Corso di Energy Management - WordPress.com€¦ · Deliberazione AEEG EEN/09/11, c.d. Linee Guida...
Transcript of Corso di Energy Management - WordPress.com€¦ · Deliberazione AEEG EEN/09/11, c.d. Linee Guida...
0
Corso di Energy Management
Prof. Livio de Santoli
Lezione 7
ESCo
www.liviodesantoli.it
1
La definizione data dall’AEEG rappresenta una novità o quasi in Italia. Le
ESCO esistenti prima dei DM 20 luglio 2004 erano circa 20, ora sono già 160
quelle accreditate. Prima di allora inoltre non era mai stata data una
definizione formale a cui fare riferimento per verificare se una società che si
occupa di energia fosse o meno una ESCO.
Le ESCO sono nate negli USA tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni
’80, per rispondere alla crescente richiesta di risparmio energetico, in
presenza di prezzi dell’energia ai massimi storici a causa delle crisi
energetiche del ’73 e del ’79.
Inizialmente si trattava per lo più di divisioni specializzate di società
produttrici di sistemi di controllo e regolazione energetica e dei grandi
produttori e distributori di energia, o di società di consulenza “evolute”;
successivamente si sono costituite vere e proprie società indipendenti.
Dopo 30 anni di crescente attività negli USA, comincia a svilupparsi anche in
Europa il mercato dei servizi energetici, grazie in particolare ai programmi
dell’UE (SAVE, ALTENER….).
ESCO: storia
ESCO
2
Utente ESCO Fornitori
Istituzioni
finanziarie
Gestore
energia
denaro
denaro
impianti
de
na
ro
de
na
ro
de
na
ro
se
rviz
i
Utente ESCO Fornitori
Istituzioni
finanziarie
Gestore
energia
denaro
denaro
impianti
de
na
ro
de
na
ro
de
na
ro
se
rviz
i
ESCO Fornitori
Istituzioni
finanziarie
Gestore
energia
denaro
denaro
impianti
de
na
ro
de
na
ro
de
na
ro
se
rviz
i
Schema di intervento di una ESCO nel caso generale in cui essa si
assuma sia il rischio tecnico che quello finanziario
ESCO: caratteristiche
ESCO
3
1. agiscono in genere come artefici del progetto per un vasto assortimento
di impianti e settori assumendosi non solo il rischio tecnico ma, spesso,
anche quello finanziario;
2. a differenza delle imprese che offrono efficienza energetica (società di
consulenza, fornitori di impianti) i contratti stipulati si basano sul
risultato energetico ottenuto: il compenso è strettamente vincolato
all’ammontare della quantità di energia risparmiata
3. la ESCO esplica un’azione “one stop shop”, ovvero la vendita di un
unico pacchetto diversificato di servizi
ESCO: caratteristiche
ESCO
4
La ESCO persegue gli stessi obiettivi dell’utente finale, perché è suo
interesse operare nel modo più efficiente possibile essendo le sue entrate
direttamente connesse al risparmio conseguito.
Si supera così un importante ostacolo alla diffusione di tecnologie efficienti,
favorendo le Pubbliche Amministrazioni e i privati che non hanno la
disponibilità finanziaria o non ritengono remunerativo affrontare l’elevato
esborso di capitale iniziale e i periodi di recupero piuttosto lunghi che
solitamente caratterizzano questo tipo di investimenti.
La ESCO nel caso non sia in grado di realizzare direttamente l’impianto, si
rivolgerà a fornitori, che si occuperanno della sua costruzione, installazione
e collaudo; inoltre può decidere di esternalizzare la manutenzione e la
conduzione tecnica e gestionale dell’intervento, affidandosi ad un gestore.
ESCO e utente
ESCO
5
L’utente però avrà rapporti diretti solo con la ESCO e con il distributore a
cui pagare le bollette energetiche; ottiene quindi una serie di benefici:
1. non si espone finanziariamente;
2. libera risorse interne;
3. si solleva dalle responsabilità in tema di gestione e di sicurezza e
degli impianti;
4. ottiene un miglioramento immediato a livello ambientale;
5. realizza un risparmio economico, immediato o in prospettiva;
6. viene a disporre di una tecnologia aggiornata, e superato il periodo di
pay-back, diventerà proprietario del nuovo impianto.
La scelta di un intervento tramite ESCO non presenta però solo vantaggi,
ma anche limiti e aspetti critici, che risiedono in particolare nelle insidie
che nasconde la definizione delle condizioni contrattuali, nelle garanzie
tecniche e nelle credenziali offerte dalla ESCO scelta.
ESCO e utente
ESCO
6
Dare una definizione di Energy Service Company (ESCO) non è né facile né
immediato sia per la varietà delle tipologie di aziende che appartengono a
questa categoria sia per le differenti vie che ciascuna di esse preferisce
nell’affrontare il mercato.
Una possibile definizione (Lorenzoni ed alt., 2003) può essere: “una ESCO è
un’impresa che finanzia, sviluppa e installa progetti rivolti al miglioramento
dell’efficienza energetica ed al mantenimento dei costi relativi alle
attrezzature installate a tale scopo”
Dal punto di vista legislativo e normativo vi sono alcune diverse definizioni di
seguito illustrate.
ESCO: definizione
ESCO
7
ESCO: definizione
ESCO
Legislazione
Direttiva 2006/32/UE
D.Lgs 115/08
Direttiva 2012/27/UE
D.Lgas 102/14 Recepimento
Direttiva 2012/27/UE
Linee Guida e Decreti
Certificati Bianchi
Del. AEEG EEN/09/11
D.M. 28 dicembre 2012
Ruolo reale nel mercato
UNI CEI 11352
UNI CEI EN 15900
8
La direttiva 2006/32/CE sul servizio energia poneva come obiettivo per gli
Stati membri il conseguimento di un risparmio di energia primaria pari al 9%
al nono anno di applicazione della Direttiva, ottenuto con misure di
miglioramento dell’efficienza energetica e attraverso i servizi energetici.
Ogni Stato membro deve predisporre un PAEE, Piano Azione per l’Efficienza
Energetica.
Nella Direttiva compare la definizione di ESCO:
«società di servizi energetici (ESCO)»: persona fisica o giuridica che
fornisce servizi energetici e/o altre misure di miglioramento dell'efficienza
energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un
certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa
(totalmente o parzialmente) sul miglioramento dell'efficienza energetica
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti
Direttiva 2006/32/CE
ESCO
9
La direttiva obbliga gli Stati Membri in particolare a:
• Eliminare tutte le barriere presenti sul mercato, spesso poste dai
distributori o dalle normative, per lo sviluppo del settore dei servizi
energetici
• Favorire la formazione di un mercato di servizi energetici in cui i
distributori non siano gli unici operatori: impulso alle attività delle ESCO
• Favorire la creazione di strumenti finanziari specifici per il servizio
energia
• Prevedere finanziamenti agevolati ed incentivi per il settore
• Promuovere le diagnosi energetiche a cominciare dal settore pubblico
• Consente di definire sistemi di accreditamento e certificazione che
qualifichino le capacità degli operatori nel settore servizio energia
(ESCO in particolare) (art. 8)
Direttiva 2006/32/CE
ESCO
10
La Direttiva 2006/32/CE viene attuata a livello nazionale dal Decreto Leg.
115/08 checonferma la definizione:
• «ESCO»: «persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici
ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle
installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo
margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa,
totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica
conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti
e introduce la figura del ESPCO
D.lgs 115/08
ESCO
11
Altre due definizioni importanti per comprendere la differenza fra le due
precedenti sono quelle di servizio energetico e fornitore di servizi
energetici, derivata dalla Direttiva
• «servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio
derivante dalla combinazione di energia con tecnologie e/o operazioni
che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di
gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del
servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in
circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti
dell'efficienza energetica e/o a risparmi energetici primari verificabili e
misurabili o stimabili;
• Fornitore di servizi energetici: ESCO, ESPCo, distributore di energia
elettrica o gas, Esperto in Gestione dell’Energia, società di vendita al
dettaglio di energia elettrica o gas
D.lgs 115/08
ESCO
12
La differenza sostanziale fra ESCO ed ESPCo consiste nel fatto che per
quanto forniscano entrambe servizi energetici:
• una ESCO, dovendo pagare i propri interventi grazie ai risparmi
economici dovuti ad un miglioramento dell’efficienza energetica,
garantisce al cliente un effettivo miglioramento dell’efficienza energetica
• una ESPCO, avendo come scopo l’offerta di servizi energetici atti al
miglioramento dell’efficienza energetica, non assumendosi alcun rischio,
non garantisce al cliente alcun risultato
La stessa legge prevede all’art. 16 che vengano avviati processi di
qualificazione dei fornitori di servizi energetici (fra cui ESCO, ESPCo e
anche esperti in getione dell’energia), demandando il compito ad UNI e
CEI e qualora presenti a norme europee sul tema.
D.lgs 115/08
ESCO
13
Altre definizioni importanti:
«contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il
beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in
siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento
dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
«finanziamento tramite terzi»: accordo contrattuale che comprende un
terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di
miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura
e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico
conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO
D.lgs 115/08
ESCO
14
La Direttiva 2012/27/UE supera e sostituisce la precedente 2006/32/CE, e
riporta nuovamente le definizioni di servizio energia e quella generica di
fornitore di servizi energetici ma non quella di ESCO.
Ancora una volta viene ribadito il ruolo centrale che l’UE riconosce agli
operatori dei servizi energetici per il raggiungimento degli obiettivi di
risparmio della programmazione 20-20-20, attraverso la promozione di
marchi di qualità, di standard ed elenchi di ESCO che facilitino l’accesso da
parte delle PMI a questo mercato.
In particolare la Direttiva inoltre introduce obblighi per la realizzazione delle
diagnosi energetiche per le grandi imprese realizzati da soggetti qualificati
e/o accreditati.
Si riporta la definizione di «fornitore di servizi energetici», una persona
fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di
miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del
cliente finale
Direttiva 2012/27/UE
ESCO
15
Viene leggermente modificata la definizione di contratto di rendimento
energetico:
contratti di rendimento energetico, accordi contrattuali tra il beneficiario e il
fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e
monitorata durante l'intera durata del contratto, laddove siano erogati
investimenti (lavori, forniture o servizi) nell'ambito della misura in funzione del
livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o
di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari
La stessa definizione del Decreto di recepimento è modificata
contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC):
accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere
negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza
energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, in cui
i pagamenti sono effettuati in funzione del livello di miglioramento
dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente;
ESCO: Direttiva 2012/27/UE
ESCO
16
Fin dalle origini del meccanismo dei certificati bianchi, le ESCO assumono il
ruolo fondamentale di soggetti volontari del mercato.
Tuttavia la definizione di ESCO necessaria per accreditarsi al meccanismo è
(ancora allo stato attuale della legislazione con riferimento alla
Deliberazione AEEG EEN/09/11, c.d. Linee Guida per il meccanismo dei
C.B.) diversa da quella prevista dalle direttive europee e più generica:
società di servizi energetici sono le società, comprese le imprese artigiane e
le loro forme consortili, che alla data di avvio del progetto hanno come
oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la
realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi
Si tratta di fatto di un requisito meramente formale. Pertanto allo stato
attuale molte delle ESCO che hanno avuto accesso ai certificati bianchi non
sono a tutti gli effetti delle «vere» ESCO.
ESCO e certificati bianchi
ESCO Certificati bianchi - TEE
17
Il Decreto 28 dicembre 2012 introduce tuttavia un importante novità: art. 7
comma 2 prevede che entro due anni dall’uscita del Decreto Attuativo
dell’art. 16 comma 1 del D.lgs 115/08, le ESCO per accedere al
meccanismo dei certificati bianchi dovrà essere certificata UNI CEI
11352.
Lo stesso requisito (certificazione UNI CEI 11352) sarà vincolante
sempre a 24 mesi dall’uscita dal Decreto per la realizzazione delle
diagnosi energetiche obbligatorie previste dall’art. 8 comma 2.
ESCO e certificati bianchi
ESCO
18
UNI CEI EN ISO 50001 Sistemi di gestione dell’energia-Requisiti e
linee guida per l’uso
Altre norme correlate:
ISO/DIS 50003 - Conformity assessment. Requirements for bodies
providing certification audits of energy management systems audits and
auditor competency
ISO/CD 50004 - Energy management systems. Guidance for the
implementation, maintenance and improvement of an energy
management system
ISO/CD 50006 - Measuring Energy Performance using Energy Baselines
and Energy Performance Indicators . General Principles and Guidance
ISO/DIS 50015 - Measurement and Verification of Organizational Energy
Performance. General Principles and Guidelines
Norme: sistemi di gestione energia
ESCO
19
UNI CEI TR 11428 – Gestione dell’energia – Diagnosi energetiche –
Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica
UNI CEI EN 16247-1 Energy audits – Part 1: General
requirements
EN 16247-2 Energy audits – Part 2: Buildings
EN 16247-3 Energy audits – Part 3: Processes
EN 16247-4 Energy audits – Part 4: Transportation
ISO/DIS 50002 Energy audits
Norme: diagnosi energetiche
ESCO
20
UNI EN 15900: 2010 Energy efficiency services – definitions
and requirements
UNI CEI EN 16231:2012 Metodologia di benchmarking dell’efficienza energetica
UNI CEI EN 16212:2012 Energy Efficiency and Savings Calculation. Top-down and
Bottom-up Methods
ISO/CD 17741- General technical rules for measurement, calculation and
verification of energy savings of projects
ISO/CD 17742 - General calculation methods on energy efficiency and savings for
countries, regions or cities
ISO/CD 17743 - Energy Savings — Definition of a methodological framework
applicable to calculation and reporting on energy savings — Complementary
Element
ISO/NP 17747 - General calculation methods on energy efficiency and savings for
organisations and other enterprises
Norme: altro
ESCO
21
Esperti in Gestione dell’Energia: UNI CEI 11339
prEN 16247-5 Energy audits – Part 5: Qualification of Energy
Auditors
ESCO: UNI CEI 11352 – Società di servizi energetici
Norme: qualificazione operatori
ESCO
22
UNI CEI EN 15900: esempio
ESCO
23
La norma UNI CEI 11352 «Gestione dell’energia Società che forniscono
servizi energetici (ESCO) Requisiti generali e lista di controllo per la
verifica dei requisiti» stabilisce
• i requisiti generali e una lista di controllo per la verifica dei requisiti delle società
(ESCO) che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell’efficienza
energetica presso i propri clienti, con garanzia dei risultati
• descrive i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità
(organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che
una ESCO deve possedere
• una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCO e le linee guida a
supporto dei clienti nella scelta dei servizi offerti dalle ESCO
• prevede la presenza di un responsabile con adeguata competenza nella gestione
dell’energia e dei mercati energetici ed inoltre è richiesta la presenza di almeno
un tecnico con adeguata competenza per la progettazione nelle aree di
intervento delle ESCO
UNI CEI 11352:2014
ESCO
24
In generale una ESCO deve essere in grado di:
1. offrire un servizio di efficienza energetica in accordo con EN 15900;
2. offrire tutte le attività di cui al punto 4.3
3. possedere le capacità di cui al punto 4.4
4. offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica
attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi
tecnici e finanziari connessi con l'eventuale mancato raggiungimento
degli obiettivi concordati. L'eventuale quota parte dei rischi tecnici e
finanziari non assunti dalla ESCO deve essere chiaramente definita a
livello contrattuale;
5. collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al
miglioramento dell'efficienza energetica ed ai risparmi conseguiti
UNI CEI 11352:2014
ESCO
25
Attività:
a) diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento;
b) verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature oggetto
dell’intervento alla legislazione e alla normativa di riferimento, anche ai fini
del rispetto dell'ambiente e della sicurezza, con individuazione degli eventuali
interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti
cogenti;
c) elaborazione di studi di fattibilità, preliminari alla progettazione, con analisi
tecnico-economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di
efficienza energetica e di convenienza economica;
d) progettazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica da
realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche;
e) realizzazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
UNI CEI 11352:2014
ESCO
26
Attività:
f) gestione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e
conduzione degli stessi garantendone la resa ottimale ai fini del
miglioramento dell'efficienza energetica ed economica;
g) manutenzione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica,
assicurandone il mantenimento in efficienza;
h) monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei
consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie,
anche statistiche, concordate con il cliente o cogenti;
i) presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un
confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata
contrattuale; ai fini della omogeneità del confronto devono essere inclusi
anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei consumi di risorse
naturali (per esempio l'acqua);
j)
UNI CEI 11352:2014
ESCO
27
Attività
j) supporto tecnico, per l'acquisizione e/o la gestione di finanziamenti
incentivi, bandi inerenti azioni di miglioramento dell’efficienza energetica;
k) attività di formazione e informazione dell'utente;
l) certificazione energetica degli edifici (se compatibile con il campo di attività)
Attività facoltative:
m) finanziamento dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica;
n) acquisto dei vettori energetici necessari per l'erogazione del servizio di
efficienza energetica;
o) sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, sempre finalizzato al
miglioramento dell'efficienza energetica;
p) ottimizzazione economica dei contratti di fornitura eventualmente anche
mediante modifica dei profili di prelievo dei vettori energetici.
UNI CEI 11352:2014
ESCO
28
Capacità:
Organizzativa:
a) capacità amministrative, legali e contrattuali, per la proposizione,
negoziazione e definizione dei contratti di servizio di efficienza energetica più
appropriati con i clienti;
b) capacità amministrative, legali e contrattuali, per la proposizione,
negoziazione e definizione dei contratti di fornitura o di appalto con i fornitori;
c) capacità di formazione ed aggiornamento sia del proprio personale sia di
quello del cliente;
d) capacità di garantire adeguata assistenza nella gestione del servizio di
efficienza energetica presso il cliente.
e) capacità di elaborare piani di controllo commessa.
UNI CEI 11352:2014
ESCO
29
Capacità:
Diagnostica
a) capacità di svolgere diagnosi energetiche, ed analisi tecnico –
economiche, monitoraggi e misure;
b) capacità di accertare la rispondenza alla legislazione e normativa tecnica
pertinente del sistema di domanda e consumo di energia direttamente
compreso nel servizio di efficienza energetica.
UNI CEI 11352:2014
ESCO
30
Capacità:
Progettuale
a) capacità di sviluppare studi di fattibilità e progetti esecutivi, con definizione
delle specifiche tecniche ed analisi dei rischi ad essi connessi;
b) capacità di fornire dei servizi di efficienza energetica con prestazioni
garantite;
c) capacità di gestire i processi autorizzativi degli interventi connessi con il
servizio offerto.
UNI CEI 11352:2014
ESCO
31
Capacità:
Gestionale
a) capacità di realizzare opere e impianti, con acquisto e installazione di
materiali, macchinari ed apparecchiature, messa in esercizio e collaudo finale;
b) capacità di pianificare ed effettuare monitoraggi e misure dei risultati ottenuti,
unitamente alla verifica periodica degli strumenti (controlli, taratura, ecc.)
c) capacità di esercizio, comprensiva quando previsto dell'approvvigionamento di
combustibile e dell'energia elettrica necessaria, e di manutenzione degli impianti
oggetto del servizio di efficienza energetica;
d) capacità di realizzare e/o di gestire un sistema di gestione dell'energia basato
sui requisiti della UNI CEI EN ISO 50001 presso il cliente, commisurato alle
necessità di quest'ultimo, o di interagire all'interno dello stesso.
e) capacità di realizzare l’intervento, compreso l’acquisto di beni e servizi
necessari, la messa in servizio e il collaudo.
UNI CEI 11352:2014
ESCO
32
In realtà sono presenti innumerevoli combinazioni diverse dei fattori che
caratterizzano i contratti stessi (durata, presenza o meno di fornitore,
finanziamento di terzi o diretto, ecc.). Fra gli operatori del settore c’è
molta confusione a riguardo, e spesso EPC, FTT, e CEM sono
considerati equivalenti tanto che il loro nome può essere scambiato
senza incorrere in errore.
All’interno delle categorie si distinguono contratti diversi; in particolare
diversa può essere la distribuzione dei rischi (tecnici e finanziari) fra
utente ed ESCO.
Principali categorie di contratto:
1. Finanziamento Tramite Terzi (FTT)
2. Energy Performance Contracting (EPC)
3. Contract Energy Management (CEM)
ESCO: contratti e finanziamento
ESCO
33
E’ la modalità più generale di intervento di una ESCO: è uno strumento di
ingegneria finanziaria specifico dei servizi energetici in quanto dalle
prestazioni che l’impianto raggiungerà dopo tali interventi deriverà quel
risparmio energetico e finanziario garante dell’ammortamento
dell’investimento iniziale e del pagamento dei servizi erogati.
Consiste nella fornitura globale dalla parte della ESCO dei servizi di
diagnosi, finanziamento, progettazione, installazione, gestione e
manutenzione di un impianto tecnologico dalle cui prestazioni deriverà il
risparmio energetico e quindi monetario che permetterà alla ESCO sia di
recuperare l’investimento effettuato che di remunerare il capitale investito.
La ESCO finanzia infatti tutti i costi e le spese del programma (ricerche,
ingegneria, materiale, costi di lavoro, avviamento delle operazioni,
valutazione e utilizzazione dei risultati), mentre recupera il costo totale
dell'investimento, incluso il proprio profitto, in proporzione e in base al
risparmio che risulta dal progetto.
ESCO: FTT
ESCO
34
Nel sistema di relazioni che intercorre fra la ESCO, l’utente finale e l’ente
finanziatore (che può essere la ESCO stessa, o un istituto finanziario),
consiste nel fatto che i rischi sia finanziari che tecnici dell’operazione
sono a carico della ESCO: ciò rappresenta una garanzia fondamentale
per l’utente, per cui se l’intervento risulta tecnicamente inefficace e non
remunerativo ci rimette la ESCO, che dovrà coprire la differenza di costi
in caso di mancato risparmio.
Alla fine del contratto solitamente l’impianto rimane di proprietà
dell’utente.
Esistono 5 tipologie di contratti FTT:
1. Shared saving
2. Gestione contrattuale dell’energia
3. Guaranteed saving o leasing con garanzia di risparmio energetico
4. First out o cessione globale limitata
5. Chauffage
ESCO: FTT
ESCO
35
Contratto di fornitura di uno o più servizi energetici che portino ad uno
specifico livello di rendimento in termini energetici in modo da
salvaguardare il cliente da almeno alcuni dei principali rischi tecnici e
finanziari.
La ESCO in cambio del risparmio energetico effettivamente conseguito,
riceve dal cliente una sorta di tassa-diritto per la remunerazione del
capitale investito ed un onorario a titolo di profitto, entrambi funzione del
risparmio ottenuto.
Un contratto EPC spesso comprende più servizi energetici fra loro, di
modo che viene a determinarsi un effetto sinergico positivo per i risparmi
raggiunti.
ESCO: EPC
ESCO
36
La differenza con il FTT è sottile, poiché entrambi nella maggioranza dei
casi si riferiscono ad interventi relativi all’installazione di nuovi impianti e
quindi hanno una durata limitata nel tempo (in relazione al payback
dell’investimento).
Nel caso dell’EPC l’oggetto centrale dell’accordo fra ESCO e cliente
sono i servizi energetici forniti e il relativo risparmio conseguito, mentre
nel caso del FTT il contratto comprende più ampiamente l’aspetto
finanziario, ed è quindi direttamente connesso alla scelta delle modalità
di finanziamento e alla remunerazione del capitale investito.
ESCO: EPC
ESCO
37
Il CEM è invece un tipo di contratto che offre al cliente un servizio energetico
globale di lungo termine, con orizzonte temporale che va oltre il periodo di
payback dell’investimento.
Il cliente che sceglie questa modalità di accordo con una ESCO,
sostanzialmente affida in outsourcing alla ESCO tutte le attività che
riguardano un determinato servizio energetico.
Questo contratto è quindi orientato alla gestione operativa e non
all’installazione di nuovi impianti (come invece FTT e EPC).
Solitamente prevede opzioni che tutelino il cliente e la ESCO dalle variazioni
del costo del combustibile o del prezzo dell’energia elettrica, attraverso
meccanismi di tipo finanziario.
Appare evidente quindi che le ESCO che offrono questi contratti sono
maggiormente organizzate, dispongono di personale qualificato, esperienza
e solidità economico-finanziaria: sono quindi presenti laddove il mercato
dell’efficienza energetica è già sviluppato.
ESCO: CEM
ESCO
38
Tutti i contratti dovrebbero contenere clausole di adeguamento (come si è
visto nel caso del CEM) al verificarsi di determinati eventi (cambiamento
delle tariffe, dei costi del combustibile, ecc.) vista la variabilità del mercato
energetico, dovuta soprattutto alla liberalizzazione e al riordino generale
del settore in corso in questi anni in Italia ed in Europa.
Inoltre è di fondamentale importanza per i contraenti una corretta
valutazione dei consumi precedenti all’intervento, e un attento controllo
della metodologia di definizione dei risparmi.
In generale sembra più opportuno rivolgersi comunque a delle ESCO
indipendenti, e non direttamente legate a distributori o grandi produttori di
energia elettrica o gas, poiché in questo caso non vi sarà la stessa
attenzione ai risparmi energetici da conseguire: un’eventuale intervento
inefficace non avrebbe infatti implicazioni significative sui profitti della
ESCO stessa.
ESCO: problematiche
ESCO
Gli Schemi contrattuali
Contratti
Tradizionali
Contratti Innovativi
EPC con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) per la
Riqualificazione Energetica degli Immobili e degli Impianti.
Contratto di Prestazione per il Risparmio Energetico (EPC
Energy Performance Contract) con Garanzia di Risultato
Servizio Energia e Servizio Energia Plus (D.lgs. 115/2008)
Contratto Calore
Contratto a Gradi Giorno
Contratto a Forfait
Conduzione in Economia
Rif. S. Zabot, 2013
40
Servizio energia
ESCO
Rif- Belcastro, 2013 - FIRE
41
Servizio energia PLUS
ESCO
Rif- Belcastro, 2013 - FIRE
42
Servizio energia PLUS
ESCO
Rif- Belcastro, 2013 - FIRE
43
Servizio energia PLUS
ESCO
Rif- Belcastro, 2013 - FIRE
Tutti i contratti «tradizionali» compreso il Servizio Energia Plus fondono
insieme:
• Fornitura di energia
• Fornitura di combustibile (o altro vettore energetico)
• Eventuali investimenti
In questo modo è minima la trasparenza per il cliente finale che non
conosce i reali consumi dell’edificio e i prezzi realmente praticati
Non è escluso un risultato positivo tuttavia non è certo che questo sia
dovuto effettivamente ad un miglioramento dell’efficienza energetica.
Contratti tradizionali
Il nuovo Dlgs 102/14 prevede alcune modifiche ai contratti cosi come
definiti dal Dlgs 115/08 e l’aggiornamento di un contratto tipo (per altro
già prevista dal D.M. 28 dicembre 2012). Di seguito un estratto dell’art.
14. Come richiesto dalla Direttiva il contratto di rendimento energetico
dovrà avere elementi minimi (Allegato 8)
Contratti tradizionali
Allegato 8: elementi minimia) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare
o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal
contratto;
c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalita' e i
termini previsti;
d) Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su
ciascuna parte contrattuale;
e) Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o
di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
g) L'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e
la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
h) Disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in
eventuali concessioni in appalto a terze parti;
Allegato 8: elementi minimii) Un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del
progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari
realizzati ( ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
j) Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei
risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualita‘ e garanzie;
k) Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle
condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto ( a
titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell'energia, intensita' d'uso di
un impianto)
l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraentie sulle sanzioni in caso di inadempienza
Secondo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza comunitaria ed
amministrativa, l’attività delle ESCo è stata inquadrata, in ragione
dell’assunzione del rischio imprenditoriale dell’iniziativa, quale
Concessione, e non come Appalto.
In particolare:
Il Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.) è stato configurato quale
concessione mista di beni e servizi, poiché la ESCo, assumendo su di
sé il rischio imprenditoriale relativo allo svolgimento dell’attività di
miglioramento dell’efficienza energetica dei beni dell’amministrazione,
utilizza in via esclusiva tali beni, operando investimenti su di essi a scopo
di profitto, fornendo indirettamente un vantaggio all’Amministrazione
titolare.
Inquadramento giuridico