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CORSO LAVORATORI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

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CORSO LAVORATORI IN MATERIA DI TUTELA DELLA

SALUTE E SICUREZZA

NEI LUOGHI DI LAVORO

MODULO:

FORMAZIONE – Generale

SALUTE: stato di

completo benessere

fisico, mentale e

sociale, non

consistente solo in

un’assenza di malattia

o d’infermità;

TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVOROATORI

LA SICUREZZA IN PILLOLE

Gli scenari possono essere tanti: una zona cucina diun ospedale, un ristorante, un hotel, un bar, …Poniamo di essere in una

e un addetto alla cucina sta pulendo ilpavimento con uno spazzolone bagnato: “non cisono segnali di ‘pavimento bagnato’ e un altrolavoratore scivola”.

LA SICUREZZA IN PILLOLE

L’addetto alla cucinaavrebbe dovutoasciugare il pavimentocon uno spazzoloneasciutto e

perdelimitare la zona. Inquesto caso il secondodelimitare la zona. Inquesto caso il secondolavoratore avrebbeletto il cartello eavrebbe evitato lasuperficie bagnata e,dunque, la caduta.

LA SICUREZZA IN PILLOLE

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al

presente decreto legislativo si intende per:

PERICOLOPERICOLO:: proprietà o qualità intrinseca di un

determinato fattore avente il potenziale di causare

TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVOROATORI,

EVITANDO O RIDUCENDO AL MINIMO PERICOLI E RISCHI

determinato fattore avente il potenziale di causare

danni;

RISCHIORISCHIO:: probabilità di raggiungimento del livello

potenziale di danno nelle condizioni di impiego o

di esposizione ad un determinato fattore o agente

oppure alla loro combinazione;

LA SICUREZZA IN PILLOLE

Un coltello ha la proprietà

innata di TAGLIARE

PERICOLO

RISCHIO

Utilizzando il coltello ci può

essere in funzione delle

modalità e dei tempi di

utilizzo la probabilità di

TAGLIARSI

RISCHIO

LA SICUREZZA IN PILLOLE

La “maggior parte degli

” sono dovuti a “fughe” non“eliminate” di sostanze sul pavimento, a“metodi di pulizia con acqua non sicuri” ealla

TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVOROATORI ,

EVITANDO O RIDUCENDO AL MINIMO PERICOLI E RISCHI,

VALUTANDOLI

R=PxM

Rischio = Probabilità Rischio = Probabilità

di accadimento x

Magnitudo/Danno

LA SICUREZZA IN PILLOLE

Valore Livello Definizioni / Criteri

4Altamente

probabile

� Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.� Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESI, ecc..).� Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.

3 Probabile

� la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.� E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito 3 Probabile � E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.� Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.

2Poco

probabile

� La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi.� Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.� Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

1 Improbabile

� La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.� Non sono noti episodi già verificatisi.� Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

LA SICUREZZA IN PILLOLE

Valore Livello Definizioni / Criteri

4 Gravissimo

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.� Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

3 Grave

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.

3 Grave di invalidità parziale.� Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

2 Medio � Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.� Esposizione cronica con effetti reversibili.

1 Lieve

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.� Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

LA SICUREZZA IN PILLOLE

P4 8 12 16

3 6 9 12

2 4 6 8

1 2 3 4

D1 2 3 4 Azioni correttive indilazionabili

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

LA SICUREZZA IN PILLOLE

INDIVIDUA I 10 ERRORI DA ELIMINARE PER LAVORARE IN SICUREZZAINDIVIDUA I 10 ERRORI DA ELIMINARE PER LAVORARE IN SICUREZZA

ovvero un'inabilitàtemporanea assoluta per un tempomaggiore della rimanente parte dellagiornata o del turno nel quale si èverificatoverificato

L’infortunio in itinere: si tratta d’infortuni avvenuti nel tragitto tra sede del lavoro

e abitazione, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal

lavoro o, comunque, non necessitate. Se non c'è un servizio di mensa aziendale la

voce comprende anche lo spostamento dal luogo di lavoro a quello del pasto.

L'interruzione o la deviazione è necessitata quando è dovuta a causa di forza

maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi

penalmente rilevanti. Comprende anche l'uso del mezzo di trasporto privato

purché necessitato; in questo caso sono esclusi gli infortuni cagionati

direttamente dall'abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti.

L’INFORTUNIO

La malattia professionale sidistingue dall'infortunio, in quanto, a differenza diquest'ultimo, non avviene per causa violenta masecondo un'azione graduale nel tempo.

In Italia le malattie professionali sono soggette ad assicurazione obbligatoria

presso l'INAIL, che in caso di patologia eroga al lavoratore malato diverse

tipologie di prestazioni previdenziali. L'elenco delle malattie professionali

indennizzabili è contenuto nel DPR n. 1124/65 (cd. malattie "tabellate"), ma ciò

non esclude che altre malattie siano riconosciute come tali in seguito a specifici

accertamenti, anche giudiziali.

LA MALATTIA PROFESSIONALE

RISCHIO

INDIVIDUAZIONE

DEI RISCHI R=PxM

MISURE

ORGANIZZATIVE

MISURE

PREVENTIVE

RIDURRE

VALUTAZIONE DEI

RISCHI

PREVENTIVE

MISURE

PROTETTIVE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE (D.P.I.)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA

D.V.R.

Misure Misure generali di generali di

tutelatutela

PREVENZIONEPREVENZIONE:: Il complesso delle disposizioni o

misure necessarie anche secondo la particolarità del

lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o

diminuire i rischi professionali nel rispetto della

salute della popolazione e dell’integrità

TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVOROATORI ,

EVITANDO O RIDUCENDO AL MINIMO PERICOLI E RISCHI,

VALUTANDOLI E ADOTTANDO SUCCESSIVE MISURE DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE.

salute della popolazione e dell’integrità

dell’ambiente esterno; (art. 2 D.Lgs. 81/08)

PROTEZIONEPROTEZIONE:: Il complesso delle azioni adottate per

diminuire le conseguenze di un incidente o

infortunio nel rispetto della salute delle persone e

dell'integrità dell'ambiente esterno.

LA SICUREZZA IN PILLOLE

L’adozione di tutte le misure per ridurre il

rischio mediante la riduzione della

viene chiamata ”, mentre

l’attuazione delle misure tese alla riduzione

della viene, invece, chiamata

LE MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E PRECAUZIONALI DI ESERCIZIO

LA PROTEZIONE INDIVIDUALE

LA PROTEZIONE COLLETTIVA

LE MISURE DI PREVENZIONE

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

IL TESTO UNICO E LE SUE MODIFICHE

• TITOLO I – Principi comuni• TITOLO II – Luoghi di lavoro• TITOLO III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.• TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili• TITOLO V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

• TITOLO XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale• TITOLO XIII – Norme transitorie e finali

IL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E IL D.LGS. 3 AGOSTO 20 09 N. 106

Allegati del D.Lgs. 81/08: LI (51)

è stato pubblicato il 30 Aprile del 2008. Il decreto n. 81 definito

anche norma tutti gli aspetti dellaanche norma tutti gli aspetti della

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il decreto è stato più volte modificato da ulteriori decreti legge

fra i quali i più importanti sono il D.Lgs. 106/09 e il recente

D.Lgs. 57/2012.

IL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E IL D.LGS. 3 AGOSTO 20 09 N. 106

IL TITOLO I DEL D.LGS. 9 APRILE

2008 N. 81 MODIFICATO LE FIGURE

DEPUTATE ALLA GESTIONE DELLA

SICUREZZA

Datore di lavoro

Dirigenti

Delegato del Datore di LavoroDelegato del Datore di Lavoro

GERARCHIA DI RESPONSABILITA’

Dirigenti

Preposti

Lavoratori

DatoreDatore didi lavorolavoro:: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con

il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto

dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria

attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità

produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Articolo 2 del D. Lgs. 81/08 – Definizioni

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I

Articolo 2 del D. Lgs. 81/08 – Definizioni

DirigenteDirigente:: persona che, in ragione delle competenze

professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura

dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I

PrepostoPreposto:: persona che, in ragione delle competenze professionali e

nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura

dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la

corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un

funzionale potere di iniziativa;

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I

Articolo 2 del D. Lgs. 81/08 – Definizioni

LavoratoreLavoratore:: personapersona che,che, indipendentementeindipendentemente dalladalla tipologiatipologia

contrattuale,contrattuale, svolgesvolge un’attivitàun’attività lavorativalavorativa nell’ambitonell’ambito

dell‘organizzazionedell‘organizzazione didi unun datoredatore didi lavorolavoro pubblicopubblico oo privato,privato,

concon oo senzasenza retribuzione,retribuzione, ancheanche alal solosolo finefine didi apprendereapprendere unun

mestiere,mestiere, un’arteun’arte oo unauna professione,professione, esclusiesclusi gligli addettiaddetti aiai serviziservizi

domesticidomestici ee familiarifamiliari..

Articolo 2 del D. Lgs. 81/08 – Definizioni

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I

Addetto Antincendio

Addetto al Primo

Soccorso

Medico Competente

PREDISPOSIZIONE DELLE FIGURE DEPUTATE ALLA SICUREZZ A

Rappresentante dei Lavoratori

per la Sicurezza

Responsabile del Servizio

Prevenzione e Protezione

RappresentanteRappresentante deidei lavoratorilavoratori perper lala sicurezzasicurezza::persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza

durante il lavoro.

Articolo 2 del D. Lgs. 81/08 – Definizioni

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I

in cui si svolgono le lavorazioni;

in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva, ;

in merito alla attività di prevenzione;

dei rischi individuati nel corso della sua attività;

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I – IL RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI

ResponsabileResponsabile deldel ServizioServizio PrevenzionePrevenzione ee ProtezioneProtezione::

persona con capacità ed requisiti professionali adeguati alla natura dei

rischi presenti sul luogo di lavoro relativi alle attività lavorative

designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio

prevenzione e protezione. Articolo 2 del D. Lgs. 81/08 – Definizioni

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I

DL RSPP APPROFONIDIMENTO – IL CAMPO DI APPLICAZIONE

, provvede alla valutazione dei rischi;

e le procedure di sicurezza;

dei lavoratori;

, nonché alla riunione periodica;

in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I – L’ RSPP

MedicoMedico CompetenteCompetente: medico con specialistica in medicina del

lavoro che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei

rischi ed è nominato per effettuare la sorveglianzasorveglianza sanitariasanitaria.

Articolo 2 del D. Lgs. 81/08 – Definizioni

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I

intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

LaLa sorveglianzasorveglianza sanitariasanitaria: insieme degli atti medici,

finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,

in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali

e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Articolo 2 e 41 del D. Lgs. 81/08 – Sorveglianza sanitaria

valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista

dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma,

nei casi previsti dalla normativa vigente;

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I – L’ RSPP

IL TITOLO I DEL D.LGS. 9 APRILE

2008 N. 81 MODIFICATO DIRITTI E

DOVERI DEI LAVORATORI

� osservare le disposizioni e le istruzioni impartitedal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, aifini della protezione collettiva ed individuale;

, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzidi trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I – OBBLIGHI DEI LAV ORATORI

=+

messi a loro disposizione;

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I – OBBLIGHI DEI LAV ORATORI

�� nonnon rimuovererimuovere oo modificaremodificare senzasenza autorizzazioneautorizzazione

ii dispositividispositivi didi sicurezzasicurezza oo didi segnalazionesegnalazione o di

controllo;

�� nonnonnonnonnonnonnonnon compierecompierecompierecompierecompierecompierecompierecompiere didididididididi propriapropriapropriapropriapropriapropriapropriapropria iniziativainiziativainiziativainiziativainiziativainiziativainiziativainiziativa operazionioperazionioperazionioperazionioperazionioperazionioperazionioperazioni oooooooomanovremanovremanovremanovremanovremanovremanovremanovre chechechechechechecheche nonnonnonnonnonnonnonnon sonosonosonosonosonosonosonosono didididididididi loroloroloroloroloroloroloroloro competenzacompetenzacompetenzacompetenzacompetenzacompetenzacompetenzacompetenza

nonché qualsiasieventuale condizione di pericolo di cui vengano aconoscenza

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I – OBBLIGHI DEI LAV ORATORI

Il datore di lavoro per tutelare la salute e la sicurezza dei

lavoratori deve:

� adottare le misure per il controllo

e dare istruzioni affinché

i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I – DIRITTI DEI LAVO RATORI

i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona

pericolosa;

� consentire ai lavoratori di verificare,

e di protezione

della salute;

ai lavoratori i necessari e idonei

il più presto possibilecirca il

rischio stesso e le disposizioni prese o da prenderein materia di protezione;

in materia di salute e sicurezzain materia di salute e sicurezzasui luoghi di lavoro;

salvo eccezione debitamente motivatada esigenze di tutela della salute e sicurezza,

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo I – DIRITTI DEI LAVO RATORI

GLI ORGANISMI DI CONTROLLO

E IL SISTEMA SANZIONATORIO

Era ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca,

dotato di autonomia scientifica, organizzativa,

patrimoniale, gestionale e tecnica.

Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro

(ISPESL)

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo II

Persegue una pluralità di obiettivi:

che svolgono attività

a rischio, familiare,

sociale e

o malattia

professionale.

L’assicurazione,L’assicurazione, obbligatoriaobbligatoria perper tuttitutti ii datoridatori didi lavorolavoro cheche

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul

Lavoro e le malattie professionali (INAIL)

L’assicurazione,L’assicurazione, obbligatoriaobbligatoria perper tuttitutti ii datoridatori didi lavorolavoro cheche

occupanooccupano dipendentidipendenti nellenelle attivitàattività individuateindividuate dalladalla leggelegge

comecome rischioserischiose, tutela i lavoratori contro i danni derivanti

da infortuni e malattie professionali, anche nel caso in cui il

premio assicurativo non sia stato versato regolarmente

(principio della “automaticità delle prestazioni”). Svolge

anche compiti di consulenza e promozione della sicurezza

sul lavoro.

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo II

Queste sono gli Enti che in forma prioritaria nell’ambito

del servizio ispettivo, tramite i medici o altri soggetti

qualificati, che rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia

Giudiziaria, esercitano compiti di vigilanza quali:

ispezioni, indagini su ambienti, locali, impianti, macchine

e metodi di lavoro. In particolare svolgono attività di

consulenza e vigilanza in:

Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) Dipartimento prevenzione

e sicurezza (per Verona SPISAL)

consulenza e vigilanza in:

• prevenzione degli infortuni e malattie professionali;

• igiene e medicina del lavoro;

• igiene dell'ambiente;

• igiene e sicurezza sul lavoro.

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo II

Dipendono dal Ministero dell’Interno e svolgono

segnalato o rilevato. Il rilascio del CC..PP..II.. (Certificato

Prevenzione Antincendio) compete a questo Ente a seguito di

sopralluogo di controllo. Svolgono inoltre compiti di

consulenza e controllo in:

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.)

• esame di progetti di costruzioni ed installazioni civili ed industriali;

• prescrizione dei CPI (certificato prevenzione incendi);

• collaudo opere ai fini antincendio;

• visite periodiche per il rilascio dei CPI;

• formazione ed addestramento delle squadre antincendio.

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo II

nato nel 2008, integrato in un

sistema a rete, il Sistema delle Agenzie Ambientali, che conta

oggi la presenza sul territorio nazionale di 21 tra le Agenzie

Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) costituite con apposita

Legge Regionale

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

(ISPRA)

Dipende dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

e del Mare ed

, ai fini di

tutelare i lavoratori, la popolazione e l’ambiente stesso.

Azienda Regionale Protezione Ambiente (ARPA)

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo II

possono intervenire per effettuare controlli sull’ambiente di

lavoro, per eseguire rilievi e raccogliere prove, in conseguenza

di gravi infortuni.

Carabinieri

riceve le denunce degli infortuni gravi e/o mortali e può

effettuare sopralluoghi urgenti.

Polizia di Stato

effettuare sopralluoghi urgenti.

può esercitare attività di vigilanza e di controllo qualora rilevi

violazioni in materia d’igiene ed antinfortunistica nei cantieri

edili con obbligo di denuncia alle ASL.

Polizia Municipale

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI – Capo II

MISURE ORGANIZZATIVE

L’INFORTUNIO