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Corso di Laurea Magistrale CRVBAA LM-10 INSEGNAMENTO ASPETTI TEORETICI E TECNICI DELLA CONSERVAZIONE – CORSO B – C.F.U.4 – S.S.D.-ICAR 19 WHAT – LAB WORLD HERITAGE APPLICATION TECNOLOGY Aspetti Teoretici e Tecnici della Conservazione Prof. Arch. Enzo Bentivoglio Aggiornamenti del Corso Aspetti Teoretici e Tecnici della Conservazione al Maggio 2012 Docente: Prof. Ing. Arch. Maurizio Di Stefano Anno Accademico 2011/2012 Prof. Ing. Arch. Maurizio Di Stefano 1

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Corso di Laurea Magistrale CRVBAA LM-10 INSEGNAMENTO ASPETTI TEORETICI E TECNICI DELLA CONSERVAZIONE

– CORSO B – C.F.U.4 – S.S.D.-ICAR 19

WHAT – LAB WORLD HERITAGE APPLICATION TECNOLOGY Aspetti Teoretici e Tecnici della Conservazione

Prof. Arch. Enzo Bentivoglio

Aggiornamenti del Corso Aspetti Teoretici e Tecnici della Conservazione al Maggio 2012

Docente: Prof. Ing. Arch. Maurizio Di Stefano Anno Accademico 2011/2012

Prof. Ing. Arch. Maurizio Di Stefano

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INDICE Premessa pag.4 Introduzione al corso pag.5 Inquadramento internazionale della conservazione pag.7

Un caso emblematico: Le isole Galapagos (da The Economist del 26 agosto 2010) pag.13

Figure eminenti nel campo della conservazione pag.15

Gli strumenti internazionali della conservazione – Paradigm Shift pag.17

Definizione ed individuazione della documentazione posta a base degli studi

e delle attività concernenti il patrimonio culturale

Le Convenzioni - Le Dichiarazioni -Le Carte Internazionali per la conservazione ed il restauro dal 1931 ad oggi

I Principi - Le Risoluzioni - I Documenti pag.18

La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972) pag.23

Navigazione su siti web di argomento specifico pag.45

Linee guida per l’attuazione della Convenzione (Aggiornamento Novembre 2011) pag.46

Linee guida per l’attuazione della Convenzione –Approfondimento sui capitoli I-II-III pag.58

La Carta Di Burra (1979) pag.72

Il Documento di Nara (1994) pag.77

Note sulla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972 pag.83

Cronologico delle tappe fondamentali sui principi della conservazione dopo la Convenzione del 1972 pag.84

Historic Hurban Landscape pag.86

Proposte relative l'opportunità di uno strumento normativo per i

Paesaggi Storici Urbani (Conferenza Generale 36a Sessione Parigi 2011)

36C/23 del 18 Agosto 2011» pag.87

Un nuovo strumento internazionale: Le raccomandazioni proposte dall’ UNESCO

sul paesaggio storico urbano (HUL)- Relazione al Comitato intergovernativo

di esperti (UNESCOHQ, 25-27 maggio 2011) pag.89 2

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Raccomandazioni concernenti l’HUL pag.99

Inquadramento nazionale della conservazione pag.120

L’Ufficio del patrimonio Mondiale MIBAC- UNESCO pag.121

Il piano di gestione –Introduzione pag.126

Il modello del Piano di gestione dei Beni Culturali iscritti alla Lista

del Patrimonio dell’Umanità -Linee Guida Paestum 25 e 26 maggio 2004 pag.130

La legge 20/02/2006 n.77 ed il decreto di attuazione pag.181

La Commissione Nazionale UNESCO: ruolo e competenze pag.193

La procedura per la “Tentative list”- (Delibera C.N.I. UNESCO del 06/05/2011) pag.197

Modalità per la presentazione delle candidature nazionali per

l’iscrizione di elementi nella Lista Rappresentativa del

Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità pag.202

Club e Centri UNESCO pag.204

Il Dossier di candidatura nella WHL pag.206

World Monuments Fund – World Monuments Watch pag.224

Il corpus delle carte e dei documenti ICOMOS pag.233

ALLEGATI

Convenzione del 1972 - PARIGI - PROTEZIONE SUL PIANO MONDIALE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE

Carta di Burra 1979

Carta di Venezia 1964

Documento di Nara 1994

Dichiarazione di Budapest [ENG] 2002

Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Immateriale 2003

Linee guida PIANI DI GESTIONE 2004

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2005 (agg.novembre 2011)

Raccomandazioni UNESCO HUL [Traduzione parziale parti salienti] 2011

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WHAT – LAB WORLD HERITAGE APPLICATION TECNOLOGY Aspetti Teoretici e Tecnici della Conservazione

Attorno alle tematiche derivabili dai molteplici percorsi diacronici dall’insegnamento di Storia e critica dell’architettura, Dottrina e terminologia, si collegano attraverso in tempi didattici di inquadramento, gli insegnamenti di Aspetti teoretici e tecnici della Conservazione, Normative di tutela dei beni architettonici e paesaggistici, Storia dell’Architettura nord americana, Economia e estimo ambientale . Il 2° modulo tende a fornire la conoscenza delle procedure e dei criteri nazionali ed internazionali per l’individuazione dei siti del patrimonio mondiale UNESCO, avendo come oggetto di approfondimento i principi della pianificazione della conservazione, la conservazione integrata ed i paesaggi urbani storici. Aspetto applicativo è il P.d.G. o il S.d.G.

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Premessa

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PROGRAMMA DEL

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE CRVBAA LM-10 (II anno) Aspetti Teoretici e Tecnici della Conservazione

C.F.U. 4 – S.S.D. – ICAR19 Laboratorio

WHAT – LAB WORLD HERITAGE APPLICATION TECNOLOGY Docente : Prof.Ing. Arch. Maurizio Di Stefano

COLLOCAZIONE NEL PROGETTO FORMATIVO Il corso mira a fornire allo studente la conoscenza delle procedure e dei criteri

internazionali e nazionali riguardanti i siti patrimonio mondiale UNESCO. La conoscenza dei criteri, dei principi e delle procedure, necessaria per la

redazione dei piani di gestione inerenti sia le candidature di nuovi siti sia i siti già inclusi nella World Heritage List.

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Introduzione

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Laboratorio WHAT – LAB WORLD HERITAGE APPLICATION TECNOLOGY

Docente : Ing. Arch. Maurizio Di Stefano

OBIETTIVI L’obiettivo del corso è di fornire agli studenti le conoscenze e le abilità necessarie ad affrontare gli aspetti professionali della conservazione nello scenario internazionale oltre che italiano.

CONTENUTI PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA

1)Inquadramento dello scenario internazionale della conservazione con 2)specifico riferimento al rapporto UNESCO – U.E. – Italia. Sono proposti i 3) principi della disciplina e 4) i criteri di applicazione per la redazione delle principali convenzioni e carte internazionali. 5) La mappatura internazionale dei siti e la loro classificazione in Italia è presa in esame la conoscenza delle strutture e dell’albero delle relazioni internazionali.

6) Sono affrontati gli aspetti di riconoscimento della O.U.V. Outstanding Universal Value per la valutazione dei siti per la W.H.L. World Heritage List; 7) i riferimenti normativi, procedurali e progettuali per la costituzione di un dossier e del mantenimento dell’iscrizione.

L’attenzione sarà rivolta agli 8) strumenti di natura tecnico – progettuale e a quelli di valutazione dell’efficacia di politiche e interventi pubblici e privati per la valorizzazione del patrimonio culturale. 9) I Piani di Gestione e la loro caratterizzazione. Sono oggetto di approfondimento i principi della pianificazione della conservazione, la conservazione integrata e i paesaggi urbani storici. Riferimento agli strumenti di pianificazione pubblico/privato anche applicati ai piani di gestione dei siti patrimonio dell’Umanità.

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Inquadramento internazionale della conservazione

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INQUADRAMENTO INTERNAZIONALE DELLA CONSERVAZIONE Il sistema delle Nazioni Unite, che si configura intorno al nucleo centrale costituito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), è articolato in una decina d'istituzioni intergovernative, ognuna delle quali si dedica ad un settore determinato dell'economia, della società e della cultura. Ma, forse meglio ancora che nel loro fine, è nella loro maniera di raggiungere questo fine che si afferra meglio come tali istituzioni armonizzino con il senso dell'evoluzione generale della nostra civiltà. Esse effettivamente si propongono di considerare i problemi di cui si occupano da un punto di vista universale e cercano di darne le soluzioni precise che essi richiedono, tenendo conto dell'organizzazione della umanità nel suo insieme. L'UNESCO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura - è una di queste istituzioni specializzate. La sua creazione è avvenuta il 4 novembre 1946, a Parigi, dopo che una ventina di Stati avevano accettato l’Atto costitutivo, redatto un anno prima a Londra, durante una conferenza organizzata per invito dei Governi della Gran Bretagna e della Francia, cui avevano partecipato i rappresentanti di 44 Paesi.

Centro Patrimonio Mondiale Il Centro del Patrimonio Mondiale fu istituito nel 1992. Esso assicura la gestione quotidiana della Convenzione. Organizza gli incontri statutari previsti dalla Convenzione per il Patrimonio Mondiale, l'Assemblea Generale biennale degli Stati Membri, gli incontri annuali del Comitato per il Patrimonio Mondiale e gli incontri dell'Ufficio.

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INQUADRAMENTO INTERNAZIONALE DELLA CONSERVAZIONE

Lo SCUDO BLU INTERNAZIONALE (ICBS International Commitee of the Blue Shield), fondato nel 1996, prende il nome dal simbolo specificato nella Convenzione de L’Aja (1954) a protezione dei Beni Culturali, per la difesa dei quali vengono promosse azioni di protezione, prevenzione e sicurezza in tutte le situazioni rischiose, come i conflitti armati e le calamità naturali. Vede l’adesione di un gruppo di ONG: ICA (Council of Archives) ICOM (International Council of Museums) ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).

Su richiesta di uno Stato Membro, il Centro organizza l'assistenza nella preparazione degli elenchi preliminari e delle nomine per La Lista del Patrimonio Mondiale; mobilita l'assistenza internazionale, organizza corsi di formazione ed assistenza di eventuali emergenze; assiste le attività di monitoraggio e di preparazione delle relazioni sullo stato di conservazione dei Beni del Patrimonio Mondiale; gestisce le informazioni e le relazioni sulle minacce ai Beni del Patrimonio segnalate dal pubblico, dagli Stati Membri e dagli Enti Consiliari e le porta all'attenzione degli organi statutari del Patrimonio Mondiale; organizza seminari tecnici e workshop, sviluppa materiale didattico per promuovere la consapevolezza del concetto di Patrimonio Mondiale e per tenere informato il pubblico rispetto alle questioni del Patrimonio Mondiale ; tiene i registri degli Organi statutari e i documenti relativi al Patrimonio Mondiale, i film educativi, i CD-ROM, i libri e gli altri materiali.

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L’ICCROM Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali è un’organizzazione intergovernativa internazionale istituita a Roma nel 1959, per decisione della IX Conferenza Generale UNESCO del 1956; attualmente vi aderiscono 120 Stati. In seguito alla completa attuazione dello Statuto originario, l’ICCROM vede oggi riconosciuta la propria capacità giuridica internazionale, quale Organizzazione indipendente, distinta dall’UNESCO, che se ne era avvalso in un primo momento quale organo sussidiario, per raggiungere finalità istituzionali in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale. Il Centro svolge funzioni di consulenza scientifica del Comitato UNESCO per il Patrimonio Mondiale, per la definizione e l’attuazione di progetti di recupero e salvaguardia dei Siti iscritti nella Lista, oltre alle primarie attività di ricerca, formazione, divulgazione e promozione nel settore del patrimonio materiale e immateriale, in sinergia con le direttive e le Convenzioni approvate dall’UNESCO. Il Ministero degli Esteri ne sostiene l’attività con un contributo annuale obbligatorio, erogato dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale e con contributi volontari della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

INQUADRAMENTO INTERNAZIONALE DELLA CONSERVAZIONE

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L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) L'Unione Internazionale per la Protezione della Natura (IUPN) viene istituita, a seguito della conferenza internazionale di Fontainebleau, il 5 Ottobre 1948. L'organizzazione ha cambiato il suo nome in Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e Risorse Naturali nel 1956 e nel 1990 è stata abbreviata in IUCN - Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. L'IUCN è un'organizzazione internazionale all'interno della quale partecipano ben 140 Paesi, con una eterogenea rappresentanza espressione di 77 Stati, 114 agenzie governative, più di 800 organizzazioni non governative, più di 10,000 scienziati ed esperti internazionalmente riconosciuti provenienti da più di 180 Paesi che lavorano all'interno delle Commissioni. Nel 1999, gli Stati Membri dell'ONU hanno accordato all'IUCN lo status di Osservatore all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Gli obiettivi dell'IUCN sono quelli di "influenzare, incoraggiare e assistere le società del mondo al fine di conservare l'integrità e la diversità della natura e di assicurare che qualsiasi utilizzo delle risorse naturali sia equo ecologicamente sostenibile".

INQUADRAMENTO INTERNAZIONALE DELLA CONSERVAZIONE

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INQUADRAMENTO INTERNAZIONALE DELLA CONSERVAZIONE

L’ICOMOS Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti, è una associazione mondiale di professionisti che attualmente annovera circa 9.500 iscritti in tutto il mondo. L’ICOMOS si dedica alla conservazione e alla tutela dei monumenti, degli edifici e dei siti del patrimonio culturale. Questa è l'unica ONG internazionale nel suo genere per la promozione di teoria, metodologia e tecnologia applicata alla conservazione, tutela e valorizzazione dei monumenti e dei siti. Il suo lavoro si basa sui principi sanciti nella Carta internazionale del 1964 sulla conservazione e restauro di monumenti e siti, conosciuta come la Carta di Venezia. Si tratta di una rete di esperti ed uno scambio interdisciplinare dei suoi membri, che comprendono architetti, storici, archeologi, storici dell'arte, geografi, antropologi, ingegneri e progettisti. I membri del ICOMOS contribuiscono al miglioramento della conservazione del patrimonio, alle norme e alle tecniche per tutti i tipi di edifici del patrimonio culturale, città storiche, paesaggi culturali e siti archeologici. L’ICOMOS è organo consultivo dell’UNESCO.

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UNESCO's world heritage sites A danger list in danger In its care for precious places, the UN cultural agency is torn between its own principles and its members’ wishes; the principles are losing ground Siti del Patrimonio mondiale UNESCO In pericolo una lista di siti in pericolo Nella sua cura per I luoghi preziosi, l’agenzia culturale dell’ONU è lacerata tra i propri principi e le aspirazioni dei suoi membri; I principi stanno perdendo terreno

….“The decision to remove the islands from the list of “world heritage sites in danger”—taken at the 34th Committee Meeting in Brasília (August 3rd 2010)—was only one of several signs that the UN agency is bending its own rules under pressure from member states. And since UNESCO is supposed to be an unprejudiced protector of the whole world’s built and natural environment, such slipping standards are not merely of concern in remote Pacific islands.” “La decisione di rimuovere le isole dall’elenco dei “siti del patrimonio mondiale in pericolo”- presa nella riunione del 34° Comitato del 3 agosto 2010 a Brasilia – è stato solo uno dei segni che l’Agenzia dell’ONU pieghi le proprie regole sotto la pressione degli Stati membri. E poichè l’UNESCO si suppone che sia un forte protettore dell’ambiente naturale per il mondo intero, tali deroghe dalle norme non sono semplicemente di preocupazione in remote isole del pacifico.

GALAPAGOS

Aug 26th 2010

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..“For man-made sites, UNESCO relies on advice from the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), a conscientious fraternity of conservation professionals. Its head, Gustavo Araoz, says that “we respect the UNESCO committee’s right to reject our views.” But as far as it can, his institution tells the UN body to ponder not just whether a site is nice or interesting, but whether it has been cared for, and will be in future. “We urge a renewed emphasis on conservation,” he sighs. ..”Per i siti di origine antropiche, UNESCO si basa sulla consulenza dell’International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), una confraternita coscienziosa di professionisti della conservazione. In capo , Gustavo Araoz, dice: “noi rispettiamo il diritto del Comitato UNESCO di respingere le nostre opinioni”. Ma per quanto possibile, l’ICOMOS invita l’organismo delle Nazioni Unite a riflettere non solo sul fatto che un sito sia piacevole o interessante, ma se sia stato curato o se lo sarà in futuro. “Chiediamo una rinnovata enfasi sulla conservazione”, egli lamenta.

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La storia del restauro e della conservazione parla italiano Tomaszewski amava ricordare i principali personaggi della conservazione e del restauro

• Camillo Boito (Roma, 30 Ottobre 1836 – Milano, 28 Giugno 1914)

• Gustavo Giovannoni (Roma, 1 Gennaio 1873 – Roma, 15 Luglio

1947)

• Roberto Pane (Taranto, 21 Novembre 1897 – Sorrento, 29 Luglio

1987)

• Cesare Brandi (Siena, 8 Aprile 1906 – Vignano (Siena), 19 Gennaio

1988)

• Piero Gazzola (Piacenza, 6 Luglio 1908 – 14 Settembre 1979)

• Giovanni Urbani (6 Roma, 1925 – Roma, 8 Giugno 1994)

• Giovanni Spadolini (Firenze, 21 Giugno1925 – Roma, 4 Agosto 1994)

• Roberto Di Stefano (Napoli, 20 Novembre 1926 – Napoli, 14 Giugno

2005)

Il professor Andrzej Tomaszewski nasce nel 1934. Si laurea in storia dell'arte presso la Facoltà di Storia dell'Università di Varsavia (1959) e la Facoltà di Architettura del Politecnico di Varsavia (1962). Consegue il dottorato di ricerca nel 1976. Autore di oltre 250 pubblicazioni di storia dell'arte, archeologia, storia della cultura e teoria della conservazione. Tra il 1973-1981 e 1987-1988 ricopre la carica di Direttore dell’Istituto dell’ Architettura e Storia dell'Arte, Facoltà di Architettura del Politecnico di Varsavia; dal 1998 è responsabile dei monumenti storici (Conservation Department). Professore presso l’Istituto per lo studio avanzato a Berlino (1985) e l'Università Johannes Gutenberg di Magonza-(1986-87).

Tra il 1988-1992 è Direttore Generale dell'ICCROM a Roma. Presidente del Comitato Internazionale ICOMOS Formazione (1984-1993), poi presidente onorario del comitato stesso. Conservatore Generale dei Monumenti Storici presso il Ministero della Cultura della Repubblica di Polonia (1995-99). Tra il 2003-2009, Presidente del Comitato Nazionale ICOMOS Polonia. Dal 2009, Presidente del Comitato Nazionale ICOM polacco e vice-presidente del ICOMOS Comitato Nazionale polacco. Ha ricoperto la carica di presidente del consiglio dei monumenti storici e della conservazione per il presidente di Varsavia. Il professore era membro di numerosi comitati scientifici, centri scientifici esteri e Accademie. Ha co-presieduto il gruppo di lavoro polacco/tedesco degli storici dell'arte. Delegato polacco per i Beni Culturali, per la commissione CE e per il Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO. Nel 2009 gli è stato assegnato il Premio Fondazione Kronenberg.

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• Legge 364/1909 che stabilisce e fissa le norme per l’inalienabilità delle antichità e delle belle arti

• Legge 778/1922 ''Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico'‘ (Benedetto Croce)

• 1923 Legge di innovazione per la scuola detta ‘’Riforma Gentile’’ • 1931 Conferenza Internazionale di Atene. Carta di Atene • 1932 Consiglio Superiore per Le Antichità e Belle Arti. Norme per il restauro dei monumenti.

Carta Italiana del restauro • 1932 Proposta di legge sui Musei e sulla tutela dei Beni Artistici e dei Monumenti • Legge 1089 del 1 giugno 1939 - Tutela delle cose di interesse artistico e storico

• Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio culturale in caso di

conflitto armato (documento di indirizzo politico)

• Carta di Venezia (1964) (principi scientifici)

Convenzione del Patrimonio Mondiale” Parigi 16/11/1972

UNESCO (16/11/1945) ICOMOS (1965)

WORLD HERITAGE CENTRE (1992)

1996 International Committee of

the Blue Shield (ICA, ICOM,

ICOMOS, IFLA)

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UNESCO - 1945 CONSIGLIO D’EUROPA - 1949

Dichiarazione universale dei Diritti umani Parigi, 10 dicembre 1948

Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato

(L’Aja, 1954)

1950 - Roma 4 novembre CEDU - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

1954 – Convenzione culturale europea - Patrimonio e paesaggi come elementi

fondamentali dei diritti umani 1985 (1989) – GRANADA – Convenzione per la

salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa

1992 (1996) – VALLETTA – Convenzione per la salvaguardia del patrimonio archeologico d’Europa

2000 (2006) – FIRENZE - Convenzione sul Paesaggio Europeo

2008 - International Committee on cultural diversity

and intercultural dialogue 2005 (2011) – FARO - Convenzione quadro del

Consiglio d’ Europa sul valore del patrimonio culturale per la società

2001 – Dichiarazione Universale UNESCO sulla Diversità Culturale per il dialogo e lo sviluppo

2005 – Convenzione per la difesa della diversità

delle espressioni culturali

1954 - SCUDO BLU

1964 – Carta di Venezia 1972 – Convenzione per la protezione del

Patrimonio Culturale e Naturale (GL) 1987 – Carta internazionale di Washington 1994 – Documento di Nara sull’‘’Autenticità’’ 2001 – Convenzione UNESCO sulla protezio- ne del patrimonio culturale subacqueo 2003 – Convenzione per la salvaguardia del

patrimonio culturale immateriale

OING

1927 – IFLA 1946 – ICOM 1948 – IUCN 1963 – Europa Nostra 1965 – ICOMOS

2011 – HISTORIC URBAN LANDSCAPE

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DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE POSTA A BASE DEGLI STUDI E DELLE ATTIVITA’ CONCERNENTI IL PATRIMONIO CULTURALE Le attività di studio e di lavoro relative al Patrimonio culturale si svolgono tramite la consultazione o produzione dei seguenti documenti che costituiscono gli strumenti della conservazione:

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CARTA: Generalmente la carta è la regola fondamentale di un’organizzazione ufficiale (es. Carta delle Nazioni Unite)

PRINCIPI: (sottointeso da applicarsi) – Generalmente il principio è una regola di azione che si appoggia sul processo di valore e costituente un modello, una regola, uno scopo.

DOCUMENTI: Generalmente un documento viene scritto perché serva come prova, o insegnamento

RISOLUZIONE: Generalmente la risoluzione è una decisione volontaria creatasi dopo una delibera e con l’intenzione di confermarla

CONVENZIONE: Patto, accordo tra più persone, organismi o Stati per regolare una determinata attività nel rispetto dei reciproci impegni A

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DICHIARAZIONE: Atto preparatorio ai trattati internazionali giuridicamente vincolanti

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• 1899 e del 1907 Stralci dalle Convenzioni dell'Aja riguardanti la protezione dei Beni Culturali

• (L'Aja, 14 maggio 1954) Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale in Caso di Conflitto Armato, con annesso Regolamento - I Protocollo Aggiuntivo 14 maggio 1954 - II Protocollo Aggiuntivo 26 marzo 1999

• (Londra, 6 maggio 1969)Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico • (Parigi, 14 Novembre 1970)Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e

impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali • (Ramsar, 2 febbraio 1971) Convenzione relativa alle Zone Umide di importanza internazionale • (22novembre 1972)Convenzione di Parigi sulla Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale

mondiale

• (Ginevra, 8 giugno 1977) - Art. 53 I Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 • (Granada, 3 ottobre 1985)Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa • (La Valetta, 1992)Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta) • (Rio de Janeiro, 5 giugno 1992)Convenzione sulla diversità biologica

GLI STRUMENTI DELLA CONSERVAZIONE

Le Convenzioni A

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• (Roma, 24 giugno 1995) Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente

esportati • (Firenze, 20 Ottobre 2000)Convenzione Europea sul Paesaggio • (Parigi 2 Novembre 2001) Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del Patrimonio Culturale

subacqueo • (Parigi, 17 Ottobre 2003) Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale

Immateriale • (Parigi, 20 Ottobre 2005) Convenzione sulle Protezione e Promozione della Diversità delle

Espressioni Culturali

• (Faro ,2005 -2011) Convenzione quadro del Consiglio d’ Europa sul valore del patrimonio culturale per la società

GLI STRUMENTI DELLA CONSERVAZIONE

Le Convenzioni

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Le Dichiarazioni • (Parigi, 10 Dicembre 1948) Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.

B

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GLI STRUMENTI DELLA CONSERVAZIONE

Le Carte Internazionali per la conservazione ed il restauro dal 1931 ad oggi • (1931) Carta di Atene per il Restauro dei Monumenti Storici • (1964) Carta internazionale sulla conservazione e il restauro dei monumenti e dei siti detta Carta di

Venezia • (1979) Carta dell’ICOMOS Australia per la conservazione dei luoghi e dei beni patrimoniali di valore

culturale detta Carta di Burra • (1981) Carta dei giardini storici detta Carta di Firenze

• (1987) Carta internazionale per la salvaguardia delle città storiche detta carta di Washington • (1990) Carta internazionale per la gestione del Patrimonio Archeologico • (1996) Carta internazionale sulla protezione e la gestione del Patrimonio culturale subacqueo • (1999) Carta del patrimonio architettonico vernacolare • (1999) Carta internazionale del turismo culturale • (2008) Carta ICOMOS degli Itinerari Culturali • (2008) Carta ICOMOS per l’interpretazione e la presentazione dei siti beni culturali

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• (1996) Principi per la Creazione di Archivi Documentari, di Monumenti, Insiemi e Siti • (1999) Carta dei Principi da seguire per la conservazione delle strutture storiche in legno • (2003) Principi per l’analisi, la conservazione e il restauro del patrimonio architettonico • (2003) Principi per la salvaguardia e la conservazione/restauro delle pitture murali

GLI STRUMENTI DELLA CONSERVAZIONE

I PRINCIPI

I DOCUMENTI • (1994) Documento Nara sull’Autenticità

D

F

LE RISOLUZIONI • (1972) Risoluzione del simposio sull’inserimento dell’architettura contemporanea negli

agglomerati antichi (ICOMOS 3a Assemblea Generale) • (1975) risoluzione sulla Conservazione delle piccole Città Storiche (ICOMOS 4a Assemblea

Generale)

E

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GLI STRUMENTI DELLA CONSERVAZIONE

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972) Data Firma Accordo: 16/11/1972 - Vigenza Internazionale: 17.12.1975 - Accordo Tipo: MULTILATERALE

Provvedimento Legislativo: L. N. 184 DEL 06.04.1977 - GU N. 129 DEL 13.05.1977 Data della Ratifica, Notifica, Adesione: ADERITO IL 23.06.1978. - COMUNICATO IN GU N. 261 DEL 18.09.1978

Depositari accordo: UNESCO

I. Definizioni del patrimonio culturale e naturale (Artt.1,2,3)

II. Protezione nazionale e protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale (Artt. 4,5,6,7)

III. Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Artt. 8,9,10,11,12,13,14)

IV. Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Artt. 15,16,17,18) V. Condizioni e modalità dell’assistenza internazionale (Artt. 19,20,21,22,23,24,25,26) VI. Programmi educativi (Artt. 27,28) VII. Rapporti (art.29) VIII. Clausole finali (Artt. 30,31,32,33,34,35,36,37,38,)

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Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

CAP. I Definizioni del patrimonio culturale e naturale

Art.1 Definizioni del patrimonio culturale

Art.2 Definizioni del patrimonio naturale

I monumenti Gli agglomerati I siti

I monumenti naturali Le formazioni geologiche I siti naturali

GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI DELLA CONSERVAZIONE

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Art.3 Spetta a ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio e menzionati negli articoli 1 e 2 qui sopra.

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Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

Cap. II (Artt. 4,5,6,7) Protezione nazionale e protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale

Art.4 Ogni Stato parte dalla presente Convenzione riconosce che l'obbligo di assicurare l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale….

All’incombenza diretta (in prima persona) di garantire • L’identificazione • Protezione • Conservazione • Valorizzazione • Trasmissione

(Comunicazione)

Art.5 Politiche culturali, Protezione Nazionale ed Internazionale

Assegnare una funzione nella vita collettiva Programmare la pianificazione generale a)politiche generali b)servizi territoriali di

protezione c)sviluppare studi e ricerche d) norme giuridiche, tecniche,amministrative e finanziarie e) centri nazionali o regionali di formazione

GLI STRUMENTI DELLA CONSERVAZIONE

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Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

Cap. II Protezione nazionale e protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale

Art.7 Definizioni di protezione internazionale

Art.6 Principio del Patrimonio Universale

1. Riconoscimento dell’esistenza di un WH (Patrimonio Mondiale)

2. Identificare ,proteggere, conservare, e valorizzare ….di cui ai paragrafi 2 e 4 art.11

3. Tutela reciproca: ogni stato si impegna a non danneggiare gli altri (reciproca tutela)

Attuazione di un sistema di cooperazione ed assistenza internazionale

GLI STRUMENTI DELLA CONSERVAZIONE

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Cap. III Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

Art.8 Comitato del patrimonio mondiale presso l’ONU

1. la composizione iniziale prevede 15 stati eletti dagli stati partecipi UNESCO nel corso dell’Assemblea Generale delle sessioni UNESCO. Il numero dei componenti da 15 a 21 oggi è 40

2. I membri devono rappresentare la “equa” presenza delle regioni e culture

3. Sono membri di diritto: un rappresentante ICRROM (Roma) ICOMOS (Parigi) IUCN ( Roma) altre Intergov eOING

Art.9 Durata e modalità di Partecipazione al Comitato

1. Esercizio del mandato triennale che scade alla terza sessione ordinaria e successiva alla Conferenza generale di nomina

2. I membri designati sono sorteggiati dal Presidente della Conferenza Generale UNESCO e possono rimanere in carica per due mandati

3. Gli stati membri scelgono esperti

GLI STRUMENTI DELLA CONSERVAZIONE

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Cap. III Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

Art.10 Funzionamento

1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento.

2. Il comitato può in qualunque momento invitare alle proprie riunioni organismi pubblici o privati, nonché persone fisiche per consultazioni relativamente a questioni particolari.

3. Il Comitato può creare gli organi consultivi che ritiene necessari per l'assolvimento dei propri compiti.

GLI STRUMENTI DELLA CONSERVAZIONE

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Cap. III Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Art.11 Regolamentazione

1. Ogni Stato membro sottopone un inventario dei beni iscrivibili; l’inventario è aggiornabile (WHS)

2. Elenco del patrimonio

mondiale(lista)dei beni considerati (WHL)

3.1 Lo Stato membro è sovrano per la proposta di iscrizione

3.2 Se il bene è sovranazionale ed è

oggetto di rivendicazione ciò non pregiudica i diritti delle parti contendenti

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

GLI STRUMENTI DELLA CONSERVAZIONE

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4. Istituzione dell’elenco del patrimonio mondiale in pericolo: • Appartenenti alla WHL • Non appartenenti alla WHL • Iscritti d’ufficio

- L’elenco contiene la valutazione economica dell’intervento di tutela. - La condizione che determinano l’iscrizione è costituita da gravi e precisi pericoli:

• Degrado accelerato; • Progetti di grandi lavori pubblici o privati; • Rapido sviluppo urbano e turistico; • Distruzione dovuta a cambiamenti di utilizzazione • o di proprietà terriera; • Alterazioni profonde dovute a causa ignota; • Abbandono indiscriminato; • Conflitto armato o minaccia di tale conflitto; • Calamità e cataclismi :

•grandi incendi •terremoti •scoscendimenti •eruzioni vulcaniche •modificazione del livello delle acque •inondazioni •maremoti

GLI STRUMENTI DELLA CONSERVAZIONE

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

Cap. III Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Art.11 Regolamentazione

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Cap. III Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Art.11 Regolamentazione

5. Il Comitato definisce i «criteria» in base ai quali il bene può essere iscritto nella WHL (culturale-naturale) 6. Prima dell’iscrizione il comitato consulta obbligatoriamente lo Stato Parte 7. Il Comitato coordina e promuove studi e ricerche

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

Art.12 Aspetti di appartenenza alla WHL

Il fatto che un bene non appartenga alla WHL non significa che non abbia valore universale eccezionale

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Cap. III Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Art.13

1. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande di assistenza internazionale per i beni della WHL. Le domande possono vertere su: • Protezione • Conservazione • Valorizzazione • Recupero 2. Le domande possono vertere anche su: • Identificazione dei beni della WHL

quando ricerche preliminari abbiano permesso di accertare che queste ultime meritino di esser proseguite

3. Il Comitato decide circa il seguito da dare a queste domande, determina all’occorrenza la natura e l’entità del suo aiuto e autorizza la conclusione in suo nome degli accordi necessari con il governo interessato

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Cap. III Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Art.13

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

4. Il Comitato stabilisce un ordine di priorità di intervento tenendo conto • dell’importanza rispettiva dei beni da

tutelare per il patrimonio mondiale culturale e naturale

• della necessità di garantire l’assistenza internazionale ai beni più rappresentativi della natura o del genio della storia dei popoli del mondo e dell’urgenza dei lavori da intraprendere…

5. Il Comitato stabilisce, aggiorna e diffonde un elenco dei beni per cui un’assistenza internazionale è stata fornita

6. Il comitato decide circa l’impiego delle risorse del fondo istituito (vedi art.15)

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Cap. III Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Art.13

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

7. Il Comitato coopera con le organizzazioni internazionali e nazionali, governative e non governative, con scopi analoghi a quelli della presente convenzione. Per l’attuazione dei suoi programmi e l’esecuzione dei suoi progetti, il Comitato può fare appello a queste organizzazioni: • CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI

PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI

• ICOMOS Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti

• UICN Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali

• Organismi pubblici o privati - Persone private

8. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato.

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Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

Cap. III Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Art.14

1. Il Comitato del Patrimonio Mondiale è assistito da una Segreteria nominata dal Direttore Generale dell’ONU per l’educazione ,la scienza e la cultura.

2. Il direttore Generale dell’ONU impiegando il più possibile i soggetti di cui all’art. 13/7 nei campi delle loro competenze e possibilità rispettive, prepara la documentazione e l’ordine del giorno delle riunioni del Comitato e garantisce l’esecuzione delle loro decisioni.

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Cap. IV Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Art.15

1. E’ istituito un fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato «Fondo del Patrimonio mondiale» (WHF)

2. Il fondo è costituito di fondi di deposito, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

3. Le risorse del Fondo sono costituite da: a. i contributi obbligatori e i contributi volontari degli Stati partecipi della presente Convenzione; b. i pagamenti, doni o legati che potranno fare: (i) altri Stati, (ii) l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, segnatamente il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative, (iii) organismi pubblici o privati o persone private; c. qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo; d. il provento delle collette e manifestazioni organizzate in favore del Fondo; e. qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale. 4. I contribuenti al Fondo e le altre forme di assistenza prestate al Comitato possono essere destinati unicamente agli scopi da esso definiti. Il Comitato può accettare contributi vincolati ad un dato programma o progetto particolare alla condizione che l’attuazione di questo programma o l’esecuzione di questo progetto sia stata decisa dal Comitato. I contributi alFondo non possono essere corredati di alcuna condizione politica. Prof. Ing. Arch. Maurizio Di Stefano

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Cap. IV Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Art.16

1. Impregiudicato qualsiasi contributo volontario completivo, gli Stati partecipi della presente Convenzione si impegnano a pagare periodicamente, ogni due anni, al Fondo del patrimonio mondiale contributi il cui ammontare, calcolato secondo una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati, sarà deciso dall’assemblea generale degli Stati partecipi della Convenzione……In nessun caso, il contributo obbligatorio degli Stati partecipi della Convenzione potrà superare l’1 per cento del loro contributo al bilancio ordinario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. 2. Tuttavia, ogni Stato di cui all’articolo 31 o all’articolo 32 della presente Convenzione può, al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione, dichiarare che non sarà vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Lo Stato partecipe della Convenzione che ha fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo può in ogni momento ritirarla mediante notificazione al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, il ritiro della dichiarazione ha effetto sul contributo obbligatorio di questo Stato soltanto a contare dalla data dell’assemblea generale successiva degli Stati partecipi della Convenzione. 4. Affinché il Comitato sia in grado di prevedere efficacemente le proprie operazioni, i contributi degli Stati partecipi della presente Convenzione che hanno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo devono essere pagati periodicamente, almeno ogni due anni, e non dovrebbero essere inferiori ai contributi ch’essi avrebbero dovuto pagare se fossero stati vincolati dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 5. Ogni Stato partecipe della Convenzione in mora nel pagamento del proprio contributo obbligatorio o volontario per quanto concerne l’anno in corso e l’anno civile immediatamente precedente non è eleggibile al Comitato del patrimonio mondiale, fermo restando che questa disposizione non s’applica alla prima elezione Il mandato di un tale Stato già membro del Comitato cesserà al momento di qualsiasi elezione prevista nell’articolo 8 paragrafo 1 della presente Convenzione.

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Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

Art.17

Cap. IV Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Gli Stati partecipi della presente Convenzione prevedono o promuovono l’istituzione di fondazioni o associazioni nazionali pubbliche e private intese a incoraggiare le liberalità in favore della protezione del patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione. Gli Stati partecipi della presente Convenzione cooperano alle campagne internazionali di colletta organizzate in favore del Fondo del patrimonio mondiale sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Essi facilitano le collette fatte a tal fine dagli organismi menzionati nel paragrafo 3 dell’articolo 15.

Art.18

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Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

Art.19

Cap. V Condizioni e modalità dell’assistenza internazionale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può domandare un’assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore universale eccezionale situati sul suo territorio…. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 13, del capoverso c dell’articolo 22 e dell’articolo 23, l’assistenza internazionale prevista dalla presente Convenzione può essere connessa soltanto a beni del patrimonio culturale e naturale che il Comitato del patrimonio mondiale ha deciso o decide di far iscrivere in un elenco di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11. 1. Il Comitato del patrimonio mondiale definisce la procedura d’esame delle domande di assistenza internazionale che è chiamato a prestare e precisa segnatamente gli elementi a sostegno della domanda, la quale deve descrivere l’operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del costo, l’urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non permettono di far fronte alla totalità delle spese. Le domande, qualora sia possibile, devono fondarsi sul parere di esperti. 2. Visto che certi lavori dovranno essere intrapresi senza ritardo, le domande fondate su calamità naturali o catastrofi devono essere esaminate d’urgenza e in priorità dal Comitato, il quale deve disporre di un fondo di riserva per tali eventualità. 3. Prima di decidere, il Comitato procede agli studi e alle consultazioni che ritenesse necessari.

Art.20

Art.21

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Art.22

Cap. V Condizioni e modalità dell’assistenza internazionale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

L’assistenza accordata dal Comitato del patrimonio mondiale può assumere le forme seguenti: a. studi sui problemi artistici, scientifici e tecnici posti dalla protezione, conservazione, valorizzazione e recupero del patrimonio culturale e naturale, quale definito nei paragrafi 2 e 4 dell’articolo 11 della presente Convenzione; b. assegnazione di periti, tecnici e mano d’opera qualificata per vegliare alla buona esecuzione del progetto approvato; c. formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione del patrimonio culturale e naturale; d. fornitura dell’attrezzatura che lo Stato interessato non possiede o non è in grado di acquistare; e. mutui a debole interesse, senza interesse, o rimborsabili a lungo termine; f. concessione, in casi eccezionali e specialmente motivati, di sussidi non rimborsabili. Il Comitato del patrimonio mondiale può parimenti prestare un’assistenza internazionale a centri nazionali o regionali di formazione di specialisti di tutti i livelli nel campo dell’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e recupero del patrimonio culturale e naturale. Un’assistenza internazionale di rilievo può essere concessa soltanto dopo uno studio scientifico, economico e tecnico particolareggiato. Questo studio deve fare appello alle tecniche più avanzate di protezione, conservazione, valorizzazione e recupero del patrimonio culturale e naturale e corrispondere agli scopi della presente Convenzione. Lo studio deve ricercare i mezzi per impiegare razionalmente le risorse disponibili dello Stato interessato.

Art.23

Art.24

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Art.25

Cap. V Condizioni e modalità dell’assistenza internazionale COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Il finanziamento dei lavori necessari deve di regola incombere soltanto in parte alla Comunità internazionale. La partecipazione dello Stato che beneficia dell’assistenza internazionale salvo che le sue proprie risorse non glielo permettano, deve costituire una parte sostanziale delle risorse necessarie ad ogni programma o progetto. Il Comitato del patrimonio mondiale e lo Stato beneficiario definiscono in un accordo le condizioni in cui sarà eseguito il programma o progetto per il quale è fornita una assistenza internazionale giusta la presente Convenzione. Lo Stato che riceve questa assistenza internazionale deve continuare a proteggere, conservare e valorizzare i beni così tutelati, conformemente alle condizioni definite nell’accordo.

Art.26

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Art.27 Cap. VI Programmi educativi COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione si sforzano con tutti i mezzi appropriati, segnatamente con programmi d’educazione e informazione, di consolidare il rispetto e l’attaccamento dei loro popoli al patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione. 2. Essi si impegnano a informare ampiamente il pubblico sulle minacce incombenti su questo patrimonio e sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione. Gli Stati partecipi della presente Convenzione che ricevono una assistenza internazionale in applicazione della Convenzione prendono i provvedimenti necessari per far conoscere l’importanza dei beni oggetto di questa assistenza e la portata di quest’ultima. 1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione indicano nei rapporti che presenteranno alla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, alle date e nella forma da questa determinate, le disposizioni legislative e regolamentari e gli altri provvedimenti presi per l’applicazione della Convenzione, come anche l’esperienza acquisita in questo campo. 2. Questi rapporti sono resi noti al Comitato del patrimonio mondiale. 3. Il Comitato presenta un rapporto sulle sue attività a ciascuna delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Art.28

Cap. VII Rapporti COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Art.29

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Cap. VII Clausole finali COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

La presente Convenzione è redatta nelle lingue inglese, araba, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti parimente fede. 1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione o all’accettazione degli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive. 2. Gli strumenti di ratificazione o d’accettazione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. 1. La presente Convenzione è aperta all’adesione di qualsiasi Stato non membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, invitato ad aderirvi dalla Conferenza generale dell’Organizzazione. 2. L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. La presente Convenzione entra in vigore 3 mesi dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratificazione, accettazione o adesione ma soltanto riguardo agli Stati che avranno depositato i propri strumenti rispettivi di ratificazione, accettazione o adesione a questa data o anteriormente. Per ogni altro Stato, essa entra in vigore 3 mesi dopo il deposito del rispettivo strumento di ratificazione, accettazione o adesione. Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati partecipi della presente Convenzione a sistema costituzionale federalistico o non unitario: a. per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui attuazione spetta all’operato legislativo del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono i medesimi di quelli degli Stati partecipi della Convenzione non federalistici; b. per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione spetta all’operato legislativo di ciascuno degli Stati, paesi, province o cantoni costituenti, che in virtù del sistema costituzionale della federazione, non sono tenuti a prendere misure legislative, il governo federale, con il proprio parere favorevole, rende note dette disposizioni alle autorità competenti degli Stati, paesi, province o cantoni.

Art.30

Art.31

Art.32

Art.33

Art.34

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1. Ogni Stato partecipe della presente Convenzione ha la facoltà di disdire la Convenzione. 2. La disdetta è notificata con strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. 3. La disdetta ha effetto 12 mesi dopo la ricezione dello strumento di disdetta. Essa non modifica affatto gli obblighi finanziari da assumere dallo Stato disdicitore fino al giorno in cui il ritiro avrà effetto. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura informa gli Stati membri dell’Organizzazione, gli Stati non membri di cui all’articolo 32, come anche l’Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratificazione, accettazione o adesione menzionati negli articoli 31 e 32, come anche delle disdette previste nell’articolo 35. 1. La presente Convenzione può essere riveduta dalla Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Tuttavia, la revisione vincolerà soltanto gli Stati che diverranno partecipi della Convenzione di revisione. 2. Nel caso in cui la Conferenza generale accettasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione, accettazione o adesione a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione. Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite a richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Fatto a Parigi, il ventitrè novembre 1972, in due esemplari autentici firmati dal Presidente della Conferenza generale, riunita in diciassettesima sessione, e dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che saranno depositati negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura e le cui copie certificate conformi saranno consegnate a tutti gli Stati di cui agli articoli 31 e 32 come anche all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (PARIGI,1972)

Cap. VII Clausole finali COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

Art.35

Art.36

Art.37

Art.38

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INDIRIZZI SITI WEB DI UTILE CONSULTAZIONE http://whc.unesco.org/ (UNESCO WHC) http://www.icomos.org/fr/ (Icomos Internazionale) http://www.iccrom.org/ (International centre for the study for the preservation and restoration of cultural property) http://www.iucn.org/ (International Union for Conservation of Nature) http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/22/chi-siamo(Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO http://www.ancbs.org/ Blue Shield http://www.icomositalia.com/ (Icomos Italiana)

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STRUTTURA DEL «REGOLAMENTO»

Cap. I INTRODUZIONE 10 Sezioni Paragrafi 44 (1-44) (da 30 a 37) Cap.II WHL 6 Sezioni Paragrafi 74 (45-119) (49 –da70a95) Cap.III ISCRIZIONE 9 Sezioni Paragrafi 48 (120-168) (163-164-165) Cap.IV MONITRAGGIO 3 Sezioni Paragrafi 29 (169-198) Cap.V REPORT DI ATTUAZIONE 3 Sezioni Paragrafi 11 (199-210) Cap.VI ASSISTENZA TECNICA 3 Sezioni Paragrafi 10 (211-222) Cap. VII WHF 8 Sezioni Paragrafi 24 (223-257) Cap.VII SIMBOLO 7 Sezioni Paragrafi 21 (258-279) Cap. VIII INFORMAZIONI 3 Sezioni Paragrafi 11 (280-290)

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CONTENUTI

I. INTRODUZIONE (1-44) I.A Linee guida operative (1-3)* I.B La Convenzione del Patrimonio Mondiale (4-9) I.C Gli Stati Parte per la Convenzione del patrimonio mondiale (10-16) I.D L’Assemblea Generale degli Stati Parte per la Convenzione del Patrimonio Mondiale (17-18) I.E Il Comitato del Patrimonio Mondiale(19-26) I.F La Segreteria del Comitato del Patrimonio Mondiale (il Centro del patrimonio mondiale) (27-29) I.G Gli organi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale (30-37) ICCROM (32-33) ICOMOS (34-35) IUCN (36-37) I.H Altre organizzazioni (38) I.I Partners nella protezione del Patrimonio Mondiale (39-40) I.J Altre Convenzioni, Raccomandazioni e Programmi (41-44) * I numeri tra parentesi si riferiscono agli Articoli per un totale di 290

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CONTENUTI

II. LA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE (45-119) II.A Definizione di Patrimonio Mondiale (45-53)

• Patrimonio Culturale e Naturale (45) • Patrimonio Culturale Misto e Naturale (46) • Paesaggi culturali (47) • Patrimonio mobile (48) • Outstanding Universal Value (Valore Eccezionale Universale)(49-53)

II.B Una rappresentativa, equilibrata e credibile Lista del Patrimonio Mondiale (56-61)

• Strategia globale per una rappresentativa, equilibrata e credibile Lista del Patrimonio Mondiale (55-58) • Altre misure (59-61)

II.C Tentative List (62-76) • Procedura e format (62-69) • Tentative list come strumento di pianificazione e valutazione (70-73) • Assistenza e capacità di sviluppo per degli Stati Parte nella preparazione della Tentative List (74-76)

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II.D Criteria per la valutazione dell’ Outstanding Universal Value (77-78) II.E Integrità e /o Autenticità (79-95)

• Autenticità (79-86) • Integrità (87-95)

II.F Protezione e Gestione (96-119) • Misure legislative, di regolamentazione e contrattuali per la protezione (98) • Confini per la effettiva protezione (99-102) • Buffer zones (103-107) • Sistemi di gestione (108-118) • Utilizzo sostenibile (119)

CONTENUTI

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III. PROCESSI PER L’ISCRIZIONE DEL BENE NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MODIALE (120-168) III.A Preparazione per le Nomine (120-128) III.B Format e contenuti delle Nomine (129-133)

1.Identificazione del bene (132.1) 2.Descrizione del bene (132.2) 3.Giustificazione per l’iscrizione (132.3) 4.Stato di conservazione e fattori che interessano il bene (132.4) 5.Protezione e Gestione (132.5) 6.Monitoraggio (132.6) 7.Documentazione (132.7) 8.Informazioni delle Autorità responsabili (132.8) 9.Firma a nome dello/degli Stato/i Parte (132.9) 10. Numero di copie stampate richieste 11. Formato cartaceo ed elettronico 12. Invio

III.C Requisiti per la nomina di tipologie differenti di beni (134-139) •Beni transfrontalieri (134-136) •Beni seriali (137-139)

CONTENUTI

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III.D Registrazione delle nomine (140-142) III.E Valutazione delle nomine da parte degli Organi Consultivi (143-151) III.F Ritiro delle nomine (152) III.G Decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale (153-160)

•Iscrizione (154-157) •Decisione di non iscrizione (158) •Rinvio delle nomine (159) •Differimento delle nomine (160)

III.H Nomine per il trattamento su base di emergenza (161-162) III.I Modifica dei confini secondo i criteri utilizzati per giustificare l'iscrizione o la nomina nella Lista del Patrimonio Mondiale (163-167)

•Minore modifica dei confini (163-164) •Modifiche significative dei confini (165) •Modifica dei criteria adoperati per la giustificazione dell’iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale (166) •Modifica del nome del bene del Patrimonio Mondiale (167)

III.J Cronoprogramma – Descrizione (168)

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CONTENUTI

IV. PROCESSI PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI BENI PATRIMONIO MONDIALE (169-198)

IV.A Monitoraggio reattivo (169-176)

•Definizione di monitoraggio reattivo (169) •Obiettivo del monitoraggio reattivo (170-171) •Acquisizione di informazioni dagli Stati Parte e/o altre fonti (172-174) •Decisione da parte del comitato del Patrimonio Mondiale (175-176)

IV.B La Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo (177-191) •Linee guida per la iscrizione del bene nella Lista del patrimonio Mondiale in Pericolo (177) •Criteria per la iscrizione del bene nella Lista del patrimonio Mondiale in Pericolo (178-182) •Procedure per la iscrizione del bene nella Lista del patrimonio Mondiale in Pericolo (183-189) •Regolare revisione dello stato di conservazione dei beni nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo (190-191)

IV.C Procedure per la possibile eliminazione del Bene dalla Lista del Patrimonio Mondiale (192-198)

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V. AGGIORNAMENTO PERIODICO SULL’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE(199-210)

V.A Obiettivi (199-202) V.B Procedura e format (203-207) V.C Valutazione e follow-up (208-210) VI. INCORAGGIAMENTO ALL’ASSISTENZA TECNICA PER L’ATTUAZIONE

DELLA CONVENZIONE SUL PATRIMONIO MONDIALE (211-222) VI.A Obiettivi (211) VI.B Capacità di sviluppo e di ricerca (212-216)

•Strategia di formazione globale (213) •Strategie di formazione Nazionale e cooperazione regionale (214) •Ricerca (215) •Assistenza Internazionale (216)

VI.C Sensibilizzazione e formazione (217-222)

•Sensibilizzazione (217-218) •Formazione (219) •Assistenza Internazionale (220-222)

CONTENUTI

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VII. FONDO DEL PATRIMONIO MONDIALE E ASSISTENZA INTERNAZIONALE (223-257)

VII.A Fondo del Patrimonio Mondiale (223-224) VII.B Coinvolgimento di altre risorse tecniche e finanziarie e partnership a sostegno della Convenzione del Patrimonio Mondiale (225-232) VII.C Assistenza Internazionale (233-235) VII.D Principi e priorità per l’Assistenza Internazionale (236-240) VII.E Tabella riassuntiva (241) VII.F Procedura e format (242-246) VII.G Valutazione e approvazione dell’Assistenza Internazionale (247-254) VII.H Accordi contrattuali (255) VII.I Valutazione generale e follow-up dell’Assistenza Internazionale (256-257)

CONTENUTI

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VIII. SIMBOLO DEL PATRIMONIO MONDIALE (258-279) VIII.A Premessa (258-265) VIII.B Applicabilità (266) VIII.C Responsabilità degli Stati Parte (267) VIII.D Crescente uso corretto del Simbolo del Patrimonio Mondiale (268-274)

• Realizzazione di targhe per commemorare l'iscrizione della proprietà alla Lista del Patrimonio Mondiale (269-274)

VIII.E Principi per l’utilizzo del Simbolo del Patrimonio Mondiale (275) VIII.F Procedura di autorizzazione per l’utilizzo del Simbolo del Patrimonio Mondiale (276-278)

•Semplice accordo delle Autorità Nazionali (276-277) •Accordo che richiede il controllo della qualità dei contenuti (278) •Forma del Contenuto Approvato

VIII.G Diritto degli Stati di esercitare il controllo di qualità (279)

CONTENUTI

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IX. FONTI DI INFORMAZIONE (280-290) IX.A Informazioni archiviate dalla Segreteria (280-284) IX.B Informazioni specifiche per i membri del Comitato del Patrimonio Mondiale e degli altri Stati Parte (285-287) IX.C Informazioni e pubblicazioni a disposizione del pubblico (288-290) ALLEGATI

1.Modello di strumento di Ratifica / Accettazione e Adesione 2. Format di inclusione nella Tentative list 3. Linee guida per l'iscrizione di specifiche tipologie di beni nella World Heritage List 4. Autenticità in relazione alla Convenzione del Patrimonio Mondiale

5. Format per la nomina del bene per l'iscrizione nella World Heritage List 6. Le procedure di valutazione degli organi consultivi per le nomine 7. Format per il Rapporto Periodico sull'applicazione della Convenzione per il Patrimonio Mondiale 8. Modulo di richiesta di assistenza internazionale 9. I criteri di valutazione degli organi consultivi per le richieste di assistenza internazionale

10. Dichiarazione sul valore universale eccezionale 11. Modificazioni del bene Patrimonio Mondiale

BIBLIOGRAFIA SELEZIONATA SUL PATRIMONIO MONDIALE

CONTENUTI

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APPROFONDIMENTO SUI CAPITOLI I-II-III

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STRUTTURA DEL «REGOLAMENTO»

Cap. I INTRODUZIONE 10 Sezioni Paragrafi 44 (1-44) (da 30 a 37) Cap.II WHL 6 Sezioni Paragrafi 75 (45-119) (49 –da70a95) Cap.III ISCRIZIONE 9 Sezioni Paragrafi 49 (120-168) (163-164-165) Cap.IV MONITRAGGIO 3 Sezioni Paragrafi 30 (169-198) Cap.V REPORT DI ATTUAZIONE 3 Sezioni Paragrafi 12 (199-210) Cap.VI ASSISTENZA TECNICA 3 Sezioni Paragrafi 12 (211-222) Cap. VII WHF 8 Sezioni Paragrafi 35 (223-257) Cap.VIII SIMBOLO 7 Sezioni Paragrafi 22 (258-279) Cap. IX INFORMAZIONI 3 Sezioni Paragrafi 11 (280-290)

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Cap. I INTRODUZIONE Paragrafi 44 (1-44) (30-37)

IG Organi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale 30. Gli organi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale sono ICCROM (Centro Internazionale per lo Studio del Conservazione e Restauro dei Beni Culturali), ICOMOS (Consiglio internazionale dei monumenti e Siti), e IUCN - Unione Mondiale della Conservazione. 31. I ruoli degli organi consultivi sono: Consigliare nell'attuazione della Convenzione del patrimonio mondiale nelle materie di propria competenza; b) assistere la Segreteria, nella preparazione della Documentazione del Comitato, dell'ordine del giorno delle riunioni e sull'attuazione delle decisioni del Comitato c) contribuire allo sviluppo e all'attuazione di una strategia globale per una rappresentativa, equilibrata e credibile Lista del Patrimonio Mondiale, ai report periodici, e a rafforzare l'uso effettivo del Fondo mondiale del patrimonio; d) monitorare lo stato di conservazione dei beni del Patrimonio Mondiale e le richieste di revisione per l’Assistenza internazionale e) nel caso di ICOMOS e IUCN valutare le nomine per l'iscrizione dei beni alle World Heritage List e presentare al Comitato i rapporti di valutazione

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f) partecipare alle riunioni del Comitato del Patrimonio mondiale e dell'Ufficio di presidenza con funzioni consultive 32. ICCROM (Centro Internazionale per lo Studio la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali) è un’ organizzazione internazionale intergovernativa con sede a Roma, Italia. Istituita dall'UNESCO nel 1956, le funzioni statutarie dell'ICCROM sono quelle di effettuare ricerca, documentazione, assistenza tecnica, formazione e programmi di sensibilizzazione pubblica per rafforzare la conservazione del patrimonio culturale mobile e immobile . 33. Il ruolo specifico del ICCROM in relazione alla Convenzione include: essere il partner prioritario nella formazione del patrimonio culturale, monitorare lo stato di conservazione dei beni culturali del Patrimonio mondiale, esaminando le richieste di assistenza Internazionale presentate dagli Stati contraenti, e fornire input e sostegno alle attività di capacity-building. ICOMOS 34. ICOMOS (Consiglio internazionale dei monumenti e Siti) è una organizzazione non governativa con sede a Parigi, Francia. Fondata nel 1965, il suo ruolo è quello di promuovere l’applicazione della teoria, metodologia e tecniche scientifiche per la conservazione del patrimonio architettonico e archeologico. Il suo lavoro si basa sui principi della Carta Internazionale per la Conservazione e il Restauro dei Monumenti e Siti (la Carta di Venezia) del 1964

Cap. I INTRODUZIONE Paragrafi 44 (1-44) (30-37)

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35. Il ruolo specifico del ICOMOS in relazione alla Convenzione comprende: la valutazione delle nomine dei beni per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, il monitoraggio dello stato conservazione dei beni del patrimonio mondiale culturale, l’esame delle richieste per l'assistenza internazionale presentate dagli Stati parte, fornire input e sostegno alle attività di capacity-building. IUCN 36. IUCN - The World Conservation Union (in precedenza Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e le Risorse Naturali) è stata fondata nel 1948 e riunisce governi nazionali, ONG, e scienziati di tutto il mondo in un partenariato. La sua missione è quella di influenzare, incoraggiare e assistere le l società del mondo per conservare l'integrità e la diversità della natura e di assicurare che qualsiasi utilizzo delle risorse naturali sia equo ed ecologicamente sostenibile. IUCN ha sede a Gland, in Svizzera. 37. Il ruolo specifico della IUCN in relazione alla Convenzione comprende: la valutazione delle nomine dei beni per l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, il monitoraggio dello stato conservazione dei beni del patrimonio mondiale naturale, l’esame delle richieste per l'assistenza internazionale presentate dagli Stati parte, fornire input e sostegno alle attività di capacity- building.

Cap. I INTRODUZIONE Paragrafi 44 (1-44) (30-37)

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Cap.II WHL Paragrafi 74 (45-119) (49) (70-71) (77-78) (79-95)

49.Valore universale eccezionale Il valore universale eccezionale rappresenta il significato culturale e/o naturale così insolito da trascendere i confini nazionali e sia di importanza comune per le generazioni presenti e future dell’umanità. Così come, la protezione permanente di questa eredità sia della massima importanza per tutta la comunità . Il Comitato definisce i criteri per l'iscrizione del bene nell'Elenco del Patrimonio Mondiale. La Tentative List come strumento di pianificazione e valutazione 70. Le Tentative List sono uno strumento di pianificazione utile e importante per gli Stati Parte, il Comitato del Patrimonio Mondiale, la Segreteria, e gli Organi consultivi, in quanto forniscono un'indicazione di candidature future. 71. Gli Stati Parte sono invitati a consultare le analisi di entrambe le Liste del Patrimonio Mondiale e delle Tentative List preparate su richiesta del Comitato, di ICOMOS e IUCN per identificare le lacune nella World Heritage List. Tali analisi potrebbero consentire agli Stati parte di confrontare i temi, regioni, raggruppamenti geo-culturali e province bio-geografiche per i potenziali beni del Patrimonio Mondiale

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(i) (i) rappresentare un capolavoro del genio creativo dell'uomo

(ii) (ii) aver esercitato un'influenza considerevole in un dato periodo o in un'area culturale determinata, sullo sviluppo dell'architettura, delle arti monumentali, della pianificazione urbana o della creazione di paesaggi

(iii) (iii) costituire testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una civiltà o di una

tradizione culturale scomparsa (iv) (iv) offrire esempio eminente di un tipo di costruzione o di complesso

architettonico o di paesaggio che illustri un periodo significativo della storia umana

(v) (v) costituire un esempio eminente di insediamento umano o d'occupazione del territorio tradizionale, rappresentativi di una culturale (o di culture) soprattutto quando esso diviene vulnerabile per effetto di mutazioni irreversibili

77. Il Comitato ritiene che un bene abbia eccezionale valore universale (cfr. paragrafi 49-53) se questo sia contraddistinto da uno o più dei seguenti criteri. Beni nominati sono pertanto quelli che devono:

2002 2005 CRITERI UNESCO

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(vi) (vi) essere direttamente o materialmente associati ad avvenimenti o tradizioni viventi, idee credenze o opere artistiche e letterarie con una significanza universale eccezionale (criterio da applicare solo in circostanze eccezionali o in concomitanza con altri criteri)

(iii) (vii) contenere fenomeni naturali superlativi o aree di bellezza naturale eccezionale e di importanza estetica

(i) (viii) rappresentare esempi eccezionali degli stadi principali della storia della terra, compresa la presenza di vita, processi geologici significativi in atto per lo sviluppo della forma del territorio o caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative (ii) (ix) essere un esempio eccezionale di processi ecologici e biologici in essere nello

sviluppo e nell’evoluzione degli ecosistemi terrestri, delle acque dolci, costali e marini e delle comunità di piante ed animali

(iv) (x) contenere gli habitat più importanti e significativi per la conservazione in situ delle diversità biologiche, comprese quelle contenenti specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto di vista scientifico o della conservazione

2002 2005 CRITERI UNESCO

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78. Per essere considerato di eccezionale valore universale, un bene deve inoltre soddisfare le condizioni di integrità e / o autenticità e deve avere un adeguato sistema di protezione e gestione per garantire la sua salvaguardia. II.E Integrità e / o autenticità Autenticità 79. I beni nominati in base ai criteri (i) e (vi) devono soddisfare le condizioni di autenticità. L'allegato 4 che comprende il Documento di Nara sull’ autenticità, fornisce una base concreta per esaminare l'autenticità di tali beni ed è riassunto di seguito.

80. La capacità di comprendere il valore attribuito al patrimonio dipende dal grado in cui le fonti di informazione su questo valore siano intese come credibili o sincere. La conoscenza e comprensione di queste fonti di informazione, in relazione con le originali e le successive caratteristiche del patrimonio culturale, e il loro significato, sono le basi necessarie per valutare tutti gli aspetti di autenticità. 81. Giudizi sul valore attribuito al patrimonio culturale, nonché alla credibilità delle fonti di informazioni correlate, possono differire da cultura a cultura, e anche all'interno della stessa cultura. Per il rispetto dovuto a tutte le culture è necessario che il patrimonio culturale debba essere considerato e giudicato in primo luogo all'interno della cultura del contesto a cui essa appartiene.

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82. A seconda del tipo di patrimonio culturale, e del suo contesto culturale, si può intendere che i beni soddisfino le condizioni di autenticità se il loro valore culturale (come riconosciuto dai criteri di nomina proposti) siano espressi in modo veritiero e credibile attraverso una serie di caratteristiche, tra cui: • forma e il design; • materiali e sostanza; • uso e funzione; • tradizioni, tecniche e sistemi di gestione; • ubicazione e impostazione; • la lingua, e altre forme di patrimonio immateriale; • spirito, sentimento, e • altri fattori interni ed esterni. 83. Attributi come spirito e sentimento non si prestano facilmente alle applicazioni pratiche delle condizioni di autenticità, ma comunque sono importanti indicatori del carattere e senso del luogo, per esempio, nelle comunità mantenendo la tradizione e la continuità culturale. 84. L'uso di tutte queste fonti consente l'elaborazione delle specifiche dimensioni artistiche, storiche, sociali e scientifiche del patrimonio culturale in esame. "Fonti d'informazione" sono definite come quelle fisiche, scritte, orali e figurative, che permettono di conoscere la specificità della natura, il significato e la storia del patrimonio culturale. 85. Quando le condizioni di autenticità sono considerate in preparazione di un candidatura di un bene, lo Stato Parte dovrebbe innanzitutto identificare tutti gli attributi del caso significativo di autenticità. La dichiarazione di autenticità deve valutare il grado di autenticità presente o espressa da ciascuno degli attributi significativi.

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86. In relazione alla autenticità, la ricostruzione di resti archeologici o edifici storici o quartieri è giustificabile solo in circostanze eccezionali. La ricostruzione è accettabile solo sulla base di completa e dettagliata documentazione e in buona parte su ipotesi. Integrità 87. Tutte le nomine dei beni per l'iscrizione alla World Heritage List devono soddisfare le condizioni di integrità. 88. L'integrità è una misura della completezza e integrità del patrimonio naturale e / o culturale e dei suoi attributi. L’esame dele condizioni di integrità, quindi richiede una valutazione della misura in cui il bene: a) comprenda tutti gli elementi necessari per esprimere il suo valore universale eccezionale; b) sia di dimensioni sufficienti a garantire la completa rappresentazione delle caratteristiche e dei processi che comunichino il significato del bene; c) soffra di effetti avversi di sviluppo e / o abbandono. Ciò dovrebbe essere esposto in una dichiarazione di integrità. 89. Per il bene nominato in base ai criteria (i) a (vi), il tessuto fisico del bene e / o le sue caratteristiche significative devono essere in buone condizioni, e l'impatto dei processi di deterioramento deve essere controllato. Deve essere altresì inclusa una percentuale significativa di elementi necessari a trasmettere la totalità del valore del bene. Relazioni e funzioni dinamiche presenti in paesaggi culturali, centri storici o altri beni dovrebbero inoltre essere mantenuti per il loro essenziale carattere distintivo. Esempi di applicazione delle condizioni di integrità dei Beni nominati ai sensi dei criteria (i) - (vi) sono in fase di sviluppo .

Prof. Ing. Arch. Maurizio Di Stefano

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90. Per tutte i beni nominati secondo criteria (vii) - (x), processi biofisici e caratteristiche geofisiche, dovrebbero essere relativamente intatti. Tuttavia, si riconosce che nessun settore è totalmente incontaminato e che tutte le aree naturali sono in uno stato dinamico, e che sia necessario coinvolgere il contatto con le persone. Le attività umane, comprese quelle delle società tradizionali e delle comunità locali spesso avvengono nelle aree naturali. Tali attività possono essere coerenti con l'eccezionale valore universale delle aree dove sono ecologicamente sostenibili. 91. Inoltre, per i beni nominati in base ai criteri (vii), (x), è stata definita una corrispondente condizione di integrità per ciascun criterio. 92. Beni proposti secondo il criterio (vii) dovrebbero essere di valore universale eccezionale e comprendere le aree che sono essenziali per mantenere la bellezza della struttura. Per esempio, un bene il cui valore paesaggistico dipenda da una cascata, potrebbe soddisfare le condizioni di integrità se comprenda bacini idrografici e zone adiacenti a valle che siano integralmente legate al mantenimento delle qualità estetiche del bene. 93. Beni proposti secondo il criterio (viii) dovrebbero contenere tutti o la maggior parte degli elementi fondamentali interconnessi e interdipendenti nei loro rapporti naturali. Ad esempio, un’area di epoca glaciale rispetta le condizioni di integrità, qualora comporti un campo di neve, il ghiacciaio stesso ed esempi di schemi di stratificazione e depositi (per esempio striature, morene, le fasi della successione delle piante, ecc); nel caso dei vulcani, la stratificazione magmatiche dovrebbe essere completa e dovrebbe essere rappresentata tutta o la maggior parte della varietà di rocce effusive e tipi di eruzione.

Prof. Ing. Arch. Maurizio Di Stefano

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94. Il bene proposto al criterio (ix) dovrebbe avere dimensioni sufficienti e contenere gli elementi necessari per dimostrare gli aspetti fondamentali dei processi che sono essenziali per la conservazione a lungo termine degli ecosistemi e delle diversità biologica. Ad esempio, uno spazio di foresta pluviale tropicale soddisfa le condizioni di integrità, se include un certo numero di variazioni di quota sul livello del mare, i cambiamenti nei tipi topografici e del suolo, sistemi di vegetazione e rigenerazione naturale di vegetazione: allo stesso modo una barriera corallina dovrebbe comprendere, per esempio, alghe, mangrovie o altri ecosistemi adiacenti che regolano sedimenti che nutrono il reef. 95. Beni proposti secondo il criterio (x) dovrebbero essere beni importanti per la conservazione della diversità biologica. Solo i beni che sono i più rappresentativi per diversità biologica possano soddisfare le questo criterio. I beni dovrebbero contenere l’ habitat per il mantenimento della fauna più diversa e della flora caratteristica considerando l’ecosistema e la bio-geografia della zona. Ad esempio, una savana tropicale manifesterà le condizioni di integrità quando includa una gamma completa di erbivori co-evoluti con le piante; un' ecosistema di isole dovrebbe includere gli habitat per il mantenimento della flora e della fauna endemiche, un bene che contenga numerose specie dovrebbe essere abbastanza grande da includere gli habitat essenziali per garantire la sopravvivenza di popolazioni vitali per queste specie; per un 'area con specie migratorie, la riproduzione stagionale, i siti di nidificazione, e le rotte migratorie, in qualsiasi posizione si trovino devono essere adeguatamente protetti.

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Significative modifiche ai confini III.I Modifiche ai confini, ai criteri utilizzati per giustificare l’iscrizione o il nome di un bene del Patrimonio Mondiale Modifiche minori ai confini 163. Si intende per minore una modifica che non abbia un impatto significativo sull’estensione del bene né influisca sul valore universale dello stesso. 164. Nel caso in cui uno Stato Membro voglia richiedere una modifica minore dei confini di un bene che si trova già nella World Heritage List, dovrà sottoporla prima del 1 Febbraio alla Commissione attraverso il Segretariato, che richiederà la consulenza degli Enti competenti. La Commissione può approvare questa modifica o può ritenere che tale modifica dei confini sia abbastanza rilevante da costituire un’estensione del bene, nel qual caso occorrerà seguire la procedura per la nuova nomina. 165. Se uno Stato parte intende modificare in modo significativo il confine di un bene già incluso nella Lista del Patrimonio Mondiale, lo Stato Parte presenta questa proposta come se si trattasse di una nuova nomina. Questa re-nomination, deve essere presentata entro il 1 ° febbraio e sarà valutata per l'intero anno e la metà di un ciclo di valutazione secondo le modalità e il calendario di cui al paragrafo 168. Tale disposizione si applica per le estensioni, oltre alle riduzioni.

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LA CARTA DI BURRA (cfr. Documento integrale allegato) Carta dell’ICOMOS Australia per la conservazione dei luoghi e dei beni patrimonio culturale

La Carta di Burra è stata adottata il 19 Agosto 1979 dall’ICOMOS Australia, a Burra nel Sud dell’Australia. Essa si basa sulla Carta Internazionale sulla Conservazione ed il Restauro dei Monumenti e dei Siti (Carta di Venezia) e sulla Risoluzione della 5a Assemblea generale dell’ICOMOS tenutasi a Mosca nel 1978. Vi sono state apportate ed adottate delle modifiche il 23 Febbraio 1981, il 23 Aprile 1988 e il 26 Novembre 1999.

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«La conservazione è parte integrante della gestione dei beni e dei luoghi di interesse culturale e rappresenta una responsabilità permanente.»

LA CARTA STABILISCE REGOLE PRATICHE

Per coloro che impartiscono consigli

Per coloro che assumono decisioni

Per coloro che intraprendono lavori in

luoghi di interesse culturale

proprietari

gestori

custodi

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LA CARTA E’ UN DOCUMENTO AUTONOMO

CON ASPETTI SPECIFICATI IN:

Linee guida per la Carta di Burra:

INTERESSE CULTURALE

CODICE SULL’ETICA DELLA COESISTENZA NELLA CONSERVAZIONE DEI

LUOGHI SIGNIFICATIVI

Linee guida per la Carta di Burra:

POLITICHE DI CONSERVAZIONE

Linee guida per la Carta di Burra:

PROCEDURE PER INTRAPRENDERE STUDI E

RICERCHE

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LA CARTA E’ ARTICOLATA

IN 34 ARTICOLI

54 SUB ARTICOLI 26 NOTE ESPLICATIVE (che non fanno parte della Carta ma sono

state aggiunte da ICOMOS Australia)

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DEFINIZIONI CONSERVAZIONE E GESTIONE UN APPROCCIO PRUDENTE CONOSCENZE,COMPETENZE E TECNICHE VALORI IL PROCESSO DELLA CARTA DI BURRA USO CONTESTO LOCALIZZAZIONE CONTENUTI LUOGHI ED OGGETTI ASSOCIATI PARTECIPAZIONE COESISTENZA DI VALORI CULTURALI PROCESSO DI CONSERVAZIONE CAMBIAMENTO MANTENIMENTO TUTELA

da 1.1 a 1.17 da 2.1 a 2.4 da 3.1 a 3.2 da 4.1 a 4.2 da 5.1 a 5.2 da 6.1 a 6.3 da 7.1 a 7.2 8 ---- da 9.1 a 9.3 10 --- 11 --- 12 --- 13 --- 14 --- da 15.1 a 15.4 16 --- 17 ---

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LA CARTA E’ ARTICOLATA

IN 34 ARTICOLI

54 SUB ARTICOLI 26 NOTE ESPLICATIVE (che non fanno parte della Carta ma sono

state aggiunte da ICOMOS Australia)

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RESTAURO E RICOSTRUZIONE RESTAURO RICOSTRUZIONE ADATTAMENTO NUOVE OPERE CONSERVARE LE DESTINAZIONI D’USO MANTENERE RELAZIONI E SIGNIFICATI INTERPRETAZIONE APPLICARE IL PROCESSO DELLA CARTA DI BURRA GESTIRE IL CAMBIAMENTO DISSESTO DELLE STRUTTURE RESPONSABILITA’ DELLE DECISIONI DIREZIONE,SUPERVISIONE E MESSA IN OPERA DOCUMENTAZIONE DELLE INDICAZIONI E DECISIONI DOCUMENTAZIONE PARTI RIMOSSE RISORSE

18 --- 19 --- da 20.1 a 20.2 da 21.1 a 21.2 Da 22.1 a 22.2 23 --- da 24.1 a 24.2 25 --- da 26.1 a 26.3 da 27.1 a 27.2 28 --- 29 --- 30 --- 31 --- da 32.1 a 32.2 33 --- 34 ---

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CONFERENZA DI NARA SULL'AUTENTICITA' IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE SUL PATRIMONIO MONDIALE

Il Documento di Nara sull'Autenticità Conferenza internazionale Nara (Giappone), 1-6 novembre 1994

Testo del Documento sull'Autenticità sottoscritto dai 45 partecipanti alla Conferenza internazionale, che si è tenuta a Nara dal 1 al 6 novembre 1994 su invito

dell'Agenzia governativa giapponese per gli Affari Culturali e della Prefettura di Nara, in collaborazione con UNESCO, ICCROM e ICOMOS:

(13 paragrafi)

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PREAMBOLO 1.Noi, esperti riuniti a Nara (Giappone), riteniamo doveroso rilevare la generosità e la lungimiranza delle autorità giapponesi che ci hanno offerto l'opportunità di un incontro destinato a mettere in discussione nozioni divenute tradizionali in materia di conservazione del patrimonio culturale ed a instaurare un dibattito sulle vie ed i mezzi necessari ad allargare gli orizzonti al fine di garantire un più grande rispetto della diversità delle culture e dei patrimoni nella pratica della conservazione. 2.Noi abbiamo apprezzato nel suo giusto valore l'ambito della discussione così come proposto dal Comitato del Patrimonio Mondiale, che si è dichiarato desideroso di attenersi, al momento dell'esame dei dossiers di iscrizione ad esso sottoposti, ad un concetto d autenticità rispettoso dei valori culturali e sociali di tutti i Paesi. 3. Il "Documento di Nara sull'autenticità" è concepito nello spirito della "Carta di Venezia, 1964". Fondato com’è su questa Carta ne costituisce un prolungamento concettuale. Esso prende atto del ruolo essenziale che il patrimonio culturale gioca oggi in quasi tutte le società. 4.In un mondo in preda alle forze della globalizzazione e della banalizzazione, in cui la rivendicazione dell'identità culturale si esprime talora attraverso un nazionalismo aggressivo e l'eliminazione delle culture minoritarie, il principale contributo della presa in conto dell'autenticità consiste, anche nella conservazione del patrimonio culturale, nel rispettare e mettere in luce tutte le diversità della memoria collettiva dell'umanità.

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Documento di Nara - 1994

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DIVERSITA’ CULTURALE E DIVERSITA DEL PATRIMONIO 5. La diversità delle culture e del patrimonio culturale costituisce una ricchezza intellettuale e spirituale insostituibile per tutta l'umanità. Essa deve essere riconosciuta come un aspetto essenziale del suo sviluppo. Non solo la sua protezione, ma anche la sua promozione, si confermano come fattori fondamentali per lo sviluppo dell'umanità.

6. Questa diversità si esprime tanto nella dimensione spaziale che temporale, tanto per le culture che per i modi di vita che ad esse sono legati. Nel caso in cui le differenze tra culture potrebbero originare situazioni di conflitto, il rispetto della diversità culturale postula il riconoscimento della legittimità specifici di tutte le parti in causa. (non c’è prevalenza)

7. Le culture e le società si esprimono in forme e modalità di espressione, sia materiali che immateriali, che costituiscono il loro patrimonio. Queste forme e modalità devono essere rispettate. 8. Sarà opportuno ricordare che l'UNESCO considera come principio fondamentale il fatto che il patrimonio culturale di ciascuno costituisce il patrimonio culturale di tutti. In tal modo, le responsabilità sul patrimonio e sulla maniera di gestirlo appartengono prioritariamente alla comunità culturale che l'ha generato o a quella che ne ha la responsabilità. Tuttavia l'adesione alle carte e alle convenzioni relative al patrimonio culturale implica l'accettazione degli obblighi e dell'etica che stanno alla base di quelle carte e di quelle convenzioni. Di conseguenza la ponderazione delle proprie esigenze nei riguardi di uno stesso patrimonio è profondamente auspicabile, senza che tuttavia essa contraddica i valori fondamentali delle culture di quelle comunità. (Autonomia degli Stati parte ma nel rispetto degli obblighi e dell’etica che li sottendono)

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Documento di Nara - 1994

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VALORE E AUTENTICITA’ 9. La conservazione del patrimonio storico, in tutte le sue forme ed a qualsiasi epoca appartenga, trova la sua giustificazione nel valore che viene attribuito a quel patrimonio. La percezione più esatta possibile di quei valori dipende, tra l'altro, dalla attendibilità delle fonti d informazione al riguardo. La loro conoscenza, comprensione e interpretazione in rapporto alle caratteristiche originali e acquisite del patrimonio, al suo divenire storico come al suo significato, fondano il giudizio di autenticità concernente l'opera in causa con riguardo sia alla forma che alla materia dei beni interessati.

10. L’ autenticità, quale considerata ed affermata nella "Carta di Venezia", appariva come il fattore qualitativo essenziale rispetto alla attendibilità delle fonti d informazione disponibili. Il suo ruolo rimane capitale sia negli studi scientifici ed interventi di conservazione e restauro che nella procedura di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale o in qualsiasi altro inventario del patrimonio culturale.

11. Sia i giudizi sui valori riconosciuti al patrimonio che quelli sui fattori di attendibilità delle fonti d informazione possono differire da cultura a cultura e perfino all'interno di una medesima cultura. E da escludere, di conseguenza, che i giudizi di valore e di autenticità inerenti ad esse possano fondarsi su criteri uniformi. Al contrario, il rispetto dovuto a tali culture esige che ogni opera sia considerata e giudicata in rapporto ai criteri che caratterizzano il contesto culturale al quale esse appartengono. (Giudizio di valore – OUV)

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Documento di Nara - 1994

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12. Per conseguenza è della massima importanza e urgenza che, in ogni cultura, siano riconosciuti i caratteri specifici riferentesi ai valori del suo patrimonio, così come alla attendibilità ed alla affidabilità delle fonti di informazione che lo concernono.

13. Il giudizio sull'autenticità, dipendendo dalla natura del monumento o del sito e dal suo contesto culturale, è legato ad una molteplicità di fonti di informazione. Esse comprendono 1 concezione e forma, 2 materiali e sostanza, 3 uso e funzione, 4 tradizione e tecniche, 5 situazione e ubicazione, 6 spirito ed espressione, 7 stato originario e divenire storico e possono essere sia interne che esterne all'opera. L’ utilizzazione di queste fonti offre la possibilità di descrivere il patrimonio culturale nelle sue dimensioni specifiche sul piano artistico, tecnico, storico e sociale.

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Documento di Nara - 1994

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Documento di Nara - 1994

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GIUDIZIO DI AUTENTICITA’

MONUMENTO O SITO CONTESTO CULTURALE

FONTI DI INFORMAZIONE INTERNE O ESTERNE

1 concezione e forma

2 materiali e sostanza

3 uso e funzione

4 tradizione e tecniche

5 situazione e ubicazione

6 spirito ed espressione

7stato originario e divenire

storico

DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO

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Il testo della Convenzione non è mai stato modificato dalla sua adozione; successive edizioni delle «Linee guida operative per l'attuazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale riflettono l'evoluzione del concetto di patrimonio, sui criteri per la dimostrazione di eccezionale valore universale, l'integrità e l'autenticità, protezione e gestione. L'ultima edizione delle Linee Guida Operative è stata adottata nel 2011. (WHC 11/November 2011) Gli aggiornamenti e le integrazioni riguardano il : Cap. III Processo per l’iscrizione dei beni nella lista del patrimonio mondiale III.B Format e contenuti delle nomine (sono aggiunti i punti) 10. Numero delle copie stampa richieste (par. 132.10) 11. Formato cartaceo ed elettronico (par. 132.11) 12. Invio (par. 132.12) Gli allegati: (sono stati aggiunti i seguenti allegati) 2B. Format per la presentazione della Tentative List di future candidature di siti seriali, transnazionali e transfrontalieri. (Pag.84) 10. Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale (pag.155) 11. Modifiche dei beni patrimonio mondiale (pag. 158) Cfr. http://whc.unesco.org/en/guidelines

Note sulla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972

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Iscrizione dei primi Beni nella Lista del patrimonio Mondiale 1978 1980 Individuazione nella Lista di squilibri geografici e tematici. Si individuava altresì

che nei primi anni di attuazione della Convenzione l’attenzione si era focalizzata sul solo «patrimonio monumentale»

1980/87 Sviluppo di uno studio globale che combini aspetti temporali, tematici e culturali

STRATEGIA GLOBALE PER UNA RAPPRESENTATIVA,EQUILIBRATA E CREDIBILE LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE ADOTTATA DAL COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE NEL 1994 (Questa segna il passaggio dall’esclusiva visione monumentale del bene ad una visione globale e multifunzionale più comprensibile a tutti)

1994 Documento di Nara sull’autenticità

1998 Riunione di Amsterdam – Unificazione dei criteria relativi all’OUV per i beni culturali e naturali. Richiesta della condizione di integrità oltre che per i beni naturali, anche per i siti culturali e misti.

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Dichiarazione di Budapest sul Patrimonio Mondiale (in occasione del 30° anniversario della Convenzione). La dichiarazione è basata su 4 obiettivi strategici chiave noti come «4C»: CREDIBILITA’, CONSERVAZIONE, rafforzamento delle CAPACITA’ e della COMUNICAZIONE.

2002

2007 Aggiunta di una quinta C : COMUNITA’ evidenziando l’importanza della partecipazione delle comunità locali nella conservazione del patrimonio Mondiale

Per il quarantesimo anniversario della Convenzione, gli Stati e gli Organi consultivi sono stati invitati a riflettere sul futuro, a riconoscere i suoi successi, la crescente complessità, identificare le strategie globali, le sfide chiave, le tendenze e le opportunità e sviluppare approcci possibili, comprese le sinergie con altri strumenti internazionali

2001 Dichiarazione Universale sulla diversità culturale - UNESCO

2005 Dichiarazione Universale sulla bioetica e i Diritti umani

2005 Convenzione quadro del Consiglio d’Europa detta Convenzione di Faro

2012

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IL documento consta di una prima stesura (23/08/2010) delle raccomandazioni relative ai Paesaggi Storici Urbani seguenti la Risoluzione 42/35C della Conferenza Generale ed in conformità con il regolamento in materia di raccomandazioni agli Stati Membri e delle

Convenzioni internazionali di cui ai termini dell’Art. IV, paragrafo 4 della costituzione

La stesura finale è costituita dal documento:

«Proposte relative l'opportunità di uno STRUMENTO NORMATIVO per i Paesaggi Storici Urbani (Conferenza Generale 36a Sessione Parigi 2011) 36C/23 del 18 Agosto 2011» e dall’Allegato: «UN NUOVO STRUMENTO INTERNAZIONALE: LE RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DALL’UNESCO sul Paesaggio Urbano Storico (HUL) - Relazione al Comitato intergovernativo di esperti (UNESCO HQ, 25-27 maggio 2011)»

United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization

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Raccomandazioni concernenti il paesaggio storico urbano PREMESSA INTRODUZIONE I.DEFINIZIONE II. OPPORTUNITA ' E SCOMMESSE PER IL PATRIMONIO STORICO URBANO III. POLITICHE IV. STUMENTI V. RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA’, RICERCA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE VI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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Un nuovo strumento internazionale: la raccomandazione proposta dall’ UNESCO sul Paesaggio Storico Urbano

Relazione preliminare

INTRODUZIONE La conservazione del patrimonio urbano è una parte importante delle politiche contemporanee in materia di patrimonio. Per almeno mezzo secolo, le città storiche hanno acquisito un prestigio ineguagliato nella cultura e nella vita contemporanea, il prestigio è la qualità dell'ambiente costruito e la persistenza fisica del senso del luogo e la concentrazione di eventi artistici e storici che costituiva il nucleo dell'identità di un popolo. Infine - e questo non è il meno importante - queste città sono diventate icone del mondo culturale e delle località turistiche di indagine, offrendo a milioni di persone l'opportunità di sperimentare uno stile di vita di esperienze e conoscenze culturali diverse. Ma ciò significa che i professionisti della conservazione sono gli strumenti necessari per garantire la protezione a lungo termine dei valori urbani del centro storico? Purtroppo, se guardiamo le tendenze economiche e ambientali, è facile vedere il profilo di nuove minacce alla conservazione dei siti storici urbani, contro le quali mancano strumenti adeguati.

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Un nuovo strumento internazionale: la raccomandazione proposta dall’ UNESCO sul Paesaggio Storico Urbano Relazione preliminare

Poichè il ruolo economico e sociale della città storica si evolve nel tempo ed il suo uso e funzione sono sempre meno determinati dai suoi stessi abitanti, bensì da fattori di ordine mondiale quali il turismo o il settore immobiliare , la conservazione del patrimonio urbano è una dimensione nuova e deve essere rivista. Il primo decennio del ventunesimo secolo, ha già dimostrato le sfide emergenti per la conservazione del patrimonio storico urbano: la crescita e la migrazione della popolazione mondiale, l'esplosione del turismo nazionale e internazionale, l’ aumento della domanda di pacchetti turistici con forfaits specifici "storici" e pressioni sempre più forti per rivedere i piani di uso del suolo all'interno - in particolare all'aperto - il perimetro delle aree storiche protette. Mentre molti paesi hanno, nei decenni precedenti, stabilito leggi e regolamenti adeguati per la tutela delle aree urbane del centro storico, la sostenibilità delle iniziative pubbliche e private per la conservazione è ben lungi dall'essere dimostrata in un mondo in cui le risorse pubbliche disponibili per investimenti in politiche culturali sono rare e tese al ribasso. Gli strumenti attualmente a disposizione dei professionisti della conservazione nelle aree urbane sono relativamente grandi: è un sistema collaudato di principi accettati a livello internazionale di conservazione e riflesso negli statuti e nei principali strumenti giuridici internazionali, come ad esempio la World Heritage Convention del 1972. Inoltre, questo dispositivo è supportato da una vasta gamma di buone pratiche sviluppate nel corso di un secolo in contesti diversi che si basano su una pianificazione elaborata e un quadro normativo chiaro.

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Tuttavia, questo dispositivo è spesso debole e sostanzialmente impotente agli odierni cambiamenti operanti nel mondo e sulla scena urbana, e che continueranno negli anni a venire. Numerose aree urbane storiche tra le più grandi in Europa, Asia e America Latina hanno perso le loro funzioni tradizionali e sono messe sotto pressione dal turismo e da altri agenti di trasformazione. Strumenti di pianificazione e strumenti giuridici in atto non sono sempre adeguati alle nuove sfide. I professionisti della conservazione dei siti urbani sono sempre più consapevoli del divario tra il mondo ideale delle "carte" e le realtà concrete, in particolare nelle imprese emergenti; in tal modo le invocano per lo sviluppo di nuovi principi, nuovi approcci e nuovi strumenti per far fronte a queste nuove sfide.

Un nuovo strumento internazionale: la raccomandazione proposta dall’ UNESCO sul Paesaggio Storico Urbano Relazione preliminare

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IL DIBATTITO INTERNAZIONALE

La Convenzione del Patrimonio Mondiale nel 1972, ha svolto un ruolo importante nel promuovere la conservazione del patrimonio storico urbano.

Lista del patrimonio mondiale

Città storiche più importante “categoria"

250 siti su un totale di 911

Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha dedicato notevoli sforzi per identificare le sfide della conservazione del patrimonio urbano e per formulare adeguate linee guida per orientare la politica.

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CONTESTO DI REVISIONE Nel 2005, un importante convegno si è tenuto a Vienna per discutere la questione e definire un nuovo approccio. Il documento è stato pubblicato dopo la conferenza, il "Memorandum di Vienna", come primo passo per sostenere l'azione del Comitato e rivedere le politiche di conservazione già esistenti. Da allora, un ampio dibattito si è attivato all'interno della comunità internazionale di professionisti della conservazione. Con il sostegno di Stati aderenti alla Convenzione del Patrimonio Mondiale, il Comitato del Patrimonio Mondiale e gli organi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale, ICOMOS, ICCROM e l'IUCN - il Centro del Patrimonio Mondiale ha avviato un processo di consultazione Regionale (chiuso a luglio 2011) per chiedere il parere di esperti su concetti, definizioni e approcci alla conservazione del patrimonio storico urbano.

IL DIBATTITO INTERNAZIONALE

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IL DIBATTITO INTERNAZIONALE

Attraverso Cinque incontri regionali di esperti

• Gerusalemme (giugno 2006) • San Pietroburgo, Russia (gennaio 2007) • Olinda, Brasile (novembre 2007) • Zanzibar, Tanzania (novembre -

dicembre 2009) • Rio de Janeiro, Brasile (dicembre 2009)

Tre incontri di orientamento presso la sede centrale dell’UNESCO (settembre 2006, novembre 2008 e febbraio 2010)

Si è sviluppata una riflessione sulla questione per definire i temi, gli approcci e gli strumenti

La Conferenza Generale dell'UNESCO ha approvato l’elaborazione di un nuovo documento contenente raccomandazioni sul paesaggio storico urbano in vista della sua adozione nel 2012.

Il Memorandum di Vienna del 2005 è stato ampiamente riconosciuto come piattaforma utile al dibattito.

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I processi globali hanno un impatto diretto sulla identità, l'integrità visiva e il quadro generale delle città storiche e dei loro abitanti. Alcune città sono in crescita esponenziale , mentre altre stanno sperimentando un netto calo e sono profondamente ristrutturate in seguito all'evoluzione dei processi economici ed ai nuovi modelli di migrazione. Per affrontare questi problemi, le strategie urbane locali sono ora collocate al centro delle politiche di pianificazione e di sviluppo urbano. La crescente globalizzazione dell'economia sta cambiando radicalmente molte città contemporanee, a vantaggio di alcuni gruppi, emarginandone altri. In alcuni paesi, vi è stato un decentramento della pianificazione e uno spostamento verso approcci basati sul mercato. Risultato, alcune città si trovano esposte a nuove pressioni , anche a causa dei seguenti fattori: • una rapida urbanizzazione minaccia lo spirito del luogo e l’ identità della comunità; • lo sviluppo urbano incontrollato, mal concepito o mal realizzato; • l'intensità e la velocità dei cambiamenti (cambiamenti climatici inclusi); • uso non sostenibile delle risorse.

LA PROBLEMATICA

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La maggior parte delle questioni legate alle sfide presenti e future sono state identificate, ma la nuova raccomandazione dovrebbe rispecchiare la diversità delle situazioni e delle fasi di sviluppo che caratterizzano le città storiche, all'interno delle regioni e da una regione all'altra. Un documento di portata universale integrerà necessariamente la diversità di approcci e sistemi di valori delle diverse culture, e definirà i concetti e gli strumenti che dovranno essere adeguati ai loro contesti specifici. La discussione passerà in rassegna gli aspetti fondamentali della conservazione del patrimonio urbano e, in particolare le seguenti opzioni:

LA VIA DA SEGUIRE

Il sistema di valori e significati del patrimonio urbano

La definizione di paesaggio storico urbano

La gestione del cambiamento

Uno sviluppo economico e sociale

Strumenti aggiornati per la conservazione del patrimonio urbano

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DOVE OPERARE E SU COSA

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Ai sensi del Regolamento concernente le raccomandazioni agli Stati membri e le convenzioni internazionali previste dall’Atto costitutivo dell'UNESCO, il Direttore Generale ha presentato una proposta alla Conferenza generale nella sua 35a sessione in vista di preparare uno strumento normativo internazionale in materia di conservazione dei paesaggi storici urbani.

IL PROCESSO

Questo strumento dovrebbe essere istituito per rispondere alle nuove sfide che emergono nel campo della conservazione del patrimonio urbano dopo l'adozione delle ultime Raccomandazione UNESCO sul patrimonio, vale a dire la raccomandazione concernente la salvaguardia delle aree storiche e il loro ruolo nella vita contemporanea, dal 1976. Va notato che il nuovo strumento normativo proposto non sarà unicamente concentrato sulle Città Patrimonio Mondiale ma riguarderà più in generale tutte le città storiche.

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hanno contribuito al dibattito e al progetto dal titolo:

UN-HABITAT

• la Banca Mondiale • la Banca Interamericana di Sviluppo(IDB) • l’Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo

Economico (OCSE), • l’Unione Internazionale degli Architetti (UIA), l • a Federazione Internazionale di Architettura del

Paesaggio (IFLA), • la Federazione Internazionale per l'Edilizia, • la Pianificazione Territoriale e Urbanistica (FIHUAT) • L'Aga Khan Trust per la Cultura (AKTC), • l'Associazione Internazionale dei pianificatori (IAU), • il Getty Conservation Institute (GCI), • l'Organizzazione delle Città Patrimonio Mondiale

(dell'OCPM) • l'Associazione Internazionale per la valutazione

d'impatto (IAIA)

Gli organi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale

diverse organizzazioni professionali

IL PROCESSO

con

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Premessa

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL PAESAGGIO STORICO URBANO

• Considerato che le aree urbane storiche sono tra tutte le tipologie le più numerose e diverse del nostro patrimonio culturale

• Considerando anche che il patrimonio urbano è un elemento umano e sociale • Considerato inoltre che l'urbanizzazione sta crescendo a una scala senza precedenti nella

storia dell'umanità • Constatando però che uno sviluppo rapido ed incontrollato trasforma i territori urbani ed

il loro contesto, • Considerato, pertanto, che al fine di sostenere la protezione del patrimonio naturale e

culturale, si dovrebbe porre l’accento sulle strategie di integrazione della conservazione del patrimonio urbano nel processo di sviluppo locale

• Ricordando che esiste un insieme di documenti normativi, tra cui le convenzioni, le raccomandazioni e le carte sul tema della conservazione delle aree storiche

• Constatando però che a causa della liberalizzazione degli scambi globali e del decentramento, oltre che il turismo di massa, lo sfruttamento commerciale del patrimonio e del cambiamento climatico, le condizioni sono cambiate e che le città subiscono oggi le nuove pressioni dello sviluppo e devono affrontare problemi sconosciuti dopo l'adozione della raccomandazione finale dell'UNESCO sugli insiemi storici nel 1976

• Notando inoltre che il concetto di cultura e patrimonio, ed il modo di gestirli sono evoluti • Desiderando di completare ed estendere l'applicazione delle norme e dei principi

enunciati in questi strumenti internazionali • Avendo recepito le proposte per il paesaggio storico urbano come un approccio alla

conservazione del patrimonio urbano • Avendo deciso, nella 35a sessione che tale questione debba assumere la forma di una

raccomandazione agli Stati membri, Prof. Ing. Arch. Maurizio Di Stefano

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Premessa

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL PAESAGGIO STORICO URBANO

Adotta questa Raccomandazione:

La Conferenza Generale raccomanda che gli Stati membri di applicare le disposizioni di cui sopra, adottando, in quanto legge nazionale o qualsiasi altra forma di misura volta a dare attuazione nei territori soggetti alla loro giurisdizione , alle norme ed ai principi enunciati in questa raccomandazione. La Conferenza Generale raccomanda agli Stati membri di portare questa raccomandazione all'attenzione dei governi nazionali, regionali e locali oltre alle istituzioni, dipartimenti o enti e associazioni interessati alla conservazione delle aree urbane storiche e del loro ambiente geografico allargato. La Conferenza Generale raccomanda agli Stati membri di riferire in merito alle date e in quale forma intenda adottare determinati provvedimenti per dare effetto alla presente raccomandazione.

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INTRODUZIONE

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL PAESAGGIO STORICO URBANO

L’introduzione del presente documento consta di 7 punti che vertono sostanzialmente sui seguenti indicatori: 1) Presa d’atto sull’entità delle migrazioni e loro rapporto con le aree urbane che

svolgono il ruolo di motore di crescita e centri di innovazione e creatività 2) Esame dei rischi relativi all'urbanizzazione rapida e incontrollata 3) Presa d’atto del concetto che il patrimonio urbano visto nei suoi elementi materiali e

immateriali, sia una risorsa essenziale per migliorare la vivibilità delle aree urbane, le da gestire efficacemente

4) Il concetto di conservazione come strategia ampliandone l’applicazione dal singolo monumento al contesto dei valori urbani

5) Ampliamento delle strategie di conservazione urbana del patrimonio verso più ampi obiettivi di sviluppo sostenibile globale

6) Presa d’atto degli imperativi che guidano le politiche e la gestione delle varie parti interessate nel processo di sviluppo urbano.

7) Questa raccomandazione è basata su quattro precedenti raccomandazioni dell'UNESCO sulla conservazione del patrimonio, riconoscendo l'importanza e la validità dei concetti e principi che delineano la storia e la pratica della conservazione.

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I. DEFINIZIONE

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL PAESAGGIO STORICO URBANO

il contesto storico urbano più ampio oltre che il suo ambiente geografico.

8. Il paesaggio storico urbano si occupa del territorio urbano conosciuto come una stratificazione storica di valori culturali e naturali,

rispetto al concetto

di "centro storico" o "associazione"

per comprendere

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I. DEFINIZIONE

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL PAESAGGIO STORICO URBANO

• la topografia, • la geomorfologia e le caratteristiche

naturali del sito, • l’ ambiente costruito, sia storico che

contemporaneo, • la sua superficie e • le infrastrutture sotterranee, • gli spazi verdi e giardini, • i piani di utilizzo del territorio e

l’organizzazione lo spazio, • il suo rapporto visivo e • tutti gli altri componenti della

struttura urbana. Esso comprende anche le pratiche ed i valori culturali e sociali, i processi economici e le dimensioni del patrimonio immateriale come veicolo per la diversità e l'identità.

9. Questo contesto più ampio comprende

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10. Questa definizione costituisce la base per un approccio globale

I. DEFINIZIONE

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL PAESAGGIO STORICO URBANO

dei paesaggi storici urbani come parte della loro sostenibilità complessiva.

per l'identificazione,

la conservazione

la gestione

fonda su un rapporto equilibrato e sostenibile tra l'ambiente costruito e ambiente naturale.

11. L'approccio centrato sul paesaggio storico urbano

preservare la qualità dell'ambiente umano

migliorare la produttività degli spazi urbani

integra gli obiettivi della conservazione del patrimonio urbano con quelli dello sviluppo socioeconomico.

mira a

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gli strumenti per la gestione di trasformazione fisica e sociale per promuovere l'integrazione armonica degli interventi contemporanei.

I. DEFINIZIONE

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL PAESAGGIO STORICO URBANO

12. L'approccio centrato sul Paesaggio storico urbano ritiene la creatività culturale come un bene essenziale

per lo sviluppo umano

per lo sviluppo sociale ed economico

fornisce

13. L'approccio centrato sul Paesaggio storico urbano, s’ispira

alla tradizione delle comunità locali

per promuovere il rispetto dei loro valori, pur riconoscendo le legittime preoccupazioni delle comunità nazionali e internazionali.

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II. OPPORTUNITA ' E SCOMMESSE PER LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO STORICO URBANO

14. Le attuali Raccomandazioni UNESCO riconoscono l’importante ruolo delle aree storiche nelle società moderne. Esse identificano anche un numero di minacce specifiche alla conservazione delle aree storiche e forniscono principi generali, politiche e linee guida che rispondano a tali sfide. 15. L’approccio al paesaggio storico urbano riflette il fatto che la disciplina e la pratica della conservazione del patrimonio urbano si sono significativamente evolute negli ultimi decenni, mettendo politici e manager in grado di affrontare con più efficacia le nuove sfide ed opportunità. L’approccio al paesaggio storico urbano sostiene le comunità nelle loro ricerca di sviluppo e adattamento, pur conservando le caratteristiche ed i valori legati alla loro storia, memoria collettiva ed ambiente. 16. Negli ultimi decenni, a causa del netto aumento della popolazione urbana mondiale, la scala e la velocità dello sviluppo ed il cambiamento dell’economia, gli insediamenti urbani e le loro aree storiche sono divenuti centri e motori di crescita economica in molte regioni del mondo, ed hanno acquisito un nuovo ruolo nella vita culturale e sociale. Come risultato, essi sono sottoposte d una vasta gamma di nuove pressioni.

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Urbanizzazione e Globalizzazione 17. la crescita urbana sta trasformando l’essenza di molte aree urbane storiche. I processi globali hanno un profondo impatto sui valori attribuiti dalle comunità alle aree urbane e ai loro ambienti (setting), e sulle percezioni e realtà di abitanti ed utilizzatori. Da un lato, l’urbanizzazione fornisce opportunità economiche, sociali e culturali che possono migliorare la qualità della vita ed il carattere tradizionale delle aree urbane; dall’altro lato, i cambiamenti incontrollati della densità e crescita urbana possono minare il senso del luogo, l’integrità della fabbrica urbana e l’identità delle comunità. Alcune aree storiche urbane stanno perdendo la loro funzionalità, ruolo tradizionale e popolazioni. L’approccio al paesaggio storico urbano può assistere nel gestire e mitigare tali impatti.

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II. OPPORTUNITA ' E SCOMMESSE PER LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO STORICO URBANO

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Sviluppo 18. Molti processi economici offrono modi e strumenti per alleviare la povertà e promuovere lo sviluppo sociale e umano. La più grande disponibilità di innovazioni, come la tecnologia informatica e la pianificazione sostenibile, le pratiche di progettazione e costruzione, possono valorizzare le aree urbane, migliorando così la qualità della vita. Adeguatamente gestite attraverso l’approccio al paesaggio storico urbano, nuove funzioni come servizi e turismo, sono iniziative economiche importanti che possono contribuire al benessere delle comunità e alla conservazione delle aree storiche urbane e al loro patrimonio culturale assicurando la diversità economica e sociale e le funzioni residenziali. Non cogliere queste opportunità porta a città impraticabili e insostenibili, così come attuarle in modo inadeguato e inappropriato risulterebbe nella distruzione dei beni del patrimonio con irreparabile perdita per le generazioni future.

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II. OPPORTUNITA ' E SCOMMESSE PER LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO STORICO URBANO

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L’Ambiente 19. Gli insediamenti umani si sono costantemente adattati ai cambiamenti climatici ed ambientali compresi quelli derivanti dai disastri. Comunque, l’intensità e la velocità degli attuali cambiamenti sfidano i nostri ambienti urbani complessi. Preoccupazioni per l’ambiente, in particolare per il consumo di acqua ed energia, richiedono approcci e nuovi modelli di vita urbana, basati su politiche e pratiche sensibili all’ecologia che mirino al rafforzamento della sostenibilità e della qualità della vita urbana. Molte di queste iniziative, comunque, dovrebbero integrare il patrimonio naturale e culturale come risorse per lo sviluppo sostenibile. 20. Cambiamenti alle aree storiche urbane possono derivare anche da improvvisi disastri e conflitti armati. Questi possono essere brevi ma avere effetti duraturi. L’approccio al paesaggio storico urbano può contribuire a gestire e mitigare tali impatti.

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II. OPPORTUNITA ' E SCOMMESSE PER LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO STORICO URBANO

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III. POLITICHE

21. Le politiche di conservazione urbana contemporanea, hanno aperto la strada per la salvaguardia dei territori storici urbani.

le sfide attuali e future richiedono la definizione e l'attuazione di una nuova generazione di politiche pubbliche per

identificare e proteggere la stratificazione storica dei valori naturali e culturali in ambienti urbani.

raccomandazioni e carte internazionali

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III. POLITICHE

22. Le politiche di conservazione del patrimonio urbano dovrebbero essere integrate in un più ampio contesto urbano e le forme e le pratiche storiche dovrebbero guidare lo sviluppo sostenibile di oggi.

Queste politiche dovrebbero prevedere meccanismi per conciliare la conservazione e la gestione sostenibile degli obiettivi a lungo termine e a breve termine.

Un approccio coerente, in cui la pratica della conservazione è parte integrante della pianificazione urbana e di una stessa sistemazione urbana specifica ed efficace che dovrebbe anche esplorare soluzioni tecniche e metodi di pianificazione innovativi applicabili agli ambienti storici.

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Responsabilità dei diversi attori

III. POLITICHE 22a. Gli Stati membri dovrebbero integrare le strategie di conservazione del patrimonio urbano nelle loro politiche e programmi di sviluppo nazionali, applicando l'approccio basato sul paesaggio storico urbano. In questo quadro, le autorità locali dovrebbero elaborare piani di rinnovamento urbano che si ispirino alle forme storiche e pratiche.

22b. I fornitori di servizio pubblico e il settore privato dovrebbero essere consapevoli delle loro responsabilità e cooperando nel quadro di partenariati pubblico-privati per attuare concretamente l'approccio basato sul paesaggio storico urbano.

22c. Le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo sostenibile dovranno integrare l'approccio centrato sul paesaggio storico urbano .

22d. Le ONG nazionali ed internazionali dovrebbero partecipare allo sviluppo e alla diffusione di strumenti e buone pratiche. 23. Tutti i livelli di governo, locale, nazionale, regionale, federale, devono essere consapevoli delle loro responsabilità e contribuire alla definizione, progettazione, attuazione e valutazione delle politiche per la conservazione del patrimonio urbano, coordinati sul piano istituzionale e settoriale.

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24. Il successo dell’approccio centrato sul paesaggio storico urbano richiede un forte bagaglio di strumenti innovativi e interdisciplinari, adattati ai contesti locali. Questi strumenti possono essere classificati in diverse categorie

IV. STUMENTI 24a strumenti d’impegno civico dovrebbero implicare un’intersezione di interessati (stakeholders) e dar loro il potere d’identificare valori chiave nelle loro aree urbane, sviluppare visioni che riflettano la loro diversità, stabilire obiettivi, ed accordarsi su azioni di salvaguardia del loro patrimonio e promuovere lo sviluppo sostenibile. Tali strumenti, che costituiscono parte integrante delle dinamiche di governo (governance) urbano, dovrebbero facilitare il dialogo interculturale apprendendo dalle comunità rispetto alle loro storie, tradizioni, valori, necessità ed aspirazioni e facilitando la mediazione e la negoziazione tra interessi e gruppi in conflitto. 24b La conoscenza e gli strumenti di pianificazione dovrebbero aiutare a proteggere l’integrità ed autenticità degli attributi del patrimonio urbano. Essi dovrebbero anche consentire il riconoscimento del significato e della diversità culturale, e provvedere al monitoraggio e alla gestione del cambiamento per migliorare la qualità della vita e dello spazio urbano. Questi strumenti includerebbero la documentazione e le mappe delle caratteristiche culturali e naturali. Il patrimonio, le definizioni dell’impatto sociale ed ambientale dovrebbero essere usati per sostenere e facilitare i processi decisionali nel quadro dello sviluppo sostenibile.

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24. Il successo dell’approccio centrato sul paesaggio storico urbano richiede un forte bagaglio di strumenti innovativi e interdisciplinari, adattati ai contesti locali. Questi strumenti possono essere classificati in diverse categorie

IV. STUMENTI 24c I sistemi regolatori dovrebbero riflettere le condizioni locali e potrebbero includere misure legislative e regolamentari mirate alla conservazione e alla gestione degli attributi tangibili ed intangibili del patrimonio urbano, inclusi i suoi valori sociali, ambientali e culturali. I sistemi tradizionali e consuetudinari dovrebbero essere riconosciuti e rafforzati come necessari. 24d Gli strumenti finanziari dovrebbero avere lo scopo di costruire capacità e supportare uno sviluppo innovativo che porti entrate, radicato nella tradizione. In aggiunta ai fondi governativi e globali dalle agenzie internazionali, gli strumenti finanziari dovrebbero essere effettivamente utilizzati per incoraggiare investimenti privati a livello locale. Il micro credito ed altri finanziamenti flessibili di supporto alle imprese locali, così come una varietà di modelli di partership, sono anche fondamentali per rendere l’approccio al paesaggio storico urbano finanziariamente sostenibile.

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V. COSTRUZIONE DELLE CAPACITA’, RICERCA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

25. La costruzione di capacità (capacity-building) dovrebbe coinvolgere i principali interessati (stakeholders): comunità, decisionisti, professionisti e manager per incoraggiare la comprensione dell’approccio al paesaggio storico urbano ed il suo adempimento. Un’efficace costruzione di capacità dipende da un’attiva collaborazione tra questi principali interessati allo scopo di adattare l’adempimento di questa raccomandazione ai contesti regionali per definire e raffinare le strategie e gli obiettivi locali, le cornici d’azione e gli schemi di mobilitazione delle risorse. 26. La ricerca dovrebbe puntare alla complessa stratificazione degli insediamenti urbani, per identificare valori, capirne il significato per le comunità e presentarli ai visitatori in maniera comprensiva. Istituzioni accademiche ed università ed latri centri di ricerca dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare una ricerca scientifica su aspetti dell’approccio al paesaggio storico urbano e collaborare a livello locale, nazionale, regionale e internazionale. È essenziale documentare lo stato delle aree urbane e la loro evoluzione, per facilitare la valutazione di proposte per il cambiamento e migliorare abilità e procedure di protezione e manageriali. 27. Incoraggiare l’uso di tecnologia informatica e della comunicazione per documentare, capire e presentare la complessa stratificazione delle aree urbane e dei loro componenti costitutivi. La raccolta ed analisi di queste informazioni è una parte essenziale della conoscenza delle aree urbane. Per comunicare con tutti i settori della società, è particolarmente importante allungarsi ai giovani e a tutti i gruppi sotto rappresentati per incoraggiarne la partecipazione.

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28. Gli Stati Membri e le organizzazioni internazionali governative e non governative dovrebbero facilitare la comprensione ed il coinvolgimento pubblici nell’adempimento dell’approccio al paesaggio storico urbano divulgando best practices e lezioni imparate da diverse parti del mondo per rafforzare la rete di condivisione di conoscenza e costruzione di capacità (capacity-building). 29. Gli Stati Membri dovrebbero promuovere la cooperazione multinazionale tra le autorità locali. 30. Le agenzie internazionali di sviluppo e cooperazione degli Stati Membri, le organizzazioni non governative e le fondazioni, dovrebbero essere incoraggiate a sviluppare metodologie che tengano in considerazione l’approccio al paesaggio storico urbano e ad armonizzarle con i loro programmi e progetti di assistenza relativi alle aree urbane.

VI. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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Piano d'azione che accompagna la raccomandazione sul paesaggio storico urbano

Con l'adozione della nuova raccomandazione UNESCO relativa alla tutela del Paesaggio storico urbano nella 36a sessione della Conferenza generale nell'autunno 2011, gli Stati membri si impegnano ad adottare misure appropriate per:

• adeguare questo nuovo strumento al loro contesto specifico; • diffonderlo il più possibile sul loro territorio; • facilitare la sua attuazione attraverso la formulazione e l'adozione di politiche di sostegno; • monitorare l'impatto sulla conservazione e gestione delle città storiche e degli insediamenti urbani.

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Piano d'azione che accompagna la raccomandazione sul paesaggio storico urbano

Se l'accento è posto sulla necessità di prendere in considerazione la singolarità del contesto di ogni città ed habitat urbano, che porterà ad una gestione differenziata, si possono distinguere sei fasi essenziali che gli Stati membri devono considerare allorquando applicheranno l’ approccio focalizzato sul paesaggio storico urbano, e cioè:

1) effettuare studi approfonditi e la mappatura delle risorse naturali, umane e culturali della città 2) ottenere un consenso attraverso la pratica di pianificazione partecipata attraverso la consultazione con le parti interessate sui valori da tutelare 3) valutare la vulnerabilità di questi attributi a pressioni sociali ed economiche oltre che all'impatto dei cambiamenti climatici; 4) sviluppare una strategia per lo sviluppo urbano o per la conservazione del patrimonio urbano per integrare i beni e la loro vulnerabilità nello sforzo più ampio di pianificazione, indicando (a) le perimetrazioni da osservare rigorosamente (b) le aree sensibili che richiedono particolare attenzione

durante la pianificazione, progettazione e implementazione

(c) le aree di progetto e sviluppo (segnatamente alle costruzioni di grande altezza);

5) privilegiare le azioni per la conservazione e lo sviluppo; 6) stabilire dei partenariati e dei quadri di gestione appropriati per ciascuno dei progetti di conservazione o di sviluppo locale previsti dalla strategia di cui sopra, nonché i meccanismi per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti pubblici e privati.

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Piano d'azione che accompagna la raccomandazione sul paesaggio storico urbano

L'UNESCO intende sviluppare un programma di sostegno per il paesaggio storico urbano che farà appello alle competenze internazionali e intersettoriali, includendo le seguenti sette componenti:

(1) creazione di un sito WEB

2) creazione di un gruppo di lavoro composto da partner istituzionali competenti in materia di sviluppo

3) lo sviluppo di pacchetti di servizi di assistenza tecnica

4) promuovere la ricerca scientifica sugli aspetti scientifici della strategia incentrata sul paesaggio storico urbano

5) organizzazione di conferenze e seminari

6) sostegno alla progettazione di materiali didattici e dei programmi di formazione

(7) revisione ogni sei anni, dell'attuazione della raccomandazione da parte degli Stati membri e del suo impatto sulla conservazione e la gestione dei centri urbani e delle città storiche, allo scopo di formulare linee guida basate sulle migliori pratiche oltre che su consigli specifici per le parti interessate, e di riferire alla Conferenza generale dell'UNESCO.

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Inquadramento Nazionale della Conservazione

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L’Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO svolge, all’interno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), la funzione di coordinamento delle attività connesse all’attuazione della Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale. Istituito nel 2004, l'Ufficio svolge anche compiti di supporto tecnico-scientifico al Gruppo di lavoro interministeriale permanente per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, attivo dal 1995 e formalmente istituito nel 1997 presso il MiBAC. E' parte della Commissione di Coordinamento per l'implementazione delle politiche di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale immateriale e delle diversità culturali, istituita con D.D. del 10 aprile 2008 e coordinata dal Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del MiBAC.

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ATTIVITA’ Per la Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale, l’Ufficio svolge le seguenti attività: • gestisce le richieste di nuove candidature italiane per la iscrizione dei siti nella Lista del

Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, coordinando e fornendo consulenze tecnico scientifiche per la redazione dei dossier di candidatura di nuovi siti e dei relativi Piani di gestione, e curandone le successive fasi dell’istruttoria;

• cura per il tramite della Rappresentanza d'Italia presso l'UNESCO, i rapporti con il Centro per il Patrimonio Mondiale preposto alla attuazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale;

• cura i rapporti con le analoghe strutture presso i Ministeri della Cultura dei paesi europei ed

extraeuropei al fine di definire strategie comuni nell'attuazione della Convenzione e di promuovere candidature transnazionali;

• fornisce il supporto tecnico ai gestori dei siti iscritti per la redazione e attuazione dei Piani di

gestione, fornisce il proprio contributo tecnico all’attività della Commissione consultiva per i Piani di gestione;

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• coordina l’attività di monitoraggio periodico dei siti iscritti curando la redazione dei Rapporti periodici sullo stato di attuazione della Convenzione in Italia;

• coordina le attività di verifica e predispone gli atti necessari in relazione a possibili rischi in atto

o potenziali segnalati dal Centro del Patrimonio Mondiale sui siti iscritti; • promuove e cura attività scientifiche ed iniziative di ricerca e di formazione; • collabora alle attività di cooperazione italiana in Paesi terzi per la tutela e la conservazione dei

beni, per gli adempimenti connessi con la Convenzione; • svolge compiti di supporto tecnico scientifico al Gruppo di Lavoro Interministeriale

Permanente per il Patrimonio Mondiale; • promuove il Patrimonio culturale italiano UNESCO e coordina la realizzazione di manifestazioni

(Convegni, Seminari, Conferenze, Mostre, presentazione di studi e/o prodotti editoriali...);

• partecipa in modo strutturale e sistematico: a) ai Tavoli interministeriali per la promozione del "Sistema Italia" in Italia e all'estero, in quanto il Patrimonio Mondiale culturale italiano UNESCO ne è parte integrante; b) ai progetti ed eventi culturali decisi in tali contesti

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Per le altre Convenzioni UNESCO, l'Ufficio svolge le seguenti attività: • è parte della Commissione di Coordinamento per l'implementazione delle politiche di salvaguardia

e promozione del patrimonio culturale immateriale e delle diversità culturali, istituita con D.D. del 10 aprile 2008 e coordinata dal Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione;

• cura l'attuazione della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale

(Convenzione per l'Immateriale), adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con legge del 27 settembre 2007, per le relazioni e i collegamenti con la attuazione della Convenzione per il Patrimonio Mondiale;

• cura l'attuazione della Convenzione per la Protezione e la Promozione delle Espressioni della

Diversità Culturale (Convenzione per le Diversità Culturali), adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia il 30 gennaio 2007, per le relazioni e i collegamenti con la attuazione della Convenzione per il Patrimonio Mondiale.

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STRUTTURA L’Ufficio Patrimonio Mondiale dell'UNESCO è collocato nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Segretariato Generale - Servizio I Coordinamento e studi ed è organizzato come di seguito riportato:

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Patrimonio architettonico e paesaggistico

Patrimonio archeologico

Patrimonio immateriale

Collaborazione amministrativa

COORDINAMENTO SCIENTIFICIO

S T A F F

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Il piano di gestione Per sottolineare l’importanza di un’adeguata gestione del patrimonio, nel 2002, nel corso della sua 26° sessione, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha adottato la Dichiarazione di Budapest invitando tutti i partner a sostenere la salvaguardia del Patrimonio Mondiale attraverso degli obiettivi strategici fondamentali, cercando di assicurare un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, in modo che i beni del Patrimonio mondiale possano essere tutelati attraverso attività adeguate che contribuiscono allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita delle nostre comunità; attraverso strategie di comunicazione, educazione, ricerca, formazione e sensibilizzazione; ricercando il coinvolgimento attivo degli enti locali, a tutti i livelli, nella individuazione, tutela e gestione dei beni del Patrimonio mondiale. Ciascuna richiesta di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale deve quindi essere accompagnata da un Piano di gestione in cui viene descritto in che modo l’eccezionale valore del sito sarà tutelato. Obiettivo primario del Piano di gestione è quello di assicurare un’efficace protezione del bene, per garantirne la trasmissione alle future generazioni. Per questo motivo il Piano di gestione deve tener conto delle differenze tipologiche, delle caratteristiche e delle necessità del sito, nonché del contesto culturale e/o naturale in cui si colloca. Può inoltre recepire i sistemi di pianificazione già esistenti e/o altre modalità tradizionali di organizzazione e gestione del territorio. Nel caso di siti seriali, e/o transnazionali, il Piano di gestione deve garantire il coordinamento nella gestione delle componenti separate del sito.

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In ambito nazionale, la Legge 20 febbraio 2006, n.77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale’, posti sotto la tutela dell’UNESCO” introduce i Piani di gestione per i siti italiani già iscritti nella Lista, al fine di assicurarne la conservazione e creare le condizioni per la loro valorizzazione; la legge prevede l’approvazione dei Piani di gestione e misure di sostegno anche per la loro elaborazione.

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Metodologia Per dare seguito alle richieste dell’UNESCO relative alla necessità per i siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale di dotarsi di un Piano di gestione, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha avviato diverse iniziative specifiche: • una Commissione consultiva, appositamente istituita, ha fornito le Linee guida per la

redazione ed attuazione dei Piani di Gestione • l’Ufficio Lista Patrimonio Mondiale UNESCO, con il supporto della Società Ernst &

Young, ha definito la metodologia ed un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione.

Tale modello, partendo dalle migliori esperienze internazionali (in particolare quelle anglosassoni) e dalle prime, sperimentali applicazioni italiane (piani di gestione del Val di Noto, e Val d’Orcia), rinnova le finalità di preservazione nel tempo dei valori del sito alla luce delle più recenti riflessioni che attribuiscono al patrimonio culturale un ruolo, sempre più significativo, nel quadro dei modelli di sviluppo fondati sulle identità locali e sulla valorizzazione delle risorse endogene di un territorio.

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Metodologia (segue) Il modello proposto riprende l’approccio logico-metodologico del Piano di gestione delle Necropoli etrusche. Viene definito un sistema integrato di gestione territoriale che, partendo dai valori universali che hanno motivato l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, identifica obiettivi sostenibili di sviluppo e stabilisce i piani ed i programmi necessari per raggiungere quelli di breve e medio termine. Il modello individua altresì le possibili modalità di attuazione e coordinamento del Piano, gli specifici indicatori utili a verificarne il conseguimento e la struttura gestionale più idonea alla sua implementazione. Il documento tecnico di programmazione per l’avvio operativo del Piano di gestione del sito “Le città tardo barocche del Val di Noto” (9), redatto da Mecenate 90, ha portato un ulteriore contributo alla metodologia, individuando un percorso di programmazione negoziata atto ad assicurare un coinvolgimento ed una condivisione quanto più ampi possibile al processo gestionale. Il documento definisce ulteriormente il sistema di monitoraggio del Piano di gestione, individuando un set di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto.

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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI Commissione Nazionale Siti UNESCO e Sistemi turistici Locali

IL MODELLO DEL PIANO DI GESTIONE dei Beni Culturali iscritti alla Lista del Patrimonio dell’Umanità

Linee Guida

Paestum 25 e 26 maggio 2004

www.unesco.beniculturali.it

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IL MODELLO DEL PIANO DI GESTIONE dei Beni Culturali iscritti alla Lista del Patrimonio dell’Umanità

Linee Guida

Il documento è articolato in 4 sezioni. Nella prima sono illustrati i “Fondamenti” ovvero i principi del modello; nella seconda è descritta la “Struttura” portante del piano con la metodologia per costruirla; nella terza si delineano i profili dell’Organizzazione, ovvero i soggetti della gestione; nella quarta, infine, è identificato il modello sotto forma di indice ragionato e la modulistica informatizzata dei beni. SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE (13 PARAGRAFI) SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE (6 PARAGRAFI) SEZIONE 3 L’ORGANIZZAZIONE (3 PARAGRAFI) SEZIONE 4 IL MODELLO INDICATIVO DEL PIANO DI GESTIONE (PARTI 1-2-3-4)

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IL MODELLO DEL PIANO DI GESTIONE dei Beni Culturali iscritti alla Lista del Patrimonio dell’Umanità

Linee Guida

Per essere inseriti o continuare ad essere iscritti alla Lista del Patrimonio Universale (WHL) L’UNESCO richiede la formulazione di un Piano di Gestione- le cui finalità sono quelle di garantire nel tempo la tutela e la conservazione alle future generazioni dei motivi di eccezionalità che ne hanno consentito il riconoscimento. Il presente documento descrive gli elementi concettuali del modello di piano basato sull’esperienza maturata nel nostro Paese in materia di conservazione e valorizzazione dei beni culturali. E’ anche il primo atto applicativo del nuovo Codice dei Beni culturali emanato con Decreto Legislativo del 16 gennaio 2004 , entrato in vigore il primo maggio 2004. Il modello del piano di gestione posto alla base del documento considera, quindi, implicitamente definito il Sito, come luogo attivo di produzione di cultura contemporanea, ampliando il semplice e tradizionale concetto di luogo di conservazione della cultura storica.

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Il documento intende fornire alle autorità locali una indicazione come collegare il piano di gestione alla pianificazione del territorio e di come una corretta organizzazione della gestione possa fornire un contributo originale allo sviluppo del sistema economico locale, in particolare, alla crescita del turismo culturale. ……. La presentazione del modello alla Conferenza di Paestum del 25/26 maggio 2004 è solo un punto di partenza: attiva cioè un procedimento che durerà sino alla condivisione di un metodo di lavoro uniforme in grado di accogliere tutti i suggerimenti utili. Nella gestione dei siti sono infatti coinvolte ed intrecciate le funzioni di tutela con quelle della valorizzazione e della promozione ma anche con quelle dello Stato garante in ordine agli obblighi assunti a livello internazionale. E queste connessioni suggeriscono una gestione coordinata in cui si dovrà realizzare un meccanismo di ripartizione delle funzioni amministrative il più possibile flessibile, in ogni caso, basate sui principi della sussidiarietà, della differenziazione e dell’ adeguatezza. Le line guida dovranno pertanto essere condivise e successivamente portate al livello di regolamento. Esse quindi non sono definitive, saranno aggiornate e poi riviste con le buone pratiche e la prassi applicative tenendo bene in mente le differenze tipologiche dei siti : seriali, paesaggio culturale, siti monumentali, centri storici.

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SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE

Una definizione astratta che implica una preliminare visione dei

fondamenti sui quali esso si costruisce.

sono identificate le risorse disponibili per conseguire gli obiettivi,

individuate le modalità attraverso cui essi si conseguono

predisposto il sistema di controllo per essere certi di raggiungerli

in cui Il piano di gestione è una

sequenza di azioni ordinate nel tempo

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SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.1 Il Principio del valore universale

Le fondamenta prioritarie sulle quali viene costruito il piano di gestione di un sito UNESCO

sono date dal riconoscimento del valore universale (statement of significance) che rende il sito unico o di eccezionale valore mondiale. Si tratta cioè delle

motivazioni che hanno consentito (o potrebbero consentire ai nuovi candidati) di inserire il sito nelle WHL

Spesso , tale riconoscimento, deriva dalla presenza di una particolare tipologia di beni o di

testimonianze di uno specifico momento della storia dell’Umanità. Tuttavia, nel caso dei siti

italiani, accanto ai valori riconosciuti dall’UNESCO, sono sempre presenti numerosi altri valori

materiali ed immateriali, forse di rilevanza non eccezionale, ma che comunque costituiscono le

specificità di un dato territorio.

Ai fini della tutela, della conservazione e della valorizzazione a scala nazionale, accanto alle tradizionali tipologie di beni archeologici ed architettonici, vanno prese quindi in considerazione, le testimonianze storiche, materiali ed immateriali, presenti nel territorio fino a comprendere, ove opportuno, l’intero paesaggio.

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SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.2 Il concetto di Sistema Culturale

Il sito è un sistema culturale, attuale o potenziale

oppure e’ all’interno di un sistema più grande, e come tale, va analizzato, con particolare riguardo alle capacità produttive di beni e servizi fondati sulla cultura.

Conoscere il sistema nei suoi dettagli è una operazione necessaria per poterne mobilitare tutte le componenti. individuando anche la “forza del carattere” delle comunità locali, la cui identità si rileva solo nel radicamento nel territorio e nella storia.

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SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.2 Il concetto di Sistema Culturale

Nella sua configurazione generale, il sistema è un’ insieme di “nodi”

o sub sistemi, e più precisamente:

a - il sub sistema delle risorse territoriali

b - il sub sistema risorse umane e sociali

c - il sub sistema dei servizi di accessibilità

d - il sub sistema dei servizi di accoglienza

e - il sub sistema delle imprese

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a) Il sub sistema delle risorse territoriali che assieme al sito eccellente, coniuga in un prodotto globale di esperienza distinta, i beni ambientali del territorio (riserve e parchi naturali, giardini storici, ); la cultura materiale ed immateriale locale (feste, gastronomia, ); i prodotti tipici della sua industria agroalimentare (vini, formaggi, ) e la stessa produzione di eventi (festival, mostre, ecc.);

b) Il sub sistema risorse umane e sociali, che comprende il “capitale umano” (ovvero la disponibilità sul territorio di una forza lavoro qualificata), i processi formativi innovativi collegati alle esigenze dello sviluppo assieme alle relazioni sociali ;

c) Il sub sistema dei servizi di accessibilità che comprende l’offerta di servizi di trasporto (sia a scala extraterritoriale che territoriale). Questo sub sistema, gioca un ruolo rilevante, dato che i servizi culturali sono ancora prevalentemente “servizi alla persona”, cioè servizi che devono essere acquisiti dal fruitore direttamente alla fonte;

SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.2 Il concetto di Sistema Culturale

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d) Il sub sistema dei servizi di accoglienza, che comprende sia i servizi ricettivi (alberghi, bar, ristoranti, ecc.) che quelli per il tempo libero e per lo sport (commercio, cinema, teatri, piscine, campi da tennis, ecc.). In questo caso si tratta prima di tutto di integrare l’offerta in termini di standard qualitativi ; f) Il sub sistema delle imprese, fornitrici degli input o utilizzatrici degli output del processo di valorizzazione. Si tratta di imprese appartenenti a diversi settori, come l’artigianato , l’agro alimentare, la comunicazione, il restauro, Essi devono incorporare, in termini di tipicità e qualità, i segni distintivi della centralità che si vuole realizzare. In altri termini la “qualità” del processo di valorizzazione deve rispecchiarsi anche nel carattere dei prodotti e servizi offerti dalle imprese direttamente connesse, in modo tale che anche le offerte delle imprese possano essere rese distinguibili sulla base di un marchio che dovrà caratterizzare l’insieme dei prodotti del territorio.

SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.2 Il concetto di Sistema Culturale

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SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.3 Il metodo della democrazia deliberativa

Un sito culturale è un luogo di interazione complessa tra ambiente, cultura e attori differenziati. Facilitare i processi di decisione attraverso la condivisione degli obiettivi nella gestione del bene comune - con la partecipazione degli interessati in condizioni di parità - è uno dei principali obiettivi della democrazia deliberativa.

Le scelte strategiche ed i nodi conflittuali sono quindi definiti e risolti in modo soddisfacente creando tavoli e occasioni strutturate di confronto e di discussione tra gli interessati.

In questo caso, il processo decisionale diventa un valore in sé positivo

quando esprime una capacità di coinvolgimento degli attori;

costituisce invece un mero costo,

quando la composizione dei conflitti è affidata al freddo calcolo della maggioranza.

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SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.4 Valutazione e valori

garantire un elevato livello di protezione del bene eccellente

promuovere la sua integrazione nei piani e programmi finalizzati allo sviluppo locale

Esiste infatti uno stretto legame tra le emergenze antropologiche ed artistiche del sito e la produzione attiva di cultura materiale.

Il legame attribuisce un valore caratteristico allo sviluppo economico il che suggerisce di tenere distinti i due momenti:

IL PIANO DEVE

(a) della stima dei valori del sito

(b) della creazione dei valore per il tramite delle attività economiche

Questi momenti sono alla base dell’identità’ storica del sito e della vitalità della cultura che esso esprime

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SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.5 Caratteri distintivi dei valori culturali

Nel caso dei beni e attività culturali, tanto la valutazione quanto la creazione di valore, sono processi dinamici, complessi ed endogeni.

Per ciascun sito, quindi, è possibile definire una serie di scenari o opzioni, probabili, ma non certe, della loro valorizzazione, ed è all’interno di tale complesso di possibilità che va ricercata una definizione del possibile modello di sviluppo della realtà che ruota intorno al sito.

I processi culturali a base dello sviluppo economico sono processi non lineari, ovvero hanno natura di sistema, le cui parti sono interdipendenti, e in cui gli effetti retroagiscono sulle cause, capovolgendo periodicamente le relazioni tra le variabili coinvolte e la stessa dinamica in cui i processi di sviluppo si affermano con successo.

Allo stesso tempo, la produzione culturale è un processo largamente non intenzionale ed incerto. L’incertezza condiziona i valori della cultura che sono in larga misura determinati dai cosiddetti “valori di non uso”, ossia dai valori legati all’esistenza, anche immaginaria, dei prodotti culturali, ed ai cosiddetti valori di opzione.

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La realizzazione dei Piani di Gestione è una procedura che può portare al riesame dei valori universali di iscrizione del sito. Molti dei beni italiani, già inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, potrebbero estendere l’iscrizione ad un contesto più ampio: le opere singole, i monumenti isolati o i siti archeologici potrebbero configurare nuove trame estese di relazioni e significati, i centri storici possono essere interpretati come ecosistemi urbani o come paesaggi culturali, entrambi possono estendere la loro classificazioni ad altri siti.

La stessa concezione di bene culturale è una categoria dinamica in costante evoluzione storica. Si è passati dalla trama storica urbana alla stretta interazione che questa intrattiene con l’ambiente, allargando l’interesse fino al territorio ed al paesaggio.

Un’evoluzione parallela ha seguito l’UNESCO che, applicando la convenzione, scoraggia sempre di più l’adozione di criteri di iscrizione relativi all’opera singola, frutto del genio creativo di una personalità o l’inserimento nella Lista del monumento isolato, mentre prediligono categorie come i paesaggi culturali, i siti multipli, gli itinerari e anche il patrimonio immateriale.

SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.5 Caratteri distintivi dei valori culturali

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SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.6 Il modello dello sviluppo endogeno

Il governo delle attività culturali è quindi, almeno in parte, esso stesso una componente della natura evolutiva e relazionale di una cultura di successo. Come tale, esso non può essere imposto ma deve essere prodotto dalla capacità del modello di sviluppo di esprimere l’identità delle comunità locali.

I tentativi di politiche di sviluppo economico degli ultimi 50 anni hanno dimostrato che lo sviluppo è possibile solo se esso è radicato nel territorio in modo endogeno, ossia fondato su un circolo virtuoso capace di autosostenersi.

Lo sviluppo endogeno è quindi possibile solo se esiste una fonte potenziale locale di economie di scala (o di accumulazione) e una struttura degli scambi sociali ed economici in grado di liberare tali potenzialità, in modo che lo sviluppo riesca ad autoalimentarsi.

Per le loro caratteristiche di essere locali, relazionali ed universali nei loro messaggi, i beni e le attività culturali, appaiono quindi essere i candidati naturali a sostenere uno sviluppo endogeno, attraverso il dispiegamento di economie di accumulazione che si rafforzano a vicenda e si autoalimentano.

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Un fattore di forte successo nella valorizzazione di un sito è il suo legame con la cultura locale. La natura idiosincratica e localizzata del bene cultura e della produzione basata sui valori dei beni e servizi identificano il capitale per lo sviluppo e la valorizzazione di un sito. Sotto questo profilo le radici culturali debbono essere analizzate non soltanto dal punto di vista storico, ma come asset di valorizzazione attuale. Un centro storico, che fu centro di cultura nei secoli passati, per esempio, dovrebbe essere analizzato anche rispetto alla sua capacità attuale di produrre cultura. Dove si produce cultura oggi ? Nelle botteghe, nelle accademie, nelle scuole, nei musei, negli atelier di moda, etc. Il sistema informativo di un sito (SIS) che sarà spiegato nella seconda sezione dovrà essere in grado di cogliere il sistema attuale di produzione di cultura. Se il sito non ha oggi questa vocazione, andrebbe incoraggiata e riscoperti il fasto e la grandezza passata. In questo contesto , la conoscenza e consapevolezza del capitale culturale è essenziale per il piano di valorizzazione.

SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.7 La forza della cultura locale

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1- il processo di valorizzazione è capace di realizzare un insieme diversificato di “prodotti culturali” competitivi sul mercato esterno, rispondenti alle esigenze della domanda dei residenti e del turismo e utilizzabili da altri processi produttivi; 2- la complessiva offerta territoriale sarà in grado di attrarre una “domanda pagante” sufficiente ad assicurare adeguati livelli di redditività per l’investitore privato; 3- l’industria culturale sarà fortemente integrata, sia orizzontalmente che verticalmente, con gli altri settori produttivi dell’area.

SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.8 Lo sviluppo locale della cultura

Il patrimonio culturale (materiale ed immateriale) può sostenere un processo di sviluppo locale se è in grado di trasformarsi in una nuova centralità territoriale che:

a- crea e sostiene un’industria culturale e turistica significativa. b- appone un marchio di qualità sul territorio di riferimento c- valorizza le risorse culturali con la tipicità e le proprietà che partecipano, a pieno titolo, alla definizione della “marca” distintiva di quel territorio.

L’industria culturale così generata è in grado di sostenere processi di sviluppo economico se:

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a) le relazioni causali fra le caratteristiche del bene culturale e le probabilità di scelta preferenziale dei visitatori ;

b) Il processo di scelta, le intenzioni dei visitatori e la disponibilità a pagare per i valori di esistenza e per i valori di opzione dei beni e delle attività del sito; c) il bacino di provenienza e la stima della domanda potenziale in funzione delle caratteristiche dei beni culturali del sito.

SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.9 Il turismo culturale

Il turismo è una risorsa ed uno sbocco importante per la valorizzazione di un sito.

La potenzialità del turismo spesso non è gestita nella giusta direzione. E’ imprescindibile una accurata identificazione della domanda potenziale, ossia quella che a regime dovrebbe essere attratta dal sito culturale.

Questa dipende dalle opzioni strategiche sulla valorizzazione del sito. Tali opzioni riguardano anzitutto l’equilibrio della creazione di valori di uso e di valori di non uso ed è quindi indispensabile conoscere:

La domanda turistica potenziale è dunque un indicatore economico di primaria importanza per la gestione e per il monitoraggio del processo di valorizzazione.

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Lo strumento dei diritti di proprietà collettivi gode di una notevole flessibilità istituzionale, ma va usato con cautela perché il suo successo dipende fortemente dal controllo sulla qualità del

bene o servizio collettivo tutelato.

SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.10 I diritti di proprietà collettivi

Una delle condizioni che ha favorito il decollo economico di territori integrati in sotto-sistemi quali cultura, turismo, agricoltura, servizi, tecnologie, infrastrutture e industria, è stato il ruolo svolto dai diritti di proprietà collettivi assegnato alle risorse locali.

I diritti di proprietà collettivi (marchi territoriali, di prodotto, relativi a un servizio culturale, ecc.) sono stati una condizione necessaria, che ha permesso e favorito successive sinergie tra i diversi sottosistemi.

In teoria, un diritto di proprietà collettivo è anche un modo per offrire ai produttori locali di servizi o beni

gli incentivi per la migliore evoluzione della loro produzione culturale.

Tali diritti proteggono inoltre dalle contraffazioni e dalla concorrenza sleale. Rappresentano infine un grande contributo alla costruzione collettiva della immagine del sito.

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SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.11 La mappa del declino La Carta del Rischio

E’ una metodologia messa a punto da studiosi italiani del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell’Istituto Centrale del Restauro.

L’idea di fondo è la conoscenza del grado di rischio di deterioramento, spesso irreversibile, del patrimonio storico-artistico, monumentale, naturale e archeologico che consente una migliore programmazione degli interventi di conservazione e di restauro.

E’ stata formulata una relazione funzionale che fa dipendere la dimensione del rischio da tre ordini di cause:

il valore del bene culturale la pericolosità delle azioni umane che lo riguardano la pericolosità antropica e la vulnerabilità dell’ambiente in cui il bene si trova.

Rischio = f (valore, pericolosità, vulnerabilità)

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Dal punto di vista operativo i vincoli potrebbero esprimersi in “soglie” entro le quali gli effetti derivanti dai processi di gestione e valorizzazione devono essere contenuti. Queste soglie possono, come per i beni ambientali, essere espresse in termini di “capacità di carico”. Per quanto riguarda i beni culturali sarà, quindi, necessario specificare una:

SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.11 La mappa del declino La Carta del Rischio

capacità di carico di tipo fisico che può essere definita sulla base di un insieme di parametri di tipo prestazionale e che ha lo scopo di evitare che le attività di gestione possano procurare un consumo fisico irreversibile del patrimonio collettivo.

capacità di carico di tipo culturale che può essere determinata attraverso l’introduzione di parametri di tipo qualitativo e che serve ad evitare che le risorse possano essere gestite in modo tale da erodere il loro stato ;

capacità di carico di tipo sociale, anche questa definita attraverso l’introduzione di parametri qualitativi, che ha l’obiettivo di non permettere che una particolare valenza associata alle risorse culturali possa diluirsi o perdersi a causa delle caratteristiche dei processi di gestione messi in atto.

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Particolare attenzione deve quindi essere rivolta all’analisi dei rischi che il bene corre e degli elementi di imponderabilità. Modelli come il LAC (Limit of Acceptabile Change) possono essere usati per identificare e monitorare i fattori della vulnerabilità in relazione alle pressioni esistenti sul bene. Cosi come nella definizione delle opzioni si deve valutare il grado di reversibilità ed i fattori di incertezza sui risultati attesi. Il Piano deve anche prevedere la possibilità di apprendere dalle esperienze realizzate ed essere flessibile ,pronto ad essere adeguato alle nuove esigenze. Ogni fase di stato e di intervento deve essere oggetto di una precisa documentazione utilizzando schede, descrizioni e metodi di rappresentazione grafica, fotografica e numerica.

SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.11 La mappa del declino La Carta del Rischio

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SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.12 La gestione integrata

Aspetti fondamentali della gestione integrata

Non separare le attività di tutela da quelle di conservazione e valorizzazione poiché solo una programmazione integrata di queste attività può far sì che le attività gestionali siano coerenti con i vincoli prima illustrati. La non separabilità delle tre attività di base non esclude la possibilità di attribuire la loro gestione (integralmente o parzialmente) a soggetti diversi.

Mettere in atto processi di esternalizzazione, solo quando l’agire dei singoli soggetti sia coordinato e monitorato nell’ambito di un processo di programmazione, valutazione e monitoraggio, in grado di dare unitarietà e coerenza ad attività gestite in modo separato.

Favorire la partecipazione delle collettività ai processi di valorizzazione. La crescita di identità deve diventare un obiettivo strategico delle attività e dei processi di gestione anche perché più forte è la percezione dell’utilità sociale di un bene da parte delle collettività e maggiore sarà la loro accettazione dei vincoli d’uso ed il loro contributo alle attività di conservazione. Contributo che può esprimersi o attraverso una auto censura dei comportamenti dannosi o attraverso la messa in atto di processi cooperativi.

La “gestione integrata” va proiettata oltre le logiche di tutela e conservazione per assumere una struttura complessa in cui l’attuazione delle diverse fasi attiva organismi e competenze differenti, richiedendo costanti momenti di controllo (monitoraggio) e continui aggiustamenti nella definizione delle metodiche di attuazione delle strategie.

La struttura di un corretto piano di gestione risponde a tale “visione dinamica” che coinvolge in modo analogo sia le fasi di analisi che quelle propositive stabilendo l’attuazione di continui controlli che ridefiniscono costantemente il piano stesso.

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SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.13 Il concetto di paesaggio culturale

Il Nuovo Codice dei Beni Culturali ha sancito, per la prima volta, il principio della tutela del paesaggio come interazione tra bene singolo e contesto, tra architettura e ambiente, tra arte e società.

L’UNESCO chiama paesaggio culturale vivente o evolutivo un paesaggio che conserva un ruolo sociale attivo nella società contemporanea strettamente associato ad un modo di vita tradizionale e nel quale il processo evolutivo continua.

Paesaggio culturale associativo è definito un paesaggio che giustifica la sua iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale per la forza di fusione dei fenomeni religiosi, artistici o culturali con l’elemento naturale piuttosto che per delle tracce culturali tangibili che possono essere insignificanti o anche inesistenti.

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Qualsiasi buona pratica di restauro deve collocarsi in un processo dinamico, considerazione che proprio il tema del paesaggio ha reso evidente ponendo il restauratore di fronte a nuove fondamentali problematiche.

Le stesse considerazioni valgono per l’ evoluzione delle categorie concettuali. Nel concetto del patrimonio culturale, entrano in gioco nuovi parametri sottoposti a continua rielaborazione storica.

Nel Piano di gestione la definizione di cosa è importante conservare è indispensabile per la individuazione delle scelte e dei mezzi adatti allo scopo. La problematica del restauro e della gestione del paesaggio si inserisce così in un duplice processo dinamico:

la trasformazione continua dell’ambiente fisico

l’evoluzione delle concezioni e delle valutazioni culturali.

SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.13 Il concetto di paesaggio culturale

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Restaurare il paesaggio e gli ecosistemi urbani non è congelare un’identità o un’autenticità fissa ma intervenire in una dinamica di inarrestabile mutamento. Il Piano di gestione ha il compito quindi di cogliere e orientare la direzione di un processo di lungo periodo, interpretare i significati sopravvissuti alla storia proprio perché portatori di valori e favorirne il trasferimento alle generazioni future. Così nel piano dei paesaggi culturali e degli ecosistemi urbani la tutela si fonde con la problematica della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e la conservazione diventa restauro integrato nel contesto evolutivo del territorio. Leggere il paesaggio o un centro antico significa individuarne i valori dimenticati o negati. Per assicurarne la salvaguardia è necessario affermare la validità propositiva di questi valori. Occorre a tale fine dare spazio a futuri possibili, che scaturiscano dalle qualità locali, e prefigurare scenari diversi rispetto ai destini di degrado fisico e culturale.

SEZIONE 1 FONDAMENTI DEL PIANO DI GESTIONE 1.13 Il concetto di paesaggio culturale

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.1 Cos’è un piano di gestione

IL PIANO DI GESTIONE DEVE

Seguire una precisa procedura che produca un documento con gli strumenti giusti per la

conservazione e per lo sviluppo dell’economia locale

Evitare di seguire metodiche diverse DEFINISCE QUINDI

le modalità per gestire le risorse di carattere storico, culturale e ambientale, ed è in grado di orientare le scelte della pianificazione urbanistica ed

economica attraverso la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione.

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.1 Cos’è un piano di gestione

MODELLO CONCETTUALE DEL PIANO DI GESTIONE

VALORI D’AREA

Analisi del patrimonio

Analisi del patrimonio

Le forze del cambiamento

SCENARI

Progetto Strategico1

Progetto Strategico2

Progetto Strategico N

INDICATORI DI RISULTATI

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.1 Cos’è un piano di gestione

IL PIANO DI GESTIONE E’ QUINDI, IL DOCUMENTO CHE:

Informa sulle stato di fatto dei beni culturali

identifica i problemi da risolvere per la conservazione e valorizzazione

seleziona le modalità per attuare un sistema di azioni, una politica di sviluppo locale sostenibile valutando con sistematicità, i risultati, sia sul piano strategico che su quello operativo.

Progetto integrato fra oggetti e soggetti diversi, sia in termini orizzontali che

verticali nelle gerarchie settoriali

Sono quindi piani di gestione integrati quelli elaborati / adottati dall’autorità responsabile predisposti per essere approvati, mediante una procedura amministrativa ed inviati ai competenti uffici dell’organizzazione mondiale UNESCO, dopo l’acquisizione ed il parere tecnico della Consulta Nazionale Piani di Gestione e Sistemi turistici Locali e del competente Ufficio UNESCO del MiBAC

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.2 Cosa contiene il piano

L’iscrizione di un sito sancisce il riconoscimento dell’importanza mondiale di un dato patrimonio culturale, ma costituisce anche un importante momento di riflessione e di analisi delle opportunità per lo sviluppo reale capace di coinvolgere le risorse locali in una maglia di azioni integrate di tutela, conservazione e valorizzazione.

MODELLO

1- Progetto delle conoscenze

2- Progetto tutela conservazione

3- Progetto valorizzazione culturale

4- Progetto valorizzazione economica

5- Progetto monitoraggio

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.3 Il progetto delle conoscenze

COSTRUZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GEO-REFERENZIATO E DINAMICO

Raccolta e monitoraggio continuo dello stato delle risorse dei beni

Identificazione dei problemi da risolvere, comprensione dei fenomeni responsabili

dei cambiamenti

Monitoraggio dei fattori critici nell’uso delle risorse con il modello MINACCE/OPPORTUNITA’

FORZE/DEBOLEZZE (Analisi SWOT)

Il sistema informativo deve essere funzionale alla specifica ottica della conservazione dei beni rilevando i caratteri specifici degli stessi e il loro stato di conservazione

OSSERVATORIO CULTURALE

SISTEMA TURISTICO LOCALE

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.4 Il progetto di tutela e conservazione

STESURA ORGANICA PER PUNTI E PER MOTIVI DI RISCHIO DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER CONSERVARE IL BENE O I SISTEMI DEI BENI

a) definizione delle misure di salvaguardia tempificate ed ordinate in sequenze puntuali per i singoli oggetti da tutelare

b) indirizzi per adeguare la strumentazione dei piani urbanistici alle esigenze della tutela dei beni

c) piani esecutivi per gli interventi di conservazione materica

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.4 Il progetto di tutela e conservazione

VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI E

DELLE RISORSE

TIPOLOGIE DI DANNO INDIVIDUATE E CODIFICATE NELL’AMBITO:

DEL PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DELLA CARTA DEL RISCHIO DEL PATRIMONIO

CULTURALE

NELLA VALUTAZIONE DEL DANNO E DEI FATTORI DI:

RISCHIO O DANNO INTRINSECO

RISCHIO ESTRINSECO

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.4 Il progetto di tutela e conservazione

Nel Piano di gestione, la conservazione dei beni viene dettagliata seguendo la classificazione delle tipologie dei rischi e dei cambiamenti, ovvero suddivisa in 6 categorie, come di seguito:

Danni strutturali

Disgregazione materiale

Parti mancanti

Attacchi biologici

Danni per umidità

Alterazioni superficiali

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.5 I progetti strategici per la valorizzazione

definizione territoriale dell’azione vincolata ai limiti di determinati ambiti territoriali dai singoli beni iscritti ai territori limitati dalla zona tampone

mentre le azioni di valorizzazione travalicano tali limiti facendo riferimento ad un concetto di territorio che discende da logiche differenti

ISCRIZIONE NELLA WHL

DICOTOMIA

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DICOTOMIA

SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.5 I progetti strategici per la valorizzazione

tra due categorie di

territorio

il perimetro fisso, cartesiano, segnato dai confini amministrativi, o urbanistici (il limite comunale, il limite del centro storico, il bene tutelato e iscritto,…)

la geometria variabile dello sviluppo definita dagli ambiti dinamici dei fenomeni culturali, o dalle dinamiche e spesso spontanee logiche di aggregazione dei fenomeni economici.

Si tratta di due categorie di territorio, ma anche di due

logiche:

quella per procedure propria dei territori amministrativi e quelle di processo, proprie dei progetti di valorizzazione che difficilmente si adattano a perimetri prestabiliti

Ulteriore termine di complessità che introduce un

nuovo parametro di variabilità di cui ciascuna azione

strategica e ciascun attore coinvolto dovrà farsi carico

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.5 I progetti strategici per la valorizzazione

Il piano di gestione, deve essere applicato anche alla restante parte del territorio e ai contesti ambientali, ancorché non compresi nei perimetri della Lista del Patrimonio Mondiale, per evitare che discrepanze di prescrizioni fra le zone protette e le restanti parti del territorio immettano dei pericolosi differenziali.

Il concetto di Sistema Turistico Locale, enunciato dalla legge 135/2001, risolve la dicotomia, nel momento in cui pone a base del progetto di valorizzazione, il sistema turistico e le filiere produttive sottese ai beni culturali tutelati.

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.5 I progetti strategici per la valorizzazione

Definiti i progetti della conservazione e della tutela del patrimonio, il piano di gestione pone quindi la necessità di definire e fissare per il territorio vasto un sistema di progetti :

Ipotesi Obiettivi Strategie

Azioni

Ipotesi Obiettivi Strategie

Azioni

Ipotesi Obiettivi Strategie

Azioni

Progetto A Progetto B Progetto N

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.5 I progetti strategici per la valorizzazione

stesura del modello esplicativo della realtà in grado di rappresentare le dinamiche in atto nel sistema dei beni culturali e delle attività collegate

elaborazione di scenari che rappresentano le diverse possibili conseguenze delle azioni

definizione del sistema di obiettivi del piano e dei singoli traguardi da conseguire nel

breve così come nel medio e lungo termine

scelta degli gli assi strategici

IPOTESI GUIDA

strategie di conoscenza

strategie di conservazione

strategie di partecipazione

strategie di sviluppo

strategie di marketing e comunicazione territoriale

STUDI DELLA

FATTIBILITA’ GESTIONALE

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.5 I progetti strategici per la valorizzazione

Conoscenza Tutela Partecipazione

Sviluppo Marketing Promozione

PROGETTI COLLEGATI AGLI ASSI STRATEGICI

GIS, Ricerca, Osservatorio Formazione

Tutela,ConservazioneSalvaguardia,

Detrattori

Democrazia deliberativa,

Coinvolgimento identità

Industria cultura Filiere produttive Turismo culturale

Attività culturali Sistemi culturali

Impresa culturale Sapori saperi

Pacchetti investimenti

Comunicazione

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.6 Progetto del controllo e del monitoraggio

Per coadiuvare il processo decisionale e permettere la valutazione nel tempo della dinamica di realizzazione del piano va elaborato un sistema di indicatori.

Gli indicatori trasformano le informazioni e i dati in elementi misurabili, cifre, stime, percentuali, tassi di incremento, valutazioni quantificabili o ispezioni ripetibili e documentabili. Costituiscono la base del monitoraggio del bene.

Sono utili per avere informazioni sull’andamento di un fenomeno, evidenziare le situazioni critiche, identificare i fattori chiave su cui intervenire e governarne l’evoluzione alla luce delle politiche di risposta adottate.

E’ necessario quindi che gli indicatori rispondano a determinate caratteristiche e quindi siano: poco numerosi, pertinenti rispetto alla problematica , validi , semplici e facilmente utilizzabili, basati su dati esistenti e ottenibili

Il processo di valutazione e le scelte del piano di gestione di tipo dinamico, evolutivo, interattivo e iterativo possono essere rappresentate secondo lo schema DPSIR (Forze Trainanti, Pressioni, Stato, Impatto, Risposte)

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SEZIONE 2 STRUTTURA E METODO DEL PIANO DI GESTIONE 2.6 Progetto del controllo e del monitoraggio

MODELLO DPSIR

Responses

Driving Forces

Pressures

State

Impact

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SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE 3.1 La cooperazione istituzionale

Questa fase del piano di gestione deve risolvere due problemi

Il primo quello di uscire da una sterile contrapposizione che vorrebbe dividere sotto il profilo gestionale le due funzioni–tutela e valorizzazione-affidandole a livelli di responsabilità differenti: Stato/Regioni, pubblico/ privato

Il secondo, quello di trovare la formula o procedura che assicuri una corretta gestione sia sotto il profilo della tutela e conservazione che sotto quello della crescita di valore per la comunità e per lo stesso patrimonio da gestire.

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SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE 3.1 La cooperazione istituzionale

Esiste la necessità di conciliare la completa autonomia degli enti territoriali in tema di valorizzazione con l’unità giuridica dell’ordinamento che assegna allo Stato, con il novellato art. 117 II comma della Costituzione, la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali. Il terzo comma dello stesso art. 117 assegna invece alla competenza concorrente Stato/Regioni le materie relative alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché la promozione e l’ organizzazione di attività culturali. Nello specifico dei siti, esiste la esigenza di mantenere allo Stato il ruolo di garante degli accordi internazionali tra i quali la convenzione UNESCO sul patrimonio culturale mondiale

I richiami costituzionali sono utili in questo documento poiché mettono in chiaro il fatto che nel piano di gestione devono poter trovare la loro sintesi sia i problemi della tutela che quella della conservazione e valorizzazione con la nuova formula dell’art. 118 della Costituzione che, in tema di competenze amministrative, prevede un meccanismo di ripartizione delle funzioni flessibile in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

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SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE 3.2 L’impresa Culturale

La scelta, o aggregazione di interessi, da coinvolgere in un entità giuridica deputata a gestire le attività del Sito nella logica del processo di integrazione e di sistema più volte richiamato

Modello organizzativo condizionato da

• Identità dei soggetti e degli interessi coinvolti • Quantità e qualità degli obiettivi da condividere • Entità e modalità di raccolta delle risorse finanziarie • Tipologia e merceologia delle attività economiche di sviluppo • Capacità tecnico manageriali utili al disegno strategico • Intensità e completezza delle attività di ricerca e formazione

Il nostro ordinamento offre una gamma assai vasta di formule giuridiche istitutive dei soggetti ai quali affidare la responsabilità nella gestione dei beni culturali. Si va dalla semplice gestione in economia, alle aziende speciali, alla concessione, convenzione e/o associazione con soggetti privati, imprese pubblico/ private, fondazioni, , volontariato.

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SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE 3.3 Le funzioni organizzative del modello

Attività dell’organo (o degli organi) destinati al ruolo di integratore nella realizzazione del piano di gestione le cui azioni, spesso sono di competenza delle singole Autorità responsabili.

Il primo mette insieme in una delle formule associative o di patto , anche consortili, “la proprietà” dei siti, ovvero tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti con il compito di realizzare il progetto di conoscenza tramite un GIS unitario collegato in rete con il SITAP del MiBAC, e le altre fasi del piano di gestione sino alle azioni del controllo.

Il secondo livello del modello presuppone la concessione ad una azienda di diritto privato con capitale a maggioranza pubblica il compito imprenditoriale di realizzare il Sistema Turistico Culturale Locale per la gestione dei fattori dello sviluppo. Il Sistema organizza il “prodotto del sito”, svolge le attività di integratore e si propone come agenzia per attrarre investimenti.

due livelli organizzativi

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SEZIONE 4 IL MODELLO INDICATIVO DEL PIANO DI GESTIONE PARTE PRIMA: ISCRIZIONE E SIGNIFICATO UNIVERSALE DEL SITO In questa prima parte del piano vanno descritti i motivi che hanno consentito ( potrebbero consentire) la iscrizione alla WHL del bene patrimonio universale, ampliando tuttavia il concetto del riconoscimento a tutti i beni materiali e immateriali che insistono nell’area vasta, nel tentativo di considerare il bene da tutelare al centro di un sistema di valori e di territori da valorizzare.

INDICE 1.1 Analisi descrittiva del sito e dei territori da tutelare 1.2 I valori culturali del sito e la sua identità storica 1.3 I valori naturali del sito e le sue specificità distintive 1.4 I valori contemporanei del sito tempo libero e turismo 1.5 I valori organizzativi del sito per l’ economia locale 1.6 I valori sociali e politici del sito per le collettività residenti

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SEZIONE 4 IL MODELLO INDICATIVO DEL PIANO DI GESTIONE PARTE SECONDA: IL PROGETTO DELLE CONOSCENZE Il sistema informativo territoriale del sito In questa seconda parte sono riportati tutte le informazioni desunte dalle situazioni di fatto e dalle ricerche originali sull’ambiente, sulla domanda e offerta culturale sotto forma di relazioni, cartografie, elaborati multimediali, informazioni scientifiche, tecniche, sociali ed economiche il tutto definendo problemi e criticità , opportunità e sviluppo. Le basi di dati devono essere rappresentate in uno strumento di osservatorio permanete informatizzato (GIS) e tradotte in supporti alle decisioni. Devono cioè esprimere il problema e le possibili alternative di soluzioni.

INDICE 2.1 Basi di dati digitali geografici 2.2 Basi di dati e immagini delle risorse storiche 2.3 Basi di dati e immagini delle risorse dell’ecosistema 2.4 Basi di dati e immagini delle risorse archeologiche 2.5 Basi di dati e immagini delle risorse ambientali 2.6 Basi di dati e immagini offerta culturale e sua fruibilità 2.7 Basi di dati e immagini produzioni tipiche e artigianato 2.8 Basi di dati e immagini delle tradizioni degli usi e costumi 2.9 Basi di dati del sistema demografico e comportamentale 2.10 Basi di dati della situazione economico e produttiva 2.11 Basi di dati e immagini del paesaggio e dei vincoli 2.12 Basi di dati pianificazione territoriale ed urbanistica 2.13 Sistema degli Indicatori stato di fatto e scenari 2.14 Sistema degli Indicatori qualità criticità di allarme 2.15 Sistema degli Indicatori sulla pressione, cause ed effetti 2.16 Sistema degli Indicatori di governo, norme, interventi 2.17La mappa dei rischi, delle tutele e delle protezioni

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SEZIONE 4 IL MODELLO INDICATIVO DEL PIANO DI GESTIONE PARTE TERZA: IL PROGETTO DELLA TUTELA E LA CONSERVAZIONE Il sistema informativo territoriale del sito

In questa parte del modello si valuta lo stato di conservazione dei manufatti; del danno e dei fattori di rischio; si individuano le risorse, ai vari livelli organizzativi, tecnico e finanziari. La tutela si realizza con la definizione o adeguamento dell’operatività degli strumenti legislativi e urbanistici, la conservazione si concretizza nella stesura organica dei programmi di protezione, definendo le misure di breve e lungo periodo per conservare alle future generazioni i beni tutelati si definiscono gli ambiti e le metodiche dei progetti di conservazione materica.

INDICE • 3.1 Le risorse finanziarie locali, regionali e nazionali • 3.2 I limiti e le condizioni del carico antropico • 3.3 I limiti e le condizioni flussi ed accessibilità • 3.4 I danni attuali e potenziali ,impliciti, espliciti • 3.5 Progetto ed interventi per Danni strutturali • 3.6 Progetto ed interventi per disgregazione materiale • 3.7 Progetto ed interventi per l’ umidità • 3.8 Progetto ed interventi per gli attacchi biologici • 3.9 Progetto ed interventi alterazione strati superficiali • 3.10 Progetto ed interventi per le parti mancanti • 3.11 Recupero sistemazione dei tratti storici • 3,12 Recupero e sistemazione degli edifici di pregio • 3.13 Recupero e protezione dell'ambiente

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SEZIONE 4 IL MODELLO INDICATIVO DEL PIANO DI GESTIONE PARTE QUARTA: PROGETTI STRATEGICI DEL SISTEMA CULTURALE LOCALE

Il momento focale del modello di piano è la formulazione dei piani progetti, ognuno dettagliato in obiettivi, strategie, tattiche, azioni, e simulazione dei risultati attesi. I progetti sono proiettati almeno a 5 anni e successivamente declinati al livello annuale L’individuazione delle priorità di intervento e l’articolazione delle azioni secondo programmi con durate temporali differenti garantisce la reale applicabilità delle azioni proposte.

INDICE 4.1 Il sistema degli obiettivi culturali 2005- 2010 4.2 Il sistema degli obiettivi conoscitivi 2005 -2010 4.3 Il sistema degli obiettivi economici 2005- 2010 4.4 Il sistema degli obiettivi occupazionali 2005 -2010 4.5.Il progetto della ricerca scientifica e tecnologica 4.6 Il progetto del coinvolgimento delle comunità locali 4.7 Il progetto della viabilità, permeabilità sosta e accessibilità 4.8 Progetto dei servizi di segnaletica turistica 4.9 Progetto delle professioni e attività del restauro 4.10 Il progetto delle Reti, itinerari, aree attrezzate, 4.11 Progetto di sviluppo delle tipicità artigianali e alimentari 4.12 Progetto di sviluppo delle coltivazioni biologiche 4.13 Progetto per i servizi di collegamento collettivi ecologici 4.14 Progetto per la formazione e la sensibilità locale 4.15 Progetto per il sistema turistico locale 4.16 Progetto per il marketing e la comunicazione territoriale

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SEZIONE 4 IL MODELLO INDICATIVO DEL PIANO DI GESTIONE PARTE QUINTA: IL PROGETTO DEL CONTROLLO E DEL MONITORAGGIO

In questa parte conclusiva del piano si disegna il sistema degli indicatori che misurano in continuo gli obiettivi raggiunti ed i motivi del mancato raggiungimento. La gestione di tale sistema deve però avvenire a stretto contatto con il territorio, costruendo negli ambiti amministrativi interessati (comuni) i poli informativi, costantemente connessi in rete telematica che devono attivare fasi di raccolta codificata delle informazioni in un Data Base comune.

INDICE 5.1 Il controllo delle opere di manutenzione 5.2 Il controllo delle opere riconversione 5.3 Il controllo delle opere di prevenzione 5.4 Il controllo delle opere di tutela 5.5 Il controllo delle opere di trasformazione 5.6 Il controllo delle opere di protezione 5.7 Il controllo delle opere di valorizzazione 5.8 Il monitoraggio delle fonti da inquinamento 5.9 Il controllo dei flussi e del carico antropico 5.10 Il controllo del consenso alle opere del residente

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Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale",

posti sotto la tutela dell' UNESCO pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006

Art. 1. (Valore simbolico dei siti italiani UNESCO) 1. I siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», sulla base delle tipologie

individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominati «siti italiani UNESCO», sono, per la loro unicità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale.

Art. 2. (Priorità di intervento) 1. I progetti di tutela e restauro dei beni culturali, paesaggistici e naturali inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO acquisiscono priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti secondo le leggi vigenti.

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Legge 20 febbraio 2006, n. 77

Art. 3. (Piani di gestione) 1. Per assicurare la conservazione dei siti italiani UNESCO e creare le condizioni per la loro valorizzazione sono approvati appositi piani di gestione. 2. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 4, oltre che le opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano finalità complementari, tra i quali quelli disciplinanti i sistemi turistici locali e i piani relativi alle aree protette. 3. Gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi sono raggiunti con le forme e le modalità previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice». Art. 4. (Misure di sostegno) 1. Ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti: a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;

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Legge 20 febbraio 2006, n. 77 b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza; c) alla realizzazione, in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi; d) alla diffusione e alla valorizzazione della conoscenza dei siti italiani UNESCO nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole. 2. Gli interventi di cui al comma 1, nonché l'ammontare di risorse rispettivamente destinato, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste dal presente articolo, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il decreto è adottato previo parere della Commissione di cui all'articolo 5. Tutti gli interventi sono attuati in conformità alle disposizioni dettate in materia dal Codice. 3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere a), c) e d), pari a 3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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Legge 20 febbraio 2006, n. 77 4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2006 e a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando: a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; c) quanto a 300.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 5. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Legge 20 febbraio 2006, n. 77 Art. 5. (Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali) 1. La Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali, costituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, oltre a esercitare le funzioni previste dal decreto 27 novembre 2003, rende pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti i siti italiani UNESCO e si esprime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, della presente legge. 2. I componenti della Commissione di cui al comma 1 esercitano le loro funzioni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Ad essi non sono attribuiti gettoni o indennità di funzione. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa tre rappresentanti tra i componenti della Commissione di cui al comma 1.

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CIRCOLARE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N° 77 RECANTE "MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA 'LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE', POSTI SOTTO LA TUTELA DELL 'UNESCO". Protocollo n. 7279 del 6 agosto 2009 VISTA la Circolare n. 178 del 7 agosto 2008 del Direttore Generale per l'Organizzazione, l'Innovazione, la Formazione, la Qualificazione Professionale e le Relazioni sindacali riguardante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento ai sensi della Circolare del Segretario Generale n. 24098 del 3 O maggio 2007 concernente "criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della Legge 20febbraio 2006, n. 77; VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali così come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n.91, concernente il Regolamento recante modifiche ai Decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali; VISTO il D.M. 20 luglio 2009, recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell' Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; CONSIDERATA la necessità di aggiornare la sopracitata Circolare prot. 24098 del 30 maggio 2007;

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SI STABILISCONO l SEGUENTI CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N° 77

ART. l (Siti UNESCO italiani - Soggetti responsabili della gestione-Soggetti beneficiari) l. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 4 comma 3 della legge del 20 febbraio 2006, n° 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale', posti sotto la tutela dell'UNESCO", di seguito indicata come "legge 77/06" i soggetti responsabili della gestione dei siti italiani culturali e naturali iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, di seguito definiti "sitì UNESCO". L'elenco di tali siti, aggiornato al 31luglio 2006, costituisce l'Allegato al presente decreto. L'elenco viene aggiornato ogni anno a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come "Ministero", e viene reso pubblico attraverso il sito WEB del Ministero. 2. La gestione dei siti UNESCO fa capo ad un insieme di soggetti istituzionalmente e/o giuridicamente competenti.* I soggetti responsabili della gestione, in maniera autonoma o in maniere coordinata secondo le tipologie dei beni che costituiscono i diversi siti, sono: il Ministero per i beni e le attività culturali , di seguito indicato come «Ministero», le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco o gli altri enti pubblici istituzionalmente competenti a livello territoriale, gli enti ecclesiastici. Sono inoltre soggetti responsabili della gestione specifiche strutture di gestione di carattere pubblico oppure soggetti aventi personalità giuridica privata al cui capitale partecipino anche o esclusivamente soggetti pubblici. Tali strutture possono essere appositamente costituite per la gestione del sito UNESCO, oppure possono essere strutture già esistenti alle quali siano state conferite dai soggetti istituzionalmente competenti le attività di coordinamento della gestione. 3. Oltre ai soggetti beneficiari individuati nel comma l, per quanto riguarda le attività previste dall'art. 4 comma l lettera d) della legge 77/06 possono essere soggetti beneficiari di finanziamenti anche le "istituzioni scolastiche" pubbliche o legalmente riconosciute, comprese le "istituzioni scolastiche" localizzate sul territorio di Regioni che per il momento non hanno siti UNESCO. Per quanto riguarda le attività previste dal comma l lettera b) possono essere soggetti beneficiari di finanziamenti anche le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o di raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, presenti nel perimetro dei siti UNESCO, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato. Nei due casi sopra indicati, le richiesta di finanziamento devono essere presentate attraverso il "soggetto referente" come indicato nell'art. 2, comma 2.

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4. Possono essere soggetti beneficiari dei finanziamenti l'Associazione Città Italiane Patrimonio Mondiale UNESCO, altre eventuali associazioni di siti UNESCO, formalmente costituite o consorzi temporanei di siti UNESCO costituiti con l'obiettivo di realizzare specifici progetti di interesse comune. In quest'ultimo caso viene individuato dai singoli siti un unico "coordinatore " che svolge le funzioni di "referente" indicate nell'art. 2, comma 3. Per i finanziamenti previsti dall'art. 4 comma l lettera d) della legge 77/06 due o più Regioni possono associarsi per la presentazione di specifici progetti di interesse comune, individuando un unico "coordinatore" che svolge la funzione di "referente ". ART. 2 (Modalità di presentazione della domanda di finanziamento - Soggetto referente) l. I diversi soggetti responsabili della gestione di ogni sito UNESCO individuano, con atto d'intesa formalmente sottoscritto, il "soggetto referente" cui spetta l'incarico a termine, rinnovabile, di svolgere funzioni di coordinamento tra tutti i soggetti responsabili, svolgendo attività di segreteria e di monitoraggio del piano di gestione. Il "soggetto referente" viene scelto tra i soggetti responsabili della gestione elencati nell'art. l, comma 2. Nei casi previsti dall'art. l, comma 4, svolge le funzioni di referente ai fini della presentazione della domanda di finanziamento illegale rappresentante dell'associazione o il "coordinatore" del raggruppamento temporaneo dei siti UNESCO. 2. Le domande di finanziamento devono essere presentate al Ministero, che a tal fine predispone e inoltra ai soggetti referenti dei siti UNESCO la modulistica necessaria a descrivere il progetto di intervento. La modulistica viene pubblicata sul sito web del Ministero, nel quale viene indicato anche il termine per la presentazione delle domande. 3. Le domande di finanziamento devono essere presentate dal soggetto referente di ogni sito UNESCO anche se i beneficiari del finanziamento sono uno o più soggetti diversi dal referente, purché tra quelli indicati nell'art. l. 4. Le domande di finanziamento devono essere accompagnate dall'impegno relativo al cofinanziamento minimo del 10% dell'importo totale del costo dell'intervento. 5. I si ti che hanno già beneficiato di un finanziamento a valere sulla legge 77/06, devono allegare ad ogni successiva domanda di finanziamento di nuovo intervento una dichiarazione di adempimento agli obblighi di rendicontazione tecnico/amministrativa, secondo quanto previstodall'ari.7 della presente Circolare e una dichiarazione di regolarità nello svolgimento dell'attività secondo quanto previsto nel cronoprogramma allegato alla domanda del progetto precedentemente finanziato.

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ART.3 (Interventi ammessi, composizione ed entità del finanziamento , attività a supporto di insiemi di siti) l. Sono ammessi al finanziamento gli interventi elencati nell'art. 4 comma l della legge 77/06. Gli interventi possono riguardare un solo sito o raggruppamenti di siti UNESCO. 2. Il finanziamento può coprire al massimo il 90% dell'importo totale del costo dell' intervento. La rimanente parte rimane a carico del soggetto o dei soggetti proponenti l'intervento. 3. Ogni singolo progetto di intervento ammesso può beneficiare di un finanziamento, a carico della legge 77/06, non superiore a euro 100.000,00 se riguarda un solo sito UNESCO, non superiore ad euro 150.000,00 per ognuno dei siti UNESCO coinvolti in un progetto unitario presentato da una associazione o da un consorzio temporaneo che rappresenti da due a cinque siti, ovvero non superiore ad euro 200.000,00 per ognuno dei siti UNESCO coinvolti in un progetto unitario presentato da una associazione o da un consorzio temporaneo che rappresenti almeno sei siti. Per i siti seriali, per i paesaggi culturali e per i siti che riguardano più comuni ogni singolo progetto di intervento ammesso può beneficiare di un finanziamento, a carico della legge 77/06, non superiore a euro l 00.000,00 per ognuno dei comuni del sito coinvolti in un progetto unitario. L'importo complessivo di ogni singolo progetto non può in ogni caso superare il 50% dell'importo complessivo previsto per ogni anno dall' art. 4 della legge 77/06. 4. Al Ministero- Ufficio del Segretario Generale - Area ricerca, l'innovazione e organizzazione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene assegnata una quota parte del finanziamento previsto dall'art. 4 della legge 77/06, pari al 5% dell'importo complessivo previsto per ogni anno dallo stesso articolo. Tale finanziamento è destinato all'attuazione di interventi, tra quelli individuati dalla art. 4 della legge 77/06, utili a fornire un supporto alle attività di tutti i siti UNESCO, o di insiemi di siti, ed a favorire una corretta attuazione della legge. Se tali interventi vengono realizzati in maniera disgiunta per i siti culturali e per i siti naturali, ad ognuno dei due Ministeri spetta una quota di finanziamento proporzionale al numero dei siti presenti nella categoria di propria competenza nel corso dell'anno a cui si riferisce il finanziamento. A tal fine, si fa riferimento all'elenco dei siti UNESCO, suddiviso per categorie, di cui all'Allegato.

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ART.4 (Concessione del finanziamento Scadenze presentazione domande - Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare) l. La domanda di finanziamento, redatta secondo le indicazioni e nei tempi previsti dalle istruzioni di cui all'art. 2 comma 2, deve essere trasmessa al Ministero- Ufficio del Segretario Generale Area ricerca, l' innovazione e organizzazione - Servizio I - Ufficio Lista per il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Le domande pervenute secondo le modalità prescritte vengono sottoposte all 'esame di un'apposita "Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge del 20 febbraio 2006 n. 77'', di seguito definita "Commissione". La Commissione viene nominata con Decreto del Segretario Generale ed è presieduta dal responsabile dell'Area ricerca, innovazione e organizzazione presso l 'Ufficio del Segretario Generale. Nella commissione devono essere inseriti, oltre ai rappresentanti del Ministero, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e un rappresentante della "Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali". 2. La Commissione redige la graduatoria degli interventi ammessi sulla base dei criteri e delle priorità indicati nell'art. 5 ed indica l' importo del finanziamento assegnato a ciascun intervento. La graduatoria viene approvata a maggioranza semplice dei membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le sedute della Commissione sono valide se risulta presente almeno la metà dei membri, compreso il presidente o un suo delegato. 3. A conclusione dei suoi lavori, la Commissione predispone il decreto di cui all'art. 4, comma 2, della legge 77/06 e lo trasmette agli uffici competenti per il seguito d eli 'istruttoria e la firma del Ministro.

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ART.5 (Criteri di valutazione delle domande. Definizione delle priorità) l. La Commissione di cui all'art. 4, comma l , valuta le domande sulla base della completezza della documentazione prodotta, della qualità della proposta di intervento e della capacità di spesa comprovata dalla rendicontazione di cui all'art. 2, comma 5. Quindi la Commissione redige la graduatoria tenendo conto delle priorità indicate nei commi successivi. 2. Per i siti sforniti di piano di gestione, le domande di finanziamento devono prioritariamente riguardare le azioni necessarie per la redazione dei piani di cui all' art. 3 della legge 77/06 e secondo quanto previsto dall'art. 4, comma l, lettera a), della medesima legge. 3. In presenza di piani di gestione, gli interventi oggetto di domande di finanziamento si devono riferire all' attuazione di progetti inseriti all'interno degli stessi piani, di cui costituiscono priorità strategiche. 4. Compatibilmente con le risorse disponibili indicate nell'art 4, commi 3, 4 e 5, della legge 77/06 e tenuto conto della valutazione formulata in base ai criteri indicati nel comma l, per consentire un'equilibrata distribuzione dei fondi, nel redigere la graduatoria degli interventi ammessi la Commissione deve dare priorità al finanziamento di interventi che riguardino tutti i siti UNESCO o che coinvolgano più siti. Sarà cura delle Commissione prevedere in via prioritaria un solo intervento per ogni sito, considerando a tal fine sia i progetti presentati in forma autonoma sia quelli presentati congiuntamente da più siti. Tale criterio di priorità si applica limitatamente agli interventi che rispondano ai criteri indicati nel comma l. Ulteriori interventi potranno essere finanziati con le risorse eventualmente ancora disponibili . 5. Nella formulazione della graduatoria la Commissione tiene conto della quota fissa di finanziamento assegnata agli interventi indicati nell'art. 4, comma l, lettera b), della legge 77/06. 6. Nella predisposizione della graduatoria ai fini del finanziamento, la Commissione non prende inconsiderazione gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 4. ** ** misti, seriali, pluralisti

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ART. 7 (Norme transitorie) l. Limitatamente all'anno 2006, viene concessa ad ogni sito UNESCO , iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale entro il 30 luglio 2006, la somma di euro 50.000,00 finalizzata alla redazione o al completamento del piano di gestione. I siti che hanno completato la redazione del piano, compresa la definizione degli indicatori per il monitoraggio, possono utilizzare la suddetta somma per ulteriori studi o per gli altri interventi indicati nell'art. 4, comma l, delle legge 77/06. Per acquisire il finanziamento è comunque necessario che i soggetti responsabili delle gestione del sito UNESCO individuino il soggetto referente ai sensi dell'art. 2, comma l, cui spetta il compito di inoltrare la richiesta per il trasferimento dei fondi. La quota restante del finanziamento disponibile per il 2006 viene assegnata secondo i criteri e le modalità indicate negli articoli precedenti, dando comunque priorità agli interventi che riguardino tutti i siti UNESCO o che riguardano più siti. Le relative domande sono presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente circolare sul sito internet del Ministero. Il Segretario Generale Giuseppe Proietti * Soggetti istituzionalmente competenti non sono necessariamente i soggetti responsabili. Essi possono destituire specifici soggetti giuridici, pubblici, misti, anche di diritto privato a cui affidare la responsabilità della tutela e gestione

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La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, istituita nel 1950, ha lo scopo di favorire la promozione, il collegamento, l'informazione, la consultazione e l’ esecuzione dei programmi UNESCO in Italia. L'esistenza della Commissione discende da un preciso obbligo di carattere internazionale (Convenzione di Londra del 16 novembre 1945);peraltro, analoghe entità sono operative in quasi tutti i 195 Paesi membri dell'UNESCO.

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La Commissione opera attraverso: L'Assembea che fissa le strategie generali della Commissione, identificate in relazione ai programmi e alle finalità dell'UNESCO nel quadro degli interessi generali della politica nazionale nei campi dell'educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione in stretto raccordo con la Rappresentanza Diplomatica Permanente d'Italia presso l'UNESCO; Il Consiglio Direttivo che è l'organo di governo della Commissione, e attua gli orientamenti strategici fissati dall'Assemblea.

In particolare, la CNI per l’UNESCO: Dà pareri e formula raccomandazioni al Governo Italiano ed alle Pubbliche Amministrazioni in relazione all'elaborazione e alla valutazione dei programmi UNESCO; Collabora con gli Organi competenti per l'esecuzione delle decisioni prese in seno alla Conferenza Generale dell'UNESCO che ha luogo a Parigi ogni due anni per approvare il programma generale dell'Organizzazione ed il suo bilancio; Produce documenti concernenti le materie che rientrano nel suo ambito di competenze e contribuisce, anche attraverso una serie di pubblicazioni periodiche, a diffondere informazioni su principi, obiettivi ed attività dell'UNESCO.

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Rende accessibile al pubblico, mediante un servizio di biblioteca - che comprende più di 11.000 testi costituiti prevalentemente di pubblicazioni e documenti dell'UNESCO - la più ampia conoscenza delle problematiche trattate dall’UNESCO. Diffonde, in particolar modo tra i giovani, gli ideali dell'UNESCO, sia sostenendo le attività del Sistema delle Scuole Associate, dei Club e dei Centri UNESCO, sia offrendo opportunità di accesso a stages e a borse di studio UNESCO. Organizza e promuove incontri, convegni, corsi e altre attività di formazione e di studio nelle materie di competenza dell'UNESCO. Si adopera per associare attivamente al lavoro dell'UNESCO persone ed Enti che svolgono attività nei campi educativi, culturali e scientifici, agevolando, anche presso le istituzioni competenti, la raccolta di dati e di informazioni richieste dall'UNESCO stesso. Favorisce l'accesso delle istituzioni più qualificate alle attività promozionali che l'UNESCO svolge attraverso la concessione del Patrocinio; a tal fine conduce indagini preliminari per la concessione del Patrocinio sia dell'UNESCO sia della Commissione stessa.

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Esamina e trasmette eventuali progetti che necessitano sostegno finanziario secondo le modalità previste dei 'Programmi di Partecipazione'. Formula proposte sulla scelta dei membri delle delegazioni italiane alla Conferenza Generale dell'UNESCO e ad altre riunioni o manifestazioni promosse dall'UNESCO o ad essa collegate. Esprime pareri e suggerimenti e su richiesta del Ministro degli Affari Esteri, sugli aspetti educativi, scientifici e culturali dei progetti da realizzare nell'ambito della politica di cooperazione allo sviluppo. La Commissione assolve il compito di tutelare il nome, l'acronimo, l'emblema e i nomi di dominio internet dell'UNESCO, o dei suoi programmi specifici, ed il suo uso, essendo organo di collegamento tra l'UNESCO ed il proprio Governo per tutte le questioni che interessano l’Organizzazione

FINANZIAMENTI Alle spese inerenti il funzionamento amministrativo e la sede della Commissione Nazionale, nonché le attività della stessa connesse all’espletamento delle sue funzioni si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 2471 p.g. 10 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri.

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PROCEDURA CONCORDATA PER L’INVIO DI CANDIDATURE NELLE LISTE E NEI NETWORK DELL’UNESCO

Il Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO: Visto il Decreto n. 4195 del 24 maggio 2007 che disciplina la composizione, i compiti e le funzioni della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO; Viste la Legge 6 aprile 1977, n. 184 “Ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale, naturale dell’umanità”; la Legge 27 settembre 2007, n. 167 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”; la Legge 19 febbraio 2008, n. 19 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali”; Legge 23 ottobre 2009, n. 157, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo”; Vista l’importanza di valorizzare maggiormente ai livelli nazionale e internazionale il patrimonio culturale e ambientale nazionale; Costatata l’esigenza di definire una procedura uniforme ed univoca per la candidatura di siti, elementi, tradizioni, riserve ed altro nelle Liste, nei Registri e nei Network istituiti da Convenzioni e Programmi UNESCO; Costatata la necessità di qualificare in termini di efficienza e di efficacia le procedure di presentazione delle candidature nel rispetto delle prerogative e competenze dei diversi Dicasteri implicati; 197

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Verificata la necessità di individuare una modalità organica per la valutazione e la valorizzazione di beni ed elementi italiani in ambito UNESCO, anche al fine di integrare le azioni volte a promuovere e preservare la diversità culturale con quelle per la diversità biologica così come richiesto dall’UNESCO, dalla Convenzione ONU sulla Diversità Biologica e dalla FAO; Costatata la disponibilità della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO a proseguire nelle funzioni di informazione, coordinamento e verifica delle attività nazionali in ambito UNESCO così come previsto, da ultimo, dal Decreto Interministeriale n. 4195 del 24 maggio 2007; Acquisito il consenso delle Amministrazioni interessate,

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE: Articolo 1

(Procedura per la presentazione di candidature nazionali) 1. Le proposte per candidare a) Siti nella Lista del Patrimonio Mondiale culturale e naturale dell’UNESCO, b) elementi nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’Umanità, c) riserve di biosfera nel Network delle Riserve di Biosfera MAB, d) parchi nazionali o regionali o naturali nella lista dei geo-parchi UNESCO, e) altri elementi o beni nelle altre Liste definite o da definire attraverso Programmi o Convenzioni UNESCO sono promosse e trasmesse alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO da chiunque ne abbia interesse (istituzioni, enti, amministrazioni pubbliche, associazioni e altri soggetti).

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2. La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, valutato l’ambito della proposta di cui al comma 1, assegna la stessa al Ministero o ai Ministeri ritenuti competenti per materia che avviano l’attività istruttoria. 3. L’ Amministrazione assegnataria della candidatura procede a contattare il proponente anche al fine di acquisire gli indispensabili elementi informativi e tecnici necessari per la presentazione della stessa. 4. Entro il termine di 180 giorni dalla ricezione della proposta, l’Amministrazione competente completa l’istruttoria relativa alla candidatura presentata, richiedendo, eventualmente, alla Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO ulteriore tempo per completare l’acquisizione della documentazione necessaria. 5. Conclusa l’attività istruttoria, l’Amministrazione che l’ha condotta - in piena autonomia e discrezionalità decisionale - presenta alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO gli esiti del lavoro svolto, proponendo la presentazione immediata della candidatura all’UNESCO ovvero la sospensione della decisione per una successiva considerazione ovvero il rinvio della stessa, motivando in ogni caso la decisione assunta. L’Amministrazione competente in piena autonomia e discrezionalità decisionale può riproporre in ogni momento alla Commissione le candidature temporaneamente sospese per i successivi seguiti. 6. La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, tenuto conto dell’attività istruttoria svolta, della proposta formulata dall’Amministrazione competente, esprime in modo non vincolante il proprio parere, acquisisce - in sede di Consiglio Direttivo - il parere non ostativo da parte delle altre Amministrazioni centrali e lo trasmette al Ministero degli Affari Esteri.

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7. Il Ministero degli Affari Esteri adotta le proprie determinazioni e trasmette alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO le relative decisioni assunte. 8. La Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO trasmette a sua volta i dossier di candidatura al Segretariato UNESCO competente. 9. Le candidature trasmesse alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO ovvero direttamente ai Segretariati delle Convenzioni e dei Programmi UNESCO senza l’osservanza della procedura di cui ai punti 4, 5, 6, 7 sono da considerarsi nulle e devono essere ritirate.

Articolo 2 (Tentative List Nazionale)

1. Le Amministrazioni interessate e la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO possono definire, di comune intesa le modalità e le eventuali procedure per l’iscrizione delle proposte di candidatura nella pertinente Tentative List Nazionale. Si prevede l’eventuale introduzione di un limite massimo annuale di candidature da presentare nelle diverse liste e programmi dell’UNESCO

Approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO il 06.05.2011.

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IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE La Convenzione La Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale è stata approvata il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell’UNESCO ed è stata ratificata dall’Italia il 29 settembre 2007. Tra i suoi principali obiettivi, la Convenzione intende salvaguardare gli elementi e le espressioni del patrimonio culturale immateriale, promuovere (a livello locale, nazionale e internazionale) la consapevolezza del loro valore in quanto componenti vitali delle culture tradizionali, assicurare che tale valore sia reciprocamente apprezzato dalle diverse comunità, gruppi e individui interessati e incoraggiare le relative attività di cooperazione e sostegno su scala internazionale. Definizione e ambiti del Patrimonio Immateriale Ai fini della Convenzione, il patrimonio immateriale è descritto come “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale” (art. 2). Inoltre, questo patrimonio immateriale deve essere trasmesso di generazione in generazione, venire costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e dare loro un senso d’identità e di continuità.

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Gli ambiti del patrimonio immateriale sono i seguenti: a) Tradizioni ed espressioni orali (compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale); b) Arti dello spettacolo; c) Consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; d) Cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo; e) Saperi e pratiche legati all’artigianato tradizionale. La Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale L’UNESCO ha dato origine alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, formata da quelle pratiche ed espressioni culturali che testimoniano nel miglior modo la diversità del patrimonio culturale immateriale nel mondo e che favoriscono la presa di coscienza della sua importanza. I criteri per l’iscrizione alla Lista Rappresentativa sono cinque e devono essere tutti soddisfatti perché uno Stato membro possa proporre la candidatura di un elemento culturale: 1. L’elemento candidato si costituisce come patrimonio culturale immateriale, come indicato nell’art. 2 della Convenzione; 2. L’iscrizione dell’elemento contribuirà a garantire visibilità e consapevolezza del significato di patrimonio culturale immateriale e a favorire il confronto, riflettendo perciò la diversità culturale e la creatività dell’umanità;

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3. Le misure di salvaguardia sono elaborate in modo da poter tutelare e promuovere l’elemento; 4. L’elemento è stato candidato sulla base del più ampio riscontro di partecipazione da parte di comunità, gruppi o, eventualmente, persone singole coinvolte con il loro libero, preventivo e informato consenso; 5. L’elemento è inserito in un archivio sul patrimonio culturale immateriale presente nel territorio\i degli Stati membri, come indicato negli art. 11 e 12 della Convenzione. Al 2010 sono 213 gli elementi mondiali iscritti alla Lista (90 nel 2008, 76 nel 2009 e 47 nel 2010). Tra questi, quelli italiani sono Il Canto a tenore sardo (2008), l’Opera dei Pupi siciliani (2008) e La Dieta Mediterranea (candidatura proposta congiuntamente da Italia, Spagna, Grecia e Marocco nel 2010).

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Obiettivi dei Club e Centri Unesco I Club e centri UNESCO sono associazioni cui aderiscono giovani e adulti, appartenenti a tutti i campi di studio, di lavoro e di specializzazione professionale, che condividono gli ideali di azione dell'UNESCO, cercando di realizzarli attraverso iniziative concrete ispirate al concetto espresso nell'Atto Costitutivo dell'UNESCO: "Poiché le guerre hanno origine nello spirito degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere innalzate le difese della pace". In un mondo in cui la cooperazione fra individui e popoli si rivela ogni giorno più essenziale, i Centri e Club UNESCO si propongono di offrire a tutti la possibilità di conoscere popoli e civiltà diverse. Ciò allo scopo di sentirsi parte integrante e pienamente attiva di un mondo complesso, nel quale, il sempre crescente ritmo di mutamento e l'irreversibile processo di evoluzione sociale, devono tuttavia tutelare le diverse tradizioni culturali di cui ogni essere umano è tributario.

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I Centri e Club UNESCO, favoriscono l'incontro di persone desiderose di impegnarsi insieme in attività diverse, in un clima di fiducia e tolleranza reciproca, senza alcuna discriminazione, così da portare alla comunità mondiale il contributo di un'azione impegnata, stimolante, su basi volontaristiche. In questa linea ideale di azione, i Centri e Club UNESCO si propongono di: • promuovere la comprensione internazionale, la cooperazione e la pace, attraverso una

migliore conoscenza delle diverse civiltà, dei problemi passati e presenti, così del proprio Paese come di altri, in un'ottica mondiale, e di tutto ciò che costituisce il patrimonio culturale dell'umanità

• promuovere la comprensione degli ideali d'azione dell'UNESCO ed adoperarsi per il successo dei programmi proposti

• contribuire alla formazione civica e democratica dei cittadini e particolarmente dei giovani, attraversi studi ed attività connessi con la problematica proposta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

• stimolare l'interesse alla ricerca delle verità, attraverso lo studio dei maggiori problemi locali, nazionali ed internazionali

• contribuire allo sviluppo sociale ed economico inteso come raggiungimento delle condizioni ottimali per il completo sviluppo della personalità umana

• prendere iniziative nei Paesi tecnologicamente avanzati, con lo scopo di aiutare i Paesi in via di sviluppo, sensibilizzando l'opinione pubblica

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IL DOSSIER DI CANDIDATURA NELLA WHL Premessa

1972 – WORLD HERITAGE LIST Istituita con la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell'Umanità del 1972 .

A tutto il 2011 è composta da 936 beni di cui 725 culturali, 183 naturali e 28 misti in 153 Stati Parte. Al Marzo 2012 189 Stati Parte hanno ratificato la Convenzione del Patrimoio Mondiale.

La prima lista del Patrimonio mondiale è stata compilata nel 1978. Fra i siti allora inseriti figurano: • la necropoli di Memphis in Egitto • le piramidi di Giza in Egitto • il parco di Yellowstone negli Stati Uniti • le chiese creuse di Lalibela in Etiopia • la città antica di Damasco in Siria.

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1972 WORLD HERITAGE RISK Viene Istituita con la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell'Umanità (art.11.4) Alcuni dei siti della lista dell'Unesco sono inseriti anche nella "lista del patrimonio mondiale in pericolo". Si tratta dei siti le cui condizioni destano serie preoccupazioni, per i quali esiste una minaccia "grave e precisa" di degrado e che richiedono grandi lavori di manutenzione. Attualmente son 34 i siti inseriti in tale lista.

Afghanistan Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley (2003) Minaret and Archaeological Remains of Jam (2002) Belize Belize Barrier Reef Reserve System (2009) Central African Republic Manovo-Gounda St Floris National Park (1997) Chile Humberstone and Santa Laura Saltpeter Works (2005) Colombia Los Katíos National Park (2009) Côte d'Ivoire Comoé National Park (2003) Mount Nimba Strict Nature Reserve (1992) *

Democratic Republic of the Congo Garamba National Park (1996) Kahuzi-Biega National Park (1997) Okapi Wildlife Reserve (1997) Salonga National Park (1999) Virunga National Park (1994) Egypt Abu Mena (2001) Ethiopia Simien National Park (1996) Georgia Bagrati Cathedral and Gelati Monastery (2010) Historical Monuments of Mtskheta (2009) Guinea Mount Nimba Strict Nature Reserve (1992) *

IL DOSSIER DI CANDIDATURA NELLA WHL Premessa

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Honduras Rìo Platano Biosphere Reserve (2011) Indonesia Tropical Reinforest Heritage of Sumatra (2011) Iran (Islamic Republic of) Bam and its Cultural Landscape (2004) Iraq Ashur (Qal'at Sherqat) (2003) Samarra Archaeological City (2007) Jerusalem (Site proposed by Jordan) Old City of Jerusalem and its Walls (1982) Madagascar Rainforests of the Atsinanana (2010) Niger Air and Ténéré Natural Reserves (1992) Pakistan Fort and Shalamar Gardens in Lahore (2000) Peru Chan Chan Archaeological Zone (1986)

Philippines Rice Terraces of the Philippine Cordilleras (2001) Senegal Niokolo-Koba National Park (2007) Serbia Medieval Monuments in Kosovo (2006) Tanzania, United Republic of Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara (2004) Uganda Tombs of Buganda Kings at Kasubi (2010) United States of America Everglades National Park (2010) Venezuela (Bolivarian Republic of) Coro and its Port (2005) Yemen Historic Town of Zabid (2000)

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IL DOSSIER DI CANDIDATURA NELLA WHL Premessa

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I CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLE LISTE Linee guida operative UNESCO

AVVIO DELLA PROCEDURA • Ogni Stato Parte è tenuto a presentare una ’’lista propositiva’’ (tentative list) in cui

vengono segnalati i beni che si intendono iscrivere nell’aro di 5-10 anni. • Presentazione della documentazione: Successivamente viene predisposta e presentata la

documentazione completa (dossier di presentazione) che deve essere esaminata per l’iscrizione definitiva nella lista

• La Commissione per il Patrimonio Mondiale riceve dal Comitato per il patrimonio

mondiale l’istruttoria esaminata con l’apporto dell’ICOMOS per i siti di valore storico- artistico-paesaggistico e dell’IUCN per i siti naturali

• In Italia le proposte sono presentate da Amministrazioni competenti per la gestione del

sito quali il Sindaco, Soprintendenze o Ente Parco al Presidente del Gruppo di Lavoro interministeriale presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Tale gruppo valuta le diverse proposte pervenute ai fini della compilazione della nuova Lista propositiva. Ogni anno il Ministero per i Beni e le Attività Culturali decide quali Siti già presenti nella lista propositiva, debbano essere presentati al Comitato per il Patrimonio Mondiale, Comitato che si riunisce una volta l'anno.

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I CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLE LISTE Linee guida operative UNESCO

AVVIO DELLA PROCEDURA I siti si distinguono in culturali,naturali, misti. Con l'adozione delle Linee Guide operative del 2005 esiste un unico elenco di criteria strutturato con 6 criteria che si riferiscono ai siti culturali e gli altri 4 a quelli naturali. In base alle indicazioni degli "Orientamenti applicativi", per poter essere considerato di "valore universale eccezionale" un monumento, un complesso od un sito deve rispondere ad uno dei seguenti criteri: • rappresentare un capolavoro del genio creativo dell'uomo • aver esercitato un'influenza considerevole in un dato periodo o in un'area culturale determinata,

sullo sviluppo dell'architettura, delle arti monumentali, della pianificazione urbana o della creazione di paesaggi

• costituire testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una civiltà o di una tradizione culturale scomparsa

• offrire esempio eminente di un tipo di costruzione o di complesso architettonico o di paesaggio che illustri un periodo significativo della storia umana

• costituire un esempio eminente di insediamento umano o d'occupazione del territorio tradizionale, rappresentativi di una culturale (o di culture) soprattutto quando esso diviene vulnerabile per effetto di mutazioni irreversibili

• essere direttamente o materialmente associato ad avvenimenti o tradizioni viventi, idee credenze o opere artistiche e letterarie con una significanza universale eccezionale (criterio da applicare solo in circostanze eccezionali o in concomitanza con altri criteri)

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I Criteria sono regolarmente revisionati in modo da riflettere l'evoluzione del concetto stesso di Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Una significativa revisione si è avuta nel 1995 quanto il Centro del Patrimonio Mondiale ha revisionato e ampliato le indicazioni degli Orientamenti, definendo i criteri relativi ai paesaggi culturali, intesi come opere congiunte della natura e dell’uomo. Tale categoria di beni, che "illustrano l’evoluzione della società e degli insediamenti umani nel corso dei secoli, sotto l’influsso di sollecitazioni e/o di vantaggi originati nel loro ambiente naturale e delle forze sociali, economiche e culturali successive, interne ed esterne" (dal "Regolamento per l’attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale"), devono rispondere al requisito di valore universale eccezionale sulla base della loro rappresentatività in termini di regione geo-culturale chiaramente definita e del loro potere di illustrare gli elementi culturali essenziali e distinti di tali regioni. Questo riconoscimento dei beni paesaggistici riflette una mutata sensibilità e consapevolezza del valore che il contesto può rivestire, al di là o in aggiunta al valore intrinseco dell'emergenza monumentale; una scala territoriale in cui le singole testimonianze monumentali sono collegate alla storia, all'immagine ed ai valori culturali di interi contesti paesaggistici.

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I CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLE LISTE Linee guida operative UNESCO

Le classificazioni tipologiche dei paesaggi comprendono: • giardini e parchi creati dall'uomo, intesi come paesaggi chiaramente definiti, spesso associati a

costruzioni o a complessi religiosi, concepiti e creati intenzionalmente dall’uomo per ragioni estetiche; • paesaggi di tipo evolutivo, ovvero paesaggi che, derivati da un’esigenza in origine sociale, economica,

amministrativa o religiosa, riflettono nella loro forma attuale il processo evolutivo della loro associazione e correlazione con l’ambiente naturale. Il paesaggio culturale di tipo evolutivo può essere reliquia - cioè nel quale il processo evolutivo in passato si è arrestato ma le cui caratteristiche essenziali restano materialmente visibili - o vivente - che conserva cioè un ruolo sociale attivo con le modalità che continuano la sua tradizione precedente, di cui sono manifeste le testimonianze dell’evoluzione nel corso del tempo.

• paesaggio di tipo associativo,(intangibile) intesi come paesaggi in cui prevale, più che la presenza di

tracce culturali tangibili, la forza di associazione dei fenomeni religiosi, artistici o culturali dell’elemento naturale.

• paesaggio storico urbano (historic urban landscape) (definizione tratta dalle raccomandazioni UNESCO comunicate agli Stati Parte il 25 marzo 2011)

8. Il paesaggio storico urbano è l’area urbana intesa come risultato di una stratificazione storica di valori e caratteri culturali e naturali che vanno al di là della nozione di “centro storico” o “ensamble” sino a includere il più ampio contesto urbano e la sua posizione (setting) geografica. 212

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9. Questo più ampio contesto include in particolare la topografia, la geomorfologia, l’idrologia e le caratteristiche naturali del sito; il suo ambiente costruito, sia storico che contemporaneo; le sue infrastrutture sopra e sotto terra; i suoi spazi aperti e giardini, i suoi modelli di utilizzo del suolo (land use patterns) ed organizzazione spaziale; percezioni e relazioni visive, così come tutti gli altri elementi della struttura urbana. Esso include anche le pratiche e i valori sociali e culturali, i processi economici e le dimensioni intangibili del patrimonio così come collegate a diversità e identità. 10. Questa definizione fornisce la base per un approccio comprensivo ed integrato all’identificazione, accertamento, conservazione e gestione del paesaggio storico urbano nel quadro di un generale sviluppo sostenibile.

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SITI INTANGIBILI (dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia dei beni culturali intangibili -17 ottobre 2003) Art. 2 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, 1. per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile. 2. Il “patrimonio culturale immateriale” come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l’altro nei seguenti settori: a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo; e) l’artigianato tradizionale.

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2002 – A partire dall’anno 2002 il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso di porre una restrizione all’iscrizione di nuovi siti, limitando le richieste ammissibili ad una sola candidatura per ogni Stato, entro il tetto massimo complessivo di 30 siti da esaminare (oltre a siti rinviati dagli anni precedenti 2002 – 26COM9 – Dichiarazione di Budapest relativa ai piani di Gestione 2004 – A partire dal 2004, il limite per ogni paese è stato elevato a due candidature, di cui almeno una relativa a beni naturali, mentre il tetto massimo da esaminare è stato portato a 45 siti, compresi i siti rinviati dagli anni precedenti.

I CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLE LISTE Linee guida operative UNESCO

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REQUISITI – Fasi procedurali in Italia Perché un sito sia iscritto nella Lista del patrimonio mondiale, deve presentare un eccezionale valore universale e soddisfare almeno uno dei dieci criteri di selezione illustrati nelle Linee Guida per l’applicazione della Convenzione del patrimonio mondiale del 2008 Deve anche soddisfare le condizioni di integrità e/o autenticità così come definite nelle Linee Guida e deve essere dotato di un adeguato sistema di tutela e di gestione che ne garantisca la salvaguardia. PROTEZIONE E GESTIONE Obiettivo della protezione e gestione è assicurare il mantenimento e il miglioramento del valore eccezionale universale e le condizioni di integrità e/o autenticità. La protezione deve essere gestita nel tempo e rispetto ai mutamenti e cambiamenti climatici. Tra gli strumenti va inclusa la perimetrazione del sito e la creazione della zona tampone. Modalità di protezione sono rappresentati e descritti dal Piano di Gestione.

I CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLE LISTE Linee guida operative UNESCO

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PIANO DI GESTIONE PER I SITI ITALIANI

2004 – Linee guida per la redazione ed attuazione del Piano di Gestione 2005 – Modello per la realizzazione del piano di gestione (Ernst & Young) dopo i piani di Val di Noto (2002) e Val d’Orcia (2004). Il modello rinnova le finalità di preservazione nel tempo dei valori del sito proponendo un modello di sviluppo fondato su identità locale e valorizzazione delle risorse endogene del territorio. Il piano dei piani definito come sistema integrato di gestione che identifichi obiettivi sostenibili di sviluppo e stabilisca i piani, i programmi, le azioni e misuri i risultati ‘’ex ante’’, ‘’in itinere’’ ed ‘’ex post’’ proponendo i necessari correttivi. MONITORAGGIO I siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale sono sottoposti da parte del Centro del Patrimonio ad un costante monitoraggio, che ha l’obiettivo di verificare la conservazione nel tempo dei valori universali eccezionali per i quali essi hanno ottenuto l’iscrizione. All’interno delle Linee Guida sono previste tre modalità di verifica dello stato di conservazione e gestione dei siti:

• il Rapporto periodico, che deve essere redatto ogni sei anni per tutti i siti iscritti; • il Monitoraggio reattivo, che viene effettuato di volta in volta nel caso di siti

interessati da particolari situazioni di rischio; • la Lista del Patrimonio in pericolo, in cui vengono iscritti i siti soggetti a gravi e

puntuali pericoli che possono causarne la perdita o il grave danneggiamento.

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PROCEDURA – IL DOSSIER

1995 – L’Italia ha redatto la lista propositiva o ‘’tentative list’’ così come previsto dalla convenzione del 1972

1996 – La lista è stata inoltrata al WHC con 85 siti da inserire gradualmente a partire dal 1997

1997 – Questo documento è stato successivamente sottoposto ad un aggiornamento, che ha tenuto anche conto delle nuove condizioni imposte dal Centro del Patrimonio Mondiale. Dall’inizio degli anni ’90 in poi, infatti, in coincidenza col crescere del numero dei Paesi che ratificano la Convenzione, si è manifestata l’esigenza di un riequilibrio nella composizione della Lista per accrescere la presenza di beni (culturali o naturali) appartenenti ad aree geografiche o culture sottorappresentate e sono state poste delle restrizioni al numero di candidature da presentare ogni anno

2002 – Un solo sito all’anno 2004 – Due siti all’anno. Comunque i siti proposti devono entrare a far parte della ‘’tentative list’’ o lista propositiva. Questo rappresenta una condizione necessaria. Qualora un sito non sia già presente nella Lista propositiva italiana è possibile proporne l’iscrizione alla autorità competente che, per i siti culturali, è il MiBAC mentre per i siti naturali è il Ministero dell’Ambiente; per i siti misti (culturali e naturali) la domanda andrà inoltrata ad entrambi i Ministeri

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REDAZIONE DELLA DOMANDA

a) MODELLO PER LA RICHIESTA DI INSERIMENTO NELLA LISTA PROPOSITIVA ITALIANA (Linee guida, allegato2)

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REDAZIONE DELLA DOMANDA

DOCUMENTAZIONE b) CARTOGRAFIA

1a verifica di completezza

c) VERIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI CONSULTIVI ITALIANI d) VALUTAZIONE DELLO STATO PARTE SULL’ISTRUTTORIA e) DECISIONE DEL COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE

favorevole

contrario

rinviato

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IL DOSSIER DI CANDIDATURA

Attivazione della candidatura La richiesta di iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale può essere avviata solo se il sito è già presente nella Lista Propositiva. Annualmente l’autorità competente individua, nell’ambito dei beni elencati nella Lista propositiva, quelli da proporre per l’iscrizione. A tal fine chiede alle autorità preposte alla tutela e alla gestione dei singoli siti di predisporre e trasmettere, entro tempi indicati, tutta la documentazione richiesta dall’UNESCO. Il dossier di candidatura deve essere predisposto, in accordo con quanto stabilito dal Centro del Patrimonio Mondiale, secondo il modello allegato alle Linee Guida e in accordo con le indicazioni fornite nell’allegato 3. Il dossier rappresenta la base sulla quale il Comitato prende in considerazione la richiesta di iscrizione. Il modello comprende le seguenti sezioni: 1. Identificazione del sito 2. Descrizione del bene 3. Giustificazione per l’iscrizione 4. Stato di conservazione e fattori che influiscono sul sito 5. Tutela e Gestione 6. Monitoraggio 7. Documentazione 8. Recapiti delle autorità responsabili Il documento si conclude con la firma da parte dell’Autorità competente, la quale provvede all’invio della richiesta al Centro del Patrimonio Mondiale, per il tramite del Ministero per gli Affari Esteri. La responsabilità per la tutela del sito dovrà essere condivisa da tutte le parti interessate, comprese le amministrazioni locali e regionali, associazioni e organizzazioni non governative e la popolazione locale. 221

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Tale documentazione dovrà contenere: • Dimostrazione dell’eccezionale valore universale del sito. E’ necessario fornire uno

studio che evidenzi le caratteristiche che rendono il bene unico o di eccezionale valore universale, in relazione ai criteri definiti nelle Linee Guida.

• Analisi comparativa. E’ uno studio dettagliato che mette a confronto il bene proposto con beni analoghi nazionali ed internazionali. Tale analisi deve dimostrare che il bene che si intende candidare possiede i valori eccezionali a livello mondiale e non solo locale o nazionale.

• Requisiti di integrità, autenticità e condizioni di conservazione. E’ necessario illustrare le condizioni di integrità e autenticità così come definite nelle Linee guida, nonché le condizioni di conservazione del bene proposto.

• Strumenti di tutela. I beni inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale devono essere adeguatamente tutelati. E’ quindi necessaria una verifica degli strumenti di tutela vigenti a livello nazionale o locale, anche al fine dell’individuazione del perimetro del bene. La mancanza di efficaci norme di tutela rende improponibile la candidatura.

L’autorità competente dello Stato parte verifica le condizioni di completezza della richiesta e la rispondenza del sito ai requisiti per l’iscrizione. Se necessario, potrà anche richiedere ulteriori integrazioni. Periodicamente la Lista propositiva viene aggiornata con le ulteriori richieste di iscrizione pervenute, ed inviata al Centro del Patrimonio Mondiale. L’iscrizione di un sito nella Lista propositiva non comporta necessariamente la successiva iscrizione del sito nella Lista del Patrimonio Mondiale.

IL DOSSIER DI CANDIDATURA

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Fasi della Candidatura La candidatura segue un processo di valutazione che parte dalla presentazione del dossier al Centro del Patrimonio Mondiale fino alla decisione del Comitato, ed è scandito dalle seguenti fasi: • Anno 1° • 30 settembre: termine per l’invio, da parte degli Stati delle bozze di proposta di

candidatura. L’invio di una bozza di proposta è a discrezione dello Stato parte • 15 novembre: termine entro cui il Centro del Patrimonio risponde in merito alla

completezza delle bozze di proposta inviate entro il 30 settembre. Se la proposta è incompleta verranno richieste delle integrazioni

• Anno 2° • 1 febbraio: termine per l’invio delle richieste complete. Se una richiesta perviene

successivamente a questa data sarà presa in considerazione l’anno successivo. • 1 marzo: termine entro il quale il Centro del Patrimonio Mondiale verifica la

documentazione arrivata ed informa lo Stato parte circa la completezza del dossier di candidatura. Le candidature complete vengono trasmesse per la valutazione agli Organi consultivi, che svolgono le necessarie verifiche sulla base della documentazione trasmessa e dei sopralluoghi effettuati.

• Anno 3° • 31 gennaio: termine entro il quale gli Organi consultivi possono richiedere l’invio di

ulteriori informazioni • 31 marzo: termine entro cui devono essere inviate le eventuali integrazioni richieste • 6 settimane prima della sessione annuale del Comitato per il Patrimonio Mondiale: gli

Organi consultivi trasmettono la loro valutazione. • giugno/luglio: sessione annuale del Comitato per il Patrimonio Mondiale: il Comitato

esamina le candidature e decide sulle nuove iscrizioni.

IL DOSSIER DI CANDIDATURA

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WORLD MONUMENTS FUND

WMF è la principale organizzazione indipendente dedicata alla salvaguardia dei luoghi più preziosi del mondo.

Dal 1965, in oltre 90 paesi, gli esperti del WMF hanno intrapreso una lotta contro il tempo, applicando tecniche collaudate per conservare importanti siti del patrimonio architettonico e culturale di tutto il mondo. Attraverso partnership con le comunità locali, gli investitori e i governi, viene attuato un grande impegno per la gestione del patrimonio da tramandare alle future generazioni. Quasi il 85 per cento delle entrate del WMF va direttamente verso progetti di conservazione, lavoro sul campo, protezione e programmi educativi.

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La missione del WMF è quella di preservare il patrimonio architettonico del mondo di monumenti significativi, edifici e siti.

PATROCINIO Sensibilizzare circa l'importanza della conservazione dei beni e sulle nuove minacce verso i siti del patrimonio. Ogni progetto è l'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica, agenzie governative, organizzazioni comunitarie, e potenziali donatori circa l'importanza della conservazione del patrimonio. Attraverso programmi come il World Monuments Watch, WMF parla a sostegno della tutela di siti in tutto il mondo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Formazione artigiani e professionisti emergenti nelle arti perdute e con metodi moderni per garantire che la conservazione del patrimonio rimanga un’attività vivace. World Monuments Fund educa il pubblico, facilita lo scambio di informazioni fra i professionisti, e le categorie di artigiani e commercianti nelle arti perdute e nella moderna interpretazione degli standards.

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La missione del WMF è quella di preservare il patrimonio architettonico del mondo di monumenti significativi, edifici e siti.

EREDITA’ CULTURALE Salvataggio di capolavori architettonici del mondo e importanti siti del patrimonio culturale da eventuali danni e distruzioni. Il programma prevalente del World Monuments Fund è sempre stato la conservazione del patrimonio architettonico e culturale del mondo, rappresentato da grandi edifici e siti, monumenti singolari che definiscono un periodo particolare di espressione artistica o simbolizzano un'epoca culturale. Questa parte del programma fornisce sostegno finanziario e tecnico per la conservazione di strutture e siti, in collaborazione con partner locali.

CAPACITY BUILDING Aiutare le comunità di tutto il mondo nella costruzione di infrastrutture per proteggere e preservare il loro patrimonio nel lungo termine. Aiutare le comunità locali è un elemento fondamentale del lavoro del World Monuments Fund's. Nelle zone in cui gli strumenti e le competenze per l'approccio a progetti di conservazione su larga scala sono carenti, WMF assembla team di specialisti internazionali per aiutare nella progettazione di piani di conservazione, per effettuare progetti pilota, sviluppare programmi di formazione, e piani per la gestione a lungo termine dei siti. 226

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La missione del WMF è quella di preservare il patrimonio architettonico del mondo di monumenti significativi, edifici e siti.

RECUPERO CONSEGUENTE I DISASTRI Rispondere con rapidità e decisione alle catastrofi naturali e artificiali per valutare i danni, si impegnano conservazione di emergenza, e assistere con i piani di ricostituzione a lungo termine. WMF è pronta ad attenuare i danni causati da calamità naturali o provocate dall'uomo. E’ in grado di fornire le missioni di esperti per una rapida risposta, per la valutazione dei danni, e l'assistenza nella pianificazione della conservazione e attuazione. Gli strumenti del WMF si sino sviluppati in tempi di crisi ed hanno avuto ampie applicazioni nel campo che vanno ben oltre il loro primo utilizzo in situazioni d'emergenza

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THE WATCH

Ogni giorno, luoghi di grande importanza culturale sono minacciati dalla negligenza, da demolizioni, o da disastri. Ogni due anni, dal 1996, il World Monuments Watch focalizza l'attenzione globale sui siti del patrimonio culturale di tutto il mondo che si trovano ad affrontare questi pericoli e che alimentano temi di attualità nel campo della conservazione del patrimonio. LINEE GUIDA NOMINATIONS

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Lanciato nel 1996 e pubblicato ogni due anni, il World Monuments Watch chiede l'attenzione internazionale per il patrimonio culturale di tutto il mondo che è minacciato da incuria, vandalismo, conflitti o calamità. WATCH 2012 continua questa tradizione di identificare i siti in pericolo, oltre ricomprendere i siti con problemi impellenti.

Il termine per la nomina del 2012 è stato il Watch 15 marzo 2011. L’elenco 2012 sarà annunciato in autunno 2011.Le candidature per il Watch del 2014 saranno accettate nell’ inizio dell’estate 2012

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LINEE GUIDA NOMINATIONS

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AMMISSIONE E’ ammesso all’iscrizione al WATCH il Patrimonio di qualsiasi periodo dal tempo antico al moderno. I siti possono essere di tipo residenziale, civile, commerciale, militare o di architettura religiosa, opere di ingegneria e industriale; paesaggi culturali, siti archeologici, città e centri storici. Possono essere pubblici o privati, anche se il WMF non può fornire sostegno finanziario a progetti in siti di proprietà privata.

DESIGNATORI I siti sono nominati per controllo da un privato o da un rappresentante di un organismo governativo, senza scopo di lucro, o altre organizzazione non governative che hanno conoscenza del sito. I siti non devono essere nominati dai loro legittimi proprietari, anche se i proprietari saranno informati della nomina. Durante e dopo il processo di nomina e selezione, il designatore è la persona con cui il WMF corrisponderà direttamente circa la nomina e sarà identificato come sponsor ufficiale del sito per il Watch.

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LINEE GUIDA NOMINATIONS

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PROCESSO DI SELEZIONE Tutte le candidature dovranno pervenire entro il 15 Marzo, 2011, termine entro il quale sottoporsi ad un primo esame da parte del personale WMF e da parte degli esperti del patrimonio in generale. Le candidature ammissibili sono poi riviste per la selezione da una giuria di esperti del settore, tra cui studiosi, restauratori, archeologi, architetti, rappresentanti delle maggiori organizzazioni culturali, e altri. I designatori comunicheranno i risultati del processo di selezione nel mese di ottobre 2011. La valutazione delle candidature per il WATCH è basata sui seguenti criteri • Significato: Il sito è importante in termini di interesse

storico/artistico, sociale/civile, spirituale/religioso, di ricerca, naturale, economico, e/o simbolico / per il valore di identità?

• Urgenza: Il sito ha affrontato sfide imminenti e/o di opportunità

che giustificano un intervento tempestivo?

• Acce4ssibilità: Possono le sfide e / o opportunità essere soddisfatte attraverso un piano di azione realizzabile?

• Zone di rispetto: Le difficoltà del sito sono pertinenti al settore

dei beni culturali in generale?

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WATCH LISTING • I Siti sono selezionati nella lista di controllo per un periodo di due

anni. I siti possono essere rinominati e sono considerati per la re-listing a discrezione del WMF e nella revisione del pannello di controllo.

• A differenza delle denominazioni nazionali e internazionali, il WATCH non conferisce uno status storico come punto di riferimento o di riconoscimento permanente di un sito.

• Né una cattiva gestione o amministrazione di un sito può riflettersi

nell’ iscrizione di un Watch.

• Ciascun sito prescelto per il WATCH è incluso sul sito della WMF e in una pubblicazione speciale dedicata a ogni ciclo Watch. Il WATCH riceve ampia pubblicità nei media internazionali, a partire dall'annuncio pubblico della WMF della selezione nella lista. I designatori di siti selezionati ricevono un kit per la stampa, che può essere utilizzato per organizzare conferenze stampa locali e copie di materiali speciali WMF's Watch.

LINEE GUIDA NOMINATIONS

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ICOMOS ADCOM 2009/10 - Articolo 9-2 Proposta circa i criteri e la terminologia per i testi dottrinali per guidare lo sviluppo futuro dei testi Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

In seguito alla Delibera dell'Assemblea Generale GA 2008/24 e delle decisioni del Comitato Esecutivo EXCOM 2007/10 7.a.ii. l.c, 3.e EXCOM 2008/03 e 2008/10 EXCOM 2.1.8, il Comitato Esecutivo sottopone all'attenzione del Comitato Consultivo i criteri delineati per una guida alla stesura dei futuri Testi Dottrinali. Questo articolo presenta un'analisi della situazione dei Testi Dottrinali dell' ICOMOS e comprende 9 proposte.

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LA SITUAZIONE ATTUALE

Esistenza di molti testi teorici \operativi deIl'ICOMOS: Carte, Principi ed altri Documenti

Non sono registrati ufficialmente e con numero in crescita

Creati ed adottati da una molteplicità di settori dell'ICOMOS, dall'Assemblea Generale ai Comitati Nazionali dell'ICOMOS, in conferenze, incontri o da gruppi di professionisti del settore

Classificati con nomi diversi I termini Carte e Principi sono quelli più comunemente utilizzati, ma esistono anche Dichiarazioni, Linee-guida e Documenti.

Contenuti non sempre coerenti: talvolta ci sono ripetizioni o contraddizioni tra i testi.

Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

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Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

Risoluzione dell' Assemblea Generale 2008\24

Considerando che l'ICOMOS ed i suoi Comitati hanno favorito la promozione e la conservazione del patrimonio con lo sviluppo e la diffusione di Testi Dottrinali a professionisti ed istituzioni impegnate nel campo, usando delle procedure prefissate per tale scopo

Considerando il valido lavoro del Comitato Internazionale dell'ICOMOS sulla Teoria e Filosofia della conservazione nell'esaminare l'attuale corpus di tali Testi Dottrinali su richiesta del Comitato Esecutivo come parte del Piano di Azione Triennale 2005-2008 e considerando le sue conclusioni che sono state sostenute dal Comitato Consultivo all'incontro in Québec, Canada, il 28 Settembre 2008

sottolineando l'interesse a chiarire le definizioni, il formato e le fonti per i futuri Testi Dottrinali dell'ICOMOS, la 16ma Assemblea Generale dell'ICOMOS, che si è riunita in Quebec, Canada, nell'Ottobre 2008 decide che:

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• I criteri delineati siano sottoposti al Comitato Consultivo all'incontro del 2009 per esaminarli e fornire raccomandazioni al Comitato Esecutivo per l'adozione di questi criteri nei Testi Dottrinali previsti per la 17ma Assemblea Generale del 2011.

Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

• L'esame degli attuali Testi e Dichiarazioni dell'ICOMOS, inclusi quelli presentati alla 16ma Assemblea Generale riunitasi in Quebec, Canada, sia completato al fine di delineare i criteri di guida alla produzione dei futuri Testi Dottrinali ICOMOS, inclusi quelli che si prevede vengano sottoposti all'Assemblea Generale nel 2011.

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Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 1

E’ invalso adoperare il termine generico di Testo Dottrinale

Dati i vari significati di "dottrina" e "dottrinale" in inglese e in francese e tenuto conto della riluttanza di molti esperti in materia legislativa ad utilizzare questi termini

usare la terminologia di "Carte, Principi e Documenti ICOMOS"

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Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 1 - punto2

Testi prodotti dalle organizzazioni non

governative

Peso legale di Carte, Principi e Documenti ICOMOS

Solo consultivi, non giuridicamente vincolanti

Testi prodotti dalle organizzazioni

intergovernative

Giuridicamente vincolanti Giuridicamente non vincolanti

Soggetti a ratifica – Testi validati a livello nazionale

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Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 1 - punto2.1

Peso giuridico dei testi ( o strumenti) prodotti da un'organizzazione intergovernativa: l'esempio dell'UNESCO

I testi dell'UNESCO o strumenti sono adottati dalla Conferenza Generale dell'UNESCO composta dagli stati membri dell'UNESCO

Documenti giuridicamente non vincolanti

DICHIARAZIONE

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Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 1 - punto2.1

DICHIARAZIONE DEFINIZIONE

«Una Dichiarazione è un impegno puramente morale o politico, che unisce gli stati in base alla buona fede. Una raccomandazione indirizzata ad uno o più stati è intesa ad incoraggiarli ad adottare un particolare approccio o ad agire in un dato modo in una specifica area culturale.»

a. Documenti giuridicamente non vincolanti

b. Documenti giuridicamente vincolanti

CONVENZIONE

DEFINIZIONE

«Una Convenzione, sinonimo di trattato, si riferisce ad un accordo stipulato da due o più Stati. Implica la volontà congiunta dei cosiddetti Stati-parte ai quali la Convenzione impone degli impegni giuridicamente vincolanti. Sono ratificati a livello nazionale.»

Peso giuridico dei testi ( o strumenti) prodotti da un'organizzazione intergovernativa : l'esempio dell'UNESCO

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Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 1 - punto2.2

Peso giuridico dei testi ( o strumenti) prodotti dall’ICOMOS, un’organizzazione non governativa

I testi non sono giuridicamente

vincolanti

Possono essere definiti

raccomandazioni dichiarazioni documenti

per somiglianza Altri testi non

giuridicamente vincolanti come

le raccomandazioni

prodotte da organizzazioni

intergovernative

Tuttavia il termine "documento", già utilizzato dall'ICOMOS per alcuni dei suoi testi, può individuarsi come appropriato in termini di peso giuridico. L’ICOMOS usa anche il termine CARTA ed il termine PRINCIPIO

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Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 1 - punto2.2

CARTA DEFINIZIONE

" il principio fondamentale di un 'organizzazione"

PRINCIPIO DEFINIZIONE

"una verità fondamentale o generale o una legge" oppure" una teoria di base o di guida o una tradizione" (Collins).

Per quanto concerne le Carte, l'ICOMOS le ha strutturate in un modo molto coerente e logico, non diversamente da un codice di legge.

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Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 1 – punto 3 Attuale e futura terminologia per i testi ICOMOS

Sono riportati alcuni esempi della terminologia usata per nominare alcuni dei principali testi dell'ICOMOS: • Carta: Carta di Venezia (1964), Carta di Firenze (1981) • Principi: Principi per i dipinti murali (2003) • Dichiarazione: Dichiarazione di Xi'an (2005) • Documento: (Documento di Nara sull'autenticità (1994)

Si noti che, parlando in senso stretto, la Carta di Venezia ed il Documento di Nara non sono testi ICOMOS

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Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 1 – punto3

DICHIARAZIONE DEFINIZIONE

" esso è usato da organizzazioni sia intergovernative che non governative quando si intende dare una particolare importanza e visibilità ad un evento come una conferenza o una riunione prestigiosa, dove esperti di un certo rilievo e fama di rinomata autorità a livello internazionale sviluppano una visione ed indicano un certo percorso da seguire. Un'altra delle principali caratteristiche delle Dichiarazioni è il bisogno di un follow-up : di solito esse stabiliscono dei punti di riferimento che bisogna raggiungere in un certo limite temporale."

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Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 2

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Considerati i seguenti punti: • Il peso giuridico dei vari testi • L'abitudine dell'ICOMOS ad utilizzare in passato ed oggi i termini Carte e Principi per i quali l'ICOMOS si è guadagnata l'approvazione dei governi • La debole connotazione di Dichiarazione, e • L'auspicabilità di evitare che si faccia confusione con i testi dell'UNESCO come Raccomandazioni e Linee-guida, Si propone che l'ICOMOS si limiti ai termini Carte, Principi e Documenti.

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Il corpus delle Carte, dei Principi e dei Documenti ICOMOS: analisi e proposte

LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 2 punto 4.1 Criteri per la scelta della terminologia dei futuri testi ICOMOS

Una procedura per l'adozione della maggior parte dei testi ICOMOS è stata adottata dal Comitato Esecutivo dell'ICOMOS alla 31a sessione nel Maggio 1984 ed è stato rivisto e modificato durante la 33a sessione nel Novembre 1984 a Parigi. Da notare che la decisione del Comitato Esecutivo si riferisce alla terminologia dei testi dottrinali, che si raccomanda di non definire più in questo modo: l. Un testo dottrinale deve essere o preparato o studiato da un Comitato Internazionale Specializzato o da un Comitato nominato ad hoc per lo scopo dal Comitato Esecutivo. 2. Un testo dottrinale deve essere distribuito in tutti i Comitati Nazionali ICOMOS per dei commenti. 3. Un testo dottrinale deve avere l 'approvazione del comitato Esecutivo non più tardi che alla fine della sessione annuale precedente l'anno dell'Assemblea Generale 4. Un testo dottrinale deve essere ridistribuito nella sua forma revisionata a tutte le Commissioni nazionali a scopo informativo, almeno tre mesi prima l 'Assemblea Generale. Dopo aver seguito questa procedura, si può proporre di adottare il testo e che venga ratificato dall'Assemblea Generale.

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LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 3 e punto 4.2 Data la decisione presa dal Comitato esecutivo in occasione della sua 33a sessione nel Maggio 1984 relativamente alla procedura per l'adozione dei testi ICOMOS, si propone che tutte le future "Carte" e "Principi" ICOMOS siano formalmente adottati dall' Assemblea Generale ICOMOS attraverso una delibera.

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4.2 Criteri legati alla forma e al contenuto

La tipologia dei testi dell'ICOMOS è articolata secondo criteri legati alla forma e al contenuto : soggetto, forma di adozione, lunghezza (numero di pagine), struttura formale del testo, durata.

Servendosi dell’analisi supplementare fornita dal Comitato Internazionale dell'ICOMOS sulle questioni Legali, Amministrative e Finanziarie (ICLAFI), e tenendo conto della raccomandazione n° 2 sulla proposta tipologia di testi (Carte, Principi e Documenti), le loro maggiori caratteristiche possono essere delineate come segue:

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LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 3 e punto 4.2

CARTE • Investono o tutta disciplina del Patrimonio culturale ( per es. La Carta di Venezia) o un tipo di patrimonio (es. il patrimonio culturale subacqueo)

• Contengono questioni generali ed approcci riguardanti il patrimonio

• Sono relativamente brevi: massimo 5 pagine

• Sono adottate dall'Assemblea Generale che è l'organo sovrano dell'ICOMOS

• Possono essere completate da altri testi, come i Principi che vengono elaborati in merito alle questioni generali contenute nella Carta, o i Documenti che forniscono note esplicative o relazioni sulla buona pratica ad implementare la Carta

• Si presume che non siano revisionate: quando si dimostra la necessità di

una nuova Carta con Principi e\o Documenti, si può preparare un nuovo testo con un nuovo nome sullo stesso argomento e la vecchia Carta diventa un documento storico.

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LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 3 e punto 4.2

PRINCIPI • O sono contenuti in una Carta o sono raggruppati sotto il nome di "Principi"; • Sono limitati nello scopo, poiché riguardano solo un tipo di eredità ( per es. i Principi di Tutela e Conservazione- Restauro dei dipinti murali) o un'attività connessa al Patrimonio (per es. Principi per l'Analisi, la Conservazione e il Restauro strutturale del Patrimonio Architettonico); • Si intende che siano complementari alle Carte sviluppando approcci, pratiche utili e\o consigli per un'attuazione caratterizzata per regione • Non sono necessariamente brevi: possono avere dozzine di pagine, in base all'argomento trattato • Possono essere revisionati ed aggiornati, possono anche richiedere una revisione periodica.

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LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 3 e punto 4.2

DOCUMENTI Questi sono tutti gli altri testi, qualunque sia la loro provenienza. E' la categoria di testi con la maggiore flessibilità: la loro lunghezza, la struttura e gli scopi non sono definiti. Questa categoria include documenti che forniscono spiegazioni sulle carte e sui Principi, e illustrazioni e presentazioni delle migliori pratiche. I documenti possono essere modificati o un nuovo documento può sostituire il vecchio. Cosa più importante, non sono necessariamente redatti in vista di ispirare politiche nazionali ed internazionali e regole adottate da organi governativi. I Documenti si possono trasformare, in una fase successiva, in Principi o Carte.

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In base all'analisi dei testi attuali, si propone che le seguenti caratteristiche siano adottate per Carte, Principi e Documenti: (schema A)

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LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 4

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LE 9 PROPOSTE PROPOSTA 5

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Si propone che il comitato Consultivo, usando la tipologia esposta nello schema A, analizzi tutte le proposte per futuri testi teorici\operativi che saranno sottoposti all’Assemblea Generale e faccia raccomandazioni al Comitato esecutivo sulla loro categoria (Carte, Principi , Documenti). PROPOSTA 6 Si propone che il Comitato Esecutivo sviluppi inoltre una struttura da utilizzare per le carte e i Principi a partire da (data) PROPOSTA 7 La necessità di futuri testi teorici\operativi dell'ICOMOS dovrebbe essere valutata con cautela dal Comitato Consultivo e dal Comitato Esecutivo, in base alle caratteristiche delle tre categorie proposte di Carte, Principi e Documenti. PROPOSTA 8 Si propone che il Comitato Esecutivo modifichi la procedura per l'adozione di Carte, Principi e Documenti ICOMOS, in seguito alle discussioni e raccomandazioni del Comitato Consultivo che avrà luogo nel prossimo incontro che si terrà nell'Ottobre 2009 a Malta. PROPOSTA 9 Particolare impegno andrebbe messo per accrescere la conoscenza di Carte, Principi e Documenti ICOMOS con la prospettiva di promuovere il loro uso ed attuazione, Ciò è in linea con la discussione tenutasi nel Comitato Consultivo e nell'Assemblea Generale

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