CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI … PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE RISPETTO AL D.LGS.626/1994 Ø...

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09/04/18 1 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e smi e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Formazione di base (4 ore) Valida per tutti i lavoratori Docente: Possenti Jacopo ARGOMENTI DELLA LEZIONE QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI Formazione di base SICUREZZA DEL LAVORO Legislazione sociale: insieme di normative che tutelano il lavoratore (in tutte le sue forme). Igiene del lavoro (tutela della salute dei lavoratori) Prevenzione degli infortuni (tutela dell’integrità fisica dei lavoratori) q L’ORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO:

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“CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER I

LAVORATORI”ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e smi e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Formazione di base (4 ore)Valida per tutti i lavoratori

Docente: Possenti Jacopo

ARGOMENTI DELLA LEZIONE

QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Formazione di base SICUREZZA

DEL LAVORO

Legislazione sociale:insieme di normative che tutelano il lavoratore (in tutte le sue forme).

Igiene del lavoro(tutela della salute dei lavoratori)

Prevenzione degli infortuni(tutela dell’integrità fisica dei lavoratori)

q L’ORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO:

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q PRINCIPI COSTITUZIONALI, CIVILISTICI E PENALI

COSTITUZIONE ITALIANA

v Art. 32La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della personaumana.

v Art. 35La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

v Art. 41L’iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

CODICE CIVILE

v Art. 2087 TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

v Art. 2050 RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PERICOLOSE

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa, per sua natura o per la natura deimezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitareil danno.

CODICE PENALE

v Art. 437 RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro,ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusioneda sei mesi a cinque anni.Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

v Art. 451 OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinatiall'estinzione di un incendio , o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con lareclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro516.

CODICE PENALE

v Art. 589 OMICIDIO COLPOSOChiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinqueanni.Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. […]

v Art. 590 LESIONI PERSONALI COLPOSE

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesio con la multa fino a euro 309.Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro1.239.Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina dellacircolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesionigravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena perle lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.[…]

q EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

LEGGI ANNI ‘50

L'apparato prevenzionistico si basava su questi tre Decreti a contenuto generale:

ü D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547(Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

ü D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni)

ü D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303(Norme generali per l’igiene sul lavoro)

Essenzialmente basati su questi principi:

munire macchinariØ Primato assoluto delle esigenze di sicurezza (il Datore di lavoro doveva eattrezzature delle misure di sicurezza indicate dalle singole norme);

Ø Realizzare una protezione oggettiva (nel senso di proteggere il lavoratore apprestandodispositivi e misure di sicurezza capaci di tutelarlo anche nelle situazioni che derivavano daimperizia, da negligenza e, addirittura, dall’imprudenza dello stesso lavoratore. Dunque illavoratore viene protetto attraverso meccanismi oggettivi, quale che sia la sua preparazione oformazione specifica per il lavoro che è chiamato a svolgere);

Ø Tassatività (in relazione ai dispositivi e alle misure di sicurezza, non è consentito al Datore dilavoro di proporre soluzioni alternative a quelle imposte dal legislatore, neppure se si riuscisse aprovare che si tratta di soluzioni tecniche di pari efficacia).

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Uno degli obiettivi principali della legge è quello della “prevenzione dellemalattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro” (art. 2, punto 2).

LEGGI ANNI ‘70

LEGGE N°300 DEL 20.05.1970 «STATUTO DEI LAVORATORI»

v Art. 9 TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITA’ FISICA

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllarel'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattieprofessionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tuttele misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

LEGGE N°833 DEL 23.12.1978 «ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE»

§ DIRETTIVA QUADRO 89/391/CEE

Direttiva del Consiglio europeo concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Sulla base della Direttiva quadro 89/391/CEE, successivamente, la Commissione Europea haadottato tutta una serie di Direttive particolari incentrate su specifici aspetti in materia disicurezza e salute sul lavoro:

Ø Direttiva 89/654/CEE:Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro;

Ø Direttiva 89/655/CEE:Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro;

per l’uso di attrezzature di protezioneØ Direttiva 89/656/CEE:

Prescrizioni minime di sicurezza e di salute individuale durante il lavoro;

Ø Ecc…

LE DIRETTIVE EUROPEE DEGLI ANNI ‘80/90

§ ATTO UNICO EUROPEO (AUE) DEL 1986

Dichiarazione relativa all'articolo 118A, paragrafo 2del trattato CEE (1957).

La sicurezza sul lavoro diventa un obiettivo prioritario dell’azione comunitaria !!!

D.LGS. 626 DEL 19.09.1994Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,90/679/CEE, 93/88/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante illavoro.

PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE RISPETTO ALLE LEGGI ANNI ‘50:

Ø NUOVO APPROCCIO ALLASICUREZZA:A fianco della prevenzione oggettiva, intesa come predisposizione di mezzi tecnici, di misure e dispositivi idonei aeliminare e neutralizzare le fonti di rischio presenti nei luoghi di lavoro, si afferma la prevenzione soggettiva, intesacome informazione ed educazione degli operatori, al fine di renderli consapevoli dei pericoli e di impedire condottetali da determinare un aggravamento dei rischi;

Ø Istituzione nell’azienda di un sistema di gestione permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

Ø Introduzione della VALUTAZIONE DEI RISCHI come elemento fondamentale intorno al quale ruota tutta la sicurezza;

Ø Si esplicitano gli obblighi di sicurezza a carico del Datore di Lavoro e degli altri soggetti obbligati;

Ø Sono presi in considerazione nuovi Fattori di rischio (Rumore, Vibrazioni, Agenti Chimici, VDT, ecc);

Ø Introduzione di nuovi soggetti nella prevenzione della sicurezza (RSPP, RLS, ecc..);

Ø Partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti;

Ø Programmazione della gestione della sicurezza;

Ø Ecc…

q D.LGS. 81 DEL 09.04.2008«Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»

CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 3)

Le disposizioni in materia di salute e sicurezza contenute neI D.Lgs. 81/2008 si applicano a tutti ilavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale(c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro che, a qualunque titolo,operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, aprogetto ed interinali.

Quindi sono destinatari di questa norma:

§ tutti i Datori di lavoro pubblici e privati;

§ tutti i lavoratori subordinati e autonomi ad eccezione di alcuni casi espressamente previsti dalDecreto stesso per i quali vengono applicate solo alcune norme o di altri totalmente esclusi (piccolilavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare el’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili).

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STRUTTURA DEL TESTO UNICO

Nella sua attuale stesura il Testo Unico si compone di 306 articoli suddivisi in 13 titoli più 51 allegati tecnici.

TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

TITOLO II – LUOGHI DI LAVOROTITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TITOLO VIII – AGENTI FISICI

TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSETITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE RISPETTO AL D.LGS. 626/1994

Ø Nel D.Lgs. n. 81 del 2008 sono confermate le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzioneintrodotto con il Decreto legislativo n. 626 del 1994;

Ø Si ha una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo di sicurezza che grava sul Datore di lavoro e sulle altre figure responsabili all’interno dell’azienda;

Ø Consolidamento del concetto di Prevenzione soggettiva, mediante il rafforzamento dell’Informazione, Formazione ed Addestramento dei lavoratori a tutti i livelli aziendali;

Ø Introduce un modello di organizzazione e gestione per la sicurezza condiviso e partecipativo;Ø Programmazione della gestione della sicurezza e la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;Ø Ecc…

q D.LGS. 106 DEL 03.08.2009«Decreto correttivo al Testo Unico»

Il D.lgs. 106/2009 è stato pubblicato nel S.O. n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009.Si compone di 149 articoli e 38 allegati che hanno apportato alcune rilevanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 81/2008, in particolare in merito a:§ Delega di funzioni;§ Obblighi del Datore di lavoro;§ Valutazione dei rischi;§ Rimodulazione del sistema sanzionatorio;§ Ecc..

PREPOSTI

DIRIGENTIMEDICO

COMPETENTER.S.P.P.

R.L.S.

ADDETTI A COMPITI SPECIALI(Primo soccorso, Prevenzione e lotta antincendi, Evacuazione

dei lavoratori e Gestione emergenze)LAVORATORI

q SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE

DATORE DI LAVORO

A.S.P.P.

DATORE DI LAVORO

È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, ilsoggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito illavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessao dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. [..]

OBBLIGHI INDEROGABILI: (Art. 17 D.Lgs. 81/2008)

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

q La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008;

q La designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

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DELEGA DI FUNZIONI: (Art. 16 D.Lgs. 81/2008)

La delega, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, consiste nel trasferimento degli obblighi in materia di prevenzione e sorveglianza gravanti sul D.d.L. (delegante), ad un’altra persona(delegato).

Con la delega il delegante rinunzia ad esercitare alcuni poteri e competenze, pur rimanendone titolare in via originaria; il delegato, di conseguenza resta direttamente responsabile del propriooperato.

Nella materia antinfortunistica, la delega in favore di altri soggetti, assume valore, al fine di escludere la responsabilità in capo al delegante, solo ove questi sia incolpevolmente estraneo alle inadempienze del delegato o non sia neppure stato informato di tali inadempienze, così da escludere un comportamento di inerzia o di colpevole tolleranza.

Il delegante, tuttavia, mantiene l’obbligo di sorveglianza sull’operato del delegato pur valutato alla stregua delle connotazioni del caso concreto; qualora venga accertato il mancato adempimento di tale obbligo, si configura, in capo al delegante, il reato della “culpa in vigilando”.

Qualora il delegante, invece, scelga una persona tecnicamente non affidabile si configura, in capo al delegante, il reato della “culpa in eligendo”.

DELEGA DI FUNZIONI

Il D.Lgs. 81/2008 fornisce delle importanti precisazioni sulle caratteristiche della delega (art.16) e sugli obblighi non delegabili del D.d.L. (art. 17):

•ART. 16 (Delega di funzioni): La delega di funzioni da parte del D.d.L., ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a)Che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b)Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c)Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

DELEGA DI FUNZIONI

d) Che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

a)Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

ART. 17 (Obblighi del D.d.L. non delegabili): Il D.d.L. non può delegare le seguentiattività:

a)La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28;

b)La designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezionedai rischi.

Chiunque, pur se non destinatario di alcuna delega, può essere altresì sanzionato penalmente laddove una sua imprudenza, negligenza, imperizia, relativa esclusivamente ai compiti istituzionalmente previsti per la sua carica (art. 33 del D.Lgs 81/2008), abbia provocato comunque nocumento a terzi e cioè solo in caso di infortunio o malattia professionale.

PRINCIPALI OBBLIGHI:

q PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO;

q IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO;

DI CONTROLLO E

q VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO ESEGUITE;

q INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO MANSIONI VIGILANZA.

DIRIGENTI

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici efunzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datoredi lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

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PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE: (Art. 18 D.Lgs. 81/2008)

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3 del D.Lgs. 81/2008, e i dirigenti, cheorganizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,devono:

q Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalpresente decreto legislativo;

q Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi elotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

q Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabiledel servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

q Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni especifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

q Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioniaziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e deidispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

q Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitariae richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

q Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioniaffinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o lazona pericolosa;

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE: (Art. 18L. gs. 81/2008)

q Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circail rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

q Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

q Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischiper la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perduranteassenza di rischio;

q Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;

q Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro,nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misuredevono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e alnumero delle persone presenti;

q Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori diapposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore el’indicazione del datore di lavoro;

q Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

q Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hannorilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica dellaprevenzione e della protezione;

PREPOSTI

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchicie funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’ attivitàlavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando unfunzionale potere di iniziativa.

PRINCIPALI OBBLIGHI: (Art. 19 D.Lgs. 81/2008)

q Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di leggenonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei dispositivi diprotezione collettiva e dei DPI e, in caso di persistenza dell’inosservanza, informare i superioridiretti;

q Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zoneche li espongono ad un rischio grave e specifico;

q Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso diemergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

q Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediatocirca il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia diprotezione;

q Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delleattrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericoloche si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazionericevuta;

DATORE DI LAVOROE I DIRIGENTI

Ovvero nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze nelle attività d’impresa abbiamo:

Devono attuare gli obblighie gli adempimenti per lasicurezza.

In definitiva, le attribuzioni fondamentali per le tre figure direttive e di controllo sono le seguenti:

q DATORE DI LAVORO

q DIRIGENTE

q PREPOSTO

«ESERCITA»

«DIRIGE»

«SOVRAINTENDE»

PREPOSTI

Devono vigilare attraverso lacosiddetta «vigilanza oggettiva»sull’attuazione degli obblighi edegli adempimenti per lasicurezza.

Devono vigilare attraverso lacosiddetta «vigilanza soggettiva»sull’osservanza da parte deisingoli lavoratori delle disposizioniaziendali in materia di salute esicurezza.

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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEInsieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

ü Salvo quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro organizza il servizio diprevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone oservizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici,secondo le regole di cui all’art. 31 del medesimo Decreto.

ü Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono possedere le capacità e i requisitiprofessionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, devono essere in numero sufficiente rispetto allecaratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loroassegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento delproprio incarico.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

R.S.P.P.(Responsabile del servizio di prevenzione protezione)

A.S.P.P.(Addetto del servizio di prevenzione protezione)

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: (Art. 33 D.Lgs. 81/2008)

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

q All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione dellemisure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativavigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazioneaziendale;

q Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di talimisure;

q Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

q Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

q Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché allariunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008;

q Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art.36 del D.Lgs. 81/2008.

ü I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine aiprocessi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs.81/2008.

ü Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal Datore di lavoro.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

ü Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

ü In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE FINO A 15 LAVORATORI

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:è di norma eletto direttamente dai lavoratori al lorointerno oppure è individuato per più aziende nell’ambitoterritoriale o del comparto produttivo secondo quantoprevisto dall’art. 48 del D.Lgs. 81/2008.

AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVECON PIU’ DI 15 LAVORATORI

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

ATTRIBUZIONI DEL R.L.S.: (Art. 50 D.Lgs. 81/2008)

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

q Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

q E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

q E’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

q E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo37;

q Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure diprevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti,alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

q Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

q Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;

q Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

q Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

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ATTRIBUZIONI DEL R.L.S.: (Art. 50 D.Lgs. 81/2008)

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

q Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

q E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, allaindividuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unitàproduttiva;

q E’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivitàdi prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

q E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;

q Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misuredi prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agliimpianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

q Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

q Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;

q Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelarela salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

q Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dallequali è, di norma, sentito;

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, checollabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini dellavalutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti glialtri compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

PRINCIPALI OBBLIGHI: (Art. 25 D.Lgs. 81/2008)

q Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche aifini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione dellemisure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazionenei confronti dei lavoratori [..];

q Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti infunzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

q Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ognilavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

q Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nelrispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segretoprofessionale;

q Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti [..];q Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione

dei rischi.

SORVEGLIANZA SANITARIA: (Art. 41 D.Lgs. 81/2008)

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

q Visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sonodestinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

q Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

q Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischiprofessionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al finedi esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

q Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;q Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;q Visita medica preventiva in fase preassuntiva;q Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai

sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Gli accertamenti comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche miratial

rischio ritenuti necessari dal Medico competente.

Le visite mediche non possono essere effettuate:

q per accertare stati di gravidanza;q negli altri casi vietati dalla legge.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

q idoneità;q idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;q inidoneità temporanea;q inidoneità permanente.

ü Il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo allavoratore e al datore di lavoro.

ü Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data dicomunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone,dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

ü Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.68, inrelazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente equalora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, amansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente allemansioni di provenienza.

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ü Ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 è obbligo del Datore di lavorodesignare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e digestione delle emergenze.In particolare nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

ü Ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 i lavoratori non possono, se non pergiustificato motivo, rifiutare tale designazione.Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

ADDETTI A COMPITI SPECIALI

Lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e di gestione delle emergenze, in particolare:

q PREVENZIONE INCENDI E LOTTAANTINCENDIO;

q DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO;

q DI SALVATAGGIO;

q DI PRONTO SOCCORSO.

ü I compiti di prevenzione possono essere programmati periodicamente;

ü I compiti di gestione devono essere garantiti durante tutto l'orario di lavoro.

COMPITI DEGLI ADDETTI

PREVENZIONE DELL’EVENTO

q CONTROLLI PERIODICI;

q VERIFICAFUNZIONAMENTO;

q VIGILANZA INTERNA.

GESTIONE DELL’EVENTO

q SAPERE COSAFARE;

q SAPERE COME FARE.

PRINCIPALI OBBLIGHI: (Art. 20 D.Lgs. 81/2008)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione,

alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Inoltre i lavoratori devono in particolare:

q Contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

q Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

q Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

q Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;q Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi

messi a loro disposizione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

LAVORATORI

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativanell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senzaretribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gliaddetti ai servizi domestici e familiari. [..]

PRINCIPALI DIVIETI:

q Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;q Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

PRINCIPALI DIRITTI:

cui sonoq Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente;q Avere a disposizione idonei Dispositivi di protezione individuale in base alla natura dei rischi a

sottoposti;q Ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione;q Ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che li riguardano;q Ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o a richiesta);q Essere rappresentati da un R.L.S;q

q

q

Essere consultati sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione delle misure di prevenzione;Partecipare al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza;Potersi allontanare ed essere protetti in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato.

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q VIGILANZA E CONTROLLI

Il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è garantito:

q dal controllo degli organismi interni all’attività lavorativa;

q dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza.

Agli Organi di controllo internoaziendale è riservato:

q IL PRIMO LIVELLO DI PREVENZIONE. DELLE

Agli Organi di Vigilanzapubblici spettano:

q LE VERIFICHE PER IL RISPETTO NORME ANTINFORTUNISTICHE;

q L’ADOZIONE DEGLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI;

q GLI ACCERTAMENTI A SEGUITO DIINCIDENTI SUL LAVORO.

CONTROLLO INTERNO AZIENDALE

Ø Gli organismi interni all’azienda per la verifica e il controllo dell’applicazione delle normeantinfortunistiche sono:

§ Datore di lavoro;§ Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);§ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);§ Medico Competente.

Ø All’ interno dell’azienda deve operare:

§ un sistema di controlli che permetta una sorveglianza costante e capillare sui livelli di sicurezza;§ uno scambio di informazioni e di interventi formativi per:ü migliorare le conoscenze tecniche su tali problematiche;ü coinvolgere in modo attivo e propositivo tutti gli operatori interni incaricati del miglioramento delle

condizioni di lavoro nell’azienda.

ORGANISMI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Ø ART. 13 D.LGS. 81/2008 (VIGILANZA)

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dallaazienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigilidel fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi aisensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico,e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome diTrento e di Bolzano. [..]

Ø I principali Organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono:

q AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (AUSL)

q DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO

q VIGILI DEL FUOCO

q Ecc..

Ø Altri Organismi con competenze specifiche e limitate sono:

q UFFICI DI SANITA’ AEREA E MARITTIMA

q AUTORITA’ MARITTIME, PORTUALI ED AEROPORTUALI

q CARABINIERI

q POLIZIA DI STATO

q POLIZIA MUNICIPALE

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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE

Le AUSL sono strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale presenti a livello provinciale sul territorio.

Nell’ambito dell’azienda unità sanitaria locale, è istituita una struttura denominata DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE articolato in quattro servizi:

q IGIENE E SANITA’ PUBBLICA;

q PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;

q IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE;

q SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA.

Rientrano nei compiti istituzionali (preventivi, di controllo e di vigilanza) delle AUSL:

§ l’individuazione, accertamento e controllo dei fattori di rischio, di nocività e pericolosità dei luoghi di lavoro;

§ la difesa e la sorveglianza sulla salute dei lavoratori;

§ la verifica dei progetti di insediamenti industriali e delle altre attività produttive (comprese laristrutturazione, la modifica o l’ampliamento delle stesse) notificate ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 81/2008;

§ l’esercizio delle funzioni di vigilanza precedentemente esercitate dagli Ispettori del Lavoro, e di enti disciolti quali l’ENPI e l’ANCC;

§ la vigilanza su macchine, impianti e mezzi di protezione fabbricati, installati o utilizzati nei territori dicompetenza (salve le competenze esercitate dal Ministero dell’Industria e dai propri uffici periferici inmateria di sicurezza delle macchine, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459);

§ supporto all’Autorità Giudiziaria per l’accertamento delle responsabilità in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

§ attività di informazione, assistenza, formazione e promozione della salute nei luoghi di lavoro;§ attività sanitarie afferenti all’ambito specialistico della medicina del lavoro;§ collaborazioni con altri enti a livello centrale titolari di funzioni tecnico-scientifiche e di ricerca in materia

di salute e sicurezza sul lavoro

In particolare le AUSL per l’espletamento dell’attività di vigilanza si avvalgono di personale ispettivo costituito da:

§ medici (specializzati in medicina del lavoro);§ tecnici laureati o diplomati che rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Gli ispettori delle ASL in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria hanno la facoltà di:

§ visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e relative dipendenze;§ sottoporre a visita medica il personale occupato, prelevare campioni di materiali o

prodotti ritenuti nocivi;§ richiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che

ritengono necessarie per l’adempimento delle loro funzioni, comprese quelle suiprocessi di lavorazione;

§ prendere visione presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, delladocumentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative opresunte tali;

§ ecc..

DIREZIONALI PROVINCIALI DEL LAVORO

Presso il Ministero del Lavoro è istituito il Servizio centrale, che coordina il lavoro delle Direzioni regionali e provinciali.La Direzione regionale controlla e coordina l’attività delle Direzioni provinciali, che svolgono il ruolo primario di controllo sull’applicazione delle leggi.

Presso la direzione provinciale del lavoro è previsto il Servizio ispezioni del lavoro (c.d. SIL) che si occupa principalmente delle seguenti attività:

q VIGILANZA TECNICA:§ vigilanza nei cantieri edili;§ vigilanza congiunta con le FFSS in materia di sicurezza;§ vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti;§ interventi di polizia giudiziaria in materia di sicurezza e igiene del lavoro;§ accertamenti tecnici in materia di tutela delle donne, dei minori, delle lavoratrici madri, delle categorie protette,

CIGS, applicazione statuto dei lavoratori, ecc..;§ controllo impianti ed apparecchi soggetti alle direttive di mercato,§ provvedimenti amministrativi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

q VIGILANZA ORDINARIA:§ vigilanza sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro e sull'applicazione di tutte le leggi in materia di lavoro e di

previdenza sociale;§ programmazione ed attività di coordinamento di altri organi di vigilanza in materia previdenziale e fiscale;§ vigilanza sulle azioni formative e verifica amministrativa contabile;§ vigilanza sugli enti di patronato.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno.Le principali attività che impegnano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia disalute e sicurezza nei luoghi di lavoro possono essere così riassunte:

q VIGILANZA:

L'art. 13 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la vigilanza circa l'applicazione della legislazione in materia di salute esicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili delFuoco.In concreto, tale attività è volta a verificare l'attuazione del complesso di norme, contenute nel codice penale ed in leggi speciali, che si prefiggono di:

§prevenire l'insorgere di incendi nei luoghi di lavoro;

§prevenire la formazione e l'innesco di miscele esplosive nei luoghi di lavoro;

§assicurare le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d'incendio e/o esplosione.

Tale attività di vigilanza viene attuata secondo le modalità previgenti, in particolare:

§a richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, ai fini del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi;

§per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalato o comunque rilevato;

§per procedere a controlli a campione sulla base di disposizioni emanate dagli organi centrali del Corpo Nazionale dei VVF.

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q POLIZIAAMMINISTRATIVA:

Tale attività riguarda, principalmente, il settore della prevenzione incendi e si concretizza attraverso al controlloobbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco di talune attività pericolose per le quali è previsto il Certificato di PrevenzioneIncendi (CPI).

q POLIZIA GIUDIZIARIA:

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco, nell'ambito delle proprie competenze, può svolgere anche le funzioni dipolizia giudiziaria.La competenza degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria degli operatori del C.N.VV.F. è limitata alle tipologie di reatifondamentalmente ascrivibili alle due seguenti categorie:§ delitti contro la pubblica incolumità;§ contravvenzioni in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

q FORMAZIONE:

Tale attività è rivolta essenzialmente ad alcuni dei soggetti destinatari delle norme in materia di sicurezza ed igiene neiluoghi di lavoro, tra cui:§ Responsabili ed addetti al servizio di prevenzione protezione (RSPP e ASPP);§ Preposti;§ Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);§ Addetti alla lotta antincendio e gestione dell'emergenza (squadra antincendio aziendale).