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CAPITOLO II NORME APPLICABILI ALLA REVISIONE CONTABILE 1

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CAPITOLO II

NORME APPLICABILI ALLA REVISIONE

CONTABILE

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La Regolamentazione giuridica disciplina:

l’attività di revisione : l’oggetto della

revisione:

- chi è obbligato alla revisione - il Bilancio

- I compiti attribuiti alle Soc. di Rev.

- I soggetti che possono esercitare

la revisione

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• La revisione legale trova il suo fondamento normativo nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito, ai sensi della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 “relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio”.

• Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 gennaio 2013 , n. 16 , Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

• Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, n. 261, Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

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• Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 ottobre 2012

Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento degli oneri in misura

fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di

revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi.

• Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012

Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo

annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali.

• Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012

Istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione

centrale per i revisori contabili.

• Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, n. 146

Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione

legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.

39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali

dei conti annuali e dei conti consolidati.

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In ogni caso per:

Revisore Legale,

Sindaco Unico,

Collegio Sindacale

in materia di revisione legale troveranno sempre applicazione le norme del D.Lgs. n.

39/2010.

Infatti nulla esclude che le metodologie ed i comportamenti dettati per il revisore

dai principi di revisione possano essere traslati in capo al collegio sindacale

(sindaco unico) seppur tenendo conto delle peculiarità di un organo collegiale.

In particolare attenzione a:

- indipendenza (art. 10);

- uso dei principi di revisione (art. 11);

- relazione di revisione e giudizio sul bilancio (art. 14).

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Novità salienti introdotte dal D.Lgs. 39/2010: il controllo qualità.

Tutti gli iscritti nel registro saranno sottoposti a un controllo della qualità.

Per quanto riguarda la Vigilanza, il Ministero dell’economia e delle finanze

provvederà per:

- il controllo della qualità sui revisori legali che non hanno incarichi di revisione

legale su enti di interesse pubblico (EIP);

- la formazione continua .

Il Ministero inoltre potrà:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e

documenti;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione dai revisori

legali;

c) richiedere notizie,dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la

relativa comunicazione e procedere a audizione personale, nei confronti di chiunque possa

essere informato dei fatti.

La Consob vigilerà sull’organizzazione e sull’attività dei revisori legali e delle

società di revisione legale che avranno incarichi di revisione legale su enti di

interesse pubblico per controllarne l’indipendenza e l’idoneità tecnica.

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Controllo di Qualità

- Società quotate ogni 3 anni;

- Società non quotate ogni 6 anni.

Il controllo qualità sarà:

- effettuato da persone fisiche in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale;

- con incarichi assegnati escludendo ogni conflitto di interesse fra controllore e controllato.

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Valutazione della conformità

ai principi di revisione ed ai

requisiti di indipendenza

Valutazione della quantità e

della qualità delle risorse

impiegate

Valutazione del sistema

interno di controllo interno di

qualità applicato dal revisore

legale

Valutazione dei corrispettivi

richiesti per la revisione Il controllo

di qualità

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I principi di revisione in essere alla data odierna

Di seguito, sono riportati l’elenco di tutti i principi di revisione in essere e consultabili sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L’applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE

• Principio di revisione 001: il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio

• Principio di revisione 002 - modalità di redazione della relazione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 ter- c.c.

• Principio di revisione 002 (CNDCEC PR 002)

• Documento 100 Principi sull'indipendenza del revisore

• Documento 1005 Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori

• Documento 1006 Principio sulla revisione dei bilanci delle banche

• Documento 200 Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio

• Documento 220 Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile

• Documento 230 - La documentazione del lavoro di revisione

• Documento 240 La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio

• Documento 250 Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti

• Documento 260 Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance

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• Documento 300 Pianificazione

• Documento 315 La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi

• Documento 320 Il concetto di significatività nella revisione

• Documento 330 Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati

• Documento 402 Considerazioni sulla revisione contabile di imprese che utilizzano fornitori di servizi

• Documento 500 Gli elementi probativi della revisione

• Documento 501 Gli elementi probativi - Considerazioni addizionali per casi specifici

• Documento 505 Le conferme esterne

• Documento 510 La verifica dei saldi d'apertura a seguito dell'assunzione di un nuovo incarico

• Documento 520 Le procedure di analisi comparativa

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• Documento 540 La revisione delle stime contabili

• Documento 545 - La revisione delle misurazioni del fair value e della

direttiva informativa

• Documento 550 Le parti correlate

• Documento 560 Eventi successivi

• Documento 570 Continuità aziendale

• Documento 580 Le attestazioni della direzione

• Documento 600 L'utilizzo del lavoro di altri revisori

• Documento 610 L'utilizzo del lavoro di revisione interna

• Documento 620 L'utilizzo del lavoro dell'esperto

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Tali nuovi principi di revisione, in estrema

sintesi, concentrano la loro attenzione su tre

aspetti:

• responsabilità del revisore;

• pianificazione del lavoro;

• elementi probativi.

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In merito alla responsabilità del revisore, i confini della stessa sono definiti, regolati e delimitati dal revisore stesso fissando nelle “carte di lavoro”:

Gli obiettivi e i principi generali

Come ? => Documento 200: “ … acquisendo ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione”.

Quindi, gli obiettivi sono, senza pretesa di esaustività:

1. Rispetto delle norme etiche emesse dagli ordini professionali locali e del codice etico deontologico per professionisti.

2. Rispetto dei principi di revisione, alla legislazione in essere e agli accordi presi con il cliente.

3. Comprendere a fondo il sistema di contabilità e il sistema di controllo interno, e valutare il rischio intrinseco.

4. Attuare tutte le procedure atte ad ottenere elementi probativi sufficienti ed adeguati per stabilire se i bilanci siano privi di inesattezze significative e siano stati redatti nel rispetto della relativa legislazione e dei principi contabili di riferimento.

5. Redigere una relazione che spieghi chiaramente il giudizio emesso sul bilancio.

Il controllo della qualità del lavoro

Come ? => controllando e garantendo:

1. Requisiti professionali

2. Preparazione e competenza

3. Assegnazione degli incarichi

4. Direzione, supervisione e riesame del lavoro

5. Monitoraggio

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La documentazione del lavoro

Come => … il revisore deve predisporre carte di lavoro che siano sufficientemente complete e dettagliate per permettere una comprensione globale del lavoro svolto.

Gli elementi connessi alla conformità a leggi e regolamenti

Come => … il revisore deve adottare procedure appropriate per assicurare la riservatezza e la sicurezza nella custodia delle carte di lavoro, nonchè la conservazione delle stesse per un periodo sufficiente, legato all’esigenze future. Deve possedere altresì una adeguata conoscenza di leggi e regolamenti specifici.

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Il Documento n. 300, è dedicato alla pianificazione della revisione legale dei conti.

Pianificare significa sviluppare una strategia generale ed un approccio dettagliato di lavoro tenendo conto:

• della natura,

• della tempistica e

• dell'ampiezza

delle procedure di revisione.

Un'adeguata pianificazione del lavoro permette di prestare la dovuta attenzione alle aree importanti della revisione, di identificare i problemi potenziali e di completare il lavoro tempestivamente.

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Le fasi della pianificazione in revisione possono essere individuate in:

• acquisizione delle informazioni sull’attività e il settore in cui il cliente opera;

• svolgimento di procedure analitiche (analyical procedures);

• esame priliminare del sistema di controllo interno

• determinazione della significatività e del rischio di revisione;

• sviluppo della strategia generale di revisione (Piano generale di revisione) e dei relativi programmi di lavoro;

• definizione della quantità di evidenza rilevante ed affidabile da raccogliere durante la revisione.

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Il revisore deve sviluppare e documentare un piano generale

che indichi chiaramente l’ampiezza e le modalità di

svolgimento della revisione.

Sebbene la descrizione del piano generale di revisione debba

essere dettagliata per consentire la predisposizione dei

programmi di revisione, la sua forma precisa ed il contenuto

dipenderanno:

- dalla dimensione della società,

- dalla complessità del lavoro di revisione,

- dalle specifiche metodologie e tecnologie utilizzate dal

revisore.

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La revisione si basa sulle carte di lavoro, e quindi sull’evidenza ovvero

elementi probativi.

Il Documento n. 500 riporta che

Gli elementi probativi si ottengono da un’appropriata combinazione

di:

- Procedure di conformità (Verifiche sul sistema contabile e di

controllo interno);

- Procedure di validità (Verifiche o test sostanziali).

In alcune circostanze gli elementi probativi possono essere ottenuti

interamente attraverso l’applicazione di procedure di validità.

L’importante è che il revisore acquisisca solo elementi probativi

persuasivi (ad esempio, diversi elementi convincenti e concomitanti)

piuttosto che conclusivi,….

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Tutta la documentazione preparata deve essere chiara, accurata e

leggibile, a meno che sia redatta su supporti informatici.

Per ogni sezione della revisione che porti ad una conferma dei dati

di bilancio, sarebbe opportuno preparare sempre una carta di

lavoro riassuntiva con eventuali rimandi a prospetti e/o tabelle

giustificative.

Ricordiamoci sempre che per poter raggiungere gli obiettivi di

revisione richiesta dal Documento nr. 200, le carte di lavoro

dovranno essere sempre:

accurate, leggibili, ripercorribili e significative.

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E’ opportuno impostare la carta di lavoro con i seguenti contenuti:

- obiettivo del test;

- lavoro svolto;

- metodo per determinare la dimensione del campione;

- fonte dell’informazione (in caso non sia evidente);

- spiegazione di ogni segno o simbolo utilizzato;

- rimandi ad altre schede;

- risultati ottenuti;

- analisi degli errori o dei problemi sorti;

- conclusioni tratte dai risultati dei test;

- raccomandazioni o questioni da affrontare in futuro (se ce ne sono).

I dossier di carte lavoro vengono conservati come:

Dossier permanenti (permanent files);

Dossier correnti (current files).

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I Permanet files contengono dati storici sul cliente che abbiano

una rilevanza continuativa per la revisione.

I Current files includono invece le informazioni e i dati relativi

all’incarico per l’esercizio in corso. Solitamente questi ultimi si

suddividono in:

- dossier generale;

- carte lavoro civilistico e consolidato;

- dossier fiscale;

- dossier circolarizzazioni .

- Dossier inventario La quantità dei documenti raccolti dipende dal giudizio professionale di ogni

revisore e sulla base di ogni tipologia di lavoro e “cliente revisionato”.

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Operativamente parlando, un importante punto di riferimento tecnico per il lavoro

dell’organo di controllo in materia di revisione sono costituite oggi da:

1. I principi di revisione internazionali (ISA), che il Consiglio Nazionale ha

provveduto a tradurre;

2. I Principi di revisione nazionali n. PR001 “Il giudizio sulla coerenza della relazione

sulla gestione con il bilancio” e n. PR0022 “Modalità di redazione della relazione di

revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39”;

3. Linee guida per l’organizzazione del Collegio Sindacale (sindaco unico) incaricato

della revisione legale dei conti - Febbraio 2012;

4. L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni

minori - Febbraio 2012;

5. Nota interpretativa - La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini

dell’applicazione dei principi di revisione internazionali - Febbraio 2012;

6. Guida all’utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile

delle piccole e medie imprese – Febbraio 2012.

Trattasi di linee guida che si pongono l’obiettivo di raccordare quanto previsto dalla

legge e dai principi di revisione internazionali con le peculiarità dell’organo di controllo.

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Approccio alla revisione voluto dai “nuovi” principi di revisione

ISA (principi di revisione internazionali) APPROACH

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi

nel bilancio sulle cui risultanze vengono configurate le

procedure di revisione più appropriate.

L’attività di revisione deve quindi, concentrarsi su aree di

bilancio che il revisore ha identificato come maggiormente

rischiose e dalle quali può derivare un rischio concreto e

significativo di errore in bilancio.

Ciò implica l’utilizzo del giudizio professionale nella scelta

delle procedure più appropriate, purchè tali scelte siano

motivate ed adeguatamente documentate.

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Pertanto ,restano interamente valide in ogni caso le seguenti considerazioni:

• la necessità di seguire un percorso logico-operativo che porta dal processo

di revisione alla formulazione dell’opinione sul bilancio;

• l’approccio al rischio quale prospettiva sulla quale impostare il lavoro di

revisione;

• la scomposizione del rischio di revisione nelle sue componenti;

• la significatività degli errori;

• l’applicazione del modello dei cicli di revisione;

• la formulazione degli obiettivi di revisione relative alle transazioni, ai

saldi, all’informativa.