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CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ; ANALISI DEL CASO STUDIO DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO. MILENA MARINELLI RELATORE: prof. LUIGI BRUZZI CORRELATORE: dott.ssa ROBERTA MONTI

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CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA ;ANALISI DEL CASO STUDIO DEL COMUNE DIMISANO ADRIATICO.

MILENA MARINELLIRELATORE: prof. LUIGI BRUZZICORRELATORE: dott.ssa ROBERTA MONTI

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INDICE

1. Introduzione p. 1

2. Il rumore p. 2

Il suono p. 2

L’inquinamento acustico p. 2

Effetti sulla salute p. 3

Il Decibel p. 4

Sensazione sonora p. 4

Ponderazione curva A p. 5

Il livello equivalente p. 7

Composizione in frequenza ed analisi spettrale p. 9

3. Quadro normativo di riferimento p. 11

Evoluzione della normativa p. 11

Decreti derivanti dalla Legge Quadro p. 11

Decreto 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento

acustico” p. 12

Protezione dal rumore in ambiente interno: criterio differenziale p. 13

Protezione dal rumore in ambiente esterno p. 14

Riconoscimento di componenti tonali di rumore p. 15

Penalizzazioni p. 15

Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza p. 17

Norme tecniche per l’esecuzione delle misure p. 17

4. Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto p. 18

Decreto ferrovie 18/11/98 n°459 p. 18

Decreto strade 30/3/2004 n°142 p. 18

5. I principi e le norme stabilite dalla Legge Quadro p. 19

Principi p. 19

3

Regime delle competenze p. 20

Il ruolo delle ARPA p. 21

La normativa regionale in applicazione della Legge quadro 447/95 p. 22

Legge Regionale n°15/2001 p. 22

Delibera di Giunta n°2053/2001 p. 23

6. La classificazione acustica p. 23

Criteri tecnico-scientifici applicabili per la classificazione p. 25

Linee guida per la caratterizzazione acustica p. 29

Procedure per l’adozione della classificazione acustica p. 30

Elaborati relativi alla delibera di classificazione p. 30

Misure di rumore e piani di risanamento p. 31

7. Come la legislazione regionale implementa i criteri per sviluppare la

classificazione acustica: la delibera n°2053 dell’Emilia Romagna p. 32

Stato di fatto e di progetto p. 32

Le zone ed i limiti di zona p. 33

Individuazione delle zone in classe I p. 36

Individuazione delle zone in classe V e VI p. 37

Individuazione delle zone in classe II, III e IV p. 38

Classificazione acustica delle aree prospicienti le strade p. 40

Classificazione acustica delle aree prospicienti le ferrovie p. 41

8. Il caso del comune di Misano Adriatico p. 41

Stato di fatto: p. 41

Raccolta dati p. 41

Presenza turistica p. 42

Elaborazione dei dati p. 43

Stato di progetto: p. 43

Individuazione delle zone in classe I,V e VI p. 44

Individuazione delle zone in classe II, III e IV p. 44

Valutazione dell’elaborazione cartografica p. 45

4

Superamento della frammentazione p. 47

Il caso dell’autodromo p. 48

9. Considerazioni p. 49

Bibliografia p. 54

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1. INTRODUZIONE

Scopo di questa tesi è stato quello di poter veder in pratica l’applicazione di uno

strumento ambientale piuttosto significativo come quello della classificazione

acustica.

La possibilità di poter seguire un lavoro così complesso e completo, seguendo i

tecnici dell’ARPA di Rimini e partecipando agli incontri con gli esperti del

Comune di Misano, mi ha permesso di riuscire a comprendere meglio tutti i

problemi che si possono incontrare nello svolgimento di un lavoro come questo,

iniziando dal reperimento dei dati e dall’elaborazione cartografica.

La fase più interessante è rappresentata senz’altro dal punto di incontro tra la prima

bozza di classificazione elaborata e la riconsiderazione con l’aiuto dei tecnici

comunali, valutando il reale utilizzo del territorio e i progetti riportati dal Piano

Regolatore.

Queste considerazioni hanno messo in evidenza il fatto che spesso non è tanto

rilevante l’applicazione di uno strumento ambientale come quello della

classificazione acustica ma è molto più importante e delicato l’adattamento dello

stesso alla realtà locale, senza però mai dimenticare di attenersi alla normativa

vigente.

E’ altresi’ importante avere una visione completa della gestione di un territorio

senza focalizzare l’attenzione esclusivamente su ciò che si sta studiando. E’

importante riuscire a comprendere che la classificazione acustica rappresenta uno

strumento inseparabile dagli altri Piani di Gestione del territorio come il PSC, il

RUE, il PUT che sono nati per l’esigenza di rendere il territorio sempre meglio

fruibile economicamente dalla popolazione. Però questi strumenti non possono

essere applicati in maniera troppo razionale senza tenere conto della tutela

dell’ambiente. E’ necessario invece, per il bene della collettività presente e

soprattutto futura, mantenere l’ambiente in cui viviamo il più accogliente e fruibile

possibile (sia dal punto di vista economico che ecologico) seguendo il principio

basilare di “Sviluppo Sostenibile”. Il territorio è sottoposto infatti a varie forme di

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pressione che derivano dalla gestione urbanistica a volte troppo rigorosa e la stessa

popolazione, che usufruisce delle opportunità che questi Piani di Gestione offrono,

è tenuta a impegnarsi per un utilizzo “intelligente” degli stessi. L’inquinamento

acustico è un esempio eclatante di questo tipo di impatto. In particolar modo, per

quanto riguarda il Comune di Misano Adriatico, come per tutti gli ambienti

urbani, la sorgente di rumore più importante è rappresentata dal traffico veicolare.

La classificazione acustica rappresenta appunto il primo approccio alla

problematica dell’inquinamento da rumore.

2. IL RUMORE

IL SUONO

Il suono è una forma di energia che si propaga in forma di onde producendo delle

compressioni e rarefazioni dell’aria che sono l’analogo di variazioni di pressione a

cui l’orecchio umano è sensibile e che producono quindi una sensazione sonora. La

onde sonore si propagano alla velocità di 344 m/s.

L’INQUINAMENTO ACUSTICO

L’inquinamento acustico è stato trascurato negli anni in quanto giudicato meno

importante di tutte le altre problematiche ambientali, anche a causa della natura

degli effetti di questo tipo di inquinamento che sono poco evidenti, subdoli e non

eclatanti. Oggi i sondaggi confermano che l’inquinamento acustico costituisce uno

dei fattori che incide sui livelli di qualità della vita della popolazione, in particolar

modo in ambito urbano, dove i livelli di rumore riscontrabili sono spesso elevati a

causa della presenza di numerose fonti, quali: infrastrutture di trasporto, attività

produttive e commerciali, luoghi d’intrattenimento e altre sorgenti sonore che, pur

essendo temporanee, come cantieri e manifestazioni musicali all’aperto, incidono

sui livelli di qualità della vita generali.

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EFFETTI SULLA SALUTE

Il rumore esercita la sua azione negativa incidendo sulla salute dell’uomo, cioè sul

suo stato di benessere fisico, mentale e sociale. Oggi si può affermare che

l’esposizione al rumore provoca sugli individui effetti nocivi riconducibili a tre

diverse categorie:

• danni fisici;

• disturbi delle attività;

• annoyance (fastidio generale)

L’insorgenza di tali effetti è strettamente dipendente dalle caratteristiche fisiche del

rumore prodotto (livello di rumore, tipo di sorgente, periodo di funzionamento

della sorgente, caratteristiche qualitative del rumore emesso), dalle condizioni di

esposizione al rumore (tempo di esposizione, distanza dell’individuo dalla

sorgente), e infine dalle caratteristiche psicofisiche della persona esposta (abitudine

e sensibilità al rumore, attività eseguita dall’individuo esposto).

Per quel che riguarda nello specifico i danni che l’esposizione al rumore può

produrre nell’organismo umano dobbiamo dire che questi possono interessare sia

l’organo dell’udito sia gli altri organi e funzioni del corpo umano. Le conseguenze

dell’apparato uditivo sono facilmente quantificabili, sono irreversibili e non

evolutivi una volta interrotta l’esposizione allo stimolo sonoro. Per avere questo

tipo di danni occorrono esposizioni a livelli sonori molto alti per parecchie ore al

giorno e per un periodo di esposizione molto lungo.

Ma come detto la stimolazione uditiva determina disturbi non soltanto all’apparato

uditivo. Gli effetti maggiormente diffusi sono per lo più di tipo psicofisico, che si

manifestano sotto forma di stress fisiologico e reazioni cardiovascolari; ma vi sono

anche i disturbi alle attività svolte (specie se richiedono particolare attenzione e

concentrazione); disturbi nella conversazione verbale; disturbi del sonno; e infine

disturbi classificati sotto il nome di annoyance, effetti meno specifici ma pur

sempre gravi, che possono essere indicati come “ sentimenti di scontentezza riferiti

8

al rumore che l’individuo sa, o comunque crede che possa, agire su di lui in

maniera negativa”.

IL DECIBEL

L’orecchio umano ed i microfoni riescono a percepire le onde di pressione sonora;

tuttavia, per vari motivi, anziché alla pressione si preferisce in molti casi fare

riferimento alla potenza relativa al contenuto energetico dell’onda sonora. Tale

potenza si misura in Watt. La frazione di potenza incidente su una certa superficie

si misurerà in W/m2. La scala dei suoni, dal più debole appena udibile al più forte,

è molto ampia: il rumore più leggero percepito dall’orecchio di una persona

giovane e sana è di circa 1/1012 W/m2, ossia 1 pW/m2. Prendendo come unità di

riferimento questa quantità, si ottiene una scala che però risulta essere troppo

ampia per qualsiasi strumento lineare. Si applica allora una scala logaritmica, che

permette di contare solo le potenze di 10; queste nuove unità si chiamano “Bel”.

Questa nuova scala in Bel per gli scopi pratici risulta però troppo grossolana;

pertanto conviene considerare come unità di misura la decima parte di un Bel, cioè

un decibel.

SENSAZIONE SONORA

L’orecchio umano presenta una sensibilità che è funzione di due variabili

principali: la frequenza del segnale sonoro e il livello di pressione sonora del

segnale.

In generale la sensibilità dell'orecchio diminuisce sensibilmente alle basse

frequenze, si accentua alle frequenze medie e torna a ridursi, ma in modo meno

marcato, alle frequenze più alte.

A livelli di pressione sonora più alti la curva di sensibilità dell'orecchio tende,

comunque, ad appiattirsi.

9

Sulla base del comportamento dell'orecchio medio sono state realizzate delle curve

di eguale sensazione sonora in funzione della frequenza e del livello di pressione

sonora, dette curve isofone.

Fig. 1 Curve isofone

Sul diagramma, in ascisse sono riportate le frequenze, mentre in ordinate sono

posti i livelli di pressione. Ogni curva rappresenta perciò un insieme di segnali

sonori che producono sull'ascoltatore la medesima sensazione sonora. (Fig.1)

PONDERAZIONE CURVA A

Le curve isofone esaminate pongono il problema di una unità di misura dei livelli

sonori che risulti significativa per l'orecchio umano, che cioè sappia tenere conto

della sua caratteristica di sensibilità. Occorre cioè correggere il livello rilevato da

uno strumento ad una certa frequenza per un fattore collegato alla sensibilità

dell’orecchio umano a quella stessa frequenza.

Si utilizzano, quindi, delle curve di ponderazione che trasformano i dB reali in dB

corrispondenti alla sensazione fisiologica dell’uomo. Esistono diverse curve di

ponderazione più o meno adatte ai diversi livelli sonori, la più usata ( perché

10

rientra nell’intervallo di udibilità ottimale, compreso tra i 30 e i 70 dB, e perché

viene indicata come riferimento nella normativa) è la curva di ponderazione A,

adatta per livelli fino a 50/60 dB. (Fig. 2)

Questa ponderazione dello spettro sonoro viene effettuata sommando

algebricamente determinati valori (detti nell’insieme curva di ponderazione A) ai

livelli sonori di ciascuna banda di ottava o terzi di ottava.

I livelli sonori espressi in dB, senza nessuna ponderazione, vengono detti espressi

in scala lineare. Naturalmente i livelli sonori espressi in dB(A) possono venire

combinati (sommati o sottratti) esattamente come già visto per i livelli sonori in

dB.

Fig.2 Curva di ponderazione A

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

Frequenza (Hz)

dB

11

IL LIVELLO EQUIVALENTE

Il danno all’udito è provocato non solo dal livello di rumore, ma anche dalla durata

dell’esposizione ossia dipende dalla quantità di energia sonora assorbita

dall’orecchio. In molti casi non basta quindi valutare il livello in dB di una certa

macchina o di un ambiente di lavoro perché quella misura è legata al momento in

cui è stata fatta e non ci dice nulla sulla durata. Ci sono allora dei fonometri, detti

integratori, che misurano istante per istante il livello di rumore e lo integrano in

funzione del tempo, dividendo poi il valore ottenuto di energia sonora per

l’intervallo di tempo trascorso. Praticamente si tratta di un valore medio in

continua evoluzione noto come ”livello equivalente”, cioè il livello di rumore

costante avente uguale effetto di quello variabile assorbito dall’operatore

nell’intervallo di tempo considerato. In quasi tutti i Paesi tale livello è stato fissato

dalle normative a 90 dB(A) per 8 ore al giorno; a queste condizioni infatti il rischio

di ipoacusia è modesto.

Il livello sonoro equivalente può essere misurato direttamente con appositi

strumenti che in pratica eseguono automaticamente il calcolo della seguente

espressione:

dove T è l'intervallo di tempo in cui è stata effettuata la misura, p(t) è la pressione

sonora efficace nel tempo del rumore in esame e p0 = 20 µPa è la pressione sonora

di riferimento.

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛= ∫

+ Tt

tTeq dtp

tpT

L 20

2

,)(1log10

12

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

I grafici mostrano alcuni tipi di rumore ed il corrispondente livello equivalente.

(Fig. 3, 4, 5)

Si evidenzia come il livello equivalente sia estremamente influenzato dai picchi

più alti di rumore anche se di breve durata complessiva.

Usualmente si dice che il SEL è il Leq normalizzato ad un secondo

dove: t0 = 1s e t2 – t1 = intervallo di misura.

tempo

dB

Leq

Ci c lo d i o pera zi on e

d i un a ma cch in aRu more vari abi l e fra

d ue d is ti n ti li vel li

Rum ore di fo nd o

tempo

dBR umo re vari ab il e c asu almen te

Leq

dtp

)t(pt1log10L)dB(SEL

2

1

t

t

2

rif010AE

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛== ∫

tempo

dB

Leq

Ru more c ostan te

13

Le misure di SEL sono spesso usate per descrivere l’energia sonora di un singolo

evento come, ad esempio, il passaggio di un autoveicolo o il transito di un treno.

COMPOSIZIONE IN FREQUENZA ED ANALISI SPETTRALE

Un altro importante parametro di valutazione di un suono è la frequenza, che

caratterizza la tonalità del suono stesso (da grave a molto acuto).

Il campo di frequenze che interessano la percezione uditiva dell'orecchio umano è

compreso fra 20 Hz e 20.000 Hz, al di sopra dei 20.000 Hz si estende la banda

degli ultrasuoni, mentre le vibrazioni caratterizzate da un numero di cicli per

secondo inferiore a 16 Hz vengono definite infrasuoni. Quando il fenomeno

sonoro presenta una sola banda di frequenza, viene definiti tono puro.

Fig.6 Spettro di frequenza di un tono puro

Un grafico di questo tipo è anche chiamato spettro sonoro o di frequenza del

suono. (Fig. 6)

I rumori udibili dall’uomo sono tuttavia, in generale, composti da tutte le frequenze

comprese nell’intervallo 20÷20000 Hz e per la loro analisi vengono utilizzati filtri

in frequenza con particolari caratteristiche, detti in banda di ottava e di terzo di

ottava.

Generalmente la banda acustica viene, infatti, suddivisa in ottave (l'ottava è

l'intervallo entro il quale si raddoppia la frequenza in Hz di un suono), o 1/3 di

0 20 200 2k 20k

Frequenza (Hz)

Live

llo d

i pre

ssio

ne

sono

ra (d

B)

14

ottava. La banda di ottava (o di terzo di ottava) viene definita dalle frequenze

limitanti, ovvero dalla più bassa e dalla più alta delle frequenze comprese nella

banda esplorata.

I grafici evidenziano la differente rappresentazione di uno stesso rumore quando

viene analizzato ad intervalli costanti di 2Hz (Fig.7) e in banda di 1/3 di ottava

(Fig.8).

Fig. 7 Larghezza di banda a 2 Hz

Fig. 8 Bande di 1/3 di ottava

Si può notare un “livellamento” del livello di pressione sonora nel secondo grafico

in quanto l’analisi della frequenza è meno dettagliata che nel primo grafico.

020406080

100120

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

0011

0012

00

Frequenza (Hz)

Live

llo d

i pre

ssio

ne

sono

ra (d

B)

0

50

100

150

25 40 63 100

160

250

400

630

1000

Frequenza (Hz)

Live

llo d

i pre

ssio

neso

nora

(dB

)

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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

La legislazione italiana in materia di inquinamento acustico fino al 1995 mancava

di un inquadramento generale del problema con la definizione di criteri,

competenze, scadenze, controlli e sanzioni. La precedente legislazione, d.p.c.m. 1

marzo 1991, ha rappresentato il primo strumento di intervento avutosi in Italia, e

ha provveduto solamente a fissare i limiti massimi di esposizione al rumore negli

ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.

Solo in seguito, la legge 447/95, dopo aver fissato le finalità e definito

l’inquinamento acustico in maniera più ampia e articolata rispetto al d.p.c.m. 1

marzo 1991 ha definito le sorgenti di rumore ed i valori limite stabilendo le

competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti

gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto in materia di inquinamento

acustico, fornendo indicazioni per la predisposizione di piani di risanamento

acustico e per le valutazioni di impatto acustico. Essa fissa infine le sanzioni

amministrative per il superamento dei limiti ed indica gli organismi preposti ai

controlli.

DECRETI DERIVANTI DALLA LEGGE QUADRO

Alcune attuazioni della Legge Quadro sono rappresentate dal DPCM 14

novembre 1997 per la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e il

Decreto 16 marzo 1998 che riguarda le tecniche di rilevamento e di misurazione

dell’inquinamento acustico.

Per la classificazione delle strade è stato emanato il Decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 2004 n°142 e per il traffico ferroviario il Decreto del

Presidente della Repubblica n°459 del 18 novembre 1998 che fissano i limiti di

emissione.

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In particolare, con il D.P.C.M del 14 novembre 1997 vengono definiti i valori

limite delle seguenti sorgenti sonore:

• limiti di emissione sono i valori massimi di rumore che possono essere emessi

da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.

• limiti di immissione rappresentano i valori massimi di rumore che possono

essere immessi nell’ambiente abitativo o esterno, misurati in prossimità dei

recettori.

Questi ultimi si distinguono, a loro volta, in assoluti (determinati con riferimento

al livello equivalente di rumore ambientale) e differenziali (determinati con

riferimento alla differenza tra livello equivalente di rumore ambientale e il rumore

residuo).

Devono essere determinati, inoltre, valori di attenzione (quelli che segnalano la

presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente) e valori di

qualità (gli obiettivi di tutela da conseguire nel breve, medio e nel lungo periodo

con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili).

Per quanto riguarda i valori limite di immissione da tutte le sorgenti, il decreto

prevede che questi devono essere tali da rispettare il livello massimo di rumore

ambientale previsto per la zona in cui il rumore viene valutato.

DECRETO 16/3/98 “TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE

DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO”

Il Decreto 16 marzo 1998 stabilisce le tecniche di rilevamento e di

misurazione dell’inquinamento da rumore. In particolare vengono definiti:

Sorgente specifica: è la sorgente sonora selettivamente identificabile che

costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo di riferimento (TR) : rappresenta il periodo della giornata all’interno del

quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di

riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06.00 e le ore 22.00 e quello

notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

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Tempo a lungo termine (TL) : rappresenta un insieme sufficientemente ampio di

TR all’interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è

correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

Tempo di osservazione (TO) : è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si

verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura (TM) : all’interno di ciascun tempo di osservazione, si

individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di

osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo

tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax:

esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e

costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

Livello sonoro equivalente Leq :

livello, espresso in dB (ma più solitamente in dB(A)), di un ipotetico rumore

costante che, se sostituito al rumore reale per lo stesso intervallo di tempo,

comporterebbe la stessa quantità totale di energia sonora.

Lo scopo dell'introduzione del livello equivalente è quello di poter caratterizzare

con un solo dato di misura un rumore variabile, per un intervallo di tempo

prefissato. L'aggettivo equivalente sottolinea il fatto che l'energia trasportata

dall'ipotetico rumore costante e quella trasportata dal rumore reale sono uguali.

Livello sonoro di un singolo evento LAE (SEL):

livello costante che agisce per un secondo avente lo stesso livello di energia

acustica del suono originario.

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PROTEZIONE DAL RUMORE IN AMBIENTE INTERNO

CITERIO DIFFERENZIALE

Con il Decreto del 16 marzo 1998 vengono inoltre definiti:

Livello di rumore ambientale (LA):

è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da

tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato

tempo di risposta dello strumento alle variazioni del segnale.

Livello di rumore residuo (LR):

è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva

quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Nel caso di misurazione di rumore in ambiente interno viene applicato il Criterio

Differenziale. Il Livello differenziale di rumore (LD) rappresenta la differenza tra

il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR), che, tradotto

in formula, si rappresenta con:

La differenza fra rumore ambientale e rumore residuo non deve superare:

-5 dBA in periodo diurno (dalle 06:00 alle 22:00)

-3 dBA in periodo notturno (dalle 22:00 alle 06:00)

Non si applica il criterio differenziale se la zona in considerazione è industriale

oppure nel caso in cui il rumore misurato all’interno di un edificio a finestre aperte

risulta essere inferiore a 50dBA di giorno e 40dBA di notte o se il livello di

rumore misurato a finestre chiuse risulta inferiore a 35dBA di giorno e 25dBA di

notte.

( )RAD LLL −=

19

Non si applica inoltre alla rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie,

aeroportuali e marittime o da quella derivanti da impianti fissi dell’edificio adibiti

ad uso comune.

PROTEZIONE DAL RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO

Per il rumore prodotto in ambiente esterno sono fissati i limiti in base ai tempi di

riferimento diurno e notturno per le sei classi acustiche che, come già visto,

vengono individuate in base alla destinazione d’uso del territorio .

PENALIZZAZIONI

Sia nel caso di rilevazioni in ambiente interno che in esterno, il livello di rumore

misurato deve essere corretto se lo stesso rumore presenta caratteristiche di

“impulsività” o “toni puri”. Un evento impulsivo si può ricondurre

approssimativamente, alla presenza di colpi all’interno dello stesso rumore. Ai fini

del riconoscimento dell’impulsività devono essere eseguiti rilievi dei livelli

massimi di rumore con costanti di tempo Impulse LAimax (risposta veloce) e Slow

LAsmax (risposta lenta). Si riconosce la presenza di una componente tonale se il

livello minimo di una banda supera livelli minimi delle bande adiacenti di 5dB o se

la componente tonale tocca un’isofona uguale o superiore a quella più elevata

raggiunta dalle altre componenti dello spettro.

La norma internazionale I.E.C. 651 - 1979 prescrive che le costanti di

integrazione siano le seguenti:

FAST: ha tempo di integrazione pari a 125ms e corrisponde, all’incirca, al tempo di

integrazione del sistema uditivo umano

SLOW: ha tempo di integrazione pari a 1 s

IMPULSE : ha tempo di integrazione pari a 35ms

PEAK : ha tempo di integrazione pari a 20μs

In pratica con esse si determina la rapidità di risposta dello strumento alle

variazioni del segnale.

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RICONOSCIMENTO DI COMPONENTI IMPULSIVE DI RUMORE

Il rumore è considerato avere componenti impulsive quando sono verificate le

condizioni seguenti:

- l’evento è ripetitivo;

- la differenza tra LAImax ed LASmax è superiore a 6 dB;

- la durata dell’evento a -10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s

L’evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10

volte nell’arco di un’ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell’arco di un’ora

nel periodo notturno.

Fig. 10 Livello di pressione sonora relativa a segnali differenti

RICONOSCIMENTO DI COMPONENTI TONALI DI RUMORE

Al fine di individuare la presenza di componenti tonali (CT) nel rumore, si effettua

un’analisi di frequenza per bande normalizzate di 1/3 di ottava.

L’analisi deve essere svolta nell’intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e

20.000 Hz.

Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi

delle bande adiacenti per almeno 5 dB.

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Si applica un fattore di correzione KT per le componenti tonali soltanto se la CT

tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre

componenti dello spettro.

Fig. 9 Grafico dell’analisi in frequenza

PRESENZA DI COMPONENTI SPETTRALI IN BASSA FREQUENZA

Se l’analisi in frequenza svolta rivela la presenza di CT tali da consentire

l’applicazione del fattore correttivo KT, nell’intervallo di frequenze compreso fra

20 Hz e 2000 Hz, si applica anche la correzione KB esclusivamente nel tempo di

riferimento notturno.

Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della

presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui

valore è di seguito indicato:

- per la presenza di componenti impulsive KI = 3dB

- per la presenza di componenti tonali KT = 3dB

- per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3dB

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Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione:

NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE

I rilievi di rumorosità devono tenere conto delle variazioni sia dell’emissione

sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati

che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore

ambientale nelle zone interessate dall’indagine. Se individuabili, occorre indicare

le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di

componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

4. FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI

TRASPORTO

DECRETO FERROVIE 18 novembre 1998 n°459

“Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento

dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture delle

ferrovie”.

Le disposizioni del decreto si applicano alle infrastrutture esistenti e a quelle di

nuova realizzazione.

Il Decreto prevede due fasce denominate A e B, la prima è più vicina alla mezzeria

dei binari e ha una larghezza di 100 metri, la seconda, più distante di 150 metri.

Il decreto prevede inoltre dei limiti diversi per le infrastrutture esistenti e per quelle

in progettazione e distingue tra infrastrutture con velocità inferiore e superiori a

200 km/h.

BTIAC KKKLL +++=

23

DECRETO STRADE 30 marzo 2004 n°142

Con il presente decreto le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie non sono le

stesse per ogni tipo di strada ma la loro ampiezza varia in base al tipo di strada

identificato dal Nuovo Codice della Strada. Il Decreto riporta inoltre i valori limite

di emissioni acustiche nel caso in cui le strade si trovino in prossimità di aree che

rientrino in classe I ( scuole, ospedali e case di cura e di riposo) o nel caso di

recettori diversi.

5. I PRICIPI E LE NORME STABILITE DALLA LEGGE

QUADRO 447/95

PRINCIPI

La legge si compone di 17 articoli ed ha come finalità quella di stabilire i principi

fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo

dall’inquinamento acustico.

Trattandosi di una legge-quadro, essa fissa i principi generali demandando ad altri

organi dello Stato e agli Enti Locali l’emanazione di leggi, decreti e regolamenti di

attuazione come già parzialmente illustrato.

La Legge affida esplicitamente alle regioni un ruolo di indirizzo e coordinamento

delle attività in materia di inquinamento acustico e, in particolare, assegna loro il

compito di provvedere a definire, tramite legge, i criteri con cui i Comuni

procedono alla classificazione acustica del proprio territorio.

E’ importante sottolineare che, anche se gli indirizzi emanati dalle varie Regioni

possono sembrare contrastanti quando vengono confrontati sui singoli aspetti, in

realtà i vari approcci sono omogenei quando vengono “letti” nel quadro generale

degli indirizzi di una Regione, e tendono a una politica comune di salvaguardia del

territorio dall’inquinamento acustico.

24

La Legge Quadro sull’inquinamento acustico rappresenta, dunque, la prima

disciplina organica della materia.

Oggetto della tutela sono l’ambiente esterno e l’ambiente abitativo, definito come

“ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di

comunità” a esclusione degli” ambienti destinati ad attività produttive” per cui si

rinvia alla speciale disciplina.

L’inquinamento acustico viene definito, in relazione agli effetti che produce in

differenti situazioni di fatto, come “l’introduzione di rumore nell’ambiente

abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e

alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi,

dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno

o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi “ e viene distinto

a seconda che provenga da sorgenti sonore fisse (come ad esempio gli impianti e le

istallazioni industriali, le infrastrutture dei trasporti e le aree adibite ad attività

sportive e ricreative) o da sorgenti sonore mobili (come ed esempio i veicoli a

motore e il relativo traffico).

REGIME DELLE COMPETENZE

Per quanto riguarda il quadro generale delle competenze la legge 447/95 prevede

che:

- allo stato spettano la fissazione dei valori limite e di qualità, la determinazione

della normativa tecnica, l’indirizzo e il coordinamento delle funzioni

amministrative, nonché alcuni compiti di pianificazione (contenimento delle

emissioni sonore delle grandi infrastrutture di trasporto);

- alle regioni spettano importanti compiti di disciplina territoriale ( la definizione

dei criteri cui si devono attenere i comuni per la classificazione del loro territorio);

le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento

acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie; la definizione delle

procedure per la predisposizione e l’adozione dei piani di risanamento acustico da

25

parte dei comuni; l’organizzazione dei servizi di controllo e di pianificazione

(piano triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico). Queste,

entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a

definire i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio

territorio, fissando inoltre modalità, scadenze e sanzioni per l’obbligo di

classificazione delle zone e le modalità di controllo del rispetto della normativa per

la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie

relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e

ricreative. Le regioni, inoltre, stabiliscono le modalità per il rilascio autorizzazioni

comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo

pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l’impiego di macchinari o

impianti rumorosi. Sono le stesse regioni che infine, in base alle proposte

pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le

priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica

dall’inquinamento acustico;

- alle province spetta l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza,

avvalendosi delle strutture delle agenzie regionali per l’ambiente(ARPA);

- ai comuni, infine, svolgono compiti operativi e di pianificazione territoriale ( la

classificazione del territorio per l’applicazione dei valori di qualità; piani di

risanamento acustico), di controllo preventivo (rilascio delle concessioni edilizie,

delle licenze di abilità, delle licenze commerciali e delle autorizzazioni alle attività

produttive) e di monitoraggio (sulle emissioni sonore prodotte da traffico veicolare

e da sorgenti fisse).

E’ di competenza dei comuni la classificazione del territorio comunale, il

coordinamento degli strumenti urbanistici adottati e l’adozione di eventuali piani di

risanamento. I comuni hanno autorità di rilevazione e controllo delle emissioni

sonore prodotte dai veicoli e di controllo del rispetto della normativa per la tutela

dall’inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie. Sono i

comuni inoltre a rilasciare le autorizzazioni per lo svolgimento di attività

26

temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e per spettacoli a carattere

temporaneo.

IL RUOLO DELLE ARPA

Le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) svolgono attività di

consulenza e supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni locali ed agli Enti

Pubblici. In particolare queste collaborano con l’Agenzia Nazionale (APAT) cui

prestano, su richiesta, supporto tecnico, nonché con le province, ai fini dei controlli

previsti dalla Legge Quadro sull’inquinamento acustico. Le ARPA svolgono

anche funzioni di consulenza per gli obblighi ad essi derivanti dall’applicazione

della Legge n.447/95 e in questo caso il parere tecnico delle ARPA risulta

vincolante ai fini del lavoro di classificazione acustica.

LA NORMATIVA REGIONALE

IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 447/95

Le Regioni secondo la Legge Quadro 447/95 sono tenute ad emanare delle leggi di

recepimento della normativa statale, inerenti le direttive ai Comuni sui criteri per la

classificazione acustica.

LEGGE REGIONALE n°15/2001 DELL’EMILIA ROMAGNA

La finalità di questa legge è quella di “dettare norme per la tutela della salute e la

salvaguardia dell’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore”.

In particolare prevede che i Comuni provvedano alla classificazione acustica del

proprio territorio in zone omogenee. La relazione sullo stato acustico è obbligatoria

ogni due anni per i Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.

La legge regionale prevede inoltre il divieto di contatto tra aree i cui valori di

rumore misurato discostino di più di 5 dB.

27

Nel caso in cui non sia possibile rispettare la classe acustica o nel caso di

superamento dei valori di attenzione, la Legge Regionale prevede che siano gli

stessi Comuni a dover adottare dei piani di risanamento, assicurando il

coordinamento con gli altri strumenti urbanistici previsti dalla Legge Regionale

n°20/2000 (PSC; RUE; POC; PUT ecc.).

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 09.10.2001 N°2053

La Delibera n°2053 dell’Emilia Romagna è stata adottata in attuazione della

Legge Regionale n°15 del 2001 e riporta i criteri che devono essere seguiti per

affrontare una classificazione acustica.

6. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica consiste nell’assegnare, a ciascuna porzione omogenea

di territorio, una delle sei classi acustiche sulla base del prevalente ed effettivo uso

del territorio stesso.

La classificazione acustica , obbligatoria per tutti i comuni, è un atto tecnico-

politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l’uso e vincola le modalità

di sviluppo delle attività ivi svolte. L’obiettivo è quello di prevenire il

deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di

pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico,

commerciale, artigianale e industriale; in tal senso, la classificazione acustica non

può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce

il principale strumento di pianificazione del territorio.

E’ pertanto fondamentale che venga coordinata con il PRG e con gli altri strumenti

di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi .

E’ importante inoltre sottolineare che le novità introdotte dalla Legge Quadro

hanno portato la classificazione a incidere sul territorio in maniera molto efficace;

infatti, nel realizzare la classificazione in zone del territorio, si deve tenere conto

28

che la definizione di zona stabilisce, oltre ai valori di qualità, sia i livelli di

attenzione, superati i quali occorre procedere e avviare il Piano di Risanamento

Comunale, sia i limiti massimi di immissione ed emissione, gli uni riferiti al

rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, gli altri al rumore prodotto da ogni

singola sorgente.

Gli approcci seguiti per pervenire ad una classificazione acustica del territorio sono

riconducibili essenzialmente a due tipologie:

- metodologie di tipo qualitativo per le quali la classificazione del territorio è

ottenuta come il risultato di una attenta analisi del territorio stesso, sulla base del

Piano Regolatore vigente e delle destinazioni d’uso esistenti e previste.

Sintetizzando, il metodo qualitativo sfrutta l’indeterminatezza dei criteri contenuti

nella legislazione nazionale in materia, introducendo fin dalla fase di elaborazione

di bozze di classificazione, la volontà politica comunale nell’individuazione di

queste aree;

- metodologie di tipo quantitativo sono invece basate sul calcolo di indici e

parametri insediativi caratteristici del territorio. Nel metodo quantitativo quindi gli

indirizzi comunali sono posposti ad una fase successiva, utilizzando un metodo

basato su indici oggettivi per elaborare una bozza di suddivisione del territorio.

Le esperienze regionali sviluppate negli ultimi anni hanno mostrato in genere

l’inadeguatezza, in alcune situazioni, di metodi sempre ”puramente” qualitativi o

quantitativi. Le leggi regionali previste in materia dalla legge 447/95 non sposano

rigidamente un metodo o l’altro, ma indicano la definizione di metodi che sono

adattabili alle singole realtà comunali presenti nel loro territorio.

Per questo motivo, i documenti di indirizzo emanati dalle Regioni si sono

concentrati sulle classificazioni di queste aree, differenziandosi sui due diversi

approcci metodologici qualitativo e quantitativo, i quali comunque convergono alla

fine verso una comune politica di salvaguardia del territorio dall’inquinamento

acustico, evitando di ridurre la classificazione a una semplice fotografia della

situazione esistente.

29

L’esperienza di questi anni ha mostrato l’utilità del metodo quantitativo nei

Comuni dove la compenetrazione tra le varie classi può maggiormente sfuggire ad

un’analisi qualitativa, in particolare per l’estensione del nucleo urbano.

Un problema da non sottovalutare nell’approccio quantitativo è la disponibilità dei

parametri di valutazione, aggiornati e informatizzati in maniera tale da poter essere

facilmente utilizzati per gli scopi della classificazione.

CRITERI TECNICO-SCIENTIFICI APPLICABILI PER LA

CLASSIFICAZIONE

Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone

acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di

effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di

Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in itinere del piano medesimo.

La classificazione acustica, una volta adottata ed approvata dall’Amministrazione

comunale, costituisce uno strumento urbanistico destinato ad avere una certa

validità temporale; essa pertanto deve integrare nella classificazione del territorio

le proiezioni future previste dai piani urbanistici in itinere. Viceversa, qualora la

redazione della classificazione acustica preceda l’elaborazione di nuovi strumenti

urbanistici, saranno questi a doverne tenere conto nell’assegnazione delle

destinazioni d’uso del territorio.

Quale criterio generale sono sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio. È

altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che porterebbe a classificare vaste

aree del territorio in classi elevate.

Diverse normative regionali suggeriscono a tale proposito l’isolato quale unità di

superficie minima per la classificazione acustica.

La Legge Quadro raccomanda di evitare l’accostamento di zone con differenze di

livello assoluto di rumore superiori a 5dBA. Su questo punto le posizioni espresse

dai vari elaborati regionali divergono abbastanza. Ci sono infatti Regioni in cui

30

questo è sempre tassativamente vietato (a parte casi giustificati da discontinuità

morfologiche), e quindi impongono una classificazione comunque degradante,

rinviando a indirizzi politici la scelta di quale tra le aree contigue “penalizzare”

acusticamente. Altre Regioni lo vietano nei nuovi insediamenti, mentre lo

permettono nelle realtà già esistenti. In questi casi è comunque prevista l’adozione

di piani di risanamento.

Una possibilità intermedia prevista da alcune regioni è quella di introdurre delle

fasce di rispetto degradanti, di solito previste nelle aree con limiti acustici

superiori, ove sono imposti dei limiti inferiori.

E’ da notare che i differenti approcci sono collegati ad altre scelte di

classificazione, e ne conseguono al fine di permettere comunque una

classificazione congruente.

Alla luce delle esperienze regionali compiute in questi anni, si può ritenere che

l’approccio di una classificazione degradante si presti ai casi in cui sia credibile

una riduzione progressiva della rumorosità nelle zone circostanti l’area da tutelare.

L’inconveniente che si crea è che in queste zone con funzioni di fascia di rispetto

potrebbe non aversi una corrispondenza con le caratteristiche urbanistiche

dell’area. La possibilità di lasciare sulla carta il Salto di zona (con conseguente

piano di risanamento) si rende invece necessario quando l’area da tutelare e la

principale sorgente di rumore sono contigue (ad esempio un ospedale che si

affaccia su una strada a grande traffico), per cui le uniche possibilità di risolvere il

conflitto sono affidate o alla rilocalizzazione di uno dei due vincoli, o alla

creazione di una discontinuità morfologica (barriere) tale da consentire il salto di

classe.

Da un punto di vista strettamente metodologico, è consigliabile iniziare con la

definizione delle zone particolarmente protette (classe I) e di quelle a più elevato

livello di rumore (classi V e VI), in quanto direttamente identificabili in base alle

particolari caratteristiche di fruizione del territorio o a specifiche indicazioni di

31

Piano Regolatore, per poi proseguire con l’assegnazione delle classi II, III e IV e

con la classificazione della viabilità.

I criteri esposti consentono, compatibilmente con il materiale ed i dati disponibili

presso il Comune, di elaborare un primo schema della classificazione acustica,

basato su una metodologia di carattere oggettivo. Tale schema deve essere

sottoposto ad una analisi critica e ad una procedura di ottimizzazione, basata sia su

considerazioni tecniche oggettive sia su scelte generali di gestione del territorio,

che porti alla definizione della proposta finale.

La classificazione acustica rappresenta un atto di gestione del territorio ed uno

strumento urbanistico e come tale deve essere coordinato con gli altri strumenti

urbanistici vigenti e, più in generale, deve essere inquadrata nelle linee di indirizzo

politico relative allo sviluppo del territorio in esame.

Si osserva che mentre la prima bozza di classificazione può essere redatta da un

gruppo di lavoro ristretto di tecnici di acustica ed esperti di pianificazione

territoriale, la sua analisi critica deve coinvolgere tutti i soggetti interessati a livello

locale alla realizzazione dei piani di risanamento urbanistici. In particolare, è

indispensabile una verifica da parte dei Settori comunali interessati alla

classificazione (Urbanistica, Ambiente, Traffico ecc.); il numero e la qualifica dei

funzionari a cui affidare tali compiti può variare a seconda delle dimensioni del

Comune e della complessità dei problemi di gestione del territorio, ma è opportuno

che almeno un funzionario del Comune sia responsabile del procedimento e ne

coordini le fasi.

Sarà compito dei soggetti sopra elencati, ciascuno per le proprie competenze,

verificare la congruità della classificazione con gli altri strumenti urbanistici

vigenti e inquadrarla nelle linee politiche di sviluppo del territorio comunale,

minimizzando gli eventuali punti di contrasto con i criteri enunciati dalla Legge

Quadro e dagli indirizzi regionali.

Sarà in particolare compito dell’Arpa verificare l’applicazione omogenea dei criteri

regionali e segnalare eventuali incompatibilità tra le proposte dei vari Comuni, in

32

relazione alle zone adiacenti ai confini comunali, collaborando con i Comuni

interessati all’eventuale accordo di programma.

Per quanto riguarda le più probabili contraddizioni rispetto ai principi generali

della Legge Quadro ,si possono effettuare le considerazioni seguenti:

si può ottenere una prima bozza di classificazione a “macchia di leopardo”, ossia

caratterizzata da una suddivisione del territorio in un numero elevato di zone; al

fine di superare tale inconveniente, come accennato in precedenza, si deve

provvedere all’aggregazione di aree limitrofe, cercando di ottenere zone più vaste

possibile senza però che questo comporti l’innalzamento artificioso della classe. In

questa fase dovranno essere anche identificate le aree da destinarsi a spettacolo a

carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, secondo i criteri emanati

dalle Regioni, ed essere elaborata la regolamentazione dell'uso di queste aree. In

generale queste aree dovranno avere caratteristiche tali da non penalizzare

acusticamente le possibili attività, consentendo a queste un agevole rispetto dei

limiti di zona nell’area dove sono localizzati i recettori (popolazione residente).

Non dovranno poi creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze (non vi

deve essere comunque presenza di abitazioni all’interno di queste aree), anche per

tutti gli aspetti acustici non direttamente collegati alle manifestazioni (quali traffico

indotto, difficoltà di posteggio, collegamenti alla viabilità principale).

Queste aree non potranno comunque essere identificate in prossimità di ospedali e

case di cura.

Al termine della revisione la proposta finale di classificazione è pronta per essere

adottata dall’Amministrazione Comunale; in questa fase la proposta potrà essere

discussa dai vari soggetti interessati all’applicazione della classificazione acustica,

secondo le metodologie impiegate da ciascuna Amministrazione Comunale per la

pubblica discussione di documenti similari.

33

Con la classificazione acustica vengono quindi individuate le zone di potenziale

criticità rumorosa; in seguito si esegue la mappatura acustica con la quale è

possibile verificare direttamente sul territorio il rispetto dei limiti.

LINEE GUIDA PER LA MAPPATURA ACUSTICA

Le Regioni, come precedentemente accennato, sono tenute a predisporre delle linee

guida per la caratterizzazione acustica territoriale. La necessità nasce

principalmente dall’esigenza di uniformare le metodiche di approccio allo studio

del rumore ambientale in modo da rendere più omogenei, e quindi più facilmente

confrontabili, i risultati delle elaborazioni ottenute nelle diverse realtà territoriali.

Le linee guida hanno lo scopo di definire strategie di campionamento per la

raccolta di dati acustici utili ad uno screening delle aree urbane che consenta, con

tempi e costi contenuti, di caratterizzare, limitatamente al periodo diurno, lo stato

acustico del territorio in esame e di individuare le potenziali aree di criticità, sulle

quali pianificare, successivamente, eventuali ulteriori indagini di dettaglio. Le linee

guida sono riferite all’area urbanizzata cioè zone in cui vi è presenza di

agglomerati di edifici.

In linea di massima si individuano tre tipologie di sorgenti significative per la

determinazione del campo sonoro in ambito urbano: traffico veicolare, traffico

ferroviario e altre sorgenti fisse significative quali complessi industriali, artigianali,

centrali termiche ecc.

Si ritiene che l’aggiornamento complessivo della mappatura acustica possa

avvenire ad intervalli di tempo piuttosto lunghi ( ad esempio, con periodicità

decennale). Si ritiene però che verifiche ed aggiornamenti parziali debbano essere

effettuati ogni due anni in riferimento alla predisposizione della relazione biennale

sullo stato acustico da parte del Comune. In particolare, nei casi in cui si

verifichino modifiche sostanziali della situazione urbanistica o l’organizzazione

34

della viabilità provochi modifiche rilevanti nelle condizioni del traffico, la

mappatura dovrà essere rivista.

PROCEDURE PER L’ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

ACUSTICA

Le procedure per l’assunzione dell’atto deliberativo della classificazione sono

ricondotte, per analogia con la vigente legislazione per la programmazione

territoriale, alle forme di partecipazione cosiddette “popolari” seguite per

l’adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica secondo le procedure

regionali.

A tal fine, ad esempio, i Comuni procedono alla pubblicazione di una proposta di

classificazione acustica, da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale,

corredata da una relazione che illustri l’iter seguito e le scelte tecniche e politiche

di pianificazione del territorio. Tale proposta si sottopone alle osservazioni di

chiunque ne abbia interesse (enti pubblici, associazioni varie, privati cittadini) e va

inviata, inoltre, all’ARPA e Azienda Sanitaria competente per territorio per

l’espressione del parere. In alcune Regioni è previsto anche un esame da parte

delle Province.

ELABORATI RELATIVI ALLA DELIBERA DI CLASSIFICAZIONE

La documentazione della classificazione acustica deve comprendere:

- una relazione che illustri le scelte tecniche e di attuazione della classificazione

acustica stessa e che debba riportare le varie scelte di pianificazione e di gestione

del territorio;

- elaborati grafici di varia scala in base alle esigenze di dettaglio .

Tutte le Regioni convengono che è opportuno rappresentare la classificazione

acustica in scala 1:10000 per tutto il territorio comunale, scendendo più in dettaglio

35

(scala 1:5000 o anche 1:2000) solo per le parti più densamente urbanizzate o per

piccoli Comuni.

MISURE DI RUMORE E PIANI DI RISANAMENTO

Le misure effettuate per caratterizzare il territorio dal punto di vista acustico non

vanno intese a scopo di vigilanza e/o controllo, ma finalizzate a fornire indicazioni

sulla localizzazione di possibili zone acusticamente critiche.

Nelle zone così individuate si progetteranno apposite campagne di rilievi per

accertare, in accordo con quanto previsto dai decreti ministeriali che normano le

tecniche di misura in fase di vigilanza, l’eventuale superamento dei limiti di zona e

quindi impostare il progetto di bonifica acustica.

Le misure di rumore consentono di valutare il reale stato di inquinamento acustico

e accertarsi che sia conforme alle classi acustiche attribuite al territorio nella

classificazione. Queste costituiscono lo strumento conoscitivo di base per la

redazione dei piani comunali di disinquinamento acustico. E’ infatti solo dal

confronto tra la caratterizzazione acustica del territorio e la classificazione

acustica, ed in particolare nel caso in cui il livello di pressione sonora risulti

superiore a quanto previsto dalla classificazione, che si perviene all’individuazione

delle aree per le quali occorrerà sviluppare un opportuno programma di indagine

finalizzato al risanamento.

Il “Piano di risanamento” è un insieme di provvedimenti di varia natura, di tipo

amministrativo, normativo e regolamentare e di veri e propri interventi

concretizzabili in opere di mitigazione. Il Piano di Risanamento Acustico dovrà

necessariamente interagire e coordinarsi con i principali strumenti di gestione

territoriale in particolare con il Piano Urbano del Traffico.

Con il Piano di Risanamento Acustico sarà opportuno poter valutare la fattibilità e

l’efficacia dei provvedimenti adottati; efficacia che, per ogni singola sezione, può

tradursi in guadagni acustici magari non eclatanti ma che, per effetto sinergico e su

36

ambiti temporali adeguati, può rilevarsi soddisfacente in rapporto agli obiettivi. Le

soluzioni andranno comunque determinate in base a valutazioni che riguardano:

- efficacia

- costi di realizzazione

- tempi di messa in opera

- costi sociali

Oggi, soprattutto in ambito urbano, tecnicamente non esiste “la soluzione” al

problema dell’inquinamento acustico, cioè , nessuna azione da sola è sufficiente a

riportare i livelli di rumorosità ai valori definiti dagli standard. Si dovrà così

scegliere una combinazione delle varie mitigazioni possibili. Il Piano di

Risanamento non sarà quindi il progetto dell’intervento che riporta entro i limiti di

legge i livelli sonori della città, ma piuttosto un insieme coordinato di interventi di

progressiva mitigazione e miglioramento.

7. COME LA LEGISLAZIONE REGIONALE IMPLEMENTA I

CRITERI PER SVILUPPARE LA CLASSIFICAZIONE

ACUSTICA:

LA DELIBERA n°2053 DELL’EMILIA ROMAGNA

STATO DI FATTO E DI PROGETTO

Al momento della formazione della classificazione acustica il Comune provvede

ad assumere un quadro conoscitivo finalizzato all’individuazione delle

caratteristiche urbanistiche e funzionali delle diverse parti del territorio con

riferimento:

• all’uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto);

• alla vigente disciplina di destinazione d’uso del suolo, per il territorio

urbanizzabile (stato di progetto).

37

In particolare per “stato di fatto” si intende l’assetto fisico e funzionale del tessuto

urbano esistente non sottoposto dagli strumenti di pianificazione vigente ad

ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d’uso

tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche.

Lo “stato di progetto” riguarda invece la classificazione acustica delle

trasformazioni urbanistiche potenziali ovvero di quelle parti di territorio che

presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto e

l’assetto derivante dall’attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici

comunali non ancora attuate al momento della formazione della stessa.

LE ZONE ED I LIMITI DI ZONA

La Delibera di Giunta 2053/2001, riprendendo i dettami normativi previsti dal

D.P.C.M. 14/11/97, prevede l’individuazione delle seguenti classi acustiche in base

all’uso reale del territorio:

Classe I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di

base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo

ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,

parchi pubblici ecc.

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico

veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività

commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

38

Classe III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o

di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività

commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di

attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine

operatrici.

Classe IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare,

con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e

uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande

comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza

di piccole industrie.

Classe V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con

scarsità di abitazioni.

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e

prive di insediamenti abitativi.

I limiti massimi del livello equivalente della pressione sonora per le sei classi sono

quelli riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 rispettivamente riferite ai valori di immissione,

emissione e qualità.

39

Tab.1 Valori limite di immissione

Tab.2 Valori limite di emissione

Tab.3 Valori di qualità

N° Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimentodiurno notturno

I Aree paricolarmente protette 50 40II Aree prevalentamente residenziali 55 45III Aree di tipo misto 60 50IV Aree di intensa attività umana 65 55V Aree prevalantemente industriali 70 60VI Aree esclusivamente industriali 70 70

N° Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimentodiurno notturno

I Aree particolarmente protette 45 35II Aree prevalentamente residenziali 50 40III Aree di tipo misto 55 45IV Aree di intensa attività umana 60 50V Aree prevalantemente industriali 65 55VI Aree esclusivamente industriali 65 65

N° Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimentodiurno notturno

I Aree particolarmente protette 47 37II Aree prevalentamente residenziali 52 42III Aree di tipo misto 57 47IV Aree di intensa attività umana 62 52V Aree prevalantemente industriali 67 57VI Aree esclusivamente industriali 70 70

40

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CLASSE I

Si tratta delle aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per

la loro fruizione.

Il DPCM 14/11/97 sui limiti, indica a tal proposito le aree ospedaliere e

scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le

aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Tra le varie aree da collocare in classe I, si possono inserire anche le aree di

particolare interesse storico, artistico ed architettonico e alcune nelle quali

l’Amministrazione comunale ritenga che la quiete rappresenti un requisito

assolutamente essenziale per la loro fruizione, con la conseguente limitazione delle

attività ivi permesse.

I parchi pubblici non urbani verranno classificati come aree particolarmente

protette solo nel caso di dimensioni considerevoli ed al fine di salvaguardarne l’uso

prettamente naturalistico. Le piccole aree verdi “di quartiere” ed il verde a fini

sportivi non vengono considerati da diverse normative regionali come zone di

massima tutela, proprio perché la quiete non rappresenta un requisito fondamentale

per la fruizione, così come assumono la classe della zona a cui appartengono le

strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici di civile abitazione, riservando la

maggior tutela ai complessi esclusivamente adibiti ad usi scolastici e sanitari.

Poiché spesso i complessi scolastici e sanitari, come detto, sono collocati in

prossimità della viabilità principale, può accadere che essi ricadano all’interno

delle fasce di pertinenza della viabilità stessa o comunque siano inseriti in aree

caratterizzate dalla presenza di elevati livelli di rumorosità prodotti dal traffico

veicolare.

Tali interventi devono essere rivolti principalmente ad ottenere il rispetto dei limiti

della classe prescelta per il solo periodo della giornata in cui si ha l’effettiva

fruizione della zona (ad es. periodo diurno per le scuole ecc.).

41

Non si nasconde in questa sede l’estrema difficoltà che solitamente si incontra

nell’affrontare interventi di bonifica per riportare una zona ai livelli ammessi dalla

classe I, tanto più in casi come quello degli ospedali o delle scuole, risultando essi

stessi poli attrattivi di traffico e quindi di rumorosità. In questi casi è consigliabile

pertanto verificare con rilievi nei luoghi di effettiva fruizione del pubblico la reale

necessità di adottare un piano di risanamento.

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CLASSE V E VI

Anche per l’identificazione delle classi V e VI (aree prevalentemente ed

esclusivamente industriali) non sussistono in genere particolari problemi, in quanto

esse sono spesso individuate da zone precise del Piano Regolatore Generale o dagli

altri strumenti di pianificazione urbanistica.

Va tuttavia osservato che in genere non esistono aree industriali del tutto prive di

insediamenti abitativi, pertanto nella classe VI si dovrà ammettere solo la presenza

di abitazioni occupate da personale con funzioni di custodia. Per tali insediamenti,

al fine di proteggere adeguatamente le persone, si dovranno disporre degli

interventi di isolamento acustico, poiché nelle zone in classe VI non sono

applicabili valori limite differenziali di immissione. Inoltre, dovranno essere posti

dei vincoli sulla destinazione d’uso di queste abitazioni, in modo che non possano

essere separate come proprietà dal resto della fabbrica.

Può inoltre accadere che alcune zone classificate come industriali nel PRG non

abbiano avuto uno sviluppo significativo; è pertanto importante fare riferimento

alla cartografia riguardante lo stato di attuazione del PRG o comunque a dati

statistici sul numero e la tipologia delle attività industriali presenti al fine di

pianificarne lo sviluppo, soprattutto nei riguardi delle zone limitrofe.

42

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IN CLASSE II, III, E IV

In conseguenza della distribuzione casuale delle sorgenti sonore negli ambiti

urbani più densamente edificati, risulta in generale più complessa l’individuazione

delle classi II, III e IV a causa dell’assenza di nette demarcazioni tra aree con

differente destinazione d’uso.

Tutte le varie normative regionali suggeriscono di valutare per ciascuna zona i

seguenti fattori:

- la densità della popolazione;

- la presenza di attività commerciali ed edifici;

- la presenza di attività artigianali o di piccole industrie;

- il volume ed eventualmente la tipologia del traffico veicolare presente;

- l’esistenza di servizi e di attrezzature.

La Direttiva Regionale n°2053 dell’Emilia Romagna, adottando dei principi

quantitativi ,prende in considerazione i seguenti tre fattori:

• la densità della popolazione (numero di abitanti per ettaro);

• la densità di attività commerciali (numero di abitanti per esercizio

commerciale);

• la densità di attività artigianali (superficie occupata su superficie totale).

In questo approccio viene proposto che, per ciascun parametro, vengano definite

classi di variabilità (per esempio bassa, media, elevata densità) a cui sono associati

dei punteggi.

Per ciascuna unità in cui è suddiviso il territorio per la valutazione, vengono

calcolati i tre parametri ed i valori dei corrispondenti punteggi; la somma dei

punteggi consente quindi l’assegnazione della classe II, III o IV all’area in esame.

(Tab. 4, 5, 6, 7)

43

Tab. 4

Tab. 5

Tab. 6

Tab. 7

La delibera n°2053 dell’Emilia Romagna comprende inoltre la classificazione

acustica delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto viarie e ferroviarie.

Densità di popolazione D Punti

D<=50 1D<>150 1.0575<D<=100 2100<D<=150 2.05D<>150 3

(ab/ha)

Densità Attività Punticommerciali C (sup.%)C<=1.5 1 1.5<D<=10 2C>10 3

Densità Attività Puntiartigianali P (Sup.%)C<=0.5 10.5<D<5 2C>5 3

Punteggio Classe acustica assegnatax 4 IIx=4.5 II o III da valutarsi caso per caso5 x 6 IIIx=6.5 III o IV da valutarsi caso per casox=7 IV

44

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE AREE PROSPICIENTI LE

STRADE

Successivamente alla gerarchizzazione delle strade secondo il Nuovo Codice della

Strada, si esplicita che:

• appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di

scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le

tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande

comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di

scambio fra il territorio urbano ed extraurbano;

• appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad

esempio, strade di scorrimento tra i quartieri;

• appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio:

strade interne di quartiere adibite a traffico locale.

Per la delimitazione delle fasce prospicienti le strade si deve considerare che:

• le aree prospicienti strade interne al centro abitato appartenenti a classi inferiori

rispetto all’area attraversata assumono automaticamente la classe corrispondente a

quella dell’area attraversata;

• le aree prospicienti strade interne al centro abitato appartenenti a classi superiori

rispetto all’area attraversata mantengono la propria classificazione. Queste aree

hanno ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si

trovi ad una distanza non superiore a 50 metri;

• le aree prospicienti le strade esterne al centro abitato assumono una fascia non

inferiore a 50 metri per lato.

• le aree appartenenti alla classe I conservano l’appartenenza alla propria classe

anche se inserite totalmente o in parte all’interno delle suddette aree.

45

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELLE AREE PROSPICIENTI LE

FERROVIE

Facendo riferimento alla Delibera n°2053 e al DPCM 14/11/97 (Determinazione

dei valori limite), alle aree prospicienti le ferrovie, per un’ampiezza pari a 50 metri

per lato, viene assegnata la classe IV e, nel caso in cui la UTO attraversata è di

classe superiore, la stessa classe della UTO.

Le UTO di classe I conservano anche in questo caso l’appartenenza alla propria

classe anche se inserite totalmente o in parte all’interno delle suddette aree.

8. IL CASO DEL COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Per il lavoro di classificazione acustica del Comune di Misano Adriatico si è

seguita la procedura della D.G.R. 2053/2001 ed è stato adottato il metodo

quantitativo che , come già visto, prevede il calcolo di indici per l’attribuzione

delle classi acustiche.

STATO DI FATTO

RACCOLTA DATI

Come base territoriale fondamentale per la classificazione acustica dello stato di

fatto, nella prima fase di elaborazione, sono state identificate le UTO nelle sezioni

di censimento, già definite ed utilizzate dall’ISTAT per il censimento della

popolazione nel 2000.

Tale scelta si giustifica in quanto, tra gli altri dati di definizione di ogni singola

sezione, vi sono anche il numero di abitanti residenti e la superficie (in m quadrati)

della sezione stessa. Inoltre per ogni sezione, già individuata univocamente da un

numero, vi è un elenco degli indirizzi che ricadono nella sezione stessa, nonché un

46

elenco delle attività economiche presenti all’interno della sezione; ogni attività

economica è poi a sua volta identificata con una denominazione, un codice ISTAT

di attività, un indirizzo, i dati fiscali ecc.

La cartografia delle sezioni è stata fornita dall’amministrazione comunale come

shapefile poligonale per il software ArcView di ESRI.

I dati collegati ad ogni sezione di censimento non comprendono tuttavia, la

superficie delle attività commerciali ed artigianali ivi presenti. Inoltre la stessa

direttiva 2053/2001 non esplicita chiaramente, a differenza di quanto previsto per

le attività commerciali, quali siano le attività produttive da considerare per il

calcolo dell’indicatore necessario per l’attribuzione alla sezione di censimento di

una specifica classe acustica.

La classificazione acustica delle sezioni di censimento ha reso necessario, quindi, il

reperimento dei dati relativi alla densità commerciale e produttiva attraverso

l’incrocio degli archivi di dati a vario titolo aggiornati in diversi uffici comunali.

In questo modo è stato possibile determinare i confini delle Sezioni di censimento

in cui è suddiviso il territorio del Comune di Misano, il numero di abitanti per

sezione di censimento calcolata come abitanti per ettaro e la densità degli esercizi

commerciali e delle attività produttive espressa in superficie occupata rispetto alla

superficie totale della sezione di censimento.

PRESENZA TURISTICA

Al numero di abitanti residenti per sezione di censimento è stato aggiunto il

numero dei turisti al fine di determinare la densità abitativa totale per sezione di

censimento. Poiché il dato relativo alle presenze turistiche era disponibile in forma

aggregata, l’assegnazione ad ogni singola sezione di censimento è avvenuta

facendo riferimento alla concentrazione di strutture ricettive per sezione di

censimento.

47

ELABORAZIONE DEI DATI

Le informazioni e i dati finalizzati alla classificazione acustica delle singole sezioni

di censimento sono stati memorizzati in una banca dati utilizzando la tecnologia

GIS (Geographical Information System) mediante il software ArcView. Il sistema

consente una rapida consultazione delle informazioni memorizzate, la possibilità di

un loro progressivo aggiornamento e modifica nella simulazione di ipotetici

scenari di intervento, la restituzione grafica finale alle scale desiderate. Attraverso

tale supporto è possibile sovrapporre i diversi strati informativi richiamando di

volta in volta quelli di interesse. Si è ricavata in questo modo la carta completa

dello stato di fatto.

Tutto il lavoro dello Stato di Fatto si è svolto in contemporanea con gli incontri

insieme ai tecnici del Comune di Misano Adriatico.

STATO DI PROGETTO

Per l’elaborazione dello stato di progetto è stata necessaria una ulteriore

collaborazione dei tecnici del Comune per considerazioni relative all’assetto

attuale del territorio comunale e ai progetti previsti.

Per l’elaborazione dello Stato di Progetto si è fatto riferimento solo al Piano

Regolatore Generale Comunale poiché dal Comune di Misano non sono stati

adottati altri strumenti urbanistici.

Con la collaborazione dei tecnici del Comune è stato possibile valutare le porzioni

del territorio dove è prevista una trasformazione sostanziale dell’uso del territorio.

Sono stati individuati i Piani Particolareggiati cioè quelle porzioni del territorio (di

solito aree residenziali) per i quali è prevista un’espansione. Alcuni di questi Piani

Particolareggiati, non essendo completati ma per i quali sono stati comunque

approvati i progetti di urbanizzazione, sono stati considerati come stato di fatto

48

mentre i Piani Particolareggiati allo stato attuale esistenti come previsione di piano,

sono stati considerati come stato di progetto.

Un’altra valutazione importante è stata l’individuazione delle nuove strade in

progetto per le quali è stato necessario determinare le fasce di rispetto. Altri

progetti di dimensioni notevoli sono rappresentati a Misano da alcuni parchi

nell’entroterra e da quello che si espande lungo il fiume che hanno scopo

naturalistico e quindi sono da tutelare acusticamente .

INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI I, V E VI

Per individuare le aree a cui attribuire le classi I, V e VI si è proceduto alla

localizzazione di scuole, ospedali, verde pubblico, insediamenti produttivi e

artigianali secondo le indicazioni dell’Amministrazione comunale.

La classe VI è stata attribuita alle aree con forte specializzazione funzionale.

INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI II, III, IV

Per l’individuazione delle classi II, III e IV si è fatto riferimento ai criteri definiti

dalla DGR 2053/2001 attraverso il calcolo di densità di popolazione

(abitanti/ettaro), di densità di esercizi commerciali ed assimilabili (superficie

occupata/sezione di censimento) e densità di attività produttive (superficie

occupata/superficie sezione di censimento) per ogni sezione di censimento.

Pertanto per ogni sezione si sono ottenuti i seguenti dati:

• superficie territoriale totale della sezione;

• superficie totale occupata da attività commerciali e/o di servizio;

• superficie totale occupata da attività produttive(industriali e /o artigianali);

• numero di abitanti residenti, comprendente la presenza di turisti.

Ogni sezione è ovviamente individuata dal proprio “Numero di Sezione”

attribuitole dagli uffici ISTAT.

49

I dati relativi alla presenza dei turisti sul territorio di Misano sono stati estratti dal

“Report movimento turistico 2002”, redatto e pubblicato dagli Uffici competenti

della Provincia di Rimini.

I dati utili per l’elaborazione potevano essere gli “Arrivi” e le “Presenze”.

Gli arrivi corrispondono al numero di persone che effettivamente sono, appunto,

arrivate sul territorio comunale a fini turistici. Le presenze, invece, corrispondono

al numero di notti trascorse dalle medesime persone sul territorio comunale;

corrispondono quindi effettivamente a un dato di “residenza”, seppur temporaneo.

Il dato preso in considerazione ai fini della classificazione è stato quello delle

“Presenze”, poiché lo si è ritenuto più significativo e omogeneo con l’obiettivo

della classificazione acustica.

In funzione dei precedenti parametri si sono calcolati i punteggi da attribuire ad

ogni sezione di censimento secondo la convenzione della DGR 2053/2001.

E’ stato possibile quindi classificare le diverse sezioni di censimento assegnando

un punteggio totale derivato dalla somma dei tre parametri precedenti.

In questo modo sono state individuate le classi di appartenenza (II, III, VI) per tutte

le sezioni di censimento. Le informazioni associate ad ogni sezione di censimento

sono state memorizzate in un apposito database. ( Fa riferimento la tabella in

allegato)

VALUTAZIONE DELL’ELABORAZIONE CARTOGRAFICA OTTENUTA

Secondo le indicazioni della DGR n°2053/2001 è stato necessario, su indicazione

dell’Amministrazione comunale, attribuire alle zone interessate da particolari usi

del territorio classi diverse da quelle attribuite ”automaticamente” in base ai calcoli

suddetti: ad esempio a tutte le aree rurali ( eccetto quelle inserite in classe I) è stata

attribuita la classe III.

L’area del porto turistico è stata inserita in classe IV e questo rappresenta infatti un

caso particolare poiché la zona di Portoverde presenta molte abitazioni che sono

50

utilizzate però solo nel periodo estivo come seconde case. Come zona residenziale

dovrebbe rientrare nella classe II ma, se si considera la situazione peggiore durante

l’arco dell’anno, cioè il periodo estivo, questo rientra in classe IV perché risulta

una zona densamente abitata oltre che molto frequentata dai turisti.

In alcuni casi del territorio di Misano, laddove l’area non coincideva con la sezione

di censimento, è stato necessario ridefinire l’unità territoriale e digitalizzare i

relativi confini.

Alcune aree appartenenti alla stessa classe acustica sono state accorpate e

rielaborate mentre per altre è stato necessario dividere alcune sezioni di censimento

che comprendevano due zone a diversa destinazione d’uso come ad esempio il

caso di una zona rurale affiancata ad una zona antropizzata.

In alcuni casi è capitato di dover inglobare alcune aree di dimensioni troppo

piccole in aree più vaste alzando la classe acustica. Questo è il caso tipico dei

ghetti di case sparse all’interno del territorio rurale.

Per quanto riguarda la fascia costiera , questa rientra nella classe IV e presenta

delle “macchie” di classe III rappresentate da piccoli appezzamenti di terreno

agricolo.

Alla spiaggia invece è stata attribuita la classe III sia per l’elevato afflusso di

persone durante il periodo estivo sia come forma di tutela nei confronti di alcune

manifestazioni ludiche spesso proposte dai locali situati lungo la spiaggia . Questo

rappresenta uno dei tanti casi di declassificazione che si sono spesso incontrati

durante la classificazione acustica di Misano.

Un altro esempio è rappresentato dalla presenza di alcune discoteche situate a

Misano Monte le quali fanno aumentare di una classe acustica l’area circostante al

proprio perimetro per l’elevata afflusso di persone.

Anche la presenza nel territorio di Misano di un depuratore e di un impianto per

trattamento di rifiuti inerti rappresentano dei casi particolari di zone che assumono

una classificazione automaticamente e in questo caso la classe è la IV.

51

Molto di frequente sono capitati casi in cui l’indice calcolato non rappresentava il

reale uso del territorio per cui è stato necessario rivalutare queste zone come ad

esempio per la zona del lungomare e delle discoteche.

Alla classificazione acustica ottenuta è stata poi sovrapposta la classificazione

delle strade.

Le strade prese in considerazione sono la Strada Statale n°16, le strade provinciali

e le strade di scorrimento identificate nel Nuovo Codice delle Strade del 1992.

Dalla sovrapposizione allo stato di fatto si sono venuti a formare alcuni porzioni di

territorio di dimensioni molto piccole che sono stati poi accorpati alla classe vicina.

SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTAZIONE

Uno dei problemi che si sono riscontrati più frequentemente durante la

classificazione acustica è stata l’eccessiva parcellizzazione del territorio derivante

dalla classificazione acustica della singola area. Il superamento della cosiddetta

“macchia di leopardo” è stato attuato attraverso l’accorpamento di più sezioni di

censimento in areali di dimensioni più ampie.

La procedura utilizzata per effettuare gli accorpamenti si è basata prevalentemente

su un’analisi di tipo cartografico ed ha previsto, in generale, l’attribuzione di una

classe acustica omogenea a zone a destinazione d’uso specifico, sulla base di criteri

di prevalenza rispetto alla presenza di una determinata classe acustica, fermo

restando che alle aree di massima tutela (scuole, ospedali, aree verdi) è rimasta

comunque attribuita la classe prima.

IL CASO DELL’AUTODROMO

Caratteristica del Comune di Misano Adriatico è la presenza dell’Autodromo dove

vengono svolte manifestazioni sportive automobilistiche e motociclistiche in

particolare con la presenza del Moto Gran Prix.

52

Secondo la D.G.R n°2053/2001 l’autodromo rientra tra le aree in cui vengono

svolte attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico quindi rientra nella

classe IV, anche se questa struttura rappresenta una eccezione poiché il rumore

emesso è generalmente molto alto ma non è continuo vista la infrequenza

dell’utilizzo.

Per questo , con Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n°304, è

stato emanato un “regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte

nelle svolgimento delle attività motoristiche.”

“Le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono classificate come

sorgenti fisse di rumore e pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai

comuni con la classificazione.”

“Le modalità di misura e le relative strumentazioni sono indicate nel Decreto del

Ministero dell’ambiente 16 marzo 1998.” Al fine di verificare il rispetto dei

limiti, i comuni interessati richiedono ai gestori degli autodromi l’installazione di

un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle infrastrutture. I gestori degli

autodromi sono obbligati ad ottemperare alla richiesta. La documentazione relativa

deve essere conservata presso i gestori e resa disponibile per le funzioni di

controllo da parte degli organi di vigilanza.

Per quanto riguarda i problemi legati alle emissioni rumorose provocate

dall’autodromo, i soggetti più coinvolti sono i residenti nelle immediate vicinanze

della struttura, dai quali provengono le lamentele maggiori. Per le abitazioni di più

vecchia costruzione non esiste al momento alcun sistema di difesa o diminuzione

di rumore se non quello di un monitoraggio continuo dell’autodromo sui livelli di

rumore prodotti nell’arco dell’anno. Per le strutture nuove sono invece previsti dei

sistemi per alleviare il fastidio da rumore come ad esempio vetri isolanti.

Il fatto che si continui a costruire edifici in prossimità dell’autodromo rappresenta

un esempio chiaro delle numerose difficoltà che in un lavoro di classificazione

acustica si riscontrano nel tentativo di cercare un punto d’accordo con i Piani

Urbanistici.

53

9. CONSIDERAZIONI

STATO DI FATTO

Tab. 8

Fig. 10

Tipo di area Classe Area (Kmq) Classe Area tot (Kmq) %

Siti sensibili 1 103,4 Classe I 103,4 0,5Residenziale e case sparse 3 1534,1 Classe II 507,1 2,3Agricola 3 14270,1 Classe III 16031,9 71,7Infrastrutture di trasporto 4 3437,8 Classe IV 5195,9 23,2Spiaggia 3 227,7 Classe V 459,1 2,1Mista 4 1758,1 Classe VI 70,7 0,3Residenziale e ghetti 2 507,1Zone artigianali miste 5 459,1Zone meramente industriali 6 70,7

Area Tot. 22368,2

0,010,020,030,040,050,060,070,080,0

%

1 2 3 4 5 6

CLASSE ACUSTICA

54

STATO DI PROGETTO

Tab. 9

Fig. 11

Tipo di area Classe Area (Kmq) Classe Area tot (Kmq) %

Siti sensibili 1 2694,0 Classe I 2694,0 12,0Infrastrutture di trasporto 4 3385,0 Classe II 529,7 2,4Residenziale e ghetti 2 529,7 Classe III 13085,4 58,5Mista 4 1909,4 Classe IV 5294,4 23,7Zone artigianali miste 5 697,9 Classe V 697,9 3,1Zone meramente industriali 6 70,6 Classe VI 70,6 0,3Residenziale e case sparse 3 1349,3Agricola 3 11508,4Spiaggia 3 227,7

Area Tot. 22372,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

%

1 2 3 4 5 6

CLASSE ACUSTICA

55

Dai dati ottenuti si può osservare la differenza che esiste tra la classificazione

attuale (stato di fatto –Tab. 8 e Fig.11) e quella che invece si dovrebbe avere nel

caso in cui tutti i progetti venissero portati a termine (stato di progetto – Tab. 9 e

Fig.12).

Nello stato di fatto si osserva una percentuale notevole di zone in classe III . Con lo

stato di progetto se ne osserva un leggero aumento e un anche un lieve incremento

delle zone maggiormente tutelate (classe I) .Questo risultato mostra come

l’adozione della classificazione acustica abbia avuto un riscontro positivo sui

progetti in attuazione.

Interessante osservare in entrambi i grafici la forte presenza in generale della classe

III e la differenza sostanziale che esiste tra queste aree classificate allo stesso modo

ma che hanno tra loro differenti destinazioni d’uso. E’ il caso delle zone

residenziali, della spiaggia e della zona agricola.

Le motivazioni per cui questi siti rientrano in classe III sono infatti molto diverse

tra loro.

Nel caso della spiaggia si è visto che l’attribuzione della classe III rappresenta una

forma di tutela nei confronti dei locali di intrattenimento situati di solito all’aperto

che comprendono bar, pub, ristoranti e stabilimenti balneari.

Nel caso delle zone agricole la classe III deriva dalla presenza di mezzi agricoli

rumorosi.

Mentre le zone residenziali ricadono in classe III per l’elevata concentrazione di

popolazione che, come già visto, contribuisce, insieme alla percentuale di attività

produttiva e di quella commerciale, ad aumentare la classe acustica. Questo può

sembrare in contrasto con la definizione di area sensibile. Infatti ci si aspetterebbe

che le zone più densamente abitate fossero quelle maggiormente tutelate ma allo

stesso tempo bisogna considerare che gli abitanti sono causa essi stessi di rumore.

56

Durante il lavoro di classificazione acustica sul territorio di Misano sono stati

riscontrati una serie di problemi legati in parte al procedimento della

classificazione stessa e in parte al caso particolare di Misano.

In generale, nei Comuni di piccole dimensioni come Misano, una delle limitazioni

maggiori è rappresentato sicuramente dalla gestione delle risorse finanziarie e

quindi dalla difficoltà ad affrontare, in seguito alla classificazione acustica,

eventuali piani di risanamento che risultano sempre molto costosi.

Il fatto che la classificazione acustica sia diventato un atto obbligatorio per ogni

Comune, a prescindere dalle dimensioni, rappresenta, a livello nazionale,

sicuramente un passo in avanti poiché in questo modo tutti i comuni possono avere

a disposizione uno strumento in più di conoscenza e di gestione del proprio

territorio.

In questo modo, anche non riuscendo a far fronte alle spese per i piani di

risanamento, i comuni dovranno comunque impegnarsi a trovare delle soluzioni

alternative per attenuare il problema dell’inquinamento acustico.

Altra difficoltà che generalmente si riscontra durante un lavoro di classificazione

acustica, è rappresentato dal fatto che questo strumento ambientale è visto ancora

come un’innovazione per quanto riguarda la gestione del territorio e risulta spesso

di difficile comprensione e a volte è visto addirittura come un ulteriore

appesantimento per le pratiche di gestione. Il fatto che la classificazione acustica

sia ormai obbligatoria, lascia capire quanto ci si sia convinti, a livello di politica

centrale che, il problema dell’inquinamento acustico sia diventato notevole negli

ultimi anni e quanto sia necessario un impegno collettivo per affrontarlo.

Durante il lavoro di classificazione acustica sul territorio di Misano sono risultati

evidenti gli attriti esistenti tra la classificazione acustica elaborata e la politica

urbanistica sostenuta negli anni passati. Questo Comune infatti (come peraltro

molti altri Comuni minori) è in obiettivo ritardo a riguardo degli strumenti

urbanistici previsti dalla L.R. n°20/2000 (“Disciplina generale sulla tutela e l’uso

del territorio”) restando legato a una politica urbanistica di vecchia concezione,

57

poco elastica alle trasformazioni del territorio e poco incline a una gestione

dinamica del territorio stesso e che quindi pone rilevanti ostacoli all’integrazione di

altri strumenti di pianificazione. Esempi concreti di questo problema di gestione

del territorio risultano essere a Misano una zona residenziale costruita di fianco

all’autodromo e in progetto di espansione e una discoteca situata in centro abitato a

Misano Monte.

La Legge n°15/2001 infatti prevede che la classificazione acustica venga

considerata un vero e proprio strumento urbanistico e venga integrata con gli altri

strumenti di pianificazione e di gestione del territorio. Invece purtroppo questa

viene ancora considerata come uno strumento a se stante e quindi un elemento di

perturbazione.

Sarebbero necessarie, a mio avviso, delle campagne di sensibilizzazione indirizzate

agli amministratori locali per informarli riguardo agli impegni cui sono tenuti ad

ottemperare e per mostrare loro l’importanza della classificazione acustica e della

necessità di integrazione con gli altri strumenti di pianificazione.

La sensibilità e l’interesse della popolazione ai problemi ambientali è senza

dubbio aumentata ultimamente. Credo però sia necessaria ancora una politica volta

all’informazione per sensibilizzare maggiormente la popolazione e renderla

consapevole che l’inquinamento acustico, seppur percepito in modo minore

rispetto ad altre forme di inquinamento, riguarda pur sempre la salute comune.

Potrebbe essere interessante da parte dei comuni organizzare delle conferenze

popolari in cui venga illustrato il problema. Sarebbe inoltre molto produttivo

promuovere delle campagne di sensibilizzazione nelle scuole ( con l’aiuto

eventualmente della Protezione Civile) visto che i bambini sono quelli che si

pongono sempre meglio di fronte alle innovazioni e anche perché saranno loro i

cittadini dei prossimi decenni e saranno maggiormente coinvolti in questo e in tanti

altri problemi di carattere ambientale.

Per quanto riguarda il caso particolare del comune di Misano, un’altra delle

difficoltà maggiori nel lavoro di classificazione acustica è stata, come in altri

58

comuni della Riviera, la presenza notevole dei turisti, presenza che ha un’incidenza

importante sul rumore. Da un’attenta analisi dei dati si può comprendere quanto

questa presenza sia determinante su un comune così piccolo. Il numero di turisti

presenti ogni anno è infatti di circa seicentomila a fronte di diecimila abitanti di

popolazione residente abitualmente. Le strutture ricettive sono comunque

concentrate sul lungomare e la situazione è piuttosto governabile. Già da qualche

anno, i lavori di ristrutturazione del lungomare con l’aggiunta di dossi rallentatori,

ha deviato la maggior parte del flusso veicolare diminuendo il rumore e questo ha

rappresentato una delle soluzioni concrete a questo problema.

59

BIBLIOGRAFIA

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ANPA, Roma, febbraio 1998.

• RELAZIONE ARPA: “Piano comunale di classificazione acustica del territorio”

del Comune di Cattolica.

• Legge n°447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

• Legge Regionale 9 maggio 2001 n°15 “Norme per la tutela della salute e la

salvaguardia dell’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore”

• Delibera di Giunta n°2053 del 9 settembre 2001 “Criteri e condizioni per la

classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art.2 della L.R. 9

maggio 2001 n°15 recante” disposizioni in materia di inquinamento acustico””

• DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti

sonore”

• D.P.C.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione

dell’inquinamento acustico”

• DPR 30 marzo 2004 n°142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”

• DPR 18 novembre 1998, n°459 “Regolamento recante norme di esecuzione

dell’articolo11 della legge 26 ottobre 1995, n°447, in materia di inquinamento

acustico derivante da traffico ferroviario”

• DPR 3 aprile 2001, n°304 “Regolamento recante disciplina delle emissioni

sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo

11 della legge 26 novembre 1995, n° 447 “

• “ Proposta di linee guida per la caratterizzazione acustica delle aree urbane ”, 2/7

Settembre 2001, ARPA dell’Emilia Romagna.

• “ La casa ecologica” di Stefano R. de Donato Edizione Maggioli

60

• Analisi Ambientale Iniziale del Comune di Cervia , Febbraio 2005 di G.

Dominici, V.Boragno, L.Bruzzi a cura del Centro Interdipartimentele di Ricerca

per le Scienze Ambientali di Bologna.

• Tesi di Scienze Ambientali dell’anno accademico 2002/2003 di Lucaccioni

Alessio “Analisi Ambientale Iniziale di Cervia: realizzazione di carte tematiche

degli impatti fisici”.