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DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789)
Art. II
Lo scopo d'ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo vale a dire la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione
Art. XVII
Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l'esige evidentemente, e a patto d'un equo anteriore risarcimento
Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio 2013 Prof.ssa D. Poletti
STATUTO ALBERTINO (1848) Art. 29
Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l’interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi
CODE NAPOLÉON (1804)
Art. 544
La propriété est le droit di jouir et disposer des choses de la
manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un
usage prohibé par les lois ou par les règlements
Diritto Privato III - corso A - Lezione del 27 febbraio 2013 - Prof.ssa D. Poletti
CODICE CIVILE DEL 1865
Libro II- Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni
Art. 436
La proprietà è il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.
CODICE CIVILE DEL 1942 Libro III – Della proprietà- Titolo II- Della proprietà- Capo I -
Disposizioni generali
Art. 832 c.c. Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Cap II - Proprietà fondiaria (artt. 840 ss.), al cui interno Sez. II (proprietà rurale), Sez. V (proprietà edilizia), Sez. IX (acque)
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COSTITUZIONE: RAPPORTI ECONOMICI
Art. 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Art. 44Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.Art. 47La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
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ART. 1 PROT. 1* CEDU (20.03.1952; E.V.: 18.05.1954) CORTE DI STRASBURGO
Articolo 1 - Protezione della proprietà Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. * nel testo originario della Cedu non vi era una norma sulla proprietà, perché gli Stati intendevano riservare a sé medesimi la competenza a determinare il regime giuridico dei beni
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ART. 17 CARTA DI NIZZA (7.12.2000) CORTE DI LUSSEMBURGO
(CORTE GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA)
Capo II- +Libertà1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO
(ASSEMBLEA GENERALE N.U. – 10 DICEMBRE 1948)
Art. 17
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sia personale o in comune con altri.
Nessun individuo può essere arbitrariamente privato della sua proprietà
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