CV E DEGLI ESPERTI CONT ABILI DELLE TRE VENEZIEcomponente di diversi consigli di amministrazione di...

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In questo numero Anno XLIV - N. 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009 Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Vicenza PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE CV CV CV CV CV www.commercialistaveneto.com 2/4 L'INTERVISTA - Giuliano Segre 5/6 LO "STATO DELL'ARTE" DELLA NUOVATARIFFA PROFESSIONALE 6 ELUSIONE, UN PARADOSSO? 7/8 IL CONFLITTO D'INTERESSI NELLE SOCIETÀ DI REVISIONE CONTABILE 9 INVENZIONE D'AZIENDA ED EQUO PREMIO SPETTANTE AL LAVORATORE 10 IL CONTRATTO DI DISTACCAMENTO 11/12 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI FUORI BILANCIO 13/14 ANALISI DI BILANCIO DALLA CONTABILITÀ GENERALE 15/16 BONUS RICAPITALIZZAZIONE DECRETO ANTICRISI 17/18 CONTRASTO ALL'EVASIONE E REDDITOMETRO 19/22 I NOSTRI REDDITI / Evoluzione e distribuzione 2007 23 Cambi e tassi / INDEBOLIMENTO DELL'EURO? 24 AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - residenza o anagrafe? 25 Bando di concorso / Toplegal e Associazione 26 RAPPORTO 2009 / LA VISTA SUL TRIVENETO 27 GIORNATE SULLA NEVE 2010 28 DUE CASSE FOREVER? CONTRADDIZIONI di MASSIMO DA RE M'AMA O NON M'AMA? Questa è la domanda che almeno una volta nella vita ognuno di noi si è fatto. L’espressione mi viene in mente quando leggo alcune clamorose re- centi esternazioni, ad esempio del dottor Attilio Befera, Direttore Centrale dell’Agenzia delle Entra- te, o meno clamorose ma non meno toccanti quali quelle del professor Giuliano Segre nell’intervista in questo numero dove ci definisce, con tutto il rispetto dovuto per la parola e il ruolo, dei contabili (sic)! Rimango colpito soprattutto dal dottor Befera, personaggio ormai di “casa” per noi Dottori Commer- cialisti ed Esperti Contabili e che abbiamo più volte visto in veste aper- ta e collaborativa a fianco del no- stro presidente Claudio Siciliotti. Ricordo bene quando il 19 novem- bre 2009 il dottor Befera, aprendo il Suo intervento alla Conferenza Annuale dei Dottori Commerciali- sti ed Esperti Contabili, diceva: “Se pensassi che le persone qui presen- ti fossero evasori o aiutassero gli evasori non sarei certo qui”, co- gliendo un sentito e caloroso ap- plauso dalla platea. Lo stesso dott. Befera il 10 febbraio 2010 nel cor- so dell’audizione alla Commissio- ne Finanza nelle sue vesti di diret- tore dell’Agenzia delle Entrate di- chiarava “E’ ora di finirla con i Commercialisti che agevolano l’evasione fiscale. Vogliamo la loro collaborazione”! Collaborazione? Forse il dottor Befera - pare sia lo stesso che partecipò alla nostra splendida convention di novembre - si dimentica il ruolo fondamentale e il supporto a costo zero per lo Sta- to e ad alto costo fisico ed economi- co per noi, che la nostra categoria ha da sempre dato e continua a dare non solo per consentire al cittadi- no, chiunque esso sia, di rispettare quanto prescrive l’art. 53 della Co- stituzione italiana ma, in generale, per mitigare le endemiche inefficienze e lentezze di un siste- ma pubblico fiscale di riscossione e controllo che altrimenti risulte- rebbe ingolfato e incapace di agire. Ricordo solo quanto ci siamo pro- digati e ci prodighiamo per le tra- smissioni telematiche di dichiara- zioni e varie pratiche fiscali, l’ag- giustamento e sgravio delle ormai tristemente note “cartelle pazze” e per le “adesioni” su varie tematiche ma in particolare quelle riguardanti gli “Studi di Settore” e sicuramente per tutto quant’al- tro ometto per ragioni di spazio. Certo qualche mela marcia in tutti gli ambiti è presente: neanche l’Agenzia delle Entrate ne è esente fosse solo per i recenti arresti di Varese che riportano alla ribalta tristi fenomeni di corruzione. Que- stione di rispetto ma soprattutto ancora, e non mi stancherò di dir- lo, di comunicazione! Se questi no- stri interlocutori “professionali” pur autorevoli, pur “potenti” anco- ra non sanno o non ricordano bene cosa facciamo e quale è il nostro ruolo anche sociale e si rifanno a stereotipi ormai non solo datati ma anche anacronistici, significa che abbiamo comunicato male o quanto meno non siamo riusciti a fargli pervenire il nostro messaggio ed in particolare i nostri ultimi mes- saggi. A noi paiono chiari e ben con- vogliati, ma forse hanno bisogno di qualche strategia di penetrazione un po’ più moderna e spregiudicata (sempre comunque corretta) simi- lare a quanto fanno alcune grandi aziende internazionali nei loro spot o nella loro cartellonistica. Forse stupendo e provocando coglieran- no meglio, non solo loro, il nostro messaggio e capiranno quanto ef- fettivamente già collaboriamo e già “diamo” per il nostro Paese e quan- te potenzialità ci sono ancora inespresse che potrebbero essere colte per il bene di tutta la Società. Nella foto: il Ministro Giulio Tremonti e il Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera.

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In questo numero

Anno XLIV - N. 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Vicenza

PERIODICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTIE DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIECVCVCVCVCV

www.commercialistaveneto.com

2/4 L'INTERVISTA - Giuliano Segre5/6 LO "STATO DELL'ARTE" DELLA NUOVA TARIFFA

PROFESSIONALE6 ELUSIONE, UN PARADOSSO?7/8 IL CONFLITTO D'INTERESSI NELLE SOCIETÀ

DI REVISIONE CONTABILE9 INVENZIONE D'AZIENDA ED EQUO PREMIO

SPETTANTE AL LAVORATORE10 IL CONTRATTO DI DISTACCAMENTO11/12 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

E ACCORDI FUORI BILANCIO13/14 ANALISI DI BILANCIO DALLA CONTABILITÀ GENERALE15/16 BONUS RICAPITALIZZAZIONE DECRETO ANTICRISI17/18 CONTRASTO ALL'EVASIONE E REDDITOMETRO19/22 I NOSTRI REDDITI / Evoluzione e distribuzione 200723 Cambi e tassi / INDEBOLIMENTO DELL'EURO?24 AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - residenza o anagrafe?25 Bando di concorso / Toplegal e Associazione26 RAPPORTO 2009 / LA VISTA SUL TRIVENETO27 GIORNATE SULLA NEVE 201028 DUE CASSE FOREVER?

CONTRADDIZIONIdi MASSIMO DA REM'AMA O NON M'AMA? Questa

è la domanda che almeno una voltanella vita ognuno di noi si è fatto.L’espressione mi viene in mentequando leggo alcune clamorose re-centi esternazioni, ad esempio deldottor Attilio Befera, DirettoreCentrale dell’Agenzia delle Entra-te, o meno clamorose ma non menotoccanti quali quelle del professorGiuliano Segre nell’intervista inquesto numero dove ci definisce,con tutto il rispetto dovuto per laparola e il ruolo, dei contabili (sic)!Rimango colpito soprattutto daldottor Befera, personaggio ormaidi “casa” per noi Dottori Commer-cialisti ed Esperti Contabili e cheabbiamo più volte visto in veste aper-ta e collaborativa a fianco del no-stro presidente Claudio Siciliotti.Ricordo bene quando il 19 novem-bre 2009 il dottor Befera, aprendoil Suo intervento alla ConferenzaAnnuale dei Dottori Commerciali-sti ed Esperti Contabili, diceva: “Sepensassi che le persone qui presen-ti fossero evasori o aiutassero glievasori non sarei certo qui”, co-gliendo un sentito e caloroso ap-plauso dalla platea. Lo stesso dott.Befera il 10 febbraio 2010 nel cor-so dell’audizione alla Commissio-ne Finanza nelle sue vesti di diret-tore dell’Agenzia delle Entrate di-chiarava “E’ ora di finirla con iCommercialisti che agevolanol’evasione fiscale. Vogliamo la lorocollaborazione”! Collaborazione?Forse il dottor Befera - pare sia lostesso che partecipò alla nostrasplendida convention di novembre -si dimentica il ruolo fondamentalee il supporto a costo zero per lo Sta-to e ad alto costo fisico ed economi-co per noi, che la nostra categoriaha da sempre dato e continua a darenon solo per consentire al cittadi-

no, chiunque esso sia, di rispettarequanto prescrive l’art. 53 della Co-stituzione italiana ma, in generale,per mitigare le endemicheinefficienze e lentezze di un siste-ma pubblico fiscale di riscossione

e controllo che altrimenti risulte-rebbe ingolfato e incapace di agire.Ricordo solo quanto ci siamo pro-digati e ci prodighiamo per le tra-smissioni telematiche di dichiara-zioni e varie pratiche fiscali, l’ag-

giustamento e sgravio delle ormaitristemente note “cartelle pazze”e per le “adesioni” su varietematiche ma in particolare quelleriguardanti gli “Studi di Settore”e sicuramente per tutto quant’al-tro ometto per ragioni di spazio.Certo qualche mela marcia in tuttigli ambiti è presente: neanchel’Agenzia delle Entrate ne è esentefosse solo per i recenti arresti diVarese che riportano alla ribaltatristi fenomeni di corruzione. Que-stione di rispetto ma soprattuttoancora, e non mi stancherò di dir-lo, di comunicazione! Se questi no-stri interlocutori “professionali”pur autorevoli, pur “potenti” anco-ra non sanno o non ricordano benecosa facciamo e quale è il nostroruolo anche sociale e si rifanno astereotipi ormai non solo datati maanche anacronistici, significa cheabbiamo comunicato male o quantomeno non siamo riusciti a farglipervenire il nostro messaggio edin particolare i nostri ultimi mes-saggi. A noi paiono chiari e ben con-vogliati, ma forse hanno bisogno diqualche strategia di penetrazioneun po’ più moderna e spregiudicata(sempre comunque corretta) simi-lare a quanto fanno alcune grandiaziende internazionali nei loro spoto nella loro cartellonistica. Forsestupendo e provocando coglieran-no meglio, non solo loro, il nostromessaggio e capiranno quanto ef-fettivamente già collaboriamo e già“diamo” per il nostro Paese e quan-te potenzialità ci sono ancorainespresse che potrebbero esserecolte per il bene di tutta la Società.

Nella foto: il Ministro GiulioTremonti e il Direttore Centraledell'Agenzia delle Entrate,Attilio Befera.

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NUMERO 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 20092

L'INTERVISTA

Giuliano Segre

LUCA CORRÒOrdine di Venezia

IL COMMERCIALISTA VENETO

CHI ÈGiuliano Segre

SEGUE A PAGINA 3

Presidente Segre, prima di tutto, un ringraziamento alla Suadisponibilità da parte de “Il Commercialista Veneto” e deicirca undicimila tra colleghe e colleghi del Triveneto cheleggono il nostro giornale, organo dell’Associazione deidottori commercialisti ed esperti contabili delle Tre Venezie.

– Professor Segre, dalla Sua posizione di esperienza e vissuto ecce-zionali sotto il profilo professionale, per la Sua posizione accademicae quale Presidente di Fondazione di Venezia, credo sia molto interes-sante avere una Sua valutazione sullo stato attuale della crisi e dellacongiuntura con le Sue riflessioni maturate in ordine alle cause edeffetti di questo evento strutturale; inoltre, visto che pare il tema delmomento, una Sua visione, anche critica, in ordine all’eventuali vied’uscita?

– Partiamo dalla considerazione oramai corrente che gli economistinon sono abili nel prevedere le crisi; sono facilmente altrettanto inabilinell’individuare i passaggi di una crisi in corso mentre, in verità, sonobravissimi a spiegarci 50 anni dopo cosa sia successo e come le cosesi sono sviluppate. Questa tuttavia non mi pare una crisi epistemologicaper la scienza economica: in effetti le crisi derivano da una serie dicomportamenti vasti, larghi, complessi, anche non connessi tra loroche si innestano in un corpo, la società e l’attività umana, che è molte-plice per opinioni e struttura: non è facile quindi trovare risposte uni-voche e percorsi comuni. Il tema di “cosa pensa” la gente e non di“cosa fa” è in economia estremamente importante. Siamo figli di unalettura dell’economia datata storicamente alla seconda metà del ‘700quando Adamo Smith ha scritto il suo testo, ma dimentichiamo che lostesso autore quindici anni prima nel 1759 scrisse un altro testo intito-lato “The Theory of moral sentiments”, “Teoria dei sentimenti morali”,i sentimenti della collettività per intenderci, testo che era del tuttodiverso dalla ricerca del massimo profitto contenuto ne “La ricchezzadelle nazioni”. Siamo quindi in piena incertezza nel corso dei millennied ancora oggi noi riteniamo non del tutto definiti i nostri meccanismidi lettura: il “come” la gente pensa è determinante per intuire i mecca-nismi di gestione e uscita dalla crisi, in tal senso i colleghi della psico-logia sociale dicono che gli economisti sono degli angeli che pensanoil mondo senza condizionamenti e frizioni. Detto tutto questo, possia-mo dire che la crisi attuale ha connotati chiari: la cattiva distribuzionedel rischio tra soggetti che non percepivano correttamente questorischio. Da ciò la possibilità che improvvisamente tutti si trovino sco-perti rispetto al rischio finanziario che è emerso per la cattivaimpostazione dei contratti di credito e trasferimento del rischio. Oggiabbiamo sottomano una situazione in evoluzione, con situazioni diffe-renti di paese in paese: esattamente oggi parliamo della Spagna insituazione critica quando solo qualche anno fa la situazione era oppo-sta, mentre oggi ad ogni buon conto l’economia italiana ha una situa-zione diversa ove non si registra una caduta così violenta. Da dovederiva questo ? l’Italia è un paese di 60 milioni di abitanti; le crisi dellaGrecia, del Portogallo e della Spagna sono crisi di paesi più piccoli, nederiva che una certa consistenza demografica ha un senso e, quindi,mi lasci dire anche le ipotesi secessionistiche del nostro paese sonosenza senso. L’uscita dalla crisi si avrà se i consumi delle famiglietengono e la fiducia delle famiglie verso il reinvestimento dei propridenari, invece di un accantonamento per fini precauzionali, si presentadi nuovo sul mercato. Questa micro modalità di prevedere l’incremen-

«Perché gli economisti non sono abilinel prevedere le crisi»

to dei consumi diretti, anche nel medio termine, per il nostro paeseinsieme alla capacità di esportazione del nostro sistema industrialevanno sostenute in ogni modo e nei livelli decisionali idonei.

– La Fondazione di Venezia e, in generale, le Fondazioni nella situa-zione generale creatasi stanno facendo sentire il loro ruolo: Le chie-do se, nelle mutate circostanze strutturali e di fondo, siano state ela-borate nuove e diverse strategie istituzionali nell’approccio ed ac-compagnamento del territorio; in particolare quali sono le evoluzioniattese e gli indirizzi strategici per il triennio a venire?

– Qui partiamo da una considerazione semplice; le Fondazioni esisto-no ma sono un’invenzione astratta intercorsa circa 20 anni fa quandosi è trattato di privatizzare le banche prima pubbliche: è nata l’esigenzadi creare un azionista cui trasferire le azioni delle neonate società ban-carie. Le Fondazioni oggi si sono evolute in modi diversi, alcune dete-nendo il controllo di banche, questi sono i casi di banche piccole, altrepartecipano insieme a gruppi di controllo nelle banche molto grandi,altre ancora sono disancorate dal mondo bancario, tra queste ultime laFondazione di Venezia. In questo contesto, cosa fare in queste condi-zioni ? Io credo che il potere sulle banche delle Fondazioni è destinatoa cadere poiché il potere si mantiene avendo dei ruoli non solo avendo

Nato a Venezia nel 1940, ha conseguito il di-ploma di maturità classica a Torino e si è lau-reato in Economia e Commercio all’Universi-tà di Venezia.È professore ordinario di Scienza delle finan-ze nella facoltà di Economia dell’UniversitàCa’ Foscari di Venezia dove ha incominciatola carriera accademica come assistente subitodopo la laurea. Ha studiato e insegnato anchenella Erasmus Universiteit di Rotterdam enella ULB-Université Libre de Bruxelles, nel-l’Università IUAV di Venezia, nell’UniversitàLa Sapienza di Roma, dove è stato chiamato come vincitore di concorsoa cattedra nel 1980, e nella LUISS di Roma, dove tuttora è professore acontratto di Scienza delle finanze. La produzione scientifica è sostan-zialmente orientata verso i principali temi della finanza pubblica edell’economia urbana: dai primi lavori su imposte e rischio, ai volumisul governo e la finanza degli enti locali, agli studi sull’economia edili-zia e sulla teoria della localizzazione. Successivamente si è dedicatoanche ai temi dell’economia monetaria e creditizia e più recentementeha pubblicato diversi studi sulle fondazioni bancarie.A partire dal 1980 svolge attività di gabinetto presso il Ministero dellefinanze, lavorando soprattutto sulla tassazione immobiliare, sul cata-sto e sulla partecipazione dei comuni all’accertamento. Nel 1983 vienechiamato nel gabinetto del Presidente del Consiglio dei ministri e lavo-ra nell’ufficio affari economici fino al 1987 con responsabilità sullequestioni monetarie e creditizie. Nel periodo 1988-89 viene chiamatonel gabinetto del Ministro del tesoro come consigliere del ministrosulle questioni di struttura del sistema creditizio italiano. Dal 1992 al1993 è consigliere economico del Presidente del Consiglio dei ministri.Nell’ambito scientifico applicato ha anche svolto numerosi incarichi distudio e ricoperto cariche amministrative in enti di ricerca ed in entipubblici economici. Dal giugno 1992 è presidente della Fondazione Cassadi risparmio di Venezia. In ambito finanziario a partire dal 1981 è statocomponente di diversi consigli di amministrazione di enti creditizi efinanziari pubblici e privati. È stato presidente della Cassa di Rispar-mio di Venezia spa (1987-1993) e di Fondicri SGR p.a. (1988-2000).È giornalista pubblicista dal 1982 e revisore contabile dal 1991.

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NUMERO 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009 3IL COMMERCIALISTA VENETO

L'INTERVISTA / Giuliano Segreil capitale. Che fare quindi? Io credo che dovremmo agire secondo loslogan con cui qui stiamo lavorando: dovremmo passare dal “dare” al“fare”, originalmente le Fondazioni con i dividendi delle banche dava-no contributi alla società ed al territorio, oggi l’erogazione è poca cosaed in tale contesto bisogna che esse imparino a fare delle cose piutto-sto che a dare sia pure nella maniera più equilibrata possibile. Nel farenoi intendiamo avviare molte attività da sviluppare imprenditorialmentecome fosse un’azienda: alla fine non vi saranno solo utile e dividendiper i proprietari, ma si ottiene un utile non solo in termini finanziari, maed essenzialmente, di generazione e di successo e sviluppo di contribu-ti nuovi nella Società.

– Parliamo di economia e società: si è fatto un’idea sulla qualità delcomportamento tenuto durante ed in occasione della crisi attuale daparte dell’economia e, in particolare, della classe imprenditoriale deltriveneto? E la società civile del Nord Est come sta reagendo a Suoavviso? In termini di evoluzione attesa e di sviluppo,economia e società civile triveneta secondo quali mo-delli di sviluppo stanno evolvendo?

– Diciamo che la società economico-istituzionale delTriveneto è omogenea; è nata in una certa maniera, haavuto una determinata comune esperienza di vita im-prenditoriale di successo che ha mediamente 30/40anni, la quale, in verità, non ha di sè un’opinione dagrande impresa anche quando la dimensione è soste-nuta ed internazionale, manca insomma della capacitàdi vedere se stessa in termini globali sempre concen-trata invece al proprio specifico produttivo. Il nostro èun territorio fecondo di lavoro ma carente di strategie:di fronte alla crisi la reazione sembra essere quella dilavorare di più; questa non è la maniera di risolvere mapuò essere il modo per mantenere livelli di dimensionepatrimoniale. Gli imprenditori non pare abbiano potutoo saputo programmare il proprio processo di crescita,nessuno né Partiti né classe imprenditoriale hannosaputo dare infrastrutture, programmi di sviluppo e condizioni per cre-scere come macro area: non si è riusciti a vedere in prospettiva. Lasocietà triveneta, a mio giudizio, non ha saputo vedere in prospettivanel lungo termine la sua evoluzione chiedendo invece dappertutto lasoluzione di tutto, bisognava, invece, e bisogna oggi gerarchizzare iproblemi. Gerarchizzare il territorio dopo che questo territorio ha sop-portato per 40, 50 anni una totale mancanza di gerarchizzazione e unadiffusione “ovunque” nobilitata poi dall’idea dei distretti industriali iquali comunque erano distretti industriali non distretti del territorioorganizzati territorialmente: questo mi pare sia stato il limite di questeterre, dell’intero Triveneto che, in verità, solo ultimamente stanno ini-ziando ad organizzarsi meglio a ragionare su prospettive più di lungotermine.

– Non posso non chiederLe un approfondimento sul tema del sistemacreditizio: con l’esperienza di banchiere ed economista, Le chiedo didarmi, in modo aperto e diretto, un giudizio in relazione al comporta-mento del sistema bancario in ordine alla gestione della crisi ed al suoeventuale supporto al superamento? Si ha forse l’impressione che unNord Est - quasi - senza banche del territorio abbia pagato prezzo?Forse paghiamo anche in questo contesto qualche errore storico diuna stagione irripetibile?

Erano banche pubbliche quelle molto presenti in questa area o, anche,banche costruite dalla collettività - le popolari per intenderci -, nessunadi queste ha però maturato dentro di sé la coscienza di essere unostrumento del territorio ma piuttosto un supporto e non uno strumento:erano il luogo in cui si andava a chiedere del denaro ma non dove siproponeva una diversa capacità di utilizzare il denaro ed un approfon-dimento di questo. Il credito con garanzie personali ha connotato que-sto territorio ed in questo senso aver perso il luogo di decisione ove sipotevano valutare le garanzie, rappresenta un limite strutturale. Ma gli

imprenditori brianzoli o cuneese oggi hanno gli stessi problemi deiveneti in tema di credit crunch perché le regole sono regole oramaiovunque ed esse sono basilari in particolare per le strutture grosseperché le grosse strutture necessitano di maggior capitale per rispetta-re i parametri di Basilea. Che poi non ci siano banche venete è, forse, unproblema ma io sono per la lezione di Einaudi che diceva che non esi-stono banche con aggettivi ma esistono banche e basta, se sanno fareil loro mestiere lo devono fare bene ovunque. Non credo che BancaIntesa od Unicredit aiutino più l’area di Milano o Torino; è invece veroche il nostro imprenditore era abituato a presentare i propri meriti par-lando direttamente con direttori e coloro che potevano decidere. Il mondoperò non va più cosi: oggi rispondono i computer che tuttavia sonoalimentati da informazioni che dovrebbero aiutare tutti. Il credito c’èpur con qualche difficoltà, le banche lo posso mettere a disposizione,quello che manca, a mio giudizio, è la capacità di presentare al sistemae concepire progetti imprenditoriali e finanziari strutturati in modo effi-ciente e ben comunicati. Gli investimenti, e aggiungo, e i relativi flussidi ritorno debbono essere ad esclusivo beneficio dell’impresa e nonpreferenzialmente orientati alla famiglia ove famiglia ed impresa nel no-

stro territorio, talvolta, venivano e, ancora, vengonoconfusi. Sto qui facendo riferimento al tema ed allarelazione tra capitali scudati e non scudati e lasottocapitalizzazione delle imprese del Triveneto: quipenso che in molti casi l’impresa triveneta costituivaper gli imprenditori una sorta di “second best” da tute-lare rispetto alla famiglia la cui tranquillità e sicurezzaeconomica era, spesso, oggetto di attenzioni preferen-ziali rispetto all’impresa.

– Come Fondazione avete commissionato una ricercaOCSE sul NE: quali le riflessioni in corso in tema dimacrostrategie per il nostro territorio e quali ten-denze emergenti? Quale riflessione in ordine alladinamica della macroarea del Nord Est da Verona aTrieste? Il NE sta perdendo occasioni di crescita: per-ché, quali le cause?

– Riprendo un tema già prima introdotto: in un territo-rio non gerarchizzato ove tutto è uguale e la città è “infinita”, come ladefiniva Rullani, intendo riferirmi alla parte della pianura padana versoest, dove ho calcolato e scritto in ordine ai capoluoghi delle provinceche pesano demograficamente pochissimo rispetto alla provincia, peresempio Bassano pesa quanto Vicenza, Conegliano quasi quantoTreviso, dove il capoluogo che pesa di più sulla propria provincia èVenezia che pesa meno del 30%, dove ci sono una quantità notevole dicittadine sopra e intorno ai venti, trentamila abitanti e non sono cosìfrequenti altrove; evidentemente qui c’è tutto e nulla. In questo sensotrovare dei punti di riferimento che abbiano un senso territoriale è estre-mamente importante. Ormai è scontato il fatto che questo ambito terri-toriale si stia determinando in quest’area; area che io definisco comel’insieme di Padova, Mestre e Treviso, togliamo Venezia come centrostorico che ha altre problematiche. Il territorio di terraferma del comunedi Venezia è probabilmente il momento aggregatore di una realtà urbananuova nelle assi Padova, Treviso e nell’arco definito dal passante ovevivono intorno al milione di persone ed un milione è mezzo nell’arcoche è servito dal passante. Questa è una città ! Una città che non sa diesserlo; l’OCSE l’ha calcolata -secondo la tipologia di misurazione de-gli urbanisti- come misurazione di come la maggioranza di coloro chelavorano compie un percorso per la maggioranza dei giorni dell’anno.Non abbiamo più percentualmente molte persone che lavorano costan-temente in ambito urbano ristretto, ma la percorribilità nell’ambito del-l’area appena definita è frequentissima: il Passante ha fatto esploderequesta realtà con la tangenziale di Mestre divenuta una autostradaurbana. Credo che le conseguenze si vedranno molto rapidamente inquesta capacità di costruire una dimensione centrale ma non del Veneto,ma del Triveneto e dell’intera euro regione intorno. Faccio un esempio:

SEGUE DA PAGINA 2

SEGUE A PAGINA 4

Al centro: Adam Smith.

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4 NUMERO 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009 IL COMMERCIALISTA VENETO

L'INTERVISTA / Giuliano SegreSEGUE DA PAGINA 3

se andiamo a vedere le targhe delle macchine parcheggiate nell’aero-porto di Venezia abbiamo una perfetta campionatura della macro regio-ne non solo italiana che sto descrivendo poiché questo è l’aeroportointercontinentale dell’area facendo da collettore di un’utenza interna-zionale con esigenze internazionali: questo fenomeno avrebbe bisognodi una città e non di cento borghi dispersi. Il momento è interessante evedremo che esiti avrà, qualcosa sta succedendo; siamo la terra che siè unita all’Italia più tardi delle altre, ha avuto uno sviluppo più tardidelle altre, e forse, anche in questo tema arriverà più tardi, però arrivae con una novità: gli altri hanno la congestione urbana, l’Expo diMilano che zoppica, Torino con le sue criticità e noi abbiamo, a miogiudizio, ottime possibilità se sapremo coglierle. L’OCSE ragiona inquesti termini.

– Il fenomeno della nascita di fondazioni separate e di istituti dedicatiall’alta istruzione (Istituto Einaudi di Roma, Collegio Carlo AlbertoTorino, IMT di Lucca, Istituto Riccardo Faini di Roma) sembraevidenziare l’esigenza crescente di una formazione -anche parzial-mente affrancata dall’Università- diassoluta eccellenza per poter compe-tere a livello globale nel mercato dellaFormazione. Qual è la Sua visione sultema dello sviluppo della conoscenzanel contesto del NE? In ordine alla ri-cerca tecnologica, Le chiedo quale siala posizione della Fondazione e ilposizionamento del Nord Est secondola Vostra valutazione.

– Dagli anni 70 in poi in Italia abbiamofatto esplodere il numero delle Univer-sità, in questo in verità non siamo statii soli, medesimo fenomeno è accadutoin Inghilterra e Francia. Per altro si sonoportate università in luoghi designatidalla politica ma deserti di tutto se nondel momento didattico che però nonbasta. Questi punti di eccellenza, cui Lei fa cenno, hanno il difetto diessere i detentori di un’ eccellenza misurata sull’impalpabile legato al-l’approccio teorico ma, il più delle volte, senza ricadute nel territorio.Noi avremmo bisogno anche qui di gerarchizzazione: hanno sbagliato leuniversità locali vicine pochi chilometri a costruire strutture affini edinutili. Anche in questo, nella misura dei tempi, mi pare che l’accordoche si va configurando tra le università è questo: la vera università diVenezia è sempre stata Padova, questa è soggetto coagulatore e centrouniversitario primario a cui si affiancano due università concentrate sutemi nuovi, IUAV che ha ottanta anni e Ca’ Foscari che ne hacentoquaranta in una sintesi sinergica e coordinata: purtroppo alloranon si svilupparono queste strategie ma la revisione in corso ai nostrigiorni mi pare dover essere in questo senso. Le Università sono Pado-va, Bologna, Oxford, Sorbona, storie di mille anni! Il frazionamento èfinito, la cultura va gestita in luoghi organizzati che offrano molto equanto possa andare oltre la mera didattica. Circa la scienza abbiamonecessità di potenziamento e sviluppo, qui c’è molto da fare ed investi-re poiché il nostro territorio è arretrato ma il territorio deve risponderead una precisa politica industriale che, come noto, non c’è nel nostroPaese. L’assenza di politica industriale a livello macro che indichi unfuturo su cui investire, implica l’incapacità di innovazione tecnologicaseria e programmata e ne fa conseguire una carenza culturale speciali-stica.

– In tutto il contesto che abbiamo sin qui descritto, in base alla Suaesperienza, qual è la Sua esperienza sul ruolo e l’efficacia dei dottoricommercialisti ed esperti contabili nell’accompagnamento allo svi-luppo del territorio; corporazione autoreferenziale o utili professio-nisti della conoscenza per il territorio?

– È un contabile, un contabile come colui che tiene i conti ed evita idisastri; in verità non sono in grado di dare una precisa valutazione.

Ma direi che questo è accaduto forse perché questo vi è stato chiestoin quanto siete stati al servizio delle esigenze imprenditoriali che visono state rappresentate. Era inutile inventarvi un percorso professio-nale per il quale non eravate richiesti: quello che Vi è stato chiesto, perla debolezza di capitale, per il frazionamento delle imprese, è stato lega-to a progetti piccoli e ciascuno si è mosso nel suo ambito, incapsulatonel suo territorio fisico, culturale ed economico. Debbo dire però che ladomanda di servizi specifici della Vostra categoria si è molto sviluppata,pur se frazionata, ed in questo senso vedo una certa evoluzione. Dicia-mo che nell’ambito dei conti siete protagonisti ma nei campi prossimi, ilsocietario ed il finanziario, siete molto sottopesati rispetto ad altre figu-re professionali che hanno miglior visibilità e tecnicalità percepita ri-spetto alla vostra categoria. Ognuno ha la sua storia e la storia che simerita.

– Una domanda finale: da Presidente della Fondazione, da accademi-co, da economista ma, prima di tutto, da veneziano di mare, Le chiedoun giudizio sulla capitale morale e storica del Triveneto che in Essasi rispecchia, Venezia, sul suo stato attuale, sulle sue criticità, sulsuo futuro ancora da compiere tra Olimpiadi e Mose, tra immigra-

zione e memoria della Storia,riconversione industriale e nuove sfi-de globali.

– Io ho visto una Venezia negli anni 50,60 che sembrava avviarsi al suo decli-no; in quel periodo iniziò a perdere igiornali, le assicurazioni, le grandi ca-tene industriali, tutti fenomeni che sem-bravano condurla inesorabilmente aldeclino. Qui a Venezia però esistevaun storia antica di quasi un millenniodi dominanza che accentuò la visibilitàdel suo deperimento nel nuovo conte-sto. Questo ha determinato la minorpresenza umana e la città si è iniziata asvuotare: ma bisogna togliersi l’ideache la Serenissima Dominante che hatanto influenzato il mondo occidentale

nel corso dei secoli sia la stessa di allora. Osservo che la Repubblica diVenezia aveva rapporti fluidi ed accorti con tutto il mondo, viveva nelmare ma fu una potenza anche di terra, non aveva eserciti in quanto licomprava ma ebbe modo di farsi sentire politicamente a livello europeo,impose un rapporto autonomo ed originale con la Chiesa. Tutto questosi è sedimentato nella memoria delle famiglie ma, in questo senso, larealtà oggi va letta diversamente: Venezia è un quartiere di una grandecittà. Il Marè a Parigi è stato restaurato diventando un luogo di cultotrovando una sua collocazione internazionale così Venezia, oltre lo iatodella laguna, è una città che detiene le funzioni amministrative, quelleculturali e quelle turistiche. Tutte queste strutture debbono stare vici-ne per alimentarsi le une con le altre per acquisire un peso mondiale.Venezia ha una capacità mondiale di catalizzare ed attirare da PeggyGuggenheim, agli Agnelli con Palazzo Grassi, e poi, a Pinault con inuovi musei, e quindi le Biennali, ma tutto in dimensione e con un ecomondiale. Questo è il modo di aderire ad un progetto che deve andarecosì concepito. A Mestre come Fondazione di Venezia stiamo proget-tando un Museo, l’ M9, ma sia chiaro non sarà uno dei tanti museiveneziani, quello per intenderci decentrato a Mestre; sarà un progettoche intende far ragionare le duecentomila persone che vivono in terra-ferma per interrogarsi intorno a se stessi ed alla propria identità: inquesto senso bisogna realizzare un modello di massima rilevanza. Ioconfido tuttavia che la città di terraferma inglobi le istanze della Veneziastorica, una città che dopo la caduta della Serenissima ha saputo reagi-re riversando la propria storia sul territorio circostante facendo nascereil terzo aereoporto d’Italia, una zona industriale di importanza mondialeestesa e capillare di dimensione triveneta, facendo crescere - faccio unesempio - l’ingorgo automobilistico più grande d’Europa che era, inverità, la strozzatura ad un fenomeno di sviluppo esplosivo. Intendodire che la nostra area per vocazione, collocazione geografica, cultura estoria può avere aspirazioni internazionali di cui l’intero territoriotriveneto deve appropriarsi.

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Lo «stato dell'arte»della nuova tariffa professionale

PROFESSIONEIL COMMERCIALISTA VENETO

L’iter d’approvazione di una tariffa professionale è senza dub-bio molto articolato e complesso. Come è noto, infatti, non èsufficiente che i vertici della categoria interessata provveda-no a formulare una proposta, la stesura e approvazione deltesto ma è necessario che il Ministero competente, e cioè quello

della Giustizia, emani un apposito regolamento previa acquisizione del pa-rere consultivo del Consiglio di Stato.Il nostro Consiglio Nazionale ha provveduto all’approvazione della propo-sta di tariffa già nel lontano febbraio 2008, a soli sessanta giorni dal suoinsediamento, trasmettendo il testo al Ministero e segnatamente all’UfficioLegislativo e alla Direzione Generale per la giustizia civile che si occupadella vigilanza sugli Ordini professionali. Come di consueto il Ministero haistituito un tavolo tecnico dove hanno partecipato rappresentanti del no-stro Consiglio Nazionale ed i Magistrati dirigenti dei due uffici ministerialicitati. I lavori del l tavolo si sono conclusi nell’estate del 2009 ed hannodato luogo ad una serie di modifiche alla proposta di tariffa formulata dalnostro Consiglio Nazionale.Nell’autunno 2009 il Ministero ha trasmessola proposta di tariffa definita nel corso deilavori del tavolo tecnico al Consiglio di Sta-to per l’acquisizione del relativo parereconsultivo. A tutt’oggi il Consiglio di Statonon ha ancora espresso il parere in quantoha ritenuto necessario acquisire dal Ministe-ro ulteriori elementi istruttori in aggiunta aquelli già a suo tempo fornitigli dal Ministe-ro stesso. Il Ministero dal canto suo, alla finedel mese di novembre, ha chiesto al nostroConsiglio Nazionale di predisporre eventua-li osservazioni; osservazioni che sono statepresentate negli ultimi giorni di dicembre. inprossimità dell’inizio delle appena trascorsefestività.Spetta ora al Ministero della Giustizia forni-re, in tempi brevi e tenendo in debito contole osservazioni del Consiglio Nazionale, alConsiglio di Stato i chiarimenti richiesti in modo che quest’ultimo possaesprimere il parere sulla proposta di tariffa.In attesa che ciò accada è forse opportuno soffermarsi sulle principialiquestioni affrontate dal Consiglio di Stato.Trascurando quelle osservazioni, a mio giudizio poco significative e d’im-patto sicuramente marginale, andiamo ad esaminare le due questioni a cuiil Consiglio di Stato ha dedicato particolare rilevanza nel suo scritto: larivalutazione monetaria e gli onorari minimi. Andiamo per ordine.

Rivalutazione monetariaIl Consiglio di Stato chiede quali siano le ragioni che hanno portato allascelta dell’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operaied impiegati) per procedere alla rivalutazione monetaria dei compensi e perquale ragione tale rivalutazione debba decorrere dal 1991 anziché dal 1994,anno in cui è stata pubblicata l’ultima tariffa ancora oggi vigente.Non è difficile fornire chiarimenti sull’argomento.L’indice FOI è stato utilizzato perché è proprio l’ISTAT che lo indica perprocedere alle rivalutazioni monetarie (su espressa richiesta del ConsiglioNazionale l’ISTAT lo ha quantificato per iscritto per il periodo 1991-2007nelle misura del 58,7% ).

EZIO BUSATO Ordine di Padova

È ormai da qualche anno che il nostro Giornale si occupadella nuova tariffa professionale (ultimo intervento delsottoscritto sul n. 184 Luglio/Agosto 2008) essendo que-

sto un problema ormai non più procrastinabile, visto che dob-biamo fatturare oggi, nel 2010, a valori ancorati al potere d’ac-quisto del 1991.Come sappiamo la nostra Tariffa professionale (D.P.R. 645/94)risale al 1994 ma i valori a cui fa riferimento sono del 1991. Daallora e perciò da ben diciotto anni, essa non ha avuto, non dicoaumenti, ma nemmeno una minima rivalutazione al potere d’ac-quisto che dal 1991 ad oggi è inevitabilmente variato con per-centuali significative.Il 20-21 febbraio 2008 il nostro Consiglio Nazionale ha appro-vato una nuova tariffa applicando alla vecchia il coefficienteISTAT fra il periodo 1991-2007 nella misura del 58,7%, bozzache è stata puntualmente trasmessa al Ministero della Giustiziail 5 marzo 2008 per la firma.Da allora, il 19 novembre 2009 il Consiglio di Stato ha espressodelle riserve sull’aumento delle tariffe con il coefficiente ISTATdel 50% proposto dal nostro Consiglio Nazionale (al di sottodell’incremento di riferimento del 58,7%), alle quali il nostroConsiglio ha prontamente risposto tramite il Ministero, con del-le osservazioni delle quali, grazie all’intervento del collega Con-sigliere Nazionale Massimo Mellacina, dell’Ordine di Latina,delegato in tariffe ed assicurazione, possiamo ora averne cono-scenza in prima battuta.Ho chiesto al collega Mellacina, che ringrazio anche a nome delnostro Giornale, che sta trattando con grande entusiasmo e de-terminazione il problema per tutta la nostra categoria, ritenen-do che nessuno meglio di lui poteva farlo, di aggiornarci sullostato dell’arte della nuova Tariffa professionale, anche per evi-tare di leggere informazioni distorte, poco precise od incompletee poi per continuare la nostra informazione sul tema ai nostrilettori.Vi sono, tra l’altro, da rivedere anche altre vecchie tariffe profes-sionali come: le tariffe dei compensi spettanti ai curatori fallimen-tari ed ai commissari nelle procedure di concordato preventivorisalenti al D.M. 28.7.1992 n. 570; le tariffe dei compensi spettantiai periti, ai consulenti tecnici per le operazioni eseguite a richie-sta dell’Autorità giudiziaria in materia civile e penale risalenti alD.M. 30.5.2002 (anche se è la tariffa più aggiornata!).Il collega Consigliere Mellacina è fiducioso, pur non potendoprevedere i tempi di approvazione, e conclude il suo interventodicendo che: “siamo sul pezzo!”.Grazie Massimo e buon lavoro!

Prefazione d'obbligo

SEGUE A PAGINA 6

MASSIMO MELLACINA* Ordine di Latina

* Consigliere Nazionale delegato in tariffe e assicurazione

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Gli altri indici ISTAT, che sono il NIC e l’IPCA, servono ad altro. Il primo(NIC) fornisce un parametro di riferimento nelle politiche economiche di unpaese, il secondo (IPCA) verifica le convergenze delle economie dei paesimembri dell’Unione Europea ai fini dell’accesso o della permanenza nel-l’Unione monetaria. Tra l’altro l’adozione di questi due indici sarebbe statapossibile solo dal 1996 perché prima di questa data non sono disponibilisul sito dell’ISTAT (il NIC è disponibile dal 1996 e l’IPCA è disponibile dal2001) ed in ogni caso il loro utilizzo avrebbe comportato incrementi mag-giori rispetto a quelli ottenuti con l’applicazione dell’indice FOI.Ma vi è di più.L’indice FOI è, altresì, individuato da specifiche disposizioni di legge det-tate in materia di adeguamento di compensi (art.10, legge 8 luglio 1990, n.139, recante la disciplina dei compensi ai periti e consulenti tecnici, art. 54D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in materia di spese di giustizia disciplinante lamisura degli onorari fissi e variabili).Infine è vero che la tariffa in vigore è stata pubblicata nel 1994, ma è anchevero che la stessa era stata elaborata nel 1991 e, quindi, era dal 1991 chedoveva decorrere l’adeguamento monetario.Credo che sia veramente arduo contestare l’adozione dell’indice FOI perprocedere alla rivalutazione monetaria dei compensi atteso anche che lamisura dell’adeguamento proposto (50%) è notevolmente al di sotto del-

l’incremento registratosi nel periodo di riferimento (1991-2007) che ricor-diamo ancora essere pari al 58,7%.

Onorari minimiIl Consiglio di Stato ritiene che “la previsione di un onorario fisso per ilprimo scaglione costituisca null’altro che la riproposizione dell’onorariominimo”, in contrasto, quindi, con il famoso Decreto Bersani del 2006. Sulpunto va ricordato che il sopra richiamato Decreto non ha abrogato glionorari minimi, ha bensì abrogato l’inderogabilità degli stessi. Quindi leparti erano e sono ancora libere di concordare gli onorari a prescinderedalle previsioni tariffarie. Ciò è consentito dall’art. 2233 c.c. (gerarchia deicriteri di liquidazione dei compensi e gerarchia delle fonti – la tariffa è unafonte normativa di secondo grado e soccombe dinanzi alle disposizioni dilegge) e confermato dal Decreto Bersani. Quindi gli onorari minimi indicatinella tariffa diventano onorari di riferimento che, in quanto tali sono sem-pre derogabili dalle parti. Che senso avrebbe avuto formulare una tariffasenza onorari di riferimento?Il tenore dei chiarimenti richiesti dal Consiglio di Stato è, quindi, tale da nongenerare particolari preoccupazioni. Rimane ferma la difficoltà di prevederei tempi per l’approvazione in ragione del fatto che i soggetti coinvolti sonomolti e le procedure che conducono all’emanazione della tariffa sono nu-merose e complesse.Noi dal canto nostro facciamo il possibile e come si dice “siamo sul pezzo”.

La nuova tariffa professionaleSEGUE DA PAGINA 5

LE NORME TRIBUTARIE ITALIANE trattano specificatamentedell’elusione dal 1989; sono già passati oltre venti anni dal primoprovvedimento, ma pare ieri, per chi come noi si occupa da tempo

di queste cose.Ricordiamo come l’elusione consista nella utilizzazione di istituti giuri-dici legittimi, oppure nell’utilizzo di carenze normative, per conseguireun risparmio di imposta, compiendo uno o più atti. Puòessere interessante ricordare brevemente l’evoluzioneche ha avuto la normativa relativamente all’elusione.Il Ministro Formica se ne occupò per primo con la sualegge detta delle tre deleghe (niente a che vedere con ilgioco delle tre carte).Si era trattato di una norma base, dettata per principi,come del resto avviene all’estero, il che appare ancherazionale. Salvo che, con un TUIR per casi, ovviamentemal si conciliavano fin da subito principi e casi. Il riferi-mento di allora è dato dal D.L. 2 marzo 1989 n. 69 il cuititolo II prevedeva disposizioni per ampliare gli imponi-bili e “contenere le elusioni”; concretamente, le elusionisi volevano allora solo contenere, non abolire.Ma questa norma si è subito rivelata applicabile con difficoltà per evi-dente non risolvibile contrasto di basi di riferimento, casi e principi. Edecco quindi, subito dopo, la legge per casi, la legge 29 dicembre 1990 n.408, poi modificata dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724.Successivamente, le disposizioni dettate dal D.Lgs. 8/10/97 n. 358 art. 7(e piccole modifiche dettate dal D. Lgs. 16/6/98 n. 201) hanno esplicita-mente abrogato la normativa precedente.Siamo comunque sempre nella fattispecie dei casi, dal 1991. QuindiTesto Unico per casi e conseguentemente elusione per casi, stessabase di riferimento, ora. L’art. 37 bis del D.P.R. 600/73, così come modi-ficato, ai primi due commi prevede:“1. Sono inopponibili all’Amministrazione Finanziaria gli atti, i fat-ti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche,diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributa-rio e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

ELUSIONE, UN PARADOSSO?Domanda semiseria su una problematica molto seria

2. L’Amministrazione Finanziaria disconosce i vantaggi tribu-tari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1,applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, alnetto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibileall’Amministrazione”.Si tenga anche conto che la norma è applicabile anche all’imposta sulle

successioni e donazioni (art. 69, comma 7 L. 21/11/2000 n. 342), talchè taluno, invero poco ottimista, haanche avanzato l’ipotesi di tragici eventi colpiti dalfisco (eutanasia e suicidi; Teo Dalavecuras, evidentepseudonimo, ne "Il Mondo" del 6/7/2000, p. 47).Parrebbe tutto molto logico, razionale e preciso. Maforse non è proprio così.

SI VERIFICA ELUSIONE QUANDO si pongono inessere atti che costituiscono mezzo idoneo ad eludere;perché ci sia elusione, è necessario che ci sia un atto, unfatto o un negozio diretto ad aggirare obblighi o dispo-sizioni, ottenendo riduzione o rimborso di imposte.

Ma se la legge disconosce l’atto compiuto, astrattamente idoneo aprodurre elusione, come si può affermare che lo stesso atto è un mezzoidoneo a produrre elusione?Ove il contribuente eluda, i vari atti sono disconosciuti dall’Ammini-strazione Finanziaria. Se sono disconosciuti, è come se non fosserocompiuti. Se non sono compiuti, nemmeno può verificarsi l’elusione.Se c’è il disconoscimento “fiscale”, ne consegue che l’operazione nonha permesso di conseguire alcun vantaggio fiscale. Se non ne derivaalcun vantaggio fiscale, l’operazione viene a mancare del suo presup-posto base per poter essere considerata elusione, e quindi è valida.Però, in quanto atto valido, si è realizzato un risparmio fiscale; essen-doci risparmio fiscale, si rientra nuovamente nell’elusione.Parrebbe quasi un gioco, un gioco infinito; peccato che non sia pro-prio così, e che non sia nemmeno piacevole giocarci. Parrebbe trattarsidi un gioco di logica, ma non è proprio il caso di divertirsi; l’elusionepuò riservare sorprese poco piacevoli, sempre, a tutti.

GIUSEPPE REBECCA Ordine di Vicenza

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Il conflitto d'interessinelle società di revisione contabile

PROFESSIONEIL COMMERCIALISTA VENETO

SEGUE A PAGINA 8

MOIRA MARCHETTI Praticante Ordine di Vicenza

PremessaIn questo articolo tratterò delle ipotesi di conflit-to di interesse che si possono manifestarenell’esercizio dell’attività di revisione contabile.In via generale, il conflitto di interessi è giuridi-camente rilevante, secondo quanto previstodal Testo Unico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria (parte V, titolo I, capoIII-IV, artt. 175 e seguenti del TUIF):a) in quanto situazione statica che, di per sé,non consente di tutelare l’interesse di un altrosoggetto e a cui pertanto occorre reagire; b) in quanto situazione dinamica, cioè di poten-ziale contrasto di interessi, che rileva quando siviene a creare una lesione (danno o pericolo didanno) dell’interesse dell’altro soggetto.La dottrina, inoltre, è solita distinguere tra con-flitto di interessi estrinseco e intrinseco.Quest’ultima fattispecie racchiude anche l’insidertrading (art. 180 TUIF) e l’aggiotaggio (art. 181del TUIF).Oggetto dell’ analisi è il rapporto di agency trasocietà di revisione e società conferente l’ incari-co. L’agent, anche nelle persone degli esponentiaziendali e dei soggetti responsabili della revi-sione, è portatore di interessi conflittuali, ognu-no dei quali rappresenta una potenziale ipotesidi conflitto di interesse, nell’ambito dell’attivitàdi revisione contabile.

1. CONFLITTO D'INTERESSISTATICO vs DINAMICO

La tipologia di conflitto statico ricorreogniqualvolta il sussistere di determinati rappor-ti, tra la società conferente l’incarico (principal) ela società di revisione (agent), ovvero tra sog-getti che ricoprono posizioni di rilievo nell’ambi-to delle stesse (soci, esponenti aziendali o re-sponsabili), sia tale da non consentire a priori losvolgimento di un’accurata analisi dei dati con-tabili e l’espressione di un giudizio, quanto piùimparziale, sugli stessi.La tabella seguente illustra esempi di incompati-bilità tra la società di revisione e la sua potenzialesocietà cliente, tale da escludere la possibilità,per la prima, di revisionare e giudicare la situazio-

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DETERMINANTI IL CONFLITTO DI INTERESSI STATICO- partecipativi tra la società di revisione e quella che le conferisce l’incarico (sia in forma dicatena partecipativa, sia per l’appartenenza di entrambe al medesimo gruppo industriale);- contrattuali, finalizzati alla conclusione di un qualsiasi rapporto negoziale, ma comunque talida non garantire la necessaria indipendenza tra le due società;- di parentela o affinità tra i soci, gli esponenti aziendali, i responsabili dell’attività di revisioneed i corrispondenti soggetti operanti nella società conferente l’incarico;- lavorativi o collaborativi, attuali o passati, coinvolgenti i soggetti stessi.

Il dovere di non agire in conflitto di interessi,anche nelle intenzioni del legislatore, è da consi-derarsi cosa ben diversa dal dovere di eseguirecorrettamente l’attività, anche perché tale con-dotta costituisce un costo non soltanto per l’in-dividuo, ma anche per la società1.La distinzione tra conflitto di interessi statico edinamico (potenziale ed attuale) non è fine a sestessa, ma è l’elemento sulla base del quale èpossibile definire l’atteggiamento del legislatorenei confronti del conflitto di interessi. La mag-giore o minore sensibilità di chi fa le leggi, neiconfronti del problema, si traduce, tra l’altro, nel-la predisposizione di norme che, oltre a sanzio-nare tale tipologia di illecito, mirano a prevenirneil verificarsi, cioè a colpire il conflitto di interessidinamico o potenziale.

2. CONFLITTO D'INTERESSIESTRINSECO vs INTRINSECO

Il conflitto di interessi estrinseco, invece, fa ri-ferimento al fatto che la società di revisione puòseguire, nello svolgimento della sua attività, uninteresse diverso da quello che normalmente se-guirebbe nel caso di compimento esclusivo ditale attività. Ciò si verifica se la società di revisio-ne svolge altre attività concorrenti.Il conflitto di interessi intrinseco individua l’ipo-tesi di contrapposizione fra le due parti di unostesso contratto, in base al quale una parte ètenuta a svolgere una attività nell’interesse del-l’altra.Le fattispecie riconducibili a tale categoria sono

ne contabile della seconda.Al contrario, l’ipotesi di conflitto di interessi di-namico ricorre esclusivamente nel caso in cui siastato effettivamente leso l’interesse della socie-tà che ha incaricato l’agent di svolgere la revi-sione contabile.

le più varie, ma sono tutte accomunate dalla cir-costanza di determinare il venir meno della con-dizione di indipendenza, che invece dovrebbesempre sussistere tra chi conferisce e chi ricevel’ incarico di svolgere l’ attività di revisione con-tabile. Tale tipologia di conflitto può manifestar-

si in tutte le fasi del rapporto contrattuale, dallascelta della società di revisione a cui conferirel’incarico, fino alla decisione di rinnovare o menoil rapporto di collaborazione con la stessa.

3. INSIDER TRADINGSi tratta del complesso di operazioni poste in es-sere da determinati soggetti, sulla base di infor-mazioni riservate, riguardanti l’andamento dei ti-toli sul mercato.Attorno alla figura dell’insider trading si sonoavute numerosissime dispute dottrinali, alcunedelle quali hanno visto degli autori sostenereaddirittura la liceità di tale fenomeno sulla basedi determinati vantaggi, in chiave micro emacroeconomica, che il sistema otterrebbe dallibero esercizio di tale pratica2.Attualmente si può dire universalmente accettatala tesi che considera l’insider trading una praticaillecita. Il principale elemento su cui bisogna foca-lizzare l’analisi è l’individuazione del soggettoportatore dell’interesse che è stato leso, a causadell’insider trading: l’ipotesi iniziale è quella dellalesione di un interesse della società sottoposta alcontrollo dei revisori contabili. La lesione può es-sere dovuta alla violazione del dovere di riserva-tezza cui sono tenuti i membri aziendali e i soggettiche dispongono di particolari informazioni, inragione del ruolo o ufficio ricoperto, tra i quali irevisori stessi. La violazione del dovere di riser-vatezza determina precise responsabilità di or-dine penale3. Per quanto sia condivisibile che laviolazione del dovere di riservatezza costitui-sca una fattispecie punibile, perplessità su-

  CONFLITTO DI INTERESSI INTRINSECO 

INSIDER TRADING                                      Reati di 

AGGIOTAGGIO                                informazione 

1 Il conflitto di interessi nelle gestioni individuali di patrimoni mobiliari, in Rivista critica del diritto privato, p. 304, ANTONIO FICI, Jovene Editore, Napoli, marzo 1997.2 Informazione, mercato, buona fede: il cosiddetto Insider Trading, a proposito della teoria di H. Manne sulla liceità dell’insider trading p. 7, GIUSEPPE CARRIERO, GiuffrèEditore, Milano, 1992.3 Ibidem, p. 21-22, GIUSEPPE CARRIERO, Giuffrè Editore, Milano, 1992.

 

STATICO 

automatiche, a prescindere dal verificarsi  

dell’effettiva  lesione 

DINAMICO 

necessitano di una verifica preventiva dell’avvenuta 

lesione 

SANZIONI 

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scita l’affermazione che l’insider trading vada aledere, in concreto, gli interessi della società lecui informazioni vengono sfruttate. Si potrebbeinfatti obiettare che la società di cui sono statesfruttatte le informazioni riservate, ma non resenote, non risenta di alcun pregiudizio e che anzi,in determinati casi, le operazioni compiute daisoggetti in possesso di informazioni privilegiate,possano contribuire a determinare movimenti piùgraduali dei titoli e delle azioni di Borsa. Ciò sen-za voler considerare quanto da altri più radical-mente sostenuto e cioè che l’insider trading, ingenerale, non è teso ad offendere nessun inte-resse societario in senso stretto4. E’ necessarioallargare l’orizzonte dell’analisi per comprenderecome il fenomeno dell’insider trading sia unagrave forma di distorsione delle informazioni cheva a minare le basi stesse del mercato finanziario.Il cosiddetto “market egalitarism”: parità di trat-tamento tra gli operatori, rappresenta l’obiettivoprincipale del buon funzionamento del mercatoazionario. Proprio tale obiettivo spiegherebbel’emersione di profili di responsabilità per opera-zioni effettuate grazie al possesso di informazio-ni riservate. L’insider trading consiste essen-zialmente nella lesione che esso arreca ad alcunidei principi basilari per il corretto funzionamentodei mercati finanziari, come quello della traspa-renza dell’informazione o uguaglianza conosciti-va. Quest’ultimo concetto merita un ulteriore ap-profondimento: garantire l’uguaglianza conosci-tiva, ossia una sorta di parità di trattamento tra ivari operatori, non significa esclusivamente farein modo che tutti i soggetti, operanti in un deter-minato mercato, possano disporre del medesimobagaglio informativo, una tale condizione infatti,costituirebbe la negazione stessa del mercato.

4. AGGIOTAGGIOL’aggiotaggio consiste nella divulgazione di no-tizie false, esagerate e tendenziose5 o in qualun-que altra azione idonea a provocare una sensibi-le alterazione del prezzo di mercato, della genera-lità delle attività finanziarie o di alcune di esse inparticolare. L’interesse che tale previsione di rea-to vuole tutelare è quello del buon funzionamentodel mercato, impedendo che il sistema dei prezzivenga influenzato dall’immissione, nell’ambito delmercato stesso, di informazioni che presentinoun contenuto non veritiero o distorto, rispettoalla realtà dei fatti. Notevoli problematiche deri-

vano dall’interpretazione e dalla quantificazionedegli elementi su cui si basa la definizione dellafattispecie, in particolare il riferimento è al con-cetto di notizia.Notizia: ci si chiede se sia opportunoricomprendervi o meno, oltre alle informazionirelative a fatti già verificatisi, anche le afferma-zioni riguardanti fatti non ancora avvenuti e levalutazioni. Parte della dottrina infatti, tende aescludere la possibile rilevanza penale di con-dotte che si basano su fatti futuri. Tale interpre-tazione non appare condivisibile, per diverse ra-gioni. In linea generale può innanzitutto osser-varsi che il termine notizia incorpora necessaria-mente, accanto ad una componente descrittiva,anche una componente valutativa. La possibilitàdi tenere nettamente distinte affermazioni descritti-ve di fatti accaduti e affermazioni a contenutovalutativo, non è realistica. Qualunque descrizio-ne di un fatto implica una interpretazione eduna valutazione: nell’impossibilità di riportaregli infiniti elementi che compongono il fatto con-creto, la scelta degli aspetti meritevoli di essere ri-portati e descritti costituisce, già di per sé, una va-lutazione.

ConclusioneLa distinzione fra conflitto di interessi statico odinamico richiama quella fra norme repressive epreventive, che il legislatore ha previsto, per con-trastare tale fattispecie. I principali ordinamentigiuridici (incluso quello italiano) non si limitanoa sanzionare gli reati commessi dagli amministra-tori interessati, bensì dettano regole aventi adoggetto la situazione di potenziale conflitto diinteressi in cui tali amministratori vengono a tro-varsi. Ci si spinge quindi, oltre il semplice contra-sto delle ipotesi di conflitto di interessi attuale,proponendo norme che evitino l’insorgere dicondizioni tali da generare, in sé e per sé, unasituazione di incompatibilità con la figura di agentdi un determinato rapporto di agency.La giusta combinazione di norme repressive epreventive va ricercata e, una volta individuata,si devono scegliere le leggi più adatte.In aggiunta, l’ art. 177 del T. U. vieta agli ammini-stratori, responsabili e dipendenti delle societàdi revisione di contrarre prestiti sotto qualsiasiforma, sia direttamente, sia per interposta perso-na, con la società sottoposta a revisione o conuna società che la controlla o da cui è controllatae di farsi rilasciare, da una di tali società, garanzieper debiti propri.

4 Ibidem, p. 25-26, GIUSEPPE CARRIERO, Giuffrè Editore, Milano, 1992.5 T.U. della Finanza, art. 181, c. 1.

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Il conflitto d'interessiSEGUE DA PAGINA 7

L’Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezia, lo scorso luglio è stataaccreditata dal Ministero della Giustizia quale “Ente di formazione per conciliatori” e pertanto è abilitata atenere corsi per la formazione specialistica in materia di conciliazione societaria ai sensi dell’art. 38 e seguenti delD.Lgs. 17.1.2003 n. 5. Tutto ciò è stato concepito con l’obiettivo di avere un presidio triveneto in materia diconciliazione in modo tale evitare sovrapposizioni territoriali con analoghe iniziative da parte di Istituzioni chegià collaborano con gli Ordini e per poter conferire all’interno della categoria la qualifica di conciliatore a queicolleghi che volessero operare in tal senso. Peraltro, nella fase organizzativa dei primi corsi per conciliatori - peri quali l’Associazione si sta affidando alla collaborazione della Commissione Nazionale Arbitrato e Conciliazio-ne - è emersa l’esigenza di costituire un gruppo di colleghi che possano diventare formatori nei percorsi formativigestiti dall’Associazione stessa. I primi corsi partiranno nei primi mesi del 2010.Nell’ambito dell’attività formativa proposta “in proprio” dall’Associazione la novità dell’anno 2010 sarà ilPrimo Master Triveneto, un’iniziativa articolata che si svilupperà in 6 pomeriggi tra gennaio e marzo e realizzatacon il coordinamento scientifico dei professori Chiara Mio e Carlo Bagnoli dell’Università di Venezia.Il titolo del Master è Strumenti evoluti di governo delle imprese e vuole essere un percorso di studiosvincolato dal solito aggiornamento fiscale e più orientato a capire e gestire la complessità delle nostre aziende.Il master si compone di due moduli, integrati fra loro, e tenuti rispettivamente, come anticipato, dai proff. ChiaraMio e Carlo Bagnoli. Il Master si articola su sei giornate, dal 14 gennaio al 18 marzo, tutte di giovedì, e le lezionisaranno tenute presso la sala ARCEDI a Marghera. L’Associazione ha deciso, per agevolare in modo importantei propri iscritti, ed intendendo in tal modo investire al meglio le risorse economiche a disposizione, di limitare almassimo il costo per i partecipanti nostri associati.

Il Ministero della Giustizia accredital'ADCEC Tre Venezie

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NUMERO 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009 9

Invenzione d'azienda e determinazionedell'equo premio spettante al lavoratore

NORME E TRIBUTIIL COMMERCIALISTA VENETO

MARCO ORLANDI Ordine di Treviso

1. I brevetti: nozionee inquadramento normativoUn brevetto industriale assume rilevanza giuridi-ca quando rappresenta una qualsiasi idea nuovaed originale idonea a risolvere un problema tec-nico, di interesse industriale; si riferisce, pertan-to, ad un’innovazione tecnologica che può ave-re una applicazione o attuazione industriale.Secondo la Corte di Cassazione, in base alla sen-tenza del 5 luglio 1984, n. 3932, «l’invenzioneindustriale si fonda sulla soluzione di un pro-blema tecnico, non ancora risolto, atta ad ave-re concrete realizzazioni nel campo industria-le, tali da apportare un progresso rispetto allatecnica ed alle cognizioni preesistenti (novitàestrinseca) e da esprimere un’attività creativadell’inventore, che non sia cioè semplice esecu-zione di idee già note e rientranti nella norma-le applicazione di principi conosciuti, prescin-dendosi dalla maggiore o minore novità del ri-sultato (novità intrinseca)». Per conseguire unbrevetto sono, quindi, necessari i requisiti dellanovità (estrinseca ed intrinseca), dell’originalitàe dell’industrialità.Il brevetto, a livello normativo, viene disciplina-to dall’art. 2585 del codice civile e dagli artt. 45 -67 del Codice della proprietà industriale; il bre-vetto si può definire un diritto di proprietà imma-teriale che conferisce al suo titolare, ai sensidell’art. 66 c.p.i.:1) il diritto (facoltà) di attuare l’invenzione;2) il diritto (facoltà) di trarne frutto o profittonel territorio dello Stato, per il tempo, nei limiti esotto le condizioni stabilite dal Codice della pro-prietà industriale;3) il diritto di escludere o impedire, a qualsia-si terzo, ogni attività diretta ad attuare l’invenzio-ne ed a trarne profitto (ius excludendi alios).Solamente con la concessione del brevetto daparte Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in casodi invenzioni nazionali, si ottiene il diritto di bre-vetto: non è, quindi, sufficiente l’invenzione, inquanto il titolo brevettuale è un titolo ad effica-cia costitutiva e non dichiarativa (artt. 2 e 53 c.p.i.).L’art. 62 del Codice della proprietà industriale ri-conosce il cosiddetto diritto morale all’invento-re (o diritto di paternità), ovvero il diritto ad esse-re riconosciuto autore dell’invenzione, il qualecostituisce un diritto della personalità,imprescrittibile, irrinunciabile ed intrasmissibile,di carattere personalissimo. Può essere fatto va-lere per l’autore dell’invenzione, anche dopo lasua morte, dagli eredi.I diritti patrimoniali derivanti dal rilascio del bre-vetto spettano all’inventore, o ai suoi aventi cau-sa, e sono alienabili o trasmissibili (ex art. 2589c.c. e art. 63 c.p.i.), per atto tra vivi o mortis cau-sa; possono essere altresì, al pari degli altri dirittipatrimoniali, oggetto di pegno, sequestro oesproprio.

2. Le invenzioni dei lavoratori dipendenti:il trattamento economicoIl prestatore di lavoro ha diritto ad essere ricono-sciuto autore dell’invenzione portata a terminenello svolgimento del rapporto di lavoro (art. 2590c.c.); è necessario evidenziare, però, che, in baseall’art. 64 c.p.i., l’esercizio dei diritti patrimonialivaria a seconda delle pattuizioni contrattuali esi-stenti con il datore di lavoro:1) l’invenzione fatta da un dipendente inesecuzione di un rapporto di lavoro, la cui attivi-tà inventiva è prevista come oggetto del contrat-to (detta invenzione di servizio, essendo

specificatamente retribuita contrattualmente),non fa sorgere in capo al lavoratore alcun com-penso, in quanto i diritti patrimoniali nascentidall’invenzione spettano esclusivamente aldatore di lavoro;2) l’invenzione realizzata da un dipendentenon per contratto, quindi, senza previsione dialcuna specifica retribuzione, in esecuzione, co-munque, di un rapporto di lavoro (invenzioned’azienda), determina per l’inventore, oltre al di-ritto morale ad esserne riconosciuto autore, an-che il diritto a percepire un equo premio;3) se non ricorrono le condizioni sopra indi-cate all’inventore spetta la titolarità dell’inven-zione non solo morale, ma anche sotto il profilopatrimoniale (invenzione occasionale); il datoredi lavoro matura, tuttavia, un diritto di prelazioneper l’uso o l’acquisto del brevetto. In questa ul-tima ipotesi, nella determinazione dei relativi oneridi acquisizione, si dovrà tener conto dell’aiutoche l’inventore ha ricevuto da parte del medesi-mo datore di lavoro per attuare l’invenzione.

3. La determinazione dell’equo premioal lavoratore in caso di invenzione d’aziendaL’invenzione d’azienda realizzata da un dipendentenell’esecuzione o nell’adempimento di un contrat-to o di un rapporto di lavoro, in assenza di unaspecifica previsione contrattuale di un compenso oretribuzione per l’attività inventiva, comporta, comeindicato nel paragrafo precedente, il diritto ad otte-nere un equo premio dall’azienda medesima.La determinazione dell’equo premio non è sempli-ce, in quanto, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.i.,richiede la valutazione congiunta di una serie divariabili o parametri, quali la rilevanza della prote-zione conferita all’invenzione dal brevetto, le man-sioni svolte e la retribuzione percepita dall’inven-tore, nonché il contributo che questi ha ricevutodall’organizzazione del datore di lavoro.La norma in esame non individua, però, in modochiaro e preciso l’incidenza percentuale (o pesorelativo) di ciascun diverso criterio valutativonella quantificazione dell’equo premioAi fini della determinazione in esame si pone altresìin rilievo che in giurisprudenza è stata finora gene-ralmente accolta la formula proposta dall’ordina-mento tedesco, la cosiddetta formula tedesca (in talsenso si citano le sentenze della Corte di Cassazionen. 2646/1990 e n. 7161/1998), attraverso la qualel’ammontare dell’equo premio da riconoscere al di-pendente risulta così individuato:

Si ritiene, pertanto, che tale metodo di misurazio-ne dell’equo premio spettante al dipendente-in-ventore rimanga ugualmente significativo ed ef-ficace, ovviamente tenendo in considerazione iparametri di valutazione specificati all’art. 64,comma 2, c.p.i., che andranno, conseguentemen-te, ad influire sul valore della percentuale “P”.Nella formula sopra indicata, inoltre, occorre sa-per stimare correttamente il valore dell’invenzio-ne “V” mediante l’utilizzo di un metodo affidabi-le, coerente ed economicamente giustificato, checonsenta di estrapolare, in modo puntuale, taleasset, posto che è piuttosto difficile riscontrare oidentificare un mercato attivo o dinamico di talitransazioni, trattandosi di beni unici nel loro ge-nere, che possiedono, però, un valorerecuperabile nel tempo, inteso come sommarealizzabile da un’eventuale loro alienazione ocessione (valutazione da effettuare a prezzi nor-mali di mercato) oppure come valore in uso, defini-to come il valore attuale dei flussi di cassa futuriattesi derivanti dal loro utilizzo nell’attivitàaziendale. In particolare, su questa specificaproblematica si pone in rilievo che il principio OIC24 ha stabilito che «il valore d’iscrizione (al co-sto) delle immobilizzazioni immateriali non puòeccedere il valore recuperabile, definito come ilmaggiore tra il presumibile valore realizzabiletramite alienazione ed il suo valore in uso».Il suddetto principio contabile ha altresì precisa-to che «il valore realizzabile dall’alienazione èdefinito come l’ammontare che può essere rica-vato dalla cessione dell’immobilizzazione in unavendita contrattata a prezzi normali di mercatotra parti bene informate e interessate, al nettodegli oneri diretti da sostenere per la cessionestessa. Il valore in uso è definito come il valoreattuale dei flussi di cassa attesi nel futuro deri-vanti o attribuibili alla continuazione dell’uti-lizzo dell’immobilizzazione, compresi quelliderivanti dallo smobilizzo della stessa al termi-ne della sua vita utile».In generale, per raggiungere una corretta valuta-zione economica dei beni immateriali non si puòprescindere da una precisa conoscenza dellenorme giuridiche che ne disciplinano la natura ela durata (mi riferisco, a titolo esemplificativo,alla durata legale ventennale del brevetto ed alsuo ammortamento civilistico o anche al cosid-detto impairment test). Lo studio dei beni intan-gibili deve, pertanto, essere affrontato coniugan-do puntualmente l’aspetto giuridico con quelloeconomico-contabile1.

  I = V x P

dove:

I = ammontare premio riconosciuto al di-pendente;

V = valore dell’invenzione pari, ad es., alprezzo che l’impresa dovrebbe sostene-re per acquisire il brevetto;

P = è una percentuale che esprime l’ap-porto o il contributo fornito dal dipenden-te alla realizzazione del brevetto.

1 Per un esame delle problematiche connesse alla disciplina giuridica ed economica dei brevetti e marchi mi sia consentito citare la seguente pubblicazione:Proprietà industriale ed attività immateriali (aspetti civilistici, fiscali e contabili), di Marco Orlandi - Giappichelli Editore – Torino – 2008.

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NORME E TRIBUTI

SABRINA BELLOTTO Praticante Ordine di Venezia

Il contratto di distaccamentoin aiuto alle imprese in crisi e negli appalti pubbliciIn un periodo di recessione come questo è

auspicabile che le aziende in crisi, anziché licen-ziare alcuni dipendenti, riescano a distaccarli cioèa “prestarli” a terzi (aziende, studi, enti pubbli-

ci). Un notevole aiuto è dato dall’Istituto del Distac-camento previsto dalla Legge Biagi ( D. Lgs. 276/2003).L’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 recita: “Il Distacco si haquando un datore di lavoro (distaccante), per propriointeresse (2), pone temporaneamente (1) uno o piùlavoratori a disposizione di altro soggetto per l’ese-cuzione di una determinata attività lavorativa (3)”. Inrealtà, la ratio dell’Istituto è di consentire al Distac-cante (cioè a colui che dispone della manodopera) disoddisfare un interesse di tipo produttivo, intenden-dosi per tale, il controllo dell’attività del fornitore o dialtro soggetto, una collaborazione per la migliore riu-scita del prodotto, la formazione delle maestranze dopola fornitura di un macchinario o impianto complessoecc. In altre parole, l’interesse del distaccante non deveesaurirsi nella fornitura di manodopera al fine di lucro,bensì deve trattarsi di un interesse produttivo. L’uni-ca eccezione consentita è quando l’azienda è in crisi e,per evitare il licenziamento di alcuni dipendenti, glistessi vengono affidati a terzi. (Circolare del Ministe-ro del lavoro e delle politiche sociali n. 28/2005).L’istituto, per essere legittimo, dovrà rispettare trerequisiti: la temporaneità; l’esistenza di un interesse aldistacco in capo al datore di lavoro distaccante; un’at-tività determinata. La Legge, quindi, dice che il rap-porto non può essere definitivo bensì deve essere fun-zionale alla persistenza dell’interesse del Distaccante(Min. lav. Circ. 15/01/2004 n. 3) ovvero il distacco èlecito anche per lunghi periodi, purchè legato ad unadata certa o al compimento di un’opera o servizio(Cass. 02/09/2004 n. 17748). Se manca la temporanei-tà si è, quindi, in presenza di un trasferimento (Cass.20/02/1985 n. 1499). Dall’altro deve trattarsi di uninteresse produttivo, che può essere fatto valere an-che tra società appartenenti al medesimo gruppo op-pure per evitare riduzioni di personale, qualora regola-to da accordi sindacali e, sempre per una durata tem-poranea. Infine, i compiti del lavoratore distaccatodebbono essere precisati e finalizzati ad uno scopoben individuato, restando esclusa una generica messa adisposizione del dipendente in questione.Gli adempimenti a carico del Distaccante sono: la co-municazione del distacco, in via telematica, al centroper l’impiego, entro 5 gg, con il mod. Unificato Lav.C’è da compilare anche il campo “Data fine rapporto”relativo alla data di fine distacco che, comunque, puòessere prorogata vista, a volte, l’impossibilità di avereuna data certa di fine lavori; la permanenza della re-sponsabilità in seno al Distaccante per tutta la duratadel distacco, del trattamento economico, normativo econtributivo (si applica il CCNL del distaccante) afavore del lavoratore distaccato.Il Distaccatario non può rimborsare più di quanto ef-fettivamente speso per la prestazione del distaccatocioè l’importo del rimborso non può superare il costoeffettivo rimasto a carico del datore di lavoro titolaredel rapporto. Nell’ipotesi contraria si è in presenza disomministrazione di lavoro illecita e, pertanto, san-zionata pesantemente.Il potere direttivo in senso stretto, cioè di modificare ilcontratto di lavoro (es. attribuendo una progressionedi carriera) o di revocare il distacco resta in capo aldistaccante. Invece, il potere direttivo “operativo” cioèquello relativo alle modalità di svolgimento della man-sione (es. l’ora di inizio dell’attività, l’obbligo di uti-lizzare strumentazioni o abiti di lavoro ecc) viene tra-sferito al Distaccatario.Importante è che le mansioni affidate al lavoratore

distaccato non siano in pejus;La Legge non prevede alcuna forma particolare per ilconsenso del lavoratore. E’ consigliabile una comuni-cazione scritta da far firmare per accettazione.La valenza di questo Istituto è emersa, soprattutto, inquesto periodo di recessione, laddove per evitare ridu-zioni di personale, mediante accordi sindacali si sonoregolati il distacco di uno o più lavoratori da un’impre-sa ad un’altra per una durata temporanea. L’interessepiù che del datore di lavoro, è dei dipendenti che, inquesto modo, evitano il licenziamento. In quest’ultimafattispecie, il Distaccatario dovrà prestare particolareattenzione all’andamento della crisi dell’azienda distac-cante, poiché una volta cessata tale “empasse”, il di-stacco non avrà più ragion d’essere e sarà opportunoche egli provveda a rinviare i lavoratori distaccati pres-so il datore o ad assumerli alle proprie dipendenze.In altre parole, la necessità del Distaccante di darelavoro alle proprie maestranze unitamente a quella deldistaccatario di poter usufruire di manodopera di terziper realizzare una certa opera, senza necessariamenteassumere altro personale, può essere soddisfatta me-diante il contratto di distacco.Per la rilevanza ai fini IVA, i distacchi di personaledipendente ricadono nell’esclusione dal computodella base imponibile I.V.A, ai sensi dell’art. 15comma 1, n. 3 del D.P.R. 633/72, nonché dell’art. 8,comma 35 della Legge 67 del 11/03/1988 che recita“non sono da intendere rilevanti ai fini dell’impostasul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personaledei quali è versato solo il rimborso del relativo co-sto”.. purchè l’impresa beneficiaria ne corrisponda ilsolo costo di tale utilizzazione, vale a dire la retribu-zione, gli oneri fiscali e previdenziali.Qualora l’importo corrisposto dall’impresa distaccatariasia di importo superiore od inferiore alla sommatoriadelle voci elencate si ricade nel problema dell’ elusività oquantomeno dell’ illegittimo differimento nella liquida-zione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto”(risposta ad un interpello presentato all’Agenzia delleEntrate in data 17/08/2009).Quanto all’IRAP del Distaccante, gli importi spettan-ti a titolo di recupero degli oneri relativi al personaledistaccato sono esclusi dalla base imponibile; gli stessiimporti non sono deducibili da parte del Distaccatario,salve le agevolazioni in materia di determinazione del-la base imponibile previste dalla normativa (Min. fin.,circ 12.11.1998, n. 263), quindi le somme corrispostedal Distaccatario saranno soggette a tassazione. E’ im-portante che il datore distaccante non chieda il rimborsodell’IRAP, in quanto questa resta a carico del destinatario:ove ciò non avvenisse, si potrebbe qualificare un guada-gno illecito per il Distaccante con conseguenteipotizzabilità della somministrazione illecita.Al Distaccante, titolare del rapporto di lavoro, fannocapo tutti gli adempimenti di carattere fiscale: versa-mento delle imposte in qualità di sostituto d’imposta,consegna della certificazione CUD, denuncia mensileall’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali (a decorreredal gennaio 2009- L. 244/2007) e trasmissione delmodello 770/semplificato. Il Distaccatario che intendariconoscere al distaccato ulteriori emolumentiretributivi (somme/o valori) è tenuto a comunicarli alDistaccatante che provvederà ad inserirli nel libro uni-co del lavoro ai fini dell’applicazione dei relativiadempimenti retributivi, contributivi e fiscali.Da non dimenticare le sanzioni nel caso di distaccoprivo di requisiti perché in tale ipotesi si è in presenza

di una somministrazione illecita, abusiva. La sanzioneprevista sia per il Distaccatario che per il Distaccanteè un’ammenda di euro 50,00 per ogni lavoratore occu-pato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfrut-tamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a 18mesi e l’ammenda è aumentata fino a 300 euro al gior-no per ogni minore (art. 18, c. 5 bis, D.Lgs 276/2003).In ultimo, un consiglio per le funzioni aziendali delDistaccatario è di richiedere al Distaccante il DURC(documento unico di regolarità contributiva) duran-te il periodo in cui i lavoratori sono impegnati pres-so il Distaccatario che rimane responsabile in solidocon il Distaccante.

FAC SIMILE CONTRATTODI DISTACCO TEMPORANEO

Tra la ditta………………, con sede in …… P:IVA ……, diseguito DISTACCATARIAE la ditta………………………, con sede in………P.IVA………, di seguito DISTACCANTEPREMESSOChe il Decreto Legislativo 276/2003 del 10/9/2003 al-l’articolo 30 ha disciplinato il distacco temporaneo;che la ditta distaccante ha l’interesse di mantenere laprofessionalità dei dipendenti attualmente impiegati;che l’impresa distaccataria necessita di un intervento diformazione delle proprie maestranze per il ….. su uncomune…( ), denominato “………Si stipula e conviene quanto segue:1. Requisito della temporaneitàI lavoratori sotto elencati presteranno la loro opera afavore della distaccataria, conservando il rapporto dilavoro con la distaccante per l’intervento sopra cita-to:…………– nato a ……… il …………… e residente a …in Via .... N°...., assunto con la qualifica di operaio spe-cializzato …livello del CCNL ….. – nato in…… il …….e residente a …… Via…… N°..., assunto con qualifica dioperaio qualificato...livello del CCNL …;2. la prestazione avrà inizio il ……e si protrar-rà presumibilmente fino al giorno…, i lavoratori rien-treranno presso il distaccante al termine del ....;3. L’impresa beneficiaria dovrà corrisponderesolo la retribuzione, gli oneri fiscali e gli oneriprevidenziali; i lavoratori verranno impiegati dalladistaccataria in mansioni equivalenti a quelle ricopertepresso la distaccante;4. il costo orario della retribuzione sarà quel-lo indicato in busta paga;5. la distaccante risulta iscritta alla CCIAA di…con N° REA VE........., risulta inoltre intestataria delleseguenti posizioni INAIL sede di … N° INPS sededi , la distaccante applica al proprio personale dipen-dente il CCNL …;6. la distaccante dichiara di adempiere a tuttigli obblighi salariali, previdenziali e fiscali nei confrontidei propri dipendenti, nonché di rispettare le normativevigenti in materia di sicurezza nel lavoro;7. la distaccataria comunicherà il proprio tas-so INAIL per permettere alla distaccante il versamentodei contributi conformemente ai chiarimenti ministerialidi cui alla Circolare del Ministro del Lavoro N° 3/2004;8. il pagamento del corrispettivo avverrà tra-mite …………previa emissione di regolare fattura da partedella distaccante;9. per qualsiasi controversia dovesse insorgerein relazione od in conseguenza al presente contrattosarà competente il foro di …………...Letto, confermato e sottoscritto.

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FAC SIMILE CONTRATTODI DISTACCO TEMPORANEO

Tra la ditta………………, con sede in …… P:IVA ……, diseguito DISTACCATARIAE la ditta………………………, con sede in………P.IVA………, di seguito DISTACCANTEPREMESSOChe il Decreto Legislativo 276/2003 del 10/9/2003 al-l’articolo 30 ha disciplinato il distacco temporaneo;che la ditta distaccante ha l’interesse di mantenere laprofessionalità dei dipendenti attualmente impiegati;che l’impresa distaccataria necessita di un intervento diformazione delle proprie maestranze per il ….. su uncomune…( ), denominato “………Si stipula e conviene quanto segue:1. Requisito della temporaneitàI lavoratori sotto elencati presteranno la loro opera afavore della distaccataria, conservando il rapporto dilavoro con la distaccante per l’intervento sopra cita-to:…………– nato a ……… il …………… e residente a …in Via .... N°...., assunto con la qualifica di operaio spe-cializzato …livello del CCNL ….. – nato in…… il …….e residente a …… Via…… N°..., assunto con qualifica dioperaio qualificato...livello del CCNL …;2. la prestazione avrà inizio il ……e si protrar-rà presumibilmente fino al giorno…, i lavoratori rien-treranno presso il distaccante al termine del ....;3. L’impresa beneficiaria dovrà corrisponderesolo la retribuzione, gli oneri fiscali e gli oneriprevidenziali; i lavoratori verranno impiegati dalladistaccataria in mansioni equivalenti a quelle ricopertepresso la distaccante;4. il costo orario della retribuzione sarà quel-lo indicato in busta paga;5. la distaccante risulta iscritta alla CCIAA di…con N° REA VE........., risulta inoltre intestataria delleseguenti posizioni INAIL sede di … N° INPS sededi , la distaccante applica al proprio personale dipen-dente il CCNL …;6. la distaccante dichiara di adempiere a tuttigli obblighi salariali, previdenziali e fiscali nei confrontidei propri dipendenti, nonché di rispettare le normativevigenti in materia di sicurezza nel lavoro;7. la distaccataria comunicherà il proprio tas-so INAIL per permettere alla distaccante il versamentodei contributi conformemente ai chiarimenti ministerialidi cui alla Circolare del Ministro del Lavoro N° 3/2004;8. il pagamento del corrispettivo avverrà tra-mite …………previa emissione di regolare fattura da partedella distaccante;9. per qualsiasi controversia dovesse insorgerein relazione od in conseguenza al presente contrattosarà competente il foro di …………...Letto, confermato e sottoscritto.

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NUMERO 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009 11

Operazioni con parti correlatee accordi fuori bilancio

NORME E TRIBUTIIL COMMERCIALISTA VENETO

SEGUE A PAGINA 12

GIUSEPPE RODIGHIERO Ordine di Vicenza

Novità per i bilanci dell'esercizio 2009PremessaCon il Decreto Legislativo 173/2008, si sono in-trodotte alcune “innovazioni normative” in temadi informativa sulle operazioni con parti correlate,nonchè sugli accordi fuori bilancio, da fornirenella Nota Integrativa dei bilanci di esercizio econsolidati, civilistici e IAS/IFRS compliance,relativi all’esercizio 2009.

1. La nuova normativaCon il recepimento della Direttiva 2006/46/CE1,ad opera del Decreto Legislativo 3 novembre 2008n. 1732, si sono aggiunte all’articolo 2427 comma1 del codice civile, nuove disposizioni in materiadi contenuto della Nota Integrativa. In particola-re si tratta dell’aggiunta del comma 2 (definizionedi parte correlata), del n. 22 bis (operazioni realiz-zate con parti correlate), del n. 22 ter (accordifuori bilancio). Inoltre, per i bilanci in forma ab-breviata, il citato Decreto aggiunge all’art. 2435bis del codice civile il comma 6.Le informazioni addizionali, da fornire in NotaIntegrativa, in materia di operazione con particorrelate ed accordi non risultanti dallo StatoPatrimoniale, devono riguardare i bilanci di eser-cizio e consolidati di tutte le società tenute allaredazione di detti documenti.Si devono considerare interessati dalla nuovanorma, quindi, le società che redigono i bilancisecondo i principi contabili nazionali, come purequelle che fanno riferimento ai principi IAS/IFRS.A tal proposito, per quanto riguarda le prime, ilconsiglio di gestione dell’OIC ha recentementeemanato una bozza di appendice3 di aggiorna-mento al principio contabile nazionale OIC 12 (“In-formazioni nella nota integrativa relative a opera-zioni con parti correlate e accordi fuori bilancio”)a seguito dell’entrata in vigore del citato Decre-to. Tale documento è stato diffuso per la consul-tazione, stabilendo la data dell’8 gennaio 2010come termine massimo per l’invio di eventualiosservazioni sullo stesso.Per quanto concerne, invece, quelle società cheredigono il bilancio IAS/IFRS compliance, laCONSOB ha pubblicato il 3 agosto 2009 la se-conda bozza di regolamento per la disciplina del-le sole operazioni con parti correlate. Essa è at-tualmente oggetto di discussione, con le societàche chiedono norme più leggere in materia.Con riferimento alla decorrenza, le disposizioniintrodotte all’art. 2427 c.c. riguardano i bilancirelativi agli esercizi che hanno inizio successiva-

mente al 21 novembre 2008 (data di entrata invigore del D.Lgs. 173/2008). Sifa riferimento, quindi, ai bilancirelativi all’esercizio 2009.

1.1 Chi sono le parti correlate(Art. 2427 comma 2 del c.c.)In prima approssimazione, è pos-sibile dire che con il termine “particorrelate” si fa riferimento a talunisoggetti che, come conseguen-za di particolari tipologie di rap-porto intercorrenti con la socie-tà, possono influenzare la ge-stione e/o le singole operazionidella stessa. In tal caso, il rischioper la società è quello che, nelcompimento di tali operazioni,quest’ultime vengano conclusea condizioni diverse rispetto aquelle che si avrebbero in una ti-pica contrattazione di mercato,spesso a danno degli interessidelle minoranze.Fino al D.Lgs. 173/2008, la defi-nizione di parti correlate risulta-va rinvenibile dalle seguenti fon-ti normative:- art. 2359 del codice civi-le, che fornisce una definizionedi società controllate e quelle col-legate;– art. 93 D.Lgs. 58 del 24febbraio 1998 (Testo Unico dellaFinanza), afferente la definizione di imprese con-trollate;– Delibera Consob n.14990 del 14 aprile 2005che, nella sostanza, rimanda allo IAS 24 per ladefinizione di parti correlate.D’altro canto, con il nuovo comma 2 dell’art. 2427c.c., si è specificato che ora: “(..) per le defini-zioni di (..) “parte correlata” (..) si fa riferimen-to ai principi contabili internazionali adottatidall’Unione europea.”Quindi, secondo il dettato della norma, in tal casosi dovrà fare riferimento allo IAS 244, il quale, alparagrafo 9, stabilisce che “(..) Una parte ècorrelata a un’entità se:

a) direttamente, o indirettamente attraverso unoo più intermediari, la parte:

(i) controlla l’entità, ne è controllata,oppure è sotto comune controllo (ivi incluse leentità controllanti, le controllate e le

consociate);(ii) detiene una partecipazione nell’en-

tità tale da poter esercitare un’influenza note-vole su quest’ultima; o

(iii) controlla congiuntamente l’entità;b) la parte è una società collegata (secondo ladefinizione dello IAS 28 Partecipazioni in so-cietà collegate) dell’entità;c) la parte è una joint venture in cui l’entità èuna partecipante;5

d) la parte è uno dei dirigenti con responsabilità

1 La Direttiva 2006/46/CE modifica le Direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE, 91/674/CEE.2 Il D.Lgs. 173/2008 è pubblicato sulla G.U. n.260 del 6 novembre 2008.3 Appendice 6.4 La versione dello IAS 24 (revised 2003) è stata pubblicata con il Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008.5 Per la definizione di “Joint venture” vedere lo IAS 31.

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strategiche6 dell’entità o della sua controllante;e) la parte è uno stretto familiare7 di uno deisoggetti di cui ai punti (a) o (d);f) la parte è un’entità controllata, controllatacongiuntamente o soggetta ad influenza note-vole da parte di uno dei soggetti di cui ai punti(d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, diret-tamente o indirettamente, una quota significa-tiva di diritti di voto; og) la parte è un piano per benefici successivialla fine del rapporto di lavoro a favore deidipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altraentità ad essa correlata”.

1.2 Operazioni realizzate con parti correlate(Art. 2427 comma 1, n. 22 bis del c.c.)Ovviamente anche prima del D.Lgs. 173/2008 era-no disciplinate alcune principali operazioni conparti correlate. L’art. 2428 commi 1 e 2 del c.c.,infatti, stabilisce che le imprese che redigono larelazione sulla gestione devono indicare, tra lealtre cose, i rapporti con imprese del gruppo (con-trollate, collegate, etc.), nonché la situazione el’andamento della gestione “nel suo complessoe nei vari settori in cui essa ha operato, ancheattraverso imprese controllate”.Inoltre, gli articoli da 2497 a 2497 septies del c.c.dettano obblighi di informativa sulle proprie atti-vità di direzione e coordinamento di società.Ora, con l’aggiunta del n. 22 bis all’art. 2427 delc.c. ad opera del citato Decreto, si è previsto chein Nota Integrativa si debba dare informazioni sul-la presenza di operazioni con parti correlate (OPC),che presentano le seguenti caratteristiche:- rilevanti;8

- che non sono concluse a normali condi-zioni di mercato. In tal caso non si deve fare rife-rimento soltanto al prezzo dell’operazione, bensìanche alle motivazioni che hanno comportato ladecisione di concludere tali operazioni con particorrelate piuttosto che con terzi.9

Tali informazioni devono riguardare:- l’importo;- la natura;- ogni altra notizia sulle OPC che risultanecessaria per la comprensione del bilancio.Tali disposizioni interessano anche quei rapporticon parti correlate che non sono più in esserealla data del bilancio.Inoltre, le informazioni fornite sulle OPC posso-no essere aggregate secondo la loro natura (peresempio, acquisti o vendite di beni, acquisti ovendite di immobili ed altre attività, trasferimentiper ricerca e sviluppo, clausole di garanzia o pe-gno), ad eccezione di quando è necessario indi-carle separatamente, al fine di comprenderne glieffetti delle stesse sulla situazione patrimoniale,finanziaria e sul risultato economico della società.

Con riferimento alle modalità di identificazionedelle OPC, il D.Lgs. 173/2008 non specifica nullaa riguardo. La bozza di appendice di aggiorna-mento all’OIC 12, d’altro canto, è dell’avviso che,alla luce del rinvio ai principi contabili internazio-nali per la definizione di parti correlate, è correttorinviare sempre agli stessi per quanto concernel’identificazione di tali operazioni.A tal proposito si deve fare riferimento sempreallo IAS 24, il quale recita che le OPC consistononel “trasferimento di risorse, servizi od obbli-gazioni tra parti correlate, indipendentementedal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”.Vi è altresì, nello stesso principio, un’elencazionedi esempi di operazioni con parti correlate:a) acquisti o vendite di beni (finiti osemilavorati);b) acquisti o vendite di immobili ed altre attività;c) prestazione od ottenimento di servizi;d) leasing;e) trasferimenti per ricerca e sviluppo;f) trasferimenti a titolo di licenza;g) trasferimenti a titolo di finanziamento;h) clausole di garanzia o pegno;i) estinzione di passività per conto dell’entitàovvero da parte dell’entità per conto di un’al-tra parte;j) retribuzioni dei dirigenti con responsabilitàstrategiche.

1.3 Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale(Art. 2427 comma 1, n. 22 ter del c.c.)Interessante appare la nuova disciplina dei c.d.“accordi fuori bilancio”. Si tratta di accordi, odatti, i cui effetti non trovano rappresentazionenello Stato Patrimoniale, ma che possono espor-re la società a rischi, come pure consentirle deibenefici, dei quali è utile la conoscenza ai fini diuna corretta valutazione del bilancio della socie-tà e del gruppo.In tale materia, vi è innanzitutto la disciplina det-tata dall’art. 2427 n. 9 del c.c., in ragione dellaquale deve essere data notizia in Nota Integrati-va de “gli impegni non risultanti dallo statopatrimoniale; le notizie sulla composizione enatura di tali impegni e dei conti d’ordine, lacui conoscenza sia utile per valutare la situa-zione patrimoniale e finanziaria della società,specificando quelli relativi a imprese control-late, collegate, controllanti e a imprese sotto-poste al controllo di queste ultime.”Altresì, l’art. 2424 comma 3 del c.c. stabilisce latrascrizione, in calce allo Stato Patrimoniale, deiConti d’ordine relativi alle garanzie prestate, conseparata indicazione di quelle prestate nell’inte-resse di controllate, collegate, controllanti e sot-toposte al controllo di quest’ultime.Ma con il D. Lgs. 173/2008, è stata operata un’ag-giunta normativa all’art. 2427 del c.c. in materia diaccordi c.d. “fuori bilancio. In particolare è stato

Operazioni con parti correlatee accordi fuori bilancio

inserito al primo comma dello stesso articolo ilnuovo punto 22 ter. Quest’ultimo aggiunge alladisciplina dettata dagli articoli sopra menzionatiche, in presenza di detti accordi o atti,- quando i rischi ed i benefici, conseguenti aglistessi, siano significativi, e- quando la loro indicazione sia necessaria pervalutare la situazione patrimoniale, finanziaria edil risultato economico, la Nota Integrativa dovràindicare delle stesse:- la natura;- l’obiettivo;- l’effetto sulla situazione patrimoniale, fi-nanziaria e sul risultato economico.Sulla tipologia di accordi ed atti, nulla dice ilD.Lgs. 173/2008. Ma la Direttiva 2006/46/CE for-nisce alcuni esempi:- disposizioni per la ripartizione dei rischi e deibenefici od obblighi derivanti da contratti difactoring pro-solvendo;- accordi combinati di vendita e riacquisto;- disposizioni in merito al deposito di merci;- disposizioni di vendita con obbligo di pagareil corrispettivo a prescindere dal ritiro o menodella merce;- intestazioni patrimoniali tramite societàfiduciarie e trust;- beni impegnati;- disposizioni di leasing operativo;- outsourcing (servizi esternalizzati) ed altreoperazioni analoghe.

1.4 Semplificazione per i bilanci in formaabbreviata (Art. 2435 bis comma 6 del c.c.)L’art. 1 comma 5 del Decreto in parola aggiungeun 6° comma all’art. 2453 bis (bilancio in formaabbreviata), stabilendo di conseguenza che lesocietà che redigono il bilancio in forma abbre-viata possono limitare le informazioni relativealle operazioni con parti correlate (ai sensi art.2427 comma 1, n. 22 bis del c.c.) ed agli accordifuori bilancio (ai sensi art. 2427 comma 1, n. 22ter del c.c.).In particolare:a) per quanto riguarda le OPC, l’informativain Nota Integrativa può essere limitata a quelleoperazioni realizzate direttamente o indirettamentecon i maggiori azionisti ed a quelle con i membridegli organi di amministrazione e controllo. Labozza di appendice di aggiornamento all’OIC 12,di cui sopra, specifica che con la locuzione “mag-giori azionisti” debbano intendersi gli azionistidi controllo e quelli che possono influenzare lepolitiche finanziarie e gestionali della società, inbase alla definizione di parti correlate data dall’art.1 comma 2 del D.Lgs. 173/2008;b) per gli accordi fuori bilancio, invece, l’in-formativa potrà afferire la natura e l’obiettivo eco-nomico di tali accordi, e non anche gli effettipatrimoniali, finanziari ed economici.

SEGUE DA PAGINA 11

6 Lo IAS 24, specifica che “i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa”.7 Per familiare stretto, lo IAS 24 specifica che si tratta di un familiare in grado di poter influenzare, oppure esserne influenzato da, un altro familiare nei suoi rapporti con lasocietà.8 Per il concetto di rilevanza si deve fare riferimento al principio di significatività espresso dall’OIC 11.9 Relazione illustrativa al D.Lgs. 173/2008.

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Analisi di bilanciodalla contabilità generale

CONTABILITÀIL COMMERCIALISTA VENETO

SEGUE A PAGINA 14

GIUSEPPE NININO Ordine di Udine

IntroduzioneLa gestione di un’azienda è costituita da una serie dioperazioni coordinate tra di loro, con utilizzo di beni epersone, finalizzate al raggiungimento degli obiettiviprefissati dall’imprenditore.Tradizionalmente le operazioni di gestione si divi-dono in operazioni di:- approvvigionamento dei fattori produttivi;- trasformazione (impiego dei fattori produttivi pergenerare prodotti finiti/servizi (in senso fisico/tecnicoo nel tempo/spazio) da collocare sul mercato;- scambio (vendita sul mercato della produzione otte-nuta).Tali operazioni di gestione possono essere classificateanche in due grandi categorie:- operazioni esterne, cioè quelle in cui l’azienda sipone in contatto con il mercato, e sono costituite dalleoperazioni di approvvigionamento e di scambio, e le- operazioni interne, e cioè quelle in cui l’aziendaimpiega le risorse produttive disponibili nel modo piùefficiente possibile, e sono costituite dalle operazionidi trasformazione.– La contabilità generale ha come obiettivo lacontabilizzazione delle operazioni esterne di gestio-ne; infatti i costi e ricavi aziendali producono conse-guenti manifestazioni finanziarie, con riferimento al-l’azienda nel suo complesso, e con determinazionefinale dell’utile o perdita, evidenziati nel Bilancio d’eser-cizio. La tipologia delle informazioni prodotte dallacontabilità generale, attraverso la redazione del bilan-cio, riguarda informazioni prevalentemente di tipoquantitativo numerario (totale circolante, totale in-vestimenti, flussi di cassa, capitale netto, utile/perditad’esercizio).– Al contrario la contabilità analitica (o contabilitàdei costi) ha abitualmente come obiettivo privilegiatolo studio della fase interna della gestione, conindividuazione di taluni risultati di gestione che pos-sono riguardare, ad esempio particolari prodotti/ser-vizi, reparti, filiali, clienti, canali distributivi, agenti esimili. In sostanza predilige l’analisi dell’individuazionedello specifico consumo delle risorse impiegate neiprocessi produttivi e misura contemporaneamenteanche il livello dell’efficienza della gestione.In concreto la tipologia di tali informazioni privilegiagli aspetti quantitativi non monetari e talvolta an-che quelli qualitativi, anche con l’utilizzo di adeguatisupporti informatici. Per ottenere quindi decisioni ope-rative concrete di gestione, sono necessarie informa-zioni tempestive e frequenti, attraverso report o si-tuazioni infrannuali, la cui variabile fondamentale perdeterminare il “prezzo” (ricavo) è proprio l’analisi e ladeterminazione dell’esatto costo. La contabilità anali-tica pertanto, partendo dalle numerose classificazionie configurazioni dei costi, perviene all’elaborazione diprospetti di Conto Economico gestionale diversi nellaforma e nei contenuti in relazione alle metodologieadottate e alle esigenze aziendali da soddisfare.

Il Conto Economico derivantedalla Contabilità GeneraleVengono di seguito riproposte, sinteticamente ed inmodo semplificato, le più comuni rappresentazionidel Conto Economico, rappresentate nelle Analisi diBilancio, comunque derivanti dalla Contabilità Gene-rale. Ogni soggetto interessato (analista) utilizza levarie (ri)classificazioni del Conto Economico in fun-zione degli obiettivi che egli stesso si prefigge.A seconda della diversa “visuale” rispetto alle opera-zioni continuative nello svolgimento della gestione, sipuò quindi individuare un’attività

- “ordinaria”, distinguendola da quella “straordina-ria”. La gestione “ordinaria” può essere analizzataanche in base alle “aree di attività” in cui l’azienda puòessere suddivisa, e cioè la gestione:- caratteristica (o tipica) in base al settoremerceologico - accessoria (o complementare o ex-tra-caratteristica) e - finanziaria.Peraltro nella prassi corrente, le riclassificazioni a sca-lare, dopo la determinazione di un reddito operativoaziendale, riguardano le gestioni- finanziaria - straordinaria - fiscale,prima di arrivare al risultato del periodo (utile o perdi-ta netta d’esercizio).Queste ultime tre gestioni (o aree) sono comuni pertutte le classificazioni, e vengono così rappresentate:

REDDITO OPERATIVO AZIENDALE (ROA)+/- GESTIONE FINANZIARIA

= REDDITO DI COMPETENZA+/- GESTIONE STRAORDINARIA

= REDDITO ANTE IMPOSTE+/- GESTIONE IMPOSTE

= REDDITO NETTO

L’aspetto paradossale di tali “visuali” e gestioni è che,nonostante la definizione nominale, per ciascuna diesse il loro contenuto e significato può variare, talvol-ta anche in modo consistente, in relazione alle diverseesigenze di classificazione, e può produrre risultati egiudizi completamente diversi tra di loro.

1. CONTO ECONOMICO CIVILISTICONAZIONALE (da “BILANCIO CEE”)

Il Bilancio Civilistico deriva da norme esplicite di leg-ge previste dal Codice Civile (da ultimo D.Lgs. n. 6 del17.01.2003 e successive modificazioni).La rappresentazione del Conto Economico, peraltronota agli addetti ai lavori, prevede uno schema rigido(ex art. 2423 e seguenti c.c.), con forma espositivascalare, e con evidenziazione del Valore della Pro-duzione e dei Costi della Produzione, con la relati-va Differenza.– La classificazione dei componenti positivi e negatividi reddito e fatta per natura, e cioè in base alla “causaeconomica” dell’evento, ovvero alla ragione per laquale i singoli componenti sono sorti o imputati all’eser-cizio (e quindi per acquisti, per servizi, per godimento dibeni, per il personale, per ammortamenti ed accantona-menti ecc.); tale classificazione è stata originariamenteprescelta in quanto presenterebbe maggiore semplicitàed omogeneità di elaborazione da parte dei terzi.– In sostanza la classificazione civilistica valorizzal’attività “ordinaria” dell’impresa e cioè quella costi-tuita dalle operazioni che si manifestano in via conti-nuativa nello svolgimento della gestione aziendale (sen-za tener conto, quindi, della gestione caratteristica).– Conseguentemente, passando volutamente ad unadescrizione particolarmente analitica, al fine di com-prendere appieno le differenze tra le diverse classifica-zioni, si illustrano talune voci, iniziando con i Proventied Oneri straordinari (E 20/21). Essi, nella classifica-zione per natura, non riguardano uno specifico eventoeccezionale e non ordinario, bensì l’estraneità rispettoall’attività ordinaria prevista nell’oggetto sociale.Sono pertanto da considerarsi proventi od oneri “stra-ordinari” soltanto quelli derivanti da:- plus/minusvalenze da cessioni di rami aziendali,

ristrutturazioni e riconversioni aziendali;- plus/minusvalenze da espropri o nazionalizzazioni;- perdite e danneggiamenti da alluvioni, terremoti, in-cendi e simili;- oneri per penalità, controversie e simili derivanti dafatti eccezionali, imprevedibili ed occasionali;- sopravvenienze derivanti da errori contabili, rettifi-che per sconti abbuoni o resi, contributi in contocapitale e simili relativi ad esercizi precedenti.Non sono da considerarsi, peraltro, eventi straordina-ri gli scioperi, le perdite su crediti o su cambi e ladefinizione di controversie, anche se di straordinariarilevanza.– Negli altri Ricavi e Proventi (A5) vanno riportati:- i proventi immobiliari e mobiliari accessori (non ca-ratteristici) o da gestioni agricole;- le plusvalenze relative a cessione di beni strumentaliimpiegati nella gestione caratteristica;- le sopravvenienze attive relative a valori stimati (ec-cedenze di fondi per rischi ed oneri), escluse quelle pererrori;- i canoni attivi e royalties da brevetti marchi e simili;- i rimborsi spese;- le penalità addebitate ai clienti;- l’acquisizione definitiva di caparre;- la prescrizione di debiti;- gli importi esuberanti di fondi per rischi ed oneriderivanti da aggiornamento di stime (purchè iscrittinell’aggregato B);- i contributi in conto esercizio, per competenza;- i rimborsi assicurativi per perdita di beni materiali;- i ricavi e proventi non rilevabili in altre voci.– Corrispondentemente andranno contabilizzati neglioneri diversi di gestione (B14):- le minusvalenze relative a beni strumentali impiegatinella gestione caratteristica dell’impresa- le sopravvenienze passive relative a valori stimati (infondi per rischi ed oneri), ma non per errori- le imposte e tasse diverse da quelle d’esercizio (com-presa l’IVA indeducibile)- i costi da gestioni accessorie (manutenzioni di immo-bili civili o su beni locati a terzi)- taluni costi per personale (mense, alimenti, locazioni ecc.)- perdite ordinarie per caparre- perdite su crediti- altri costi ed oneri diversi o non classificabili altrove.– Restando in tema di sottilizzazioni epuntualizzazioni, secondo il Bilancio CEE, è correttoimputare:- gli oneri straordinari sempre nella voce E 21, sia chesiano inerenti alla gestione caratteristica, che a quellaaccessoria ovvero a quella finanziaria- i costi ed oneri finanziari sempre nella voce C17 (eD19 per le svalutazioni di attività finanziarie), tranneche si tratti di costi od oneri straordinari- i costi della gestione caratteristica ed accessoria neicosti della produzione (aggregato B), seguendo unaclassificazione per natura, salvo che si tratti di costiod oneri straordinari- le imposte sui redditi vanno sempre indicati nella

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voce 22, salvo che non si tratti di imposte relative adesercizi precedenti.Si può quindi agevolmente concludere che, quandosi effettuano analisi di bilancio da tali classifica-zioni civilistiche, le difficoltà di comunicazione edi comprensione, aumentano considerevolmente.E ciò anche perché tali analisi possono venir integratedai pochi elementi esterni che si possono recuperaredalla Nota Integrativa al Bilancio o dalla Relazionesulla gestione.

2. CONTO ECONOMICOA COSTO DEL VENDUTO (e a ricavi netti):

Secondo le tradizionali analisi aziendalistiche, invece,il Conto Economico può venir rappresentato distin-guendo innanzitutto tra i costi e ricavi caratteristici daquelli extra caratteristici. E viene così rappresentato:

RICAVI (caratteristici, al netto di abbuoni e resi)(COSTO DEL VENDUTO)= REDDITO OPERATIVO

della gestione Caratteristica ROGC)+/- GESTIONE EXTRA CARATTERISTICA

= REDDITO OPERATIVO AZIENDALE (ROA)

dove per costo del venduto si intende la sommatoria di:Esistenze Iniziali - Acquisti (meno rettifiche) Presta-zioni di servizi - Costi del Personale - Costi di produ-zione - Ammortamenti - Accantonamenti - CostiAmministrativi - Costi di Vendita - Costi diversi (menocapitalizzazione di costi) - (meno Rimanenze finali).La classificazione è per destinazione, e cioè analizzala capacità dell’azienda di produrre tali ricavi caratteri-stici e il contributo dei vari settori aziendali alla forma-zione dei costi (Consumi, costi industriali, costi com-merciali, costi amministrativi e altri costi operativi)

Il Reddito Operativo della Gestione Caratteristi-ca (ROGC) esprime quindi la capacità dell’impresa,relativamente all’attività caratteristica, a generare ri-sorse sufficienti a remunerare il capitale investito (siaproprio che di terzi). Il risultato positivo della gestio-ne caratteristica garantisce il successo e la sopravvi-venza dell’impresa sul mercato, particolarmente nelmedio/lungo termine. Il Reddito Operativo Aziendale(ROA) permette di valutare la gestione corrente, misu-rando il peso della gestione accessoria. Il vantaggio prin-cipale di tale schema consiste nel distinguere l’apportodato dalle diverse aree aziendali al risultato economico.Al contrario la mancata separata evidenziazione degliammortamenti, che risultano aggregati, potrebbe influen-zare il giudizio, anche dal punto di vista fiscale.

3. CONTO ECONOMICO A MARGINEDI CONTRIBUZIONE (e a ricavi netti)

Tale schema riesce ad evidenziare il margine dicontribuzione e cioè la differenza tra i ricavi (netti) ei costi variabili; la sua classificazione è per “destina-zione” (e non per “natura” come nel bilancio civilistico).Si definiscono costi fissi quelli che non variano in rela-zione ai volumi della produzione e/o vendita, mentrevariabili quelli che dipendono da tali volumi. Essoviene così rappresentato:

RICAVI(al netto dei COSTI COMMERCIALI

VARIABILI e cioè resi, sconti, trasporti su vendite,provvigioni)

= RICAVI NETTI(ACQUISTI, +/- VARIAZIONI RIMANENZE

materie prime = CONSUMI)(COSTI PERSONALE VARIABILE)

(LAVORAZIONI ESTERNE)(COSTI ALTRI: ENERGIA,CARBURANTI..)

= COSTO VAR. IND. DEL PRODOTTO+/- VARIAZIONE RIMANENZE

SEMIL. E PROD. FINITI= COSTO VAR. IND. DEL VENDUTO= MARGINE DI CONTRIBUZIONE

(COSTI PERSONALE FISSO)

(COSTI PRODUZIONE FISSI)(AMMORTAMENTI)

(COSTI AMMINISTRATIVI E SPESE GENERALI)(COSTI COMMERCIALI FISSI) = COSTI FISSI

= REDDITO OPERATIVOGEST. CARATTERISTICA (ROGC)

+/- GESTIONE EXTRA CARATTERISTICA= REDDITO OPERATIVO AZIENDALE (ROA).

Tale schema ha il vantaggio di individuare con preci-sione la capacità di copertura delle spese fisse, cioè ilmargine che resta dopo aver sostenuti i costi variabilicaratteristici. Permette anche di determinare il puntodi pareggio (breack even point), cioè il volume di ricaviche permette di raggiungere un pareggio economico.Inoltre può determinare i margini di contribuzione persingoli o gruppi di prodotti/servizi.Gli svantaggi riguardano la difficoltà di distinguere tracosti fissi e variabili (semifissi/semivariabili) e la man-canza di evidenziazione degli ammortamenti.

4. CONTO ECONOMICOA VALORE DELLA PRODUZIONEE A VALORE AGGIUNTO

Tale schema mette in risalto non più i ricavi (netti), mail valore della produzione, che è dato dalla somma di

RICAVI DI VENDITA (meno rettifiche)ALTRI RICAVI

+/- VARIAZ. RIMANENZEDI SEMILAVORATI E PROD. FINITI

COMMESSE INTERNECAPITALIZZAZIONE DI COSTI

= VALORE DELLA PRODUZIONE (e poi)(COSTI ESTERNI)

= VALORE AGGIUNTO(COSTO DEL PERSONALE)

= MARGINE OPERATIVO LORDO(MOL)(EBITDA)

(AMMORTAMENTI)= REDDITO OPERATIVO AZIENDALE (ROA o

REDD. OPER. NETTO O EBIT)

dove per costi esterni si intende la sommatoria di:Acquisti (al netto di rettifiche) +/- Variazioni di Rima-nenze - Prestazioni di servizi - Costi di produzione -Accantonamenti - Costi Amministrativi - Spese gene-rali - (meno Capitalizzazione di costi) +/- GestioneCaratteristica.La determinazione del Valore della Produzione, anzi-ché dei Ricavi, ha lo svantaggio che non consente dievidenziare la reale ed effettiva capacità ed efficienzaproduttiva dell’impresa. E ciò in quanto le rimanenzepossono influire negativamente sia per quanto riguar-da la necessità/scelta di produrre per il magazzino an-ziché per la vendita, sia per quanto riguarda la suapossibile svalutazione, sia per quanto riguarda possi-bili problemi di commercializzazione (qualità/merca-to) o pregressi tentativi speculativi. Contemporanea-mente perde ogni significato la distinzione tra gestionecaratteristica e extracaratteristica, in quanto l’obietti-vo principale di tale schema è la determinazione delvalore aggiunto prodotto dell’impresa.Il valore aggiunto può definirsi come la differenza(valore in più) tra il valore della produzione e i costisostenuti all’esterno. Se dal valore aggiunto si dedu-cono i Costi per il personale si ottiene il Margine Ope-rativo Lordo (MOL); se si detraggono gli ammorta-menti si perviene al reddito operativo netto (o ROA).Il margine operativo lordo (MOL) è un indicatore im-portante perché rappresenta la capacità dell’impresadi generare risorse al proprio interno e quindi esprimela ricchezza prodotta nell’esercizio dopo laremunerazione dei costi esterni e del personale (al lor-do degli ammortamenti). E ciò prima che lo stessomargine si renda disponibile per la remunerazione del- capitale di credito (interessi passivi)- fisco (imposte)- capitale proprio (utile netto d’esercizio).I vantaggi sono quelli di poter misurare, senza eccessi-ve approssimazioni, sia il valore aggiunto che il MOL,ma con l’incognita del magazzino e della gestione

extracontabile.

5. CONTO ECONOMICO REDATTOIN BASE AI PRINCIPI INTERNAZIONALI

Le società quotate in Borsa e gli Istituti Bancari eFinanziari sono tenuti ad applicare i Principi Contabi-li Internazionali, al fine di una maggioreomogeneizzazione nella compilazione e comprensio-ne dei Bilanci a livello Europeo o internazionale.Tali bilanci redatti in base a tali principi internazionali(IAS/IFRS) permettono una doppia riclassificazionedel Conto economico– per natura in base alla “produzione effettuata”,così riassunta (anche dal Quadro RS dell’Unico):

RICAVIAltri Ricavi operativi (o proventi)

Variazioni nelle rimanenze di prodotti finitie in corso di lavorazione

(Materie prime e di consumo utilizzati)(Costi per benefici ai dipendenti)(Svalutazioni e ammortamenti)

(Altri costi operativi)RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

– ovvero per destinazione (o a “costo del venduto”),che qui si riassume, come pure nel Quadro RS delModello Unico, come segue:

RICAVI(Costo del venduto: Consumi e

Costi industriali (personale, servizi, ammortamenti,svalutazioni)

= UTILE LORDOAltri Ricavi operativi ( o proventi)

Variazioni nella rimanenze di prodotti finitie in corso di lavorazione

(Costi di distribuzione e di vendita)(Costi amministrativi)

(Altri costi amministrativi operativi)RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

(UTILE)PROVENTI FINANZIARI

Le imprese che classificano i costi per destinazionedevono comunque esporre, almeno nelle note, unariclassificazione anche per natura.

6. CONTI ECONOMICI MISTI O DIVERSIAl fine di ottenere altri obiettivi ovvero anche di con-ciliare analisi economiche con indici di natura anchefinanziaria, vengono effettuate numerose altrericlassificazioni personalizzate o intermedie:Ad esempio: - l’Istituto di Ricerca dei Dottori Com-mercialisti, nella classificazione a valore aggiunto,dopo il Reddito Operativo inserisce il Saldo dell’Atti-vità Accessoria, ovvero- alcuni analisti finanziari recuperano il margine dicontribuzione (dopo aver detratto i costi variabili), il valo-re aggiunto (dopo aver detratto i costi fissi) (costi fissi +variabili = costi esterni) e il margine operativo lordo.

ConclusioniLa sommaria disanima sopra riportata permette di di-stinguere le differenze tra le varie analisi esterne basa-te sul Bilancio d’esercizio derivante principalmentedalla Contabilità Generale.Tali analisi, pur generiche ed incomplete, permettonodi confrontare le differenze tra più visioniaziendalistiche della gestione; dall’altro lato risultanoessere pur sempre delle analisi esterne all’azienda.Esse, peraltro, permettono di comprendere in modopiù compiuto le ulteriori differenze con le ANALISIdi natura FISCALE derivanti dagli Studi di Settore eparticolarmente dagli “Indici di Normalità Economi-ca” (I.N.E.), che sono strutturate in modo completa-mente diverso, e hanno un unico diverso obiettivo.Per questo motivo esse, così come attualmente illu-strate negli I.N.E., non potranno in ogni caso essereutilizzate, come da taluno ritenuto, per “gestire e te-nere sotto controllo la propria attività” (Guida agliStudi di Settore – luglio 2008).

Analisi di bilancio dalla contabilità generaleSEGUE DA PAGINA 13

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Il bonus ricapitalizzazionedel decreto anticrisi 2009

NORME E TRIBUTI

ALBERTO PISARRO Praticante Ordine di Venezia

IL COMMERCIALISTA VENETO

SEGUE A PAGINA 16

La manovra d’estate 2009 ha collocato, nel-l’ambito delle misure d’incentivazione alle im-prese, il nuovo comma 3 ter, inserito nell’art. 5del D.L. n. 78/2009 in sede di conversione (Leg-ge 102/2009). La disposizione disciplina unanuova agevolazione fiscale che viene ricono-sciuta alle società che provvedono ad effettua-re una ricapitalizzazione attraverso un aumen-to di capitale eseguito da persone fisiche. Que-st’ultimo dovrà avvenire fra il 5 agosto 2009 eil 5 febbraio 2010 e godrà, per gli aumenti finoa 500.000 euro, di una deduzione quinquenna-le dal reddito pari al 3% dell’incrementopatrimoniale.

LA NORMA È STATA INSERITA nell’art. 5,intitolato “Detassazione degli investimen-ti in macchinari”, ma in realtà essa ha una

portata autonoma che prescinde del tutto dal-l’esecuzione di un investimento. Pur godendo ditotale autonomia, la disciplina del bonusricapitalizzazione mostra collegamenti evidenti siacon l’agevolazione prevista sugli investimenti inmacchinari, cosiddetta Tremonti-ter, che con loScudo fiscale. Da un lato, infatti, il Legislatoresembrerebbe voler incentivare doppiamente so-cietà che per eseguire un investimento recuperinoil finanziamento tramite un conferimento in dena-ro da parte dei soci: in tal caso si avranno en-trambi i benefici, da una parte la detassazione del50% del costo del bene e dall’altra la riduzionedel reddito per il 3% dell’aumento di capitale;dall’altro, è facile immaginare che lo stesso Legi-slatore voglia favorire l’immissione del denaro (odei beni) rimpatriati, nella società di cui la perso-na fisica è socio, e non a caso la norma in esameinteressa solo i conferimenti eseguiti da soci per-sone fisiche, cioè proprio coloro che possonoattivare lo Scudo fiscale.

Il duplice ambito soggettivo dell’agevolazioneLa normativa in oggetto individua due prerequisitisoggettivi al fine di godere dell’agevolazione: ilsoggetto che conferisce e quello che riceve ilconferimento.Per quanto riguarda il primo, solo la persona fisi-ca è ammessa tra coloro che eseguono iconferimenti. Non è necessario che si tratti disoggetti già soci al momento della delibera diaumento e neppure che la persona fisica sia tito-lare o meno di reddito d’impresa1. In ogni caso,se nella compagine della società target vi sonosia società che persone fisiche, e dunque, se l’au-mento di capitale è sottoscritto solo in parte daqueste ultime, l’agevolazione non viene meno,ma sarà limitata all’importo conferito dalle perso-ne fisiche. Il Legislatore, ha quindi inteso agevo-lare solo le capitalizzazioni che derivano daun’iniezione di liquidità “privata”, evidentemen-

te anche al fine di eliminare il rischio di anomalereplicazioni del bonus per il tramite di un circuitonon virtuoso: ipotizzando una configurazione digruppo, nella filiera gli aumenti di capitale po-trebbero reiterarsi o produrre un effetto di molti-plicazione dello sconto fiscale a fronte di un pri-mo ed unico innesto di liquidità a fondo perdutosulla prima società del gruppo.Relativamente al soggetto target che riceve ilconferimento, la norma fa riferimento ad aumentidi capitale decisi da società di capitali e di perso-ne. Non sono pertanto compresi nell’agevola-zione le imprese individuali che pure potrebberoeseguire incrementi di capitale, ma non potreb-bero farlo con la necessaria procedura di cui agliartt. 2342 e 2464 del Codice Civile.

La qualifica delle operazioniammesse all’incentivoLa corretta individuazione delle operazioni inoggetto, in rapporto alla vita utile dell’agevola-zione, risultava essere, prima dei recentichiarimenti, l’aspetto di maggiore criticità chepresentava la disposizione.Come già accennato, la norma fa espresso riferi-mento ad aumenti di capitale e richiama iconferimenti ex artt. 2342 e 2464 del c.c.: sonoammesse, innanzitutto, le capitalizzazioni eseguitecon formale aumento di capitale deliberato conatto notarile e comportante una modifica dellostatuto sociale.Da ciò si ricava, in prima analisi, che non posso-

no essere considerati aumenti di capitaleagevolabili quelli che non derivano daconferimenti, ma bensì da rivalutazioni volonta-rie o previste per legge, da riserve di utili o altreriserve di capitali precedentemente esistenti (nonsono dunque ammessi gli aumenti gratuiti).La Circolare Ministeriale n. 53/E (paragrafo 2.1)nel confermare questo assunto distingue tra au-menti reali (derivanti da nuovi apporti), che sonoagevolabili, e aumenti nominali (derivanti da con-versione di riserve già esistenti), che non sonoagevolabili.Il conferimento a liberazione del capitale sotto-scritto può essere eseguito in denaro oppuremediante apporti di beni in natura. Non è, quindi,necessario un innesto di liquidità. Anche il raf-forzamento patrimoniale effettuato con apportodi beni diversi2 può essere utile per accedere allosconto fiscale3. La sottoscrizione dell’aumentodi capitale, che può avvenire sia contestualmenteall’assemblea dei soci che successivamente, deveessere accompagnata dal conferimento dei beniin natura (preceduto, nei casi di legge, dalla rela-zione di stima), ovvero, se le azioni o le quotesono liberate in denaro, dal versamento di alme-no il 25% delle somme.Va precisato che, come chiarito dalla Circolare n.53/E, si deve tenere conto dell’ammontare dellerisorse effettivamente immesse nella società en-

1 Può dunque usufruire dell’agevolazione anche un aumento di capitale eseguito da un’impresa individuale (socia della società) mediante, ad esempio, il conferimento della propriaazienda.2 Si pensi, ad esempio, a beni materiali, brevetti, marchi e know how.3 A tale riguardo, è utile ricordare che nel panorama delle società (fatta eccezione per le sole S.p.a.) è possibile conferire tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazioneeconomica, compreso l’eventuale apporto d’opera o di servizi.

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tro la data del 5 febbraio 2010. La norma in esame,del resto, quantifica l’entità dell’agevolazionesulla base di un rendimento presunto del 3%,mentre il credito che la società vanta verso i sociderivante dall’aumento del capitale sociale sot-toscritto, ma non ancora versato, non può consi-derarsi produttivo di interessi o di altro tipo direndimento e in quanto tale, non agevolabile.Un’apertura certamente non scontata è quellainserita nel paragrafo 2.1 della Circolare, a propo-sito dei versamenti dei soci4. Secondo un’inter-pretazione letterale del provvedimento, sembra-va che fossero escluse dall’agevolazione le ope-razioni di incremento del patrimonio netto chenon si traducessero in aumento di capitale socia-le. Al contrario, l’Amministrazione Finanziaria haammesso tra le operazioni agevolabili anche iversamenti a fondo perduto e le rinunce ai creditieseguite dai soci.Un’altra interpretazione favorevole al contribuen-te risulta essere quella relativa ai versamenti ese-guiti in conto sovrapprezzo quote o azioni. Inmolte operazioni di aumento capitale, specie sederivanti da conferimenti, l’equilibrio economicosostanziale tra le partecipazioni dei vecchi soci equelle dei nuovi soci è assicurato imputando unaparte dell’aumento assegnato al nuovo socio allariserva da sovrapprezzo. Questa allocazione nul-la toglie al fatto che si sia di fronte ad un nuovoapporto che va considerato nella sua unitarietàcioè sommatoria tra aumento di capitale socialevero e proprio e parte destinata al sovrapprezzo.Di conseguenza, l’ammontare fruibile per l’age-volazione fiscale è sempre il nuovo sostanzialeapporto, senza distinguo tra quello allocato inte-ramente al capitale sociale o in qualche altra po-sta del patrimonio netto.

L’agevolazione per le società new-coPareva dubbio se il bonus potesse riguardare omeno le società costituite nel periodo agevolato.Se da un lato, infatti, la norma parla espressa-mente di “aumenti di capitali”, dall’altro va se-gnalato che il richiamo all’art. 2342 c.c. è statorecepito dalla Circolare n. 53/E come un’aperturanella prospettiva di agevolare anche le nuovecostituzioni di società con apporti da privati5.L’agevolazione, dunque, non è vincolata all’esi-stenza della società alla data di entrata in vigoredella Legge di conversione del D.L. n. 78/09; nonsolo, potrà essere agevolato anche un eventualeaumento di capitale effettuato nel semestre age-volato da parte di una società neo-costituita nelmedesimo periodo.

Data di efficaciaL’agevolazione in oggetto viene concessa attra-verso una “finestra” di sei mesi all’interno dellaquale perfezionare gli aumenti di capitale dellesocietà. Le persone fisiche devono, dunque, com-pletare le operazioni entro e non oltre il terminedel 5 febbraio 20106.Relativamente agli aumenti di capitale sociale, laCircolare Ministriale n. 53/E fa riferimento al mo-

mento di aggiornamento del Registro Imprese.Così, per le società di capitali, si dovrà verificare ladata di iscrizione della delibera (art. 2436 c.c. per leS.p.a. e 2480 per le S.r.l.), oppure dell’attestazionecon cui gli amministratori danno conto dell’avve-nuto aumento, nelle ipotesi di delega agli ammini-stratori di cui agli artt. 2443 e 2444 (per le S.p.a.),oppure della quota effettivamente sottoscritta aisensi dell’articolo 2481 bis (per le S.r.l.).Anche per le società di persone è stato scelto diassegnare rilevanza alla data di iscrizione al regi-stro imprese del verbale modificativo dell’attocostitutivo, diversamente da altri casi dove nor-malmente risulta essere efficace la data dell’attostesso. Nei casi di aumento del capitale proprio,ove si incrementa il patrimonio netto della socie-tà senza modificazione alcuna del capitale socia-le, la Circolare n. 53/E indica che il momento incui dare rilevanza a eventuali versamenti in de-naro a fondo perduto è la data di effettivo versa-mento delle somme (che dovrà essere comprova-ta con la relativa documentazione dimovimentazione bancaria), mentre per la rinun-cia alla restituzione di crediti vantati dai soci, ladata di efficacia viene individuata in quella del-l’atto di formale rinuncia (ufficializzata medianteinvio postale e recepimento sui libri contabili esociali, ove prescritti).Di rilevante importanza, contrariamente a quantopoteva desumersi dalla semplice lettura dellanorma, nel caso di aumento di capitale socialeciò che rileva non è semplicemente l’atto dellasottoscrizione, con impegno al successivo pa-gamento, bensì la quota effettivamente versataentro il 5 febbraio 2010.

Il sistema di calcolo dell’agevolazioneIl 3% dell’aumento di capitale effettuato da per-sone fisiche costituisce una deduzione dal red-dito che si applica nell’anno in cui si è perfezio-nata l’operazione e nei quattro successivi: in to-tale il 15% di tale aumento viene escluso dallaformazione del reddito della società.Si ricorda che l’agevolazione è vincolata ad unaumento di 500.000 euro, oltre il quale non si hadiritto ad alcuna detassazione.Era dubbio se l’agevolazione riguardasse solo ladeterminazione della base imponibile ai fini delleimposte sui redditi (IRPEF o IRES) o anche labase imponibile IRAP. La Legge, con una formu-lazione non del tutto precisa, parla di esclusioneda “imposizione fiscale”, il che aveva portato afar ricomprendere nella detassazione anche il tri-buto regionale. Tale interpretazione è stata con-fermata dalla Circolare n. 53/E, la quale precisa,appunto, che l’agevolazione rileva sia ai fini del-le imposte sui redditi (IRES/IRPEF) sia ai fini IRAP.Non vi erano interrogativi relativamente alla pos-sibilità di deduzioni eccedenti il reddito d’eserci-zio. Poiché la norma, più chiaramente che nellac.d. Tremonti-ter investimenti, si sostanzia in unavariazione in diminuzione nella dichiarazione deiredditi, l’effetto, in questi casi, sarà il formarsi diuna perdita fiscale (o l’incremento di quella giàconseguita), riportabile a nuovo nei cinque eser-cizi successivi, ovvero senza limiti per le società

4 Per un migliore approfondimento vedasi: MASSIMA del NOTARIATO del TRIVENETO n. I.K.1 – versamenti soci senza diritto di rimborso – c.d. in conto capitale; MASSIMAdel NOTARIATO del TRIVENETO n. I.K.2 – versamenti soci in conto futuri aumenti di capitale; MASSIMA del NOTARIATO del TRIVENETO n. I.K.3 – Diritti del sociocedente la partecipazione in relazione agli eventuali versamenti in conto capitale o in conto futuri aumenti di capitale da lui effettuati; PRINCIPIO CONTABILE O.I.C. n. 28;G. SPALTRO – Natura dei versamenti in denaro effettuati dai soci in favore della società – Le Società n. 4/2004;5 Sul punto si veda P. MENEGHETTI – Nuove società candidate ai conferimenti agevolati – Il Sole 24 Ore 20 agosto 2009: da un confronto con la D.I.T. (Dual Income Tax),istituita nel passato e che presenta alcune analogie con l’attuale agevolazione, emerge che erano agevolati anche i capitali sottoscritti in sede costitutiva.6 6 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 102 del 2009, quest’ultima avvenuta il 5 agosto 2009.7 Vedasi PISARRO A. – Decreto incentivi: la nuova veste del bonus aggregazioni – Il Commercialista Veneto n. 188 – Marzo/Aprile 2009.8 In altre analoghe situazioni, quali la detassazione Tremonti e il Bonus Aggregazioni, la disposizione antielusiva è scritta, così come era scritto il meccanismo di incremento DIT,secondo il quale solo il mantenimento dell’incremento del capitale rispetto ad una certa data determinava l’agevolazione.

Il bonus ricapitalizzazioneSEGUE DA PAGINA 15

neo-costituite.Per quanto concerne la possibilità di cumularel’incentivo per la capitalizzazione con altreagevolazioni fiscali, l’Amministrazione Finanzia-ria si è espressa in senso favorevole chiarendoche il bonus in argomento potrà essere fruitocongiuntamente alla Tremonti-ter e al cosiddettoBonus aggregazioni7.

Il vincolo di mantenimentoIl paragrafo 3.2 della Circolare ministeriale n. 53/Econtiene una indicazione che pare certamentesfavorevole al contribuente, sicuramente in lineacon l’intento normativo ma priva di un fonda-mento legislativo.Si afferma, infatti, che l’incremento di capitaledeve essere mantenuto per tutti i periodi di dura-ta dell’agevolazione, cioè per cinque periodi d’im-posta. Di conseguenza, qualunque riduzione delcapitale per attribuzione ai soci (non le riduzioniper perdite), sia che si tratti di riduzione vera epropria del capitale sociale, sia che si tratti dimera distribuzione di riserve di utili, comportauna riduzione dell’aumento fiscalmente rilevanteai fini del bonus in oggetto.Come anticipato, l’interpretazione ministerialenon trova copertura nel testo normativo: taleconclusione trae spunto dalla ratio normativa(cioè il rafforzamento patrimoniale della società)per giustificare la tesi secondo cui qualunqueriduzione rileva in diminuzione del bonus fiscale.Ciò potrebbe avere anche un sensato fondamen-to, ma resta il fatto che la norma non lo stabiliscee sembra arbitrario colmarne la lacuna introdu-cendo una sorta di disposizione antielusiva invia interpretativa8. La questione meriterebbe unapprofondimento, tale da prevedere una integra-zione normativa, qualora si volesse applicare intale senso restrittivo la disposizione agevolativa.

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Contrasto all'evasione:il rilancio del redditometro

NORME E TRIBUTI

ELENA PASCUTTO Praticante Ordine di Venezia

IL COMMERCIALISTA VENETO

SEGUE A PAGINA 18

Appare opportuno, innanzitutto, chiarireche negli ultimi anni non è mai venutameno la valenza di questo metodo di cal-

colo della capacità contributiva individuale dellepersone fisiche. Lo strumento in questione, a benvedere, ha sempre mantenuto un proprio ruolonel sistema giuridico tributario anche se nelle ul-time “annualità d’imposta” si è un po’ affievolitoil rilievo attribuito al redditometro senza che co-munque fosse mai accantonato del tutto.L’espressione più adatta per definire l’evoluzio-ne che ha subito questo sistema di accertamentopotrebbe piuttosto essere quella di “rilancio” inquanto le norme che sono state emanate, ed inparticolare la giurisprudenza e la prassi, non han-no in realtà introdotto delle vere e proprie novitàsostanziali, ma hanno per lo più ribadito dei vec-chi concetti, delle nuove strategie che sembranoessere ritornate utili ai fini dell’attività di accerta-mento svolta dall’Amministrazione.E’ proprio grazie a queste considerazioni chepossiamo dire che il redditometro risulta essereuno strumento adeguato, anche se mantieneun’inevitabile approssimazione, per la valutazio-ne di redditi che diversamente sfuggirebbero aicontrolli. Esso è inoltre in grado di attuare il det-tato costituzionale che impone a tutti di concor-rere alla spesa pubblica in ragione della capacitàcontributiva.Per concludere questa breve introduzione e pas-sare poi ad un’analisi più approfondita, riguar-dante tutti gli aspetti che compongono questostrumento, possiamo ribadire “la logica che hacondotto l’ideazione del redditometro e che pre-siede alla sua applicazione: ad ogni spesa corri-sponde, di norma, un reddito; se è difficile iden-tificare il reddito direttamente si può, tuttavia,risalire ad esso dall’ammontare (stimato) di alcu-ne spese connesse alla disponibilità di beni eservizi”(1).Risulta quindi fondamentale riflettere sull’inattaccabilità del concetto di fondo delredditometro, che, a parere di chi scrive, non puòessere assolutamente contestato essendo estre-mamente semplice.

Il principio ispiratore di tale tipologia di ac-certamento è, infatti, il seguente: se un sog-getto denota una determinata capacità di spe-

sa, che si manifesta nell’acquisto e nella disponi-bilità di beni, giocoforza, a tale capacità di spesa,deve corrispondere una proporzionata capacitàreddituale, salvo che con idonea documentazio-ne non sia provata la provenienza dei redditi ne-cessari. Partendo da questo presupposto, è evi-dente che l’azione di accertamento èprioritariamente indirizzata nei confronti di queisoggetti che dichiarano un ammontare di redditoa prima vista incompatibile con il loro stile di vita.L’Amministrazione Finanziaria giunge quindi, at-traverso l’esperimento di alcune fasi, alla deter-minazione del reddito sintetico; la stessa poi, daun lato ed il contribuente in fase difensiva, do-vranno dimostrare la sussistenza o l’insussisten-za di altre fonti reddituali, sia del contribuentenon indicate in dichiarazione, sia di altri familiariche consentono l’acquisto o il mantenimento dibeni “incriminati”.Alla luce di quanto detto finora è possibile effet-tuare un’osservazione preliminare. Il redditometro

è mirato nei confronti dei contribuenti che mag-giormente denotano situazioni di “potenzialeevasione”. In realtà il fisco italiano è ben consciodei limiti dello strumento di accertamento e cercadi evitarne un impiego indifferenziato che po-trebbe essere causa di un clamoroso incrementodel contenzioso. Partendo da tale assunto, puòaffermarsi che, nel caso di selezione da“redditometro” ci si trova di fronte ad un bivio:– si è davvero in presenza di un soggettoche ha palesemente evaso, dichiarando redditiapertamente insufficienti rispetto alle sue dispo-nibilità di beni ed allo stile di vita condotto;– si è in presenza di un difetto di disponibi-lità di informazioni da parte del fisco. In tale se-conda ipotesi, non deve dimenticarsi che le moti-vazioni di selezione restano identiche, ossia sisostanziano nell’elevata disponibilità di beni afronte di risorse ritenute non sufficienti. Ma ilfisco analizza solo le sue informazioni, potendonon sapere quali ulteriori fonti di reddito sono adisposizione del contribuente. In tali circostan-ze, pertanto, può tranquillamente incorrersi nel-l’ipotesi che all’Amministrazione Finanziaria siasfuggita, ad esempio, la percezione di redditi esen-ti da tassazione, la realizzazione di un importanteprovento a seguito della dismissione di un benee così via, così che l’accertamento risulta del tut-to infondato.Dobbiamo quindi riconoscere, a questo strumen-to, un’utilità di tipo investigativo in quanto con-sente di trarre maggiore efficacia dall’azione, aventead oggetto il recupero di imposte “realmente” do-vute e non corrisposte, svolta dagli uffici fiscali.Per procedere ad accertamento sintetico, in baseal redditometro, è necessaria una preventiva ve-rifica delle condizioni previste dal quarto commadell’art. 38 D. P. R. 600/1973 e cioè che:– il reddito complessivo netto accertabilesi discosti per almeno un quarto (25%) dal reddi-to imponibile dichiarato;– lo scostamento si verifichi per due o piùperiodi d’imposta consecutivi.A parere di chi scrive le condizioni richieste de-vono sussistere contemporaneamente; infatti,anche se il limite della variazione del reddito ri-sulta essere quello primario, il limite temporale,anche se successivo, costituisce condizione ne-cessaria ad esperire l’accertamento stesso.Quelle appena menzionate sono le condizionifondamentali richieste ai fini dell’accertamento;ciò nonostante la Circolare n. 49 E del 9 agosto2007 precisa l’importanza di ulteriori valutazioniche dovrebbero opportunamente essere esegui-te. In particolare:(a) valutare la complessiva posizionereddituale dei componenti il nucleo familiare es-sendo evidente come, a volte, gli elementi indi-cativi di capacità contributiva rilevanti ai fini del-l’accertamento sintetico possano trovare giusti-ficazione nei redditi degli altri componenti il nu-cleo familiare;(b) ricostruire la complessiva situazione delsoggetto d’interesse, nonché dei componenti ilsuo nucleo familiare, sulla base dei dati in pos-sesso del sistema informativo o di quelli autono-

mamente individuati da ciascun Ufficio;(c) valutare, in particolare, i redditi imponibilidichiarati anche per gli anni precedenti i periodid’imposta oggetto del controllo, nonché gli ele-menti contabili desumibili dagli atti registrati sti-pulati anche dal coniuge e dagli altri familiari chepossono aver contribuito alla spese-indice dicapacità contributiva. In questo caso, se gli ele-menti indicativi rilevanti ai fini dell’accertamentopossono trovare spiegazione nella potenzialitàdi spesa dei componenti familiari, è possibile pro-cedere al controllo delle posizioni soggettiveascrivibili le manifestazioni di spesa;(d) valutare attentamente la posizione dellepersone fisiche che, nei periodi d’imposta d’in-teresse, hanno dichiarato di svolgere attività agri-cole; in particolare se il soggetto ha dichiaratoredditi agrari, tassati non in base al reddito effet-tivo prodotto bensì in base alla rendita catastale,il volume d’affari IVA eventualmente dichiaratopuò rappresentare un termine di valutazione delpotenziale reddito ricavabile dall’attività ai finidella proficuità dell’azione accertatrice, e quindi,della selezione;(e) nel corso della fase istruttoria medianteconvocazione in Ufficio mediante questionario onell’ambito del procedimento di accertamento conadesione, acquisire tutte le informazioni e la rela-tiva documentazione probatoria non conoscibiliattraverso gli strumenti informativi a disposizio-ne ovvero per suffragare quelli conoscibili, checonfigurano la <<prova contraria>> che il contri-buente oggetto di controllo può fornire primadella notifica dell’atto di accertamento.Per quanto concerne invece le voci oggetto divalutazione, nell’accertamento redditometrico, inforza del provvedimento 14/02/2007,le stessecomprendono”:* aeromobili: (aerei da turismo, elicotterida turismo, alianti e motoalianti, ultraleggieri edeltaplani a motore), con diversi gradi di valuta-zione a seconda del tipo di aeromobile;* navi e imbarcazioni da diporto: (imbar-cazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t efino a 50 t con propulsione a vela, imbarcazionida diporto di stazza lorda non superiore a 50 tcon propulsione a motore di potenza superiore a25 HP effettivi, navi di stazza superiore a 50 t,navi ed imbarcazioni da diporto con propulsioneo a motore in locazione per periodi non superiori,complessivamente, a tre mesi l’anno), con impor-ti e coefficienti di valutazione diversi a secondadel tipo di propulsione (vela o motore), alla stazza,al tempo di possesso;* autoveicoli: (con alimentazione a benzi-na o a gasolio), dove l’ammontare risultante dal-l’applicazione dei coefficienti previsti dagli im-porti indicati per gli autoveicoli è ridotto del 10%per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorre-re dal terzo anno successivo a quello di primaimmatricolazione, per vetustà;* altri mezzi di trasporto a motore:(campers e autocaravans, motocicli con cilindra-ta superiore a 250 cc). Anche in questo caso l’am-montare derivante dall’applicazione deicoefficienti agli importi indicati per tali mezzi ditrasporto è ridotto del 10% per anno, fino ad unmassimo del 40%, a decorrere dal terzo anno suc-

(1) ANTICO GIANFRANCO, Redditometro– novità, in "La settimana fiscale", 2008, p. 35.

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cessivo a quello di prima immatricolazione;* roulottes;* residenze principali e secondarie: distin-te per zone e per tipologie di disponibilità (pro-prietà, locazione, multiproprietà, ecc.);* collaboratori familiari: a tempo pienoconviventi, a tempo parziale o non conviventi(esclusi gli addetti esclusivamente all’assistenzadi infermi o invalidi);* cavalli da corsa o da equitazione: man-tenuti in proprio o a pensione;* assicurazioni di ogni tipo: (escluse, na-turalmente, quelle relative alla R. C. obbligatoriaper i veicoli a motore, sulla vita e quelle controinfortuni e malattie)”(2).

Da un punto di vista più pratico, il meccani-smo di applicazione del redditometro at-tualmente vigente, si articola nelle se-

guenti fasi:* individuazione degli elementi indicatori dicapacità contributiva (autovetture, abitazioni,collaboratori familiari, ecc.);* a ciascuno degli elementi viene assegna-ta una “classe”(quale conseguenza, per esem-pio, della potenza della cilindrata, dei metri qua-dri, ecc.);* per ciascuna classe viene fissata, sullabase di valutazioni empiriche, la spesa o importoconnessa alla disponibilità del bene;* tale importo viene moltiplicato per un“coefficiente”, specificato nell’apposita tabellaprevista dai vari decreti ministeriali, che identifi-ca la propensione media al consumo, ossia laquota di reddito destinata ad ogni tipo di spesa(nota bene: l’ammontare del valore ridotto nondeve essere inferiore all’importo – base indicatonella tabella);* si ottiene così un valore che rappresentauna stima del reddito ascrivibile al medesimo, sul-la base della disponibilità di un determinato bene;* i valori ottenuti, applicando gli importi edi coefficienti delle tabelle, vengono sommati ri-correndo al metodo definito “stratificazione atte-nuata”. Con questo metodo i valori sono ordina-ti in senso decrescente e vengono sommati inmisura differenziata, più precisamente:

(i) il valore più elevato è consideratoper intero, cioè per il 100%;

(ii) il secondo valore si considera peril 60% (ridotto del 40%);

(iii) il terzo valore si considera al 50%(ridotto del 50%);

(iv) il quarto valore si considera al40% (ridotto del 60%);

(v) i valori successivi sono conside-rati al 20% (ridotti cioè dell’80%).* la somma così ottenuta esprime solo unaparte del reddito attribuibile al contribuente, os-sia la quota determinabile in base ai consumi; sideve quindi procedere al calcolo della quota direddito sulla base degli incrementi patrimoniali(art. 38. co. 5, D. P. R. 600/1973) verificatisi nell’ar-co di 5 anni (quello in cui si manifesta l’incrementoe nei quattro precedenti). In particolare è stabilitoche la quota d’incremento patrimoniale attribuibileall’anno oggetto di accertamento sintetico, deveessere pari ad 1/5 degli investimenti effettuati (inaltre parole si attribuisce la quota di 1/5 nell’annoin cui viene sostenuta la spesa e la quota di 1/5 aciascuno dei quattro anni precedenti);* infine, aggiungendo la quota patrimonialealla somma di valori ottenuti sulla base della di-sponibilità di determinati beni, si ottiene il redditonetto sinteticamente attribuibile al contribuente.

Tuttavia, non bisogna comunque dimenticare cheil calcolo, così come è stato illustrato, può esserepossibile solo in presenza dei presupposti neces-sari richiesti per l’applicazione del redditometroovvero secondo l’espressa previsione contenutanell’art. 38 del D. P. R. n. 600/1973.Il lavoro che è stato fin qui proposto e leargomentazioni che lo hanno accompagnato,portano ad una serie di conclusioni.E’ proprio dall’esigenza della tutela del diritto aduna contribuzione effettiva da parte di tutti, chediscende il potere, in capo all’Amministrazione Fi-nanziaria, di esercitare l’attività di investigazione econtrollo costituita dall’esplicazione di una serie diatti ed attività di natura amministrativa, inquadrabilinello schema di un autonomo procedimento, chedevono essere esercitati nel rispetto delle libertàindividuali costituzionalmente garantite.

Com’è emerso l’accertamento sintetico co-stituisce una metodologia di determina-zione o di rideterminazione del reddito

assai efficace con particolare riferimento ai casiin cui risulta marcata la volontà di evasione.A questo proposito per concludere in manierapiù esaustiva sull’argomento, vediamo quali si-tuazioni si possono configurare nel momento incui l’Ufficio decida di notificare una comunica-zione informativa relativa agli elementi di capaci-tà contributiva disponibili e richieda poi deichiarimenti ai contribuenti:* qualora il contribuente fornisca provevalidamente utilizzabili: gli Uffici finanziari nonpotranno che desistere dall’azione accertativa;* qualora il contribuente fornisca parzial-mente le prove richieste, gli Uffici finanziari po-tranno valutare l’opportunità di:

(i) proseguire le indagini attraversol’estensione del controllo alle movimentazionibancarie e/o finanziarie;

(ii) nel caso in cui non emergano ulte-riori elementi, rideterminare il reddito proporzio-nalmente all’effettiva disponibilità;* qualora il contribuente non fornisca alcu-na prova:

(i) se gli Uffici determineranno il red-dito secondo il profilo patrimoniale: il reddito de-terminato sinteticamente verrà imputato nell’an-no in cui l’esborso di denaro è stato effettuato enei quattro precedenti;

(ii) se gli Uffici determineranno, inve-ce, il reddito secondo il profilo gestionale: il red-dito determinato sinteticamente verrà imputatonell’anno in cui è stata rinvenuta la disponibilitàdel bene ed in quelli successivi”3.Tornando, invece, al significato che ha assuntoquesto studio, possiamo soffermarci sulla C. M.49/E 2007 e sul ruolo che la stessa presenta inrelazione al redditometro.Innanzi tutto possiamo dire che la stessa Circo-lare ha previsto, quale momento centrale dell’at-tività di accertamento, la notifica al contribuentedi una “comunicazione informativa” attraversola quale l’Amministrazione Finanziaria, renden-do noti gli elementi presuntivi di capacità contri-butiva in suo possesso, invita il soggetto sele-zionato al controllo fiscale, ad avvalersi della fa-coltà di dimostrare che il reddito determinato sin-teticamente non sia a lui imputabile.Le nuove indicazioni, evidenziano chiaramente,l’esigenza di fondare il rapporto tra il Fisco e ilcontribuente in senso conforme ai principi delloStatuto dei diritti del contribuente, con lo scopodi riconoscere a quest’ultimo il ruolo diinterlocutore e non più di parte conflittuale nelprocedimento tributario.Per questo motivo, un valido aiuto alle operazio-

ni d’indagine, non può che provenire dal con-fronto delle parti giacché proprio in tale ambito,sarà possibile, sulla base dei dati emersi, orienta-re le indagini a determinazioni reddituali convin-centi e sostenibili.Possiamo inoltre sottolineare che, sempre conriferimento alla lotta all’evasione, quale obiettivodi politica fiscale inizialmente previsto per il triennio2007 – 2009, ed ampliato poi in un secondo momen-to, il procedimento di accertamento sintetico puòeffettivamente costituire un fattore critico di suc-cesso ai fini della complessiva validità dell’azionedi controllo se si investe nell’individuazione deicontribuenti da accertare cercando soprattutto diaffinare i criteri di selezione.La selezione dei soggetti costituisce, quindi, ilmomento finale di un percorso investigativo piùampio al centro del quale si trova la raccolta e laverifica di attendibilità dei dati ai fini della deter-minazione sintetica del reddito complessivo net-to delle persone fisiche.Risulta chiaro come, gli orientamenti della prassiabbiano trovato conferma nelle pronunce dellagiurisprudenza ed abbiano sostanzialmente con-fermato l’efficacia probatoria del redditometro.La stessa circolare n. 49/E rappresenta l’ultimatappa di un progressivo consolidamento dellostrumento stesso; lo stesso Fisco, ha cercato econtinua tuttora di aumentare il proprio “patri-monio informativo” (banche dati) al fine di perfe-zionare l’azione di contrasto all’evasione. Que-sta strategia, tuttavia, “ha portato con se inevi-tabili dibattiti e polemiche da parte di chi ritieneche il Fisco non debba diventare un “grande fra-tello” eccessivamente invadente”4.Il patrimonio informativo rappresenta, infatti, labase di partenza, a cui poi, deve necessariamen-te seguire un piano operativo più articolato.E’ proprio in questo contesto che deve esserecollocato il redditometro, “rilanciato” dalla circo-lare n. 49/E e ulteriormente rinvigorito dal semprepiù dettagliato e analitico patrimonio informati-vo a disposizione del Fisco.Per concludere, rimangono delle perplessità disistema che meritano un ulteriore approfondimen-to. Appare curioso che proprio nel “periodo cal-do” dei dibattiti circa il funzionamento dei mec-canismi di accertamento basato su induzioni ma-tematiche, guadagni sempre più spazio e credibi-lità giurisprudenziale, il redditometro. In altre pa-role, secondo alcuni, “sorprende…che in un con-testo in cui altri meccanismi di ricostruzionepresuntiva di ricavi o di reddito molto più sofisti-cati e quindi potenzialmente più attendibili delsintetico (ad esempio gli studi di settore) sonotacciati di essere presunzioni semplicissime inquanto eccessivamente “spannometriche”, con-tinui a sopravvivere il redditometro cui il legisla-tore, per quanto grossolano esso sia, attribuisceun’efficacia nella ricostruzione presuntiva digrande persuasione”5.Si ritorna, quindi, alla dibattuta questione secon-do la quale è assolutamente necessario evitareche dei meri valori statistico – matematici assu-mano una valenza superiore alla realtà fattualeeconomica del contribuente. Per scongiurarequesto rischio è possibile affinare gli strumentipresuntivi, ma, soprattutto, ponendo, concreta-mente, il contribuente nell’effettiva possibilità difornire la prova contraria, consentendogli di ri-costruire la propria vicenda economica.L’applicazione futura degli strumenti presuntivi,affinché possa davvero essere efficace, dovrà,perciò, ispirarsi al vivo, costante e costruttivocontraddittorio Fisco – contribuente, ove le ra-gioni dell’uno trovino piena soddisfazione soloa patto del pieno rispetto dei diritti dell’altro.

Il rilancio del redditometro

(2) L’elenco in questione è tratto da: CONTE DANIELA, Aspetti problematici del redditometro e di altri consimili metodi come strumenti di contrasto dell’evasione, in Rivistadi diritto tributario, 2008/I, p. 1132.(3) DIPAOLA FRANCESCO, Redditometro: rilevanza del contraddittorio, in La settimana fiscale, 2007, p. 33.(4) THIONE MARCO, Redditometro – Analisi della recente prassi e giurisprudenza, in il Fisco, 2007, p. 5979.(5) THIONE MARCO, Redditometro – Analisi della recente prassi e giurisprudenza, in il Fisco, 2007, p. 5979.

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I NOSTRI REDDITIEvoluzione e distribuzione 2007

PROFESSIONE

ELISA PILLON Praticante Ordine di Vicenza

IL COMMERCIALISTA VENETO

Le statistiche pubblicate dalla Cassa Na-zionale di Previdenza e Assistenza deiDottori Commercialisti sui redditi 20071

ci permettono di svolgere un’analisi intermini di reddito e fatturato, numero di iscritti edifferenze tra le varie Regioni. Verranno inoltreesaminati i dati relativi ai redditi e fatturato perfasce d’età e sesso. In primo luogo emerge unastranezza, o almeno così ci pare, una contrazionedel numero di iscritti alla Cassa2 di quasi il 2% (da53.874 del 2006 a 52.942 del 2007; altra riduzionesi era precedentemente registrata nel 20053). Fat-turato e reddito medio invece aumentano rispet-tivamente del 10,02% e del 9,72%. Si tratta di datimolto positivi rispetto a quelli registrati nel biennio2005-2006, periodo in cui a livello aggregato i datimedi erano lievemente diminuiti (-1,78% e -0,24%).Nel 2007 i valori totali di fatturato e reddito sonoaumentati rispettivamente dell’8,11% e del 7,82%rispetto l’anno precedente. Nel grafico accanto siriporta il numero di iscritti alla Cassa dei DottoriCommercialisti per fascia d'età nei vari anni.Nel 1998 il fatturato globale della categoria era dipoco superiore a 5 mila miliardi di vecchie Lire,con un risultato netto di circa 3 mila miliardi diLire. Fatturato e reddito medio ammontavano ri-spettivamente a 131 e 76 milioni di Lire.Nel decennio 1998-2007 il numero di iscritti allaCassa è salito di più di 22.000 professionisti(30.418 nel 1998, +74% nel 2007).Nel 2007 si osserva la riduzione degli ultracinquantenni (da 6.809 del 2006 a 6.790 colleghi)e la drastica riduzione degli iscritti tra i 30 e i 39anni (da 19.161 a 17.624).Mentre la prima variazione può spiegarsi con lacancellazione di qualche collega, la seconda va-riazione pare non avere ragioni evidenti.Anche la fascia dei giovani (meno di trent’anni)si riduce passando da 491 a 425. Si tratta, comun-que, di numeri esigui, l’attività si inizia dai 30anni in su.

Analizzando le singole Regioni in termini di va-riazioni percentuali, quelle che hanno registratoun maggior aumento di fatturato medio sono laPuglia (al terzo posto per incremento percentua-le di reddito medio), il Lazio (al secondo postoanche per maggior variazione di reddito medio) ela Calabria (al primo posto per maggior incremen-to percentuale di reddito medio). Risultati peg-giori, invece, si registrano in Molise, Basilicata eTrentino Alto Adige (in Veneto, Abruzzo eBasilicata per reddito medio).

GIUSEPPE REBECCA Ordine di Vicenza

Redditi 2007 dichiarati dai Dottori Commercialisti (iscritti alla Cassa di Previdenza) ‐ Euro 

 Fatturato   Variazione % 

 Reddito   Variazione % 

% di spesa 

2006  2007  2006  2007  2006  2007 Valore medio 

               91.682   100.866        10,02 

 52.576          57.687           9,72  43  43 

Valore totale (*)  4,94  5,34  8,11          2,83   3,05  7,82  43  43 

Tab.1 Fatturato, reddito e % di spesaAnni 2006-2007 (valori medi, valori totali e variazioni percentuali)

Tab.2 Numero professionisti totale iscritti Anni 2004-2007

Grafico. 1 – Iscritti per classe anagrafica. Anni 2004-2007 (valori assoluti).

Fonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc «Statistiche reddituali 2008».

(*) Miliardi di EuroFonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc «Statistiche reddituali 2008».

Da notare che la Val d’Aosta è l’unica Regioneche ha subito nel 2007 una contrazione del fattu-rato e, seppur lieve, del reddito medio (rispetti-vamente -5,2% e -0,11%).Nel 2006, invece, solo il Molise era stato interes-sato da variazioni degne di nota rispetto l’annoprecedente (+10,36% di fatturato medio e +7,20%di reddito medio). Le variazioni di segno positivonel 2006 sono state assai limitate.In termini assoluti medi permane ancora l’elevatadifferenziazione tra Regioni del Nord e del Sudd’Italia. Le prime tre Regioni per fatturato nel 2007si confermano il Trentino, la Lombardia (al primoposto per reddito medio) e la Val d’Aosta, i cuivalori sono molto più elevati della media nazio-nale. Le ultime tre posizioni sono coperte daBasilicata (al suo posto la Puglia l’anno prece-dente), Molise (al suo posto la Campania l’anno

precedente) e Calabria (all’ultimo posto per treanni consecutivi) con valori anche di cinque vol-te inferiori rispetto alle prime posizioni.Può risultare interessante anche analizzare la di-versa struttura degli studi; mentre la media na-zionale della spesa è sostanzialmente costante al43% del fatturato, si hanno Regioni con il 36% dispesa sul fatturato (Molise) ed altre con un 46%(Veneto è la prima Regione che registra più spesasul fatturato).

Di seguito riportiamo le tre Regioni con fattu-rato medio più elevato e quelle con fatturato me-dio più basso. C’è una differenza notevole; inTrentino Alto Adige il fatturato medio è di oltre 5

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1 http://www.cnpadc.it/principale/pag_frame.asp?url=/A_Pubblica/informazione/Statistiche/default.htm2 Come da totale che comprende: iscritti, pensionati attivi, esonerati/cancellati, altri.3 Categorie professionali e redditi di G. Rebecca e L. Contro in Il commercialista Veneto, Numero 178 – luglio– agosto 2007.

2004 2005 2006 2007

49.273 48.089 53.874 52.942Fonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc «Statistiche reddituali 2008».

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Regioni Fatturato medio 

Variaz. %  Regioni Reddito medio 

Variaz. % 

2006  2007  2006  2007 

Puglia  37.600  43.777  16,43  Calabria  15.739  18.165  15 

Lazio  89.126  101.638  14,04  Lazio  52.185  60.154  15 

Calabria  27.441  31.159  13,55  Puglia  22.020  25.307  15 

Campania  37.418  42.238  12,88  Campania  21.983  24.751  13 

Sicilia  43.373  48.333  11,44  Toscana  52.705  58.408  11 

Toscana  93.249  102.895  10,34  Sicilia  26.723  29.584  11 

Lombardia  156.906   172.259  9,78  Liguria  59.946  65.488  9 

Liguria  106.653   117.059  9,76  Lombardia  90.837  99.121  9 

Umbria  72.582  78.615  8,31  Friuli V. G.  58.761  64.082  9 

Marche  81.747  88.499  8,26  Molise  24.497  26.615  9 

Friuli V. G.  98.561  106.547  8,1  Marche  46.284  50.277  9 

Emilia R.  110.937   119.776  7,97  Umbria  42.373  45.947  8 

Veneto  114.765   123.893  7,95  Emilia R.  62.428  67.363  8 

Piemonte  121.038   129.753  7,2  Piemonte  67.354  72.058  7 

Abruzzo  49.804  52.710  5,83  Sardegna  33.884  35.884  6 

Sardegna  60.105  63.574  5,77  Trentino A. A.  93.280  98.762  6 

Molise  39.666  41.592  4,86  Veneto  63.336  66.917  6 

Basilicata  40.236  41.830  3,96  Abruzzo  30.609  31.587  3 

Trentino A. A.  170.387   176.397  3,53  Basilicata  24.197  24.652  2 

Val d'Aosta  139.830   132.558  ‐5,2  Val d'Aosta  80.341  80.248  0 

Tab.3 Fatturato medio e reddito medio per RegioneAnni 2006-2007 (valori assoluti e variazioni percentuali in ordine decrescente)

Fonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc «Statistiche reddituali 2008».

Tab.4 % di spesa dei dottori commercialisti sul fatturato per RegioneAnni 2004-2007 (valori percentuali).

Fonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc «Statistiche reddituali 2008».

volte la Calabria.

Focalizzando i dati del Triveneto, si notano an-che qui valori al di sopra della media nazionale(come dal 2004) e con valori sia di fatturato che direddito medi maggiori rispetto al 2006. Superiorein Triveneto, rispetto al dato nazionale, è anchela percentuale di spesa.Nel decennio 1998-2007 a livello nazionale la per-centuale di spesa è aumentata di un punto per-centuale, mentre quella del Triveneto di tre (nel1998 erano entrambe pari al 42%). A livello nazio-nale il fatturato e il reddito medio erano pari ri-spettivamente a 131 e 76 milioni di Lire, mentrenel Triveneto ammontavano rispettivamente a159 e 92 milioni di Lire.

Analizzando i dati per fasce di età, risulta che ilmaggior reddito è dichiarato dai professionisticon età compresa dai 50 ai 59 anni e che dai 30 ai59 anni in media si guadagna sempre di più. Lafascia dei giovanissimi Dottori Commercialisti(sotto i 30 anni) ha un reddito medio annuo di11.764 Euro (8.669 Euro nel 2006) corrispondentea 980 Euro al mese. L’anno scorso la media era dipoco più di 700 Euro al mese. I colleghi dellafascia di età immediatamente successiva, cioè dai30 ai 39 anni, guadagnano circa tre volte tanto ecirca la metà dei colleghi della categoria succes-siva. Questi ultimi, corrispondenti cioè alla fa-scia di età tra i 40 e i 49 anni, rappresentano il42% dei professionisti e dichiarano reddito e fat-turato all’incirca in linea con la media nazionale.Su altri livelli si attestano i professionisti di etàcompresa tra i 50 e i 59 anni che in media guada-gnano 97.419 Euro. Lievemente inferiore è il red-dito medio degli over 59.

Analizzando la distribuzione del reddito all’in-terno di ogni categoria di età, si nota che, mentrenelle prime due fasce d’età il reddito comincia aspalmarsi dai primi tre ai primi quattro scaglioni,nella terza fascia (dai 40 ai 49 anni) il reddito siconcentra rispettivamente per il 18% e per il 25%nel terzo e nel quarto scaglione e per il 23% nel-l’ultimo scaglione (con un guadagno medio di165.226 Euro). Salendo con l’età si può notare,invece, come il reddito sia concentrato per lamaggior parte sull’ultimo scaglione: dai 50 ai 59anni il 40% dei professionisti guadagna in media196.547 Euro, e nella fascia di oltre 59 anni menoprofessionisti della precedente fascia di età (il35%) guadagna in media di più (205.782 Euro).

Le donne sono ancora in minoranza in ogni fa-scia d’età. La classe d’età con più donne risultaessere quella dai 30 ai 39 anni, mentre quella conpiù maschi risulta essere dai 40 ai 49 anni.Per quanto riguarda la distribuzione dei redditiper classi d’età suddivisa per sesso, si può nota-re come sia per le donne che per gli uomini lamaggiore redditività è raggiunta dai 50 ai 59 anni.

Sinteticamente emergono i seguenti dati:– sono in aumento sia il fatturato totale (5,3miliardi di Euro) che il reddito totale (3,1 miliardidi Euro) prodotto dalla categoria dei dottori com-mercialisti (solo quelli iscritti alla Cassa di Previ-

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NUMERO 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009 21IL COMMERCIALISTA VENETO

Redditi  2007   dichia rati  da i  Dottori  Commercia lis ti  (iscritti  alla  Cassa  di  Previdenza )  –   Euro   /  DISTRIBUZION E GEOGRAFICA  

Regioni  Fatturato  medio  Reddito  medio   %  di spese 2007   N . profess ionisti 1) Tren tino  A. A.   176.397  98.7 62  44  738 

2) Lomb ardia   172.259  99.1 21  42  917 5 

3) Val  d'Ao sta   132.558  80.2 48  39  101 

…                 

18) Basi licata   41.830  24.6 52  41  388 

19) Moli se   41.592  26.6 15  36  252 

20) Calab ria   31.159  18.1 65  42  188 8 

Media  N az .  10 0.866   57.687  43  52.942  

Tab.5 Fatturato medio, reddito medio, % spese e n. professionisti Anno 2007(prime tre e ultime tre Regioni).

Tab.6 N. iscritti, fatturato totale, fatturato medio e reddito medio Anno 1998-2007.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc. (*) Miliardi di Lire (**) Milioni di Lire (***) Milioni di Euro

Fonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc. «Statistiche reddituali 2008».

Tab.7 Fatturato medio, reddito medio, % spese e n. professionisti Anni 2006 - 2007 (prime tre Regioni).

Fonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc «Statistiche reddituali 2008».

Tab.8 Redditi per classi di età e fasce di reddito: Totale 2007

Fonte: Dati Cnpadc «Statistiche reddituali 2008».

denza). Entrambi i parametri sono cresciuti di cir-ca l’8% rispetto al 2006;– aumentano anche il fatturato e la redditività medi;– 15.000 colleghi circa non superano i 15.000 Eurodi reddito annuo;– altri 7.000 colleghi guadagnano praticamente zero;– le Regioni del Sud hanno registrato maggioriincrementi in termini percentuali rispetto le altreRegioni, tuttavia in termini assoluti rimangononelle ultime posizioni, con un divario ancor piùaccentuato tra Nord e Sud rispetto il 2006;– la professione è svolta prevalentemente da uo-mini e risulta più redditizia per entrambi i sessinella fascia d’età dai 50 ai 59 anni.

Ragionieri CommercialistiDa un’analisi condotta confrontando i dati pub-blicati sul bilancio di esercizio 2008 della CassaNazionale di Previdenza dei Ragionieri4 relativi al2007 con quelli dell’anno precedente si nota an-che nel loro caso una leggera flessione (-0,96%)sul numero degli iscritti5 (31.913 nel 2006 e 31.607nel 2007). Aumenta invece il fatturato totale(+8,36%) che passa da 3.019.146.884 del 2006 a3.271.581.444 del 2007.In valore assoluto il fatturato dei dottori com-mercialisti supera di due milioni di Euro il fattura-to dei ragionieri commercialisti (rispettivamente5,3 e 3,3 milardi di Euro nel 2007).

Qualche curiositàI colleghi che guadagnano di più:Lombardia e Trentino Alto Adige, oltre i 59 anniI colleghi che guadagnano di meno:Calabria con meno di 30 anni

AvvocatiDal 2006 al 2007 i professionisti in toga hannovisto aumentare fatturato e reddito6. Il fatturatototale passa da 9.210.920.808 Euro a 10.295.892.331Euro (+ 11,8% nel 2007) e il reddito totale passa da6.311.871.790 di Euro del 2006 a 6.984.105.914 diEuro nel 2007 (+ 10,7%). I dati medi di fatturatosono pari a 71.562 nel 2006 e 75.647 del 2007(+47,4%) mentre quelli di reddito passano da 49.039Euro del 2006 a 51.314 Euro nel 2007 (+ 4,6%). Laspesa sul fatturato è del 32%.Gli avvocati iscritti alla Cassa nel 2008 sono144.072 (57.159 sono donne) contro 77.618 del1998, quindi quasi raddoppiati in dieci anni7.

NotaiI notai hanno visto diminuire i loro redditi medi2007 del 14,8% rispetto al 2006 e del 33% dal 2005(da 117.592 del 2006 a 100.179 del 2007, mentreerano pari 132.925 nel 2005). Per il periodo 2004-2008 costituiscono la categoria che ha subito lamaggiore contrazione del volume d’affari mediopari al 24,4% (186.200 nel 2004 e 153.400 nel 2008)8.

GeometriI geometri hanno registrato un aumento sia direddito medio che volume di affari medio dal 2006al 2007 rispettivamente del 4,7% e del 5,3% (22.695

Tab. 9: Fatturato per classi di età e fasce di reddito: Totale 2007

Fonte: Dati Cnpadc «Statistiche reddituali 2008».

I NOSTRIREDDITI

4 www.cassaragionieri.it/cpsw/fun/CPMurbks.jsp5 Gli iscritti comprendono non pensionati e pensionati.6 Fonte: TopLegal giugno 2009.7 Fonte Il Sole 24 Ore del 1/08/2009.8 Fonte: Italia Oggi del 8/12/2009 su dati Censis.

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22 NUMERO 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009 IL COMMERCIALISTA VENETO

Figura 1 Reddito medio per classe d’età e fasce di reddito.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc «Statistiche reddituali 2008».

Grafico. 2 – Numero iscritti per classe anagrafica e distinzione per sesso. Anno 2007. Grafico. 3 – Distribuzione redditi per classe anagrafica e distinzione per sesso. Anno 2007.

Fonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc «Statistiche reddituali 2008».

Dottori Commercialisti    Ragionieri  Commercialisti   

2004  2005   2006  2007   2004   2005  2006   2007 

N. professionisti iscritti alla Cassa 

49.273   48.089      53.874   52.942   32.151      32.088    31.913   31.607 

Fatturato complessivo (*) 

4,6     4,5     4,9  5,3  2,9     2,9     3,0   3,3  

Fonte: Nostra elaborazione su dati Cnpadc «Statistiche reddituali 2008 e su Bilancio d’esercizio 2008 Cnpr –Relazione sulla gestione».

Tab. 10: Confronto dati Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti(*) Dati in miliardi di Euro

(*) Dati in miliardi di Euro

il reddito medio dichiarato nel 2008 e 34.702 ilvolume d’affari medio dichiarato nel 2008)9. Gliiscritti alla Cassa e all’Ordine nel 2008 sono111.569 (93.948 nel 2000) dei quali 10.305, il 9,2%,sono donne. La fascia di età più numerosa è quelladai 46 ei 65 anni (35,5%), seguita dagli under 35(27,5%). Si procede con la fascia 36-45 (26,5%),per finire con quella degli over 65 (5%)10.

IngegneriNel 2008 sono 64.046 gli iscritti a Inarcassa (solo6.582 sono le donne, pari al 10,3% sul totale). Inaumento il reddito e il volume d’affari medio nel2007 rispetto al 2006, rispettivamente 40.237 Euro(+1,9% rispetto al 2006) e 52.628 (+1,2% rispettol’anno precedente). I valori del 2006 erano rispet-tivamente pari a 39.500 e 51.996 Euro. I professio-nisti tra i 36 e 45 anni sono il 37% del totale, quellicon età inferiore a 35 anni sono il 26%, tra i 46 e i

Tab. 11: Confronto dati su reddito medio, volume affari medio, % di spesa sul fatturato(Dichiarazioni 2008 su redditi 2007)

Fonte: Il Sole 24 Ore su dati forniti dalle Casse del 5/09/2009(1) Invero i dati che risultano dalla Cassa sono diversi (reddito medio 57.687 e fatturato medio 100.866).

65 anni sono il 32% degli iscritti, mentre i profes-sionisti over 65 sono il 5%11.Dal 2004 il volume d’affari medio è in calo (-11%negli ultimi 5 anni secondo l’indagine Censis2004-2008) passando da 54.315 del 2004 a 52.628del 200812.

Alcuni dati CensisGli iscritti agli ordini e ai collegi professionali ar-rivano nel 2009 a 2 milioni (+35,9% dal 1997, quan-do erano a quota 1,4 milioni e +1,9% dal 2008 incui erano in totale 1,98 milioni). Gli ordini più nu-merosi sono i medici chirurghi e odontoiatri(393.727 nel 2009), gli infermieri (376.694) e gliingegneri (213.399 nel 2008).

Alcuni dati delle categorie considerateQuesto l’apporto di fatturato globale delle cate-gorie professionali nel 2009 (professionisti iscrittialle relative Casse di Previdenza):Dottori commercialisti 5,3 miliardi di EuroRagionieri commercialisti 3,3 miliardi di EuroDottori e ragionieri commercialisti (tot.)

8,6 miliardi di EuroAvvocati 10,3 miliardi di EuroGeometri 3,9 miliardi di EuroIngegneri 3,4 miliardi di Euro

I NOSTRIREDDITI

9 Fonte: Il Sole 24 Ore del 5/09/2009.10 Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/08/2009.11 Fonte Il Sole 24 Ore del 11/08/200912 Fonte: Italia Oggi del 8/12/2009.

SEGUE DA PAGINA 21

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NUMERO 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009 23IL COMMERCIALISTA VENETO

CAMBI & TASSIA cura di Luca Corrò (Ordine di Venezia) con la collaborazione e l'analisi tecnica di Axia Financial Research

L’attuale situazione sui mercati valutari e mone-tari è ancora condizionata dalla crisi finanziariache ha fatto sentire i suoi effetti a partire dallafine del 2007. La risposta degli Stati Uniti e deiprincipali Paesi alla crisi, che era inizialmente di

tipo strettamente finanziario, è stata di tipo monetarista: inon-dare il mercato di liquidità al fine di sostenere imprese e con-sumatori alle prese con un razionamento del credito. L’effettodi questa politica è stato quello di portare i tassi di interessenominali verso lo zero e contestualmente favorire le esporta-zioni delle imprese grazie a un deprezzamento della moneta Usa.Il potenziale impatto inflazionistico è stato, almeno finora, com-pensato dal calo generale dei prezzi indotto dalla recessioneeconomica e dallo stesso razionamento del credito.Il grafico riportato a destra, mette a confronto il tasso di cambioEuro-Dollaro Usa con il differenziale dei tassi a 3 mesi (Libor)praticati sul biglietto verde e sulla moneta unica europea. Inuna fase ordinaria di mercato i due grafici dovrebbero avere lostesso andamento. In realtà, come si nota, dal mese di Giugno2009 tale correlazione è venuta completamente meno.

A partire dal mese di novembre 2009, tuttavia, qualcosa èiniziato a cambiare in quanto la politica espansiva Usa ha co-minciato a dare i primi frutti. Il Pil Usa ha ripreso a salire esoprattutto sono aumentati in modo esponenziale gli acquistidi treasury americani da Cina e Paesi Asean. L’effetto è statoun progressivo riallineamento dei tassi di cambio Euro-Usdpur in un contesto di minore volatilità. Il grafico riportato sottoevidenzia le aspettative di rialzo dei tassi a breve americani inun contesto di calo progressivo della volatilità sui mercati (de-viazione standard del cambio Eur/Usd) confrontato con le aspet-tative sui tassi a breve dell’area Euro.Contemporanemente le economie europee meno virtuose del-l’area Euro che per sostenere consumi e investimenti avevanofatto ricorso al debito, si trovano ora in gravi difficoltà. Grecia,Spagna e Portogallo sono certamente i Paesi più a rischio che,per effetto della moneta unica, difficilmente potranno fare ri-corso alla leva monetaria per uscire dalla crisi.

Gli analisti sottolineano il rischio di uno sgretolamento dellastessa moneta unica ove questa situazione lascia intravvedereun progressivo indebolimento dell’Euro sui mercati a favoredi un dinamico biglietto verde. Unico rischio all’orizzonte èrappresentato dal costo delle materie prime: in queste ultimesettimane non soltanto il petrolio ma anche importanticommodities denominate in dollari hanno iniziato a rafforzarsiin modo consistente. Questo potrà avere nel medio termine uneffetto sul livello dei prezzi che inevitabilmente avrà effetti peg-giori sulle economie meno agili ed efficienti, come quelle delvecchio continente. I tassi sull’Euro, seguendo questo scena-rio, presentano forti aspettative di crescita, anche accentuata,

0,20

0,35

0,50

0,65

0,80

0,95

1,10

1,25

1,40

1,55

1,70

02/01/09 09/03/09 12/05/09 15/07/09 17/09/09 20/11/09 27/01/101,2301,2551,2801,3051,3301,3551,3801,4051,4301,4551,4801,5051,530

Eur3m-Usd3m

EUR-$

0,300,42

0,69

1,06

1,46

0,69

0,96

1,25

1,52

1,76

0,10

0,30

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

1,50

1,70

1,90

mar-10 giu-10 set-10 dic-10 mar-11

Libor 3m UsdLibor 3m Euro

1,3875

1,389

1,3905

1,392

1,3935

1,395

1,3965

1,398

1,3995

mar-10 giu-10 set-10 dic-10

Future price

FW Libor price

FW Fra price

Indebolimento dell'Euro a favore di un dinamico dollaro?Tassi: forti aspettative di crescita a medio-lungo termine?

sul segmento a medio-lungo termine come effetto delle aspet-tative di inflazione. In realtà, come si vede dal grafico riportato,il mercato – a oggi – si aspetta un incremento anche dei tassisull’Euro con uno spread rispetto a quelli Usa di circa 50 basispoints. L’ultimo grafico mostra le aspettative di medio terminesul cambio Euro/Dollaro previste dal mercato. Mantenendosi ifuture sul cambio in questione nettamente al di sopra dei cambiforward viene confermata l’ipotesi di un rafforzamento deldollaro Usa nei confronti dell’Euro nei prossimi tre mesi.

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24 NUMERO 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009 IL COMMERCIALISTA VENETO

Agevolazione prima casa: sufficienzadella residenza di fatto o necessità

delle risultanze anagrafiche?

NORME E TRIBUTI

Com’è noto, per il mantenimento dell’imposta di registro agevo-lata ai fini dell’acquisto della c.d. “prima casa”, il punto a) dellanota II bis) dell’articolo 1 della Tariffa Parte Prima allegata alD.P.R. 131/86 prevede “che l’immobile sia ubicato nel territo-

rio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesidall’acquisto la propria residenza”. Nell’interpretazione di tale norma èsorto un vivace dibattito dottrinale chevedeva contrapposto da una parte chi so-steneva la sufficienza della residenza difatto nell’immobile in esame e dall’altra(ovviamente con l’Amministrazione Fi-nanziaria in prima linea) chi sosteneva lanecessità del formale trasferimento dellaresidenza anagrafica. Ovviamente talequestione si è rapidamente trasferita pres-so le sedi giudiziarie le quali hannoevidenziato un diverso orientamento.Il primo filone della giurisprudenza dimerito sostiene che la residenza non pos-sa essere provata esclusivamente me-diante le risultanze burocratiche dell’ana-grafe, poiché queste ultime non posso-no stabilire in modo assoluto la residen-za o meno di un soggetto (Comm. Pro-vinciale di Treviso, Sez. VI, sent. n. 136del 14/11/2005). In senso conforme si èpronunciata sia altra consistente giurisprudenza di merito (fra le moltesi citano C.T.R. Bolzano, Sent. n. 41/2002; C.T.R. Toscana, Sent. n. 31/2003; C.T.R. Abruzzo, Sent. n. 81/2000; C.T.R. Liguria Sent. n. 54/2005;C.T.P. Padova n. 14/2008) che la Commissione Tributaria Centrale (Sent.n. 6617 del 18/9/2002 e Sent. n. 8377 del 20/6/2001).In estrema sintesi la giurisprudenza citata sostiene che l’indicazioneanagrafica non può stabilire in modo assoluto la residenza o meno delsoggetto, ma assume il valore di una semplice presunzione che puòessere superata sulla base di elementi di convincimento - quali le utenzedi fornitura di gas, dei rifiuti solidi urbani, di acquedotto, dell’enel -oltre alla valorizzazione del concetto del centro di interessi personali edeconomici idonei a dimostrare che la dimora abituale del soggetto sitrova in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.Tale interpretazione viene contraddetta dall’interpretazione consolidata dellaSuprema Corte che ha escluso la rilevanza giuridica di realtà di fatto checontrastino con il dato anagrafico (vedasi Cass. nn. 8377/2001, 18077/2002e 10027/2001). I Giudici di Piazza Cavour hanno statuito, infatti, che “lalettera e la formulazione della norma portano ad escludere la possibilitàdi dare rilevanza giuridica, […], alla realtà fattuale, ove in contrastocon il dato anagrafico”.Continua la Suprema Corte affermando che la circostanza che il beneficiovenga espressamente subordinato alla “condizione che l’immobile ac-quistato sia ubicato nel Comune ove l’acquirente ha la propria residen-za” si rivela emblematica e, di per sé, non consente il ricorso ad una inter-pretazione estensiva della norma, né ad applicazione in via analogica.Tale interpretazione è ribadita ancora una volta dalla Corte di Cassazionecon la Sent. n. 9949/2009, la quale ha dichiarato che il tenore letterale delladisposizione in tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” indu-ce a ritenere insufficiente la circostanza che l’acquirente abbia trasferito la

SAHARA LIONELLO Avvocato in Treviso

propria residenza nell’immobile acquistato laddove detta modificazione nonsia stata recepita presso l’ufficio dell’anagrafe.Concetto ribadito, ancora una volta, dalla Cassazione con la recentissimaOrd. n. 24926/2009 depositata lo scorso 26 novembre secondo cui, attesoche le norme agevolative sono di stretta interpretazione, l’agevolazioneprima casa può trovare applicazione solo ove dalle risultanze anagrafiche

sia desumibile che il cambio di residenzaè avvenuto nei termini, senza che possaattribuirsi alcuna rilevanza alla realtàfattuale, ove contrastante con il datoanagrafico.Si evidenzia, però, che a parere della scri-vente, tale interpretazione risulta contra-ria alla ratio della norma agevolativa: os-sia il facilitare l’acquisto della casa diabitazione, bene garantito costituzional-mente. Interpretazione a maggior ragio-ne non condivisibile dalla constatazioneche la residenza altro non è che il luogoin cui la persona fisica ha fissato la pro-pria abituale dimora: ossia il luogo dinormale abitazione dove il soggetto vivenormalmente l’intimità sua e della sua fa-miglia.Giurisprudenza costante, anche di legit-timità (sebbene in ambito prettamente

civilistico ed in particolare con riferimento alle notificazioni) specifica, in-fatti, che per la nozione di residenza è necessario riscontrare l’elementoobiettivo della permanenza in un certo luogo e l’elemento soggettivo del-l’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita edallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass. civ. 1738/86, Cass.civ. 791/85, ecc.); inoltre, la Suprema Corte ha precisato ancora che l’effet-tiva residenza di una persona è accertabile dal giudice con qualsiasi mezzodi prova, anche contro le risultanze anagrafiche, che hanno soltanto unvalore presuntivo (Cass. civ. 8011/97).Si evidenzia, infine, che anche la stessa Sezione Tributaria della Cassazione(Ord. n. 15426/2009 del 1 luglio 2009) ha recentemente, sebbene incidentertantum, negato la necessità della risultanza anagrafica. La fattispecie inesame verteva sull’acquisto di un immobile da parte di un contribuenteconiugato con il regime patrimoniale della comunione dei beni. Sebbene ilconiuge non acquirente diveniva, ex lege, titolare dei diritti sull’apparta-mento acquistato dall’altro coniuge non trasferiva la propria residenza.L’Agenzia delle Entrate, avallata dai giudici di merito, revocava leagevolazioni in capo al coniuge non acquirente per il mancato trasferimen-to della residenza nel comune ove era ubicato l’immobile. La Suprema Cor-te, invece, accoglieva il ricorso del contribuente evidenziando che “…iconiugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reci-procamente alla coabitazione, sicché un’interpretazione della legge tri-butaria (che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica),conforme ai principi del diritto di famiglia, porta a considerare lacoabitazione con il coniuge acquirente come elemento adeguato a sod-disfare il requisito della residenza ai fini tributari”.Si auspica, quindi, che quest’ultima Ordinanza della Cassazione sia l’iniziodi un nuovo orientamento che sappia distinguere e far luce fra i concetti di“residenza” e “risultanze anagrafiche”.

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NUMERO 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009 25IL COMMERCIALISTA VENETO

CAMBI & TASSIBANDO DI CONCORSO A BORSE DI STUDIO

PROGETTO DIRETTO - alla individuazione, valutazione e monitoraggio delle strutture profes-sionali (commercialisti e esperti contabili) nell’ambito del territorio nazionale.

ANNO 2010

Art. 1 TopLegal e l’Associazione Dottori Commercialisti e Esperti contabili del Triveneto, bandi-scono un pubblico concorso per

N. 1 BORSA DI STUDIO

da conferire ad un laureato in giurisprudenza, economia, scienze politiche o facoltà umanisticheda svolgersi sotto la vigilanza e la responsabilità di qualificati esperti, sui seguente temi di ricerca:“alla individuazione, valutazione e monitoraggio delle strutture professionali (commercialisti eesperti contabili) nell’ambito del territorio nazionale”

Art. 2 L’importo della borsa di studio è di Euro 15.000, al lordo delle ritenute fiscali e la sua durataè fissata in 12 mesi, rinnovabile, a giudizio insindacabile della apposita Commissione, fino ad unmassimo di ulteriori 12 mesi. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali e ilgodimento della stessa non implica un rapporto di lavoro.

Art. 3 Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o dei Paesi dell’Unione europea che alladata di scadenza del presente bando abbiano: a) Laurea specialistica o laurea conseguita secondoil vecchio ordinamento in discipline afferenti il tema di ricerca prescelto, ovvero titolo equipollen-te se conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea. b) ottima conoscenza della lingua italianaparlata e scritta, se cittadini dell’Unione Europea; c) buone conoscenze informatiche, in partico-lare di Windows, Office e Internet. Saranno valutabili dalla commissione esaminatrice, laddoveposseduti e dimostrati, eventuali titoli preferenziali che concorreranno alla formazione del giudizioe precisamente: 1) ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta o di altra lingua comu-nitaria 2) specializzazioni post-laurea 3) documentata attività di ricerca 4) documentata esperienzadi organizzazione amministrativa 5) documentata esperienza nella predisposizione e utilizzo deglistrumenti informatici. 6) Residenza in una delle tre regioni del Triveneto (FriuliVeneziaGiulia,Veneto e Trentino Alto Adige).

Art. 4 Gli aspiranti alla borsa di studio devono far pervenire la domanda via e-mail all’[email protected] o via fax (02 56808907) entro e non oltre il 31 marzo 2010. L’Amministrazione nonassume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda.Nella domanda devono essere riportate le generalità complete e dovrà essere dichiarato sotto lapropria responsabilità:a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;b) di non aver riportato condanne penali;c) di non godere di altre borse di studio o contributi da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, dinon avere redditi da lavoro dipendente, di non svolgere attività professionale retribuite pressoEnti pubblici o privati.I concorrenti devono, altresì, allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. Le dichiarazioni deicandidati formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 5 La borsa di studio sarà assegnata a giudizio insindacabile di una Commissione giudicatriceinterna, in base al programma di ricerca e al profilo dei candidati.

Art. 6 La decorrenza della borsa di studio sarà precisata ai vincitori nella lettera di Comunicazione.

Art. 7 In caso di rinuncia o di decadenza, Penta Group Srl potrà attribuire la borsa stessa ad altroconcorrente.

Art. 8 La borsa di studio sarà erogata in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali.

Art.10 Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione deidati personali”, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorsosaranno raccolti presso la Penta Group Srl per le finalità di gestione dei documenti presentati perla partecipazione al concorso medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accer-tamento del possesso dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode, ove applicabili, dei dirittidi cui al citato D. Lgs. 196/2003.

TOPLEGAL E ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DEL TRIVENETO

DOMANDA DA COMPILAREPER LA PARTECIPAZIONEAL BANDO DI CONCORSO

Cognome ......................................................Nome.............................................................Residente in............................................Via .......................... n. .... Cap. .............Tel.................... Fax ..............................Essendo in possesso di Laureain……………………………………….o titolo equipollente se conseguito in unodei Paesi dell’Unione Europea conseguitail ....................................con voto ....................... presso l’Universitàdi .....................................................................chiede di essere ammesso al concorso,pubblicato in data………….., a 1 borsa distudio da conferire a un laureato ingiurisprudenza, economia, scienzepolitiche o facoltà umanistiche perl’espletamento di ricerche da svolgeresotto la vigilanza e la responsabilità diqualificati esperti, sui seguenti temi diricerca : “alla individuazione, valutazionee monitoraggio delle strutture professio-nali (commercialisti e esperti contabili)nell’ambito del territorio nazionale confocus sul triveneto ”

DICHIARA:1. di essere cittadino dell’Unione Europea2. di non aver riportato condanne penali;3. di non godere di altre borse di studio ocontributi da parte dello Stato o di altriEnti pubblici, di non avere redditi dalavoro dipendente, di non svolgere attivitàprofessionale retribuite presso Entipubblici o privati.

Allega alla domanda la seguente docu-mentazione:-curriculum vitae et studiorum;

IL DICHIARANTE ..............................

Ai sensi del Decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196 “Codice in materiadi protezione dei dati personali”, i datipersonali forniti dai candidati nelledomande di partecipazione al concorsosaranno raccolti presso Penta Group Srlper le finalità di gestione dei documentipresentati per la partecipazione alconcorso medesimo. Il conferimento ditali dati è obbligatorio ai fini dell’accerta-mento del possesso dei requisiti dipartecipazione.

IL DICHIARANTE ..............................

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26 NUMERO 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009 IL COMMERCIALISTA VENETO

RAPPORTO 2009

La vista sul TrivenetoFILIPPO CARLIN

Ordine di Rovigo

È stato distribuito ai partecipanti alla Conferenza Annuale2009 dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, te-nutasi a Roma lo scorso novembre, fresco di stampa, il Rap-porto 2009 sul nostro Albo.

Come introduce nella presentazione al documento il Presidente Clau-dio Siciliotti “… il Rapporto 2009 […] si pone nel solco di un pro-cesso di monitoraggio continuo dell’evoluzione della professione…”ed ancora “… fin d’ora, però, emerge il quadro di una professioneampiamente diffusa su tutto il territorio, con un tasso di crescitasignificativo, ancorché con sensibili differenze fra macro aree delpaese e fortemente connotata dalla presenza femminile”.E allora, un po’ per gioco, un po’ per curiosità, ma soprattutto perconoscerci meglio, anzi per imparare a conoscerci meglio, andiamoqua e là a porre in evidenza qualche dato di noi commercialisti delleTre Venezie. N.B. I dati si riferiscono al 31 dicembre 2008.

QUANTI SIAMOGli Ordini del Triveneto sono 14, otto in Veneto (le sette province piùl’Ordine vicentino di Bassano del Grappa), due in Trentino Alto Adige(le due province autonome) e quattro in Friuli. In totale siamo 10.096professionisti, di cui, mediamente un quarto donne; l’Ordine in cui visono, percentualmente, più rappresentanti del gentil sesso è quello diUdine (32%), mentre quello in cui i maschietti la fanno da padrone èBolzano (solo il 17% di donne). Gli enti più piccoli sono Gorizia con141 iscritti, Belluno con 181 e Rovigo con 207, mentre il più numerosoè quello di Verona (1.631). Alcune curiosità: in Trentino, Trento batteBolzano di un solo iscritto (564 con 563); in Veneto ben cinque Ordinisono sopra i mille commercialisti; nel 2008, solamente Belluno (-1) edUdine (-7) hanno avuto un decremento di iscritti.

DOVE SIAMOUn dato interessante è sapere quanti commercialisti vi sono ogni kmq.Il dato maggiore è nelle due province “montane”, ovvero Belluno, con20,6 iscritti per kmq, Bolzano, con 13,1, e Trento, con 11,1.Ma i colleghi di Belluno, pur essendo proporzionalmente molti rispet-to al territorio della circoscrizione, sono anche quelli che hanno ilmaggior numero di “potenziali clienti”: per ogni commercialista, infat-ti, vi sono ben 1.185 bellunesi “assetati” di consulenza. Il dato oltre lemille unità viene superato anche da Rovigo (il top, ben 1.194 abitantiper iscritto) e da Gorizia (1.010). Il dato minore è quello riferibile all’Or-dine di Verona, solo 557 abitanti per iscritto: sottolineo di nuovo comel’Ordine scaligero sia anche il più numeroso del triveneto.Leggendo questi dati una considerazione appare inconfutabile ed al-trettanto logica: i tre Ordini più piccoli (Belluno, Rovigo e Gorizia)hanno il più alto numero di abitanti per singolo collega. Dato invidiabile?Aspettiamo di vedere l’analisi del reddito pro capite prima di trarreaffrettate conclusioni…

CHI SIAMOMa il commercialista è una professione per giovani leve o per anzianiburocrati? Vediamolo subito: mediamente il 30% degli iscritti ha menodi 40 anni.Dato che viene superato in tutti gli Ordini del Veneto (almeno il 33%),che si attesta a Trento e Bolzano, ma in forte controtendenza in Friuli,con Gorizia al 28%, Pordenone ed Udine al 24% e Trieste al 23%. E,nella stessa Trieste, i colleghi con più di 60 anni pareggiano quelli conmeno di 40: stesso dato, il 23%.L’Ordine giuliano, quindi, mostra essere quello “più anziano” (non me

ne vogliano i colleghi triestini…), mentre quello "più giovane", è ilmio Ordine, quello di Rovigo, con solamente l’8% degli iscritti oltre lasessantina. Nei rimanenti Ordini il dato varia dal 13% di Bassano delGrappa al 18% di Belluno e Bolzano.La nostra è quindi una professione per rampanti cinquantenni? Lastatistica parrebbe dire di sì: il 61% dei bassanesi (percentuale massi-ma nelle Tre Venezie) ricade nella fascia tra i 40 ed i 60 anni mentre ildato più basso, casualità della statistica, è proprio del capoluogodella stessa provincia, con l’ordine di Vicenza al 51%. Quindi, media-mente, per i vicentini, poco cambia rispetto agli altri Ordini triveneti.

QUANTO GUADAGNIAMODitemi che non è forse questo il dato che interessa di più?Bene, vi posso dire che, senza distinzione per età, i maschi “più ric-chi” li troviamo a Bolzano, con una media di dichiarato IRPEF (datidella nostra Cassa di Previdenza) di 131 mila euro per iscritto!!! I piùpoveri rodigini e goriziani, con circa 65 mila euro pro capite, la metà…ma non era proprio a Rovigo che avevamo il maggior numero di abi-tanti, quindi di potenziali clienti, per commercialista? Mediamente, glialtri Ordini si attestano tra i 75 e gli 85 mila euro.E sono le “più ricche” anche le colleghe di Bolzano, seppur moltodistanziate dal reddito dei colleghi maschi, con poco più di 72 milaeuro. Neanche a farlo apposta, tra le più povere le rodigine: le colle-ghe della Città delle Rose guadagnano mediamente poco più di 37mila euro l’anno, meno di loro solamente le bellunesi, ferme a 34 mila.Un dato, comunque, non molto distante da quello delle colleghe deglialtri Ordini triveneti che, se si esclude Trento con 53 mila, è mediamen-te è attorno ai 40/45 mila euro.E si guadagna di più da giovani o quando che si ha molta più espe-rienza? Qui il dato segue una logica di fatto: il reddito minore si hasotto i 40 anni, costantemente sotto i 40 mila euro, fanno eccezioneBolzano (63 mila euro), Pordenone, Trento e Trieste (poco più di 40mila)… i più poveri sempre i rodigini: 32 mila euro!!!Poi tra i 40 ed i 60 anni si comincia a guadagnare di più: se togliamoquei “fenomeni” dei commercialisti del Trentino Alto Adige (Bolzano146 mila euro, Trento 99 mila), il reddito si attesta tra 75 ed 85 mila euro:i più poveri bellunesi (64 mila) e, guarda caso, i commercialisti di Rovigo(67 mila). Oltre i 60 anni guadagni maggiori in quasi tutti gli Ordini: incontrotendenza solo Vicenza e Gorizia, dove i redditi medi risultanoben inferiori rispetto a quelli della fascia dei “cinquantenni” ed a quel-li dei colleghi di pari età. Per il resto, se si eccettuano Trieste ed Udine,si avvicinano o superano tutti i 100 mila euro.

E PER FINIRE…E per finire… è solo una statistica ed io mi sono divertito a giocarci,anche se qualche dato risalta più di altri.È giocoforza che la figura del commercialista sia in un qualche modolegata all’economia che insiste nei luoghi in cui opera.Un esempio: l’economia del Veneto “tira”, eccetto che a Rovigo eBelluno, lo abbiamo sempre letto sui giornali, ora lo constatiamo sullanostra (povera) pelle. E infatti, non li ho mai citati, ma Ordini comePadova, Verona, Vicenza, soprattutto Treviso, sono sempre tra i primi“in positivo” in tutte le classifiche.Ma mille altre considerazioni le potrete fare anche voi, potrete gioca-re, come me, con i numeri.E poi chi, in queste classifiche elaborate statisticamente, si trova “inzona retrocessione”, si ricordi sempre della barzelletta del pollo e deidue compari che avevano fame… ve lo dice uno di Rovigo!!!

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NUMERO 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009 27

Giornate sulla neve 2010: dopo 30 anni ritorno in Alto Adige

PROFESSIONE E SPORT

GIAMPAOLO CAPUZZO Ordine di Rovigo

IL COMMERCIALISTA VENETO

Trent'anni sono un bel traguardo. E celebrarli in Alto Adige è stata una bellissima idea che sitinge di un significato particolare se si considera che le Giornate sulla neve promosse daiDottori Commercialisti sono nate proprio in Alto Adige.

A Ortisei, nel 1980, e l’anno dopo proprio a Brunico, su iniziativa di Aldo Seno che oggi non c’è piùe di Nino Palazzi, due colleghi che sono stati entrambi presidenti dell’Ordine di Bolzano, ha presoavvio questa meravigliosa iniziativa che dura da un trentennio. E guai a farla morire! A ricordarcelo èproprio Nino Palazzi, anche quest’anno in prima fila, uno che non molla mai. Ogni anno è presentecon il suo entusiamo e ogni volta porta a casa il suo trofeo, anzi, i suoi trofei perché…è del 1937 unaclasse di ferro, è del segno del toro e sa mantenere un’invidiabile freschezza atletica.Ma è stata una bellissima idea anche perché Brunico, per gli appassionati dello sci, significa Plan deCorones, un posto stupendo dove convivono modernità e tradizione; dove, da un lato, si concentranole migliori tecnologie che riguardano gli impianti di risalita, 14 cabinovie e 8 seggiovie e, dall’altro, nonsi vuole perdere il richiamo del passato, delle cose che ancora oggi trasmettono il calore della montagna.Lassù nel Kronplatz c’è la campana della concordia che suona a mezzogiorno. Un suono al tempostesso greve e imperioso che testimonia la fratellanza degli uomini e l’importanza di un punto diosservazione delle Dolomiti a 360 gradi. Sono visibili il Cristallo, le Tofane, la Marmolada e, a nord, legrandi cime austriache.Da quel grande panettone di Plan de Corones partono decine di piste. Si alternano le piste adatte aiprincipianti a quelle nere per gli amanti della velocità e del brivido.Purtroppo, né ai cancelletti di partenza, né alla serata di gala i colleghi hanno brillato per la loropresenza. Quest’anno è stata introdotta anche la gara notturna con lo slittino ma stiamo rischiandodi trasformare le giornate sulla neve in un circolo di appassionati. I tempi cambiano e noi dobbiamoaccontentarci; quest’anno, è proprio il caso di dirlo, siamo stati in <pochi ma buoni>. Tra questi viè stata la partecipazione, che speriamo non sia straordinaria, di colleghi importanti!!.A questo proposito, significativa è stata la presenza di un buon numero di consiglieri nazionali. Oltreal nostro Luciano Berzè, abbiamo visto nientemeno che il presidente Claudio Siciliotti accompagnatodal segretario Giorgio Sganga, dai consiglieri nazionali Claudio Bodini, Marcello Danisi, MassimoMellacina e dal direttore di Press Maria Luisa Campise.Non solo ma, attorniato da moglie e figli siamo stati in compagnia anche del nostro presidente dellaConferenza del Triveneto Marco Pezzetta che ha voluto dare man forte a Dante Carolo, presidentedell’Associazione delle Tre Venezie che ha fatto gli onori di casa.Quasi tutti, chi più chi meno, sono stati sui campi di sci; tutti, indistintamente, hanno brillato a tavola.In ogni caso ci siamo divertiti molto. Quest’anno, oltre ai cappellini con il marchio del leone di SanMarco, sono state offerte ai partecipanti delle bellissime tute con lo stesso logo.Il prossimo anno le Giornate si terranno a Cortina. Dalla Val Pusteria alla Valle del Boite. Le dateverranno comunicate con largo anticipo. Mi raccomando, non mancate. Anche così si testimonia ilsenso di appartenenza della categoria.Cari colleghi, per quanto riguarda i risultati rimando al sito <giornatedeltriveneto.org> dove sonovisibili anche le foto delle gare e delle premiazioni. Da ultimo, non mancate di imparare a memoria i versiche, in puro sardo logodurese, il caro e simpatico amico Tinuccio Sini ha voluto dedicarci.

Traduzione

ANNIVERSARIO(TRENT'ANNI DI GARE NELLANEVE)

Siano contenti i commercialisti,a trenta, sessanta e novant'anniquando sereni e senz'affanni,s'incontrano ogni anno sulle piste.L'idea è nata da trent'anni,a due colleghi spetta il progetto,che hanno poi esteso il diletto,coinvolgendo piccoli e grandi,in una giornata di divertimento,nelle nevi del Cermis immacolate,Palazzi e Seno le hanno inventate:"Le giornate son diventate un evento"Il dodici gennaio dell'Ottanta,hanno organizzato il primo trofeo,per dare ai commercialisti il piacere,di giornate trascorse in santa pace.Ogni anno nel luogo stabilito,arrivano da tutte le città,amici sinceri di ogni età,per conquistare il trofeo ambito.Nella ricorrenza dei trent'anni,sentivamo la vittoria più desiderata,la competizione è stata accanita,...ma alla fine han vinto tutti quanti...

Costantino Sini(Ordine di Sassari)

ORDINE PUNTI SLALOM PUNTI FONDO TOTALE

Giornate sulla neve 2010 - BrunicoClassifica 2° Trofeo Nazionale

1 BOLZANO 646 235 881 2 BOLOGNA 684 170 854 3 TRENTO 141 360 501 4 PADOVA 282 50 332 5 BELLUNO 226 80 306 6 UDINE 316 0 316 7 VICENZA 96 140 236 8 TRIESTE 50 100 150 9 BUSTO A. 62 50 112 10 VERONA 100 0 100 11 ROVIGO 13 40 53 12 TREVISO 46 0 46 13 PORDENONE 26 0 26 14 SASSARI 2626 00 26

1 BOLZANO 646 235 881 2 TRENTO 141 360 501 3 PADOVA 282 50 332 4 BELLUNO 226 80 306 5 UDINE 316 0 316 6 VICENZA 96 140 236 7 TRIESTE 50 100 150 8 VERONA 100 0 100 9 ROVIGO 13 40 53 10 TREVISO 46 0 46 11 PORDENONE 26 0 26

Classifica 30° Trofeo Triveneto

ORDINE P. SLALOM P. FONDO TOTALE

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28NUMERO 192 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2009

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Numero chiuso il 28 febbraio 2010 - Tiratura 11.000 copie.

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IL COMMERCIALISTA VENETOCVCVCVCVCV

IL COMMERCIALISTA VENETO

Questo al volo L'idea previdenziale del CNPADC / Il presidente ci risponde

Due Casse forever?Per l'ormai consueta iniziativa diLuca Corrò (pp. 2-4) intervista atutto campo a uno dei più prestigiosidocenti economici italiani, GiulianoSegre. Temi di grande spessore: dalruolo degli economisti a quello di fon-dazioni e professionisti in una socie-tà vista come un tutto unitario. Conuno sguardo particolare al Trivenetoe a Venezia.

Giuliano Segre,gli economisti,i commercialisti

Tariffa professionaleEzio Busato, sensibile al tema damolti anni, ha sollecitato e raccoltoun articolo di Massimo Mellacina(pp. 5/6), Consigliere Nazionale de-legato in tariffe, sullo stato dell'artedella nuova tariffa professionale.

Bilanci 2009Da tre diverse prospettive, Giusep-pe Rodighiero (pp. 11/12), Giusep-pe Ninino (pp. 13/14) e AlbertoPisarro (pp. 15/16) approfondisco-no le importanti novità sui bilanci2009 in via di approvazione: dagli ac-cordi fuori bilancio, all'analisi daCO.GE., al bonus di ricapitalizzazionedel decreto anticrisi.

I nostri redditiL'evoluzione e la distribuzione dei red-diti dei Dottori Commercialisti, nelTriveneto e in Italia, con la consuetaprecisione tabellare: GiuseppeRebecca e Elisa Pillon (pp. 19 / 22).

Caro Direttore,ho letto con attenzione il Tuo edito-riale, pubblicato sullo scorso nume-ro del “II Commercialista Veneto”dal titolo “Le due Casse” che credoperò sconti una ridotta conoscenzadella tematica con la conseguenza -e sono certo non fosse questo ilTuo intendimento -di approcciare inmaniera qualunquistica il tema.Relativamente al problema dell’ade-guatezza del trattamentoprevidenziale, dispiace infatti legge-re che “la sensibilizzazionecapillare sulla problematica e lacostruzione di profili previdenzialiad hoc sono necessari e non posso-no essere procrastinati": sul pun-to, la nostra Cassa di Previdenza,oltre a richiamare in ogni contesto igiovani a una maggiore consapevo-lezza previdenziale, ha anche assun-to -già dal giugno 2008 -una delibe-ra volta -guarda caso -a un ristornodel 4%, come da Te idealizzato; deli-bera che, allo stato, il Ministero nonha potuto approvare a causa di unasupposta assenza di previsionenormativa in tal senso.

Ciò nonostante, l’idea previdenzialedella CNPADC di favorire un ade-guato trattamento pensionistico inun ottica di equitàintergenerazionale, ha ricevuto l’ap-prezzamento dei Ministeri, che han-no infatti concesso l’applicazione del4% di integrativo per il biennio 2010-2011 (ancorché gli ottimi indici di sta-bilità non ne avrebbero giustificatola concessione), al fine di meglio de-finire gli strumenti previdenziali at-traverso i quali garantire il principiodi adeguatezza sancito dall’art. 38della Costituzione.Relativamente invece alla questionecon la Cassa Ragionieri credo sianecessario esaminare alcuni aspetti:a) capisco che Tu non voglia“entrare nel merito delleproblematiche attuariali opatrimoniali”, ma, guarda caso, ilpunto essenziale è proprio questo!Le analisi condotte sui Bilanci Tec-nici della Cassa Ragionieri – oggicomprovate anche dai dati a consun-tivo dei bilanci civilistici di detto Ente– dimostrano che non possono sus-sistere le condizioni di sostenibilitàdichiarate dai Ragionieri.b) poco importa quindi che lanostra Categoria sia composta da“esperti di Bilancio” o “esperticonciliatori”: non ci sono posizio-ni da conciliare o bilanci da far qua-drare. Molto semplicemente,laddove oggi si realizzasse una fu-sione tra i due Enti, ci sarebbe il ri-schio concreto che la nostra Cate-goria si trovi a dover sopportare undebito previdenziale insolutoconteggiabile in miliardi di euro, os-sia in multipli del nostro patrimonio.c) vedo che il tuo intendimen-to è quello di trovare “una soluzio-ne ... al fine di addivenire ad unaunificazione delle due Casse”. C’èda chiedersi se effettivamente esi-ste un problema cui dare una solu-zione e perchè, ammesso che esistail problema, la soluzione deve por-tare alla unificazione delle Casse.Tanto meno ha senso il parallelo fat-to con il Consiglio Nazionale e conl’unificazione dei due ordinamenti:qui la posta in gioco non è la ge-stione e rappresentanza politica; lescelte non sono riconducibili allamera soluzione di problematicheamministrative o di ripartizione dipoltrone; il bilancio gestito dal Con-siglio Nazionale supera di poco iventi milioni di euro, mentre l’unifi-cazione delle Casse mette in giocola stabilità di un Ente con impattiche, come già detto, si misurano inmiliardi di Euro.In ultimo, affermi che dovremmo“costruirci in casa una valida ed

efficiente alternativa” al rischio chel’unificazione sia imposta diretta-mente dal legislatore: è un pensieromolto comune, utilizzato per fare levasulla Categoria, che però, al di là divalutazioni politiche e giuridiche, aldi là di vederlo connotato in terminidi minaccia o di auspicio, rimaneassolutamente privo di contenuto.Dare oggi un consenso alla fusionetra le due Casse sarebbe da incom-petenti, darlo per il sol fatto che esi-sta un potenziale rischio di interven-to legislativo sarebbe da irrespon-sabili.Con la speranza di aver fornito un'uti-le informativa e autorizzandoTi, find'ora, ad un’eventuale pubblicazio-ne di questa mia sulla testata da Tediretta, Ti invio cordiali saluti.

Walter AneddaPresidente CNPADC

Caro Presidente,ho ricevuto con piacere la puntua-le e tempestiva Tua comunicazioneriguardo il mio editoriale del nu-mero scorso de “Il CommercialistaVeneto” riguardante “Le due Cas-se”.Sono conscio della responsabilitàe onerosità del Tuo compito e Tiringrazio personalmente, e son cer-to con i Colleghi del Triveneto, perla dedizione e la competenza da Temessi in campo.Nel merito Tu sai che non mi mettoa trattare argomenti senza essermidocumentato e ricordi certamenteche mi interessavo di Previdenzagià quando eravamo assieme inGiunta a Roma nell’Unione Gio-vani Dottori Commercialisti conposizioni spesso critiche circa scel-te e strategie della Cassa Previden-za riguardo i Giovani Colleghi enon solo.Il Tuo intervento “provocato”, por-ta nelle nostre pagine non solo in-formazioni utili a tutti noi ma an-che la Tua posizione, e quindi del-la Cassa Previdenza Dottori Com-mercialisti, circa questioni di stra-tegica e vitale importanza per iColleghi e che spero incrementinosensibilità e attenzione sullatematica.Spero vivamente di poterti ospita-re ancora sulle nostre pagine e Tido sin d’ora la massima disponibi-lità per la pubblicazione di Tuoiscritti al fine anche di incrementa-re la conoscenza dei Colleghi sul-le problematiche legate alla no-stra Previdenza.Con i più cari saluti.

Massimo Da Re