Corso di preparazione al Concorso pubblico per Infermiere ... · PROFESSIONALE l'ostetrica/o è...
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Corso di preparazione al
Concorso pubblico per Infermiere
cat. D indetto da ESTER – Delibera
n.155 del 6 aprile 2016
La legislazione infermieristica
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GLOSSARIO SANITARIOAcronimi Descrizione
OMS / WHO Organizzazione mondiale della sanità. Dipende dall’ONU ed è la
massima autorità sanitaria a livello mondiale
SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE (SSN)
Istituito nel 1978, riformato nel 1992 e nel 1999. Comprende
funzioni, servizi e personale per l’assistenza sanitaria
AZIENDE SANITARIE
(ASL, AUSL, AO)
Istituite nel 1992 (D.Lgs. 502/92) al posto delle Unità Sanitarie
Locali (USL). Introduce metodi aziendali di gestione.
MEDICINA GENERALE
(MMG, PLS)
Comprende il Medico di medicina generale (MMG) e il Pediatra di
libera scelta o Pediatra di famiglia (PLS)
DRG (Disease Related
Groups)
Introdotti nel 1992 (D.Lgs. 502/92) per contenere i costi per
l’assistenza ospedaliera. Sistema tariffario per prestazioni.
DEVOLUTION O
FEDERALISMO
Processo in atto da diversi anni. Piena attuazione nel 2001 con la
modifica del Titolo V della Costituzione
LEA Livelli essenziali di assistenza stabiliti dal Governo per garantire
a tutti i cittadini prestazioni di base (dal 1999)
ECM Attività di aggiornamento obbligatorio di Educazione Continua in
Medicina (ECM) per tutto il personale sanitario
EBM / EBP/EBN Principi dell’evidenza scientifica. Evidence based medicine
(EBM) e Evidence based prevention (EBP), Evidence based
nursing
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L.833/78 istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale
Per garantire l’art. 32 della Costituzione (diritto alla salute come
fondamentale per l’individuo e interesse della collettività) nel 1978
la Legge 833 istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, definito
come complesso delle funzioni, dei servizi e delle attività destinate
alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica
e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione alcuna.
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La riorganizzazione del SSN del 1992-93
Il D.Lgs. 502 del 1992 (successive integr. D.Lgs 517 del
1993) di ‘riordino in materia sanitaria’ costituisce la pietra
miliare del cambiamento ed emana le nuove linee guida di
riforma nella sanità del SSNazionale, istituito con la legge
833 del 1978.
Nel 1999 il D.Lgs.299/99, inerente la ‘razionalizzazione del
SSN’ (meglio conosciuto come riforma Bindi) rivedrà e
correggerà parzialmente l’impianto della precedente riforma.
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STRUTTURA SSN• Tre livelli
• CENTRALE - Ministero della salute e Organi tecnici
• REGIONALE - Assessorati e Direzioni generali Sanità
• LOCALE - Aziende USL e le Aziende ospedaliere (AO)
• Aziende sanitarie gestite da Manager (Direttore generale) di nomina regionale coadiuvato da direttore sanitario e direttore amministrativo
• Organizzazione strutture sanitarie• Dipartimenti con responsabili nominati da DG
• Strutture complesse e Strutture semplici
• Federalismo con garanzia prestazioni essenziali
• Accreditamento e pagamento per prestazioni (DRG)
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Organizzazione delle Aziende
sanitarie (AO, Az.USL)
normativa vigente
Direttore sanitario Direttore amministrativo
DIRETTORE GENERALE
Dirigente medico
Dirigente str. complessa
Dirigente medico Dirigente medico Dirigente medico
Dirigente str. complessa
Dirigente medico Dirigente medico
Dirigente str. semplice
Dirigente medico
Dirigente str. semplice
Responsabile Dipartimento
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FORMAZIONE
POST BASE
FUNZIONI
IDENTITA’
METODO DI LAVORO
AGGIORNAMENTO
RICERCA
Profilo professionale
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Profilo professionale Infermiere
DM 14 Settembre 1994, n. 739
IDENTITA’
PROFESSIONALE
l'infermiere è l'operatore
sanitario che, in possesso
del diploma universitario
abilitante e dell'iscrizione
all'albo professionale è
responsabile
dell'assistenza generale
infermieristica.
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Profilo professionale Infermiere
DM 14 Settembre 1994, n. 739
ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
L'assistenza
infermieristica preventiva,
curativa, palliativa e
riabilitativa
è di natura tecnica,
relazionale, educativa
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Profilo professionale Infermiere
DM 14 Settembre 1994, n. 739
FUNZIONI
DELL’INFERMIERE
prevenzione delle malattie e
assistenza ai malati e ai disabili di
tutte le età.
educazione sanitaria.
partecipazione all'identificazione
dei bisogni di salute della persona
e della collettività;
Identificazione dei bisogni di
assistenza infermieristica della
persona e della collettività e
formulazione dei relativi obiettivi;
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Profilo professionale Infermiere
DM 14 Settembre 1994, n. 739
METODO DI
LAVORO E
COLLABORAZIONI
pianifica, gestisce e valuta l'intervento
assistenziale infermieristico;
per l'espletamento delle funzioni si
avvale, ove necessario, del personale
di supporto;
garantisce la corretta applicazione delle
prescrizioni diagnostico terapeutiche
agisce sia individualmente sia in
collaborazione con gli altri operatori
sanitari e sociali
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Profilo professionale Infermiere
DM 14 Settembre 1994, n. 739
AGGIORNAMENTO
RICERCA
contribuisce alla
formazione del
personale di supporto
concorre direttamente
all'aggiornamento
relativo al proprio profilo
professionale e alla
ricerca
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Profilo professionale Infermiere
DM 14 Settembre 1994, n. 739
FORMAZIONE
POST BASE
fornire agli infermieri di assistenza
generale delle conoscenze cliniche
avanzate e delle capacità che
permettano loro di fornire specifiche
prestazioni infermieristiche nelle seguenti
aree:
a. sanità pubblica: infermiere di sanità
pubblica;
b. pediatria: infermiere pediatrico;
c. salute mentale - psichiatria: infermiere
psichiatrico;
d. geriatria: infermiere geriatrico;
e. area critica: infermiere di area critica.
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Profilo professionale Infermiere
pediatrico
DM 17 Gennaio 1997, n. 70
IDENTITA’
PROFESSIONALE
l'infermiere pediatrico è
l'operatore sanitario che, in
possesso del diploma
universitario abilitante e
dell'iscrizione all'albo
professionale è responsabile
dell'assistenza
infermieristica pediatrica.
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ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
L'assistenza
infermieristica pediatrica
preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa
è di natura tecnica,
relazionale, educativa
Profilo professionale Infermiere
pediatrico
DM 17 Gennaio 1997, n. 70
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FUNZIONI
DELL’INFERMIERE
prevenzione delle malattie e
assistenza ai malati e ai disabili in età
evolutiva.
educazione sanitaria.
Partecipazione all'identificazione dei
bisogni di salute fisica e psichica del
neonato, del bambino,
dell’adolescente e della famiglia;
Identificazione dei bisogni di
assistenza infermieristica pediatrica e
formulazione dei relativi obiettivi;
Profilo professionale Infermiere
pediatrico
DM 17 Gennaio 1997, n. 70
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METODO DI
LAVORO E
COLLABORAZIONI
pianifica, gestisce e valuta l'intervento
assistenziale infermieristico pediatrico;
per l'espletamento delle funzioni si avvale,
ove necessario, del personale di supporto;
garantisce la corretta applicazione delle
prescrizioni diagnostico terapeutiche
agisce sia individualmente sia in
collaborazione con gli altri operatori sanitari
e sociali
Profilo professionale Infermiere pediatrico
DM 17 Gennaio 1997, n. 70
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AGGIORNAMENTO
RICERCA
contribuisce alla formazione
del personale di supporto
concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale
e alla ricerca
Profilo professionale Infermiere
pediatrico
DM 17 Gennaio 1997, n. 70
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FORMAZIONE
POST BASE NON PREVISTA
Profilo professionale Infermiere
pediatrico
DM 17 Gennaio 1997, n. 70
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Profilo professionale ostetriche
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n° 740
IDENTITA’
PROFESSIONALE
l'ostetrica/o è l'operatore
sanitario che, in possesso del
diploma universitario abilitante e
dell'iscrizione all'albo
professionale, assiste e consiglia
la donna nel periodo della
gravidanza, durante il parto e
nel puerperio, conduce e porta
a termine parti eutocici con
propria responsabilità e presta
assistenza al neonato.
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Profilo professionale ostetriche
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n° 740
FUNZIONI
educazione sanitaria e sessuale
sia nell'ambito della famiglia che
nella comunità;
preparazione psicoprofilattica al
parto;
preparazione e all'assistenza ad
interventi ginecologici;
prevenzione e accertamento dei
tumori della sfera genitale
femminile;
programmi di assistenza materna
e neonatale.
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Profilo professionale ostetriche
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n° 740
METODO DI
LAVORO E
COLLABORAZIONI
gestisce, come membro
dell'equipe sanitaria,
l'intervento assistenziale di
propria competenza.
è in grado di individuare
situazioni potenzialmente
patologiche che richiedono
intervento medico e di
praticare, ove occorra, le
relative misure di particolare
emergenza.
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Profilo professionale ostetriche
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n° 740
AGGIORNAMENTO
RICERCA
contribuisce alla
formazione del personale di
supporto e concorre
direttamente
all'aggiornamento relativo al
proprio profilo professionale
e alla ricerca.
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Profilo professionale ostetriche
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n° 740
FORMAZIONE
POST BASE
Con decreto del Ministero
della Sanità è disciplinata la
formazione complementare
in relazione a specifiche
esigenze del Servizio
Sanitario Nazionale.
.
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Legge 26 Febbraio 1999, n.42
CAMPO PROPRIO DI ATTIVITA’ E DI
RESPONSABILITA’ DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Criterio limite per l’esercizio professionale dell’Infermiere è
dato dalle «competenze previste per le professioni
mediche».
Un atto è medico quando solo le capacità, le conoscenze
e le abilità di un medico sono previste per risolvere un
dato problema di salute o di svolgere una determinata
attività.
Criteri guida:
• Profilo professionale DM 739 del 1994
• Formazione di base e post base dell’Infermiere
• Dai contenuti del codice deontologico
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Legge 10 Agosto 2000, n.251
Si determinano una serie di cambiamenti nonindifferenti all’organizzazione, al processo diprofessionalizzazione ed alla rideterminazione deiprocessi decisionali all’interno delle Aziende Sanitarie.
Si riconosce alle professioni sanitarie la possibilità digestire in piena autonomia i processi di lavoro, conconseguenti importanti ricadute sull’organizzazione deidiversi servizi, sempre più orientati all’utente.
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Legge 10 Agosto 2000, n.251“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”
Art. 1 – Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitariaostetrica
Art. 2 – Professioni sanitarie riabilitative
Art. 3 – Professioni tecnico-sanitarie
Art. 4 – Professioni tecniche della prevenzione
Art. 5 – Formazione universitaria
Art. 6 – Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento
Art. 7 – Disposizioni transitorie
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Professioni sanitarie infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica Legge 251 Art. 1
...Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze
infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica “svolgono con
autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e
salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni
individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché
dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di
pianificazione per obiettivi dell’assistenza”…
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Professioni sanitarie infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica Legge 251 Art. 1
Lo Stato e le regioni si impegnano a valorizzare e responsabilizzare le
funzioni ed il ruolo delle professioni infermieristiche-ostetriche, al fine di
contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di
aziendalizzazione in sanità, all’integrazione dell’organizzazione del
lavoro sanitario italiano con quello degli altri Stati europei.
Emanazione delle linee guida per:
Attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e
gestione delle attività d’assistenza infermieristica e delle connesse
funzioni
la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli
d’assistenza personalizzata
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Art. 5FORMAZIONE UNIVERSITARIA
(Disciplina degli ordinamenti didattici di specifici Corsi universitari)
Art. 7ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DELL’ASSISTENZA
INFERMIERISTICA ED OSTETRICA(Attribuzione dell’incarico di Dirigente)
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La riforma universitaria
dell’Infermiere:
DM 3 novembre 1999, n.509
“regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei”
Nota come la riforma del “3+2”:
Il diploma di laurea (L) (3 anni)
Il diploma di Laurea specialistica (LS) (2 anni)
Diploma di specializzazione (DS)
Dottorato di ricerca (DR)
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Formazione specifica di base e post baseDecreto 3 Novembre 1999, n. 509
Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei
Corso di laurea
Master di primo livello
Laurea specialistica
Master di secondo livello
Diploma di specializzazione
Dottorato di ricerca
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Legge 8 Gennaio 2002, n.1Conversione in Legge, con modificazioni del Dl 12 Novembre 2001,
n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario
I Diplomi conseguiti in base alla normativa
precedente, dagli appartenenti alle professioni
sanitarie di cui alle Leggi 42/99 e 251/00, sono validi
ai fini dell’accesso ai Corsi di laurea specialistica, ai
Master ed agli altri corsi di formazione post-base
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DM 22 ottobre 2004, n.270:
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scentifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”
In base al Decreto Moratti i titoli che rilasca l’Univeristà sono: Laurea (L)
Laurea Magistrale (LM)
Diploma di specializzazione (DS)
Dottorato di ricerca (DR)
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Legge 1 febbraio 2006 n. 43
(art. 6)
1.In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui l’articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:
a.Professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 199, n.42.
b. Professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
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Legge 1 febbraio 2006 n. 43
(art. 6)c.Professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
d.Professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 200, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.
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Legge 43/2006
I tre grandi obiettivi professionali
1.Istituire l’Ordine Professionale
2.Formalizzare le funzioni in tre articolazioni professionali: Infermiere/ostetrico : generalista, specialista del coordinamento e della clinica, dirigente
3.Confermare e valorizzare i percorsi formativi specifici per l’acquisizione di ulteriori professionalità e competenze
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Accordo Stato Regioni
15 novembre 2007
Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 gennaio 2008
Recepimento dell’accordo 15 novembre
2007, tra il Governo, le regioni e la Provincie
autonome di Trento e Bolzano, concernente
la disciplina per l’accesso alla qualifica unica
di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione di
ostetrica
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Requisiti specifici di
ammissione:
Laurea specialistica o magistrale della classe
relativa alla specifica area,
5 anni di servizio effettivo corrispondente alla
medesima professionalità,
Iscrizione albo professionale
Ddl Lorenzin. Silvestro (Pd):
“I nuovi Ordini a favore dei cittadini-pazienti”
"Gli Ordini sono un grande obiettivo, un
impegno a favore della società per
combattere abusivismo, opacità fiscale e
amministrativa e autoreferenzialità. E per
garantire qualità professionale al sistema
e ai cittadini".
26 Maggio 2016 - Approvazione da parte del
Senato del disegno di legge 1324 “Norme
varie in materia sanitaria” “Le professioni sanitarie tutte hanno raggiunto un importante traguardo che conferma il
ruolo che viene loro attribuito per l’evoluzione e lo sviluppo del Servizio sanitario nazionale e dell'intero sistema salute del Paese".
"Le professioni sanitarie attraverso i loro Ordini e i Collegi hanno da sempre fatto una scelta di campo a favore del cittadino, sostenendo un Ssn pubblico, equo, solidale e universale a cui chiedevano fosse correlato un impianto ordinistico moderno con norme adeguate all’attuale contesto sociale e nei rapporti con le istituzioni, i cittadini e i professionisti. Ora - prosegue Silvestro - la tanto attesa riforma ordinistica in sanità è a un passo dalla meta.
"Una riforma resa ancora più necessaria per le funzioni che sempre più assumeranno gli Ordini professionali dopo il varo del decreto legislativo n. 38/14 che attua la direttiva n. 24 del 2011 dell'Unione europea sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera; della direttiva n. 52 del 2015 dell'Unione europea sulle misure per agevolare il riconoscimento delle etichette mediche emesse in un altro Stato membro e, ancora, del decreto legislativo n. 15/16, sull’attuazione della direttiva n. 55 del 2013 dell'Unione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 36 del 2005 e 1024 del 2012, relative alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno IMI, quello della tessera professionale europea. Agli Ordini viene, infatti, chiesto di svolgere un ulteriore e peculiare ruolo a favore dei cittadini-pazienti fornendo dati e informazioni in generale e specificamente sulle competenze e sul comportamento deontologico dei professionisti iscritti ai loro Albi oltre che per la garanzia sulla loro professionalità", aggiunge la senatrice Pd.
26 Magggio 2016 - Approvazione da parte del
Senato del disegno di legge 1324 “Norme
varie in materia sanitaria”
"Nel Ddl Lorenzin gli Ordini, completamente autofinanziati dagli iscritti che offrono così un ulteriore contributo al sistema salute, agiscono quali organi sussidiari dello Stato per tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni sanitarie. Quello degli ordini e dei professionisti loro iscritti è, quindi, un impegno a favore della società - sottolinea - che potrà contare su solidi e attenti alleati non solo per combattere l'abusivismo professionale, l'opacità fiscale ed amministrativa e l'autoreferenzialità professionale, ma anche per sostenere e verificare il costante aggiornamento delle competenze professionali e la manutenzione delle conoscenze e delle abilità attraverso il contributo fornito alle istituzioni per la definizione del fabbisogno e dei contenuti formativ"i.
"Un grande obiettivo, dunque, quello dei professionisti sanitari: garantire risposte appropriate e pertinenti, anche attraverso i loro novellati Ordini professionali, ai nuovi ed emergenti bisogni di salute dei cittadini e preservare il fondamentale patrimonio di valori, conoscenze, scientificità e solidarietà che sottendono e informano il nostro Servizio sanitario nazionale. Attendiamo perciò di festeggiare la trasformazione del Ddl Lorenzin in legge dello Stato rapidamente e comunque entro l'anno in corso", conclude Silvestro.
Dot..ssa Catia Anelli 43
Grazie per l’attenzione!
Il cammino di una Legge: