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CORSO DI FORMAZIONE ASPP CRITERI E STRUMENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

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CORSO DI FORMAZIONE ASPP

CRITERI E STRUMENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

PERICOLO

- proprietà o qualità intrinseca di una entità

(sostanza, attrezzo, macchina, …)

- potenzialmente in grado di causare danni

RISCHIO =

P x D

- P = probabilità che si verifichi un evento dannoso

- D = gravità dei danni alla salute avuti in una

situazione pericolosa

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIOFATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO

RISCHIO

IMPIANTI E LORO

UTILIZZO

AMBIENTE

UOMO

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

•Organizzazione del lavoro •Fattori psicologici •Fattori ergonomici •Condizioni di lavoro difficili

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTEDOVUTI A:(Rischi di tipo cosiddetto trasversale)

•Agenti Chimici •Agenti Fisici •Agenti Biologici

RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A:(Rischi di natura igienico ambientale)

• Strutture •Macchine •Impianti Elettrici •Sostanze pericolose •Incendio-esplosioni

RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A:(Rischi di natura infortunistica)

I FATTORI DI RISCHIO

I FATTORI DI RISCHIO• DI TIPO FISICO: Rumore

Vibrazioni sistema mano-braccio o al corpo interoMicroclima sfavorevoleRadiazioni ionizzanti e non ionizzantiIlluminazione

• DI TIPO CHIMICO: Polveri (inerti, miste, silice libera e cemento, piombo)Fumi (saldatura, bitumazioni …)Nebbie, vapori e gas ( aerosol disarmanti, incapsulanti, fissativi,solventi e vernici, gas di scarico)Prodotti nocivi per contatto (cemento, calce, prodotti bituminosi, ….)

• DI TIPO CANCEROGENO: AmiantoIdrocarburi policiclici aromaticiSiliceCatrame/bitume Fibre minerali artificialiUVPolveri di legno ecc.

• DI TIPO BIOLOGICO: Batteri, virus, micetiInsettiAllergeni

• LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO / : Movimentazione manuale di carichi ERGONOMICO Movimenti ripetitivi degli arti superiori

Rischio posturaleRitmi e stressRischio cardiovascolare e fatica fisica

RAPPORTO RISCHIORAPPORTO RISCHIO--DANNODANNO

CAUSA

CHIMICO

FISICO

BIOLOGICO

INFORTUNI

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

RISCHIO

EFFETTO

DANNO

INFORTUNIO

MALATTIA PROFESSIONALE

MALATTIA ASPECIFICA

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

DANNO

MALATTIA PROFESSIONALE

Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea

Es: Asbestosi – Ipoacusia - silicosi

Per provocare una malattia professionale i fattori di rischio devono essere presenti nell’ambiente in determinata quantità

MALATTIA ASPECIFICA

Insieme di malattie fisiche o psichiche non direttamente collegabili ad una causa determinata, ma riconducibili almeno

in parte ad uno o più fattori dell’ambiente di lavoro

Es: Stanchezza - Insonnia

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE

(o tecnopatia)(o tecnopatia) ::

Non è il risultato di un episodio singolo, improvviso, ma la conseguenza di una serie di AZIONI NOCIVE CHE

MATURANO LENTAMENTE nell’organismo del lavoratore per trasformarsi poi in forma morbosa.

I fattori di base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione

ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore è esposto, con un grado di influenza minore possono influire anche le caratteristiche personali di

ciascun lavoratore.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

AZIONI NOCIVE

IN OCCASIONE DI LAVORO

INABILITA’ O MORTE

Elemento determinante

Elemento circostanziale

Elemento consequenziale

MALATTIA PROFES-SIONALE

Queste tre componenti che sono state individuate e che sono richieste dalle leggi specifiche in materia affinché si possa parlare di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, possono essere viste come la conseguenza di un rapporto

sbagliato tra l’uomo, la macchina e l’ambiente.

DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE DEFINIZIONE DI MALATTIA PROFESSIONALE

(o tecnopatia)(o tecnopatia) ::

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

CAUSA VIOLENTA

IN OCCASIONE DI LAVORO

INABILITA’ O MORTE

Elementodeterminante

Elemento circostanziale

Elementoconsequenziale

INFOR-TUNIO

DEFINIZIONE DI INFORTUNIO:DEFINIZIONE DI INFORTUNIO:

Menomazione della capacità lavorativa o morte provocata da CAUSA VIOLENTA in occasione di lavori, la

menomazione può essere grave o permanente.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

INFORTUNIO: COSA FARE?INFORTUNIO: COSA FARE?

IL LAVORATORE DEVE:

Dare immediatamente notizia al Datore di Lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada anche se lieve

IL DATORE DI LAVORO DEVE:

•Registrare sul Registro Infortuni gli eventi con prognosi superiore a 1 giorno

•Denunciare all’INAIL entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia (24h se mortale) gli infortuni con prognosi superiore a 3 gg *

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

INFORTUNIO: COSA FARE?INFORTUNIO: COSA FARE?

Nel caso di prognosi superiore a 40 gg

Inchiesta dello SPSAL competente per territorio che accerta eventuali

responsabilità dell’azienda (Datore di Lavoro)

Viene avviata un’indagine dalla Procura che delega l’Organo di Vigilanza (SPSAL)

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Analisi ed interpretazione dei dati relativi agli infortuni

Uso e confronto degli indici infortunistici

• Indice di frequenza (I.F.)

• Indice di gravità (I.G.)

• Durata media (DM)

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDICE DI FREQUENZAN. INFORTUNI

I.F.= ------------------------ X 1.000.000ORE LAVORATE

Nel calcolo dell’I.F. bisogna tenere conto degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento

Es. Se abbiamo un I.F. di 68 vuol dire che abbiamo avuto ogni 1.000.000 di ore lavorate 68 eventi.

Analisi ed interpretazione dei dati relativi agli infortuni

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Analisi ed interpretazione dei dati relativi agli infortuni

INDICE DI GRAVITA’

CONSEGUENZE INFORTUNI

I.G.= ---------------------------------------

NUMERO OPERAI ANNO

Nel calcolo dell’I.G. bisogna tenere conto degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento

Nel pesare le conseguenze invalidanti degli infortuni si deve tener conto di tre fattori:

1. Durata dell’inabilità

2. Residuo di eventuali postumi permanenti >10% (criteri UNI)

3. Eventuale morte

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di prendere in considerazione ciò che causa un danno fisico e materiale, se i pericoli possono essere eliminati, o altrimenti quali misure di

protezione e/o prevenzione sono state introdotte per prevenire e se queste misure

sono soddisfacenti nella teoria e nella pratica.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

APPROCCIO METODOLOGICOAPPROCCIO METODOLOGICO

Individuare e valutare i rischiIndividuare e valutare i rischi

Identificare gli espostiIdentificare gli esposti

Adottare le Adottare le soluzionisoluzioni per eliminare o ridurre per eliminare o ridurre

i rischii rischitecniche tecniche

organizzative organizzative

procedurali procedurali

comportamentali comportamentali

Proteggere i lavoratoriProteggere i lavoratori

Informare e formare i lavoratoriInformare e formare i lavoratori

Verificare su di essi l’esistenza di danniVerificare su di essi l’esistenza di danni

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: analisi preliminare

Vengono studiate:• sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo

produttivo;• compiti assegnati ai lavoratori (mansioni);• ambienti di lavoro;• aree omogenee (reparti, linee, uffici, .....);• macchine ed impianti tecnologici.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

PG 01 - PROCEDURA PER L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI

RISCHI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: acquisizione informazioni

Si acquisiscono tutte le informazioni o fonti informative possibilmente presenti in azienda (1):

• lay - out dei reparti;• numero di addetti ripartito per reparti e per

mansioni;• denunce di impianti e verifiche periodiche;• registro delle manutenzioni ordinarie e

straordinarie;• schede di sicurezza di sostanze/prodotti in uso;• schede tecniche e manuali operativi di macchine e

impianti;• risultati di precedenti indagini condotte sulla

sicurezza e sull’igiene del lavoro;

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: acquisizione informazioni

Si acquisiscono tutte le informazioni o fonti informative possibilmente presenti in azienda (2):•risultati di eventuali misurazioni di igiene industriale;•risultati collettivi anonimi di controlli sanitari periodici;•denunce INAIL su casi di malattie professionali;•procedure di lavoro scritte, ordini di servizio;•elenco e caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;•modalità pratiche di distribuzione/ricambio dei dispositivi di protezione individuale;•conoscenze ed esperienze dei lavoratori e dei preposti.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ARTICOLATA COME SEGUE

•identificazione dei pericoli;•identificazione delle mansioni (o lavoratori esposti);•stima o misurazioni delle entità delle esposizioni;•stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;•stima della probabilità che tali effetti si manifestano;•verifica delle disponibilità delle misure di sicurezza;•verifica dell’applicabilità di tali misure;•piano delle misure di prevenzione e protezione;•verifica dell’efficacia delle misure in atto;•revisione e/o aggiornamento della valutazione al variare delle condizioni operative o modifiche sostanziali.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

STIMA O MISURA?

Si misura: •nei casi in cui è esplicitamente previsto (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, sostanze pericolose, cancerogeni, etc) •nei casi di esposizione a sostanze dotate di elevata tossicità intrinseca e/o in grado di provocare incidenti (atmosfere infiammabili/esplosive) o danni alla salute, a basse concentrazioni (ammine aromatiche, cloruro di vinile monomero, polveri di legno);•nella verifica di efficacia dei sistemi di prevenzione adottati;•se necessario ai fini della progettazione o realizzazione di idonei presidi di bonifica;•nel dirimere i casi dubbi o controversi.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

RISCHIO GRAVITA’ PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO

RELATIVO AL

FENOMENO

PERICOLOSO

CONSIDERATO

è una funzione della

DEL DANNO

POSSIBILE PER

IL FENOMENO

PERICOLOSO

CONSIDERATO

DEL DANNO

CONSIDERATO

•Frequenza e durata di

esposizione

•Probabilità di

accadimento di un evento

pericoloso

•Possibilità di evitare o di

limitare il danno

e della3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Tabella Scala delle probabilità (P)

� La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.

� Non sono noti episodi già verificatisi.

� Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Improbabile 1

� La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi.

� Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.

� Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

Poco probabile 2

�la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.

� E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.

� Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.

Probabile 3

� Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.

� Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESL, etc….).

� Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.

Altamente probabile4

Definizioni / CriteriLivelloValore

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Tabella Scala dell’ entità del danno (D)

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.

� esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Lieve 1

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.

� Esposizione cronica con effetti reversibili.Medio 2

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.

�Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

Grave 3

� Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.

� Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Gravissimo4

Definizioni / CriteriLivelloValore

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Matrice di valutazione del Rischio: R = P x D

P

D

4321

8642

12963

1612844

3

2

1

1 2 3 4

R > 8 Azioni correttive indilazionabili

4 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

2 <= R <= 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine

R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

TAB. 1

Nello specifico

•Rischio normale (R= PxD) ma considerato che un evento a parità di rischio, che comporta un danno maggiore deve avere priorità di intervento si è adottato il concetto di Rischio pesato (Rp= PxDxm) ed un Rischio medio pesato di area o U.O. (Rmp = sommatoria Rp/n°rischi).

•La sommatoria dei Rmp/n°di aree ci darà l’Indice di Rischio della Struttura o U.P.

rischio R=PxD i valori vanno da 1 a 16 (Tab. n. 1)

ESEMPIO

Considerato che a parità di valore di rischio (R=PxD)

es. per P = 4 e D = 2 -- R = 8

come per P = 2 e D = 4 -- R = 8

occorre fare una distinzione, come precedentemente detto, in base alla gravità

o magnitudo, e per questo motivo viene introdotto un fattore m (Tab. n. 2) in

modo tale di differenziare i due casi

Fattore mP

D

110.60.2

10.80.60.2

10.80.40.2

10.80.40.11

2

3

4

1 2 3 4

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Tab. n. 2

Moltiplicando il valore di Rischio per il fattore m si ottiene il Rischio Pesato (Rp) , Rp= Rxm Tab. n. 3.

In questo modo nel caso dell’esempio sopra riportato

R=PxD per P = 4 e D = 2, R = 8; Rp= 8 (PxD) x 0.6 (m) = 4.8

Per P = 2 e D = 4, R = 8; Rp= 8 (PxD) x 1.0 (m) = 8.0

Quindi in questo modo abbiamo creato una differenziazione netta e chiara ai fini di una tempistica di

intervento (Scala di priorità)

Scala delle prioritàProbabilità

Danno o Magnitudo

16124.80.8

127.23.60.6

84.81.60.4

52.40.80.11

2

3

4

1 2 3 4

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Tab. n. 3

In base al valore del rischio pesato (Rp) Rp = PxDxm l’inconveniente viene classificato su

quattro livelli (Tab. n. 4):

Liv.4 - Alto – Rischio Non Accettabile (RNA)

Liv.3 - Medio – Rischio Elevato (RE)

Liv.2 - Basso – Rischio Non Elevato (RNE)

Liv.1 - Molto Basso – Rischio Accettabile (RA)

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

I criteri generali di programmazione degli interventi seguono le

seguenti indicazioni al fine di una corretta gestione delle azioni

da intraprendere e da inserire nel programma di adeguamento.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Livello 4 – Alto, Rischio non accettabile

Modalità di intervento:

Sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili. Perseguire ogni

azione di tipo impiantistico e strutturale, sulle apparecchiature ed attrezzature di lavoro, nonché

sulle procedure e modalità di esecuzione, sulle caratteristiche ambientali del luogo di lavoro o sulle

condizioni con cui vengono svolte le mansioni sul posto di lavoro interessato dal rischio

evidenziato, al fine di eliminare o ridurre il livello di rischio, sotto il profilo della probabilità di

accadimento e dell’entità del danno associato.

L’azione di tipo informativo e formativo contribuirà a mantenere condizioni accettabili di rischio,

ma non può essere considerato come unico intervento di riduzione del rischio.

Tempi di intervento:

Immediato. Massima priorità per la messa in atto delle misure ritenute necessarie per ridurre il

livello di rischio con decorrenza immediata.

Sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili. La verifica della

fattibilità tecnica degli interventi sarà svolta entro tre mesi dalla valutazione dei rischi.

Verifica degli interventi: La verifica di idoneità degli interventi proposti sarà a cura del Servizio

di Prevenzione e Protezione entro i successivi tre mesi dalla loro adozione. Essi saranno oggetto di

esame prioritario in sede di riunione periodica annuale.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Livello 3 – Medio, Rischio Rilevante

Modalità di intervento: Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo ad

eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili.

Identificare le azioni di tipo impiantistico e strutturale sulle apparecchiature ed attrezzature di

lavoro, nonché sulle procedure e modalità di esecuzione, sulle caratteristiche ambientali del luogo

di lavoro o sulle condizioni con cui vengono svolte le mansioni sul posto di lavoro interessato dal

rischio evidenziato, al fine di eliminare o ridurre il livello di rischio, sotto il profilo della

probabilità di accadimento e dell’entità del danno associato.

L’azione di tipo informativo e formativo può essere considerata, in assenza di altre modalità di

intervento di tipo tecnico o procedurale, come una valida alternativa per contribuire a ridurre la

frequenza di accadimento dell’incidente.

In questo caso dovrà essere attentamente programmata e procedurata, secondo i criteri e modalità

da sottoporre a verifica periodica ai fini della valutazione dell’efficacia, dell’adeguatezza e

dell’effettiva percezione da parte dei soggetti interessati.

Tempi di intervento: La verifica di fattibilità tecnica degli interventi proposti e ritenuti necessari

per ridurre il livello di rischio sarà svolta entro sei mesi dalla valutazione dei rischi.

Verifica degli interventi: La verifica di idoneità degli interventi proposti sarà a cura del Servizio

di Prevenzione e Protezione entro i successivi sei mesi dalla loro adozione .

Essi saranno oggetto di esame specifico in sede di riunione periodica annuale.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Livello 2 – Basso, Rischio non Rilevante

Modalità di intervento: Valutare i benefici in termini di riduzione del rischio e dei costi (economico/produttivo/risorse

impegnate/sforzi organizzativi) associati alle azioni di tipo impiantistico e strutturale sulle 50 apparecchiature ed

attrezzature di lavoro, nonché sulle procedure e modalità di esecuzione, sulle caratteristiche ambientali del luogo di lavoro

o sulle condizioni con cui vengono svolte le mansioni sul posto di lavoro interessato dal rischio evidenziato, al fine di

ridurre ulteriormente il livello di rischio, sotto il profilo della frequenza di accadimento e dell’entità del danno, con priorità

ai rischi che coinvolgono più lavoratori.

Nei casi previsti e là dove reputato necessario sarà data priorità alle azioni di tifo informativo e formativo per il personale

addetto in relazione ai rischi specifici sulla base di un programma generale di attività che sarà definito con criteri omogenei

di intervento dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

Particolare attenzione sarà rivolta al mantenimento delle condizioni di sicurezza garantite dalle misure già attuate che sono

già reputate sufficienti per garantire un livello di rischio non elevato.

Tempi di intervento: La valutazione costi/benefici degli interventi previsti al fine della decisione da assumere in merito

alla loro esecuzione sarà svolta entro sei mesi un anno dalla valutazione dei rischi.

L’attuazione degli interventi decisi a valle della valutazione precedente sarà svolta entro uno anno dalla valutazione dei rischi.

La programmazione degli interventi di tipo formativo e informativo sarà svolta dal Datore di Lavoro con il supporto

dell’Ufficio Formazione entro sei mesi dalla valutazione dei rischi.

La verifica sulla attuazione degli interventi proposti sarà a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione entro i successivi

sei mesi dalla loro adozione per tramite di un gruppo di lavoro appositamente istituito dal Datore di Lavoro.

Essi saranno oggetto di esame specifico in sede di riunione periodica annuale.

Verifica degli interventi: La verifica dell’attuazione degli interventi e la valutazione di adeguatezza ed efficacia

dell’azione formativa sarà svolta dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Servizio di Prevenzione e Protezione opererà

per programmare ed attuare le azioni necessarie di controllo sul mantenimento delle condizioni di sicurezza esistenti,

garantite dalle misure di sicurezza già adottate.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Livello 1 – Molto Basso, Rischio Accettabile

Modalità di intervento: L’adozione delle misure di riduzione del rischio sarà effettuata a valle di

un’analisi specifica, caso per caso, condotta dal Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione

con le Unità Operative (U.O.), valutando l’opportunità di intervenire, con priorità alle azioni che possono

ulteriormente ridurre la frequenza di accadimento di potenziali incidenti (a cui è comunque associato un

livello di danno M. Basso).

L’attenzione sarà focalizzata al mantenimento delle condizioni di sicurezza garantite dalle misure di

prevenzione e protezione adottate secondo un programma di controllo, che sarà definito dal servizio di

Prevenzione e Protezione in collaborazione con le U.O. interessate, che provvederà a

proporre degli indicatori di controllo sull’adeguatezza ed efficacia delle misure stesse.

Per quanto attiene l’azione di informazione e formazione valgono le medesime considerazioni già esposte

in relazione al Livello 2.

Tempi di intervento: Il Servizio di Prevenzione e Protezione svilupperà un programma di controllo e

verifica del mantenimento delle misure di sicurezza entro un anno mesi dalla adozione dei predetti

interventi evidenziati dalla valutazione dei rischi secondo criteri generali di gestione e valutazione.

L’implementazione del sistema sarà sviluppato entro 1 anno dalla valutazione dei rischi.

Il programma di informazione e formazione sarà completato entro 1 anno dalla valutazione dei rischi.

Verifica degli interventi: La verifica di attuazione degli interventi e la valutazione di adeguatezza ed

efficacia dell’azione formativa sarà svolta dal Servizio di Prevenzione e Protezione, per tramite di un

gruppo di lavoro appositamente istituito dal Datore di Lavoro.one dei rischi.

Verifica degli interventi: La verifica di attuazione degli interventi e la

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

E’ da far attenzione che qualsiasi intervento che

riduce la Probabilità che un evento si verifichi è da

considerare intervento di Prevenzione mentre

qualsiasi intervento che riduce il Danno è da

considerare un intervento di Protezione.

Sono da perseguire,per primi, sicuramente gli

interventi di Prevenzione e se non si può ridurre

ulteriormente il Rischi, allora, si metteranno in atto

interventi che agiscono sulla Protezione.

La VALUTAZIONE DEI RISCHI

Definizione del D.L. vo 81/2008

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività…

…finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempodei livelli di salute e sicurezza

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.L.vo 81/2008 Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.L.vo 81/2008Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o deipreparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salutedei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.L.vo 81/2008Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteriadottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.L.vo 81/2008Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti inpossesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono ilavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacitàprofessionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.L.vo 81/2008Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. (...)

3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, inoccasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.L.vo 81/2008Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unitàproduttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data dientrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. (...)

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

PROTEZIONE PROTEZIONE -- “azioni” attuate sia a livello collettivo che individuale“azioni” attuate sia a livello collettivo che individuale

-- scoposcopo: eliminare o ridurre il danno possibile in: eliminare o ridurre il danno possibile in

conseguenza di un evento indesideratoconseguenza di un evento indesiderato

PREVENZIONE:PREVENZIONE: azioni messe in atto per evitare azioni messe in atto per evitare il verificarsi di un evento dannosoil verificarsi di un evento dannoso

Primaria:Primaria: individuare i rischi ed eliminarli/ridurliindividuare i rischi ed eliminarli/ridurli

Secondaria:Secondaria: individuare le malattie in fase molto individuare le malattie in fase molto

precoceprecoce

Terziaria:Terziaria: impedire che una malattia già impedire che una malattia già

manifestatasi possa aggravarsimanifestatasi possa aggravarsi

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Principi generali di PREVENZIONEPrincipi generali di PREVENZIONE

•Eliminazione del rischio

•Riduzione del rischio alla fonte

•Prevenzione integrata (misure tecniche, produttive e organizzative)

•Sostituzione del pericoloso con il meno o il non pericoloso

•Rispetto dei principi ergonomici

•Priorità delle misure di protezione collettiva

•Limitazione al minimo del numero degli esposti

•Uso limitato di agenti chimici, fisici e biologici

•Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi, ecc.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

PREVENZIONE PRIMARIA

Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro

INTERVENTI ALLA SORGENTE

INTERVENTI SULLA PROPAGAZIONE

ELIMINAZIONE SOSTANZA NOCIVA

MODIFICA PROCESSO PRODUTTIVO

MODIFICA IMPIANTO

MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO

MANUTENZIONE

PULIZIA

CONTROLLO RITMI

PRODUTTIVI

ASPIRAZIONE LOCALIZZATA

VENTILAZIONE GENERALE

MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO

SPAZIO

LAY-OUT

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

PREVENZIONE PRIMARIA

Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro

INTERVENTI SULL’UOMO

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID.

ASPIRAZIONE LOCALIZZATA

MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO

RIDUZIONE TEMPO

ESPOSIZIONE

INFORMAZIONE

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

PREVENZIONE SECONDARIA

Ricerca di alterazioni precoci negli organi, prima che si manifesti la malattia

SORVEGLIANZA SANITARIA

Per gli esposti a fattori di rischio professionali

-Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell’ assunzione per il rilascio dell’ idoneità

-Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI