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…..alcune premesse• Graficamente la struttura di un’imposta può

essere agevolmente ricondotta ad un triangolo elemento oggettivo

presupposto

soggetto attivo elemento soggettivo soggetto passivo

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Gli elementi strutturali dell’imposta

• Il presupposto è il fatto disvelatore dello specifico indice di capacità contributiva prescelto dal legislatore come criterio di riparto delle spese pubbliche

• Il soggetto passivo (o contribuente) è il centro di imputazione di determinati effetti giuridici che, nel diritto tributario, si sostanziano, precipuamente, nella soggezione ad una determinata prestazione impositiva

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Gli elementi strutturali dell’imposta

• Il soggetto attivo si identifica con il creditore della prestazione tributaria che risulta legittimato a far valere la propria pretesa anche in maniera coattiva nei confronti dei soggetti passivi. Sono soggetti attivi, lo Stato, i Comuni, le Province, le Regioni, le Aree Metropolitane, ………

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Gli elementi strutturali dell’imposta: alcune ulteriori precisazioni

• Strettamente legati agli elementi strutturali dell’imposta ora considerati sono:– La base imponibile

– L’aliquota

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La base imponibile• La base imponibile è la traduzione

numerica del presupposto: è cioè quella grandezza alla quale andrà applicata l’aliquota per determinare l’imposta

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L’aliquota

• E’ la grandezza che applicata alla base imponibile consente di determinare l’imposta dovuta. Può essere fissa e, molto più frequentemente, percentuale.

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……in base all’aliquota

• In base all’aliquota un’imposta può essere:

–Proporzionale–Progressiva (continua o lineare – per scaglioni)

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Alcune brevi note “storiche”

• L’imposta sul reddito delle persone fisiche nasce con la riforma tributaria dei primi anni settanta ispirata alla semplificazione e riduzione delle imposte nonché al maggior adeguamento del sistema tributario ai principi costituzionali di capacità contributiva e progressività

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Alcune brevi note “storiche”

• Prima della riforma il nostro ordinamento si caratterizzava per un sistema di tassazione su un sistema di tassazione su base realebase reale: più imposte che colpivano distintamente ed oggettivamente i redditi che risultavano suddivisi in relazione al tipo di beni o attività che avevano prodotto l’incremento di ricchezza (imposta sul reddito dei terreni, imposta sul reddito dei fabbricati, imposta sul reddito agrario, imposta di ricchezza mobile)

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Alcune brevi note “storiche”

Quindi non si aveva una tassazione del reddito globale se non in via residuale

attraverso l’imposta complementare e progressivasul reddito complessivo che integrava ilprelievo operato con i citati tributi reali

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Alcune brevi note “storiche”

L’IRPEF è invece un tributo sulREDDITO COMPLESSIVO

delle persone fisiche

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Le recenti evoluzioni• L’Irpef è oggi al centro di alcuni tentativi di restyling (legge

80/2003 e finanziaria 2005 poi “naufragate”)• I continui “cambi di direzione” rispetto alle strade tracciate

rendono al momento lontano il nuovo assetto di questo fondamentale tributo

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La struttura dell’IRPEF• La struttura dell’IRPEF può essere studiata

considerando i seguenti articoli del DPR 22 dicembre 1986 n. 917

– Art. 1 Presupposto dell’imposta– Art. 2 Soggetti passivi– Art. 3 Base imponibile– Art. 12 Determinazione dell’imposta

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Il presupposto• Art. 1 – “il presupposto

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6”

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• L’Irpef è dunque un’imposta che colpisce il reddito:

MA CHE COSA E’ IL REDDITO TASSABILE

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La nozione di reddito

• Il legislatore non da una definizione generale di reddito tassabile

• In linea generale il reddito si distingue, anzitutto, dal patrimonio– Patrimonio = insieme delle attività e delle passività di un

soggetto ad una certa data (concetto statico)– Reddito = l’aumento della ricchezza di un soggetto in un

determinato arco di tempo

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La nozione di reddito• Possibili nozioni di reddito:

– Reddito spesa: la ricchezza goduta o consumata in un determinato arco di tempo

– Reddito entrata: un qualsivoglia incremento di patrimonio di un soggetto generato dall’afflusso di nuova ricchezza assunta come tale e quindi indipendentemente dalla sua provenienza

– Reddito prodotto: l’incremento di ricchezza identificato e quindi delimitato in funzione di una specifica fonte di produzione

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La nozione di reddito– Il reddito spesa non ha mai costituito oggetto

di tassazione nella nostra esperienza legislativa

– L’alternativa è stata dunque tra reddito entrata e reddito prodotto

– Il legislatore ha scelto di tassare il reddito prodotto in funzione di una specifica fonte produttiva

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La nozione di reddito– Accanto al reddito prodotto l’IRPEF contempla

peraltro non pochi esempi di incrementi di ricchezza non strettamente riconducibili allo schema del nesso di derivazione causale da una fonte

– Si contemplano insomma meri incrementi patrimoniali come tali svincolati da un’attività (es. le vincite alle lotterie, le liberalità a favore delle imprese, l’incremento di ricchezza legato all’espropriazione forzata di terreni, ecc.)

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La nozione di reddito

– L’idea è, insomma, quella di sottoporre a prelievo la ricchezza riconducibile ad una data fonte a prescindere dall’esistenza di uno stretto nesso di casualità tra tale fonte e l’attività che effettua rispetto ad essa colui che ne è titolare

– Punto centrale è la titolarità della fonte

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Le categorie

– I redditi fondiari– I redditi di capitale– I redditi di lavoro dipendente– I redditi di lavoro autonomo– I redditi d’impresa– I redditi diversi

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ATTENZIONE !NON SOLO MANCA NELLA LEGGE UNA NOZIONE

GENERALE DI REDDITO. MANCA ALTRESìUNA DISPOSIZIONE RESIDUALE, PRESENTE INVECE SINO

ALL’APPROVAZIONE DEL TUIR CHE PREVEDAL’ASSOGGETTAMENTO AL TRIBUTO DI REDDITI DIVERSI

DA QUELLI ESPRESSAMENTE CONTEMPLATI

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Alcune precisazioni• Dopo molte discussioni è oggi prevista la

tassabilità dei proventi da attività illecita (art. 14 L. 537/1993)

• Occorre che i proventi da attività illecita siano ricondotti ad una delle categorie reddituali previste

• Sono esclusi da tassazione i proventi già sottoposti a sequestro o confisca

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Pensiamoci bene !!!!• Come si qualificano i proventi

dell’usuraio ??? E’ un reddito di impresa o di capitale ???

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…altre precisazioni

• Non hanno mai natura reddituale le somme conseguite a titolo di mera reintegrazione patrimoniale (esempio i risarcimenti) per evidente difetto del presupposto materiale del reddito, cioè l’incremento effettivo della ricchezza

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Il possesso

• Il collegamento fra il reddito ed il soggetto e il soggetto passivo è identificato in termini di possesso

MA CHE COSA SIGNIFICA POSSESSO

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Il significato di possesso

N O Z IO N E C IV IL IS T IC AP O T E R E S U U N A C O S A

A R T IC O L O 11 4 0 C .C

N O Z IO N E "P A R T IC O L A R E "

P O S S E S S O

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La nozione di possesso

• NO nozione civilistica perché il reddito è un’entità convenzionale

• Quindi POSSESSO = titolarità giuridica del reddito

• Dalla titolarità della fonte consegue la titolarità del reddito

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Alleniamoci……

• Il padre è proprietario di un immobile che concede in locazione al sig. Rossi chiedendogli di bonificare l’affitto mensile sul conto del proprio figlio: chi dichiara il reddito fondiario il padre o il figlio ???

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I soggetti passivi

• Riferimento articolo 2 DPR 917/86: soggetti passivi dell’IRPEF sono le persone fisiche RESIDENTI E NON RESIDENTI

• Alla diversa qualifica corrisponde un differente regime di determinazione della base imponibile

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I soggetti passivi• I criteri per stabilire se la persona fisica

risulta residente sono espressamente previsti dalla legge e fanno riferimento all’iscrizione nelle anagrafi e ai concetti civilistici di domicilio e residenza

• ATTENZIONE alla particolare previsione contenuta nell’art. 2, comma 2 bis

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La presunzione di residenza• La previsione contenuta nel comma 2 bis

ha l’obiettivo di contrastare i fenomeni (frequenti specie tra sportivi, cantanti, ecc.) di trasferimento fittizio della residenza nei paradisi fiscali

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Residenti/Non Residenti• Nei confronti dei residenti l’imposta si applica

su tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal luogo dove sono stati prodotti: è il criterio impositivo della c.d. tassazione dell’utile mondiale (worldwide income taxation)

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Residenti/Non Residenti• I NON residenti sono tassati solo sui redditi

prodotti nel territorio dello Stato sulla base di appositi criteri di localizzazione degli stessi

• Questo principio pone il problema della doppia imposizione internazionale risolto o in via convenzionale o con il riconoscimento di uno specifico credito di imposta

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La famiglia• I soggetti passivi dell’Irpef sono solo le persone fisiche

individualmente considerate• Si discute da sempre sulla possibile rilevanza della

famiglia come “unico contesto economico” capace di garantire ai suoi membri un risparmio di spese ed un più proficuo impiego delle risorse

• In realtà la famiglia non è centro unitario di imputazione dei redditi ma, nel prelievo personale, assume rilievo nella determinazione della base imponibile (deduzioni per carichi di famiglia)

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Periodo di imposta e determinazione della base imponibile

• Il periodo di imposta, cioè l’arco temporale di commisurazione del reddito, è pari all’anno solare

• La base imponibile lorda è composta da tutti i redditi prodotti in tale arco di tempo (ne restano esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva)

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Periodo di imposta e determinazione della base imponibile

• I REDDITI che sommandosi vanno a costituire la base imponibile sono determinati ciascuno secondo le regole proprie della specifica categoria di appartenenza

• La sommatoria dei redditi non rappresenta però la base di definitiva commisurazione dell’imposta dovendo considerarsi gli oneri deducibili

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Periodo di imposta e determinazione della base imponibile

• Gli oneri deducibili accentuano il carattere personale dell’imposta in quanto sono rappresentati da una serie di spese (normativamente previste) che riflettano la specifica e contingente situazione del soggetto passivo (spese mediche, assicurative, ……ecc.)

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Oneri deducibili e capacità contributiva

• L’intimo collegamento fra capacità contributiva e personalizzazione del prelievo si disvela in quegli oneri deducibili la cui previsione da parte del legislatore è giustificata dalla particolare rilevanza qualitativa dei bisogni della vita che essi sottendono

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La base imponibile netta

• La base imponibile netta è, dunque, pari alla differenza tra la sommatoria dei redditi prodotti dal soggetto passivo nel periodo di imposta e gli oneri deducibili che allo stesso spettano in base alla legge

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Le aliquote: la progressività dell’IRPEF

• L’IRPEF è un’imposta progressiva per scaglioni che, come tale, da attuazione alla previsione contenuta nell’art. 53 comma 2 Cost.

• La scelta della progressività per scaglioni è ispirata anche da un’esigenza di immediatezza nella percezione dell’aumento del prelievo dovuto all’innalzamento del reddito

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La no tax area• Esiste una parte di imponibile che

varia in particolare in relazione ai carichi di famiglia che costituisce la c.d. NO TAX AREA

• Rapporto con concetto di minimo vitale

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