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SPED.ABB..POST.COMMA 20/C ART.21 L.662/96 - FILIALE DI TERNI A CURA PROF. MANOLA BRANCHINELLI ...dalla base... per la base... per risposte certe ed operative 1 A CURA PROF. MANOLA BRANCHINELLI ANNO X - N. 10 - SETTEMBRE 2007 Personale Ata e.. contratto In dirittura d’arrivo ... o almeno, così risulta dalla “tempistica” predisposta... il contratto scuola che dovrebbe vedere la luce – appunto - prima della metà di ottobre. (pagina 8) Attestati di qualifica legge 845/78 fra le contraddizioni di un contratto non ancora sottoscritto, vecchie tabelle di corrispondenza, nuove disposizioni, sentenze. ovvero.. una normativa in …movimento… (pagina 7) Il collaboratore scolastico… quali competenze… quali certezze… (pagina 6) Adempimenti e prerogative personale neo immesso in ruolo (pagina 10) Stabilizzazione del personale precario dello Stato… Pronta la nostra azione legale… per l’immissione in ruolo dei docenti ed Ata in servizio da almeno 3 anni.. (pagina 9) Più che mai “alla ribalta” il pianeta pensioni… e allora… (pagina 10) Regolamento supplenze docenti e... rinunzie …un breve “excursus” normativo per orientarsi nella giungla delle nuove regole.. (pagina 4) Altro.. ed altro ancora...!! ********************** ********************** ********************** ********************** ********************** ********************** **********************

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  • SPED.ABB..POST.COMMA 20/C ART.21 L.662/96 - FILIALE DI TERNI

    A CURA PROF. MANOLA BRANCHINELLI

    ...dalla base... per la base...per risposte certe ed operative

    1

    A CURA PROF. MANOLA BRANCHINELLI

    ANNO X - N. 10 - SETTEMBRE 2007

    Personale Ata e.. contratto

    In dirittura d’arrivo ... o almeno, così risulta dalla “tempistica” predisposta... il contratto scuola che dovrebbe vedere la luce – appunto - prima della metà di ottobre.

    (pagina 8)

    Attestati di qualifica legge 845/78 fra le contraddizioni di un contratto non ancora sottoscritto, vecchie tabelle di corrispondenza, nuove disposizioni, sentenze. ovvero.. una normativa in …movimento…

    (pagina 7)

    Il collaboratore scolastico… quali competenze… quali certezze… (pagina 6)

    Adempimenti e prerogative personale neo immesso in ruolo (pagina 10)

    Stabilizzazione del personale precario dello Stato… Pronta la nostra azione legale… per l’immissione in ruolo dei docenti ed Ata in servizio da almeno 3 anni.. (pagina 9)

    Più che mai “alla ribalta” il pianeta pensioni… e allora… (pagina 10)

    Regolamento supplenze docenti e... rinunzie …un breve “excursus” normativo per orientarsi nella giungla delle nuove regole..

    (pagina 4)

    Altro.. ed altro ancora...!!

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    Agorà Sindacato Naz.le Autonomo Scuola - Via Piave 62 - 05100 Terni - Tel./Fax 0744/279785

    Riserva si, riserva no nelle graduatorie ad esaurimento personale docente Attraverso alterne e contraddittorie vicende si è snodata la questione relativa allo scioglimento delle riserve per coloro che – avendo frequentato i corsi abilitanti di cui al D.M. 85/2005 - han-no ottenuto il titolo di abilitazione entro il 30 giugno. Tale personale – ricordiamo – era stato immesso “con riserva” di conseguimento dell’abilita-zione e senza diritto a nomina nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento attraverso il comma 10, articolo 4 del D.M. 53 del 21 giugno 2007.

    “Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento conseguono per i relativi insegnamenti, previa presen-tazione del Modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, analoga inclusione con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1ª fascia.

    Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esauri-mento, ai fini del conseguimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, i predetti aspiranti possono, per gli inse-gnamenti interessati per cui possiedano i titoli di accesso previsti per la II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, produrre i relativi Modelli A/1 e A/2, ferma restando l’unicità di presentazione del modello B, secondo le disposi-zioni di cui al presente articolo, ottenendo in tal modo, oltre che l’inclusione con riserva in I fascia, l’inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza.”

    In base a tale comma, le posizioni giuridiche risultavano parzialmente recuperate attraverso la presentazione del modello A 1 per l’inserimento in seconda fascia d’Istituto fra gli abilitati che tale personale avrebbe dovuto presentare congiun-tamente al modello B di scelta delle sedi scolastiche entro la data del 23 luglio.

    Rammentiamo - a tale proposito - che:

    − prima, seconda e terza fascia delle graduatorie permanenti, costituiscono, nell’ordine, la prima fascia d’Istituto. − nella seconda fascia d’Istituto vengono ad essere inseriti coloro che - in possesso di “abilitazione” - hanno

    “dimenticato” di confermare nei tempi previsti la propria volontà di permanenza/inserimento nelle graduatorie ad esaurimento provinciali, o che debbano aspettare la riapertura dei termini rispetto alle scadenze di queste ultime.

    Con nota del 20 luglio 2007 Prot. n. AOODGPER 14848, a rettifica delle indicazioni operative fornite con nota prot. n. 13317 del 27 giugno 2007, il Ministero comunicava lo “scioglimento della riserva” in via cautelare anche a chi avesse conseguito l’abilitazione entro il 31 luglio e la possibilità di ottener – da parte di tale personale – qualsiasi tipo di nomina di supplenza.

    Con nota del 2 agosto 2007Prot. n. A00DGPER 15700 il Ministero dichiarava ormai inapplicabili le disposizioni prece-dentemente fornite a favore di tale personale.

    “Poiché il Consiglio di Stato si è pronunciato più volte in senso ampiamente favorevole all’amministrazione, le disposizio-ni dettate in via cautelativa, con la citata nota n. 14848 del 20/07/2007 devono intendersi ormai superate. Pertanto i do-centi interessati non potranno far valere l’abilitazione conseguita nelle operazioni di assunzione a tempo indeterminato e determinato da effettuarsi sulla base delle graduatorie ad esaurimento e di istituto di 1° fascia per l’a.s. 2007/2008”

    Al momento attuale, insomma, poiché il contenzioso si è risolto a favore dell’Amministrazione, gli unici aspiranti “in re-gola” ed in attesa di nomina sulla base delle graduatorie di seconda fascia d’Istituto, sono coloro che – in applicazione del D.M. 53/2007 - hanno prodotto specifica istanza col modello A1 entro il 23 luglio alla scuola di riferimento, congiunta-mente all’allegato B. Coloro che - invece - non hanno prodotto domanda con all. 1 saranno inseriti d’ufficio in 2ª fascia, ma in coda ai sensi della nota prot. N. AOODGPER 17154 del 11/09/2007.

    ° ° ° °

    Orvieto

    I ns. tecnici vi aspettano presso il Liceo sc. “Maiorana di Orvieto, il giorno giovedì 25 dalle 15.30 alle 17.30 per la necessaria consulenza.

    Decreto n. 137 del 28 settembre 2007 È attivato il biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A 32) e di strumento musicale (A 77), a decorrere dall’anno accademico 2007-2008, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati. Riconoscimento dei crediti formativi per gli insegnanti preca-ri in possesso del diploma di Conservatorio o di Istituto Musi-cale pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che abbiano maturato 360 giorni di servizio di insegnamento nella classe di concorso A 77, di cui almeno 180 giorni dopo il 6 giugno 2004 e sino all’entrata in vigore del presente decreto. Ogni altra specifica informazione presso la no-stra sede.

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    Nomine in ruolo 2007/2008: La Nota Prot. n. AOODGPER 13637 del 4 luglio 2007: forniva già istruzioni operative al fine di dare attuazione a quanto sancito dall’ordi-ne del giorno della Camera dei Deputati n. 9/1746-bis/262, accolto dal Governo il 18 novem-bre 2006 che determina l’obbligo di “conteggiare, nell’attuazione del piano di immissione in r u o -lo, esclusivamente i posti assegnati a docenti …… precari”. A seguito di eventuale assunzione a tempo indeterminato di personale già di ruolo in altro posto o classe di concorso anche proveniente da altra provincia, sono scattate ulteriori assunzioni nel ruolo, posto o classe di concorso “di arrivo” di detto personale nella provincia medesima. Analoghe modalità sono state previste per il personale Ata dei vari profili. Onde cioè permettere la permanenza del personale di ruolo nelle graduatorie del personale precario per l’accesso ai ruoli di diverso grado o profilo, senza intaccare le legittime aspettative del personale, appunto, ancora in attesa di stabile occu-pazione, si è stabilito di conteggiare al fine della copertura del contingente di posti disponibili, il solo personale assunto effettivamente per la prima volta, con esclusione di quello già comunque in servizio in questo o quel ruolo. In presenza – ad esempio - di 3 posti nella graduatoria di appartenenza e di 3 candidati in posizione di nomina già di ruolo, si è determinato “ipso facto” lo “scorrimento” della stessa con assunzione di ulteriori 3 aspiranti non di ruolo. Poiché tale “novità” ha determinato perplessità interpretative tanto più consistenti, quanto più consistente si è dimostrato il numero del personale già di ruolo ed in posizione di nomina, con effetti di dimensioni anche più consistenti di quella dell’esempio sopra riportato, il Ministero ha inteso ulteriormente ribadire la necessità per gli UU.SS.PP. di prestare “particolare attenzione al rispetto del limite della consistenza di posti di organico di diritto, al fine di non creare so-prannumero”. Nel caso, infatti, di contingente di assunzioni pari ad 1 e di corrispondente disponibilità sull’organico di diritto, un’ap-plicazione letterale della norma con assunzione del primo aspirante già di ruolo e del secondo ancora precario, non potrebbe che determinare la formazione del soprannumero sull’organico stesso e responsabilità di tipo erariale. La norma previgente, cioè, è stata modificata a favore del personale precario, ma la tutela di quest’ultimo trova ostacolo nel caso di unicità del posto disponibile. V. anche la nota ministeriale Prot. n. AOODGPER 14377/2 del 13 luglio 2007 su www.agorascuola.it

    La presente vale come dichiarazione di copertura assicurativa dell’iscritto Agorà in indirizzo in regola con la contribuzione per delega.

    Rammentiamo a tutti gli iscritti - docenti e ATA - numero e natura della polizza assicurativa di cui sono gratuitamente beneficiari:

    n° 157/08/169339 della Helvetia Assicurazioni. Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno - come da polizza - :

    • a scuola; • durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa; • durante gli spostamenti tra l’una e l’altra scuola di servizio; • durante le visite guidate e le gite scolastiche; • caso morte; • caso invalidità permanente; • spese odontoiatriche a seguito infortunio.

    Responsabilità civile - come da polizza - :

    • copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA durante l’esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali.

    Assicurazione - iscritti Agorà

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    Regolamento supplenze docenti e... rinunzie …un breve “excursus” normativo per orientarsi nella giungla delle nuove regole.. D.M. 13 giugno 2007

    ARTICOLO 8 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)

    1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:

    a. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:

    1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il me-desimo insegnamento;

    2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presenta-zione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesi-mo insegnamento;

    3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduato-rie di insegnamento.

    b. Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

    1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al mo-mento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;

    2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

    3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferi-te sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

    c. Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:

    1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche moda-lità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si appli-ca solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.

    2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;

    3. l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.

    2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

    3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

    4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

    (segue a pag. 5)

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    (continua da pag. 4 - Regolamento supplenze…)

    Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

    Decreto ministeriale n. 53/2007 Art. 11 1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo dei recapiti indicati dall’aspirante, in ordine preferenziale nel modello B di domanda, fatte salve le proposte di assunzione per supplenze pari o superiori a trenta giorni e per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, per le quali, i successivi commi 3 e 6 prevedono specifiche modalità. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola.

    2. L’uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione della mancata risposta.

    3. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma.

    4. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l’orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l’ora della convocazione nonché l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.

    5. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell’aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l’accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima comunicazione.

    6. Per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria di cui al precedente art. 5, comma 2, si adottano le seguenti specifiche modalità: - le scuole, previa consultazione della graduatoria secondo quanto previsto al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore 9.00, utilizzando il recapito di telefono cellulare o, in mancanza e in via subordinata, di telefono fisso indicati in via obbligatoria dagli aspiranti medesimi. - Nei casi in cui il contatto non abbia riscontro immediato, la risposta utile deve pervenire tassativamente entro le ore 10.00 della medesima giornata. - Nella comunicazione in questione la scuola determina, in relazione alle caratteristiche di urgenza e al fine di garantire la massima celerità nella copertura del posto, il momento di effettiva presa di servizio dell’aspirante medesimo.

    Art. 12 Sanzioni …………………………………………………………… 2. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue: a) ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale disciplinate dalla lettera b.1 del predetto art. 8 del Regolamento, la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita; b) ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale per le supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primarie di cui alla lettera c.1 del predetto art.8 del Regolamento, l’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.

    3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. V. anche Nota Prot. n.AOODGPER 15551 del 31 luglio 2007

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    Cosa cambia, in sintesi ,in materia di conferimento di supplenze e/o rinunzie?

    - sulla base delle graduatorie provinciali permanenti nulla - sulla base delle graduatorie d’Istituto la rinunzia per due volte ad una supplenza in quella

    determinata scuola, comporta l’inclusione “in coda” alla graduatoria d’Istituto dell’aspirante per quella determinata tipologia di posto.

    - per la scuola primaria e dell’infanzia, la rinunzia alla proposta per una supplenza breve sino a 10 giorni, comporta la cancellazione dell’aspirante rispetto a tale opportunità in quella determinata scuola

    - acquista particolare importanza la “reperibilità” dell’aspirante all’interno della fascia temporale prefissata

  • Il collaboratore scolastico… quali competenze… quali certezze…

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    Una nota tardiva... su utilizzo artt. 33 e 58 del CCNL Con nota recante la data del 31 agosto 2007 Prot. N. AOODGPER. 16499 e diffusa sui maggiori siti nei primi giorni di settembre 2007, il Ministero ha fornito la propria “apertura” rispetto alla possibilità per il personale neo immesso in ruolo 1/09/2007 di utilizzare il vigente CCNL articoli 33 e 58 al fine di “coniugare” diritto a nomina in ruolo ed acquisizione/mantenimento dello “status” di supplente di posto più ambito e/o situato in località viciniore rispetto alla residenza del soggetto interessato.

    Il docente – ad esempio – immesso in ruolo per scuola primaria o dell’infanzia in una provincia e destinatario di sup-plenza dell’USP in altra provincia e per altra classe di concorso, di fronte al ritardo nell’emanazione della nota espli-cativa, si è venuto trovare di fronte alle seguenti alternative:

    - optare per l’effettuazione della supplenza ai sensi dell’art. 33 , nonostante i rischi connessi all’eventuale pronun-ciamento da parte degli Ufficio preposto della propria “decadenza” dalla nomina in ruolo

    - rinunziare all’ipotesi della supplenza art. 33, in carenza di certezze normative in tempi utili per l’accettazione delle nomine di supplenza, nella maggior parte delle province

    - accettare supplenza, ignorando che tale opzione diluisce nel tempo le speranze di un “passaggio”- per mobilità professionale - dall’uno all’altro ruolo, in quanto – per norma - tale ipotesi riguarda coloro che hanno superato l’“anno di prova”.

    Rispetto al ns. esempio, il docente : a) assumendo servizio di ruolo dal 01/09/2007 - avrebbe concluso il proprio periodo di prova nel corso dell’anno scolastico 07/08 - a gennaio/febbraio 2009 avrebbe potuto – pertanto - inoltrare istanza di “passaggio” dall’uno all’altro ruolo per

    ottenere la nuova sede dal 01/09/2009 - a settembre 2008 avrebbe ottenuto ricostruzione di carriera e retribuzione comprensiva del numero di anni pre-

    stati quale pre ruolo b) non assumendo servizio di ruolo - rinvierà nel tempo l’effettuazione della prova che - pertanto - sarà svolta non prima dell’anno 08/09 - rinvierà la possibilità di inoltrare istanza di “passaggio” al gennaio/febbraio 2010, per ottenere il nuovo ruolo nel

    settembre 2010, salvo altre accettazioni di successive supplenze. - rinvierà nel tempo la possibilità di veder crescere la propria retribuzione in assenza di possibilità di vedersi rico-

    noscere il pre ruolo Ancora una volta, insomma, gli aspiranti hanno potuto veder evolvere le proprie situazioni personali, all’insegna del “caso” che li ha portati a fare determinate scelte, anziché altre ignorando le relative conseguenze.

    Art. 47

    “1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

    a. dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza; b. da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'as-

    sunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disa-gio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

    2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. …Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, ………verranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza all'handicap e al pronto soccorso.” Area A

    “Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi ge-nerali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scola-stiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.”

    Ordini di servizio emessi in difformità dalla normativa e/o comunque, per rispondere ad eventuali esigenze del singolo genitore, non possono comportare il coinvolgimento di collaboratori scolastici in attività aggiuntive non di competenza e/o prestate a titolo gratuito con assunzione – peraltro – di responsabilità non spettanti.

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    Attestati di qualifica legge 845/78 fra le contraddizioni di un contratto non ancora sottoscritto, vecchie tabelle di corrispondenza, nuove disposizioni, sentenze.

    ovvero... una normativa in… movimento…

    Ancora in essere la controversia fra aspiranti in possesso dei “vecchi” titoli di studio e di quelli in possesso dei titoli at-tualmente richiesti per l’accesso al profilo di Assistente tecnico.

    Per anni – senza alcun tipo di ulteriore indicazione rispetto alla verifica di una “corrispondenza” più o meno tale alle Aree previste per l’accesso al profilo – si è potuto accedere alle nomine di supplenza ed al ruolo, col possesso della licenza me-dia e di un attestato di qualifica legge 845/78.

    La struttura “onnicomprensiva” a suo tempo conferita alle aree per ragioni di semplificazione amministrativa, ad un certo punto, però, ha dimostrato limiti ed anomalie...

    Emblematico è il caso dell’area AR02, all’interno della quale sono presenti laboratori di varia complessità come ad esem-pio: elettronica, elettrotecnica, informatica, trattamento testi, misure elettriche..

    Ebbene... l’estensore della tabella delle aree, a suo tempo, non si pose il problema di come fosse possibile, col possesso di un attestato in “office automation”, di grado più o meno avanzato, gestire laboratori di specifica competenza di aspiranti in possesso di diplomi di qualifica o di maturità professionale o tecnica, attraverso la conoscenza di “pacchetti applicati-vi”, quali word, excel, power point, outlook….

    Né si pose il problema del perché, a tal punto, fosse invece esclusa l’inclusione nel profilo di assistente tecnico degli aspi-ranti in possesso di patente europea del computer ECDL che, sempre di tali medesimi “pacchetti”offre conoscenza.

    Non si pose nemmeno il problema del perché fossero esclusi aspiranti in possesso del Diploma di maturità scientifica Piano Nazionale Informatica e Diploma di ragioniere programmatore.

    A seguito delle rimostranze di taluni Dirigenti scolastici che desideravano attivare nuovi laboratori utilizzando il persona-le comunque incluso nelle varie graduatorie, trovandosi di fronte alle ovvie difficoltà degli aspiranti sforniti di diplomi di qualifica o di maturità, il Ministero emetteva tardiva nota del 13 maggio 2004 n. 708.

    La nota fornisce importanti chiarimenti in materia di valutazione di titoli d’accesso al profilo di assistente tecnico ed in particolare:

    2 - Attestati di qualifica professionale …la specificità degli attestati di qualifica professionale…non consiste in una generica definizione della qualifica rivesti-ta, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali. Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici del corso stesso, ed in particolare in base agli insegna-menti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale; di qui la necessità, da parte dell'aspirante, di fornire, nel modulo domanda, utili indicazioni in tal senso. Tale valutazione rientra nella competenza degli Uffici scolastici, che, accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all'art. 14 delle legge 845/78, provvede all'attribuzione di un solo codice indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori

    ...(omissis)...

    Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del per-sonale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato dal piano di studio. …al dirigente scolastico è, altresì, rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia.

    Sulla base di tale nota, non poteva che scaturire un notevole contenzioso, a colpi di TAR e di Giudici del lavoro, in quanto la stessa non disciplinava in alcun modo modalità e tempi per il passaggio dall’una all’altra normativa. In previsione di ciò ed a tutela degli interessi giuridici di ciascun aspirante, Agorà Scuola – “a valle” dell’emanazione della nota, decise di inoltrare al M.I.U.R. specifica richiesta di ulteriori chiarimenti tecnici.

    Nel frattempo fu emanata l’O.M. n.91/2004 in materia di concorso per soli titoli (24 mesi) per l’accesso al ruolo che all’-art. 2.4 ribadiva quanto disposto dalla nota 708 del 13 giugno. Nel senso sopraindicato anche il DM 55/2005 per l’inserimento in terza fascia d’istituto, art.2.6

    (continua a pag. 8)

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    (segue da pag. 7 - attestati di qualifica…) A partire dall’a.s. 04/05, dunque, viene ristretto il campo di spendibilità di tali attestati, senza che siano previsti meccanismi correttivi a tutela delle legittime aspettative delle varie tipologie di aspiranti.

    A tal punto, su contenzioso più o meno formale - correlato al medesimo DM55/05, artt. 6.6 e 6.7 - si determinano i più vari comportamenti da parte dei Dirigenti scolastici:

    − alcuni ritengono di dover puntualmente applicare il disposto normativo secondo il quale.. “l'eventuale servizio pre-stato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia predi-sposte sia ai sensi del D.M. 10/10/2001, n. 150 che del presente decreto, sarà, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

    − altri decidono di non decidere demandando agli Organi di tutela amministrativa qualsiasi decisione.

    La soluzione al problema non può che passare attraverso la “contrattazione” a livello nazionale fra ARAN/ Ministero e OO.SS. all’interno della trattativa per il rinnovo del CCNL e/o del “tavolo” per la modifica del “Regolamento” e della “Tabella di corrispondenza titoli/aree”, non ancora attivatosi. Ad oggi, peraltro il contenzioso è segnato da alterne vicende anche all’interno dei TAR e, addirittura - nel caso dell’Um-bria - lo stesso autorevole consesso si esprime a favore ora degli uni, ora degli altri, in base a motivazioni afferenti a cia-scuna tipologia di ricorso.

    Sentenza 25 novembre 2005 Sentenza TAR Umbria 23 ottobre 2006

    Personale Ata e... contratto

    In dirittura d’arrivo ... o almeno, così risulta dalla “tempistica” predisposta... il contratto scuola che dovrebbe vedere la luce – appunto - prima della metà di ottobre. Nell’ultimo incontro presso l’ARAN - presente la Prof. Manola Branchinelli in rappresen-tanza della Federazione - si sono esaminati gli articoli da 42 a 58 (da 44 a 60 nel CCNL vi-gente).

    Quale Federazione abbiamo ribadito la necessità di:

    - “dare realmente attuazione” alle aspettative di qualificazione e valorizzazione del personale “con formulazio-ne di organici inclusivi dell’area C”

    - dare attuazione ai passaggi da un’area inferiore ad una superiore, già previste dall’art. 48 del CCNL vigente e dalla relativa intesa del 10 maggio 2006, prevedendo il possesso di “titoli abilitativi previsti da norme di legge riguardanti i profili tecnici”

    - dare attuazione “alle procedure successive alla prima applicazione dell’art. 7 del CCNL 7/12/200) – in sca-glioni di uguale consistenza numerica -”… “onde corrispondere all’esigenza di una qualificazione genera-lizzata del servizio”

    - fornire attuazione di quanto previsto dall’art. 49 vigente in materia di “valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici” “fissando una scadenza ravvicinata per lo svolgimento delle procedure”

    - prevedere per il DSGA un orario di lavoro che “ferme restando le 36 ore settimanali” possa essere “programmato secondo una diversa articolazione, legata all’istituto della flessibilità e connessa alle esigen-ze di servizio”

    - prevedere per il personale ATA in servizio durante la refezione e/o in servizio con orario che imponga una pausa di almeno 30 minuti nelle fattispecie di cui al punto 3 dell’art. 50 (ora 48) il diritto alla fruizione della mensa gratuita”

    - prevedere trasformazione dell’indennità di amministrazione in indennità di direzione per il DSGA - prevedere - per contratto – il diritto di fruire dell’art. 58 del CCNL vigente sin dal primo anno di immissione

    in ruolo. La questione è stata disciplinata – per l’anno in corso - dalla nota ministeriale Prot. N. AOODGPER. 16499 recante la data del 31 agosto e diffusa sui maggiori siti web nella prima settimana di settembre.

    - revisione delle tabelle e dei titoli d’accesso per tutti i profili, salvaguardando le situazioni di rilievo giuridico - “rivisitazione” del profilo di assistente tecnico attraverso la valorizzazione della funzione di manutenzione

    dei laboratori, in osservanza della normativa in materia di prevenzione e sicurezza nell’ambiente di lavoro di cui al D. Lgs 626/94 come modificato dal decreto Lgs 242/1996

    Il confronto proseguirà a breve attraverso la ricognizione di tutte le risorse economiche disponibili per l’attuazione dei vari istituti contrattuali e la stesura definitiva del testo contrattuale.

    Agorà Sindacato Naz.le Autonomo Scuola - Via Piave 62 - 05100 Terni - Tel./Fax 0744/279785

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    “Repetita iuvant...” ovvero.. .. piccole dosi di “estratto” contrattuale a tutela dei legittimi interessi di ciascun DOCENTE…

    Art. 27 CCNL 24 LUGLIO 2003

    ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (art. 42 del CCNL 4-8-1995 ed art. 24, comma 5 del CCNL 26-5-1999) 1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi col-legiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

    2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; b. alla correzione degli elaborati; c. ai rapporti individuali con le famiglie.

    3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

    a. partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;

    b. la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occor-rerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da preve-dere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue;

    c. lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

    4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svol-gimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

    5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

    ****************

    Stabilizzazione del personale precario dello Stato… Pronta la nostra azione legale… per l’immissione in ruolo dei docenti ed Ata in servizio da almeno 3 anni...

    Il “Pubblico Impiego” costituisce anomalia rispetto al settore privato in materia di prestazione di lavo-ro temporaneo. Nel privato, infatti, è impossibile che un’azienda possa conferire allo stesso lavoratore – in modo con-tinuativo - più di tre contratti a termine, senza incorrere nella trasformazione automatica del rapporto di lavoro in essere, in rapporto a tempo indeterminato.

    La Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 a firma del Ministro Nicolais, dovrebbe veder concretizzati gli effetti di una reale stabilizzazione del personale precario a partire dal 2008 secondo una procedura speciale che tenga conto della “programmazione triennale dei fabbisogni” … rispetto “alle dotazioni organiche”. Nel frattempo, urge adottare tutte le misure necessarie per affiancare all’azione politica un’azione legale che rivendichi:

    − riconoscimento degli scatti di anzianità, analogamente a quanto avviene - da sempre - per i docenti di Religione Cattolica;

    − corresponsione di un indennizzo a compensazione dei disagi di una precarietà “sopportata” da anni da parte dei lavoratori, a “supporto” di un sistema iniquo che fa della “precarietà” un sistema, a dispetto delle direttive europee.

    Per tutte le informazioni sul ricorso contattare la nostra sede con ogni opportuna sollecitudine., in quanto per contenere i costi abbiamo deciso di procedere ad un’unica azione legale.

  • Agorà Sindacato Naz.le Autonomo Scuola - Via Piave 62 - 05100 Terni - Tel./Fax 0744/279785

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    … sempre a proposito di pensioni… giova ricordare che - secondo la norma vigente, L. 243/2004 -

    i lavoratori della scuola potranno accedere alla pensione

    col metodo RETRIBUTIVO (quello più favorevole) secondo lo schema seguente:

    2008 A 60 A 35 (uomini e donne) oppure A 40 (anzianità) (servizio) A 60 (donne) 31 32 e 33 2009 34 2010 A 65 (uomini) 35 2011 (vecchiaia) ……. N.B. Il metodo disciplina “ad esaurimento” tutto il personale in possesso di A 18 al 31/12/1995

    CONTRIBUTIVO (penalizzante) e/o misto

    2008 A 57/59 A 35 (anzianità donne) 2009

    A 60 (donne) e A 20/30 (vecchiaia) A 65 (uomini)

    Col nuovo protocollo del 23 luglio, le cui norme dovranno essere trasformate in legge dal Parlamento entro dicembre 2007 per consentirne l’entrata in vigore, si passerà dal famigerato “scalone” allo “scalino”. Potranno cioè ottenere la pensione di anzianità i lavoratori della scuola con 58 anni di età anagrafica (anziché 60) e 35 di contributi. Dal 2009 entrerà in vigore il sistema delle “quote” per cui il lavoratore dovrà possedere

    almeno 59 anni di età anagrafica e 36 di servizio dal 2011 60 anni di età anagrafica e 36 di servizio dal 2013 61 anni di età anagrafica e 36 di servizio. Nell’anno 2009 sarà in vigore quindi quota 95, nel 2011 quota 96 e nel 2013 quota 97. Il personale della scuola non è stato annoverato fra coloro che svolgono “usuranti” e pertanto non sono

    previsti per tale personale i benefici di legge.

    “Più che mai alla ribalta” il pianeta pensioni… e allora...

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    Adempimenti e prerogative personale neo immesso in ruolo con decorrenza 1 settembre 2007

    Il personale neo immesso in ruolo – una volta espletate tutte le formalità di rito (dichiarazione dei servizi, certificato di idoneità al servizio, dichiarazioni sostitutive rispetto a cittadinanza,diritti politici, … insussistenza di situazioni di in-compatibilità...) dovrà predisporre – nel suo interesse – tutte le pratiche relative alla “costruzione” della propria futura pensione attraverso il computo e l’eventuale riscatto e/o ricongiunzione di periodi di servizio o altro. Dovrà altresì deci-dere del proprio TFR… Dovrà inoltre produrre istanza di ricostruzione di carriera. È opportuno pertanto che ciascuno prenda i necessari contatti con la ns. sede al fine di fissare un appuntamento per l’e-same della propria situazione personale. Si rammenta che la sede di servizio attualmente occupata non corrisponde alla sede definitiva. Sarà pertanto necessario inoltrare domanda di “trasferimento” per ottenere la sede definitiva.

  • Attività sportiva dilettantistica

    La Finanziaria 2007 al comma 319 ha introdotto la possibilità di detrar-re il 19 % della spesa annua sostenuta per

    attività sportive dilettantistiche presso palestre, piscine, associazioni sportive, … rispondenti alle caratteristiche individuate con apposito DPCM (massimo detraibile 210 euro) per i giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Relativamente alle modalità di pagamento per fruire della detrazione è necessario rispettare tutte le seguenti condi-zioni: “… la spesa va certificata mediante bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, con l'indicazione della ditta, della denominazione o ragio-ne sociale e della sede legale, oppure, se persona fisica, del nome, cognome e della residenza, nonché del codice fiscale. È inoltre necessario riportare la causale di paga-mento,l'attività sportiva esercitata, l'importo corrisposto per la prestazione resa, i dati anagrafici e il codice fiscale del praticante l'attività sportiva e del soggetto che effettua il pagamento…” La mancanza anche di uno solo di questi dati comporta la non detraibilità della spesa. N.B. La detrazione è prevista solamente in caso di pratica

    di un’attività sportiva dilettantistica, ad esempio la semplice iscrizione in palestra non sarà in nessun modo detraibile.

    Affitto studenti universitari

    È stata prevista la possibilità di detrarre fino a 2.633,00 euro per contratti di affitto stipulati ai sensi della L. 431/98 da studenti universitari e che rispet-tino le seguenti due condizioni: − immobile affittato in provincia diversa da quella

    di residenza; − comune dell’immobile locato distante almeno 100

    km dal comune di residenza. N.B. le condizioni devono essere rispettate en-trambe. Ad esempio uno studente con casa a Perugia e resi-denza a Terni non potrà in nessun modo usufruire dell’agevolazione prevista.

    N.B. detrazione possibile solo in caso di sostitu-zione; il semplice acquisto non è detraibile. È stata prevista per il 2007 una detrazione - in una unica rata e per un massimo di 200 euro - dall’im-posta lorda del 20 % per le spese sostenute e docu-mentate per la sostituzione di frigoriferi e congela-tori con analoghi apparecchi di classe non inferio-re ad A +. Con la circolare 24/E del 27/04/2007 è stato pun-tualizzato che: “… Ai fini del riconoscimento della detrazione in esame si rende necessaria, oltre alla documenta-zione attestante l’acquisto dell’apparecchio – che deve essere costituita da fattura o da scontrino (c.d. parlante) recante i dati identificativi dell’ac-quirente, la classe energetica non inferiore ad A+ dell’elettrodomestico acquistato e la data di ac-quisto – una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l’avvenuta sostituzione dell’elettro-domestico. A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere ap-posita autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell’Agenzia delle entrate in caso di e-ventuali richieste, dalla quale risulti la tipolo-gia dell’apparecchio sostituito (frigorifero, con-gelatore, ecc…) e le modalità utilizzate per la di-smissione dello stesso. La certificazione dovrà recare l’indicazione del-l’impresa o dell’ente cui è stato conferito l’appa-recchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso. …”

    Sostituzione di frigoriferi e congelatori

    Televisori digitali

    Agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2007 consiste nel poter detrarre dall’imposta lorda il 20 % del costo di acquisto di televisori digitali per un massimo di 1.000 euro. Con decreto del Ministero delle Comunicazioni del 3 agosto 2007 sono state individuate le caratteristiche minime degli apparecchi oggetto dell’agevolazione (vedi tabella A del de-creto). Condizione essenziale è l’essere in regola con il pagamento del canone TV per l’anno 2007. Documenti necessari per poter usufruire della detrazione:

    • ricevuta del pagamento del canone RAI per l’anno 2007;

    • fattura o scontrino fiscale d’acquisto dell’apparecchio con riportati i dati di chi ha comprato, marca e model-lo del televisore.

    Medea - C.A.F. Via Piave 64 - 05100 Terni

    Tel./Fax 0744/282589

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    Agorà Sindacato Naz.le Autonomo Scuola - Via Piave 62 - 05100 Terni - Tel./Fax 0744/279785

    Anno 2007 Detrazione del 55 % Risparmio energetico

    La legge finanziaria 2007 ha introdotto per l’anno 2007 una nuova agevolazione a favore dei soggetti che effettuano inter-venti rivolti ad ottenere un risparmio energetico. Interventi agevolabili:

    1) riqualificazione energetica su edifici esistenti (trattasi di interventi strutturali che permettono di ottenere un rispar-mio energetico grazie ad una minore dispersione del calore ad esempio coibentazione di pareti esterne…) - spesa massima agevolabile € 181.818,18;

    2) interventi su strutture opache e infissi per ridurre la trasmittanza termica (dispersione del calore) - spesa massima agevolabile € 109.090,91;

    3) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda - spesa massima agevolabile € 109.090,91; 4) sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a condensazione - spesa massima agevolabile € 54.545,45.

    Si precisa che se gli interventi sono qualificabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria si può usufruire dell’aliquota IVA al 10 %.

    In relazione al:

    • punto 1) non viene individuata una tipologia specifica di interventi è richiesta solamente una certificazione che atte-sti un risparmio energetico pari al 20 % rispetto ai valori riportati nelle tabelle dell’allegato C del D.I. del 19 feb-braio 2007;

    • punto 2) i requisiti di trasmittanza termica da rispettare sono riportati nell’allegato D del D.I. del 19/02/2007; Alcuni punti fondamentali:

    a) gli interventi possono essere eseguiti solo su immobili già esistenti; b) gli immobili possono essere di qualsiasi tipo (abitativo, commerciale, rurale, strumentale…); c) per tutti gli interventi oggetto di agevolazione - ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari - gli immobili de-

    vono essere già dotati di impianto di riscaldamento che deve essere presente anche negli ambienti interessati dall’in-tervento di risparmio energetico;

    d) in caso di vendita, donazione, trasferimento di proprietà o diritto reale del fabbricato anche le quote di detrazione residue passano al nuovo proprietario;

    e) in caso di decesso il beneficio fiscale si trasmette all’erede; f) tra le spese agevolabili rientrano anche i corrispettivi per ingegneri, architetti, … g) il limite massimo di detrazione deve essere riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e quindi ripartito tra

    i vari soggetti aventi titolo alla detrazione; h) la detrazione del 55 % è ripartita in tre anni.

    Modalità di pagamento:

    I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (stesso modulo utilizzato per il “36/41 %”).

    Adempimenti e documentazione da conservare ai fini del riconoscimento della detrazione:

    • acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato (ingegneri, architetti, geometri o periti industriali) il quale deve certificare che l’intervento eseguito è conforme ai requisiti tecnici previsti dal Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007;

    • acquisizione dell’attestato di certificazione energetica che deve rispettare l’allegato A del Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007;

    • acquisizione e trasmissione entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque entro il 29/02/2008 della documentazio-ne richiesta all’ENEA;

    • conservazione della ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA (raccomandata o ricevuta del sistema infor-matico per l’invio tramite internet);

    • comunicazione alla ASL ai fini del rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro; • fatture con l’indicazione separata del costo della manodopera; • copia del bonifico

    Documenti da inviare all’ENEA:

    1. copia dell’attestato di certificazione energetica; 2. scheda informativa relativa agli interventi realizzati (vedi allegato E del Decreto Interministeriale del 19 febbraio

    2007).