CORSO DI FORMAZIONE PER LO.D.C.E.C. DI TORINO 29/02/2012 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2O11 - 2012, CUD...

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CORSO DI FORMAZIONE PER L’O.D.C.E.C. DI TORINO

29/02/2012

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2O11 - 2012, CUD 2012 E RELATIVO CONGUAGLIO FISCALE, LETTURA DI UN CEDOLINO PAGA,

COLF E BADANTI

Relatori:Relatori:

Luisella Dott.ssa FONTANELLA (O.D.C.E.C. di Torino)Luisella Dott.ssa FONTANELLA (O.D.C.E.C. di Torino)

******

Alessandro Rag. TODESCHELLI (OPEN Dot Com s.p.a.)Alessandro Rag. TODESCHELLI (OPEN Dot Com s.p.a.)

Giovanna Rag. GRAMAGLIA (OPEN Dot Com s.p.a.)Giovanna Rag. GRAMAGLIA (OPEN Dot Com s.p.a.)

Stefano p.i. SANTINI (OPEN Dot Com s.p.a.)Stefano p.i. SANTINI (OPEN Dot Com s.p.a.)

www.opendotcom.it - [email protected] - tel. 0171/700700

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PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Apertura dei lavori, saluti e presentazione dei Relatori;

Autoliquidazione INAIL 2011/2012;

CUD 2012, conguaglio fiscale, lettura di un cedolino paga con

approfondimento della tassazione ordinaria IRPEF;

Servizio Paghe on-line: una modalità innovativa;

Allegati.

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ARGOMENTI

Autoliquidazione INAIL 2011/2012: Definizione; Soggetti tenuti al pagamento; Calcolo dei premi assicurativi dovuti; Sconti e agevolazioni; DURC; Soci artigiani ai fini INAIL; Alpionline; Invio file telematico (Mod. 10SM); Gestione di eventuali crediti da contabile ditta INAIL.

CUD 2012: Dati Fiscali; Dati Previdenziali ed assistenziali.

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Conguaglio Fiscale: Finalità; Determinazione del reddito; Termini del conguaglio; Operazioni societarie; Novità 2011; Quantificazione delle imposte: stock option, incentivo al rientro e

contributo di solidarietà; Conguaglio contributivo.

Lettura di un cedolino paga con approfondimento della tassazione ordinaria IRPEF.

Colf e Badanti; Cenni sul modello Detrazioni Fiscali Annuali.

ARGOMENTI

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Definizione.L’Autoliquidazione INAIL viene definita come quell’insieme di adempimenti annuali che obbliga i datori di lavoro a comunicare all’INAIL, entro il 16 febbraio di ogni anno, le retribuzioni percepite dai lavoratori assicurati nel corso dell’anno al fine di determinare il premio assicurativo da corrispondere all’INAIL per assicurare le proprie risorse contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.Gli importi delle retribuzioni annue, permettono di calcolare sia il saldo del premio assicurativo relativo all’anno precedente che l’anticipo per l’anno in corso. Infatti qualora non venisse dichiarato un importo più basso delle retribuzioni (procedura della riduzione del presunto la cui presentazione viene fissata al 16 febbraio di ogni anno, da quest’anno solo più compilabile tramite sito INAIL), sono proprio le retribuzioni dell’anno precedente a costituire la base di calcolo del premio anticipato per l’anno in corso.

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Soggetti tenuti al pagamento.

I soggetti chiamati a versare il premio INAIL sono tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.Gli artigiani sono tenuti ad assicurare anche se stessi, quindi anche nel caso non dovessero avere dipendenti.I commercianti con ditte individuali non sono tenuti a pagare il premio, mentre questo deve essere pagato dalle società che svolgono la loro attività commerciale attraverso i soci prestatori d’opera.

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Sono tenute rischiose le attività:Svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;Svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine;Complementari o sussidiarie alle attività rischiose.Inoltre la normativa indica specificamente un elenco di lavorazioni per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, ecc..

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Il calcolo dei premi assicurativi dovuti.Quando si parla del calcolo del premio assicurativo, la prima cosa da tener presente è l’anno di inizio attività per ciascuna P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale). Infatti se:L’attività soggetta a rischio è iniziata nell’anno precedente, il premio da corrispondere il primo anno è dato dal saldo dell’anno precedente calcolato sulle retribuzioni presunte indicate al momento dell’apertura della posizione assicurativa più l’acconto per l’anno in corso, calcolate sempre sulle retribuzioni presunte dichiarate al momento dell’apertura adeguate ad un periodo di 12 mesi.

Esempio: se la posizione assicurativa è stata aperta a settembre 2009, al momento del calcolo dell’autoliquidazione verrà calcolato il saldo del premio 2009 sulle retribuzioni effettive del 2009 e l’acconto del 2010 sarà ottenuto rapportando a 12 mesi l’importo presunto delle retribuzioni dichiarate al momento dell’apertura della posizione stessa (posizione assicurativa di nuova emissione);

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Se l’attività invece è iniziata da più anni il premio da corrispondere è dato dal saldo del premio dell’anno precedente più l’anticipo del premio per l’anno in corso, determinato sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente.

Passando effettivamente al calcolo del premio INAIL è necessario: Suddividere le retribuzioni secondo la categoria di rischio di appartenenza

individuale attraverso il codice tariffa assegnato dall’INAIL al momento dell’apertura;

Calcolare distintamente il premio a saldo per l’anno precedente e quello anticipato per l’anno in corso, tenendo conto della presenza o meno di eventuali agevolazioni e/o sconti riconosciuti dall’Ente Assicurativo;

Calcolare il premio degli artigiani considerando la retribuzione convenzionale stabilita sempre dall’INAIL;

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Calcolare il premio anticipato per l’anno in corso senza considerare gli eventuali sconti previsti in fase di calcolo del saldo. È necessario sottolineare che, nel caso in cui si prevedano retribuzioni per l’anno in corso più basse rispetto a quelle dell’anno precedente per vari motivi quali riduzione dei lavori, sospensione o chiusura attività ecc., si potrà procedere con l’invio della richiesta di riduzione del presunto da inviare entro il 16 febbraio di ogni anno;

Al totale dei premi bisognerà poi aggiungere l’addizionale ANMIL dell’1% (ex art. 181 del DPR 1124/65).

La somma di tutto ciò costituirà il premio di autoliquidazione che l’azienda dovrà pagare, in un'unica soluzione oppure in 4 rate (febbraio, maggio, agosto, novembre) con il modello F24, con prima scadenza 16 febbraio.

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Sconti e agevolazioni

Gli sconti o le agevolazioni costituiscono delle riduzioni contributive riconosciute dall’INAIL ad alcune tipologie di aziende. La differenza tra le due voci è legata alle modalità di calcolo. Una infatti agisce sulle retribuzioni imponibili, mentre l’altra porta ad una riduzione percentuale dei premi dovuti.Fanno parte degli sconti tutte quelle voci riportate nel rigo B del modello 1031 denominate “quote di retribuzione parzialmente esenti” e si riferiscono ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro (C.F.L.) ed equiparati e quelli oggetto di contratti di inserimento.

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Costituiscono agevolazioni invece quelle riduzioni che producono una riduzione del premio percentuale e riguardano:Il settore della pesca (sconto 80%);Il settore relativo alle imprese edili (sconto 11,50% D.M. 16/07/2009);Le imprese artigiane di autotrasporto merci (sconto 14,01% sui premi speciali unitari per il 2009), disabili (sconto 50% o il 100% per le sole aziende con autorizzazione concessa entro il 31/12/2007), o assumono in sostituzione di lavoratrici/ori in astensione per maternità (sconto 50%).

Naturalmente la possibilità di ottenere sconti è legata al possesso di un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare.

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

DURC necessario per la richiesta di eventuali sconti.Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.Esso serviva fino alla “Manovra Salva Italia“ - di fine anno per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.Può essere richiesto dalle imprese, direttamente o attraverso i consulenti o le Associazioni, dagli enti pubblici appaltanti.Le imprese potranno richiedere il DURC per via telematica tramite il sito www.sportellounicoprevidenziale.it - attraverso i portali di INAIL, INPS o quello, in costruzione, delle Casse Edili - oppure consegnando il modulo allo sportello della Cassa Edile o inviandolo alla stessa per posta.

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Lo stesso conterrà il risultato delle verifiche effettuate parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione contributiva dell'impresa.Attenzione: il DURC sarà negativo se anche uno solo dei tre enti dichiarerà l'irregolarità dell'impresa stessa.Il DURC sarà emesso dalla Cassa Edile competente, cioè quella della provincia dove ha sede l'impresa o quella della provincia in cui si eseguono i lavori pubblici oggetto della richiesta.Il DURC verrà consegnato in copia originale direttamente allo sportello unico della Cassa Edile o inviato per posta, tramite raccomandata A/R, all'indirizzo del richiedente. La Convenzione del 15 aprile 2004 tra INAIL, INPS e Associazioni costituenti le Casse Edili prevede un termine massimo per l'emissione del DURC di 30 giorni ma i tre enti si sono impegnati a ridurre fortemente i tempi di risposta.

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

L'impresa è regolare nei confronti della Cassa Edile quando ha effettuato i versamenti contributivi mensili scaduti alla data della richiesta del DURC o dalla data indicata nella richiesta stessa. Nel caso di un DURC negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa nei lavori pubblici perderà l'aggiudicazione dell'appalto, non potrà stipulare contratti di appalto o subappalto; nei lavori privati avrà la sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA.

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Alpionline e Invio del file telematico (Mod. 10SM).Punto cliente è il frutto del progetto INAIL per la semplificazione degli adempimenti legati alla gestione del rapporto assicurativo ed è costituito da un insieme di funzioni online, raggruppate per servizi omogenei, che consentono anche l’adempimento degli obblighi connessi all’Autoliquidazione dei premi INAIL senza che sia più necessario recarsi presso le Sedi territoriali.Accesso a servizi online.L’area Grandi Utenti è riservata a quei soggetti (come Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Patronati, Associazioni…) che, sulla base di specifici accordi con l’INAIL, ed opportunamente e formalmente delegati dalle aziende e dei lavoratori a svolgere servizi per loro conto, sono stati abilitati mediante il rilascio di specifiche “password”. Gli utenti che rientrano nelle indicate categorie potranno ottenere l’abilitazione presso tutte le Sedi dell’INAIL.L’area Aziende è riservata alle ditte che hanno in corso rapporti assicurativi con l’INAIL: per accedere ai servizi si utilizza il proprio Codice Cliente e il codice PIN rilasciato dall’Istituto.

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Alpionline: calcolo del premio e invio della dichiarazione delle retribuzioni.Alla versione online della procedura ALPI per il calcolo del premio assicurativo (e dei contributi associativi) possono accedere sia le singole ditte, sia i soggetti abilitati ad agire per conto di quelle (Consulenti del lavoro, Commercialisti, Associazioni di categoria…).I vantaggi derivanti dall’utilizzo della procedura sono evidenti: una volta collegati e selezionata la funzione Autoliquidazione: Alpionline vengono proposti i dati caratteristici della azienda e le basi di calcolo del premio. A questo punto non resta che digitare le retribuzioni di competenza (una serie di controlli online guida l’operatore e segnala eventuali incongruenze azzerando di fatto la possibilità di errori) e lanciare il comando per lo sviluppo del calcolo.

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Terminata la fase di determinazione del dovuto, con l’ulteriore click del mouse si inoltra la dichiarazione salari verso gli archivi INAIL. L’Istituto, tramite posta elettronica, rilascia una ricevuta completa di riproduzione delle dichiarazioni trasmesse.Anche nel caso di utilizzo di procedure proprietarie per il calcolo del premio INAIL o per l’elaborazione delle dichiarazioni salari, le funzioni online contribuiscono a semplificare gli adempimenti offrendo la possibilità di richiedere e ottenere in via telematica il file con le basi di calcolo delle ditte rappresentate (accesso: Grandi Utenti) o della singola ditta che le richieda (accesso: Aziende), e di inviare, sempre in via telematica, il file contenente la dichiarazione delle retribuzioni.

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Consultazione ed Acquisizione delle basi di calcolo da Punto cliente.I soggetti abilitati possono sia consultare (funzione Autoliquidazione: Visualizza basi di calcolo) sia richiedere (funzione Autoliquidazione: Richiesta basi di calcolo) le basi di calcolo. In quest’ultimo caso il portale Punto Cliente elabora la richiesta e restituisce un file denominato BASI.TXT (in formato compresso WINZIP).

Invio telematico delle dichiarazioni delle retribuzioni.Le dichiarazioni delle retribuzioni prodotte in formato elettronico possono essere inviate utilizzando la funzione “Autoliquidazione: Invio Telematico Dichiarazione Salari”. La procedura chiederà di specificare il percorso di memorizzazione del file e, con un click del mouse, la dichiarazione sarà inoltrata verso gli archivi dell’Istituto. Al momento dell’invio del file viene sottoposto a controlli formali e sostanziali e dell’esito dell’operazione viene dato immediato riscontro con una ricevuta a video, copia del quale, insieme alla riproduzione dell’immagine delle dichiarazioni appena trasmesse, verrà inviata tramite posta elettronica al soggetto che ha compiuto l’operazione.

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Autoliquidazione INAIL 2011/2012

Vantaggi per l’utenza:Riduzione degli accessi presso le Sedi territoriali;L’utilizzo dei servizi online per la trasmissione delle dichiarazioni delle dichiarazioni comporta la proroga al 16 marzo del termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni stesse.

Comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte.Un ulteriore servizio telematico riguarda la possibilità data ai datori di lavoro di ridurre le retribuzioni presunte da utilizzare per il calcolo del premio anticipato. Ove ne ricorrano i motivi (diminuzione del personale per licenziamenti o dimissioni volontarie, ricorso alla cassa integrazioni guadagni, ridimensionamento della forza lavoro o altro) ed entro il termine fissato per il pagamento dei premi INAIL è ora possibile operare comunicando la riduzione in via telematica.

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CUD 2012

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE.La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Utilizzo della Certificazione:Il contribuente che nell’anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nella presente certificazione (CUD 2012), è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio;

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CUD 2012

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell’importo delle detrazioni della presente certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più diritto e che, pertanto, debbono essere restituite. Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in aggiunta ai redditi attestati

dalla presente certificazione, altri redditi propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve verificare se sussistono le condizioni per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione.

Scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF.Il contribuente può destinare: l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa; il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità; Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF non sono

in alcun modo alternative fra loro e possono pertanto essere entrambe espresse.

Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

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CUD 2012

Modalità di invio della scheda.Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2012 Persone Fisiche con le seguenti modalità: allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all’Amministrazione finanziaria; Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito; ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica. Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPS.La presente certificazione sostituisce la copia del modello 01/M che veniva consegnato, annualmente o alla risoluzione del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro al lavoratore dipendente in base alle norme preesistenti. Il lavoratore dipendente può utilizzarla per consegnarla all’INPS ai fini degli adempimenti istituzionali.

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CUD 2012

Certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali INPDAP.Con la presente certificazione vengono attestati al lavoratore dipendente i redditi imponibili ai fini delle prestazioni erogate dall’INPDAP. Trattenute per contribuzione a carico del lavoratore. Per i soggetti iscritti all’INPS l’importo complessivo dei contributi trattenuti viene attestato nel punto 6 per i lavoratori subordinati e nel punto 11 per i collaboratori. Tale importo non comprende le trattenute operate per i pensionati che lavorano.

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CUD 2012

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D’IMPOSTA – COMPILAZIONE DATI FISCALI.

Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale anche l’indirizzo completo della propria sede al quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni. Il soggetto deve altresì indicare il codice dell’attività svolta in via prevalente desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento del rilascio della certificazione.

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CUD 2012

ATTENZIONE: è terminata la fase sperimentale del flusso telematico del risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4). Da quest’anno entra a pieno regime la procedura del flusso telematico che prevede l’obbligo per i sostituti d’imposta della ricezione in via telematica tramite l’Agenzia delle entrate dei 730-4 dei dipendenti che hanno richiesto assistenza fiscale a un CAF o a un professionista abilitato. La ricezione dei dati può essere attuata direttamente presso la sede telematica del sostituto d’imposta, se questi è abilitato alla trasmissione telematica, oppure tramite un intermediario. I sostituti non in possesso di abilitazione telematica devono inviare, entro il 31 marzo 2012, all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione per indicare l’indirizzo telematico dell’intermediario delegato alla ricezione dei modelli 730-4.

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CUD 2012

Parte A - Dati generali. Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme. Nella parte A “Dati generali” il sostituto d’imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2011. Il punto 8 deve essere compilato qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR presso una forma di previdenza complementare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.

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CUD 2012

In tal caso indicare: per i soggetti per i quali, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57; per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005. per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Nel punto 9 va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005.

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Per la compilazione del punto 11 – Eventi eccezionali - è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:per i contribuenti vittime di richieste estorsive;per i contribuenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa; per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali; per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara;per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova.In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell’evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

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Parte B - Dati fiscali.Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi. Nella parte B “Dati fiscali” vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d’imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell’anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31/12/2006).Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

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Nel punto 1 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1,2,3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10, nonché al netto del contributo di solidarietà e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. stipendi, pensioni, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità e compensi corrisposti da terzi, borse di studio, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti occasionalmente.Quanto ai redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero , indicare la retribuzione convenzionale definita per l’anno 2011 dal Decreto Interministeriale 3 dicembre 2010.Qualora il reddito di cui al punto 1 comprenda redditi prodotti all’estero, l’ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato estero deve essere distintamente indicato nelle annotazioni.

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Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, indicare nel presente punto i compensi corrisposti al netto della quota esente di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni.In base a quanto stabilito dall’articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in presenza di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option, indicare nelle annotazioni: l’ammontare complessivo di dette remunerazioni; la parte dei compensi eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione erogati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98; la parte dei compensi eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98;la relativa imposta operata.

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Nel punto 2 va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell’esercizio di arti e professioni o di un’impresa commerciale, indennità percepite per l’esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale) per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR. Qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà di chiedere al datore di lavoro di tener conto di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, nella certificazione devono essere indicati: l’ammontare complessivo dei redditi percepiti, le ritenute operate e le detrazioni spettanti.

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Con riferimento ai redditi esposti nei medesimi punti, nelle annotazioni dovrà essere fornita distinta indicazione di ciascuna tipologia di reddito certificato (ad es. collaborazione coordinata e continuativa, esercizio di pubbliche funzioni, ecc.), del relativo importo, specificando altresì se trattasi di rapporto a tempo determinato o indeterminato. Nel punto 3 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione. Nel punto 4 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione. Ai punti 3 e 4 nelle annotazioni dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora questo sia di durata inferiore all’anno (data inizio e data fine).

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Nel punto 5 va indicato il totale delle ritenute d’acconto che il sostituito dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare. Le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto delle detrazioni e del credito d’imposta eventualmente riconosciuto per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. L’importo delle ritenute da indicare nel punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal sostituto d’imposta. Nel punto 6 va indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati.Nel punto 10 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2011. Nel punto 11 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuto a saldo per il periodo d’imposta 2011 dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati.

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Nel punto 13 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2012 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati.Gli importi evidenziati nei punti 6, 11 e 13 sono determinati sui redditi indicati ai punti 1 e 2 e comportano l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d’imposta successivo, ovvero in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di cessazione di rapporto di lavoro è necessario effettuare il calcolo dell’addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell’anno. In particolare andrà indicato al punto 10 l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente trattenuta dal sostituto a titolo d’acconto.Nel punto 14 va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

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Nel punto 15 va indicato l’importo dell’addizionale regionale all’IRPEF non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Nel punto 17 va indicato l’importo dell’addizionale comunale all’IRPEF effettivamente dovuto a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2011 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Ai fini dell’eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 21, 22 e 24 vanno indicati gli importi del primo e secondo o unico acconto relativi all’IRPEF nonché dell’acconto di addizionale comunale all’IRPEF trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell’assistenza fiscale nel periodo d’imposta per il quale è consegnata la certificazione.

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Il D.P.C.M. 21 novembre 2011 emanato in attuazione del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78 prevede il differimento di diciassette punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011. Nel punto 22 va indicato l’importo del secondo o unico acconto relativo all’Irpef effettivamente trattenuto. Nel caso in cui il sostituto presti assistenza fiscale anche al coniuge del sostituito, si dovrà indicare nelle annotazioni il dettaglio dei rispettivi acconti del sostituito e del coniuge, già compresi nei punti 21, 22 e 24. Tali importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell’importo eventualmente indicato nei punti 23 e 25. Qualora i predetti acconti non siano stati trattenuti per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, nei punti 31, 32 e 33 vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF di addizionale regionale all’IRPEF e di addizionale comunale all’IRPEF relativi all’anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

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Al punto 101 è indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del TUIR. Nel punto 102 va indicato l’importo totale delle detrazioni.Il punto 108 è riservato all’indicazione dell’importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili ex art. 15 del TUIR, indicati nel successivo punto 128. In tale punto deve essere altresì compresa la detrazione forfetaria relativa al mantenimento del cane guida, di cui va fatta espressa indicazione nelle annotazioni.Si precisa che nel caso in cui nel corso dell’anno si siano stipulati uno o più contratti di locazione, le diverse tipologie di canoni di locazione rispettivamente indicate nei commi da 01 a 1-ter dell’art. 16 del TUIR, il numero dei giorni per i quali l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale nonché la percentuale di spettanza della detrazione. Nel punto 114 deve essere indicato il credito d’imposta eventualmente riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.

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Relativamente all’importo evidenziato in questo punto, nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione di tutti gli elementi utili ai fini del calcolo del credito spettante. In particolare, con riferimento a ciascuno Stato estero ed a ciascuna annualità in cui il reddito prodotto all’estero è stato assoggettato a tassazione in Italia, devono essere indicati: l’anno d’imposta;il reddito prodotto all’estero; l’imposta pagata all’estero resasi definitiva; il reddito complessivo tassato in Italia; l’imposta lorda italiana; l’imposta netta dell’anno d’imposta in cui è stato percepito il reddito all’estero. Si precisa che, ai sensi dell’art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all’estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente del comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR) anche l’imposta pagata all’estero, da riportare nelle annotazioni è quella ridotta in misura corrispondente.

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In tal caso, nelle annotazioni il sostituto dovrà informare il contribuente che l’imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero assoggettato a tassazione in Italia ed il reddito estero effettivamente percepito. Nei punti da 120 a 125 vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare. Nel punto 120 l’importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari.Nel punto 127 vanno indicati: il totale degli oneri di cui all’articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari; le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10.Nel punto 128 va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%.

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Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l’importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l’importo va comunque indicato nelle annotazioni con l’apposita dicitura: “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”. Nel punto 129 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Nel punto 133 va indicato: il codice A qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 comma 2 del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:

redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l’intero anno;

redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92;

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reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;

il codice B nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall’art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR;

Nel punto 134 va indicato l’ammontare del reddito complessivamente erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata in base all’articolo 9, ovvero l’ammontare dei trattamenti pensionistici erogati al netto del contributo di perequazione applicato in base all’articolo 18, comma 22-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni.

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Dati relativi ai conguagliNei punti 204 e 205 deve essere indicato l’importo complessivo dei redditi corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d’imposta (già compreso, rispettivamente, nei punti 1 o 2). Le predette modalità di compilazione devono essere seguite anche qualora: si verifichi un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’estinzione del precedente sostituto; si verifichi l’interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all’estinzione del sostituto d’imposta e la successiva riassunzione da parte del sostituto subentrante; nell’ipotesi di successione mortis causa, l’erede prosegua l’attività del sostituto deceduto. Nei punti da 251 a 255 vanno indicati gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti per l’incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato: introdotto per il 2008 dall’articolo 2 del Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

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Per il 2011 il beneficio consiste nell’applicazione alle suddette componenti, nel limite complessivo di 6.000 euro lordi, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, a condizione che tali componenti accessorie siano erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. Si precisa che l’agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, i quali abbiano percepito nel 2010 redditi di lavoro dipendente, di ammontare non superiore al limite di 40.000 euro.In presenza di somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, le stesse devono essere assoggettate fino al limite di 6.000 euro lordi ad un’unica modalità di tassazione anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare somme erogate da altri soggetti. Nel punto 251, inoltre, devono essere indicati: l’intero compenso erogato per lavoro notturno;la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione.

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Nei punti da 301 a 305 vanno indicati gli importi complessivi dei redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e le relative ritenute operate e sospese: i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato; i compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.I compensi per lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore ad euro 9.296,22 al netto della deduzione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere indicati nel punto 301 per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta euro 3.098,74. Nelle annotazioni deve essere, comunque, indicato l’ammontare del predetto reddito escluso dalla tassazione.

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In presenza di compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, si dovrà dare distinta indicazione.Compensi relativi agli anni precedenti.Nei punti da 351 a 356 vanno indicati gli importi complessivi degli emolumenti arretrati di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, e le relative ritenute operate e sospese.Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale.Nei punti da 401 a 408 devono essere esposti i dati relativi alle indennità di fine rapporto e alle prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata per le quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973 e quelle assoggettate a titolo d’imposta.

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Vanno indicati in particolare: il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell’anno;le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative in cui il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto; le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell’anno, comprese le anticipazioni eventualmente erogate in anni precedenti. Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell’articolo 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti, ovvero in caso di eredità (TFR, prestazioni in forma di capitale, ecc.), deve essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che: nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell’avente diritto o erede; nel punto 408 deve essere indicata la percentuale spettante all’avente diritto o erede.

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Il sostituto deve invece rilasciare all’erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all’erede in qualità di lavoratore.

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D’IMPOSTA COMPILAZIONE DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI. La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati deve essere compilata ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS e all’INPDAP nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali, relativi all’anno riportato nell’apposito spazio previsto nello schema.

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PARTE C - Dati previdenziali e assistenziali. Inps. Nella presente certificazione i dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi. Soggetti tenuti alla certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali.I dati previdenziali di competenza dell’INPS devono essere certificati da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del decreto legge 6 luglio 1978 n. 352, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978 n. 467 , ovvero alla presentazione del Mod. DAP/12. Pertanto, la certificazione, per la parte relativa ai dati previdenziali di competenza dell’INPS, deve essere compilata anche da parte dei soggetti non sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia). Inoltre, devono essere certificati i compensi corrisposti durante l’anno 2011 ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata Inps.

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Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.Per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato l’obbligo della certificazione dei dati previdenziali ed assistenziali viene assolto dall’INPS in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.Casi particolari.Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari: contribuzione “aggiuntiva” versata facoltativamente dagli organismi sindacali;contribuzione “figurativa” versata ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996 per il periodo di corresponsione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito, assicurazioni, tributi erariali, monopoli di Stato, Poste, ecc.); contribuzione dovuta per gli amministratori locali.

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Sezione 1 – Lavoratori subordinati.Nel punto 1 – Matricola azienda – deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall’INPS al datore di lavoro.Il punto 2 – Ente pensionistico Inps –. Il punto 3 – Altro ente pensionistico – deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS (ad esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS). Nel punto 4 – Imponibile previdenziale – indicare l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l’importo complessivo delle competenze non mensili.

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Per gli operai dell’edilizia e per i lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari per la compilazione del punto 4: a) operai dell’edilizia. Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione. Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l’assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile, in forma mutualistica, di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest’ultima dell’onere della corresponsione del predetto trattamento.

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b) lavoranti a domicilio.I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l’analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare, il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità per la compilazione di tale campo: indicare l’importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia; indicare gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali. Nel punto 5 – Imponibile ai fini IVS.Nel punto 6 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti – va indicato l’importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore.

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Sezione 2 - Collaborazioni coordinate e continuative.Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l’anno 2011 ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS,  PARTE C - Dati previdenziali.Inpdap. Totale delle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di gennaio dello stesso anno che i sostituti d’imposta, tenuti al rilascio della certificazione di cui ai commi 6ter e 6quater devono trasmettere, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, riferiti ai dipendenti iscritti all’INPDAP. Il CUD è stato totalmente modificato divenendo certificazione riepilogativa dei dati contenuti nella Denuncia Mensile Analitica.

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Casi particolari. Ente in liquidazione. Nel caso di liquidazione di un’amministrazione pubblica, quest’ultima è tenuta alla certificazione per il tramite del commissario liquidatore. Successione tra Amministrazioni. In caso di incorporazione o fusione tra Amministrazioni, il dichiarante è tenuto alla compilazione di distinti quadri per la frazione di anno di competenza, valorizzando il campo 15 con il codice fiscale delle relative Amministrazioni. Analogo criterio vige in caso di trasferimento del lavoratore. Competenze arretrate. In caso di corresponsione di arretrati relativi ad anni precedenti va compilata un’apposita sezione, indicando gli imponibili ed i contributi dovuti per l’anno di riferimento.

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Conguaglio Fiscale di fine anno 2011

I datori di lavoro sono chiamati annualmente ad effettuare un adempimento riepilogativo, denominato conguaglio. La finalità del conguaglio è quella di correggere e adeguare alla complessa disciplina fiscale e contributiva le operazioni compiute dal datore di lavoro e dal sostituto d’imposta nei singoli periodi di paga dell’anno.A fine anno, principalmente nell’ambito della busta paga di dicembre, i datori di lavoro effettuano, nei confronti del personale in forza, due conguagli: il conguaglio fiscale e il conguaglio contributivo.

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Conguaglio Fiscale

Finalità.Il conguaglio fiscale è un adempimento cui sono chiamati i sostituti d’imposta (datori di lavoro, curatori fallimentari, Enti di previdenza ed assistenza) che nell’anno hanno corrisposto somme e valori quantificabili come redditi di lavoro dipendente (art 49, D.P.R. n. 917/1986, cd. Tuir) o come redditi ad essi assimilati (art. 50, Tuir).I sostituti d’imposta devono compiere il conguaglio 2011 tra le ritenute operate sugli emolumenti corrisposti in ciascuno periodo di paga dell’anno e l’imposta effettivamente e complessivamente dovuta nel periodo d’imposta, tenendo conto degli oneri deducibili, delle detrazioni per produzione reddito o per carichi di famiglia e delle detrazioni per oneri o per canoni di locazioni eventualmente spettanti al contribuente.Determinazione del reddito.I redditi di lavoro dipendente e assimilato sono determinati applicando i criteri fissati dall’art 51 del Tuir. Il periodo d’imposta è definito sulla base di un criterio di cassa allargato: sono redditi 2011 da conguagliare anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2012, se riferiti a spettanze del 2011.

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Conguaglio Fiscale

Termini del conguaglio.Il conguaglio deve essere operato entro il 28 febbraio 2012 o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questo avviene nel corso del 2011.Conguaglio complessivo.Ai soli fini del conguaglio di fine anno, la disciplina tributaria consente al lavoratore di chiedere al proprio sostituto d’imposta di considerare anche redditi di lavoro dipendente e/o ad essi assimilati erogati da altri soggetti. La richiesta del lavoratore deve pervenire al sostituto entro il 12 gennaio 2012.Pluralità dei rapporti nell’anno.In presenza di più rapporti nell’anno con lo stesso percettore, in sede di conguaglio, il datore di lavoro deve sempre considerare le somme e i valori complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell’anno e indipendentemente dal fatto che il lavoratore ne abbia fatto richiesta.

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Conguaglio Fiscale

Operazioni societarie.Nel caso in cui, nel corso del 2011, si sia verificato il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, in conseguenza ad operazioni straordinarie societarie (fusioni o scissioni di società, cessioni d’azienda o di un ramo d’azienda, affitti, donazioni o conferimenti d’azienda, successioni) il nuovo sostituto d’imposta è tenuto a completare gli adempimenti fiscali già parzialmente eseguiti dal precedente datore di lavoro nel periodo d’imposta.Il datore di lavoro subentrante deve, in particolare:Effettuare le ritenute d’acconto sulla totalità del reddito di lavoro dipendente e/o ad esso assimilato, tenendo conto anche dell’operato del precedente sostituto; Effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno 2011;Rilasciare il modello Cud per l’intero periodo d’imposta.

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Conguaglio Fiscale

Curatori fallimentari.Anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori , in quanto sostituti d’imposta, devono effettuare le operazioni di conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti e/o assimilati in ciascun periodo di paga e l’imposta complessivamente dovuta nel periodo di imposta 2011. Se il curatore fallimentare subentra al sostituto fallito, ma, nel 2011, non liquida alcun compenso ulteriore, è comunque tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale considerando le somme liquidate e le ritenute operate dal datore di lavoro nel corso dei periodi di paga del 2011.

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Conguaglio Fiscale

Novità 2011.E’ opportuno che i sostituti d’imposta pongano particolare attenzione alle novità dell’anno che possono avere impatti sul conguaglio. Le novità di quest’anno non coinvolgono la generalità dei dipendenti, in quanto sono frutto di discipline settoriali o speciali. La struttura complessiva del conguaglio fiscale 2011 può quindi considerarsi di massima confermata. Le novità oggetto di approfondimento possono essere di ausilio sia per i sostituti d’imposta che presentano la casistica nel 2011 che per coloro che debbano gestirla in successivi periodi d’imposta.

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Conguaglio Fiscale

Quantificazione imposte.Nell’applicare le imposte, è opportuno prendere in considerazione le novità che riguardano:l’assoggettamento al contributo del 10% per dirigenti e collaboratori del settore finanziario alla luce delle modifiche apportate dalla Manovra economica;l’applicazione dell’incentivo fiscale nei confronti dei lavoratori rientrati dall’estero;l’eventuale liquidazione del contributo di solidarietà in caso di redditi annui di importo superiore a € 300.000 previsto dalla manovra di Ferragosto;le criticità emerse in tema di addizionali all’Irpef;e, infine, le rettifiche alla tassazione operata nei confronti delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

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Conguaglio Fiscale

Determinazione del reddito per lavoratori inviati all’estero.Per i dipendenti che prestano attività lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, il reddito erogato non è determinato con modalità analitica, ma forfetariamente, sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (art. 51, c. 8-bis, Tuir). Gli importi sono determinati sulla base del differente settore economico di attività aziendale e, in subordine, sulla base della qualifica del dipendente e della retribuzione annua a lui spettante. Nel 2011, l’Agenzia delle entrate (circ. n. 20/2011) ha fornito il proprio orientamento sull’applicazione delle retribuzioni convenzionali nei confronti di lavoratori part-time o in caso di azienda appartenente a settore non contemplato nel decreto. Se il datore di lavoro ha gestito le tematiche in modo non conforme, in sede di conguaglio di fine anno può rettificare il proprio operato.

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Conguaglio Fiscale

Dipendente part-time.L’agenzia delle entrate è intervenuta anche sull’applicazione delle retribuzioni convenzionali nei confronti dei dipendenti part-time: se il contratto di lavoro prevede una prestazione lavorativa a tempo parziale, la retribuzione convenzionale stabilita nelle tabelle allegate al D.M. può essere ridotta proporzionalmente alla riduzione dell’orario di lavoro.

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Conguaglio Fiscale

Quantificazione delle imposte: stock option , incentivo al rientro e contributo di solidarietà.Stock-option settore finanziario.E’ stata modificata la disciplina applicabile a bonus e stock option percepite da dirigenti e collaboratori operanti nel settore finanziario. La Manovra economica (D.L. n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011) ha, infatti, incrementato la quota di retribuzione incentivante su cui applicare il prelievo addizionale. Ne consegue che:fino al 16 luglio 2011, i bonus e le stock option corrisposti scontano un’imposta addizionale del 10% per la parte eccedente il triplo della retribuzione fissa;dal 17 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., la retribuzione incentivante erogata va assoggettata al prelievo addizionale se eccede la retribuzione fissa.

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Conguaglio Fiscale

L’Agenzia delle entrate (circ. n. 41/2011) ha precisato che la modifica riguarda esclusivamente l’imponibile da assoggettare al prelievo addizionale e che non si applica alle somme già corrisposte. Ne consegue che in sede di conguaglio non devono essere riprese a tassazione somme corrisposte e correttamente non assoggettate prima della modifica normativa.

Determinazione della retribuzione imponibile.Per le somme corrisposte:entro il 16/07/2011: imponibile 10%= retribuzione variabile (RV)-3* retribuzione fissa (RF); dal 17/07/2011: imponibile 10%= retribuzione variabile (RV) – retribuzione fissa (RF).

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Conguaglio Fiscale

Legenda:RF = importo annuo delle componenti retributive fisse previste dal contratto di lavoro o di collaborazione, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;RV = sommatoria dei premi e delle incentivazioni realizzate con azioni (stock option) che maturano nell’anno.L’Agenzia delle entrate ha anche fornito un chiarimento importante ai sostituti d’imposta che nel 2011 devono corrispondere la retribuzione variabile in forma rateale, specificando che le rate erogate prima del 17 luglio 2011 rilevano esclusivamente nella verifica della quota parte assoggettabile.

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Conguaglio Fiscale

Incentivo rientro lavoratori.Nel corso del 2011, due provvedimenti (D.M. 3 giugno 2011; Ag. ent., provv. Prot. 97156/11) hanno dato attuazione alla legge relativa agli “Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia” (legge n. 238/2010).L’agenzia delle entrate ha precisato che i lavoratori dipendenti interessati a fruire dei benefici devono presentare apposita richiesta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di assunzione. In merito agli adempimenti del sostituto d’imposta, le ritenute devono essere operate sulla parte imponibile dei redditi corrisposti ai lavoratori interessati, ridotta alle percentuali previste dalla norma (20% per le lavoratrici e 30% per i lavoratori), a partire dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta. A fine anno, o alla cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto è tenuto ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate nei differenti periodi di paga e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto delle percentuali indicate, corrisposto a partire dalla data di assunzione.

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Conguaglio Fiscale

Contributo di solidarietà.La Manovra di Ferragosto (D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011) ha stabilito che i contribuenti soggetti ad Irpef con reddito complessivo annuo superiore a € 300.000, dal 2011 al 2013, siano soggetti ad un contributo di solidarietà. Il contributo è dovuto nella misura del 3% e si applica sulla parte di reddito eccedente la soglia di € 300.000. La normativa non si applica ai dipendenti pubblici e ai pensionati, a cui, altre disposizioni hanno già disposto un trattamento analogo al superamento di € 90.000 di reddito.Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef.In caso di coinvolgimento dei sostituti d’imposta, per l’anno 2011 la trattenuta dovrà essere presumibilmente effettuata solo in sede di conguaglio di fine anno.Per il versamento degli importi dovuti, l’agenzia delle entrate istituirà appositi codici tributo.

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Conguaglio Fiscale

Addizionali problematiche.In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta devono determinare le addizionali comunali e regionali all’Irpef dovute da dipendenti e percettori di redditi assimilati per l’anno d’imposta 2011. L’operazione deve essere effettuata con un’attenzione particolare, perché negli ultimi anni si è assistito ad un intreccio di discipline dirette da un lato a introdurre il federalismo fiscale e dall’altro a recuperare situazioni di squilibrio finanziario degli enti locali.

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Conguaglio Contributivo

Finalità.Il conguaglio della retribuzione utile a fini contributivi ha, in genere, la finalità di:Quantificare correttamente, nel rispetto della normativa in vigore, l’imponibile contributivo;Applicare con esattezza le aliquote correlate a tale imponibile;Imputare all’anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione imponibile, i cui adempimenti contributivi sono assolti con la denuncia del mese di gennaio dell’anno successivo.

Determinazione dell’imponibile.Per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo maturati dal lavoratore nell’anno di competenza, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

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Conguaglio Contributivo

Termini.Le operazioni del conguaglio contributivo 2011 possono essere effettuate, tramite le denunce Uniemens , entro i seguenti termini:Competenze dicembre 2011 ( trasmissione 31 gennaio 2012 e versamento 16 gennaio 2012);Competenze gennaio 2012 (trasmissione 29 febbraio 2012 e versamento 16 febbraio 2012), senza aggravio di oneri accessori;Competenze febbraio 2012 ( trasmissione 31 marzo 2012 e versamento 16 marzo 2012), senza aggravio di oneri accessori con riferimento alle sole operazioni di conguaglio riguardanti il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure operazioni di conguaglio riguardanti il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative.compensative.

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Conguaglio Contributivo

Ipotesi da verificare.I principali elementi sui quali focalizzare l’attenzione nell’ambito delle operazioni di conguaglio contributivo di fine anno 2011 sono i seguenti:Elementi variabili delle retribuzioni di dicembre 2011 corrisposti in gennaio 2012;Massimale contributivo e pensionabile;Contributo aggiuntivo Ivs 1%;Operazioni societarie straordinarie: le operazioni di conguaglio devono essere eseguite dal datore di lavoro subentrante;Versamenti di quote Tfr al Fondo di Tesoreria per le aziende soggette.

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Conguaglio Contributivo

Elementi variabili.Definizione.I datori di lavoro possono tenere conto degli eventi e degli elementi non conosciuti nel mese di competenza e che comporta una variazione dell’imponibile contributivo nel mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori .Gli eventi o elementi interessati possono essere i seguenti: compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta o missione, indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’ Inps, indennità riposi per allattamento, giornate retribuite per donatori sangue, riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’Inail, permessi non retribuiti.Tali informazioni vengono fornite all’Inps, nella denuncia UniEmens, mediante l’utilizzo delle variabili retributive.

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Conguaglio Contributivo

Massimale contributivo e pensionabile.Definizione.Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, è stabilito un massimale contributivo e pensionabile annuo. Il massimale trova applicazione per la sola aliquota contributiva dovuta al fondo pensione (Ivs); ivi compresa l’aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore. Per l’anno 2011, il massimale è fissato in € 93.622,00. Raggiunto il massimale, sulla parte eccedente, sono versate solo le contribuzioni minori.

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Conguaglio Contributivo

Contributo aggiuntivo Ivs.Definizione.Il contributo aggiuntivo è dovuto da parte dei lavoratori con aliquota pensionistica a proprio carico inferiore al 10% e con retribuzione annua superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile. Per l’anno 2011, tale fascia è fissata in € 43.042,00. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione: la contribuzione aggiuntiva è dovuta al superamento della soglia retributiva mensile di € 3.587,00, salve operazioni di conguaglio.Novità 2011.Nell’ottica di gestire il conguaglio contributivo 2011, è utile focalizzare alcune novità che sono intervenute in ambito contributivo nel corso del 2011 per valutarne gli eventuali riflessi sulle operazioni di conguaglio.

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Conguaglio Contributivo

Contribuzione Rol ed ex festiva.Una prima importante novità 2011 è rappresentata dalla contribuzione su permessi non goduti (Rol ed ex festività). I datori di lavoro, infatti, sono stati chiamati ad assolvere gli obblighi contributivi anche sui permessi non goduti in modo analogo a quanto già avviene per le ferie non godute.

Termini.I termini per fruire dei permessi possono essere stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, di secondo livello o per il tramite di pattuizioni individuali.Nel caso di mancato godimento e/o pagamento dei permessi, gli adempimenti contributivi possono essere assorti dal datore di lavoro nel mese successivo a quello in cui tali compensi maturano. Il primo termine utile per il versamento della contribuzione su permessi non goduti è stato fissato al 17 ottobre 2011 ( Inps, mess.n. 14605/2011).

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Conguaglio Contributivo

Sgravio contributivo dei premi di risultato.La legge n. 247/ 2007 ha disposto l’abrogazione del previgente regime di decontribuzione e la sua sostituzione, per il triennio sperimentale 2008-2010, con un sistema di sgravi contributivi diretti a incentivare la contrattazione di secondo livello, concessi su domanda delle imprese e accolti nel limite delle risorse stanziate. Gli sgravi contributivi relativi agli anni 2009 e 2010 coinvolgono anche l’anno 2011 per le ragioni di seguito sintetizzate. Sgravio 2009.I datori di lavoro che, nel 2010, hanno beneficiato dello sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni di secondo livello erogate nel 2009, nel corso del 2011 hanno potuto rideterminare il tetto massimo dello sgravio 2009 beneficiando eventualmente di un’ulteriore quota di sgravio.

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Conguaglio Contributivo

Sgravio 2010.Al fine di applicare lo sgravio contributivo anche per l’anno 2010, occorre attendere il decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero delle finanze, di cui al momento in cui si scrive non è nota l’approvazione. Dal decreto ministeriale discende l’apertura della procedura per presentare le domande di sgravio all’Inps con riferimento agli importi maturati nel 2010 e le successive fasi di accoglimento e di liquidazione dello sgravio sulla base delle istruzioni che l’Istituto fornirà. Sgravio 2011.Anche per l’anno 2011, inoltre, continua ad essere previsto uno sgravio contributivo sulla retribuzioni di secondo livello . tuttavia, in merito allo sgravio 2011, si è in attesa del previsto decreto attuativo che al momento in cui si scrive risulta ancora da emanare. Nel decreto devono essere chiariti i criteri, le modalità e l’individuazione delle somme interessate dal nuovo sgravio contributivo.

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Conguaglio Contributivo

Assistenza sanitaria.Nel momento in cui il datore di lavoro determina l’imponibile contributivo 2011, fra gli altri aspetti rilevanti, deve tener conto del trattamento contributivo previsto per i contributi destinati a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fine assistenziale. Tali contributi sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi e, per la sola quota posta a carico del datore di lavoro, sono soggetti al contributo di solidarietà del 10% gravante sul datore di lavoro. Anno 2011.Ai fini del conguaglio 2011, è utile evidenziare che le due discipline di riferimento, fiscale e contributiva, prevedono l’esclusione dei contributi di assistenza sanitaria dalla base imponibile, ma modulano in modo autonomo e differenziano i requisiti di tale esclusione.

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Conguaglio Contributivo

Esclusione dei contributi di assistenza sanitaria

Dall’imponibile contributivo(art.6, c.4, lett. f, D. Lgs n.314/1997)

“I contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate o accantonate… a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione”.

Dall’imponibile fiscale (art 51, c.2, lett. a del Tuir)

“I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di interventi stabiliti con il decreto del Ministro della salute (di cui all’art 10, c. 1, lett. e-ter )per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20”.

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Colf e Badanti

A cura di:

Lavoro Domestico – Contratti Stipulabili

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Colf e Badanti

Adempimenti antecedenti l’assunzione

Per i lavoratori Italiani:Datore di Lavoro: concorda con il lavoratore orario, retribuzione, ferie, ecc..

 Redige il contratto di lavoro

Lavoratore: è in possesso di: codice fiscale, un documento d’identità, tessera sanitaria.Per i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno:Datore di Lavoro: attende il decreto flussi e richiede l’autorizzazione al lavoro, tramite domanda on-line;Lavoratore: con il nulla osta ottiene il Visto dal Consolato italiano. Il lavoratore entra dunque in Italia ed entro 8 giorni firma il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell’immigrazione.

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Colf e Badanti

Adempimenti antecedenti l’assunzione

Per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno:

Datore di Lavoro: Redige il contratto. Compila il Mod. Q “contratto di

soggiorno” e lo invia allo Sportello Unico dell’immigrazione; ne fornisce copia

anche al lavoratore;

Lavoratore: Ha il permesso di soggiorno valido per lavorare e sottoscrive il

modello Q “contratto di soggiorno”.

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Colf e Badanti

A cura di:

Come formalizzare l’assunzione

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Colf e Badanti

Cosa deve essere indicato nella lettera di assunzione

Data di inizio del rapporto di lavoro; Causa di cessazione (eventuale); Durata del periodo di prova; Categoria di inquadramento e anzianità di servizio; Retribuzione concordata; Convivenza o meno con il datore di lavoro; Condizioni di vitto e alloggio (ove previsto); Orario di lavoro; Giorno di riposo settimanale o mezza giornata di riposo; Periodo concordato per usufruire delle ferie spettanti; Previsione di eventuali spostamenti per motivi familiari.

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Colf e Badanti

Criteri di calcolo della retribuzione

Per il lavoratore con retribuzione fissa mensile, la paga giornaliera e oraria da assumere come base di computo delle maggiorazioni e delle indennità previste dal contratto si determinano con i seguenti criteri:

retribuzione giornaliera = retribuzione mensile : 26retribuzione oraria = (retribuzione mensile x 12 : 52) : orario settimanale

  Per il lavoratore retribuito a paga oraria la retribuzione giornaliera e

mensile si determinano con i seguenti criteri:

retribuzione giornaliera = (retribuzione oraria x ore settimanali x 52 : 12) :26retribuzione mensile = (retribuzione oraria x ore settimanali x 52) : 12

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Colf e Badanti

A cura di:

Calcolo dei contributi

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Colf e Badanti

A cura di:

Calcolo della tredicesima

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Colf e Badanti

TREDICESIMA: Operazioni di calcolo

Colf con paga mensile di € 600,00 assunta il 1/07/2011.

La tredicesima è pari a 6 dodicesimi di € 600,00 cioè € 300,00

 

Colf con paga oraria di € 10,00 e orario contrattuale di 20 ore settimanali,

assunta il 01/01/2011.

Paga settimanale: 10,00 x 20 = 200,00

Paga annua: 200,00 x 52 = 10.400,00

Tredicesima: 10.400,00 / 12 = 866,67

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Colf e Badanti

A cura di:

Calcolo della tredicesima

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Colf e Badanti

A cura di:

Calcolo delle ferie

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Colf e Badanti

Malattia

Avvertire immediatamente il datore di lavoro, salvo cause di forza

maggiore o impedimenti, entro l’orario previsto per l’inizio della

prestazione lavorativa;

Deve far pervenire al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio, il

certificato del medico rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della

malattia.

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Colf e Badanti

A cura di:

Malattia

Cosa deve fare il datore di lavoro:L’Inps non paga alcuna indennità;Quando è ammalato, il lavoratore domestico, convivente o non convivente, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, per periodi differenti secondo l’anzianità maturata presso la stessa famiglia.

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Colf e Badanti

Infortunio sul lavoro Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di infortunio?

Dopo aver prestato il Primo Soccorso, deve denunciare l’incidente all’inail Entro le 24 ore e telegraficamente per gli infortuni mortali; Entro due giorni dalla ricezione del certificato di infortunio, per gli eventi

pronosticati non guaribili in tre giorni:il lavoratore deve controfirmare il modulo di denuncia infortunio che il datore avrà

predisposto per ottenere, a secondo dei casi, le prestazioni dell’inail. Entro due giorni deve presentare una denuncia all’autorità di pubblica

sicurezza; Deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di

assenza; Deve conservare il posto di lavoro per un numero di giorni relativamente

all’anzianità di servizio: 10 giorni per anzianità fino a sei mesi 45 giorni se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio 180 giorni se l’anzianità di servizio supera i due anni

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Colf e Badanti

Indennità di maternità

In cosa consiste l’indennità di maternità?L’indennità è pari all’80% del salario normale, sul quale sono pagati i contributi

Le lavoratrici domestiche hanno diritto all’indennità se: Nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a

loro carico 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico;

Nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria risultano versati a loro carico almeno 26 contributi settimanali, anche se in settori diversi da quello del lavoro domestico.

Nel calcolo dell’indennità valgono solo i periodi di lavoro come lavoratrice domestica

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Servizio Paghe on-line:Servizio Paghe on-line:Una modalità innovativaUna modalità innovativa

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martedì 11 aprile 2023

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martedì 11 aprile 2023

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martedì 11 aprile 2023

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Cedolino Bollato

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Foglio Presenze

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Risultati Autoliquidazione INAIL

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Risultati Autoliquidazione INAIL

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Risultati Autoliquidazione INAIL

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martedì 11 aprile 2023

Nota Contabile

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martedì 11 aprile 2023

Nota Contabile

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Modello F24

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Fine Presentazione

a cura di:

OPEN Dot Com Spa

Servizio Paghe on-line

www.opendotcom.it [email protected] tel. 0171/700700

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Allegati

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Allegati

Allegato 1:Registrazione Utente.

Allegato 2:Gestione del Profilo Utente.

Allegato 3:Adesione al Servizio Paghe On-line.

Allegato 4:Procedura d’apertura richieste d’assistenza (Ticket).