COOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI -...

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COOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI

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COOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI

Società cooperative

SCOPO MUTUALISTICO e “gestione di servizio” a favore dei soci: •  cooperative di consumo •  cooperative di produzione e lavoro •  cooperative di trasformazione

A seconda dei casi, la cooperativa: •  offre beni/servizi ai soci a condizioni più vantaggiose

rispetto a quelle di mercato •  remunera maggiormente le prestazioni lavorative dei

propri soci

Cooperative a “mutualità prevalente” 1) Gestione di servizio a favore dei soci deve essere “prevalente” rispetto all’attività con i terzi

Rapporto sociale e rapporto di scambio mutualistico sono distinti

2) Limiti statutari alla distribuzione degli utili tra i soci (e obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, in caso di scioglimento)

Mutualità “prevalente”

Art. 2513: misurazione della PREVALENZA dei rapporti di scambio mutualistico con i soci:

a) ricavi da vendite di beni a favore dei soci > 50% del totale dei ricavi delle vendite;

b) costo del lavoro dei soci > 50% del totale del costo del lavoro

c) costo produzione per beni conferiti dai soci > 50% del costo totale delle merci

Iscrizione in apposito albo = agevolazioni fiscali

Caratteristiche generali delle cooperative

1) VARIABILITA’ del capitale: possibile ingresso/uscita di nuovi soci senza aumento o riduzione del capitale sociale.

2) VOTO CAPITARIO: principio “una testa un voto”. Possibili deroghe per: a)  soci cooperatori-persone giuridiche b)  soci imprenditori (agganciamento del voto alla

misura della partecipazione allo scambio mutualistico)

Clausole statutarie “antilucrative” • A) LIMITI massimi alla quantità di UTILI distribuibili; • B) LIMITI massimi alla remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni;

• C) DIVIETO di distribuire le riserve ai soci cooperatori;

• D) OBBLIGO di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici in caso di scioglimento della società.

•  In caso di superamento dei limiti per 2 esercizi consecutivi: perdita qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

Vantaggio mutualistico: ristorni

•  immediato risparmio di spesa

•  acqu is i z i one d i f f e r i t a mediante i RISTORNI

Modalità di acquisizione del vantaggio mutualistico:

•  gli UTILI spettano in base al rapporto sociale

•  i RISTORNI spettano in base a l la quant i tà d i scambi mutualistici tra cooperativa e soci

Differenze tra UTILI e

RISTORNI:

Struttura finanziaria della cooperativa

SOCI COOPERATORI devono possedere i requisiti stabiliti nell’atto costitutivo e detengono azioni/quote della cooperativa

Ammissione di nuovi soci o acquirenti: decidono gli amministratori in base ai requisiti individuati nell’atto costitutivo

SOCI FINANZIATORI: eventuale maggiorazione del dividendo. Azioni di partecipazione cooperativa o strumenti finanziari (con o senza voto)

La maggioranza dei VOTI in assemblea deve essere nelle mani dei soci cooperatori

PROCEDURE CONCORSUALI PRESUPPOSTI: •  situazione di CRISI

(temporanea) •  s i t u a z i o n e d i

INSOLVENZA (c r is i irreversibile)

Sono procedure “DI MASSA: c o i n v o l g o n o l ’ i n t e r o p a t r i m o n i o dell’imprenditore e l’intero ceto creditorio

Dopo l’attivazione della procedura i credi tor i del l ’ impresa divengono CREDITORI CONCORSUALI: non possono iniziare azioni esecutive individuali contro l’imprenditore

Presupposti del FALLIMENTO Procedura liquidatoria: mira a soddisfare i creditori con il ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: art. 1 l. fallimentare (soglie dimensionali)

PRESUPPOSTI OGGETTIVI: INSOLVENZA = incapacità di soddisfare “regolarmente” le proprie obbligazioni 1) Crisi di liquidità 2) Adempimento delle obbligazioni con mezzi anormali 3) Incapacità di ottenere credito

EFFETTI DEL FALLIMENTO

•  cessazione attività di i m p r e s a , m a p o s s i b i l e continuazione provvisoria (con parere favorevole del comitato dei creditori) •  affitto dell’azienda

Effetti per l’impresa:

•  e f f e t t i p a t r i m o n i a l i (spossessamento)

•  perdita capacità processuale •  i n e f f i c a c i a a t t i d i

d i s p o s i z i o n e d o p o l a dichiarazione di fallimento

Effetti per il fallito:

Effetti per i creditori BLOCCO azioni esecutive individuali: le azioni recuperatorie o risarcitorie sono esercitate dal CURATORE FALLIMENTARE

I creditori hanno diritto di partecipare al CONCORSO sulla massa attiva fallimentare, previo accertamento del loro credito

CREDITI SUCCESSIVI al fallimento: se sorti in virtù della procedura sono da soddisfare in PREDEDUZIONE.

Azione revocatoria fallimentare

Atti PREGIUDIZIEVOLI ai creditori = incidono sul patrimonio del fallito in un “periodo sospetto” anteriore al fallimento.

Alterano la “PAR CONDICIO” tra i creditori del fallito: alcuni creditori soddisfatti prima a scapito di altri.

Atti inefficaci “di diritto”: atti a titolo gratuito e pagamenti anticipati di debiti del fallito.

Atti soggetti ad azione revocatoria: a) atti anormali (1 anno anteriore al fallimento); b) atti normali (6 mesi prima)

Onere della prova e effetti della revoca Per gli ATTI ANORMALI: il curatore deve provare il compimento dell’atto nel periodo sospetto e spetta al terzo dimostrare che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore

Per gli ATTI NORMALI: il curatore deve provare il compimento dell’atto nel periodo sospetto + la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo.

L’atto revocato è INEFFICACE verso i creditori concorsuali e il terzo deve restituire al fallimento quanto ha ricevuto. Può però insinuarsi al passivo per il suo eventuale credito.

Concordato preventivo e accordi stragiudiziali

• PRESUPPOSTI: stato di crisi / insolvenza • FINALITA’: liquidazione / risanamento dell’impresa •  INIZIATIVA del debitore: piano di concordato = proposta ai creditori con contenuto variabile:

a)  ristrutturazione dei debiti (dilazione pagamenti; r iduzione degli interessi; pagamenti in percentuale anche tramite cessione di beni; attribuzione di obbligazioni/azioni)

b)   suddivisione creditori in classi con trattamenti differenziati

Concordato preventivo • Composizione della crisi mediante soluzione “concordata” con i creditori.

• L’imprenditore conserva l’amministrazione dei suoi beni e continua la gestione dell’impresa se previsto nella proposta (concordato con continuità aziendale)

• Sospensione azioni esecutive individuali dei creditori. FASI DELLA PROCEDURA:

1) approvazione proposta da parte dei creditori • 2) omologazione del Tribunale (controllo di merito solo eventuale)

Consecuzione di procedure •  In caso di successivo fallimento: a)  esenzione da revocatoria per pagamenti in

esecuzione del concordato; b)   prededucibili i crediti per finanziamenti-ponte

erogati in funzione o in esecuzione del concordato.

c)  prededucibili anche i finanziamenti provenienti dai soci (max 80% del finanziamento)

Accordi di ristrutturazione dei debiti • Accordi fra l’imprenditore e una maggioranza qualificata dei creditori (almeno 60%)

• Non sono concordati di massa: non vincolano creditori dissenzienti (per loro pagamento integrale).

• Anche gli imprenditori agricoli possono fare accordi di ristrutturazione.

• Esenzione da revocatoria per i pagamenti e prededucibilità per i finanziamenti.

• Omologazione da parte del Tribunale