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CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ;ANALISI DEL CASO STUDIO DEL COMUNE DIMISANO ADRIATICO.
MILENA MARINELLIRELATORE: prof. LUIGI BRUZZICORRELATORE: dott.ssa ROBERTA MONTI
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INDICE
1. Introduzione p. 1
2. Il rumore p. 2
Il suono p. 2
L’inquinamento acustico p. 2
Effetti sulla salute p. 3
Il Decibel p. 4
Sensazione sonora p. 4
Ponderazione curva A p. 5
Il livello equivalente p. 7
Composizione in frequenza ed analisi spettrale p. 9
3. Quadro normativo di riferimento p. 11
Evoluzione della normativa p. 11
Decreti derivanti dalla Legge Quadro p. 11
Decreto 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento
acustico” p. 12
Protezione dal rumore in ambiente interno: criterio differenziale p. 13
Protezione dal rumore in ambiente esterno p. 14
Riconoscimento di componenti tonali di rumore p. 15
Penalizzazioni p. 15
Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza p. 17
Norme tecniche per l’esecuzione delle misure p. 17
4. Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto p. 18
Decreto ferrovie 18/11/98 n°459 p. 18
Decreto strade 30/3/2004 n°142 p. 18
5. I principi e le norme stabilite dalla Legge Quadro p. 19
Principi p. 19
3
Regime delle competenze p. 20
Il ruolo delle ARPA p. 21
La normativa regionale in applicazione della Legge quadro 447/95 p. 22
Legge Regionale n°15/2001 p. 22
Delibera di Giunta n°2053/2001 p. 23
6. La classificazione acustica p. 23
Criteri tecnico-scientifici applicabili per la classificazione p. 25
Linee guida per la caratterizzazione acustica p. 29
Procedure per l’adozione della classificazione acustica p. 30
Elaborati relativi alla delibera di classificazione p. 30
Misure di rumore e piani di risanamento p. 31
7. Come la legislazione regionale implementa i criteri per sviluppare la
classificazione acustica: la delibera n°2053 dell’Emilia Romagna p. 32
Stato di fatto e di progetto p. 32
Le zone ed i limiti di zona p. 33
Individuazione delle zone in classe I p. 36
Individuazione delle zone in classe V e VI p. 37
Individuazione delle zone in classe II, III e IV p. 38
Classificazione acustica delle aree prospicienti le strade p. 40
Classificazione acustica delle aree prospicienti le ferrovie p. 41
8. Il caso del comune di Misano Adriatico p. 41
Stato di fatto: p. 41
Raccolta dati p. 41
Presenza turistica p. 42
Elaborazione dei dati p. 43
Stato di progetto: p. 43
Individuazione delle zone in classe I,V e VI p. 44
Individuazione delle zone in classe II, III e IV p. 44
Valutazione dell’elaborazione cartografica p. 45
4
Superamento della frammentazione p. 47
Il caso dell’autodromo p. 48
9. Considerazioni p. 49
Bibliografia p. 54
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1. INTRODUZIONE
Scopo di questa tesi è stato quello di poter veder in pratica l’applicazione di uno
strumento ambientale piuttosto significativo come quello della classificazione
acustica.
La possibilità di poter seguire un lavoro così complesso e completo, seguendo i
tecnici dell’ARPA di Rimini e partecipando agli incontri con gli esperti del
Comune di Misano, mi ha permesso di riuscire a comprendere meglio tutti i
problemi che si possono incontrare nello svolgimento di un lavoro come questo,
iniziando dal reperimento dei dati e dall’elaborazione cartografica.
La fase più interessante è rappresentata senz’altro dal punto di incontro tra la prima
bozza di classificazione elaborata e la riconsiderazione con l’aiuto dei tecnici
comunali, valutando il reale utilizzo del territorio e i progetti riportati dal Piano
Regolatore.
Queste considerazioni hanno messo in evidenza il fatto che spesso non è tanto
rilevante l’applicazione di uno strumento ambientale come quello della
classificazione acustica ma è molto più importante e delicato l’adattamento dello
stesso alla realtà locale, senza però mai dimenticare di attenersi alla normativa
vigente.
E’ altresi’ importante avere una visione completa della gestione di un territorio
senza focalizzare l’attenzione esclusivamente su ciò che si sta studiando. E’
importante riuscire a comprendere che la classificazione acustica rappresenta uno
strumento inseparabile dagli altri Piani di Gestione del territorio come il PSC, il
RUE, il PUT che sono nati per l’esigenza di rendere il territorio sempre meglio
fruibile economicamente dalla popolazione. Però questi strumenti non possono
essere applicati in maniera troppo razionale senza tenere conto della tutela
dell’ambiente. E’ necessario invece, per il bene della collettività presente e
soprattutto futura, mantenere l’ambiente in cui viviamo il più accogliente e fruibile
possibile (sia dal punto di vista economico che ecologico) seguendo il principio
basilare di “Sviluppo Sostenibile”. Il territorio è sottoposto infatti a varie forme di
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pressione che derivano dalla gestione urbanistica a volte troppo rigorosa e la stessa
popolazione, che usufruisce delle opportunità che questi Piani di Gestione offrono,
è tenuta a impegnarsi per un utilizzo “intelligente” degli stessi. L’inquinamento
acustico è un esempio eclatante di questo tipo di impatto. In particolar modo, per
quanto riguarda il Comune di Misano Adriatico, come per tutti gli ambienti
urbani, la sorgente di rumore più importante è rappresentata dal traffico veicolare.
La classificazione acustica rappresenta appunto il primo approccio alla
problematica dell’inquinamento da rumore.
2. IL RUMORE
IL SUONO
Il suono è una forma di energia che si propaga in forma di onde producendo delle
compressioni e rarefazioni dell’aria che sono l’analogo di variazioni di pressione a
cui l’orecchio umano è sensibile e che producono quindi una sensazione sonora. La
onde sonore si propagano alla velocità di 344 m/s.
L’INQUINAMENTO ACUSTICO
L’inquinamento acustico è stato trascurato negli anni in quanto giudicato meno
importante di tutte le altre problematiche ambientali, anche a causa della natura
degli effetti di questo tipo di inquinamento che sono poco evidenti, subdoli e non
eclatanti. Oggi i sondaggi confermano che l’inquinamento acustico costituisce uno
dei fattori che incide sui livelli di qualità della vita della popolazione, in particolar
modo in ambito urbano, dove i livelli di rumore riscontrabili sono spesso elevati a
causa della presenza di numerose fonti, quali: infrastrutture di trasporto, attività
produttive e commerciali, luoghi d’intrattenimento e altre sorgenti sonore che, pur
essendo temporanee, come cantieri e manifestazioni musicali all’aperto, incidono
sui livelli di qualità della vita generali.
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EFFETTI SULLA SALUTE
Il rumore esercita la sua azione negativa incidendo sulla salute dell’uomo, cioè sul
suo stato di benessere fisico, mentale e sociale. Oggi si può affermare che
l’esposizione al rumore provoca sugli individui effetti nocivi riconducibili a tre
diverse categorie:
• danni fisici;
• disturbi delle attività;
• annoyance (fastidio generale)
L’insorgenza di tali effetti è strettamente dipendente dalle caratteristiche fisiche del
rumore prodotto (livello di rumore, tipo di sorgente, periodo di funzionamento
della sorgente, caratteristiche qualitative del rumore emesso), dalle condizioni di
esposizione al rumore (tempo di esposizione, distanza dell’individuo dalla
sorgente), e infine dalle caratteristiche psicofisiche della persona esposta (abitudine
e sensibilità al rumore, attività eseguita dall’individuo esposto).
Per quel che riguarda nello specifico i danni che l’esposizione al rumore può
produrre nell’organismo umano dobbiamo dire che questi possono interessare sia
l’organo dell’udito sia gli altri organi e funzioni del corpo umano. Le conseguenze
dell’apparato uditivo sono facilmente quantificabili, sono irreversibili e non
evolutivi una volta interrotta l’esposizione allo stimolo sonoro. Per avere questo
tipo di danni occorrono esposizioni a livelli sonori molto alti per parecchie ore al
giorno e per un periodo di esposizione molto lungo.
Ma come detto la stimolazione uditiva determina disturbi non soltanto all’apparato
uditivo. Gli effetti maggiormente diffusi sono per lo più di tipo psicofisico, che si
manifestano sotto forma di stress fisiologico e reazioni cardiovascolari; ma vi sono
anche i disturbi alle attività svolte (specie se richiedono particolare attenzione e
concentrazione); disturbi nella conversazione verbale; disturbi del sonno; e infine
disturbi classificati sotto il nome di annoyance, effetti meno specifici ma pur
sempre gravi, che possono essere indicati come “ sentimenti di scontentezza riferiti
8
al rumore che l’individuo sa, o comunque crede che possa, agire su di lui in
maniera negativa”.
IL DECIBEL
L’orecchio umano ed i microfoni riescono a percepire le onde di pressione sonora;
tuttavia, per vari motivi, anziché alla pressione si preferisce in molti casi fare
riferimento alla potenza relativa al contenuto energetico dell’onda sonora. Tale
potenza si misura in Watt. La frazione di potenza incidente su una certa superficie
si misurerà in W/m2. La scala dei suoni, dal più debole appena udibile al più forte,
è molto ampia: il rumore più leggero percepito dall’orecchio di una persona
giovane e sana è di circa 1/1012 W/m2, ossia 1 pW/m2. Prendendo come unità di
riferimento questa quantità, si ottiene una scala che però risulta essere troppo
ampia per qualsiasi strumento lineare. Si applica allora una scala logaritmica, che
permette di contare solo le potenze di 10; queste nuove unità si chiamano “Bel”.
Questa nuova scala in Bel per gli scopi pratici risulta però troppo grossolana;
pertanto conviene considerare come unità di misura la decima parte di un Bel, cioè
un decibel.
SENSAZIONE SONORA
L’orecchio umano presenta una sensibilità che è funzione di due variabili
principali: la frequenza del segnale sonoro e il livello di pressione sonora del
segnale.
In generale la sensibilità dell'orecchio diminuisce sensibilmente alle basse
frequenze, si accentua alle frequenze medie e torna a ridursi, ma in modo meno
marcato, alle frequenze più alte.
A livelli di pressione sonora più alti la curva di sensibilità dell'orecchio tende,
comunque, ad appiattirsi.
9
Sulla base del comportamento dell'orecchio medio sono state realizzate delle curve
di eguale sensazione sonora in funzione della frequenza e del livello di pressione
sonora, dette curve isofone.
Fig. 1 Curve isofone
Sul diagramma, in ascisse sono riportate le frequenze, mentre in ordinate sono
posti i livelli di pressione. Ogni curva rappresenta perciò un insieme di segnali
sonori che producono sull'ascoltatore la medesima sensazione sonora. (Fig.1)
PONDERAZIONE CURVA A
Le curve isofone esaminate pongono il problema di una unità di misura dei livelli
sonori che risulti significativa per l'orecchio umano, che cioè sappia tenere conto
della sua caratteristica di sensibilità. Occorre cioè correggere il livello rilevato da
uno strumento ad una certa frequenza per un fattore collegato alla sensibilità
dell’orecchio umano a quella stessa frequenza.
Si utilizzano, quindi, delle curve di ponderazione che trasformano i dB reali in dB
corrispondenti alla sensazione fisiologica dell’uomo. Esistono diverse curve di
ponderazione più o meno adatte ai diversi livelli sonori, la più usata ( perché
10
rientra nell’intervallo di udibilità ottimale, compreso tra i 30 e i 70 dB, e perché
viene indicata come riferimento nella normativa) è la curva di ponderazione A,
adatta per livelli fino a 50/60 dB. (Fig. 2)
Questa ponderazione dello spettro sonoro viene effettuata sommando
algebricamente determinati valori (detti nell’insieme curva di ponderazione A) ai
livelli sonori di ciascuna banda di ottava o terzi di ottava.
I livelli sonori espressi in dB, senza nessuna ponderazione, vengono detti espressi
in scala lineare. Naturalmente i livelli sonori espressi in dB(A) possono venire
combinati (sommati o sottratti) esattamente come già visto per i livelli sonori in
dB.
Fig.2 Curva di ponderazione A
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
Frequenza (Hz)
dB
11
IL LIVELLO EQUIVALENTE
Il danno all’udito è provocato non solo dal livello di rumore, ma anche dalla durata
dell’esposizione ossia dipende dalla quantità di energia sonora assorbita
dall’orecchio. In molti casi non basta quindi valutare il livello in dB di una certa
macchina o di un ambiente di lavoro perché quella misura è legata al momento in
cui è stata fatta e non ci dice nulla sulla durata. Ci sono allora dei fonometri, detti
integratori, che misurano istante per istante il livello di rumore e lo integrano in
funzione del tempo, dividendo poi il valore ottenuto di energia sonora per
l’intervallo di tempo trascorso. Praticamente si tratta di un valore medio in
continua evoluzione noto come ”livello equivalente”, cioè il livello di rumore
costante avente uguale effetto di quello variabile assorbito dall’operatore
nell’intervallo di tempo considerato. In quasi tutti i Paesi tale livello è stato fissato
dalle normative a 90 dB(A) per 8 ore al giorno; a queste condizioni infatti il rischio
di ipoacusia è modesto.
Il livello sonoro equivalente può essere misurato direttamente con appositi
strumenti che in pratica eseguono automaticamente il calcolo della seguente
espressione:
dove T è l'intervallo di tempo in cui è stata effettuata la misura, p(t) è la pressione
sonora efficace nel tempo del rumore in esame e p0 = 20 µPa è la pressione sonora
di riferimento.
⎥⎥⎦
⎤
⎢⎢⎣
⎡⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛= ∫
+ Tt
tTeq dtp
tpT
L 20
2
,)(1log10
12
Fig. 3
Fig. 4
Fig. 5
I grafici mostrano alcuni tipi di rumore ed il corrispondente livello equivalente.
(Fig. 3, 4, 5)
Si evidenzia come il livello equivalente sia estremamente influenzato dai picchi
più alti di rumore anche se di breve durata complessiva.
Usualmente si dice che il SEL è il Leq normalizzato ad un secondo
dove: t0 = 1s e t2 – t1 = intervallo di misura.
tempo
dB
Leq
Ci c lo d i o pera zi on e
d i un a ma cch in aRu more vari abi l e fra
d ue d is ti n ti li vel li
Rum ore di fo nd o
tempo
dBR umo re vari ab il e c asu almen te
Leq
dtp
)t(pt1log10L)dB(SEL
2
1
t
t
2
rif010AE
⎥⎥⎦
⎤
⎢⎢⎣
⎡⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛== ∫
tempo
dB
Leq
Ru more c ostan te
13
Le misure di SEL sono spesso usate per descrivere l’energia sonora di un singolo
evento come, ad esempio, il passaggio di un autoveicolo o il transito di un treno.
COMPOSIZIONE IN FREQUENZA ED ANALISI SPETTRALE
Un altro importante parametro di valutazione di un suono è la frequenza, che
caratterizza la tonalità del suono stesso (da grave a molto acuto).
Il campo di frequenze che interessano la percezione uditiva dell'orecchio umano è
compreso fra 20 Hz e 20.000 Hz, al di sopra dei 20.000 Hz si estende la banda
degli ultrasuoni, mentre le vibrazioni caratterizzate da un numero di cicli per
secondo inferiore a 16 Hz vengono definite infrasuoni. Quando il fenomeno
sonoro presenta una sola banda di frequenza, viene definiti tono puro.
Fig.6 Spettro di frequenza di un tono puro
Un grafico di questo tipo è anche chiamato spettro sonoro o di frequenza del
suono. (Fig. 6)
I rumori udibili dall’uomo sono tuttavia, in generale, composti da tutte le frequenze
comprese nell’intervallo 20÷20000 Hz e per la loro analisi vengono utilizzati filtri
in frequenza con particolari caratteristiche, detti in banda di ottava e di terzo di
ottava.
Generalmente la banda acustica viene, infatti, suddivisa in ottave (l'ottava è
l'intervallo entro il quale si raddoppia la frequenza in Hz di un suono), o 1/3 di
0 20 200 2k 20k
Frequenza (Hz)
Live
llo d
i pre
ssio
ne
sono
ra (d
B)
14
ottava. La banda di ottava (o di terzo di ottava) viene definita dalle frequenze
limitanti, ovvero dalla più bassa e dalla più alta delle frequenze comprese nella
banda esplorata.
I grafici evidenziano la differente rappresentazione di uno stesso rumore quando
viene analizzato ad intervalli costanti di 2Hz (Fig.7) e in banda di 1/3 di ottava
(Fig.8).
Fig. 7 Larghezza di banda a 2 Hz
Fig. 8 Bande di 1/3 di ottava
Si può notare un “livellamento” del livello di pressione sonora nel secondo grafico
in quanto l’analisi della frequenza è meno dettagliata che nel primo grafico.
020406080
100120
010
020
030
040
050
060
070
080
090
010
0011
0012
00
Frequenza (Hz)
Live
llo d
i pre
ssio
ne
sono
ra (d
B)
0
50
100
150
25 40 63 100
160
250
400
630
1000
Frequenza (Hz)
Live
llo d
i pre
ssio
neso
nora
(dB
)
15
3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
La legislazione italiana in materia di inquinamento acustico fino al 1995 mancava
di un inquadramento generale del problema con la definizione di criteri,
competenze, scadenze, controlli e sanzioni. La precedente legislazione, d.p.c.m. 1
marzo 1991, ha rappresentato il primo strumento di intervento avutosi in Italia, e
ha provveduto solamente a fissare i limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
Solo in seguito, la legge 447/95, dopo aver fissato le finalità e definito
l’inquinamento acustico in maniera più ampia e articolata rispetto al d.p.c.m. 1
marzo 1991 ha definito le sorgenti di rumore ed i valori limite stabilendo le
competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti
gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto in materia di inquinamento
acustico, fornendo indicazioni per la predisposizione di piani di risanamento
acustico e per le valutazioni di impatto acustico. Essa fissa infine le sanzioni
amministrative per il superamento dei limiti ed indica gli organismi preposti ai
controlli.
DECRETI DERIVANTI DALLA LEGGE QUADRO
Alcune attuazioni della Legge Quadro sono rappresentate dal DPCM 14
novembre 1997 per la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e il
Decreto 16 marzo 1998 che riguarda le tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico.
Per la classificazione delle strade è stato emanato il Decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 2004 n°142 e per il traffico ferroviario il Decreto del
Presidente della Repubblica n°459 del 18 novembre 1998 che fissano i limiti di
emissione.
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In particolare, con il D.P.C.M del 14 novembre 1997 vengono definiti i valori
limite delle seguenti sorgenti sonore:
• limiti di emissione sono i valori massimi di rumore che possono essere emessi
da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.
• limiti di immissione rappresentano i valori massimi di rumore che possono
essere immessi nell’ambiente abitativo o esterno, misurati in prossimità dei
recettori.
Questi ultimi si distinguono, a loro volta, in assoluti (determinati con riferimento
al livello equivalente di rumore ambientale) e differenziali (determinati con
riferimento alla differenza tra livello equivalente di rumore ambientale e il rumore
residuo).
Devono essere determinati, inoltre, valori di attenzione (quelli che segnalano la
presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente) e valori di
qualità (gli obiettivi di tutela da conseguire nel breve, medio e nel lungo periodo
con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili).
Per quanto riguarda i valori limite di immissione da tutte le sorgenti, il decreto
prevede che questi devono essere tali da rispettare il livello massimo di rumore
ambientale previsto per la zona in cui il rumore viene valutato.
DECRETO 16/3/98 “TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE
DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO”
Il Decreto 16 marzo 1998 stabilisce le tecniche di rilevamento e di
misurazione dell’inquinamento da rumore. In particolare vengono definiti:
Sorgente specifica: è la sorgente sonora selettivamente identificabile che
costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
Tempo di riferimento (TR) : rappresenta il periodo della giornata all’interno del
quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di
riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e quello
notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00.
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Tempo a lungo termine (TL) : rappresenta un insieme sufficientemente ampio di
TR all’interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è
correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.
Tempo di osservazione (TO) : è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si
verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
Tempo di misura (TM) : all’interno di ciascun tempo di osservazione, si
individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di
osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo
tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax:
esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e
costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".
Livello sonoro equivalente Leq :
livello, espresso in dB (ma più solitamente in dB(A)), di un ipotetico rumore
costante che, se sostituito al rumore reale per lo stesso intervallo di tempo,
comporterebbe la stessa quantità totale di energia sonora.
Lo scopo dell'introduzione del livello equivalente è quello di poter caratterizzare
con un solo dato di misura un rumore variabile, per un intervallo di tempo
prefissato. L'aggettivo equivalente sottolinea il fatto che l'energia trasportata
dall'ipotetico rumore costante e quella trasportata dal rumore reale sono uguali.
Livello sonoro di un singolo evento LAE (SEL):
livello costante che agisce per un secondo avente lo stesso livello di energia
acustica del suono originario.
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PROTEZIONE DAL RUMORE IN AMBIENTE INTERNO
CITERIO DIFFERENZIALE
Con il Decreto del 16 marzo 1998 vengono inoltre definiti:
Livello di rumore ambientale (LA):
è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da
tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato
tempo di risposta dello strumento alle variazioni del segnale.
Livello di rumore residuo (LR):
è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva
quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
Nel caso di misurazione di rumore in ambiente interno viene applicato il Criterio
Differenziale. Il Livello differenziale di rumore (LD) rappresenta la differenza tra
il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR), che, tradotto
in formula, si rappresenta con:
La differenza fra rumore ambientale e rumore residuo non deve superare:
-5 dBA in periodo diurno (dalle 06:00 alle 22:00)
-3 dBA in periodo notturno (dalle 22:00 alle 06:00)
Non si applica il criterio differenziale se la zona in considerazione è industriale
oppure nel caso in cui il rumore misurato all’interno di un edificio a finestre aperte
risulta essere inferiore a 50dBA di giorno e 40dBA di notte o se il livello di
rumore misurato a finestre chiuse risulta inferiore a 35dBA di giorno e 25dBA di
notte.
( )RAD LLL −=
19
Non si applica inoltre alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie,
aeroportuali e marittime o da quella derivanti da impianti fissi dell’edificio adibiti
ad uso comune.
PROTEZIONE DAL RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO
Per il rumore prodotto in ambiente esterno sono fissati i limiti in base ai tempi di
riferimento diurno e notturno per le sei classi acustiche che, come già visto,
vengono individuate in base alla destinazione d’uso del territorio .
PENALIZZAZIONI
Sia nel caso di rilevazioni in ambiente interno che in esterno, il livello di rumore
misurato deve essere corretto se lo stesso rumore presenta caratteristiche di
“impulsività” o “toni puri”. Un evento impulsivo si può ricondurre
approssimativamente, alla presenza di colpi all’interno dello stesso rumore. Ai fini
del riconoscimento dell’impulsività devono essere eseguiti rilievi dei livelli
massimi di rumore con costanti di tempo Impulse LAimax (risposta veloce) e Slow
LAsmax (risposta lenta). Si riconosce la presenza di una componente tonale se il
livello minimo di una banda supera livelli minimi delle bande adiacenti di 5dB o se
la componente tonale tocca un’isofona uguale o superiore a quella più elevata
raggiunta dalle altre componenti dello spettro.
La norma internazionale I.E.C. 651 - 1979 prescrive che le costanti di
integrazione siano le seguenti:
FAST: ha tempo di integrazione pari a 125ms e corrisponde, all’incirca, al tempo di
integrazione del sistema uditivo umano
SLOW: ha tempo di integrazione pari a 1 s
IMPULSE : ha tempo di integrazione pari a 35ms
PEAK : ha tempo di integrazione pari a 20μs
In pratica con esse si determina la rapidità di risposta dello strumento alle
variazioni del segnale.
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RICONOSCIMENTO DI COMPONENTI IMPULSIVE DI RUMORE
Il rumore è considerato avere componenti impulsive quando sono verificate le
condizioni seguenti:
- l’evento è ripetitivo;
- la differenza tra LAImax ed LASmax è superiore a 6 dB;
- la durata dell’evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s
L’evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10
volte nell’arco di un’ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell’arco di un’ora
nel periodo notturno.
Fig. 10 Livello di pressione sonora relativa a segnali differenti
RICONOSCIMENTO DI COMPONENTI TONALI DI RUMORE
Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua
un’analisi di frequenza per bande normalizzate di 1/3 di ottava.
L’analisi deve essere svolta nell’intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e
20.000 Hz.
Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi
delle bande adiacenti per almeno 5 dB.
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Si applica un fattore di correzione KT per le componenti tonali soltanto se la CT
tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre
componenti dello spettro.
Fig. 9 Grafico dell’analisi in frequenza
PRESENZA DI COMPONENTI SPETTRALI IN BASSA FREQUENZA
Se l’analisi in frequenza svolta rivela la presenza di CT tali da consentire
l’applicazione del fattore correttivo KT, nell’intervallo di frequenze compreso fra
20 Hz e 2000 Hz, si applica anche la correzione KB esclusivamente nel tempo di
riferimento notturno.
Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della
presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui
valore è di seguito indicato:
- per la presenza di componenti impulsive KI = 3dB
- per la presenza di componenti tonali KT = 3dB
- per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3dB
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Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione:
NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE
I rilievi di rumorosità devono tenere conto delle variazioni sia dell’emissione
sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati
che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore
ambientale nelle zone interessate dall’indagine. Se individuabili, occorre indicare
le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di
componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.
4. FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO
DECRETO FERROVIE 18 novembre 1998 n°459
“Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento
dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture delle
ferrovie”.
Le disposizioni del decreto si applicano alle infrastrutture esistenti e a quelle di
nuova realizzazione.
Il Decreto prevede due fasce denominate A e B, la prima è più vicina alla mezzeria
dei binari e ha una larghezza di 100 metri, la seconda, più distante di 150 metri.
Il decreto prevede inoltre dei limiti diversi per le infrastrutture esistenti e per quelle
in progettazione e distingue tra infrastrutture con velocità inferiore e superiori a
200 km/h.
BTIAC KKKLL +++=
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DECRETO STRADE 30 marzo 2004 n°142
Con il presente decreto le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie non sono le
stesse per ogni tipo di strada ma la loro ampiezza varia in base al tipo di strada
identificato dal Nuovo Codice della Strada. Il Decreto riporta inoltre i valori limite
di emissioni acustiche nel caso in cui le strade si trovino in prossimità di aree che
rientrino in classe I ( scuole, ospedali e case di cura e di riposo) o nel caso di
recettori diversi.
5. I PRICIPI E LE NORME STABILITE DALLA LEGGE
QUADRO 447/95
PRINCIPI
La legge si compone di 17 articoli ed ha come finalità quella di stabilire i principi
fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico.
Trattandosi di una legge-quadro, essa fissa i principi generali demandando ad altri
organi dello Stato e agli Enti Locali l’emanazione di leggi, decreti e regolamenti di
attuazione come già parzialmente illustrato.
La Legge affida esplicitamente alle regioni un ruolo di indirizzo e coordinamento
delle attività in materia di inquinamento acustico e, in particolare, assegna loro il
compito di provvedere a definire, tramite legge, i criteri con cui i Comuni
procedono alla classificazione acustica del proprio territorio.
E’ importante sottolineare che, anche se gli indirizzi emanati dalle varie Regioni
possono sembrare contrastanti quando vengono confrontati sui singoli aspetti, in
realtà i vari approcci sono omogenei quando vengono “letti” nel quadro generale
degli indirizzi di una Regione, e tendono a una politica comune di salvaguardia del
territorio dall’inquinamento acustico.
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La Legge Quadro sull’inquinamento acustico rappresenta, dunque, la prima
disciplina organica della materia.
Oggetto della tutela sono l’ambiente esterno e l’ambiente abitativo, definito come
“ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di
comunità” a esclusione degli” ambienti destinati ad attività produttive” per cui si
rinvia alla speciale disciplina.
L’inquinamento acustico viene definito, in relazione agli effetti che produce in
differenti situazioni di fatto, come “l’introduzione di rumore nell’ambiente
abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e
alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi,
dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno
o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi “ e viene distinto
a seconda che provenga da sorgenti sonore fisse (come ad esempio gli impianti e le
istallazioni industriali, le infrastrutture dei trasporti e le aree adibite ad attività
sportive e ricreative) o da sorgenti sonore mobili (come ed esempio i veicoli a
motore e il relativo traffico).
REGIME DELLE COMPETENZE
Per quanto riguarda il quadro generale delle competenze la legge 447/95 prevede
che:
- allo stato spettano la fissazione dei valori limite e di qualità, la determinazione
della normativa tecnica, l’indirizzo e il coordinamento delle funzioni
amministrative, nonché alcuni compiti di pianificazione (contenimento delle
emissioni sonore delle grandi infrastrutture di trasporto);
- alle regioni spettano importanti compiti di disciplina territoriale ( la definizione
dei criteri cui si devono attenere i comuni per la classificazione del loro territorio);
le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento
acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie; la definizione delle
procedure per la predisposizione e l’adozione dei piani di risanamento acustico da
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parte dei comuni; l’organizzazione dei servizi di controllo e di pianificazione
(piano triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico). Queste,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a
definire i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio
territorio, fissando inoltre modalità, scadenze e sanzioni per l’obbligo di
classificazione delle zone e le modalità di controllo del rispetto della normativa per
la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e
ricreative. Le regioni, inoltre, stabiliscono le modalità per il rilascio autorizzazioni
comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l’impiego di macchinari o
impianti rumorosi. Sono le stesse regioni che infine, in base alle proposte
pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le
priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica
dall’inquinamento acustico;
- alle province spetta l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza,
avvalendosi delle strutture delle agenzie regionali per l’ambiente(ARPA);
- ai comuni, infine, svolgono compiti operativi e di pianificazione territoriale ( la
classificazione del territorio per l’applicazione dei valori di qualità; piani di
risanamento acustico), di controllo preventivo (rilascio delle concessioni edilizie,
delle licenze di abilità, delle licenze commerciali e delle autorizzazioni alle attività
produttive) e di monitoraggio (sulle emissioni sonore prodotte da traffico veicolare
e da sorgenti fisse).
E’ di competenza dei comuni la classificazione del territorio comunale, il
coordinamento degli strumenti urbanistici adottati e l’adozione di eventuali piani di
risanamento. I comuni hanno autorità di rilevazione e controllo delle emissioni
sonore prodotte dai veicoli e di controllo del rispetto della normativa per la tutela
dall’inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie. Sono i
comuni inoltre a rilasciare le autorizzazioni per lo svolgimento di attività
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temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere
temporaneo.
IL RUOLO DELLE ARPA
Le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) svolgono attività di
consulenza e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni locali ed agli Enti
Pubblici. In particolare queste collaborano con l’Agenzia Nazionale (APAT) cui
prestano, su richiesta, supporto tecnico, nonché con le province, ai fini dei controlli
previsti dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico. Le ARPA svolgono
anche funzioni di consulenza per gli obblighi ad essi derivanti dall’applicazione
della Legge n.447/95 e in questo caso il parere tecnico delle ARPA risulta
vincolante ai fini del lavoro di classificazione acustica.
LA NORMATIVA REGIONALE
IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 447/95
Le Regioni secondo la Legge Quadro 447/95 sono tenute ad emanare delle leggi di
recepimento della normativa statale, inerenti le direttive ai Comuni sui criteri per la
classificazione acustica.
LEGGE REGIONALE n°15/2001 DELL’EMILIA ROMAGNA
La finalità di questa legge è quella di “dettare norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore”.
In particolare prevede che i Comuni provvedano alla classificazione acustica del
proprio territorio in zone omogenee. La relazione sullo stato acustico è obbligatoria
ogni due anni per i Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.
La legge regionale prevede inoltre il divieto di contatto tra aree i cui valori di
rumore misurato discostino di più di 5 dB.
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Nel caso in cui non sia possibile rispettare la classe acustica o nel caso di
superamento dei valori di attenzione, la Legge Regionale prevede che siano gli
stessi Comuni a dover adottare dei piani di risanamento, assicurando il
coordinamento con gli altri strumenti urbanistici previsti dalla Legge Regionale
n°20/2000 (PSC; RUE; POC; PUT ecc.).
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 09.10.2001 N°2053
La Delibera n°2053 dell’Emilia Romagna è stata adottata in attuazione della
Legge Regionale n°15 del 2001 e riporta i criteri che devono essere seguiti per
affrontare una classificazione acustica.
6. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
La classificazione acustica consiste nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea
di territorio, una delle sei classi acustiche sulla base del prevalente ed effettivo uso
del territorio stesso.
La classificazione acustica , obbligatoria per tutti i comuni, è un atto tecnico-
politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l’uso e vincola le modalità
di sviluppo delle attività ivi svolte. L’obiettivo è quello di prevenire il
deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di
pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico,
commerciale, artigianale e industriale; in tal senso, la classificazione acustica non
può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce
il principale strumento di pianificazione del territorio.
E’ pertanto fondamentale che venga coordinata con il PRG e con gli altri strumenti
di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi .
E’ importante inoltre sottolineare che le novità introdotte dalla Legge Quadro
hanno portato la classificazione a incidere sul territorio in maniera molto efficace;
infatti, nel realizzare la classificazione in zone del territorio, si deve tenere conto
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che la definizione di zona stabilisce, oltre ai valori di qualità, sia i livelli di
attenzione, superati i quali occorre procedere e avviare il Piano di Risanamento
Comunale, sia i limiti massimi di immissione ed emissione, gli uni riferiti al
rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, gli altri al rumore prodotto da ogni
singola sorgente.
Gli approcci seguiti per pervenire ad una classificazione acustica del territorio sono
riconducibili essenzialmente a due tipologie:
- metodologie di tipo qualitativo per le quali la classificazione del territorio è
ottenuta come il risultato di una attenta analisi del territorio stesso, sulla base del
Piano Regolatore vigente e delle destinazioni d’uso esistenti e previste.
Sintetizzando, il metodo qualitativo sfrutta l’indeterminatezza dei criteri contenuti
nella legislazione nazionale in materia, introducendo fin dalla fase di elaborazione
di bozze di classificazione, la volontà politica comunale nell’individuazione di
queste aree;
- metodologie di tipo quantitativo sono invece basate sul calcolo di indici e
parametri insediativi caratteristici del territorio. Nel metodo quantitativo quindi gli
indirizzi comunali sono posposti ad una fase successiva, utilizzando un metodo
basato su indici oggettivi per elaborare una bozza di suddivisione del territorio.
Le esperienze regionali sviluppate negli ultimi anni hanno mostrato in genere
l’inadeguatezza, in alcune situazioni, di metodi sempre ”puramente” qualitativi o
quantitativi. Le leggi regionali previste in materia dalla legge 447/95 non sposano
rigidamente un metodo o l’altro, ma indicano la definizione di metodi che sono
adattabili alle singole realtà comunali presenti nel loro territorio.
Per questo motivo, i documenti di indirizzo emanati dalle Regioni si sono
concentrati sulle classificazioni di queste aree, differenziandosi sui due diversi
approcci metodologici qualitativo e quantitativo, i quali comunque convergono alla
fine verso una comune politica di salvaguardia del territorio dall’inquinamento
acustico, evitando di ridurre la classificazione a una semplice fotografia della
situazione esistente.
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L’esperienza di questi anni ha mostrato l’utilità del metodo quantitativo nei
Comuni dove la compenetrazione tra le varie classi può maggiormente sfuggire ad
un’analisi qualitativa, in particolare per l’estensione del nucleo urbano.
Un problema da non sottovalutare nell’approccio quantitativo è la disponibilità dei
parametri di valutazione, aggiornati e informatizzati in maniera tale da poter essere
facilmente utilizzati per gli scopi della classificazione.
CRITERI TECNICO-SCIENTIFICI APPLICABILI PER LA
CLASSIFICAZIONE
Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone
acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di
effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di
Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in itinere del piano medesimo.
La classificazione acustica, una volta adottata ed approvata dall’Amministrazione
comunale, costituisce uno strumento urbanistico destinato ad avere una certa
validità temporale; essa pertanto deve integrare nella classificazione del territorio
le proiezioni future previste dai piani urbanistici in itinere. Viceversa, qualora la
redazione della classificazione acustica preceda l’elaborazione di nuovi strumenti
urbanistici, saranno questi a doverne tenere conto nell’assegnazione delle
destinazioni d’uso del territorio.
Quale criterio generale sono sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio. È
altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che porterebbe a classificare vaste
aree del territorio in classi elevate.
Diverse normative regionali suggeriscono a tale proposito l’isolato quale unità di
superficie minima per la classificazione acustica.
La Legge Quadro raccomanda di evitare l’accostamento di zone con differenze di
livello assoluto di rumore superiori a 5dBA. Su questo punto le posizioni espresse
dai vari elaborati regionali divergono abbastanza. Ci sono infatti Regioni in cui
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questo è sempre tassativamente vietato (a parte casi giustificati da discontinuità
morfologiche), e quindi impongono una classificazione comunque degradante,
rinviando a indirizzi politici la scelta di quale tra le aree contigue “penalizzare”
acusticamente. Altre Regioni lo vietano nei nuovi insediamenti, mentre lo
permettono nelle realtà già esistenti. In questi casi è comunque prevista l’adozione
di piani di risanamento.
Una possibilità intermedia prevista da alcune regioni è quella di introdurre delle
fasce di rispetto degradanti, di solito previste nelle aree con limiti acustici
superiori, ove sono imposti dei limiti inferiori.
E’ da notare che i differenti approcci sono collegati ad altre scelte di
classificazione, e ne conseguono al fine di permettere comunque una
classificazione congruente.
Alla luce delle esperienze regionali compiute in questi anni, si può ritenere che
l’approccio di una classificazione degradante si presti ai casi in cui sia credibile
una riduzione progressiva della rumorosità nelle zone circostanti l’area da tutelare.
L’inconveniente che si crea è che in queste zone con funzioni di fascia di rispetto
potrebbe non aversi una corrispondenza con le caratteristiche urbanistiche
dell’area. La possibilità di lasciare sulla carta il Salto di zona (con conseguente
piano di risanamento) si rende invece necessario quando l’area da tutelare e la
principale sorgente di rumore sono contigue (ad esempio un ospedale che si
affaccia su una strada a grande traffico), per cui le uniche possibilità di risolvere il
conflitto sono affidate o alla rilocalizzazione di uno dei due vincoli, o alla
creazione di una discontinuità morfologica (barriere) tale da consentire il salto di
classe.
Da un punto di vista strettamente metodologico, è consigliabile iniziare con la
definizione delle zone particolarmente protette (classe I) e di quelle a più elevato
livello di rumore (classi V e VI), in quanto direttamente identificabili in base alle
particolari caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche indicazioni di
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Piano Regolatore, per poi proseguire con l’assegnazione delle classi II, III e IV e
con la classificazione della viabilità.
I criteri esposti consentono, compatibilmente con il materiale ed i dati disponibili
presso il Comune, di elaborare un primo schema della classificazione acustica,
basato su una metodologia di carattere oggettivo. Tale schema deve essere
sottoposto ad una analisi critica e ad una procedura di ottimizzazione, basata sia su
considerazioni tecniche oggettive sia su scelte generali di gestione del territorio,
che porti alla definizione della proposta finale.
La classificazione acustica rappresenta un atto di gestione del territorio ed uno
strumento urbanistico e come tale deve essere coordinato con gli altri strumenti
urbanistici vigenti e, più in generale, deve essere inquadrata nelle linee di indirizzo
politico relative allo sviluppo del territorio in esame.
Si osserva che mentre la prima bozza di classificazione può essere redatta da un
gruppo di lavoro ristretto di tecnici di acustica ed esperti di pianificazione
territoriale, la sua analisi critica deve coinvolgere tutti i soggetti interessati a livello
locale alla realizzazione dei piani di risanamento urbanistici. In particolare, è
indispensabile una verifica da parte dei Settori comunali interessati alla
classificazione (Urbanistica, Ambiente, Traffico ecc.); il numero e la qualifica dei
funzionari a cui affidare tali compiti può variare a seconda delle dimensioni del
Comune e della complessità dei problemi di gestione del territorio, ma è opportuno
che almeno un funzionario del Comune sia responsabile del procedimento e ne
coordini le fasi.
Sarà compito dei soggetti sopra elencati, ciascuno per le proprie competenze,
verificare la congruità della classificazione con gli altri strumenti urbanistici
vigenti e inquadrarla nelle linee politiche di sviluppo del territorio comunale,
minimizzando gli eventuali punti di contrasto con i criteri enunciati dalla Legge
Quadro e dagli indirizzi regionali.
Sarà in particolare compito dell’Arpa verificare l’applicazione omogenea dei criteri
regionali e segnalare eventuali incompatibilità tra le proposte dei vari Comuni, in
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relazione alle zone adiacenti ai confini comunali, collaborando con i Comuni
interessati all’eventuale accordo di programma.
Per quanto riguarda le più probabili contraddizioni rispetto ai principi generali
della Legge Quadro ,si possono effettuare le considerazioni seguenti:
si può ottenere una prima bozza di classificazione a “macchia di leopardo”, ossia
caratterizzata da una suddivisione del territorio in un numero elevato di zone; al
fine di superare tale inconveniente, come accennato in precedenza, si deve
provvedere all’aggregazione di aree limitrofe, cercando di ottenere zone più vaste
possibile senza però che questo comporti l’innalzamento artificioso della classe. In
questa fase dovranno essere anche identificate le aree da destinarsi a spettacolo a
carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, secondo i criteri emanati
dalle Regioni, ed essere elaborata la regolamentazione dell'uso di queste aree. In
generale queste aree dovranno avere caratteristiche tali da non penalizzare
acusticamente le possibili attività, consentendo a queste un agevole rispetto dei
limiti di zona nell’area dove sono localizzati i recettori (popolazione residente).
Non dovranno poi creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze (non vi
deve essere comunque presenza di abitazioni all’interno di queste aree), anche per
tutti gli aspetti acustici non direttamente collegati alle manifestazioni (quali traffico
indotto, difficoltà di posteggio, collegamenti alla viabilità principale).
Queste aree non potranno comunque essere identificate in prossimità di ospedali e
case di cura.
Al termine della revisione la proposta finale di classificazione è pronta per essere
adottata dall’Amministrazione Comunale; in questa fase la proposta potrà essere
discussa dai vari soggetti interessati all’applicazione della classificazione acustica,
secondo le metodologie impiegate da ciascuna Amministrazione Comunale per la
pubblica discussione di documenti similari.
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Con la classificazione acustica vengono quindi individuate le zone di potenziale
criticità rumorosa; in seguito si esegue la mappatura acustica con la quale è
possibile verificare direttamente sul territorio il rispetto dei limiti.
LINEE GUIDA PER LA MAPPATURA ACUSTICA
Le Regioni, come precedentemente accennato, sono tenute a predisporre delle linee
guida per la caratterizzazione acustica territoriale. La necessità nasce
principalmente dall’esigenza di uniformare le metodiche di approccio allo studio
del rumore ambientale in modo da rendere più omogenei, e quindi più facilmente
confrontabili, i risultati delle elaborazioni ottenute nelle diverse realtà territoriali.
Le linee guida hanno lo scopo di definire strategie di campionamento per la
raccolta di dati acustici utili ad uno screening delle aree urbane che consenta, con
tempi e costi contenuti, di caratterizzare, limitatamente al periodo diurno, lo stato
acustico del territorio in esame e di individuare le potenziali aree di criticità, sulle
quali pianificare, successivamente, eventuali ulteriori indagini di dettaglio. Le linee
guida sono riferite all’area urbanizzata cioè zone in cui vi è presenza di
agglomerati di edifici.
In linea di massima si individuano tre tipologie di sorgenti significative per la
determinazione del campo sonoro in ambito urbano: traffico veicolare, traffico
ferroviario e altre sorgenti fisse significative quali complessi industriali, artigianali,
centrali termiche ecc.
Si ritiene che l’aggiornamento complessivo della mappatura acustica possa
avvenire ad intervalli di tempo piuttosto lunghi ( ad esempio, con periodicità
decennale). Si ritiene però che verifiche ed aggiornamenti parziali debbano essere
effettuati ogni due anni in riferimento alla predisposizione della relazione biennale
sullo stato acustico da parte del Comune. In particolare, nei casi in cui si
verifichino modifiche sostanziali della situazione urbanistica o l’organizzazione
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della viabilità provochi modifiche rilevanti nelle condizioni del traffico, la
mappatura dovrà essere rivista.
PROCEDURE PER L’ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
Le procedure per l’assunzione dell’atto deliberativo della classificazione sono
ricondotte, per analogia con la vigente legislazione per la programmazione
territoriale, alle forme di partecipazione cosiddette “popolari” seguite per
l’adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica secondo le procedure
regionali.
A tal fine, ad esempio, i Comuni procedono alla pubblicazione di una proposta di
classificazione acustica, da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale,
corredata da una relazione che illustri l’iter seguito e le scelte tecniche e politiche
di pianificazione del territorio. Tale proposta si sottopone alle osservazioni di
chiunque ne abbia interesse (enti pubblici, associazioni varie, privati cittadini) e va
inviata, inoltre, all’ARPA e Azienda Sanitaria competente per territorio per
l’espressione del parere. In alcune Regioni è previsto anche un esame da parte
delle Province.
ELABORATI RELATIVI ALLA DELIBERA DI CLASSIFICAZIONE
La documentazione della classificazione acustica deve comprendere:
- una relazione che illustri le scelte tecniche e di attuazione della classificazione
acustica stessa e che debba riportare le varie scelte di pianificazione e di gestione
del territorio;
- elaborati grafici di varia scala in base alle esigenze di dettaglio .
Tutte le Regioni convengono che è opportuno rappresentare la classificazione
acustica in scala 1:10000 per tutto il territorio comunale, scendendo più in dettaglio
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(scala 1:5000 o anche 1:2000) solo per le parti più densamente urbanizzate o per
piccoli Comuni.
MISURE DI RUMORE E PIANI DI RISANAMENTO
Le misure effettuate per caratterizzare il territorio dal punto di vista acustico non
vanno intese a scopo di vigilanza e/o controllo, ma finalizzate a fornire indicazioni
sulla localizzazione di possibili zone acusticamente critiche.
Nelle zone così individuate si progetteranno apposite campagne di rilievi per
accertare, in accordo con quanto previsto dai decreti ministeriali che normano le
tecniche di misura in fase di vigilanza, l’eventuale superamento dei limiti di zona e
quindi impostare il progetto di bonifica acustica.
Le misure di rumore consentono di valutare il reale stato di inquinamento acustico
e accertarsi che sia conforme alle classi acustiche attribuite al territorio nella
classificazione. Queste costituiscono lo strumento conoscitivo di base per la
redazione dei piani comunali di disinquinamento acustico. E’ infatti solo dal
confronto tra la caratterizzazione acustica del territorio e la classificazione
acustica, ed in particolare nel caso in cui il livello di pressione sonora risulti
superiore a quanto previsto dalla classificazione, che si perviene all’individuazione
delle aree per le quali occorrerà sviluppare un opportuno programma di indagine
finalizzato al risanamento.
Il “Piano di risanamento” è un insieme di provvedimenti di varia natura, di tipo
amministrativo, normativo e regolamentare e di veri e propri interventi
concretizzabili in opere di mitigazione. Il Piano di Risanamento Acustico dovrà
necessariamente interagire e coordinarsi con i principali strumenti di gestione
territoriale in particolare con il Piano Urbano del Traffico.
Con il Piano di Risanamento Acustico sarà opportuno poter valutare la fattibilità e
l’efficacia dei provvedimenti adottati; efficacia che, per ogni singola sezione, può
tradursi in guadagni acustici magari non eclatanti ma che, per effetto sinergico e su
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ambiti temporali adeguati, può rilevarsi soddisfacente in rapporto agli obiettivi. Le
soluzioni andranno comunque determinate in base a valutazioni che riguardano:
- efficacia
- costi di realizzazione
- tempi di messa in opera
- costi sociali
Oggi, soprattutto in ambito urbano, tecnicamente non esiste “la soluzione” al
problema dell’inquinamento acustico, cioè , nessuna azione da sola è sufficiente a
riportare i livelli di rumorosità ai valori definiti dagli standard. Si dovrà così
scegliere una combinazione delle varie mitigazioni possibili. Il Piano di
Risanamento non sarà quindi il progetto dell’intervento che riporta entro i limiti di
legge i livelli sonori della città, ma piuttosto un insieme coordinato di interventi di
progressiva mitigazione e miglioramento.
7. COME LA LEGISLAZIONE REGIONALE IMPLEMENTA I
CRITERI PER SVILUPPARE LA CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA:
LA DELIBERA n°2053 DELL’EMILIA ROMAGNA
STATO DI FATTO E DI PROGETTO
Al momento della formazione della classificazione acustica il Comune provvede
ad assumere un quadro conoscitivo finalizzato all’individuazione delle
caratteristiche urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio con
riferimento:
• all’uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto);
• alla vigente disciplina di destinazione d’uso del suolo, per il territorio
urbanizzabile (stato di progetto).
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In particolare per “stato di fatto” si intende l’assetto fisico e funzionale del tessuto
urbano esistente non sottoposto dagli strumenti di pianificazione vigente ad
ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d’uso
tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche.
Lo “stato di progetto” riguarda invece la classificazione acustica delle
trasformazioni urbanistiche potenziali ovvero di quelle parti di territorio che
presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto e
l’assetto derivante dall’attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici
comunali non ancora attuate al momento della formazione della stessa.
LE ZONE ED I LIMITI DI ZONA
La Delibera di Giunta 2053/2001, riprendendo i dettami normativi previsti dal
D.P.C.M. 14/11/97, prevede l’individuazione delle seguenti classi acustiche in base
all’uso reale del territorio:
Classe I
Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo
ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,
parchi pubblici ecc.
Classe II
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività
commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
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Classe III
Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o
di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di
attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.
Classe IV
Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare,
con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e
uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza
di piccole industrie.
Classe V
Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con
scarsità di abitazioni.
Classe VI
Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e
prive di insediamenti abitativi.
I limiti massimi del livello equivalente della pressione sonora per le sei classi sono
quelli riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 rispettivamente riferite ai valori di immissione,
emissione e qualità.
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Tab.1 Valori limite di immissione
Tab.2 Valori limite di emissione
Tab.3 Valori di qualità
N° Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimentodiurno notturno
I Aree paricolarmente protette 50 40II Aree prevalentamente residenziali 55 45III Aree di tipo misto 60 50IV Aree di intensa attività umana 65 55V Aree prevalantemente industriali 70 60VI Aree esclusivamente industriali 70 70
N° Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimentodiurno notturno
I Aree particolarmente protette 45 35II Aree prevalentamente residenziali 50 40III Aree di tipo misto 55 45IV Aree di intensa attività umana 60 50V Aree prevalantemente industriali 65 55VI Aree esclusivamente industriali 65 65
N° Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimentodiurno notturno
I Aree particolarmente protette 47 37II Aree prevalentamente residenziali 52 42III Aree di tipo misto 57 47IV Aree di intensa attività umana 62 52V Aree prevalantemente industriali 67 57VI Aree esclusivamente industriali 70 70
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INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CLASSE I
Si tratta delle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per
la loro fruizione.
Il DPCM 14/11/97 sui limiti, indica a tal proposito le aree ospedaliere e
scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le
aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.
Tra le varie aree da collocare in classe I, si possono inserire anche le aree di
particolare interesse storico, artistico ed architettonico e alcune nelle quali
l’Amministrazione comunale ritenga che la quiete rappresenti un requisito
assolutamente essenziale per la loro fruizione, con la conseguente limitazione delle
attività ivi permesse.
I parchi pubblici non urbani verranno classificati come aree particolarmente
protette solo nel caso di dimensioni considerevoli ed al fine di salvaguardarne l’uso
prettamente naturalistico. Le piccole aree verdi “di quartiere” ed il verde a fini
sportivi non vengono considerati da diverse normative regionali come zone di
massima tutela, proprio perché la quiete non rappresenta un requisito fondamentale
per la fruizione, così come assumono la classe della zona a cui appartengono le
strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici di civile abitazione, riservando la
maggior tutela ai complessi esclusivamente adibiti ad usi scolastici e sanitari.
Poiché spesso i complessi scolastici e sanitari, come detto, sono collocati in
prossimità della viabilità principale, può accadere che essi ricadano all’interno
delle fasce di pertinenza della viabilità stessa o comunque siano inseriti in aree
caratterizzate dalla presenza di elevati livelli di rumorosità prodotti dal traffico
veicolare.
Tali interventi devono essere rivolti principalmente ad ottenere il rispetto dei limiti
della classe prescelta per il solo periodo della giornata in cui si ha l’effettiva
fruizione della zona (ad es. periodo diurno per le scuole ecc.).
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Non si nasconde in questa sede l’estrema difficoltà che solitamente si incontra
nell’affrontare interventi di bonifica per riportare una zona ai livelli ammessi dalla
classe I, tanto più in casi come quello degli ospedali o delle scuole, risultando essi
stessi poli attrattivi di traffico e quindi di rumorosità. In questi casi è consigliabile
pertanto verificare con rilievi nei luoghi di effettiva fruizione del pubblico la reale
necessità di adottare un piano di risanamento.
INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CLASSE V E VI
Anche per l’identificazione delle classi V e VI (aree prevalentemente ed
esclusivamente industriali) non sussistono in genere particolari problemi, in quanto
esse sono spesso individuate da zone precise del Piano Regolatore Generale o dagli
altri strumenti di pianificazione urbanistica.
Va tuttavia osservato che in genere non esistono aree industriali del tutto prive di
insediamenti abitativi, pertanto nella classe VI si dovrà ammettere solo la presenza
di abitazioni occupate da personale con funzioni di custodia. Per tali insediamenti,
al fine di proteggere adeguatamente le persone, si dovranno disporre degli
interventi di isolamento acustico, poiché nelle zone in classe VI non sono
applicabili valori limite differenziali di immissione. Inoltre, dovranno essere posti
dei vincoli sulla destinazione d’uso di queste abitazioni, in modo che non possano
essere separate come proprietà dal resto della fabbrica.
Può inoltre accadere che alcune zone classificate come industriali nel PRG non
abbiano avuto uno sviluppo significativo; è pertanto importante fare riferimento
alla cartografia riguardante lo stato di attuazione del PRG o comunque a dati
statistici sul numero e la tipologia delle attività industriali presenti al fine di
pianificarne lo sviluppo, soprattutto nei riguardi delle zone limitrofe.
42
INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CLASSE II, III, E IV
In conseguenza della distribuzione casuale delle sorgenti sonore negli ambiti
urbani più densamente edificati, risulta in generale più complessa l’individuazione
delle classi II, III e IV a causa dell’assenza di nette demarcazioni tra aree con
differente destinazione d’uso.
Tutte le varie normative regionali suggeriscono di valutare per ciascuna zona i
seguenti fattori:
- la densità della popolazione;
- la presenza di attività commerciali ed edifici;
- la presenza di attività artigianali o di piccole industrie;
- il volume ed eventualmente la tipologia del traffico veicolare presente;
- l’esistenza di servizi e di attrezzature.
La Direttiva Regionale n°2053 dell’Emilia Romagna, adottando dei principi
quantitativi ,prende in considerazione i seguenti tre fattori:
• la densità della popolazione (numero di abitanti per ettaro);
• la densità di attività commerciali (numero di abitanti per esercizio
commerciale);
• la densità di attività artigianali (superficie occupata su superficie totale).
In questo approccio viene proposto che, per ciascun parametro, vengano definite
classi di variabilità (per esempio bassa, media, elevata densità) a cui sono associati
dei punteggi.
Per ciascuna unità in cui è suddiviso il territorio per la valutazione, vengono
calcolati i tre parametri ed i valori dei corrispondenti punteggi; la somma dei
punteggi consente quindi l’assegnazione della classe II, III o IV all’area in esame.
(Tab. 4, 5, 6, 7)
43
Tab. 4
Tab. 5
Tab. 6
Tab. 7
La delibera n°2053 dell’Emilia Romagna comprende inoltre la classificazione
acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto viarie e ferroviarie.
Densità di popolazione D Punti
D<=50 1D<>150 1.0575<D<=100 2100<D<=150 2.05D<>150 3
(ab/ha)
Densità Attività Punticommerciali C (sup.%)C<=1.5 1 1.5<D<=10 2C>10 3
Densità Attività Puntiartigianali P (Sup.%)C<=0.5 10.5<D<5 2C>5 3
Punteggio Classe acustica assegnatax 4 IIx=4.5 II o III da valutarsi caso per caso5 x 6 IIIx=6.5 III o IV da valutarsi caso per casox=7 IV
44
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE AREE PROSPICIENTI LE
STRADE
Successivamente alla gerarchizzazione delle strade secondo il Nuovo Codice della
Strada, si esplicita che:
• appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di
scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le
tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande
comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di
scambio fra il territorio urbano ed extraurbano;
• appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad
esempio, strade di scorrimento tra i quartieri;
• appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio:
strade interne di quartiere adibite a traffico locale.
Per la delimitazione delle fasce prospicienti le strade si deve considerare che:
• le aree prospicienti strade interne al centro abitato appartenenti a classi inferiori
rispetto all’area attraversata assumono automaticamente la classe corrispondente a
quella dell’area attraversata;
• le aree prospicienti strade interne al centro abitato appartenenti a classi superiori
rispetto all’area attraversata mantengono la propria classificazione. Queste aree
hanno ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si
trovi ad una distanza non superiore a 50 metri;
• le aree prospicienti le strade esterne al centro abitato assumono una fascia non
inferiore a 50 metri per lato.
• le aree appartenenti alla classe I conservano l’appartenenza alla propria classe
anche se inserite totalmente o in parte all’interno delle suddette aree.
45
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE AREE PROSPICIENTI LE
FERROVIE
Facendo riferimento alla Delibera n°2053 e al DPCM 14/11/97 (Determinazione
dei valori limite), alle aree prospicienti le ferrovie, per un’ampiezza pari a 50 metri
per lato, viene assegnata la classe IV e, nel caso in cui la UTO attraversata è di
classe superiore, la stessa classe della UTO.
Le UTO di classe I conservano anche in questo caso l’appartenenza alla propria
classe anche se inserite totalmente o in parte all’interno delle suddette aree.
8. IL CASO DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Per il lavoro di classificazione acustica del Comune di Misano Adriatico si è
seguita la procedura della D.G.R. 2053/2001 ed è stato adottato il metodo
quantitativo che , come già visto, prevede il calcolo di indici per l’attribuzione
delle classi acustiche.
STATO DI FATTO
RACCOLTA DATI
Come base territoriale fondamentale per la classificazione acustica dello stato di
fatto, nella prima fase di elaborazione, sono state identificate le UTO nelle sezioni
di censimento, già definite ed utilizzate dall’ISTAT per il censimento della
popolazione nel 2000.
Tale scelta si giustifica in quanto, tra gli altri dati di definizione di ogni singola
sezione, vi sono anche il numero di abitanti residenti e la superficie (in m quadrati)
della sezione stessa. Inoltre per ogni sezione, già individuata univocamente da un
numero, vi è un elenco degli indirizzi che ricadono nella sezione stessa, nonché un
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elenco delle attività economiche presenti all’interno della sezione; ogni attività
economica è poi a sua volta identificata con una denominazione, un codice ISTAT
di attività, un indirizzo, i dati fiscali ecc.
La cartografia delle sezioni è stata fornita dall’amministrazione comunale come
shapefile poligonale per il software ArcView di ESRI.
I dati collegati ad ogni sezione di censimento non comprendono tuttavia, la
superficie delle attività commerciali ed artigianali ivi presenti. Inoltre la stessa
direttiva 2053/2001 non esplicita chiaramente, a differenza di quanto previsto per
le attività commerciali, quali siano le attività produttive da considerare per il
calcolo dell’indicatore necessario per l’attribuzione alla sezione di censimento di
una specifica classe acustica.
La classificazione acustica delle sezioni di censimento ha reso necessario, quindi, il
reperimento dei dati relativi alla densità commerciale e produttiva attraverso
l’incrocio degli archivi di dati a vario titolo aggiornati in diversi uffici comunali.
In questo modo è stato possibile determinare i confini delle Sezioni di censimento
in cui è suddiviso il territorio del Comune di Misano, il numero di abitanti per
sezione di censimento calcolata come abitanti per ettaro e la densità degli esercizi
commerciali e delle attività produttive espressa in superficie occupata rispetto alla
superficie totale della sezione di censimento.
PRESENZA TURISTICA
Al numero di abitanti residenti per sezione di censimento è stato aggiunto il
numero dei turisti al fine di determinare la densità abitativa totale per sezione di
censimento. Poiché il dato relativo alle presenze turistiche era disponibile in forma
aggregata, l’assegnazione ad ogni singola sezione di censimento è avvenuta
facendo riferimento alla concentrazione di strutture ricettive per sezione di
censimento.
47
ELABORAZIONE DEI DATI
Le informazioni e i dati finalizzati alla classificazione acustica delle singole sezioni
di censimento sono stati memorizzati in una banca dati utilizzando la tecnologia
GIS (Geographical Information System) mediante il software ArcView. Il sistema
consente una rapida consultazione delle informazioni memorizzate, la possibilità di
un loro progressivo aggiornamento e modifica nella simulazione di ipotetici
scenari di intervento, la restituzione grafica finale alle scale desiderate. Attraverso
tale supporto è possibile sovrapporre i diversi strati informativi richiamando di
volta in volta quelli di interesse. Si è ricavata in questo modo la carta completa
dello stato di fatto.
Tutto il lavoro dello Stato di Fatto si è svolto in contemporanea con gli incontri
insieme ai tecnici del Comune di Misano Adriatico.
STATO DI PROGETTO
Per l’elaborazione dello stato di progetto è stata necessaria una ulteriore
collaborazione dei tecnici del Comune per considerazioni relative all’assetto
attuale del territorio comunale e ai progetti previsti.
Per l’elaborazione dello Stato di Progetto si è fatto riferimento solo al Piano
Regolatore Generale Comunale poiché dal Comune di Misano non sono stati
adottati altri strumenti urbanistici.
Con la collaborazione dei tecnici del Comune è stato possibile valutare le porzioni
del territorio dove è prevista una trasformazione sostanziale dell’uso del territorio.
Sono stati individuati i Piani Particolareggiati cioè quelle porzioni del territorio (di
solito aree residenziali) per i quali è prevista un’espansione. Alcuni di questi Piani
Particolareggiati, non essendo completati ma per i quali sono stati comunque
approvati i progetti di urbanizzazione, sono stati considerati come stato di fatto
48
mentre i Piani Particolareggiati allo stato attuale esistenti come previsione di piano,
sono stati considerati come stato di progetto.
Un’altra valutazione importante è stata l’individuazione delle nuove strade in
progetto per le quali è stato necessario determinare le fasce di rispetto. Altri
progetti di dimensioni notevoli sono rappresentati a Misano da alcuni parchi
nell’entroterra e da quello che si espande lungo il fiume che hanno scopo
naturalistico e quindi sono da tutelare acusticamente .
INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI I, V E VI
Per individuare le aree a cui attribuire le classi I, V e VI si è proceduto alla
localizzazione di scuole, ospedali, verde pubblico, insediamenti produttivi e
artigianali secondo le indicazioni dell’Amministrazione comunale.
La classe VI è stata attribuita alle aree con forte specializzazione funzionale.
INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI II, III, IV
Per l’individuazione delle classi II, III e IV si è fatto riferimento ai criteri definiti
dalla DGR 2053/2001 attraverso il calcolo di densità di popolazione
(abitanti/ettaro), di densità di esercizi commerciali ed assimilabili (superficie
occupata/sezione di censimento) e densità di attività produttive (superficie
occupata/superficie sezione di censimento) per ogni sezione di censimento.
Pertanto per ogni sezione si sono ottenuti i seguenti dati:
• superficie territoriale totale della sezione;
• superficie totale occupata da attività commerciali e/o di servizio;
• superficie totale occupata da attività produttive(industriali e /o artigianali);
• numero di abitanti residenti, comprendente la presenza di turisti.
Ogni sezione è ovviamente individuata dal proprio “Numero di Sezione”
attribuitole dagli uffici ISTAT.
49
I dati relativi alla presenza dei turisti sul territorio di Misano sono stati estratti dal
“Report movimento turistico 2002”, redatto e pubblicato dagli Uffici competenti
della Provincia di Rimini.
I dati utili per l’elaborazione potevano essere gli “Arrivi” e le “Presenze”.
Gli arrivi corrispondono al numero di persone che effettivamente sono, appunto,
arrivate sul territorio comunale a fini turistici. Le presenze, invece, corrispondono
al numero di notti trascorse dalle medesime persone sul territorio comunale;
corrispondono quindi effettivamente a un dato di “residenza”, seppur temporaneo.
Il dato preso in considerazione ai fini della classificazione è stato quello delle
“Presenze”, poiché lo si è ritenuto più significativo e omogeneo con l’obiettivo
della classificazione acustica.
In funzione dei precedenti parametri si sono calcolati i punteggi da attribuire ad
ogni sezione di censimento secondo la convenzione della DGR 2053/2001.
E’ stato possibile quindi classificare le diverse sezioni di censimento assegnando
un punteggio totale derivato dalla somma dei tre parametri precedenti.
In questo modo sono state individuate le classi di appartenenza (II, III, VI) per tutte
le sezioni di censimento. Le informazioni associate ad ogni sezione di censimento
sono state memorizzate in un apposito database. ( Fa riferimento la tabella in
allegato)
VALUTAZIONE DELL’ELABORAZIONE CARTOGRAFICA OTTENUTA
Secondo le indicazioni della DGR n°2053/2001 è stato necessario, su indicazione
dell’Amministrazione comunale, attribuire alle zone interessate da particolari usi
del territorio classi diverse da quelle attribuite ”automaticamente” in base ai calcoli
suddetti: ad esempio a tutte le aree rurali ( eccetto quelle inserite in classe I) è stata
attribuita la classe III.
L’area del porto turistico è stata inserita in classe IV e questo rappresenta infatti un
caso particolare poiché la zona di Portoverde presenta molte abitazioni che sono
50
utilizzate però solo nel periodo estivo come seconde case. Come zona residenziale
dovrebbe rientrare nella classe II ma, se si considera la situazione peggiore durante
l’arco dell’anno, cioè il periodo estivo, questo rientra in classe IV perché risulta
una zona densamente abitata oltre che molto frequentata dai turisti.
In alcuni casi del territorio di Misano, laddove l’area non coincideva con la sezione
di censimento, è stato necessario ridefinire l’unità territoriale e digitalizzare i
relativi confini.
Alcune aree appartenenti alla stessa classe acustica sono state accorpate e
rielaborate mentre per altre è stato necessario dividere alcune sezioni di censimento
che comprendevano due zone a diversa destinazione d’uso come ad esempio il
caso di una zona rurale affiancata ad una zona antropizzata.
In alcuni casi è capitato di dover inglobare alcune aree di dimensioni troppo
piccole in aree più vaste alzando la classe acustica. Questo è il caso tipico dei
ghetti di case sparse all’interno del territorio rurale.
Per quanto riguarda la fascia costiera , questa rientra nella classe IV e presenta
delle “macchie” di classe III rappresentate da piccoli appezzamenti di terreno
agricolo.
Alla spiaggia invece è stata attribuita la classe III sia per l’elevato afflusso di
persone durante il periodo estivo sia come forma di tutela nei confronti di alcune
manifestazioni ludiche spesso proposte dai locali situati lungo la spiaggia . Questo
rappresenta uno dei tanti casi di declassificazione che si sono spesso incontrati
durante la classificazione acustica di Misano.
Un altro esempio è rappresentato dalla presenza di alcune discoteche situate a
Misano Monte le quali fanno aumentare di una classe acustica l’area circostante al
proprio perimetro per l’elevata afflusso di persone.
Anche la presenza nel territorio di Misano di un depuratore e di un impianto per
trattamento di rifiuti inerti rappresentano dei casi particolari di zone che assumono
una classificazione automaticamente e in questo caso la classe è la IV.
51
Molto di frequente sono capitati casi in cui l’indice calcolato non rappresentava il
reale uso del territorio per cui è stato necessario rivalutare queste zone come ad
esempio per la zona del lungomare e delle discoteche.
Alla classificazione acustica ottenuta è stata poi sovrapposta la classificazione
delle strade.
Le strade prese in considerazione sono la Strada Statale n°16, le strade provinciali
e le strade di scorrimento identificate nel Nuovo Codice delle Strade del 1992.
Dalla sovrapposizione allo stato di fatto si sono venuti a formare alcuni porzioni di
territorio di dimensioni molto piccole che sono stati poi accorpati alla classe vicina.
SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTAZIONE
Uno dei problemi che si sono riscontrati più frequentemente durante la
classificazione acustica è stata l’eccessiva parcellizzazione del territorio derivante
dalla classificazione acustica della singola area. Il superamento della cosiddetta
“macchia di leopardo” è stato attuato attraverso l’accorpamento di più sezioni di
censimento in areali di dimensioni più ampie.
La procedura utilizzata per effettuare gli accorpamenti si è basata prevalentemente
su un’analisi di tipo cartografico ed ha previsto, in generale, l’attribuzione di una
classe acustica omogenea a zone a destinazione d’uso specifico, sulla base di criteri
di prevalenza rispetto alla presenza di una determinata classe acustica, fermo
restando che alle aree di massima tutela (scuole, ospedali, aree verdi) è rimasta
comunque attribuita la classe prima.
IL CASO DELL’AUTODROMO
Caratteristica del Comune di Misano Adriatico è la presenza dell’Autodromo dove
vengono svolte manifestazioni sportive automobilistiche e motociclistiche in
particolare con la presenza del Moto Gran Prix.
52
Secondo la D.G.R n°2053/2001 l’autodromo rientra tra le aree in cui vengono
svolte attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico quindi rientra nella
classe IV, anche se questa struttura rappresenta una eccezione poiché il rumore
emesso è generalmente molto alto ma non è continuo vista la infrequenza
dell’utilizzo.
Per questo , con Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n°304, è
stato emanato un “regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte
nelle svolgimento delle attività motoristiche.”
“Le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono classificate come
sorgenti fisse di rumore e pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai
comuni con la classificazione.”
“Le modalità di misura e le relative strumentazioni sono indicate nel Decreto del
Ministero dell’ambiente 16 marzo 1998.” Al fine di verificare il rispetto dei
limiti, i comuni interessati richiedono ai gestori degli autodromi l’installazione di
un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle infrastrutture. I gestori degli
autodromi sono obbligati ad ottemperare alla richiesta. La documentazione relativa
deve essere conservata presso i gestori e resa disponibile per le funzioni di
controllo da parte degli organi di vigilanza.
Per quanto riguarda i problemi legati alle emissioni rumorose provocate
dall’autodromo, i soggetti più coinvolti sono i residenti nelle immediate vicinanze
della struttura, dai quali provengono le lamentele maggiori. Per le abitazioni di più
vecchia costruzione non esiste al momento alcun sistema di difesa o diminuzione
di rumore se non quello di un monitoraggio continuo dell’autodromo sui livelli di
rumore prodotti nell’arco dell’anno. Per le strutture nuove sono invece previsti dei
sistemi per alleviare il fastidio da rumore come ad esempio vetri isolanti.
Il fatto che si continui a costruire edifici in prossimità dell’autodromo rappresenta
un esempio chiaro delle numerose difficoltà che in un lavoro di classificazione
acustica si riscontrano nel tentativo di cercare un punto d’accordo con i Piani
Urbanistici.
53
9. CONSIDERAZIONI
STATO DI FATTO
Tab. 8
Fig. 10
Tipo di area Classe Area (Kmq) Classe Area tot (Kmq) %
Siti sensibili 1 103,4 Classe I 103,4 0,5Residenziale e case sparse 3 1534,1 Classe II 507,1 2,3Agricola 3 14270,1 Classe III 16031,9 71,7Infrastrutture di trasporto 4 3437,8 Classe IV 5195,9 23,2Spiaggia 3 227,7 Classe V 459,1 2,1Mista 4 1758,1 Classe VI 70,7 0,3Residenziale e ghetti 2 507,1Zone artigianali miste 5 459,1Zone meramente industriali 6 70,7
Area Tot. 22368,2
0,010,020,030,040,050,060,070,080,0
%
1 2 3 4 5 6
CLASSE ACUSTICA
54
STATO DI PROGETTO
Tab. 9
Fig. 11
Tipo di area Classe Area (Kmq) Classe Area tot (Kmq) %
Siti sensibili 1 2694,0 Classe I 2694,0 12,0Infrastrutture di trasporto 4 3385,0 Classe II 529,7 2,4Residenziale e ghetti 2 529,7 Classe III 13085,4 58,5Mista 4 1909,4 Classe IV 5294,4 23,7Zone artigianali miste 5 697,9 Classe V 697,9 3,1Zone meramente industriali 6 70,6 Classe VI 70,6 0,3Residenziale e case sparse 3 1349,3Agricola 3 11508,4Spiaggia 3 227,7
Area Tot. 22372,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
%
1 2 3 4 5 6
CLASSE ACUSTICA
55
Dai dati ottenuti si può osservare la differenza che esiste tra la classificazione
attuale (stato di fatto –Tab. 8 e Fig.11) e quella che invece si dovrebbe avere nel
caso in cui tutti i progetti venissero portati a termine (stato di progetto – Tab. 9 e
Fig.12).
Nello stato di fatto si osserva una percentuale notevole di zone in classe III . Con lo
stato di progetto se ne osserva un leggero aumento e un anche un lieve incremento
delle zone maggiormente tutelate (classe I) .Questo risultato mostra come
l’adozione della classificazione acustica abbia avuto un riscontro positivo sui
progetti in attuazione.
Interessante osservare in entrambi i grafici la forte presenza in generale della classe
III e la differenza sostanziale che esiste tra queste aree classificate allo stesso modo
ma che hanno tra loro differenti destinazioni d’uso. E’ il caso delle zone
residenziali, della spiaggia e della zona agricola.
Le motivazioni per cui questi siti rientrano in classe III sono infatti molto diverse
tra loro.
Nel caso della spiaggia si è visto che l’attribuzione della classe III rappresenta una
forma di tutela nei confronti dei locali di intrattenimento situati di solito all’aperto
che comprendono bar, pub, ristoranti e stabilimenti balneari.
Nel caso delle zone agricole la classe III deriva dalla presenza di mezzi agricoli
rumorosi.
Mentre le zone residenziali ricadono in classe III per l’elevata concentrazione di
popolazione che, come già visto, contribuisce, insieme alla percentuale di attività
produttiva e di quella commerciale, ad aumentare la classe acustica. Questo può
sembrare in contrasto con la definizione di area sensibile. Infatti ci si aspetterebbe
che le zone più densamente abitate fossero quelle maggiormente tutelate ma allo
stesso tempo bisogna considerare che gli abitanti sono causa essi stessi di rumore.
56
Durante il lavoro di classificazione acustica sul territorio di Misano sono stati
riscontrati una serie di problemi legati in parte al procedimento della
classificazione stessa e in parte al caso particolare di Misano.
In generale, nei Comuni di piccole dimensioni come Misano, una delle limitazioni
maggiori è rappresentato sicuramente dalla gestione delle risorse finanziarie e
quindi dalla difficoltà ad affrontare, in seguito alla classificazione acustica,
eventuali piani di risanamento che risultano sempre molto costosi.
Il fatto che la classificazione acustica sia diventato un atto obbligatorio per ogni
Comune, a prescindere dalle dimensioni, rappresenta, a livello nazionale,
sicuramente un passo in avanti poiché in questo modo tutti i comuni possono avere
a disposizione uno strumento in più di conoscenza e di gestione del proprio
territorio.
In questo modo, anche non riuscendo a far fronte alle spese per i piani di
risanamento, i comuni dovranno comunque impegnarsi a trovare delle soluzioni
alternative per attenuare il problema dell’inquinamento acustico.
Altra difficoltà che generalmente si riscontra durante un lavoro di classificazione
acustica, è rappresentato dal fatto che questo strumento ambientale è visto ancora
come un’innovazione per quanto riguarda la gestione del territorio e risulta spesso
di difficile comprensione e a volte è visto addirittura come un ulteriore
appesantimento per le pratiche di gestione. Il fatto che la classificazione acustica
sia ormai obbligatoria, lascia capire quanto ci si sia convinti, a livello di politica
centrale che, il problema dell’inquinamento acustico sia diventato notevole negli
ultimi anni e quanto sia necessario un impegno collettivo per affrontarlo.
Durante il lavoro di classificazione acustica sul territorio di Misano sono risultati
evidenti gli attriti esistenti tra la classificazione acustica elaborata e la politica
urbanistica sostenuta negli anni passati. Questo Comune infatti (come peraltro
molti altri Comuni minori) è in obiettivo ritardo a riguardo degli strumenti
urbanistici previsti dalla L.R. n°20/2000 (“Disciplina generale sulla tutela e l’uso
del territorio”) restando legato a una politica urbanistica di vecchia concezione,
57
poco elastica alle trasformazioni del territorio e poco incline a una gestione
dinamica del territorio stesso e che quindi pone rilevanti ostacoli all’integrazione di
altri strumenti di pianificazione. Esempi concreti di questo problema di gestione
del territorio risultano essere a Misano una zona residenziale costruita di fianco
all’autodromo e in progetto di espansione e una discoteca situata in centro abitato a
Misano Monte.
La Legge n°15/2001 infatti prevede che la classificazione acustica venga
considerata un vero e proprio strumento urbanistico e venga integrata con gli altri
strumenti di pianificazione e di gestione del territorio. Invece purtroppo questa
viene ancora considerata come uno strumento a se stante e quindi un elemento di
perturbazione.
Sarebbero necessarie, a mio avviso, delle campagne di sensibilizzazione indirizzate
agli amministratori locali per informarli riguardo agli impegni cui sono tenuti ad
ottemperare e per mostrare loro l’importanza della classificazione acustica e della
necessità di integrazione con gli altri strumenti di pianificazione.
La sensibilità e l’interesse della popolazione ai problemi ambientali è senza
dubbio aumentata ultimamente. Credo però sia necessaria ancora una politica volta
all’informazione per sensibilizzare maggiormente la popolazione e renderla
consapevole che l’inquinamento acustico, seppur percepito in modo minore
rispetto ad altre forme di inquinamento, riguarda pur sempre la salute comune.
Potrebbe essere interessante da parte dei comuni organizzare delle conferenze
popolari in cui venga illustrato il problema. Sarebbe inoltre molto produttivo
promuovere delle campagne di sensibilizzazione nelle scuole ( con l’aiuto
eventualmente della Protezione Civile) visto che i bambini sono quelli che si
pongono sempre meglio di fronte alle innovazioni e anche perché saranno loro i
cittadini dei prossimi decenni e saranno maggiormente coinvolti in questo e in tanti
altri problemi di carattere ambientale.
Per quanto riguarda il caso particolare del comune di Misano, un’altra delle
difficoltà maggiori nel lavoro di classificazione acustica è stata, come in altri
58
comuni della Riviera, la presenza notevole dei turisti, presenza che ha un’incidenza
importante sul rumore. Da un’attenta analisi dei dati si può comprendere quanto
questa presenza sia determinante su un comune così piccolo. Il numero di turisti
presenti ogni anno è infatti di circa seicentomila a fronte di diecimila abitanti di
popolazione residente abitualmente. Le strutture ricettive sono comunque
concentrate sul lungomare e la situazione è piuttosto governabile. Già da qualche
anno, i lavori di ristrutturazione del lungomare con l’aggiunta di dossi rallentatori,
ha deviato la maggior parte del flusso veicolare diminuendo il rumore e questo ha
rappresentato una delle soluzioni concrete a questo problema.
59
BIBLIOGRAFIA
• “Linee guida per l’elaborazione di piani comunali di risanamento acustico”,
ANPA, Roma, febbraio 1998.
• RELAZIONE ARPA: “Piano comunale di classificazione acustica del territorio”
del Comune di Cattolica.
• Legge n°447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
• Legge Regionale 9 maggio 2001 n°15 “Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore”
• Delibera di Giunta n°2053 del 9 settembre 2001 “Criteri e condizioni per la
classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art.2 della L.R. 9
maggio 2001 n°15 recante” disposizioni in materia di inquinamento acustico””
• DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”
• D.P.C.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”
• DPR 30 marzo 2004 n°142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”
• DPR 18 novembre 1998, n°459 “Regolamento recante norme di esecuzione
dell’articolo11 della legge 26 ottobre 1995, n°447, in materia di inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario”
• DPR 3 aprile 2001, n°304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni
sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo
11 della legge 26 novembre 1995, n° 447 “
• “ Proposta di linee guida per la caratterizzazione acustica delle aree urbane ”, 2/7
Settembre 2001, ARPA dell’Emilia Romagna.
• “ La casa ecologica” di Stefano R. de Donato Edizione Maggioli
60
• Analisi Ambientale Iniziale del Comune di Cervia , Febbraio 2005 di G.
Dominici, V.Boragno, L.Bruzzi a cura del Centro Interdipartimentele di Ricerca
per le Scienze Ambientali di Bologna.
• Tesi di Scienze Ambientali dell’anno accademico 2002/2003 di Lucaccioni
Alessio “Analisi Ambientale Iniziale di Cervia: realizzazione di carte tematiche
degli impatti fisici”.