CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO - Ramses...
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CREDITO D’IMPOSTA
RICERCA & SVILUPPO
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Dott. Alfredo Castiglione Dott.ssa Lucia Di Paolo
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la possibilità – per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 – di ottenere un’agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta, dal 2017, pari al 50% delle spese sostenute.
Il credito di imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 20 milionidi euro per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesacomplessiva per investimenti in ricerca e sviluppo effettuata in ciascunperiodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazioneammonti almeno a 30.000 euro.
L’agevolazione ha carattere automatico
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 dalperiodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
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CONDIZIONI LIMITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI
Spese minime per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000 annui (sommatoria di tutte le categorie di spesa prevista)
UNICO LIMITE:
1) generale di spettanza del credito collegato all’ammontare della spesa annua complessiva almeno pari ad euro 30.000
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SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d'imposta ricerca e sviluppo interessa tutte le imprese, piccole
e grandi, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza e dal regime contabile adottato.
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: agevolazioni anche per le neo imprese
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo compete anche alle neo imprese.In questo caso, il bonus spettante sarà determinato sul valorecomplessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’impostaper il quale le neo imprese intendono fruire dell’agevolazione. Sonoconsiderati neocostituiti i soggetti in capo ai quali si verifichi l’effettivoavvio di una nuova attività imprenditoriale e non la continuazione diuna vecchia attività in capo ad un nuovo soggetto. E’ quanto chiaritodall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016.
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Ricerca e Sviluppo: credito d’imposta anche per le imprese tessili e della moda
Anche le imprese del settore tessile e della moda possono beneficiaredel credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo; gli ambiti su cuisvolgere la R&S non sono limitati a quello scientifico e tecnologico, mapossono essere svariati, senza particolari limitazioni.
Questi sono alcuni dei chiarimenti alla disciplina del credito d’impostaper ricerca e sviluppo forniti dall’Agenzia delle Entrate con circolare 16marzo 2016, n. 5/E.
In caso di dubbi sull’agevolabilità delle attività, le imprese potrannopresentare una specifica istanza di interpello.
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SPESE AMMISSIBILI
• le spese relative al personale tecnico e altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo
• costi per attrezzature di laboratorio
• Le spese per la ricerca axtra-muros
• le spese per competenze tecniche e privative industriali
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Tipologia di costi ammessi all’agevolazione spese per il personale
Dal 2017 i costi del personale sono ammessi senza particolari qualifiche e profili a condizione che sia impiegato nelle attività di ricerca
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Tipologia di costi ammessi all’agevolazionequote di ammortamento strumenti/attrezzature di laboratorio
Sono ammesse all’agevolazione anche le quote di ammortamento dellespese di acquisizione o utilizzazione di strumenti ed attrezzature dilaboratorio secondo le aliquote fiscali ( DM 31 Dicembre 1988) in relazionealla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo purchèdi costo unitario pari o superiore a 2.000 euro, al netto dell’ IVA.
Strumenti ed attrezzature devono essere acquisti dall’impresa a titolo diproprietà o di utilizzo .
In caso di leasing alla determinazione dei costi ammissibili concorrono lequote capitali dei canoni nella misura corrispondente all’importodeducibile fiscale (art. 102 comma 7 TUIR) in rapporto all’effettivo impiegonelle attività di ricerca e di sviluppo.
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Tipologia di costi ammessi all’agevolazionecontratti di ricerca con le università , enti di ricerca ed equiparati e con altre imprese
Ammissibili le spese relative a contratti di ricerca stipulati conuniversità, enti di ricerca e organismi equiparati , e con altre imprese,comprese le start up innovative di cui all’articolo 25 del DL 18 ottobre2012 n.179 (diverse però da quelle che direttamente o indirettamentecontrollano l’impresa)
I contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti olocalizzate in stati membri dell’ Ue, in stati aderenti all’accordo sulloSpazio Economico Europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori checonsentono un adeguato scambio di informazioni.
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Tipologia di costi ammessi all’agevolazionecompetenze tecniche e privative industriali
Sono infine ammessi i costi per competenze tecniche e privativeindustriali relative ad una invenzione industriale o biotecnologica, auna topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietàvegetale, anche acquisite da fonti esterne.
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Il calcolo del credito(art. 5 del DM)
Il credito di imposta spetta , fino ad un importo massimo di euro 20 milioni perciascun beneficiario (dal 2017), della spesa incrementale ed è riconosciuto acondizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca esviluppo effettuata in ciascun periodo di imposta in relazione al quale si intendefruire dell’agevolazione ammonti ad almeno 30.000 euro ed ecceda la media deimedesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello incorso al 31 Dicembre 2015 ovvero nel minor periodo per le imprese in attività dameno di tre periodi di imposta a partire dalla data di costituzione.
Per spesa incrementale si intende la differenza positiva tra l’ammontarecomplessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenutenel periodo di imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e lamedia annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi di impostaprecedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015 ovvero nel minor periodo dalladata di costituzione
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Modalità di fruizione
Il credito d'imposta:
• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'impostanel corso del quale sono stati sostenuti i costi
• non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'impostaregionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agliarticoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalperiodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
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CONTROLLI E CERTIFICAZIONE
• I controlli sono svolti dall'Agenzia delle entrate sulla base di apposita documentazionecontabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacaleo da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
• Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacaledevono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di unasocietà di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all’art.6 del citatodecreto legislativo n. 39 del 2010.
• Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti,nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensidell’art.10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione,quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
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