Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 2018-01-27 · sione Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016 -...

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ORDINANZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di NUORO nei confronti di: BOTTICELLI NOEMI, n. 30/09/1991 a Roma BICCHIRI ANTONIO, n. 14/08/1965 a Siniscola SIRCANA ANTONELLA, n. 6/05/1966 a Genova - CAPULLI DAVIDE, n. 8/02/1964 a Cagliari - PALA LORENA, n. 5/0671969 a Sassari - KARACSNYOVA BRIGITA, n. 30/04/1974 a Bratislava - BOTTICELLI MAILA, n. 18/03/1996 a Roma - PUDDORI AMBROGIO, n. 2/09/1954 a Lula - USAI DANIELE, n. 1/03/1980 a Nuoro - PINTUS PASQUALE, n. 5/01/1951 a Bitti CONTU ASSUNTINA, n. 15/08/1957 ad Onani MELONI GIUSEPPE ANTONIO, n. 7/08/1939 a Posada VENTRONI GIOVANNA MARIA, n. 5/05/1944 a Posada Penale Ord. Sez. 3 Num. 3677 Anno 2018 Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 01/12/2017 Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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ORDINANZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di NUORO

nei confronti di:

BOTTICELLI NOEMI, n. 30/09/1991 a Roma

BICCHIRI ANTONIO, n. 14/08/1965 a Siniscola

SIRCANA ANTONELLA, n. 6/05/1966 a Genova

- CAPULLI DAVIDE, n. 8/02/1964 a Cagliari

- PALA LORENA, n. 5/0671969 a Sassari

- KARACSNYOVA BRIGITA, n. 30/04/1974 a Bratislava

- BOTTICELLI MAILA, n. 18/03/1996 a Roma

- PUDDORI AMBROGIO, n. 2/09/1954 a Lula

- USAI DANIELE, n. 1/03/1980 a Nuoro

- PINTUS PASQUALE, n. 5/01/1951 a Bitti

CONTU ASSUNTINA, n. 15/08/1957 ad Onani

MELONI GIUSEPPE ANTONIO, n. 7/08/1939 a Posada

VENTRONI GIOVANNA MARIA, n. 5/05/1944 a Posada

Penale Ord. Sez. 3 Num. 3677 Anno 2018

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: SCARCELLA ALESSIO

Data Udienza: 01/12/2017

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avverso la ordinanza del tribunale del riesame di NUORO in data 23/05/2017;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. L. Cuomo, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M.;

udite, per gli indagati, le conclusioni del difensore, Avv. C. Capasso (difenosre di

tutti gli indagati, tranne che per gli indagati Meloni e Ventroni, assistiti dall'Avv.

B. Scaramazza assente), che ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.M.;

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 23.05.2017, depositata in data 25.05.2017, il

tribunale del riesame di Nuoro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta

nell'interesse di tutti gli indagati c.s. generalizzati, avente ad oggetto il decreto di

convalida del sequestro probatorio emesso dal PM/tribunale di Nuoro in data

27.04.2017, eseguito in pari data, avente ad oggetto gli immobili meglio descritti

nel provvedimento (magazzini, rispettivamente, di proprietà Bicchiri/Sircana, Ca-

pulii, Pala, Karacsnyova, Botticelli Noemi e Maila, Puddori ed Usai, nonché un ap-

partamento di proprietà Pintus/Contu ed altro immobile di proprietà Meloni/Ven-

troni), in quanto si procede per una serie di reati (artt. 110, c.p. e 44, d.P.R. n.

380 del 2001; artt. 110, c.p. e 481 c.p.; artt. 110, c.p. e 483, c.p.; artt. 624 e 65,

c.p.), contestati come commessi in epoca anteriore e prossima all'8.03.2017.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il

tribunale di NUORO, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti stretta-

mente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce il P.M. ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett.

c), c.p.p., in relazione all'art. 253 cod. proc. pen.

Si duole il PM ricorrente, in sintesi, del fatto che i giudici del riesame hanno an-

nullato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio disposto dal P.M.,

ritenendo "obiettivamente insussistente" la motivazione in ordine alle esigenze

probatorie a fondamento del sequestro; si tratterebbe di affermazione giuridica-

mente errata; dopo aver in particolare dato atto dell'esistenza di due orientamenti

contrapposti di questa Corte (da un lato, quello di cui è da ultimo espressione ez.

2, n. 52259 del 28/10/2016 - dep. 07/12/2016, Esposito, Rv. 268734, secondo

cui il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato

deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sus-

sistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto

di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accerta-

mento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa", a

differenza del sequestro delle cose pertinenti al reato che necessita di specifica

motivazione su quest'ultimo specifico aspetto; dall'altro, quello di cui è espres-

sione Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016 - dep. 11/01/2017, Bernardi, Rv. 268736,

secondo cui il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere ne-

cessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al pre-

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supposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, po-

tendo farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione proba-

toria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio

sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose

che lo compongono), il P.M. osserva che, ve si seguisse il primo, l'affermazione

secondo cui l'esigenza probatoria è in re ipsa nel decreto di sequestro avente ad

oggetto il corpo di reato renderebbe evidente l'errore in cui è incorso il giudice del

riesame, in quanto nei reati edilizi il bene immobile è il corpo del reato e, nella

specie, il sequestro era stato disposto, tra gli altri, anche per il reato edilizio di cui

all'art. 44, D.p.r. n. 380 del 2001, donde l'uso di formule sintetiche o prestampate

per la convalida del sequestro probatorio della p.g. sarebbe sufficiente a soddisfare

l'onere motivazionale richiesto; il P.M. ricorrente, peraltro, osserva che, quand'an-

che tuttavia si ritenesse di dover seguire il secondo, più rigoroso orientamento

(quello che sembra seguire il giudice del riesame), purtuttavia sarebbe ravvisabile

nel caso in esame un evidente errore giuridico, in quanto il principio più rigoroso

affermato dalla Cassazione soffre un'eccezione che il tribunale del riesame sem-

brerebbe ignorare, laddove cioè si afferma che l'uso di formule sintetiche nel de-

creto di convalida del sequestro probatorio sarebbe consentito "nel solo caso in

cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed imma-

nente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla pecu-

liare natura delle cose che lo compongono"; nel caso in esame, si osserva, non v'è

alcun dubbio non solo sul fatto che i beni immobili costituiscano corpo del reato in

tutti i casi in cui si proceda per reati edilizi, ma anche sul fatto che i beni immobili

sequestrati in seno ad un procedimento penale per reati edilizi presentano quale

connotato ontologico e immanente di immediata evidenza, la loro finalizzazione

probatoria, dal momento che l'attività investigativa non potrà che passare attra-

verso una puntuale verifica delle difformità prima facie riscontrate nella fase ini-

ziale dell'indagine.

2.2. Deduce il P.M. ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606,

lett. c), c.p.p., sotto il profilo della violazione di legge per motivazione apodittica

ed apparente.

Si duole il PM ricorrente, in sintesi, del fatto che, ove si ritenesse che il provvedi-

mento del tribunale del riesame riguardi, oltre che la omessa motivazione sulle

esigenze probatorie poste a fondamento della convalida del sequestro probatorio

(questione in relazione alla quale valgano le considerazioni di cui al primo motivo,

anche l'omessa motivazione in ordine al fumus dei reati per cui è stato disposto il

sequestro, l'impugnato provvedimento sarebbe inoltre censurabile perché affetto

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dal vizio di motivazione apodittica od apparente; da un lato, perché l'ordinanza

impugnata sembrerebbe far riferimento a presunte carenze motivazionali riguar-

danti le "esigenze probatorie" non ritenendo esercitabile il potere di integrazione

da parte del tribunale del riesame per la mancata specificazione delle esigenze

probatorie poste a fondamento del decreto di convalida, dall'altro, perché i giudici

del riesame non avrebbero tenuto conto della più recente giurisprudenza di legit-

timità secondo cui l'onere di motivazione del decreto di convalida in ordine al reato

da accertare deve essere modulato in ragione della "progressione processuale"; il

riferimento, a tal fine, è alla recente decisione di questa Corte secondo cui in tema

di sequestro probatorio, l'onere di motivazione in ordine al reato da accertare,

deve essere modulato in ragione della progressione processuale cosicché nella

fase iniziale delle indagini è legittimo il decreto di convalida apposto in calce al

verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui

si intende procedere, richiamandone "per relationem" il contenuto, sempre che i

fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro.

(Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015 - dep. 21/01/2016, Zhiding Hu, Rv. 265776);

facendo applicazione di tale orientamento, ritiene il P.M. ricorrente, il provvedi-

mento stigmatizzato dal giudice del riesame invece risponderebbe ai requisiti mo-

tivazionali richiesti, nella misura in cui ciascuno dei sequestri operati dalla p.g. ed

oggetto della convalida reca, nel relativo verbale, autonoma e chiara descrizione

delle difformità riscontrate con riferimento alle singole porzioni immobiliari, cosic-

chè ciascun sequestro risulterebbe accompagnato da una compiuta indicazione,

compatibilmente con la fase procedinnentale in atto, delle ragioni che hanno in-

dotto gli operanti prima ed il P.M. poi a ritenere sussistente il fumus del reato

edilizio (e, tal proposito, il P.M. ricorrente indica nel ricorso alle pagg. 10/11, per

ogni singolo verbale, gli elementi descrittivi delle ragioni indicate a sostegno del

fumus); i giudici del riesame, pertanto, non avrebbero tenuto in alcun conto i

contenuti dei predetti verbali, che integravano il contenuto del decreto di convalida

nella misura in cui descrivevano compiutamente, compatibilmente con la fase pro-

cedimentale in atto, i fatti per cui si procede; sarebbe, conclusivamente, il prov-

vedimento impugnato e non il decreto di convalida del P.M. a presentare una mo-

tivazione assente in toto, non avendo tenuto conto dei verbali di sequestro, senza

nulla affermare sul punto.

3. Con memoria depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data

14.01.2017, la difesa degli indagati, nel confutare le argomentazioni della P.M.

ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Ritiene il Collegio che la verifica della fondatezza delle doglianze esposte dal

P.M. dipende dalla soluzione della seguente questione giuridica, sulla quale, pe-

raltro, si registra un attuale contrasto giurisprudenziale:

Se, per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro probatorio

possa essere motivato con formula sintetica ove la funzione probatoria del mede-

simo costituisca connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato,

di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo com-

pongono o debba, invece, a pena di nullità, essere comunque sorretto da idonea

motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per

l'accertamento dei fatti.

5. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni che condurrebbero questo Collegio ad

aderire alla soluzione prospettata dal P.M. ricorrente, è corretto muovere dal prov-

vedimento impugnato in cui i giudici del riesame, accogliendo la prima questione

sollevata dagli indagati, rilevavano la sostanziale assenza di motivazione del prov-

vedimento affermando che, per le carenze ne suoi passaggi essenziali, lo stesso

avrebbe impedito la concreta verifica dell'esistenza dei presupposti della misura;

nella specie, si legge nell'ordinanza, la motivazione del provvedimento di convalida

del sequestro eseguito dalla p.g., da cui si evincano i presupposti del vincolo e

della configurabilità del reato, potrebbe essere integrato dal tribunale del riesame

in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze proba-

torie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state almeno indi-

cate seppure in maniera generica nel provvedimento impugnato, condizione che

nella specie viene ritenuta dai giudici del riesame obiettivamente insussistente.

6. Quanto, poi, al provvedimento di convalida emesso dal P.M., nello stesso sono

richiamati gli articoli di legge che si assumono violati (tra cui l'illecito edilizio di cui

all'art. 44, Dp.R. n. 380 del 2001), il richiamo ai verbali di sequestro operati nei

confronti degli indagati in data 24.04.2017 dalla p.g. operante, l'asserzione se-

condo cui l'attività della p.g. sarebbe stata legittimamente compiuta ed, infine, la

seguente motivazione "ritenuto che quanto è stato oggetto di sequestro è corpo

di reato o, comunque, cosa pertinente al reato, in particolare trattasi di beni la cui

detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine

della prosecuzione delle indagini".

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7. Tanto premesso, riterrebbe il Collegio di dover aderire al primo motivo di ricorso

del P.M.

Ed invero, può convenirsi con il ricorrente che, pur a fronte dei contrapposti orien-

tamenti giurisprudenziali richiamati circa la latitudine della motivazione del decreto

di convalida del sequestro probatorio da parte del PM, effettivamente, anche quello

più rigoroso (di cui è espressione la già citata Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016 -

dep. 11/01/2017, Bernardi, Rv. 268736, peraltro seguita da giurisprudenza con-

forme: cfr. Sez. 2, n. 33943 del 15/03/2017 - dep. 12/07/2017, Carone, Rv.

270520), pur stabilendo che il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato

deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in

ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei

fatti, precisa tuttavia che è legittimo fare ricorso ad una formula sintetica nel solo

caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed

immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla

peculiare natura delle cose che lo compongono.

Orbene, nella specie, come correttamente rilevato dal PM ricorrente, ad essere

sottoposti a convalida, erano alcuni provvedimenti di sequestro eseguiti dalla p.g.

afferenti a violazioni edilizie, rispetto alle quali è indubbio che l'immobile abusiva-

mente realizzato abbia qualifica di corpo del reato. In materia di violazioni edilizie

è stato, infatti, in più occasioni rilevato come l'immobile abusivo costituisca corpo

del reato (cfr., per tutte Cass., sez. un., 10 ottobre 1987, Bruni, in Cass. pen.,

1988, 420, n. 349). Ed allora, alla luce di quanto sopra, si dovrebbe aderire alla

tesi del P.M. ricorrente secondo cui, da un lato, non può esservi dubbio non solo

sul fatto che i beni immobili costituiscano corpo del reato in tutti i casi in cui si

proceda per reati edilizi (come nel caso di specie, in cui veniva in rilievo, tra le

altre, l'ipotesi di reato di cui all'art. 44, d.P.R. n. 380 del 2001), ma anche sul fatto

che i beni immobili sequestrati in seno ad un procedimento penale per reati edilizi

presentano quale connotato ontologico e immanente di immediata evidenza, la

loro finalizzazione probatoria, dal momento che l'attività investigativa non potrà

che passare attraverso una puntuale verifica delle difformità prima facie riscon-

trate nella fase iniziale dell'indagine.

8. A giudizio del Collegio, peraltro, una volta ritenuta fondata la prospettazione

del P.M. ricorrente, ne seguirebbe anche l'adesione al secondo profilo di censura

svolto nei confronti dell'ordinanza impugnata, afferente all'apparenza motivazio-

nale dell'impugnata ordinanza.

Ed infatti, nella fase genetica del procedimento penale, l'esigenza di descrizione

dei fatti per cui si procede (implicita nell'onere motivazionale che incombe sul

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pubblico ministero all'atto della convalida del sequestro probatorio), ben potrebbe

essere soddisfatta anche da un decreto di convalida apposto in calce al verbale di

sequestro della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per i

quali si intende procedere e nell'ambito dei quali i fatti descritti nel verbale pos-

sono essere ascritti. La contrazione dell'onere motivazionale, come evidenziato

nella richiamata decisione di questa Corte (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015 - dep.

21/01/2016, Zhiding Hu, Rv. 265776), sarebbe infatti giustificata dal rinvio impli-

cito al contenuto dell'atto che si convalida. Qualora tale atto non sia sufficiente-

mente chiaro in ordine ai fatti in corso di accertamento l'onere di motivazione

risulterà proporzionalmente aggravato. Nella specie, i verbali di sequestro "con-

validati" integravano il contenuto del decreto di convalida nella misura in cui de-

scrivevano compiutamente, compatibilmente con la fase procedinnentale in atto, i

fatti-reato edilizi per cui si procede.

9. La fondatezza del ricorso del P.M. determinerebbe dunque l'annullamento

dell'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Nuoro per nuovo esame.

10. Ciò, tuttavia, comporterebbe la necessità per questo Collegio di doversi disco-

stare dal principio di diritto affermato da questa stessa Corte nella sua più auto-

revole composizione con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep.

13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226711, così ufficialmente mas-

simata: «Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro

a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in

ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei

fatti». Si impone, tuttavia, doverosamente, la rimessione della questione alle Se-

zioni Unite, non soltanto ai sensi del comma primo, ma anche - attesa la poten-

ziale adesione di questo Collegio alla tesi prospettata dal P.M. ricorrente nel caso

esaminato - ai sensi del nuovo comma primo-bis dell'art. 618 del vigente codice

di rito, secondo cui "Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio

di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la

decisione del ricorso".

11. Sul punto, quale minimo contributo del Collegio alla valutazione superiore, si

rappresenta quanto segue.

La necessità di esplicitare le esigenze probatorie nell'ambito di un sequestro

avente ad oggetto il corpo di reato è argomento sul quale vi è stato un peculiare

dibattito che ha visto, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, il susseguirsi

di molteplici interventi delle Sezioni Unite.

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Due, essenzialmente, gli orientamenti che si sono contrapposti.

Da un lato, si sostiene l'automatica assoggettabilità al sequestro del corpus delicti

ritenendo, per quest'ultimo, l'esigenza probatoria in re ipsa; dall'altro lato, invece,

si considera in ogni caso necessaria un'apposita verifica circa la sussistenza delle

finalità probatorie, anche a fronte del corpo di reato.

12. In particolare, sul primo versante, la distinzione operata tra corpo del reato e

cose pertinenti al reato ai fini della motivazione del decreto di sequestro nasce da

una lettura del dato normativo che connette l'aggettivo "necessarie", contemplato

dall'art. 253, comma primo, alle sole "cose pertinenti al reato", in quanto utilizzato

al femminile plurale. Cosicché, si sostiene, se si fosse voluto riferire il termine

"necessarie" anche al corpo del reato, seguendo le comuni regole grammaticali si

sarebbe dovuto declinare quell'aggettivo al maschile plurale. Ne discende, secondo

quest'orientamento, che il corpo del reato è, per sua natura, inscindibilmente le-

gato all'illecito in un rapporto di immediatezza tale da far apparire necessaria

senza ombra di dubbio l'acquisizione tramite sequestro a fini di prova e di accer-

tamento dei fatti. In tal caso, è considerato sufficiente che la motivazione si in-

centri, più che sulla sussistenza delle esigenze probatorie idonee a giustificare il

provvedimento di adprehensio, come sarebbe nel caso di cose pertinenti al reato,

sulla configurabilità della res quale corpo del reato. A fronte di tali oggetti, invero,

si tende a porre attenzione prevalentemente, se non esclusivamente, all'effettiva

possibilità di qualificare la cosa come corpus delicti, accertando la presenza del

rapporto di immediatezza, descritto dall'art. 253, comma secondo, tra la res e

l'illecito ( C., Sez. VI, 6.10.1998, Calcaterra, in Mass. Uff., 212678; C., Sez. VI,

20.1.1998, Gulino, in Mass. Uff., 210821; C., Sez. III, 23.11.1995, Sassoli De

Bianchi, in CP, 1996, 3074; C., Sez. I, 5.6.1992, Tognoni, in Mass. Uff., 191736;

C., Sez. H, 4.11.1991, Sacchetti, in ANPP, 1992, 401; C., Sez. VI, 28.11.1990,

Patelli, in CP, 1991, 758; C., Sez. III, 28.9.1990, Monti, in CP, 1991, 286).

D'altro canto, al fine di ovviare ad automatismi legati alla qualità della res, si è

rilevato come la finalità probatoria delle cose che costituiscono il corpo di reato

non può essere presunta, ma va accertata di volta in volta, tanto che si tratti di

cosa pertinente al reato quanto di corpo del reato, dovendosi, altrimenti, prospet-

tare un quarto genere di sequestro oltre ai tre già previsti dal codice di rito (pro-

batorio, conservativo e preventivo). Tra gli argomenti a sostegno di questa tesi,

specifica attenzione è stata data al disposto dell'art. 262, relativo alla restituzione

delle cose sequestrate una volta venute meno le esigenze probatorie, da cui si

ricavava l'intenzione del legislatore di fissare esplicitamente un nesso imprescin-

dibile tra la misura e le predette istanze (su quest'ultimo aspetto, v. C., Sez. VI,

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15.6.1992, Bottinelli, in Mass. Uff., 191268; e, più in generale, C., Sez. I,

17.11.1992, Gennari, in CP, 1994, 1616; C., Sez. I, 17.11.1992, Gennari, in Mass.

Uff., 192804; C., Sez. VI, 13.3.1992, Migliore, in GI, 1992, II, 445; C., Sez. III,

9.12.1991, Giordano, in CP, 1993, 654).

13. Su questo tema le Sezioni Unite di questa Corte, in un primo momento, scon-

fessarono quell'orientamento che riteneva superflua la motivazione a proposito del

corpus delicti: venne corretta l'analisi sintattico-grammaticale dell'art. 253, rile-

vando come «per ragioni di immediata contiguità sintattica è possibile la concor-

danza dell'aggettivo con l'ultimo nome femminile, quando questo è plurale, anche

se è preceduto da nomi maschili»; si ribadì l'esigenza di verificare tramite la mo-

tivazione la correttezza e la legittimità del provvedimento e, infine, si smentì l'as-

sunto per cui il corpo del reato è sempre necessario per la ricostruzione dei fatti,

prendendo ad es. l'ipotesi di beni oggetto del furto (C., S.U., 18.6.1991, Raccah,

in CP, 1991, 925).

Con una successiva pronuncia le Sezioni Unite (C., S.U., 11.2.1994, Carella, in GI,

1995, II, 24) ribaltarono la posizione precedentemente assunta, rilevando come

la finalità probatoria del corpo del reato è in re ipsa e, pertanto, nel caso di se-

questro probatorio che abbia ad oggetto il corpus delicti non è necessario giustifi-

care la necessità del ricorso a tale mezzo, essendo sufficiente, a tal fine, un ri-

chiamo alla qualificazione della cosa come corpo del reato. In particolare, proprio

quest'ultimo aspetto ha continuato a presentare profili controversi anche dopo la

pronuncia delle Sezioni Unite del 1991, poiché, pur riconoscendo la mancanza di

obbligatorietà nel sequestro del corpo di reato, la relativa motivazione veniva es-

senzialmente circoscritta all'indicazione della qualifica di corpus delicti propria

della res (C., Sez. VI, 10.2.1993, Maiale, in Mass. Uff., 193815; C., Sez. II,

7.1.1993, Morabito, in CP, 1994, 1906). L'attenzione delle Sezioni Unite in questo

secondo intervento si incentrò, infatti, sulla nozione di corpo del reato e, al ri-

guardo, fu evidenziato come siffatto concetto implichi «un vincolo necessario con

la prova del reato», presupponendo un rapporto di immediatezza tra la res e l'il-

lecito penale idoneo a rendere superflua la motivazione sulle esigenze probatorie.

Su questi aspetti, infine, le Sezioni Unite hanno avuto modo di soffermarsi ulte-

riormente nel decidere sui poteri del giudice del riesame in tema di sequestro (C.,

S.U., 20.11.1996, Bassi, in CP, 1997, 1673). In quest'ultimo intervento, il Su-

premo Collegio, sul presupposto che l'organo giurisdizionale è chiamato ad accer-

tare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in raccordo con la realtà proces-

suale, ha rilevato come, anche per il corpo di reato, vada verificata l'esistenza

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della relazione d'immediatezza, delineata dall'art. 253, comma secondo, tra la

cosa stessa e l'illecito penale (C., S.U., 20.11.1996, Bassi, in CP, 1997, 1673).

14. Il problema, tuttavia, ha continuato a non trovare soluzione unanime. Parte

della giurisprudenza, invero, tende a sostenere che, anche nel caso in cui il se-

questro probatorio abbia ad oggetto il corpus delicti, il provvedimento che lo di-

spone deve contenere esplicita motivazione sulla rilevanza che tale cosa assume

ai fini della ricostruzione dei fatti e l'indicazione delle ragioni che rendono neces-

sario il sequestro (C., Sez. VI, 2.4.2014, Visca, in Gdir, 2014, 43, 85). Se così non

fosse, infatti, si verrebbe a configurare "un'ablazione della cosa" priva di quella

giustificazione dell'interesse pubblico che sola può derogare ai principi sanciti

dall'art. 42 Cost. Esigenza, quest'ultima, avvertita soprattutto ove si consideri

come, talvolta, il sequestro possa concernere cose di proprietà di un terzo estraneo

(C., Sez. VI, 20.5.1998, Ferroni, in CP, 1999, 1220). D'altro canto, si sostiene che

quando il sequestro probatorio riguarda cose che assumono la qualifica di "corpo

di reato", non è necessaria una specifica motivazione circa la necessità del seque-

stro stesso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché la qualità di corpo del

reato comporta l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra le cose e l'illecito

penale (C., Sez. III, 8.4.2003, Panico, in Gdir, 2003, 37, 81; C., Sez. V, 7.4.2003,

Zanzi, in Gdir, 2003, 36, 95; C., Sez. III, 24.10.2002, Camozza, in Mass. Uff.,

222974; C., Sez. VI, 7.12.2001, Liccione, in Gdir, 2002, Dossier 3, 85; C., Sez.

III, 27.9.2001, De Masi, in Mass. Uff., 220114; C., Sez. III, 10.7.2000, Volpin, in

CP, 2001, 2777; C., Sez. III, 10.5.1999, Burjak, in Mass. Uff., 213843); in questa

prospettiva, con riferimento ad un ciclomotore coinvolto in un incidente stradale,

C., Sez. IV, 2.3.2010, B., in AGCSS, 2010, 802). In questa prospettiva, la diffe-

renziazione compiuta a proposito dell'oggetto del sequestro probatorio e della cor-

rispondente motivazione ha fatto ritenere che in caso di "corpo del reato" sia (sol-

tanto) richiesta l'indicazione degli elementi che giustificano tale qualificazione (C.,

Sez. VI, 7.11.2002, Bici, in Mass. Uff., 223176).

15. A questo proposito, l'ultimo intervento delle Sezioni Unite ha stabilito che an-

che nell'ipotesi di sequestro avente ad oggetto una cosa costituente corpo del

reato il relativo decreto deve contenere specifica motivazione circa la finalità pro-

batoria che si intende, in concreto, perseguire. Ciò a pena di nullità (C., S.U.,

28.1.2004, Ferazzi, in Mass. Uff., 226711; a tale ultimo indirizzo si è adeguata in

gran parte la successiva giurisprudenza di legittimità: C., Sez. III, 10.2.2015, Pip-

itò, in Gdir, 2015, 29, 79; C., Sez. V, 7.10.2010, p.m. in proc. Cavone, in Mass.

Uff., 249740). In questo caso, tra l'altro, le Sezioni Unite hanno sottolineato come,

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a fronte della carenza di indicazioni da parte del P.M., il giudice del riesame non

può intervenire per integrare la motivazione e indicare le finalità del sequestro,

poiché il sequestro probatorio è atto del P.M. e ad egli spetta l'indicazione dei fini

perseguiti (C., S.U., 28.1.2004, Ferazzi, in Mass. Uff., 226712). Di guisa che, nel

caso in cui la mancanza di motivazione sia radicale, la Corte di Cassazione deve

pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti

(C., S.U., 28.1.2004, Ferazzi, in Mass. Uff., 226713); l'annullamento deve essere,

invece, con rinvio, nell'ipotesi in cui il provvedimento abbia accertato l'esistenza

delle esigenze probatorie ma abbia omesso soltanto di indicarle specificando il

rapporto tra la res oggetto della misura e i fatti da provare (C., Sez. V, 22.6.2004,

Sala, in Gdir, 2004, 32, 88; cfr., però, C., Sez. III, 8.6.2004, Passarelli, in Mass.

Uff., 229496, secondo cui la motivazione del decreto di sequestro probatorio può

essere integrata sia dal P.M., attraverso la presentazione di una memoria scritta,

sia dal giudice del riesame; nonché, nel senso della esistenza di un vero e proprio

"potere-dovere" in capo al giudice del riesame di "integrare" o "riformare" la mo-

tivazione del provvedimento di sequestro carente in punto di esigenze probatorie,

C., Sez. III, 15.7.2004, Marchesini, in Gdir, 2004, n. 40, 93).

16. In prospettiva apparentemente riduttiva rispetto all'insegnamento delle ac-

cennate Sezioni Unite, tenendo conto dell'oggetto sottoposto ad adprehensio (so-

stanza stupefacente) si tende a considerare legittimo il sequestro probatorio del

corpo del reato posto che l'esigenza probatoria del "corpus delicti" è in "re ipsa"

(così, con riguardo al sequestro di sostanza stupefacente, C., Sez. IV, 15.1. 2010,

Bettoni, in Mass. Uff., 246850). D'altra parte, la Corte di cassazione a Sezioni

Unite, decidendo riguardo ad un provvedimento adottato dalla sezione disciplinare

del C.S.M., ha richiamato l'attenzione sul fatto che il sequestro probatorio presup-

pone la configurabilità della res come corpo del reato o come cosa pertinente al

reato e "richiede la rilevanza probatoria dell'oggetto che si intenda acquisire ri-

spetto a un'ipotesi criminosa astrattamente configurabile; ne consegue che la mo-

tivazione del relativo decreto deve riguardare la natura e la destinazione delle cose

sequestrate, più che l'esistenza e la configurabilità del reato, il cui accertamento

è riservato alla decisione sul merito" (C. Civ., S.U. 8.7.2009, n. 15976, Verasani

e altro c. Min. giust., in Mass. Uff., 608990).

17. Anche in dottrina si sono delineate due diverse opinioni al riguardo, sebbene

possa dirsi prevalente quella che ha attribuito alla motivazione un ruolo di garanzia

imprescindibile in ogni caso. In questa prospettiva si collocano coloro che, oltre a

negare rilevanza all'analisi sintattico-grammaticale fatta dell'art. 253, comma

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primo, peraltro, discostandosene, evidenziano la necessità di un indispensabile

rapporto tra il sequestro e le esigenze di ricostruzione dei fatti. Ciò anche sulla

base di quanto prescritto dall'art. 262 a proposito della restituzione delle cose

sequestrate qualora siano venute meno le esigenze probatorie.

In un'ottica diversa, altra parte della dottrina ha escluso la necessità di individuare

le finalità probatorie del sequestro del corpo di reato, dovendo quest'ultimo essere

distinto dal concetto di cose pertinenti al reato anche sul piano operativo, oltre

che sistematico. Peraltro, si è sostenuto che se per il corpus delicti non può sempre

parlarsi di sequestro obbligatorio, la sua rilevanza ai fini della prova è da ritenersi

comunque presunta. Ne consegue che non è sempre necessario dover dimostrare

la sequestrabilità della res.

18. Infine, per l'orientamento cui questo Collegio ritiene di dover aderire si sono

già espresse le Sezioni IIA, IIIA, IV" e VA di questa Corte, limitando l'attenzione

alle decisioni ufficialmente massimate che si discostano dal principio di diritto

espresso dalle Sezioni Unite Ferazzi, ossia le seguenti:

1) Sez. 4, n. 8662 del 15/01/2010 - dep. 03/03/2010, Bettoni, Rv. 246850 (in

tema di convalida del sequestro di sostanza stupefacente);

2) Sez. 4, n. 11843 del 02/03/2010 - dep. 26/03/2010, Bottino, Rv. 247039 (in

tema di rigetto della richiesta di restituzione di un ciclomotore coinvolto in un

incidente stradale);

3) Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013 - dep. 24/10/2013, Di Nino, Rv. 257302;

4) Sez. 2, n. 31950 del 03/07/2013 - dep. 23/07/2013, Fazzari, Rv. 255556;

5) Sez. 2, n. 23212 del 09/04/2014 - dep. 04/06/2014, P.M. in proc. Kasse, Rv.

259579 (in materia di contraffazione di marchi, nella quale la Corte ha, peraltro,

ritenuto "pacifico" il rapporto di immediatezza tra i beni sequestrati e i reati in

contestazione attesa l'inseparabilità dei marchi contraffatti dai prodotti);

6) Sez. 5, n. 48376 del 19/09/2014 - dep. 20/11/2014, Bianchi, Rv. 261968;

7) Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014 - dep. 18/12/2014, Djikine, Rv. 261614 (Fat-

tispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente adempiuto l'obbligo di motiva-

zione del sequestro di merce verosimilmente contraffatta con l'utilizzo della

espressione sintetica relativa alla "necessità di proseguire le indagini");

8) Sez. 5, n. 3600 del 16/12/2014 - dep. 26/01/2015, Yu, Rv. 262673 (Fattispecie

in tema di introduzione sul territorio italiano e commercio di prodotti con falso

marchio e ricettazione degli stessi);

9) Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015 - dep. 28/01/2015, Cheick, Rv. 262379 (Fatti-

specie in materia di contraffazione di marchi di orologi, nella quale la Corte nell'an-

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nullare il provvedimento di sequestro probatorio di una somma di denaro, costi-

tuente corpo di reato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della

finalità perseguita, ha osservato che il denaro, anche nelle ipotesi in cui integri il

corpo del reato, è privo di connotazioni identificative e dimostrative, salvo che

proprio quelle banconote o monete, ad esempio perché contrassegnate o sospet-

tate di falsità, occorrano al processo come elemento di tipo probatorio);

10) Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015 - dep. 18/03/2015, Caruso, Rv. 263130

(Fattispecie in materia di ricettazione, nella quale la Corte ha ritenuto adeguata-

mente motivato il sequestro probatorio di tre sacchetti di coppella di argento e un

lingotto di metallo giallo giustificato dalla necessità di verificare se fossero di pro-

venienza furtiva);

11) Sez. 2, n. 15801 del 25/03/2015 - dep. 16/04/2015, Bellante, Rv. 263759

(Fattispecie in tema di introduzione sul territorio italiano e commercio di prodotti

con falso marchio e ricettazione degli stessi);

12) Sez. 2, n. 50175 del 25/11/2015 - dep. 21/12/2015, Scarafile, Rv. 265525 (la

quale ha peraltro precisato che nel decreto di sequestro probatorio debbano essere

descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto in modo da

dar conto della relazione di immediatezza descritta nell'art. 253 cod. proc. pen.

fra la cosa oggetto di sequestro e l'illecito penale);

13) Sez. 2, n. 6149 del 09/02/2016 - dep. 15/02/2016, Ciurlino, Rv. 266072;

14) Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016 - dep. 11/01/2017, Bernardi, Rv. 268736

(Fattispecie di illecito spandimento su fondo agricolo delle acque di vegetazione

derivanti dall'impresa olearia riferibile all'indagato, nella quale la Corte — pur af-

fermando che può farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la

funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del

compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura

delle cose che lo compongono - ha annullato, in quanto privo di motivazione in

ordine al presupposto della finalità perseguita, il sequestro probatorio del corpo

del reato costituito da un rimorchio agricolo adibito a contenitore di olio di oliva,

dalla documentazione amministrativa ad esso riferita e dal terreno interessato

dallo sversamento);

15) Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016 - dep. 03/11/2016, Mastellone, Rv. 268510;

16) Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016 - dep. 20/10/2016, Di Vito, Rv. 268724

(secondo cui il decreto di sequestro probatorio del denaro costituente il corpo del

reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al

presupposto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, modulata in ra-

gione della progressione processuale e della particolarità del bene sequestrato,

con riferimento al suo collegamento con il reato);

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17) Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016 - dep. 07/12/2016, Esposito, Rv. 268734

(che, in motivazione, ha, tra l'altro, precisato che l'art. 253, comma primo, cod.

proc. pen., ricollega teleologicannente la necessità di accertamento dei fatti solo

all'apprensione delle cose pertinenti al reato, non anche al corpo di reato che si

pone in collegamento diretto ed immediato con la fattispecie incriminatrice evo-

cata, tanto da giustificare in via generale la previsione della confisca ex art. 240

cod. pen.).

19. Per completezza, da ultimo, si rappresenta che il contrasto giurisprudenziale

è stato segnalato dall'Ufficio del Massimario di questa Corte con la Rel. n. 10/15

del 5 febbraio 2015 e, in precedenza, con la Rel. n. 16/2014 del 28 febbraio 2014.

20. Il ricorso deve pertanto essere rimesso alle Sezioni Unite, dipendendone l'esito

dalla soluzione della seguente questione giuridica controversa:

Se, per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro probatorio

possa essere motivato con formula sintetica ove la funzione probatoria del mede-

simo costituisca connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato,

di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo com-

pongono o debba, invece, a pena di nullità, essere comunque sorretto da idonea

motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per

l'accertamento dei fatti.

P.Q.M.

La Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 1 dicembre 2017

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