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DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002sul rendimento energetico nell'edilizia

Obbiettivi:

1. Tutela dell’ambiente

2. Emissioni di biossido di carbonio

3. Protocollo di Kyoto

4. Sicurezza approvvigionamenti medio e lungo termine

5. Efficienza energetica nell’edilizia

6. Settore residenziale e terziario consumo oltre il 40%

7. Direttiva Save 93/76/CEE sul rendimento energetico

8. Condizioni d’uso degli impianti

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8. Armonizzazione costruzioni con ambiente e clima

9. Metodologie calcolo rendimento energetico e impiego energie da fonti rinnovabili

10. Sistemi di condizionamento e illuminazione

11. Nuove costruzioni e rapporti costi/efficienza

12. Ristrutturazioni importanti

13. Certificazioni e incentivi- ruolo degli edifici pubblici

14. Impianti di condizionamento ed aumento del costo energia elettrica, utilizzo di tecniche di raffrescamento passivo

15. Manutenzione impianti

16. Impianti di contabilizzazione del consumo

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Le disposizioni in essa contenute riguardano:

a. il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici

b. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione

c. l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni

d. la certificazione energetica degli edifici

e. l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.

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“«attestato del rendimento energetico di un edificio»: un documento riconosciuto dallo Stato membro o da una persona giuridica da esso designata, in cui figura il valore risultante dal calcolo del rendimento energetico di un edificio effettuato seguendo una metodologia sulla base del quadro generale descritto nell'allegato”

La situazione che si prospetta è analoga a quella dagli elettrodomestici che sono contraddistinti a marchi A, A+, AA per l’attestazione delle loro prestazioni energetiche.

Negli edifici, sarà possibile passare da una categoria all’altra mediante lavori di ristrutturazione che

modifichino le prestazioni energetiche.

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Gli Stati membri applicano a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale di cui all'allegato.

Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo trasparente e può indicare il valore delle

emissioni di CO2.

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1. Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici deve comprendere almeno i seguenti aspetti:

a. Caratteristiche termiche dell'edificio (murature esterne e divisioni interne, ecc.). Tali caratteristiche possono anche includere l'ermeticità;

b. Impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di coibentazione

c. Sistema di condizionamento d'ariad. Ventilazionee. Impianto di illuminazione incorporato (principalmente per il settore non

residenziale) f. Posizione ed orientamento degli edifici, compreso il clima esternog. Sistemi solari passivi e protezione solareh. Ventilazione naturalei. Qualità climatica interna, incluso il clima degli ambienti interni progettato.

Quadro generale per il calcolo del rendimento energetico degli edifici (articolo 3)

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2. Il calcolo deve tener conto, se del caso, dei vantaggi insiti nelle seguenti opzioni:

a. sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricitàapartire da fonti energetiche rinnovabili

b. sistemi di cogenerazione dell'elettricità

c. sistemi di riscaldamento e condizionamento a distanza (complesso di edifici/condomini)

d. illuminazione naturale.

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3. Ai fini del calcolo è necessario classificare adeguatamente gli edifici secondo categorie quali:

a. abitazioni monofamiliari di diverso tipob. condomini (di appartamenti)c. Ufficid. strutture scolastichee. Ospedalif. alberghi e ristorantig. impianti sportivih. esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio i. altri tipi di fabbricati impieganti energia

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• sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili

• cogenerazione

• sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili

• pompe di calore, a certe condizioni, sia valutata e sia tenuta presente prima dell'inizio dei lavori di costruzione

Per gli edifici di nuova costruzione la cui metratura utile totale supera i 1000 m2, gli Stati membri provvedono affinché la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali

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Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché i sistemi di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW vengano periodicamente ispezionati. L'ispezione contempla una valutazione dell'efficienza

sistema di condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio.

Gli utilizzatori di edifici sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico. Su richiesta degli Stati

membri, la Commissione assiste gli Stati membri nella realizzazione di queste campagne di informazione,

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 gennaio

2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

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•Necessità di un metodo di calcolo semplice, sicuro ed affidabile e soprattutto comune a tutte le Regioni, che dovrebbero astenersi dal produrre metodi propri. Il metodo di calcolo è il metro di misura delle prestazioni degli edifici e deve essere unico

•Necessità di formare un congruo numero di professionisti accreditati, in grado di assicurare la corretta esecuzione dei calcoli di diagnosi e certificazione energetica degli edifici

•È opinione dei professionisti che la certificazione energetica degli edifici debba essere l’atto finale di un processo di riqualificazione degli edifici e degli impianti, che deve avvenire a costo nullo, partendo dalla diagnosi energetica. La semplice certificazione degli edifici senza la loro riqualificazione costituisce un costo non giustificato

•Occorre creare un fondo rotativo per il finanziamento degli interventi di risparmio energetico. I costi sono infatti immediati e ed il risparmio che consentirà di ripagarli sarà disponibile solo dopo alcuni anni

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Per Diagnosi Energetica si intende, l’individuazione di eventuali anomalie nell’insieme edificio-impianto, attraverso il confronto delle sue parti o componenti (rilevate o calcolate) con quelle facilmente ed economicamente ottenibili con l’applicazione delle tecnologie disponibili

La diagnosi energetica ha quindi lo scopo di far conoscere al soggetto che desidera effettuare interventi di risparmio energetico lo stato del complesso edificio-impianto, gli eventuali elementi “malati” sui quali intervenire ed il risparmio ottenibile rispetto alla condizione di partenza, al fine di effettuare le necessarie

La Certificazione Energetica è l’atto che certifica il fabbisogno energetico convenzionale di un edificio o di una singola unità immobiliare

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•UNI EN 832 - prestazione termica degli edifici- calcolo del fabbisogno di energia per riscaldamento

•UNI 10348 - riscaldamento degli edifici- rendimento dei sistemi di riscaldamento-metodo di calcolo

•Raccomandazione CTI 03/3, contenente le procedure ed i dati nazionali per l’utilizzo della norma UNI EN 832 ai fini del calcolo del fabbisogno di energia dell’involucro dell’edificio e della NORMA 10348 ai del calcolo del fabbisogno di energia primaria e del rendimento degli impianti di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda per usi igienico sanitari

Le procedure ed i metodi per il calcolo del fabbisogno di energia primaria, alla base della certificazione energetica degli edifici sono contenute in un quadro normativo costituito dalle seguenti norme: