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CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO per Dirigenti Scolastici “Il Dirigente Scolastico e la sicurezza nella scuola. Una bussola per orientarsi nel mare magnum delle nuove norme” Anno Scolastico 2012/2013 Mario Messina

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CORSO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

per Dirigenti Scolastici

“Il Dirigente Scolastico e la sicurezza nella scuola. Una bussola per orientarsi nel mare magnum delle nuove norme”

Anno Scolastico 2012/2013

Mario Messina

AVVERTENZA

Le seguenti slide devono considerarsi come delle indicazioni dicarattere generale sulla disciplina della sicurezza nei luoghi dilavoro e pertanto non possono considerarsi esaustive di una materiache è contenuta in decine e decine di atti normativi ai qualinecessariamente si rimanda. Bisogna considerare inoltre che dettanecessariamente si rimanda. Bisogna considerare inoltre che dettanormativa è suscettibile di continuo aggiornamento e quindipotrebbe accadere che alcune informazioni risultino obsolete.

Si fa presente, inoltre, che sebbene il presente lavoro sia stato svoltocon tutta l’accuratezza possibile, l’unica fonte certa rimangono lenorme di riferimento ed in particolare la Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana che rappresenta l’unico testo inconfutabile.

PARTE PRIMA

La normativa di riferimento

Un po’ di storia

Anni ‘50

A seguito della legge delega 51/1955vengono emanati numerosi DPR.I tre pilastri dell’apparato normativo

sono: sono: - DPR n. 547/55 (norme per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro)

- DPR n. 164/56 (regolamento per l’edilizia)

- DPR n. 303/56 (norme generali per l’igiene del lavoro)

Anni ‘70

- DM del 18/12/75

Norme tecniche relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di

funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di

opere di edilizia scolastica.

Anni ‘90

- DLgs n. 277/91Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE

e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi

derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro,

a norma dell’art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212. a norma dell’art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212.

- DLgs n. 475/92Attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/89, in materia

di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi

di protezione individuali.

- DLgs n. 626/94Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,

90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento

della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- DLgs n. 242/96Modifiche ed integrazioni al DLgs 19/9/94 n. 626, recante attuazione diModifiche ed integrazioni al DLgs 19/9/94 n. 626, recante attuazione di

direttive Comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza

e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- DLgs n. 493/96Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per

la segnaletica di sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.

- Contratto Collettivo Quadro del 10/7/96In merito agli aspetti applicativi del DLgs 626/94 riguardanti il rappresentante per la sicurezza.

- Decreto del 16/1/97Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, deirappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgeredirettamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzionee protezione.

- Decreto del 28/9/98 n. 382Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenzenegli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini dellenorme contenute nel DLgs 19/9/94, n. 626, e successive modifiche edintegrazioni.

- Decreto 2 maggio 2001Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Anni 2000

- DLgs 23 giugno 2003 n. 195che integra il DLgs 626/94.

����

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e Bolzano emana il:autonome di Trento e Bolzano emana il:

- Provvedimento 26 gennaio 2006che stabilisce i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili delservizio di prevenzione e protezione.

(G. U. N. 37 del 14/2/2006 )

- La Legge Delega 3 agosto 2007 n. 123Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e

delegaal governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

� Introduce il DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza ).Interferenza ).

� Stabilisce che nei contratti di somministrazione di appalto e subappalto devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro che non sono soggetti a ribasso.

DPR n. 547/55

DPR n. 164/56

DPR n. 303/56 DLgs n. 81 del 9 aprile 2008

DLgs n. 475/92 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agostoDLgs n. 475/92 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto2007 in materia di tutela della salute e

DLgs n. 626/94 della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto n. 382/98

Successivamente

IL DLgs n. 81/2008 viene modificato da:

� Legge 2 agosto 2008 n. 129

� Legge 6 agosto 2008 n. 133

� Legge 7 luglio 2008 n. 88

� Legge 27 febbraio 2009 n. 14

� DLgs 3 agosto 2009 n. 106

Quindi il nuovo riferimento normativo

in materia di sicurezza diventa il

DLgs n. 81/2008DLgs n. 81/2008

modificato dal

DLgs n. 106 del 2009

MODIFICA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE

Presso il Ministero del lavoro è istituito:

� IL COMITATO PER L’ INDIRIZZO E LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE E PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA ( presieduto dal Ministro del lavoro)

LA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE

Tale Commissione, tra la altre cose, ha il compito di elaborare entro il 31 dicembre 2010 le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

ENTI PUBBLICI AVENTI COMPITI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

� ISPESL Istituto Superiore Per la Prevenzione e la Sicurezza

del Lavoro

� INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul

Lavoro

� IPSEMA Istituto di Previdenza per il Settore

Marittimo

VIGILANZA

� ASL

� VIGILI DEL FUOCO

Principali cambiamenti introdotti

Il nuovo decreto enfatizza ed affina i principi già introdotti con il decreto 626 che possono essere così riassunti:

Il datore di lavoro deve garantire la massima Il datore di lavoro deve garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile

In particolare recepisce pienamente il disposto dell’ art. 2087 del Codice Civile

art. 2087 del Codice Civile

“l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che,

secondo la particolarità del lavoro, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità

morale dei prestatori di lavoro”.

SONO STATI AGGIUNTI I SEGUENTI RISCHI:

� Collegati allo stress lavoro –correlato

� Riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanzagravidanza

� Connessi alle differenze di genere

� Connessi all’età

� Connessi alla provenienza da altri paesi

• La valutazione dello stress lavoroLa valutazione dello stress lavoroLa valutazione dello stress lavoroLa valutazione dello stress lavoro----correlato correlato correlato correlato è effettuata sulla scorta delle indicazioni è effettuata sulla scorta delle indicazioni è effettuata sulla scorta delle indicazioni è effettuata sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva fornite dalla Commissione Consultiva fornite dalla Commissione Consultiva fornite dalla Commissione Consultiva Permanente e comunque a partire dal 1 Permanente e comunque a partire dal 1 Permanente e comunque a partire dal 1 Permanente e comunque a partire dal 1 agosto 2010agosto 2010agosto 2010agosto 2010agosto 2010agosto 2010agosto 2010agosto 2010

• Il Il Il Il DVR DVR DVR DVR deve essere redatto con criterideve essere redatto con criterideve essere redatto con criterideve essere redatto con criteri di di di di brevità e semplicitàbrevità e semplicitàbrevità e semplicitàbrevità e semplicità

Novità rispetto alla legislazione precedente

(DLgs 626/94)

art. 2 - definizionivengono introdotte ( tra le altre) le seguenti definizioni:

� Sorveglianza sanitaria� Sorveglianza sanitaria

� norma tecnica

� buona prassi

� linee guida

� formazione, informazione, addestramento

� riferimento a INAIL – ISPESL

ART. 2Continuazione

� Dirigente:persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

Preposto: � Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

art. 14

Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela

della salute e sicurezza dei lavoratori.

art. 15 - misure generali di tutelaVengono enfatizzate le misure di tutela:

� controllo sanitario

� informazione e formazione adeguata per i lavoratori

� informazione e formazione adeguata per i dirigenti ed i preposti

� istruzioni adeguate ai lavoratori

� partecipazione e consultazione dei lavoratori

� partecipazione e consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

� uso di segnali di avvertimento e sicurezza nella gestione dell’emergenza

� regolare manutenzione degli impianti

art. 16 - delega di funzioni

� possibilità per il datore di lavoro di delegare, a certe condizioni, alcuni compiti

� possibilità al delegato di delegare a sua volta

LA DELEGA DEVE AVERE DATA CERTA, DEVE ESSERE LA DELEGA DEVE AVERE DATA CERTA, DEVE ESSERE ATTRIBUITA PER ISCRITTO, DEVE ESSERE ACCETTATA

IL DELEGATO DEVE POSSEDERE PROFESSIONALITA’ ED ESPERIENZA SULLE FUNZIONI DELEGATE

RIMANE L’ OBBLIGO DI VIGILANZA IN CAPO AL

DATORE DI LAVORO

art. 17 - obblighi del datore di lavoro

non delegabili

� valutazione dei rischi e conseguente elaborazione del documento elaborazione del documento (ammenda da 2000 euro a 4000 euro)

� designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi(arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 4000 euro)

art. 18 - obblighi del datore di lavoro e del dirigente

� nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro)

� designare i lavoratori per la gestione dell’emergenza, tenendo conto delle loro capacità(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 5200 euro)

� fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro)

� provvedere perché soltanto chi ha ricevuto uno specifico addestramento alle zone dove esiste un rischio grave e specifico(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)

� richiedere l’osservazione dei singoli lavoratori alle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali sull’uso dei DPI(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)

continua

� inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria(ammenda da 2000 a 4000 euro)

� adottare misure per il controllo della situazione di rischio in caso di emergenza

� informare il più presto possibile i lavoratori esposti ad un rischio grave ed immediato

� adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento

consentire ai lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori per � consentire ai lavoratori, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di tutela(ammenda da 2000 a 4000 euro)

� consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta, anche su supporto informatico, il Documento di valutazione del rischio ( il documento è consultabile solo in azienda ) (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4000 euro)

continua

� elaborare il documento anche su supporto informatico(ammenda da 2000 a 4000 euro)

� evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi alla popolazione o deteriorare l’ambiente esterno(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 4000 euro)

� comunicare all’INAIL e all’ IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno ( per dati statistici) e quelli che comportano l’assenza di almeno 3 giorni(ammenda da 500 a 1000 euro per un giorno, da 1000 a 4500 euro per 3 giorni)(ammenda da 500 a 1000 euro per un giorno, da 1000 a 4500 euro per 3 giorni)

� consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(ammenda da 2000 a 4000 euro)

� adottare le misure di evacuazione

continua

� nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto munire i lavoratori di tessera di riconoscimento(ammenda da 2000 a 4000 euro)

� nelle aziende con più di 15 lavoratori organizzare la riunione periodica(ammenda da 2000 a 4000 euro)

� aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti produttivi o in relazione al grado di evoluzione tecnica della prevenzione(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro)

� comunicare in via telematica all’INAIL i nominativi dei rappresentanti � comunicare in via telematica all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (ammenda da 50 a 300 euro)

� vigilare che i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa senza il prescritto giudizio di idoneità(sanzione da 1000 a 4500 euro)

continua

fornire al medico competente informazioni in merito ai rischi, all’organizzazione del lavoro ecc.

(sanzione da 1000 a 4000 euro)

� manutenzione degli edifici delle pubbliche Amministrazioni a carico degli Enti proprietari con obbligo di segnalare la richiesta del loro adempimentorichiesta del loro adempimento

� obbligo di vigilare sugli adempimenti degli obblighi delle altre figure presenti in azienda

art. 19 - obblighi del preposto

Chi sono i preposti a scuola?

� I preposti devono vigilare sui corretti adempimenti delle disposizioni aziendali in merito alla sicurezza sui luoghi di lavorosui luoghi di lavoro

� devono frequentare appositi corsi di formazione

Anche per i preposti la violazione dei loro obblighi comporta

le seguenti sanzioni: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro.

art. 20 - obblighi dei lavoratori

Tra le altre cose:

� ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro

� i lavoratori devono osservare le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva

� i lavoratori devono osservare le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva ed individuale

� sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

Sono soggetti alle seguenti sanzioni: arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro.

art. 25 - obblighi del medico competente

TRA LE ALTRE COSE

� COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO E CON IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

� PROGRAMMA LA SORVRGLIANZA SANITARIA

� ISTITUISCE, AGGIORNA E CUSTODISCE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ UNA CARTELLA SANITARIA DI RISCHIO PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA

� FORNISCE INFORMAZIONI AI LAVORATORI SUL SIGNIFICATO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA A CUI SONO SOTTOPOSTI

( arresto fino a tre mesi ammenda fino a 2000 euro)

art. 26 - obblighi connessi ai contratti d’appalto

il datore di lavoro deve:

� verificare l’idoneità tecnico- professionale delle imprese

� acquisire il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

� fornire dettagliate istruzioni sui rischi� fornire dettagliate istruzioni sui rischi

� elaborare il DUVRI

(Sanzioni: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2000 a 6000 euro).

Non si elabora il DUVRI nella prestazione di servizi

intellettuali, nelle mere forniture ed nei lavori o

servizi di durata non superiore a 2 giorni, a meno

che tali lavori o servizi non comportino rischiche tali lavori o servizi non comportino rischi

particolari.

ART. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

L’ articolo fornisce le linee guida per la valutazione dei rischi, aggiorna la lista dei rischi da valutare e stabilisce i contenuti fondamentali del DVR .

Inoltre sancisce che tale documento deve avere data certa attestata dalla sottoscrizione da parte del DATORE DI LAVORO, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE, DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI E DAL MEDICO COMPETENTE

art. 31 - servizio di prevenzione e protezione

� è organizzato dal datore di lavoro

� gli addetti, interni o esterni, devono possedere � gli addetti, interni o esterni, devono possedere adeguate capacità e requisiti (indicati dall’art. 32)

� devono frequentare appositi corsi nei quali è prevista la verifica degli apprendimenti

� tra i rischi devono essere precisati anche quelli di natura ergonomica e da stress

COMPITI DEL SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

� Il servizio di prevenzione e protezione provvedeall’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazionedei rischi e alla elaborazione, per quanto di competenza,delle misure preventive e protettive.Il servizio di prevenzione è coordinato dal Responsabile� Il servizio di prevenzione è coordinato dal Responsabiledel servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed èutilizzato dal datore di lavoro.

� Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il responsabiledi tale servizio non sono soggetti ad alcuna sanzione.

art. 32 - capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

ADDETTI� TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE

SUPERIORE NONCHE’ UN ATTESTATO DI FREQUENZA DI SPECIFICI CORSI CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

RESPONSABILE� IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA, DEVE POSSEDERE UN

ATTESTATO, CON VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI ANCHE DI NATURA ERGONOMICA , DI STRESS LAVORO-CORRELATO, DI ORGANIZZAZIONE , DD E DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE D.

( Si veda accordo Stato – Regioni del 26/1/06 G.U. n.37 del 14/2/06)Continua

continuazione

Le competenze acquisite a seguito dell’attività formativa “devono” essere registrate nel

“libretto formativo del cittadino “

di cui all’art. 2 punto “i” del Dlgs 10/9/2003 n. 276

DOPO 5 ANNI E’ NECESSARIO UN NUOVO AGGIORNAMENTO

continuazione

comma 8

� negli istituti di formazione il datore di lavoro, che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, designa il responsabile individuandolo tra:

� personale interno all’unità scolastica che si dichiara disponibile ed abbia i requisiti

� personale interno ad una unità scolastica che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di Istituti

� in assenza del personale di cui sopra, gruppi di Istituti possono avvalersi dell’opera di un esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione

art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore

di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione

dai rischi

� Deve seguire un corso della durata di un minimo di 16 ore ad un massimo di 48 ore

art. 35 - riunione periodicaart. 35 - riunione periodica

ALMENO UN VOLTA ALL’ANNO� Vi partecipano il datore di lavoro, il RSPP, il RLS, il Medico

competente

� Si esamina il DVR in tutti i suoi aspetti e si programmano gli interventi di formazione e miglioramento

� Della riunione deve essere redatto un verbale

( ammenda da 2000 a 4000 euro )

art. 36 - informazioni ai lavoratori

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione, inoltre deve render noto il nominativo del responsabile del

servizio di prevenzione e protezione, i nominativi servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti e del medico competente.

(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)

art. 37 - formazione dei lavoratori

art. 43 - disposizioni generali sulla gestionedell’emergenza

È organizzata dal datore di lavoro che:

� designa i lavoratori

� adotta tutte le misure perché in caso di pericolo grave ed � adotta tutte le misure perché in caso di pericolo grave ed immediato i lavoratori possano abbandonare il posto di lavoro e mettersi al sicuro

� deve provvedere a formare i lavoratori(arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro)

I lavoratori non possono, se non per gravi motivi, rifiutarela designazione. (arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro)

art. 45 - primo soccorso

Il datore di lavoro:

� lo organizza

� individua i lavoratori in numero adeguato e li forma

� dota la scuola delle attrezzature di primo soccorso in relazione ai rischi dell’attività che viene svolta

art. 46 - prevenzione incendi

Idem – come sopra

art. 47 - rappresentante dei lavoratoriper la sicurezza

� nelle aziende con più di 15 dipendenti è designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratoridai lavoratori

� 1 rappresentante fino a 200 lavoratori

� 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori

� 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori

art. 50 – attribuzioni del rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza

PRATICAMENTE DEVE ESSERE CONSULTATO SU TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA

L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZAL’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

Luoghi di lavoro

da art. 62 ad art. 68

Uso delle attrezzature di lavoro e deidispositivi di protezione individualedispositivi di protezione individuale

da art. 69 ad art. 79

Impianti ed attrezzature elettriche

da art. 80 ad art. 87

Segnaletica di Salute e Sicurezza sul lavoro

da art. 161 ad art.. 164

Movimentazione dei carichi: riferimento e norme tecniche - ISO 11228

da art. 167 ad art.. 170

� Valori indicativi di riferimento: kg 25 per uomini adulti in buono stato di salute

� Donne adulte sane : kg 15/20

La valutazione del rischio deve essere fatta quando i carichisono superiori a 3 kg

Movimentazione manuale dei carichi

art. 167 - campo di applicazione

art. 168 - obblighi del datore di lavoro

� ricorrere a mezzi appropriati, quali attrezzature meccaniche, per � ricorrere a mezzi appropriati, quali attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale dei carichi

� quando non è possibile evitarla, organizzare il lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e di salute

� sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria

art. 169 – informazione, formazionee addestramento

Attrezzature multimediali - videoterminali

da art. 172 ad art. 178

Il datore di lavoro deve analizzare i posti di lavoro conparticolare riguardo a: particolare riguardo a:

� rischi per la vista e per gli occhi

� problemi legati alla postura

� condizioni igieniche ed ambientali

continua

� il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pausa ovvero cambiando di attività

� le modalità di tale interruzione sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale

� in assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa

I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con riguardo ai I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con riguardo ai

rischi per la vista e per gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico.

Salvo casi che richiedono una frequenza diversa, stabilita dal medico

competente, la periodicità delle visite è biennale per i lavoratori che

sono stati classificati idonei con prescrizioni o che abbiano compiuto il

cinquantesimo anno di età.

Per tutti gli altri casi e quinquennale.

AGENTI FISICI art . 180 - 220

Per agenti fisici si intendono:� Il rumore� Gli ultrasuoni,gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche� I campi elettromagnetici� I campi elettromagnetici

( in vigore dal 30 aprile 2012)

� Le radiazioni ottiche di origine artificiale ( in vigore dal 26 aprile 20010)

� Il microclima� Le atmosfere iperbariche

SOSTANZE PERICOLOSEArt. 221 - 265

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Art. 266 – 286

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Art. 287 – 297

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

Art. 298 – 302

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 304 - 306

SEGUONO 51 ALLEGATI, OVVEROSCHEDE TECNICHE DI APROFONDDIMENTODEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEI TREDICI

TITOLI NEI QUALI E’ SUDDIVISO IL DECRETO

PARTE II

LA SICUREZZA A SCUOLA

APPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTI

(DL)

DATORE DI LAVORO

==DIRIGENTE SCOLASTICO

Indicazioni e promemoria per il Dirigente scolastico ( DL)

� Deve munire gli ambienti di lavoro di cassette di pronto soccorso contenentiadeguate dotazioni in relazione alla particolare attività svolta.

� Nell’ assegnare i compiti relativi alla gestione dell’ emergenza è opportuno che ilavoratori siano consenzienti (anche se non possono rifiutare la designazione, se nonper giustificato motivo) ed in posizione funzionale e lavorativa adeguata alle esigenzeorganizzative.organizzative.

� Nell’ individuazione dei coordinatori squadra antincendio e addetti al pronto soccorso(PS ) ; gli addetti devono essere in possesso di attestati di frequenza di corsiformazione ex D.M. 10/3/98 per antincendio e ex D.M. 388/03 per PS.

� Nel dare un incarico agli addetti e ai relativi coordinatori è opportuno che venganoprecisati i compiti non direttamente previsti dalla norma (es. verifica periodica delcontenuto delle cassette di pronto soccorso, registrazione degli interventi di PS oeventuale dotazione assegnata - es. mascherina per rianimazione, ed altri dispositivi).

Indicazioni e promemoria per il Dirigente scolastico ( DL)

Designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

In tutte le unità scolastiche previste dal D.M. n.382/98, il RLS è eletto nei modi previsti dall’ Accordo quadro 10-7-1996 e dall’art.58 del CCNI 31.08.99.

L’elezione (o designazione) del RLS è di esclusiva competenza dei lavoratori (no DS,no SPP)SPP)

Viene individuato prioritariamente dalle RSU tra le RSU; qualora non possa essere individuato tra le RSU, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola ( esclusi gli alunni) art. 73 CCNL vigente.

Se nessuno intende assumersi l’incarico, NON viene designato

Una volta designato, la nomina va comunicata formalmente al DS.

Il DS ha l’obbligo di comunicare all’INAIL provinciale la nuova nomina del RLS (art. 18 c. 1 lett. aa).

Indicazioni e promemoria per il Dirigente scolastico ( DL)

Nomina e formazione di responsabile servizio di prevenzione e

protezione (RSPP ), addetto al servizio di prevenzione e protezione

servizio di prevenzione e protezione (ASPP), rappresentante lavoratori

per la sicurezza (RLS ) Prima di nominare un RSPP interno o esterno , il DS dovrà assicurare la frequenza ad un corso

formativo ex D.Lgs. 195/03 dedicato al settore ATECO 8: modulo A (28 ore), B (24 ore), C (24 formativo ex D.Lgs. 195/03 dedicato al settore ATECO 8: modulo A (28 ore), B (24 ore), C (24 ore), con verifiche d’apprendimento

Previsto aggiornamento quinquennale di 40 ore.

Per quanto riguarda gli ASPP Prima della nomina, dovranno frequentare ad un corso formativo ex D.Lgs. 195/03 dedicato al settore ATECO 8: modulo A (28 ore), B (24 ore), con verifiche d’apprendimento.

Previsto aggiornamento quinquennale di 28 ore.

Dopo la designazione del RLS, il DS dovrà assicurare la formazione prevista di almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici del comparto scuola (meglio se diversificati tra I°e II°ciclo), con verifica di apprendimento + aggiornamento periodico di almeno 8 ore/anno (modalità da stabilire in sede di contrattazione collettiva nazionale), da effettuarsi in orario di lavoro (art. 37 c. 10, 11, 12, art. 50 lett. g).

Indicazioni e promemoria per il Dirigente scolastico ( DL)

Formazione di altre figure sensibili

Formazione addetti antincendioIl DS dovrà assicurare una formazione di 8 ore, per presenze contemporanee

per edificio inferiori a 300, di 8 ore con esame di idoneità tecnica (presso VVF) tra 300 e 1000 presenze contemporanee per edificio, di 16 ore con VVF) tra 300 e 1000 presenze contemporanee per edificio, di 16 ore con esame di idoneità tecnica (presso VVF) per presenze contemporanee superiori a 1000 per edificio (D.M. 10/3/98).

Formazione addetti al pronto soccorsoIl DS dovrà assicurare la formazione di 12 ore con aggiornamento triennale di 4

ore (D.M. 388/03)

DIRIGENTI

� DSGA

� COLLABORATORI DEL PRESIDE CON � COLLABORATORI DEL PRESIDE CON FUNZIONI VICARIE

� RESPONSABILI DI PLESSI O SEZIONI STACCATE

PREPOSTI

� DOCENTI durante le ore di laboratorio� COORDINATORE/I del Personale

Ausiliario� COORDINATORE/I del Personale di � COORDINATORE/I del Personale di

Segreteria� RESPONSABILE dell’Ufficio Tecnico� RESPONSABILE del Magazzino� RESPONSABILE della Biblioteca� RESPONSABILE del Laboratorio

GGGPREPOSTI

Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del DS, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore

Deve però essere redatta e pubblicata una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si ritiene esercitato tale ruolo.

LAVORATORI� TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO

NELL’ ISTITUTO SCOLASTICO

SONO CONSIDERATI LAVORATORI:gli alunni che seguono tirocini formativi e/o di− gli alunni che seguono tirocini formativi e/o diorientamento o di alternanza studio-lavoro;

− gli alunni di ogni ordine e grado ed i partecipantia corsi di formazione che facciano uso deilaboratori, limitatamente all’utilizzo di talilaboratori.

MEDICO COMPETENTE� TITOLI E REQUISITI ESSENZIALI

È necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

− specializzazione in medicina del lavoro;

− docenza in medicina del lavoro;− docenza in medicina del lavoro;

− autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 277/91;

− specializzazione in igiene e medicina preventiva o legale.

� Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua ai sensi del D.Lgs. n. 229/99.

� I medici in possesso dei titoli e dei requisiti � I medici in possesso dei titoli e dei requisiti sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Cosa fa il MEDICO COMPETENTE

� Collabora con il Dirigente Scolastico e con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione.

� Firma il DVR assieme alle altre figure previste dalla normativa.dalla normativa.

� Predispone le misure di prevenzione e protezione.

� Organizza il servizio di pronto soccorso.� Visita i locali della scuola almeno una volta

l’anno.� Fornisce, a richiesta, informazioni ai lavoratori.

SORVEGLIANZA SANITARIA

� La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalle normative vigenti e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 ( D.L.gs 81).

� Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

È A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.

Deve essere assicurata:

− A TUTTI I LAVORATORI.

1. Formazione di base della durata di 1. Formazione di base della durata di almeno 4 ore.

4 ore per settori a rischio basso

2. Formazione specifica 8 ore per settori a rischio medio

12 ore per settori a rischio alto

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA FORMAZIONE

La formazione dei lavoratori deve essere effettuata essenzialmente sul posto di lavoro e deve essere considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.

In caso di formazione on-line svolta a casa con mezzi propri, al lavoratore deve essere riconosciuto tutto il tempo ad essa dedicato come tempo lavorativo e inoltre deve essere risarcito dei costi delle attrezzature utilizzate per tutto il tempo di utilizzo ( consumo di corrente,

batterie etc) .

CORSI DI FORMAZIONE

� I corsi di formazione prevedono un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità e non sono previste verifiche degli apprendimenti (?).

� Possono essere attuati con modalità e-learning solo a determinate condizioni:

- deve essere realizzata sul luogo di lavoro durante le ore di lavoro ( se - deve essere realizzata sul luogo di lavoro durante le ore di lavoro ( se viene effettuata a casa del lavoratore gli deve essere riconosciuta come attività lavorativa);

- Deve avere un programma ed un materiale didattico ben chiaro;

- Deve essere tracciata;

- Deve essere assegnato un tutor con esperienza almeno triennale in attività di docenza in materia di sicurezza;

segue

GG..FORMAZIONE

- Devono essere previste prove di autovalutazione distribuite su tutto il percorso;

- La verifica finale degli apprendimenti deve essere deve essere svolta in presenza;in presenza;

- deve essere possibile memorizzare i tempi i tempi di fruizione.

� Per i Preposti è previsto lo stesso percorso formativo dei lavoratori con l’aggiunta di una formazione particolare la cui durata minima è di 8 ore.

� Una parte dei contenuti può essere trattata � Una parte dei contenuti può essere trattata in modalità e-learning e d è prevista una prova obbligatoria di verifica da effettuarsi con colloqui o test per accertare le conoscenze acquisite.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

� Sono previsti 4 moduli:1. giuridico normativo;2. gestione ed organizzazione della sicurezza;3. individuazione e valutazione dei rischi;4. comunicazione, formazione e consultazione 4. comunicazione, formazione e consultazione

dei lavoratori.� Durata minima 16 ore, da completarsi in 12

mesi. È prevista una prova obbligatoria delle competenze acquisite.

FORMAZIONE DEGLI ALUNNI

� L’ attività di informazione di formazione e diaddestramento deve riguardare anche gli studentinon solo quando utilizzano i laboratori ma anchecome aspetto culturale irrinunciabile.come aspetto culturale irrinunciabile.

� Inoltre devono essere direttamente coinvolti, con deiruoli specifici , nelle esercitazioni sulla gestione dell’emergenza e dell’ evacuazione dell’edificioscolastico.

AGGIORNAMENTO� È previsto per i lavoratori un aggiornamento

quinquennale della durata minima di 6 ore per tutti ilivelli.

� Per i Preposti è previsto un aggiornamento quinquennaledella durata minima di 6 ore (non è del tutto chiaro sequeste 6 ore sono quelle di tutti i lavoratori o se trattasidi 6 ore aggiuntive).queste 6 ore sono quelle di tutti i lavoratori o se trattasidi 6 ore aggiuntive).

� Per i Dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennaledella durata minima di 6 ore.

� N. B. Indipendentemente da quanto sopra indicato sideve procede con l’ aggiornamento ogni volta che siintroducono delle innovazioni che comportano nuovirischi.

TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

l’Accordo Stato – Regioni è statopubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 11gennaio 2012 ( gazzetta n. 8) , a partire dagennaio 2012 ( gazzetta n. 8) , a partire datale data è previsto un tempo di 18 mesiper concludere la formazione.

SINTESI DEGLI ASPETTI DA TENERE SOTTO CONTROLLO

� Predisposizione delle nomine e degli aspetti formali

� Valutazione dei rischi e aggiornamento del relativo documento

� Fornitura dei dispositivi di protezione individuale

� Organizzazione della formazione, informazione e dell’ addestramento

� Organizzazione della sorveglianza sanitaria ( se prevista)Organizzazione della sorveglianza sanitaria ( se prevista)

� Designazione ed organizzazione del personale addetto prevenzione incendi e lotta antincendio

� Organizzazione del Pronto Soccorso ( dotazioni , attrezzature e personale)

� Predisposizione degli aspetti documentali e di addestramento per l’evacuazione in emergenza

� Riunioni periodiche con il personale coinvolto

Normativa essenziale di riferimento

� D.L.gs. N. 81/2008 aggiornato dal D.L. gs 106/99 (testo unico sulla sicurezzaG..);

� D.L.gs. N.758/94 (disciplina sanzionatoria in materia di lavoro);

� Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 n.2407 ( formazione del RSPP e ASPP);

� Linee guida sull’accordo del 26/1/2006 ;

� Accordo 21 dicembre 2011 Stato-Regioni ( formazione del datore di lavoro che intende svolgere la funzione di RSPP, formazione dei lavoratori)

� Accordo Stato –Regioni 25 luglio 2012 (adeguamento e linee applicative degli accordi ex art.34 dlgs 81/08 – formazione on-line)

� Circolare Regione Lombardia n. 7 de 17 settembre 2012( indicazioni sull’applicazione dell’Accordo Stato- Regioni );

� D.I. 6 marzo 2013 ( criteri di qualificazione della figura del formatore )

Poiché tutto quello che viene realizzatonon è mai sufficiente si augura a tutti

BUONA FORTUNABUONA FORTUNA

Mario Messina