CONVENZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONI DISTACCHI

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1 SEDE REGIONALE PIEMONTE Direzione CONVENZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONI - DISTACCHI

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SEDE REGIONALE PIEMONTE Direzione

CONVENZIONI INTERNAZIONALI:

ASSICURAZIONI - DISTACCHI

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La Direzione Regionale INPS del Piemonte ha elaborato materiali di ausilio alla

trattazione dei servizi rivolti ai soggetti contribuenti, con l’intento di standardizzare

comportamenti condivisi che rendano più fluido ed efficiente il lavoro delle aziende, dei

professionisti ed intermediari che le assistono, degli operatori interni.

La digitalizzazione delle procedure e l’uso della telematica come infrastruttura di

collegamento possono consentire risparmi di tempo, evitare iterazioni, dare maggiore

certezza ed esattezza agli adempimenti se la multicanalità è disciplinata ed i codici di

comunicazioni sono chiari e correttamente impiegati.

Con tale finalità sono stati costituiti gruppi di lavoro misti tra INPS, Ordini

professionali, Associazioni di categoria, che hanno enucleato le problematiche ed

individuato i percorsi per la loro soluzione. Si tratta di un lavoro che mira ad

ottimizzare – attraverso l’individuazione di best practice – gli effetti delle potenzialità

tecnologiche ed organizzative allo stato disponibili. Ovviamente, l’evoluzione delle

procedure e l’intervento di novità, anche normative, imporrà un costante adeguamento

dei materiali.

La produzione degli stessi in logica digitale – che permette di diffonderli in modo

tempestivo e snello, facendone un’utility che può essere disponibile sulla scrivania

elettronica di ogni operatore – risponde all’esigenza del loro puntuale aggiornamento.

È un impegno che l’INPS del Piemonte si assume nella consapevolezza che sarà base

per migliorare le relazioni, l’efficacia e la qualità del lavoro che unisce, in linea di

servizio, l’Istituto, gli intermediari, le aziende, i cittadini.

I materiali sono stati prodotti da operatori esperti delle materie cui si riferiscono,

coinvolgendo la rete produttiva dell’INPS sul territorio regionale.

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Sommario

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E RILASCIO CERTIFICAZIONI ............................ 5

LAVORATORI INVIATI ALL’ESTERO ............................................................................................................. 5

INFORMATIVA CONCERNENTE IL RILASCIO DEI FORMULARI A1 PER ............................................................ 7

IL DISTACCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 ....................................................................... 7

LAVORATORI SUBORDINATI ...................................................................................................................... 7

LAVORATORI AUTONOMI .......................................................................................................................... 9

DISPOSIZIONI COMUNI ............................................................................................................................ 10

Lavoratori che si recano in Stati cui si applica la normativa comunitaria ................................................... 11

Poli regionali per Accordi articolo 16 reg. 883/2004. .............................................................................. 13

Normativa comunitaria. Rilascio della certificazione relativa alla legislazione applicabile (PD A1) ........... 14

Distacco ( art. 12 del regolamento 883/2004) ........................................................................................ 14

Accordi in deroga – eccezione- ( art. 16 del regolamento 883/2004) .................................................... 14

Esercizio di un’attività in due o più stati (art. 13 del regolamento 883/2004) ....................................... 14

Lavoratori che si recano in Stati con i quali sono in vigore Accordi e Convenzioni Bilaterali di sicurezza

sociale. ......................................................................................................................................................... 16

ACCORDI E CONVENZIONI BILATERALI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E

DISTACCHI. ............................................................................................................................................... 16

Accordi e Convenzioni bilaterali - Campo di applicazione materiale .......................................................... 18

Argentina ................................................................................................................................................. 18

Australia ................................................................................................................................................... 19

Bosnia – Macedonia – Montenegro - Serbia - Convezione ex Jugoslavia ............................................... 20

Brasile ...................................................................................................................................................... 20

Canada e Québec ..................................................................................................................................... 21

Capoverde ................................................................................................................................................ 21

Corea........................................................................................................................................................ 22

Jersey e altre isole del Canale .................................................................................................................. 22

Principato di Monaco .............................................................................................................................. 23

San Marino .............................................................................................................................................. 24

Santa Sede - Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana..................... 25

Tunisia ...................................................................................................................................................... 26

Turchia ..................................................................................................................................................... 27

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USA .......................................................................................................................................................... 28

Uruguay ................................................................................................................................................... 28

Venezuela ................................................................................................................................................ 29

Assicurazioni obbligatorie per i lavoratori inviati all’estero in Stati legati all’Italia da Accordi e Convenzioni

di sicurezza sociale. ..................................................................................................................................... 30

LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE STRANIERE OPERANTI IN ITALIA .................................................. 33

STATI UNITI – effetTi dell’accordo ............................................................................................................... 34

1. CITTADINI ITALIANI OCCUPATI NEGLI U.S.A. ................................................................ 36

2. CITTADINI STATUNITENSI OCCUPATI IN ITALIA ........................................................... 36

3. ALTRE SITUAZIONI ..................................................................................................................... 37

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ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE APPLICABILE E

RILASCIO CERTIFICAZIONI

LAVORATORI INVIATI ALL’ESTERO

Lavoratori che si recano in uno Stato non convenzionato

Per i lavoratori italiani, assunti in Italia ed inviati in uno Stato non legato all’Italia da una Convenzione di

sicurezza sociale, non è previsto il rilascio di alcuna certificazione di distacco. In questi casi, se si tratta di

trasferimento e non di trasferta, il lavoratore deve essere assicurato in Italia in base alla legge 398/87, per il

calcolo dei contributi dovuti devono essere prese a riferimento le retribuzioni convenzionali.

In base all’articolo 1 del Decreto Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito in legge 3 ottobre 1987 n. 398, i lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore Accordi o Convenzioni di sicurezza sociale, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) assicurazione contro le malattie;

f) assicurazione di maternità.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della stessa legge, è dovuto il contributo per il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito con legge n. 297/82.

Sebbene la norma faccia riferimento ai soli lavoratori italiani, in osservanza del principio di non

discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

Europea (TFUE), il campo di applicazione è da considerarsi esteso anche ai lavoratori cittadini degli altri

Stati membri dell’UE (messaggio n. 18604 del 6 febbraio 1990).

Da ultimo il Ministero del lavoro, ha espresso l’avviso che le disposizioni di cui alla L. n. 398/87 siano applicabili anche ai lavoratori extracomunitari che siano in possesso dello status di soggiornanti di lungo periodo , o, in assenza di tale status, siano in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro (messaggio 995 del 18 gennaio 2012). Ai fini del versamento contributivo, il datore di lavoro deve aprire una posizione separata sia all’INPS che all’INAIL. I contributi per le assicurazioni dovute ai sensi della legge 398/87 vengono calcolati sulla base di retribuzioni convenzionali fissate entro il 31 gennaio di ogni anno, per settori omogenei, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali , di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, alla luce dei contratti collettivi nazionali di categoria (art. 4 co. 1) (circolare n. 8 del 22 gennaio 2014). La previsione di retribuzioni convenzionali è dovuta alla circostanza che in tali casi, non essendo prevista una convenzione che coordini la legislazione nazionale con quella dello stato estero di occupazione, il lavoro svolto in tale ultimo Stato può essere soggetto a una doppia contribuzione: in Italia e nel Paese di occupazione, nel caso in cui la legislazione di detto stato preveda un sistema previdenziale obbligatorio. Sulla base di tale considerazione la legge ha anche previsto le seguenti riduzioni delle aliquote contributive:

- Per l’assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione e tubercolosi, la riduzione di dieci punti dell’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro, da utilizzare fino ad esaurimento delle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate (art. 4 -2 a);

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- Per l’assicurazione malattia e maternità le riduzione previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Una ulteriore riduzione del contributo può essere concessa, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con concerto con il Ministro della salute, “ ai datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l’assistenza sanitaria nel Paese estero o assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero” (art. 4-2 b).

- Per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, qualora anche nello Stato estero tale assicurazione sia obbligatoria e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato a tali obblighi, il valore dei premi è ridotto in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 4-2 c).

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INFORMATIVA CONCERNENTE IL RILASCIO DEI FORMULARI A1 PER

IL DISTACCO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004

Il 1° maggio 2010 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di

legislazione applicabile e distacchi per i lavoratori che si spostano all’interno

dell’Unione europea, contenute nel titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 (articoli

da 11 a 16) e nel titolo II del regolamento di applicazione n. 987/2009 (articoli da 14

a 21).

In particolare le nuove norme in materia di “distacco” sono contenute nell’articolo 12

del regolamento n. 883/2004 e nell’articolo 14 del regolamento n. 987/2009.

La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

ha adottato, il 12 giugno 2009, la Decisione n. A2 con la quale sono stati forniti alcuni

principi interpretativi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Le Istituzioni e le persone cui si applicano i regolamenti hanno l’obbligo reciproco di

informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione dei regolamenti

stessi. Particolare importanza assume l’obbligo per le Istituzioni competenti di fornire

la più ampia informazione alle imprese e ai lavoratori interessati in ordine alle

condizioni per il riconoscimento e la permanenza delle situazioni di distacco.

In ottemperanza a tali obblighi si richiama l'attenzione delle imprese, richiedenti il

rilascio del formulario A1, nonché dei lavoratori interessati, sui seguenti punti.

LAVORATORI SUBORDINATI

1. La situazione di lavoratore "distaccato" può essere riconosciuta e può

continuare a sussistere solo se e fino a quando sussista un "legame organico" tra impresa distaccante e lavoratore distaccato. In base a quanto precisato

dalla Commissione amministrativa con la citata Decisione, la presenza del "legame organico" è riconoscibile dal mantenimento del rapporto di subordinazione con l'impresa distaccante durante tutto il periodo di distacco,

oltre che da altri elementi quali la responsabilità dell’impresa distaccante in materia di assunzione del lavoratore, di gestione del contratto di lavoro, di

risoluzione del rapporto di lavoro e di determinazione della natura del lavoro da svolgere durante il periodo di distacco.

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2. Non può sussistere "distacco" quando:

l’impresa presso cui il lavoratore è distaccato mette il lavoratore a disposizione

di un’altra impresa nello Stato membro in cui essa è situata (es. l’impresa A, con sede in Italia, distacca il lavoratore presso l’impresa B, con sede in Francia, l’impresa B mette il lavoratore a disposizione dell’impresa C che ha

sede in Francia); l’impresa presso cui il lavoratore è distaccato mette il lavoratore a disposizione

di un’altra impresa situata in un altro Stato membro (es. l’impresa A, con sede in Italia, distacca il lavoratore presso l’impresa B, con sede in Francia,

l’impresa B mette il lavoratore a disposizione dell’impresa C che ha sede in Belgio);

il lavoratore viene assunto in uno Stato membro da un’impresa che ha sede in

un secondo Stato membro per essere inviato presso un’impresa che ha sede in un terzo Stato membro (es. lavoratore assunto in Italia da un’impresa che ha

sede in Francia per essere distaccato presso un’impresa che ha sede in Germania);

il lavoratore assunto in uno Stato membro da un impresa situata in un secondo

Stato membro viene distaccato per andare a svolgere un’attività nel primo Stato membro (es. lavoratore assunto in Italia da una impresa che ha sede in

Francia per essere distaccato in Italia).

3. Le imprese distaccanti e i lavoratori distaccati sono tenuti ad informare la sede

INPS che ha rilasciato il formulario A1 di qualsiasi modifica della situazione iniziale che

ha dato luogo al distacco (specificatamente nei casi di mancata effettuazione o

interruzione non temporanea del distacco ovvero nei casi di assegnazione del

lavoratore ad altra impresa, con particolare riferimento a situazioni di avvenuta

fusione o trasferimento dell'impresa distaccante).

4. I brevi periodi di rientro per ferie, malattia, festività o altro, non interrompono il

periodo di distacco inizialmente fissato e indicato nel formulario; pertanto, detto

periodo avrà termine alla scadenza stabilita e non potrà essere prolungato con i

periodi corrispondenti ai predetti rientri.

5. Nel caso di distacchi consecutivi nello stesso Stato membro, il secondo sarà

considerato separato e, quindi, come un nuovo distacco, solo se viene rispettato un

periodo di interruzione di almeno due mesi. I distacchi consecutivi in Stati membri

diversi danno origine a un nuovo distacco.

6. Terminato un periodo di distacco, non può essere autorizzato nessun nuovo periodo

di distacco per lo stesso lavoratore, le stesse imprese e lo stesso Stato membro finché

non siano trascorsi almeno due mesi dalla data di scadenza del precedente periodo di

distacco.

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7. Un lavoratore può essere assunto per essere immediatamente distaccato all’estero,

ossia l’inizio del distacco può coincidere con la data di assunzione, solo se detto

lavoratore risulti essere già stato soggetto alla legislazione dello Stato in cui il datore

di lavoro ha la propria sede. Pertanto, il lavoratore, prima dell’assunzione finalizzata al

distacco, deve risultare iscritto al regime assicurativo italiano da almeno un mese.

8. Il datore di lavoro deve svolgere abitualmente attività sostanziali nel territorio dello

Stato membro in cui ha sede per cui:

è necessario che l’impresa eserciti fondamentalmente la sua attività in Italia, impiegando in via normale il personale dipendente sul territorio nazionale (non potrà,

ad esempio, applicarsi la normativa sul distacco ad un’impresa edile che svolga in Italia attività di mera gestione amministrativa, effettuando all’estero esclusivamente o in misura preponderante i lavori di costruzione che ne costituiscono l’oggetto);

qualora si tratti di un’impresa di lavoro interinale, oltre alla persistenza del legame organico per tutta la durata del distacco, è necessario che detta impresa

metta abitualmente il personale a disposizione di utilizzatori che hanno sede in Italia, al fine di impiegare tale personale sul territorio nazionale.

LAVORATORI AUTONOMI

Anche i lavoratori autonomi possono richiedere il formulario A1 e mantenere

l’iscrizione al regime previdenziale italiano. Affinché sia applicabile la normativa sui

distacchi, il lavoratore autonomo deve:

essere già iscritto ad una gestione previdenziale dell’Istituto ed aver già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende avvalersi delle disposizioni in materia di distacchi. Si considera “attività svolta per un certo

tempo” l’esercizio da almeno due mesi di tale attività;

conservare, durante il periodo in cui svolge la sua attività all’estero,

un’adeguata infrastruttura in Italia (locali per l’esercizio dell’attività con gli arredi e l’attrezzatura occorrente, iscrizione alla camera di commercio e/o ad organizzazioni professionali, possesso di un numero di partita IVA, di tessere

professionali ecc.); in base alle nuove disposizioni comunitarie, il lavoratore autonomo può

avvalersi delle norme in materia di distacco solo se l’attività svolta nello Stato di destinazione sia per sua natura simile (affine) a quella esercitata abitualmente in Italia.

Anche i lavoratori autonomi sono tenuti a comunicare immediatamente alla sede INPS

competente, ogni modifica della situazione che ha dato luogo al distacco (in

particolare il mancato trasferimento all’estero o l’interruzione definitiva dell’attività).

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DISPOSIZIONI COMUNI

Nel corso del distacco, le Istituzioni competenti dei Paesi di invio e di impiego,

unilateralmente o in collaborazione tra loro, potranno porre in essere tutte le forme di

controllo consentite, al fine di verificare ed accertare la sussistenza del legame

organico, il regolare versamento dei contributi e, per quanto riguarda i lavoratori

autonomi, l’esistenza di un’adeguata infrastruttura nel Paese di provenienza. I

controlli potranno essere disposti, altresì, in ogni caso in cui sussistano dubbi circa

l'applicabilità delle norme sui distacchi.

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LAVORATORI CHE SI RECANO IN STATI CUI SI APPLICA LA

NORMATIVA COMUNITARIA

La normativa comunitaria di sicurezza sociale si applica ai seguenti Stati:

Stati dell’Unione europea :

Austria Finlandia Lituania Rep. Ceca

Belgio Francia Lussemburgo Romania

Bulgaria Germania Malta Slovacchia

Cipro Grecia Paesi Bassi Slovenia

Croazia Irlanda Polonia Spagna

Danimarca Italia Portogallo Svezia

Estonia Lettonia Regno Unito Ungheria

Stati SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia ) e Svizzera

I regolamenti si applicano, anche, per quanto riguarda: la Finlandia alle isole Aland ;

la Francia ai Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa);

il Portogallo alle isole Azzorre e di Madera; la Spagna alle isole Canaria, Ceuta e Melilla.

Per certificare la legislazione applicabile è previsto il rilascio del documento portatile

A1. Solo nel caso di cittadini di paesi terzi che si recano nel Regno Unito si applica

ancora il regolamento CEE n. 1408/71 e, quindi, la certificazione viene rilasciata

utilizzando il formulario E101 (vedi circolare n. 51 del 2011).

Le disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile sono contenute nel

Titolo II (articoli da 11 a 16) del regolamento CE n. 883/2004, e il titolo II (articoli da

14 a 21) del regolamento CE n. 987/2009, come modificati dal regolamento CE n.

465/2012.

Il campo di applicazione materiale dei regolamenti comunitari comprende tutte le

assicurazioni sociali obbligatorie previste dalla legislazione italiana.

Le richieste di Accordo ai sensi dell’articolo 16 del regolamento CE n. 883/2004 ( per

distacchi di durata superiore a ventiquattro mesi ovvero per altre eccezioni alle

disposizioni in materia di legislazione applicabile) devono essere inoltrate alla

Direzione regionale INPS competente in relazione allo Stato di destinazione del

lavoratore ( vedi prospetto a conclusione del capitolo).

Campo di applicazione materiale

Il regolamento n. 883/2004 si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di

sicurezza sociale riguardanti:

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le prestazioni di malattia;

le prestazioni di maternità e paternità assimilate;

le prestazioni di invalidità;

le prestazioni di vecchiaia;

le prestazioni per i superstiti;

le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

gli assegni in caso di morte;

le prestazioni di disoccupazione;

le prestazioni di pensionamento anticipato;

le prestazioni familiari. N.B. la Croazia fa parte dell’Unione europea a decorrere dal 1° luglio 2013 ( messaggi

INPS n. 10408 del 27/06/2014 e n.10783 del 3/7/2013), per la gestione del periodo

transitorio si veda la circolare n. 165 del 3/12/2013.

Circolari n. 83 del 1° luglio 2010, n. 99 del 21 luglio 2010, n. 107 del 13 agosto

2013 e n. 115 del 19 settembre 2012.

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Poli regionali per Accordi articolo 16 reg. 883/2004.

STATO DIREZIONE REGIONALE INPS

AUSTRIA TRENTINO ALTO ADIGE

BELGIO LAZIO

BULGARIA MOLISE

CIPRO UMBRIA

CROAZIA FRIULI VENEZIA GIULIA

DANIMARCA TOSCANA

ESTONIA UMBRIA

FINLANDIA TOSCANA

FRANCIA PIEMONTE

GERMANIA TRENTINO ALTO ADIGE

GRAN BRETAGNA e IRLANDA DEL NORD CAMPANIA

GRECIA PUGLIA

IRLANDA (EIRE) UMBRIA

ISLANDA UMBRIA

LETTONIA UMBRIA

LIECHTENSTEIN UMBRIA

LITUANIA UMBRIA

LUSSEMBURGO UMBRIA

MALTA UMBRIA

NORVEGIA TOSCANA

PAESI BASSI SARDEGNA

POLONIA UMBRIA

PORTOGALLO LIGURIA

REPUBBLICA CECA UMBRIA

ROMANIA UMBRIA

SLOVACCHIA UMBRIA

SLOVENIA FRIULI VENEZIA GIULIA

SPAGNA LIGURIA

SVEZIA TOSCANA

SVIZZERA LOMBARDIA

UNGHERIA UMBRIA

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NORMATIVA COMUNITARIA. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

RELATIVA ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE (PD A1) .

Distacco ( art. 12 del regolamento 883/2004)

Nel caso di distacco (periodo non superiore a 24 mesi) di lavoratori subordinati la

domanda di rilascio del certificato deve essere presentata dal datore di lavoro alla

Sede INPS territorialmente competente – sede di iscrizione.

Accordi in deroga – eccezione- ( art. 16 del regolamento 883/2004)

Nel caso, invece, si tratti di una richiesta di accordo in deroga, in applicazione

dell’articolo 16 del regolamento 883/2004, la richiesta deve essere inviata alla

Direzione regionale dell’INPS competente in relazione al Paese di destinazione. La

Direzione regionale ricevuta la richiesta provvederà ad inoltrarla all’Autorità

competente dello Stato in cui il lavoratore sarà occupato. Il formulario A1 potrà essere

rilasciato, dalla sede Inps territorialmente competente (sede di iscrizione dell’azienda),

una volta ottenuta l’autorizzazione da parte della Direzione regionale INPS . Detta

autorizzazione, tuttavia, potrà essere concessa solo se e quando l’Autorità

competente dello Stato di destinazione avrà comunicato l’accoglimento della richiesta

di accordo in deroga ovvero di proroga del distacco.

N. B. Per i lavoratori inviati in Francia alla richiesta deve essere allegato un apposito

questionario predisposto dal CLEISS, autorità competente francese.

L’applicazione del citato articolo 16 può essere richiesta nei casi in cui il datore di

lavoro intenda: •distaccare all’estero un lavoratore per un periodo superiore a 24 mesi;

•chiedere la proroga di un distacco di 24 mesi già autorizzato;

•chiedere l’applicazione della legislazione di uno Stato membro diverso rispetto a quello individuato in base agli articoli 11-15 del Regolamento (CE) n. 883/2004.

Esercizio di un’attività in due o più stati (art. 13 del regolamento 883/2004)

Nelle situazioni in cui, i distacchi di breve durata, in uno o più stati membri, si

verifichino con una certa frequenza, la fattispecie potrebbe rientrare nel campo di

applicazione dell’articolo 13 del regolamento CE n. 883/2004, come modificato dal

regolamento UE n. 465/2012.

Tale disposizione disciplina i casi di esercizio di un’attività in due o più stati. Tuttavia

anche questa situazione deve essere certificata con il documento Portatile A1. Le

procedure per l’applicazione di tale articolo sono contenute nell’articolo 16 del

regolamento di applicazione e illustrate nelle circolari INPS n. 83 del 2010 e 115 del

2012.

Per ottenere il rilascio del documento portatile A1 il lavoratore, residente in

Italia, deve farne richiesta alla sede INPS territorialmente competente.

Nella richiesta dovranno essere indicate tutte le informazioni relative alle modalità di

svolgimento dell’attività lavorativa, gli stati membri dove l’attività viene abitualmente

svolta e, infine, se in Italia viene svolta una parte sostanziale dell’attività – almeno il

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25% dell’attività complessivamente esercitata- a tale scopo può essere utile

l’indicazione, in percentuale, della durata dell’attività con riferimento ai singoli Stati,

compresa l’Italia.

Sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore, la sede INPS rilascerà la

certificazione compilando il documento portatile A1 e indicando lo Stato di cui si

applica la legislazione.

Anche se la certificazione deve essere rilasciata dalla sede INPS non vuol dire che si

debba applicare necessariamente la legislazione italiana, dipende dalla situazione del

lavoratore e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, in particolare dalla

consistenza della stessa con riferimento ai singoli Stati.

Tale certificazione non è soggetta a limiti di durata, pertanto, resta valida fino a

quando non cambiano le circostanze, dichiarate dal lavoratore, e che sono state

valutate dalla sede per l’emissione della certificazione.

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LAVORATORI CHE SI RECANO IN STATI CON I QUALI SONO IN

VIGORE ACCORDI E CONVENZIONI BILATERALI DI SICUREZZA

SOCIALE.

Ai lavoratori trasferiti in Paesi convenzionati, nei casi in cui le Convenzioni ed Accordi vigenti consentano per un periodo limitato di tempo di mantenere l'applicazione della legislazione sociale del Paese di provenienza, è previsto il rilascio della certificazione di distacco. La certificazione esonera dagli obblighi contributivi nello Stato di temporanea occupazione, limitatamente alle forme di tutela previdenziale contemplata dalla Convenzione o Accordo applicati. Le assicurazioni non regolate dalla Convenzione sono obbligatorie e la relativa contribuzione deve essere versate in Italia, in base alla legge 398/87, sulle retribuzioni convenzionali (circolare INPS n. 87 del 1994).

ACCORDI E CONVENZIONI BILATERALI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

LEGISLAZIONE APPLICABILE E DISTACCHI.

L’Italia ha stipulato Accordi e Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con i seguenti Stati:

Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale

(Guernsey, Alderney, Herm e Iethou, isola di Man), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia,

Montenegro e Serbia), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Stati Uniti, Tunisia, Turchia

(Convenzione europea di sicurezza sociale), Uruguay, Venezuela ( all. 1).

Le disposizioni in materia di legislazione applicabile, contenute negli Accordi e Convenzioni sopra citati,

prevedono in linea di principio l’applicazione del principio di territorialità della legislazione applicabile (lex

loci laboris). Pertanto, i lavoratori devono essere assoggettati alla legislazione previdenziale dello Stato

contraente dove viene esercitata l’attività lavorativa. Tuttavia, tutti gli Accordi e Convenzioni prevedono

deroghe di carattere temporaneo al principio di territorialità (c.d. distacco), con esclusione della

Convenzione con l’Australia, Paese che ha un sistema previdenziale basato sulla fiscalità generale.

In virtù di tali deroghe i lavoratori occupati alle dipendenze di un’impresa avente sede nel territorio di uno

dei due Stati contraenti, in caso di temporaneo distacco nel territorio dell’altro Stato, rimangono soggetti

alla legislazione dello stato in cui ha sede l’impresa.

Alcune Convenzioni prevedono la possibilità di distacco anche nel caso di lavoratori autonomi.

La durata del distacco varia a seconda della Convenzione, unica eccezione è la Convenzione con gli Stati

Uniti che, in materia di legislazione applicabile, contiene disposizioni particolari che non prevedono alcun

termine.

La situazione di distacco deve essere certificata dall’istituzione competente dello Stato la cui legislazione

rimane applicabile. Per la certificazione devono essere utilizzati gli appositi formulari, previsti dalla

Convenzione applicata.

Nel caso in cui, per motivi imprevedibili, l’ occupazione si dovesse prolungare oltre la durata

originariamente prevista superando il periodo di distacco, l’applicazione della legislazione vigente nello

Stato del luogo abituale di lavoro può eccezionalmente essere mantenuta, ove previsto dalla Convenzione

applicata, previo accordo con l’Autorità Competente dello Stato in cui si svolge detto lavoro temporaneo.

Anche la durata del periodo di proroga varia a seconda della Convenzione .

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Infine, si evidenzia che generalmente (ad eccezione delle convenzioni con Capoverde e con il Venezuela), è

previsto che le Autorità competenti possano concordare ulteriori eccezioni al principio di territorialità

dell’obbligo assicurativo.

Le richieste di proroga del distacco, nonché di ulteriori eccezioni (accordi in deroga), per i lavoratori inviati

all’estero devono essere inoltrate al Ministero del lavoro, che provvederà a chiedere l’accordo all’Autorità

competente del Paese in cui il lavoratore è occupato.

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ACCORDI E CONVENZIONI BILATERALI - CAMPO DI APPLICAZIONE

MATERIALE

Argentina – Convenzione sulla sicurezza sociale tre il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina

Art. 2 1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: Nella Repubblica italiana: a) L’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni

speciali per i lavoratori autonomi; b) L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) L’assicurazione contro le malattie e per la maternità; d) L’assicurazione contro la tubercolosi; e) Gli assegni familiari; f) I regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e

le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; Nella Repubblica argentina: a) I regimi per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti; b) Il regime di prestazioni medico-assistenziali (servizi sociali); c) Il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; d) Il regime degli assegni familiari; 2. La presente Convenzione si applicherà ugualmente alle legislazioni che completeranno o

modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo. 3. La presente Convenzione si applicherà altresì alle legislazioni di uno Stato contraente che

estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale, salvo che: a) Il Governo dello Stato contraente che disponga l’estensione o la istituzione notifichi al Governo

dell’altro Stato contraente la propria volontà di escluderla dai termini della presente Convenzione entro tre (3) mesi a partire dalla pubblicazione ufficiale di tali disposizioni; b) Il Governo dell’altro Stato contraente notifichi la propria opposizione al Governo del primo Stato

contraente entro tre (3) mesi a partire dalla comunicazione ufficiale dell’estensione o istituzione. In mancanza di opposizione, e ove necessario, l’applicazione di dette estensioni o istituzioni è subordinata

agli accordi amministrativi aggiuntivi che saranno concordati.

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Australia – Accordo tra la Repubblica italiana e l’Australia in materia di sicurezza sociale

Articolo 2. (Ambito di applicazione normativo). 1. Le seguenti norme sono incluse nell'ambito di applicazione dell'Accordo: a) per quanto riguarda l'Australia: la Legge di sicurezza sociale del 1947, come modificata alla data della firma del presente Accordo, ed ogni norma che successivamente modifichi, integri o sostituisca tale legge, nella misura in cui tale legge e tali norme regolano e si riferiscono a materie relative alle seguenti prestazioni: i) le pensioni di vecchiaia; ii) le pensioni di invalidità; iii) le pensioni alle vedove; iv) le pensioni alle mogli; v) le pensioni agli orfani di entrambi i genitori; vi) le pensioni per l'assistenza personale al coniuge inabile; vii) le pensioni aggiuntive ed i supplementi per i minori a carico; e b) per quanto riguarda l'Italia: le leggi in vigore alla data della firma del presente Accordo ed ogni legge, che successivamente, modifichi, integri o sostituisca tali leggi, e che riguardi l'assicurazione generale obbligatoria dei lavori dipendenti per l’invalidità la vecchia ed i superstiti, le assicurazioni speciali per i lavoratori autonomi e altre categorie di lavoratori; gli assegni familiari, l'assicurazione contro la disoccupazione, ed in particolare le seguenti prestazioni: i) le pensioni di vecchiaia; ii) le pensioni di anzianità; iii) le pensioni anticipate; iv) gli assegni di invalidità; v) le pensioni di inabilità; vi) gli assegni privilegiati di invalidità; vii) le pensioni privilegiate di inabilità; viii) l'assegno per l'assistenza personale del pensionato per inabilità; ix) le pensioni ai superstiti; x) gli assegni familiari per le persone a carico di pensionati; xi) l’indennità di disoccupazione.

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Bosnia – Macedonia – Montenegro - Serbia - Convezione ex Jugoslavia

Art. 2 1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: In Italia: a. l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b. l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c. l’assicurazione malattie, ivi comprese le indennità funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni o rendite; d. l’assicurazione per la tubercolosi; e. la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; f. l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria; g. gli assegni familiari; h. i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; i. Le assicurazioni volontarie previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; In Jugoslavia: a. le assicurazioni sociali; b. gli assegni familiari; c. le prestazioni agli operai e impiegati rimasti provvisoriamente disoccupati.

Brasile - Protocollo aggiuntivo all’accordo di emigrazione fra l’Italia ed il Brasile del 9/12/1960

Art. 1 1. Il presente Protocollo aggiuntivo si applica: 1) Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, alle legislazioni concernenti: a) l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) l’assicurazione contro le malattie e per la maternità; d) l’assicurazione contro la tubercolosi; e) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi protetti o le prestazioni previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. 2) Per quanto riguarda la Repubblica federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di previdenza sociale dell’I.N.P.S.: a) l’assistenza medica e l’incapacità al lavoro temporanea e permanente, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) la vecchiaia; c) l’invalidità; d) la morte. 2. Il presente Protocollo aggiuntivo si applicherà altresì alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni indicate nel paragrafo precedente. 3. Si applicherà inoltre alle legislazioni che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, qualora lo Stato contraente interessato non si opponga a tali misure entro tre mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione delle medesime, fatta dall'altro Stato contraente.

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Canada e Québec - Accordo di sicurezza sociale tra l’Italia ed il Canada

Art. 2 Le disposizioni del presente Accordo si applicano: a) per quanto concerne l’Italia: i) alla legislazione concernente l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali; ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla lettera (i); iii) alla legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; e iv) ai soli fini di quanto previsto dal successivo articolo 24, alla legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) per quanto concerne il Canada; i) al «Old Age Security Act»; e ii) al Regime pensionistico del Canada.

Capoverde - Convenzione fra il governo della Repubblica Italiana e il governo della repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale

Art. 2

1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni dei Paesi contraenti concernenti:

in Italia: a) l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) l’assicurazione malattia e maternità; d) l’assicurazione contro la tubercolosi; e) gli assegni familiari; f) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; in Capoverde: a) l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) l’assicurazione contro le malattie; c) l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; d) gli assegni familiari.

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Corea – Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea sulla previdenza sociale

1. Il presente accordo di applicherà alla seguente legislazione:

(a) Per quanto riguarda l’Italia, le leggi sull’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti di lavoratori dipendenti, nonché l’ordinamento speciale per i lavoratori autonomi e le forme di assicurazione sostitutive della suddetta assicurazione obbligatoria;

(b) Per quanto riguarda la Corea, il “National Pension Act” ed i regolamenti attinenti applicabili.

2. Il presente Accordo si applica inoltre ad ogni futura legislazione che rimpiazza, sostituisce, emenda, integra, o consolida la legislazione specificata nel paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Salvo se diversamente previsto nel presente Accordo, la legislazione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non include i trattati o gli altri accordi internazionali in materia di previdenza sociale eventualmente conclusi tra ciascuna Parte contraente ed un Parte terza, né la legislazione promulgata ai fini della loro specifica attuazione.

Jersey e altre isole del Canale – Convenzione Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord

Art. 2 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano: a) per quanto riguarda il Regno Unito: I. alla Legge del 1946 sulla assicurazione nazionale e alla Legge del 1948 sulla assicurazione nazionale per l’Isola di Man, nonché alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che è stata sostituita da tali Leggi, concernenti regimi di assicurazione per la disoccupazione, le malattie, lo stato vedovile od orfanile, la vecchiaia, la morte e il parto; II. Alla Legge del 1916 sull’ assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro ed alla legge del 1948 sull’assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro per l’Isola di Man, concernenti regimi di assicurazione relativi a danni personali dovuti ad infortunio sul lavoro ed a determinate malattie o lesioni dovute a causa di lavoro; b) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, alla legislazione: I. sull’ assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti; II. sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; III. sull’assicurazione contro le malattie; IV. sull’assicurazione contro la tubercolosi; V. sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per la parte concernente le prestazioni economiche alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio; VI. sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori (personale delle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto o di telefonia, personale dei servizi tributari appaltati, marittimi), in quanto tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle legislazioni di cui ai precedenti numeri da I a V; VII. sull’assicurazione contro la disoccupazione.

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Principato di Monaco - Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana ed il Principato di Monaco

Art. 3 Paragrafo 1 – Le legislazioni cui la presente Convenzione si applica sono: 1°) nel Principato di Monaco: a) la legislazione relativa all’organizzazione dei servizi sociali; b) la legislazione sulle pensioni di vecchiaia dei lavoratori subordinati con esclusione tuttavia delle disposizioni concernenti la vecchiaia uniforme; c) la legislazione relativa alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità, morte, ivi comprese le disposizioni che accordano ai titolari di una pensione proporzionale o uniforme o di una rendita il beneficio delle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternità; d) la legislazione sulla dichiarazione, l’indennizzo e l’assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) la legislazione relativa al regime delle prestazioni familiari; f) la legislazione relativa ai regimi particolari dei servizi sociali e di vecchiaia, in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti. 2°) in Italia: a) la legislazione sull’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti; b) le legislazioni concernenti le prestazioni dovute in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità; c) la legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; d) la legislazione sugli assegni familiari; e) la legislazione sui regimi speciali di sicurezza sociale in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti. Paragrafo 2 – La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo precedente, Tuttavia, essa si applicherà: a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad una nuova branca di sicurezza sociale, solo se interverrà, all’uopo, un accordo tra i Paesi contraenti; b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora non vi sia opposizione del Governo del Paese nel quale l’estensione è stata realizzata o del Governo dell’altro Paese. Gli atti di cui alla lettera precedente devono formare oggetto di una comunicazione ufficiale al Governo dell’altro Paese contraente. In caso di opposizione da parte del Governo del Paese che ha proceduto all’estensione, tale opposizione deve essere notificata contemporaneamente alla comunicazione ufficiale sopraindicata. L’opposizione del Governo dell’altro Paese deve essere notificata entro tre mesi dalla ricezione della predetta comunicazione.

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San Marino - Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale

Art. 2 1. La presente Convenzione si applica a tutte le legislazioni relative alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle destinate a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia professionale; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari. 2. La presente Convenzione si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, compresi i regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro, concernenti le prestazioni di cui al paragrafo precedente. 3. La presente Convenzione si applica altresì alle gestioni e ai regimi speciali riguardanti le categorie di lavoratori autonomi che saranno elencate in un successivo scambio di note. Detto elenco potrà essere modificato successivamente di comune accordo dalle Autorità competenti dei due Stati contraenti. 4. La presente Convenzione non si applicherà alle modificazioni che sono state o saranno apportate alle legislazioni indicate al § 1) da convenzioni o accordi internazionali di sicurezza sociale stipulati da ciascuno Stato contraente con terzi Stati, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra i due Stati contraenti.

Page 25: CONVENZIONI INTERNAZIONALI: ASSICURAZIONI DISTACCHI

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Santa Sede - Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana

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Tunisia - Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina in materia di sicurezza sociale

Art. 2 1. La presente Convenzione si applica: In Italia, alle legislazioni concernenti: a) l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori indipendenti di detta assicurazione; b) i regimi che si sostituiscono all’assicurazione di cui alla lettera a); c) l’assicurazione malattia, ivi compresa l’assicurazione tubercolosi e la maternità; d) l’assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali; e) gli assegni familiari. In Tunisia, alle legislazioni concernenti: a) il regime di assicurazione malattia e maternità; b) il regime degli assegni familiari; c) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; d) il regime delle pensioni d’invalidità, di vecchiaia e di superstiti nel settore non agricolo; e) il regime di sicurezza sociale dei salariati agricoli; f) il regime di sicurezza sociale dei pescatori; g) i regimi di sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti occupati in attività professionali corrispondenti a quelle coperte in Italia in applicazione del capoverso a) del primo paragrafo. 2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel primo paragrafo del presente articolo. Tuttavia, essa non si applicherà: a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad un nuovo settore di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo in tal senso tra gli Stati contraenti; b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari a meno che non vi sia, a tal riguardo, opposizioni del Governo dello Stato contraente interessato, notificata al Governo dell’altro Stato contraente entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale dei suddetti atti.

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Turchia - Convenzione europea di sicurezza sociale

Art. 2 1. La presente Convenzione si applica a tutta la legislazione che regola i seguenti rami della sicurezza sociale: a) prestazioni per malattia e maternità; b) prestazioni d’invalidità; c) prestazioni di vecchiaia, d) prestazioni dei superstiti; e) prestazioni relative a incidenti sul lavoro o malattie professionali; f) assegni in caso di decesso; g) prestazioni di disoccupazione; h) prestazioni familiari. 2. La presente Convenzione si applica a tutti i regimi generali di sicurezza sociale ed ai regimi speciali, siano essi a carattere contributivo o non contributivo, ivi inclusi i regimi relativi agli obblighi dei datori di lavoro riguardo alle prestazioni di cui al paragrafo precedente. accordi bilaterali o multilaterali tra due o più Parti Contraenti determineranno, per quanto possibile, le condizioni in cui la presente Convenzione si applicherà ai regimi istituiti attraverso contratti collettivi resi obbligatori per decisione delle autorità pubbliche. 3. Per quanto attiene ai regimi per la gente di mare, si applicheranno le disposizioni del Titolo III della presente Convenzione, senza alcun pregiudizio alla legislazione di qualsiasi Parte Contraente che regola gli obblighi degli armatori che, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come datori di lavoro. 4. La presente Convenzione non si applica ai regimi di assistenza sociale o medica, ai regimi di prestazioni per le vittime della guerra o delle sue conseguenze, o a regimi speciali per impiegati statali o persone assimilate ad essi. 5. La presente Convenzione non si applica alla legislazione intesa a dare effetto ad una Convenzione di sicurezza Sociale conclusa tra una Parte Contraente e uno o più altri Stati.

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USA - Accordo fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America in materia di sicurezza sociale

Art. 2 1. Il presente Accordo si applica alle legislazioni di sicurezza sociale relative alle prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e precisamente. a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla legislazione sull’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nonché alla legislazione relativa ai trattamenti di previdenza sostitutivi di detta assicurazione generale; b)per quanto riguarda gli Stati Uniti d’America, al titolo II della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e relative modificazioni ed ai regolamenti emanati in base a tale legge, ad eccezione delle sezioni 226 e 228 di tale titolo e relativi regolamenti; tuttavia, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la totalizzazione dei periodi di assicurazione in conformità al presente Accordo non avrà luogo per i periodi di assicurazione volontaria previsti da tali legislazioni.

Uruguay - Convenzione in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay

Art. 2

1. La Convenzione si applica alle legislazioni degli Stati contraenti e che si riferiscono, in Italia: a) all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e le corrispondenti gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) all’assicurazione malattia e maternità; d) all’assicurazione contro la tubercolosi; e) all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria; f) agli assegni familiari; g) ai regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscono a rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni citate nelle lettere precedenti.

In Uruguay: alla legislazione che regola i regimi di sicurezza sociale a carico di organismi statali, parastatali e privati, per ciò che concerne: a) invalidità, vecchiaia e morte; b) maternità, malattia e infortunio comune; c) disoccupazione; d) indennità e altre prestazioni nel caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali; e) prestazioni familiari.

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Venezuela - Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Venezuela

Art. 2 1. La presente convenzione si applica: A) Nella Repubblica del Venezuela, alla legislazione che disciplina il regime delle assicurazioni sociali relativamente alle prestazioni in caso di: a) incapacità temporanea; b) incapacità parziale o invalidità; c) vecchiaia; d) superstiti; e) assegno per morte. B) Nella Repubblica italiana alle legislazioni concernenti: a) l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) i regimi di assicurazione sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria; c) l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali; d) l’assicurazione di malattia e maternità, limitatamente alle prestazioni economiche.

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ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE PER I LAVORATORI INVIATI

ALL’ESTERO IN STATI LEGATI ALL’ITALIA DA ACCORDI E

CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE.

Stato Personale assoggettato al regime previdenziale Paese di destinazione

Personale distaccato assoggettato al regime previdenziale Italiano

Contribuzione dovuta sulle

retrib. convenzionali (L.398/87 )

Contribuzione dovuta ai sensi della legislazione

italiana (effettiva)

Contribuzione dovuta (L.398/87 ) sulle retrib.

convenzionali

Argentina DS*– Ind.Mobilità (L223/91) –Malattia/Maternità – TFR – Fiscalizzazione (1)

IVS – CUAF– TFR – Fiscalizzazione(2)

DS* – Ind.Mobilità (L223/91) – – Malattia/Maternità Fiscalizzazione

Australia

TFR –Maternità – Fiscalizzazione (1)

Tutte le assicurazioni se considerato in trasferta

Tutte le assicurazioni se non residente in Australia e non soggetto alla legislazione australiana

Bosnia

TFR IVS – DS – Ind.Mobilità (L223/91) – Malattia/Maternità – CUAF – TFR – Fiscalizzazione(2)

Brasile

DS*– Ind.Mobilità (L223/91) – TFR – Fiscalizzazione(1)

IVS - TFR – Malattia/Maternità – Fiscalizzazione(2)

DS* – Ind.Mobilità (L223/91) – Fiscalizzazione

Canada e Québec

DS*– Ind.Mobilità (L223/91) –Malattia/Maternità – TFR – Fiscalizzazione(1)

IVS -TFR – Fiscalizzazione(2)

DS* – Ind.Mobilità (L223/91) –Malattia/Maternità – Fiscalizzazione

Capoverde

DS*– Ind.Mobilità (L223/91) –TFR – Fiscalizzazione(1)

IVS – Malattia/Maternità – CUAF – TFR – Fiscalizzazione(2)

DS* – Ind.Mobilità (L223/91) – Fiscalizzazione

Corea

Integrale applicazione L.398/87

IVS DS* – Ind.Mobilità (L223/91) – INAIL –Malattia/Maternità – Fiscalizzazione

Israele Integrale applicazione L.398/87

Tutte le assicurazioni obbligatorie

Jersey e altre isole del Canale

TFR IVS – DS – Ind.Mobilità (L223/91) –Malattia/Maternità – TFR – Fiscalizzazione(2)

Messico Integrale applicazione L.398/87

Distacco non previsto

Macedonia

TFR IVS – DS – Ind.Mobilità (L223/91) –Malattia/Maternità – CUAF – TFR – Fiscalizzazione(2)

Montenegro

TFR IVS - DS – Ind.Mobilità (L223/91) –Malattia/Maternità – CUAF – TFR – Fiscalizzazione(2)

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Principato di Monaco

DS*– Ind.Mobilità (L223/91) – TFR – Fiscalizzazione(1)

IVS – Malattia/Maternità – CUAF – TFR – Fiscalizzazione(2)

DS* – Ind.Mobilità (L223/91)

Santa Sede DS* -Ind. Mobilità (L223/91)- Malattia/Maternità – TFR - Fiscalizzazione(1)

IVS – CUAF – TFR Fiscalizzazione(2)

DS* -Ind. Mobilità (L223/91)- Malattia/Maternità

San Marino

TFR IVS - DS – Ind.Mobilità (L223/91) – Malattia/Maternità – CUAF – TFR – Fiscalizzazione(2)

Serbia

TFR IVS– DS – Ind.Mobilità (L223/91) – Malattia/Maternità – CUAF – TFR – Fiscalizzazione(2)

Tunisia DS* – Ind.Mobilità (L223/91) – TFR– Fiscalizzazione(1)

IVS – Malattia/Maternità – CUAF – TFR – Fiscalizzazione (2)

DS*– Ind.Mobilità (L223/91)

Turchia

TFR IVS – DS – Ind.Mobilità (L223/91) – Malattia/Maternità– CUAF – TFR – Fiscalizzazione(2)

USA

DS* – Ind.Mobilità (L223/91) – TFR – Fiscalizzazione(1)

Opzione per leg. Italiana IVS Fiscalizzazione(2)

Opzione per leg. Italiana DS* – Ind.Mobilità (L223/91)– TFR – Fiscalizzazione

Uruguay Malattia/Maternità – TFR – Fiscalizzazione(1)

IVS– DS – Ind.Mobilità (L223/91) – CUAF – TFR – Fiscalizzazione(2)

Malattia/Maternità – Fiscalizzazione

Venezuela DS*– Ind.Mobilità (L223/91) – Fiscalizzazione(1)

IVS Malattia/Maternità – TFR – Fiscalizzazione(2)

DS* – Ind.Mobilità (L223/91)– Fiscalizzazione

* senza l’abbattimento dei dieci punti. Come precisato con circolare n. 90 del 1992 , l'abbattimento dei 10

punti di aliquota (art. 4, comma 2, lett. a della legge n. 398/1987) non può essere operato sulla quota IVS in quanto tale contribuzione deve essere assolta con la normativa propria del personale occupato sul territorio nazionale. Di conseguenza, tale abbattimento non può operare neppure sulle aliquote "DS" e "TBC", dal momento che, secondo il dettato legislativo, la riduzione andrebbe applicata in primo luogo sull'aliquota IVS.

(1) la fiscalizzazione si applica sulle retribuzioni che vi sono interessate nella misura prevista per il settore di

appartenenza dell’impresa secondo le disposizioni dettate per il personale assicurato in regime di legge n. 398/1987.

(2) la fiscalizzazione si applica sulle contribuzioni che vi sono interessate nella stessa misura prevista per il settore di appartenenza dell'impresa per il personale occupato in Italia Nota bene:

art. 3, comma 1 e 3, legge 23/12/1998 n. 448: a decorrere dal 1°/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.

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art. 36, comma 1, D.Lgs. 446/97: per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

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LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE STRANIERE OPERANTI IN

ITALIA

L’obbligatorietà delle assicurazioni sociali prevista dall’art. 37 del R.D.L n. 1827/35 opera nei confronti dei lavoratori di qualsiasi nazionalità. Pertanto, per i lavoratori dipendenti da aziende straniere operanti in Italia sono dovuti i contributi per le assicurazioni obbligatorie previste dalla legislazione italiana. Per gli adempimenti relativi all’iscrizione dell’azienda e all’apertura della posizione presso l’INPS si rinvia alla circolare n. 2 del 2007. Per quanto concerne i lavoratori distaccati in Italia, provenienti da Stati convenzionati, sono dovuti i contributi, calcolati sulle retribuzioni effettive, per le sole assicurazioni obbligatorie non tutelate dalla Convenzione applicata. Esonero dal versamento dei contributi in Italia per lavoratori stranieri, dipendenti da imprese straniere

operanti in Italia, provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati in materia di sicurezza sociale.

Articolo 3, comma 8, della legge n. 398/1987 (circolare n. 41 del 3 aprile 2008)

Come precisato sopra,in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, il lavoratore extracomunitario occupato in Italia proveniente da uno Stato non comunitario né legato all’Italia da una convenzione di sicurezza sociale deve essere assicurato, ai fini previdenziali, in Italia, secondo le regole

generali applicabili ai lavoratori italiani.

In deroga a tale principio l’art. 3, comma 8, della legge n. 398/1987, prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale può con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e dell’Economia e Finanze “esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze”. In attesa del decreto di esonero, i datori di lavoro interessati dovranno, comunque, provvedere al versamento degli oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia. Il datore di lavoro interessato, per ottenere il rimborso della contribuzione versata in Italia, deve presentare una certificazione proveniente dall’ente assicuratore estero, che attesti l’avvenuto adempimento, nel Paese di provenienza del lavoratore interessato, degli obblighi contributivi per i quali è stato richiesto l’esonero. La retribuzione da prendere a riferimento, ai fini del calcolo della contribuzione da versare in pendenza della procedura, è quella prevista dalle vigenti disposizioni in materia di minimale, sia legale che contrattuale, di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in base al settore di impiego del lavoratore in territorio italiano. Pertanto, tale retribuzione va individuata a prescindere dalle retribuzioni dovute ai lavoratori in base al contratto di lavoro loro applicabile nel Paese di provenienza.

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STATI UNITI – EFFETTI DELL’ACCORDO

In linea generale l’ Accordo italo -statunitense recepisce il principio della territorialità della legislazione

applicabile (articolo 7 paragrafo 1).

Ne consegue che, le persone destinatarie dell’Accordo medesimo, che svolgono la loro attività lavorativa

sul territorio di uno Stato contraente, sono assoggettate alla legislazione di tale Stato .

Tuttavia l’Accordo, tenuto conto anche delle particolari caratteristiche di extraterritorialità della

legislazione previdenziale statunitense, introduce, in tale materia, criteri alquanto innovativi prevedendo

una serie articolata di eccezioni e di opzioni basata essenzialmente sulla cittadinanza degli interessati e

sulla nazionalità delle imprese dalle quali i medesimi dipendono.

In particolare, l’articolo 7 dell’Accordo, al fine di evitare la possibilità di doppia copertura e rendere in ogni

caso applicabile la legislazione di un solo Stato, prevede che:

a) i cittadini statunitensi occupati in Italia e assicurati ai sensi della legislazione statunitense

rimangano assicurati ai sensi di tale legislazione ( articolo 7, paragrafo 2 );

b) i cittadini italiani occupati negli U.S.A. alle dipendenze di un datore di lavoro italiano o di un

impresa controllata da un’impresa italiana siano assoggettati alla legislazione italiana ( articolo 7,

paragrafo 3).

Inoltre, lo stesso articolo 7 , nell’intento di evitare dubbi interpretativi ed eventuali pregiudizi per gli

interessati, ha previsto esplicitamente le possibili situazioni di doppia copertura stabilendo per ognuna di

esse la legislazione applicabile e prevedendo, nell’ambito delle stesse, alcune possibilità di opzione.

In particolare, qualora uno stesso periodo di lavoro sia soggetto alla legislazione di entrambi gli Stati

contraenti, il paragrafo 4 dell’articolo citato stabilisce che:

· i cittadini di uno Stato restino soggetti, per detto periodo, alla legislazione dello Stato di

cittadinanza e siano esentati dalla legislazione dell’altro stato ( lettera a);

· i cittadini italiani o le persone in possesso della cittadinanza italiana e statunitense possano optare,

per detto periodo, per la legislazione di uno dei due Stati contraenti e siano esentati dalla

legislazione dell’altro Stato ( lettera b);

· i lavoratori che non siano cittadini di nessuno dei due Stati contraenti saranno assoggettati, per

detto periodo, alla legislazione dello Stato in cui sono occupati e saranno esentati dalla legislazione

dell’altro Stato ( lettera c).

Giova precisare che, in alcuni casi, uno stesso periodo di lavoro può essere soggetto alla legislazione di

entrambi gli Stati anche per effetto dell’applicazione dell' Accordo medesimo, si pensi all'applicazione

contestuale del principio di territorialità e delle disposizioni riportate al paragrafo 2 e 3 dell'articolo 7 .

Pertanto, sul piano pratico, tenuto conto del carattere territoriale della legislazione previdenziale italiana,

la facoltà di opzione può riguardare principalmente, anche se non esclusivamente, le seguenti situazioni :

- i cittadini italiani che, essendo già occupati o recandosi a lavorare negli Stati Uniti, abbiano, per effetto

della contestuale applicazione dei paragrafi primo e terzo dell’articolo 7 citato, la possibilità di essere

assoggettati contemporaneamente alle due legislazioni, ovvero

- i cittadini italiani o le persone in possesso della doppia cittadinanza che, lavorano in Italia alle

dipendenze di un’impresa statunitense , possono essere contestualmente assoggettati alle due legislazioni

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per effetto, da un lato, del carattere territoriale della legislazione previdenziale italiana e, dall’altro , del

carattere extraterritoriale della legislazione statunitense che consente alle imprese statunitensi di

proseguire i versamenti obbligatori negli Stati Uniti per il personale occupato all’estero.

Nei casi in cui, in base a quanto sopra precisato, risulti applicabile la legislazione italiana a un lavoratore occupato negli U.S.A. , o che si trovi in determinate condizioni occupato in Italia, su richiesta del datore di lavoro , del lavoratore stesso o della competente Istituzione statunitense, dovrà essere rilasciato un certificato di assicurazione redatto sul formulario bilingue IT/USA/4. La richiesta dovrà essere presentata alla sede competente per territorio ( Sede presso la quale il datore di lavoro effettua i versamenti ) apposita domanda redatta sul formulario IT/USA/2. Alla domanda dovranno essere allegate, per ciascun lavoratore 4 copie del modello IT/USA/4, debitamente compilate a cura del richiedente nei riquadri 1 e 2. Infine, il paragrafo 6 dell’articolo 7 dell’Accordo, stabilisce che le Autorità competenti dei due Stati, possano

concordare nell’interesse di un lavoratore o di categorie di lavoratori altre eccezioni al principio di

territorialità della legislazione applicabile (Accordi in deroga).

L’eventuale richiesta di deroga, in applicazione del sopra citato paragrafo 6, devono essere inoltrate al

Ministero del lavoro.

LEGISLAZIONE APPLICABILE IN VIRTU’ DELL’ARTICOLO 7 DELL’ACCORDO ITALO

STATUNITENSE

Art. 7

1. Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si

applica il presente accordo, che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato

contraente, sono soggette alla legislazione di tale Stato. 2. Il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione

degli Stati Uniti rimane coperto da tale legislazione. 3. Il lavoro svolto negli Stati Uniti da un cittadino italiano alle dipendenze di un datore di

lavoro italiano o di una impresa controllata da una impresa italiana sarà coperto dalla

legislazione italiana. 4. Qualora periodi di lavoro siano soggetti alla legislazione di ambedue gli Stati, si

applicano le seguenti disposizioni:

a) il cittadino di uno degli Stati il quale, per lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto

alla legislazione di ambedue gli Stati, resta soggetto per tale periodo alla legislazione dello

Stato di cui è cittadino ed è esente dalla legislazione dello Stato di cui non è cittadino;

b) il cittadino italiano o colui che possiede la cittadinanza di ambedue gli Stati, il quale, per

lo stesso periodo di lavoro, sarebbe soggetto alla legislazione di ambedue gli Stati, opterà

per tale periodo per la legislazione di uno degli Stati ed è esente dalla legislazione dell’altro

Stato;

c) la persona, che non è cittadino di nessuno dei due Stati e per lo stesso periodo di lavoro

è soggetta alla legislazione di ambedue gli Stati è soggetta, per tale periodo, alla

legislazione dello Stato nel quale il lavoro viene svolto ed è esente dalla legislazione

dell’altro Stato.

5. Le esenzioni previste dal presente articolo divengono effettive quando l’istituzione dello

Stato, nel quale i periodi di lavoro sono coperti secondo quanto stabilito dal paragrafo

4, certifica all’istituzione dell’altro Stato che tali periodi di lavoro sono coperti dalla

propria legislazione.

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6. Le autorità competenti dei due Stati, possono concordare nell’interesse di un lavoratore

o di categorie di lavoratori altre eccezioni alla regola prevista nel paragrafo 1.

1. CITTADINI ITALIANI OCCUPATI NEGLI U.S.A.

POSIZIONE PROFESSIONALE LEGISLAZIONE APPLICABILE

a) Lavoratori dipendenti da un datore di

lavoro statunitense o di altro Stato esclusa

l’Italia (art. 7, § 1 Acc.)

a) legislazione statunitense (art. 7, § 1 Acc.)

b) Lavoratori dipendenti da un datore di

lavoro italiano o da un impresa controllata da

un impresa italiana (art. 7, § 3 Acc.)

b) Possibilità di optare per la legislazione di uno

dei due Stati. In mancanza di opzione,

legislazione italiana (combinato disposto dei §§ 3

e 4, lettera b dell’articolo 7 Acc.)

c) Lavoratori autonomi (art. 7 §1 Acc.) c) Legislazione statunitense (art. 7, § 1 Acc.)

2. CITTADINI STATUNITENSI OCCUPATI IN ITALIA

POSIZIONE PROFESSIONALE LEGISLAZIONE APPLICABILE

a) Lavoratori dipendenti da un datore di

lavoro italiano o di altri Stati diversi dagli

U.S.A. (art. 7, § 1 Acc.)

a) Legislazione italiana (art. 7, §1 Acc.)

b) Lavoratori dipendenti da un datore di

lavoro statunitense e per i quali il medesimo

versi i contributi al regime assicurativo

U.S.A. ( art. 7, § 2 Acc.)

b) Legislazione statunitense (art. 7, § 2 Acc.)

c) Lavoratori autonomi che versino i

contributi al regime assicurativo U.S.A. (art.

7, § 2 Acc.)

c) Legislazione statunitense (art. 7, § 2 Acc.)

d) lavoratori autonomi che non versino i

contributi al regime assicurativo U.S.A. (art.

7, § 1 Acc.)

d) legislazione italiana ( art. 7, § 1 Acc.)

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3. ALTRE SITUAZIONI

POSIZIONE PROFESSIONALE LEGISLAZIONE APPLICABILE

a) Cittadini italiani occupati in Italia da un

datore di lavoro che versi o possa versare i

contributi al regime assicurativo statunitense

(art. 7, § 4, lettera b Acc.)

a) possibilità di optare per la legislazione di uno

dei due Stati. In mancanza di opzione,

legislazione italiana (combinato disposto dei §§ 1

e 4, lettere a e b art. 7 Acc).

b) Cittadini statunitensi occupati negli U.S.A.

da un datore di lavoro italiano (art. 7, § 1

Acc.)

b) Legislazione statunitense (art. 7, § 1 Acc.)

c) Cittadini in possesso della doppia

cittadinanza, occupati in Italia da un datore

di lavoro che versi o possa versare i

contributi al regime assicurativo statunitense

(art. 7, § 4, lettera b Acc.)

c) Possibilità di optare per la legislazione di uno

dei due Stati. In mancanza di opzione,

legislazione italiana (combinato disposto dei §§ 1

e 4, lettere a e b art. 7 Acc.)

d) Cittadini di un Paese terzo occupati in

Italia da un datore di lavoro che possa

versare i contributi al regime statunitense

(art. 7, § 4, lettera c Acc.)

d) Legislazione italiana (art. 7, § 4, lettera c

Acc.)

.

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