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COPIA COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA Provincia di Vicenza __________________________ Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). L’anno 2012, addì ventisette del mese di giugno alle ore 19.30 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1^ convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Sindaco Sig. LAGO VALERIO e con l'intervento del Segretario Comunale dott. ZAMPAGLIONE SANDRO Eseguito l'appello, risultano: Presenti Assenti 1 SARTORE TIZIANO X 2 LAGO VALERIO X 3 DAL MORO ANTONIO X 4 PELLANDA LUIGI X 5 STOCCO BRUNO X 6 VISENTIN GIAMPIETRO X 7 ZONTA GIUSEPPE X 8 ANDRIOLO STEFANO X 9 BASSO PIERLUIGI X 10 MIGLIORINI MIRKO X 11 POGGIANA MODESTO X 12 POLO GIANPIETRO X 13 SAVIO MARTINA X 14 ZANON MICHELE X 15 DALLA VIA COSTANTINA X 16 BASTIANON GIANPAOLO X REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267) Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal ............................................... al ................................................ IL RESPONSABILE DELEGATO Fto Pilotti Valerio 17 TOSO FABRIZIO X 18 LAGO MAURO X 19 TESSAROLLO ANTONIO X 20 GUZZI FRANCESCO X 21 CUCCAROLLO DANIELE X Sono presenti N. 16 Consiglieri e assenti N. 5 Consiglieri su N. 21 assegnati al Comune e N. 21 attualmente in carica. Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. Deliberazione N. 33

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COPIA

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA Provincia di Vicenza

__________________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L’anno 2012, addì ventisette del mese di giugno alle ore 19.30 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1^ convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Sindaco Sig. LAGO VALERIO e con l'intervento del Segretario Comunale dott. ZAMPAGLIONE SANDRO

Eseguito l'appello, risultano: Presenti Assenti

1 SARTORE TIZIANO X

2 LAGO VALERIO X

3 DAL MORO ANTONIO X

4 PELLANDA LUIGI X

5 STOCCO BRUNO X

6 VISENTIN GIAMPIETRO X

7 ZONTA GIUSEPPE X

8 ANDRIOLO STEFANO X

9 BASSO PIERLUIGI X

10 MIGLIORINI MIRKO X

11 POGGIANA MODESTO X

12 POLO GIANPIETRO X

13 SAVIO MARTINA X

14 ZANON MICHELE X

15 DALLA VIA COSTANTINA X

16 BASTIANON GIANPAOLO X

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267) Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal ............................................... al ................................................

IL RESPONSABILE DELEGATO Fto Pilotti Valerio

17 TOSO FABRIZIO X

18 LAGO MAURO X

19 TESSAROLLO ANTONIO X

20 GUZZI FRANCESCO X

21 CUCCAROLLO DANIELE X

Sono presenti N. 16 Consiglieri e assenti N. 5 Consiglieri su N. 21 assegnati al Comune e N. 21 attualmente in carica. Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Deliberazione N. 33

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; VISTO l’art. 4 del D.L. 2-3-2012, n. 16, così come convertito, con modifiche dalla L. 26-4-2012, n. 44; RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l’I.C.I.; CONFERMATO che i soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo; VERIFICATO che, sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall’art. 2 del D.Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo; PRESO ATTO che per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, viene applicata la fictio juris di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 504/92, che consente di considerare dette aree alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le utilizzano per lo svolgimento della propria attività, di cui all’art. 2135 del C.C., a titolo principale; CONSIDERATO, che la novellata norma ha previsto apposite agevolazioni, per gli imprenditori che conducono direttamente il terreno; RILEVATO altresì che, in ordine ai terreni agricoli, non risultano confermate le agevolazioni applicabili in materia di I.C.I, che consentivano di escludere dall’assoggettamento all’imposta i piccoli appezzamenti incolti o coltivati per uso personale, pertanto gli stessi ai fini IMU

sconteranno l’imposta; VISTO l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche l’abitazione principale e le sue pertinenze; PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un’aliquota ridotta e l’applicazione di una detrazione dell’ammontare di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; EVIDENZIATO inoltre che, l’ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non superiore a ventisei anni, “purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400; CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore ed il nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all’abitazione principale e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo; VISTO il rinvio all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l’applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall’articolo 6, comma 3-bis, del richiamato D.Lgs. 504/92, che disciplina il trattamento tributario dell’ ex casa coniugale, stabilendo però che il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è colui che risulta assegnatario della casa coniugale, individuando come titolo il diritto di abitazione; PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato; EVIDENZIATO altresì che il Comune può considerare abitazione principale il fabbricato posseduto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato;

VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all’ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, oltre ai commi 4 e 5 dello stesso articolo; EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l’I.C.I.; CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile; VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI Coefficiente moltiplicator

e Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici)

160

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 80 Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)

140

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 55 Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell’abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)

160

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)

140

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)

60

Banche, assicurazioni (categoria D/5) 80 Terreni agricoli condotti direttamente 110 Altri terreni agricoli 135

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l’aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile; PRESO ATTO che la base imponibile dei fabbricati storico-artistici e da quelli inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati è abbattuta del 50%; RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l’articolo 8,

comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l’articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l’applicazione di un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,3%; OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un’aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell’articolo 13 in parola, nella misura dello 0,4%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,2%; EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,1%; CONSIDERATA l’esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all’IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell’ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale; ATTESO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell’imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato; OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell’aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo quanto illustrato al precedente periodo; EVIDENZIATO altresì che l’art. 13 in parola, al comma 11 dispone: “Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente”; CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all’imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24 ed F24 semplificato; VISTA l’espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all’articolo 59, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili”; VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all’individuazione di fattispecie esenti e, pertanto, viene fatto rinvio all’art. 7 del D. Lgs. 504/92, che individua le esenzioni prima applicabili all’I.C.I.; RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011; RILEVATO che l’art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d’imposta spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti

dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall’art.1, commi da 161 a 170, della L. 27.12.2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 2007). EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica ai sensi dell’art. 1, c. 13-bis del D.L. n. 201/2011 e come chiarito dalla nota M.E.F. del 06.04.2012, n. 5343 avente ad oggetto ”Imposta municipale propria (IMU). Avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote”; CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell’Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente, fino all’adempimento dell’obbligo dell’invio; VISTA la bozza del regolamento per l’applicazione dell’IMU, di cui all’allegato sub A alla presente deliberazione, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2012; SENTITA l’introduzione da parte dell’Assessore al Bilancio Polo Gianpietro; QUALI dichiarazioni di voto intervengono: - Guzzi, va bene il mio voto è favorevole a perché appunto non si fa altro che recepire quanto stabilito. L'eccezione fatta mi sembra più che con divisibile per cui insomma darò il mio assenso. VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267; CON voti favorevoli e unanimi nr. 16, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, il regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), composto da nr. 23 articoli, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato sub A); 2) di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012; 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica ai sensi dell’art. 1, c. 13-bis del D.L. n. 201/2011, secondo le modalità indicate dalla nota M.E.F. del 06.04.2012, n. 5343 avente ad oggetto ”Imposta municipale propria (IMU). Avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote”, oltre alla pubblicazione nel sito comunale; 4) di dichiarare, con separata votazione, la quale ha dato i seguenti risultati: - Consiglieri presenti n. 16, votanti n. 16

- Favorevoli n. 16 - Astenuti n. 0 - Contrari n. 0 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000.

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Pareri art. 49 - 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000

Area Proponente: Contabile Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica.

Data: 15.06.2012 F.to: dott. Luison Orietta

Allegato sub A) alla Delibera di C.C. n. 33 del 27.6.2012

COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Soggetto passivo Art. 3 - Oggetto d’imposta Art. 4 - Definizione di fabbricati ed aree Art. 5 - Determinazione della base imponibile Art. 6 - Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili Art. 7 - Soggetto attivo Art. 8 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta Art. 9 - Quota riservata allo Stato Art. 10 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili Art. 11 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili Art. 12 - Abitazione principale e pertinenze Art. 13 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, nonché per l’abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Art. 14 - Esenzioni ed agevolazioni Art. 15 - Attività di controllo e interessi moratori Art. 16 - Rimborsi e compensazioni

Art. 17 - Accertamento con adesione Art. 18 - Versamenti minimi Art. 19 – Arrotondamenti Art. 20 - Attività di recupero Art. 21 - Riscossione coattiva Art. 22 - Entrata in vigore Art. 23 - Rinvio dinamico TABELLA 1 - Calcolo della Base imponibile TABELLA 2 – Coefficienti da applicare per l’anno 2012 ai fabbricati gruppo “D” non iscritti in catasto.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di TEZZE SUL BRENTA, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale". 2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l’anticipazione dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, contemplate dall’articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell’I.C.I.), in quanto compatibili. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell’ente comunale.

Art. 2 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta municipale propria sperimentale è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività. 2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 3 Oggetto d’imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria sperimentale è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 4 Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di TEZZE SUL BRENTA, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti. 2. Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all’art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove gli immobili sono così definiti: – fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,

considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;

– area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall’art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

– terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all’articolo 2135 del C.C..

Art. 5 Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili a cui deve essere applicata l’aliquota corrispondente per determinare l’imposta dovuta. 2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile si ottiene quale prodotto fra rendita catastale rivalutata nella misura del 5% ed il moltiplicatore stabilito all’art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1, allegata al presente regolamento. 3. Per i fabbricati del gruppo “D” non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale1. 4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando il moltiplicatore stabilito all’art. 13 comma 5, del D.L. 201/2011, riportato nella tabella 1 del presente regolamento, alla rendita dominicale rivalutata nella misura del 25%. 5. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Art. 6 Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili

1. Stante che la base imponibile dell’area fabbricabile è determinata ai sensi del comma 5 del precedente articolo 5, a norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

1 A tal fine si veda la tabella 2, allegata al presente regolamento, che riporta i coefficienti da utilizzare per l’anno d’imposta 2012.�

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 7 Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di TEZZE SUL BRENTA per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92, compresi i terreni agricoli incolti, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune. 2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati al precedente articolo 2, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 8

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta 1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale2 con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio.

Art. 9 Quota riservata allo Stato

1. Nel rispetto del disposto dell’art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il contribuente è tenuto a versare allo Stato una quota nella misura del 50% dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base pari allo 0,76% della base imponibile degli immobili soggetti all’imposta municipale propria. 2. Sono esclusi dall’obbligo indicato al precedente comma 1, gli importi dovuti in relazione ai seguenti immobili: • i fabbricati adibiti ad abitazioni principale e alle pertinenze così come identificate al

successivo articolo 12; • fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557; • immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei

soci assegnatari3; • gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati4; • unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali dal presente regolamento5; • casa coniugale assegnata all'ex coniuge6. 3. La quota riservata allo Stato, di cui al precedente comma 1, deve essere versata contestualmente all’imposta municipale propria dovuta al Comune. 4. Le detrazioni previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota d’imposta riservata allo Stato, di cui al precedente comma 1.

2 Vedi art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), salvo diverso specifico intervento del legislatore. 3 Si veda l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 201.�4 Si veda l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 201.�5 Ai sensi dell’art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, così come modificato con D.L. 16/2012, “I comuni possono considerare direttamente adibita

ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.”�

6 Si veda l’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16 del 2012.�

Art. 10

Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili7

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati,

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Art. 11 Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell’applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 10, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta. 2. In particolare l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. 4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, e che nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. Si possono ritenere tali se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e/o strutture verticali (muri perimetrali o

di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di: infissi, allacciamenti ai servizi di rete, allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

5. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. 6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal comma precedente. 7. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia tecnica ma, in quest' ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto della stessa. 8. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

7 Questa fattispecie è stata introdotta dal D.L. 16/2012, in sede di conversione.�

Art. 12

Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste le seguenti agevolazioni: – aliquota specifica per abitazione principale, approvata con apposita delibera del Consiglio

Comunale; – detrazione d'imposta, nella misura stabilita dalla normativa di riferimento pari ad euro

200,00, aumentata di euro 50,00 per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un’età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fissando l’ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400,00.

3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale. 4. L’aliquota prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 5. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 13 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, nonché per l’abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza.

Art. 148

8 Le norme in materia di esenzioni ai fini IMU, sono in parte riprese dalle disposizioni relative all’I.C.I. (art. 7 D.Lgs. 504/92) ed in parte sono

contenute nel D. Lgs. 23/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, dove, all’art. 9, comma 8, avente ad oggetto l’esenzione sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali strumentali, così come modificato dall’art. 4, del D.L. 16/2012, dispone: “Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono applicabili all’imposta municipale propria sperimentale le esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30-11-1992, n. 504, ad esclusione della fattispecie indicata alla lett. g), per il periodo dell’anno in cui si verificano le specifiche condizioni. 3. Sono altresì esenti gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali, per il periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni. 4. I terreni agricoli posseduti e direttamente condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, di cui all’articolo 1, del D. Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, sono assoggettati all’imposta municipale propria per la parte che eccede euro 6.000,00, applicando i seguenti abbattimenti: a. del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a

euro 15.500,00, b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a

euro 25.500,00, c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a

euro 32.000,00.

Art. 15 Attività di controllo e interessi moratori

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 della L. 27 dicembre 2006, n. 296e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria e seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 16 Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. 2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dall’art. 15. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori alla somma di €. 30,00 in analogia a quanto disciplinato dal successivo articolo 19. 3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, formulata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 17

i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Accertamento con adesione 1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 si applica all’imposta municipale propria l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 18 Versamenti minimi

1. L’imposta non va versata qualora essa sia uguale o inferiore a €. 4,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 19 Arrotondamenti9

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 20 Attività di recupero

1. Ai sensi dell’art. 3, commi 10-11 del D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito in L. n. 44 del 26.04.2012, a decorrere dal 01 luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di €. 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 21 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 22

Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Art. 23 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

9 A tal fine si veda l’art. 1, comma 166, della Legge 296/2006.�

TABELLA 1 CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

(art. 13 comma 4 D.L. 201/2011) MOLTIPLICATORI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI = RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5% x MOLTIPLICATORE

CATEGORIE CATASTALI Moltiplicatore IMU

Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);

160

Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici) 80 Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto) 140

Fabbricati di categoria C/1 (negozi) 55 Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell’abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)

160

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)

140

Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni)

60

Dal 1° gennaio 2013 il coeff. precedente(gruppo D) sarà aumentato 65

Banche, assicurazioni (categoria D/5) 80 MOLTIPLICATORI PER DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI =

RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 25% x MOLTIPLICATORE

TIPOLOGIA Coefficiente I.C.I.

Coefficiente IMU

Terreni agricoli condotti direttamente 75 110 Altri terreni agricoli 75 135

TABELLA 2

COEFFICIENTI DA APPLICARE PER L’ANNO 2012 FABBRICATI GRUPPO “D” NON ISCRITTI IN CATASTO

per l’anno 2012 = 1,03; per l’anno 2011 = 1,07; per l’anno 2010 = 1,09; per l’anno 2009 = 1,10; per l’anno 2008 = 1,14; per l’anno 2007 = 1,18; per l’anno 2006 = 1,21; per l’anno 2005 = 1,25; per l’anno 2004 = 1,32; per l’anno 2003 = 1,36; per l’anno 2002 = 1,41; per l’anno 2001 = 1,45; per l’anno 2000 = 1,49 per l’anno 1999 = 1,52; per l’anno 1998 = 1,54; per l’anno 1997 = 1,58; per l’anno 1996 = 1,63; per l’anno 1995 = 1,68; per l’anno 1994 = 1,73; per l’anno 1993 = 1,76; per l’anno 1992 = 1,78; per l’anno 1991 = 1,81; per l’anno 1990 = 1,90; per l’anno 1989 = 1,99; per l’anno 1988 = 2,07; per l’anno 1987 = 2,25; per l’anno 1986 = 2,42; per l’anno 1985 = 2,59; per l’anno 1984 = 2,77; per l’anno 1983 = 2,94;

per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,11

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE Fto LAGO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE Fto dott. ZAMPAGLIONE SANDRO

_________________________________________________________________________ Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267 A T T E S T A Che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. ............... in data .........................................., all'Ufficio Territoriale del Governo (art. 135);

E' stata trasmessa, con prot. n. ............... in data .............................................., al Difensore Civico su richiesta di un quinto dei Consiglieri per il controllo:

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data ....................................................... per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma); Lì ......................... IL RESPONSABILE DELEGATO Fto Pilotti Valerio

ANNULLAMENTO Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

E' stata annullata con: ......................................................................................................................................................................... Lì .........................

IL RESPONSABILE DELEGATO Fto Pilotti Valerio

_________________________________________________________________________ Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. Lì, .................... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Pilotti Valerio