COPIA · 2020. 10. 1. · COPIA in seduta di Prima convocazione AGATA ILARIOPFERRARI PAOLAP...

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Pres/ Ass. COPIA insedutadi Primaconvocazione AGATAILARIO P FERRARI PAOLA P Deliberazione del Consiglio Comunale DELBELLOLUCA P GIUDICEALICE P ANGELI MASSIMO A LAVAGGI FEDERICA P ANSELMONADIA A LIZZAPAOLO P n. 34 BARLETTANICOLO' P MARASSOBEATRICE P Oggetto: APPROVAZIONEALIQUOTEIMUANNO2020 BEVILACQUA MANFREDO P PERRONELORENZO P del Dato atto: ●che l’anno duemilaventi il giorno tre nel mese di agosto alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati a seduta, nei modi di legge, i consiglieri comunali con avviso n. 13608 di protocollo in data 29/07/2020 ●che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 10 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri: CANZIOOLIVIA P 03-08-2020 Dati così risultanti daappelloiniziale, dasuccessivaverificadei presenti, acuradel segretario generale Dott.ssa PAOLAFOLIGNANI , che assiste alla seduta e sovraintende alla redazione del presente verbale. Lasedutaèpubblica. A causadell’eccezionalitàdeterminatadall’emergenzaepidemiologicada Covid19lasedutasi tiene“aportechiuse”, ossiainassenzadi pubblicoinguisadaevitare assembramenti di persone Nominati scrutatori i Signori: FERRARI PAOLA MARASSOBEATRICE PERRONELORENZO FEDERICA LAVAGGI, nellaSuaqualitàdiPRESIDENTE, riconosciutalalegalità dell’adunanza, dichiaraapertalasedutaperlatrattazionedell’argomentoinoggettoiscritto all’ordine del giorno Pres/ Ass.

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Pres/Ass.

COPIA

in seduta di Prima convocazione

AGATA ILARIO P FERRARI PAOLA P

Deliberazione del Consiglio Comunale

DEL BELLO LUCA P GIUDICE ALICE P

ANGELI MASSIMO A LAVAGGI FEDERICA P

ANSELMO NADIA A LIZZA PAOLO P

n. 34

BARLETTA NICOLO' P MARASSO BEATRICE P

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

BEVILACQUAMANFREDO

P PERRONE LORENZO P

del

Dato atto:● che l’anno duemilaventi il giorno tre nel mese di agosto alle ore 21:00 nella sala delle adunanzeconsiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati a seduta, nei modi di legge, i consigliericomunali con avviso n. 13608 di protocollo in data 29/07/2020● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 10 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri:

CANZIO OLIVIA P

03-08-2020

Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretariogenerale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste alla seduta e sovraintende alla redazione delpresente verbale.

La seduta è pubblica. A causa dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica daCovid 19 la seduta si tiene “a porte chiuse”, ossia in assenza di pubblico in guisa da evitareassembramenti di persone

Nominati scrutatori i Signori:

FERRARI PAOLAMARASSO BEATRICEPERRONE LORENZO

FEDERICA LAVAGGI , nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalitàdell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscrittoall’ordine del giorno

Pres/Ass.

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Presidente Consiglio comunale Federica Lavaggi

Passiamo quindi al punto dieci dell’ordine del giorno : “ Approvazione aliquote Imu anno 2020”. Prego,Assessore Canzio.

Assessore Olivia Canzio

Le aliquote Imu. No, le aliquote Imu sono rimaste completamente invariate tranne due piccole introduzioni.Intendo dire, abbiamo sempre lo 0,4% per le unità immobiliari A1, A8, A9, 0,46% per le case di proprietà diArte, lo 0,8% per le unità immobiliare ad uso abitativo concesse in comodato d'uso gratuito autorizzate comeabitazione principale da parenti in linea retta di primo grado, ascendente, discendente a condizione che ilbeneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito, poi per learee fabbricabili, come da un elenco allegato, poi abbiamo lo 0,95% per le unità immobiliari ad uso abitativoconcesse in locazione e utilizzate come abitazione principale dal locatario e per i fabbricati classificati nellecategorie catastali D, abbiamo uno 0,76 naturalmente di competenza statale e 0,19 di competenza comunalee poi l’aliquota ordinaria 1,06% per tutti gli immobili che non rientrano nelle categorie che ho elencato prima.La novità è che è prevista l'introduzione, ed è stata stabilita l'aliquota dello 0,25%, per i fabbricati costruiti edestinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ognicaso locati e poi stabilita un'aliquota azzerata per i fabbricati rurali d'uso strumentale di quell'articolo 9,comma 3 bis, del Decreto Legge 557. Comunque si tratta di fabbricati rurali quindi un'aliquota azzerata. Peril resto le aliquote rimangono come al solito invariate. Grazie.

Presidente Consiglio comunale Federica Lavaggi

Grazie, Assessore. Ci sono interventi?Se non ci sono interventi metto in votazione il punto dieci dell’ordine del giorno “Approvazione aliquote Imuanno 2020.”

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 7 del 28.02.2020 con la quale, in

attesa di chiarimenti ufficiali da parte del MEF in merito all’utilizzo del prospetto di approvazione delle

aliquote previsto dai commi 756 e 757 dell' articolo 1 della legge 160/2019, veniva provvisoriamente

proposta l’articolazione delle aliquote IMU per l’anno 2020;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020, con la quale il Ministero dell’Economia e delle

Finanze ha altresì chiarito che: “atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle

aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa

previsione dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e

in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di

approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del

Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. É evidente, pertanto

che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non

si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito

all'approvazione del decreto di cui al comma 756……omissis….. Un'interpretazione sistematica di

tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che,

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per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad

opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante

semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15,

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

PRESO ATTO pertanto che, per l’anno 2020, la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU

può essere redatta e pubblicata secondo le stesse procedure già applicate per le annualità precedenti e

che l’obbligo di allegare il prospetto di cui al comma 757 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019

decorrerà dall’anno 2021, o comunque dall’adozione del Decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze previsto dal precedente comma 756;

VISTO l’articolo 106, comma 3bis del Decreto-Legge 34 del 19-05-2020 recante “Misure urgenti in materia

di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 16 luglio 2020, n.77, che ha posticipato al 30

settembre il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione, delle aliquote IMU anno 2020, nonché

del regolamento IMU;

VISTO E RICHIAMATO l’art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019 ai sensi del quale “il

presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o

assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”;

RICHIAMATE in particolare le disposizioni dei seguenti commi dell’art. 1 della Legge n.

160/2019, che stabiliscono i valori entro i quali il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote da

applicare per le diverse fattispecie:

comma 748: “L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie-

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune,

con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o

diminuirla fino all’azzeramento”;

comma 750: “L’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui-

all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni

possono solo ridurla fino all’azzeramento”;

comma 751: “Fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati-

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano

in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25

per cento o diminuirla fino all’azzeramento”;

comma 752: “L’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni,-

con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o

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diminuirla fino all’azzeramento”;

comma 753: “Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-

l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono

aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;

comma 754: “Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai-

commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o

diminuirla fino all’azzeramento”;

VISTO altresì il comma 749 dell’art. 1 della stessa Legge n. 160/2019 secondo cui:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggettoa)

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative

pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomib)

per le case popolari (I.A.C.P.) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.),

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93

del D.P.R. 24/07/1977 n. 616;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 758, lett. d) della Legge n. 160/2019 sono esenti

dall’IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della

Legge 27/12/1977, n. 984 e che il Comune di Levanto è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare

del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 pubblicata nel S.O. n. 53 della G.U. n. 141 del

18/06/1993, e definito quale ente montano;

DATO ATTO che, a legislazione vigente fino al 31/12/2019, i fabbricati costruiti e destinati

dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “beni merce”) e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui

all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 30/12/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.

133 del 26/02/1994, erano soggetti, all’interno dell’Imposta unica comunale (IUC), al Tributo

comunale per i servizi indivisibili (TASI) mentre erano esclusi dall’IMU;

CONSTATATO che, ai sensi del sopra citato comma 738, il Tributo comunale per i servizi

indivisibili (TASI) è stato abrogato e ne è stata prevista la fusione con l’IMU, nel cui ambito di

applicazione sono rientrati nuovamente sia i fabbricati rurali ad uso strumentale che i c.d. “beni

merce”, ai sensi dei commi 750 e 751 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che, in base ai commi 740 e 741 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 sopra citata:

l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,a)

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

i Comuni possono, nell’ambito del loro Regolamento, considerare direttamente adibita adb)

abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione

può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

in quanto considerate abitazioni principali, l’IMU non si applica altresì:c)

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alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci

assegnatari;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di

residenza anagrafica;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal

Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella

Gazzetta ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;

alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di

provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione

dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come

unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale

in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia

ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139

del 19/05/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza

anagrafica;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019, “per le abitazioni

locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando

l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%”;

VISTO l’art. 1, comma 747, lett. c) della Legge n. 160/2019 che prevede una riduzione del 50%

della base imponibile su cui calcolare l’imposta dovuta “per le unità immobiliari, fatta eccezione per

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo

ai parenti in linea retta entro il 1° che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il

contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile

concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il

beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli

minori”;

DATO ATTO che al fine di conseguire il gettito necessario a garantire gli equilibri di bilancio, si

rende necessario confermare le aliquote IMU già approvate per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019,

prevedendo tuttavia due nuove aliquote, per le seguenti fattispecie introdotte dai commi 750 e 751

dell’art. 1 della legge 160/2019:

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fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,

aliquota azzerata;

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga

tale destinazione e non siano in ogni caso locati” aliquota 0,25% ;

CONSIDERATO altresì necessario continuare ad avvalersi della possibilità di elevare l’aliquota da

applicare agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, applicando l’aliquota

del 0,95%;

DATO ATTO che per tali immobili il gettito di imposta corrispondente all’aliquota dello 0,76% è

per legge riservato allo Stato mentre è di competenza del Comune il gettito derivante dall’aumento

dello 0,19% dell’aliquota fino al valore del 0,95%;

DATO ATTO pertanto che è intenzione dell’Amministrazione comunale stabilire in via definitiva

per l’anno 2020, le aliquote nelle seguenti misure:

Aliquota 0,40 per cento:a)

per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazionea)

principale del soggetto passivo. Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per

l’abitazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo

familiare si applicano per un solo immobile.

Per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, ai sensi dell’art. 13b)

comma 2 del DL 201/2011.

Aliquota 0,46 per cento:b)

1. per le unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP) adibite ad

abitazione principale degli assegnatari.

Aliquota 0,80 per cento:c)

per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d’uso gratuito e1.

utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e

discendente a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente

nell’immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di

parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare

all’ufficio da parte del proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale entro il

termine del pagamento a saldo dell’imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne

sussistano le condizioni. Ai sensi dell’art. 1 comma 1092 della Legge 30 dicembre 2018 n.

145 la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le

abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta, si estende anche al coniuge

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del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori;

Per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992.2.

Aliquota 0,95 per cento:d)

per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione ed utilizzate come abitazione1.

principale dal locatario. L’aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno

del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato ed è subordinata

alla presentazione di apposita istanza da presentare all’ufficio entro il termine del pagamento

a saldo dell’imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.

per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D (0,76% quota di competenza statale2.

e 0,19% quota di competenza comunale).

Aliquota dello 0,25% per cento: per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresae)

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquota azzerata per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis,f)

del D.L. n. 557 del 30/12/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del

26/02/1994

Aliquota ordinaria 1,06 per cento:g)

1. per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere precedenti.

RITENUTO di mantenere la detrazione prevista dall’art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da

applicarsi all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le

relative pertinenze, nella misura massima di euro 200,00.

RITENUTO altresì che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 del DL 201/2011, la sopra indicata detrazione

si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di ARTE (ex IACP) adibite ad abitazione

principale degli assegnatari, nella misura di euro 200,00.

VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15 bis del D.L.n. 34 del

30/04/2019- ai sensi del quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari

e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo

delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

VISTO altresì il successivo comma 15 bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dal sopra

citato art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, ai sensi dei quali: “Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia

digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche

tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale

da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti

relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale,

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dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

PRESO ATTO dei chiarimenti forniti dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.

2/DF del 22/11/2019 in merito alla “Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative

alle entrate tributarie degli enti locali”;

VISTA la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione

legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014 che ha fornito, anche per l’IMU,

le istruzioni per l’utilizzo della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere

tariffarie attraverso il portale “www.portalefederalismofiscale.gov.it”;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente

Commissione Consiliare nella seduta del 30 luglio 2020;

VISTO l’art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.

Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in

ordine alla regolarità contabile, inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati dal Responsabile del Settore

II°: “Ragioneria, finanze, economato, tributi, personale-parte economica, patrimonio e cassa” dott.ssa

Barbara Moggia;

Con n. 08 voti favorevoli espressi per alzata di mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti inaula e votanti, di cui nessuno astenuto e n. 02 contrari (Marasso, Perrone)

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di approvare per l’anno 2020, le seguenti aliquote IMU:2.

Aliquota 0,40 per cento:a)

per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad1)

abitazione principale del soggetto passivo. Per “abitazione principale” si intende

l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la

dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio

comunale, le agevolazioni per l’abitazione per l’abitazione principale e per le relative

pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, ai sensi2)

dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011.

Aliquota 0,46 per cento:b)

per le unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP)1)

adibite ad abitazione principale degli assegnatari.

Aliquota 0,80 per cento:c)

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per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d’uso gratuito e1)

utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado

ascendente e discendente a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente

e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito. La concessione in

uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione

sostitutiva di atto notorio da presentare all’ufficio da parte del proprietario o

usufruttuario o titolare di altro diritto reale entro il termine del pagamento a saldo

dell’imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le

condizioni. Ai sensi dell’art. 1 comma 1092 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145

la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per

le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta, si estende anche

al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli

minori;

Per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.2)

504/1992.

Aliquota 0,95 per cento:d)

per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse in locazione ed utilizzate1)

come abitazione principale dal locatario. L’aliquota agevolata potrà essere applicata a

decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene

registrato ed è subordinata alla presentazione di apposita istanza da presentare all’ufficio

entro il termine del pagamento a saldo dell’imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a

che ne sussistano le condizioni.

per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D (0,76% quota di2)

competenza statale e 0,19% quota di competenza comunale).

Aliquota dello 0,25% per cento: per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresae)

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Aliquota azzerata per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis,f)

del D.L. n. 557 del 30/12/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del

26/02/1994

Aliquota ordinaria 1,06 per cento:g)

per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere precedenti.1.

Di mantenere la detrazione prevista dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, da applicarsi3.

all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative

pertinenze, nella misura massima di euro 200,00;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 la sopra indicata detrazione si4.

applica anche alle unità immobiliari di proprietà di ARTE (ex IACP) adibite ad abitazione

principale degli assegnatari, nella misura di euro 200,00;

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Di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2020;5.

Di dare atto che, in attuazione a quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 169, dell’art. 16.

della Legge 27/12/2006, n. 296, le aliquote e le detrazioni approvate con il presente provvedimento

si intenderanno implicitamente prorogate di anno in anno, salvo diversa deliberazione da adottarsi

entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione e da

pubblicarsi sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

Di inviare la presente deliberazione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come7.

modificato dall’art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, al Ministero dell'economia e delle finanze

- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di

cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 secondo le indicazioni di cui alla Nota del

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione

tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Con voti unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,nessuno astenuto o contrario

D e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134/4 delD.lgs. 18/08/2000, n.267.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 24-07-2020 Il Responsabile del servizioF.to MOGGIA BARBARA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 24-07-2020 Il Responsabile del servizioF.to MOGGIA BARBARA

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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALEF.to ( FEDERICA LAVAGGI) F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

====================================================================REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

[ x ] che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo pretorio il giorno22-08-2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 – comma 1° - del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale addì 22-08-2020

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IL Responsabile della pubblicazione F.to (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO)

====================================================================Copia conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

Dalla Residenza Municipale addì 22/08/2020 IL SEGRETARIO GENERALE (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

====================================================================ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA[ x ] che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs.

n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 22-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione,certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questoComune dal 22-08-2020 al 06-09-2020 senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì

IL SEGRETARIO GENERALE F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)