COS’E’ LA CONSULENZA TECNICA?

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COS’E’ LA CONSULENZA TECNICA? NON E’ MEZZO DI PROVA, MA SOLO STRUMENTO DI AUSILIO FORNITO AL GIUDICE NELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA, COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE DELLE CONOSCENZE E DELL’ATTIVITA’ DEL GIUDICE INFATTI: - LA CONSULENZA TECNICA E’ INSERITA NELLA PARTE DEDICATA ALL’ISTRUZIONE PROBATORIA, MA PRIMA E FUORI DALLA PARTE DEDICATA AI MEZZI DI PROVA PROPRIAMENTE DETTI - IL CODICE NON PREVEDE LA DISCIPLINA DELLA CONSULENZA TECNICA, MA PIUTTOSTO LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO. In definitiva, la Consulenza Tecnica d’Ufficio ha la finalità di aiutare il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. 1 ______________________________________________________________ Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013

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COS’E’ LA CONSULENZA TECNICA?. NON E’ MEZZO DI PROVA, MA SOLO STRUMENTO DI AUSILIO FORNITO AL GIUDICE NELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA, COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE DELLE CONOSCENZE E DELL’ATTIVITA’ DEL GIUDICE INFATTI: - PowerPoint PPT Presentation

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COS’E’ LA CONSULENZA TECNICA?

NON E’ MEZZO DI PROVA, MA SOLO STRUMENTO DI AUSILIO FORNITO

AL GIUDICE NELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA, COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE DELLE CONOSCENZE E DELL’ATTIVITA’ DEL GIUDICE

INFATTI:

- LA CONSULENZA TECNICA E’ INSERITA NELLA PARTE DEDICATA ALL’ISTRUZIONE PROBATORIA, MA PRIMA E FUORI DALLA PARTE DEDICATA AI MEZZI DI PROVA PROPRIAMENTE DETTI

- IL CODICE NON PREVEDE LA DISCIPLINA DELLA CONSULENZA TECNICA, MA PIUTTOSTO LA FIGURA DEL CONSULENTE TECNICO.

In definitiva, la Consulenza Tecnica d’Ufficio ha la finalità di aiutare il Giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.

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CHI E’ IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO?

E’ UN SOGGETTO FORNITO DI CONOSCENZE TECNICHE E SCIENTIFICHE DIVERSE DA QUELLE GIURIDICHE CHE IL GIUDICE NON CONOSCE, NE’ E’

TENUTO AD AVERE

QUINDI:

E’ UN AUSILIARIO DEL GIUDICE CHE PRESTA LA SUA OPERA IN BASE AD UN INCARICO SPECIFICO CHE GLI E’ STATO AFFIDATO DAL GIUDICE.

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IL RUOLO FONDAMENTALE DEL CONSULENTE DEL GIUDICE È QUINDI QUELLO DI

RENDERE ESPLICITA, OSSIA CHIARAMENTE VISIBILEUNA CONDIZIONE DI FATTO SINO A QUEL MOMENTO DI DIFFICILE LETTURA PER CHI TECNICO NON E’, AFFINCHE’

COLUI CHE AVRA’ POI IL DOVERE DI DECIDERE POSSA SVOLGERE APPIENO IL SUO RUOLO, FINANCHE

DISATTENDENDO IN TUTTO O IN PARTE LE CONCLUSIONI TECNICHE CUI LO STESSO C.T.U. E’ GIUNTO.

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PERCHE’ UN CONSULENTE TECNICO?

Accade che ai fini decisori della causa in essere, si venga a palesare la necessità di ricorrere all’intervento di una figura, sino

a quel momento esterna al processo, che funga da

MEZZO MEDIANTE IL QUALE IL GIUDICE ACQUISISCE O INTEGRA, NELLA FASE DELL’ISTRUZIONE PROBATORIA, QUELLE COGNIZIONI

TECNICHE DI CUI NON E’ FORNITO MA CHE SI APPALESANO NECESSARIE PER LA DECISIONE DELLA CAUSA.

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CHI E’ IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE?

E’ UN SOGGETTO CHE RAPPRESENTA LE PARTI IN CAUSA PER QUANTO ATTIENE L’ASPETTO TECNICO OGGETTO D’INDAGINE

QUINDI:

SVOLGE FUNZIONI PARAGONABILI A QUELLO DEL LEGALE, E CIOE’ UN DIFENSORE LIMITATAMENTE AL PIANO TECNICO, CHE

INTEGRA L’OPERA DEL DIFENSORE GIURISTA.

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A CHI LA DECISIONE DI AVVALERSI DI UN CONSULENTE TECNICO?

LA DECISIONE DI AVVALERSI O NO DELL’AUSILIO DEL CONSULENTE TECNICO E’ RIMESSA IN VIA ESCLUSIVA ALLA

DISCREZIONALITA’ DEL GIUDICE

CHE E’ L’UNICO SOGGETTO PROCESSUALE IN GRADO DI VALUTARE, CASO PER CASO, SE EGLI STESSO POSSIEDE O NO LE CONOSCENZE TECNICHE NECESSARIE PER LA

DECISIONE DELLA CAUSA.

In sede di accoglimento (o di rigetto) di un’istanza di Consulenza Tecnica d’Ufficio avanzata da una delle parti del processo, il Giudice è tenuto unicamente ad

evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, l’esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte nel corso dell’istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva

sulla controversia.

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QUINDI:

l’istanza delle parti volta ad ottenere la nomina del consulente si configura quale mera sollecitazione rivolta al Giudice, non sussistendo in capo alle

medesime un vero e proprio diritto all’ammissione della consulenza.La C.T.U. come mezzo istruttorio è sottratto alla disponibilità delle parti. La sua ammissione rientra nei poteri discrezionali del Giudice , cui è rimessa la facoltà

di valutarne la necessità o l’opportunità;

le parti possono suggerire i quesiti da sottoporre al consulente, senza che ciò costituisca vincolo per il giudice, ma anche con la possibilità di formularli

in modo anche solo orientativo e al di fuori di ogni barriera preclusiva;

il Giudice può provvedere alla nomina di un C.T.U. anche senza alcuna richiesta delle parti.

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NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 69/2009 (applicabili tendenzialmente ai giudizi instaurati dopo la data della sua

entrata in vigore)

- ANTICIPAZIONE DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI AL MOMENTO DELLA NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (art. 191

c.p.c.);

- FISSAZIONE DA PARTE DEL G.I. DEL TERMINE ENTRO IL QUALE LE PARTI DEVONO TRASMETTERE AL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO LE

PROPRIE OSSERVAZIONI SULLA RELAZIONE (art. 195 c.p.c.);

- FISSAZIONE DA PARTE DEL G.I. DEL TERMINE ENTRO IL QUALE IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO DEVE DEPOSITARE LA RELAZIONE,

LE OSSERVAZIONI DELLE PARTI E UNA SINTETICA VALUTAZIONE DELLE STESSE (art. 195 c.p.c.).

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FORMULAZIONE DEI QUESITICon l’ordinanza di nomina del C.T.U., il Giudice formula i quesiti

(al C.T.U. e alle parti è così consentito anticipare all’udienza fissata per il giuramento l’esame dei quesiti e la richiesta di eventuali modifiche e

integrazioni che potranno essere discusse in quella sede)

La formulazione del quesito riveste capitale importanza per il corretto svolgimento dell’incarico di consulenza tecnica in quanto più il quesito è

analiticodettagliato

chiaropuntuale

minori saranno le questioni che potranno sorgere durante le operazioni peritali con riferimento all’ambito dell’indagine.

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COSA NON DEVE FARE IL CONSULENTE TECNICO?

- non deve esuberare dal quesito che il Giudice gli sottopone;

- non deve travalicare il profilo squisitamente tecnico del suo contributo al processo;

- non deve pretendere di dirimere problematiche di natura legale o giuridica;

- non deve dimenticare di avere dalla sua parte chi, in termini giuridici, può meglio di chiunque altro supportarlo o aiutarlo nel compimento del suo

incarico: il Giudice che lo ha nominato.

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COSA DEVE FARE IL CONSULENTE TECNICO?

- Deve esaminare gli atti e i documenti di causa – gli elementi di fatto sui quali fonda il C.T.U. fonda il proprio giudizio tecnico, devono essere i medesimi sui quali il Giudice potrebbe fondare la propria sentenza

Il C.T.U. non potrà fondare le proprie conclusioni tecniche su fatti o circostanze che non siano mai stati ritualmente dedotti e provati nel giudizio.

L’indagine del C.T.U. deve quindi essere circoscritta alle risultanze acquisite al processo.

La Consulenza Tecnica d’Ufficio NON può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume tanto che la C.T.U. viene legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di

elementi, fatti o circostanze non provate.

Nondimeno, per effetto dell’art. 194 c.p.c., egli può essere autorizzato dal Giudice a- chiedere chiarimenti alle parti e ad

- assumere informazioni da terzi, oltre che a- procedere all’esecuzione di piante, calchi.

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segue COSA DEVE FARE IL CONSULENTE TECNICO?

Il potere del C.T.U. di acquisire informazioni da terzi è circoscritto agli elementi accessori ed ai fatti secondari rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e in questi limiti e se ne sono indicate le fonti, quelle informazioni possono concorrere a

formare il convincimento giudiziale.

Unica eccezione, come si vedrà, è costituita dalla consulenza contabile per la quale il C.T.U. può, a certe condizioni, esaminare documenti non prodotti in causa e menzionarli

nella Relazione.

- Deve condurre le operazioni peritali in contradditorio tra le parti: tutte le parti in causa devono essere poste su un piano paritetico in quanto a documenti

processuali, informazioni assunte sulla vicenda di causa, ecc.;

- Deve esperire il tentativo di conciliazione della lite (art. 199 c.p.c.).

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VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DA PARTE DEL GIUDICE

Considerazioni tecniche

- Il Giudice potrà discostarsi in qualsivoglia momento dalle risultanze della consulenza purchè1) motivi espressamente simile scelta che deve essere ancorata alle risultanze processuali;

2) Indichi gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il C.T.U. si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante

con il parere del C.T.U.

In altre parole, le valutazioni espresse dal C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il Giudice che può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il Giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere

erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per giungere alla decisione contrastante con il parere del C.T.U.

- Qualora invece il Giudice ritenga di non doversene allontanare, potrà fare un semplice riferimento alla consulenza, dando luogo ad una motivazione per relationem.

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segue VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA DA PARTE DEL GIUDICE

Considerazioni giuridiche

Diversa è la problematica del C.T.U. che, oltrepassando il campo del proprio incarico, abbia tratto delle conseguenze giuridiche dagli

accertamenti svolti non limitando la propria analisi al campo meramente tecnico e fattuale al quale simile mezzo è destinato, ma invadendo il

campo riservato alla cognizione del Giudice.

In tal caso, il Giudice non potrà avvalersi dello strumento della motivazione per relationem, ma qualora voglia aderire alle conclusioni

raggiunte dal C.T.U., dovrà formare una propria ed autonoma motivazione, tenendo conto delle deduzioni che abbiano fatto sul punto le parti.

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I DIVERSI GRADI DI RESPONSABILITA’

C.T.U.SI ATTIENE

ALLE NORME DEONTOLOGICHE PROFESSIONALI+

ALL’ATTO FORMALE DI GIURAMENTO DI FRONTE AD UN ORGANO GIUDICANTE (assumendo funzioni di

ausiliario del Giudice)

Se esiste colpa grave: arresto o ammenda.Quindi non in caso di semplici errori od omissioni, ma

quando il C.T.U. dà luogo d inadempimenti apprezzabili non già secondo il parametro della

diligenza professionale propria del buon consulente, ma secondo la diligenza richiesta dalla comune

esperienza (es. macroscopici vizi logici, inosservanza palese e grave del contraddittorio, ecc.)

C.T.P.SI ATTIENE

ALLE NORME DEONTOLOGICHE PROFESSIONALI

+AL MANDATO POSTO DAL SUO

COMMITTENTE

Non presta giuramento e non sono applicabili le disposizioni

sull’astensione e la ricusazione del C.T.U.

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CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.)

L’esame contabile rappresenta una peculiare figura di consulenza tecnica disciplinata dagli

artt. 198 – 200 c.p.c. che si distingue per i maggiori poteri che possono essere conferiti al C.T.U. nell’ambito del tentativo di conciliazione.

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segue CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.)

Una prima caratteristica è rappresentata dal fatto che al C.T.U. , prima di effettuare le indagini, è attribuito dall’art. 199 c.p.c. il compito di tentare la conciliazione tra le parti.

Unico caso in cui è prevista l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione a cura del C.T.U. Al di fuori dell’ipotesi della consulenza contabile, il C.T.U. non è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione.

Ed infatti è proprio in relazione alla specifica previsione dell’incarico di tentare la conciliazione delle parti che l’art. 198 c.p.c., 2° comma, attribuisce al C.T.U., previo consenso delle parti stesse, la facoltà di esaminare documenti e registri non prodotti in causa, al fine evidente di permettere all’ausiliario del Giudice di formarsi una cognizione dei fatti, anche oltre gli stretti limiti

dell’oggetto del processo, per facilitare il raggiungimento di un componimento della lite.Tale tentativo di conciliazione viene in genere compiuto sentendo le parti ed esaminando i documenti e i registri prodotti in

causa e, eventualmente, quelli che le parti concordemente consentono di prendere in esame.

Unico limite: la facoltà del C.T.U. di esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa può essere esercitata solo previo consenso di tutte le parti.

Di essi, senza il consenso delle parti il C.T.U. non può fare menzione nei processi verbali o nella sua Relazione.

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segue CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.)

DomandaQualora anche solo una parte neghi il consenso ad utilizzare documenti, ritenuti funzionali alla risoluzione del quesito, il C.T.U. può esaminare i documenti (quando in loro assenza la risposta

sarebbe diversa o scorretta o addirittura impossibile?

Risposte1) Senza il consenso delle parti, il C.T.U. non può esaminare documenti prodotti

tardivamente.In caso di utilizzo, la consulenza tecnica è affetta da nullità relativa, sanabile ex art. 157 c.p.c.

La facoltà del C.T.U. di esaminare documenti non ritualmente prodotti sussiste solo in vista del potere di tentare la conciliazione, tanto che, se sono stati presi in considerazione documenti

«nuovi» ai fini del tentativo di conciliazione e questo poi fallisce, la parte che li ha prodotti non può essere costretta ad esibirli in giudizio (salva l’ipotesi dell’art. 210 c.p.c.), né essi possono

essere usati per la Relazione (art. 198, ult. co. c.p.c.).

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segue CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.)

segue Risposte

2) Le limitazioni relative all’assenza di consenso di tutte le parti non operano quando

- i documenti prodotti tardivamente sono necessari per la risoluzione del quesito posto al C.T.U. e

- la loro esistenza risulti logicamente plausibile sulla base degli elementi allegati dalle parti o desumibili dalla stessa indagine tecnica

L’acquisizione riguarderebbe quindi documenti già implicitamente considerati dalle parti nel processo e solo materialmente estranei ad esso.

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segue CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.)

segue Risposte

3) Si riconosce al Giudice il potere di affidare al C.T.U. la facoltà di esaminare validamente i documenti che siano necessari per la soluzione della controversia, indipendentemente dal consenso di tutte le parti,

semprechèessi siano poi comunicati a tutte le parti e quindi suscettibili di divenire oggetto di contraddittorio

!!!!!!!!!!!!!!!

4) L’utilizzo da parte del C.T.U. di documenti non acquisiti al processo, anche in assenza di consenso di tutte le parti, è possibile

solo sesi tratta di documenti concernenti fatti secondari, cioè non fatti primari che le parti avrebbero dovuto

porre a fondamento di domande od eccezioni.

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segue CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.)

- Nel caso di esame contabile, l’accordo fra le parti, ottenuto a mezzo dell’opera del C.T.U., ha valore di conciliazione giudiziale.

Il Giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale (art. 199, 2° co. c.p.c.)

Conseguenza: La parte a favore della quale è stata definita la conciliazione, in mancanza di adempimento spontaneo di controparte, può agire in via esecutiva

- Qualora invece, al di fuori dell’ipotesi della consulenza contabile, le parti concludano un accordo avanti il C.T.U., la relativa convenzione conserva valore

di transazione stragiudiziale.Il Giudice non può attribuire efficacia di titolo esecutivo al verbale di conciliazione

redatto dal C.T.U.Conseguenza: La parte a favore della quale è stata definita la conciliazione, in mancanza di adempimento spontaneo di controparte, deve promuovere un

giudizio per procurarsi il titolo esecutivo______________________________________________________________

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segue CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.)

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla conciliazione delle parti, il C.T.U. provvede all’esecuzione delle sue indagini affidate, sulla scorta dei:- registri e documenti acquisiti;

- registri e documenti non prodotti che però le parti consensualmente consentono che siano indicati nella relazione;

- dichiarazioni delle parti, che, ai sensi dell’art. 200, 2° co. c.p.c., se riportate dal C.T.U. nella relazione possono, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., essere valutate dal

Giudice che da esse può desumere argomenti di prova, secondo il suo prudente apprezzamento.

Una volta che le indagini siano state portate a compimento, il C.T.U. esprime il suo parere in apposita relazione che viene depositata in Cancelleria nel termine fissato

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ESEMPI CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.)

Nell’ambito delle materie che ci interessano vengono in considerazione, a mero titolo esemplificativo:

- corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili;

- corrispondenza tra risultanze delle scritture e appostazioni nel bilancio di esercizio o consolidato;

- conformità del bilancio alle norme che lo disciplinano;

- ricostruzione dei rapporti di «dare» ed «avere» tra soggetti, risultanti dalle scritture contabili;

- ricostruzione di operazioni finanziarie;

- rilevazioni di movimentazioni di c/c bancario e calcolo dell’anatocismo;

- valutazione di aziende;

- valutazione di quote societarie nelle controversie relative a recesso o esclusione del socio;

- verifica del momento in cui la società ha perso il capitale ai fini della valutazione della responsabilità degli amministratori ex art. 2485 c.c. e 2486 c.c. e quantificazione del relativo danno

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ESEMPI CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.)

1) Verifica del momento in cui la società ha perso il capitale e danno da prosecuzione dell’attività

- Logica ex ante

- Principi Contabili di riferimento

- Differenza tra rettifiche e riclassifiche di bilancio

- Rilevanza qualitativa delle riclassifiche di bilancio

- Rilevanza quantitativa delle rettifiche di bilancio

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ESEMPI CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.)

Segue Verifica del momento in cui la società ha perso il capitale e danno da prosecuzione dell’attività

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Patrimonio netto iniziale 1.122,3 605,1 604,7 (2.486,9) (7.300,0) (12.382,5) (6.353,4) (10.011,9)

Risultato d'esercizio - (89,6) 4,7 (162,0) 28,3 50,0 (13.127,6) (4.686,0)

Aumento capitale sociale a pagamento - - - - - 5.000,0 - - Aumento Soci c/future ricapitalizzazioni capitale - - - - - 1.919,7 173,0 - Aumento Ant. Soci c/futuro aumento capitale - - - - - - - 350,0

RettificheSvalutazione crediti inesigibili - (50,0) (1.076,1) (187,0) (79,8) - - - Svalutazione WP non fatturati e contestati - - (941,2) (1.760,0) - (40,6) - - Iscrizione Fondo Rischi - - (650,0) (1.690,0) - - - - Svalutazione asset non suscettibili di autonomo e certo realizzo (517,2) (76,8) (1.233,4) (1.262,1) (5.868,0) (900,0) (80,9)Effetto reversal svalutazione crediti inesigibili - - 561,4 - - - 9.377,0Effetto reversal svalutazione WP 128,0 243,0 248,0 837,0 - - - Effetto reversal accantonamento Fondo Rischi 88,0 - - - - - -

Totale rettifiche (517,2) 89,2 (3.096,3) (4.651,1) (5.110,8) (940,6) 9.296,1 0,0

Patrimonio netto finale rettificato 605,1 604,7 (2.486,9) (7.300,0) (12.382,5) (6.353,4) (10.011,9) (14.347,9)

Patrimonio netto da bilancio ufficiale 1.122,3 1.032,7 1.037,4 875,4 903,8 7.873,5 (5.081,1) (9.417,1)

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ESEMPI CONSULENZA TECNICA CONTABILE (art. 198 c.p.c.)

2) Scientia decoctionis nell’azione revocatoria fallimentareProfilo soggettivo dell’azione

- Logica ex ante

- Patrimonio conoscitivo di riferimento e disponibile per la Parte convenuta

«in base alle notizie a disposizione dell’Istituto di credito convenuto, nonché ai dati ufficiali noti all’Istituto, e precisamente: bilanci d’esercizio e bilanci consolidati;

numero dei titoli emessi e collocati sul mercato, considerate le tornate tutte di emissioni;

i dati comunque noti al mercato creditizio;

le notizie della stampa;

gli atti emessi dalle Autorità di Controllo;

le segnalazioni comunicate ai centri di raccolta dati accessibili alla Banca»______________________________________________________________

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DECALOGO

Art. 62 c.p.c. Il C.T.U. compie le indagini che gli sono commesse dal Giudice e fornisce i chiarimenti che il

Giudice gli richiede

Art. 63 c.p.c.

Obbligo per il C.T.U. di prestare l’ufficio tranne che il Giudice riconosca che

ricorra un giusto motivo di astensione.Il C.T.U. può essere ricusato per i

motivi indicati nell’art. 51 c.p.c. (es. se esiste, in capo al C.T.U., interesse nella

causa)

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Page 28: COS’E’ LA CONSULENZA TECNICA?

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Segue DECALOGO

Art. 64 c.p.c. Responsabilità del C.T.U. Se esiste colpa grave: arresto fino 1

anno o ammenda.In ogni caso è dovuto il risarcimento dei

danni

Art. 191 c.p.c.

Nomina del C.T.U. Al momento della nomina del C.T.U., il Giudice

formula i quesiti (NEW)e fissa l’udienza in cui il C.T.U. deve comparire.

Possibilità di nominare più C.T.U. in caso di grave necessità

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Segue DECALOGO

Art. 192 c.p.c. Astensione e ricusazione del C.T.U. Termine di 3 giorni prima dell’udienza di

comparizione- per il C.T.U. che non ritiene di accettare

l’incarico;- per le parti che intendono proporre istanza di

ricusazione

Norma volta a tutelare, insieme alla nomina giudiziale, l’imparzialità-terzietà del C.T.U., come suoi connotati essenziali in quanto ausiliare del

Giudice

Art. 193 c.p.c.Giuramento del C.T.U.

All’udienza di comparizione

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Segue DECALOGO

Art. 194 c.p.c. Attività del C.T.U. - assiste alle udienze alle quali è invitato dal G.I.;- compie le indagini che gli sono commesse dal

G.I.;- se autorizzato, chiede chiarimenti alle parti ed

assume informazioni da terzi

Art. 195 c.p.c.

NEW

Processo verbale e relazioneIl C.T.U. deve predisporre Relazione, nella quale è tenuto ad

inserire anche le osservazioni e le istanze delle parti.La Relazione viene trasmessa ai C.T.P. nel termine stabilito dal

G.I. che stabilisce altresì- il termine entro il quale le parti devono trasmettere al

C.T.U. le proprie osservazioni sulla Relazione;- - IL TERMINE ENTRO IL QUALE IL c.t.u. DEVE DEPOSITARE

LA Relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse.

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Page 31: COS’E’ LA CONSULENZA TECNICA?

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Segue DECALOGO

Art. 196 c.p.c. Possibilità per il Giudice di disporre in ogni momento la

rinnovazione delle indagine e, per gravi motivi, la sostituzione

del C.T.U.

Art. 197 c.p.c.

Possibilità per il C.T.U. di assistere alla discussione dinnanzi al Collegio

e ad esprimere il suo parere in camera di Consiglio, se ritenuto

necessario dal Presidente

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Page 32: COS’E’ LA CONSULENZA TECNICA?

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Segue DECALOGO

Art. 198 c.p.c. Esame contabile

Art. 199 c.p.c.

Se le parti si conciliano, si redige il processo verbale di

conciliazione al quale il Giudice attribuisce, con proprio decreto,

efficacia di titolo esecutivo

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Page 33: COS’E’ LA CONSULENZA TECNICA?

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Segue DECALOGO

Art. 200 c.p.c.Se fallisce il tentativo di conciliazione, il

C.T.U. passa alla stesura della propria Relazione

Nomina e funzioni del C.T.P.

Art. 201 c.p.c.______________________________________________________________

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