Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo...

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    2001-1534 313

    Traduzione1

    Convenzioneper la protezione dei diritti delluomo e la dignitdellessere umano riguardo alle applicazionidella biologia e della medicina

    (Convenzione sui diritti delluomo e la biomedicina)

    Preambolo

    Gli Stati membri dei Consiglio dEuropa, gli altri Stati e la Comunit Europea fir-matari della presente Convenzione,

    Considerando la Dichiarazione universale dei Diritti dellUomo, proclamatadallAssemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

    Considerando la Convenzione di tutela dei Diritti dellUomo e delle Libert Fonda-mentali del 4 novembre 1950;

    Considerando la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961;

    Considerando il Patto Internazionale sul Diritti civili e politici e il Patto internazio-nale relativo al diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966;

    Considerando la Convenzione per la protezione dellindividuo riguardo allelabora-zione dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981;

    Considerando anche la Convenzione relativa al diritti del bambino del 20 novembre1989;

    Considerando che lo scopo del Consiglio dEuropa di realizzare una unione pistretta fra i suoi membri, e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo la tu-tela e lo sviluppo dei diritti dellUomo e delle libert fondamentali;

    Consapevoli dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina;

    Convinti della necessit di rispettare lessere umano sia come individuo che nellasua appartenenza alla specie umana e riconoscendo limportanza di assicurare la suadignit;

    Consapevoli delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignit umana da unuso improprio della biologia e della medicina;

    Affermando che i progressi della biologia e della medicina debbono essere utilizzatiper il beneficio delle generazioni presenti e future;

    Sottolineando la necessit di una cooperazione internazionale affinch lUmanittutta intera possa beneficiare dellapporto della biologia e della medicina;

    Riconoscendo limportanza di promuovere un dibattito pubblico sulle questioni po-ste dallapplicazione della biologia e della medicina e sulle risposte da fornire;

    1 Dal testo originale francese e inglese.

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    Desiderosi di ricordare a ciascun membro del corpo sociale i suoi diritti e le sue re-sponsabilit;

    Prendendo in considerazione i lavori dellAssemblea Parlamentare in questo campo,

    compresa la Raccomandazione 1160 (1991) sullelaborazione di una Convenzionedi bioetica;

    Decisi a prendere, nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina, lemisure proprie a garantire la dignit dellessere umano e i diritti e le libert fonda-mentali della persona;

    Si sono accordati su ci che segue:

    Capitolo I: Disposizioni generali

    Art. 1 Oggetto e finalit

    Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono lessere umano nella suadignit e nella sua identit e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, ilrispetto della sua integrit e dei suoi altri diritti e libert fondamentali riguardo alleapplicazioni della biologia e della medicina.

    Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive ledisposizioni della presente Convenzione.

    Art. 2 Primato dellessere umano

    Linteresse e il bene dellessere umano debbono prevalere sul solo interesse dellasociet o della scienza.

    Art. 3 Accesso equo alle cure sanitarie

    Le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, lemisure appropriate in vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizio-ne, un accesso equo a cure della salute di qualit appropriata.

    Art. 4 Obblighi professionali e regole di condotta

    Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuatonel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, cos come nel rispetto delleregole di condotta applicabili nella fattispecie 2.

    Capitolo II: Consenso

    Art. 5 Regola generale

    Un intervento nel campo della salute non pu essere effettuato se non dopo che lapersona interessata abbia dato consenso libero e informato.

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    Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sullanatura dellintervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.

    La persona interessata pu, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio

    consenso.

    Art. 6 Protezione delle persone che non hanno la capacit di dare consenso

    (1) Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non pu essere effettuato suuna persona che non ha capacit di dare consenso, se non per un diretto beneficiodella stessa.

    (2) Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacit di dare consenso a unintervento, questo non pu essere effettuato senza lautorizzazione del suo rappre-sentante, di unautorit o di una persona o di un organo designato dalla legge.

    Il parere di un minore preso in considerazione come un fattore sempre pi deter-minante, in funzione della sua et e del suo grado di maturit.

    (3) Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale,di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacit di dare consenso ad unintervento, questo non pu essere effettuato senza lautorizzazione del suo rappre-sentante, di unautorit o di una persona o di un organo designato dalla legge.

    La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura diautorizzazione.

    (4) Il rappresentante, lautorit, la persona o lorgano menzionati ai paragrafi 2 e 3

    ricevono, alle stesse condizioni, linformazione menzionata allarticolo 5.(5) Lautorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 pu, in qualsiasi momento, essereritirata nellinteresse della persona interessata.

    Art. 7 Tutela delle persone che soffrono di un disturbo mentale

    La persona che soffre di un disturbo mentale grave non pu essere sottoposta, senzail proprio consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di questodisturbo se non quando lassenza di un tale trattamento rischia di essere gravementepregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di protezione previstedalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di ricor-

    so.

    Art. 8 Situazioni durgenza

    Allorquando in ragione di una situazione durgenza, il consenso appropriato nonpu essere ottenuto, si potr procedere immediatamente a qualsiasi intervento medi-co indispensabile per il beneficio della salute della persona interessata.

    Art. 9 Desideri precedentemente espressi

    I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte diun paziente che, al momento dellintervento, non in grado di esprimere la sua vo-lont saranno tenuti in considerazione.

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    Capitolo III: Vita privata e diritto allinformazione

    Art. 10 Vita privata e diritto allinformazione

    (1) Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorch si tratta diinformazioni relative alla propria salute.

    (2) Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propriasalute. Tuttavia, la volont di una persona di non essere informata deve essere ris-pettata.

    (3) A titolo eccezionale, la legge pu prevedere, nellinteresse del paziente, delle re-strizioni allesercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2.

    Capitolo IV: Genoma umano

    Art. 11 Non discriminazione

    Ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo pa-trimonio genetico vietata.

    Art. 12 Test genetici predittivi

    Non si potr procedere a dei test predittivi di malattie genetiche o che permettano siadi identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia siadi rivelare una predisposizione o una suscettibilit genetica a una malattia se non afini medici o di ricerca medica, e sotto riserva di una consulenza genetica appro-priata.

    Art. 13 Interventi sul Genoma Umano

    Un intervento che ha come obiettivo di modificare il genoma umano non pu essereintrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamentese non ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei discendenti.

    Art. 14 Non selezione dei sesso

    Lutilizzazione delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non ammessaper scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista di evitare una malattia eredita-ria legata al sesso.

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    Capitolo V: Ricerca scientifica

    Art. 15 Regola generale

    La ricerca scientifica nel campo della biologia e della medicina si esercita libera-mente sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione e delle altre dispo-sizioni giuridiche che assicurano la protezione dellessere umano.

    Art. 16 Tutela delle persone che si prestano ad una ricerca

    Nessuna ricerca pu essere intrapresa su una persona a meno che le condizioni se-guenti non siano riunite:

    i) non esiste metodo alternativo alla ricerca sugli esseri umani, di efficacia pa-ragonabile,

    ii) i rischi che pu correre la persona non sono sproporzionati in rapporto con ibenefici potenziali della ricerca,

    iii) il progetto di ricerca stato approvato da unistanza competente, dopo aver-ne fatto oggetto di un esame indipendente sul piano della sua pertinenzascientifica, ivi compresa una valutazione dellimportanza dellobiettivo dellaricerca, nonch un esame pluridisciplinare della sua accettabilit sul pianoetico,

    iv) la persona che si presta ad una ricerca informata dei suoi diritti e dellegaranzie previste dalla legge per la sua tutela,

    v) il consenso di cui allarticolo 5 stato donato espressamente, specificamenteed stato messo per iscritto. Questo consenso pu, in ogni momento, essereliberamente ritirato.

    Art. 17 Tutela delle persone che non hanno la capacit di consentiread una ricerca

    (1) Una ricerca non pu essere intrapresa su una persona che non ha, conforme-mente allarticolo 5, la capacit di consentirvi a meno che le condizioni seguentisiano riunite:

    i) le condizioni enunciate allarticolo 16, dallalinea (1) al (4) sono soddisfatte;ii) i risultati attesi dalla ricerca comportano un beneficio reale e diretto per la

    sua salute;

    iii) la ricerca non pu effettuarsi con una efficacia paragonabile su dei soggetticapaci di consentirvi;

    iv) lautorizzazione prevista allarticolo 6 stata data specificamente e per is-critto, e

    v) la persona non vi oppone rifiuto.

    (2) A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, una ricerca

    di cui i risultati attesi non comportino dei benefici diretti per la salute della persona

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    pu essere autorizzata se le condizioni enunciate agli alinea (1), (3), (4) e (5) del pa-ragrafo 1 qui sopra riportato, e le condizioni supplementari seguenti sono riunite:

    i) la ricerca ha per oggetto di contribuire, con un miglioramento significativo

    della conoscenza scientifica dello stato della persona, della sua malattia o delsuo disturbo, allottenimento, a termine, di risultati che permettano un bene-ficio per la persona interessata o per altre persone della stessa fascia det oche soffrano della medesima malattia o disturbo o che presentino le stessecaratteristiche,

    ii) la ricerca non presenta per la persona che un rischio minimo e una costrizio-ne minima.

    Art. 18 Ricerca sugli embrioni in vitro

    (1) Quando la ricerca sugli embrioni in vitro ammessa dalla legge, questa assicurauna protezione adeguata allembrione.

    (2) La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca vietata.

    Capitolo VI:Prelievo di organi e di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto

    Art. 19 Regola generale

    (1) Il prelievo di organi o di tessuti a fini di trapianto non pu essere effettuato su undonatore vivente che nellinteresse terapeutico del ricevente e allorch non si dispo-ne di organo o di tessuto appropriati di una persona deceduta n di metodo terapeu-tico alternativo di efficacia paragonabile.

    (2) Il consenso di cui allarticolo 5 deve essere dato espressamente e specificamente,sia per iscritto sia davanti a un organo ufficiale.

    Art. 20 Tutela delle persone incapaci di consentire al prelievo dorgano

    (1) Nessun prelievo dorgano o di tessuto pu essere effettuato su una persona chenon ha la capacit di consentire conformemente allarticolo 5.

    (2) A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, il prelievo ditessuti rigenerabili su una persona che non ha la capacit di consentire pu essereautorizzata se le condizioni seguenti sono riunite:

    i) non si dispone di un donatore compatibile che gode della capacit di con-sentire,

    ii) il ricevente un fratello o una sorella del donatore,

    iii) la donazione deve essere di natura tale da preservare la vita del ricevente,

    iv) lautorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dellarticolo 6 stata data specifi-

    camente e per iscritto, secondo la legge e in accordo con listanza compe-tente,

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    v) il donatore potenziale non oppone rifiuto.

    Capitolo VII:Divieto del profitto e utilizzazione di una parte del corpo umano

    Art. 21 Divieto dei profitto

    Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto.

    Art. 22 Utilizzo di una parte del corpo umano prelevato

    Allorquando una parte del corpo umano stata prelevata nel corso di un intervento,questa non pu essere conservata e utilizzata per scopo diverso da quello per cui

    stata prelevata in conformit alle procedure di informazione e di consenso appro-priate.

    Capitolo VIII:Violazione delle disposizioni della convenzione

    Art. 23 Violazione dei diritti o principi

    Le Parti assicurano una tutela giurisdizionale appropriata al fine di impedire o farcessare a breve scadenza una violazione illecita ai diritti e ai principi riconosciuti

    nella presente Convenzione.

    Art. 24 Risarcimento per danno ingiusto

    La persona che ha subito un danno ingiustificato risultante da un intervento ha di-ritto a un equo indennizzo nelle condizioni e secondo le modalit previste dalla leg-ge.

    Art. 25 Sanzioni

    Le Parti prevedono delle sanzioni appropriate nel caso di trasgressione alle disposi-zioni della presente Convenzione.

    Capitolo IX:Relazione fra la presente convenzione e altre disposizioni

    Art. 26 Restrizione allesercizio dei diritti

    (1) Lesercizio dei diritti e le disposizioni di tutela contenute nella presente Conven-zione non possono essere oggetto di altre restrizioni allinfuori di quelle che, previ-

    ste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una societ democratica,

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    alla sicurezza pubblica, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione dellasalute pubblica o alla protezione dei diritti e libert altrui.

    (2) Le restrizioni di cui allalinea precedente non possono essere applicate agli arti-

    coli 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.

    Art. 27 Protezione pi estesa

    Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione sar interpretata come li-mitante o recante pregiudizio alla facolt di ciascuna Parte di accordare una tutelapi estesa a riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina rispetto aquelle previste dalla presente Convenzione.

    Capitolo X:Dibattito pubblico

    Art. 28 Dibattito pubblico

    Le Parti di cui alla presente Convenzione vigilano a che le domande fondamentaliposte dallo sviluppo della biologia e della medicina siano oggetto di un dibattitopubblico appropriato alla luce, in particolare, delle implicazioni mediche, sociali,economiche, etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro possibili applicazioni sianooggetto di consultazioni appropriate.

    Capitolo XI:

    Interpretazione e seguito della convenzione

    Art. 29 Interpretazione della Convenzione

    La Corte europea dei diritti delluomo pu dare, al di fuori di ogni lite concreta chesi svolga davanti a una giurisdizione, dei pareri consultivi su delle questioni giuri-diche che concernono linterpretazione della presente Convenzione su richiesta:

    del Governo di una Parte, dopo averne informato le altre Parti,

    del Comitato istituito dallarticolo 32, nella sua composizione ristretta aiRappresentanti delle Parti di cui alla presente Convenzione, per decisione

    presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

    Art. 30 Rapporti sullapplicazione della Convenzione

    Ogni Parte fornir, su domanda del Segretario Generale del Consiglio dEuropa, lespiegazioni richieste sul modo in cui il diritto interno del proprio Paese assicuralapplicazione effettiva di tutte le disposizioni di questa Convenzione.

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    Capitolo XII:Protocolli

    Art. 31 ProtocolliDei Protocolli possono essere elaborati conformemente alle disposizioni dellarti-colo 32, in vista di sviluppare, in campi specifici, i principi contenuti nella presenteConvenzione.

    I Protocolli sono aperti alla firma dei Firmatari la Convenzione. Essi saranno sotto-messi a ratifica, accettazione o approvazione. Un firmatario non pu ratificare, ac-cettare o approvare i Protocolli senza avere precedentemente o contemporaneamenteratificato accettato o approvato la Convenzione.

    Capitolo XIII:Emendamenti alla Convenzione

    Art. 32 Emendamenti alla Convenzione

    (1) I compiti affidati al Comitato nel presente articolo e nellarticolo 29 sono ef-fettuati dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI), o da un altro comitato desi-gnato a questo fine dal Comitato dei Ministri.

    (2) Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche dellarticolo 29, ogni Stato mem-bro del Consiglio dEuropa cos come ogni Parte di cui alla presente Convenzione

    che non membro del Consiglio dEuropa, pu farsi rappresentare in seno al Comi-tato allorch questo adempie ai compiti affidati dalla presente Convenzione, e dis-pone di un voto.

    (3) Ogni Stato menzionato allarticolo 33 o invitato ad aderire alla Convenzioneconformemente alle disposizioni dellarticolo 34, che non fa parte della presenteConvenzione, pu designare un osservatore presso il Comitato. Se la Comunit eu-ropea non Parte, essa pu designare un osservatore presso il Comitato.

    (4) Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici, la presente Convenzione farloggetto di un esame in seno al Comitato in un tempo massimo di cinque anni dopola sua entrata in vigore, e in seguito ad intervalli che il Comitato potr determinare.

    (5) Ogni proposta di emendamenti alla presente Convenzione come ogni proposta diprotocollo o di emendamenti a un Protocollo, presentata da una Parte, dal Comitatoo dal Comitato dei Ministri, comunicata al Segretario Generale del ConsigliodEuropa e trasmessa a cura dello stesso agli Stati membri del Consiglio dEuropa,alla Comunit europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte, a ogni Stato invitato a firma-re la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dellarticolo 33, e aogni Stato invitato ad aderirvi conformemente alle disposizioni dellarticolo 34.

    (6) Il Comitato esamina la proposta al pi presto due mesi dopo che stata trasmes-sa dal Segretario Generale conformemente al paragrafo 5. Il Comitato sottopone il

    testo adottato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi allapprovazione del

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    Comitato dei Ministri. Dopo la sua approvazione, questo testo comunicato alleParti in vista della sua ratifica, sua accettazione o sua approvazione.

    (7) Ogni emendamento entrer in vigore, riguardo alle Parti che lhanno accettato, il

    primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la dataalla quale cinque Parti, ivi compresi almeno quattro Stati membri del ConsigliodEuropa, avranno informato il Segretario Generale che essi lhanno accettato.

    Per ogni Parte che lavr accettata ulteriormente, lemendamento entrer in vigore ilprimo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la dataalla quale la suddetta Parte avr informato il Segretario Generale della sua accetta-zione.

    Capitolo XIV:

    Clausole finali

    Art. 33 Firma, ratifica ed entrata in vigore

    (1) La presente Convenzione aperta alla firma degli Stati membri del ConsigliodEuropa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione edella Comunit europea.

    (2) La presente Convenzione sar sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati pressoil Segretario Generale del Consiglio dEuropa.

    (3) La presente Convenzione entrer in vigore il primo giorno del mese che segue lascadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, includentialmeno quattro Stati membri del Consiglio dEuropa, avranno espresso il loro con-senso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni delparagrafo precedente.

    (4) Per ogni Firmatario che esprimer ulteriormente il suo consenso a essere vinco-lato alla Convenzione, questa entrer in vigore il primo giorno del mese che segue lascadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ra-tifica, di accettazione o di approvazione.

    Art. 34 Stati non membri

    (1) Dopo lentrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri delConsiglio dEuropa potr, dopo consultazione delle Parti, invitare ogni Stato nonmembro del Consiglio dEuropa ad aderire alla presente Convenzione con una deci-sione presa con la maggioranza prevista allarticolo 20, alinea iv) dello Statuto delConsiglio dEuropa e allunanimit dei voti dei rappresentanti degli Stati contraentiaventi il diritto di sedere in Comitato dei Ministri.

    (2) Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrer in vigore il primo giorno delmese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello

    strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio dEuropa.

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    Art. 35 Applicazione territoriale

    (1) Ogni Firmatario pu, al momento della firma o al momento del deposito del suodocumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i

    territori ai quali si applicher la presente Convenzione. Ogni altro Stato pu formu-lare la stessa dichiarazione al momento del deposito del suo strumento di adesione.

    (2) Ogni Parte pu, in qualsiasi momento in seguito, con una dichiarazione indi-rizzata al Segretario Generale del Consiglio dEuropa, estendere lapplicazione dellapresente Convenzione a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cuiessa assicura le relazioni internazionali o per la quale essa stata abilitata a stipula-re. La Convenzione entrer in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno delmese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimentodella dichiarazione da parte del Segretario Generale.

    (3) Ogni dichiarazione fatta in virt dei due paragrafi precedenti potr essere ritirata,

    per ci che concerne ogni territorio designato in questa dichiarazione, da una notifi-ca indirizzata al Segretario Generale. La revoca avr effetto il primo giorno del meseche segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento dellanotifica da parte del Segretario Generale.

    Art. 36 Riserve

    (1) Ogni Stato e la Comunit europea possono, al momento della firma della pre-sente Convenzione o del deposito del documento di ratifica, formulare una riserva alcontenuto di una disposizione particolare della Convenzione, nella misura in cui unalegge in quel momento in vigore sul suo territorio non conforme a questa disposi-zione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente arti-colo.

    (2) Ogni riserva emessa conformemente al presente articolo comporta una breve es-posizione della legge pertinente.

    (3) Ogni Parte che estende lapplicazione della presente Convenzione a un territoriodesignato da una dichiarazione prevista in applicazione del paragrafo 2 dellartico-lo 35 pu, per il territorio concernente, formulare una riserva, conformemente alledisposizioni dei paragrafi precedenti.

    (4) Ogni Parte che ha formulato la riserva prevista nel presente articolo pu ritirarla

    a mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio dEu-ropa. La revoca avr effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un pe-riodo di un mese dopo la data di ricevimento da parte del Segretario Generale.

    Art. 37 Denuncia

    (1) Ogni Parte pu, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indi-rizzandone una notifica al Segretario Generale del Consiglio dEuropa.

    (2) La notifica avr effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un pe-riodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario

    Generale.

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    Art. 38 Notifiche

    Il Segretario Generale del Consiglio dEuropa notificher agli Stati membri del Con-siglio, alla Comunit europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte e ad ogni altro Stato

    che stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:a) ogni firma;

    b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione odi adesione;

    c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente aisuoi articoli 33 o 34;

    d) ogni emendamento o protocollo adottato conformemente allarticolo 32, e ladata alla quale questo emendamento o protocollo entra in vigore;

    e) ogni dichiarazione formulata in virt delle disposizioni dellarticolo 35;

    f) ogni riserva e ogni revoca di riserva formulate conformemente alle disposi-zioni dellarticolo 36;

    g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo alla seguenteConvenzione.

    In fede di ci, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato lapresente Convenzione.

    Fatto a Oviedo il 4 aprile 1997 in francese e in inglese, i due testi fanno egualmentefede, in un solo esemplare che sar depositato negli archivi del Consiglio dEuropa.Il Segretario Generale del Consiglio dEuropa ne trasmetter copia certificata con-forme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio dEuropa, alla Comunit europea,agli Stati non membri che hanno partecipato allelaborazione della presente Con-venzione, a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

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