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0 Corso di Energy Management Prof. Livio de Santoli Lezione 7 ESCo [email protected] www.liviodesantoli.it

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Corso di Energy Management

Prof. Livio de Santoli

Lezione 7

ESCo

[email protected]

www.liviodesantoli.it

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La definizione data dall’AEEG rappresenta una novità o quasi in Italia. Le

ESCO esistenti prima dei DM 20 luglio 2004 erano circa 20, ora sono già 160

quelle accreditate. Prima di allora inoltre non era mai stata data una

definizione formale a cui fare riferimento per verificare se una società che si

occupa di energia fosse o meno una ESCO.

Le ESCO sono nate negli USA tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni

’80, per rispondere alla crescente richiesta di risparmio energetico, in

presenza di prezzi dell’energia ai massimi storici a causa delle crisi

energetiche del ’73 e del ’79.

Inizialmente si trattava per lo più di divisioni specializzate di società

produttrici di sistemi di controllo e regolazione energetica e dei grandi

produttori e distributori di energia, o di società di consulenza “evolute”;

successivamente si sono costituite vere e proprie società indipendenti.

Dopo 30 anni di crescente attività negli USA, comincia a svilupparsi anche in

Europa il mercato dei servizi energetici, grazie in particolare ai programmi

dell’UE (SAVE, ALTENER….).

ESCO: storia

ESCO

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Utente ESCO Fornitori

Istituzioni

finanziarie

Gestore

energia

denaro

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impianti

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Utente ESCO Fornitori

Istituzioni

finanziarie

Gestore

energia

denaro

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impianti

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ESCO Fornitori

Istituzioni

finanziarie

Gestore

energia

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impianti

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i

Schema di intervento di una ESCO nel caso generale in cui essa si

assuma sia il rischio tecnico che quello finanziario

ESCO: caratteristiche

ESCO

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1. agiscono in genere come artefici del progetto per un vasto assortimento

di impianti e settori assumendosi non solo il rischio tecnico ma, spesso,

anche quello finanziario;

2. a differenza delle imprese che offrono efficienza energetica (società di

consulenza, fornitori di impianti) i contratti stipulati si basano sul

risultato energetico ottenuto: il compenso è strettamente vincolato

all’ammontare della quantità di energia risparmiata

3. la ESCO esplica un’azione “one stop shop”, ovvero la vendita di un

unico pacchetto diversificato di servizi

ESCO: caratteristiche

ESCO

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La ESCO persegue gli stessi obiettivi dell’utente finale, perché è suo

interesse operare nel modo più efficiente possibile essendo le sue entrate

direttamente connesse al risparmio conseguito.

Si supera così un importante ostacolo alla diffusione di tecnologie efficienti,

favorendo le Pubbliche Amministrazioni e i privati che non hanno la

disponibilità finanziaria o non ritengono remunerativo affrontare l’elevato

esborso di capitale iniziale e i periodi di recupero piuttosto lunghi che

solitamente caratterizzano questo tipo di investimenti.

La ESCO nel caso non sia in grado di realizzare direttamente l’impianto, si

rivolgerà a fornitori, che si occuperanno della sua costruzione, installazione

e collaudo; inoltre può decidere di esternalizzare la manutenzione e la

conduzione tecnica e gestionale dell’intervento, affidandosi ad un gestore.

ESCO e utente

ESCO

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L’utente però avrà rapporti diretti solo con la ESCO e con il distributore a

cui pagare le bollette energetiche; ottiene quindi una serie di benefici:

1. non si espone finanziariamente;

2. libera risorse interne;

3. si solleva dalle responsabilità in tema di gestione e di sicurezza e

degli impianti;

4. ottiene un miglioramento immediato a livello ambientale;

5. realizza un risparmio economico, immediato o in prospettiva;

6. viene a disporre di una tecnologia aggiornata, e superato il periodo di

pay-back, diventerà proprietario del nuovo impianto.

La scelta di un intervento tramite ESCO non presenta però solo vantaggi,

ma anche limiti e aspetti critici, che risiedono in particolare nelle insidie

che nasconde la definizione delle condizioni contrattuali, nelle garanzie

tecniche e nelle credenziali offerte dalla ESCO scelta.

ESCO e utente

ESCO

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Dare una definizione di Energy Service Company (ESCO) non è né facile né

immediato sia per la varietà delle tipologie di aziende che appartengono a

questa categoria sia per le differenti vie che ciascuna di esse preferisce

nell’affrontare il mercato.

Una possibile definizione (Lorenzoni ed alt., 2003) può essere: “una ESCO è

un’impresa che finanzia, sviluppa e installa progetti rivolti al miglioramento

dell’efficienza energetica ed al mantenimento dei costi relativi alle

attrezzature installate a tale scopo”

Dal punto di vista legislativo e normativo vi sono alcune diverse definizioni di

seguito illustrate.

ESCO: definizione

ESCO

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ESCO: definizione

ESCO

Legislazione

Direttiva 2006/32/UE

D.Lgs 115/08

Direttiva 2012/27/UE

D.Lgas 102/14 Recepimento

Direttiva 2012/27/UE

Linee Guida e Decreti

Certificati Bianchi

Del. AEEG EEN/09/11

D.M. 28 dicembre 2012

Ruolo reale nel mercato

UNI CEI 11352

UNI CEI EN 15900

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La direttiva 2006/32/CE sul servizio energia poneva come obiettivo per gli

Stati membri il conseguimento di un risparmio di energia primaria pari al 9%

al nono anno di applicazione della Direttiva, ottenuto con misure di

miglioramento dell’efficienza energetica e attraverso i servizi energetici.

Ogni Stato membro deve predisporre un PAEE, Piano Azione per l’Efficienza

Energetica.

Nella Direttiva compare la definizione di ESCO:

«società di servizi energetici (ESCO)»: persona fisica o giuridica che

fornisce servizi energetici e/o altre misure di miglioramento dell'efficienza

energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un

certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa

(totalmente o parzialmente) sul miglioramento dell'efficienza energetica

conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti

Direttiva 2006/32/CE

ESCO

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La direttiva obbliga gli Stati Membri in particolare a:

• Eliminare tutte le barriere presenti sul mercato, spesso poste dai

distributori o dalle normative, per lo sviluppo del settore dei servizi

energetici

• Favorire la formazione di un mercato di servizi energetici in cui i

distributori non siano gli unici operatori: impulso alle attività delle ESCO

• Favorire la creazione di strumenti finanziari specifici per il servizio

energia

• Prevedere finanziamenti agevolati ed incentivi per il settore

• Promuovere le diagnosi energetiche a cominciare dal settore pubblico

• Consente di definire sistemi di accreditamento e certificazione che

qualifichino le capacità degli operatori nel settore servizio energia

(ESCO in particolare) (art. 8)

Direttiva 2006/32/CE

ESCO

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La Direttiva 2006/32/CE viene attuata a livello nazionale dal Decreto Leg.

115/08 checonferma la definizione:

• «ESCO»: «persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici

ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle

installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo

margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa,

totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica

conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti

e introduce la figura del ESPCO

D.lgs 115/08

ESCO

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Altre due definizioni importanti per comprendere la differenza fra le due

precedenti sono quelle di servizio energetico e fornitore di servizi

energetici, derivata dalla Direttiva

• «servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio

derivante dalla combinazione di energia con tecnologie e/o operazioni

che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di

gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del

servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in

circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti

dell'efficienza energetica e/o a risparmi energetici primari verificabili e

misurabili o stimabili;

• Fornitore di servizi energetici: ESCO, ESPCo, distributore di energia

elettrica o gas, Esperto in Gestione dell’Energia, società di vendita al

dettaglio di energia elettrica o gas

D.lgs 115/08

ESCO

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La differenza sostanziale fra ESCO ed ESPCo consiste nel fatto che per

quanto forniscano entrambe servizi energetici:

• una ESCO, dovendo pagare i propri interventi grazie ai risparmi

economici dovuti ad un miglioramento dell’efficienza energetica,

garantisce al cliente un effettivo miglioramento dell’efficienza energetica

• una ESPCO, avendo come scopo l’offerta di servizi energetici atti al

miglioramento dell’efficienza energetica, non assumendosi alcun rischio,

non garantisce al cliente alcun risultato

La stessa legge prevede all’art. 16 che vengano avviati processi di

qualificazione dei fornitori di servizi energetici (fra cui ESCO, ESPCo e

anche esperti in getione dell’energia), demandando il compito ad UNI e

CEI e qualora presenti a norme europee sul tema.

D.lgs 115/08

ESCO

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Altre definizioni importanti:

«contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il

beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento

dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in

siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento

dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;

«finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un

terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di

miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura

e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico

conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO

D.lgs 115/08

ESCO

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La Direttiva 2012/27/UE supera e sostituisce la precedente 2006/32/CE, e

riporta nuovamente le definizioni di servizio energia e quella generica di

fornitore di servizi energetici ma non quella di ESCO.

Ancora una volta viene ribadito il ruolo centrale che l’UE riconosce agli

operatori dei servizi energetici per il raggiungimento degli obiettivi di

risparmio della programmazione 20-20-20, attraverso la promozione di

marchi di qualità, di standard ed elenchi di ESCO che facilitino l’accesso da

parte delle PMI a questo mercato.

In particolare la Direttiva inoltre introduce obblighi per la realizzazione delle

diagnosi energetiche per le grandi imprese realizzati da soggetti qualificati

e/o accreditati.

Si riporta la definizione di «fornitore di servizi energetici», una persona

fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di

miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del

cliente finale

Direttiva 2012/27/UE

ESCO

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Viene leggermente modificata la definizione di contratto di rendimento

energetico:

contratti di rendimento energetico, accordi contrattuali tra il beneficiario e il

fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e

monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati

investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del

livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o

di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari

La stessa definizione del Decreto di recepimento è modificata

contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC):

accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere

negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza

energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, in cui

i pagamenti sono effettuati in funzione del livello di miglioramento

dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente;

ESCO: Direttiva 2012/27/UE

ESCO

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Fin dalle origini del meccanismo dei certificati bianchi, le ESCO assumono il

ruolo fondamentale di soggetti volontari del mercato.

Tuttavia la definizione di ESCO necessaria per accreditarsi al meccanismo è

(ancora allo stato attuale della legislazione con riferimento alla

Deliberazione AEEG EEN/09/11, c.d. Linee Guida per il meccanismo dei

C.B.) diversa da quella prevista dalle direttive europee e più generica:

società di servizi energetici sono le società, comprese le imprese artigiane e

le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come

oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la

realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi

Si tratta di fatto di un requisito meramente formale. Pertanto allo stato

attuale molte delle ESCO che hanno avuto accesso ai certificati bianchi non

sono a tutti gli effetti delle «vere» ESCO.

ESCO e certificati bianchi

ESCO Certificati bianchi - TEE

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Il Decreto 28 dicembre 2012 introduce tuttavia un importante novità: art. 7

comma 2 prevede che entro due anni dall’uscita del Decreto Attuativo

dell’art. 16 comma 1 del D.lgs 115/08, le ESCO per accedere al

meccanismo dei certificati bianchi dovrà essere certificata UNI CEI

11352.

Lo stesso requisito (certificazione UNI CEI 11352) sarà vincolante

sempre a 24 mesi dall’uscita dal Decreto per la realizzazione delle

diagnosi energetiche obbligatorie previste dall’art. 8 comma 2.

ESCO e certificati bianchi

ESCO

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UNI CEI EN ISO 50001 Sistemi di gestione dell’energia-Requisiti e

linee guida per l’uso

Altre norme correlate:

ISO/DIS 50003 - Conformity assessment. Requirements for bodies

providing certification audits of energy management systems audits and

auditor competency

ISO/CD 50004 - Energy management systems. Guidance for the

implementation, maintenance and improvement of an energy

management system

ISO/CD 50006 - Measuring Energy Performance using Energy Baselines

and Energy Performance Indicators . General Principles and Guidance

ISO/DIS 50015 - Measurement and Verification of Organizational Energy

Performance. General Principles and Guidelines

Norme: sistemi di gestione energia

ESCO

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UNI CEI TR 11428 – Gestione dell’energia – Diagnosi energetiche –

Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica

UNI CEI EN 16247-1 Energy audits – Part 1: General

requirements

EN 16247-2 Energy audits – Part 2: Buildings

EN 16247-3 Energy audits – Part 3: Processes

EN 16247-4 Energy audits – Part 4: Transportation

ISO/DIS 50002 Energy audits

Norme: diagnosi energetiche

ESCO

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UNI EN 15900: 2010 Energy efficiency services – definitions

and requirements

UNI CEI EN 16231:2012 Metodologia di benchmarking dell’efficienza energetica

UNI CEI EN 16212:2012 Energy Efficiency and Savings Calculation. Top-down and

Bottom-up Methods

ISO/CD 17741- General technical rules for measurement, calculation and

verification of energy savings of projects

ISO/CD 17742 - General calculation methods on energy efficiency and savings for

countries, regions or cities

ISO/CD 17743 - Energy Savings — Definition of a methodological framework

applicable to calculation and reporting on energy savings — Complementary

Element

ISO/NP 17747 - General calculation methods on energy efficiency and savings for

organisations and other enterprises

Norme: altro

ESCO

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Esperti in Gestione dell’Energia: UNI CEI 11339

prEN 16247-5 Energy audits – Part 5: Qualification of Energy

Auditors

ESCO: UNI CEI 11352 – Società di servizi energetici

Norme: qualificazione operatori

ESCO

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UNI CEI EN 15900: esempio

ESCO

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La norma UNI CEI 11352 «Gestione dell’energia Società che forniscono

servizi energetici (ESCO) Requisiti generali e lista di controllo per la

verifica dei requisiti» stabilisce

• i requisiti generali e una lista di controllo per la verifica dei requisiti delle società

(ESCO) che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell’efficienza

energetica presso i propri clienti, con garanzia dei risultati

• descrive i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità

(organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che

una ESCO deve possedere

• una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCO e le linee guida a

supporto dei clienti nella scelta dei servizi offerti dalle ESCO

• prevede la presenza di un responsabile con adeguata competenza nella gestione

dell’energia e dei mercati energetici ed inoltre è richiesta la presenza di almeno

un tecnico con adeguata competenza per la progettazione nelle aree di

intervento delle ESCO

UNI CEI 11352:2014

ESCO

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In generale una ESCO deve essere in grado di:

1. offrire un servizio di efficienza energetica in accordo con EN 15900;

2. offrire tutte le attività di cui al punto 4.3

3. possedere le capacità di cui al punto 4.4

4. offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica

attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi

tecnici e finanziari connessi con l'eventuale mancato raggiungimento

degli obiettivi concordati. L'eventuale quota parte dei rischi tecnici e

finanziari non assunti dalla ESCO deve essere chiaramente definita a

livello contrattuale;

5. collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al

miglioramento dell'efficienza energetica ed ai risparmi conseguiti

UNI CEI 11352:2014

ESCO

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Attività:

a) diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento;

b) verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature oggetto

dell’intervento alla legislazione e alla normativa di riferimento, anche ai fini

del rispetto dell'ambiente e della sicurezza, con individuazione degli eventuali

interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti

cogenti;

c) elaborazione di studi di fattibilità, preliminari alla progettazione, con analisi

tecnico-economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di

efficienza energetica e di convenienza economica;

d) progettazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica da

realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche;

e) realizzazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;

UNI CEI 11352:2014

ESCO

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Attività:

f) gestione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e

conduzione degli stessi garantendone la resa ottimale ai fini del

miglioramento dell'efficienza energetica ed economica;

g) manutenzione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica,

assicurandone il mantenimento in efficienza;

h) monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei

consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie,

anche statistiche, concordate con il cliente o cogenti;

i) presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un

confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata

contrattuale; ai fini della omogeneità del confronto devono essere inclusi

anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei consumi di risorse

naturali (per esempio l'acqua);

j)

UNI CEI 11352:2014

ESCO

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Attività

j) supporto tecnico, per l'acquisizione e/o la gestione di finanziamenti

incentivi, bandi inerenti azioni di miglioramento dell’efficienza energetica;

k) attività di formazione e informazione dell'utente;

l) certificazione energetica degli edifici (se compatibile con il campo di attività)

Attività facoltative:

m) finanziamento dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica;

n) acquisto dei vettori energetici necessari per l'erogazione del servizio di

efficienza energetica;

o) sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, sempre finalizzato al

miglioramento dell'efficienza energetica;

p) ottimizzazione economica dei contratti di fornitura eventualmente anche

mediante modifica dei profili di prelievo dei vettori energetici.

UNI CEI 11352:2014

ESCO

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Capacità:

Organizzativa:

a) capacità amministrative, legali e contrattuali, per la proposizione,

negoziazione e definizione dei contratti di servizio di efficienza energetica più

appropriati con i clienti;

b) capacità amministrative, legali e contrattuali, per la proposizione,

negoziazione e definizione dei contratti di fornitura o di appalto con i fornitori;

c) capacità di formazione ed aggiornamento sia del proprio personale sia di

quello del cliente;

d) capacità di garantire adeguata assistenza nella gestione del servizio di

efficienza energetica presso il cliente.

e) capacità di elaborare piani di controllo commessa.

UNI CEI 11352:2014

ESCO

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Capacità:

Diagnostica

a) capacità di svolgere diagnosi energetiche, ed analisi tecnico –

economiche, monitoraggi e misure;

b) capacità di accertare la rispondenza alla legislazione e normativa tecnica

pertinente del sistema di domanda e consumo di energia direttamente

compreso nel servizio di efficienza energetica.

UNI CEI 11352:2014

ESCO

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Capacità:

Progettuale

a) capacità di sviluppare studi di fattibilità e progetti esecutivi, con definizione

delle specifiche tecniche ed analisi dei rischi ad essi connessi;

b) capacità di fornire dei servizi di efficienza energetica con prestazioni

garantite;

c) capacità di gestire i processi autorizzativi degli interventi connessi con il

servizio offerto.

UNI CEI 11352:2014

ESCO

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Capacità:

Gestionale

a) capacità di realizzare opere e impianti, con acquisto e installazione di

materiali, macchinari ed apparecchiature, messa in esercizio e collaudo finale;

b) capacità di pianificare ed effettuare monitoraggi e misure dei risultati ottenuti,

unitamente alla verifica periodica degli strumenti (controlli, taratura, ecc.)

c) capacità di esercizio, comprensiva quando previsto dell'approvvigionamento di

combustibile e dell'energia elettrica necessaria, e di manutenzione degli impianti

oggetto del servizio di efficienza energetica;

d) capacità di realizzare e/o di gestire un sistema di gestione dell'energia basato

sui requisiti della UNI CEI EN ISO 50001 presso il cliente, commisurato alle

necessità di quest'ultimo, o di interagire all'interno dello stesso.

e) capacità di realizzare l’intervento, compreso l’acquisto di beni e servizi

necessari, la messa in servizio e il collaudo.

UNI CEI 11352:2014

ESCO

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In realtà sono presenti innumerevoli combinazioni diverse dei fattori che

caratterizzano i contratti stessi (durata, presenza o meno di fornitore,

finanziamento di terzi o diretto, ecc.). Fra gli operatori del settore c’è

molta confusione a riguardo, e spesso EPC, FTT, e CEM sono

considerati equivalenti tanto che il loro nome può essere scambiato

senza incorrere in errore.

All’interno delle categorie si distinguono contratti diversi; in particolare

diversa può essere la distribuzione dei rischi (tecnici e finanziari) fra

utente ed ESCO.

Principali categorie di contratto:

1. Finanziamento Tramite Terzi (FTT)

2. Energy Performance Contracting (EPC)

3. Contract Energy Management (CEM)

ESCO: contratti e finanziamento

ESCO

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E’ la modalità più generale di intervento di una ESCO: è uno strumento di

ingegneria finanziaria specifico dei servizi energetici in quanto dalle

prestazioni che l’impianto raggiungerà dopo tali interventi deriverà quel

risparmio energetico e finanziario garante dell’ammortamento

dell’investimento iniziale e del pagamento dei servizi erogati.

Consiste nella fornitura globale dalla parte della ESCO dei servizi di

diagnosi, finanziamento, progettazione, installazione, gestione e

manutenzione di un impianto tecnologico dalle cui prestazioni deriverà il

risparmio energetico e quindi monetario che permetterà alla ESCO sia di

recuperare l’investimento effettuato che di remunerare il capitale investito.

La ESCO finanzia infatti tutti i costi e le spese del programma (ricerche,

ingegneria, materiale, costi di lavoro, avviamento delle operazioni,

valutazione e utilizzazione dei risultati), mentre recupera il costo totale

dell'investimento, incluso il proprio profitto, in proporzione e in base al

risparmio che risulta dal progetto.

ESCO: FTT

ESCO

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Nel sistema di relazioni che intercorre fra la ESCO, l’utente finale e l’ente

finanziatore (che può essere la ESCO stessa, o un istituto finanziario),

consiste nel fatto che i rischi sia finanziari che tecnici dell’operazione

sono a carico della ESCO: ciò rappresenta una garanzia fondamentale

per l’utente, per cui se l’intervento risulta tecnicamente inefficace e non

remunerativo ci rimette la ESCO, che dovrà coprire la differenza di costi

in caso di mancato risparmio.

Alla fine del contratto solitamente l’impianto rimane di proprietà

dell’utente.

Esistono 5 tipologie di contratti FTT:

1. Shared saving

2. Gestione contrattuale dell’energia

3. Guaranteed saving o leasing con garanzia di risparmio energetico

4. First out o cessione globale limitata

5. Chauffage

ESCO: FTT

ESCO

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Contratto di fornitura di uno o più servizi energetici che portino ad uno

specifico livello di rendimento in termini energetici in modo da

salvaguardare il cliente da almeno alcuni dei principali rischi tecnici e

finanziari.

La ESCO in cambio del risparmio energetico effettivamente conseguito,

riceve dal cliente una sorta di tassa-diritto per la remunerazione del

capitale investito ed un onorario a titolo di profitto, entrambi funzione del

risparmio ottenuto.

Un contratto EPC spesso comprende più servizi energetici fra loro, di

modo che viene a determinarsi un effetto sinergico positivo per i risparmi

raggiunti.

ESCO: EPC

ESCO

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La differenza con il FTT è sottile, poiché entrambi nella maggioranza dei

casi si riferiscono ad interventi relativi all’installazione di nuovi impianti e

quindi hanno una durata limitata nel tempo (in relazione al payback

dell’investimento).

Nel caso dell’EPC l’oggetto centrale dell’accordo fra ESCO e cliente

sono i servizi energetici forniti e il relativo risparmio conseguito, mentre

nel caso del FTT il contratto comprende più ampiamente l’aspetto

finanziario, ed è quindi direttamente connesso alla scelta delle modalità

di finanziamento e alla remunerazione del capitale investito.

ESCO: EPC

ESCO

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Il CEM è invece un tipo di contratto che offre al cliente un servizio energetico

globale di lungo termine, con orizzonte temporale che va oltre il periodo di

payback dell’investimento.

Il cliente che sceglie questa modalità di accordo con una ESCO,

sostanzialmente affida in outsourcing alla ESCO tutte le attività che

riguardano un determinato servizio energetico.

Questo contratto è quindi orientato alla gestione operativa e non

all’installazione di nuovi impianti (come invece FTT e EPC).

Solitamente prevede opzioni che tutelino il cliente e la ESCO dalle variazioni

del costo del combustibile o del prezzo dell’energia elettrica, attraverso

meccanismi di tipo finanziario.

Appare evidente quindi che le ESCO che offrono questi contratti sono

maggiormente organizzate, dispongono di personale qualificato, esperienza

e solidità economico-finanziaria: sono quindi presenti laddove il mercato

dell’efficienza energetica è già sviluppato.

ESCO: CEM

ESCO

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Tutti i contratti dovrebbero contenere clausole di adeguamento (come si è

visto nel caso del CEM) al verificarsi di determinati eventi (cambiamento

delle tariffe, dei costi del combustibile, ecc.) vista la variabilità del mercato

energetico, dovuta soprattutto alla liberalizzazione e al riordino generale

del settore in corso in questi anni in Italia ed in Europa.

Inoltre è di fondamentale importanza per i contraenti una corretta

valutazione dei consumi precedenti all’intervento, e un attento controllo

della metodologia di definizione dei risparmi.

In generale sembra più opportuno rivolgersi comunque a delle ESCO

indipendenti, e non direttamente legate a distributori o grandi produttori di

energia elettrica o gas, poiché in questo caso non vi sarà la stessa

attenzione ai risparmi energetici da conseguire: un’eventuale intervento

inefficace non avrebbe infatti implicazioni significative sui profitti della

ESCO stessa.

ESCO: problematiche

ESCO

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Gli Schemi contrattuali

Contratti

Tradizionali

Contratti Innovativi

EPC con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) per la

Riqualificazione Energetica degli Immobili e degli Impianti.

Contratto di Prestazione per il Risparmio Energetico (EPC

Energy Performance Contract) con Garanzia di Risultato

Servizio Energia e Servizio Energia Plus (D.lgs. 115/2008)

Contratto Calore

Contratto a Gradi Giorno

Contratto a Forfait

Conduzione in Economia

Rif. S. Zabot, 2013

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Servizio energia

ESCO

Rif- Belcastro, 2013 - FIRE

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Servizio energia PLUS

ESCO

Rif- Belcastro, 2013 - FIRE

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Servizio energia PLUS

ESCO

Rif- Belcastro, 2013 - FIRE

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Servizio energia PLUS

ESCO

Rif- Belcastro, 2013 - FIRE

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Tutti i contratti «tradizionali» compreso il Servizio Energia Plus fondono

insieme:

• Fornitura di energia

• Fornitura di combustibile (o altro vettore energetico)

• Eventuali investimenti

In questo modo è minima la trasparenza per il cliente finale che non

conosce i reali consumi dell’edificio e i prezzi realmente praticati

Non è escluso un risultato positivo tuttavia non è certo che questo sia

dovuto effettivamente ad un miglioramento dell’efficienza energetica.

Contratti tradizionali

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Il nuovo Dlgs 102/14 prevede alcune modifiche ai contratti cosi come

definiti dal Dlgs 115/08 e l’aggiornamento di un contratto tipo (per altro

già prevista dal D.M. 28 dicembre 2012). Di seguito un estratto dell’art.

14. Come richiesto dalla Direttiva il contratto di rendimento energetico

dovrà avere elementi minimi (Allegato 8)

Contratti tradizionali

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Allegato 8: elementi minimia) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare

o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;

b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal

contratto;

c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalita' e i

termini previsti;

d) Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su

ciascuna parte contrattuale;

e) Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;

f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o

di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;

g) L'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e

la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;

h) Disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in

eventuali concessioni in appalto a terze parti;

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Allegato 8: elementi minimii) Un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del

progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari

realizzati ( ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);

j) Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei

risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualita‘ e garanzie;

k) Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle

condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto ( a

titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell'energia, intensita' d'uso di

un impianto)

l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraentie sulle sanzioni in caso di inadempienza

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Secondo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza comunitaria ed

amministrativa, l’attività delle ESCo è stata inquadrata, in ragione

dell’assunzione del rischio imprenditoriale dell’iniziativa, quale

Concessione, e non come Appalto.

In particolare:

Il Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.) è stato configurato quale

concessione mista di beni e servizi, poiché la ESCo, assumendo su di

sé il rischio imprenditoriale relativo allo svolgimento dell’attività di

miglioramento dell’efficienza energetica dei beni dell’amministrazione,

utilizza in via esclusiva tali beni, operando investimenti su di essi a scopo

di profitto, fornendo indirettamente un vantaggio all’Amministrazione

titolare.

Inquadramento giuridico