Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

28
Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010

Transcript of Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

Page 1: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

Corso promotori sociali

3/4 dicembre 2010

L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010

Page 2: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

L’art. 3 commi 6 e 7 della legge 335/95 ha abolito la pensione sociale e l’ha sostituita con l’assegno sociale.

Rimangono ancora in pagamento le PS liquidate entro il 30/11/1995.

Tutte le domande presentate dal 1/12/1996 in poi danno diritto all’AS, anche se a tale data il richiedente aveva più di 65 anni.

Page 3: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

QUALI SONO I REQUISITI?- 65 anni di età- L’effettiva residenza sul territorio

italiano da almeno 10 anni (L. 133/2008)

- Il rispetto dei limiti di reddito stabiliti per legge

Page 4: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

A CHI SPETTA?- Ai cittadini italiani- Ai cittadini di San Marino - Ai rifugiati politici- Ai cittadini dell’Unione Europea- Agli extracomunitari provvisti di

carta di soggiorno (permesso di lunga durata)

Page 5: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

La legge sancisce il principio dell’inesportabilità dell’assegno sociale.

Questo significa che se si trasferisce la residenza in un altro stato si perde il diritto all’AS.

Page 6: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

L’INPS ha più volte ribadito il concetto di residenza e dimora.

Per avere diritto all’erogazione dell’AS il requisito della residenza si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia.

Ciò significa che la corresponsione dell’AS viene sospesa in caso di permanenza all’estero per un periodo superiore al mese

Page 7: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

ECCEZIONE!!!!!In caso di assenza dall’Italia per

gravi motivi di salute l’AS non viene sospeso.

Spetta all’interessato l’onere della prova esibendo

l’opportuna documentazione sanitaria (eventualmente

tradotta in Italiano)

Page 8: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

IMPORTO E LIMITI DI REDDITOPer l’anno 2010 l’importo dell’AS è

pari ad € 411,53.I limiti di reddito per avere diritto

all’AS sono:- Pensionato solo € 5349,89- Pensionato coniugato € 10699,78

Page 9: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

REDDITI INFLUENTI- Tutti i redditi assoggetabili

all’IRPEF- Pensioni di invalidità civile- Pensioni di guerra- Rendite vitalizie INAIL

Page 10: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

REDDITI INFLUENTI

- Pensioni privilegiate tabellari- Pensioni privilegiate tabellari- Redditi soggetti a ritenuta alla fonte - Redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva (BOT, o a imposta sostitutiva (BOT, CCT, interessi conti correnti ecc.)CCT, interessi conti correnti ecc.)- Gli assegni alimentari- Gli assegni alimentari- Eventuale assegno sociale in - Eventuale assegno sociale in godimento all’altro coniugegodimento all’altro coniuge

Page 11: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

ATTENZIONE!!!!!

Contrariamente a quanto succedeva con la PS, per stabilire i limiti di reddito

per l’AS, si deve considerare il reddito al netto delle ritenute

IRPEF.

Page 12: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

REDDITI ESCLUSI- TFR e relative anticipazioni- Competenze arretrate a tassazione

separata- Quattordicesima mensilità- Indennità di accompagnamento- Rendita casa di abitazione e relative

pertinenze

Page 13: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

REDDITI ESCLUSI- Assegni vitalizi a favore dei

perseguitati politici e razziali (da settembre 2007)

- Gli indennizzi ex lege 210/92 per danni da vaccinazioni obbligatorie e/o trasfusioni

- Trattamenti di famiglia (ANF e/o TF)

Page 14: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

REDDITI ESCLUSI- La pensione liquidata con il sistema

contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione e comunque non oltre 1/3 dell’importo dell’assegno sociale

Page 15: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

REDDITI ESCLUSI- Indennità di comunicazione

sordomuti- Assegni vitalizi ex combattenti

guerra 15/18

Page 16: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

L’assegno sociale viene ridotto fino al massimo del 50% nei confronti dei titolari ricoverati in istituti o comunità con rette a carico degli enti pubblici.

Per stabilire l’entità della eventuale riduzione si deve fare riferimento alla quota di retta rimasta a carico del ricoverato.

Page 17: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

L’ASSEGNO SOCIALE

Sugli AS spettano le maggiorazioni sociali previste per legge, sempre che vengano rispettati i limiti di reddito previsti per legge.

Le leggi di riferimento sono la 388/2000,

la 448/2001 e la 127/2007

Page 18: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

AS DERIVANTE DA INV.CIV.

I titolari di Invalidità Civile al compimento del 65° anno di età perdono l’assegno o la pensione a carico delle regione, per acquisire automaticamente l’assegno sociale da parte dell’INPS.

Page 19: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

AS DERIVANTE DA INV.CIV.

Per la determinazione del diritto alla trasformazione dell’INV.CIV. in AS i limiti di reddito sono differenti.

È influente il solo reddito personale.Per gli INV.CIV. parziali il limite di

reddito 2010 è di € 5349,89Per gli INV.CIV. totali e i sordomuti il

limite di reddito 2010 è di € 15154,24

Page 20: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

AS DERIVANTE DA INV.CIV.

Il titolare di AS derivante da INV.CIV. parziale, che diventi titolare di una pensione diretta di invalidità, a carico di qualsiasi fondo di previdenza obbligatorio, perde il diritto all’AS.

Se la pensione diretta dovesse risultare di importo inferiore all’AS l’interessato può optare per il trattamento di miglior favore.

Page 21: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

AS DERIVANTE DA INV.CIV.

ATTENZIONE!!!!

Le pensioni dei ciechi civili, al compimento dei 65 anni di età, non

vengono trasformate in AS.Se il cieco civile è titolare anche di

INV.CIV. normale questa viene trasformata.

Page 22: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

NUOVE DISPOSIZIONI

Il DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ha modificato i criteri per la verifica del requisito contributivo sia per la concessione sia per il mantenimento dell’AS.

Page 23: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

NUOVE DISPOSIZIONI

PRIMA LIQUIDAZIONE

In caso di prima liquidazione dell’AS il reddito da tenere in considerazione è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva (qualunque sia il tipo di reddito)

Page 24: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

NUOVE DISPOSIZIONI

Una volta attribuito, per la verifica del mantenimento del diritto si dovrà tenere conto che:

1 – i redditi non da pensione, ai fini del diritto e delle misura, sono rilevanti a partire dall’anno successivo a quello di percezione

Page 25: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

NUOVE DISPOSIZIONI

2 – i redditi di una nuova pensione del titolare e del coniuge comportano la revisione sia diritto sia della misura, a partire dalla data di decorrenza della nuova pensione

Page 26: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

NUOVE DISPOSIZIONI

3 – I redditi da pensione dell’anno in corso e gli altri redditi dell’anno precedente costituiscono il metro su cui verificare il diritto e la misura dell’AS per l’anno considerato. Se tale reddito risulta inferiore al limite massimo per il diritto all’AS, questo viene revocato dalla data di liquidazione della nuova pensione

Page 27: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

ESEMPIOESEMPIOLimite di reddito 2010 € 10.699,78Reddito dei coniugi 2008 zeroReddito dei coniugi 2009 1000 (redditi diversi)Pensione con decorrenza 8/2010 1200 mensili (6.100

totali per il 2010)AS in pagamento al 31.5.2010 411,53

Con la vecchia normativa l’AS sarebbe rimasto invariato fino a giugno 2011, perché la pensione avrebbe avuto rilevanza da quella data.

Con la nuova normativa da agosto 2010 spetta un AS di € 143,81.Infatti:Il reddito rilevante dei coniugi è di 7.100 € (1.000 + 6.100)Limite 2010 10.699,78 – 7100 = 3.599,78 (AS per l’anno 2010)AS percepito fino a 7/2010 = € 2.880,713.599,78-2.880,71 = € 719,07 (da spalmare sui mesi da agosto a

dicembre).

Page 28: Corso promotori sociali 3/4 dicembre 2010 L’ASSEGNO SOCIALE E LA LEGGE 122 DEL 30/7/2010.

ESEMPIO

Se il reddito rilevante fosse superiore ad € 10.699,78 l’assegno sociale sarebbe revocato da agosto.

Se la nuova pensione venisse liquidata nel 2011, ma con decorrenza 8/2010 l’AS verrebbe ricalcolato con gli stessi criteri a partire da agosto 2010 e l’eccedenza pagata verrebbe recuperata sugli arretrati della nuova pensione