Criminalità informatica: la ratifica della convenzione di ... giorno, a poche ore dalla stampa...

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DALLA RESPONSABILITA’ PENALE AL DIRITTO ALL’OBLIO Avv. Massimo Brazzi Referente informatico Ordine degli Avvocati di Perugi a Perugia 11 maggio 2018 [email protected] massimobrazzi

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DALLA RESPONSABILITA’ PENALE AL DIRITTO

ALL’OBLIO

Avv. Massimo BrazziReferente informatico Ordine degli Avvocati di Perugia

Perugia – 11 maggio 2018

[email protected]

massimobrazzi

Avv. Massimo Brazzi 2

LA MEMORIA DEL WEB

Le informazioni che circolano in rete non sonopiù soggette ad essere dimenticate

Il giornale di carta, che conteneva la notizia delgiorno, a poche ore dalla stampa perdeva la suafunzione informativa e diventava “carta straccia”

Oggi la conoscenza, il passato, la storia diognuno di noi, restano nella rete.

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IL DIRITTO DI DIMENTICARE

I bit che risiedono permanentemente nei serverdelle webfarms impediscono alle informazioni disvanire e quindi impediscono alle persone dialleggerirsi del proprio passato

Funzione rieducativa della pena: l’individuo, unavolta che ha espiato la sua pena, dovrà essereliberato dal peso delle sue condotte con l’oblio(Cesare Beccaria)

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UNA TECONOLOGIA CHE NON DIMENTICA

Si pensi all’ipotesi di quelle persone che tanti anni fasono state tratte in arresto e poi sono state assolte nelprocesso

Nel rete continuano ed essere presenti decine dipagine web che ritraggono anche l’immagine delmalcapitato al momento dell’arresto

Pagine web non aggiornate agli sviluppi della vicendagiudiziaria (forse perché l’arresto fa più notizia dellasuccessiva assoluzione?)

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UNA TECNOLOGIA CHE NONDIMENTICA

Anche nell’ipotesi di rimozione della paginaweb dai server dei service provider il contenutopotrà essere “riesumato”.

Dovete sapere che alcuni motori di ricerca,come Google, tengono una “copia cache” diogni pagina web disponibile sul proprio indice.

Avv. Massimo Brazzi 6

UNA TECNOLOGIA CHE NONDIMENTICA

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UNA TECNOLOGIA CHE NONDIMENTICA

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DIFFICOLTÀ DI MANTENERE IL CONTROLLO SULLE INFORMAZIONI

Memoria Internet Vs. Memoria Umana

Aspetto quantitativo:capienza sterminata di informazioni nella rete

Aspetto qualitativo:l’informazione nella rete acquisisce un valore esponenziale per lafacilità di reperimento della medesima

Fattore tempo:nella rete le informazioni sono conservate in un mondo virtualesenza tempo

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IL DIRITTO ALL’OBLIO IN INTERNET

Nell’accezione tradizionale per diritto all’oblio si intende il diritto delsoggetto a non vedere pubblicate di nuovo alcune notizie, giàlegittimamente pubblicate in passato, rispetto alle quali è trascorso unragionevole periodo di tempo e non sussista un interesse effettivoed attuale alla diffusione

Nella rete non si pone un vero problema di ripubblicazione (doppioevento) della notizia, ma di permanenza dell’informazione (contiguitàtemporale).

Non si tratta di un evento che si ripropone all’attenzione del pubblico inquanto potenzialmente non è mai uscito dall’attenzione delmedesimo

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IL DIRITTO DI CONTESTUALIZZARE

Esigenza nella rete di collocare la pubblicazione,magari molti anni prima, nell’attuale presente

Esigenza di attribuire “peso” all’informazionecon lo scopo di garantire che l’identità di unsoggetto non venga travisata

Diritto a contestualizzare l’informazione

Diritto a non essere identificato in modo univococon un evento del passato

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COSA NON E’ IL DIRITTO ALL’OBLIO

Tribunale di Roma, 20.11.1996

Non è il diritto ad impedire la divulgazione di notizie e fatti appartenenti allasfera intima dell’individuo e tenuti fino ad allora riservati (diritto allariservatezza)

Diritto “a essere lasciato solo” (to be let alone): nasce negli Stati Uniti nel1890, e viene elaborato nel nostro paese a partire dagli anni ‘60-’70 comegenerico diritto alla libera determinazione nello svolgimento della propriapersonalità.

Drammi in rete. Il Garante: "Ragazzi, ogni post va pensato"Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione deidati personali (15 settembre 2016)

Avv. Massimo Brazzi 12

IL DIRITTO ALL’OBLIO

Tribunale di Roma, 20.11.1996

Si impedisce che fatti già resi di pubblico dominio (e quindi sottrattial riserbo) possano essere rievocati – nonostante il tempo trascorsoed il venir meno del requisito della attualità – per richiamare su diessi (e sui soggetti, altrimenti dimenticati, coinvolti in tali vicende)“ora per allora” l’attenzione del pubblico, proiettando l’individuo,senza il suo consenso, verso una nuova notorietà indesiderata.

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LE FONTI DEL DIRITTO ALL’OBLIO

Art. 2 COST. (diritto fondamentale della persona)

T.U. PRIVACY (D. Lgs. n. 196/2003): art. 7

Diritto di ottenere la cancellazione, il blocco, ilcongelamento dei dati o l’opposizione al trattamento deidati

T.U. PRIVACY (D. Lgs. n. 196/2003): art. 11 che stabiliscele modalità del trattamento dei dati

Trattamento effettuato in violazione di legge

Ricorrano motivi legittimi

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LE FONTI DEL DIRITTO ALL’OBLIO

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e delConsiglio del 27 aprile 2016 che abroga la Direttiva 95/46/CE

Art. 17 GDPRDiritto alla cancellazione («diritto all’oblio») se la conservazione deidati violi il GDPR o il diritto UE

dati personali che non sono più necessari per le finalità della raccolta o altrimentitrattati; quando l’interessato ha ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento quando il trattamento non è conforme al regolamento quando i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto daldiritto dell’UE o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento quando i dati sono stati raccolti da un minore di anni 16 (o dell’età che ciascunoStato sarà libero di determinare purchè non inferiore a 13 anni) nell’ambito deiservizi della società dell’informazione senza il consenso di chi ha la responsabilitàgenitoriale

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LE FONTI DEL DIRITTO ALL’OBLIO

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LE FONTI DEL DIRITTO ALL’OBLIO

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LE FONTI DEL DIRITTO ALL’OBLIO

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e delConsiglio del 27 aprile 2016

Art. 17Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

La vera novità riguarda il dovere specifico, posto a caricodel titolare del trattamento che riceva una richiesta dicancellazione , di informare anche gli altri eventuali titolariche stanno utilizzando i dati resi pubblici, tenuto contoperò della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione

Avv. Massimo Brazzi18

LE FONTI DEL DIRITTO ALL’OBLIO

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e delConsiglio del 27 aprile 2016

Art. 17Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)

LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 1 E 2 DELL’ART. 17GDPR NON SI APPLICANO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTOALLA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE E DI INFORMAZIONE

LA DISCIPLINA DELL’INFORMAZIONE E’ MATERIA LA CUIREGOLAMENTAZIONE E’ RIMESSA , NEL QUADRO DEIPRINCIPI DEL REGOLAMENTO, ALLE LEGGI NAZIONALIEX ART. 85 GDPR

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IL GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO

Diritto alla

riservatezza del

singolo

Diritto di cronaca

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IL GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI

Il diritto all’oblio viene solitamente tutelato da operazionidi bilanciamento compiute dal giudice, spesso chiamato acontemperare:

1) il fattore tempo

2) l’interesse della collettività ad essere informata

3) la qualità dei soggetti legittimati

Avv. Massimo Brazzi 21

IL GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI

FATTORE TEMPONon è la vetustà del fatto a legittimare il diritto all’oblio ma il potenzialedanno che la riproposizione del vissuto di una persona può arrecare allaveridicità della propria immagine nel momento attuale

INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’ AD ESSERE INFORMATANecessità di una rinnovata attenzione della comunità rispetto ad unfatto di cronaca passata ed all’evolversi della vicenda (notizia privadell’elemento dell’attualità)

QUALITA’ DEI SOGGETTI LEGITTIMATIPersonaggi noti: distinguere i fatti relativi alla sfera di notorietàrispetto a quelli privatiVittime di reati, minori, quid juris.?

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L’OBLIO COME FINALITA’

La cancellazione dei dati è un’operazione cheesclude ogni ulteriore conservazione degli stessi

L’oblio è una finalità che si può raggiungere conla cancellazione ma anche con il blocco

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LA DIFFUSIONE TELEVISIVA DELLE IMMAGINI

Decisione Garante Privacy 7 luglio 2005 [doc web n. 1148642]: dopo la riproposizione di una puntata televisiva dedicata ad un procedimentopenale a carico di alcune persone accusate di omicidio volontario, era statosegnalato che l’emittente televisiva avesse diffuso illecitamente immaginiriprese nel corso di un dibattimento penale che ritraevano, oltre alle parti delprocesso, altre persone presenti nell'aula, tra cui una donna, all'epoca delprocesso legata affettivamente ad uno degli imputati.La rinnovata pubblicità dell'episodio a notevole distanza di tempo dai fatti(16 anni) avrebbe danneggiato l'interessata "ledendo l'onore, la reputazione ela dignità di una donna ormai di 35 anni inserita in un contesto socialedifferente".

Violazione art. 11, lett. e), D. Lgs. n. 196/2003

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GIORNALI ON-LINE E MOTORI DIRICERCA

L’archivio storico cartaceo del giornale è ormai disponibile anche on line.Pubblicazioni di provvedimenti giudiziari, pubblicità di eventi familiari,necrologi o partecipazioni di nascita restano perennemente accessibili achiunque anche se appartenenti a tempi remoti della vita di una persona

L’approdo alla notizia non rappresenta il risultato di una ricerca finalizzata,quale può essere quella effettuata all’interno del sito delle varie testate,perché quando l’articolo è indirizzato da Google ogni utente (ancheattraverso una ricerca casuale) può reperire un profilo dettagliato di unapersona rintracciando anche notizie molto antiche, quindi anche dimenticateo sconosciute, relative a provvedimenti sanzionatori, di condanna o altriprecedenti "pregiudizievoli” (ricerca compiuta con il nominativo di unapersona)

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GIORNALI ON-LINE E MOTORI DIRICERCA: Cass. Civ., Sez. III, n. 552 del 2012

Diritto della persona “notiziata” ad essere rappresentata con dati “esattie aggiornati”

Diritto del cittadino “a ricevere una completa e corretta informazione,non essendo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all’interno del“mare di internet” ulteriori notizie sul caso in questione

Titolare del sito web che costituisce la fonte dell’informazione (c.d. sitosorgente) è responsabile del trattamento dei dati

Il motore di ricerca è un mero intermediario telematico, che offre unsistema automatico di reperimento di informazioni attraverso parole chiave,un database che indicizza i testi sulla rete e offre agli utenti un accesso per larelativa consultazione (art. 15 D. Lgs. n. 70/2003).

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GIORNALI ON-LINE E MOTORI DIRICERCA

Cass. Civ, I^ Sez, 24 giugno 2016 n. 13161

Il Tribunale di Chieti – Sez. Distaccata di Ortona aveva condannato alrisarcimento del danno per “violazione del diritto all’oblio” sia ildirettore che l’editore di una testata giornalistica telematica per lapermanenza a tempo indeterminato di un articolo su una vicendagiudiziaria di natura penale che aveva coinvolto i ricorrenti per unfatto avvenuto nel 2008 e che non si era ancora conclusa. I ricorrentilamentavano naturalmente il pregiudizio alla propria reputazionepersonale con conseguente danno all'immagine di un locale da lorogestito

Necessità di adottare adeguati strumenti strumenti informatici cheimpediscano la diffusione della notizia sui motori di ricerca

Avv. Massimo Brazzi 27

GIORNALI ON-LINE E MOTORI DIRICERCA

E’ possibile la cancellazione della notizia dall’archivio?

CORTE EDU SENTENZA DEL 16.07.2013, Wegrzynowski andSmolczewski v. Polonia

La Corte (ricorso n. 33846/07) ha ritenuto la totale cancellazionedell’articolo dal sito web del giornale sproporzionata rispetto alle esigenzedi tutela della riservatezza

Secondo la Corte, cancellare la notizia equivarrebbe a “riscrivere lastoria”, con violazione della libertà di espressione e conoscenza

Un risultato equilibrato rispetto alla tutela degli interessi in gioco puòessere raggiunto con l’aggiornamento della notizia non più attuale

Avv. Massimo Brazzi 28

LA RESPONSABILITA’ DEI MOTORI DI RICERCA

Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13Maggio 2014 (Costeja c/ Google Spain)

Mario Costeja González, cercando il proprio nome su Google, si era vistochiamato in causa su due pagine di La Vanguardia contenenti due annunciriguardo l'asta di immobili sottoposti, 16 anni prima, ad unpignoramento. González, che non desiderava figurare in prima personaassociato all'atto di pignoramento, risalente peraltro a molti anni prima,lamentava la scomodità e l'irrilevanza del proprio nome fra le pagine delquotidiano: rivolgendosi a AEPD, l'authority spagnola che opera a tuteladella privacy, ne chiedeva la cancellazione, a mezzo rimozione o modificadelle due pagine, e chiedeva che Google, presso la sua divisione spagnola oa livello globale, agisse per eliminare o occultare i suoi dati personali, in

modo che non comparissero più fra i risultati di ricerca.

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LA RESPONSABILITA’ DEI MOTORI DI RICERCA

Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13Maggio 2014 (Costeja c/ Google Spain)

La Corte, con la pronuncia in esame, ha sancito l’obbligo per unmotore di ricerca (nel caso di specie, Google) di rimuovere dai propririsultati i link a quei siti sorgente che siano ritenuti dagli interessatilesivi del loro diritto all’oblio (cd. “deindicizzazione”: cancellazionedel link)

Ai motori di ricerca è stata riconosciuta la qualifica di titolari deltrattamento

La rimozione non è automatica e la richiesta dovrà essere valutata“caso per caso”

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LA RESPONSABILITA’ DEI MOTORI DI RICERCA

Avv. Massimo Brazzi 31

LA RESPONSABILITA’ DEI MOTORI DI RICERCA

Il 26 novembre 2014 l’Article 29 Data Protection Working Party (organoconsultivo indipendente istituito in conformità all’articolo 29 della Direttiva95/46/CE sulla protezione dei dati personali – di seguito “Working Party”) hapubblicato delle “Linee Guida” per l’implementazione della pronuncia dellaCorte di Giustizia resa nel caso Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Españolade Protección de Datos, Mario CostejaGonzález (causaC−131/12)

1) Con riferimento all’oggetto della rimozione, si precisa che la pronunciadella Corte di Giustizia concerne soltanto i risultati ottenuti attraversoricerche svolte sulla base del nome di una determinata persona

2) Con riferimento all’ambito territoriale della deindicizzazione, si affermache, al fine di tutelare adeguatamente i diritti degli interessati, essa non deveessere limitata ai domini europei (ad esempio, “.it”, “.eu”, ecc.) ma deveessere messa in atto su tutti i domini rilevanti, compreso il “.com”

3) Si esclude la possibilità di richiedere la deindicizzazione ai motori di ricercainterni alle pagine web

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LA RESPONSABILITA’ DEI MOTORI DI RICERCA

4) Con riferimento alle modalità con cui richiedere la deindicizzazione, si chiarisceche quest’ultima può essere richiesta dagli interessati con qualunque mezzo.

5) Il motore di ricerca che respinga una richiesta di deindicizzazione dovrà fornireall’interessato una sufficiente spiegazione delle ragioni del rifiuto e informare ilmedesimo in merito alla possibilità di rivolgersi all’autorità nazionale o agliorgani giurisdizionali

6) Criteri per orientare l’attività delle autorità nazionali nella gestione dei reclamidegli interessati a seguito del mancato accoglimento, da parte del motore diricerca, delle richieste di deindicizzazione, chiarendo che nessun criterio è di persé determinante:a) la natura del richiedente (in particolare, la circostanza per cui il richiedenterivesta un ruolo di rilievo pubblico, dovrebbe tendenzialmente orientare verso ildiniego della richiesta di deindicizzazione);b) la minore età al momento della pubblicazione dell’informazione;c) l’attinenza dell’informazione all’ambito professionale o personaledell’interessato

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LA RESPONSABILITA’ DEIMOTORI DI RICERCA

La deindicizzazione universaleProvvedimento del Garante Privacy del 21 dicembre 2017

[…] RITENUTO che, al fine di rendere effettiva la tutela assicurata alricorrente nel caso di specie, tenuto conto anche che quest'ultimo hadichiarato di risiedere al di fuori dell'Unione europea, occorra estenderel'attività di rimozione degli URL in questione anche alle versioniextraeuropee del motore di ricerca; […]

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LA RESPONSABILITA’ DEIMOTORI DI RICERCA

La ricerca “a partire dal nome della persona”Provvedimento del Garante Privacy del 15 giugno 2017

[…] RITENUTO che la richiesta di deindicizzazione avanzatadall'interessato debba essere presa in esame con riferimento a tutti gliURL indicati in premessa poiché ad essi si giunge attraverso unaricerca effettuata "a partire dal nome", secondo quanto indicato nellasentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 13 maggio2014, C-131/12 (c.d. sentenza "Costeja") e precisato nelle "Linee Guida"adottate in merito dal Gruppo Articolo 29 in data 26 novembre 2014 (v.Parte I, lett. C), punto 21, non potendosi escludere l'aggiunta di unulteriore termine di specificazione (condannato, ndr) […]

Avv. Massimo Brazzi 35

LA RESPONSABILITA’ DEIMOTORI DI RICERCA

Tribunale di Roma, sentenza n. 23771 del 3 dicembre 2015:

Il Tribunale ha respinto la richiesta di deindicizzazione in quanto le notiziediffuse, relative ad un’indagine giudiziaria recente, risalente agli anni2012/2013, non ancora conclusa, erano ancora di interesse pubblico, anchetenuto conto del ruolo pubblico del protagonista in relazione all’attivitàprofessionale esercitata (avvocato iscritto all’albo professionale indagatoper una vicenda di truffe e guadagni illeciti insieme ad esponenti della“banda della Magliana”).

L'eventuale lesione dei diritti alla reputazione (diffamazione) e allariservatezza (trattamento illecito) inferta dall'informazione messa incircolazione dai siti che il motore di ricerca si limita a rendere più facilmenteraggiungibili si deve far valere nei confronti dei gestori dei siti.

Avv. Massimo Brazzi 36

FINEGrazie per l’attenzione

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