CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE Doveri...Con le Rivoluzioni di fine Settecento il termine assume in...

107
CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE Docente Prof. Scuccimarra Lezioni n. 1 I SEMESTRE A.A. 2008-2009

Transcript of CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE Doveri...Con le Rivoluzioni di fine Settecento il termine assume in...

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALEDocente Prof. Scuccimarra

Lezioni n. 1

I SEMESTRE

A.A. 2008-2009

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

STORIA COSTITUZIONALESTORIA COSTITUZIONALE

COSTITUZIONE:

“intelaiatura normativa della comunità statale,fissata per iscritto,

legalmente vincolantee sovraordinata al semplice diritto”

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Arthur Young (1792):

...Constitution è un termine nuovo che i Francesi hannoadottato, e che usano come se la costituzione fosse una torta da

preparare secondo una ricetta.

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789):

Art. 16: Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non èassicurata, né la separazione dei poteri determinata nonha costituzione

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789):

Art. 16: Ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti,né determinata la separazione dei poteri, è priva di costituzione

Arthur Young (1792)

Constitution è un termine nuovo che i Francesi hanno adottato, e cheusano come se la costituzione fosse una torta da preparare secondo una

ricetta.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Thomas Paine, The Rights of Man (1792):

...Una costituzione non è l’atto di un governo, mal’atto di un popolo che crea un governo: un governosenza costituzione è un potere senza diritto. (…) Unacostituzione è antecedente ad un governo; e ilgoverno è solo la creatura della costituzione.

Quando nasce il concetto di costituzione?

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Quando nasce il concetto di costituzione?

Lord Bolingbroke, A Dissertation upon Parties, 1733-34

Esprimendoci con proprietà ed esattezza, intendiamo per costituzionequel complesso di leggi, istituzioni e consuetudini, derivato da alcuniprincipi fissi di ragione, diretto a determinati fini di pubblico bene, e checostituisce il sistema generale secondo cui la comunità ha accettato diessere governata…E chiamiamo buon governo quello (…) nel qualel’intera amministrazione dei pubblici affari è condotta giudiziosamente ein modo strettamente conforme ai principi e agli obiettivi dellacostituzione.

E prima?

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Due concetti di costituzione:

Paine:

Atto

Legge in senso formale

=Legge fondamentale emanata

dal popolo(Carta costituzionale)

Bolingbroke:

Fatto

Complesso di istituzioni enorme ancheconsuetudinarie

=Ordinamento fondamentale

di una comunità

Due concetti di costituzione

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

COSTITUZIONE

1) il ‘dato’ concretatesi in un testo normativo scritto, deliberatoo elargito come ‘la costituzione’ di uno Stato determinato;

2) il dato dell’esistenza, nell’ordinamento preso in esame, dicerti istituti e norme ‘fondamentali e condizionanti’;

3) i dati di una realtà della costituzione che oltre a testi enorme si rintraccia “nella sottostante struttura sociopolitica, o

nella struttura socioeconomica, della comunità”.

(V. Crisafulli)

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Costituzione in senso materiale

Una compagine sociale che si esprime in “unaparticolare visione politica, cioè in un certo modo

d’intendere e di avvertire il bene comune”,dunque in un “fatto normativo” fondante e

condizionante la costituzione formale

(C. Mortati).

CORSO DI STORIACOSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Lezione n. 2

I SEMESTRE

A.A. 2008-2009

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Costituzione:un’introduzione storico-concettuale

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verbo constituere(istituire, fondare);Nell’antichità assume una pluralità di significati:

a) atto di fondazione di una colonia;b) atto di statuizione giuridica;c) condizione, stato (in questa accezione è utilizzato dallamedicina)

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Costituzione:un’introduzione storico-concettuale

Cicerone, De Republica:

…Questa costituzione (haec constitutio) contiene unagrande misura di equità, senza di che gli uominipotrebbero difficilmente restare liberi per un certo periododi tempo (I, 45, 69).

…Ora diviene evidente quell’affermazione di Catone,secondo cui la costituzione (constitutio) di una repubblicanon è opera di un singolo uomo o di una singola epoca (II,21, 37).

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Costituzione:un’introduzione storico-concettuale

In età imperiale “constitutio” diviene il termine tecnico perindicare gli atti legislativi dell’Imperatore.

In seguito, viene utilizzato dalla Chiesa per indicare iregolamenti ecclesiastici.

Nel tardo Medioevo viene utilizzato per definiredisposizioni ecclesiastiche, anche se emanate da autoritàsecolari: Es. Constitutions of Clarendon (1164).Nello stesso periodo, il termine è utilizzato anche per attisecolari, in alternativa a lex e edictum.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Costituzione:un’introduzione storico-concettuale

Alcuni esempi:

Il legista inglese Henri Bracton (1216-1268) si riferisce aduna delle sezioni della Magna Carta come ad una constitutiolibertatis.In Francia Beaumanoir parla dei nuovi modi per togliere ilpossesso come di “une nouvelle constitution” fatta dai re.

In questo periodo “costituzione” è utilizzato sempre perindicare uno specifico atto giuridico, in contrapposizione altermine consuetudo.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Costituzione:un’introduzione storico-concettuale

Il primo autore moderno ad utilizzare il termine perindicare la completa intelaiatura giuridica dello Stato èPierre Gregoire, vescovo di Tolosa, nel trattato DeRepublica (1578)Nel 1610, il vescovo Hall, lo utilizza in questa stessaaccezione parlando di “the constitution of theCommonwealth of Israel”.Nello stesso anno, James Whitelocke sostiene che ledecisioni del re urtano “against the natural frame andconstitution of the policy of this kingdom”

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Costituzione:un’introduzione storico-concettuale

La Rivoluzione inglese:

Nel 1642, rispondendo al Parlamento, Carlo I si richiamaalla “ancient, equal, happy, well-poised and never-enoughcommended Constitution of the Government of thisKingdom”, per poi riferirsi sinteticamente alla “excellentConstitution of this Kingdom”.

Con lo scoppio della guerra civile si diffonde però l’utilizzodel termine “constitution” al plurale, come sinonimo di“fundamental laws”.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Costituzione:un’introduzione storico-concettuale

La Glorious Revolution:

Con la deposizione di Giacomo II, il termine “constitution”trova per la prima volta ingresso in un testo ufficiale: il re èaccusato “to subvert the constitution of the kingdom”.

A partire da questo momento la formula “BritishConstitution” al singolare entra a far parte del consolidatouso linguistico, in stabile riferimento alle regolefondamentali dell’organizzazione dello Stato.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Costituzione:un’introduzione storico-concettuale

Con le Rivoluzioni di fine Settecento il termine assume inAmerica e in Francia il significato, a noi più vicino, di Cartacostituzionale.In altri Paesi esso continua però ad essere utilizzato inun’accezione tradizionale:

ad esempio, in Germania con “Konstitution” si intendeancora una legge emanata dall’Imperatore, mentre lenorme che regolano l’esercizio del potere si chiamanoinvece “Grundgesetze” o “leges fundamentales”.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Costituzione:un’introduzione storico-concettuale

Nell’universo di lingua tedesca, a queste nozioni siaggiunge il termine “Verfassung”:un concetto non normativo ma empirico, che si riferiscealla condizione di uno Stato, presentata come il prodotto disviluppi storici, di condizioni fattuali o di statuizionigiuridiche.In alcuni casi, con questo termine si intende però anche lacondizione politica dello Stato creata da un contratto edefinita dalle leggi fondamentali.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Per completare il quadro:

Occorre tener presente che nel corso dei secoli le lingueeuropee hanno utilizzato termini diversi per esprimere ilconcetto di “costituzione” come ordinamento fondamentaledi una comunità politica.

Nel vocabolario latino troviamo ordo, constitutio, statusreipublicae, civitas. E, prima ancora che a Roma nascesse laparola “constitutio”, i Greci già avevano dato forma aquesto concetto con i termini kòsmos, tàxis, katàstasis esoprattutto politeia.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

STORIA COSTITUZIONALESTORIA COSTITUZIONALE

COSTITUZIONE:

“ordinamento fondamentaledei rapporti politici e sociali”

CORSO DI STORIACOSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Lezione n. 3

I SEMESTRE

A.A. 2008-2009

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Isocrate, Areopagitico, 14:

…Solo la politéia è l’anima della città, e ha tantopotere quanto ne ha la mente nel corpo. Proprio lapolitéia delibera intorno a ogni questione e si fa

custode di ciò che è buono, mentre evita i mali. Èinevitabile che sia le leggi, che gli oratori, che iprivati cittadini si modellino su di questo e checiascuno viva bene o male a seconda del tipo di

politéia che ha…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Aristotele, Politica:

La politeia è l’ordinamento delle varie magistrature diuna polis e specialmente di quella che è sovrana

suprema di tutto: infatti, sovrana suprema è dovunquela suprema autorità della polis e la suprema autorità è

la politeia (1278 b 10)La politeia (…) è l’ordinamento delle cariche in unapolis, in che modo sono distribuite, qual è l’istanza

suprema della politeia, quale il fine di ogni comunità(1289 a 15).

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Aristotele, Politica:

La pluralità delle costituzioni è dovuta al fatto che ogni polis ha unconsiderevole numero di parti. In primo luogo vediamo che tutti lepoleis sono composti di famiglie, poi che di questa massa di gente,taluni necessariamente sono ricchi, altri poveri, altri di condizione

media, e che dei ricchi e dei poveri gli uni sono armati, gli altridisarmati. Vediamo pure che il popolo si occupa parte di agricoltura,

parte di commercio, parte di mestieri meccanici. Pure tra quelli dirango elevato si danno differenze e in rapporto alla ricchezza e alla

consistenza della proprietà (…): in più, oltre le differenze diricchezza, ci sono quelle dovute alla nascita, al valore, e a ogni altro

elemento che è stato detto parte della polis (…).

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Aristotele, Politica:

Queste parti talvolta partecipano tutte alla costituzione, talvolta innumero minore, talvolta in numero maggiore. È chiaro dunque chedevon esserci di necessità più costituzioni, specificamente differentil’una dall’altra, perché queste parti differiscono specificamente tra

loro. La costituzione infatti è ordinamento di cariche (tàxis tònarchòn) e le cariche tutti le distribuiscono in rapporto alla forza dichi partecipa della costituzione o ad una qualità ad essi comune,voglio dire cioè nel primo caso la forza politica dei poveri o deiricchi, nel secondo una qualità comune a entrambi. E’ necessario

quindi che le costituzioni siano proprio tante quanti sono i modi diordinare le magistrature in rapporto alla superiorità e alla differenza

delle varie parti. (1290 a)

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Aristotele, Politica:

La politeia è una determinata organizzazione dipersone abitanti la polis. Ma poiché la polis è un

composto, come un’altra qualsiasi di quelle cose chesono un tutto e risultano di molte parti,

evidentemente bisognerà dapprima fare una ricercasul cittadino: la polis, infatti, è una pluralità di

cittadini. Di conseguenza s’ha da esaminare chibisogna chiamare cittadino e chi è il cittadino…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

La dottrina delle forme di governo:

Platone, La Repubblica :

Costituzione ideale

TimocraziaOligarchia

DemocraziaTirannia

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

La dottrina delle forme di governo:

Platone, La Repubblica :

Forma di governo: Passione dominante:

Timocrazia ambizioneOligarchia brama di ricchezzaDemocrazia desiderio di libertàTirannia violenza

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

La dottrina delle forme di governo:

Platone, Il Politico:

Forme di governo:Secondo la legge Contro la legge

Monarchia TiranniaAristocrazia OligarchiaDemocrazia Democrazia

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

La dottrina delle forme di governo:

Aristotele, Politica:

Forme di governo:Bene comune Interesse dei governanti

Monarchia TiranniaAristocrazia OligarchiaPolitia Democrazia

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Aristotele, Politica:

Si ha democrazia se i liberi ed i poveri, essendo in numeroprevalente, sono signori del potere, oligarchia se lo sono i ricchi

ed i più nobili che costituiscono la minoranza (1290 b).

Ciò per cui la democrazia e l’oligarchia differiscono l’unadall’altra sono la povertà e la ricchezza, sicché dove dominano i

ricchi, in molti o pochi che siano, ci sarà necessariamenteun’oligarchia, e dove dominano i poveri una democrazia,

sebbene accada, come si è detto, che i ricchi siano pochi ed ipoveri molti, perché pochi sono quelli che si arricchiscono,

mentre tutti hanno parte della libertà (1280 a).

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Aristotele, Politica:

E’ chiaro che la miglior comunità politica è quella chesi fonda sulla classe media e che le città che sono inqueste condizioni possono essere ben governate,quelle, dico, in cui la classe media è la più numerosa epiù potente delle due estreme o almeno di una di esse.Infatti, legandosi all’una o all’altra farà pendere labilancia dalla sua parte e impedirà che uno degliestremi contrari raggiunga un potere eccessivo (1295b)

CORSO DI STORIACOSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Lezione n. 4

I SEMESTRE

A.A. 2008-2009

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Polibio, Storie:

a) Esistono fondamentalmente sei forme di governo,tre buone e tre cattive;b) Le sei forme di governo si succedono l’un l’altra

secondo un certo ritmo e costituiscono quindiuna vicenda ciclica che si ripete nel tempo;

c) Oltre le sei forme tradizionali, ne esiste unasettima, di cui la costituzione romana è unesempio, che in quanto sintesi delle tre formebuone è la costituzione migliore.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Polibio, Storie:

Forme di governo:Secondo la legge Contro la legge

Monarchia TiranniaAristocrazia OligarchiaDemocrazia Oclocrazia

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Polibio, Storie: :

Il ciclo costituzionale:

MonarchiaTirannia

AristocraziaOligarchia

DemocraziaOclocrazia

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Polibio, Storie: :

…Come infatti la ruggine è il male congenito del ferro, dellegno i tarli e le tignole, per cui se anche riescono asfuggire tutti i danni esterni, sono consumati dal male cheessi generano, allo stesso modo con ogni costituzionenasce un male naturale da essa inseparabile: con il regno ildispotismo, con l’aristocrazia l’oligarchia, con lademocrazia il governo brutale e violento, e in questeforme, come ho già detto, è impossibile che non si mutinocol tempo tutte le costituzioni (VI, 10)

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Polibio, Storie: :

La costituzione mista:

…Guardando in parte al potere dei consoli, lostato appariva senz’altro monarchico e regio, seinvece si guardava a quello del senato, apparivaaristocratico e se al potere della moltitudinesembrava senza dubbio democratico (VI, 2)

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Polibio, Storie: :

Quando (…) uno degli organi costituzionali,ingrossandosi, monti in superbia e prevalga più delconveniente, è chiaro che non essendo alcuna parteautonoma, come ho già detto, ed ogni disegno potendoessere deviato o impedito, nessuna delle due partieccede la sua competenza e oltrepassa la misura. Tuttidunque rimangono nei limiti prescritti, da un lato perchésono impediti in ogni impulso aggressivo, dall’altroperché fin da principio temono la sorveglianza degli altri(VI, 18).

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Cicerone, De re publica:

La costituzione mista consente «di mantenere un certo equilibrionella distribuzione dei poteri, condizione della quale i popoli liberinon possono a lungo fare a meno; ed in secondo luogo (…) ha lastabilità, mentre le altre forme degenerano facilmente in formecontrarie. (…) E mentre le stesse forme primitive si mutano spesso innuove costituzioni, il genere di governo che risulta da un saggiotemperamento di quelle forme politiche non è generalmente soggettoa sovvertimento, se non per difetti e colpe dei governanti. Non vipossono essere infatti motivo e occasione di sovvertimento in unostato in cui ciascuno occupa saldamente il posto che gli spetta, dovenon si verificano condizioni per cui si debba precipitare e cadere» (I,

XLV).

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Cicerone, De re publica:

Res publica (…) è ciò che appartiene al popolo (respopuli). Ma popolo non è ogni moltitudine diuomini riunitasi in modo qualsiasi, bensì unasocietà organizzata che ha per fondamentol’osservanza della giustizia e la comunanzad’interessi (coetus multitudinis iuris consensu etutilitatis comunione sociatus) (I,XXV) .

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Cicerone, De re publica:

Ogni popolo (…) che è, come dissi, unione dicittadini con leggi e interessi comuni, ogni civitas,che è ciò che costituisce politicamente il popolo(constitutio populi), ogni res publica, vale a direquanto riguarda ed appartiene alla comunità, peressere stabile, deve essere diretta secondo un certodisegno che si conformi allo scopo per cui la civitasfu istituita (De re publica, I, XXVI).

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Cicerone, De re publica:

…In generale coloro che si dispongono areggere lo Stato abbiano sempre presenti questidue precetti di Platone: primo salvaguardare ilbene dei cittadini (…) poi curare tutto il corpodello Stato, per non trascurare le altre parti,mentre ne curano una (I, XXV).

CORSO DI STORIACOSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Lezione n. 5

I SEMESTRE

A.A. 2008-2009

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Henry Bracton, De legibus et consuetudinibus Angliae:

Voi sapete che è il re stesso, che ha la giurisdizioneordinaria e la dignità e il potere su tutti quelli che sononel reame. Egli ha nelle sue mani tutti i diritti dellacorona, e il potere secolare e la spada materiale chepertinet ad regni gubernaculum. Inoltre ha il poteregiudiziario e il potere di giudicare su tutto ciò cherientra nella sua giurisdizione; sicché in virtù diquesta, come ministro e vicario di Dio, egli dà adognuno il suo.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Henry Bracton, De legibus et consuetudinibus Angliae:

Il re ha anche quei poteri che riguardano la pace, perché ilpopolo affidato a lui possa vivere in tranquillità e riposo, enessuno possa colpire ferire o maltrattare un altro, nessunopossa prendere o portar via i beni di un altro, nessunopossa storpiare o uccidere un altro. Ha il potere coercitivodi costringere e punire gli autori di un’ingiustizia.Parimenti egli ha ciò in suo potere, nella sua propriapersona: di osservare e fare osservare ai suoi sudditi leges,constitutiones er assisas in regno suo provisas et

approbatas et iuratas.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Henry Bracton, De legibus et consuetudinibus Angliae:

(…) Queste cose che riguardano la giurisdizione e lapace e quelle che sono connesse alla giurisdizione ealla pace, non appartengono a nessun altro che al re ealla dignità regale, né possono essere separate dallacorona, poiché sono la corona stessa. L’essenza stessadella regalità è nell’esercitare giustizia, nelpronunciare giudizi e nel mantenere la pace: senza diciò la regalità non può né sussistere, né durare.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Poteri della Corona:

Gubernaculum:poteri di guerra e di pace

Iurisdictio:potere di amministrare la giustizia

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Magna Carta (1215):

Art. 39

Nessun uomo libero sarà preso o imprigionatoo espropriato o bandito o esiliato o in altro

modo colpito, né noi andremo su di lui o su dilui manderemo, se non in base ad un giudizio

legale dei suoi pari e secondo la legge delpaese.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Magna Carta (1215):

Art. 13

La città di Londra avrà tutte le sue antichelibertà e libere consuetudini, tanto sulle terre

quanto sulle acque. Inoltre vogliamo econcediamo che tutte le altre città, borghi,

villaggi e porti, mantengano tutte le loro libertàe libere consutudini

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Magna Carta (1215):

Art. 12Nessun tributo vassallatico o conferimento (scutagium vel

auxilium) sarà imposto nel nostro regno, se non percomune consenso del nostro regno (nisi per comune

consilium regni nostri), salvo che per riscattare la nostrapersona e per mettere in armi il nostro figlio primogenito eper maritare la nostra figlia primogenita una sola volta; e atale scopo non vi sarà che un contributo ragionevole: allo

stesso modo sarà fatto per i contributi della città di Londra.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Magna Carta (1215):

Art. 61E poiché per Iddio e per la correzione del nostro Regno e per meglio sopire ladiscordia insorta tra noi e i nostri baroni, abbiamo concesso tutte queste dette cose,volendo noi che esse godano di integra e ferma stabilità in perpetuo, facciamo econcediamo per esse la clausola di garanzia scritta sotto; e cioè che i baroni scelganoventicinque baroni del Regno che essi vorranno, i quali debbano con tutte le loroforze osservare, tener ferme e far osservare la pace e le libertà che abbiamo concessoe confermato con questa nostra presente carta; così che, se noi o un nostro altofunzionario o i nostri balivi o alcuno dei nostri amministratori commetteremo illecitoin qualcosa contro qualcuno o avremo trasgredito alcuno degli articoli di pace esicurezza, e la violazione sarà stata presentata a quattro dei detti venticinque baroni,quei quattro baroni vengano a noi, o se saremo fuori dal Regno, ai nostri altifunzionari, prospettandoci l’abuso, e chiedano che facciamo correggere tale abusosenza dilazione…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Magna Carta (1215):

Art. 61

…E se noi non correggeremo l’abuso o se essendo noi fuori dal Regno, nonlo correggerà il nostro alto funzionario, allora, nel termine di 40 giorni (…) idetti quattro baroni porteranno la questione agli altri di quei venticinque edessi venticinque, insieme con le comunità dell’intero paese, ci stringeranno eci premeranno in tutti i modi che potranno, cioè mediante presa di castelli,terre, possessi ed altri modi che potranno finché [l’abuso] sarà correttosecondo il loro giudizio, salve le persone nostra e della nostra regina e deinostri figli; e dopo che sarà corretto saranno in accordo con noi come losaranno prima…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Magna Carta (1215):

Art. 14E per avere il comune consenso del regno riguardo alla fissazione di uncontributo in casi diversi dai tre detti sopra o alla fissazione di un tributovassallatico, noi faremo convocare gli arcivescovi, vescovi, abati, conti ebaroni maggiori con nostre lettere individualmente indirizzate; e inoltre

faremo convocare collettivamente per il tramite dei nostri sceriffi e balivitutti coloro che hanno diritti da noi; per un giorno determinato, s’intende conun termine di almeno quaranta giorni, e per un luogo determinato; ed in tuttele lettere di ale convocazione indicheremo il motivo della convocazione; efatta così la convocazione, la questione stabilita per quel giorno procederà

secondo l’opinione di coloro che saranno presenti, anche se non tutti iconvocati saranno venuti.

CORSO DI STORIACOSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Lezione n. 6

I SEMESTRE

A.A. 2008-2009

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

The Model Parliament (1295):

Deliberazione per “stati”:

Nobili

Clero

Commoners

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

XIV secolo:

Deliberazione per “stati”:

Lords (temporali e spirituali)

Commoners

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Dichiarazione solenne (1322):

Tutto ciò che deve essere deciso per il regno eper l’intera comunità politica, deve essere

discusso e determinato in parlamento, dal renostro signore, con il consenso dei prelati, deiconti, dei baroni e dei commoners del regno,

secondo l’antica consuetudine.

CORSO DI STORIACOSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Lezione n. 7

I SEMESTRE

A.A. 2008-2009

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Carte medievali dei diritti (Contratti di signoria):

Magna Carta (Inghilterra, 1215)Bolla d’Oro (Ungheria, 1222)

Siete Partidas di Alfonso il Saggio(Leon e Castiglia, 1256-1265)

Joyeuse Entrée (Brabante,1356)Tubinger Vertrag (Württemberg , 1514)

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

L’evoluzione del sistema costituzionale inglese:

Edoardo III (1327-1377)

• Più frequente convocazione del Parlamento;• Conferma dell’illegittimità di prelievi fiscali non approvati dal Parlamento;•Riconoscimento della necessità del consenso delle due Camere per gli atti

legislativi di iniziativa regia;• Riconoscimento della necessità del consenso del re affinché le petizioni

parlamentari divengano leggi (sanzione regia);• Attribuzione ai Comuni del diritto di fare inchieste sull’amministrazione

regia e di promuovere processi penali nei confronti dei ministri del Re(impeachment);

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

L’evoluzione del sistema costituzionale inglese:

Riccardo II

• Crisi del 1386-99 e resistenza del Parlamentoautoproclamatosi rappresentante del «People of the Kingdom»;

• Sconfitta del Re e sua abdicazione;•Fine della dinastia dei Plantageneti e inizio della dinastia dei

Lancaster;• I Comuni si vedono riconosciuti nuovi privilegi (libertà di

parola, immunità dagli arresti, ecc.).

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Sir John Fortescue, De laudibus legum Angliae (1468-1471)

L’Inghilterra come«dominium politicum et regale»

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

L’evoluzione del sistema costituzionale inglese:

1485:

• Termina la Guerra delle due rose e sale al trono ladinastia Tudor;

• Inizia la modernizzazione istituzionale del Regnod’Inghilterra;

• Diminuisce la frequenza di convocazione delParlamento;

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

L’evoluzione del sistema costituzionale inglese:

Enrico VIII:

• “Reformation Parliament” (1529-1536): vengono emanatitutti gli atti relativi alla costituzione della Chiesa anglicana;• Act of Supremacy (1534): il re diviene capo supremo della

Chiesa d’Inghilterra;• Gli atti parlamentari assumono forza innovativa e non più

soltanto dichiarativa;• I Comuni assumono una posizione equivalente ai Lords e

divengono di fatto la camera più importante del Parlamento;

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

L’evoluzione del sistema costituzionale inglese:

Modello del King-in-Parliament:

Il Re esercita l’autorità suprema quando è seduto inParlamento

Tutti i membri del Parlamento (Re incluso) sono«uniti insieme in un corpo politico» (Enrico VIII).

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Thomas Smith, De Republica Anglorum (1565):

Il più elevato e assoluto potere del reame d’Inghilterra risiede nelParlamento. Perché, come in guerra nel luogo in cui sono lo stesso Re inpersona, la nobiltà e il resto dei gentiluomini e degli uomini d’arme, in

quello stesso luogo si trova la forza e la potenza d’Inghilterra; così in pace enelle consultazioni [essa si trova] nel luogo in cui il principe dà la vita e il

comando ultimo e più alto, ed i baroni per la nobiltà e per la parte piùelevata della comunità, e i cavalieri, gli scudieri, i gentiluomini e i comuni

per la parte più bassa, discutono e manifestano che cosa sia buono enecessario per la comunità; e consultandosi insieme e su matura

deliberazione (poiché ogni bill o legge è letto e discusso tre volte in ciascunaCamere), prima le altre due parti separatamente e poi lo stesso principe in

presenza di entrambe le parti consente e permette…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Thomas Smith, De Republica Anglorum (1565):

…Ciò è atto del principe e dell’intero reame: per cui nessuno puòlegittimamente avanzare lagnanze su di esso, ma deve acconciarsi a trovarlogiusto e a prestarvi obbedienza. Perché ciò che è fatto con questo consenso èdetto fermo, stabile e sanctum, ed è considerato legge. Il parlamento abroga

vecchie leggi, ne fa di nuove, dà regola alle cose passate ed a quelle avenire, cambia i diritti ed i possessi dei privati, legittima i bastardi, stabilisce

forme di culto, modifica i pesi e le misure, fissa le regole di successionedella Corona, decide su diritti contestati ove non ci sia già una legge,

stabilisce sussidi, taglie, tasse ed imposte, concede i perdoni e le assoluzionipiù liberatorie, riabilita nella discendenza e nel nome in qualità di Cortesuprema, condanna o assolve coloro che il principe ha sottoposto a tale

giudizio...

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Thomas Smith, De Republica Anglorum (1565):

E, per essere brevi, tutto ciò che il popolo di Roma poteva fareo nei Comizi centuriati o nei Comizi tributi, lo stesso puòesser fatto dal Parlamento d’Inghilterra, che rappresenta e

detiene il potere dell’intero reame, essendone sia il capo che ilcorpo. Perché si ritiene che ogni Inglese sia in esso presente, o

di persona o mediante mandato o procura, di qualsiasieminenza, stato, dignità o qualità egli sia, dal principe (sia re oregina) alla più modesta persona in Inghilterra. Ed il consensodel Parlamento è ritenuto essere il consenso di tutti gli uomini.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Thomas Smith, De Republica Anglorum (1565):

In Inghilterra (…) il re non può spogliare i sudditi senza dareampia soddisfazione per la stessa cosa. Egli non può da solo, o

tramite i suoi ministri, imporre tasse, sussidi o qualsiasiimposizione, o qualsiasi altra cosa, sui sudditi; egli non puòalterare le leggi, o farne di nuove, senza l’espresso consensodell’intero regno nel Parlamento riunito (…) Essi (i sudditi)

non sono citati in giudizio se non davanti ad un giudiceordinario, dove sono trattati con grazia e giustizia, secondo le

leggi del paese.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

L’evoluzione del sistema costituzionale inglese:

1603

si estingue la dinastia Tudor;sul trono sale James I Stuart

inizia il conflitto tra Re e Camere

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Edward Coke, Istituti delle leggi d’Inghilterra (1648):

Come ogni Corte di Giustizia ha leggi e consuetudini per la sua direzione,alcune in base al diritto comune (Common Law), alcune in base al dirittocivile e canonico, alcune in base a particolari leggi e costumi, ecc., così

l’Alta Corte del Parlamento Suis propriis legibus et consuetudinibussubsistit. E’ lex et consuetudo Parlamenti, che tutti gli affari importantiposti in qualsiasi Parlamento e concernenti i Pari del Reame o i Comuni

riuniti in Parlamento, debbono essere decisi, giudicati e discussi secondo leregole del Parlamento, e non secondo il diritto civile, e neppure secondo il

diritto comune di questo Reame usato nelle Corti inferiori; e così si èdichiarato essere secundum legem et consuetudinem Parlamenti con

riguardo ai Pari del Reame, da parte del Re e di tutti i Lords Spirituali etemporali; e lo stesso vale pari ratione per i Comuni per qualsiasi cosa

portata o fatta nella Camera dei Comuni…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Edward Coke, Istituti delle leggi d’Inghilterra (1648):

…E inoltre, in base ad un’altra legge e consuetudine del Parlamento, il Renon può prender cognizione di qualsiasi cosa detta o fatta nella Camera deiComuni se non attraverso la cronaca ufficiale della Camera dei Comuni; edogni membro del Parlamento ha la posizione di un giudice e non può fare

da testimone. E questa è la ragione per cui i giudici non devono darealcuna valutazione su un affare del Parlamento, perché questo non deve

essere deciso secondo il diritto comune, ma secundum legem etconsuetudinem parlamenti.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Petitions of Rights (1628):

I. – Sia umilmente illustrato da noi sudditi presso il nostro Sovranoil Re, i Lords spirituali e temporali, e i Comuni riuniti in

Parlamento, che poiché è stato decretato e mandato in vigore, in unalegge fatta al tempo del Regno di Re Edoardo I, (…) che nessuna

imposta e nessun tributo saranno fissati o imposti dal Re o dai suoieredi in questo Regno senza la volontà e il benestare di arcivescovi,vescovi, conti, baroni, cavalieri, cittadini, e altri uomini liberi dellacomunità di questo Regno; e con l’autorità del Parlamento, riunito

nel 25° anno del Regno di Re Edoardo III, è stato decretato emandato in vigore che da allora in poi nessuno dovrà essere

obbligato a fare alcun prestito al Re contro la sua volontà, poichétali prestiti sono contro la ragione e le libertà del Regno;

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Petitions of Rights (1628):

…e secondo le altre leggi di questo Regno è stato stabilito chenon si dovrà chiedere alcun tributo o imposizione

forzatamente, o nulla di simile; e tramite le leggi sopra dette ele altre buone leggi e statuti di questo Regno i Vostri sudditihanno ereditato questa libertà, che essi non potranno essercostretti a contribuire con qualsiasi tassa, imposta, aiuto, o

tributi simili, non decisi per comune consenso in Parlamento.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Petitions of Rights (1628):

III. – E poiché anche con lo statuto detto “La Grande Carta delleLibertà del Regno” è stato decretato e messo in vigore che nessun

uomo libero può esser preso o imprigionato o privato delle sueproprietà o libertà o delle sue libere usanze, o messo fuori legge o

esiliato o in alcun modo ridotto in rovina, se non dal giudiziolegittimo dei suoi pari, o dalla legge del Regno.

IV. – E nel 28° anno del Regno di Re Edoardo III è stato decretato emesso in vigore con l’autorità del Parlamento che nessun uomo, di

qualunque stato o condizione sia, dovrà esser cacciato dalla suaterra o dai suoi possessi, né preso, imprigionato, diseredato, némesso a morte senza essere portato a rispondere secondo giusto

processo.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Petitions of Rights (1628):

X. – Essi pertanto pregano umilmente la Vostraeccellentissima Maestà che nessuno d’ora in avanti siacostretto a dare o cedere alcun dono, prestito, tassa o

qualsivoglia tributo senza il comune consenso derivante da unatto del Parlamento; e che nessuno sia chiamato a rispondere,

a prestare giuramento, o a presenziare in Corte, o ad essereconfinato, o altrimenti molestato o turbato per ciò o per il

rifiuto ora detto; e che nessun uomo libero, in alcuno dei modisopra menzionati, sia imprigionato o detenuto…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

L’evoluzione del sistema costituzionale inglese:

1641: Triennial ActIl re è obbligato a convocare il Parlamehto almeno una volta

ogni tre anni;

1642: Nineteen Propositions –Il Parlamento attacca il cuore della prerogativa regia

1645: Battaglia di NasebyL’esercito regio è sconfitto dal New Model Army

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Agreement of the People (1647-49):

Avendo noi qui da ultimo, coi nostri travagli e pericoli,mostrato al mondo a quale elevato prezzo noi stimiamo la

nostra giusta libertà, e avendo fin qui Dio tanto abbracciato lanostra causa da farci tenere nelle mani i nemici di questa

libertà, ci consideriamo ora obbligati, per mutuo dovere neiconfronti l’uno dell’altro, a prendere per il futuro le miglioriprecauzioni che sappiamo, al fine di evitare sia il pericolo diricadere in condizioni di servaggio sia il gravoso rimedio di

un’altra guerra. (…) A questo scopo dichiariamo econveniamo:

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Agreement of the People (1647-49):

II. (…) Che la Rappresentanza dell’intera nazione consista di 300 persone…

III. Modalità dell’elezione:- 1. Gli elettori di ciascuna circoscrizione dovranno essere nativi o cittadini

d’Inghilterra, di quelli che hanno aderito a questa Convenzione, e non personeassistite dalla pubblica carità ma quelle che sono ordinariamente tassate per ilsoccorso ai poveri; che non siano servitori di alcun privato o ne ricevano una

retribuzione. E in tutte le elezioni (salvo che per le Università) dovranno esserein età di 21 anni o più, e capi di famiglia, abitanti nella circoscrizione in cui sieffettua l’elezione. E finché non siamo spirati sette anni dal tempo qui fissato

per lo scioglimento dell’attuale Parlamento, in queste elezioni non saràammesso né avrà voce chiunque abbia aderito alla causa o abbia assistito il Re

contro il Parlamento in qualsivoglia di queste guerre di insurrezione…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Agreement of the People (1647-49):

VII. I poteri delle Rappresentanze del popolo comprenderanno(…) la facoltà di formare, modificare, abrogare e promulgare

le leggi, di nominare o di destituire i membri delle Corti digiustizia nonché di compiere qualsiasi altro atto che da questaConvenzione non sia loro sottratto o precluso. – In particolare:

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Agreement of the People (1647-49):

- 1. Non concediamo alle nostre Rappresentanze il potere di mantenere invigore, o creare, alcuna legge, o giuramento, o patto, in virtù dei quali siapermesso costringere sotto comminatoria di pene o in qualsiasi altro modoqualsiasi persona a qualsiasi cosa in materia di fede, di religione o di cultodivino, o impedire a chiunque di professare la sua fede o esercitare la suareligione secondo la sua coscienza in qualsiasi edificio o luogo (salvo iluoghi che sono o saranno espressamente destinati al pubblico culto).

Tuttavia l’istruzione o l’instradamento pubblico della nazione in materia difede, culto o disciplina (che non sia forzato o espresso papismo) è lasciato

alla loro discrezione.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Agreement of the People (1647-49):

1. Non concediamo alle nostre Rappresentanze il potere di mantenere invigore, o creare, alcuna legge, o giuramento, o patto, in virtù dei quali siapermesso costringere sotto comminatoria di pene o in qualsiasi altro modoqualsiasi persona a qualsiasi cosa in materia di fede, di religione o di cultodivino, o impedire a chiunque di professare la sua fede o esercitare la sua

religione secondo la sua coscienza in qualsiasi edificio o luogo (salvo i luoghiche sono o saranno espressamente destinati al pubblico culto). Tuttavia

l’istruzione o l’instradamento pubblico della nazione in materia di fede, culto odisciplina (che non sia forzato o espresso papismo) è lasciato alla loro

discrezione.2. Non concediamo loro il potere di arruolare o forzare qualsiasi persona

perché presti servizio in guerra, sia per mare sia per terra, dovendo la coscienzadi ognuno essere persuasa della giustezza della causa per la quale rischia la

propria vita…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Strumento di governo del Commonwealth (15 dicembre 1653)

I. – La suprema autorità legislativa della Repubblica diInghilterra, Scozia e Irlanda, e dei domini che vi

appartengono, sarà e risiederà in una sola persona e nel popoloriunito in Parlamento; e il titolo di tale persona sarà “il Lordprotettore della Repubblica di Inghilterra, Scozia e Irlanda”,

II. – L’esercizio della suprema magistratura el’amministrazione del governo sui detti Paesi e domini e sul

relativo popolo sarà nel Lord Protettore assistito da unConsiglio, il numero dei cui componenti non dovrà essere a

21, né inferiore a 13.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Strumento di governo del Commonwealth (15 dicembre 1653)

III. – Tutti gli atti, processi, commissioni, patenti, garanzie ealtro, che ora sono posti in essere (…) su autorità delParlamento, saranno posti in essere in nome e sotto il titolo delLord protettore, dal quale in futuro deriveranno tutte lemagistrature entutti gli oneri in queste tre Nazioni; ed (egli)avrà il potere di grazia (salvo che nei casi di omicidio etradimento) e di risarcimento per tutte le confische per l’usopubblico; e governerà i detti Paesi e domini in ogni cosa ,secondo il parere del Consiglio e in conformità alle presentidisposizioni ed alle leggi.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Strumento di governo del Commonwealth (15 dicembre 1653)

IV. – Il Lord Protettore, quando il Parlamento sarà attivo,disporrà ed avrà il comando della milizia e delle forze armate, sia

di mare che di terra, per la pace e il bene delle tre Nazioni, colconsenso del Parlamento; e negli intervalli del Parlamento, ilLord Protettore disporrà ed avrà il comando della milizia per ifini anzidetti con il parere e il consenso della maggioranza del

Consiglio.V. – Il Lord Protettore, con i pareri anzidetti, avrà la direzione di

tutto ciò che concerne il tenere una buona corrispondenza conRe, principi e Stati stranieri; e pure, col consenso della parte

maggiore del Consiglio, avrà il potere di guerra e di pace.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Strumento di governo del Commonwealth (15 dicembre 1653)

VI. – Le leggi non potranno essere alterate, sospese, derogate oabrogate, né alcuna legge potrà esser fatta, né potranno disporsi

sul popolo, tasse, carichi o imposizioni, se non col comuneconsenso in Parlamento (…).

XXIV. – Tutti i Bills approvati dal Parlamento saranno presentatial Lord Protettore per il suo consenso e nel caso in cui egli non vi

darà il suo consenso entro 20 giorni dopo che gli saranno statipresentati, o non avrà dato soddisfazione al Parlamento entro

questo limite di tempo, allora, (…) tali Bills si trasformeranno inleggi (…); salvo che tali Bills non debbono contenere in loro

nulla di contrario a quanto contenuto in questi presenti (articoli).

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Strumento di governo del Commonwealth (15 dicembre 1653)

XXXII. – La carica di Lord Protettore di questenazioni sarà elettiva e non ereditaria; e alla morte del

Lord Protettore un’altra persona adatta sarà subitoeletta per succedergli nel Governo, la cui elezione

sarà fatta dal Consiglio…

CORSO DI STORIACOSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Lezione n. 8

I SEMESTRE

A.A. 2008-2009

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Bill of Rights (13 febbraio 1689)

Considerato che il precedente Re Giacomo II, con l’assistenza di diversi cattiviconsiglieri, giudici e ministri da lui impiegati, ha tentato di sovvertire e di estirpare

la religione protestante e le leggi e le libertà di questo reame…E poiché, avendo il precedente Re Giacomo II abdicato al governo del Paese ed

essendo pertanto il trono vacante, Sua Altezza il Principe d’Orange (che è piaciutoa Dio Onnipotente di fare il glorioso strumento della liberazione di questo reame

dal papismo e dal potere arbitrario) ha fatto emettere (col parere dei Lords spiritualie temporali e di diversi autorevoli esponenti dei Comuni) lettere da scrivere ai

Lords spirituali e temporali, che fossero protestanti, e altre lettere alle numerosecontee, città, università, borghi e ai cinque porti, per la scelta di persone che li

rappresentassero e fossero in diritto di esser mandati al Parlamento, per riunirsi esedere a Westminster il ventiduesimo giorno di gennaio di quest’anno (…), per le

deliberazioni per le quali la loro religione, le loro leggi e le loro libertà nonpotessero nuovamente essere in pericolo di essere sovvertite…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Bill of Rights (13 febbraio 1689)

Pertanto i detti Lords spirituali e temporali e iComuni, in conformità alle rispettive lettere ed

elezioni essendo ora riuniti in una piena e liberarappresentanza di questa nazione, prendendo nella

più seria considerazione i mezzi migliori perraggiungere i fini anzidetti, in primo luogo (come iloro antenati in casi simili hanno usualmente fatto),

per rivendicare ed asserire i loro antichi diritti elibertà, dichiarano:

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Bill of Rights (13 febbraio 1689)

1. che il preteso potere di sospendere le leggi o l’esecuzione delle leggi inforza dell’autorità regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale;2. che il preteso potere di dispensare dalle leggi o dall’esecuzione delleleggi, in forza dell’autorità regia, come è stato assunto ed esercitato inpassato, è illegale;3. che il mandato per costituire la passata Court of Commissionners per lecause ecclesiastiche, e tutti gli altri mandati e corti di analoga natura, sonoillegali e pericolosi;4. che levar tributi per la Corona o per il suo uso, su pretesa di prerogativa,senza la concessione del Parlamento o per un tempo più lungo o in unmodo diverso da quello che è stato o sarà concesso, è illegale;

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Bill of Rights (13 febbraio 1689)

5. che è diritto dei sudditi avanzare petizioni al Re, e che tutti gliarresti o le procedure d’accusa per tali petizioni sono illegali;6. che levare o tenere un esercito permanente all’interno del Regnoin tempo di pace, senza che sia col consenso del Parlamento, èillegale;7. che i sudditi protestanti possono avere armi per la loro difesaconformemente alle loro condizioni e come consentito dalla legge;8. che le elezioni dei membri del Parlamento debbono essere libere;9. che la libertà di parola e di dibattiti o procedura in Parlamentonon possono esser poste sotto accusa o in questione in qualsiasicorte o in qualsiasi sede fuori del Parlamento;

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Bill of Rights (13 febbraio 1689)

10. che non debbono esser chieste cauzioni eccessive, né imposteeccessive ammende; né inflitte pene crudeli o inusitate;11. che i giurati debbono essere nelle debite forme indicati in unalista da notificare; e che i giurati che decidono sulle persone neiprocessi per alto tradimento debbono essere liberi proprietari;12. che tutte le assicurazioni e minacce di ammende o confischefatte a particolari individui prima della condanna, sono illegali enulli;13. e che per riparare a tutte le ingiustizie, e per correggere,rafforzare e preservare la legge, il Parlamento dovrà tenersifrequentemente;

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Bill of Rights (13 febbraio 1689)

Ed essi [Lords e Comuni] reclamano, domandano einsistono su tutte e su ciascuna di queste premessecome su loro incontestabili diritti e libertà; e chenessun giudizio, dichiarazione, atto o procedura, chesia di pregiudizio al popolo in alcuna delle premesseanzidette, possa in qualsiasi modo esser portato infuturo come precedente o esempio…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Bill of Rights (13 febbraio 1689)

Avendo quindi piena fiducia che la detta S.A. il Principe d’Orangeperfezionerà la liberazione portata da lui così avanti, e ancora li preserveràdalla violazione dei loro diritti che hanno qui affermati, e da tutti gli altriattentati alla loro religione, ai loro diritti e alle loro libertà.II. I detti Lords spirituali e temporali e i Comuni, riuniti a Westminster,prendono la risoluzione che Guglielmo e Maria, Principe e Principessad’Orange, siano, e siano dichiarati, Re e Regina d’Inghilterra, Francia eIrlanda, e dei domini che vi appartengono.IV. Su queste basi le dette loro Maestà hanno accettato la corona e ladignità regale d’Inghilterra, Francia e Irlanda e dei domini che viappartengono, in conformità alla risoluzione e al desiderio dei detti Lords eComuni espressi nella presente dichiarazione…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

Act of Settlement (12 giugno 1701)

1) Tutti gli atti di competenza del Privy Councildevono essere trattati in quella sede;

2) Tutte le proposte adottate in quella sede devonoessere firmate da chi le ha proposte e approvate;

3) Chi occupi un incarico remunerato del tesororeale, ovvero goda di una “pensione della Corona”sarà escluso dalla Camera dei Comuni;

CORSO DI STORIACOSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Lezione n. 9

I SEMESTRE

A.A. 2008-2009

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

John Locke, Secondo trattato sul governo

§ 149. In uno Stato che poggi su proprie basi e operi secondo la propria natura,cioè per la salvaguardia della comunità, non ci può essere se non un solosupremo potere, che è il legislativo, al quale tutti gli altri sono e devonoessere subordinati. Tuttavia, essendo il legislativo solo un potere fiduciariointeso a certi fini, resta al popolo il supremo potere di destituire o mutare illegislativo quando constata che esso agisce in modo contrario alla fiducia inesso riposta. Infatti, ogni potere dato in affidamento per il conseguimentod’un fine è limitato appunto a quel fine, e, ogni qualvolta quest’ultimo vengamanifestamente trascurato o calpestato, l’affidamento non può non venirmeno e il potere non ritornare nelle mani di coloro che l’hanno conferito, eche possono di nuovo collocarlo dove credono più opportuno per la lorosicurezza e tutela. Così la comunità conserva sempre il supremo potere didifendersi dai tentativi e disegni di chiunque, sia pure dei legislatoriquand’essi siano così stolti o malvagi da formulare e perseguire piani contrarialle libertà o ai beni dei sudditi…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

John Locke, Secondo trattato sul governo

§ 90. E’ dunque evidente che la monarchia assoluta, che alcuni consideranocome l’unico regime al mondo, è in realtà inconciliabile con la società equindi non può in assoluto essere una forma di governo civile. Infatti il finedella società civile è di evitare e porre rimedio a quegli inconvenienti dellostato di natura che necessariamente conseguono dal fatto che ognuno ègiudice del proprio caso, istituendo un’autorità riconosciuta cui ognimembro può appellarsi contro un torto subito o per una controversia chesia sorta e cui ogni membro di quella società deve obbedire. Pertanto,dovunque vi siano persone che non hanno un’autorità siffatta cui appellarsiper la definizione dei contrasti fra di esse sorti, ivi quelle persone vivonoancora nello stato di natura. E tale è il caso di ogni sovrano assolutorispetto a coloro che sono sotto il suo dominio.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

John Locke, Secondo trattato sul governo

§ 91. Si suppone infatti che questi riassuma in sé il poterelegislativo sia il potere esecutivo. Non v’è dunque giudice néassise che possa con giustizia, autorità e imparzialità decideree dai cui decreti ci si possa aspettare aiuto e risarcimento diuna qualche offesa o danno che si sia eventualmente subitoper opera del principe o per ordine suo…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

John Locke, Secondo trattato sul governo

§ 143 Il potere legislativo è quello che ha il diritto di prescrivere il modo in cui la forzadello Stato dovrà essere usata per la salvaguardia della comunità e dei suoi membri. Ma,poiché le leggi, che devono essere costantemente operanti e la cui forza non deve maivenire meno, possono esser fatte in poco tempo, non c’è bisogno che il legislativo siapermanentemente in atto, non avendo una funzione continua da svolgere. Ora, data ladebolezza umana, incline a impossessarsi del potere, per coloro che hanno il diritto difare le leggi può esser troppo grande la tentazione d’impadronirsi anche del diritto dieseguirle, esonerandosi così dall’obbedienza alle leggi stesse ch’essi fanno, adattando lalegge, sia nella formulazione sia nell’attuazione, al loro privato vantaggio e finendodunque con l’avere un interesse distinto da quello della comunità e in contrasto col finedella società e del governo. Per questo negli Stati ben ordinati, in cui il bene collettivo ètenuto nella debita considerazione, il potere legislativo è posto nelle mani di diverseperone che, riunendosi nei modi prescritti, hanno di per sé o assieme con altri il poteredi far leggi, dopo di che si sciolgono e sono essi stessi soggetti alle leggi che hanno fatto,ciò che costituisce un ulteriore e stretto impegno a badare ch’esse siano fatte per il benecomune.

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

John Locke, Secondo trattato sul governo

§ 151 In alcuni Stati in cui il legislativo non è sempre in funzione e l’esecutivoè affidato a una sola persona, che partecipa anche del legislativo, quellapersona può essere ragionevolmente detta sovrana, non perché abbia in sétutto il supremo potere, che è quello di legiferare, ma perché ha in sé lasuprema esecutività, da cui tutti i magistrati inferiori derivano ogni lorodiverso e subordinato potere, o almeno la maggior parte di quei poteri…§ 152 Il potere esecutivo, affidato a una persona che non partecipi pure dellegislativo, è evidentemente subordinato a quest’ultimo e verso di essoresponsabile, e può essere a piacimento mutato e trasferito. Dunque non ilsupremo potere esecutivo è esente da subordinazione, ma il supremo potereesecutivo affidato a chi, partecipando anche del legislativo, non ha unsuperiore legislativo al quale essere subordinato e verso il quale essereresponsabile, se non per quel tanto che vi dà la sua partecipazione e il suoconsenso, onde è subordinato solo nella misura che più gli aggrada e che èlecito supporre minima…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

John Locke, Secondo trattato sul governo

§ 153 Non è necessario, e neppure conveniente, che illegislativo sia sempre in atto. E’ invece necessario che lo suasempre il potere esecutivo, perché, se non c’è continuobisogno di far nuove leggi, c’è però il continuo bisogno direndere operanti le leggi fatte. Quando ha affidatol’esecuzione delle leggi in mano altrui, il legislativo conservaperò il potere di revocarla, se trova motivo di ciò, e di punireogni atto amministrativo non conforme alle leggi. Lo stessovale per il potere federativo, poiché esso e l’esecutivo sonopoteri amministrativi e subordinati al legislativo che, come s’èdimostrato, è il potere supremo d’ogni Stato costituito…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

John Locke, Secondo trattato sul governo

§ 222 La ragione per cui gli uomini entrano in società è la salvaguardiadella loro proprietà, e il fine in vista del quale essi eleggono un legislativoe lo autorizzano è che possano essere istituite leggi e poste regole capaci dicustodire e delimitare la proprietà di ogni membro della società, capaci dilimitare il potere e moderare il dominio di ogni parte o membro di essa.Non essendo infatti lecito supporre che il legislativo debba avere il poteredi distruggere ciò che ciascuno appunto intende mettere al sicuro, quandoentra in società, e in vista del quale il popolo si sottomette a legislatori daesso costituiti, ogni qualvolta i legislatori tentino di sottrarre o distruggerela proprietà del popolo, o di renderlo schiavo d’un potere arbitrario, simettono in istato di guerra col popolo stesso, che pertanto è assolto da ogniulteriore obbedienza e resta libero di ricorrere al comune rimedio che Dioha messo a disposizione di tutti gli uomini contro la forza e la prepotenza...

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

John Locke, Secondo trattato sul governo

Ogni qualvolta dunque trasgredisca questa regola fondamentale dellasocietà e per ambizione, timore, follia, oppure per corruzione tenti diassumere in proprio o di conferire ad altri un potere assoluto sulla vita, lalibertà e i beni del popolo, il legislativo, tradendo con ciò il mandatoricevuto, perde il potere che il popolo gli aveva affidato per tutt’altri fini, equesto ritorna al popolo stesso, che ha con ciò il diritto di riprendersila sua libertà originaria e di provvedere con l’istituzione di un nuovolegislativo, quello che sembri più adatto alla propria salvezza e sicurezza,che è il fine in vista del quale essi vivono in società. Quanto ho detto aproposito del legislativo in generale vale anche per il supremo esecutore,che, essendo depositario di un duplice mandato - la partecipazione allegislativo e la suprema esecuzione della legge – agisce contro entrambiquando va imponendo il proprio volere arbitrario come legge dellasocietà…

CORSO DI STORIA COSTITUZIONALE

Docente Prof. Scuccimarra

Le origini:

Il termine latino constitutio , derivato dal verboconstituere (istituire, fondare);

John Locke, Secondo trattato sul governo

§ 225 …Rivoluzioni del genere non avvengono per abusi miniminell’amministrazione della cosa pubblica. Grandi errori da parte deigovernanti, molte leggi sbagliate e inopportune, tutti i cedimenti delladebolezza umana saranno sopportati dal popolo senza ribellione omanifestazioni di dissenso. Ma se una lunga serie di abusi, prevaricazionied espedienti tutti intesi a una cosa sola, manifesta al popolo una trama emostra inequivocabilmente che cosa incomba su di esso, in quale direzionelo si trascini, non stupisce allora ch’esso si scuota e s’adoperi a porre ilpotere in mani capaci di garantire i fini in vista dei quali il governo fuoriginariamente istituito e senza i quali nomi antichi e istituzioni formalinon solo non sono migliori dello stato di natura e della pura anarchia, masono addirittura peggiori, gli inconvenienti essendo altrettanto gravi epressanti e il rimedio più remoto e difficile…