Cpl agricoli e florovivaisi 2001

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IPOTESWNTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA L'anno 2001 il giorno 11 del mese di luglio presso la sede della Confagricoltura di Potenza TRA - Confagricoltura Potenza, - Federazione Lucana Coltivatori Diretti - Confederazione italiana Agricoltura. - FAI CISL - FLAI CGIL - UILA UIL Art.1 Oggetto del contratto. Il presente contratto di lavoro regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricoli, singo,li ed associati compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate. Il contratto si applica altresì alle imprese che svolgono 'lavori di sistemazioni e manutenzioni di verde pubblico e privato, nonché attività agrituristiche e faunistico- venatorie. Art. 2 Decorrenza e durata. Il presente CPL ha decorrenza dal 1/7/2000 e scade il 31/12/2003. 11 contratto va disdettato da bandelle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intenderà to di anno in anno. o conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

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IPOTESWNTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

L'anno 2001 il giorno 11 del mese di luglio presso la sede della Confagricoltura di Potenza

TRA

- Confagricoltura Potenza,

- Federazione Lucana Coltivatori Diretti

- Confederazione italiana Agricoltura.

- FAI CISL - FLAI CGIL - UILA UIL

Art.1 Oggetto del contratto.

Il presente contratto di lavoro regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricoli, singo,li ed associati compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate. Il contratto si applica altresì alle imprese che svolgono 'lavori di sistemazioni e manutenzioni di verde pubblico e privato, nonché attività agrituristiche e faunistico- venatorie.

Art. 2 Decorrenza e durata.

Il presente CPL ha decorrenza dal 1/7/2000 e scade il 31/12/2003. 11 contratto va disdettato da bandelle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intenderà

to di anno in anno. o conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

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Le parti convengono di costituire a livello provinciale un osservatorio che svolge le seguenti funzioni, di controllo e induko e di programmazione:

definire le azipni cornimi utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici 4 diretti allo sviluppo agricolo; ' 4 " svilupw delle politiche attive del lavoro agricolo con particolare riferimento alla y j l formazione e riqualificazione professionale;

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esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle danne, impegnare la Regione e per quanto di competenra le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per agricoltura; stabilire rapporti con i servizi per l'impiego per consentire alle parti sociali di avere conoscenza di tutte le informazioni utili in ordine al mercato del lavoro con particolare riguardo ai flussi migraton e immigratori; consentire il pieno esercizio del diritto alla riassunzione; monitoraggio sull'utilizzo dei lavoratori extra-comunitari; esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eve~tuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;

BOZZA CPL POTENZA

* esercitare il controllo nei conhonti dei daton di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.

In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnalerao ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualuicazione

I professionali della manodopera, perché I'Osseivatorio prospetti agli organi pubblici '

,j!,, ., competenti l'attuazione dei corsi necessari. L'Osservatorio Provinciale è costituito da un mosiglio non inferiore a sei e non superiore a dodici componenti, designati parifeticamente dalle parti contraenti datoriali e di lavoratofi. per quanto riparda il funu'onamento dell'Osservatorio Provinciale si rimanda ala regolamento di cpi all'allegato n. 4 del C.C.N.L.

-Q, . l I . -

Art: 4 Assunzioni

Fermo restando quanto previsto dalle normative del CCNL e dalle leggi vigenti in materia di manodopera agricola, le parti si danno reciprocamente atto che, l'assunzione degli operai agricoli a tempo determinato dovrà essere effettuata per la fase lavorativa, e di promuovere stipula di convenzioni aziendali in base aall'art. 17 della legge 56/87 per fase di lavoro multiple e successive modificazioni delle norme sul collocamento.

Art. 5 Formazione

Le parti concordano un costante impegno per la formazione professionale e corsi di aggiornamento le cui ore impegnate saranno a tutti gli effetti retribuite ai lavoratori.

Art, 6 Riassunzioni

Riferimento art. 9 CPL 31.07.97 e successive modificazioni

Art. 7 Lavoratori migranti

Dove non è possibile l'utilizzo del mezzo pubblico e l'azienda non è in grado di fornire un adeguato mezzo di trasporto ai lavoratori per recarsi dalla località di residenza all'azienda è riconosciuta una indennità Km i aggiunta al salario di ;

Art. 8 Classificazione

La nuova classificazione, in base all'art. 26 del CCNL viene suddivisa in tre aree di appartenenza:

I Area Specializzato Super Specializzato

Il Aree

Il I Area

Qualificato Qualificato

Comune A Comune B

Art. 9 Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere

Art,lO Salario

Le parti concordano che agli operai agricoli e florovivaisti della provincia di potenza sarà corrisposto un aumento salariale cosi ripartito:

dal l luglio 2000 un incremento del 1,5%

dal 1 luglio 2001 un incremento del 1,5%

N.B. per il biennio 98/99 viene recuperata la differenza fra l'inflazione programmata e

quella reale pari al 2.7%.. Per quanto concerne il COMUNE "B" gli aumenti contrattuali sono definiti come da tabella allegata.

Art. 11 Integrazioni trattamento malattia e infortunio

Applicazioni dell'art,58 del CCNL in relazione all'integrazione salariale corrisposta dalla Cassa Extra Legem per la malattia e l'infortunio agli OTD e OTI. Le parti si impegnano a definire nuovi criteri di funzionalità e gestione della cassa extra- legem.

Art.12 RSA RSU RLS

Le elezioni delle suddette avverranno in ottemperanza degli accordi e delle norme vigenti.

Art. 13 Contributo Assistenza Contrattuale

Lo stesso sarà definito in base alle convenzioni già sottoscritte fra le parti.

ART. 14 Condizioni di miglior favore

Le norme contenute nel presente contratto non modificano le condi b ioni di miglior favore er i lavoratori, previste dai leggi

ART. l 5 ACCORDI DI RIALLINEAMENTO

Art. 7 CPL 31.07.97 integrazione art.3 Considerare comma 3 art. 63 legge finanziaria 2000 Art. 88 CCNL Legge 608196 Legge 196197 Legge 448196

Le parti definiranno le modalità di applicazione. I con'trat'ti di riallineamento saranno siglati congiuntamente dalle parti contraenti del presente CPL, e a scadenze da definire nell'Osservatorio Provinciale si verificherà l'andamento

, Confederazione Generale delllAgricoltura Italiana

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

. 85100 POTENZA

,--, . Corso Garibaldi, 80 - Tel. 0971 21 035

ALLEGATO 1 - Tabella Comune "B"