Cos’è e come si costituisce una start-up...

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SPECIALE Cos’è e come si costituisce una start-up innovativa trao da: Società Commerciali 2018

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SPECIALE

Cos’è e come si costituisce una

start-up innovativa

tratto da:Società Commerciali 2018

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In sintesi

Nel nostro ordinamento esistono precisi parametri che una società deve possedere per poter essere propriamente definita una “start-up innovativa”.

In questo speciale descriviamo come si costituisce una start-up innovativa, quali sono i requisiti e le caratteristiche relative all’at-tività e alla gestione che la società deve avere.

Esaminiamo come si stipula l’atto costitutivo e quale procedura è necessario osservare per iscrivere la società nel registro delle imprese, riportando anche il modello di autocertificazione che il legale rappresentante deve allegare assieme alla domanda di iscri-zione per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Sono elencati infine gli adempimenti che la società deve effettua-re per mantenere la qualifica di start-up.

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Criterio di classificazionedei crediti

Tipi di credito Caratteristiche Rinvii

in base alle caratteristichedel singolo credito(rilevante per determinarnela somma per cui chiederel’ammissione nelfallimento)

pecuniari hanno a oggetto una somma di denaro 3667 e s.

non pecuniari hanno ad oggetto un bene diverso dal denaro 3690 e s.

condizionali sono quelli a cui e apposta una condizione 3697

solidali sono caratterizzati da piu soggetti obbligati 3699 e s.

SEZIONE 2

Crediti anteriori al fallimento

3610Questa sezione esamina innanzitutto quali sono i tre principali tipi di crediti anteriori alladichiarazione di fallimento (crediti con diritto di prelazione, chirografari e postergati).Sono trattate quindi le regole poste dalla legge per determinare l’ammontare del credito dafar valere in sede di ammissione al passivo con particolare riferimento alla scadenza deicrediti pecuniari e alla possibilita di chiedere il pagamento degli interessi.Sono poi trattati alcuni crediti in particolare (quelli dei lavoratori, dei professionisti e i creditida risarcimento del danno).

I. Tipi di crediti

3613I tipi di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento sono:a) i crediti con diritto di prelazione, ossia i crediti assistiti da privilegio, da pegno o daipoteca;b) i crediti chirografari, ossia quelli non assistiti da una causa di prelazione;c) quelli postergati, ossia quelli che nella ripartizione dell’attivo vengono all’ultimo posto,per legge.

A. Crediti con diritto di prelazione(privilegio, ipoteca, pegno)

3615I crediti con diritto di prelazione sono quelli:— assistiti da un privilegio generale o speciale su beni mobili o immobili;— garantiti da un pegno su uno o piu beni mobili;— garantiti da un’ipoteca su uno o piu beni immobili.Nella prassi sono indicati genericamente con il termine di creditori «privilegiati» con riferi-mento al privilegio che godono nella distribuzione dell’attivo.I creditori con diritto di prelazione devono chiedere ammissione al passivo (devono quindipartecipare al concorso sui beni del debitore fallito) e il giudice delegato deve accertare insede fallimentare le cause di prelazione, le quali devono risultare dallo stato passivo.

Le modifiche normative al regime dei privilegi sono applicabili anche ai crediti gia ammessi al passivo (sebbenesia stato emesso il decreto di esecutivita dello stato passivo), con il limite della definitivita ed esecutivita delpiano di riparto e con l’irrevocabilita dei pagamenti effettuati sulla base dei riparti gia eseguiti (Cass. 10 gennaio1979 n. 157).

3617I creditori con diritto di prelazione possono far valere il loro diritto sul prezzo dei benivincolati per il capitale, gli interessi e le spese (art. 54 c. 1 L.Fall.). Per determinare l’am-

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CREDITI ANTERIORI FALLIMENTO 501

Start-up innovative

9755Le start-up innovative (di seguito «start-up») sono societa di capitali o cooperative chesvolgono in modo esclusivo o prevalente un’attivita di ricerca, produzione e commercializ-zazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico con impiego di personalecon determinate caratteristiche.Una societa puo essere costituita con la qualifica di start-up purche possieda determinatirequisiti e siano osservate determinate regole; oppure puo diventare una start-up nel corsodella la sua vita.La legge inoltre detta per le start-up particolari norme di funzionamento che derogano alladisciplina ordinaria delle societa e riconosce infine importanti agevolazioni fiscali e lavori-

stiche, limitate pero nel tempo.Tutta questa disciplina, il cui scopo e sostenere la crescita, lo sviluppo tecnologico, l’occu-pazione e una maggiore mobilita sociale, forma oggetto del presente capitolo.

Secondo i dati diffusi dalle CCIAA d’Italia, a settembre 2017 risultano iscritte nella sezione speciale del registro imprese 7866 start-up innovative.

9756La disciplina delle start-up e contenuta nel c.d. DL Start-up (artt. 25-30 DL 179/2012 conv. in L.221/2012 da ultimo modificato dal DL 50/2017 conv. in L. 96/2017) e nei relativi regolamenti

attuativi.Nella trattazione che segue, oltre alla disciplina legislativa e regolamentare, sono riportatianche i chiarimenti contenuti nei pareri del Ministero dello Sviluppo Economico e nelle circo-lari dell’Agenzia delle Entrate.

A supporto dell’attivita delle start-up innovative, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoe-conomico.gov.it → sezione «Aziende» → sezione «Start-up e PMI innovative») si possono consultare la normativa, i pareri, le circolari, la modulistica e le guide pubblicati in materia nonche i riferimenti ad altri siti utili.

Come costituire una start-up

9759Chi ha un’idea innovativa ad alto contenuto tecnologico e vuole dar vita ad una societa cheabbia la qualifica di start-up innovativa deve scegliere in primo luogo il tipo di societa chevuole costituire (v. n. 9764) tenendo conto che, oltre ai requisiti ordinari richiesti per il tipodi societa prescelto, la start-up deve possedere anche determinati specifici requisiti (esami-nati al n. 9760 e s.).

SOMMARIO

A. Come costituire una start-up........... 9759

a. Requisiti .......................................... 9760

b. Stipula dell’atto costitutivo ............... 9788

c. Iscrizione nella sezione speciale del re-gistro delle imprese ............................. 9795

d. Verifiche ulteriori del mantenimentodei requisiti ......................................... 9804

B. Come diventare una start-up .......... 9808

C. Regole particolari di funzionamento 9818

a. Per tutte le start-up ......................... 9819

b. Per le start-up costituite in forma dis.r.l..................................................... 9822

D. Agevolazioni .................................. 9832

a. Agevolazioni fiscali e contributive...... 9835

b. Agevolazioni lavoristiche .................. 9846

E. Caso particolare: imprenditori extra-UE...................................................... 9849

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre START-UP INNOVATIVE 1303

Come costituire una start-up ..........................................................................9759

Requisiti ............................................................................................................ 9760

Stipula dell’atto costitutivo ................................................................................9788

Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ...........................9795

Verifiche ulteriori del mantenimento dei requisiti ........................................... 9804

© Ed. Francis Lefebvre

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Criterio di classificazionedei crediti

Tipi di credito Caratteristiche Rinvii

in base alle caratteristichedel singolo credito(rilevante per determinarnela somma per cui chiederel’ammissione nelfallimento)

pecuniari hanno a oggetto una somma di denaro 3667 e s.

non pecuniari hanno ad oggetto un bene diverso dal denaro 3690 e s.

condizionali sono quelli a cui e apposta una condizione 3697

solidali sono caratterizzati da piu soggetti obbligati 3699 e s.

SEZIONE 2

Crediti anteriori al fallimento

3610Questa sezione esamina innanzitutto quali sono i tre principali tipi di crediti anteriori alladichiarazione di fallimento (crediti con diritto di prelazione, chirografari e postergati).Sono trattate quindi le regole poste dalla legge per determinare l’ammontare del credito dafar valere in sede di ammissione al passivo con particolare riferimento alla scadenza deicrediti pecuniari e alla possibilita di chiedere il pagamento degli interessi.Sono poi trattati alcuni crediti in particolare (quelli dei lavoratori, dei professionisti e i creditida risarcimento del danno).

I. Tipi di crediti

3613I tipi di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento sono:a) i crediti con diritto di prelazione, ossia i crediti assistiti da privilegio, da pegno o daipoteca;b) i crediti chirografari, ossia quelli non assistiti da una causa di prelazione;c) quelli postergati, ossia quelli che nella ripartizione dell’attivo vengono all’ultimo posto,per legge.

A. Crediti con diritto di prelazione(privilegio, ipoteca, pegno)

3615I crediti con diritto di prelazione sono quelli:— assistiti da un privilegio generale o speciale su beni mobili o immobili;— garantiti da un pegno su uno o piu beni mobili;— garantiti da un’ipoteca su uno o piu beni immobili.Nella prassi sono indicati genericamente con il termine di creditori «privilegiati» con riferi-mento al privilegio che godono nella distribuzione dell’attivo.I creditori con diritto di prelazione devono chiedere ammissione al passivo (devono quindipartecipare al concorso sui beni del debitore fallito) e il giudice delegato deve accertare insede fallimentare le cause di prelazione, le quali devono risultare dallo stato passivo.

Le modifiche normative al regime dei privilegi sono applicabili anche ai crediti gia ammessi al passivo (sebbenesia stato emesso il decreto di esecutivita dello stato passivo), con il limite della definitivita ed esecutivita delpiano di riparto e con l’irrevocabilita dei pagamenti effettuati sulla base dei riparti gia eseguiti (Cass. 10 gennaio1979 n. 157).

3617I creditori con diritto di prelazione possono far valere il loro diritto sul prezzo dei benivincolati per il capitale, gli interessi e le spese (art. 54 c. 1 L.Fall.). Per determinare l’am-

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La stipula dell’atto costitutivo avviene davanti ad un notaio con atto pubblico, ma in caso distart-up innovativa in forma di s.r.l. ordinaria e possibile la costituzione della societa anchesenza intervento del notaio seguendo un particolare procedimento (v. n. 9788 e s.). Lasocieta deve infine iscriversi oltre che nella sezione ordinaria del registro delle impreseanche in una sezione speciale dedicata alle start-up: approfondiamo l’argomento al n.9795 e s.

a. Requisiti(art. 25 c. 2 DL Start-up)

9760 Una societa per essere costituita come start-up innovativa deve avere i requisiti precisatinella tabella che, per praticita, distinguiamo in requisiti «societari» e in requisiti che riguar-dano l’«attivita innovativa» e la «gestione della societa»: alcuni di essi devono sussistere fin dal momento della costituzione della societa e devono risultare dall’atto costitutivo, altri devono essere accertati nel corso dello svolgimento dell’attivita di impresa durante il c.d. periodo di start-up (cioe il periodo in cui la societa puo godere delle agevolazioni ricono-sciute dalla legge).In ogni caso i requisiti devono permanere fino alla fine del suddetto periodo.

La societa deve possedere: v. n.

tutti i seguentirequisiti societari

tipo— s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., societa cooperative— non deve derivare da cessione d’azienda o ramo d’azienda,da fusione o scissione

9764 e s.

oggetto sociale innovazione tecnologica 9767 e s.

sede

— in Italiaoppure— in uno Stato UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo SpazioEconomico Europeo (c.d. SEE), purche con sede produttiva ofiliale in Italia

9770

quote e azioni non quotate 9772

utili divieto di distribuzione 9774

produzione valore ≤ 5 milioni euro 9776

almeno unodei requisiti relativi allaattivita innovativa ealla gestione dellasocieta

spese di ricercae sviluppo

settore ricerca e sviluppo per un determinato importo 9780

dipendenti ecollaboratori(forza lavorocomplessiva)

— almeno 1/3 deve avere in alternativa: a) dottorato diricerca; b) laurea + attivita di ricerca certificata per 3 annioppure— almeno 2/3 deve possedere una laurea magistrale

9782

invenzioniindustriali

titolare, licenziataria o depositaria di un titolo di privativaindustriale con determinate caratteristiche 9784 e s.

9762 Perdita dei requisiti (art. 25 c. 16 DL Start-up) Se viene meno anche uno soltanto deirequisiti prima della scadenza del periodo di start-up (cioe il periodo in cui la societa puo godere delle agevolazioni riconosciute dalla legge), entro 60 giorni dalla perdita del requisito la societa viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese e decade dalle agevolazioni. Rimane invece iscritta nella sezione ordinaria.

1. Requisiti societari obbligatori

9764 Tipo di societa (art. 25 c. 2 DL Start-up) Per assumere la qualifica di start-up, la societadeve assumere la forma di societa di capitali (s.r.l., anche semplificata, s.p.a., s.a.p.a.) o disocieta cooperativa.

1304 START-UP COSTITUZIONE Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre© Ed. Francis Lefebvre

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Criterio di classificazionedei crediti

Tipi di credito Caratteristiche Rinvii

in base alle caratteristichedel singolo credito(rilevante per determinarnela somma per cui chiederel’ammissione nelfallimento)

pecuniari hanno a oggetto una somma di denaro 3667 e s.

non pecuniari hanno ad oggetto un bene diverso dal denaro 3690 e s.

condizionali sono quelli a cui e apposta una condizione 3697

solidali sono caratterizzati da piu soggetti obbligati 3699 e s.

SEZIONE 2

Crediti anteriori al fallimento

3610Questa sezione esamina innanzitutto quali sono i tre principali tipi di crediti anteriori alladichiarazione di fallimento (crediti con diritto di prelazione, chirografari e postergati).Sono trattate quindi le regole poste dalla legge per determinare l’ammontare del credito dafar valere in sede di ammissione al passivo con particolare riferimento alla scadenza deicrediti pecuniari e alla possibilita di chiedere il pagamento degli interessi.Sono poi trattati alcuni crediti in particolare (quelli dei lavoratori, dei professionisti e i creditida risarcimento del danno).

I. Tipi di crediti

3613I tipi di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento sono:a) i crediti con diritto di prelazione, ossia i crediti assistiti da privilegio, da pegno o daipoteca;b) i crediti chirografari, ossia quelli non assistiti da una causa di prelazione;c) quelli postergati, ossia quelli che nella ripartizione dell’attivo vengono all’ultimo posto,per legge.

A. Crediti con diritto di prelazione(privilegio, ipoteca, pegno)

3615I crediti con diritto di prelazione sono quelli:— assistiti da un privilegio generale o speciale su beni mobili o immobili;— garantiti da un pegno su uno o piu beni mobili;— garantiti da un’ipoteca su uno o piu beni immobili.Nella prassi sono indicati genericamente con il termine di creditori «privilegiati» con riferi-mento al privilegio che godono nella distribuzione dell’attivo.I creditori con diritto di prelazione devono chiedere ammissione al passivo (devono quindipartecipare al concorso sui beni del debitore fallito) e il giudice delegato deve accertare insede fallimentare le cause di prelazione, le quali devono risultare dallo stato passivo.

Le modifiche normative al regime dei privilegi sono applicabili anche ai crediti gia ammessi al passivo (sebbenesia stato emesso il decreto di esecutivita dello stato passivo), con il limite della definitivita ed esecutivita delpiano di riparto e con l’irrevocabilita dei pagamenti effettuati sulla base dei riparti gia eseguiti (Cass. 10 gennaio1979 n. 157).

3617I creditori con diritto di prelazione possono far valere il loro diritto sul prezzo dei benivincolati per il capitale, gli interessi e le spese (art. 54 c. 1 L.Fall.). Per determinare l’am-

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9765La societa non deve derivare da (art. 25 c. 2 lett. g, DL Start-up):— una cessione di azienda o di ramo di azienda: infatti la start-up e un’impresa dedicata alperseguimento di uno specifico oggetto sociale innovativo e non a continuare un’altraimpresa esistente;— da una fusione o scissione.

E ammessa la costituzione di una societa unipersonale mediante conferimento, da parte di un imprenditore individuale, dell’intera azienda avente ad oggetto un’attivita innovativa ad alto valore tecnologico (c.d. tra-sformazione eterogenea) (Parere Min. Svil. Econ. 19 gennaio 2015 n. 6057, Nota Min. Svil. Econ. 8 ottobre 2013 prot. n. 0164029).

9767Oggetto sociale (art. 25 c. 2 lett. f DL Start-up) La societa deve avere come oggetto socialeesclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti oservizi innovativi ad alto valore tecnologico: tale requisito e soddisfatto se i prodotti o i servizicommercializzati hanno cumulativamente sia la caratteristica della innovazione sia quelladell’alto valore tecnologico (Parere Min. Svil. Econ. 20 maggio 2016 Prot. n. 141363).Deve in ogni caso ritenersi ricompresa ogni attivita economica da cui possa derivare l’intro-duzione di nuovi prodotti e nuovi servizi nonche nuovi metodi per produrli, distribuirli eusarli. Cio indipendentemente dal settore merceologico in cui opera la societa (ad esempiosettore digitale, artigianato, agricoltura, industria oppure in campo culturale): questo percheogni campo dell’attivita economica puo consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad altotasso di innovazione tecnologica (Circolare Assonime n. 11/2013).

Nella formulazione dell’oggetto sociale e opportuno che risultino alcuni elementi e informazioni in quantonecessari ad identificare una societa come start-up innovativa e quindi a permetterne l’iscrizione nella sezionespeciale del registro delle imprese. Essi sono:— le fasi operative di sviluppo, produzione e commercializzazione;— il bene/servizio che costituisce il risultato delle tre fasi operative (sviluppo, produzione e commercializza-zione);— le proprieta o le caratteristiche di innovativita e di alto valore tecnologico del bene/servizio o le modalitainnovative e ad alto valore tecnologico con cui lo stesso e realizzato;— l’esclusivita o la prevalenza dell’attivita di start-up.Per un esempio di formulazione dell’oggetto sociale di una start-up innovativa si vedano le indicazioni fornitedal registro delle imprese di Torino in data 16 novembre 2016 consultabili sul sito www.to.camcom.it/start-innovative → sezione «Iscrizione di start-up innovativa costituita con atto notarile».

9768Possono esistere start-up innovative che possiedono gli stessi requisiti delle altre start-up masvolgono la loro attivita in settori particolari:— le c.d. start-up a vocazione sociale (c.d. SIAVS) che svolgono la loro attivita in settorispecifici considerati di particolare valore sociale ai sensi dell’art. 2 c. 1 D.Lgs. 112/2017 che, dal 20 luglio 2017, ha sostituito il D.Lgs. 155/2006 (ad esempio le attivita possono essere svolte nell’ambito dell’assistenza sociale e sanitaria, dei servizi di educazione, istruzione e forma-zione o nell’ambito delle attivita legate alla tutela dell’ambiente) (art. 25 c. 4 DL Start-up);— le c.d. start-up turismo (dal 1º gennaio 2015), che hanno ad oggetto la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software origi-nali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti ad imprese turisti-che. Le start-up turismo possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata (art. 11 bis c. 1 e 2 DL 83/2014 conv. in L. 106/2014);— gli incubatori certificati che offrono servizi a sostegno della nascita e dello sviluppo di start-up innovative (art. 25 c. 5 DL Start-up); i requisiti necessari per iscriversi come incuba-tori nella sezione speciale del registro delle imprese sono indicati nel regolamento DM Svil. Econ. 22 dicembre 2016 (in vigore dal 21 gennaio 2017).

E in discussione un disegno di legge che consente di assumere la qualifica di start-up innovativa anche asocieta che hanno come oggetto sociale esclusivo la promozione dell’offerta culturale italiana (c.d. «start-upculturali») attraverso lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di serviziinnovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l’uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di softwareoriginali, afferenti a uno o piu dei seguenti ambiti:a) opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono a letteratura, musica, arti figurative, architettura,teatro e cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;b) patrimonio culturale italiano (di cui all’art. 2 D.Lgs. 42/2004).

9770Sede (art. 25 c. 2 lett. c DL Start-up) La societa deve avere la residenza in Italia ai fini delleimposte sui redditi (ai sensi dell’art. 73 DPR 917/86) o in uno degli Stati membri della UE o in

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Criterio di classificazionedei crediti

Tipi di credito Caratteristiche Rinvii

in base alle caratteristichedel singolo credito(rilevante per determinarnela somma per cui chiederel’ammissione nelfallimento)

pecuniari hanno a oggetto una somma di denaro 3667 e s.

non pecuniari hanno ad oggetto un bene diverso dal denaro 3690 e s.

condizionali sono quelli a cui e apposta una condizione 3697

solidali sono caratterizzati da piu soggetti obbligati 3699 e s.

SEZIONE 2

Crediti anteriori al fallimento

3610Questa sezione esamina innanzitutto quali sono i tre principali tipi di crediti anteriori alladichiarazione di fallimento (crediti con diritto di prelazione, chirografari e postergati).Sono trattate quindi le regole poste dalla legge per determinare l’ammontare del credito dafar valere in sede di ammissione al passivo con particolare riferimento alla scadenza deicrediti pecuniari e alla possibilita di chiedere il pagamento degli interessi.Sono poi trattati alcuni crediti in particolare (quelli dei lavoratori, dei professionisti e i creditida risarcimento del danno).

I. Tipi di crediti

3613I tipi di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento sono:a) i crediti con diritto di prelazione, ossia i crediti assistiti da privilegio, da pegno o daipoteca;b) i crediti chirografari, ossia quelli non assistiti da una causa di prelazione;c) quelli postergati, ossia quelli che nella ripartizione dell’attivo vengono all’ultimo posto,per legge.

A. Crediti con diritto di prelazione(privilegio, ipoteca, pegno)

3615I crediti con diritto di prelazione sono quelli:— assistiti da un privilegio generale o speciale su beni mobili o immobili;— garantiti da un pegno su uno o piu beni mobili;— garantiti da un’ipoteca su uno o piu beni immobili.Nella prassi sono indicati genericamente con il termine di creditori «privilegiati» con riferi-mento al privilegio che godono nella distribuzione dell’attivo.I creditori con diritto di prelazione devono chiedere ammissione al passivo (devono quindipartecipare al concorso sui beni del debitore fallito) e il giudice delegato deve accertare insede fallimentare le cause di prelazione, le quali devono risultare dallo stato passivo.

Le modifiche normative al regime dei privilegi sono applicabili anche ai crediti gia ammessi al passivo (sebbenesia stato emesso il decreto di esecutivita dello stato passivo), con il limite della definitivita ed esecutivita delpiano di riparto e con l’irrevocabilita dei pagamenti effettuati sulla base dei riparti gia eseguiti (Cass. 10 gennaio1979 n. 157).

3617I creditori con diritto di prelazione possono far valere il loro diritto sul prezzo dei benivincolati per il capitale, gli interessi e le spese (art. 54 c. 1 L.Fall.). Per determinare l’am-

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Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purche abbia una sede produt-tiva o una filiale in Italia.

9772 Quote e azioni (art. 25 c. 2 DL Start-up) Le quote o le azioni che rappresentano il capitalesociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato ne su un sistema multila-terale di negoziazione. E opportuno che tale requisito risulti in una clausola statutaria. Siritiene ammissibile che la societa abbia titoli di debito quotati su un mercato regolamentato(Circolare Assonime n. 11/2013).

Il divieto di quotazione rileva per le s.p.a. e per le s.a.p.a. (non rileva invece per le s.r.l., le cui partecipazioni nonpossono essere quotate) e si giustifica con l’intento del legislatore di cercare di impedire ai soci di liberarsiagevolmente della propria partecipazione, inducendoli a mantenerla per almeno i primi anni di vita della start-up.

9774 Utili (art. 25 c. 2 lett. e DL Start-up) La societa non deve distribuire utili per tutto il periodo distart-up: lo scopo e quello di rafforzare la struttura patrimoniale societaria e di favorire l’investimento degli utili nella ricerca e nello sviluppo. Il divieto di distribuire gli utili cessa nel momento in cui la societa non e piu iscritta nella sezione speciale del registro delleimprese.

Se la societa si cancella volontariamente dalla sezione speciale del registro delle imprese, perdendo quindi laqualifica di start-up, puo procedere immediatamente alla distribuzione degli utili, ancorche si tratti di utilimaturati durante il periodo in cui la societa era iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese (ParereMin. Svil. Econ. 20 maggio 2016 Prot. n. 141349).

9776 Valore della produzione (art. 25 c. 2 lett. d DL Start-up) A decorrere dal secondo anno diattivita, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni dieuro.Questo dato si desume dai valori espressi nel bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusuradell’esercizio (si tratta del totale della lettera A del conto economico di cui all’art. 2425 c.c.).Non e chiaro se il rispetto del parametro riferito al totale del valore della produzione annuadebba essere verificato alla chiusura del secondo esercizio dalla costituzione oppure allachiusura del secondo esercizio di durata annuale (il bilancio di esercizio infatti prende inconsiderazione non anni, ma esercizi sociali).

Ad esempio, se una societa viene costituita il 15 aprile, il primo esercizio sociale terminera il 31 dicembre dellostesso anno. Poiche la norma fa riferimento al secondo anno di attivita, sembra corretto ritenere che la verificavada compiuta con riferimento al secondo esercizio di durata annuale, anche perche in questo modo si riescea valutare interamente il periodo di due anni dall’inizio dell’attivita. Cosı, ad esempio, se una societa e costituitail 15 aprile 2017 e l’esercizio sociale termina il 31 dicembre, il superamento del parametro andra verificato nelbilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

2. Requisiti relativi all’attivita innovativa e alla gestione delle societa

9778 La societa deve possedere almeno uno dei requisiti inerenti l’attivita innovativa e la gestioneche esaminiamo nei paragrafi che seguono.

9780 Spese di ricerca e sviluppo (art. 25 c. 2 lett. h, n. 1 DL Start-up) Nel corso dell’attivita diimpresa la societa deve sostenere spese nel settore della ricerca e dello sviluppo in misurauguale o superiore al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione(lettere B ed A del conto economico).Le spese devono risultare dall’ultimo bilancio approvato e devono essere descritte nella notaintegrativa. In mancanza del bilancio nel primo anno di vita della societa, devono risultareda una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della societa.

Precisazioni 1) Nell’ambito delle spese per la ricerca e sviluppo, oltre a quanto previsto dai principicontabili (principio OIC n. 24 sulle immobilizzazioni immateriali), sono incluse le spese relative a:— sviluppo precompetitivo e competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan);— servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;— costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita di ricerca e sviluppo, inclusi socied amministratori;— spese legali per la registrazione e protezione di proprieta intellettuale, termini e licenze d’uso.Sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili.2) Se la societa e una micro-impresa che, in quanto tale, e esonerata dall’obbligo di redazione della nota

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Criterio di classificazionedei crediti

Tipi di credito Caratteristiche Rinvii

in base alle caratteristichedel singolo credito(rilevante per determinarnela somma per cui chiederel’ammissione nelfallimento)

pecuniari hanno a oggetto una somma di denaro 3667 e s.

non pecuniari hanno ad oggetto un bene diverso dal denaro 3690 e s.

condizionali sono quelli a cui e apposta una condizione 3697

solidali sono caratterizzati da piu soggetti obbligati 3699 e s.

SEZIONE 2

Crediti anteriori al fallimento

3610Questa sezione esamina innanzitutto quali sono i tre principali tipi di crediti anteriori alladichiarazione di fallimento (crediti con diritto di prelazione, chirografari e postergati).Sono trattate quindi le regole poste dalla legge per determinare l’ammontare del credito dafar valere in sede di ammissione al passivo con particolare riferimento alla scadenza deicrediti pecuniari e alla possibilita di chiedere il pagamento degli interessi.Sono poi trattati alcuni crediti in particolare (quelli dei lavoratori, dei professionisti e i creditida risarcimento del danno).

I. Tipi di crediti

3613I tipi di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento sono:a) i crediti con diritto di prelazione, ossia i crediti assistiti da privilegio, da pegno o daipoteca;b) i crediti chirografari, ossia quelli non assistiti da una causa di prelazione;c) quelli postergati, ossia quelli che nella ripartizione dell’attivo vengono all’ultimo posto,per legge.

A. Crediti con diritto di prelazione(privilegio, ipoteca, pegno)

3615I crediti con diritto di prelazione sono quelli:— assistiti da un privilegio generale o speciale su beni mobili o immobili;— garantiti da un pegno su uno o piu beni mobili;— garantiti da un’ipoteca su uno o piu beni immobili.Nella prassi sono indicati genericamente con il termine di creditori «privilegiati» con riferi-mento al privilegio che godono nella distribuzione dell’attivo.I creditori con diritto di prelazione devono chiedere ammissione al passivo (devono quindipartecipare al concorso sui beni del debitore fallito) e il giudice delegato deve accertare insede fallimentare le cause di prelazione, le quali devono risultare dallo stato passivo.

Le modifiche normative al regime dei privilegi sono applicabili anche ai crediti gia ammessi al passivo (sebbenesia stato emesso il decreto di esecutivita dello stato passivo), con il limite della definitivita ed esecutivita delpiano di riparto e con l’irrevocabilita dei pagamenti effettuati sulla base dei riparti gia eseguiti (Cass. 10 gennaio1979 n. 157).

3617I creditori con diritto di prelazione possono far valere il loro diritto sul prezzo dei benivincolati per il capitale, gli interessi e le spese (art. 54 c. 1 L.Fall.). Per determinare l’am-

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CREDITI ANTERIORI FALLIMENTO 501

integrativa, la descrizione delle spese di ricerca e sviluppo puo essere riportata in calce allo stato patrimoniale (Parere Min. Svil. Econ. 14 febbraio 2017 n. 50195 che supera il precedente Parere Min. Svil. Econ. 17 novembre 2016 n. 361851).

9782Dipendenti e collaboratori (art. 25 c. 2 lett. h, n. 2 DL Start-up) Per assumere la qualificadi start-up la societa deve impiegare, a qualsiasi titolo, dipendenti e collaboratori con de-terminate caratteristiche e che rappresentino una determinata percentuale rispetto alla forzalavoro complessiva della societa. In particolare la societa puo scegliere di impiegare, comedipendenti o collaboratori:A) soggetti, in percentuale di almeno 1/3 della forza lavoro complessiva della societa, cheabbiano una delle seguenti caratteristiche:— siano in possesso del titolo di dottorato di ricerca o stiano svolgendo un dottorato diricerca presso un’universita italiana o straniera;— siano laureati e abbiano svolto, da almeno 3 anni, attivita di ricerca certificata pressoistituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.B) soggetti in possesso di laurea magistrale (ai sensi dell’art. 3 DM Istruzione, Universita eRicerca 22 ottobre 2004 n. 270) purche in percentuale di almeno 2/3 della forza lavorocomplessiva.Per la verifica della percentuale di 1/3 o di 2/3 richiesta dalla legge si deve effettuare uncalcolo «per teste» (Ris. AE 14 ottobre 2014 n. 87/E).

Precisazioni 1) Ai fini della qualifica di start-up, tra i dipendenti e collaboratori sono inclusi:— i soci-amministratori a condizione che siano anche impiegati nella societa in qualita di soci-lavoratori ocomunque abbiano un impiego retribuito nella societa «a qualunque titolo»; sono invece esclusi se sono meriorgani sociali che amministrano esclusivamente la societa (Ris. AE 14 ottobre 2014 n. 87/E, Parere Min. Svil.Econ. 22 agosto 2014 n. 147538);— gli stagisti solo se retribuiti.Non possono essere inclusi i consulenti esterni, titolari di partita IVA (Ris. AE 14 ottobre 2014 n. 87/E).2) Se una societa, iscritta come start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese, dichiarando dipossedere oltre ai requisiti elencati al n. 9760 e s. anche il requisito relativo al titolo di studio (laurea magistrale) deisoggetti assunti, assume soggetti in possesso di un titolo di studio diverso (ad es. laurea triennale) rispetto aquello indicato dalla legge, non perde la qualifica di start-up innovativa a condizione che possieda almeno unodegli altri due requisiti indicati dalla legge (quello relativo agli investimenti: v. n. 9780; oppure quello relativo alleinvenzioni industriali: v. n. 9784) (Parere Min. Svil. Econ. 3 novembre 2015 n. 222631).

9784Invenzioni industriali (art. 25 c. 2 lett. h, n. 3 DL Start-up) La societa deve essere titolare odepositaria o licenziataria di un titolo di privativa industriale (brevetto, marchio, modello,diritto d’autore ecc.) relativo a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografiadi prodotti a semiconduttori o a una nuova varieta vegetale oppure titolare di diritti relativiad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico specialeper i programmi per elaboratore, purche tali privative siano direttamente inerenti l’oggettosociale e l’attivita d’impresa.

9785Secondo le indicazioni ministeriali:— per «titolare dei diritti» relativi ad un programma per elaboratore si intende non solo

l’autore del programma, ma anche qualunque soggetto (persona fisica o giuridica) legittima-to ad esercitare in esclusiva i diritti di sfruttamento economico relativi al software acquistato(Parere Min. Svil. Econ. 29 ottobre 2015 n. 218415);— una societa titolare di una licenza d’uso su un’invenzione industriale anche soltanto de-

positata (la legge parla infatti di «depositario») e non ancora brevettata puo iscriversi nellasezione speciale del registro delle imprese come start-up (Parere Min. Svil. Econ. 29 ottobre2015 n. 218430, Parere Min. Svil. Econ. 22 agosto 2014 n. 147532: in quest’ultimo parere estato affermato che una s.r.l. semplificata titolare di una licenza d’uso su di un brevetto giadepositato dalla societa «madre» ma ancora in attesa di riconoscimento, non essendo tra-scorsi i 18 mesi previsti per la convalida, puo iscriversi nella sezione speciale del registrodelle imprese);— anche se la legge parla solo di «invenzione industriale», devono ritenersi valide anche leprivative industriali relative a modelli di utilita industriale (definiti dall’art. 82 D.Lgs. 30/2005,c.d. codice della proprieta industriale), sempreche ricorrano tutti gli altri requisiti previstidalla legge (Parere Min. Svil. Econ. 21 aprile 2016 n. 111865, in cui si precisa che talvolta eperaltro difficile distinguere il modello di utilita industriale da un’invenzione: alcuni consi-

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Criterio di classificazionedei crediti

Tipi di credito Caratteristiche Rinvii

in base alle caratteristichedel singolo credito(rilevante per determinarnela somma per cui chiederel’ammissione nelfallimento)

pecuniari hanno a oggetto una somma di denaro 3667 e s.

non pecuniari hanno ad oggetto un bene diverso dal denaro 3690 e s.

condizionali sono quelli a cui e apposta una condizione 3697

solidali sono caratterizzati da piu soggetti obbligati 3699 e s.

SEZIONE 2

Crediti anteriori al fallimento

3610Questa sezione esamina innanzitutto quali sono i tre principali tipi di crediti anteriori alladichiarazione di fallimento (crediti con diritto di prelazione, chirografari e postergati).Sono trattate quindi le regole poste dalla legge per determinare l’ammontare del credito dafar valere in sede di ammissione al passivo con particolare riferimento alla scadenza deicrediti pecuniari e alla possibilita di chiedere il pagamento degli interessi.Sono poi trattati alcuni crediti in particolare (quelli dei lavoratori, dei professionisti e i creditida risarcimento del danno).

I. Tipi di crediti

3613I tipi di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento sono:a) i crediti con diritto di prelazione, ossia i crediti assistiti da privilegio, da pegno o daipoteca;b) i crediti chirografari, ossia quelli non assistiti da una causa di prelazione;c) quelli postergati, ossia quelli che nella ripartizione dell’attivo vengono all’ultimo posto,per legge.

A. Crediti con diritto di prelazione(privilegio, ipoteca, pegno)

3615I crediti con diritto di prelazione sono quelli:— assistiti da un privilegio generale o speciale su beni mobili o immobili;— garantiti da un pegno su uno o piu beni mobili;— garantiti da un’ipoteca su uno o piu beni immobili.Nella prassi sono indicati genericamente con il termine di creditori «privilegiati» con riferi-mento al privilegio che godono nella distribuzione dell’attivo.I creditori con diritto di prelazione devono chiedere ammissione al passivo (devono quindipartecipare al concorso sui beni del debitore fallito) e il giudice delegato deve accertare insede fallimentare le cause di prelazione, le quali devono risultare dallo stato passivo.

Le modifiche normative al regime dei privilegi sono applicabili anche ai crediti gia ammessi al passivo (sebbenesia stato emesso il decreto di esecutivita dello stato passivo), con il limite della definitivita ed esecutivita delpiano di riparto e con l’irrevocabilita dei pagamenti effettuati sulla base dei riparti gia eseguiti (Cass. 10 gennaio1979 n. 157).

3617I creditori con diritto di prelazione possono far valere il loro diritto sul prezzo dei benivincolati per il capitale, gli interessi e le spese (art. 54 c. 1 L.Fall.). Per determinare l’am-

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derano il modello di utilita come «una piccola invenzione», altri dicono che si ha invenzionequando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilita quando si migliora unprodotto gia esistente).

b. Stipula dell’atto costitutivo

9788 I futuri soci stipulano l’atto costitutivo di start-up innovativa davanti al notaio in forma di attopubblico: per il procedimento di costituzione si seguono le regole ordinarie del tipo di societa prescelto. Nell’atto costitutivo il notaio deve inserire le clausole particolari relative alle start-up innovative (ad esempio quelle relative al divieto di distribuzione di utili, alle particolarita sull’oggetto sociale, ecc.). Dopo la stipulazione e il notaio a provvedere alla registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate e all’iscrizione al registro delle imprese (v. n. 9795 e s.).In alternativa, in caso di start-up innovativa in forma di s.r.l. ordinaria unipersonale o pluri-personale, i soci possono scegliere di costituire la societa` senza intervento del notaio come esaminiamo al n. 9790 e s.In ogni caso, dal 1º gennaio 2017 l’atto costitutivo di start-up innovativa e esente dal paga-mento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria in caso di contestuale iscrizione della societa nella sezione speciale del registro delle imprese (art. 26 c. 8 DL Start-up modif. dall’art. 1 c. 66 L. 232/2016).

Astrattamente la legge prevede che tutte le start-up innovative possano essere costituite senza l’intervento del notaio (art. 4 c. 10-bis DL 3/2015 conv. in L. 33/2015 modif. dalla L. 232/2016; tuttavia, alla chiusura redazionale del presente volume, tale modalita e stata resa concretamente operativa esclusivamente per le start-up in forma di s.r.l. ordinaria per la loro rilevanza numerica (esse rappresentano infatti oltre l’80% del numero complessivo delle start-up: a tal proposito si veda la Circ. Min. Svil. Econ. 1º luglio 2016 n. 3691/C). 2) Anche le modifiche all’atto costitutivo possono essere effettuate con atto sottoscritto con firma digitale, senza l’intervento del notaio.

9790 Start-up s.r.l. ordinaria senza notaio (art. 1 c. 1 e 2 DM Svil. Econ. 17 febbraio 2016, DD 1º luglio

2016) Dal 20 luglio 2016 e possibile costituire una start-up innovativa in forma di s.r.l.ordinaria (pluripersonale o unipersonale) mediante atto costitutivo redatto in modalitainformatica e in totale conformita al modello standard ministeriale (di cui all’Allegato A alDM Svil. Econ. 17 febbraio 2016), senza necessita di ricorrere al notaio, in deroga quindi aquanto previsto dall’art. 2463 c.c. Allo stesso modo deve essere predisposto lo statuto, sedisgiunto dall’atto costitutivo.A tale scopo i futuri soci possono redigere l’atto costitutivo conforme al modello standardutilizzando software disponibili sul mercato (Comunicato Stampa Unioncamere e Infocameredel 20 luglio 2016) oppure, piu comodamente, collegandosi alla piattaforma startup.infocame-re.it e accedendo al servizio gratuito on line «Crea o modifica la tua Startup»: attraverso questoservizio compilano i modelli standard di atto costitutivo e statuto riempiendo campi predeter-minati (il sistema indica quali sono le informazioni obbligatorie e quali le facoltative e, inalcuni casi, da la possibilita di scegliere tra piu opzioni proposte: art. 2 DD 1º luglio 2016). Altermine della compilazione vengono prodotti due file che costituiscono rispettivamente l’attocostitutivo e lo statuto conformi al modello standard ministeriale.In caso di mancanza di conformita dell’atto costitutivo con il modello standard ministeriale,v. n. 9797.Resta in ogni caso ferma la possibilita di costituire la societa con atto pubblico notarile (Circ.Min. Svil. Econ. 1º luglio 2016 n. 3691/C).

Per ulteriori approfondimenti si puo consultare sul sito startup.registroimprese.it la «Guida alla costituzione ealla modifica di startup innovative in forma di s.r.l. con modello standard tipizzato» (edizione giugno 2017)predisposta dalle Camere di Commercio in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico.

9791 L’atto costitutivo e lo statuto redatti in modalita informatica devono poi essere sottoscritti daisoci con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 o, dal 1º gennaio 2017, con firmaelettronica avanzata ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 82/2005 (art. 4 c. 10-bis DL 3/2015 conv. in L.33/2015 modif. dalla L. 232/2016).

1308 START-UP COSTITUZIONE Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre© Ed. Francis Lefebvre

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Criterio di classificazionedei crediti

Tipi di credito Caratteristiche Rinvii

in base alle caratteristichedel singolo credito(rilevante per determinarnela somma per cui chiederel’ammissione nelfallimento)

pecuniari hanno a oggetto una somma di denaro 3667 e s.

non pecuniari hanno ad oggetto un bene diverso dal denaro 3690 e s.

condizionali sono quelli a cui e apposta una condizione 3697

solidali sono caratterizzati da piu soggetti obbligati 3699 e s.

SEZIONE 2

Crediti anteriori al fallimento

3610Questa sezione esamina innanzitutto quali sono i tre principali tipi di crediti anteriori alladichiarazione di fallimento (crediti con diritto di prelazione, chirografari e postergati).Sono trattate quindi le regole poste dalla legge per determinare l’ammontare del credito dafar valere in sede di ammissione al passivo con particolare riferimento alla scadenza deicrediti pecuniari e alla possibilita di chiedere il pagamento degli interessi.Sono poi trattati alcuni crediti in particolare (quelli dei lavoratori, dei professionisti e i creditida risarcimento del danno).

I. Tipi di crediti

3613I tipi di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento sono:a) i crediti con diritto di prelazione, ossia i crediti assistiti da privilegio, da pegno o daipoteca;b) i crediti chirografari, ossia quelli non assistiti da una causa di prelazione;c) quelli postergati, ossia quelli che nella ripartizione dell’attivo vengono all’ultimo posto,per legge.

A. Crediti con diritto di prelazione(privilegio, ipoteca, pegno)

3615I crediti con diritto di prelazione sono quelli:— assistiti da un privilegio generale o speciale su beni mobili o immobili;— garantiti da un pegno su uno o piu beni mobili;— garantiti da un’ipoteca su uno o piu beni immobili.Nella prassi sono indicati genericamente con il termine di creditori «privilegiati» con riferi-mento al privilegio che godono nella distribuzione dell’attivo.I creditori con diritto di prelazione devono chiedere ammissione al passivo (devono quindipartecipare al concorso sui beni del debitore fallito) e il giudice delegato deve accertare insede fallimentare le cause di prelazione, le quali devono risultare dallo stato passivo.

Le modifiche normative al regime dei privilegi sono applicabili anche ai crediti gia ammessi al passivo (sebbenesia stato emesso il decreto di esecutivita dello stato passivo), con il limite della definitivita ed esecutivita delpiano di riparto e con l’irrevocabilita dei pagamenti effettuati sulla base dei riparti gia eseguiti (Cass. 10 gennaio1979 n. 157).

3617I creditori con diritto di prelazione possono far valere il loro diritto sul prezzo dei benivincolati per il capitale, gli interessi e le spese (art. 54 c. 1 L.Fall.). Per determinare l’am-

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CREDITI ANTERIORI FALLIMENTO 501

Se sottoscritti in modo diverso, non e possibile procedere all’iscrizione nel registro delleimprese (art. 1 c. 3 DM Svil. Econ. 17 febbraio 2016).Non e richiesta alcuna autentica di sottoscrizione (art. 1 c. 5 DM Svil. Econ. 17 febbraio 2016,art. 1 c. 3 DD 1º luglio 2016).In caso di societa pluripersonale, il procedimento di sottoscrizione da parte dei soci devecompletarsi entro 10 giorni dal momento dell’apposizione della prima sottoscrizione (art. 1c. 4 DM Svil. Econ. 17 febbraio 2016).

Per firma elettronica:— digitale si intende quel particolare tipo di firma che consente al titolare e al destinatario della firma direndere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrita di un documento informatico o di un insieme didocumenti informatici (art. 1 c. 1 lett. s D.Lgs. 82/2005 modif. dal D.Lgs. 179/2016). In concreto per apporre lafirma digitale e necessario dotarsi di una smart-card o un token fisico: a tale scopo e possibile rivolgersi aicertificatori accreditati autorizzati da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) che garantiscono l’identita dei soggettiche utilizzano la firma digitale.— firma elettronica avanzata si intende quella firma che, avendo determinati requisiti (previsti dall’art. 3 c. 1n. 11 Reg. UE 910/2014 richiamato dall’art. 1 c. 1 bis del D.Lgs. 82/2005 introd. dal D.Lgs. 179/2016), permetteal firmatario di essere comunque identificato e di conservare un controllo esclusivo sui dati immessi (unesempio e costituito dalla firma grafometrica che si appone con una specie di penna su un tablet negli ufficipostali o in banca).Per ulteriori approfondimenti si rinvia a Memento Contratti d’Impresa.

9793Registrazione Prima dell’iscrizione nella sezione ordinaria e speciale del registro delleimprese (v. n. 9797), i soci devono registrare l’atto costitutivo: a tale scopo, nelle more dell’at-tuazione della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, devono avvalersi della funzionalitadi registrazione presente nella piattaforma startup.registroimprese.it (art. 3 DD 1º luglio 2016).

In concreto la registrazione avviene secondo le seguenti modalita (art. 3 c. 2 e s. DD 1º luglio 2016):— i soci (o uno di essi) compilano l’apposito modello di registrazione (c.d. Modello 69) inserendo tutti i datinecessari e lo sottoscrivono digitalmente; attraverso la piattaforma, trasmettono, tramite PEC appositamentededicata, al competente ufficio delle entrate, i seguenti documenti: il modello di registrazione sottoscritto,l’atto costitutivo, gli eventuali documenti allegati e la ricevuta di pagamento delle imposte dovute;— l’ufficio delle entrate tramite PEC trasmette all’indirizzo dedicato, la liquidazione finale e gli estremi di

registrazione, che vengono integrati automaticamente attraverso la piattaforma startup.registroimprese.itnella pratica informatica.Per approfondimenti sulle modalita di compilazione dei documenti di registrazione si puo consultare lasezione «Crea o modifica Sart-up → sezione «Guide» nel sito startup.registroimprese.it. Per le modalita diversamento dell’imposta di registro e di bollo si veda anche il Provv. AE 19 luglio 2016 Prot. 2016/115137.

c. Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese

La start-up innovativa deve essere iscritta nel registro delle imprese, oltre che nella sezione 9795 ordinaria, anche nella sezione speciale dedicata specificatamente a questo tipo di societa: l’iscrizione in tale sezione e il presupposto per beneficiare della disciplina agevolativa (art.25 c. 8 DL Start-up).In sede di iscrizione, il registro delle imprese verifica nell’atto costitutivo la sussistenza dei requisiti richiesti per assumere la qualifica di start-up innovativa (v. n. 9802).

Se la start-up e stata costituita con atto notarile, e il notaio ad iscrivere la societa nel registro 9796 delle imprese tramite ComUnica sia nella sezione ordinaria sia nella sezione speciale (secondo le modalita descritte al n. 9798 e s.).

Se la start-up e stata costituita senza notaio (v. n. 9790 e s.), ai fini dell’iscrizione della societa 9797 nella sezione ordinaria del registro, sono i soci a dover trasmettere mediante ComUnica al registro delle imprese l’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione (v.n. 9793). L’adempimento deve essere effettuato entro 20 giorni dall’ultima sottoscrizione (art.2 c. 1 DM Svil. Econ. 17 febbraio 2016, art. 4 c. 1 DD 1º luglio 2016).Contestualmente alla domanda di iscrizione nella sezione ordinaria, deve essere presentata istanza di iscrizione nella sezione speciale secondo le modalita descritte al n. 9798 e s.: l’avviodel procedimento di iscrizione alla sezione speciale e subordinato alla preventiva iscrizione provvisoria della societa in sezione ordinaria (art. 3 DM Svil. Econ. 17 febbraio 2016).

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Criterio di classificazionedei crediti

Tipi di credito Caratteristiche Rinvii

in base alle caratteristichedel singolo credito(rilevante per determinarnela somma per cui chiederel’ammissione nelfallimento)

pecuniari hanno a oggetto una somma di denaro 3667 e s.

non pecuniari hanno ad oggetto un bene diverso dal denaro 3690 e s.

condizionali sono quelli a cui e apposta una condizione 3697

solidali sono caratterizzati da piu soggetti obbligati 3699 e s.

SEZIONE 2

Crediti anteriori al fallimento

3610Questa sezione esamina innanzitutto quali sono i tre principali tipi di crediti anteriori alladichiarazione di fallimento (crediti con diritto di prelazione, chirografari e postergati).Sono trattate quindi le regole poste dalla legge per determinare l’ammontare del credito dafar valere in sede di ammissione al passivo con particolare riferimento alla scadenza deicrediti pecuniari e alla possibilita di chiedere il pagamento degli interessi.Sono poi trattati alcuni crediti in particolare (quelli dei lavoratori, dei professionisti e i creditida risarcimento del danno).

I. Tipi di crediti

3613I tipi di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento sono:a) i crediti con diritto di prelazione, ossia i crediti assistiti da privilegio, da pegno o daipoteca;b) i crediti chirografari, ossia quelli non assistiti da una causa di prelazione;c) quelli postergati, ossia quelli che nella ripartizione dell’attivo vengono all’ultimo posto,per legge.

A. Crediti con diritto di prelazione(privilegio, ipoteca, pegno)

3615I crediti con diritto di prelazione sono quelli:— assistiti da un privilegio generale o speciale su beni mobili o immobili;— garantiti da un pegno su uno o piu beni mobili;— garantiti da un’ipoteca su uno o piu beni immobili.Nella prassi sono indicati genericamente con il termine di creditori «privilegiati» con riferi-mento al privilegio che godono nella distribuzione dell’attivo.I creditori con diritto di prelazione devono chiedere ammissione al passivo (devono quindipartecipare al concorso sui beni del debitore fallito) e il giudice delegato deve accertare insede fallimentare le cause di prelazione, le quali devono risultare dallo stato passivo.

Le modifiche normative al regime dei privilegi sono applicabili anche ai crediti gia ammessi al passivo (sebbenesia stato emesso il decreto di esecutivita dello stato passivo), con il limite della definitivita ed esecutivita delpiano di riparto e con l’irrevocabilita dei pagamenti effettuati sulla base dei riparti gia eseguiti (Cass. 10 gennaio1979 n. 157).

3617I creditori con diritto di prelazione possono far valere il loro diritto sul prezzo dei benivincolati per il capitale, gli interessi e le spese (art. 54 c. 1 L.Fall.). Per determinare l’am-

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La mancata iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, comporta il rifiutodell’iscrizione in sezione ordinaria (art. 5 c. 2 DD 1º luglio 2016).

L’ufficio del registro delle imprese quando riceve la pratica per l’iscrizione della societa nella sezione ordinariala protocolla automaticamente e avvia le verifiche di cui all’art. 2 c. 2 DM Svil. Econ. 17 febbraio 2016 (adesempio controlla che l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi al modello standard, che siano statisottoscritti digitalmente da parte di tutti i soci o, in caso di s.r.l. unipersonale, dall’unico contraente e che ilprocedimento di sottoscrizione si sia concluso entro 10 giorni dal momento dell’apposizione della prima dellesottoscrizioni). In caso di esito positivo procede all’iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollodel deposito nella sezione ordinaria del registro, con la dicitura aggiuntiva «start-up costituita a norma del-l’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezioneordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale». Al momento dell’iscrizione in sezione speciale, l’ufficioelimina la dicitura «iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale» (art.2 c. 3 DM Svil. Econ. 7 luglio 2016, art. 4 c. 2 e s. DD 1º luglio 2016).

9798 Modalita (art. 25 c. 8 e 9 DL Start-up) Per l’iscrizione nella sezione speciale del registro delleimprese e necessario compilare una domanda in formato elettronico (v. n. 9799) a cui deveessere allegata un’autocertificazione del rappresentante legale della societa attestante i re-quisiti di start-up (v. n. 9801). Tutta la documentazione deve essere trasmessa al registro delleimprese in via telematica mediante ComUnica.

9799 Domanda (art. 25 c. 12 DL Start-up) La domanda di iscrizione deve contenere le seguentiinformazioni:a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;c) oggetto sociale;d) breve descrizione dell’attivita svolta, comprese l’attivita e le spese in ricerca e sviluppo;e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding (nel caso in cui questeultime non siano iscritte nel registro delle imprese), con autocertificazione di veridicita;f) elenco delle societa partecipate;g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personaleche lavora nella start-up, esclusi eventuali dati sensibili;h) indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali conincubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, universita e centri di ricerca;i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;l) elenco dei diritti di privativa su proprieta industriale e intellettuale.

Precisazioni 1) La domanda deve essere sempre accompagnata anche dalla denuncia dell’avvio dell’atti-

vita di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi, specificando la natura deiprodotti o servizi in questione e allegando le autorizzazioni o comunicazioni eventualmente richieste (ParereMin. Svil. Econ. 29 settembre 2014 n. 169135). Se l’impresa non comunica l’inizio attivita contestualmente allacostituzione non puo chiedere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizionedell’atto costitutivo nella sezione ordinaria, con l’assolvimento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.2) Le informazioni relative alle spese in ricerca e sviluppo di cui alla lett. d) per le societa di nuova costituzione eper quelle che non hanno ancora presentato il bilancio sono desunte dalla dichiarazione sottoscritta dal legalerappresentante (v. n. 9801) in cui deve essere presentata una previsione dettagliata delle spese in attivita diricerca e sviluppo che la start-up intende sostenere nel corso del primo esercizio di attivita (attribuibili al primoesercizio secondo il principio di competenza).3) In merito all’elenco soci con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, con autocertificazione di veridicita(lett. e), i dati relativi al fiduciante devono essere inseriti in un file a parte rispetto all’autocertificazione diveridicita: a tal proposito si veda la Circ. Min. Svil. Econ. 13 giugno 2017 n. 3699/C.

9801 Autocertificazione Alla domanda si deve allegare un’autocertificazione in cui il rap-

presentante legale della societa attesta che essa ha i requisiti necessari per ottenere la qualificadi start-up innovativa: si riporta di seguito il modello di autocertificazione nella sua versioneaggiornata a settembre 2015, messo a disposizione dal registro delle imprese e consultabile sulsito startup.registroimprese.it (il modello e scaricabile anche dal sito delle diverse CCIAA).

Per il riconoscimento di start-up a vocazione sociale, il legale rappresentante della societa deve allegare

anche un’apposita autocertificazione dichiarando di (Circ. Min. Svil. Econ. 20 gennaio 2015 n. 3677/C):— operare in via esclusiva in uno o piu settori di c.d. «utilita sociale» (v. n. 9768), indicandoli specificatamente;— realizzare, operando in tali settori, una finalita d’interesse generale;— impegnarsi a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto: a tale scopo deve redigere il «Documento didescrizione di impatto sociale» da trasmettere in via telematica al registro delle imprese unitamente all’auto-certificazione (per la redazione di tale documento si puo consultare la Guida per la redazione del «Documentodi Descrizione dell’Impatto Sociale» nell’edizione 21 gennaio 2015).

1310 START-UP COSTITUZIONE Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre© Ed. Francis Lefebvre

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Criterio di classificazionedei crediti

Tipi di credito Caratteristiche Rinvii

in base alle caratteristichedel singolo credito(rilevante per determinarnela somma per cui chiederel’ammissione nelfallimento)

pecuniari hanno a oggetto una somma di denaro 3667 e s.

non pecuniari hanno ad oggetto un bene diverso dal denaro 3690 e s.

condizionali sono quelli a cui e apposta una condizione 3697

solidali sono caratterizzati da piu soggetti obbligati 3699 e s.

SEZIONE 2

Crediti anteriori al fallimento

3610Questa sezione esamina innanzitutto quali sono i tre principali tipi di crediti anteriori alladichiarazione di fallimento (crediti con diritto di prelazione, chirografari e postergati).Sono trattate quindi le regole poste dalla legge per determinare l’ammontare del credito dafar valere in sede di ammissione al passivo con particolare riferimento alla scadenza deicrediti pecuniari e alla possibilita di chiedere il pagamento degli interessi.Sono poi trattati alcuni crediti in particolare (quelli dei lavoratori, dei professionisti e i creditida risarcimento del danno).

I. Tipi di crediti

3613I tipi di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento sono:a) i crediti con diritto di prelazione, ossia i crediti assistiti da privilegio, da pegno o daipoteca;b) i crediti chirografari, ossia quelli non assistiti da una causa di prelazione;c) quelli postergati, ossia quelli che nella ripartizione dell’attivo vengono all’ultimo posto,per legge.

A. Crediti con diritto di prelazione(privilegio, ipoteca, pegno)

3615I crediti con diritto di prelazione sono quelli:— assistiti da un privilegio generale o speciale su beni mobili o immobili;— garantiti da un pegno su uno o piu beni mobili;— garantiti da un’ipoteca su uno o piu beni immobili.Nella prassi sono indicati genericamente con il termine di creditori «privilegiati» con riferi-mento al privilegio che godono nella distribuzione dell’attivo.I creditori con diritto di prelazione devono chiedere ammissione al passivo (devono quindipartecipare al concorso sui beni del debitore fallito) e il giudice delegato deve accertare insede fallimentare le cause di prelazione, le quali devono risultare dallo stato passivo.

Le modifiche normative al regime dei privilegi sono applicabili anche ai crediti gia ammessi al passivo (sebbenesia stato emesso il decreto di esecutivita dello stato passivo), con il limite della definitivita ed esecutivita delpiano di riparto e con l’irrevocabilita dei pagamenti effettuati sulla base dei riparti gia eseguiti (Cass. 10 gennaio1979 n. 157).

3617I creditori con diritto di prelazione possono far valere il loro diritto sul prezzo dei benivincolati per il capitale, gli interessi e le spese (art. 54 c. 1 L.Fall.). Per determinare l’am-

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CREDITI ANTERIORI FALLIMENTO 501

(da predisporre in formato pdf/A-1B/2B,

sottoscritto dal dichiarante con firma digitale

ed allegato alla pratica con codice documento D30)

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA START-UP INNOVATIVA

(art. 25 DL 179/2012 conv. con modif. in L. 221/2012)

Il/La sottoscritto/a.................. nato/a a.................. (..................) il..... /..... /......, di cittadi-nanza.................. residente a.................. (..................) in.................. n................... codice fi-scale.................., in qualita di legale rappresentante della societa.................. con sedea.................. (..................) in.................. n................... codice fiscale.................. - n.REA.................. consapevole che la dichiarazione mendace, la falsita negli atti e l’uso diatti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 delDPR 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergera la non veridicita del contenutodi taluna delle dichiarazioni rese, decadra dai benefici conseguenti al provvedimentoeventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000

DICHIARA

che la su indicata societa e in possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa, diseguito elencati, previsti dall’art. 25, comma 2 DL 179/2012 conv. con modif. in L.221/2012, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Impresedi cui all’art. 25 c. 8 DL 179/2012 conv. con modif. in L. 221/2012:A) e costituita e svolge attivita d’impresa da non piu di sessanta mesi;B) e residente in Italia ai sensi dell’art. 73 DPR 917/86, o in uno degli Stati membri del-l’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purcheabbia una sede produttiva o una filiale in Italia;C) il totale del valore della produzione annua, cosı come risultante dall’ultimo bilancioapprovato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non e superiore a 5 milioni di euro (ilrequisito e richiesto e si intende autocertificato a partire dal secondo anno di attivita);D) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;E) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la com-mercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;F) non e stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione diazienda o di ramo di azienda;G) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti (apporre una croce su almenouna delle scelte seguenti):� le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fracosto e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spesein ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Aifini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sonoaltresı da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppoprecompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del busi-ness plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costilordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita di ricerca e sviluppo,inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietaintellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato esono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loroeffettuazione e assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dellastart-up innovativa.Indica il possesso di tale requisito nell’apposito codice 066 della modulistica registroimprese;� impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale osuperiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo didottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’universitaitaliana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni,attivita di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero,oppure, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di perso-nale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 DM 22 ottobre 2004 n. 270.

9801(segue)

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre COSTITUZIONE START-UP 1311© Ed. Francis Lefebvre

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Criterio di classificazionedei crediti

Tipi di credito Caratteristiche Rinvii

in base alle caratteristichedel singolo credito(rilevante per determinarnela somma per cui chiederel’ammissione nelfallimento)

pecuniari hanno a oggetto una somma di denaro 3667 e s.

non pecuniari hanno ad oggetto un bene diverso dal denaro 3690 e s.

condizionali sono quelli a cui e apposta una condizione 3697

solidali sono caratterizzati da piu soggetti obbligati 3699 e s.

SEZIONE 2

Crediti anteriori al fallimento

3610Questa sezione esamina innanzitutto quali sono i tre principali tipi di crediti anteriori alladichiarazione di fallimento (crediti con diritto di prelazione, chirografari e postergati).Sono trattate quindi le regole poste dalla legge per determinare l’ammontare del credito dafar valere in sede di ammissione al passivo con particolare riferimento alla scadenza deicrediti pecuniari e alla possibilita di chiedere il pagamento degli interessi.Sono poi trattati alcuni crediti in particolare (quelli dei lavoratori, dei professionisti e i creditida risarcimento del danno).

I. Tipi di crediti

3613I tipi di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento sono:a) i crediti con diritto di prelazione, ossia i crediti assistiti da privilegio, da pegno o daipoteca;b) i crediti chirografari, ossia quelli non assistiti da una causa di prelazione;c) quelli postergati, ossia quelli che nella ripartizione dell’attivo vengono all’ultimo posto,per legge.

A. Crediti con diritto di prelazione(privilegio, ipoteca, pegno)

3615I crediti con diritto di prelazione sono quelli:— assistiti da un privilegio generale o speciale su beni mobili o immobili;— garantiti da un pegno su uno o piu beni mobili;— garantiti da un’ipoteca su uno o piu beni immobili.Nella prassi sono indicati genericamente con il termine di creditori «privilegiati» con riferi-mento al privilegio che godono nella distribuzione dell’attivo.I creditori con diritto di prelazione devono chiedere ammissione al passivo (devono quindipartecipare al concorso sui beni del debitore fallito) e il giudice delegato deve accertare insede fallimentare le cause di prelazione, le quali devono risultare dallo stato passivo.

Le modifiche normative al regime dei privilegi sono applicabili anche ai crediti gia ammessi al passivo (sebbenesia stato emesso il decreto di esecutivita dello stato passivo), con il limite della definitivita ed esecutivita delpiano di riparto e con l’irrevocabilita dei pagamenti effettuati sulla base dei riparti gia eseguiti (Cass. 10 gennaio1979 n. 157).

3617I creditori con diritto di prelazione possono far valere il loro diritto sul prezzo dei benivincolati per il capitale, gli interessi e le spese (art. 54 c. 1 L.Fall.). Per determinare l’am-

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre CREDITI ANTERIORI FALLIMENTO 501

Indica il possesso di tale requisito nell’apposito codice 067 della modulistica registroimprese;� sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a unainvenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o auna nuova varieta vegetale, oppure sia titolare dei diritti relativi ad un programma perelaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi perelaboratore, purche tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’at-tivita d’impresa.Indica il possesso di tale requisito nell’apposito codice 068 della modulistica registroimprese.

Se si intende qualificare l’impresa come start-up innovativa a vocazione sociale,

aggiungere:

Ai sensi dell’art. 25 c. 4 DL 179/2012 conv. con modif. in L. 221/2012, il sottoscritto� dichiara che:a) opera in via esclusiva in uno o piu dei settori indicati all’art. 2 c. 1 D.Lgs. 112/2017 [ilD.Lgs. 112/2017 ha sostituito, dal 20 luglio 2017, il D.Lgs. 155/2006];b) indica tale/i settore/i nell’apposito codice 034 della modulistica registro imprese;c) dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalita d’interesse generale;d) si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.

[Luogo] ..................[Data]..................[Sottoscrizione]..................

[Segue Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 -«Codice in materia di protezione dei dati personali»]

9802 Controlli dell’ufficio Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale, l’ufficio del regi-stro delle imprese verifica non solo la regolarita formale dell’attestazione depositata, maanche la reale presenza dei prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (v. n.9767), sempre nei limiti della documentazione in suo possesso (Parere Min. Svil. Econ. 31maggio 2015 Prot. n. 80747). Non valuta invece il merito delle dichiarazioni rese in sede dirichiesta di iscrizione nella sezione speciale (Parere Min. Svil. Econ. 29 settembre 2014 n.169135).

Per maggiori dettagli in merito i controlli che deve effettuare il registro delle imprese si veda la Circ. Min. Svil.Econ. 14 febbraio 2017 n. 3696.

9803 Cancellazione dalla sezione speciale In caso di cancellazione della societadalla sezione speciale per perdita dei requisiti di start-up la societa mantiene l’iscrizionenella sezione ordinaria e si producono gli effetti esaminati al n. 9762.In tal caso, se si tratta di s.r.l. ordinaria costituita senza intervento del notaio, non saranecessario ripetere l’atto di costituzione o modificarlo adottando la forma notarile, fino adeventuale successiva modifica statutaria, che seguira le regole ordinarie (art. 5 c. 3 DD 1ºluglio 2016).

d. Verifiche ulteriori del mantenimento dei requisiti

9804 Per mantenere la qualifica di start-up, la societa deve effettuare altri adempimenti, alcuni deiquali periodici. Precisamente deve:a) aggiornare mediante ComUnica le informazioni contenute nella sezione speciale delregistro delle imprese entro 6 mesi dalla data di iscrizione nella sezione speciale e successi-vamente, con cadenza non superiore a 6 mesi (art. 25 c. 14 DL Start-up; per maggiorichiarimenti sul termine di presentazione si veda Circ. Min. Svil. Econ. 29 agosto 2014 n.3672/C);b) depositare al registro delle imprese un’autocertificazione che attesta il mantenimento dei

1312 START-UP COSTITUZIONE Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre© Ed. Francis Lefebvre

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Criterio di classificazionedei crediti

Tipi di credito Caratteristiche Rinvii

in base alle caratteristichedel singolo credito(rilevante per determinarnela somma per cui chiederel’ammissione nelfallimento)

pecuniari hanno a oggetto una somma di denaro 3667 e s.

non pecuniari hanno ad oggetto un bene diverso dal denaro 3690 e s.

condizionali sono quelli a cui e apposta una condizione 3697

solidali sono caratterizzati da piu soggetti obbligati 3699 e s.

SEZIONE 2

Crediti anteriori al fallimento

3610Questa sezione esamina innanzitutto quali sono i tre principali tipi di crediti anteriori alladichiarazione di fallimento (crediti con diritto di prelazione, chirografari e postergati).Sono trattate quindi le regole poste dalla legge per determinare l’ammontare del credito dafar valere in sede di ammissione al passivo con particolare riferimento alla scadenza deicrediti pecuniari e alla possibilita di chiedere il pagamento degli interessi.Sono poi trattati alcuni crediti in particolare (quelli dei lavoratori, dei professionisti e i creditida risarcimento del danno).

I. Tipi di crediti

3613I tipi di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento sono:a) i crediti con diritto di prelazione, ossia i crediti assistiti da privilegio, da pegno o daipoteca;b) i crediti chirografari, ossia quelli non assistiti da una causa di prelazione;c) quelli postergati, ossia quelli che nella ripartizione dell’attivo vengono all’ultimo posto,per legge.

A. Crediti con diritto di prelazione(privilegio, ipoteca, pegno)

3615I crediti con diritto di prelazione sono quelli:— assistiti da un privilegio generale o speciale su beni mobili o immobili;— garantiti da un pegno su uno o piu beni mobili;— garantiti da un’ipoteca su uno o piu beni immobili.Nella prassi sono indicati genericamente con il termine di creditori «privilegiati» con riferi-mento al privilegio che godono nella distribuzione dell’attivo.I creditori con diritto di prelazione devono chiedere ammissione al passivo (devono quindipartecipare al concorso sui beni del debitore fallito) e il giudice delegato deve accertare insede fallimentare le cause di prelazione, le quali devono risultare dallo stato passivo.

Le modifiche normative al regime dei privilegi sono applicabili anche ai crediti gia ammessi al passivo (sebbenesia stato emesso il decreto di esecutivita dello stato passivo), con il limite della definitivita ed esecutivita delpiano di riparto e con l’irrevocabilita dei pagamenti effettuati sulla base dei riparti gia eseguiti (Cass. 10 gennaio1979 n. 157).

3617I creditori con diritto di prelazione possono far valere il loro diritto sul prezzo dei benivincolati per il capitale, gli interessi e le spese (art. 54 c. 1 L.Fall.). Per determinare l’am-

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requisiti di start-up ed eventualmente li aggiorna (art. 25 c. 15 DL Start-up): approfondiamoquesto adempimento nel paragrafo seguente;c) pubblicare ed aggiornare sul sito internet della societa le informazioni riportate nelladomanda di iscrizione nella sezione speciale (art. 25 c. 13 DL Start-up).

Per la start-up innovativa a vocazione sociale il legale rappresentante deve anche aggiornare annualmente il«Documento di descrizione di impatto sociale» e trasmetterlo in via telematica al registro delle imprese neglistessi termini previsti per l’autocertificazione che attesta il mantenimento dei requisiti di start-up innovativa(Min. Svil. Economico - Guida per la redazione del «Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale» - 21 gennaio2015; Circ. Min. Svil. Econ. 20 gennaio 2015 n. 3677/C). In caso di mancata trasmissione la start-up perde ilcarattere delle «socialita» pur conservando i requisiti per rimanere iscritta nella sezione speciale come start-upinnovativa «ordinaria»; se la trasmissione avviene oltre i termini, la societa puo recuperare lo status speciale distart-up innovativa a vocazione sociale (Parere Min. Svil. Econ. 20 maggio 2016 Prot. n. 141336).

In particolare: deposito dell’autocertificazione (art. 25 c. 15 DL Start-up) Il legale 9806rappresentante deve depositare al registro delle imprese un’autocertificazione che attesta il mantenimento dei requisiti di start-up ed eventualmente li aggiorna entro 30 giorni dall’appro-vazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (maggiori chiarimenti sul termine sono contenuti in Circ. Min. Svil. Econ. 29 agosto 2014 n. 3672/C).In caso di:— ritardato deposito (anche prolungato), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria(ai sensi dell’art. 2630 c.c.) da 103 a 1.032 euro; se il deposito e eseguito entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine la sanzione e ridotta ad 1/3 (Parere Min. Svil. Econ. 19 gennaio 2015 n. 6064);— mancato deposito, la societa decade da benefici, agevolazioni ed esenzioni connessi allestart-up (art. 25 c. 16 DL Start-up; la fattispecie e infatti equiparata alla perdita dei requisiti: v.n. 9762) e viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese. Non si applicano le sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. (Parere Min. Svil. Econ. 22 agosto 2014 n. 147530).Se una start-up innovativa, in sede di costituzione, ha optato per la chiusura ultrannuale (c.d. «chiusura lunga») del primo esercizio sociale, il termine per depositare l’attestazione decorre dalla chiusura del primo esercizio di durata ultrannuale. Ad esempio unasocieta costituita il 1º novembre 2017 stabilisce che il primo esercizio sociale si chiude il31 dicembre 2018 (e non il 31 dicembre 2017): in tal caso l’attestazione potra essere depo-sitata nel corso del 2019 e comunque entro il 30 giugno 2019 (ai sensi dell’art. 25 c. 15 DLStart-up) (Parere Min. Svil. Econ. 25 gennaio 2016 n. 17070).

Il Ministero ha chiarito che il deposito del bilancio o per lo meno l’approvazione dello stesso rappresenta ilpresupposto per la redazione della dichiarazione di attestazione del mantenimento dei requisiti: pertanto ladichiarazione presentata in assenza di bilancio depositato deve considerarsi come se non fosse stata presen-tata (Parere Min. Svil. Econ. 20 maggio 2016 n. 141293).

B. Come diventare una start-up(art. 25 c. 3 DL Start-up )

9808Anche una societa gia esistente puo diventare una start-up, purche non sia stata costituita inconseguenza di un’operazione straordinaria di fusione o scissione e non derivi da unacessione di azienda o di ramo d’azienda e purche, oltre ai requisiti visti al n. 9760 e s.,siano rispettate le condizioni esaminate di seguito.

9809Data di costituzione Una societa gia esistente puo assumere la qualifica di start-upinnovativa e godere delle agevolazioni a condizione che la sua costituzione sia avvenuta danon piu di 60 mesi (termine in vigore dal 26 marzo 2015, data di entrata in vigore del DL3/2015 conv. in L. 33/2015 che ha modificato l’art. 25 c. 2 lett. b DL Start-up; in precedenza iltermine era di 48 mesi).

Secondo Assonime il termine decorre dalla data di iscrizione della societa nella sezione ordinaria del registrodelle imprese (Circ. Assonime n. 11/2013).

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre COSTITUZIONE START-UP 1313© Ed. Francis Lefebvre

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