Corso cad modulo 3_dsga_sl
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CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE rivolto agli DS – DSGA - AA
LA SEGRETERIA DIGITALE: CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA, FIRME ELETTRONICHE, ACCESSIBILITA' E TRASPARENZA
10/02/15 - 17/03/2015
C/O LICEO MELI, Via Salvatore Aldisio 2, PALERMO
Modulo n. 3
Gli strumenti e la normativa per la digitalizzazione
dei processi di gestione documentale
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le PA, istanze
e dichiarazioni presentate per via telematica alle PA. La gestione della posta elettronica: configurazione e istallazione attraverso i diversi client
(Microsoft Outlook, Outlook express,Mozzilla Thunderbird)
2 Mario Grimaldi - [email protected]
Evoluzione della normativa
Il Codice dell’Amministrazione digitale
• D. Lgs. 82/2005 (CAD) • Legge 15/2005 e 80/2005 • D. Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta) • D. Lgs. 235/2010 (Modifiche ed integrazioni nuovo CAD) • D. L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 (Decreto Semplificazioni) • D. L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 (Decreto Sviluppo) • D. L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 (Spending Review) • D. L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 (Decreto crescita 2.0) • L. 228/2012 (Legge Stabilità 2013) • D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
3 Mario Grimaldi -
Evoluzione della normativa
Il Codice dell’Amministrazione digitale
• DPCM 3/12/2013 (protocollo)
• DPCM 3/12/2013 (conservazione)
• D.L. 24 giugno 2014, n 90 – (Decreto Pubblica Amministrazione)
• DPCM 13/11/2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD.)
Mario Grimaldi - [email protected]
Il Codice dell’Amministrazione digitale
I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei seguenti strumenti innovativi:
i documenti informatici le firme elettroniche l’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva la posta elettronicae la posta elettronica certificata i siti Internet delle P.A.
5 Mario Grimaldi - [email protected]
Il Processo di dematerializzazione dei documenti
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• archiviazione digitale
• PEC • PEO
• protocollo informatico
• firma digitale
formazione gestione
conservazione trasmissione
documento informatico
Mario Grimaldi - [email protected]
Strumenti: la posta elettronica certificata [email protected]
Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di PEC a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta”. L’indirizzo di PEC (come anche esplicitato dall’art.2, comma 1, lettera a della Legge Stanca n.4/2004), a cui fare riferimento deve essere immediatamente accessibile nella home page del sito web istituzionale.
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L’art.54, c.2-ter del CAD
Strumenti: la posta elettronica certificata [email protected]
Comunicare con il MIUR via Posta Elettronica Certificata - applicazione degli artt. 45 e 47 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (D.Lgs 7 marzo 2005 e s.m.i.) restituire al mittente citando: documento non conforme per la pubblicazione ai sensi
dell'art. 9 DL 179/2012 e DM 20 marzo 2013.
Il documento informatico trasmesso con PEC si
intende inviato e pervenuto al destinatario,
all‘indirizzo elettronico da questi dichiarato. La trasmissione del
documento informatico mediante PEC, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge.
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Strumenti: la posta elettronica certificata [email protected]
Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.
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Strumenti: la posta elettronica certificata [email protected]
La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I vantaggi, invece, possono essere semplificati nei seguenti punti:
Semplicità, risparmio, comodità Valore legale No virus e Spam Sicurezza
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Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino
CEC-PAC
La Cec-Pac, il servizio gratuito di posta elettronica certificata istituito nel 2010 dall'ex Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, verrà progressivamente sospeso a partire dal 18 dicembre 2014. dal 18 dicembre 2014 non saranno più rilasciate nuove caselle CEC-
PAC dal 18 Marzo 2015 al 17 luglio 2015 le caselle saranno mantenute
attive solo in modalità di ricezione e sarà consentito agli utenti l'accesso solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti;
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Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino
CEC-PAC
dal 18 luglio 2015 le caselle non saranno più abilitate alla ricezione di messaggi, e l'accesso sarà consentito, fino al 17 settembre 2015, solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti;
dal 18 settembre 2015 al 17 marzo 2018, sarà garantita agli utenti del servizio CEC-PAC la possibilità di richiedere l'accesso ai log dei propri messaggi di posta elettronica certificata.
Inoltre, dal 18 Marzo 2015 tutti gli utenti CEC-PAC avranno l'opportunità di richiedere una casella PEC, gratuita per un anno, attraverso l'indirizzo
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Creare aree che consentano agli utenti del servizio scolastico di comunicare con gli uffici e con le figure di sistema
La dematerializzazione dei documenti: la comunicazione
Ma per fare questo è necessario che tutti gli operatori scolastici siano utenti registrati del sito della scuola e quindi attribuzione di un account per l'accesso al sito ed alle procedure riservate a tutto il personale in servizio
Ma per fare questo è necessario che tutti gli operatori scolastici siano telematicamente raggiun-gibili … e quindi attribuzione di una casella email istituzionale a tutto il personale in servizio riservata alle comunicazioni di servizio.
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Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni (Art 47 del CAD)
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza
Le comunicazioni sono validamente inviate quando: - sono sottoscritte con firma digitale - dotate di segnatura di protocollo - ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71 (esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax)
- sono trasmesse via PEC.
Le comunicazioni della PA
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Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD)
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avviare il
procedimento a seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD): l'eventuale inosservanza comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente.
Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio
competente a seguitodi istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis),comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso
Le comunicazioni della PA
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Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD)
L'art. 65 prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate alla P.A. per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale b) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della
carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi
strumenti predisposti dalle amministrazioni per l'individuazione del soggetto che richiede il servizio (ad es. POLIS), nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 ( invio telematico di copia dell'istanza e copia non autenticata del documento)
c) bis ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria Pec-id
Le comunicazioni della PA
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Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. (Art 47 del CAD)
La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. Si veda anche il rapporto 2013 del MIUR sull’uso della PEC
Le comunicazioni della PA
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Posta elettronica Pubblica
Amministrazione
Le comunicazioni della PA
IPA indice degli indirizzi della PA
INIPEC indice nazionale degli indirizi di
PEC delle imprese e dei professionisti
ANPR* Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
sono stati istituti
* Prevista entro giugno 2015
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Posta elettronica Pubblica
Amministrazione
Le comunicazioni della PA
In sintesi, tutte le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni/ professionisti/ imprese, possono essere inviate attraverso PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo (art. 16, comma 9 del D.L. n° 185/2008). Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica. (DPCM del 22 luglio 2011)
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Art. 57 bis CAD Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi di posta elettronica delle amministrazioni pubbliche da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti. La gestione dell’indice sono affidate a DigitPA
Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
Le comunicazioni della PA
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Strumenti: la posta elettronica certificata [email protected]
Nasce il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata, un elenco attraverso il quale i cittadini potranno trovare il recapito telematico di imprese e professionisti.
Imprese
Professionisti Ini-Pec
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Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
Anagrafe nazionale della popolazione residente A.N.P.R.
E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194 Regolamento recante modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.
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www.accessibile.org blog.ernestobelisario.eu www.ernestobelisario.eu
http://www.anorc.it/ http://www.studiolegalelisi.it/
Credits
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GRAZIE
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