CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI · 2019-11-14 · Alla delega di cui al comma 1 deve essere...

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1 CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI Ex Accordo Conferenza Stato Regioni 21-12-2011 Docente: Stefano Manna

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CORSO DI FORMAZIONE

PER I LAVORATORI Ex Accordo Conferenza Stato Regioni 21-12-2011

Docente: Stefano Manna

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L’APPROCCIO ALLA PREVENZIONE ATTRAVERSO IL D.Lgs. 81/2008

PER UN PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA

E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

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D. Lgs. 81/08 E I SOGGETTI DEL “FARE”

DATORE DI LAVORO

DIRIGENTI

LAVORATORI Tipici e Atipici

PREPOSTI

“APPALTI” SOGGETTI TERZI PRESTAZIONI SOGGETTE A IVA

Relazioni gerarchiche

Relazioni contrattuali

a cura di Stefano Manna if...srl Ancona

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IL DIRIGENTEColui che • SOVRINTENDE• ORGANIZZA• DISPONEnell’ambito delle competenze e dei poteri riconosciutigli

COSA DEVE FARE?

• PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO

• IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO

• VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO

ESEGUITE

• INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO

MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA

CHI E’?

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La persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla

natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro

organizzando l'attività' lavorativa e vigilando su di essa.

Dirigente: definizione (D. Lgs 81/2008 art. 2)

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IL PREPOSTO

COLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO ESORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI POTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZAI POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DIMEZZI E STRUTTURE

COSA DEVE FARE?

• SEGNALARE CARENZE O INEFFICIENZE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

• FAR OSSERVARE LE MISURE DI PREVENZIONE

DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO E DAI DIRIGENTI

• VIGILARE SUI LAVORATORI

CHI E’?

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Preposto: definizione (D. Lgs 81/2008 art. 2)La persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico

conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive

ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed

esercitando un funzionale potere di iniziativa;Il preposto è quindi,un responsabile di terzo livello nell'ambito della organizzazione della

sicurezza ed è in genere una persona diversa dal dirigente e dal datore di Lavoro.

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A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs 81/2008 alla gestione della sicurezza è necessario definire chi fa cosa rispetto agli obblighi di cui agli artt. 17 - 18 - 19 (relativi a datore di lavoro, dirigenti e preposti) D. Lgs 81/2008. L'individuazione dei destinatari delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere effettuata facendo riferimento alla ripartizione interna delle specifiche competenze, così come regolate dalle norme, dai regolamenti o dagli statuti che governano i singoli enti.

IL RUOLO DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI NEL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE

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IL LAVORATORE

CHI E’?

PERSONA CHE PRESTA IL PROPRIO LAVOROALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO(EQUIPARATI: soci lavoratori di cooperative o società, utenti di servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e professionale, allievi di istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale; contratti atipici ESCLUSI addetti a servizi domestici e familiari con rapporto di lavoro subordinato anche speciale)

COSA DEVE FARE?

• OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO

• NON RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA, SEGNALAZIONE E CONTROLLO

• NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA O ALTRUI SICUREZZA

• UTILIZZARE CORRETTAMENTE I DPI

• SEGNALARE IMMEDIATAMENTE CONDIZIONI DI PERICOLO

• SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI e PARTECIPARE

ATTIVAVAMENTEAD INIZIATIVE INFORMATIVE E FORMATIVE

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TIPOLOGIA DI LAVORO

OBBLIGHI DI TUTELA

SOGGETTO OBBLIGATO

SORVEGLIANZA SANITARIA

SOGGETTO OBBLIGATO

Somministrazione di lavoro

Informazione e formazione generica

Somministratore*

Obblighi relativi ai rischi specifici

Datore di lavoroUtilizzatore

Obbligatoria se prevista dalla legge in base alla valutazione dei rischi

Datore di lavoro

Utilizzatore

Orario ridotto, modulato, flessibile

Tutti gli obblighi previsti dalla normativa

Datore di lavoro

Obbligatoria se prevista dalla legge in base alla valutazione dei rischi

Datore di lavoro

Lavoro a progetto

Tutti gli obblighi previsti dalla normativa se la prestazione è resa nei luoghi di lavoro del committente

Datore di lavoroUtilizzatore

Obbligatoria se prevista dalla legge in base alla valutazione dei rischi

Datore di lavoro

Utilizzatore

Lavoro occasionale

Tutti gli obblighi previsti dalla normativa se il compenso annuo è superiore a 5000€ o la prestazione supera i 30 giorni

Datore di lavoroUtilizzatore

Obbligatoria se prevista dalla legge in base alla valutazione dei rischi

Datore di lavoro

Utilizzatore

ATIPICI

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D.Lgs. 163/2006

D.Lgs.81/2008 D.P.R. 207/2010

Codice Appalti

U.T. Salute e Sicurezza sul

lavoro

Art.26 ( DUVRI)

TitoloIV (PSC)D.Lgs.81/2008

Regolamento attuativo APPALTI

LA SALUTE E SICUREZZA NEGLI APPALTI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

Conoscenze che il RUP deve avere

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Dove si lavora?LUOGHI DI LAVOROBENI IMMOBILI

Con che cosa si lavora?ATTEZZATURE MACCHINE

PRODOTTI BENI MOBILI

Come si lavora?RISORSE UMANE

PERSONALE

valutazione dei rischi

Formazione Sorveglianza

sanitaria

Interventi preventivi

Interventi protettivi

Approvigionamenti Manutenzione ordinaria

Manutenzionestraordinaria

Procedure D.P.I.

Coordinamento sicurezza soggetti terzi

Piani di sicurezza

Piani di emergenza

IL SISTEMA INFORMATIVO

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Introduzione al corso

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. definisce gran parte del quadro normativo nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed individua obblighi, responsabilità, diritti e sanzioni in capo alle diverse figure aziendali, tra le quali i lavoratori. Per garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la norma citata prevede che ai lavoratori sia assicurata una formazione sulla base dei rischi lavorativi a cui sono sottoposti giornalmente.

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La formazioneArt. 37, D. Lgs. 81/2008:1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore

riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

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Obiettivo del corso Obiettivo di questo corso è proprio quello di fornire gli elementi utili e necessari per adempiere agli obblighi di legge, migliorando l’ambiente di lavoro, utilizzando correttamente le attrezzature ed adottando procedure di sicurezza che limitino al massimo il possibile verificarsi di incidenti, di danni o l’insorgere di malattie professionali.

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Svolgimento del corsoNella prima parte cercheremo di comprendere le finalità del D.Lgs. 81/2008, individuando le caratteristiche principali della normativa ed i soggetti che svolgono ruoli specifici nell’organizzazione e nella gestione del sistema di sicurezza di un’azienda. Successivamente andremo ad esaminare i fattori specifici di rischio, gli elementi e gli strumenti utili e necessari per individuare i rischi presenti nei luoghi di lavoro, l’utilizzo di corrette procedure di lavoro e di misure di prevenzione e protezione atte a ridurre al minimo il rischio di incidenti, infortuni o malattie professionali.

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La filosofia del D.Lgs. 81/2008Il nuovo Decreto è molto complesso e prevede 306 articoli divisi in 13 titoli e con 51 allegati.Anche se non si tratta di un vero testo unico, riunisce le norme principali nel campo della prevenzione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori.

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La struttura del D.Lgs. 81/2008Titolo Articoli Argomento Allegati

I da 1 a 61 Principi comuni da I a III

II da 62 a 68 Luoghi di lavoro IV

III da 69 a 87 Attrezzature di lavoro e DPI da V a IX

IV da 88 a 160 Cantieri temporanei o mobili da X a XXIII

V da 161 a 166 Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro da XXIV a XXXII

VI da 167 a 171 Movimentazione Manuale dei Carichi XXXIII

VII da 172 a 179 Attrezzature munite di videoterminali XXXIV

VIII da 180 a 220 Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m., radiazioni ottiche

artificiali)

da XXXV a XXXVII

IX da 221 a 265 Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto) da XXXVIII a XLIII

X/Xbis da 266 a 286 Agenti biologici, prevenzione da ferita da taglio o punta nel settore

ospedaliero e sanitario

da XLIV a XLVIII

XI da 287 a 297 Atmosfere esplosive da XLIX a LI

XII da 298 a 303 Capi finali e disposizioni sanzionatorie

XIII da 304 a 306 Norme transitorie e finali

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I SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE SECONDO IL D.Lgs. 81/2008:

- compiti, - obblighi,

- responsabilità civili e penali.

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Il Datore di LavoroIl soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

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Il Datore di Lavoro nella pubblica amministrazione

Per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

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Il Datore di Lavoro: obblighi non delegabili

L’art. 17 del D.Lgs.81/2008 specifica gli obblighi del datore di Lavoro NON DELEGABILI che sono:1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente

elaborazione del documento previsto dall’art. 28.2. la designazione del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione dei rischi.

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Delega di funzioniLa delega di funzioni, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (Art. 16 D.Lgs. 81/08):a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (culpa in eligendo et in vigilando).

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Il DirigentePersona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

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Obblighi dei Datori di Lavoro/Dirigenti (1/7)Il Datore di Lavoro che esercita le attività o i Dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:•nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;•richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;•elaborare il DVR e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai RLS;

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Obblighi dei Datori di Lavoro/Dirigenti (2/7)•fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;•designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

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Obblighi dei Datori di Lavoro/Dirigenti (3/7)•richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;•prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;•adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;•nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

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Obblighi dei Datori di Lavoro/Dirigenti (4/7)•prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;•adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, della gestione delle emergenze e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

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Obblighi dei Datori di Lavoro/Dirigenti (5/7)•informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da rendere in materia di protezione;•astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;•comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro•comunicare all’INAIL i nominativi del/degli RLS;•consultare periodicamente il/i RLS;

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Obblighi dei Datori di Lavoro/Dirigenti (6/7)•nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica, almeno una volta all’anno;•nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;•aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

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Obblighi dei Datori di Lavoro/Dirigenti (7/7)•vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

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Il PrepostoPersona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

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Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): compiti

a) individuare i fattori di rischiob) effettuare la valutazione dei rischi e delle misure per la

sicurezza;c) elaborare le misure preventive e protettive;d) elaborare le procedure di sicurezza;e) proporre i programmi di informazione e formazione dei

lavoratori;f) partecipare alle consultazioni ed alla riunione periodica;g) fornire ai lavoratori le informazioni.

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Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

Insieme delle persone esterne o interne all’azienda finalizzato all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

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Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori,

pronto soccorso Sono le figure scelte tra il personale interno all’azienda ed addestrate per tali scopi.Sono le prime figure ad attivarsi in caso di emergenza. I lavoratori designati quali incaricati alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso NON POSSONO se non per un giustificato motivo rifiutare la designazione (Art. 43 D.Lgs. 81/08).La designazione preventiva si trasforma in incarico vero e proprio solo dopo la partecipazione ad un apposito corso di formazione (Art. 43 D. Lgs. 81/08).

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La prevenzione degli incendiLa prevenzione incendi è una funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente. Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori (Art. 46 D.Lgs. 81/08).

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Squadra di prevenzione incendiLavoratori identificati dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori.Gli addetti alla prevenzione incendi vengono istruiti con un corso teorico pratico a seconda del tipo di rischio presente nell’azienda.Scopo: intervenire in caso di un principio d’incendio con idonei dispositivi (estintori, naspi, ecc.) (Art. 46 D.Lgs. 81/08).

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Squadra di primo soccorso aziendaleLavoratori identificati dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori.Gli addetti al PS vengono istruiti per il rischio specifico sia dal punto di vista teorico che pratico.Scopo: assicurare, immediatamente, i soccorsi d’urgenza ai lavoratori infortunati (Art. 45 D.Lgs. 81/08).

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Medico Competente (MC)Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

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Medico Competente (MC)Collabora con Datore di Lavoro, RSPP e SPP:•alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria;•alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;•all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;•all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.

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Sorveglianza SanitariaInsieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.La sorveglianza sanitaria, quindi, non è solo costituita dalle visite mediche ma da tutte le attività espletate dal Medico Competente finalizzatealla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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Sorveglianza SanitariaRischi specifici che impongono la Sorveglianza Sanitaria obbligatoria (salvo casi particolari):• movimentazione manuale dei carichi;• videoterminali;• rumore;• vibrazioni;• campi elettromagnetici;• radiazioni ottiche;• agenti chimici pericolosi;• agenti cancerogeni e mutageni;• amianto;• agenti biologici.

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Sorveglianza SanitariaLa sorveglianza sanitaria include: accertamenti medici preventivi, accertamenti medici periodici, accertamenti medici su richiesta del lavoratore, accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro, accertamenti medici in occasione del cambio di lavoro (Art 41, comma 2 del D.Lgs. 81/08).Il MC rilascia il giudizio di idoneità (Art 41, comma 6 del D.Lgs. 81/08) che può essere anche parziale, temporanea o permanente.Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS - RLST)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

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La Riunione PeriodicaDove:

Quando:

Chi partecipa:

Argomenti da trattare:

Vanno individuati:

nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori

nelle aziende fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un’apposita riunione

almeno una volta all’anno

in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio

il datore di lavoro o un suo rappresentante,l’RSPP, il medico competente, ove nominato e I’RLS

- documento di valutazione dei rischi;- andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria- criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI- programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute

codici di comportamento e buone prassi

obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva

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Il LavoratorePersona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

DEI RISCHI

(DVR)

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La valutazione dei rischiInsieme di tutte le operazioni svolte per avere una “Stima del Rischio” di esposizione ai pericoli per la sicurezza e la salute del personale.La valutazione del rischio prevede:• l’identificazione delle sorgenti di rischio;• l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi d’esposizione;• la stima dell’entità dei rischi.

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Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il DVR è il documento che formalizza l’avvenuta valutazione dei rischi.Fornisce un quadro accurato della situazione aziendale, dei rischi presenti, della distribuzione delle mansioni, dei metodi e delle misure di prevenzione e protezione da adottare in azienda.

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DVRIn tema di valutazione dei rischi (artt. 28 e 29), va evidenziato che:• il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa;• la (unica ed unitaria) valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi (esclusi quelli da interferenze);• la (sola) valutazione dei rischi da interferenze resta separata, restando oggetto di autonoma previsione (art. 26, comma 3), per giunta non considerata in sede di individuazione degli obblighi non delegabili (art. 17), bensì tra quelli delegabili (art. 18, comma 1, lett. p)).

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DVR: metodologia della valutazione e criteri utilizzati

I punti fondamentali da affrontare durante la stesura di un DVR sono:•l’individuazione e quantificazione dei rischi;•le misure di prevenzione adottate o da adottare;•le priorità e la tempistica degli interventi di miglioramento;•la definizione di un sistema per il controllo dell’efficienza e della efficacia nel tempo delle misure attuate.

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Le misure di prevenzione adottate o da adottare

TECNICHE: interventi su spazi impianti, arredi, macchine, attrezzature, sostanze e preparati, adozione di DPI.

ORGANIZZATIVE: informazione/formazione e addestramento, miglioramento servizio di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria.

PROCEDURALI: definizioni di procedure operative, loro implementazione e controllo.

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Pericolo Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Pericolo = Fattore di Rischio

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DannoLa perdita di qualsiasi elemento che contribuisca alla conservazione delle salute.

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Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

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La formula di riferimento

P X D = Roppure…

P X D --------- = R

KMa ci sono anche altri metodi per stimare il rischio…

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PrevenzioneIl complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

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INFORTUNIO IN ITINERE

If…Srl

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INFORTUNIO IN ITINERE

Il legislatore ha regolamentato il c.d. “infortunio in itinere” con l’art. 12 del D.Lgs 38/2000.

Con tale norma è stata introdotta la copertura assicurativa per i lavoratori assicurati, durante il normale percorso di andata e ritorno tra la sede lavorativa e la propria abitazione.

La copertura assicurativa opera anche nel caso di spostamenti da un luogo di lavoro ad un altro luogo di lavoro, nei casi in cui il lavoratore presta servizio alle dipendenze di più datori di lavoro.

If…Srl

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INFORTUNIO IN ITINERE

SOGGETTI TUTELATI

Sono tutelati per l’infortunio in itinere solo i lavoratori rientranti nel campo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (se il lavoratore non è assicurato in tal senso, viene a mancare il presupposto-base per collegare causalmente l’infortunio in itinere al lavoro prestato).

If…Srl

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INFORTUNIO IN ITINERE

Elementi per l’individuazione dell’infortunio in itinere sono:

• finalità lavorative

• normalità del tragitto

• percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi.

If…Srl

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INFORTUNIO IN ITINERE

CASI DI INDENNIZZABILITÀ• Infortunio accaduto lungo il tragitto che costituisce il percorso normale per recarsi dal luogo di dimora abituale (luogo ove il lavoratore ha fissato la sua residenza) al luogo di lavoro e viceversa. • Infortunio accaduto in orario ricollegabile con quello lavorativo.• Necessità di servirsi di mezzi di trasporto forniti o prescelti e prescritti dal datore di lavoro in relazione con le esigenze dell'attività lavorativa. • Necessità di utilizzare mezzi di trasporto privati in quanto il posto di lavoro è collocato in luogo irraggiungibile con i mezzi pubblici, oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro.• Necessità di trasportare, a piedi o su un mezzo di locomozione personale, strumenti di lavoro che intralciano i normali movimenti.• Necessità di usare mezzi di trasporto privati, nonostante i mezzi pubblici o di percorrere tragitti più lunghi rispetto a quello ordinario, per impegni familiari, per esigenze di salute, per esigenze economiche.• Negligenza, imperizia ed imprudenza del lavoratore purchè non si configuri il dolo dello stesso o il rischio elettivo. (circolare INAIL 23/2005)

If…Srl

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INFORTUNIO IN ITINERE

CASI DI NON INDENNIZZABILITÀ• Il tragitto è effettuato con mezzo proprio, nonostante sia coperto anche da mezzi pubblici con gli orari dei quali sono compatibili sia quelli lavorativi sia quelli connessi ad impegni familiari (in tal caso il rischio è stato liberamente scelto dal lavoratore).• Infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.• infortunio avvenuto in luoghi di proprietà del lavoratore, quindi, non nella pubblica via.•Rischio elettivo o dolo del lavoratore.

If…Srl

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INFORTUNIO IN ITINERE

COME POSSIAMO RIDURRE IL RISCHIO?• privilegiamo il percorso più breve conosciuto e sicuro (e con il mezzo più idoneo e meno rischioso)per raggiungere il luogo di lavoro.• utilizziamo i mezzi di trasporto pubblico quando il tragitto è servito in maniera adeguata rispetto alle esigenze lavorative.• utilizziamo il mezzo privato (qualunque esso sia) solo quando è giustificato da necessità di collegamento tra l’abitazione e il luogo di lavoro incompatibili con l’uso di mezzi pubblici.• muoviamoci per raggiungere il luogo di lavoro solo quando le condizioni fisiche sono tali da non determinare un potenziale pericolo per noi stessi e per gli altri.

If…Srl

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LAVORATRICI GESTANTI

Tutela della maternità e della paternità

If…Srl

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 S.O. n. 93/L)

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LAVORATRICI GESTANTI

If…Srl

Una gravidanza priva di complicazioni è assolutamente compatibile con lo svolgimento della normale attività lavorativa, però, in alcuni casi, il lavoro o l’ambiente nel quale questo si svolge possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro.

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LAVORATRICI GESTANTI

Le lavoratrici hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato (art. 69 D.Lgs. 230/95), specialmente se lavorano in ambienti in cui sono presenti particolari rischi (es. radiazioni ionizzanti, esposizione a sostanze potenzialmente cancerogene o mutagene, sostanze chimiche pericolose, caduta dall’alto ecc..) .

If…Srl

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LAVORATRICI GESTANTI

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LAVORATRICI GESTANTI

If…Srl

Dal 1° aprile 2012 i provvedimenti di interdizione dal  lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sono adottati, previa presentazione di domanda scritta e certificazione dello specialista in ostetricia e ginecologia da parte delle lavoratrici, dai Direttori dei Distretti Socio Sanitari di Base secondo le risultanze dell'accertamento del medico del Distretto.

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

If…Srl

IL D.Lgs n. 106 del 3 agosto 2009 ed il problema dell’alcol

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

If…Srl

SPESSO L’ABITUDINE AL BERE DIVENTA UNA DIPENDENZA NON È NECESSARIO ESSERE ALCOLISTI per essere un potenziale pericolo per sè e per gli altri; è sufficiente un abuso occasionale!!

ALCOL E LAVORO

Dal 10% al 30% degli infortuni sono causati dall’alcol.

La probabilità di infortunio grave è 4 volte maggiore nei bevitori.

Il costo per “problemi alcolcorrelati” In Italia è di 7 miliardi di euro l’anno dei quali metà riguardano il mondo del lavoro

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D.Lgs. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. n 81/2008, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

…art. 41• comma 2, e-bis del D.Lgs. 106/09 ha introdotto : “Visite mediche

Preventive che possono essere svolte in fase PREASSUNTIVA, su scelta del datore di lavoro…”

• c. 2, e-ter: visita precedente ripresa lavoro (assenze > 60 giorni continuativi) per verifica idoneità mansione….

• c. 4-bis:accertamenti ALCOL e TOSSICODIPENDENZA….• c. 6-bis:MC deve dare copia scritta del giudizio idoneità al lavoratore

…art.111 comma 8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota e ai cantieri temporanei e mobili.

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

If…Srl

VALORE ALCOLEMIA

0,2 g/l

RIFLESSI LEGGERMENTE DISTURBATI, SI TENDE AD AGIRE

IN MODO PIÙ RISCHIOSO

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

If…Srl

VALORE ALCOLEMIA

0,4 g/l

PERCEZIONE SENSORIALE RIDOTTA RALLENTAMENTO RIFLESSI MOVIMENTI E MANOVRE SONO IMPRECISI

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

If…Srl

VALORE ALCOLEMIA

1 g/l

TEMPI DI REAZIONE MOLTO LUNGHI

FACILITA’ NEL COMMETTERE ERRORI

ANCHE GRAVI

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STRATEGIE ED IPOTESI DI INTERVENTO e VALUTAZIONE

OBIETTIVI AMBIENTALI• 1) Cambiamento di tipo organizzativo

dell'azienda, come ad esempio: indisponibilità di bevande alcoliche nelle mense, nei distributori automatici e negli eventuali circoli aziendali.

 • 2) Miglioramento dell'organizzazione del lavoro

all'interno delle aziende (condizioni microclimatiche, riduzione dell'affaticamento dei lavoratori con conseguente riduzione dello stress, …)

If…Srl

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STRATEGIE ED IPOTESI DI INTERVENTO e VALUTAZIONE

OBIETTIVI GENERALI• ampliare le conoscenze sul tema specifico, relative ad opinioni

ed atteggiamenti dei lavoratori e a modalità di gestione di casi da parte della dirigenza aziendale formando campioni regionali significativi

• informare i lavoratori, le direzioni aziendali e le figure aventi ruolo di responsabilità nell’azienda (RSPP, RLS, RSU, medici competenti, capi reparto, capi turno) sulle problematiche alcol correlate, nell’ottica di migliorare la qualità della vita riducendo i comportamenti a rischio ed i problemi di salute

• collaborare con le Associazioni di volontariato e con i soggetti del mondo del lavoro (parti sociali, Medici Competenti) al fine di prevenire e gestire, nel rispetto della tutela dei lavoratori e della privacy, le problematiche alcol correlate;

If…Srl

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

L’assunzione di bevande alcoliche rappresenta sempre un “rischio aggiuntivo “ rispetto ad un rischio lavorativo pre-esistente.

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CONSIGLI PER I LAVORATORI

• Non assumere bevande alcoliche sia prima che durante qualsiasi attività lavorativa.

• Gli effetti dell’alcol sono imprevedibili, pertanto i postumi di eccesso del bere potrebbero verificarsi in occasione di lavoro.

• L’assunzione di alcol è tassativamente vietata dalla legge quando si svolgono attività ad elevato rischio per se e per gli altri.

• Non offrire da bere alcolici a chi sta per svolgere un lavoro, e comunque non esercitare pressioni al bere nei confronti dei colleghi.

• Durante le pause di lavoro, scegliere bevande analcoliche: i succhi di frutta sono particolarmente raccomandati perché aiutano a prevenire la stanchezza.

• Se, per vari motivi, non bevi vino o birra, non devi cominciare a farlo in virtù di possibili effetti protettivi: le sostanze antiossidanti e comunque protettive in questione si trovano infatti in una grandissima varietà di prodotti ortofrutticoli.

• Se ti accorgi di avere difficoltà a mantenere l’astinenza, in particolare sul lavoro, parlane con il medico aziendale.

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

If…Srl

Tossicodipendenza, Droghe e Sicurezza sul Lavoro

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

Le sostanze stupefacenti sono classificate in:

1.Droghe Naturali - cannabis (marijuana, hashish), cocaina e morfina;

2.Droghe Semisintetiche - soprattutto eroina; 3.Droghe Sintetiche - ecstasy, anfetamine ed altre

If…Srl

STUPEFACENTISostanze vegetali o sintetiche che agendo sul sistema nervoso centrale provocano stati di dipendenza, fisica e/o psichica ed effetti di tolleranza

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

I lavoratori che svolgono le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, elencate nell'Intesa Stato - Regioni del 30 Ottobre 2007, vanno sottoposti ad accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Essi sono quelli del settore:• trasporti ferrovie, tram/autobus/metropolitane, aerei, e navi;• coloro che si occupano di gas tossici; • fabbricazione fuochi d'artificio e brillamento mine;• direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari; • produzione confezionamento; • detenzione trasporto e vendita di esplosivi; • lavori in quota, conduzione muletti e altro.

If…Srl

ACCERTAMENTI OBBLIGATORI

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

L'iter procedurale di accertamento si compone di due macrofasi:• primo livello di accertamenti da parte del

medico competente,• secondo livello di approfondimento

diagnostico-accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti

If…Srl

Sorveglianza sanitaria per le droghe

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

ACCERTAMENTI DI PRIMO LIVELLO

Visita medica ed accertamenti complementari tossicologici• pre - affidamento• periodica annuale• per ragionevole dubbio• dopo un incidente• accertamento cautelativo• accertamento al rientro dal lavoro per pregressa

positività

If…Srl

Sorveglianza sanitaria per le droghe

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

PRE - AFFIDAMENTO

• D.Lgs. 81/08 e s.m. art 41 comma 2 bis: le visite mediche preventive possono essere svolte in fase pre assuntiva e …. (art.41 comma 4) sono finalizzate alla verifica di assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

If…Srl

Sorveglianza sanitaria per le droghe

ACCERTAMENTO DOPO UN INCIDENTE

• Incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante l’orario lavorativo.

• Possibili accertamenti non solo per droghe ma anche per alcol.

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

ACCERTAMENTO DI SECONDO LIVELLO

In caso di positività il lavoratore viene giudicato temporaneamente non idoneo alla mansione e ne viene data formale comunicazione al lavoratore e al Datore di lavoro che provvederà a sospendere temporaneamente in via cautelativa il lavoratore dallo svolgimento della mansione a rischio.

Il lavoratore, cui viene comunicata la possibilità di una revisione del risultato ( che dovrà essere richiesta entro i 10 giorni dalla comunicazione dell'esito), viene inviato alle strutture sanitarie competenti (ASL/SERT) per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.

La presenza di uno stato di tossicodipendenza andrà comunicata per iscritto al Medico competente

If…Srl

Sorveglianza sanitaria per le droghe

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

È il principale indice di performance lavorativa per il quale esiste una consistente differenza tra consumatori e non consumatori:• Malattie acute • Incidenti stradali• Terapie disintossicanti

If…Srl

Sostanze psicotrope ed assenteismo

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

• In letteratura, specialmente per studi condotti in America, è stato riscontrato un aumento del numero degli infortuni direttamente correlato all’uso di sostanze psicotrope.

• In Italia non esistono dati in proposito per la mancata esecuzione di test specifici sugli infortunati.

If…Srl

Sostanze psicotrope ed infortuni

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ALCOL E TOSSICODIPENDENZE

• Segnalare ai preposti la presenza nei luoghi di lavoro di persone estranee.

• Comunicare ai preposti comportamenti non corretti tenuti da colleghi.• Non assumere sostanze psicotrope in costanza di rapporto di lavoro.

Il lavoratore che viene trovato positivo ai test per il controllo delle dipendenze da alcol e droga, non perde il posto di lavoro ma viene inviato ad un percorso di recupero attraverso l’utilizzo delle strutture pubbliche preposte.

If…Srl

Come intervenire per ridurre il rischio

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

Lo stress è il prezzo che dobbiamo pagare per essere umani .... K. POPPER

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

D.Lgs. 81/08 09 aprile 2008

“Testo Unico”, rende più esplicito l’obbligo

di valutare lo stress

D.Lgs. 106/09 03 agosto 2009

Obbligo di valutare: Stress correlato e lavori di genere

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

Il comma 1-bis), articolo 28 del Dlgs 81 del 2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, stabilisce espressamente che:

1. la valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 6, comma 8, Dlgs 81/08;

If…Srl

Art. 28, comma 1 … “ anche nella

scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione

dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei

lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti

a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress

lavoro-correlato

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO viene effettuata dal Datore di lavoro in base alle indicazioni fornitegli dal medico competente, dal RSPP, e dai lavoratori. La valutazione viene poi “trascritta” nel Documento di Valutazione Rischi (DVR).Si articola in tre FASI principali:FASE 1. Valutazione indicatori oggettivi di stress al lavoro (compilazione della check list).FASE 2. Identificazione della condizione di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO) e pianificazione delle azioni di miglioramento.FASE 3. Valutazione percezione dello stress al lavoro dei lavoratori, attraverso compilazione di questionari di percezione,analizzati in modo aggregato, obbligatoria solo per rischio alto.

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Distinzioni tra tipologie sullo stress in letteratura

MOBBINGMOBBING

BURN OUTBURN OUT

STRESS DI GENERE

STRESS DI GENERE

SINDROME DA

CORRIDOIO

SINDROME DA

CORRIDOIO STALKINGSTALKING

STRESS LAVORO

CORRELATO

STRESS LAVORO

CORRELATO

If…Srl

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

MOBBING ( “to mob”- attaccare) forma di terrore psicologico sul posto di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti da parte di colleghi e superiori,

BURNOUT( “to burn”- bruciare) sindrome da esaurimento emotivo, depersonalizzazione e ridotta realizzazione personale. Insieme di manifestazioni psicologiche che possono insorgere in operatori che lavorano a contatto con la gente, o in lavori di assistenza dove prevale il contatto con la sofferenza umana,

STRESS LAVORO CORRELATO Condizione fisica o psicologica che insorge in una persona quando si trova ad affrontare situazioni che richiedono, risorse interne od esterne superiori a quelle che si ritengono di avere. È la percezione di uno sbilanciamento tra la domanda proveniente all’ambiente lavorativo e la capacità di risposta individuale.

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

STRESS DI GENERE

Differenze di genere nella percezione e nella valutazione del rischio lavorativo, 1. uomini e donne 2. appartenenza a categorie deboli,3. all’età, 4. alla provenienza da altri paesi 5. alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

SINDROME DA CORRIDOIO • è la non capacità di distinguere tra la sfera lavorativa e la sfera della vita privata.

Sempre più spesso la famiglia genera o amplifica le tensioni fisiche, emotive e comportamentali, restituendole al contesto lavorativo. La conseguenza è che il lavoratore è a rischio di scompensi biologici e comportamentali

STALKING (“to stalk”- ''braccare la vittima designata'')

comportamento di chi minaccia o molesta con atti ripetuti idonei a procurare un grave stato di ansia o di paura, o a ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria, di un prossimo congiunto o di altra persona con cui vi è una relazione affettiva

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

STRESS La risposta del nostro organismo allo stimolo stressante

Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione che può essere causata da diversi fattori quali:• il contenuto del lavoro;• l’eventuale inadeguatezza nella gestione

dell’organizzazione del lavoro;• l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’ambiente

di lavoro;• le carenze nella comunicazione.

Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto  che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o  alle aspettative riposte in loro.

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

Lo stress di per se non è una situazione negativa, se è limitato nel tempo costituisce un importante fattore di stimolo alla crescita.

I problemi tuttavia si verificano quando lo stress è troppo elevato o se la situazione stressante si prolunga eccessivamente nel tempo, con possibili conseguenze sia a livello fisico, psichico che sociale.

Stress lavoro correlato cos’è? …è la percezione di uno sbilanciamento tra la domanda proveniente dall’ambiente lavorativo e la capacità di risposta individuale.

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

STRESSORUno stimolo qualsiasi (sia positivo che negativo), che perviene al nostro organismo

Alcuni esempi di stressors : • Una scadenza importante imminente• Blocco nel traffico • Critiche subite ad un incontro di lavoro

STRESS = RISPOSTA AGLI STRESSORS

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

Le attività lavorative associate a stress:

• Controllori del traffico aereo• Conducenti di autobus• Lavoro a turni• Lavoratori della sanità• Insegnanti• Forze di polizia• Lavori atipici e call center• Manager• Lavoratori manuali in generale e, soprattutto, gli

addetti alle catene di montaggio

Le attività lavorative associate a stress

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

Lo stress si caratterizza per:

Carattere polifattoriale. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso.

Rischio diffuso ma non “obbligatorio”. Non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

Elementi da rilevare per valutare il rischio stress lavoro correlato

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

Una volta che il problema di stress è identificato, occorre agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.

Si può ricorrere a misure collettive o individuali ricorrendo anche a competenze esterne (es. Medico competente, Psicologo, consulente in organizzazione aziendale, ecc.)

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

Le misure individuate possono riguardare:• L’organizzazione(definizione di ruoli,

competenze, formazione richiesta,…); • La comunicazione interna (diffusione obiettivi

aziendali, politica aziendale, compiti del personale di riferimento,…);

• Formazione specifica sul problema stress nei confronti di dirigenti e lavoratori;

• L’informazione e la consultazione dei lavoratori e del RLS:

Anche l’adozione di un SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA può essere un strumento di aiuto per tenere sotto controllo il rischio STRESS

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STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)

If…Srl

Obiettivi.

Affrontare e risolvere o ridurre il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.

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If…Srl

1) Identificazione problema/Monitoraggio

2) Intervento

3) Valutazione intervento

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APPALTI E D.U.V.R.I.

If…Srl

Gli Appalti e la sicurezza

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APPALTI E D.U.V.R.I.

If…Srl

DI CHE APPALTI PARLIAMO? CAMPO DI APPLICAZIONE

Affidamento “di lavori”- Appalti, Subappalti, contratti d’Opera (ossia con un lav. aut.), che implicano lavori.- Forniture, Somministrazione di cose, Prestazioni di servizi, se implicano lavori

(ad es. posa in opera, ecc.).

Di cui il committente ( colui che affida l’incarico ad una ditta appaltatrice o ad un lavoratore autonomo, di eseguire dei lavori) non è un privato, ma una “azienda” soggetta all’81 (impresa, ente, PPAA, associazione, ecc.). Anche se ha meno di 11 dipend. NB: è “committente” anche chi subappalta, ma il DUVRI lo fa solo il committente principale (doc. “unico”).

Se svolti:- in un luogo nel quale l’azienda può esercitare un potere sui lavori - o

nell’ambito del suo ciclo produttivo (ad es. appalto a ditta esterna, con fornitura di materiali e sostanze propri, per verniciatura di pezzi).

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APPALTI E D.U.V.R.I.

If…Srl

IL COMMITTENTE

Prima della consegna dei lavori e durante l’esecuzione degli stessi dovrà:

a) informare l’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo in merito ai rischi presenti nei luoghi di lavoro ed alle misure di prevenzione e di emergenza;

b) promuovere e attuare la cooperazione per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

c) promuovere e attuare il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle possibili interferenze durante l’esecuzione dei lavori.

d) valutare i rischi interferenziali.

e) procede alla redazione del DUVRi ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/08.

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APPALTI E D.U.V.R.I.

If…Srl

Valuta i Rischi di interferenza, col supporto del RSPP:- Rischi Interf. assenti x tutti: no DUVRI, ma scriverlo nei contratti d’appalto.- Rischi Interf. esistenti, anche solo x alcuni o i terzi: il Comm. predispone il DUVRIRedige il DUVRI (doc. Unico di valutazione dei rischi di Interferenza):- responsabile: Committente, “promuove la cooperazione e il coordinam.”- scambiarsi info e valutare rischi indotti reciprocamente tra committente,appaltatori, subappaltatori, lav. aut., terzi- considerare anche i terzi e il pubblico, fonte di rischi + esposti ai rischi- rischi di interf. per tutte le cause (contemporaneità lavori, pericoli tra unlavoro e l’altro, accesso in zone a rischio, emergenze, versamenti, polveri,rumori, cadute oggetti, ecc.)- definire misure di prevenzione, per emergenze, chi fa cosa, come, quando,ecc : il coordinamento e la cooperazione fra imprese e col comm.- definire anche servizi (spogliatoi, bagni, ecc.), chi comanda, come ci siinforma, verifiche

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APPALTI E D.U.V.R.I.

If…Srl

Altri casi in cui non si redige il DUVRI:

• prestazioni/servizi di natura intellettuale;• mere forniture di materiali (senza la posa in opera) o attrezzature

(senza l’installazione);• lavorazioni di durata inferiore ai 2 giorni, non interessate dai

seguenti rischi:• cancerogeno;• biologico;• atmosfere esplosive;• rischi elencati nell’allegato XI al D.Lgs 81/08;• nei contratti dove è obbligatorio redigere il PSC la valutazione

dei rischi di interferenza e i relativi costi sono contenuti in questo documento.

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APPALTI E D.U.V.R.I.

If…Srl

Anche nel caso in cui non venga redatto il DUVRI occorre comunque:

• Verificare preventivamente l’ idoneità tecnico professionale del soggetto con il quale si intende stipulare il contratto;

• Informare il soggetto a cui sono stati appaltati i lavori sui rischi specifici presenti nei luoghi in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

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APPALTI E D.U.V.R.I.

If…Srl

DUVRICosa s’intende per rischio di interferenza:– Rischi di interazione tra le attività lavorative di diverse organizzazioni, incluse quelle della committenza.

Rischi interniSpecifici del luogo di lavoro dell’azienda committente aventila caratteristica di interessare terzi presenti nello stesso luogodi lavoro.

Rischi esterniSpecifici delle imprese

coinvolte aventi la caratteristica di interessare

terzi presenti nellostesso luogo di lavoro

Rischi combinatiDovuti alla interazione tra le varie imprese

interessate (rischi che si generano per combinazione sfavorevole tra due agenti).

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APPALTI E D.U.V.R.I.

If…Srl

Chi redige il DUVRI

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APPALTI E D.U.V.R.I.

If…Srl

Il DUVRI, elaborato a cura del committente-datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto

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APPALTI E D.U.V.R.I.

If…Srl

I Rappresentanti dei Lavoratori hanno la possibilità di richiedere copia del DUVRI per l’espletamento della propria funzione” [cfr. Circolare n. 5/2011 dell'11 febbraio 2011 del Ministero del lavoro sul quadro giuridico degli appalti].

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APPALTI E D.U.V.R.I.

If…Srl

Durante l’appalto:- Aggiornare Duvri se: nuove imprese, subappalti, autonomi, ecc.; cambiamentiimportanti per rischi o misure di prevenzione.- Tutti i DDL: informarsi, cooperare, coordinarsi fra loro, operativamente.Non solo per interferenze- Tessera personale (foto e generalità lavoratore + indicaz. DDL):fornirla, esporla (giacche con taschina!)

Solidarietà:Il committente risponde in solido con appaltatore e subappaltatori per danni subiti dai dip., non coperti da INAIL e non dovuti ai rischi specifici propri dell’impresa. Il Datore di Lavoro è titolare di una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa.

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If…Srl

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IL RISCHIO INCENDIO

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IL RISCHIO INCENDIO

• Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio.

• Rischio di incendio: probabilità che venga raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio, nonché le conseguenze dell’incendio sulle persone e sulle cose presenti.

• Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi in un luogo di lavoro, derivanti dalle circostanze del verificarsi di un incendio o di una situazione di pericolo di incendio.

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IL RISCHIO INCENDIO

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IL RISCHIO INCENDIO

Il combustibile

Per combustibile s’intende una sostanza capace di bruciare all’aria, fornendo energia termica.

Un combustibile può essere solido, liquido o gassoso, naturale o artificiale.

Sono ad esempio combustibili:• solidi naturali: il legno, la torba, la lignite ecc.;• solidi artificiali: il carbone di legna, il coke ecc.;• liquidi naturali: il petrolio ed il bitume;• liquidi artificiali: le benzine, gli oli distillati dal petrolio e catrame, gli

oli vegetali ecc.;• gassosi naturali: i gas naturali come ad esempio il metano,

l’idrogeno ecc.;• gassosi artificiali: gas d’alto forno, gas d’olio, l’acetilene, l’ossido di

carbonio ecc..

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IL RISCHIO INCENDIO

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IL RISCHIO INCENDIO

La temperatura d’infiammabilità

Per temperatura, o punto d’infiammabilità, s’intende la temperatura minima alla quale un combustibile (solido o liquido) emette vapori in quantità sufficiente a fornire con l’aria una miscela infiammabile che possa dare inizio ad una combustione in presenze di un innesco.

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IL RISCHIO INCENDIO

La temperatura di accensione

Per temperatura di accensione (ovvero di autoaccensione) s’intende la temperatura minima alla quale un combustibile inizia spontaneamente a bruciare in presenza di ossigeno.

Questa non è uguale per tutti i combustibili e generalmente viene raggiunta tramite il contatto con fonti d’innesco come:

• fiamme libere o scintille dovute a processi di lavorazione (taglio, saldatura ecc.);

• corto circuiti;• scintille elettrostatiche, da attrito o da archi elettrici;• corpi roventi;• faville provenienti da gas di scarico di motori a combustione;

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IL RISCHIO INCENDIO

Tabella con la temperatura di accensione di alcuni combustibili

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IL RISCHIO INCENDIO

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IL RISCHIO INCENDIO

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IL RISCHIO INCENDIO

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IL RISCHIO INCENDIO

Condizione necessaria affinché possa verificarsi il fenomeno della combustione (ovvero che s’inneschi un incendio) è la contemporanea presenza di:• Comburente (ossigeno)• Calore o temperatura di accensione (sorgente d’innesco)• Combustibile• Tale condizione è rappresentata graficamente dal cosiddetto

“triangolo del fuoco” (vedi figura), per cui

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IL RISCHIO INCENDIO

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IL RISCHIO INCENDIO

L’incendio può essere innescato se risultano presenti tutti e tre i lati che compongono il triangolo e se si verificano le seguenti condizioni:• l’ossigeno raggiunge un minimo di concentrazione, generalmente

non inferiore al 15% (fanno eccezione i nitrati, i clorati, i perclorati ecc., in quanto essi stessi contengono ossigeno che viene liberato);

• l’energia somministrata è almeno uguale o superiore a quella minima necessaria per provocare l’innesco.

• il combustibile risulta entro il proprio campo d’infiammabilità (intervallo fra un limite di concentrazione minima e massima, entro il quale può verificarsi una combustione di materiali infiammabili).

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IL RISCHIO INCENDIO

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IL RISCHIO INCENDIO

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IL RISCHIO INCENDIO

GLI INCENDI VENGONO DISTINTI IN 4 CLASSI:

Classe A: Fuochi da materiali solidi (legname, carbone, carta, tessuti, gomma, ecc.)

Classe B: Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti (benzine, oli, vernici, solventi ecc.)

Classe C: Fuochi da gas (idrogeno, metano, acetilene, GPL ecc.)

Classe D: Fuochi da metalli (alluminio, magnesio, sodio, potassio, litio ecc.)

Classe F: Fuochi da materiali da cottura in apparecchi da cottura

La classificazione degli incendi permette l’identificazione della classe di rischio d’incendio a cui corrisponde una specifica procedura di spegnimento e una opportuna scelta della sostanza estinguente

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IL RISCHIO INCENDIO

LO SPEGNIMENTO DELL’INCENDIO SI OTTIENE AGENDO SU UNO DEI LATI DEL TRIANGOLO DEL FUOCO ATTRAVERSO:

Esaurimento del combustibile: allontanamento/esaurimento della sostanza combustibile dal focolaio d’incendio.

Soffocamento: separazione del comburente dal combustibile o riduzione della concentrazione di comburente nell’aria.

Raffreddamento: sottrazione di calore fino ad ottenere una temperatura inferiore a quella necessaria al mantenimento della combustione.

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IL RISCHIO INCENDIO

LE SOSTANZE ESTINGUENTI

Per sostanze estinguenti s’intendono quei prodotti naturali o artificiali, allo stato solido, liquido o gassoso, che hanno la caratteristica di poter estinguere un incendio.

Gli estinguenti maggiormente utilizzati sono:• l’acqua;• le schiume;• le polveri (chimiche e speciali);• l’anidride carbonica;• gli agenti estinguenti alternativi agli idrocarburi alogenati o halon

(vietati in quanto dannosi per la fascia di ozono stratosferico).

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IL RISCHIO INCENDIO

L’ACQUA

L’acqua, che è l’estinguente ideale per lo spegnimento di fuochi di classe “A” (fuochi da solidi) e può essere impiegata, con alcune precauzioni, anche per fuochi di classe “B” (fuochi da liquidi), è assolutamente da evitare su:•fuochi di classe “D” (metalli), perché potrebbe provocare reazioni esplosive;•sostanze chimiche reattive in presenza di acqua, come il cloro, il fluoro, ecc.;•apparecchiature elettriche in tensione, in quanto essendo l’acqua un ottimo conduttore di elettricità, potrebbe produrre fenomeni di folgorazione per l’utilizzatore.

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IL RISCHIO INCENDIO

LE SCHIUME

Le schiume sono agenti estinguenti composti da una soluzione in acqua di liquido schiumogeno (detta soluzione schiumogena) con l’aggiunta di additivi che le impartiscono resistenza meccanica e resistenza al fuoco.

L’azione estinguente delle schiume avviene essenzialmente per soffocamento, in quanto esse si frappongono tra il combustibile e il comburente (l’ossigeno), a cui si aggiunge un modesto apporto di raffreddamento del rogo, dovuto all’evaporazione dell’acqua presente nella schiuma.

Le schiume, che sono ottimi estinguenti per i fuochi di classe “A” e “B” (fuochi da materiali solidi e liquidi), sono assolutamente da evitare per i fuochi di classe “D” (fuochi da metalli) e naturalmente su quelli di apparecchiature

elettriche in tensione.

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IL RISCHIO INCENDIO

LE POLVERI ESTINGUENTI

Le polveri estinguenti, costituite da miscele di sostanze chimiche combinate insieme, si dividono in polveri chimiche e polveri speciali. Le polveri chimiche a loro volta si dividono in “polveri normali” e “polveri polivalenti”.

Le polveri chimiche normali (o monovalenti), costituite principalmente da bicarbonato di sodio e composti di potassio, sono ottimi estinguenti per fuochi di classe “B” e “C” (fuochi da liquidi e da gas), nonché per fuochi da apparecchiature elettriche in tensione.

Le polveri chimiche polivalenti, costituite generalmente da solfato di ammonio e di potassio, ovvero da fosfato di ammonio, invece, sono utilizzabili per i fuochi di classe “A”, “B” e “C” (fuochi da solidi, da liquidi e da gas), nonché per fuochi da apparecchiature elettriche in tensione.

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IL RISCHIO INCENDIO

L’ANIDRIDE CARBONICA

L’anidride carbonica è uno degli estinguenti più diffusi nei luoghi di lavoro in quanto è un gas non tossico, non corrosivo, che non lascia residui.

La sua azione estinguente si sviluppa principalmente per soffocamento e solo in parte minore per raffreddamento.

L’anidride carbonica, che risulta un ottimo estinguente per fuochi di classe “B” e “C” (fuochi da liquidi e gas) e per fuochi da apparecchiature elettriche in tensione, e che può essere impiegata anche su fuochi di classe “A” (fuochi da solidi), viene utilizzata sia tramite estintori portatili e carrellati sia tramite impianti fissi di spegnimento automatico.

L’anidride carbonica quando utilizzata negli impianti automatici antincendio di locali ove vi è presenza, anche saltuaria, di persone può essere molto pericolosa, in quanto il suo intervento, sottraendo ossigeno dall’aria, può provocare seri problemi di respirazione

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IL RISCHIO INCENDIO

AGENTI ESTINGUENTI ALTERNATIVI AGLI IDROCARBURI IDROGENATI (HALON)

Gli idrocarburi alogenati o halon (abbreviazione di Halogenated Hydrocarbon) sono stati a lungo utilizzati negli impianti fissi di estinzione incendi ove era necessaria la presenza di un estinguente gassoso.

Questo tipo di sostanze estinguenti sono state messe fuori dal commercio poiché è stato verificato che provocano danni allo strato di ozono. In sostituzione degli idrocarburi idrogenati sono stati utilizzati dei fluorati che pur disponendo delle caratteristiche di estinzione similari a quelle dell’halon, risultano conformi a quanto prescritto dal DM 10 febbraio 1996.

Anche l’utilizzo di questi mezzi estinguenti deve avvenire in ambiti dove è esclusa la presenza di persone in quanto dannosi per la salute.

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IL RISCHIO INCENDIO

Classi di fuoco e mezzi estinguenti

CLASSE A – COMBUSTIBILI SOLIDI (legna, carta, carbone ecc.)La combustione si manifesta con la consumazione del combustibile spesso luminescente come brace e con bassa emissione di fiamma. L'azione estinguente pertanto si può esercitare con sostanze che possono anche depositarsi sul combustibile (polvere dell'estintore) che è in grado di sostenere l'estinguente senza inghiottirlo e/o affondarlo al suo interno. L'azione di separazione dall'ossigeno dell'aria è pertanto relativamente semplice ed il combustibile non si sparge per la scorrevolezza propria dei liquidi.ESTINGUENTI: Acqua, schiuma e polveri chimiche

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IL RISCHIO INCENDIO

Classi di fuoco e mezzi estinguenti

CLASSE B - LIQUIDI INFIAMMABILI (benzina, gasolio, alcol, ecc.)Caratteristica peculiare di tale tipo di combustibile è di possedere sì un volume proprio, ma non una forma propria. Un buon estinguente, per questo tipo di fuoco, deve, oltre l'azione di raffreddamento, esercitare un'azione di soffocamento individuabile nella separazione tra combustibile e comburente. Nel caso dei liquidi tutti gli estinguenti che vengono inghiottiti dal pelo liquido, poiché a densità maggiore, (più pesanti), non possono esercitare alcuna capacità in tal senso. È il caso dell'acqua sulla benzina..ESTINGUENTI: Schiuma, anidride carbonica (CO2) e polveri chimiche.

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IL RISCHIO INCENDIO

Classi di fuoco e mezzi estinguenti

CLASSE C - GAS INFIAMMABILI (gas propano, metano, idrogeno ecc.) Caratteristica peculiare di tale tipo di combustibile è di non possedere né forma, né volume proprio. I gas combustibili sono molto pericolosi se miscelati in aria, per la possibilità di generare esplosioni. L'azione estinguente si esercita mediante l'azione di raffreddamento, di separazione della miscela gas-aria. Infatti, al di fuori di ben precise percentuali di miscelazione, il gas combustibile non brucia.ESTINGUENTI: Anidride carbonica (CO2 ) polveri chimiche, idrocarburi

alogenati.

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IL RISCHIO INCENDIO

Classi di fuoco e mezzi estinguenti

CLASSE D - METALLI INFIAMMABILI (magnesio, potassio, sodio) I fuochi di classe "D", si riferiscono a particolarissimi tipi di reazione di solidi, per lo più metalli, che hanno la caratteristica di interagire, anche violentemente, con i comuni mezzi di spegnimento, particolare con l'acqua. I più comuni elementi combustibili che danno luogo a questa categoria dicombustioni sono i metalli alcalini terrosi leggeri quali il magnesio, il manganese, l'alluminio (quest'ultimo solo se in polvere fine), i metalli alcalini quali il sodio, potassio e litio. Vengono classificati fuochi di questa categoria anche le reazioni dei perossidi, dei clorati e dei perclorati.ESTINGUENTI: Anidride carbonica (CO2 ) e polveri chimiche.

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IL RISCHIO INCENDIO

Classi di fuoco e mezzi estinguenti

Ex CLASSE E (Quadri elettrici, cabine elettriche, centrali in tensione)

Non contemplata nella normativa italiana. Sono fuochi di natura elettrica.Le apparecchiature elettriche in tensione richiedono estinguenti dielettrici non conduttori.

ESTINGUENTI: Anidride carbonica (CO2 ), polveri chimiche e idrocarburi

alogenati.

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IL RISCHIO INCENDIO

Classi di fuoco e mezzi estinguenti

CLASSE F (Fuochi che interessano mezzi di cottura in apparecchi di cottura)È stata introdotta dalla norma UNI EN 2:2005; gli estinguenti per fuochi di classe F spengono per azione chimica e devono essere in grado di effettuare una catalisi negativa per la reazione chimica di combustione di queste altre specie chimiche. Gli estintori devono essere conformi ai requisiti della prova dielettricaESTINGUENTI: Schiume, PROKF (schiumogeno)

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IL RISCHIO INCENDIO

LE PRINCIPALI CAUSE DI UN INCENDIO• cause di origine elettrica (sono le più frequenti);• cause derivate da negligenze dei lavoratori;• cause di origine termica di macchine ed impianti;• anomalie di funzionamento di macchine ed

impianti;• azioni dolose (interessano prevalentemente le

aree aperte);• altre cause (non classificabili).

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IL RISCHIO INCENDIO

LE FIAMME E IL CALORE

Le fiamme sono un’emissione di luce e calore conseguenti alla combustione di gas e vapori diffusi dai combustibili riscaldati. Il calore rappresenta una delle forme di energia.

L’azione combinata di fiamme e calore provocano l’innalzamento della temperatura di tutto quello che viene a contatto diretto con il rogo e nelle immediate vicinanze di questo, tramite i flussi di aria molto calda.

EFFETTI NOCIVI PER L’UOMO

a) ustioni di vario grado,

b) ipertermia: aumento della temperatura corporea oltre i limiti fisiologici (> 37° all’ascella);

c) arresto della respirazione per collasso dei capillari sanguigni, dovuto all’aria molto calda

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IL RISCHIO INCENDIO

I FUMI E I GAS D’INCENDIO

Nello sviluppo di un incendio i pericoli per l’uomo sono in gran parte di origine respiratoria per:• carenza di ossigeno nell’area circostante al rogo

(una diminuzione di ossigeno che ne faccia scendere la concentrazione sotto il 10% diventa letale per l’uomo)

• pericolosità dei fumi e gas di combustione

(I gas di combustione più pericolosi che si formano in un incendio sono: l’ossido di carbonio (CO), l’anidride carbonica (CO2), l’acido cianidrico (HCN), l’acido cloridrico (HCL), il fosgene (COCL2).

In definitiva si può dedurre che il pericolo principale per le persone coinvolte in un incendio non deriva dalle fiamme e dal calore, ma dall’azione combinata dei gas tossici e del fumo che rende difficoltoso individuare le uscite di emergenza.

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IL RISCHIO INCENDIO

DINAMICA DELL’INCENDIO

Nell’evoluzione di un incendio possiamo identificare 4 fasi caratteristiche:

1. Fase di Ignizione;

2. Fase di Propagazione;

3. Incendio Generalizzato (Flash Over);

4. Estinzione e Raffreddamento

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IL RISCHIO INCENDIO

LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

• realizzazione di impianti elettrici costruiti a regola d’arte e nel rispetto della norma;• adozione e corretta manutenzione dell’impianto di messa a terra, dei dispositivi

differenziali e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (quando necessario);

• corretta manutenzione e coretto utilizzo di macchine, impianti ed apparecchiature elettriche;

• corretto stoccaggio ed utilizzo di tutti i prodotti infiammabili o facilmente combustibili;• divieto di utilizzare fiamme libere senza la preventiva autorizzazione e solo dopo

aver preso tutte le necessarie precauzioni del caso;• adozione di opportuni contenitori per i liquidi infiammabili;• opportuna segnaletica concernente le planimetrie dei luoghi di lavoro ove siano

riportate le indicazioni concernenti: le vie di esodo, le scale di emergenza, l’ubicazione dell’ interruttore dell’alimentazione elettrica dell’area, il posizionamento degli estintori e degli idranti ecc.;

• attenta vigilanza del rispetto del “divieto di fumo”;• rimozione dalle aree di lavoro di materiali combustibili di scarto come quelli di

lavorazione, arredi lignei obsoleti, carta, cartoni, stracci;

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IL RISCHIO INCENDIO

LE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Protezione Passiva: •Barriere antincendio:– isolamento dell’edificio;– distanze di sicurezza interne ed esterne;– pareti tagliafuoco, schermi ecc...

•Strutture resistenti al fuoco commisurate ai carichi d’incendio;•Materiali classificati per la reazione al fuoco;•Sistemi di ventilazione;•Sistema di vie d’uscite commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell’ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni.

Sono misure di protezione che non prevedono l’intervento di alcun soggetto per la loro attivazione.

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IL RISCHIO INCENDIO

La resistenza al fuoco delle strutture

Attitudine di un elemento costruttivo - sia esso componente o struttura - a conservare, secondo un programma termico prestabilito e per un certo tempo, la stabilità (indicata con il simbolo R), la tenuta (indicata con il simbolo E) e l'isolamento termico (indicato con il simbolo I).

• la stabilità R è l'attitudine di un elemento da costruzione a conservare la propria resistenza meccanica sotto l'azione dell'incendio;

• la tenuta E è la capacità di un elemento da costruzione di non lasciar passare (né tantomeno produrre) fiamme, vapori o gas caldi dal lato esposto a quello non esposto;

• l'isolamento I è l'attitudine di un elemento costruttivo a ridurre, entro determinati limiti, la trasmissione del calore.

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IL RISCHIO INCENDIO

La reazione al fuoco dei materiali

Rappresenta il comportamento al fuoco di un materiale che per effetto della sua decomposizione alimenta un incendio, al quale è esposto, partecipando alla sua propagazione.

La reazione al fuoco di un materiale viene determinata attraverso prove sperimentali su campioni in laboratorio.

Sulla base della reazione al fuoco i materiali sono assegnati a delle classi:

0 – 1 - 2 - 3 - 4 – 5 con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione, a partire dalla classe 0 a cui appartengono i materiali incombustibili.

I materiali imbottiti sono classificati con lo stesso criterio dalla classe 1IM alla classe 3 IM.

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IL RISCHIO INCENDIO

LE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Protezione Attiva: •Estintori;•Rete idrica antincendio;•Impianti di rilevazione automatica d’incendio;•Impianti di spegnimento automatici;•Dispositivi di segnalazione e di allarme;•Evacuatori di fumo e calore.

Sono misure di protezione che prevedono l’intervento di un uomo per la loro attivazione o l’azionamento di un impianto.

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IL RISCHIO INCENDIO

Uso degli estintori

L'ubicazione degli estintori portatili, deve essere sempre

resa visibile dall'idonea segnaletica di sicurezza.

Individuato l'estintore, prelevarlo dalla sua sede e

dirigersi verso l'incendio.

Ruotare il dispositivo di sicurezza in maniera tale da rompere il sigillo plastico di garanzia.

Estrarre dalla propria sede il dispositivo di sicurezza

tirando con decisione e verso l'esterno il gancio.

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IL RISCHIO INCENDIO

Impugnare saldamente l'estintore dalla parte bassa dellamaniglia di erogazione senza premere in quella superiore.

Dirigersi verso l'incendio con calma, analizzando nel contempo l'entità dell'incendio, la direzione del vento e la tipologia del materiale che brucia

Azionare l'estintore alla giusta distanza (variabile con l'intensità del calore emanata dalla fiamma stessa) per

colpire il focolare con la massima efficacia del getto. Agire in progressione iniziando a dirigere il getto sulle fiamme più vicine per poi proseguire verso quelle più lontane.

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IL RISCHIO INCENDIO

Dirigere il getto dell'agente estinguente alla base della fiamma.

Se si tratta di incendio di un materiale liquido, operare in modo che il getto non causi la

proiezione, del liquido che brucia, al di fuori del recipiente; ciò potrebbe causare la propagazione dell'incendio.

Durante l'erogazione muovere leggermente a ventaglio l'estintore avvicinandosi al fuoco

lentamente e tenendo sempre l'estintore in azione.

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IL RISCHIO INCENDIO

Operare sempre sopra vento rispetto al focolare, per evitare di essere investiti dai fumi della combustione.

In caso di contemporaneo impiego di due o più estintori gli operatori non devono mai operare da posizione contrapposta, ma muoversi preferibilmente verso una unica direzione o operare da posizioni che formino un angolo (rispetto al fuoco) non superiore a 90°. In tal modo non verranno proiettate parti calde, fiamme o frammenti del materiale che brucia contro gli altri

operatori.

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IL RISCHIO INCENDIO

Durante lo spegnimento, evitare di procedere su terreno cosparso di sostanze facilmente combustibili. Operare a giusta distanza di sicurezza, esaminando quali potrebbero essere gli sviluppi dell'incendio ed il percorso di propagazione più probabile delle fiamme Indossare i mezzi di protezione individuale prescritti.

Prima di abbandonare il luogo dell'incendio verificare che il focolaio sia effettivamente spento e sia esclusa la possibilità di una riaccensione.

Abbandonare il luogo dell'incendio, in particolare se al chiuso, non appena possibile.

Riposizionare l'estintore al proprio posto segnalandone l’uso agli addetti alla manutenzione.

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IL RISCHIO INCENDIO

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IL RISCHIO INCENDIO

OBIETTIVI PRIMARI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO• La minimizzazione delle occasioni di incendio;• La stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad

assicurare l’evacuazione degli occupanti ed il loro soccorso;• La possibilità per gli occupanti di lasciare l’opera indenni o di

essere soccorsi in altro modo;• La possibilità per le squadre di soccorso di operare in

condizioni di sicurezza

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IL RISCHIO INCENDIO

La sicurezza antincendio ha come obiettivi la salvaguardia dell’incolumità delle persone , la tutela dei beni e dell’ambiente attraverso :•Riduzione al minimo delle occasioni d’incendio;•Stabilità delle strutture portanti per il tempo utile a prestare soccorso agli occupanti;•Limitata produzione di fuoco e fumi all’interno delle strutture e limitata propagazione del fuoco alle strutture vicine;•La possibilità che gli occupanti lascino incolumi le strutture o che siano soccorsi con modalità differenti;• La possibilità per i soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

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IL RISCHIO INCENDIO

CONCETTO DI RISCHIO

R = p x D

dove:

R = Rischio

p = probabilità del verificarsi dell’evento

D = entità del danno

CAUSE

• errore umano

• mancanza di procedure di riferimento

• mancanza di controlli

INTERVENTI

R = (p x D) / k

k = fattore dipendente da informazione/formazione

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IL RISCHIO INCENDIO

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IL RISCHIO INCENDIO

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GESTIONE DELLE EMERGENZE

PIANO DI EMERGENZA

If…Srl

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G E S T I O N E D E L L E E M E R G E N Z ED.Lgs. 81 / 08 - Art. 43 – 44 – 45 – 46

EMERGENZA

Le prime indicazioni legislative in merito ad una possibile gestione e organizzazione dell’emergenza si riscontrano nel DM 31/07/34 sull’impiego e sulla manipolazione degli oli minerali.

Successivamente, nell’art. 48 del DPR 185/64 sull’uso pacifico dell’energia nucleare.

In seguito, nel DPR 175/88 all’art. 5, si dispone l’obbligo di predisposizione dei “piani di emergenza” così denominati dal legislatore e la cui responsabilità è attribuita ai gestori di impianti o attività a rischio di incidente rilevante.

Il D.Lgs 626/94, sul miglioramento della sicurezza e della salute dei

lavoratori sul luogo di lavoro, nel Titolo I capo 3° formulava indicazioni a

carico dei Datori di Lavoro relative alle misure da attuare in caso di

prevenzione degli incendi, evacuazione dei Lavoratori e pronto soccorso,

che si concretizzavano in una vera e propria gestione dell’emergenza.

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Oggi il D.Lgs 81/08 nel confermare tutte le attività e le procedure connesse alla gestione delle emergenze, con particolare riferimento agli eventi riconducibili ad interventi di primo soccorso e di prevenzione e lotta incendi, rafforza ulteriormente l’identità del ruolo degli addetti, specificatamente individuati, nominati, informati, formati ed addestrati per adempiere efficacemente a tale ruolo.

Non bisogna dimenticare che a seguito di un sinistro, viene espletato da parte delle autorità di polizia giudiziaria un accertamento formale sulle cause che hanno provocato l’evento: la Procura della Repubblica può aprire procedimenti giudiziari nei confronti dei titolari d’impresa, dei responsabili, dei preposti ed anche dei lavoratori stessi, nel caso in cui emergano delle motivazioni per le quali il sinistro possa essersi verificato per grave colpa o per incuria, inadempimenti o azioni dolose.

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GESTIONE DELL’ EMERGENZA

♦ IL DATORE DI LAVORO IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA

1) ADOTTA LE MISURE NECESSARIE PER:

∗ la Gestione dell’Emergenza;

∗ la Prevenzione Incendi;

∗ la Lotta Antincendio;

∗ l’Evacuazione;

∗ il Salvataggio;

∗ il Pronto Soccorso.

2) DESIGNA I LAVORATORI INCARICATI ALL’ATTUAZIONE DELLE SUDDETTE MISURE.

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SITUAZIONE DI EMERGENZA

“Situazione nell’ambito della quale vengono a mancare, PARZIALMENTE o TOTALMENTE le condizioni di normalità che consentono di operare in sicurezza e salute”.

L’Emergenza può essere CIRCOSCRITTA o ESTESA.

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♦ CAUSE

L’Evento che genera l’Emergenza può essere provocato da:

∗ errore umano;

∗ guasto ad impianti o apparecchiature;

∗ per calamità naturali;

∗ per altre circostanze.

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♦ RAPIDITA’ D’INTERVENTO NELL’EMERGENZA

In situazione d’Emergenza occorrono risposte veloci ed efficaci, è quindi indispensabile aver elaborato preventivamente un Piano che contenga risposte e che permetta agli addetti di eseguire con rapidità ed efficacia le operazioni di Emergenza.

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Prima di predisporre i piani di intervento o specifiche consegne, è opportuno valutare il personale, tenendo presente non solo le qualifiche, ma anche l’effettiva attitudine individuale a svolgere il compito che si considera prioritario.

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Bisogna accettare l’idea che la sicurezza assoluta non esiste, o almeno richiederebbe costi elevatissimi, si tratta quindi di un concetto relativo che porta ad accettare un certo rischio che proviene dalla nostra esperienza, applicata al tipo di attività che dobbiamo preservare.

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Il rischio è quindi la possibilità di conseguenze dannose che non sono sempre prevedibili, ma che devono essere fronteggiate, se non è possibile evitarle, con una previsione seria e responsabile.

La previsione è la capacità di individuare in anticipo i dati relativi al luogo, al tempo e all’intensità del rischio da evitare.

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Il Datore di Lavoro assegna a tutti i soggetti che operano in azienda (dipendenti, consulenti, imprese appaltatrici ecc.), un ruolo attivo, per cui ognuno per le sue competenze ed attribuzioni dovrà contribuire a garantire sicurezza e salute.

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Ogni lavoratore dovrà prendersi cura della sicurezza e della salute: •Osservando le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;•Utilizzando correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi, le sostanze, le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza;•Utilizzando in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;•Segnalando immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze delle attrezzature o le eventuali condizioni di pericolo;•Non rimuovendo o modificando senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;•Non compiendo di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza;•Sottoponendosi ai controlli sanitari previsti;

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Una collaborazione costruttiva ed attiva tra tutti i soggetti presenti in azienda, contribuisce a rendere l’azienda stessa più sicura e a migliorare le condizioni di lavoro di ogni singolo operatore, agevolando anche le operazioni da affrontare in caso di Emergenza.

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♦ IL DATORE DI LAVORO DOVRA’ PROVVEDERE A :

-1 - AGGIORNARE LE NOMINE DEGLI ADDETTI

∗ All’Emergenza

∗ Alla Prevenzione Incendi

∗ Alla Lotta Antincendio

∗ All’Evacuazione

∗ Al Salvataggio

∗ Al Pronto Soccorso

2 - AGGIORNARE GLI ELENCHI CON I RELATIVI RECAPITI DELLE :

∗ Forze Esterne da coinvolgere in caso di Emergenza

∗ Consulenti esterni da coinvolgere in caso di Emergenza

∗ Autorità , Istituzioni e Servizi Pubblici da coinvolgere in caso di Emergenza

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PIANO D’EMERGENZA :

A - INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER L’EMERGENZA

B - PREDISPOSIZIONE DELL’UNITA’ D’EMERGENZA CON INDIVIDUAZIONE :

∗ Dell’incaricato all’Emergenza

∗ Dei collaboratori interni

∗ Dei collaboratori esterni

∗ Dell’addetto alla comunicazione interna

∗ Dell’addetto alla comunicazione esterna

C - INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI EVENTI D’EMERGENZA

D - SCALA DI GRAVITA’ PER L’ADOZIONE DELLE PROCEDURE

E - SISTEMI, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

F - ORGANIZZAZIONE DEI COMPITI, COMPORTAMENTI E PROCEDURE DA

ADOTTARE IN CASO D’EMERGENZA

G - PROCEDURE 1* - 2** - 3*** - 4****

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A - INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER L’EMERGENZA

1 Tutti i lavoratori ricevono INFORMAZIONE adeguata in merito a:

1.1 Prevedibili Emergenze derivanti dall’attività svolta.

1.2 Emergenze legate alle specifiche mansioni espletate.

1.3 Misure e procedure adottate per gestire l’Emergenza.

1.4 Ubicazione delle vie di esodo e delle uscite.

1.5 Nominativi degli addetti al servizio Antincendio - Evacuazione - Salvataggio Pronto Soccorso e loro funzioni.

1.6 La figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

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2 LA FORMAZIONE deve essere sufficientemente adeguata:

∗ al proprio posto di lavoro

∗ alle proprie mansioni

2.1 La formazione deve includere, possibilmente, delle esercitazioni pratiche sull’uso:

∗ delle attrezzature elementari di spegnimento

∗ dei dispositivi di protezione individuale

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2.2 Il personale della squadra antincendio ed addetto alla gestione dell’Emergenza deve avere una formazione specifica.

2.3 Le figure che vanno formate ed informate specificatamente sono:

∗ Capi ufficio

∗ Capi reparto

∗ Capi servizio

∗ Manutentori

∗ Addetti ai servizi generali

∗ Centralinisti - Portieri

∗ Personale addetto alle pulizie

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2.4 ESERCITAZIONI per l’Emergenza:

∗ si simulano Emergenze e si attuano le procedure predisposte (gli operatori partecipano almeno una volta l’anno);

∗ l’esercitazione inizia al momento dell’allarme e si conclude nel punto di raccolta con l’appello dei partecipanti; ∗ conclusa la fase di allarme si ripristina il ritorno alla normalità e

si organizza una riunione per valutare eventuali modifiche o aggiornamenti da apportare alle procedure, l’addetto alla comunicazione interna stila un verbale dell’esercitazione; ∗ la simulazione deve essere condotta in maniera realistica ma

senza esporre a pericolo i partecipanti.

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2.5 Gli addetti ai servizi d’Emergenza oltre all’Informazione - Formazione specifica ed addestramento, dovranno essere dotati di tempo e di mezzi idonei per adempiere alle loro funzioni in caso d’Emergenza.

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B - PREDISPOSIZIONE DELL’UNITA’ D’EMERGENZA CON INDIVIDUAZIONE

1 Categorie di persone coinvolte nella gestione dell’Emergenza

∗ Incaricato all’Emergenza

∗ Addetti agli interventi sugli impianti

∗ Squadra Antincendio Aziendale

∗ Incaricato all’Evacuazione

∗ Incaricato al Pronto Soccorso

∗ Personale generico

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2 Individuazione dell’Incaricato

∗ Capacità di coordinamento dell’unità d’Emergenza

∗ Buone capacità decisionali in caso d’Emergenza

∗ Approfondita conoscenza della struttura, degli impianti, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle risorse umane e tecniche

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3 Individuazione dei possibili Collaboratori Interni alla gestione dell’emergenza:

• Capi ufficio• Capi reparto• Capi servizio• Manutentori• Addetti ai servizi generali• Centralinisti – Portieri

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4 Individuazione dei Collaboratori Esterni alla gestione dell’emergenza:

- Elenco degli operatori (Ditte - Organizzazioni - Imprese - Enti ecc.) divisi per competenze specifiche e con il N° telefonico e recapito.

- Elenco degli Enti preposti alla gestione delle Emergenze ( Carabinieri - Vigili del Fuoco – ASL – Protezione Civile – Prefettura ecc. ecc. )

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C - INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI EVENTI D’EMERGENZA

1 - INCENDI

2 - FUGHE DI GAS

3 - DANNI ED ANOMALIE AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

4 - CALAMITA’ NATURALI (Terremoti - Alluvioni - Frane ecc..)

5 - INFORTUNIO SUL LAVORO

6 - INFORTUNIO A OSPITI

7 - CONTAMINAZIONI AMBIENTALI

8 - CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

9 - SCIOPERI DEL PERSONALE

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Nei luoghi di lavoro, in caso di rilevazione di un pericolo grave e immediato, ogni soggetto presente ( Lavoratore – Preposto – Dirigente – Datore di Lavoro – Soggetti Esterni) dovrà intervenire in base alle proprie competenze per contenere / limitare i danni derivanti dall’ evento.

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1- La rilevazione di un evento anomalo da parte del primo Soggetto a qualsiasi titolo presente al fatto rappresenta un

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE;

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2- In caso di Soggetto Esterno avvisa tempestivamente qualunque Soggetto / Operatore Interno;

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3- Il Soggetto interno effettua una tempestiva comunicazione alla Figura Professionale Preposta, con adeguata formazione, alle iniziative di primo intervento;

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4- La figura Professionale Preposta, con adeguata formazione, alle iniziative di primo intervento giudica la gravità dell’ evento ed applica immediatamente una delle seguenti Procedure:

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1* INCIDENTE LIEVE

2** INCIDENTE GRAVE

3*** INCIDENTE GRAVISSIMO

4***

INCIDENTE CATASTROFICO

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Livello 1* – INCIDENTE LIEVE :- Possono essere facilmente controllati dal

personale operativo interno al reparto o servizio;

- Occorre allertare il personale di sicurezza;- Incidente circoscritto senza evoluzione o a lenta

evoluzione.

Soggetti coinvolti:• Personale operativo;• Addetti all’emergenza.

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Livello 2** – INCIDENTE GRAVE :• Possono essere controllati con l’impiego delle

forze interne coinvolgendo squadre specifiche;• Occorre allertare forze esterne;• Incidente ad escalation potenziale.

Soggetti coinvolti:• Personale operativo;• Addetti all’emergenza;• Addetti al Pronto Soccorso;• Forze Esterne.

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Livello 3*** – INCIDENTE GRAVISSIMO :• Possono essere controllati con l’impiego di tutte

le squadre interne e con l’intervento di forze esterne specifiche;

• Incidente a rapido sviluppo

Soggetti coinvolti:• Addetti all’emergenza;• Addetti al Pronto Soccorso;• Addetti alla bonifica; • Forze Esterne Specifiche.

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Livello 4**** – INCIDENTE CATASTROFICO :• Se controllabili, lo si può fare soltanto con

l’impiego massiccio di tutte le forze interne ed esterne disponibili;

• Evento catastrofico improvviso ed Imprevedibile.

Soggetti coinvolti:• Addetti all’emergenza;• Addetti al Pronto Soccorso;• Addetti alla bonifica; • Tutte le Forze disponibili Interne ed Esterne.

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LA FIGURA AZIENDALE CHE HA GESTITO L’EMERGENZA DEVE COMUNICARE LA CESSAZIONE DELLA STESSA E FORNIRE UNA DETTAGLIATA RELAZIONE DEI FATTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

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I LUOGHI DI LAVORO

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Definizione dei luoghi di lavoroSi intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del Titolo II°, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, esclusi:a) i mezzi di trasporto;b) i cantieri temporanei o mobili;c) le industrie estrattive;d) i peschereccid-bis) i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

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I pericoli presenti negli ambienti di lavoro In ogni ambiente di lavoro possono essere presenti rischi legati all’ambiente stesso, alla struttura ed a ciò che la circonda.I pericoli presenti sul luogo di lavoro possono essere classificati secondo la seguente schematizzazione:1.elementi tecnico-strutturali;2.elementi igienico sanitari;3.ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento.

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Cosa valutare sui luoghi di lavoroStabilità e soliditàAltezza, cubatura e superficiePavimenti, muri, soffitti, finestre, …Vie di circolazione, zone di pericolo, ambienti confinati, …Vie ed uscite di emergenzaPorte e portoniScalePosti di lavoro e di passaggio, …Impiantistica …MicroclimaIlluminazione

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Ambienti di lavoroPrevenzione 1Gli ambienti di lavoro, le zone di passaggio, le uscite e le vie di fuga devono essere mantenute sgombre da ostacoli ed adeguata segnaletica ne deve distinguere le varie zone.L’accesso ai luoghi di lavoro è riservato solo al personale debitamente autorizzato e formato, oppure a soggetti esterni accompagnati e previamente informati su eventuali rischi presenti e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione previste.

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Ambienti di lavoroPrevenzione 2L’illuminamento minimo deve essere sempre garantito in condizioni ordinarie e nelle aree normalmente utilizzate per il lavoro.Le aree esterne di pertinenza dell’azienda devono essere in buono stato di manutenzione.Ogni lavoratore deve mantenere pulita ed ordinata la propria postazione di lavoro, i luoghi di riposo, le aree comuni ed i servizi igienici.Periodicamente va effettuato un controllo di tutte le strutture e fabbricati.

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RISCHIO ELETTRICO

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Rischio elettricoIl rischio connesso all’uso di energia elettrica è sicuramente tra quelli di maggior importanza e purtroppo tra i più pericolosi per l’uomo.Oggi giorno non esiste attività produttiva o azienda ove non vi sia l’uso della corrente elettrica per alimentare macchine, attrezzature ed impianti.

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La corrente elettricaFlusso di cariche elettriche che ha luogo all’interno di alcuni materiali.Tali materiali vengono definiti conduttori, mentre altri attraverso i quali la corrente non riesce a passare, vengono definiti isolanti.

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Conduttori e Isolanti

Acqua Metalli (Rame,

Argento, Alluminio …) Tessuti organici

(corpo umano)

CONDUTTORI

Vetro Marmo Plastica Gomma Sughero Legno Carta

ISOLANTI

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Corrente di rilascio

Valore massimo di corrente per cui il soggetto è ancora capace di lasciare la presa

della parte in tensione

CORRENTE di RILASCIO

Donne Uomini

10 mA (a 50 Hz) 15 mA (a 50 Hz)

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Effetti della corrente elettrica sull’uomo (1/2)TetanizzazioneSi ha quando i muscoli rimangono contratti fino a quando il passaggio di corrente elettrica non cessa del tutto. Può portare a: svenimenti, asfissia, collasso, stato di incoscienza.Arresto della respirazioneCorrenti superiori ai limiti della corrente di rilascio producono difficoltà di respirazione e segni di asfissia.

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Effetti della corrente elettrica sull’uomo (2/2)Fibrillazione Disfunzione del cuore, che provoca contrazioni disordinate e irregolari. Può interessare gli atri, i ventricoli o tutto l'organo. Ustioni Il passaggio di corrente elettrica nel corpo è accompagnato a sviluppo di calore. Le ustioni peggiori si hanno sulla pelle.Morte…

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Prevenzione del rischio elettricoLa prevenzione dell’elettrocuzione si basa su tecniche di protezione passiva relazionate alle due possibili modalità di contatto che si possono avere: 1) contatto diretto (contatto con una parte dell’impianto normalmente in

tensione, quale un conduttore, un morsetto, l’attacco di una lampada divenuti casualmente accessibili)

– si previene con: bassissima tensione (utilizzare la più bassa tensione che serve ad azionare le macchine),isolamento parti attive, protezione con grado IP.

2) contatto indiretto (contatto di persone con una massa che non è in tensione in condizioni ordinarie, ma solo in condizioni di guasto) – si previene con: bassissima tensione (utilizzare la più bassa tensione che serve ad azionare le macchine), interruzione automatica dell’alimentazione, protezione componenti elettrici.

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L’ILLUMINAZIONE

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L’illuminazione naturaleI luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale, inoltre devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza.

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L’illuminazione artificialeGli impianti di illuminazione non devono rappresentare un rischio d’infortunio per i lavoratori.Dove occorre l’illuminazione di sicurezza questa deve garantire sufficiente intensità.I mezzi di illuminazione sussidiaria vanno tenuti in posti noti al personale e conservati in costante efficienza.

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Benessere visivoLa comune esperienza insegna che la buona qualità del processo di visione dipende principalmente da:•le dimensioni dell’oggetto;•la sua luminanza;•il contrasto con il fondo o il contorno;•il tempo di cui si dispone per la visione.

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IL MICROCLIMA

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MicroclimaInsieme degli aspetti fisici che caratterizzano l’aria degli ambienti confinati, intendendosi per tali tutte quelle infrastrutture più o meno separate dall’ambiente esterno nelle quali, proprio per questa separazione, l’aria assume delle caratteristiche diverse da quelle climatiche della località in cui ci si trova.

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MicroclimaElementi da considerare:•temperatura dell’aria;•umidità relativa;•ventilazione;•scambi termici tra uomo e ambiente;•caratteristiche elementi costruttivi.

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Rilievi microclimaticiPossono essere valutati il PMV (voto medio previsto) e la PPD (percentuale prevedibile di insoddisfatti), con riferimento agli ambienti moderati (18 – 26/29 °C).Il benessere termico è normalmente garantito quando il soggetto non è costretto ad attivare meccanismi di regolazione e non sente né caldo né freddo: esprime cioè soddisfazione per la propria situazione termica.Per ambienti freddi e per ambienti severi caldi si applicano altri metodi di valutazione, partendo sempre dai dati ambientali rilevabili con apposite centraline dotate di sonde specifiche.

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Classificazione: ambienti moderatiAmbienti nei quali è richiesto un moderato intervento del sistema di termoregolazione umano al fine di diminuire il potenziale accumulo di calore nel corpo.CaratteristicheCondizioni ambientali omogenee e con ridotta variabilità nel tempo.Assenza di scambi termici localizzati fra soggetto ed ambiente che abbiano effetti rilevanti.Attività fisica modesta e analoga per tutti i soggetti.Sostanziale uniformità del vestiario indossato dagli operatori.

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Classificazione: ambienti caldiAmbienti dove l’organismo deve attivare dei meccanismi di compensazione per mantenere l’equilibrio termico del corpo.CaratteristicheValori di temperatura elevati in relazione alle caratteristiche dell’attività svolta e del vestiario indossato dagli operatori, eventualmente accompagnati da alti valori di umidità relativa dell’aria e richiedenti un considerevole intervento del meccanismo di scambio termico.

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Classificazione: ambienti severi freddiAmbienti dove l’organismo deve attivare dei meccanismi di compensazione per mantenere l’equilibrio termico del corpo.Caratteristicherichiedono un sensibile intervento del sistema di termoregolazione per limitare la potenziale eccessiva diminuzione della temperatura nel nucleo corporeo e degli altri distretti.

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Aerazione Nei luoghi di lavoro chiusi i lavoratori devono disporre di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aereazione.L’impianto di aereazione va sempre mantenuto funzionante.I lavoratori non devono essere sottoposti a correnti d’aria fastidiosa.Gli impianti di aereazione devono essere sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione.

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Temperatura Deve essere adeguata al metodo di lavoro e agli sforzi fisici imposti ai lavoratori.Tenere conto dell’influenza che può esercitare il grado d’umidità ed il movimento dell’aria.Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo.Quando non è conveniente modificare la temperatura dell’ambiente si deve provvedere alla difesa dei lavoratori mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

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Microclima nei lavori all’apertoI lavori all’aperto comportano spesso l’esposizione a condizioni climatiche sfavorevoli.Possono verificarsi problemi a livello fisico nei lavoratori specialmente nei periodi caldi (insolazioni, colpi di calore).Prevenzione:•uso corretto dei DPI;•abbigliamento congruo;•alimentazione corretta;•riduzione del tempo di esposizione avvicendando le lavorazioni fra i lavoratori.

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ATTREZZATURE DI LAVORO E DPI

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Rischio meccanico e da uso di attrezzature

I rischi meccanici derivanti all’uso di attrezzature (intese in generale come qualsiasi attrezzatura di lavoro dall’utensile al mezzo semovente) sono molteplici, causati principalmente da impigliamento, schiacciamento e ribaltamento.Spesso provocano danni gravissimi ai lavoratori coinvolti in incidenti con attrezzature.

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Rischi connessi alle attrezzature di lavoroOrgani in movimento(urti, trascinamenti e schiacciamenti). Proiezione di materiali (trucioli, liquidi lubrificanti, utensili, schegge o pezzi in lavorazione).Ribaltamento(mezzi semoventi).Un rigoroso rispetto della legge, un corretto uso delle macchine e una buona manutenzione consentono di ridurre notevolmente i rischi.

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Utilizzo e prevenzione dei rischi (1/4)Arresto di emergenzaSu ogni macchina deve esserci il comando di arresto d'emergenza, generalmente del tipo a fungo, di colore rosso.Provocare l'arresto del processo pericoloso nel più breve tempo possibile, significa evitare lesioni e non creare rischi supplementari che si potrebbero verificare se la macchina non funziona correttamente.

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Utilizzo e prevenzione dei rischi (2/4)Per ogni macchina ci deve essere un manuale di istruzione all'uso e manutenzione, di semplice consultazione, contenente tutte le informazioni sull’uso e la manutenzione.L'uso delle macchine operatrici è esclusivamente riservato al personale autorizzato, ovvero ai lavoratori addetti alla specifica macchina.L’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro, in parte normato dalla Conferenza Stato-Regioni (Accordo del 22/02/2012).

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Utilizzo e prevenzione dei rischi (3/4)Usare soltanto le attrezzature a disposizione e gli utensili appropriati al lavoro da svolgere e previsti dal ciclo operativo.Mantenere in efficienza macchine, impianti ed attrezzature, con relativa manutenzione.La manutenzione è molto importante per la sicurezza soprattutto per attrezzature complesse, per funi e catene.Pulire, oliare, ingrassare e svolgere operazioni di registrazione, manutenzione ordinaria e/o riparazione su organi fermi, con macchina spenta ed alimentazione (elettrica, meccanica o da presa di forza) disinserita.

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Utilizzo e prevenzione dei rischi (4/4)Proteggere e segregare gli elementi pericolosi delle macchine.Non rimuovere anche temporaneamente i dispositivi di sicurezza (salvo che nei casi previsti per le manutenzioni).Tutti i tipi di verifiche e manutenzioni devono essere annotate nel libretto di manutenzione ed essere eseguite da personale specializzato esterno o interno se adeguatamente formato.

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La manutenzioneEsempio di registrazione delle manutenzioni effettuate Macchina………………………………………………….Marca, modello…………………………………………..Targa……………………………………………………..Data ………Km percorsi/ore lavoro …….Intervento effettuato …………………………………….Nome e firma del manutentore ………………………………….Riferimenti documentali …………………………………………

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Attrezzature di sollevamento e mezzi di trasporto (1/2)

Deve essere assicurata la solidità e la stabilità. Devono recare un’indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all’occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.Gli accessori di sollevamento devono essere a norma e marcati.I ganci utilizzati devono portare l’indicazione della loro portata massima ammissibile.I mezzi di sollevamento (non azionati a mano) con portata > 200 kg sono soggetti a verifica annuale.

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Attrezzature di sollevamento e mezzi di trasporto (2/2)

Qualora l’attrezzatura non è destinata al sollevamento di persone ciò deve essere indicato: solo le attrezzature appositamente omologate possono sollevare il personale.Devono essere provvisti di dispositivi di frenatura, acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento nonché di illuminazione nel campo di manovra di tutti i mezzi semoventi e delle gru.In alcuni casi gli operatori devono essere formati ed in possesso di attestazione di abilità all’uso (Accordo 22/02/2012).

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255Riproduzione vietata © Carlo Zoppi

DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE

INDIVIDUALE

(DPI)

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DPI: definizione

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

(art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)

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Utilizzo dei DPILa legge ne prevede l'utilizzo solo quando siano già state adottate misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva, che non risultino sufficienti. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.

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1° categoria

I DPI che proteggono da rischi di modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti , urti con corpi caldi con temperatura inferiore a 50°C, vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e da provocare danni permanenti).

Categorie di DPI

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2° categoria

Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.

Categorie di DPI

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3° categoria

Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti o dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, protezioni da rischio elettrico, da cadute, o da temperature superiori a 100°C).È obbligatoria la formazione e l’addestramento all’uso!

Categorie di DPI

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•Scegliere solo DPI conformi al D.Lgs 475/92.•Ogni DPI deve essere corredato da una nota informativa, libretto d’uso e manutenzione, certificazione CE ed opportuna etichettatura.•Scegliere DPI adeguati che non ostacolino il lavoro.•Creare una “cultura” del DPI che deve essere visto come uno strumento apprezzato ed utilizzato dai lavoratori e non come un intralcio al lavoro. •Formare i lavoratori al corretto uso.•Attivare la sorveglianza sull’uso dei DPI (obbligo per datore di lavoro e preposti).

Scelta e corretto uso dei DPI

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La garanzia del possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza è rappresentata dalla certificazione (etichetta) posta su ogni DPI in funzione della categoria di appartenenza.

La marcatura dei DPI

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Ogni DPI deve essere mantenuto efficiente:•corretta pulizia e manutenzione;•utilizzo di soli pezzi di ricambio originali ed omologati;•corretta gestione in fase di utilizzo;•corretto stoccaggio in fase post acquisto e/o post utilizzo.

Gestione e manutenzione dei DPI

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TITOLO V D.LGS 81/08LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

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Principi generali della segnaletica di sicurezza:

• scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli.

• la segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso l’adozione delle necessarie misure di protezione.

• la segnaletica di sicurezza deve essere impiegata esclusivamente per indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

• l’efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da una estesa e ripetuta informazione di tutte le persone alle quali la segnaletica può risultare utile.

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

ART. 161 – Campo di applicazione• Vengono stabilite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;• Non si applicano alla segnaletica stradale, ferroviaria, fluviale, marittima ed aerea.

If…Srl

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

Definizioni

Segnaletica di sicurezza: è la segnaletica che riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione trasmette, mediante un colore od un segnale di sicurezza, un messaggio di sicurezza.

If…Srl

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

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DefinizioniColore di sicurezza: è un colore al quale viene attribuito un determinato significato relativo alla sicurezza.ROSSO

GIALLOBLU

VERDE

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

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DefinizioniColore di contrasto: è un colore che si distingue da un colore di sicurezza e trasmette così ulteriori indicazioni.

Bianco su blu

Bianco sul verde

Nero su giallo

Nero su rosso

Bianco sul rosso

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

If…Srl

DefinizioniSegnale di sicurezza: è un segnale che con la combinazione di forma, colore e simbolo trasmette un determinato messaggio di sicurezza.

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

If…Srl

DefinizioniSegnale di divieto: un segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

If…Srl

DefinizioniSegnale di avvertimento: un segnale di sicurezza che avverte di un pericolo.

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

If…Srl

DefinizioniSegnale di prescrizione: un segnale di sicurezza che prescrive un determinato comportamento.

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

If…Srl

DefinizioniSegnale di salvataggio: un segnale di sicurezza che indica, in caso di pericolo, l’uscita di sicurezza, il cammino versoun posto di pronto soccorso o l’ubicazione di un dispositivo di salvataggio.

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

If…Srl

DefinizioniSegnale di informazione: un segnale di sicurezza che trasmette messaggi di sicurezza differenti da quelli dei segnali indicati ai punti precedenti.

Informazione forma + colore + simbolo (o scritta) = indica un’informazione

utile.

antincendio forma + colore + simbolo = indica l’ubicazione di un dispositivo antincendio.

PORTATA MASSIMA DEL SOLAIO

KG/MQ…………..

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

If…Srl

DefinizioniSegnale complementare: il segnale di sicurezza che viene impiegato solo in combinazione con uno dei segnali di sicurezza descritti nei punti precedenti per trasmettere ulteriori informazioni.

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

If…Srl

DefinizioniSimbolo: un’immagine che rappresenta una determinata situazione e viene impiegata in uno dei segnali di sicurezza indicati ai punti di cui sopra.

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

If…Srl

Segni gestuali e comunicazioni verbali

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

If…Srl

Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro

Quando, anche a seguito della valutazione effettuata risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati al decreto legislativo 81/08, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso e salvo disposizioni contrarie, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo.

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

If…Srl

IMPORTANTE

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA DEVE ESSERE CONFORME ALLE DISPOSIZIONI E ALLE PRESCRIZIONI RIPORTATE NEGLI ALLEGATI XXIV E XXXII DEL D.LGS 81/08.

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

If…Srl

Articolo 164 - Informazione e formazioneIl datore di lavoro provvede affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

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SEGNALETICA DI SICUREZZA

If…Srl

Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163;

b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 164.

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DECRETO LEGISLATIVON.81 DEL 9 APRILE 2008

Titolo VIMovimentazione manuale

carichi

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Movimentazione manuale carichi

Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico…

con azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare

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Movimentazione manuale carichi

…che per loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni

ergonomiche sfavorevoli, possono comportare danni alla

schiena del lavoratore

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Movimentazione manuale carichi

Lesione dorso lombaredanno a carico delle vertebre

lombari e sacrali (ossa – tendini -nervi). Riconosciuto come “mal di schiena”

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Altri tipi di rischio da considerare

• sovraccarico biomeccanico del tratto cervicale e degli arti superiori

• patologie dell’apparato cardiovascolare

• movimenti ripetitivi (WMSDs)

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Movimentazione manuale carichi

Elementi di anatomia

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Movimentazione manuale carichi

La colonna vertebrale (rachide) è costituita da ossa (vertebre), dischi intervertebrali, muscoli e legamenti

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10Kg20 Kg30 Kg

10Kg40Kg50 Kg

10 cm

20 cm

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40 Kg 20Kg60 Kg

20 cm60 Kg 40 Kg

10 cm

100 Kg

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Movimentazione manuale carichi

Normative Precedenti

• Legge 653/34 donne adulte 20 kg• Legge 977/67 fanciulli 5/10 kg

adolescenti 15/20 kg• Legge 1204/71 tutela lavoratrici madri

divieto di sollevamento e trasporto pesi

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Movimentazione manuale carichi

Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151

Disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità

(legge n.1204/71 - decreto legislativo n. 645/96 - legge 8 marzo 2000 n. 53)

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Movimentazione manuale carichi

D.Lgs.151/2001

Le donne in gravidanza non devono essere adibite al trasporto ed al sollevamento dei carichi

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Movimentazione manuale carichi

D.Lgs.151/2001Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.Divieto di esposizione a lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.Valutazione dei rischi fisici, chimici, biologici e faticosi.

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Movimentazione manuale carichi

D.Lgs.151/2001

Adozione di misure necessarie per evitare l’esposizione, modificando temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.

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Fasi di lavoro più a rischio

carico e scarico prodotti

trasporto prodotti/oggetti

stoccaggio prodotti

Movimentazione manuale carichi

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Movimentazione manuale carichi

Infortuni per…A. caduta del caricoB. sforzo/movimento incongruoC. contatto con materiale taglienteD. schiacciamentoE. scivolamentoF. ambienti lavoro

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Movimentazione manuale carichi

POSSIBILI DANNI

stress compressivi becchi artrosici lombalgia da sforzo ernia del disco

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Ergonomia delle posture e del movimento

Con sollevamento di 20 kg a schiena flessa e ginocchi diritti i dischi intervertebrali subiscono una compressione puntiforme di circa 300Kg (limite d’azione)

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Ergonomia delle posture e del movimento

Con sollevamento di 20 kg a schiena flessa e ginocchi diritti, mantenendo il carico distante dal corpo, i dischi intervertebrali subiscono una compressione anche superiore a 650Kg (limite massimo sul tratto lombare L3-L4)

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Movimentazione manuale carichi

Anche il tronco può subire danni, in particolare da movimenti di torsione o rotazione effettuati per spostare carichi

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NO

SI

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Movimentazione manuale carichi

Obblighi datore di lavoroindividuazione dei compiti

che comportano mmc

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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Movimentazione manuale carichi

Obblighi datore di lavoro

PREVENZIONE PRIMARIA

PREVENZIONE SECONDARIA

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Movimentazione manuale carichi

meccanizzare i processi di lavoro per eliminare il rischio

ausiliare i processi di lavoro per il massimo contenimento del rischio

organizzare i posti di lavoro per rendere la movimentazione sana e sicura

Prevenzione primaria

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Ausiliare per il massimo contenimento del rischio

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Ausiliare per il massimo contenimento del rischio

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Movimentazione manuale carichi

Prevenzione secondaria

sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti alla mmc

informazione e formazione degli stessi lavoratori

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Movimentazione manuale carichi

Nel caso in cui la mmc ad opera del lavoratore non possa essere evitata, il datore di lavoro organizza il posto di lavoro in modo che detta movimentazione sia il più possibile sana e sicura

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Movimentazione manuale carichi

Elementi di riferimento per la valutazione del rischio (all.XXIII)

Caratteristiche del carico Sforzo fisico Caratteristiche dell’ambiente di

lavoro Esigenze connesse all’attività

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Movimentazione manuale carichi

peso del carico ingombrante o difficile da afferrare

contenuto con equilibrio instabiledifficile da maneggiare (torsione tronco o distanza eccessiva dal corpo )

Caratteristiche del carico

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Movimentazione manuale carichi

Caratteristiche dell’ambiente di lavoro

spazio libero pavimento sconnesso piano di lavoro con dislivelli punti di appoggio instabili microclima illuminazione

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Movimentazione manuale carichi

Sforzo fisico richiesto

Eccessivo Effettuato solamente con torsione

del tronco Compiuto con il corpo in posizione

instabile

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Movimentazione manuale carichi

Esigenze connesse all’attività

sforzi fisici frequenti e prolungati periodo di recupero fisiologico

insufficiente distanze eccessive di

sollevamento, abbassamento, trasporto

ritmo imposto non modulabile

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Movimentazione manuale carichi

Fattori individuali di rischio

A. idoneità fisicaB. indumenti di lavoro o calzature

inadeguateC. scarsa informazione e formazione

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Movimentazione manuale carichi

Informazione, formazione e apprendimento

peso del caricocentro di gravità o il lato più pesantemovimentazione corretta

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Movimentazione manuale carichi

SORVEGLIANZA SANITARIA

Visita medica con ricerca delle condizioni di ipersuscettibilità attraverso la rilevazione mirata di segni e sintomi della colonna vertebrale

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Sorveglianza sanitaria

Accertamenti preventiviprima dell’inserimento lavorativo per constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione cui i lavoratori sono destinati e non per selezionare i più “sani e forti”

Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

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Sorveglianza sanitaria

Il giudizio di idoneità alla mansione si esprime in

Idoneità Idoneità parziale,temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioniInidoneità temporaneaInidoneità permanente

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TITOLO VII D.LGS 81/08ATTREZZATURE MUNITE DI

VIDEOTERMINALI

If…Srl

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RISCHIO USO VIDEOTERMINALI

If…Srl

Articolo 172 - Campo di applicazione Le norme si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. Le norme non si applicano ai lavoratori addetti:a) ai posti di guida di veicoli o macchine;b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

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RISCHIO USO VIDEOTERMINALI

Articolo 173 - Definizioni

 

Videoterminale: schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

Posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

Lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

If…Srl

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RISCHIO USO VIDEOTERMINALI

Il Datore di Lavoro provvede alla valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori che utilizzano le apparecchiature dotate di videoterminale, con particolare attenzione a:• rischi per la vista e gli occhi;• rischi legati alla postura;• problemi legati all’affaticamento fisico e mentale;• le condizioni ergonomiche e l’igiene dell’ambiente.

If…Srl

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RISCHIO USO VIDEOTERMINALI

Il Datore di Lavoro interviene per limitare tali rischi attraverso misure organizzative: • pause;• cambio di attività;• sorveglianza sanitaria;• informazione;• formazione.

If…Srl

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RISCHIO USO VIDEOTERMINALI

Rischi per la vista e per gli occhi che possono insorgere a fronte di un uso assiduo di apparecchiature dotate di videoterminale:• pesantezza;• tensione;• bruciore oculare;• arrossamento oculare;• visione sfocata;• cefalea;• lacrimazione;• fastidio per la luce;• prurito;• visione sdoppiata;• ammiccamento frequente

If…Srl

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RISCHIO USO VIDEOTERMINALI

Fattori di rischio per i disturbi oculo-visivi• Condizioni di illuminamento sfavorevoli:

• ubicazione sbagliata del videoterminale rispetto alle finestre e ad altre fonti di luce, con conseguenti abbagliamenti, riflessi o eccessivi contrasti di chiaro-scuro;• illuminazione insufficiente; • scarsa definizione dei caratteri sullo schermo.

• Condizioni ambientali sfavorevoli:• aria insalubre (presenza di sostanze che possono irritare le mucose degli occhi); • umidità relativa non adeguata.

• Postazione di lavoro inadeguata:• posizione dello schermo scorretta (ravvicinata rispetto all’operatore);• posizione degli oggetti della visione tale da richiedere il movimento continuo degli occhi.

• Durata del compito visivo

If…Srl

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RISCHIO USO VIDEOTERMINALI

Disturbi muscolo-scheletrici

I disturbi muscolo - scheletrici spesso sono provocati da una serie di movimenti e di

posture non corrette che causano contrazioni di alcune parti del corpo quali: il collo, le

spalle, le ginocchia e la spina dorsale:

• disturbi alla colonna vertebrale;

• disturbi muscolari;

• disturbi alla mano e all’avambraccio.

If…Srl

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RISCHIO USO VIDEOTERMINALI

Fattori di rischio per i disturbi muscolo scheletrici:

• scorretta posizione dell’operatore;

• postazione di lavoro fissa per tempi prolungati (sedentarietà);

• movimenti rapidi e ripetitivi;

• postazione di lavoro inadeguata.

If…Srl

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RISCHIO USO VIDEOTERMINALI

If…Srl

Rischi da affaticamento mentaleL’affaticamento mentale lavorativo, in generale, si determina quando le capacità di una persona non sono adeguate rispetto al tipo e al livello delle richieste lavorative.• condizioni soggettive (legate anche all’ambiente extra lavorativo);• condizioni oggettive (connesse al tipo di lavoro, ai rapporti

interpersonali, all’organizzazione del lavoro).

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RISCHIO USO VIDEOTERMINALI

If…Srl

Fattori di rischio da affaticamento mentale

• carico di lavoro (ritmi elevati, impossibilità di fare pause, ecc.);• rapporto conflittuale uomo-macchina (scarsa conoscenza di hardware e software);• cattive condizioni ambientali (temperatura, umidità e velocità dell’aria);• rumore ambientale tale da disturbare l’attenzione.

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RISCHIO USO VIDEOTERMINALI

If…Srl

Rischi connessi alle condizioni ergonomiche e all’igiene dell’ambiente• postazione di lavoro (tutti i componenti e gli accessori che

costituiscono la postazione di lavoro con VDT, sono sottoposti a severe normative di

progettazione e di costruzione). Rischi connessi:• schermo;• tastiera e dispositivi di puntamento;• piano di lavoro;• Sedile di lavoro;• condizioni ambientali ( spazio, illuminazione);• microclima e qualità dell’aria;• rumore;• campi magnetici e radiazioni;• Campi elettrostatici.

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RISCHIO USO VIDEOTERMINALI

If…Srl

Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente • arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro

per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;

• arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.

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VIDEOTERMINALI E PREVENZIONE

If…srl

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA• è dovuta per chi utilizza i

videoterminali sistematicamente e abitualmente per almeno 20 ore settimanali

• è esercitata dal medico competente

• sono previste visite: – preventive (prima

dell’avviamento alla mansione)– periodiche

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA

• sono previsti controlli – degli occhi e della vista– alla colonna vertebrale e agli arti

superiori• periodicità:

– biennale per i lavoratori/trici classificati idonei con prescrizioni e/o quelli con più di 50 anni

– tutti gli altri ogni 5 anni

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA• I lavoratori sono sottoposti

inoltre a controllo oftalmologico:– quando sospettano alterazioni

delle funzioni visive, confermate dal medico competente

– qualora la visita periodica ne evidenzi la necessità

• le spese:– per gli accertamenti e eventuali

dispositivi di correzione sono a carico del datore di lavoro

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LE PAUSE • Gli operatori ai VDT hanno

diritto ad una interruzione del lavoro mediante:– pausa– cambiamento di attività

• Le modalità sono demandate alla contrattazione (anche aziendale)

• In assenza di contrattazione ha comunque diritto ad una pausa di 15 min. ogni 120 min.

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DISTURBI OCULO VISIVI• Sintomi:

– bruciore, lacrimazione– senso di corpo estraneo– ammiccamento frequente– fastidio alla luce, pesantezza– visione annebbiata o sdoppiata– stanchezza alla lettura– cefalea

• NEL COMPLESSO SONO DISTURBI REVERSIBILI

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DISTURBI OCULO VISIVI• Principali cause:

– illuminazione inadatta– riflessi da superfici lucide– luce diretta (artificiale o

naturale) su monitor o occhi– presenza di superfici di colore

estremo (bianco o nero)– difettosità del monitor – impegno visivo statico,

ravvicinato, protratto nel tempo

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DISTURBI OCULO VISIVI• Come prevenirli:

– ai primi sintomi di affaticamento fare piccole pause

– socchiudere le palpebre per 1/2 minuti

– distogliere lo sguardo dagli oggetti vicini e rivolgerlo verso quelli lontani

– verificare l’illuminazione e le tende

– eliminare riflessi e/o abbagliamenti

– seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto

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DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI

• Sensazioni:– senso di peso, di fastidio– intorpidimento– dolore– rigidità di:

• collo• schiena• spalle• braccia• mani

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DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI

• Cause:– posizione di lavoro scorretta– errata scelta degli arredi – posizione di lavoro fissa e

mantenuta per lungo tempo– movimenti rapidi e ripetitivi delle

mani (uso di tastiera e mouse)

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DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI

• Come prevenirli:– verificare che la parte alta del monitor

sia al livello degli occhi– verificare la distanza del monitor e

della tastiera– stare seduti ben eretti con i piedi ben

poggiati– regolare bene l’altezza e l’inclinazione

della sedia– ai primi sintomi di dolore al collo o alle

estremità concedersi una pausa alzandosi e muovendosi

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STRESS

• Disturbi di tipo psicologico o psicosomatico:– mal di testa, stanchezza– irritabilità, tensione nervosa– ansia, depressione– insonnia– problemi digestivi

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STRESS• Cause:

– carico di lavoro superiore o inferiore alle capacità della persona

– mancanza di riconoscimento– lavoro monotono e/o ripetitivo– isolamento da colleghi– software o hardware inadeguati– fattori ambientali:

• spazio• microclima

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STRESS

• Come prevenirlo:

–svolgendo attività fisica

–sfruttando al meglio le

pause

–adottando comportamenti

corretti conformemente alla

formazione e

all’informazione ricevuta

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LA POSIZIONE CORRETTA

• Tronco:– posizione eretta, fra 90 e 110°

per evitare dannose compressioni pelvico-addominali, appoggio del tratto lombare

• Gambe:– a circa 90°per ridurre

l’affaticamento e facilitare la circolazione. Piedi ben poggiati a terra o sul poggia-piedi

90°- 110°90°

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LA POSIZIONE CORRETTA

• Braccia– piegate a circa 90°. Avambracci

appoggiati nello spazio fra bordo tavolo e tastiera (15 cm)

• Occhi:– distanza occhi monitor fra i 50 e

i 70 cm. Il bordo superiore del monitor deve essere posto all’altezza degli occhi.

90°50-70 cm

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IL PIANO DI LAVORO

• DEVE ESSERE:• con bordi arrotondati• di colore neutro e superficie

opaca• regolabile in altezza (67-77

cm.) o ad altezza fissa (72 cm.)

• profondo 70-80-90 cm• largo 90-120-160 cm.• comunque di dimensioni

sufficienti per permettere una disposizione delle attrezzature flessibile

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IL SEDILE DI LAVORO• DEVE ESSERE:• stabile• con 5 razze e ruote• girevole• senza braccioli (o arrotondati)• regolabile:

– sedile (alto/basso)– schienale (alto/basso,

inclinazione)• traspirante e lavabile

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IL MONITOR• DEVE ESSERE:• orientabile e inclinabile• con superficie antiriflettente• con luminosità e contrasto

regolabili• con immagine stabile senza

“sfarfallamenti”• con caratteri leggibili e definiti• pulito • la parte retrostante lontana da

pareti

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LA TASTIERA

• DEVE ESSERE:• inclinabile e separata dal monitor• lontana dal bordo del piano di lavoro 15

cm.• con superficie opaca e di colore neutro• con simboli chiari

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IL MOUSE

• DEVE:• garantire una buona impugnatura

(ergonomica)• essere “manovrato” avendo cura di

poggiare l’avambraccio al piano di lavoro

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PORTA DOCUMENTI

• DEVE ESSERE:

• regolabile:– alto/basso

– destra/sinistra

• collocato in modo corretto in

relazione all’attività da

svolgere

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• Dovrà essere di dimensioni adeguate:– larghezza 45 cm.– profondità 35 cm.– Inclinazione 10-20°

• superficie in materiale anti-scivolo

IL POGGIAPIEDI

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ILLUMINAZIONE

Valori e condizioni ottimali: fra i 200 e i 400 luxpareti, pavimenti, soffitti, porte,

piani di lavoro devono essere di colore chiaro e opaco

le tende devono consentire la regolazione della luce naturale (es. veneziane)

plafoniere anti-abbagliamento

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ILLUMINAZIONE• POSIZIONE SBAGLIATA

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ILLUMINAZIONE• POSIZIONE SBAGLIATA

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ILLUMINAZIONE• POSIZIONE CORRETTA

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MICROCLIMA

• preferibile impianto di climatizzazione

• nella stagione calda la temperatura non dovrebbe essere inferiore di oltre 7°C da quella esterna

• nelle altre stagioni tra i 18 e i 20°C

• umidità fra il 40 e il 60%• ricambio 32 mc per persona

all’ora in assenza di fumatori

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RUMORE

• installare i VDT in locali poco disturbati da fonti di rumore interne o esterne

• scegliere strumentazione poco rumorosa• isolare gli strumenti rumorosi in locali

separati o con dispositivi fono-isolanti

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AGENTI FISICI: rumore,

vibrazioni, campi elettromagnetici,

radiazioni ottiche artificiali.

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IL RUMORE

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Il rumoreQualsiasi suono indesiderabile, sgradito o pericoloso per l’orecchio umano….. o meglio …..un insieme di suoni con caratteristiche diverse che possono provocare disturbi.

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SuonoVariazione di pressione (un’onda) che si propaga in un mezzo. Questa variazione di pressione viene recepita dall’apparato uditivo che la trasforma in sensazione sonora. Le caratteristiche fondamentali di un suono sono frequenza e intensità.

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Frequenza ed intensitàLa frequenza rappresenta il numero di oscillazioni compiute dall’onda in un secondo, l’unità di misura è l’hertz (Hz). I suoni acuti hanno frequenze alte (6000-8000 Hz o più), mentre quelli gravi hanno basse frequenze (250-500 Hz o meno).L’orecchio dell’uomo percepisce suoni con frequenze comprese tra 20 e 20000 Hz. L’intensità è la quantità di energia posseduta dall’onda sonora: si misura in decibel (dB)

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Qualche esempio sui livelli di rumore…dBSPL Sorgente

300 Krakatoa (1883)

250 All'interno di un tornado

180 Razzo al decollo

140 Colpo di pistola a 1 m

130 Soglia del dolore

125 Aereo al decollo a 50m

120 Sirena

110 Motosega a 1 metro

100 Discoteca, concerto rock vicino al palco

90 Urlo

80 Camion pesante a 1 m

70Aspirapolvere a 1 m; radio ad alto volume, fischietto

60 Ufficio rumoroso, radio, conversazione

50 Ambiente domestico; teatro a 10 m

40 Quartiere abitato di notte

30 Sussurri a 1 m

20 Respiro umano a 20 cm

10 Soglia dell'udibile

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Qualche esempio di esposizione per mansioni di lavoro…

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L’esposizione sulle 8 ore

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Rischio rumoreConseguenze del rumore sulla saluteEffetto diretto, con danno di lungo periodo (anni): perdita progressiva e permanente di sensibilità uditiva dell'orecchio (ipoacusia) e, a lungo andare, sordità. Effetti indiretti, con danni subitanei (singola giornata): oltre a disturbi nervosi, gastrici e circolatori, si verifica un affaticamento psico-fisico con difficoltà di concentrazione, e conseguente aumento del rischio infortunistico.

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Valutazione del rischio rumoreL'entità dell'esposizione di ogni singolo lavoratore deve essere misurata, ogni qualvolta sia possibile, attraverso una rilevazione strumentale. Solo nei casi in cui ciò non sia totalmente concretizzabile, si potrannoutilizzare dati di letteratura o applicare Linee Guida redatte allo scopo. È dunque necessario conoscere larumorosità delle operazioni svolte da ogni addetto e la relativa durata, in modo da ricostruire adeguatamente il livello di esposizione individuale.

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Rischio rumore: prevenzioneProgrammare la sostituzione delle macchine considerate più rumorose e obsolete.Acquistare macchine insonorizzate. Verificare l’efficienza dei sistemi di in sonorizzazione già installati sulle macchine.Organizzazione del lavoro: “tendere” a ridurre l’esposizione personale a rumore < Lep,d<80dB(A).Utilizzo di adeguati otoprotettori (DPI) per i lavoratori esposti a rumore, previo addestramento!

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Rischio rumore: prevenzione ed obblighi del Datore di Lavoro

Superamento del valore inferiore d’azione 80 dB(A) - 135 dB(C)

• Misurazione del rumore• Programma di misure per ridurre l’esposizione• Messa a disposizione dei DPI• Informazione e Formazione• Sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore o del medico competente

Superamento del valore superiore d’azione85 dB(A) - 137dB(C)

• Segnalare e limitare l’accesso ai locali di lavoro• Esigere che i lavoratori indossino i DPI• Sorveglianza sanitaria

Superamento del valore limite d’esposizione87 dB(A) - 140dB(C)

• Adozione di misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione

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LE VIBRAZIONI

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Vibrazioni e scuotimentiMovimento oscillatorio di un corpo o di una parte di esso intorno ad una posizione di equilibrio.VIBRAZIONI (HAV): interessano soltanto parti del corpo (mano-braccio) (uso di motosega, decespugliatore, ecc.) SCUOTIMENTI (WBV): coinvolgono tutto il corpo (uso di trattrici, pale meccaniche, ecc.)

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Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare comportano i seguenti effetti:•lesioni neurologiche;•lesioni muscolo-scheletriche;•lesioni vascolari.

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Vibrazioni trasmesse al corpo interoVibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare provocano:•disturbi o lesioni a carico del rachide lombare.•alterazioni del distretto cervico-brachiale, dell’apparato gastroenterico, del sistema nervoso periferico.

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Valori limite e livelli d’azione

VALORE LIMITE

Mano-braccio 5 m/s2

Corpo intero 1 m/s2

LIVELLO D’AZIONE

Mano-braccio 2,5 m/s2

Corpo intero 0,5 m/s2

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Rischio vibrazioni: prevenzioneScelta di strumenti meno pesanti e con minor frequenza di vibrazioni.Adozione di sedili ergonomici.Manutenzione delle attrezzature.Guanti idonei (DPI).Riduzione del tempo di esposizione avvicendando le lavorazioni fra i lavoratori.

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CAMPI ELETTROMAGNETICI

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Campo elettricoPerturbazione dello spazio, prodotta dalla presenza di cariche elettriche, positive o negative.

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Campo magneticoPerturbazione dello spazio prodotta dal movimento delle cariche elettriche ossia dalla presenza di correnti elettriche oppure da magneti permanenti.

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Campo elettromagneticoCampi elettrici e campi magnetici concatenati determinano nello spazio la propagazione di un campo elettromagnetico.

(0 Hz – 300 GHz)

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Naturali Emessi da: •sole, •stelle, •temporali (fulmini), •terra.Artificiali Prodotti da:•ripetitori televisivi e telefonici, •elettrodi, •telefonini, •elettrodomestici.

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Rischio da campi elettromagnetici Apparecchiature che possono presentare un rischio significativo per la salute:•sistemi per saldatura dielettrica,•trattamenti termici ad induzione elettromagnetica,•saldatrici ed incollatrici,•sistemi a radiofrequenza per l’innesco dei plasmi,•presse a dispersione dielettrica per l’incollaggio dei legni e delle plastiche,•sistemi a radiofrequenza per l’indurimento delle colle,•altri sistemi a dispersione dielettrica per l’essiccazione o la vulcanizzazione di tessuti, carta, legni.

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Effetti sull’uomoIl corpo umano assorbe l’energia a RF e microonde e la trasforma in calore. I possibili danni avvengono principalmente al cervello, agli occhi, allo stomaco ed in maniera secondaria a tutti gli altri organi.

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RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA)

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Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)Radiazioni laser (coerenti) con elevata intensità, unica lunghezza d’onda e stessa direzione.Radiazioni incoerenti comprese tra 1012 Hz e 1018 Hz, quindi tra il campo dell’infrarosso e dell’ultravioletto passando per il campo della luce visibile.

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ROA - Sorgenti laserEsempi:Classe 1 – per conferenzaClasse 1M (possono essere pericolose se attraversano ottiche impiegate dall’utilizzatore)Classe 2 – per puntatori, centratori, raggi XClasse 2M (possono essere pericolose se attraversano ottiche impiegate dall’utilizzatore)Classe 3R (scarso rischio)Classe 3B – per medicina (normalmente pericolosi in visione diretta)Classe 4 – più pericolosi (possono provocare danni irreversibili)

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ROA - Sorgenti non coerentiIR – riscaldatori radianti, forni di fusione, cementerie, lampade riscaldanti ad incandescenza, visori notturni.VISIBILE – sorgenti di illuminazione artificiale, lampade ad uso medico, saldatori.UV – sterilizzatori, essiccatoi per inchiostri e vernici, fotoincisori, lampade ad uso medico per terapie, saldatori ad arco, …

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SOSTANZE PERICOLOSE:

agenti chimici,

agenti cancerogeni e mutageni,

amianto.

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RISCHIO CHIMICO

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Rischio chimicoE’ l’insieme dei rischi potenzialmente connessi con l’impiego di sostanze chimiche. Ne deriva che, a seconda della loro natura, le sostanze chimiche possono dar luogo a:• rischi per la sicurezza,• rischi per la salute.

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Rischio chimicoModalità di assorbimento delle sostanze chimiche:

ingestione

inalazione

contatto cutaneo

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Agenti chimiciTutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.Alcuni agenti chimici vengono considerati PERICOLOSI, il che vuol dire che possono esercitare effetti dannosi sull’uomo, a causa delle loro proprietà chimico-fisiche o tossicologiche.

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Agenti chimici pericolosiAgenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base ai precedenti punti, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite d’esposizione.

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Agenti chimici pericolosiSono altresì agenti chimici pericolosi:•quelli non classificati come pericolosi ma che comportano un rischio per le loro proprietà chimico-fisiche e tossicologiche (es. fumo di sigaretta, fumo di saldatura, rifiuti, cosmetici, farmaci, ecc.);•agenti chimici di per sé non pericolosi, ma che rappresentano un rischio per il modo in cui sono utilizzati (es. acqua bollente, azoto compresso, ecc.).•agenti chimici per i quali è assegnato un VLEP (valore limite di esposizione professionale) (es. polvere di legno duro).

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Valori limite d’esposizione professionale

Limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo d riferimento.

Es. Allegato XXXVIII D.Lgs. 81 Nicotina 0,5 mg/m3 (8 ore)

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Valore limite biologicoLimite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico.

Es. Allegato XXXIX D.Lgs. 8160 mg Pb/100 ml di sangue

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Valutazione del rischio chimico.

Misure e principi generali

per la prevenzione dei rischi

ValutazionePRELIMINARE

GiustificazioneNo valutazione dettagliata

ValutazioneDETTAGLIATA

Misure in caso di incidenti o di emergenze

Sorveglianza sanitaria

Cartelle sanitarie e di rischio

Rischio NON BASSO

PER LA SICUREZZA

RILEVANTEPER LA SALUTE

Rischio BASSO

PER LA SICUREZZA

IRRILEVANTEPER LA SALUTE

Misure generali e specifiche diprotezione e prevenzione

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Rischio chimico: identificazioneFare un INVENTARIO dei prodotti utilizzati.Leggere l’ETICHETTA e richiedere le SCHEDE DI SICUREZZA aggiornate (sta entrando in vigore il REACH!).Classificare i prodotti in base alla struttura chimica dei principi attivi in esso contenuti.Se non si è in possesso della scheda di sicurezza reperire il numero di CAS (Chemical Abstracts Service) per poter ricercare la classificazione tramite i database.Non sottovalutare la tossicità dei COFORMULANTI (sostanze miscelate al principio attivo).

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Rischio chimico: simboli di pericolo

Dannoso per l’ambiente (N)

Irritante (Xi)Estremamente Infiammabile (F)

Comburente (O)Esplosivo (E)

Tossico (T)

Nocivo (Xn)

Corrosivo (C)

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Rischio chimicoEtichettaturaNome del composto-simboli di pericolo-frasi di rischio R- consigli di prudenza, frasi S.Scheda di sicurezzaDocumento scritto che identifica informazioni sui rischi per la salute, per la sicurezza e per l’ambiente riguardo ad ogni prodotto che contenga almeno una sostanza chimica pericolosa.“Linea guida” sull’utilizzo, manipolazione, smaltimento della sostanza o preparato, compresi le precauzioni ed i provvedimenti da adottare in caso di imprevisti ed emergenze.

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Rischio chimico: prevenzioneLa sorveglianza sanitaria deve comprendere: •visita medica e monitoraggio biologico•monitoraggio ambientale•formazione/informazione•norme buona tecnica e DPIRichiede una sinergia tra MC e RSPP

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Rischio chimico: misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

•Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione.•Fornitura di attrezzatura idonea e manutenzione adeguata.•Riduzione al minimo del numero degli esposti.•Riduzione al minimo della durata e della intensità di esposizione.•Misure igieniche adeguate.•Metodi di lavoro adeguati (manipolazione, immagazzinamento, trasporto).

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Rischio chimico: misure specifiche di prevenzione e protezione

•Sostituzione dell’agente chimico pericoloso.•Progettazione dei processi produttivi, controlli, uso di attrezzature e materiali adeguati.•Appropriate misure organizzative e di protezione alla fonte.•Dispositivi di protezione individuale.•Sorveglianza sanitaria.•Misurazione dell’esposizione.

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RISCHIO

CANCEROGENI

E MUTAGENI

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Rischio cancerogeni e mutageni Cancerogeni: sostanze e preparati che possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza se ingeriti, inalati o assorbiti a livello cutaneo.Mutageni: sostanze e preparati che possono provocare difetti genetici ereditari se ingeriti, inalati o assorbiti a livello cutaneo.Oltre ai prodotti “chimici” più intuitivamente classificabili in questi ambiti, non va dimenticato che il rischio in questione è collegato anche all’inalazione di fumo, polveri di legno, piombo e RADON. *Il Radon 222 è un Gas Radioattivo Naturale incolore, estremamente volatile generato da alcune rocce della crosta terrestre, che decadendo emette radiazioni di tipo alfa. Tra i minerali a più elevata concentrazione vi sono i materiali di origine vulcanica mentre i marmi, travertini, arenarie hanno valori bassi. La soglia di attenzione è pari a 400 bq/m3. Una ricerca del 2003 evidenzia per le Marche valori medi di 79 bq/m3, max di 269 e min di 14.

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Obblighi del DdL: sostituzione o riduzione

Il Datore di lavoro (DdL) evita o riduce l’utilizzo di un agente cancerogeno o mutageno.

Se ciò non è possibile provvede affinché la produzione e l’utilizzazione di tali agenti avvenga in un sistema chiuso.

Se ciò non è possibile provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore

tecnicamente possibile.

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Cancerogeni e mutageni: prevenzione (1/4)Assicurare, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che quelli in attesa di impiego non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette.Limitare al minimo possibile il numero di lavoratori esposti anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali.Progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo che non vi siano emissioni di agenti cancerogeni/mutageni nell’aria, se ciò non è possibile provvedere all’installazione di un sistema di aspirazione localizzata.

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Cancerogeni e mutageni: prevenzione (2/4)Provvedere alla misurazione di agenti cancerogeni/mutageni per verificare l’efficacia dei sistemi di aspirazione localizzata e per individuare precocemente le esposizioni anomale.Provvedere alla regolare pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti.Elaborare procedure per i casi d’emergenza che possono comportare esposizioni elevate.Assicurare che gli agenti cancerogeni/mutageni siano conservati, manipolati, trasportatati in condizioni di sicurezza.

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Cancerogeni e mutageni: prevenzione (3/4)Assicurare che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento avvenga in condizioni di sicurezza, in particolari contenitori ermetici etichettati.Disporre su parere del Medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni/mutageni presenta rischi particolarmente elevati.Assicurare servizi igienici appropriati ed adeguati.Disporre indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili e quindi disporre di armadietti con scomparti separati per tipologia di abito.

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Cancerogeni e mutageni: prevenzione (4/4)Provvedere affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati, puliti dopo ogni utilizzazione e sostituiti e/o riparati se necessario. Vietare l’assunzione/conservazione di cibi e bevande e impone il divieto di fumare nelle aree dove sono presenti rischi d’esposizione.Provvedere ad una adeguata formazione ed informazione dei lavoratori.

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RISCHIO

AMIANTO

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L’amianto (1/4)Con il termine “amianto” si identifica una serie di silicati (Ca e Mg) a struttura fibrosa molto diffusi in natura e presenti in molti materiali, in quanto utilizzato per le sue caratteristiche di:•incombustibilità (da ciò deriva il nome “asbesto”);•indistruttibilità;•resistenza alle aggressioni chimiche ed alla trazione;•flessibilità e friabilità;•capacità assorbente.Quindi l’amianto ha una notevole resistenza meccanica ed all’azione di agenti e situazioni di “stress”.

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L’amianto (2/4)Le fibre di amianto sono molto addensate ed estremamente sottili (1300 volte più piccole delle dimensioni di un capello) , in 1 cm. si possono affiancare:•250 capelli;•500 fibre di lana•1.300 fibre di nylon;•325.000 fibre di amianto!L’amianto è stato largamente impiegato in edilizia (cemento-amianto “Eternit”) ed in altre situazioni dove era utile avvalersi delle sue caratteristiche (sistemi frenanti, guarnizioni di caldaie, indumenti ignifughi…).La L. 257/1992 ha vietato estrazione, produzione e commercializzazione di materiali contenenti amianto (MCA).

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L’amianto (3/4)Il divieto imposto dalla L. 257/1992 è dovuto alle gravissime conseguenze che si hanno nel caso di esposizione (inalatoria) alle fibre di asbesto.Infatti i soggetti esposti possono manifestare:•carcinoma del polmone•mesotelioma a livello polmonare o intestinale•carcinoma del tratto gastrointestinale.L’esito è normalmente nefasto, anche se le patologie si evidenziano anche dopo decine di anni dall’esposizione, per cui non sempre è facile individuare la causa della malattia.

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L’amianto (4/4)L’amianto deve essere censito e i MCA devono essere oggetto di monitoraggio periodico o di piani di eliminazione/smaltimento approvati dagli organismi competenti.Tutto ciò deve essere eseguito, con la supervisione di personale abilitato alla valutazione del rischio (Responsabile Rischio Amianto), da addetti autorizzati alla bonifica ed allo smaltimento in discariche autorizzate.Dove c’è amianto i potenziali soggetti esposti devono essere adeguatamente in-formati e, se manipolatori, assoggettati a sorveglianza sanitaria con iscrizione al registro degli esposti.

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RISCHIO BIOLOGICO

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Rischio biologico

Il rischio biologico è la probabilità di sviluppare una malattia in conseguenza di contatto con un agente biologico.

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Agenti biologici

Qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano (vive all’interno del corpo dell’organismo ospite; es: tenia) che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

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Microrganismi

Qualsiasi entità microbiologica, cellulare (di solito unicellulare) o meno (es: virus, prione), invisibile ad occhio nudo, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.

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Coltura cellulare

Il risultato della crescita in vitro (letteralmente “sotto vetro”, quindi in laboratorio) di cellule derivate da organismi pluricellulari (es: uomo, animale, ecc.).

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Classificazione a seconda del rischio d’infezione

Gruppo 1 – agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.Gruppo 2 – agente che può causare malattie in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghino nella comunità e di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es: Stafilococco spp., Streptococco spp., Candida spp., Legionella pneumophila, Clostridium tetani).

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Classificazione a seconda del rischio d’infezione

Gruppo 3 – agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (Salmonella, virus dell’epatite B e C, Escherichia coli, Tenie, BSE, ecc.).Gruppo 4 – agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

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Classificazione in relazione alla pericolosità

Infettività – capacità di un microrganismo di lasciarsi trasportare da un ospite all’altro, di insediarsi in esso, di riprodursi e di penetrare nei suoi tessuti (contagiosità).Patogenicità - capacità dell’agente di produrre una malattia dopo essere penetrato nell’organismo.Trasmissibilità – capacità dell’agente di trasmettersi ad altri soggetti (aria, acqua, sangue, liquidi biologici infetti, secrezioni, materiali infetti, ecc.).Neutralizzabilità – possibilità di avere strumenti terapeutici o preventivi (es: vaccini).

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Vie di trasmissione

Ingestione (pipettamento a bocca, mani, alimenti e bevande, sigarette, schizzi accidentali).Inalazione (aerosol).Inoculazione (punture accidentali, morsi e graffi, tagli).Contatto con cute, mucose, secrezioni.

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Rischio biologico (1/2)

I lavoratori hanno l’obbligo di eseguire le seguenti indicazioni:•osservare le indicazioni riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza;•utilizzare correttamente i DPI indicati in funzione del rischio biologico in esame;•sottoporsi ad adeguata sorveglianza sanitaria, quando la valutazione rilevi l’esistenza del rischio biologico per il lavoratore.

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Rischio biologico (2/2)

Prevenzione:•vaccinazioni;•DPI;•norme igieniche;•formazione degli Addetti al Primo soccorso ;•appropriata cassetta e/o pacchetto di Primo Soccorso.