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Corso aggiornamento RSPP/datore di lavoro Novità e gestione adempimenti (scadenze e monitoraggi) Le novità introdotte dal decreto del fare Le novità introdotte dal decreto del fare Novità relative la manutenzione degli estintori Proroga valutazione campi Proroga valutazione campi elettromagnetici La gestione del piano di i li t/i d li i t ti miglioramento/piano degli interventi 25 settembre 2013 SAFETY CONTACT SRL – Gallarate

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Corso aggiornamentoRSPP/datore di lavoro

• Novità e gestione adempimenti (scadenze e monitoraggi)Le novità introdotte dal decreto del fareLe novità introdotte dal decreto del fareNovità relative la manutenzione degli estintoriProroga valutazione campiProroga valutazione campi elettromagneticiLa gestione del piano di

i li t / i d li i t timiglioramento/piano degli interventi

25 settembre 2013SAFETY CONTACT SRL – Gallarate

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• Punto della situazione adempimenti in materia di sicurezza: novità e scadenze (stop autocertificazione e

Riepilogo quadro normativo Riepilogo quadro normativo ultime novità ultime novità Punto della situazione adempimenti in materia di sicurezza: novità e scadenze (stop autocertificazione e

procedure standardizzate)

• Le novità introdotte dal decreto del fare DL 21 giugno 2013 (gestione DUVRI, formazione, verifiche

periodiche, gestione cantieri, certificazioni sanitarie, certificati prevenzione incendi, etc.)

• Novità relative la manutenzione degli estintori

• La valutazione campi elettromagnetici: proroga al 1° luglio 2016.

• La gestione del piano di miglioramento/piano degli interventi (le scadenze periodiche: valutazione agenti

fisici, monitoraggio valutazione stress, verifiche attrezzature e impianti, etc. )

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Riepilogo quadro normativo Riepilogo quadro normativo ultime novità ultime novità

• Obblighi in materia di sicurezza nel caso di stage – tirocini formativi: circolare Regione Lombardia

Formazione e sorveglianza lavoro stagionale agricoltura, semplificazioni in decreto

N i A di St t R i i FORMAZIONE• Nuovi Accordi Stato Regioni FORMAZIONE del 21 dicembre 2011: Formazione dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti , Datori di Lavoro-RSPPdel 22 febbraio 2012: formazione addetti utilizzo attrezzature di lavoro specificheCriteri di Qualificazione della Figura del Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

•Prevenzione incendi: modifica legislativa certificati prevenzione incendi DPR n° 151 del 01/08/2011• DPR 177/11 spazi confinati: obbligo valutazione e definizione procedure di lavoro• Valutazione stress lavoro correlato – check (scadenza 31 dicembre 2010) monitoraggio biennale• Aggiornamento periodico (4 anni) valutazioni agenti fisici (es rumore vibrazioni microclima etc )Aggiornamento periodico (4 anni) valutazioni agenti fisici (es. rumore, vibrazioni, microclima, etc.)

• modifiche alla normativa sulla interdizione anticipata dal lavoro per maternità• decreto verifiche periodiche attrezzature di lavoro

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stop autocertificazione e procedure stop autocertificazione e procedure standardizzate standardizzate

• Dal 1° giugno anche per le aziende di minori dimensioni scatta l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate. L’adempimento, già realtà per le imprese più grandi, ora 

ll h f d dd l l à ù l dviene esteso alle imprese che occupano fino a dieci addetti, per le quali non sarà più valida l’autocertificazione. I datori di lavoro (compresi gli studi professionali, i negozi, gli uffici, associazioni, etc.), potranno utilizzare anche le nuove procedure standardizzate per realizzare il documento di valutazione dei rischi con l’analisi dei pericoli e rischi, nonché la definizione delle misure di prevenzionevalutazione dei rischi con l analisi dei pericoli e rischi, nonché la definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare/attuare (formazione, sorveglianza sanitaria, etc. etc.).

• Il mancato adeguamento corrisponderà ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi con le g pconseguenti sanzioni a carico del Datore di Lavoro:

– (art. 55 comma 1a – D.Lgs 81/2008) Mancata predisposizione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a  € 6.400

– Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

NEWS DECRETO DEL FARE  il Decreto prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso p p ,rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL.  I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali possono effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto Resta ferma la facoltà delle aziende dimodello semplificato che sarà allegato al decreto. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già in essere.

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stop autocertificazione e procedure stop autocertificazione e procedure standardizzate standardizzate

Le aziende rientranti a basso rischio potranno o utilizzare le procedure

standardizzate, o fare una valutazione dei rischi a prescindere dalla procedure

standardizzate, così come anche ATTESTARE (il termine di nuovo conio usato del

D.L. n.69) la valutazione dei rischi, reintroducendo tutte le ambiguità e incertezze

esistenti nell'ordinamento prevenzionistico italiano fino al 31 maggio 2013, data

“ufficiale” della fine della “autocertificazione”.

i l t t li bbli hi di i li ti li 5 6 d ll Di tti CE 391in palese contrasto con gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva CE n, 391

del 1989, non valutare tutti i rischi (ed è prevedibile che la cosa attirerà le immediate

attenzioni dell'Europa che ha già attiva una procedura di infrazione al riguardo controattenzioni dell'Europa, che ha già attiva una procedura di infrazione al riguardo contro

l'Italia, tamponata con la fine dell'autocertificazione, ma che tornerà viva e attuale con

questa “attestazione”)questa attestazione ).

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Legge 9/8/2013 n 98 (G U del 20/8/2013) ed in vigore dal 21/8/2013 è stato convertito il D L n 69/2013

Novità Legislative: Novità Legislative: decreto del faredecreto del fareLegge 9/8/2013 n. 98 (G. U. del 20/8/2013) ed in vigore dal 21/8/2013, è stato convertito il D. L. n. 69/2013, cosiddetto “decreto del fare”

Gli articoli del D.Lgs. n. 81/08 e smi interessati dalle modifiche ed integrazioni sono:Gli articoli del D.Lgs. n. 81/08 e smi interessati dalle modifiche ed integrazioni sono:

• Art. 3 sul campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08

• Art. 6 sulla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 

• Art. 26 sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione 

• Art. 27 sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 

• Art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 

• Art. 31 sul servizio di prevenzione e protezione

A t 32 ll ità i iti f i li d li ASPP RSPP• Art. 32 sulle capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP

• Art. 37 sulla formazione e aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei RLS

• Art. 67 sulle notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio

• Art. 71 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoroArt. 71 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro 

• Art. 73 sull’informazione, formazione e addestramento nell’uso delle attrezzature di lavoro

• Art. 88 sul campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 

• Art. 104 sull’elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera 

• Art .225 sulla comunicazione nel caso di esposizione ad agenti chimici oltre i valori limite

• Art .240 sulla comunicazione nel caso di eventi che espongano ad agenti cancerogeni

• Art .250 sulla notifica per lavori che espongono al rischio amianto

• Art 277 sulle misure di emergenza in caso di eventi che espongano ad agenti biologici• Art .277 sulle misure di emergenza in caso di eventi che espongano ad agenti biologici 

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Novità decreto del fare: Novità decreto del fare: DUVRIDUVRI

D t di V l t i d i Ri hi I t f i liDocumento di Valutazione dei Rischi Interferenzialimodificati i commi 3 e 3bis dell’art. 26 D. Lgs. 81/08. 

Limitatamente alle attività a basso rischio infortunistico (da individuarsicon apposito decreto), è prevista quale valida alternativa al DUVRI la

b l à h l d dpossibilità che il committente individui un proprio incaricato, in possessodi formazione, esperienza e competenze professionali, tipiche di unpreposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza direttapreposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza direttadell’ambiente di lavoro, per sovraintendere alla cooperazione ecoordinamento.

Del nominativo di tale incaricato va fatta menzione nel contrattod’appalto o d’opera.

la possibilità di scelta tra il DUVRI e l’«incaricato» riguarda i soli casi in cui l’attività del committente risulti a basso rischio (sulla base di quanto dovrà essere definito da specifico decreto applicativo, in q p ppmancanza del quale non sarà possibile scegliere l'incaricato in sostituzione del DUVRI).

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E’ inoltre previsto l’esonero dall’obbligo di redigere il DUVRI non solo nei

Novità decreto del fare: Novità decreto del fare: DUVRIDUVRI

E inoltre previsto l esonero dall obbligo di redigere il DUVRI, non solo nei

casi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o

attrezzature bensì anche nelle ipotesi di lavori o servizi la cui durata non siaattrezzature, bensì anche nelle ipotesi di lavori o servizi la cui durata non sia

superiore a 5 uomini‐giorno (sempre che essi non comportino rischi dovuti a

presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischipresenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi

particolari di cui all’allegato XI) con riguardo alla somma delle giornate di

lavoro necessarie, con riferimento all’arco temporale di un anno dall’iniziop

dei lavori (servizi o forniture).3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali onon si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali oattrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livelloelevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nelsupplemento ordinario n 64 alla G U 81/98 o dallo svolgimento di attività in ambientisupplemento ordinario n. 64 alla G.U. 81/98, o dallo svolgimento di attività in ambienticonfinati, di cui al regolamento di cui al DPR 177/11, o dalla presenza di agenticancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenzadei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presentecomma per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori servizi e forniturecomma, per uomini-giorno si intende l entità presunta dei lavori, servizi e forniturerappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione deilavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un annodall'inizio dei lavori.»;

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Novità decreto del fare: Novità decreto del fare: DUVRIDUVRI

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Novità decreto del fare: Novità decreto del fare: DURCDURC

• Novità validità di 120 giorni dalla data del suo rilascio (per contratti pubblicidi lavori, servizi e forniture e anche in edilizia privata sino al 31 dicembre2014)

• Le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori possono utilizzare il DURC incorso di validità anche per contratti pubblici di lavori, servizi e fornituredi natura diversa da quelli per i quali è stato espressamente acquisito (Art.31 5 L 98/2013)31, comma 5, L. 98/2013).

• Edilizia privata:In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio positivo delDURC, prima dell’emissione negativa dello stesso o del suo annullamento (in

di il i t d t ) i d t ibilità ll’i dicaso di rilascio antecedente), viene data possibilità all’impresa diregolarizzare la sua posizione entro e non oltre 15 giorni. Il sollecito dovràavvenire obbligatoriamente tramite PEC, o dell’impresa o di un suoprofessionista delegato (consulente del lavoro), in cui saranno esplicitate in

d liti l d ll’i l ità (A t 31 8 L 98/2013)modo analitico le cause dell’irregolarità (Art. 31, comma 8, L. 98/2013).

• DURC DIGITALEIl DURC viene obbligatoriamente acquisito dalla stazione appaltante o d ll’ t i di t t it t ti i f ti i i t itdall’ente aggiudicatore tramite strumenti informatici, ossia tramite:

a. lo Sportello Unico Previdenziale (SUP):b. la Posta Elettronica Certificata (PEC);c. la Firma Elettronica

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Novità decreto del fare: FORMAZIONENovità decreto del fare: FORMAZIONE

Formazione.

E’ previsto il riconoscimento di crediti formativi in tutti i casi di formazione e

i i i d l / i i i d i i f i iaggiornamento previsti dal D. Lgs. 81/2008 i cui contenuti dei percorsi formativi

si sovrappongano in tutto o in parte a quelli per RSPP ASPP, RLS , dirigenti

preposti e lavoratoripreposti e lavoratori.

Art. 32 lettera c) DL.

Dopo il comma 5 dell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 si aggiunge il comma 5bis:

“in tutti casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decretof gg , p p

legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in

parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e

protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della

formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”.

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Ultime Novità Ultime Novità FORMAZIONEFORMAZIONE

Nuovi Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011:Formazione dei Lavoratori, Preposti, DirigentiFormazione dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti Datori di Lavoro-RSPP

Nuovo Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012:Nuovo Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012:formazione addetti utilizzo attrezzature di lavoro specifiche

D t I t i i t i l 06 2013Decreto Interministeriale 06 marzo 2013 criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

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Novità decreto del fare: Novità decreto del fare: comunicazioni e notifichecomunicazioni e notifiche

Denuncia infortuni (solo all’INAIL)Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica dal 1luglio) dal datore di lavoro all’Inail, mentre all’autorità di PS, che la trasmette alle ASL, vienegeneralmente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. La nuova disposizione prevedeche l’INAIL trasmetta le denunce per via telematica all’autorità di pubblica sicurezza, all’ASL e lealtre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino adoggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell’unificazione delle comunicazioni neioggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell unificazione delle comunicazioni neiconfronti della PA in capo a cittadini e imprese.La disposizione diventerà operativa 6 mesi dopo l’entrata in vigore del decreto che prevedele modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione.

Notifiche preliminari per l’avvio di nuove attività (comma 1, lettera e)È previsto l’invio della notifica preliminare attraverso lo Sportello unico (insieme all’istanza o alla

segnalazione relativa all’avvio delle attività produttive) che provvederà a trasmetterla all’organosegnalazione relativa all avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all organodi vigilanza. Entro 90 dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono approvati modelliuniformi per la presentazione della notifica.

Semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche (comma 1, lettere i, l, m, n)È prevista la telematizzazione di numerosi obblighi di comunicazione e notifica contenuti neltesto unico della sicurezza sul lavoro.

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Novità decreto del fare: Novità decreto del fare: verifica attrezzatureverifica attrezzature

Verifiche periodiche attrezzature in allegato VII

Nuova modifica all’art. 71 comma 11 D. Lgs. 81/2008.g /

I termini per la prima verifica di competenza dell’INAIL passano da 60

(come previsto dall’art 71 comma 11) a 45 giorni con previsione(come previsto dall art. 71 comma 11) a 45 giorni, con previsione

dell’obbligo da parte di INAIL e ASL (o ARPA) di comunicare al datore di

lavoro entro 15 gg dalla richiesta l’eventuale impossibilità di effettuaregg p

verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione.

Art 32 lettera f)Art. 32 lettera f).

L difi ll’ t 67 i t i ll id i d i t i l iLa modifica all’art. 67, interviene sulla riduzione dei tempi e sul maggiorcoordinamento delle verifiche da parte dei soggetti pubblici e quelli privati,favorendo l'effettiva attività di verifica e di rispetto dei tempi della stessa.

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Novità decreto del fare: Novità decreto del fare: CANTIERICANTIERI

Cantieri temporanei o mobili.

i di i d i i i l l lifi iprevista mediante apposito decreto ministeriale la semplificazione

dei modelli di POS, PSC e del fascicolo dell’opera.

Nei contratti relativi ai lavori pubblici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa p p pintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).

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Novità decreto del fare: Novità decreto del fare: SEMPLIFICAZIONISEMPLIFICAZIONI

Semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata (art 35)Semplificazioni per le prestazioni lavorative di breve durata (art. 35)

È prevista l’individuazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali e del Ministro della salute di semplificazioni della documentazione persociali e del Ministro della salute di semplificazioni della documentazione perdimostrare l’effettivo adempimento degli obblighi di informazione eformazione, quando la permanenza del lavoratore in azienda non siasuperiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell’anno solare.p q g

Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delMinistro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, sono definite misure di semplificazione degliadempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi esorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento alavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccoledimensioni.

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Novità SEMPLIFICAZIONI Novità SEMPLIFICAZIONI settore agricolosettore agricolo

Formazione e sorveglianza lavoro stagionale agricoltura, semplificazioni in decretop

•Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale del 27 

marzo 2013 riguardante la “Semplificazione in materia di informazione, 

formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore 

agricolo”.

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Novità decreto del fare: Novità decreto del fare: CERT. SANITARIECERT. SANITARIE

Soppressione di certificazioni sanitarie (art. 42)Si sopprimono numerose certificazioni sanitarie (ad esempio, certificati di idoneità psico-fisicao certificati di sana e robusta costituzione per l’assunzione o per lo svolgimento di alcuneattività lavorative), che sono ormai ritenute non più utili.Ad esempio, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, non dovranno essere piùpresentati:

•certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;•certificato di idoneità psico-fisica all’attività di maestro di sci;•certificati medici degli addetti al servizio farmaceutico;•certificazione attestante l’idoneità psico-fisica relativaall’esecuzione di operazioni relativeall’impiego di gas tossici;•certificato medico per la vendita dei generi di monopolio;•certificato medico comprovante l’idoneità fisica per l’ammissioneal Servizio civile nazionale;certificato medico comprovante l idoneità fisica per l ammissioneal Servizio civile nazionale;•certificato medico comprovante l’idoneità fisica e psichica perla nomina a giudice di pace eper la nomina a giudice onorarioaggregato;•limitatamente alle lavorazioni non a rischio, il certificato diidoneità per l’assunzione comeapprendista e nel caso di minori;•il certificato medico comprovante la sana e robusta costituzionefisica per i farmacisti.•certificato per le attività ludico-motorie e amatoriali, mentrerimane l’obbligo di certificazione

l tti ità ti i ti h il di di bper le attività sportive non agonistiche presso il medico di base.

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Novità decreto del fare: Novità decreto del fare: PREV. INCENDIPREV. INCENDI

Prevenzione incendi.

Prevista l’esenzione dalla presentazione dell’istanza preliminare ex artPrevista l esenzione dalla presentazione dell istanza preliminare ex art.

3 DPR 151/2011 qualora gli enti e i privati di cui all’art. 11 comma

4 siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza4 siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza

dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti

autorità.autorità.

Tali soggetti dovranno presentare l’istanza ex art. 3 e 4 del DPR 151/11

entro 3 anni dall’entrata in vigore dello stessoentro 3 anni dall entrata in vigore dello stesso.

NOVITA’ normativa prevenzione incendi DPR 151/11 Attenzione

scadenza periodica CPI

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Novità manutenzione Novità manutenzione ESTINTORIESTINTORI

Aggiornamento Norma Uni manutenzione dispositivi antincendio

Si informa che l’ente nazionale italiano di unificazione UNI ha pubblicato la 

nuova Norma di manutenzione UNI 9994‐1 “Apparecchiature pernuova Norma di manutenzione UNI 9994 1  Apparecchiature per 

estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale 

e manutenzione per gli estintori portatili e carrellati ”e manutenzione per gli estintori portatili e carrellati.

La nuova norma definisce le figure coinvolte nella manutenzione, porta da 

4 a 6 le fasi di manutenzione e modifica le tempistiche relative alla 

revisione programmata e collaudo, che dovranno rispettare le periodicità 

indicate nella norma stessa e/o le istruzioni del produttore.

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Novità manutenzione Novità manutenzione ESTINTORIESTINTORI

Di seguito le principali novità:

1. obbligo di marcare in fase di revisione e collaudo la data e la denominazione dell’azienda che haoperato la manutenzione sia all’interno che all’esterno dell’estintore;

2. obbligo della sostituzione delle valvole per tutti gli estintori (polvere, CO2, carrellati, HFC, a based’acqua) durante le attività di collaudo;

3. limitazione della vita di tutti gli estintori a 18 anni dalla data di costruzione (anche per gli estintorit tili UNI EN 3/7 d i ll ti)portatili UNI EN 3/7 ed per i carrellati);

4. obbligo di compilazione di un registro da parte di un soggetto responsabile in cui tenere traccia deilavori e dello stato di avanzamento dei lavori. Tale requisito può essere assolto anche con modalitàinformatizzateinformatizzate.

La norma introduce inoltre il concetto di estintore non manutenzionabile, con l’obbligo di

collocazione sull’apparecchiatura e sul cartellino di manutenzione dell’indicazione “ESTINTORE

FUORI SERVIZIO”.

F d t l if i t ll h ll ità d t d llFondamentale riferimento nella norma anche alla necessità da parte della persona

responsabile (utilizzatore o proprietario dell’immobile) di affidare la manutenzione a personale

competente e qualificato.p q

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DLDL 28.06.13 76 : 28.06.13 76 : Aumento sanzioni Aumento sanzioni

Va peraltro ricordato anche il Decreto‐legge 28 giugno 2013, n. 76

(P i i i t ti ti l i d ll' i i ti l i il d ll(Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della 

coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure 

finanziarie urgenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno e in vigore dallo 

stesso giorno della pubblicazione).

Decreto che innalzando tutte le sanzioni penali pecuniarie e amministrative 

del 9,6% ed aumentando quindi il costo economico della non sicurezza per chi 

volesse violare le norme di prevenzione e protezione di sicurezza e igiene del 

lavoro dal 1 luglio 2013lavoro, dal 1 luglio 2013.

Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono 

destinate per la metà del loro ammontare al finanziamento di iniziative didestinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di 

vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza 

del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. 

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Campi elettromagnetici: ulteriore rinvioCampi elettromagnetici: ulteriore rinvio

Approvata la Nuova Direttiva Europea 2013/35/UE sulla Protezionedei Lavoratori dai Campi Elettromagnetici che rinvia la valutazionedel rischio al 1° luglio 2016.del rischio al 1 luglio 2016.

E’ stata pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea la direttiva 2013/35/UE del 26 giugno2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione deip plavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).La 2013/35/UE, che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE, deve essere recepitadagli stati membri entro il 1° luglio 2016 e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogatasi intendono fatti alla 2013/25/UE secondo le tavole di concordanza riportate in allegatosi intendono fatti alla 2013/25/UE, secondo le tavole di concordanza riportate in allegatoIV.Per quanto riguarda la normativa italiana, l’ esposizione ai campi elettromagnetici èattualmente disciplinata dal titolo VIII, capo IV del d.lgs. 81/2008, le cui disposizionip p g pentrano in vigore alla data fissata per il recepimento della direttiva 2004/40/CE (ex art.306 d.lgs. 81/2008). L’abrogazione della 2004/40/CE e l’entrata in vigore della nuova2013/35/UE spostano tale termine al 1° luglio 2016.

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L’importanza del programma degli interventi – scadenziario

Il programma degli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è parte integrante delDocumento Valutazione Rischi (DVR) e rappresenta lo strumento del datore di lavoro, e ipropri collaboratori, per verificare e gestire le misure di prevenzione e protezione aziendale.Uno strumento dinamico che deve permettere di gestire le scadenze e di evidenziare le

necessità.Sicuramente dal programma degli interventi non può mancare la programmazione dellaformazione o la scadenza del certificato di prevenzione incendi (da rinnovare ogni 5 anni) laformazione, o la scadenza del certificato di prevenzione incendi (da rinnovare ogni 5 anni), laverifica periodica dell’impianto di messa a terra.

A titolo esemplificativo riportiamo di seguito il riferimento ad alcune scadenze :•impianto messa a terra: rinnovo della verifica dell’impianto fatto nel 2010 (per le attivitàsoggette a CPI) o nel 2008 per le altre aziende (scadenza quinquennale)•formazione: definire il programma formativo – il 11/01/2013 sono scaduti alcuni obblighiformativi relativi al nuovo Accordo Stato-Regioni: ad esempio lavoratori dirigenti e preposti cheformativi relativi al nuovo Accordo Stato Regioni: ad esempio, lavoratori, dirigenti e preposti chehanno avuto formazione ai sensi dell’arti. 37 D.Lgs.81 devono effettuare l’aggiornamento,secondo le modalità indicate e il 12 marzo 2013 entrata in vigore il nuovo Accordo Stato-Regionirelativo la Formazione delle attrezzature di lavoro (es. piattaforme di lavoro mobili/elevabili,carrelli elevatori, gru, macchine movimenti terra, etc.) elmetti, etc.)

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L’importanza del programma degli interventi – scadenziarioAggiornamento dei corsi per addetto al Primo Soccorso effettuati nel 2010 e corsi addettiAggiornamento dei corsi per addetto al Primo Soccorso effettuati nel 2010 e corsi addettisquadra lotta antincendioRLS – RSPP : aggiornamenti formativi obbligatori annualiVerifica del contenuto delle Cassette di Pronto Soccorso (sia quelle in azienda sia quelle sui

i li i d li)veicoli aziendali)Aggiornamento almeno quadriennale della valutazione dei rischi derivanti da esposizione adagenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici,radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere esplosive) – es. valutazioniad a o ott c e d o g e a t c a e, c oc a e at os e e esp os e) es a uta ospecifiche Rumore e del Vibrazioni effettuate nel 2009 - valutazioni del Rischio Cancerogeno (es.per saldatura, lavorazione con polveri di legno duro, ecc.) effettuate nel 2009.Aggiornamento Valutazione Stress Lavoro correlato con monitoraggio biennaleRLS d d t t i l t t l tt l 2010 ( d i l i iRLS: scadenza mandato triennale rappresentante eletto nel 2010 ( da programmare rielezioni –distribuire informativa lavoratori)Comunicazione INPS lavori usuranti entro 01.03.14DPI: verifiche periodiche DPI (es. annuale imbracature, triennale/quinquennale elmetti, etc.)p ( , q q , )

Riferimenti normativi:Art. 2 D.lgs 81/08 comma q definzione valutazione valutazione rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi perla salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata adindividuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire ilindividuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire ilmiglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezzaArt. 15 D.lgs 81/08 – Misure generali di tutela :1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:a)la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

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