DANIELA s.p.a. Cod. Fisc. 03034980171 Spett.Le COMUNE di ... · N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE...
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DANIELA s.p.a.
Via Paolo, VI
25068 - Sarezzo (Bs)
Cod. Fisc. 03034980171
Spett.Le
COMUNE di ORZINUOVI
Via Arnaldo da Brescia, 2
25034 – Orzinuovi (Bs)
OGGETTO: VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO A.P. 5 (EX A.C.E.N. 2-5 – CASALINI) PER VARIAZIONE MONETIZZAZIONE AREE STANDARD
La sottoscritta CASALINI LAURA nata ad Orzinuovi (Bs) in data 14.dicembre.1972 Cod. Fisc. CSLLRA72T54G149U, in qualità di Legale Rappresentante della società DANIELA s.p.a. con sede a Sarezzo (Bs) in Via Paolo VI, 1 Cod. Fisc. 03034980171 - P.IVA 00721640985 - REA BS-312837 proprietaria degli immobili individuati i mappa al Foglio 19 Mappali 203-204-205-206 e ricadenti in zona D2 – ambiti produttivi industriali ed artigianali convenzionati o in fase di attuazione del vigente P.G.T. con la presente
CHIEDE
alla S.V. di esaminare il progetto allegato alla presente per VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO A.P. 5 (EX A.C.E.N. 2-5 – CASALINI) PER VARIAZIONE MONETIZZAZIONE AREE STANDARD.
Il progetto è redatto secondo i disposti del vigente strumento urbanistico.
Certi di favorevole accoglimento della presente, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Orzinuovi, dicembre 2017
Il richiedente
ALLEGATI:
Relazione illustrativa
Estratto di mappa e visura catastale
Convenzione iniziale stipulata il 04.agosto.2010
Convenzione della prima variante stipulata il 24.giugno.2013 (in essere)
Computo metrico delle opere eseguite dal Comune che il committente dovrà rimuovere
Planivolumetrico approvato, di variante e di confronto
ELABORATI GRAFICI
Tav. 1 – Estratto mappa ed estratto P.G.T.
Tav. 2 – Planimetria generale APPROVATA
Tav. 3 – Planimetria generale PROGETTO
Tav. 4 – Planimetria generale CONFRONTO
Tav. 5 – Sezioni stradali APPROVATA, PROGETTO e CONFRONTO
Tav. 6 – Rete fognatura APPROVATA, PROGETTO e CONFRONTO
Tav. 7 – Rete acqua, gas, enel e telecom APPROVATA ed INVARIATA
Tav. 8 – Rete illuminazione APPROVATA, PROGETTO e CONFRONTO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Oggetto della presente richiesta è la Variante al Piano Esecutivo A.P.5 (ex A.C.E.N. 2-5) convenzionato in data 04.agosto.2010 e già modificato con variante del 17.ottobre.2012 convenzionata il 24.giugno.2013 per variazione delle monetizzazioni rispetto a quelle convenzionate.
Il Piano convenzionato in data 04.agosto.2010 prevedeva di reperire una superficie minima a standard di 15.484,00 mq pari al 20% della superficie territoriale.
Con il progetto originario si era deciso di reperire all’interno dell’ambito aree a parcheggio pari a 8.552,00 mq e di monetizzare la parte restante di 6.932,00 mq.
La variante convenzionata il 24.giugno.2013, eseguita per modifica delle opere da realizzare a carico del lottizzante, non prevedeva la variazione delle superfici da cedere al Comune.
Con la presente variante invece si chiede la monetizzazione totale degli standard ora esterni al lotto privato
che ancora in proprietà della società Daniela s.p.a. senza l’obbligo di cessione vanno ad incrementare la superficie privata edificabile e cintabile del lotto.
Le aree a standard da monetizzare con la presente variante sono:
- Foglio 19 mappali 204 e 206 per una superficie di 8.552,00 mq
Le aree non standard previste come strada di ingresso sono:
- Foglio 19 mappale 205 per una superficie di 594,94 mq.
Dall’importo del valore di dette aree andranno dedotti gli oneri a carico del lottizzante e le spese che l’amministrazione non dovrà più sostenere ed in particolare:
- si allega alla presente il computo metrico per la rimozione opere pubbliche già presenti sulla superficie interessata dalla trasformazione che sono di intralcio ad un uso privato.
- si chiede inoltre di considerare nella valutazione degli standard il fatto che la nuova superficie privata sarà gravata da servitù di passaggio a favore di Enel per accedere alla cabina elettrica pubblica, Tenendo in conto quindi che il Comune può evitare il costo per lo spostamento della stessa.
- Oltre a questo andrà considerato l’importo delle lavorazioni che il Comune avrebbe dovuto ancora sostenere per terminare il parcheggio che, attualmente, risulta non finito.
Per tanto dopo la monetizzazione e la variante approvata la superficie del lotto edificabile di proprietà della Daniela s.r.l. diventerà di:
69.014,53 mq + 8.552,00 mq + 594,94 mq = 78.161,47 mq
Le aree acquistate saranno edificabili con gli stessi parametri edilizi pre-esistenti.
Tutto quanto non indicato rimane invariato rispetto a quanto convenzionato in data 24.giugno.2013.
Rimaniamo per tanto in attesa di Vostro conteggio relativo al valore che la Daniela s.p.a. dovrà corrispondere al Comune di Orzinuovi per la monetizzazione delle sopra indicate aree.
Restiamo a disposizione per stipulare la convenzione di variante con le indicazioni sopra riportate.
Il Tecnico
e:\archivio_generale corrente\documenti\domande conc\casalini post cantiere\variante acen - monetizzazione standard - 11-2017\relazione illustrativa.doc
Direzione Provinciale di Brescia Ufficio Provinciale - TerritorioServizi Catastali
Data: 08/11/2017 - Ora: 14.55.43
Visura per soggetto Visura n.: T222075 Pag: 1
limitata ad un comuneSituazione degli atti informatizzati al 08/11/2017
Dati della richiesta Denominazione: DANIELA S.P.A.Terreni siti nel comune di ORZINUOVI ( Codice: G149) Provincia di BRESCIA
Soggetto individuato DANIELA S.P.A. con sede in SAREZZO C.F.: 03034980171
1. Immobili siti nel Comune di ORZINUOVI(Codice G149) - Catasto dei Terreni
N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI
Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz. Reddito Dati derivanti da Dati ulteriori
ha are ca Dominicale Agrario1 12 84 - BOSCO
ALTOU 01 40 Euro 0,58
L. 1.120Euro 0,04
L. 84ISTRUMENTO (ATTOPUBBLICO) del 15/03/1995 in attidal 24/02/1997 (n. 8303.2/1995)
Annotazione
2 19 178 - SEMINIRRIG
1 06 70 I28A Euro 6,40 Euro 7,27 FRAZIONAMENTO del 10/01/2013protocollo n. BS0009108 in atti dal10/01/2013 presentato il 10/01/2013(n. 9108.1/2013)
3 19 180 - SEMINIRRIG
1 08 80 I28A Euro 8,41 Euro 9,54 FRAZIONAMENTO del 10/01/2013protocollo n. BS0009108 in atti dal10/01/2013 presentato il 10/01/2013(n. 9108.1/2013)
4 19 192 - SEMINIRRIG
1 00 02 I28A Euro 0,02 Euro 0,02 FRAZIONAMENTO del 25/03/2013protocollo n. BS0040636 in atti dal25/03/2013 presentato il 21/02/2013(n. 40636.1/2013)
5 19 195 - SEMINIRRIG
1 09 70 I28A Euro 9,27 Euro 10,52 FRAZIONAMENTO del 25/03/2013protocollo n. BS0040636 in atti dal25/03/2013 presentato il 21/02/2013(n. 40636.1/2013)
6 19 204 - SEMINIRRIG
1 61 63 I28A Euro 58,88 Euro 66,84 FRAZIONAMENTO del 17/03/2014protocollo n. BS0018697 in atti dal17/03/2014 presentato il 30/01/2014(n. 18697.1/2014)
7 19 205 - SEMINIRRIG
1 05 10 I28A Euro 4,87 Euro 5,53 FRAZIONAMENTO del 17/03/2014protocollo n. BS0018697 in atti dal17/03/2014 presentato il 30/01/2014(n. 18697.1/2014)
Segue
Direzione Provinciale di Brescia Ufficio Provinciale - TerritorioServizi Catastali
Data: 08/11/2017 - Ora: 14.55.44
Visura per soggetto Visura n.: T222075 Pag: 2
limitata ad un comuneSituazione degli atti informatizzati al 08/11/2017
8 19 206 - SEMINIRRIG
1 30 65 I28A Euro 29,28 Euro 33,24 FRAZIONAMENTO del 17/03/2014protocollo n. BS0018697 in atti dal17/03/2014 presentato il 30/01/2014(n. 18697.2/2014)
Annotazione
Immobile 1: Annotazione: passaggi intermedi da esaminareImmobile 8: Annotazione: di immobile: comprende il fg. 19 n. 194
Totale: Superficie 01.24.00 Redditi: Dominicale Euro 117,71 Agrario Euro 133,00
Intestazione degli immobili indicati al n. 1
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI1 DANIELA S.P.A. con sede in SAREZZO 03034980171* (1) Proprieta` per 1/1
DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 11/04/2014 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 13/05/2014 Repertorio n.: 146428 Rogante: TRECCANI FRANCO Sede: BRESCIARegistrazione: Sede: TRASFORMAZIONE DI SOCIETA` (n. 10089.1/2014)
Unità immobiliari n. 8 Tributi erariali: Euro 0,90
Visura telematica
* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
Fine
Repertorio N.139808 Raccolta N.42810
CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO DI LOTTIZZAZIONE
ARTIGIANALE - INDUSTRIALE DENOMINATO "A.C.E.N. 2-5"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladieci (2010) nel mese di agosto (8) il giorno
quattro (4), in Brescia, nel mio studio in Corso Martiri della
Libertà n.25, avanti a me dr. Franco Treccani, Notaio in Brescia,
iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Brescia, sono
presenti:
- per il "COMUNE DI ORZINUOVI", con sede in Orzinuovi (BS) via
A. da Brescia n.2, codice fiscale: 00850450172, il Responsabile
dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio signor
VENTURINI ANGELO GIUSEPPE, nato ad Orzinuovi (BS) il 16 gennaio
1969, domiciliato per la carica presso la sede municipale sopra
precisata, agente in quest'atto ai sensi dell'art.4, comma 2, del
d.lgs. 30.3.2001 n.165 e dell'art.107, commi 2 e 3, lettera c)
del d.lgs. 18.8.2000 n.267, a quanto infra autorizzato in forza
delle deliberazioni del Consiglio comunale in data 26.4.2010 n.34
ed in data 14.6.2010 n.44, esecutive ai sensi di legge, documenti
che in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere
"A" e "B" ed altresì in forza del decreto di nomina in data 2.1.2010
N.01: documento che in copia conforme trovasi allegato sotto la
lettera "C" all'atto autenticato in data 12.4.2010 N.139060/42332
di mio rep., registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Brescia 1 il 3.5.2010 al N.4205 Serie 1T, trascritto a Brescia
"Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis della Tariffa, parte I allegata al D.P.R. 642/72 (Unico)"
Dr. FRANCO TRECCANI
NOTAIO 25122 - Brescia
C.so Martiri della Libertà, 25 Tel. 030 3753373 r.a.
Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia 1 il 05/08/2010 al n. 769 serie 1T Euro 168,00 Trascritto a BRESCIA il 9.8.2010 n.34909 R.G. n.19931 R.P.
2
il 5.5.2010 ai N.ri 18539/10684, nel prosieguo denominato
"Comune";
- per la società "DANIELA S.R.L.", con sede in Roccafranca (BS)
via Roccafranca n.9, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di
Brescia al N.312837, codice fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Brescia 03034980171, partita I.V.A.
00721640985, l'Amministratore Unico signor CASALINI UBALDO
ANTONIO, nato ad Orzinuovi (BS) il 19 ottobre 1944, residente a
Roccafranca (BS) in via Roccafranca n.9, a quanto infra
autorizzato in forza delle vigenti norme sul funzionamento della
società debitamente pubblicizzate presso il Registro delle
Imprese di Brescia, nel prosieguo denominata "Lottizzante";
comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo i
quali mi dispensano dalla lettura di ogni e qualsiasi allegato
al presente contratto, dichiarando di averne preso esatta
conoscenza prima della sottoscrizione e
premettono
A - con scrittura privata di compravendita autenticata in data
3.12.2008 N.135985/40510 di mio rep., registrata all'Agenzia
delle Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 23.12.2008 al N.14293 Serie
1T, trascritta a Brescia il 24.12.2008 ai N.ri 59695/36265, la
società "DANIELA S.R.L." è divenuta proprietaria esclusiva degli
appezzamenti di terreno siti in Comune di ORZINUOVI, individuati
nel Catasto Terreni con i mappali 29 di Ha 00.91.40 foglio 11,
83 di Ha 01.42.10 foglio 12, 23 di Ha 01.57.20 e 77 di Ha 01.70.00
2
foglio 19;
A1 - con scrittura privata di compravendita autenticata in data
6.4.2009 N.136875/41031 di mio rep., registrata all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 17.4.2009 al N.3793 Serie 1T,
trascritta a Brescia il 21.4.2009 ai N.ri 16770/10410, la società
"DANIELA S.R.L." è divenuta titolare della quota indivisa pari
ad 1/2 (un mezzo), in nuda comproprietà, degli appezzamenti di
terreno siti in Comune di ORZINUOVI, individuati nel Catasto
Terreni con i mappali 82 di Ha 00.02.50, 84 di Ha 00.01.40 e 112
di Ha 02.32.10 foglio 12;
A2 - con verbale di conciliazione sottoscritto avanti il Tribunale
di Brescia in data 24.9.2009 N.4121, registrato all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 6.10.2009 al N.7393 Serie 4,
trascritto a Brescia il 28.10.2009 ai N.ri 45222/26630, la società
"DANIELA S.R.L." è divenuta titolare della restante quota
indivisa pari ad 1/2 (un mezzo), in nuda comproprietà e del diritto
di usufrutto generale vitalizio degli appezzamenti di terreno
siti in Comune di ORZINUOVI, individuati nel Catasto Terreni con
i mappali 82 di Ha 00.02.50, 84 di Ha 00.01.40 e 112 di Ha 02.32.10
foglio 12;
B - le aree sopra indicate, interessate dalla presente
convenzione, hanno una superficie totale territoriale di
mq.79.670 e nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato
con deliberazione del Consiglio comunale in data 23.6.2007 n.34
sono classificate in zona omogenea "D4 AMBITI INDUSTRIALI E
2
ARTIGIANALI DI ESPANSIONE SOGGETTI A INTERVENTO PREVENTIVO DI
PIANO ATTUATIVO" per una superficie di mq.78.161,47, con
l'imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale
l'edificazione è subordinata all'approvazione di un piano di
lottizzazione convenzionato, qui denominato "Piano di
lottizzazione a destinazione artigianale-industriale A.C.E.N.
2-5".
La sottoscrizione della presente convenzione da parte del
rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti
certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo
30, commi 2 e 3, del d.P.R. 6.6.2001 n.380.
C - Sull'area non gravano vincoli di natura ambientale,
paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o
altri vincoli previsti da leggi speciali che ostino alla
realizzazione del piano di lottizzazione o che la subordinino ad
autorizzazioni di altre Autorità.
Visti
A - la domanda di autorizzazione a lottizzare, con i relativi
allegati, presentata al protocollo comunale in data 3.2.2010 al
n.2215 e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n.9/2010;
B - la deliberazione del Consiglio comunale in data 26.4.2010 n.34
(richiamata in epigrafe), con la quale è stato adottato il piano
di lottizzazione;
C - l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito
del piano di lottizzazione, nelle forme di legge, in seguito ai
2
quali non sono pervenute osservazioni;
D - la deliberazione del Consiglio comunale in data 14.6.2010 n.44
(richiamata in epigrafe), con la quale è stato approvato
definitivamente il piano di lottizzazione;
E - l'articolo 28 della l. 17.8.1942 n.1150, come modificato
dall'articolo 8 della l. 6.8.1967 n.765, l'articolo 22 della l.
30.4.1999 n.136, gli articoli 12, 14 e 46 della l.r. 11.3.2005
n.12;
tutto ciò premesso
per costituire parte integrante e sostanziale del presente
titolo, i comparenti stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1 - OBBLIGO GENERALE
1. Il lottizzante si obbliga ad assumere gli oneri e gli obblighi
che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi
vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli
obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi
o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente
convenzione.
ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente
convenzione.
2. Il lottizzante è obbligato per sé e per suoi aventi causa a
qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di
alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della presente
convenzione, gli obblighi assunti dal lottizzante si
2
trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da
eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non
hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili
alle richieste di quest'ultimo.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal
lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o
ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi
titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione
o integrazione.
4. La presente convenzione costituisce piena acquiescenza alle
future determinazioni comunali assunte in conformità a successivi
provvedimenti di pianificazione o di programmazione, nonchè
all'esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti,
ancorchè in difformità della convenzione medesima e fatti salvi
i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa
a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune
così finalizzati.
ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla
data di comunicazione al lottizzante dell'avvenuta approvazione
definitiva del piano di lottizzazione (23.6.2010), intesa come
esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla
data della presente convenzione.
1bis Nell'ambito oggetto di intervento verranno realizzate opere
di urbanizzazione primaria su aree che saranno cedute al Comune
2
come indicato al successivo articolo 4 per l'importo complessivo
di Euro 547.923,64
(cinquecentoquarantasettemilanovecentoventitre virgola
sessantaquattro), portando a scomputo i relativi oneri di
urbanizzazione primaria quantificati in Euro 379.032,00
(trecentosettantanovemilatrentadue virgola zero zero) - Slp
46.450 mq. x 8,16 Euro/mq..
2. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro
il termine massimo di 36 (trentasei) mesi almeno per quanto
riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza della
loro pavimentazione.
Sono fatte salve le opere alla viabilità per il solo tratto esterno
al piano di lottizzazione e devono essere eseguite entro il
termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi, almeno per quanto
riguarda la transitabilità delle strade complete della
pavimentazione bituminosa strutturale.
La realizzazione del solo tappetino di usura delle strade
pubbliche e di uso pubblico può essere differita fino
all'ultimazione degli edifici previsti all'interno del piano di
lottizzazione, fermo restando il termine ultimo e inderogabile
di cui al comma 6.
3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente
descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 60
(sessanta) mesi.
4. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione di cui ai commi
2
2 e 3 devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi atto
di assenso o della presentazione della denuncia di inizio
attività, relativi agli interventi previsti dal piano di
lottizzazione, almeno per il tratto al servizio del singolo
intervento. Nessun atto di assenso può essere rilasciato e nessuna
denuncia di inizio attività può avere efficacia se non sia
iniziata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte al
servizio dell'intervento richiesto.
5. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione
deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione
o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle
opere stesse.
6. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici
previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti
prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere
eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni.
Entro lo stesso termine il lottizzante deve aver conseguito
l'ottenimento degli atti di assenso o presentato le denunce di
inizio attività per la completa edificazione degli interventi
previsti dal piano di lottizzazione.
7. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni,
nonchè delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in forma
gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta
di quest'ultimo, comunque non oltre 4 (quattro) mesi
dall'ultimazione delle opere e non oltre il termine di cui al comma
2
6. La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione
realizzate dal lottizzante, in forma gratuita al Comune, avviene
contestualmente alla cessione delle aree di cui al presente comma.
8. Gli stessi termini e le stesse condizioni di cui al comma 7
si applicano alle aree per le urbanizzazioni e alle aree per
attrezzature e servizi pubblici per le quali non è prevista la
cessione al Comune, bensì l'assoggettamento alla servitù
permanente all'uso pubblico, come previsto dall'articolo 18.
ART. 4 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere
coerente con il progetto definitivo integrante il piano di
lottizzazione, con le osservazioni accolte e gli emendamenti
introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque
concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni
comunali. Alla progettazione esecutiva si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 41,
42 e 44 del d.P.R. 21.12.1999 n.554.
2. Il progetto esecutivo deve essere reso disponibile per le
prescritte approvazioni entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione
della presente convenzione. Esso deve essere fornito al Comune
sia in formato cartaceo sia su supporto magnetico-informatico,
in un formato commerciale diffuso o in un formato liberamente
scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole
proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.
3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto
2
da tecnici abilitati individuati dal lottizzante, a sua cura e
spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma
2, salvo proroghe motivate o sospensioni per "factum principis",
il Comune può, previa diffida notificata al lottizzante,
procedere alla redazione d'ufficio, mediante l'affidamento a
tecnici abilitati, a propria cura ma a spese del lottizzante.
4. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far
realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori
di infrastrutture pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b) della l. 11.2.1994 n.109 e successive modifiche e
integrazioni, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi
costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o
altro provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e
6 del d.lgs. 17.3.1995 n.158. Tali opere possono essere progettate
dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il
relativo onere a completo carico del lottizzante; esse sono
individuate e disciplinate all'articolo 8. Il progetto esecutivo
di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui
al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e
interazione con le altre opere di urbanizzazione e costi
preventivati da sostenere.
5. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima
del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura
del direttore dei lavori, dagli elaborati "as built" che
rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare
2
riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonchè da
un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni
dell'articolo 40 del d.P.R. n.554/1999. Tali elaborati devono
essere forniti tempestivamente al Comune con le modalità di cui
al comma 2, secondo periodo.
6. Le spese tecniche per la redazione del piano di lottizzazione
e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese
accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente
convenzione.
ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Le opere di urbanizzazione primaria, nonchè tutte le opere
oggetto di obblighi addizionali o a scomputo delle monetizzazioni
come indicato al successivo art.6 comma 6 lettera e) sono eseguite
da impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40 del
d.lgs. 12.4.2006 n.163 e al relativo regolamento di attuazione,
selezionata dal lottizzante mediante procedura negoziata ai sensi
del combinato disposto degli articoli 57, comma 6 e 122, comma
8 del d.lgs. 12.4.2006 n.163.
2. Il lottizzante trasmetterà al Comune l'esito
dell'aggiudicazione e il nominativo dell'impresa affidataria. La
stipulazione del contratto d'appalto avviene tra il privato e
l'impresa affidataria senza necessità di intervento da parte del
Comune il quale, fatto salvo il potere di controllo, resta
estraneo ai rapporti economici tra le parti, avendo solo
l'interesse al risultato di una corretta esecuzione, verificata
2
mediante il collaudo.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b),
l'esecuzione dei lavori è disciplinata da un capitolato speciale
d'appalto e da un contratto di diritto privato regolamentati dai
principi civilistici e per i quali l'applicazione del regolamento
generale di attuazione del Codice dei Contratti e del Capitolato
generale d'appalto, è una mera facoltà del lottizzante.
4. I lavori appaltati ai sensi del comma 1:
a) sono eseguiti sotto la direzione dei lavori affidata e svolta
da soggetti abilitati, liberamente individuati dal lottizzante,
comunicati al Comune e il cui onere è a carico del lottizzante
medesimo;
b) sono sottoposti a collaudo ai sensi dell'articolo 141 del
d.lgs. n.163/2006 e delle relative norme regolamentari di
attuazione, in combinato disposto con quanto previsto
dall'articolo 17 della presente convenzione.
5. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far
realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori
di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di
diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento
o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo
di cui alla Parte Terza del Codice dei Contratti approvato con
d.lgs. 12.4.2006 n.163. Tali opere sono eseguite e dirette dai
soggetti già competenti in via esclusiva, pur rimanendo il
relativo onere a completo carico del lottizzante; esse sono
2
individuate e disciplinate all'articolo 7.
6. Il piano di lottizzazione non prevede nel comparto la
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. Il lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per
la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come
evidenziate sugli elaborati del progetto di piano di
lottizzazione, che saranno meglio precisate nel progetto
esecutivo di cui all'articolo 4 e di seguito descritte:
A.1. strade veicolari, sia quelle previste dal Piano di Governo
del Territorio sia quelle previste dal piano di lottizzazione;
A.2. percorsi pedonali e marciapiedi;
B.1. spazi di sosta e di parcheggio;
C.1. fognature per acque nere;
C.2. fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque
stradali;
C.3. allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti C.1
e C.2 nelle reti di fognatura pubblica esistente;
D.1. rete idrica per l'acqua potabile;
D.2. almeno n.2 (due) idranti antincendio stradale del tipo a
colonna (se richiesto dall'Ente gestore della rete);
E.1. rete di distribuzione del gas metano;
E.2. almeno n.1 (una) cabina di
decompressione/depressurizzazione/controllo per il gas metano
(se richiesto dall'Ente gestore della rete);
2
F.1. rete di distribuzione dell'energia elettrica;
F.2. rete di pubblica illuminazione completa di punti luce
adeguatamente alimentati e dotati di riduttore di flusso;
F.3. almeno n.1 (una) cabina di trasformazione da media tensione
a bassa tensione con capacità 1000 Kw;
G.1. rete telefonica fissa;
H. spazi di verde integrato nelle dotazioni a parcheggio.
2. La potenzialità minima dei servizi è di 1000 Kw per l'energia
elettrica, di 300 mc/h per il gas metano e di n.5 utenti per la
rete telefonica. Tali potenzialità devono essere distribuite
razionalmente. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria
nel futuro è comunque a carico del lottizzante o dei singoli
utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.
3. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere
eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all'articolo
40 della l. 1.8.2002 n.166 e degli articoli 34 e seguenti della
l.r. 12.12.2003 n.26 e comunque in conformità alle prescrizioni
del P.U.G.S.S. (Piano Urbano di Gestione dei Servizi del
Sottosuolo).
4. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di
onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta
frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino
inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi
alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano,
al parere dell'A.R.P.A o ad altri pareri obbligatori degli organi
2
preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale.
5. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque,
dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli
scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle
disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato
5 del d.lgs. 11.5.1999 n.152, nonchè delle altre norme da questo
richiamate.
6. Il lottizzante assume inoltre a proprio totale carico gli oneri
per l'esecuzione delle seguenti opere complementari, afferenti
le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo
e le opere di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 7:
a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento
predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti
comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi
pubblici a rete, dimensionato adeguatamente in relazione alla
volumetria assegnata a ciascun lotto e predisposto per
l'installazione di un contatore per ogni servizio pubblico per
ogni lotto;
b) segnaletica stradale, verticale, orizzontale ed eventuale
segnaletica luminosa;
c) impianto automatico temporizzato e comandato a distanza, per
l'irrigazione delle aiuole, degli spartitraffico e delle altre
aree verdi o comunque piantumate;
d) allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica
illuminazione in modo da rendere possibile l'erogazione del
2
servizio a soggetti diversi;
e) opere di urbanizzazione esterne al comparto riguardanti la
realizzazione della strada esterna (tangenziale est al capoluogo)
a scomputo della quota delle monetizzazioni pari ad Euro
450.580,00 (quattrocentocinquantamilacinquecentottanta virgola
zero zero) su progetto redatto direttamente dal Comune e secondo
il computo metrico allegato al piano di lottizzazione
dell'importo di Euro 507.286,18
(cinquecentosettemiladuecentottantasei virgola diciotto) che
secondo i disposti della deliberazione della Giunta comunale in
data 7.11.2005 n.192 comporta un valore di scomputo pari ad Euro
463.405,92 (quattrocentosessantatremilaquattrocentocinque
virgola novantadue) comprensivo dello sconto previsto del 10% (-
Euro 50.728,62) e delle spese tecniche per la direzione dei lavori
(+ Euro 6.848,36).
All'approvazione del progetto provvederà il Comune con
deliberazione della Giunta comunale. Si dà atto che il progetto
medesimo è stato approvato con deliberazione della Giunta
comunale in data 19.7.2010 n.149 nella quale si richiamano computo
metrico e importi delle opere da eseguire.
7. E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a
completamento della viabilità e pertanto deve essere realizzato,
contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un
muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente
sulla proprietà privata ed esterno agli spazi destinati alla
2
cessione al Comune o all'uso pubblico. Tale muretto deve essere
di dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore
a cm.20 ed altezza non inferiore alla quota prevista della
pavimentazione finita o della superficie sistemata finale dello
spazio destinato alla cessione al Comune o all'uso pubblico. Tale
muretto, che resta di proprietà del lottizzante e può essere
sopralzato per la realizzazione delle recinzioni in conformità
alle norme locali, deve essere previsto e realizzato su tutti i
lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico.
ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
1. Il piano di lottizzazione non prevede nel comparto la
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
2. Il lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per
l'esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai
pubblici servizi. Sono compresi in tale definizione anche i
raccordi stradali di qualunque genere.
ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA
1. Le opere di cui ai punti D1, E1, F1 e G1 dell'articolo 6, sono
riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti
che operano in regime di esclusiva di cui all'articolo 5, comma
2, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il
collaudo tecnico e funzionale delle stesse.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo
di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per
le opere di urbanizzazione primaria.
2
3. Per quanto attiene le opere di cui ai punti D1, E1, F1 e G1
dell'articolo 6, il lottizzante provvede tempestivamente e,
comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della
presente convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti
esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o
l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in
conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti
progettuali, per l'attrezzamento dell'intero comparto del piano
di lottizzazione, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni
tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di
predisposizione. Il lottizzante provvede al pagamento di quanto
richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori
e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro
i termini prescritti dalla presente convenzione.
4. Qualora alla stipula della presente convenzione gli oneri di
cui ai commi precedenti siano già stati corrisposti e le relative
obbligazioni assolte, in tutto o in parte, per uno o più d'uno
dei servizi a rete di competenza di soggetti operanti in regime
di esclusiva, le garanzie di cui all'articolo 13 sono ridotte di
conseguenza.
5. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di
esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o
contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori
o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti
con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di
2
urbanizzazione primaria.
6. Restano in ogni caso a carico del lottizzante, che ne deve
tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni
o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi
imputabili ad inadempimento o negligenza dello stesso lottizzante
ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non
rappresentate in sede di progetto esecutivo.
ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE
1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da
eseguirsi a cura e spese esclusive del lottizzante a prescindere
dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le
seguenti opere:
a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in
carreggiata, non previsti come da cedere al Comune né da asservire
all'uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal planivolumetrico,
da chiudere con cancello o con barra mobile prima dell'immissione
sulla strada pubblica o di uso pubblico;
b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole
utilizzazioni;
c) posti macchina interni ai lotti ancorchè obbligatori ai sensi
delle vigenti disposizioni;
d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorchè
obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;
e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione
elettronica o meccanica degli stessi;
2
f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre
apparecchiature inerenti le utenze private.
2. Tali opere, ancorchè estranee al regime convenzionale, sono
eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque
prima dell'ultimazione di questo e della richiesta di
utilizzazione del medesimo.
ART. 10 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI
PUBBLICI
1. Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il vigente Piano di
Governo del Territorio le aree per attrezzature e servizi pubblici
che competono al piano di lottizzazione sono così quantificate:
Destinazione terziaria Superficie territoriale (S.t.)
da Piano di Governo del Territorio mq. 77.417,00
Volume edificabile mc.696.753,00
Superficie lorda di pavimento (S.l.p.) mq. 46.450,00
S3. Aree per servizi pubblici (20% di S.t.) mq. 15.484,00
TOTALE Aree per servizi pubblici totali mq. 15.484,00
2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano di
Governo del Territorio, alle esigenze manifestate con l'adozione
e l'approvazione del piano di lottizzazione, all'interno di
quest'ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e
servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta
di mq.8.552,00.
3. Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera c) del d.m.
2.4.1968 n.1444 e del Piano dei Servizi integrante il vigente
2
Piano di Governo del Territorio, non costituiscono aree per
attrezzature e servizi pubblici e non possono pertanto essere
computate come tali:
a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il
disimpegno degli accessi ai lotti o comunque che costituiscano
strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate
promiscuamente per l'accesso ai parcheggi pubblici o di uso
pubblico;
b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico,
delimitazione percorsi, scarpate, aiuole, reliquati o altre aree
a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili
per la destinazione a parco, gioco o sport;
c) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo
che, compatibilmente con la loro ubicazione e la situazione
oggettiva, siano destinate a parcheggi ovvero ad ampliamento in
continuità ad ambiti di verde pubblico preesistenti.
ART. 11 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
NON CEDUTE
1. Ai sensi dell'articolo 46 della l.r. n.12/2005 e visto
l'articolo 10 della presente convenzione, le aree per
attrezzature e servizi pubblici che competono alla lottizzazione
e che non vengono reperite direttamente assommano a mq.(15.484,00
- 8.552,00) = mq.6.932,00.
2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di Euro 65,00
(sessantacinque virgola zero zero) al metro quadrato, per cui
2
l'importo totale della monetizzazione risulta come segue:
mq.6.932,00 x Euro/mq.65,00 = Euro 450.580,00
(quattrocentocinquantamilacinquecentottanta virgola zero zero).
3. L'importo totale della monetizzazione è portato a scomputo
delle opere da realizzare come già indicato al precedente articolo
6, comma 6, lettera e).
ART. 12 - OBBLIGHI PARTICOLARI
1. Il lottizzante si impegna a rimborsare al Comune, a semplice
richiesta di quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità
legale del piano di lottizzazione.
2. Il lottizzante si impegna a cedere, con le modalità di cui
all'articolo 18, le superfici individuate nella tavola che si
allega alla presente convenzione sotto la lettera "C", per farne
parte integrante e sostanziale, come segue:
a) gratuitamente al Comune a titolo di standard e di
urbanizzazioni primarie, individuate con il colore verde,
mq.9.146,94 (8.552,00+594,94).
3. Il lottizzante si impegna, a propria cura e spese, a realizzare
e a cedere al Comune, senza oneri per quest'ultimo, le opere
relative alle reti di acquedotto, gas, Enel, Telecom e fognatura
nera per l'importo di Euro 246.954,41
(duecentoquarantaseimilanovecentocinquantaquattro virgola
quarantuno), come già indicato nel computo allegato al piano di
lottizzazione.
ART. 13 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
2
1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dal
lottizzante, comprensive degli oneri accessori, ammonta ad Euro
1.478.812,33
(unmilionequattrocentosettantottomilaottocentododici virgola
trentatre), così ripartito:
a) opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 6
Euro 547.923,64
(cinquecentoquarantasettemilanovecentoventitre
virgola sessantaquattro);
b) opere esterne per le reti di fognatura nera, Telecom, Enel,
acquedotto e gas Euro 246.954,41
(duecentoquarantaseimilanovecentocinquantaquattro
virgola quarantuno);
c) opere a scomputo degli standard come indicato all'articolo 11
Euro 463.405,36
(quattrocentosessantatremilaquattrocentocinque
virgola trentasei);
TOTALE Euro 1.258.283,41
(unmilioneduecentocinquantottomiladuecentottantatre virgola
quarantuno);
c) importo per spese tecniche (12%) su Euro 794.878,05
(settecentonovantaquattromilaottocentosettantotto virgola zero
cinque) (547.923,64 + 246.954,41) Euro 95.385,36
(novantacinquemilatrecentottantacinque virgola trentasei);
d) importo I.V.A. (10%) su Euro 1.251.435,61
2
(unmilioneduecentocinquantunomilaquattrocentotrentacinque
virgola sessantuno) - cifra indicata in convenzione in luogo
dell'importo di Euro 1.258.283,41 -
Euro 125.143,56
(centoventicinquemilacentoquarantatre virgola cinquantasei)
TOTALE Euro 1.478.812,33
(unmilionequattrocentosettantottomilaottocentododici virgola
trentatre).
2. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione,
il lottizzante presta adeguata garanzia finanziaria per un
importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto
al comma 1, con polizza fideiussoria n.737A2840 in data 23.7.2010
emessa dalla società "ZURICH INSURANCE PLC" con sede in Zurigo
(Svizzera), tramite l'Agenzia di Orzinuovi, per Euro 1.478.812,33
(unmilionequattrocentosettantottomilaottocentododici virgola
trentatre) con scadenza incondizionata fino alla restituzione
dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del
Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole
collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di
regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la
garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta del
lottizzante quando una parte funzionale autonoma delle opere sia
stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche
parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
2
4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta del
lottizzante, quando abbia assolto uno o più d'uno degli obblighi
nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui
all'articolo 8 e tale circostanza sia adeguatamente provata
mediante l'esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente
quietanzati.
5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e non trova
applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.
In ogni caso il lottizzante è obbligato in solido con i suoi
fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione
a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva
diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.
6. Ancorchè la garanzia sia commisurata all'importo delle opere
di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte
le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto,
connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate,
comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli
inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia
come Ente Territoriale, sia come soggetto "iure privatorum", sia
come Autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre
altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel
periodo di manutenzione e conservazione a cura del lottizzante
di cui all'articolo 19, comma 1, nonchè le sanzioni
amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o
2
demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in
applicazione della presente convenzione, divenute inoppugnabili
e definitive.
7. La garanzia si estingue per il 90% (novanta per cento) del suo
importo all'approvazione del collaudo favorevole, ancorchè
tacito, ai sensi dell'articolo 17, comma 2; si estingue per la
parte rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi
sui lotti degli operatori o loro aventi causa a qualsiasi titolo
e comunque trascorsi 3 (tre) anni dal predetto collaudo
favorevole, ai sensi dell'articolo 19, comma 4.
8. L'importo di cui al comma 1 deve essere adeguatamente
documentato prima del collaudo; qualora sia documentato un costo
inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi
convenzionali, sarà il costo documentato e non quello
preventivato oggetto di scomputo dagli oneri di urbanizzazione
di cui all'articolo 14, comma 3. Qualora tale costo documentato
sia inferiore a quello determinato con deliberazione comunale ai
sensi dell'articolo 44 della l.r. n.12/2005, entro la data del
collaudo dovranno essere corrisposti a conguaglio i maggiori
oneri di urbanizzazione afferenti le edificazioni già autorizzate
o comunque assentite.
ART. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Dopo la registrazione e la trascrizione della presente
convenzione, il lottizzante può presentare le domande per
ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio
2
attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti
urbanistici nonchè al piano di lottizzazione, con particolare
riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.
2. L'efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizio
attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata
al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo
16 del d.P.R. n.380/2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della l.r.
n.12/2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento
del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno
successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività.
3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del
termine di cui all'articolo 3, comma 6, gli oneri di
urbanizzazione primaria determinati con deliberazione comunale
ai sensi dell'articolo 44 della l.r. n.12/2005, non sono dovuti
in quanto già assolti con il pagamento diretto delle opere di
urbanizzazione primaria.
4. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo la
quantificazione o l'esenzione dal pagamento degli oneri di
urbanizzazione di cui al comma 3, è sempre effettuata con la
condizione "salvo conguaglio" essendo subordinata
all'accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi
dell'articolo 13, comma 8.
ART. 15 - VARIANTI
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. n.12/2005, è
2
consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità
di approvazione di preventiva variante, modificazioni
planivolumetriche che non alterino le caratteristiche
tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e
nelle norme di attuazione del piano di lottizzazione, non incidano
sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano
la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a
vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse,
purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare,
alle norme di attuazione del piano di lottizzazione e ai criteri
costruttivi ivi previsti:
a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non
radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del
piano di lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze
legali;
b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al
comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 2.4.1968 n.1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del
piano di lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo
codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai
lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una
o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi
2
ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della
conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso
pubblico.
Le opere di varianti che incidono o modificano sul/il progetto
delle opere di urbanizzazione o degli standard di qualità devono
essere preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale
sempre che non siano inferiori al 5% (cinque per cento)
dell'importo contrattuale. Nel secondo caso il Direttore dei
Lavori alla consegna degli atti contabili dovrà motivare le
modifiche effettuate. Tali modifiche non potranno comunque
inficiare la collaudabilità delle opere facenti parte delle
urbanizzazioni o degli standard di qualità.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non
eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere
esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del
Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente
articolo, ovvero le varianti aventi per oggetto edifici con
destinazione diversa ai sensi dell'articolo 16, per i quali sia
obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per
attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata
in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta
per un nuovo piano di lottizzazione, che tenga conto di quanto
già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, nè espressamente nè
2
tacitamente, proroga dei termini di attuazione della presente
convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da
comportamenti del Comune.
ART. 16 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA
1. Qualora su parte dell'area inclusa nel piano di lottizzazione
siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa
urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione
diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del
relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di
inizio attività sono reperite le aree per attrezzature e servizi
pubblici nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la
nuova destinazione e quanto precedentemente previsto per il
dimensionamento del piano di lottizzazione.
2. E' facoltà del Comune disporre affinchè tale conguaglio venga
monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a) della
l.r. n.12/2005, purchè l'importo unitario non sia inferiore alla
monetizzazione iniziale di cui all'articolo 11 della presente
convenzione, rivalutata in base al più alto tra l'indice F.O.I.
(famiglie di operai e impiegati) e l'indice I.P.C.A. (indice
generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione
europea, calcolato per l'Italia) come rilevati dall'I.S.T.A.T..
In tal caso l'importo del conguaglio della monetizzazione è
versato prima del rilascio dell'atto di assenso ovvero prima del
trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia di inizio
attività.
2
3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione
del comma 1, risultino aree per attrezzature e servizi pubblici
in eccedenza, con conguaglio a favore del lottizzante, non si
procede ad alcuna restituzione da parte del Comune né in termini
di quantità di area, nè in termini di monetizzazione. Ciò sia in
ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che
per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico,
nonchè in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla
collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula
della presente convenzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
ai mutamenti di destinazione d'uso, anche senza opere di
modificazione o aggiuntive, compatibili con la normativa
urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione
o già ultimati, che siano richiesti, rilevati o comunque
effettuati nei 10 (dieci) anni successivi all'ultimazione dei
lavori assentiti.
ART. 17 - COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE
1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altro adempimento
costruttivo, il lottizzante presenta al Comune una dichiarazione
di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del
Comune e a spese del lottizzante che ne deve anticipare l'onere
a semplice richiesta del Comune medesimo entro i 30 (trenta)
giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita
dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori
2
e connessi.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere,
qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro 3 (tre)
mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere,
ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi 3
(tre) mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si
intende reso in senso favorevole, a meno che negli stessi termini
non intervenga un provvedimento motivato di diniego.
3. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della
presenza e dell'idoneità della documentazione di cui all'articolo
4, comma 4, della presente convenzione e, se necessari, della
presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli
impianti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2. In difetto il Comune,
previa diffida al lottizzante, può provvedere d'ufficio alla
redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici
incaricati, a spese del lottizzante; tale adempimento resta
obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.
4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale
di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un
sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata del
lottizzante ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni
collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1,
fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal
Comune per esigenze proprie, quest'ultimo ne assume il relativo
maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura
2
del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di
cui al comma 2.
5. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di
cui al comma 2, sono subordinati alla presentazione al Comune,
dopo l'ultimazione dei lavori, dagli elaborati "as built" che
rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare
riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonchè da
un piano di manutenzione redatto in conformità alla disciplina
vigente per i lavori pubblici a rete. In assenza di tali elaborati
i termini di cui al comma 2 restano sospesi.
6. La disciplina di cui ai commi precedenti è applicabile anche
separatamente alle opere di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della
presente convenzione.
7. Nel certificato di collaudo sono riportate le somme derivanti
dal ribasso e dalle altre eventuali economie che si sono
verificate nel corso dei lavori. Nella determinazione delle somme
derivanti dall'applicazione del ribasso d'asta da versare al
Comune si tiene conto della quantificazione degli oneri di
urbanizzazione primaria portati a scomputo: nel caso in cui
l'importo di aggiudicazione delle opere di urbanizzazione
primaria risulti comunque superiore a tale importo il ribasso
d'asta rimarrà al lottizzante.
8. Eventuali varianti in corso d'opera necessarie per la
fruibilità e collaudabilità delle opere anche se derivanti da
errori od omissioni progettuali sono a carico del lottizzante.
2
Le eventuali varianti migliorative saranno approvate
dall'Amministrazione comunale solo nel caso in cui si dovesse
attingere al ribasso d'asta che sarebbe da corrispondere al Comune
secondo quanto stabilito al comma precedente.
9. Per le opere da eseguire a scomputo degli standard come indicate
al precedente articolo 6, comma 6, lettera e), la somma derivante
dalla differenza tra Euro 450.580,00
(quattrocentocinquantamilacinquecentottanta virgola zero zero)
e l'importo di aggiudicazione, se inferiore alla somma portata
a scomputo, rimangono in disponibilità al Comune che nell'atto
di approvazione del collaudo determinerà le varie forme e tempi
di corresponsione.
ART. 18 - CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE
1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per
attrezzature e servizi pubblici previste dalla presente
convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune a semplice
richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre i termini già
previsti dall'articolo 3.
2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella
tavola allegato "C", per fare parte integrante e sostanziale del
presente atto, come segue:
a) da cedere gratuitamente al Comune a titolo di aree per
attrezzature e servizi pubblici, con il colore verde, per
mq.8.552,00;
b) da cedere gratuitamente al Comune per l'urbanizzazione
2
primaria, con il colore verde, per mq.594,94.
3. Le aree saranno cedute libere da iscrizioni ipotecarie,
trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive
apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami,
vincoli di ogni specie.
4. La cessione delle aree sarà fatta senza alcuna riserva per
cui sulle stesse il Comune non avrà alcun vincolo di mantenimento
della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il
piano di lottizzazione e con la presente convenzione; esso può
rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito
del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse
patrimoniale, senza che il lottizzante possa opporre alcun
diritto o altre pretese di sorta.
5. Il lottizzante si impegna e a tal fine assume ogni onere
conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze
delle aree da cedere al Comune, qualora ciò si renda necessario
in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni
verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assume ogni
onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti
notarili.
6. Qualora per qualunque motivo, in sede di collaudo o comunque
nei 10 (dieci) anni successivi al medesimo, sia accertato che le
aree cedute o da cedere al Comune, ovvero asservite o da asservire
all'uso pubblico, siano accertate in misura inferiore a quella
prevista dalla presente convenzione, il lottizzante è obbligato
2
al reperimento delle aree mancanti. Il Comune, con adeguata
motivazione, può disporre che in luogo del reperimento delle aree
mancanti o delle quali non sia possibile l'utilizzazione, il
lottizzante proceda alla loro monetizzazione al prezzo di mercato
fermo restando ogni risarcimento del danno.
ART. 19 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE
1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere,
ancorchè già cedute formalmente al Comune, restano a carico del
lottizzante sino all'approvazione del collaudo finale, o, in
assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla
scadenza dei termini di cui all'articolo 17, comma 2.
2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo
parziale di cui all'articolo 17, comma 4, l'onere della
manutenzione e della conservazione della parte collaudata è
trasferito al Comune medesimo.
3. La rete di pubblica illuminazione non è attivata fino a che
non sia stato ultimato almeno il 50% (cinquanta per cento) degli
spazi edificabili assegnati alla lottizzazione. Il canone e i
consumi, o la maggiorazione del canone e dei consumi, relativi
alla pubblica illuminazione quando attivata, sono a carico del
lottizzante, fino all'ultimazione di almeno l'80% (ottanta per
cento) della potenzialità edificatoria assegnata alla
lottizzazione.
4. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli
interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla
2
sostituzione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione
in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse a causa
degli interventi nei cantieri per la realizzazione degli edifici
sui lotti di proprietà degli operatori o dei loro aventi causa
a qualsiasi titolo; ferma restando ogni altra azione a difesa dei
propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può
avvalersi anche della garanzia di cui all'articolo 13, comma 7.
ART. 20 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI
1. Il progetto di piano di lottizzazione è composto da:
a) relazione illustrativa;
b) norme tecniche di attuazione;
c) elaborati grafici urbanistici in n.8 tavole;
d) progetto definitivo delle opere di urbanizzazione;
e) computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
f) quadro economico indicante tutti gli oneri accessori e connessi
agli obblighi convenzionali;
g) elaborato planimetrico per l'individuazione delle aree delle
quali è prevista la cessione gratuita al Comune.
2. Il progetto del piano di lottizzazione è parte integrante e
sostanziale della presente convenzione; il Comune e il
lottizzante, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui
al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), quali documenti
pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione
e per tale motivo depositati negli originali del Comune,
individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono
2
allegati materialmente alla presente convenzione.
3. Per tutta la durata della presente convenzione il lottizzante
si obbliga a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta
di terzi interessati o controinteressati, un numero di tre copie
degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate
in Comune o da depositare ai fini istituzionali.
ART. 21 - SPESE
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e
accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la presente
convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione,
come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di
frazionamento delle aree da cedere, quelle inerenti i rogiti
notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico
esclusivo del lottizzante.
ART. 22 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. Il lottizzante rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di
ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente
convenzione.
2. Il lottizzante autorizza il signor Conservatore delegato alla
trascrizione della presente convenzione affinché siano noti a
terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle
vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte
le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, saranno
fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.
2
Richiesto,
ricevo quest'atto, che leggo ai comparenti, i quali - a mia domanda
- lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono qui
di seguito ed a margine del primo foglio e del secondo, terzo,
quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo foglio
intermedio, oltre che sull'allegato "C", con me Notaio alle ore
11,30 (undici virgola trenta). L'intero scritto è tracciato da
persona fida a mio dettato e direzione con mezzo elettronico a
sensi di legge ed in poca parte è completato a mano da me ed occupa
quaranta facciate e sin qui della quarantunesima di undici fogli.
F.to: Venturini Angelo Giuseppe
" Casalini Ubaldo Antonio
" FRANCO TRECCANI NOTAIO
2
Repertorio N.145137 Raccolta N.46125
CONVENZIONE URBANISTICA PER VARIANTE AL PIANO DI
LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE-INDUSTRIALE
DENOMINATO "A.C.E.N. 2-5"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici (2013) nel mese di giugno (6) il giorno
ventiquattro (24), in Orzinuovi, via A. Da Brescia n.2, avanti
a me dr. Franco Treccani, Notaio in Brescia, iscritto al Ruolo
del Distretto Notarile di Brescia, sono presenti:
- per il "COMUNE DI ORZINUOVI", con sede in Orzinuovi (BS) via
A. da Brescia n.2, codice fiscale: 00850450172, il Responsabile
dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio signor
ROSSETTI EMILIO, nato a Castelleone (CR) il 23 agosto 1968,
residente a Robecco d'Oglio (CR) in via A. Moro n.21 e domiciliato
per la carica presso la sede municipale sopra precisata, agente
in quest'atto ai sensi dell'art.4, comma 2, del d.lgs. 30.3.2001
n.165 e dell'art.107, commi 2 e 3, lettera c) del d.lgs. 18.8.2000
n.267, a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni
del Consiglio comunale in data 12.2.2013 n.7 ed in data 27.5.2013
n.29, immediatamente esecutive, documenti che in copia conforme
si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B" ed altresì
in forza del decreto di nomina in data 16.2.2012 N.05: documento
che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera
"C", nel prosieguo denominato "Comune";
- per la società "DANIELA S.R.L.", con sede in Roccafranca (BS)
"Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis della Tariffa, parte I allegata al D.P.R. 642/72 (Unico)"
Dr. FRANCO TRECCANI
NOTAIO 25122 - Brescia
C.so Martiri della Libertà, 25 Tel. 030 3753373 r.a.
Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Brescia 1 il 12/07/2013 al n. 5871 serie 1T Euro 168,00 Trascritto a BRESCIA il 16/07/2013 n. 24259 R.G. n. 16869 R.P.
2
via Roccafranca n.9, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di
Brescia al N.312837, codice fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Brescia 03034980171, partita I.V.A.
00721640985, il procuratore signor CASALINI MARCO, nato a
Orzinuovi (BS) il 14 giugno 1974, residente a Orzinuovi (BS) in
via A. Manzoni n.14, a quanto infra autorizzato in forza della
procura speciale autenticata in data odierna N.145136 di mio rep.,
documento che in originale si allega al presente atto sotto la
lettera "D", nel prosieguo denominata "Lottizzante";
comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo i
quali mi dispensano dalla lettura di ogni e qualsiasi allegato
al presente contratto, dichiarando di averne preso esatta
conoscenza prima della sottoscrizione e
premettono.
1 - Con scrittura privata di compravendita autenticata in data
3.12.2008 N.135985/40510 di mio rep., registrata all'Agenzia
delle Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 23.12.2008 al N.14293 Serie
1T, trascritta a Brescia il 24.12.2008 ai N.ri 59695/36265, la
società "DANIELA S.R.L." è divenuta proprietaria esclusiva degli
appezzamenti di terreno siti in Comune di ORZINUOVI, individuati
nel Catasto Terreni con i mappali 29 di Ha 00.91.40 foglio 11,
83 di Ha 01.42.10 foglio 12, 23 di Ha 01.57.20 e 77 di Ha 01.70.00
foglio 19.
2 - Con scrittura privata di compravendita autenticata in data
6.4.2009 N.136875/41031 di mio rep., registrata all'Agenzia delle
2
Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 17.4.2009 al N.3793 Serie 1T,
trascritta a Brescia il 21.4.2009 ai N.ri 16770/10410, la società
"DANIELA S.R.L." è divenuta titolare della quota indivisa pari
ad 1/2 (un mezzo), in nuda comproprietà, degli appezzamenti di
terreno siti in Comune di ORZINUOVI, individuati nel Catasto
Terreni con i mappali 82 di Ha 00.02.50, 84 di Ha 00.01.40 e 112
di Ha 02.32.10 foglio 12.
3 - Con verbale di conciliazione sottoscritto avanti il Tribunale
di Brescia in data 24.9.2009 N.4121, registrato all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 6.10.2009 al N.7393 Serie 4,
trascritto a Brescia il 28.10.2009 ai N.ri 45222/26630, la società
"DANIELA S.R.L." è divenuta titolare della restante quota
indivisa pari ad 1/2 (un mezzo), in nuda comproprietà e del diritto
di usufrutto generale vitalizio degli appezzamenti di terreno
siti in Comune di ORZINUOVI, individuati nel Catasto Terreni con
i mappali 82 di Ha 00.02.50, 84 di Ha 00.01.40 e 112 di Ha 02.32.10
foglio 12.
4 - Le aree sopra indicate hanno una superficie totale
territoriale di mq.79.670 e nel vigente Piano di Governo del
Territorio approvato con deliberazione del Consiglio comunale in
data 23.6.2007 n.34 sono classificate in zona omogenea "D4 AMBITI
INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI ESPANSIONE SOGGETTI A INTERVENTO
PREVENTIVO DI PIANO ATTUATIVO" per una superficie di
mq.78.161,47, con l'imposizione di un vincolo procedimentale in
forza del quale l'edificazione è subordinata all'approvazione di
2
un piano di lottizzazione convenzionato, qui denominato "Piano
di lottizzazione a destinazione artigianale-industriale A.C.E.N.
2-5".
5 - Sull'area non gravano vincoli di natura ambientale,
paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o
altri vincoli previsti da leggi speciali che ostino alla
realizzazione del piano di lottizzazione o che la subordinino ad
autorizzazioni di altre Autorità.
6 - Con la deliberazione del Consiglio comunale in data 26.4.2010
n.34, allegata sotto la lettera "A" all'atto stipulato in data
4.8.2010 N.139808/42810 di mio rep. (registrato all'Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Brescia 1 il 5.8.2010 al N.769 Serie 1T,
trascritto a Brescia il 9.8.2010 ai N.ri 34909/19931) è stato
adottato il piano di lottizzazione.
7 - Con la deliberazione del Consiglio comunale in data 14.6.2010
n.44 allegata sotto la lettera "B" all'atto stipulato in data
4.8.2010 N.139808/42810 di mio rep., sopra richiamato, è stato
approvato definitivamente il piano di lottizzazione.
8 - Con atto in data 4.8.2010 N.139808/42810 di mio rep., sopra
richiamato, è stata stipulata la convenzione urbanistica del
"Piano di lottizzo" a destinazione artigianale - industriale
denominato "A.C.E.N. 2-5".
Visti
A - La variante alla lottizzazione, con i relativi allegati,
presentata al protocollo comunale in data 17.12.2012 al n.20394
2
e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n.227/2012;
B - la deliberazione del Consiglio comunale in data 12.2.2013 n.7
(richiamata in epigrafe), con la quale è stata adottata la
variante al piano di lottizzazione;
C - l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito
della variante al piano di lottizzazione, nelle forme di legge,
in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
D - la deliberazione del Consiglio comunale in data 27.5.2013 n.29
(richiamata in epigrafe), con la quale è stata approvata
definitivamente la variante al piano di lottizzazione;
E - la nota in data 5.6.2013 n.SC/sc 9564 di prot. con la quale
il Comune ha comunicato al lottizzante l'avvenuta efficacia dei
provvedimenti di approvazione della variante al piano di
lottizzazione con il contestuale invito a provvedere alla stipula
della presente convenzione entro il termine di 90 (novanta) giorni
dalla citata comunicazione;
F - l'articolo 28 della l. 17.8.1942 n.1150, come modificato
dall'articolo 8 della l. 6.8.1967 n.765, l'articolo 22 della l.
30.4.1999 n.136, gli articoli 12, 14 e 46 della l.r. 11.3.2005
n.12;
tutto ciò premesso
per costituire parte integrante e sostanziale del presente
titolo, i comparenti stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1 - OBBLIGO GENERALE
1. Il lottizzante si obbliga ad assumere gli oneri e gli obblighi
2
che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi
vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli
obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi
o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente
convenzione.
ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente
convenzione.
2. Il lottizzante è obbligato per sè e per suoi aventi causa a
qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di
alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della presente
convenzione, gli obblighi assunti dal lottizzante si
trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da
eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non
hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili
alle richieste di quest'ultimo.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal
lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o
ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi
titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione
o integrazione.
4. La presente convenzione costituisce piena acquiescenza alle
future determinazioni comunali assunte in conformità a successivi
provvedimenti di pianificazione o di programmazione, nonchè
all'esecuzione delle previsioni dei medesimi provvedimenti,
2
ancorchè in difformità della convenzione medesima e fatti salvi
i soli diritti soggettivi sorti con questa, con rinuncia espressa
a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune
così finalizzati.
ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla
data di comunicazione al lottizzante dell'avvenuta approvazione
definitiva del piano di lottizzazione (23.6.2010), intesa come
esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla
data della presente convenzione.
1bis. Nell'ambito oggetto di intervento verranno realizzate opere
di urbanizzazione primaria su aree che saranno cedute al Comune
come indicato al successivo articolo 4 per l'importo complessivo
di Euro 447.715,97
(quattrocentoquarantasettemilasettecentoquindici virgola
novantasette), portando a scomputo i relativi oneri di
urbanizzazione primaria quantificati in Euro 379.032,00
(trecentosettantanovemilatrentadue virgola zero zero) - Slp
46.450 mq. x 8,16 Euro/mq..
2. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro
il termine massimo di 36 (trentasei) mesi almeno per quanto
riguarda la transitabilità delle strade, anche in assenza della
loro pavimentazione.
Sono fatte salve le opere alla viabilità per il solo tratto esterno
al piano di lottizzazione che devono essere eseguite dal
2
lottizzante entro il termine massimo del 31.12.2013, almeno per
quanto riguarda la transitabilità delle strade complete della
pavimentazione bituminosa strutturale, al fine di consentire
l'ingresso dei mezzi necessari al funzionamento dell'attività da
insediare.
La realizzazione delle opere a carico del Comune come meglio
precisate nel computo metrico estimativo depositato negli atti
del Comune deve essere ultimata entro i termini seguenti:
- strada esterna al comparto entro il 31.12.2014;
- il completamento del parcheggio può essere differito fino
all'ultimazione degli edifici previsti all'interno del piano di
lottizzazione, fermo restando il termine ultimo e inderogabile
di cui al comma 6.
3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente
descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 60
(sessanta) mesi.
4. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione di cui ai commi
2 e 3 devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi atto
di assenso o della presentazione della denuncia di inizio
attività, relativi agli interventi previsti dal piano di
lottizzazione, almeno per il tratto al servizio del singolo
intervento. Nessun atto di assenso può essere rilasciato e nessuna
denuncia di inizio attività può avere efficacia se non sia
iniziata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte al
servizio dell'intervento richiesto.
2
5. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione
deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione
o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle
opere stesse.
6. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici
previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti
prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere
eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni
dal 23.6.2010. Entro lo stesso termine il lottizzante deve aver
conseguito l'ottenimento degli atti di assenso o presentato le
denunce di inizio attività per la completa edificazione degli
interventi previsti dal piano di lottizzazione.
7. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni,
nonchè delle aree per attrezzature e servizi pubblici e le
relative opere di urbanizzazione, in forma gratuita a favore del
Comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest'ultimo,
comunque non oltre 4 (quattro) mesi dall'ultimazione delle opere
e non oltre il termine di cui al comma 6. 8. Gli stessi termini
e le stesse condizioni di cui al comma 7 si applicano alle aree
per le urbanizzazioni e alle aree per attrezzature e servizi
pubblici per le quali non è prevista la cessione al Comune, bensì
l'assoggettamento alla servitù permanente all'uso pubblico, come
previsto dall'articolo 18.
ART. 4 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere
2
coerente con il progetto definitivo integrante il piano di
lottizzazione, con le osservazioni accolte e gli emendamenti
introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque
concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni
comunali. Alla progettazione esecutiva si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 41,
42 e 44 del d.P.R. 21.12.1999 n.554.
2. Il progetto esecutivo deve essere reso disponibile per le
prescritte approvazioni entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione
della presente convenzione. Esso deve essere fornito al Comune
sia in formato cartaceo sia su supporto magnetico-informatico,
in un formato commerciale diffuso o in un formato liberamente
scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole
proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.
3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto
da tecnici abilitati individuati dal lottizzante, a sua cura e
spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma
2, salvo proroghe motivate o sospensioni per "factum principis",
il Comune può, previa diffida notificata al lottizzante,
procedere alla redazione d'ufficio, mediante l'affidamento a
tecnici abilitati, a propria cura ma a spese del lottizzante.
4. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far
realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori
di infrastrutture pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b) della l. 11.2.1994 n.109 e successive modifiche e
2
integrazioni, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi
costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o
altro provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e
6 del d.lgs. 17.3.1995 n.158. Tali opere possono essere progettate
dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il
relativo onere a completo carico del lottizzante; esse sono
individuate e disciplinate all'articolo 8. Il progetto esecutivo
di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui
al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e
interazione con le altre opere di urbanizzazione e costi
preventivati da sostenere.
5. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima
del collaudo, il progetto esecutivo deve essere integrato, a cura
del direttore dei lavori, dagli elaborati "as built" che
rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare
riferimento alla localizzazione delle reti interrate, nonchè da
un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni
dell'articolo 40 del d.P.R. n.554/1999. Tali elaborati devono
essere forniti tempestivamente al Comune con le modalità di cui
al comma 2, secondo periodo.
6. Le spese tecniche per la redazione del piano di lottizzazione
e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese
accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente
convenzione.
ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
2
1. Le opere di urbanizzazione primaria, nonchè tutte le opere
oggetto di obblighi addizionali o a scomputo delle monetizzazioni
come indicato al successivo art.6 comma 6 lettera e) sono eseguite
da impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40 del
d.lgs. 12.4.2006 n.163 e al relativo regolamento di attuazione,
selezionata dal lottizzante mediante procedura negoziata ai sensi
del combinato disposto degli articoli 57, comma 6 e 122, comma
8 del d.lgs. 12.4.2006 n.163.
2. Il lottizzante trasmetterà al Comune l'esito
dell'aggiudicazione e il nominativo dell'impresa affidataria. La
stipulazione del contratto d'appalto avviene tra il privato e
l'impresa affidataria senza necessità di intervento da parte del
Comune il quale, fatto salvo il potere di controllo, resta
estraneo ai rapporti economici tra le parti, avendo solo
l'interesse al risultato di una corretta esecuzione, verificata
mediante il collaudo.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b),
l'esecuzione dei lavori è disciplinata da un capitolato speciale
d'appalto e da un contratto di diritto privato regolamentati dai
principi civilistici e per i quali l'applicazione del regolamento
generale di attuazione del Codice dei Contratti e del Capitolato
generale d'appalto, è una mera facoltà del lottizzante.
4. I lavori appaltati ai sensi del comma 1:
a) sono eseguiti sotto la direzione dei lavori affidata e svolta
da soggetti abilitati, liberamente individuati dal lottizzante,
2
comunicati al Comune e il cui onere è a carico del lottizzante
medesimo;
b) sono sottoposti a collaudo, eventualmente anche parziale, ai
sensi dell'articolo 141 del d.lgs. n.163/2006 e delle relative
norme regolamentari di attuazione, in combinato disposto con
quanto previsto dall'articolo 17 della presente convenzione.
5. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far
realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori
di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di
diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento
o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo
di cui alla Parte Terza del Codice dei Contratti approvato con
d.lgs. 12.4.2006 n.163. Tali opere sono eseguite e dirette dai
soggetti già competenti in via esclusiva, pur rimanendo il
relativo onere a completo carico del lottizzante; esse sono
individuate e disciplinate all'articolo 7.
6. Il piano di lottizzazione non prevede nel comparto la
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. Il lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per
la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come
evidenziate sugli elaborati del progetto di piano di
lottizzazione e nella variante, indicate nel computo metrico (di
cui alla lettera A) depositato negli atti del Comune, di seguito
descritte:
2
A.1. strade veicolari, sia quelle previste dal Piano di Governo
del Territorio sia quelle previste dal piano di lottizzazione così
come variato;
A.2. percorsi pedonali e marciapiedi;
B.1. spazi di sosta e di parcheggio;
C.1. fognature per acque nere;
C.2. fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque
stradali;
C.3. allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti C.1
e C.2 nelle reti di fognatura pubblica esistente;
D.1. rete idrica per l'acqua potabile;
D.2. almeno n.2 (due) idranti antincendio stradale del tipo a
colonna (se richiesto dall'Ente gestore della rete);
E.1. rete di distribuzione del gas metano;
E.2. almeno n.1 (una) cabina di
decompressione/depressurizzazione/controllo per il gas metano
(se richiesto dall'Ente gestore della rete);
F.1. rete di distribuzione dell'energia elettrica;
F.2. rete di pubblica illuminazione completa di punti luce
adeguatamente alimentati e dotati di riduttore di flusso;
F.3. almeno n.1 (una) cabina di trasformazione da media tensione
a bassa tensione con capacità 1000 Kw;
G.1. rete telefonica fissa;
H. spazi di verde integrato nelle dotazioni a parcheggio.
2. La potenzialità minima dei servizi è di 1000 Kw per l'energia
2
elettrica, di 300 mc/h per il gas metano e di n.5 utenti per la
rete telefonica. Tali potenzialità devono essere distribuite
razionalmente. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria
nel futuro è comunque a carico del lottizzante o dei singoli
utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.
3. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere
eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all'articolo
40 della l. 1.8.2002 n.166 e degli articoli 34 e seguenti della
l.r. 12.12.2003 n.26 e comunque in conformità alle prescrizioni
del P.U.G.S.S. (Piano Urbano di Gestione dei Servizi del
Sottosuolo).
4. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di
onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta
frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino
inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi
alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano,
al parere dell'A.R.P.A o ad altri pareri obbligatori degli organi
preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale.
5. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque,
dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli
scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle
disposizioni di cui al titolo III, capi III e IV e all'allegato
5 del d.lgs. 11.5.1999 n.152, nonchè alle altre norme da questo
richiamate.
6. Il lottizzante assume inoltre a proprio totale carico gli oneri
2
per l'esecuzione delle seguenti opere complementari, per quanto
strettamente contenuto nel computo metrico (di cui alla lettera
A) depositato negli atti del Comune, afferenti le opere di
urbanizzazione primaria di cui al presente articolo e le opere
di urbanizzazione secondaria di cui all'articolo 7:
a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento
predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti
comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi
pubblici a rete, dimensionato adeguatamente in relazione alla
volumetria assegnata a ciascun lotto e predisposto per
l'installazione di un contatore per ogni servizio pubblico per
ogni lotto;
b) allacciamento autonomo con punto di consegna per parte della
pubblica illuminazione in modo da rendere possibile l'erogazione
del servizio a soggetti diversi;
c) opere di urbanizzazione esterne al comparto riguardanti la
realizzazione della strada esterna (tangenziale est al capoluogo)
a scomputo della quota delle monetizzazioni pari ad Euro
450.580,00 (quattrocentocinquantamilacinquecentottanta virgola
zero zero) su progetto redatto direttamente dal Comune, come
meglio definite nella variante alla lottizzazione approvata con
deliberazione di Consiglio comunale n.27.5.2013 n.29, richiamata
in epigrafe, secondo i computi metrici depositati negli atti del
Comune e indicati con il n.2 e la lettera "B" rispettivamente
dell'importo di Euro 507.328,88
2
(cinquecentosettemilatrecentoventotto virgola ottantotto) e
dell'importo di 100.218,00 (centomiladuecentodiciotto virgola
zero zero) che secondo i disposti della deliberazione della Giunta
comunale in data 7.11.2005 n.192 comporta un valore di scomputo
pari ad Euro 463.405,92
(quattrocentosessantatremilaquattrocentocinque virgola
novantadue) comprensivo dello sconto previsto del 10% (- Euro
50.728,62) e delle spese tecniche per la direzione dei lavori (+
Euro 6.848,36). Si precisa che le opere stradali aggiuntive
esterne al comparto (computo B depositato negli atti del Comune)
sono in sostituzione della parte delle opere di urbanizzazione
ora in carico al comune (Computo C depositato negli atti del
Comune).
Si dà atto che il progetto medesimo è stato approvato con
deliberazione della Giunta comunale in data 19.7.2010 n.149,
modificato con deliberazione della Giunta comunale in data
14.05.2012 n.103 e con deliberazione di Consiglio comunale n. 44
del 14.06.2010 di approvazione definitiva della Variante
all'"ACEN 2-5", nelle quali si richiamano computo metrico e
importi delle opere da eseguire.
7. E' parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a
completamento della viabilità e pertanto deve essere realizzato,
contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un
muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente
sulla proprietà privata ed esterno agli spazi destinati alla
2
cessione al Comune o all'uso pubblico. Tale muretto deve essere
di dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore
a cm.20 ed altezza non inferiore alla quota prevista della
pavimentazione finita o della superficie sistemata finale dello
spazio destinato alla cessione al Comune o all'uso pubblico. Tale
muretto, che resta di proprietà del lottizzante e può essere
sopralzato per la realizzazione delle recinzioni in conformità
alle norme locali, deve essere previsto e realizzato su tutti i
lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico.
ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
1. Il piano di lottizzazione non prevede nel comparto la
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
2. Il lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per
l'esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai
pubblici servizi. Sono compresi in tale definizione anche i
raccordi stradali di qualunque genere.
ART. 8 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA
1. Le opere di cui ai punti D1, E1, F1 e G1 dell'articolo 6, sono
riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti
che operano in regime di esclusiva di cui all'articolo 5, comma
2, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il
collaudo tecnico e funzionale delle stesse.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo
di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per
le opere di urbanizzazione primaria.
2
3. Per quanto attiene le opere di cui ai punti D1, E1, F1 e G1
dell'articolo 6, il lottizzante provvede tempestivamente e,
comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della
presente convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti
esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o
l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in
conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti
progettuali, per l'attrezzamento dell'intero comparto del piano
di lottizzazione, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni
tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di
predisposizione. Il lottizzante provvede al pagamento di quanto
richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori
e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro
i termini prescritti dalla presente convenzione.
4. Qualora alla stipula della presente convenzione gli oneri di
cui ai commi precedenti siano già stati corrisposti e le relative
obbligazioni assolte, in tutto o in parte, per uno o più d'uno
dei servizi a rete di competenza di soggetti operanti in regime
di esclusiva, le garanzie di cui all'articolo 13 sono ridotte di
conseguenza.
5. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di
esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o
contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori
o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti
con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di
2
urbanizzazione primaria.
6. Restano in ogni caso a carico del lottizzante, che ne deve
tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni
o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi
imputabili ad inadempimento o negligenza dello stesso lottizzante
ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non
rappresentate in sede di progetto esecutivo.
ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE
1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da
eseguirsi a cura e spese esclusive del lottizzante a prescindere
dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le
seguenti opere:
a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in
carreggiata, non previsti come da cedere al Comune né da asservire
all'uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal planivolumetrico,
da chiudere con cancello o con barra mobile prima dell'immissione
sulla strada pubblica o di uso pubblico;
b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole
utilizzazioni;
c) posti macchina interni ai lotti ancorchè obbligatori ai sensi
delle vigenti disposizioni;
d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorchè
obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;
e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione
elettronica o meccanica degli stessi;
2
f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre
apparecchiature inerenti le utenze private.
2. Tali opere, ancorchè estranee al regime convenzionale, sono
eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque
prima dell'ultimazione di questo e della richiesta di
utilizzazione del medesimo.
ART. 10 - DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI
PUBBLICI
1. Ai sensi del Piano dei Servizi integrante il vigente Piano di
Governo del Territorio le aree per attrezzature e servizi pubblici
che competono al piano di lottizzazione sono così quantificate:
Destinazione terziaria Superficie territoriale (S.t.)
da Piano di Governo del Territorio mq. 77.417,00
Volume edificabile mc.696.753,00
Superficie lorda di pavimento (S.l.p.) mq. 46.450,00
S3. Aree per servizi pubblici (20% di S.t.) mq. 15.484,00
TOTALE Aree per servizi pubblici totali mq. 15.484,00
2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano di
Governo del Territorio, alle esigenze manifestate con l'adozione
e l'approvazione del piano di lottizzazione, all'interno di
quest'ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e
servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta
di mq.8.552,00.
3. Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera c) del d.m.
2.4.1968 n.1444 e del Piano dei Servizi integrante il vigente
2
Piano di Governo del Territorio, non costituiscono aree per
attrezzature e servizi pubblici e non possono pertanto essere
computate come tali:
a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il
disimpegno degli accessi ai lotti o comunque che costituiscano
strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate
promiscuamente per l'accesso ai parcheggi pubblici o di uso
pubblico;
b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico,
delimitazione percorsi, scarpate, aiuole, reliquati o altre aree
a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili
per la destinazione a parco, gioco o sport;
c) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo
che, compatibilmente con la loro ubicazione e la situazione
oggettiva, siano destinate a parcheggi ovvero ad ampliamento in
continuità ad ambiti di verde pubblico preesistenti.
ART. 11 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
NON CEDUTE
1. Ai sensi dell'articolo 46 della l.r. n.12/2005 e visto
l'articolo 10 della presente convenzione, le aree per
attrezzature e servizi pubblici che competono alla lottizzazione
e che non vengono reperite direttamente assommano a mq.(15.484,00
- 8.552,00) = mq.6.932,00.
2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di Euro 65,00
(sessantacinque virgola zero zero) al metro quadrato, per cui
2
l'importo totale della monetizzazione risulta come segue:
mq.6.932,00 x Euro/mq.65,00 = Euro 450.580,00
(quattrocentocinquantamilacinquecentottanta virgola zero zero).
3. L'importo totale della monetizzazione è portato a scomputo
delle opere da realizzare come già indicato al precedente articolo
6, comma 6, lettera e).
ART. 12 - OBBLIGHI PARTICOLARI
1. Il lottizzante si impegna a rimborsare al Comune, a semplice
richiesta di quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità
legale del piano di lottizzazione.
2. Il lottizzante si impegna a cedere, con le modalità di cui
all'articolo 18, le superfici individuate nella tavola 8 variante
che si allega alla presente convenzione sotto la lettera "E",
fatte salve le più esatte risultanze catastali da frazionamento
per farne parte integrante e sostanziale, come segue:
a) gratuitamente al Comune a titolo di standard e di
urbanizzazioni primarie, individuate con i colori verde e rosso,
mq.9.146,94 (8.552,00+594,94).
3. Il lottizzante si impegna, a propria cura e spese, a realizzare
e a cedere al Comune, senza oneri per quest'ultimo, le opere
relative alle reti di acquedotto, gas, Enel, Telecom e fognatura
nera, parte di illuminazione pubblica per l'importo di Euro
246.954,41 (duecentoquarantaseimilanovecentocinquantaquattro
virgola quarantuno), come già indicato nel computo allegato alla
variante al piano di lottizzazione.
2
ART. 13 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dal
lottizzante, comprensive degli oneri accessori, tenuto conto
della variante approvata con deliberazione n.29 del 27.5.2013
ammonta ad Euro 1.467.483,56
(unmilionequattrocentosessantasettemilaquattrocentottantatre
virgola cinquantasei), così ripartito:
a) opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 6 Euro
447.715,97 (quattrocentoquarantasettemilasettecentoquindici
virgola novantasette);
b) opere esterne per le reti di fognatura nera, Telecom, Enel,
acquedotto e gas Euro 246.954,41
(duecentoquarantaseimilanovecentocinquantaquattro virgola
quarantuno);
c) opere a scomputo degli standard come indicato all'articolo 11
Euro 563.623,36 (cinquecentosessantatremilaseicentoventitre
virgola trentasei);
TOTALE Euro 1.258.293,74
(unmilioneduecentocinquantottomiladuecentonovantatre virgola
settantaquattro);
d) importo sp. tecniche (12%) su Euro 694.670,38
(seicentonovantaquattromilaseicentosettanta virgola
trentotto);
(447.715,97+246.954,41)= Euro 83.360,45
(ottantatremilatrecentosessanta virgola quarantacinque);
2
e) importo I.V.A. (10%) su Euro 1.258.293,74
(unmilioneduecentocinquantottomiladuecentonovantatre virgola
settantaquattro)= Euro 125.829,37
(centoventicinquemilaottocentoventinove virgola trentasette);
TOTALE Euro 1.467.483,56
(unmilionequattrocentosessantasettemilaquattrocentoottantatre
virgolacinquantasei).
2. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione,
il lottizzante ha già prestato adeguata garanzia finanziaria per
un importo di Euro 1.478.812,33
(unmilionequattrocentosettantottomilaottocentododici virgola
trentatre) superiore al 100% (cento per cento) di quello previsto
al comma 1, con polizza fideiussoria n.737A2840 in data 23.7.2010
emessa dalla società "ZURICH INSURANCE PLC" con sede in Zurigo
(Svizzera), tramite l'Agenzia di Orzinuovi, per Euro 1.478.812,33
(unmilionequattrocentosettantottomilaottocentododici virgola
trentatre) con scadenza incondizionata fino alla restituzione
dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del
Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole
collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione a carico del
lottizzante previste dopo la variante e di regolarità di ogni
altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere
ridotta in corso d'opera, su richiesta del lottizzante quando una
parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente
2
eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne
abbia accertato la regolare esecuzione.
4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta del
lottizzante, quando abbia assolto uno o più d'uno degli obblighi
nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui
all'articolo 8 e tale circostanza sia adeguatamente provata
mediante l'esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente
quietanzati.
5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e non trova
applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.
In ogni caso il lottizzante è obbligato in solido con i suoi
fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione
a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva
diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.
6. Ancorchè la garanzia sia commisurata all'importo delle opere
di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte
le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto,
connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate,
comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli
inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia
come Ente Territoriale, sia come soggetto "iure privatorum", sia
come Autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre
altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel
periodo di manutenzione e conservazione a cura del lottizzante
2
di cui all'articolo 19, comma 1, nonchè le sanzioni
amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o
demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in
applicazione della presente convenzione, divenute inoppugnabili
e definitive.
7. La garanzia si estingue per il 90% (novanta per cento) del suo
importo all'approvazione del collaudo favorevole, ancorchè
tacito, ai sensi dell'articolo 17, comma 2; si estingue per la
parte rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi
sui lotti degli operatori o loro aventi causa a qualsiasi titolo
e comunque trascorsi 3 (tre) anni dal predetto collaudo
favorevole, ai sensi dell'articolo 19, comma 4.
8. L'importo di cui al comma 1 deve essere adeguatamente
documentato prima del collaudo, tenuto conto che con la variante
è stato previsto il trasferimento delle opere di urbanizzazione
esterne al comparto per un importo di Euro 100.218,00
(centomiladuecentodiciotto virgola zero zero); qualora sia
documentato un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti
tutti gli obblighi convenzionali, sarà il costo documentato e non
quello preventivato oggetto di scomputo dagli oneri di
urbanizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Qualora tale costo
documentato sia inferiore a quello determinato con deliberazione
comunale ai sensi dell'articolo 44 della l.r. n.12/2005, entro
la data del collaudo dovranno essere corrisposti a conguaglio i
maggiori oneri di urbanizzazione afferenti le edificazioni già
2
autorizzate o comunque assentite.
ART. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Dopo la registrazione e la trascrizione della presente
convenzione, il lottizzante può presentare le domande per
ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio
attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti
urbanistici nonchè al piano di lottizzazione, con particolare
riguardo alle norme di attuazione di quest'ultimo.
2. L'efficacia dei permessi di costruire o delle denunce di inizio
attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata
al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo
16 del d.P.R. n.380/2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della l.r.
n.12/2005, con le modalità e nella misura in vigore al momento
del rilascio del permesso di costruire o al trentesimo giorno
successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività.
3. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del
termine di cui all'articolo 3, comma 6, gli oneri di
urbanizzazione primaria determinati con deliberazione comunale
ai sensi dell'articolo 44 della l.r. n.12/2005, non sono dovuti
in quanto già assolti con il pagamento diretto delle opere di
urbanizzazione primaria.
4. Per le costruzioni comunque assentite prima del collaudo la
quantificazione o l'esenzione dal pagamento degli oneri di
urbanizzazione di cui al comma 3, è sempre effettuata con la
condizione "salvo conguaglio" essendo subordinata
2
all'accertamento del costo documentato effettivamente sostenuto
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi
dell'articolo 13, comma 8.
ART. 15 - VARIANTI
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. n.12/2005, è
consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità
di approvazione di preventiva variante, modificazioni
planivolumetriche che non alterino le caratteristiche
tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e
nelle norme di attuazione del piano di lottizzazione, non incidano
sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano
la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a
vincolo di destinazione pubblica.
2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse,
purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare,
alle norme di attuazione del piano di lottizzazione e ai criteri
costruttivi ivi previsti:
a) l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non
radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del
piano di lottizzazione, sempre nel rispetto delle distanze
legali;
b) l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al
comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 2.4.1968 n.1444;
c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del
piano di lottizzazione, ferma restando la disciplina del nuovo
2
codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai
lotti;
e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una
o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi
ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della
conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso
pubblico.
Le opere di varianti che incidono o modificano sul/il progetto
delle opere di urbanizzazione o degli standard di qualità devono
essere preventivamente approvate dall'Amministrazione comunale
sempre che non siano inferiori al 5% (cinque per cento)
dell'importo contrattuale. Nel secondo caso il Direttore dei
Lavori alla consegna degli atti contabili dovrà motivare le
modifiche effettuate. Tali modifiche non potranno comunque
inficiare la collaudabilità delle opere facenti parte delle
urbanizzazioni o degli standard di qualità.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non
eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere
esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del
Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente
articolo, ovvero le varianti aventi per oggetto edifici con
destinazione diversa ai sensi dell'articolo 16, per i quali sia
obbligatoriamente da reperire una quantità di aree per
2
attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata
in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta
per un nuovo piano di lottizzazione, che tenga conto di quanto
già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, nè espressamente nè
tacitamente, proroga dei termini di attuazione della presente
convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da
comportamenti del Comune.
ART. 16 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA
1. Qualora su parte dell'area inclusa nel piano di lottizzazione
siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa
urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione
diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del
relativo atto di assenso o di presentazione della denuncia di
inizio attività sono reperite le aree per attrezzature e servizi
pubblici nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la
nuova destinazione e quanto precedentemente previsto per il
dimensionamento del piano di lottizzazione.
2. E' facoltà del Comune disporre affinchè tale conguaglio venga
monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a) della
l.r. n.12/2005, purchè l'importo unitario non sia inferiore alla
monetizzazione iniziale di cui all'articolo 11 della presente
convenzione, rivalutata in base al più alto tra l'indice F.O.I.
(famiglie di operai e impiegati) e l'indice I.P.C.A. (indice
generale armonizzato dei prezzi al consumo per i paesi dell'Unione
2
europea, calcolato per l'Italia) come rilevati dall'I.S.T.A.T..
In tal caso l'importo del conguaglio della monetizzazione è
versato prima del rilascio dell'atto di assenso ovvero prima del
trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia di inizio
attività.
3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione
del comma 1, risultino aree per attrezzature e servizi pubblici
in eccedenza, con conguaglio a favore del lottizzante, non si
procede ad alcuna restituzione da parte del Comune né in termini
di quantità di area, nè in termini di monetizzazione. Ciò sia in
ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che
per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico,
nonchè in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla
collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula
della presente convenzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
ai mutamenti di destinazione d'uso, anche senza opere di
modificazione o aggiuntive, compatibili con la normativa
urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione
o già ultimati, che siano richiesti, rilevati o comunque
effettuati nei 10 (dieci) anni successivi all'ultimazione dei
lavori assentiti.
ART. 17 - COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE
1. Ultimata la quota parte delle opere di urbanizzazione a carico
del lottizzante previste con la presente variante per l'importo
2
di Euro 1.258.293,74
(unmilioneduecentocinquantottomiladuecentonovantatre virgola
settantaquattro) e ogni altro adempimento costruttivo, il
lottizzante presenterà al Comune una dichiarazione di fine lavori
delle opere a proprio carico, le quali saranno collaudate a cura
del Comune e a spese del lottizzante che ne deve anticipare l'onere
a semplice richiesta del Comune medesimo entro i 30 (trenta)
giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita
dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori
e connessi.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità parziale delle
opere, qualora il Comune non provveda al collaudo parziale entro
3 (tre) mesi dalla dichiarazione di fine lavori delle opere a
carico del lottizzante, ovvero non provveda alla sua approvazione
entro i successivi 3 (tre) mesi dall'emissione del certificato
di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno
che negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato
di diniego.
3. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della
presenza e dell'idoneità della documentazione di cui all'articolo
4, comma 4, della presente convenzione e, se necessari, della
presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli
impianti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2. In difetto il Comune,
previa diffida al lottizzante, può provvedere d'ufficio alla
redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici
2
incaricati, a spese del lottizzante; tale adempimento resta
obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.
4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale
di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un
sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata del
lottizzante ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni
collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1,
fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal
Comune per esigenze proprie, quest'ultimo ne assume il relativo
maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura
del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di
cui al comma 2.
5. Il collaudo di cui al comma 1, o la sua formazione tacita di
cui al comma 2, sono subordinati alla presentazione al Comune,
dopo l'ultimazione dei lavori a carico del lottizzante, dagli
elaborati "as built" che rappresentino esattamente quanto
realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle
reti interrate, nonchè da un piano di manutenzione redatto in
conformità alla disciplina vigente per i lavori pubblici a rete.
In assenza di tali elaborati i termini di cui al comma 2 restano
sospesi.
6. La disciplina di cui ai commi precedenti è applicabile anche
separatamente alle opere di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della
presente convenzione.
7. Nel certificato di collaudo parziale sono riportate le somme
2
derivanti dal ribasso e dalle altre eventuali economie che si sono
verificate nel corso dei lavori. Nella determinazione delle somme
derivanti dall'applicazione del ribasso d'asta da versare al
Comune si tiene conto della quantificazione degli oneri di
urbanizzazione primaria portati a scomputo: nel caso in cui
l'importo di aggiudicazione delle opere di urbanizzazione
primaria risulti comunque superiore a tale importo il ribasso
d'asta rimarrà al lottizzante.
8. Eventuali varianti in corso d'opera necessarie per la
fruibilità e collaudabilità delle opere anche se derivanti da
errori od omissioni progettuali sono a carico del lottizzante.
Le eventuali varianti migliorative saranno approvate
dall'Amministrazione comunale solo nel caso in cui si dovesse
attingere al ribasso d'asta che sarebbe da corrispondere al Comune
secondo quanto stabilito al comma precedente.
9. Per le opere da eseguire a scomputo degli standard come indicate
al precedente articolo 6, comma 6, lettera e), la somma derivante
dalla differenza tra Euro 450.580,00
(quattrocentocinquantamilacinquecentottanta virgola zero zero)
e l'importo di aggiudicazione, se inferiore alla somma portata
a scomputo, rimangono in disponibilità al Comune che nell'atto
di approvazione del collaudo determinerà le varie forme e tempi
di corresponsione.
ART. 18 - CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE
1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e le aree per
2
attrezzature e servizi pubblici previste dalla presente
convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune a semplice
richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre i termini già
previsti dall'articolo 3.
2. Le aree di cui al presente articolo sono individuate nella
tavola N.8 di variante (allegata al presente atto sotto la lettera
"E"), per farne parte integrante e sostanziale del presente atto,
come segue:
a) da cedere gratuitamente al Comune a titolo di aree per
attrezzature e servizi pubblici, con il colore rosso, per
mq.8.552,00;
b) da cedere gratuitamente al Comune per l'urbanizzazione
primaria, con il colore verde, per mq.594,94.
3. Le aree saranno cedute libere da iscrizioni ipotecarie,
trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive
apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami,
vincoli di ogni specie.
4. La cessione delle aree sarà fatta senza alcuna riserva per
cui sulle stesse il Comune non avrà alcun vincolo di mantenimento
della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il
piano di lottizzazione e con la presente convenzione; esso può
rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito
del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse
patrimoniale, senza che il lottizzante possa opporre alcun
diritto o altre pretese di sorta.
2
5. Il lottizzante si impegna e a tal fine assume ogni onere
conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze
delle aree da cedere al Comune, qualora ciò si renda necessario
in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni
verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assume ogni
onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti
notarili.
6. Qualora per qualunque motivo, in sede di collaudo o comunque
nei 10 (dieci) anni successivi al medesimo, sia accertato che le
aree cedute o da cedere al Comune, ovvero asservite o da asservire
all'uso pubblico, siano accertate in misura inferiore a quella
prevista dalla presente convenzione, il lottizzante è obbligato
al reperimento delle aree mancanti. Il Comune, con adeguata
motivazione, può disporre che in luogo del reperimento delle aree
mancanti o delle quali non sia possibile l'utilizzazione, il
lottizzante proceda alla loro monetizzazione al prezzo di mercato
fermo restando ogni risarcimento del danno.
7. Per quanto concerne lo stato di fatto, il lottizzante attesta
che le opere di urbanizzazione previste dalla convenzione
stipulata in data 4.8.2010 N.139808/42810 di mio rep., sopra
richiamata, sono state in parte eseguite, come risulta dal
"certificato di regolare esecuzione" redatto dal Direttore dei
Lavori in data odierna che in copia fotostatica si allega al
presente atto sotto la lettera "F". Al termine dei lavori a carico
del lottizzante previsti con la presente variante, ai fini della
2
restituzione della polizza fideiussoria prestata ai sensi
dell'art.13, il lottizzante trasmetterà un nuovo "certificato di
regolare esecuzione" che attesti la realizzazione delle opere di
urbanizzazione autorizzate con la variante.
ART. 19 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE
1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere,
ancorchè già cedute formalmente al Comune, restano a carico del
lottizzante sino all'approvazione del collaudo parziale o, in
assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla
scadenza dei termini di cui all'articolo 17, comma 2.
2. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo
parziale di cui all'articolo 17, comma 4, l'onere della
manutenzione e della conservazione della parte collaudata è
trasferito al Comune medesimo.
3. La rete di pubblica illuminazione non è attivata fino a che
non sia stato ultimato almeno il 20% (venti per cento) degli spazi
edificabili assegnati alla lottizzazione. Il canone e i consumi,
o la maggiorazione del canone e dei consumi, relativi alla
pubblica illuminazione quando attivata, sono a carico del Comune.
4. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 gli
interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla
sostituzione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione
in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse a causa
degli interventi nei cantieri per la realizzazione degli edifici
sui lotti di proprietà degli operatori o dei loro aventi causa
2
a qualsiasi titolo; ferma restando ogni altra azione a difesa dei
propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può
avvalersi anche della garanzia di cui all'articolo 13, comma 7.
ART. 20 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI
1. Il progetto della variante al piano di lottizzazione è composto
da:
a) relazione illustrativa;
b) elaborati grafici urbanistici in n.9 tavole;
c) progetto definitivo delle opere di urbanizzazione;
d) computi metrici estimativi già convenzionati e in variante
delle opere di urbanizzazione e delle opere esterne al comparto
riguardanti la realizzazione della strada esterna (tangenziale
est al capoluogo) a carico del lottizzante e del Comune;
e) elaborato planimetrico per l'individuazione delle aree delle
quali è prevista la cessione gratuita al Comune (Tavola 8 allegato
"E").
2. Il progetto del piano di lottizzazione è parte integrante e
sostanziale della presente convenzione; il Comune e il
lottizzante, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui
al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), quali documenti pubblici
allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale
motivo depositati negli originali del Comune, individuabili
univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati
materialmente alla presente convenzione.
3. Per tutta la durata della presente convenzione il lottizzante
2
si obbliga a fornire gratuitamente al Comune, anche su richiesta
di terzi interessati o controinteressati, un numero di tre copie
degli elaborati di cui al comma 1, oltre a quelle già depositate
in Comune o da depositare ai fini istituzionali.
ART. 21 - SPESE
1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e
accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la presente
convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione,
come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di
frazionamento delle aree da cedere, quelle inerenti i rogiti
notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico
esclusivo del lottizzante.
ART. 22 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. Si rinuncia ad abbondanza ad ogni diritto di iscrizione di
ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente
convenzione.
2. I comparenti autorizzano il signor Conservatore delegato alla
trascrizione della presente convenzione affinché siano noti a
terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle
vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte
le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, saranno
fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.
Richiesto,
ricevo quest'atto, che ho letto ai comparenti, i quali - a mia
2
domanda - lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo
sottoscrivono qui di seguito ed a margine del primo, secondo,
terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo
foglio intermedio, oltre che sugli allegati "E" e "F", con me
Notaio alle ore 11,40 (undici virgola quaranta).
L'intero scritto è tracciato da persona fida a mio dettato e
direzione con mezzo elettronico a sensi di legge ed in poca parte
è completato a mano da me ed occupa quarantadue facciate e sin
qui della quarantatreesima di undici fogli.
F.to: Emilio Rossetti
" Marco Casalini
" FRANCO TRECCANI NOTAIO
Copia conforme all'originale in atti del dr. Franco Treccani,
Notaio in Brescia. La presente copia, corredata degli allegati
"A", "B", "C", "D", "E" e "F" si compone di N. fogli muniti
delle prescritte firme e si rilascia per gli usi di legge.
Brescia,
2
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
OGGETTO:
COMMITTENTE:
Comune di ORZINUOVIProvincia di BRESCIA
STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE TONINELLIVIA CORNIANI, 40 - 25034 - ORZINUOVI (BS) Tel. 030.9941609 - [email protected]
COMPUTO METRICO
pag. 1
Data, 05/12/2017
VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO A.P.5 (EX A.C.E.N. 2-5 - CASALINI) PER VARIAZIONE MONETIZZAZIONE AREE STANDARD- COMPUTO METRICO OPERE ESEGUITE DAL COMUNE CHE IL COMMITTENTE DOVRA' RIMUOVERE -
Comune di ORZINUOVI
IL TECNICOIng. Giuseppe Toninelli
STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE TONINELLIVIA CORNIANI, 40 - 25034 - ORZINUOVI (BS) Tel. 030.9941609 - [email protected] pag. 2
Num.Ord.D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFADESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
R I P O R T O
LAVORI A MISURA
1 RIMOZIONE di CORDOLI IN CLS, compreso il relativo sottofondo in1.1.1.a calcestruzzo, compresa la movimentazione dei materiali di risulta, il
carico, il trasporto degli stessi nelle apposite discariche ed il pagamentodella tassa d'accesso, compreso qualsiasi altro onere nulla escluso perdare il lavoro completo a regola d'arte.
Cordoli *(lung.=5,00+5,00+10,00) 2,00 20,00 40,00(lung.=5,00+5,00) 4,00 10,00 40,00(lung.=11,00+18,50) 3,00 29,50 88,50(lung.=60,00+60,00) 2,00 120,00 240,00(lung.=40,00+40,00) 80,00 80,00
SOMMANO ml 488,50 5,00 2´442,50
2 RIMOZIONE di strato di ASFALTO dello spessore di 8/10cm,1.1.1.b compresa la movimentazione dei materiali di risulta, il carico, il
trasporto degli stessi nelle apposite discariche ed il pagamento dellatassa d'accesso, compreso qualsiasi altro onere nulla escluso per dare illavoro completo a regola d'arte.
Porzione asfaltata 220,00 20,00 4´400,00
SOMMANO mq 4´400,00 5,25 23´100,00
3 RIMOZIONE delle TUBAZIONI di FOGNATURA BIANCA1.1.1.c ESISTENTI, compresa la movimentazione dei materiali di risulta, il
carico, il trasporto degli stessi nelle apposite discariche ed il pagamentodella tassa d'accesso, compreso qualsiasi altro onere nulla escluso perdare il lavoro completo a regola d'arte.
Tubazione fognatura 20,00 10,00 200,002,00 60,00 120,00
220,00 220,00
SOMMANO ml 540,00 7,50 4´050,00
4 RIMOZIONE dei POZZETTI D'ISPEZIONE e dei POZZETTI PER1.1.1.d CADITOIE, previa rimozione dei chiusini in ghisa e del relativo telaio,
compresa la movimentazione dei materiali di risulta, il carico, iltrasporto degli stessi nelle apposite discariche ed il pagamento dellatassa d'accesso, compreso qualsiasi altro onere nulla escluso per dare illavoro completo a regola d'arte.
Plinti lampioni 6,00Pozzetti lampioni 6,00
Caditoie 26,00
SOMMANO cadauno 38,00 15,00 570,00
5 RIMOZIONE di LAMPIONI d'ILLUMINAZIONE, compresa la1.1.1.e movimentazione dei materiali di risulta, il carico, il trasporto degli stessi
nelle apposite discariche ed il pagamento della tassa d'accesso,compreso qualsiasi altro onere nulla escluso per dare il lavoro completoa regola d'arte.
Lampioni da rimuovere 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 100,00 600,00
6 RIMOZIONE di TUBAZIONI PASSACAVI, compresa la1.1.1.f movimentazione dei materiali di risulta, il carico, il trasporto degli stessi
COMMITTENTE: Comune di ORZINUOVI
A R I P O R T A R E 30´762,50
STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE TONINELLIVIA CORNIANI, 40 - 25034 - ORZINUOVI (BS) Tel. 030.9941609 - [email protected] pag. 3
Num.Ord.D I M E N S I O N I I M P O R T I
TARIFFADESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
R I P O R T O 30´762,50
nelle apposite discariche ed il pagamento della tassa d'accesso,compreso qualsiasi altro onere nulla escluso per dare il lavoro completoa regola d'arte.
Passacavi *(lung.=20,00+20,00+20,00+38,00) 98,00 98,00
SOMMANO ml 98,00 7,50 735,00
7 ARROTONDAMENTO1,00
SOMMANO 1,00 2,50 2,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 31´500,00
T O T A L E euro 31´500,00
Data, 05/12/2017
Il TecnicoIng. Giuseppe Toninelli
<PD 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