Corso di formazione per insegnanti e istruttori di scuola guida

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Corso di formazione per insegnanti/istruttori di scuola guida 23/02/2013

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Corso di formazione per insegnanti/istruttori di scuola guida 23/02/2013

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Argomenti: -  Gerarchia delle fonti

giuridiche. -  I consorzi.

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LA GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE

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GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE

Le norme giuridiche possono scaturire da fonti diverse, le quali sono ordinate secondo una scala gerarchica per effetto della quale nessuna norma proveniente da una fonte di grado inferiore può validamente porsi in contrasto con una norma proveniente da una fonte di grado superiore.

LE FONTI DEL DIRITTO:

Il termine fonte solitamente indica una sorgente. Per similitudine indichiamo come fonti del diritto gli atti (Leggi, Decreti, Regolamenti ecc.) e i fatti (il formarsi delle consuetudini) dai quali scaturiscono norme giuridiche.

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GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE

COSTITUZIONE

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGI ORDINARIE E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

REGOLAMENTI GOVERNATIVI

CONSUETUDINI O USI CONSUETUDINE O USI

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GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE

Al primo posto nella gerarchia delle fonti del diritto troviamo le fonti costituzionali: v LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA v LE LEGGI COSTITUZIONALI

Trovandosi al primo posto nella scala gerarchica, le norme costituzionali prevalgono sempre, in caso di contrasto, su qualsiasi altro tipo di norma.

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GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE

Al secondo posto si collocano le cosiddette fonti primarie che a loro volta si suddividono in:

a)  FONTI STATALI, che comprendono: Leggi ordinarie,

approvate dal Parlamento; ·Decreti legge e Decreti legislativi, deliberati con diversa modalità dal Governo;

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GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE

b)  FONTI REGIONALI E PROVINCIALI che comprendono: Leggi regionali valide solo sul territorio della Regione; Leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano, ugualmente valide solo nei rispettivi territori;

c) FONTI COMUNITARIE, che comprendono: Trattati,

regolamenti e direttive dell'Unione europea. È da sottolineare che tali fonti, nelle materie ad esse riservate per il principio di competenza, prevalgono sulle fonti primarie nazionali.

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GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE

Al terzo posto troviamole fonti secondarie: I regolamenti, che possono essere emanati da vari organi della Pubblica Amministrazione: a) Governo e dai singoli ministri; b) da organi regionali, provinciali e comunali; c) da altri organi della Pubblica Amministrazione. I regolamenti sono considerati fonte secondaria del diritto e non possono modificare le norme contenute nelle fonti primarie.

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GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE

I regolamenti, sebbene siano considerati una fonte secondaria, non sempre contengono norme di poco conto o di interesse limitato. Sono regolamenti (comunali) a stabilire se e quando si può circolare in auto nel centro cittadino; dove si può parcheggiare liberamente o a pagamento.

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GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE

· LE CONSUETUDINI (O USI): norme che non sono state scritte né poste da alcuna autorità. Nascono dalla ripetizione costante e generale di atti compiuti nella convinzione di adempiere a un dovere giuridico cosicché alla fine rispettarle è diventato un obbligo.

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GERARCHIA DELLE FONTI GIURIDICHE

IN DEFINITIVA

v Le consuetudini non possono validamente porsi in contrasto con alcuna norma scritta

v I regolamenti non possono validamente

porsi in contrasto con le fonti primarie v Le fonti primarie non possono

validamente porsi in contrasto con la Costituzione.

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I CONSORZI

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I Consorzi

Lo scopo consortile Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

La causa del consorzio ha natura mutualistica e non lucrativa. Il consorzio ha lo scopo di accrescere i guadagni diretti delle consorziate e non di conseguirne direttamente (per poi redistribuirli).

Eccezione è costituita dalle società consortile nelle quali convivono lo scopo mutualistico e la finalità lucrativa.

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I Consorzi

L’atto costitutivo

La forma

Il consorzio deve essere costituito mediante atto scritto (forma prescritta per la validità dell’atto).

Qualora siano conferiti al consorzio beni immobili o registrati sarà necessaria la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico

Normalmente la forma e quella della scrittura privata autenticata

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I Consorzi (con attività interna)

L’atto costitutivo: i contenuti - La durata: se non disposto altrimenti 10 anni.

- L’oggetto: per i consorzi stabili l’oggetto esclusivo è l’esecuzione dei contratti pubblici.

- Sede dell’ufficio eventualmente costituito.

- Obblighi assunti dai consorziati.

- Organi consortili e relativi poteri.

-Condizioni di ammissione dei nuovi consorziati (forma scritta).

- Casi di recesso.

- Le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.

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I Consorzi (con attività interna)

La disciplina dell’attività - I consorziati devono consentire ai controlli ed alle ispezioni previste dal contratto.

- Le deliberazioni consortili ove non diversamente previsto sono prese a maggioranza dei membri: non è prevista esplicitamente una assemblea.

- Nei rapporti tra consorzio ed amministratore vigono le norme sul mandato. Gli amministratori possono essere esterni e possono costituire un organo collegiale.

- Il recesso o l’esclusione determinano la perdita del diritto alla quota intesa come parte dell’attività consortile. Lo statuto disciplina i casi di esclusione (fallimento, cessazione attività ecc.) con deliberazione (ove non diversamente previsto) unanime.

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I Consorzi (con attività interna)

La disciplina dell’attività - La cessione dell’azienda comporta l’automatica cessione del rapporto consortile.

- La quota di partecipazione al consorzio non è autonomamente cedibile.

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I Consorzi (con attività interna)

Lo scioglimento I casi previsti dalla legge:

- decorso del termine;

- Conseguimento dell’oggetto o perdita della possibilità di conseguirlo;

- Volontà unanime dei consorziati;

- Per cause previste dal contratto.

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I Consorzi (con attività esterna)

I consorzi esterni I consorzi con attività esterna sono quelli in cui è stato istituito un ufficio destinato a svolgere rapporti con i terzi. (consorzi stabili appartengono a tale tipologia).

I consorzi esterni devono iscrivere presso il registro imprese entro 30 giorni:

- denominazione, oggetto e sede;

- Denominazione consorziati;

- Presidenza, direzione e rappresentanza;

- Formazione del fondo consortile e liquidazione.

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I Consorzi (con attività esterna)

I rapporti tra consorzio e consorziati Quando il consorzio opera in nome e per conto dei consorziati è un rappresentante vero e proprio => si applicano le regole sul mandato.

Quando il consorzio opera in nome proprio ma per conto dei consorziati rispondono, solidalmente con il fondo consortile, i consorziati stessi.

Se il consorzio ha agito in nome solo di alcuni consorziati, solo questi ne risponderanno solidalmente con il fondo (garanzie).

Per le obbligazioni assunte per conto del consorzio dalle persone che ne hanno la legale rappresentanza ne risponde unicamente il fondo consortile.

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I Consorzi (con attività esterna)

Il fondo consortile Il fondo è costituito dai versamenti iniziali, da quelli successivi e dalle eventuali entrate.

Il fondo è ordinariamente ripartito in quote che rappresentano il diritto a partecipare alle attività e, ovviamente, il diritto a votare in assemblea.

Può essere previsto il voto per quote anziché quello “ per teste”.

La quota del fondo non può essere liquidata sino a che il consorzio prosegue le sua attività. Può essere liquidata la quota del consorziato escluso o receduto.

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I Consorzi (con attività esterna)

Le società consortili I consorzi possono assumere le forme delle società commerciali.

Problemi di applicazione delle norme in materia societaria ai consorzi:

- possibilità per lo statuto di prevedere l’obbligo di contribuzione da parte dei consorziati. (opportunità della disciplina).

- Possibilità per le società consortili di distribuire utili;

- Ingresso nuovi soci;

- Recesso ed esclusione;

- Modalità del voto (teste o quote).

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Grazie per l’attenzione

Dott. Giuseppe Morelli