LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

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1 LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO PERCORSO FORMATIVO AI SENSI DEL D. L. vo 81/2008 E ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011

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LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO PERCORSO FORMATIVO AI SENSI DEL D. L. vo 81/2008 E ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO. Modulo “A” - Ore: 4 Presentazione del corso La normativa vigente I “concetti” della Valutazione dei Rischi - PowerPoint PPT Presentation

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LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

PERCORSO FORMATIVO AI SENSI DEL D. L. vo 81/2008 E ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011

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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Modulo “A” - Ore: 4

• Presentazione del corso• La normativa vigente• I “concetti” della Valutazione dei Rischi• Infortuni, Incidenti ed infortuni mancati• Le figure della sicurezza

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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Modulo “B” - Ore: 4

• Rischio Elettrico• Rischio Rumore• Rischio Microclima• Videoterminali• Stress Lavoro - Correlato• Movimentazione Manuale dei carichi

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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Modulo “B” - Ore: 4

• Ambienti di Lavoro• Rischio Chimico• Rischio Incendio• Segnaletica• Procedure di Esodo• Procedure organizzative per il Primo Soccorso;• Verifica Finale dell’apprendimento

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LA NORMATIVA VIGENTE

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA

SUL LAVORO

D. L. vo 9 Aprile 2008, n°81

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LA NORMATIVA VIGENTE

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RIFERIMENTI NORMATIVI

La Legislazione precedente al T.U.

• Costituzione (art. 32) • D.P.R. 547 (prevenzione infortuni)• D.P.R. 303 (igiene del lavoro)• L. 300 (statuto dei lavoratori)• D.Lgs. 277 (esposizione a piombo, amianto, rumore)• D.Lgs. 626• D.P.R. 459 (sicurezza delle macchine)• D.Lgs. 494 - 528 (sicurezza nei cantieri)• D.Lgs. 645 (lavoratrici gestanti)• D.P.R. 689 (prevenzione incendi)

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PREMESSA

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UN PO’ DI STATISTICHE…

Ogni 15.000 errori si verificano: • 3.000 incidenti• 29 infortuni• 1 infortunio grave ( morte o grave invalidità )

fonte: banca dati INAIL

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PERICOLO:

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore in grado di causare danni alle persone o all’ambiente

RISCHIO:

concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le dimensioni possibili del danno eventuale

In sintesi:

il pericolo e’ potenziale, il rischio e’ concreto

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Insieme delle azioni che il datore di lavoro mette in atto per conoscere quali rischi sono presenti nell’ambiente di lavoro e per fare una stima di quanto possano essere di danno ai lavoratori.

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Tutte le misure atte a prevenire un infortunio o a proteggere un lavoratore da un rischio di infortunio.

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LE FIGURE DELLA SICUREZZA

• Datore di lavoro• Dirigenti• Preposti• Lavoratori• Medico Competente• SPP(- RSPP)

(- ASPP) • Addetti all’emergenza • Addetti al primo soccorso• RLS

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IL DATORE DI LAVORO (DL)

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi del T.U., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa

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OBBLIGHI PRINCIPALI DEL DATORE DI LAVORO

• redazione del Documento Valutazione Rischi • riduzione dei rischi in azienda• istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione

(SPP)• nomina del Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione (RSPP)• nomina del medico competente• designazione degli addetti all’emergenza• formazione e informazione dei dipendenti

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SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (ART. 55 T.U.)

In caso di violazione delle norme di sicurezza, il nuovo T.U. prevede per il datore di lavoro:

• ammenda da 5.000 a 15.000 €

• arresto fino a 18 mesi

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I DIRIGENTI

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

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IL PREPOSTO

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

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IL LAVORATORE

è la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale

è assimilato al lavoratore l’allievo degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.

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OBBLIGHI DEL LAVORATORE

• osservare le disposizioni aziendali• utilizzare correttamente le macchine • segnalare i difetti di funzionamento• usare correttamente i DPI.• ridurre i rischi, nei limiti delle proprie

possibilità e competenze• Sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria

(Art. 20 comma 2 lett. i) del T.U.)

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DIRITTI-DOVERI DEL LAVORATORE

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni - conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20 comma 1 T.U.)

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2 T.U.)

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IL MEDICO COMPETENTE (MC)

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA

è obbligatoria in presenza di :

• lavorazioni particolari di cui alla Tabella Malattie professionali INAIL (D.M. 14 gennaio 2008), come ad esempio: fibre, polveri, fumi, gas nocivi,vapori di metalli, ecc.

• videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro settimanali)• esposizione ad agenti chimici e/o biologici

serve a tutelare il lavoratore, non a controllarlo!

ha come obiettivi:• assicurare l’idoneità alla mansione (visita preventiva)• ridurre o eliminare i fattori di rischio• monitorare la salute del lavoratore

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IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – (SPP)

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 

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(RSPP)

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

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ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI

Addetto alla prevenzione incendi: persona incaricata dal Datore di lavoro dello svolgimento dei compiti di prevenzione incendi evacuazione e gestione dell’emergenza.

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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

Addetto al Primo Soccorso: persona incaricata dal Datore di lavoro dello svolgimento dei compiti di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – (RLS)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – (RLS)

• e’ designato dalla RSU, se esiste• partecipa alle riunioni periodiche di sicurezza• e’ un tramite tra i colleghi ed il servizio di prevenzione • e’ un utile collaboratore del servizio di prevenzione e protezione per la

sicurezza di tutti• può accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione all’azienda• può esaminare la documentazione aziendale di sicurezza (DVR,

DUVRI e Registro Infortuni) ed estrarne una copia per rendersi conto del contenuto e dei programmi di intervento necessari

Il RLS viene normalmente consultato:• sulla designazione degli addetti al SPP e all’emergenza• sulla valutazione dei rischi• sulle necessita’ di formazione• sulle nuove tecnologie da introdurre

il RLS non ha alcuna specifica responsabilità :

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GLI ORGANI DI VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dai seguenti organi, ognuno con proprie specifiche competenze:

• ASL : tratta la generalità degli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro

• Direzione Provinciale del Lavoro: si occupa delle aziende soggette ai grandi rischi (ad esempio le Centrali termoelettriche) e dell’edilizia

• Comune: per il regolamento di igiene pubblica• VVF: si occupa della prevenzione incendi

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RISCHIO ELETTRICO

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Effetti sull’uomo

Concetti da conoscere

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RISCHIO RUMORE

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MICROCLIMA

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VIDEOTERMINALI

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STRESS LAVORO-CORRELATO

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Rischi Psicosociali emergenti Scuola

Cosa è, chi colpisce, come si valuta, come si riduce

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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

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RISCHIO CHIMICO

Vediamo come comportarsi nei confronti delle sostanze o preparati pericolosi:

Prima di tutto conosciamole:

Simboli di rischio;Frasi di rischio;Frasi di sicurezza;

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GESTIONE DELLE EMERGENZE

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IL PIANO DI EVACUAZIONE

EVENTI:

INCENDIO TERREMOTO ALLUVIONE INQUINAMENTO

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IL PIANO DI EVACUAZIONE

EMANAZIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE:

Viene dato dal dirigente scolastico o da un suo

incaricato

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IL PIANO DI EVACUAZIONE

DIFFUSIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE:

VIENE DIFFUSO UN SEGNALE ACUSTICO CHE DA IL VIA

ALLA PROCEDURA DI EVACUAZIONE

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IL PIANO DI EVACUAZIONE

COMPORTAMENTI IDONEI DEL PERSONALE ATA

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IL PIANO DI EVACUAZIONE

COMPORTAMENTI IDONEI DEL PERSONALE DOCENTE

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IL PIANO DI EVACUAZIONE

COMPORTAMENTI IDONEI ALUNNI

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IL PIANO DI EVACUAZIONE

L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

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IL PIANO DI EVACUAZIONE

LA CHIAMATA DI SOCCORSO

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FORMAZIONE

LA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI:

NORME DI COMPORTAMENTOINDIVIDUAZIONE APRI-FILA E CHIUDI-FILACOMPITI DELL’APRI-FILA E DEL CHIUDI-FILAILLUSTRAZIONE DELLA PLANIMETRIA DELL’ESODO

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IL PIANO DI EVACUAZIONE

LA “DOTAZIONE” DI CLASSE:

PLANIMETRIA DELLE VIE DI FUGAASSEGNAZIONE INCARICHI ALUNNI MODULO DI EVACUZIONE

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SEGNALETICA DI SICUREZZA