Copia di deliberazione del Commissario - comunedimussomeli.it · e agenti di P.G. e più...

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COMUNEDIMUSSOMEL! PROVINCIA DI CALTANISSETTA Copia di deliberazione del Commissario $ del Registro OGGETTO: AjjprOVfciiOJM f»goXlMi<»lUO di f>01iZia i • I L'anno milltìnc\/ecentoottant otto addi ClAOUa del mase di alle ore in <tó nei locali dei Comune suddetto, il Commissario Dottor... ^T * assistito dal Segretario Generale del Comune Dr. .... C4lJ»Mffl!9 .... l!N» ..... CfMrl!Ì*. , i-,q adottato la seguente deliberazione. IL COMMISSARIO la <a£Ul>«r&£iea» d*l PuUuBtà a* 157 <!•! 7*11.193», approvata 1 16 C i unta ProvtnciAl* Xa*aini a trsktJ v* n«Ilm ft«<SutA d«2 ÌO.Ì1.133tì, R, * 21710 «on li» <4U*1» «i approvava 1A T*«to Unico 11 8agol&tt«nto di Pall- ai a il <i»tto i«fcolo^«nt& non è più canfore*» «Ilo udwtiono di un nuove r«£ol*Mnto; lo *cli*»a di r«al**i*uto Ui 1} Approvar* il fì«£ola««ato di Polisl» Urb«na n«l tocto cft« alla par 2) itovoc«r* d«lib«r* d*l ?«d*»tà a. 157 4*1 7.11«193d» citata la aarr&tiva.

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C O M U N E D I M U S S O M E L !PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Copia di deliberazione del Commissario

$ del Registro

OGGETTO: AjjprOVfciiOJM f»goXlMi<»lUO di f>01iZia

i •

I L'anno milltìnc\/ecentoottant otto addi ClAOUa del mase di

alle ore in <tó nei locali dei Comune suddetto, il Commissario Dottor...^T *

assistito dal Segretario Generale del Comune Dr. ....C4lJ»Mffl!9....l!N».....CfMrl!Ì*. , i-,q adottato

la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO

la <a£Ul>«r&£iea» d*l PuUuBtà a* 157 <!•! 7*11.193», approvata1 16 C i unta ProvtnciAl* Xa*aini a trsktJ v* n«Ilm ft«<SutA d«2 ÌO.Ì1.133tì, R , *21710 «on li» <4U*1» «i approvava 1A T*«to Unico 11 8agol&tt«nto di Pall-ai a

il <i»tto i«fcolo^«nt& non è più canfore*» «Ilo

udwtiono di un nuove r«£ol*Mnto;

lo *cli*»a di r«al**i*uto Ui

1} Approvar* il fì«£ola««ato di Polisl» Urb«na n«l tocto cft« allapar

2) itovoc«r* 1« d«lib«r* d*l ?«d*»tà a. 157 4*1 7.11«193d» citata laaarr&tiva.

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CAPO 1

nsrosmcM GENERALI

ArU 1 - DISCIPLINA LE ILA POLIZIA URBANA.

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamentoe dalle altre norme speciali ad essa attinenti secando levigerti norme.Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblice demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento dellavita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal li-bero arbitrio di altri e la sicurezza dei cittadini e prcvvedendo al disciplinato andamento dei pubblici servizi,Le norme che disciplinano la Polizia Urbana per gli spazie luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privatisoggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico,compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggiarti lestrade.

Art. 2 - VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE IELLE NORME: II POLI-71A URBANA.

Il compito di far osservare le norme e le diepooiz'ioni contenute nel presente regolamento è affidato agli Ufficialie agenti di P.G. e più particolarmente al Corpo di PoliziaMunicipale.Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, ncll'cscrcizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii,nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi,ncgla spacci, nei la bora tori, re Ile officine, negli stab_ilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere edovunque ei svolga attività sottoposta alla vigilanza co-munale.Il Sindaco può disporre visite od ispezioni nelle botteghe,luoghi di saercio, magazzini, locali dipendenti dove esi-stono commestibili o bevande destinate alla vendita ed u-tensili che servono alla pesatura, misura, manipolazione,formazione e cottura; può ordinare l'esecuzione di opere,la sospensione di lavori in corso, la riparazione di ma-nufatti che contrastino con le disposizioni regolamentario con ordini impartiti dalle Autorità.Nel caso eh e l'atto abue iv o pr o duca in gombr o su1 su olo pubblico e pericolo alle persone e ove non vi provveda iltra agre ss or e, l'agente che ha contestato l'infrazione pro\vederà a tìarne segnalazione alle Autorità competenti fin-ché si elimini l'ingombro o il pericolo.Le spese occorrenti saranno a totale carico del trasgres-sore stesso.

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Art. 3 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PFP LE LICENZEE CONCESSIONI PFFVISTF TAL PRESENTE REGOLAMENTO.

Le autori z za?, i «ni , con cessi «ni , rulla «sta, permessi , licenze,rilasciate in base al presente regolamento, saranno in o-gni caso rilasciate per iscritto e accordate:a)personalmente al titolare;b)eenza pregiudizio dei diritti di terzi;c)con l'obbligo al conceesionario di riparare tutti i dan-

ni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tjsnere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azioneintentata da terzi per il fat to della concessione data

d)con facoltà all 'Amministrazione di imporre,in ogni tempo,nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi,senza obbligo di corrispon-dere alcuna indennità o compenso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agliarticoli del presente regolamento, dovranno essere redattein carta legale.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE I DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 - DISCARICO DELLE ACQUE.

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblicie privati, diretti o indirett i , in tutte le acque superfi^ciali o sotterranee, interne o marine, sia pubbliche cheprivate, nonché in fognature ovvero sul suolo o nel eott_esuoi» è tutelata dalla legge 10 maggio 1976 n.319 e suc-cessive modif iche ed integrazioni.Senza le prescritte autorizzazioni previste dalla leggenon è ararneSSL lo scarico di acque chiare o luride o indu-striali o di qualsiasi provenienza privata o di ineediamenti produtt ivi nella cfache o fognature pubbliche, o neif iumi , nei laghi, nei mari ed in tutte le acque pubblichesul suolo o nel sottosuolo.Le trasgressioni di cui agli artt. 21 e 24 bis della pre-detta legge sono denunciate all'Autorità Giudiziaria.

Art. 5 - OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE.

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffaper l 'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve ledisposizioni di legge sulla circolazione stradale, ognioccupazione di suole pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall 'Ammini-strazione Comunale.Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un

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periodo non inferiore all'anno, anche se non comportanecostruzioni di manufatti ed installazioni di impianti, sono considerate permanenti.Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosialle disposizioni previste dal regolamento per l'eccupaz^one di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale rege-la-nento secondo le norme ai legge in vigore e secondo ledi sposicioni prescritte da11'Amministrazione comunale.Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate eoltarte dopo che le rispettive domande siano state accolte dal-la Giunta Municipale che prescriverà le particolari dispo-sizioni e condizioni richieste per ciascun caso.Cgni concessione si intende accordata senza pregiudiziodei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo prime.Le concessioni, sia di occupazione permanente che tempora-nea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto,accettatodal concessionario, in cui siano precisati la qualità del-le occupazione concessa, il relativo spazio, la durata ele condizioni stabilite.Le norme del presente articolo si applicano anche per l'occupazione si spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pub-blico.

Art. 6 - RINNOVAZIONE EELLE CONCESSIONI.

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto diconcessione.Soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi po-tranno essere rinnovate.A tal fine il concessionario è tenuto a presentare doman-da motivata al Sindaco, prima della data di scadenza del-la concessione.

Art. 7 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI.

In qualsìasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o re-vocare la conce esione di occupazione di area o suolo pub-blico, sia per inosservanza delle disposizioni del presen_te regolamento, sia per mancato rispetto delle condizionicontenute nel permesso, licenza, o atto di concessione,ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di in-teresse pubblico sopravvenuto.Nei casi urgenti il Sindaco, l'Assessore, i funzionari egli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono

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ordinare verbalmente la sospensione della concessione.Nel caso di revoca, 1* Amministrazione Comunale ha l'obtligo del solo rimborso all'intestatario della concessionedella quota di taesa corrispondente al periodo di tempo in_tercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Art. 8 - ESAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI AREEPUBBLICHE.

La tassa dovuta per l'occupazione temporanea sarà pagatadirettamente al personale incaricato della riscossione cherilascerà apposita bolletta.La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verràriscossa a mezzo di appositi ruoli.

Art. 9 - MODALITÀ1 PER IL CARICO E LO SCARICO DELLE MERCI.

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendonosubordinate alla necessità che tali operazioni siano effet-tuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ovetali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesse dell 'AutoritàComunale, ai sensi dell 'art. 4 c.d.s, , la quale può subor-dinare la concessione alla osservanza di speciali modalitàed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate,devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di scarico o ca-rico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuatole operazioni predette.In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provve-dere direttamente, salvo rivalsa di spesa vere© gli inaderapienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questiultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 10 - COLLOCAMENTO TI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALISULL'AREA PUBBLICA.

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardjlni pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tav<3li, sedie, piarte ornamentali può essere concessa davantiai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.Kella concessione sarà precisato il periodo dell 'occuparle»ne etessa.I marciapiedi e le banchine possono essere occupate in mo-do da consentire il passaggio pedonale e previo parere delComando VV.UU.

L'amministrazione comunale può negare la concessione quande vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza deltraffico o altri motivi di pubblico interesse.I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici eserc_izi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori in-tonati e sempre puliti.In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimointralcio aliti circolazione dei veicoli e pedoni,

Art. 11 - IKSTALLAZIO^F DI .TMI)* 30LAPI.

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misu-rata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in o-gni caso nor superare la larghezza massima del marciapiedeed avere una altezza dello stesso non inferiore a m. 2,20,Per quelle dei piani superiori cone pure per i riflettoridiurni e per altri simili infissi, la sporgenza non dovràoltrepassare gli 80 cui.Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte deglistabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi do-ve non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezzae di sporgenza saranno determinate caso per caso.Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni,delle arcate e nei portici, sarà caso per case stabilitose ed a quali condizioni possa essere accordato il relati-vo permesso.In tali ultimi luoghi, come pure in o ii edificio che ab-bia interesse d'arte, è vietato collocare tende eporgentidi qualeiasi specie.Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in mododa non nascondere i fanali dell'illuminazione,i cartelliindicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubblicheod ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, spcialmente se d'interesse artistico.Le diverse misure dettate nel presente articolo potrannoessere ridotte anche al disotto del limite minimo stabili-to, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 12 - INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITÀ' LUMINOSA.

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio e dalRegolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni è vi_etata la esposizione di insegne, cartelli, altri pubblici-tari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili daiveicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno,colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabi-le dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segna"li stradali e con le segnalazioni luminose di circolazioneovvero renderne difficile la comprensione.

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E' altresì vietata la installazione di sorgenti luminoseche possano produrre abbagliamento; ogni affissione o espoeÌ7ione deve essere conforme a quanto stabilito dall'art.11 c.d.s..L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico èsempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comu-nale.Tn caso di riparazioni o di modificazioni del piano stra-dale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostrevetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, iconcessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione ela ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutteloro spese, rischio e pericolo.

Art. 13 - ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO LEINEGOZI.

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizionedi merci o derrate, all'esterno dei negozi sono tassativa-mente vietate.

Art. 1A - EIFRB E MERCATI.

Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblicia db destinati dal Consiglio Comunale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico è fatta allecondizioni previste dal regolamento occupazione spazi edaree pubbliche e nel regolamento relativo al commercio am-bulante e di mercato.La designazione dei pesti di vendita sul pubblico mercatoavverrà secondo i criteri fissati dal regolamento di mer-cato.L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non creadiritti di sorta per l'occupante.Il posto può i n qualsiasi momento, per esigenze di merca-to, essere cambiato o tolto.E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercatouno spazio superiore a quello assegnato, di spostarsi daun luogo ad un altro senza il permesso degli organi compe-tenti e secondo il vigente regolamento di mercato,la .ne re e esposta alla pubblica vendita deve essere siste-mata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo.

Art. 15 - COMMERCIO AMBULANTE.

Il commercio ambulante è regolato dalla legge 19 maggio1976, n. 398 ed è consentito soltanto nelle aree dei pub-blici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dallaAmministrazione comunale.

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Art. 16 - MERCATI PI GEl^TE D'AJFABI.

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari chepi radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dovearrechino ingombro alla circolazione; non possono invaderele carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli;devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti ipas?aggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nelluogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimentopedonale.

Art. 17 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pub-bliche.

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilasciodelle licenze per spettaceli, proiezioni o trattenimentiall'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi pal-chi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresen-tazioni, se non dietro specifico e particolare permessodell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Poli-zia Municipale.

Art. 18 - IKSTALLAZIOM CI CHIOSCHI FÉ ILI COLF.

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole echioschi non fissati permanentemente al suolo ovvero perinstallare posti di rivendita di qualsiasi mercé, non puòessere accordata quando ne drivi ostacolo alla circolasi^ne dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilitàagli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempresentito il parere del Comando di Polizia Municipale.In nessun caso sarà concessa licenza in luoghi aistantimeno di m. ?5 dagli incroci e di m. 15 dall'inizio dellecurve e lungo le stesse.Le predetta concessione non può essere accordata neppuresotto i portici o sottopassaggi in genere.

Art. 19 - DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO,

Sul euolo pubblico adibito a transito sia di veicoli chepedorali, è vietato giocare con oggetti o con animali ecompiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò co-stituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcioalla circolazione.F* assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso dipattini e di trampoli.F* vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque attiad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano cheeor oualPiasi altro strumento.

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Art. 20 - SCAVI F COLLOCAMÉNTO T>I CONTUTTURF.

Non possono esser* eseguiti lavori di scavo ne costruzio-ni che interessino le strade pubbliche senza la prescrit-ta autor izzazione.Il collocamento e la riparazione di condutture dell 'ener-gia elettrica e di gas, l ' impianto di linee telefonichee di cavi in genere, nonché di altre condutture, sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle dispo-sizioni legislative ed alle particolari norme dei regola-ment i comunali ed alle eventuali di sposizioni del iberatecai Consiglio Comunale che Faranno indicate nel relativopermesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere de l l 'Uf -f i c i o tecnico comunale.Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere for:aa edaspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniformesecondo le prescrizioni indicate nell 'atto di concessionee conservati eff ic ient i ed in buono stato di manutenzione.Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporanea-mente ed a sue spese, a sempliche richiesta del Sindaco,le condutture quando cir- occorra per esigenze di pubblicoservizio, per riparazione del suolo e degli edif ici pubblici.Lo stesso concessionario potrà essere obbligate a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato leinstallazioni eseguite.Sono a carico del concessionario tutte le spese occorrentiper riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzionee riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinareil suolo, gli intonaci degli edifici , la copertura del tet^to e ciò all'atto dell 'impianto, oppure in seguito.I concessionari, nell 'esecuzione dei lavori, dovranno at-tenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dal-l ' U f f i c i o tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, no-tificare il luogo ed il giorno in cui si darà principioal lavoro.Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando diPolizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzionedei lavori nei casi in cui si dovrà procedere alla chiusu-ra di pubbliche vie o piazze al transito veicolare e pedo-nale.Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, dicui ai commi precedenti, a giudizio dell 'Amministrazionecomunale, non presentassero più sufficienti garanzie diisolamento e di funzionamento le medesime dovranno esseresostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi peri^colo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso diinadempienza di questi l 'Amministrazione può provvederedirettamente a spese degli stessi proprietari.

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L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in o-gni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e dimanutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impian-ti; a tale scopo i conceesionari dovranno mettere a disp_osizione del Comune il personale ed il materiale necessarioa loro proprie spese.

Art. 21 - APPOSIZIONE DII NUMERI CIVICI E DFI CARTELLI.

Le spese per l'apposizione e la rirnova7ione dei numericivici e dei cartelli indicatori spetta al Comune.La ppesa stessa farà carico al proprietario del fabbricatorei sola caso in cui i danneggiamenti a tali opere sianoda addebbitarsi a sua colpa, oppure a terzi.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 22 - FISPOSI7IONI DI CARATTEFJ GENERALE.

ferme restando le vigerti disposizioni ai igiene, tutti iluoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblicopassaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico,debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qual-siasi materiale ed in stato decoroso. A tal fire è proibi-to deporvi, lasciarvi cadere in qualaiasi ora del giorr®e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi dierbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto,calcestruzzo, rottami, ovvero di occupare ed ingombrare inqualsiasi maniera il suolo.Qualsiasi trasporto attraverso le vie cittadine di materia-li provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi gene-re dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare span-dimenti o polvirio.

Art. 23 - ABBANDONO DI RIFIUTI SPECIALI.

F f vietato abbandonare o depositare sulle aree pubbliche eprivate seggette ad use pubblico, i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agrico-le, artigianale, commerciale e di servizi che, per quanti-tà o qualità, non sono dichiarati aesimi labili ai rifiutiurbani:- i rifiuti prevenienti da Ospedali, case di cura ed affi-ni, non assimilabili a quelli urbani;

- i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni escavi;

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- i macchinar! e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro

parti ;

- i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e que^

li derivanti dalla depurazione degli affluenti.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi deglisrtt. 26, 27 * 29 del r.P.E. 10.9.198? n.915, i trasgresso-ri saranno puniti a norma del presente regolamento.

Art. 24 - OBBLIGHI DFI CONCESSIONARI PI OCCUPAZIONE DI ARFEPUBBLICHE.

E* proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e similiche occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o inqualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, olasciar cadere o non vietar che cada sul suolo pubblico al-cun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, inbrat-tare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la rela-tiva pulizia del suolo di cui sopra è a carico del conces-sionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 25 - PISPOSIZIONI PER I COMMfFCIANTI AMBULAMI.

B 1 proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili0 di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori e incetta-tori di straccia, spazzature e simili, di gettare anche mo-mentaneamente o lasciar cadere su-1 suolo pubblico alcunresiduo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 26 - PULIZIA DEI PORTICI, TEI CORTILI E PELLE SCALE.

1 portici, i cortili, le scale, le tettoie dei maga27in ie dei cortili ed ogni altr simile accessorio e pertinenzadegli edifici, devono a cura dei proprietari e degli inqui-lini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occu-pazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochie simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono es-sere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impediscal'uso nor.nale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, inqualsiaei modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento,

Art. 27 - riSPOSmONI RIGUARrANTI I NEGO?! E LE BOTTEGHE.

F' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar esimili esistenti al piano terra, versare sulle pavimenta-zioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondiziee rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

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Art. 28 - TRASPOPTO TI MATERIALE DI JACILF DISPERSIONE.

TI trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione,come rena, calcina, calcestruzzo, carbone, terre e detriti,stramagli e, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi esimili, deve essere effettuato su veicoli atti al traspor-to, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.Per le sostante polverose o per materiali di facile disper-sione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a solle-varsi nell'aria, .nediante copertone in conformità all'art.119 c.d.s. .Ai contravventori, oltre alla sanzione che sarà loro infli^tta dal presente regolamento e dal c.d.s. è fatto obbligo diprovvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico. Senel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per co-modo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie,vendono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno eesere immediat amen te rimosse a cu-ra e setto la responsabilità dì coloro che hanno ricevutele merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi ilsuolo pubblico.

Art. 29 - SGOMBRO FFLLA NEVE.

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo soli-dale diprovvedere allo sgombro della neve dai marciapiediprospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessa-t di nevicare e di rompere e coprire con materiale adattoantisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitandodi gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.F' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve deicortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessi-tà verificata ed accertata e sotto prescritte cautele,po-trà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, daiterrazzi e dai balconi sulle piazze.Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solida-le ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e similiesisterti al piano terreno.

Art. 30 - DIVIETO DI LAVATURA F RIPARAZIONE EFI VFICOLT FDAUTOVEICOLI SU ARFE PUBBLICHE.

F' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura con acqua potabile e non potabile delle vetture, au-tovetture, carri e simili.Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili,saivo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

E' proibito agli esercenti di officine e simili imbrattaree versare sulla pavimentazione delle pubbliche vie olii,liquidi in genere e rifiuti provenienti dalle loro officine.f ' altresì vietata la nebulazione di nafta e liquidi in ge-nere fuori dalle officine.

Art. 31 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ' ARTIGIANA EDINDUSTRIALE IN AREE PUBBLICHE.

E1 proibito lavorare fuori delle botteghe o inagazzini, ecomunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolopubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 32 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI.

E1 vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sulsuolo pubblico o aperto al pubblico massaggio.E1 vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubbli-ci, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito,fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli ani-mali.E* vietate lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi speciedi animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei lu£ghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei pog-gioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gab-bione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sin-daco limitatamente per frazioni e borghi prevalentemente ru-rali .Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuatosotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sinda-co, il quale indicherà le strade da percorrere e le modali-tà da adottare.

Art. 33 - DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O EOGLIETTI.

E* vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunqueaperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altrioggetti.Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscri^te, dal Sindaco e dietro pagamento della imposta sulla pub-blicità ai sensi del P.P.R. n. 639 del 26.10.1972 e dal Re-golamento comunale dell 'imposta sulla pubblicità e pubbli-che affissioni.

Art. 34 - DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA.

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

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CAPO IV

TECCKO PFI CENTRI ABITATI

Art. 35 - MANUTENZIOKF TEGLI FDI1ICI.

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buonostato di conservazione le porte delle case e dei negozinonché gli infinsi prospicienti l 'esterno, gli androni ele scale. In modo particolare dovranno essere curate leinferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione deimedesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere airestauri del l ' intonaco ed alla rinnovazione della tintadei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciutala necessità dall'Autorità comunale.E ' f a t t o obbligo a chiunque proceda a verniciature di por-te, f inestre o altro, imbiancatura in genere, di apporrevisibili segnali di avvisi per evitare danni ai passanti.I prò prie tari nono, inoltre, responsabili della conservar i j)ne e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obbli-ghi incombono ai proprietari d'insegne.Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolanentc edi-l izio.E' vietato apporre t> disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare,macchiaretingere ccn coleri, con matita, con carbone od altra mate-ria, i :nuri degli edifici e le porte esterne, i monumentied i manufatti pubblici.II Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spesedel trasgressore,I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo diprovvedere ali 'estirpamento delle erbe lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tut-ta la loro lunghezza e altezza.

Art. 36 - COLLOCAMENTO DEI CAPTELLI FD ISCRIZIONI.

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubblicheaff issioni , il eolioca.i ente dei cartelli e delle iscrizionidi qualunque specie, anche luminose, ed in genere, di ogniopera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all 'autorizzazione comunale e potrà essere vietato atutela della estetica cittadina, della bellezza panoramicae per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monu-mentale anche ee di semplice interesse locale, non sarà,di regola, consentita l 'apposizione di iscrizione ed insegne

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Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'appoeizio-re sia fat ta entro l ' s .n l i to del le luci e delle porte, o,comunque, in aedo tale che ar;noni77i col carattere artist_ico del fabbricato.Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, laaf f i ss ione di man i fe s t i , degli avvisi ed in genere di qua-lunque me770 di pubblicità.

Art. 37 - COLLCCAMFKTO II TABGHF O LAPTII COMMFMOFATTVF.

Prima di collocare monumen t i , targhe o lapidi co.amemcrati-ve lungo le v i e , sulle piazze pubbliche o comunque ir. altriluoghi aperti al pubblico è necessario ot tenere l ' au tor izzar iore dell 'Ammin i s t r az ione couuna le , salva l 'osservanza delle o i Fp o si 7 i ori i d i legge al r iguardo.A ques to scopo dovranno sempre venir presentati in tempou t i l e i disegni , i model l i e le fo tograf ie delle opere, itest i del le epigrafi e quanto altro potrebbe essere richie-sto nel caso. I - 'Ammir i s t raz ione comunale nel concedere ilper.uè ss o, pò tré anche ri servarsi di sottoporre a col laudole opere.

Art . 36 - CKMAMFNTC F STERNO AI FABBRICATI.

Crii oggetti di o r n a m e n t o (cerne vasi da f iori , gabbie dauccelli , pcstegni di tende, ombrelloni da sole eoe . ) postisulle f ines t r e e sui balconi, devono essere oppor tunamen teassicurati in modo da evitare la caduta.d e l l ' i n n a f f i a r e i vasi da f io r i posti su f inest re o balconisi deve evitare la caduta dell 'acqua sul suolo pubblico os u l l e ab i taz ioni sot tostanti e dovrà a v v e n i r e durante leore serali o notturne.I t r a r g r e f f o r i , salvo che il fa t to non cost i tu isca reatoai e enei dell 'art . f<7 A C.P. , saranno putì a nor-ut del pre-sente i egola nent o.

A r t . 39 - rFTOPTTI IK PROPFIFTA' PRIVATA.

N e l l e p n c p r i e t à p r iva te esposte alla pubblica vista I vie-t a t o il colloca i ente oc il deposi to di qualsiasi cosa, che,a g i u < ì i 7 i c ins indacab i le d e l l ' A u t o r i t à Comunale, nuocciaal l 'es tet ica ec al decoro della città.

Art . AQ - LAVATURA TI BIANCHERIA F PANNI.

la lavatura della b iancher ia , dei panni e simili non o per-messa fuori dei locali e recinti privati.

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Art. 41 - Spolveramento di panni e tappeti.

I ' \ i e t a t o scuotere, spolverare e ba t te re dai balccri e dal_le f i n e s t r e (ielle ai i tar ioni , prospicienti pubbl iche \e ep i r r / p e , p a n r i , tappet i od altri oggetti s imil i .^e ì corti l i ed anoit i interni lo scuot imento o spolverainen-t(. sarà consen t i to dalle ere 8 sino alle ore 1C del (lattino.F ' r icorosamente v ie ta to sbattere o spacciar f. tappeti , panni ed a l t r i oggett i sui pianerottoli e lurido le scale eli a-V. ita 71 or e.Le opera 2 i or i ohe sono consen t i l e dal presente art icolo do-v r y n r . o e f f e t t u a ? si co nunque in me ti o da non recar e dis tur I oal v i f ina t o et: al pubi lice .

Ar t . 42 - MAMI-nTI F SCBITTI.

Sor. o v i e t a l e le scritte sui mul i e FU pubblico selciato.noneh? "" 'af f ission e de i -nani f est i fuori dei posti a ci?1, der-t i-ria t i .I ' alt? er i v i etato F tracciare, coprire o c o m u n q u e del eri o-r t r e i tnan i fes t i a f f i s s i per ord ine o concessione d e l l ' A u t or ita Po.:iunale.

A r t . 4 3 - T F C T N 7 A PUBBLICA T PPfSCKALF.

Ir- p u l V l i c o e v i e t a t o girare svest i t i o .mostrare n u d i t à , pia£he o deforir.a7.ior1 i r i lut tant i ; ves t i re ac i t i giacchiati di; c.r ^aie o ou ;RJ? ( j u e ir d e e ent i .I * a l t r e r ì v i e t a t o rìàll^ 1 e^^e penale o^ri a t t e contrar ioal Iti pul 'blica ce(;en?.a .I I vietato soddisfare alle esigenze corporali fuor i dai luoijhi a c i ? e e et ina t i .T u t t i ^li eserci t i u i c a f f è , t ra t tor ie , cant ine , luoglii d i] ' , u l l ì i c o r i t r o v o devono avere a l l ' i n t e r n o de l locale stessoi o or1, e I servi 7 i igienici a disposi 7. \r e ce^li a v ven t ori .L e t t i locali d e v o r o essere con stante.nen te t e n u t i i r , p e r f e t -ta j u l i ? i a e s tato d ' u s o .F ' v i e t a t o i rn l . rn t t a re in qualsiasi ;:icdo ed arrecare danr o ailocali des t ina t i ai pubblici servici di decenza , r or che

ti che vi si t rovano .

Ar t . <4 - "ArTFATTAMFNTO LI ANIMALI.

-oro v ie ta t i ^li atti crudeli si> a r i a i a l i , i m p i e g o di anima-li che per v e c c h i a i a , f e r i t e o naia t ti e non p i a r e più idore ia l a v e r à re , il in t t l t r t i t tu rnen to , i Ciucci; i che i;npor t ino ^trti-7 i di far'i:.it'li , l e se v i r/ i e nel tra spur io del bes t i ame , l 'ac-cecamento di uccelli ed, in genere, !• inutili torture perlo sfruttamento industrialo di ogni specie di animalo.I trasgressori, saranno puniti a norme dell 'art. 727 c.p..

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Art. 45 - BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNE.

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal rege-lamento di igiene, o vietate esporre fuori dall* botteghebeetie macellate, interiora ed altre parti di animale.Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoti e lepersono allo quali viene affidato il trasporto delle carnimacellate debbono eseguirlo e farlo eseguirò a mozzo di carri o recipienti coperti, autorizzati ai sensi dogli artt,43e seguenti del D.P.R. 26.3-1980 n. 327 ed evitare alla vistadel pubblico oggetti, atrezzi o vestiti macchiati di sargue.

Art. 46 - PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI.

E1 vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od apertial pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti do_mestici o comunque immondizie od altri oggetti.E' gelo consentite ai depositare nei pressi del portone diaccesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi do-mestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servi-zio raccolta rifiuti sclidi o depositare i rifiuti stessinegli appositi contenitori del servizio K.U..

Art. 47 - VIALI E GIARIINI PUBBLICI.

Isei viali e giardini pubblici è vietato:a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipede, carretti, cavalli od altri ani-mali eccettuati i cani, i quali devono essere se.apre tenutia guinzaglio e con museruola;b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi del-l'acqua dei rigagnoli;e) pappare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarFÌ o sedersi sconvenientemente sulle parche o tsedie; ~~d) guastare o lordare i sedili, ringhiere, danneggiare lesiepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi ogget-ti, scagliare ccrtro gli stessi pietre, bastoni e Binili,dameggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre coseiisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;i) dedicarsi a Ciucchi che possono recare molestia, pericolo o danne bile persone o che non siano stati «spr-essamentevietati dalle Autorità;£) svolgere ce ripetizioni sportive nei viali o giardini pubblici .E* consent i to ai bambini, l ' ue® dei tricicli, piccole bicielette p rovv i s t e di rotelline laterali, posteriori statili?.m a t r i c i , auto.actil ire & pedale, monopattini o dì «Uri gio~cattoli die non ai rechino dis turbo o danni a persone o cose.

Le norme suddet te , in quanto applicabili, vulgono anche nelca^o ci i a iuole , p ian te m i n i l i esistenti nelle vie e piticedella c i t tà .I ti aggressori, t-alvo ohe il f a t t o non costituisca reato aiserri t iel l 'ai t . 635 c .p. , saranno puniti a nonaa del presente regolamento.

Art. 48 - VASCHf , FONTANE E ABBEVERATOI.

E' p r o i b i t o gettare nelle feritane e vasche pubbliche e ne^lia l l e v e i o t o i , p ie t re , d e t r i t i e qualsia si altra Dateria aoli-oa o l iquida. E ' v ie tc - to valerci o e 11 'acqua delle 1 on tane Ilepubbl iche per u n o cl ic non eia Rtre t t fcunente potabile, n?- at-tingerla con tubi od altri espedien Li . In prossimità dellef o n t a n e l l e , \ a rohe e abbeveratoi è v i e t a to il Itvii^io ci iv e i c o l i , ór l i l ia l i , botti, indumenti e simili.E ' , al tre f- i, vietato bagnarci , lavarci o e f fe t tuare altreaperti? i or i di pulì? ia personale nelle vasche o presso lep u b b l i c h e fon tane , o a t t ingere , oon qualunque sì t-- tema,«a equa Cetile pubbliche Banche e abbeveratoi .In CG^O ''i pr elevamento arbitrar io d i acqua Daranno appli-cate le ran^ioni previste ciarli aitt.624 e 625 del c.p..

Art. 49 - GUASTI AD EDIFICI E AD IMPIAJÌTI DI PUBBLICOIhTERESSE.

E1 vi«tat» guastar», man«mett«r« • c*raunqu« r«nd«re inservi-bili, in qualsiaei modo, gli edifici, i manufatti • le «p«-r« di pubblica utilità.I trasgr«Bs»ri earann» denunciati all'Autorità Giudiziariaai s«nsi aell'art. 635 c.p..

Art. 50 - ATTI COKTRARI ALLA KETTEZZA BEL PUBBLICO SUOLO,1

AL DECORO ED ALIA MORALITÀ'.

E1 vietato sedersi e sdraiarsi sulla carreggiata stradale ecelle piazze, setto i portici, sullo toglie ai edifici pub-blici, celle chiose e delle abitazioni privato.E del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire e arrampicarsi sulle interriate delle finestre, sui monumenti, sullefontane, sullo colonne, sui pali della pubblica illuminazio-no, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminaresullo spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.E1 vietato introdursi o formarsi sotto i portici, i loggia-ti, gli androni e le scale degli edifici aporti al pubblicoper ivi mangiare, giocare, dormire o compiere atti contrarialla nottezea dei luoghi, al decoro «d alla moralità.

Art. 51 - RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBIICO

I propriotari di terreni confinanti col suolo pubblico, nel

centro urbane dovranno recingere solidamente la proprietàprivata in mode che nessune vi ci passa liberamente • fa-cilmente introdurr».La atese-a disposizione potrà essere «stesa dal Sindaco an-che a qualunque altra zona del territorio comunale, quandociò aia necessario alla sicurezza al decoro all'igiene ealla morale o sia necessario nel pubblico interesse.La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata oaltre difese stabilmente infisse al suole e di aspetto de-corose.E 1 comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzieni con file di ferro spinato o con altri materiali che pos-sano costituire pericolo per i passanti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 52 - Esercizio dei mestieri, arti ed industria.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavoricon l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare di-sturbo alla pubblica e privata quiete.Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato eser-citare mestieri che siano causa eli rumore o di disturbodelle ere 13 alle «re 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mat-tino « durante il periodo in cui vige l'ora legale dalleore 13 alle ore 16 e dalle ere 20 alle ere 7 del mattino.Comunque nelle vicinanze di ospedali, di scuole, di isti-tuti dì educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutacente vietato l'esercizio di mestieri o attività quelsia-si che rechino disturbo.Il Sindaca può ordinare maggiori limitazioni, se i rumoriod il disturba possono recare particolare molestia.I servizi tecnici municipali, su reclamo de^li interessatio di uff ic io , accertane la natura dei rumori e promuovonogli ordini del Sindaco, perche gli esercenti l'industriae mestieri rumcrer-i eliminino i rumori stessi « riducanol'erario dell'attività rumorosa.Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coe-sistenza degli ea*rcÌ7.i di cui trattasi con il rispetto do-vuto ella quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comu-nale può vietare in modo assoluto l 'esercizio dell'arte,dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il tra-sloco degli esercizi o mestieri stessi.Tutti calore che, all'atto dell'apprcvazien* del presenteregolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che crei-ro rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine,

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debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termi-re di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportaresempre , entro il termine di un anno, le modif iche che do-vessero essere richieste.Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quandosia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altrasede.Le norme limitatrici di cui innanzi valgono per coloro cheesercitane mestieri o altre attività che comportino l 'usodi sostanze ritenute nocive.T trasgressori, salvo che il fat to non costituisca resto aipensi dell 'ert. 659 c .p. , saranno puniti a nerma del presente regolamento.

Art. 53 - IMPIANTI TI MACCHINAR!.

L' impianto di esercizi con macchine azionate de motori odall'opera dell 'uomo in fabbricati destinati a civile abi-tazione o nelle imned ia t e vicinanze dei medesimi è, di mase ima., vi etato.Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autoriz-zate per iscritto dal l 'Autori tà Comunale,ai sensi dell 'art.64 T . U . L . P . S . .Chiunque voglia conseguire l 'autorizzazione suddetta dovràpresentare domanda , indicando le macchine da installarci,con esatta indicazione del tipo, della potenza singola edella potenza complessiva e con la descrizione generale del1'impianto.Le. domanda dovrà essere corredata da una pianta schematicain scala 1:1000 c^aprendente una zona entro un raggio di nonmeno di 50 metr i , intorno al fabbricato o al terreno occupa-to dal r ich iedente e dovrà , pure, essere corredata da dise-gni, in scala conveniente, necessari n stabilire esattamen-te la posizione delle macchine.Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno ilt ipo, la potenze e le dimensioni di ingombro.Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ognisuccessiva modif icaz ione che pi volesse apportare agli im-pianti per i quali sia già stata ottenuta l 'autorizzazione.La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.Il permesso earà revocato quando:a) si ver i f ichino incompatibilità con le norme generali sta-bilite dal presente regolamento;> ) non siano state osservate le norme etesse e quelle par-ticolari prescritte caso per caso;e) siano state apportate abusivamente modif icazioni nello1

i m p i a n t o .

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Gli impianti non devono recare danno o molestie & causadel rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiari -nodo , m. a causa di -vibrazioni o scuot imenti o ni ema-nazione ci qualsiasi Cenere.Le -lacchine e gli apparecchi dovranno essere Boritati eubasament i reri indipendent i dalle fondaz ion i e dai muridel fabbr ica to .Ne l caso che ci?- non sia effettuabile per le particolaricondiz ioni dei luoghi, l ' impianto dovrà essere munito diun 'adeguata s is temazione antivibrante.I^on si dovranno raontare macchinari o alberi di r imando sumensole f i ssa te a muri a comune o a confine con altre pro-prietà o locali ab i ta t i da altri irquilini.T t rasfrespori saranno punit i a norma del presente regola-mento.

A r t . 54 - PFCrUZIONf II OIX)PI, GAS, VAPCFI NAUSFANTI CI N C U I K A N T I .

f ' vi etata la p roduz ione e d i f fus ione entro il per i in et reorbano di odor - i , gas, vapori nocivi alla pubblica saluteo v v e r c r isul t ino nauseant i per la comuni tà .Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi pernii! e dalleror ,-ne cent ro 1 ' inquinamento a tmosfe r i ce , il ^ i n d a c o potràa d o t t a r e t u t t i que i p ròvvedimeni i che la situazione eort ingente potrà r i c h i e d e r e , prescr ivendo impian t i di d e p u r a r l ore ee in caso ci rec id iva ed inosservanza, di spone la tem-poranea sospensione de l l ' a t t iv i tà inquisi ta .

Art . 55 - F U N Z I O N A M E N T O DI MOTGPI.

F * v ie ta to ai conducent i d i autoveicoli di provare nellepubbl iche strade o nelle aree private, comprese nella 7onaurbana , i l funz ionamento dei motor i , accelerando eccessivamente o spigendo a fa l le il motore stesso o, c o m u n q u e , diprovocare rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 56 - RUMORI IN CASF TI ABITAZIONE.

Ne l l e a b i t a z i o n i p r iva t e e locali pubblici f v ie ta to pro-durre e l asc ia re produrre rumori o suoi di qualunque spe-ri e che pò sparo r eca re eo;nurique, d in- turbo £i v i c i n i . A TUle l i c i t a z i o n e ( pure soggetto l 'uso e egli apparecchi ra-c io e t e l e v i s i v i .I ' v ie ta to inoltre nei locali pubblici l 'uso di apparec-chi sor o i i dc.il le ore 22 alle ore 7 e dalle ore 13 alleor e 16.

Ar t . 57 - USC TI ^THUMFNTI

F' v ie ta to 1 ' U F O r i i r i rene o d i altri strument i sonori .re^l i r t a l il i .itr i i i r d u r t r i a l i l ' u r o cel le PI rene ? cor -s e r t i l o per 1;.: regna la/ i or. e f i e l i ' ur'.ri o ni i n i z i o e ciress&zi ere del lavoro.In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze,ha facoltà di discipl inare l 'uso degli etrumenti o macchine che emanino suoni « rumori dalle pubbliche strade eche, per la loro insistenza e tonal i tà , siano tali da arrecare i rcon\eniert i o disturbi al riposo od al lavorone i c i t t ad in i .Per le v i e , spiazzi pubblici , o aperti al pubblico, p vijstata qualsiasi forma di pubblicità a aezz.o di altoparlan-ti o altri apparecchi sonori o di amplificazione dalle ore12 alle ore 16 e dalle ore 19 alle ore 8 del Catt ino.SaIvo che il f a t t o non costi tuisca reato ai sensi àell 'art659 C.P. i trasgressori saranno puniti a nonna del premerte regolamento.

Art . 56 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO KBBCI CHI CAUSANORUMORI.

Fa l l e ore ? "\e ore 7 le operazioni d i carico e scari-co, ir vicinanza dell 'abitato di .aerei, dei-rate, ecc . ,contenute in cufse , bidoni , tottiglie, ecc., devono ef-f e t t u a r c i con la massima cautela in m o d o da nor turbarela o u i e t e pubi l ica .Il t rasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche de-ve essere e f fe t tua to in modo da attutirne quanto più pcs-sitile il rumore.

Art . 59 - VFNriTORI P SUONATORI AMBULACI.

Sono v i e t a t e c e n e contrarie alla pubblica quie te , le gri-da dei rivenditori di giornali, i quali, non possono striilare per la città fatti e notizie di qualunque specie,non-ché no.ni prcpri , quan tunque risultanti dagli art icoli de-gli stessi giornal i . Sarà soltanto permessa la pura annunciazione, a voce moderata ed in mudo conveniente del t i tolo del giornale ti i vendi ta .I f i u o r . e t o r i a intuì a r t i anche regolarmente autor izzat i nonpossono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme,ospedali, u f f i c i pubblici od in altri luoghi dove possonoC O E t i t u i r e d i s turbo per chi lavora, r tudi a od ? ammalato.Nor possono r o f f e r . n a r e i rei nedesi" io p e s t o più di 15 mi-n u t i e p o r t a r e success ivamente a m e n o di 100 metr i «allasorta precedent e.Gli esercent i di mesti tre di can tan te , suonatore ambular.-

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te , sa i t inbanco, prest igiatore e elmi le, mun i t i di auto-r i 7 7 & 7 i o n e d i P .5 . , debbono sottostare alle dispcsi7ioriche e a r & n r i o loro impar t i t e dagli aderti di polizia muri-cipcile.La pubblicità Eor ora e disciplinata dal E.P.K. 26.10.1972r. 639.

Art . 6C - SCIIAKA77T, GFIPA F CANTI - V T G T I A N 7 A SUGLISCAPACI.

Sor o vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle viee p iù77e tanto di giorno che di no t t e nonché le grida ei suoni nel l ' in terno dei pubblici locali.I bambini ed i inalati di mente nei luoghi pubbl ic i , devo-no essere accompagnati e convenien temente controllati ,on-de evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechinodanno a re stesai, olle persone o cose.

Art. 61 - TFTFNZIO'F TI CANI O ALTBI ANIMALI CHE IISTUFBINCLA QUIFTF PUBBLICA.

F 1 v ie ta ta , nei centri abitati del Comune , la deten7ioreir a t i t a r ion i , stabil imenti , negozi , iati Cazziti i, cortilie g i a r d i n i , di cani o da altri or imali che dis turbino spec io lmen te di n o t t e con insistenti e prolungati latriti,con gua iti o altrimenti, la pubblica quiete.N e i luoghi pubblici o ovunque aperti al pubblico transito,è v i e t a t o far circolare cani od altri animali se non assi-c u r a t i al guin7aglio e mun i t i di idonea museruola. T canida guardia , dovranno essere tenuti in modo da non aggredi-re e acrdere chicchessia.II proprietario dell 'animale risponderà di omessa custodiae malgoverno ai an imal i , ai sensi del l 'a r t .672 C . P . , anchequando ne a f f ida la custodia a persona inesperta o minore.

Art . ^2 - SUCIVC LFLLF CAT/IPANF.

Il ruono delle campane è proibito ad un 'o ra dopo il tra.-nonto del sole e f ino alle ore C6 ,CC del giorno successivo,e, ci ecce7ior e di r i co r renze parti colar i e di riti funebri .

Art . 63 - ?ALF IA BALLO, CIMFMA F PITRCVI .

Le sale da ballo, le discoteche e i circhi equestri , il c_inemt j e i ritrovi d e v o n o essere at t ivati in m o d o tale che isuoi non possano essere percepiti a l i 'es terno e,qualora fossero gestiti a l l ' a v e r t o devono essere p reven t ivamen te auto-l i z z a t i , ol treché dal l 'Autor i tà dì P .P . , anche dal S indaco ,il quale può concedere la lor^, apertura solo quando ror re-chino dis turbo al v ic inato ,subordinandola a t e rmina te con-dì z i or i .

Art . 64 - r iVIFTC TI FUMARE NII LOCALI PUBBLICT.

F ' v i e t ^ t u fu .u - r e , o i sensi della le^e 11 .11 .197? na ^ r el 1 e e. r r ie de^l i o s p e d a l i ; nelle a u l e rie! le scu oleci oLr i oì -': i r e e t;rado ; ne^l i tu t o V P i coli di p ropr i e t àd e l l o ' M c i t o , dì erti pubblici e di privati concers ionar ini pub l l i c i s e rv i z i per trasporto col le t t ivo r ì i persene ;b l n e i local i c h i u s i che r i&ro a d i t i t i a pubblica r iun ione ,rei! e p-nle c h i a r e di spettacolo cir e-nato^raf ico o teatrale,rei le sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, relle r&lef~'i r i u n i o n e delle accademie , rei nure i , nelle bibl iotechee n r l l p i - o l e d i l e i t u r t i ape r t e a l pu l l l i cc , nel le pinacote-che e nelle gallerie d 'a r te puttliche o aperte al putblico.

Art. 65 - OBBLIGHI m COKIDTTOFI ni LOCALI.

Coloro cui spetta per le^ge, regolamento o disposizioni àiautorità assicurare l 'ordine all ' interno dei locali incicati al precedente articolo lettere a) e b ) , nonchr i condu_ttori nei locali di cui alla lettera b) di tale articolo,d e b b o n o curare 1'orservan^a oel divieto esponendo, in posi7ione visibile, cartelli riproducenti la nor;na c^n l'indi-caz ione della san 7ione comminata per i trasgressori.

Art . 66 - F F I N Z I C K F PALL'OSSFPVANZA PFL PIVIFTC NFI LOCALIPUBBLICI.

Il cor ru t tore di uno dei locali sopraindicati alla letteraI ) , può ottenere l'epenz.ione dall'osservanza del divietodisposto ove installi un impianto di condiz ionamento dellaaria o un impianto di ventilazione rispettivamente corri-spondent i alle caratteristiche di d e f i n i z i o n e e classificazi or e d e t e r m i n a t e da 11 'Fnte naz iona le i taliano di unifica-zione (UM ) .A tal 1 ine deve essere presentata al Sindaco appetita domarda corredata del precetto del l* impianto di e or diz.ionamentoe or t en en t e le cara tteristi che t e cn i eh e di f un z i on a:n en t o edi in etàllazione.L ' e senz ione dall 'osservanza del d iv ie to di fumare è auto-rizzata ua^li orfani competenti su conforme parere degliorgani san ittìri.

Art. 67 - rROVVFriMFNTI A CARICO l'I CONDUTTORI TI IMPIANTINON FUNZIONANTI.

F e r . n e le sanzioni pecuniar ie p rev i s te a al la le^e, l 'auto-ri le ci pul blira E i cure?, za pur adottare le .ni su re ci cuiali 'art i r u l o 1 < C del re^ola.-uer to pei l f es-ec.uz.ior e C. el t e r tuu r i f C celle le^ j i ci };ubt lira sicurezza 1 e" L"iu;;ro 1931, r.77 3 , ;-. j-pr e \ a to e or re t j io d e c r e t o 6 '.ia^^i o 194 C r - . r 35 ,i:e i casi :

a ì o h e ri cort T 'avversa alle no i . ne prescr i t te per assicura-r e 1 ' o P s e r v o n z M nel d i v i e t o ;

\ che ; •" ! i i . i i .U.rl i e. i c o n d i z i o n a m e n t o r or f i aro f un -7 i ora n-l i o r or r i t i r , o coro o iti ir mar i era i e: or ea o non r iar op pr l e t t a m e n t e e i i ir i enti .

Art . W- - SAIs7ICM.

I trasgressori alle norme sul d i v i e t o ci fumare sono sog-getti alla sanzione amministrat iva del pagamente di unasomii.s da mi l ì e l i r e a lire dieci. ni la .Le p e r s o n e m;jli t i tolari , condut tor i , gerenti dei locali chenon cu rano l ' o s se rvanza del le nonne sono soggette al paga-m e n t o 01 una somma et* l ire ventimila a l i re centotnila; taleso. runa v iene aumenta ta della metà nelle ipotesi pi eviste dalla legge.

Ar t . 69 - NFGG7I PER LA V F M I T A li APPARECCHI R A D I O , TFLE-V I ? C R I f GIRAIISCHI I

Kei ne^'07i per la v e n d i t a di apparecchi radio , televisori ,g i r ac iFc l i i e t imi li , tali apparecchi pò t l'anno essere f a t t if u n 7 i o n a r e a l l ' i r t e rno nelle seguenti ore:a)al ina t t i ro dopo le ore 8 e f ino alle ore 13;t )a l pu;ne rigiri o óopo le ore 17 e non oltre le ore 20.Il f u o n o de^l i apparecchi dov r à , per?), essere se:;ipre a bas-PO v o l u m e , in m o d o oa non aieturtare i passanti e £li ali-tant i v i e in i .

CAPO VI

1SORKF FI EICURIÌ^7A NFGLI ABITATI

Art. 70 - SOSTAK7F LIQUIII ESPLOSIVI, IISFIAr/MABIT.I ECOMBUSTIBILI .

Le a7 ien t ìe che esercitano la p r o d u z i o n e , la t rasformazione,il D e p o s i t o , la u t i l izzaz ione e la vendi ta ai sostanze e li-a u i d i esplosivi, inf iammati l i e combust ibi l i , d e v o n o sotto-s tare alle d iepcs iz ioni delle R . E . L . 2 novembre 1933 n .1741e l ' e la t ivo regola uert o di esecuzione approvato e or fi. I. 20luglio 1934 n • 1303» nonché alle norme tecniche di sicurez-za approvata con decreto Ministeriale 31 luglio 1934» co al-le norme e ^n tenute nel Regolamento per l' esecuzione delleleggi di P.S. 6 maggio 1940 r. .635 ed ogni altra disposiz ioneir materia .Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita dicombust ib i l i sono tenuti a provvedersi di licenza e muni t idel c e r t i i i c a t o c i prevenzione incendi dei VV. FF . .

Agli effetti del presente articolo sono considerati combu-stitili,oltre a quelli propriamente detti,quali la legna daarcere ed i cartori,arche il legname di opera, fieno,paglia,carta, cartoni, cotone, canapa, liro, sparto, iuta, fili ve-getali ir Cenere, sughero,tessuti, materiale da imballaggio,zolfo,caucciù,gomme elastiche,pastiche e derivati.La licenza potrei essere negata,quando dagli accertamentidell'Ufficio Tecnico comunale, non dovessero risultare suf-ficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cuile eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimentodei locali non fossero attuate.^e il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente,itrasgressori saranno puniti a nonna del presente regolamento

Art. 71 - REQUISITI III LEPO^ITI E m LOCALI TI VESTITA TICOMBUSTI ET LI.

Ai sensi della legge 28.3.1962 n.169, i depositi ed i luo-ghi di vendita di combustibili soli,liquidi o gassosi devo-no essere a piano terreno,con ingresso dalla pubblica via0 dal cortile.Fi rorma i depositi e magazzini di capienza superiore ai10CC me. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.Per- i depositi e magazzini di minore entità è consentital'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i localiriano provvisti di fitta rete metallica alle finestre ecoperti da volta reale, con pareti e soffitta di struttureincombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficacirivestimenti.Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione ecor la gabbia delle scale devono essere convenientementecoperte.Gli stessi devono essere ir. possesso e ci certificato pre-venzioni incendi dei VV.FP..

Art. 72 - LFTFN7ICNF LI COMBUSTIBILI IE CASF LI ABITAZIONECI ALTRI FLIFICI.

T,ci sotterranei di cape di abitazione è concessa la solacietenzione di combustibili strettamente necessari per ilrircslóf-uner to del fabbricato e per gli usi domestici degliinquilini e non più di un recipiente di i-i serva di gas.F ' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballag-gio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunquegenere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelleouali sono ricavate canne fumarie.Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pul_blici cevono essere munite di serramenti a vetri e di reti-colati in ferro a maglia fitta,così da impedire il gettito01 incentivi inf i anima bili . r^ei solai sono vietati depositi

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GÌ combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di fa-cile e ombu E t i or. e.Nelle fabbie di reale,nei corridoi e ballatoi di disimpegnodi abitazioni non si possono depositare materiali facilmen-te combustiteli, materiali da imballaggio, casse o altri in£omlri che ostacolino il passaggio alle persene.

Ari. 73 - ACCATASTATILO TI UGNA I II AETRC MATERIALEINFIAMMABILE NEI CORTILI.

E ' v ietato accatastare o tenere accatastate allo scopertonei cortili circondati da fabbricati da più di due lati,le^na, paglia e qualsia si altra materia di facile accensione, e e non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindarò riterrà di uover prescrivere.

Art. 74 - Autorimesse.

Le au to r imesse , eia. pubbliche che private, oovranno esser-\ r e le d i p p c s i r i ori c i cui alle r. or ne t ecn i che r! i s icure?7fn a p n r u \ te c<,r fecret o ""i ri r\ ria le 31 .7 • 1 33't ; le autui i 77a: L U I i rur.o ru ' I u j . .u i L e a l l a \ r l L^.r ?a c.el C u . . i a r r u ne l cor-J J L prò v i ro la le e t L \i li del l u u c o pei1 ou^r to i i ut-reti lu].r e\e i rcene , i .

^ r t . 1^ - l ' ^C TI I T A L I A LIEI-I, 'A.

T ' ' . : - ; ' ; > l i . t i . . .ucr t e \ i e t ; . t ^ :t ) 1 ' u r o i" j i it. L.I e 1 i i e i1 e jje r ~\^. r i o e] et. e. i 1 u f ' > i p n i £rar ar-che re ir l u c a n i a peri i ;11 r i r c b l d n r e IÉJ cera na tu ra l e e a i t i f ic ióle , r^-er i alment e rein . . l iscele C 1 in n c n u a r &£ ia, sopit i i ia r j i i i i a 111 ei 'ft e f , c^la re ;tei le i i s f£ lò a i n e r i t o dovrà essere f a t t e a bayi ornar ia con acquacalciti ;c ) f u r n i r e G Ì alcool,petroli e ben/ ine le lampade e i fornelli m e n t e sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art . 76 - A C C t N S I C h B II PGLVFM, I.IQUIII INFIAMMABILI EFUOCHI AhllIIClALI.

N e l 1 fa..itilo del l 'abi ta to nessuno può, een78 speciale auto-r i^7c .z ione , accendere polveri o l iquidi infiammabili , fuo-chi a r t i f i c i a l i , f a lò e simili o f a r e spari in qualsiasim o d o o con qualunque arma.Pei' tali a t t iv i tà t. richiesta al 'aut ori 7.237 i ori e del Sindaco,il quale de t te rà le norme atte a prevenire incendi od altriincidenti .I ' pur-e v ie ta to Dettare in qualsia si luogo di pubblico pas-rci££Ìo, f i ammi fe r i oa altii oggetti accesi.

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Art. 77 - T C N F .

Sa lvo quar to si d i spone dal T . U . delle le£gi di P.S. e dalre la t ivo r ego l&men to di cui al R. T. 6 maggio 19 40 n .635, èprò it ito praticare mine senza avere ottenuta la prescrittaautcr i zza zi or e uel Sindaco.

Art. 76 - SEGNALAZIOM I FFFSTAZIONI IN CASO E'INCIMIO.

Nel capo di incend i , gli abitart i del locale incerd ia to o ipiù v i c i n i o ogni altra persona che si accorda del l u o c u sono tenuti a carne immediata conomunicazione al corpo di guaroia dei Vigili del luocc, o in mancanza, alle autori tà dipolizia o comunal i locali.Tutti i cittadini del luogo oell ' incenuio sono tenuti, ar ichi està dell ' autor i tà ad adoperarsi per la es t inzionec o a d i u v a n d o i vigil i del iuoco.La oirezione uel servizio di estinzione degli incendi epet-ta u n i c a . n e n t e al Comandante dei Vigil i del luce e o chi nefa le veci e tu t t i coloro che collaborano devono sot tostarealle disposizioni di costui.F ' olbligo di ognuno di mettere a disposici or e del l 'Autor i tàche airi gè l 'opera di spegnimento tutti gli utensili chepossano cont r ibui re a l l 'es t inzione celi ' in cenci o, salvo ild i r i t t i ; a conseguire da chi di ragione il r i s&rci inento cieldanno che ^li utensili dovessero patire.I Vigi l i del P u o c o e gli agenti della fcrza pulblica poseo-n o , e TI * o c c c r r e n z a , irtrodursi nelle case o accedere ai tet-ti vicini con l i utensili impiegati per Iti estinzione ed ir i spe t t iv i proprie tar i ed inquil ini sono obbligati a permet-t e r l u , c o n s e n t e n d o arche l 'uso dei loro pozzi e fon tane .

Art . 79 - ACCENSIONE PI FUOCHI.

F * v ie ta to di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stop-pie prima del 15 agosto e ari una distanza minore di centom e t r i da l l e case, dagli e d i f i c i , da i l o s c h i , dalle pianta-c ioni , da l le s iepi , dai mucchi di b iada , di paglia, di fo-rag^iu e dò qualr-'iasi altro deposito di materie infiammabi-li o co inbus t i t ì l e . Anche quando t: stato acceso il iuoco nelte npo e n e i mod o ed alla di stanza su indica ta , devono esseresdot ta te le cautele necessarie a di festa delle proprietà al-t r u i , e chi ha acceso i fuochi deve assistere di persona ecol n u m e r o occorrente di persene f ino a quando il fuoco noneia spento.Salvo che il f a t t e non costituisca più grave reato ai sensidegli artt. 4?3 e 449 C.P. , i trasgressori saranno puniti anorma del presente regolamento.Ta da ta del 15 agosto potrà essere derogata con ordinariadel ^indaco.

Art . 80 - AMMALI PERICOLOSI.

T u t t i gli animali che cost i tuiscono pericolo per l ' incolu-:nità dei c i t t ad in i non potranno essere in t rodo t t i nel cen-tro ur tano re non trasportati su idonei veicoli e con que_lle p recauz ion i per le quali ria impedita la fuga ed ognipericolo di oar.no alle persone e seguendo l ' i t inerar io piùb r e v e per l 'aggiungere i luoghi di des t inazione .I cani di qua lunque razza o taglia non possono circolareed essei e ir trooot ti in luoghi aperti al pubblico sen za essere mur i t i d i museruola a paniere e di un collare portantela prescri t ta medaglia consegnata dal Comune agli interes-sati d ie t ro il pagamento della relativa tassa.I cani di alta taglia in genere, specie i bullcogs, i dane-si , i lupi ec a l t r i cii razza mastira aevono , ino l t r e , e s se r et enu t i a guinzaglio. Povrarro, a l t resì , essere tenuti aguinzagl io e non potranno ;nai essere abbandonati quei caniche abbiano l ' ab i t uc ine di incutere spavento o dare mole-stia alle persone. I cani circolarti senza museruola o senza il collare che non siano corvenientenente custodi t i sa-ranno accu lappia t i e tenuti nel canile comunale in sequestroper tre g io rn i , tra e. e or si i quali, previa comunicazionescr i t ta ai propri e ta r i se ident i f ica t i e ove non siaro re-c l ama t i dagli stessi, potranno essere eliminati secondo lei s t ruz ion i del Veter inar io .Sono a carico del proprietario reclamante tu t te le spesedel man t en imen to oltre il pagamento dell 'ammenda.Anche i can i , cus tod i t i rei cortili delle abi tazioni devo-no essere m u n i t i di collare e di piastrina per ovv ie ragio-ni di control lo da parte delle autorità comunali .Gli animali feroci come tigri,Icori eoe . , dovranno esseret raspor ta t i ir. solide gabbie chiuse ria o^r, i lato in :nod u dae v i t a l e che p u s . i u ^ r o L J f e n d e i e i passant i anche sol tanto conle z.-j . . jpe e /lì art igl i . Tali p r e c a u z i o n i sono neces sa r i ai- r c i : e :-e r i 1 r a 11. a d'i an imal i < i o au , . ies Lici , t i . f ' co aure, uè\ i e U i t ( t e n e r e i M i e t e t t i a r i m e l i l eda t i davanti a l le a l i -t b / ' n . r - i , i f . e < i e G u a n t o s t r i o } rorpn c i f r i t i n e l l a pubb l i ca via.

A r t . M - STRUMFNTI M TAGLIO.

T ' v ie ta t t j a t t r a v e r s a r e 1 uo^hi & ti tal i con f a l c i , scuri , colte 11 i od altri strumenti da taglio nor oppor tunamente smont a t i e pro te t t i al lo scopo di impedi re il pericolo dì dann iai passar ti .

Art . 62 - TRASPCBTO LI OGGFTTI IKCCMCI'I O PEPI GOLOSI.

II t raspor to di vetri eccedert i la lunghezza u i ora. 50 devee l f e t t u a r s i i r o p p u r t u r i telai che ne f ror teggiano gli e s t r e.ai .

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II trasporto di ferri acuminati non può effettuarci seali» eetremità non ciano stati collocati gli opportuniripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi de-ve, in ogni caso, effettuarci previa adozione delle op-portune cautele onde evitare danni alle pereone.

Art. 83 - TRASPORTO DI ACQUA GASSATA E DI SELTZ.

I veicoli di trasporto di contenitori di bottiglie conacque gassate e simili, devono essere muniti di idoneaprotezione per impedire danni da scoppi o rotture perqualsiasi motivo degli stessi.

Art. 84 - SCALPELLAMELO IN VIE O PIAZZE.

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico,devono provvedere al collocamento di reti metalliche odi altro riparo atto ad impedire che le schegge offenda-no i passanti.Le etesse cautele devono usarsi per i laboratori di ta-glia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se apertiverso luoghi di passaggio.

Art. 85 - MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEICANALI DI GRONDA NEGLI EDIPICI.

I tetti, i cornicioni, i funaioli, le balconate, i ter-razzi e simili dovranno essere mantenuti in buono statoe convenientemente assicurati in guisa da evitare qual-eiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materialequalsiasi.E* fatto obbligo ai proprietari di edifici di impediregocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali digronda su suolo pubblico.L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ri-tenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.In caso di non ottemperanza alle prescrizioni,i lavoripotranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle sspece.Gli scarichi delle gronde devono essere poeati a terrae non possono essere sospesi nel vuoto.Le canne fumarie devono e«s«re prolungate per almeno unmetro al di sopra del tetto o terrazza dei fabbricativicini.

Art. 86 - MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO.

Qualunque guasto o rottura, che si verifìchi sul pavi-mento o griglie o telai dei portici o inarciapìedi di

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proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passag-gio , deve essere prontamente riparato a cura e spese delproprietario il quale, deve comunque segnalare il guastoali'Autorità comunale.Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, bo-tole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 87 - SEGNALAZIONE E RIPARAZIONI DI OPERE IN COSTRUZIONE

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed ilriattamento e la demolizione di edifici o simili, dovrannoosservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edili-zia rilasciata.Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'op^ra e durante la notte si terrà acctso ed affisso uno opiù lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno esserecostruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il pontedi lavoro sarà cinto in modo da impedire ch« possa cader»materiale qualciasi.Dovranno inoltre essere osservate le particolari prtscri-zioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 88 - MATERIALE DI DEMOLIZIONE,

E1 proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luo-ghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'internodelle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 89 - RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI.

I pozzi, le cisterne t simili devono aver» 1« bocche « 1«sponde munite di parapetto con sportello ordinariamentechiuso «d altri ripari atti e capaci di impedire che vicadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

Art. 90 - IMPALCATURE PER FESTE, FIERE E COMPETIZIONISPORTIVE.

Le impalcature, i recinti e simili che si costruisconoin occasione di feste, fiere, competizioni sportive edaltro destinati a ricever* spettatori, ciano eretti insuolo pubblico o privato, devpno essere prima dell'usoautorizzati e collaudati dalle autorità comunali e dipubblica sicurezza.

Art. 91 - ILLUMINAZIONE DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLIANDITI.

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati • di qual_

siasi edificio privato e tutte le località private di li-bero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno esere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Overon siano illuminati dovranno essere chiusi al calar delsole.

Art. 92 - VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO - NORME PERI PASSEGGERI E PER IL PERSONALE DI SERVIZIO.

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico evietato:l)di fumare nelle vetture;2)salire e scendere quando la vettura è in mcto;3)salire e scendere da parte diversa da quella prescritta

ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;4)salire quando la vettura sia segnalata completa;5)parlare al manovratore o distrarre comunque il personale

dalle sue mansioni ;6)insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere

parti della vettura;7)occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trat-

tenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esternedelle vetture;

8)sputftre all'interno dell* vetture;9)portare oggetti che per natura, forma o volume possano

riuscire molesti o pericolosi, sudici che possano imbrattare i viaggiatori; ~~

10)essere in stato di ubriachezza essere sudici o vestiti inmodo indecente avere segni evidenti di malattie che destano ribrezzo o disgusto;

1l)cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo distur-bare;

I2)portare cani o altri animali;13)distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od

al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vende-re oggetti a scopo di beneficienza senza permesso dellaAutorità comunale, chiedere elemosina.

Il perdonale di servizio sugli, autobus deve:1 ):nantenerpi vigile e pronto nel disimpegno delle partico-

lari incombenze del servizio e rispettare le disposizioniemanate dalla Direzione ;

2)osservare e f*r osservare le norme stabilite per i pas-seggeri;

3)tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

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CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

A r t . 93 - Licenza per il commercio di vendita al pubblico.

Chiunque intende esercitare il commercio di qualeàasi mer-cé all'ingrosso o al minuto, deve munirsi della specialelicenza prescritta dalla legge 11 giugno 1971 n. 426 e dalRegolamento di cui al D.M. 14 gennaio 1972, modif icato conr.M. 28 aprile 1976.E * vietato vendere generi non compresi nell'autorizzazionerilasciata.La licenza di commercio deve essere esposta in modo benvisibile nel locale pubblico.La materia è disciplinata dalle norme sopra indicate.

Art. 94 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEI PREZZI.

E 1 fa t to obbligo di esposizione del cartellino dei prezziper i generi di largo e generale consumo (art. 36 dellalegge 11 giugno 1971 n. 426).Per tutti gli altri esercizi è previsto l'obbligo di indi-care il prezzo della mercé esposta in vendita in modo chiaro e ben visibile (srt. 55 - 56 del D.M. 14 gennaio 1972modif ica to con l'art. 39 del D.M. 28 aprile 1976).

Art. 95 - ORARI DEGLI ESERCIZI.

Gli orari degli esercizi di commercio, compresi i distri-butori di carburanti, sono stabiliti con ordinanza del Sin-daco, Per gli esercizi pubblici l'orario è fissato dalleAutorità di P.S.Le infrazioni all'orario di apertura e chiusura degli eser-cizi commerciali e la mancata osservanza alla chiusura in-frapettimanale sono punite con le sanzioni previste dallaleggi 1.6.1971 n. 425 e 28.7.1971 n.558 e L.R. 16.5.1977,n.30.Gli esercenti attività di commercio hanno l'obbligo di te-nere accesa una luce alla porta principale dell'eserciziopubblico, dall'inbrunire alla chiusura, ai sensi dell'art.185 del Regolamento T.U.L.P.S. .

Art. 96 - SERVIZIO TI CAFFETTERIA PUBBLICI ESERCIZI.

Le tazzine usate per caffè e cappuccini e simili dovrannopreventivamente essere sterilizzte mediante immersione inacqua bollente in appositi contenitori collegati alla tu-bazione del vapore emesso dalla macchina di preparazionedel caffè , o mediante idonei sterilizzatori.

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Art. 97 - PESATURA DELLE MERCI.

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto della tara,usando bilance conformi all'art.2 della L. 441/1981 e raisure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla lu-ce ed alla vista del compratore ai sensi dell'art.2 dellalegge 441/1981. I pesi e le misure adoperati dagli eaercenti debbono essere muniti del bollo di verificazione delloufficio metrico ed i cittadini possono fare anche gli op-portuni controlli.Quando le derrate debbono essere avvolte, debbono usarsiinvolucri igienici secondo le prescrizioni di cui al seguente articolo.In questo caso dovrà essere impegnato un solo foglio di mi-sura proporzionale al volume della mercé e di peso non su-periore ad u n grammo per ogni decimetro quadrato.Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art.515 C.P. ai trasgressori si applicano le sanzioni previstedella legge 441/1981.

Art. 98 - DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbo-no osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi desti-nati a venire a contatto con gli alimenti di cui al E.M.21 marzo 1973 e successive variazioni e modifiche.

Art. 99 - VENDITA E SCORTA DELLE MERCI.

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle mercie delle derrate anche se richiesti in misura minima, nérifutare la vendita per accaparramento ed occultamento deiprodotti. I rivenditori devono con stant enaent e essere muni-ti, fpecie se trattasi di generi alimentari di sufficientiquantitativi di mercé e tali da corrispondere alle normalirichieste del pubblico.

Art. 100 - TRASPORTO E VENDITA DEL PANE.

La panificazione è disciplinata dalla legge 31 marzo 1956n. 1002 e dalla legge 4 luglio 1967 n. 58 e successive mo-difiche e integrazioni.Il trasporto del pane deve avvenire con automezzi igienica-mente perfetti e muniti di autorizzazione sanitaria,ai sen-si dell'art. 44 D.P.R. 26.3.1980 n. 327.Il pane posto in vendita negli esercizi commerciali, deveessere custodito in appositi contenitori difesi da polveree mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione ela scelta da parte degli acquirenti.

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II pare deve essere verduto a peso retto ed al prezzo fis-sato dalla Commissione provinciale prezzi.La qualità ed il prezzo del pare, posto in vendita, deverisultare da appositi cartellini posti nei vari scompartied essere in modo ben visibile al pubblico.

Art. 101 - MERCÉ VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI.SURROGATI.

Gli esercenti che vendono mercé di qualsiasi genere, con-fezionata in pacchi o contenitori chiusi hanno l'obbligodi indicare ir modo ber visibile, sopra ogni pacco o con-tenitore, il peso retto della mercé che esso contiene, laqualità, il nome commerciale e il prezzo.I generi alimentari prepareti con surrogati, devono, chia-ramente indicarne la composizione e la percentuale di sur-rogato che cortengono a mezzo di apposita etichettatura,nonché la data di corfazionamento e di consumo,

Art. 102 - ESALAZIONI PI MEPCE.

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devoro a-dottare idonee ed efficaci misure perché vergano attenuatemediante immersione nell'acqua, e rinrovazione frequentedi e?sa, nonché l'eventuale Curi servazione delle merci suddette ir speciali contenitori.

Art. 103 - TABELLA PEF LA VENDITA DELLE CARNI.

Le macellerie debbono indicare chiaramente nella insegnae nelle tabelle gli animali di cui soro autorizzati allariverdita delle carni, sia fuori che dentro l'esercizio.Nel caso di spacci promiscui, la carne fresca deve essereben distinta dalla carne congelata e portare comunque uncartelle con la dicitura "FRESCA" ovvero "CONGELATA".Nell'interno dei negozi deve essere affissa e ben visibi-le una tabella che indichi a caratteri ben leggibili laspecie e i prezzi di vendita dei singoli tagli di carne.Nel caso di vendita promiscua di volatili o comunque ani-mali da cortile, la crne dovrà essere opportunamente sepa-rata, con appositi vetri divisori.

Art. 104 - TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE.

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta reipropri regozi, ir modo ben visibile oltre ai cartelliriirdicarti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo dìcombustibile anche una tabella con la indizione di tuttele varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 105 - REQUISITI TEI LOCALI LI VENDITA.

Il commercio ir negozio deve essere esercitato in localiriconosciuti tecnicamente e igienicamente idonei.L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro,sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte casoper caso in relazione al genere del commercio che vi sieffettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti igeneri contemplati nelle tabelle merceologiche,

Art, 106 - APERTURA O TRASFERIMENTO DI ESERCIZI COMMERCIALI

II Sindaco potrà sempre proibire l'apertura od il traslocodi esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai pianidi sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, per ogni ragione di pubblico interesse e per ogni fa-coltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamentia norma della L. 11.6.1971 n. 420, del D.M. 14.1.1972 eL.M. 28.4.1976 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 107 - USO DI CONTRASSEGNI LEL COMUNE.

E' vietato ueare lo stemma del Comune e la denominazionedi uffici e servizi comunali per contraddistinguere eser-cizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi ge-nere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

CAPO Vili

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 1C8 - ESERCIZIO BEL COMMERCIO AMBULANTE.

Il commercio ambulante è disciplinato dalla legge 19.5-1976n. 398.L'esercizio del commercio ambulante è subordinato all'iscrizione in una speciale sezione del registro previsto dallalegge 11.6.1971 n. 426 ed al possesso di una speciale aut£rizzazione rilasciata dal Sindaco.Gli agricoltori, artigiani ecc., che intendono avvalersidi speciali agevolazioni per ottenere la concessione dellaautorizzazione previeta, dovranno produrre un documentodimostrativo della loro qualità di produttori del luogo incui avviene avviene le produzione e della entità dellastessa, ai sensi della L. 9.2.1963 n. 59.Gli esercenti il commercio ambulante, mediante autoveicoli,devono effettuare la vendita itinerante, soffermandosi soloper quindici minuti e comunque il tempo strettamente neces-sario per servire eventuali clienti.

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E' comunque vietato posteggiare i mezzi usati per la vendi-ta, in modo che arrechino intralcio o pericolo per la cir-colazione stradale, o per i pedoni , ai sensi degli artt. 4e 115 del c . d . E . .

Art. 109 - PREAVVISO EI CESSAZIONE DI SERVIZIO.

Ove non previsto da particolari disposizioni di legge, iltitolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intendecessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Au-torità comunale almeno 15 giorni prima della cessazione,

Art. 110 - TRASPCFTO PELLE MEPCI CESTINATE AI LUOGHI PIVSìPITA.

I venditori ambulanti nel trasportare la mercé o nell'at-traversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici invui è vietata la vendita dovranno tenere le merci copertee non esercitare la vendita.

Art. 111 - REQUISITI PEI CARRETTI, MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLIPELLA VFNPITA AMBULANTE.

I veicoli in genere per la vendita ambulante sono soggettia vigilanza de l l 'Uf f ic io di Sanità e di Igiene e devonoessere solidi ben verniciati, mantenuti in buone condizio-ni di solidi tà, net tezza e decenza e muniti della prescrittfa autorizzazione sanitaria.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

Art. 112 - ESERCIZIO PI MESTIERI AMBULANTI.

Ai sensi dell'art. 121 T.U.L.P.S., nessuno potrà esercita-re sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulantinel territorio del Comune senza prima aver ottenuta apposi-ta licenza dell 'Autorità comunale.E ' vietato l 'esercizio di mestieri ambulanti fuori dai luo-ghi appositamente destinati o individualmente assegnati.A chiunque eserciti mestieri ambulanti nei luoghi autoriz-zati è vietato di importunare i passanti con l 'offer ta dimerci o di servizi e di richiamare l 'attenzione con gridao schiamazzi.

Art. 113 - ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE.

Le guide, se r ich iedono di sostare nel luogo pubblico, inprossimità di muse i o edif ici monumentali debbono richied^

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re autorizzazione all'Autorità competente. Sulla aut.riz-nazione lor rilasciata verranno indicati quali siano imusei, i monumenti e le galleria che le guide sono autori?7,ate ad illustrare.Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loromansioni dovranno portare un bracciale con l'indicazione:"GUIDA AUTORIZZATA".

Art. 114 - VENDITORI PI GIORNALI.

I venditori di giornali a poste fisso non potranno esten-dere l 'esposizione dei giornali e sommari oltre i limitidel loro banco.Nelle località, ove ragioni di transito lo consentano edil proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consen-tirsi l'esposizione con bacheca a fil di muro.

Art. 115 - BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI.

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocarebaracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimentipopolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle areedi proprietà privata quando suno esposte alla vieta dellapubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pub-blica.Le baracche,gli spazi annessi e ogni altra simile costru-zione permessa temporaneamente, secondo le disposizionidegli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni i-gieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle chepotranno volta per volta essere stabilite dalla civica Araministrazione.II suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito elibero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 intorno al-lo spazio occupato.Ai concessioneri è vietato:a)attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;b)di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti

dai regolamenti locali o fissati nell 'autorizzazione.Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso ancheun diverso orario.

Art. 116 - DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER IMESTIERI AMBULANTI.

La durate della licenza sarà stabilita di volta in voltaal momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quello per l'appli-cazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed areepubbliche.

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Di regola, quando non sia altrimenti limitato per coloroche esercitano abitualmente il mestiere nel territorio delComune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfer-mata di anno in anno.Il Sindaco con l 'accordo, se del caso, dell'Autorità diP.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengono rei-teratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamen-ti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio delmestiere e non oeservino le diverse condizioni alle qualiil permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia cedu-to ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che eie derivi da motivi tempo-ranei di salute fatt i constatare mediante certificato medi-co da esibire all 'Ufficio di Polizia Municipale.Tutte le autorizzazioni previste d&l presente regolamentoche dovranno essere concesse dall'Autorità Comunale, saranno preventivamente sottoposte al parere del Comar do di Po-lizia Municipale.

CAPO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 117 - CORTEI FUNEBRI.

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliere o dall 'abitazione dell 'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l 'itinerario più brevesino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri perpoi procedere, r ispettando le eventuali particolari dispo-si7ioni dell 'Autorità, i divieti imposti, la segnaleticaetradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 118 - PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI.

Le processioni o altre manifestazioni religiose che preve-dono cortei di persene o di autoveicoli, dovranno seguiregli itinerari più brevi e preventivamente concordati conil Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune, salvo eventualideroghe. Le suddette devono essere preventivamente autori7zate dalla Questura.

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CAPO XI

PENALITÀ'

Art. 119 - ACCERTAMENTI EELLE CONTRAVVENZIONI ED AMMENDE.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento soroaccertate degli Ufficiali od Agenti di P.G. e più partico-larmente dagli Agenti di Polizia Municipale.Ouando il reato è previsto dal codice penale non è ammessa1& sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fossegenericamente indicata in calce all 'articolo che tratta lainfrazione rilevata ed è obbligatorio il rapporto alla Ma-gistratura ai sensi dell 'art . 2 del e.p.p..Quando il reato non è previsto dal codice penale, le traeegressioni sono punite con la sanzione amministrativa se-cundo le nonne di cui agli artt. 106 e 109 del T.U. 3 mar-zo 1934 n. 383, modificato dalla legge 9 giugno 1947 n.530e successive modif iche ed integrazioni.

Art . 120 - RIMESSA IN PRISTINO EE ESECUZIONE H UFFICIO.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco puòordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorro-no gli estremi di cui all'art. 69 dell 'Ordinamento Ammini-strativo degli F E . L L . , l 'esecuzione di Uf f i c io a spese de-gli interessati.

Art. 121 - INFSECUZIONF DI ORDINANZA.

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emarate dal Sindaco a nonna dell*, legge comunale e provinciale,pelvi i casi previsti dall 'art. 650 del codice penale o daaltre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito anoma del presente regolamento.

Art. 122 - OBLAZIONE CONTESTUALE.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regola-mento nei casi in cui la conciliazione r ammessa, possonoessere conciliate all'atto della contestazione alla perso-na del contravventore mediante versamento all'Agente ope-rante, sempre che dal fat to contravvenzionale non sia de-rivato danno a terzi o al Comune.lì tale versamento l 'Agente rilascerà ricevuta al contrav-ventore indicando anche nella matrice, le generalità delcontravventore e il titolo della contravvenzione.

Art. 123 - OBLAZIONE IN SEDE AMMINISTRATIVA.

Nel caso in cui non abbia avuto l'uogo l 'oblazione a ter-

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mini dell'articolo precedente e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi, aisensi della legge 689/1981 può effettuare il pagamento en-tro 60 giorni.Se la contravvenzione non è stata contestata personalmenteil vertale di accertamento è notificato al trasgressoreentro 90 giorni con l'avvertenza che egli può effettuareil pagamento entro 60 giorni dalla notificazione, pressol'Ufficio appositamente delegato.L'interessato potrà far pervenire , entro trenta giornidalla notif icazione, scritti difensivi o chiedere di es-sere sentito dall'Autorità competente (art.18 LEGGE 24novembre 1981 n. 689).

Art. 124 - RISARCIMENTO TANNI.

Nel caso che il fatto cuntravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l 'Autorità comunale può subordinare l'accet-tazione dell'oblazione alla condizione che il contravven-tore elimini f in un termine da prefiggersi, le conseguen-ze della trasgression* e l-o stato di fatte che la costituisce

Art. 125 - ATTI TI ACCERTAMENTO.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle di-sposizioni per la cui violazione è prevista la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma di denero, pos-sono, ai senfi dell'art. 13 legge 24.11.1981 n. 689,perl 'accer tamento delle violazioni di rispettiva competenza,assumere informazioni e procedere a ispezioni di case diluoghi diversi dalla privata DIMORA a rilievi segnaleticidescrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione te-cnica. Possano altresì procedere al SEQUESTRO CAUTELAREdelle e se che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei medi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla Polizia Giudizia-ria.E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di ac-certamento previsti dalle leggi vigenti.

Ar t . 126 - PROCEDIMENTO I N G I U N T I V O .

Ai sensi della legge 689 del 24 .11 .19£t , qualora il c-n-travventore non abbia effettuato il pagamento entro 60giorni dalla notificazione o e .^ tentaz ione , sarà emessaordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà far seguito,in caso di mancato pagaaento, la procedura coattiva.Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somme fissata dal Sindacoa titolo di oblazione.

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- CAPO XII

ESPOSIZIONI TRANSITOPIF

Art. 127 - FNTFATA IN VIGORE PFL FFGOLAMFNTC.

Le norme del presente regolamento, approvate dal cunpetente organo di controllo, entrerà in vigore dopo la sua ri-pubtlicazione per quindici giorni ai sensi dell'art. 197del l 'Ordinamento Amministrativo degli FF. LL. .

INDICE

CAPO I - DISPOSI7IONI GENERALI

Art . 1 Disciplina della Polizia urbanaAr t . 2 Vigilanza per l 'applicazione delle norme di polizia

urbanaArt. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e

conceseioni previste dal presente regolamento

CAPO TI - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLOPUBBLICO

Art. 4 Discarico delle acqueArt. 5 Occupazione di aree pubblicheArt. 6 Rinnovazione delle concessioniArt. 7 Sospensione e revoca delle concessioniArt. 8 Esazione della tassa di occupazione di aree pubblicheArt. 9 Modalità per il carico e lo scarico delle merciArt.10 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali

sull'area pubbliceArt.11 Installazione di tende solariArt.12 Insegne, vetrine e pubblicità luminosaArt.13 Esposizione di ;nerci e derrate ali'esteiiio dei negoziArt. 14 Fiere e .-ricreatiArt.15 Commercio ambulanteArt.16 Mercati di gente d'affariArt.17 Proiezioni,audizioni e spettacoli su aree pubblicheArt.18 Installazioni di chioschi ed edicoleArt.19 Divieto di giochi sul suolo pubblicoArt.20 Scavi e collocamento di conduttureArt.21 Apposizione dei numeri civici e dei cartelli

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art.22 Disposizioni di carattere generaleArt.23 Abbandono di rifiuti specialiArt.24 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree

pubblicheArt.25 Disposizioni per i commercianti ambulantiArt.26 Pulizia dei portici,dei cortili e delle scaleArt.27 Disposizioni riguardanti i negozi e le bottegheArt.28 Trasporto di materiale di facile dispersioneArt.29 Sgombro della neveArt.30 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed

autoveicoli su aree pubblicheArt,31 Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed

industriale in aree pubblicheArt.32 Disposizioni riguardanti gli animaliArt.33 Divieto di getto di opuscoli o fogliettiArt.34 Divieto di segatura e spaccatura della legna

II

CAPO IV - DECOflO DEI CINTRI ABITATI

Ari. 35 Manutenzione degli edificiArt. 36 Collocamento di cartelli ed iscrizioniArt. 37 Collocamento di targhe o lapidi commemorativeArt. 38 Ornamento esterno ai fabbricatiArt. 39 Tepositi in proprietà privataArt. 40 Lavatura di biancheria e panniArt. 41 Spolverauento di panni e tappetiArt. 42 Manifesti e scritteArt. 43 Decenza pubblica e personaleArt. 44 Maltrattamento di animali'Art. 45 Bestie nacellate e trasporto carneArt. 46 Pattumiere e recipienti con rifiutiArt. 47 Viali e giardini pubbliciArt. 4^ Vasche, fontane e abbeveratoiArt. 49 Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico inte-

resseArt. 50 Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo,al

decoro ed alla moralitàArt. 51 Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico

CAPO V - QUIFTE PUBBLICA

Art. 52 Esercizio dei mestieri, erti ed industriaArt. 53 Impianti di macchinariArt. 54 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o

inquinantiArt. 55 funzione nento di motoriArt. 56 Rumori in case di abitazioneArt. 57 Uso di strumenti eonoriArt. 58 carico, scarico e trasporto merci che causano rumoriArt. 59 Venditori e suonat ri ambulantiArt. 60 Schiamazzi, grida e canti - vigilanza sugli incapaciArt. 61 Detenzione di cani o altri animali che disturbino

la quiete pubblicaArt. 62 Suono delle campaneArt. 63 Sale da ballo, cinema e ritroviArt. 64 Tivietc di fumare nei locali pubbliciArt. 65 Obblighi dei conduttori dei localiArt. 66 Esenzione dall'osservanza del divieto nei locali

pubbliciArt. 67 Provvedimenti a carie- di conduttori di impianti

non funzionantiArt. 68 SanzioniArt. 69 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori

giradischi e simili

CAPO VI - NORME TI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 70 Sostanze liquide esploeive, infiammabili e combu-stibili

ITI

Art, 71 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dicombustibili

Art. 72 Intenzione di combustibili in case di abitazioneod altri edifici

Art. 73 Accatastamento di legna e di altro materiale in-fiammabile nei e rtili

Art. 74 AutorimesseArt. 75 Uso di fiamma liberaArt, 76 Accensione" di polveri, liquidi infiammabili e

fuochi artigicialiArt. 77 MineArt. 78 Segnalazioni e prestazioni in caso d'incendioArt. 79 Accensione di fuochiArt. 80 Animali pericolosiArt. 81 Strumenti da taglioArt. 82 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosiArt. 83 Trasporto di acqua gassate e di seltzArt. 84 Scalpellsmento in vie o piazzeArt. 85 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei cana-

li di gronda negli edificiArt. 86 Manutenzione di aree di pubblico transitoArt. 87 Segnalazione e riparazioni di opere in costruzioneArt. 88 Materiale di demolizioneArt. 89 Ripari ai pozzi, cisterne e similiArt. 90 Impalcature per feste, fiere e competizioni spor-

tiveArt. 91 Illuminatone dei portici, delle scale e degli

anditiArt. 92 Veicoli adibiti al servizio pubblico - norme per

i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIF PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 93 Licenza per il commercio di vendita al pubblicoArt. 94 Obbligo di esposizione dei prezziArt. 95 Orari degli eserciziArt. 96 Servizio di caffetteria pubblici eserciziArt. 97 Peeatura delle merciArt. 98 Pisciplina degli involucriArt. 99 Vendita e scorta delle merciArt.100 Trasporto e vendita del paneArt.101 Mercé venduta in pacchi o contenitori chiusi. Sur-

rogatiArt.102 Esalazioni di mercéArt.103 Tabella per la vendita delle carniArt.104 Tabella per la vendita del combustibileArt.105 Requisiti dei locali di venditaArt.106 Apertura o trasferimento di esercizi commercialiArt.107 Uso di contrassegni del Comune

IV

CAPO Vili - DISPOSIZIONI PFF IL COMMERCIO AMBULANTE

Ari.108 Esercizio del commercio ambulanteArt.109 Preavviso di cessazione di servizioAri.110 Trasporto delle merci destinate ai luoghi di venditaArt .111 Requisiti dei carretti, mote-veicoli e autoveicoli

della vendita ambulante

CAPO IX - DISPOSIZIONI PEF I MESTIERI AMBULANTI

Art.112 Esercizio ci mestieri ambulantiArt.113 Esercizio di guide pubblicheArt.11< Venditori di giornaliArt.115 Baracche per pubblici spettacoliArt. 116 Durata e revoca della licenza comunale per i mesti_e

ri ambulanti

CAPO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art.117 Cortei funebriArt.118 Processioni - manifestazioni

CAPO XI - PENALITÀ1

Art.119 Accertamenti delle contravvenzioni ed ammendeArt.120 dimessa in pristino ed esecuzione di ufficioArt.121 Inesecuzione di ordinanzaArt.122 Oblazione contestualeArt.123 Oblazione in eede amministrativaArt.124 Risarcimento danniArt.125 Atti di accertamentoArt.126 Procedimento ingiuntivo

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.127 Entrata in vigore del regolamento.