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Uffici di Modena e Reggio Emilia:Via M.Vellani Marchi, 20 – 41124 Modena (Italia)Tel.0592916511 – Fax 0592921132 – E-mail: [email protected] Paolo Borsellino, 22 – 42124 Reggio Emilia (Italia)Tel. 0522-518585 – Fax 0522518588 – E-mail: [email protected]

Camera di Commercio di Reggio Emilia in collaborazione con Bugnion SpA

Reggio Emilia, 31 Maggio 2012

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Il dirittoIl diritto

art. 2 Costituzione ed acquisto dei diritti

1) I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

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Diritto di brevetto - Esaurimento del dirittoDiritto di brevetto - Esaurimento del diritto

art. 66 - Diritto di brevetto

1) I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizione previste dal presente codice.

art. 5 - Esaurimento

• Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di un Stato della Comunità europea o dello Spazio economico Europeo.

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Il brevetto: soggetti coinvoltiIl brevetto: soggetti coinvolti

Soggetti direttamente coinvolti e identificati all’atto del deposito.

• TITOLARE o TITOLARI• INVENTORE O INVENTORISoggetti direttamente/indirettamente coinvolti

e identificati dopo il deposito.• LICENZIATARI• EREDI

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La figura del titolareLa figura del titolare

Titolare:

• può coincidere con l’inventore;

• può essere una persona fisica (o più persone fisiche);

• può essere una persona giuridica ( o più persone giuridiche).

• può essere una (o più) persone fisiche unitamente a una (o più) persone giuridiche;

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La contitolaritàLa contitolarità

art. 6 – Comunione

1) Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzione in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione di quanto compatibili.

Contitolarità può essere ORIGINARIA o DERIVATIVA.

ORIGINARIA: si realizza per i diritti titolati ove la privativa sia stata richiesta da più soggetti con un'unica domanda.

DERIVATIVA: si realizza qualora il diritto sia stato acquistato da più persone.

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Osservazioni sulla contitolaritàOsservazioni sulla contitolarità

UGUAGLIANZA DELLE QUOTE

ESERCIZIO DEL DIRITTO COMUNE

ATTI DI DISPOSIZIONE DELLA QUOTA (CESSIONE)

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL DIRITTO (LICENZA)

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Inventore – invenzione di servizioInventore – invenzione di servizio

art. 64 Invenzione dei dipendenti• Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o

nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

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art. 64 Invenzione dei dipendenti2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso

dell'attività inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

Inventore – invenzione d’aziendaInventore – invenzione d’azienda

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Inventore – equo premioInventore – equo premio

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I = V x P con I = ammontare dell’equo premio;

V= valore dell’invenzione pari al corrispettivo che l’azienda avrebbe dovuto pagare per acquisire il diritto di brevetto da terzi;

P = valore proporzionale, basato su indici di scala, espresso in percentuale e che principalmente misura l’apporto del dipendente all’invenzione

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Inventore – equo premioInventore – equo premio

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V = Si considera il fatturato complessivo del prodotto oggetto dell’invenzione e si applica una royalty ragionevole (dal 2 al 10 %)

P = Si procede con la determinazione del contributo dell’inventore e dell’azienda.

contributo dell’azienda tra 80-90%contributo dell’inventore tra il 20-10%. Se gli inventori sono più di uno allora si procede con la suddivisione dell’equo premio per il numero degli inventori. Si comprende un fattore di scala che riduce il compenso se il fatturato dell’azienda eccede un determinato valore (esempio 20% per fatturati superiori a 50 milioni di Euro).

Altra ipotesi per la determinazione del fattore P:1) l’apporto del dipendente alla scoperta dell’invenzione;2) contributo fornito dall’impresa per la soluzione del problema;3) le mansioni e la posizione del dipendente all’interno dell’impresa

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Inventore – invenzione occasionaleInventore – invenzione occasionale

art. 64 Invenzione dei dipendenti3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si

tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

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Inventore – invenzione dell’ex dipendenteInventore – invenzione dell’ex dipendente

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art. 64 Invenzione dei dipendenti6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

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Invenzione – cenni sui requisiti di validitàInvenzione – cenni sui requisiti di validità

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Novità (art. 46)

Attività Inventiva (art. 48)

Industrialità (art. 49)

Liceità (art. 50)

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Invenzioni – divulgazioni non opponibiliInvenzioni – divulgazioni non opponibili

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art 47 1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e' verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.2. Non e' presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

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Diritto morale – Diritti PatrimonialiDiritto morale – Diritti Patrimoniali

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Art. 62

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 631. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

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Cessione – Licenza esclusivaCessione – Licenza esclusiva

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Cessione: contratto col quale un soggetto trasferisce definitivamente ad altro soggetto (persona fisica o giuridica) il diritto sul brevetto, interamente o in una sua frazione, territoriale o di contenuto, per qualsivoglia causa.

Licenza esclusiva: rapporto in forza del quale il titolare del brevetto, oltre a obbligarsi a non concedere identica licenza a terzi, rinuncia altresì alla facoltà di valersi personalmente del brevetto

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Diritti di brevettoDiritti di brevetto

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art. 66 comma 2

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

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GRAZIE

© BUGNION S.p.A. 2012

Ing. ALDO PAPAROIng. ALDO [email protected]

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