STANDARD - 11-2017\) v.1/7]

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