CORSO DI FORMAZIONE ASPP - itisap.comFormazione\2010_11\21_1_Mat_Criteri_Strum_val... · rapporto...
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CORSO DI FORMAZIONE ASPP
CRITERI E STRUMENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
PERICOLO
- proprietà o qualità intrinseca di una entità
(sostanza, attrezzo, macchina, …)
- potenzialmente in grado di causare danni
RISCHIO =
P x D
- P = probabilità che si verifichi un evento dannoso
- D = gravità dei danni alla salute avuti in una
situazione pericolosa
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIOFATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO
RISCHIO
IMPIANTI E LORO
UTILIZZO
AMBIENTE
UOMO
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
•Organizzazione del lavoro •Fattori psicologici •Fattori ergonomici •Condizioni di lavoro difficili
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTEDOVUTI A:(Rischi di tipo cosiddetto trasversale)
•Agenti Chimici •Agenti Fisici •Agenti Biologici
RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A:(Rischi di natura igienico ambientale)
• Strutture •Macchine •Impianti Elettrici •Sostanze pericolose •Incendio-esplosioni
RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A:(Rischi di natura infortunistica)
I FATTORI DI RISCHIO
I FATTORI DI RISCHIO• DI TIPO FISICO: Rumore
Vibrazioni sistema mano-braccio o al corpo interoMicroclima sfavorevoleRadiazioni ionizzanti e non ionizzantiIlluminazione
• DI TIPO CHIMICO: Polveri (inerti, miste, silice libera e cemento, piombo)Fumi (saldatura, bitumazioni …)Nebbie, vapori e gas ( aerosol disarmanti, incapsulanti, fissativi,solventi e vernici, gas di scarico)Prodotti nocivi per contatto (cemento, calce, prodotti bituminosi, ….)
• DI TIPO CANCEROGENO: AmiantoIdrocarburi policiclici aromaticiSiliceCatrame/bitume Fibre minerali artificialiUVPolveri di legno ecc.
• DI TIPO BIOLOGICO: Batteri, virus, micetiInsettiAllergeni
• LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO / : Movimentazione manuale di carichi ERGONOMICO Movimenti ripetitivi degli arti superiori
Rischio posturaleRitmi e stressRischio cardiovascolare e fatica fisica
RAPPORTO RISCHIORAPPORTO RISCHIO--DANNODANNO
CAUSA
CHIMICO
FISICO
BIOLOGICO
INFORTUNI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
RISCHIO
EFFETTO
DANNO
INFORTUNIO
MALATTIA PROFESSIONALE
MALATTIA ASPECIFICA
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
DANNO
MALATTIA PROFESSIONALE
Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea
Es: Asbestosi – Ipoacusia - silicosi
Per provocare una malattia professionale i fattori di rischio devono essere presenti nell’ambiente in determinata quantità
MALATTIA ASPECIFICA
Insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno
in parte ad uno o più fattori dell’ambiente di lavoro
Es: Stanchezza - Insonnia
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE
(o tecnopatia)(o tecnopatia) ::
Non è il risultato di un episodio singolo, improvviso, ma la conseguenza di una serie di AZIONI NOCIVE CHE
MATURANO LENTAMENTE nell’organismo del lavoratore per trasformarsi poi in forma morbosa.
I fattori di base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione
ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore è esposto, con un grado di influenza minore possono influire anche le caratteristiche personali di
ciascun lavoratore.
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
AZIONI NOCIVE
IN OCCASIONE DI LAVORO
INABILITA’ O MORTE
Elemento determinante
Elemento circostanziale
Elemento consequenziale
MALATTIA PROFES-SIONALE
Queste tre componenti che sono state individuate e che sono richieste dalle leggi specifiche in materia affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, possono essere viste come la conseguenza di un rapporto
sbagliato tra l’uomo, la macchina e l’ambiente.
DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE
(o tecnopatia)(o tecnopatia) ::
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
CAUSA VIOLENTA
IN OCCASIONE DI LAVORO
INABILITA’ O MORTE
Elementodeterminante
Elemento circostanziale
Elementoconsequenziale
INFOR-TUNIO
DEFINIZIONE DI INFORTUNIO:DEFINIZIONE DI INFORTUNIO:
Menomazione della capacità lavorativa o morte provocata da CAUSA VIOLENTA in occasione di lavori, la
menomazione può essere grave o permanente.
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
INFORTUNIO: COSA FARE?INFORTUNIO: COSA FARE?
IL LAVORATORE DEVE:
Dare immediatamente notizia al Datore di Lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada anche se lieve
IL DATORE DI LAVORO DEVE:
•Registrare sul Registro Infortuni gli eventi con prognosi superiore a 1 giorno
•Denunciare all’INAIL entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia (24h se mortale) gli infortuni con prognosi superiore a 3 gg *
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
INFORTUNIO: COSA FARE?INFORTUNIO: COSA FARE?
Nel caso di prognosi superiore a 40 gg
Inchiesta dello SPSAL competente per territorio che accerta eventuali
responsabilità dell’azienda (Datore di Lavoro)
Viene avviata un’indagine dalla Procura che delega l’Organo di Vigilanza (SPSAL)
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Analisi ed interpretazione dei dati relativi agli infortuni
Uso e confronto degli indici infortunistici
• Indice di frequenza (I.F.)
• Indice di gravità (I.G.)
• Durata media (DM)
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
INDICE DI FREQUENZAN. INFORTUNI
I.F.= ------------------------ X 1.000.000ORE LAVORATE
Nel calcolo dell’I.F. bisogna tenere conto degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento
Es. Se abbiamo un I.F. di 68 vuol dire che abbiamo avuto ogni 1.000.000 di ore lavorate 68 eventi.
Analisi ed interpretazione dei dati relativi agli infortuni
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Analisi ed interpretazione dei dati relativi agli infortuni
INDICE DI GRAVITA’
CONSEGUENZE INFORTUNI
I.G.= ---------------------------------------
NUMERO OPERAI ANNO
Nel calcolo dell’I.G. bisogna tenere conto degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento
Nel pesare le conseguenze invalidanti degli infortuni si deve tener conto di tre fattori:
1. Durata dell’inabilità
2. Residuo di eventuali postumi permanenti >10% (criteri UNI)
3. Eventuale morte
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di prendere in considerazione ciò che causa un danno fisico e materiale, se i pericoli possono essere eliminati, o altrimenti quali misure di
protezione e/o prevenzione sono state introdotte per prevenire e se queste misure
sono soddisfacenti nella teoria e nella pratica.
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
APPROCCIO METODOLOGICOAPPROCCIO METODOLOGICO
Individuare e valutare i rischiIndividuare e valutare i rischi
Identificare gli espostiIdentificare gli esposti
Adottare le Adottare le soluzionisoluzioni per eliminare o ridurre per eliminare o ridurre
i rischii rischitecniche tecniche
organizzative organizzative
procedurali procedurali
comportamentali comportamentali
Proteggere i lavoratoriProteggere i lavoratori
Informare e formare i lavoratoriInformare e formare i lavoratori
Verificare su di essi l’esistenza di danniVerificare su di essi l’esistenza di danni
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: analisi preliminare
Vengono studiate:• sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo
produttivo;• compiti assegnati ai lavoratori (mansioni);• ambienti di lavoro;• aree omogenee (reparti, linee, uffici, .....);• macchine ed impianti tecnologici.
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
PG 01 - PROCEDURA PER L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: acquisizione informazioni
Si acquisiscono tutte le informazioni o fonti informative possibilmente presenti in azienda (1):
• lay - out dei reparti;• numero di addetti ripartito per reparti e per
mansioni;• denunce di impianti e verifiche periodiche;• registro delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie;• schede di sicurezza di sostanze/prodotti in uso;• schede tecniche e manuali operativi di macchine e
impianti;• risultati di precedenti indagini condotte sulla
sicurezza e sull’igiene del lavoro;
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: acquisizione informazioni
Si acquisiscono tutte le informazioni o fonti informative possibilmente presenti in azienda (2):•risultati di eventuali misurazioni di igiene industriale;•risultati collettivi anonimi di controlli sanitari periodici;•denunce INAIL su casi di malattie professionali;•procedure di lavoro scritte, ordini di servizio;•elenco e caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;•modalità pratiche di distribuzione/ricambio dei dispositivi di protezione individuale;•conoscenze ed esperienze dei lavoratori e dei preposti.
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ARTICOLATA COME SEGUE
•identificazione dei pericoli;•identificazione delle mansioni (o lavoratori esposti);•stima o misurazioni delle entità delle esposizioni;•stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;•stima della probabilità che tali effetti si manifestano;•verifica delle disponibilità delle misure di sicurezza;•verifica dell’applicabilità di tali misure;•piano delle misure di prevenzione e protezione;•verifica dell’efficacia delle misure in atto;•revisione e/o aggiornamento della valutazione al variare delle condizioni operative o modifiche sostanziali.
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
STIMA O MISURA?
Si misura: •nei casi in cui è esplicitamente previsto (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, sostanze pericolose, cancerogeni, etc) •nei casi di esposizione a sostanze dotate di elevata tossicità intrinseca e/o in grado di provocare incidenti (atmosfere infiammabili/esplosive) o danni alla salute, a basse concentrazioni (ammine aromatiche, cloruro di vinile monomero, polveri di legno);•nella verifica di efficacia dei sistemi di prevenzione adottati;•se necessario ai fini della progettazione o realizzazione di idonei presidi di bonifica;•nel dirimere i casi dubbi o controversi.
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
RISCHIO GRAVITA’ PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO
RELATIVO AL
FENOMENO
PERICOLOSO
CONSIDERATO
è una funzione della
DEL DANNO
POSSIBILE PER
IL FENOMENO
PERICOLOSO
CONSIDERATO
DEL DANNO
CONSIDERATO
•Frequenza e durata di
esposizione
•Probabilità di
accadimento di un evento
pericoloso
•Possibilità di evitare o di
limitare il danno
e della3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Tabella Scala delle probabilità (P)
� La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.
� Non sono noti episodi già verificatisi.
� Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
Improbabile 1
� La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi.
� Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.
� Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
Poco probabile 2
�la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.
� E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.
� Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
Probabile 3
� Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.
� Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESL, etc….).
� Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
Altamente probabile4
Definizioni / CriteriLivelloValore
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Tabella Scala dell’ entità del danno (D)
� Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.
� esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Lieve 1
� Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
� Esposizione cronica con effetti reversibili.Medio 2
� Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.
�Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
Grave 3
� Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.
� Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
Gravissimo4
Definizioni / CriteriLivelloValore
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Matrice di valutazione del Rischio: R = P x D
P
D
4321
8642
12963
1612844
3
2
1
1 2 3 4
R > 8 Azioni correttive indilazionabili
4 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
2 <= R <= 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine
R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
TAB. 1
Nello specifico
•Rischio normale (R= PxD) ma considerato che un evento a parità di rischio, che comporta un danno maggiore deve avere priorità di intervento si è adottato il concetto di Rischio pesato (Rp= PxDxm) ed un Rischio medio pesato di area o U.O. (Rmp = sommatoria Rp/n°rischi).
•La sommatoria dei Rmp/n°di aree ci darà l’Indice di Rischio della Struttura o U.P.
rischio R=PxD i valori vanno da 1 a 16 (Tab. n. 1)
ESEMPIO
Considerato che a parità di valore di rischio (R=PxD)
es. per P = 4 e D = 2 -- R = 8
come per P = 2 e D = 4 -- R = 8
occorre fare una distinzione, come precedentemente detto, in base alla gravità
o magnitudo, e per questo motivo viene introdotto un fattore m (Tab. n. 2) in
modo tale di differenziare i due casi
Fattore mP
D
110.60.2
10.80.60.2
10.80.40.2
10.80.40.11
2
3
4
1 2 3 4
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Tab. n. 2
Moltiplicando il valore di Rischio per il fattore m si ottiene il Rischio Pesato (Rp) , Rp= Rxm Tab. n. 3.
In questo modo nel caso dell’esempio sopra riportato
R=PxD per P = 4 e D = 2, R = 8; Rp= 8 (PxD) x 0.6 (m) = 4.8
Per P = 2 e D = 4, R = 8; Rp= 8 (PxD) x 1.0 (m) = 8.0
Quindi in questo modo abbiamo creato una differenziazione netta e chiara ai fini di una tempistica di
intervento (Scala di priorità)
Scala delle prioritàProbabilità
Danno o Magnitudo
16124.80.8
127.23.60.6
84.81.60.4
52.40.80.11
2
3
4
1 2 3 4
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Tab. n. 3
In base al valore del rischio pesato (Rp) Rp = PxDxm l’inconveniente viene classificato su
quattro livelli (Tab. n. 4):
Liv.4 - Alto – Rischio Non Accettabile (RNA)
Liv.3 - Medio – Rischio Elevato (RE)
Liv.2 - Basso – Rischio Non Elevato (RNE)
Liv.1 - Molto Basso – Rischio Accettabile (RA)
I criteri generali di programmazione degli interventi seguono le
seguenti indicazioni al fine di una corretta gestione delle azioni
da intraprendere e da inserire nel programma di adeguamento.
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Livello 4 – Alto, Rischio non accettabile
Modalità di intervento:
Sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili. Perseguire ogni
azione di tipo impiantistico e strutturale, sulle apparecchiature ed attrezzature di lavoro, nonché
sulle procedure e modalità di esecuzione, sulle caratteristiche ambientali del luogo di lavoro o sulle
condizioni con cui vengono svolte le mansioni sul posto di lavoro interessato dal rischio
evidenziato, al fine di eliminare o ridurre il livello di rischio, sotto il profilo della probabilità di
accadimento e dell’entità del danno associato.
L’azione di tipo informativo e formativo contribuirà a mantenere condizioni accettabili di rischio,
ma non può essere considerato come unico intervento di riduzione del rischio.
Tempi di intervento:
Immediato. Massima priorità per la messa in atto delle misure ritenute necessarie per ridurre il
livello di rischio con decorrenza immediata.
Sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili. La verifica della
fattibilità tecnica degli interventi sarà svolta entro tre mesi dalla valutazione dei rischi.
Verifica degli interventi: La verifica di idoneità degli interventi proposti sarà a cura del Servizio
di Prevenzione e Protezione entro i successivi tre mesi dalla loro adozione. Essi saranno oggetto di
esame prioritario in sede di riunione periodica annuale.
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Livello 3 – Medio, Rischio Rilevante
Modalità di intervento: Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo ad
eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili.
Identificare le azioni di tipo impiantistico e strutturale sulle apparecchiature ed attrezzature di
lavoro, nonché sulle procedure e modalità di esecuzione, sulle caratteristiche ambientali del luogo
di lavoro o sulle condizioni con cui vengono svolte le mansioni sul posto di lavoro interessato dal
rischio evidenziato, al fine di eliminare o ridurre il livello di rischio, sotto il profilo della
probabilità di accadimento e dell’entità del danno associato.
L’azione di tipo informativo e formativo può essere considerata, in assenza di altre modalità di
intervento di tipo tecnico o procedurale, come una valida alternativa per contribuire a ridurre la
frequenza di accadimento dell’incidente.
In questo caso dovrà essere attentamente programmata e procedurata, secondo i criteri e modalità
da sottoporre a verifica periodica ai fini della valutazione dell’efficacia, dell’adeguatezza e
dell’effettiva percezione da parte dei soggetti interessati.
Tempi di intervento: La verifica di fattibilità tecnica degli interventi proposti e ritenuti necessari
per ridurre il livello di rischio sarà svolta entro sei mesi dalla valutazione dei rischi.
Verifica degli interventi: La verifica di idoneità degli interventi proposti sarà a cura del Servizio
di Prevenzione e Protezione entro i successivi sei mesi dalla loro adozione .
Essi saranno oggetto di esame specifico in sede di riunione periodica annuale.
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Livello 2 – Basso, Rischio non Rilevante
Modalità di intervento: Valutare i benefici in termini di riduzione del rischio e dei costi (economico/produttivo/risorse
impegnate/sforzi organizzativi) associati alle azioni di tipo impiantistico e strutturale sulle 50 apparecchiature ed
attrezzature di lavoro, nonché sulle procedure e modalità di esecuzione, sulle caratteristiche ambientali del luogo di lavoro
o sulle condizioni con cui vengono svolte le mansioni sul posto di lavoro interessato dal rischio evidenziato, al fine di
ridurre ulteriormente il livello di rischio, sotto il profilo della frequenza di accadimento e dell’entità del danno, con priorità
ai rischi che coinvolgono più lavoratori.
Nei casi previsti e là dove reputato necessario sarà data priorità alle azioni di tifo informativo e formativo per il personale
addetto in relazione ai rischi specifici sulla base di un programma generale di attività che sarà definito con criteri omogenei
di intervento dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
Particolare attenzione sarà rivolta al mantenimento delle condizioni di sicurezza garantite dalle misure già attuate che sono
già reputate sufficienti per garantire un livello di rischio non elevato.
Tempi di intervento: La valutazione costi/benefici degli interventi previsti al fine della decisione da assumere in merito
alla loro esecuzione sarà svolta entro sei mesi un anno dalla valutazione dei rischi.
L’attuazione degli interventi decisi a valle della valutazione precedente sarà svolta entro uno anno dalla valutazione dei rischi.
La programmazione degli interventi di tipo formativo e informativo sarà svolta dal Datore di Lavoro con il supporto
dell’Ufficio Formazione entro sei mesi dalla valutazione dei rischi.
La verifica sulla attuazione degli interventi proposti sarà a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione entro i successivi
sei mesi dalla loro adozione per tramite di un gruppo di lavoro appositamente istituito dal Datore di Lavoro.
Essi saranno oggetto di esame specifico in sede di riunione periodica annuale.
Verifica degli interventi: La verifica dell’attuazione degli interventi e la valutazione di adeguatezza ed efficacia
dell’azione formativa sarà svolta dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Servizio di Prevenzione e Protezione opererà
per programmare ed attuare le azioni necessarie di controllo sul mantenimento delle condizioni di sicurezza esistenti,
garantite dalle misure di sicurezza già adottate.
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Livello 1 – Molto Basso, Rischio Accettabile
Modalità di intervento: L’adozione delle misure di riduzione del rischio sarà effettuata a valle di
un’analisi specifica, caso per caso, condotta dal Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione
con le Unità Operative (U.O.), valutando l’opportunità di intervenire, con priorità alle azioni che possono
ulteriormente ridurre la frequenza di accadimento di potenziali incidenti (a cui è comunque associato un
livello di danno M. Basso).
L’attenzione sarà focalizzata al mantenimento delle condizioni di sicurezza garantite dalle misure di
prevenzione e protezione adottate secondo un programma di controllo, che sarà definito dal servizio di
Prevenzione e Protezione in collaborazione con le U.O. interessate, che provvederà a
proporre degli indicatori di controllo sull’adeguatezza ed efficacia delle misure stesse.
Per quanto attiene l’azione di informazione e formazione valgono le medesime considerazioni già esposte
in relazione al Livello 2.
Tempi di intervento: Il Servizio di Prevenzione e Protezione svilupperà un programma di controllo e
verifica del mantenimento delle misure di sicurezza entro un anno mesi dalla adozione dei predetti
interventi evidenziati dalla valutazione dei rischi secondo criteri generali di gestione e valutazione.
L’implementazione del sistema sarà sviluppato entro 1 anno dalla valutazione dei rischi.
Il programma di informazione e formazione sarà completato entro 1 anno dalla valutazione dei rischi.
Verifica degli interventi: La verifica di attuazione degli interventi e la valutazione di adeguatezza ed
efficacia dell’azione formativa sarà svolta dal Servizio di Prevenzione e Protezione, per tramite di un
gruppo di lavoro appositamente istituito dal Datore di Lavoro.one dei rischi.
Verifica degli interventi: La verifica di attuazione degli interventi e la
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
E’ da far attenzione che qualsiasi intervento che
riduce la Probabilità che un evento si verifichi è da
considerare intervento di Prevenzione mentre
qualsiasi intervento che riduce il Danno è da
considerare un intervento di Protezione.
Sono da perseguire,per primi, sicuramente gli
interventi di Prevenzione e se non si può ridurre
ulteriormente il Rischi, allora, si metteranno in atto
interventi che agiscono sulla Protezione.
La VALUTAZIONE DEI RISCHI
Definizione del D.L. vo 81/2008
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività…
…finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempodei livelli di salute e sicurezza
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.L.vo 81/2008 Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.L.vo 81/2008Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o deipreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salutedei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.L.vo 81/2008Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteriadottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.L.vo 81/2008Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti inpossesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono ilavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacitàprofessionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.L.vo 81/2008Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. (...)
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, inoccasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.L.vo 81/2008Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unitàproduttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data dientrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. (...)
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PROTEZIONE PROTEZIONE -- “azioni” attuate sia a livello collettivo che individuale“azioni” attuate sia a livello collettivo che individuale
-- scoposcopo: eliminare o ridurre il danno possibile in: eliminare o ridurre il danno possibile in
conseguenza di un evento indesideratoconseguenza di un evento indesiderato
PREVENZIONE:PREVENZIONE: azioni messe in atto per evitare azioni messe in atto per evitare il verificarsi di un evento dannosoil verificarsi di un evento dannoso
Primaria:Primaria: individuare i rischi ed eliminarli/ridurliindividuare i rischi ed eliminarli/ridurli
Secondaria:Secondaria: individuare le malattie in fase molto individuare le malattie in fase molto
precoceprecoce
Terziaria:Terziaria: impedire che una malattia già impedire che una malattia già
manifestatasi possa aggravarsimanifestatasi possa aggravarsi
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Principi generali di PREVENZIONEPrincipi generali di PREVENZIONE
•Eliminazione del rischio
•Riduzione del rischio alla fonte
•Prevenzione integrata (misure tecniche, produttive e organizzative)
•Sostituzione del pericoloso con il meno o il non pericoloso
•Rispetto dei principi ergonomici
•Priorità delle misure di protezione collettiva
•Limitazione al minimo del numero degli esposti
•Uso limitato di agenti chimici, fisici e biologici
•Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi, ecc.
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
PREVENZIONE PRIMARIA
Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro
INTERVENTI ALLA SORGENTE
INTERVENTI SULLA PROPAGAZIONE
ELIMINAZIONE SOSTANZA NOCIVA
MODIFICA PROCESSO PRODUTTIVO
MODIFICA IMPIANTO
MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO
MANUTENZIONE
PULIZIA
CONTROLLO RITMI
PRODUTTIVI
ASPIRAZIONE LOCALIZZATA
VENTILAZIONE GENERALE
MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO
SPAZIO
LAY-OUT
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
PREVENZIONE PRIMARIA
Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro
INTERVENTI SULL’UOMO
DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID.
ASPIRAZIONE LOCALIZZATA
MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO
RIDUZIONE TEMPO
ESPOSIZIONE
INFORMAZIONE
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI
PREVENZIONE SECONDARIA
Ricerca di alterazioni precoci negli organi, prima che si manifesti la malattia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Per gli esposti a fattori di rischio professionali
-Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell’ assunzione per il rilascio dell’ idoneità
-Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI