Convenzione Italia-Austria 1867

14
e dei Decmi del Regno d'Italia, maadando spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addi 21 luglio 7. IItIrWt'tJIo a U a eon. dei . add! !9 luglio 1867 .,. n Allf riel _ a e. 172. Ayre •. LuOIO de gillo. Y . n GvardGMgilli TECCIiIO. P. D I CnIPELI.O. N° 3818. LEGGE per la esecuzume della Convenzione postale conchiusa fra l'ltalia e r Austria. s a luglio 1867 VITTORIO EMANUELE II PKR GRAZIA Dl ClIO E PER VOLONTA DELLA NAZION& RE D'ITALlA II Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unieo. I I Governo del fte e autori zato a dare piena e e l iG.- tiera esecuzione alIa Convenzione postale fra I'Italia e f" Austria conchi usa in Firenze i l 23 aprile 4867. Ordiniamo che Ia presente, mnnita del sigillo -dello S&aIo, - eia iIIS8I1a Rella. raccelta ufficia.le delle LeW-·.e·

Transcript of Convenzione Italia-Austria 1867

Page 1: Convenzione Italia-Austria 1867

8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867

http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 1/13

e dei Decmi del Regno d'Italia, maadando

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addi 21 luglio 7.

I I t I rW t 't J I o aUa eon. dei . add! !9 luglio 1867

.,. n Allf rie l _ a e. 172. Ayre •.

LuOIO de gillo . Y. n GvardGMgi l l i TECCIi IO.

P. D I CnIPELI.O.

N° 3818.

LEGGE per la esecuzume della Convenzione postale

conchiusa fra l'ltalia e rAustria.

s a lug lio 1867

V I T T O R I O E M A N U E L E I IPKR GRAZIA D l ClIO E PER VOLONTA D ELLA NAZION&

RE D 'ITALlA

II Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unieo.

IIGoverno del fte e autorizzato a dare piena e e l iG . -

tiera esecuzione alIa Convenzione postale fra I'Italia e

f" Austria conchi usa in Firenze il 23 aprile 4867.

Ordiniamo che Ia presente, mnnita del sigillo -dello

S& aIo, - eia iIIS 8 I1 a R e l l a . raccelta ufficia. le delle L e W - · .e ·

Digitized byGoogle

Page 2: Convenzione Italia-Austria 1867

8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867

http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 2/13

1108

dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come Legge

dello Stato.

Dato a Torino addi 28 luglio ~867.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del 11,1110. V. R G t Ia n I a I i ti U i TIIlCRIO.

P. Dl CAMPEJ.LO.

VITTORIO EMANUELE nper 8f8lia di Dio e per volonta della Nuione

RE D 'ITALIA

1 t u ll i c o lo r o t h e I e p r e s e n t i n d r lU lB o , M l u i t .

Una Convenzione postale essendo stata conchiusa tra

I'Italia e I'Austria, e sottoscritta dai rispettivi Plenipo-

tenziari in Firenze addi ventitre del mese di aprile del

corrente anno mille ottocento sessantasette;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maesta il Re d'Italia e Sua Maesta l'Imperatore d'Austria,

ugualmente animati dal desiderio di migliorare, mediante una

nuova Convenzione, il servizio delle corrispondenze fra l'Jtalia

e l'Austria, hanno nominato a questo scopo per loro Plenipe-

tenziari:

Sua Maesta il Re d'Italia il signor Urbano Rattazzi, Cavaliere

Gran Croce, decorato del' Gran Cordone del suo Ordine dei

Santi Maurizio e Lazzaro, ecc., ece., Deputato al Parlamento,Presidente del Consiglio dei Ministri, suo l\(inistro Segretario

Digitized byGoogle

Page 3: Convenzione Italia-Austria 1867

8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867

http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 3/13

HOO

di Stato per gli affilri dell'Interno; ed il signor Francesco

De Blasiis, Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Laz-

zaro, ecc., Deputato al Parlamento, Suo Ministro Segretario di

Stato per I'Agriooltura, Industria e Commercio; e

Sua MaestA I'Imperatore d'Austria il signor Luigi Barone di

Kiibeck, Gran Croce dell'Ordine Imperiale di Leopoldo, ecc., ecc.,

suo Consigliere Intimo attuale, Inviato straordinario e Ministro

plenipotenziario presso Sua MaestA il Re d'Italia; e il signor Si-

sinio De Pretis Cagnodo, Commendatore dell'Imperiale Ordinedella Legione d' Onore di Francia, Dottore in legge, Capo di

Sezione nell' Imperiale Ministero del Commercio e dell'Economia

pubblica; i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri

trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sui seguenti

articoli:

Art. I.

Fra l'Amminislrazione delle poste italiane e I'Amministrasionedelle poste austriache vi sara un cambio periodico e regolare

di pieghi chiusi per la trasmissione reciproca di lettere, cam-

pioni di merci, gazzette e stampe di ,ogni genere originarie dei

rispettivi Stati, 0 provenienti da paesi, a cul le due Ammini-

strazioni italiana C',l nustriaca servono 0 potranao in seguito

servire di mediazione.

Art . 2.

n cambio dei pieghi chiusi si fari. col mezzo dei servizi po-

staJi italiani ed austriaci di terra e di mare, e col mezzo dei

servizi postaJi svizzeri, ove questi possano servire di interme-

diario alle due Amministrazioni.

Art . 3. •

Ciascuna delle due Amministrazioni pa&heri. il trasporto dei

suoi pieghi fmo alIa prima stazione oltre il proprio confine.

Quando le due Amministrazioni credessero conveniente di

aeoolIare ad un &010 imprenditore il trasporto dei pieghi in an-

Digitized byGoogle

Page 4: Convenzione Italia-Austria 1867

8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867

http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 4/13

Hi!Questo diritto f isso sara intieramente ritenuto dall'Ammioi-

strazione che 10 riscuote.

I campioni di merci e Ie stampe di ogni genere dell'Italia

per l'Austria, e per gli Stati dell'Unione postale austro-germa-nica, e viceversa, potranno essere raccomandati; riscuotendo a

questa efTetto il diritto fisso di raccomandazione sopraccennato,

oltre alla tassa di francatura stahilita dall'articolo 19.

Arl 10.

La perdita di una lettera 0 di un altro oggetto raccoman-

dato non trarra I'Amministrazione, sui territorio della quale la

perdita ebbe luogo, in altro obbligo che di pagare al mittenteun'indennita di cinquant_a lire (venti fiorini austriaci), salvo il

caso di forza maggiore.

Questo pagamento sara Catto nel termine di due mesi a da-

tare dal giomo del reclamo.

II reclamo relativo alia perdita di una lettera raccomandata

sara ammesso per 10 spazio di sei mesi a datare dal giomo

susseguente alla consegna della lettera stessa ; passato questo

tempo, il reclamante non avra piu diritto ad alcuna indennita.

Art II.

S a r a permesso di spedire dall'Italia per l'Austria e per paesi

che fanno parte dell'Unione postale austro-germanica, e viceversa,

lettere assicurate contenenti carte di valore pagabili 3 1 portatore.

II mittente di una lettera assicurata, contenente carte di va-

lore pagabili al porta tore , cite s a r a spedita sia dall'Italia, sia

dall'Austria e dai paesi che fanno parte dell'Unione postale

austro-germanica, potra ottenere il rimborso di questi valori in

caso di perdita 0 di spogliazione, previsto dall'articolo 15 della

presente Convenzione,. facendo la dichiarazione del montare dei

suddetti valori, e pagando anticipatamente, oltre alle tasse ed

ai diritti fissati dagli articoli 5, 6 e 9 precedenti, un dirittoproporzionale di venticinque centesimi per ogni cento lire 0

Digitized byGoogle

Page 5: Convenzione Italia-Austria 1867

8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867

http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 5/13

HiS

&azione di eento lire in Italia, e un diritto proporzionale di

dieci soldi austriaci per ogni cento lire 0 frazione di cento lire

in Austria 0 in Germania.

Art . 12.

Ildiritto da riscuotersi in forza dell' articolo precedente per

ogni lettera assicurata, contenente valori dichiarati, sara diviso

per meta fra Is Amministrazioni d'Italia e d'Austria indipenden-

temente dai prezzi di porto e del diritto fisso stahilito dagH

artiooli 5, 6 e 9 della presente Convenzione.

Art . 13.

La dichiarazionc del montare dei valori contenuti in una let-

tera assicurata dovra essere £atta dal mittente nell'angolo sinistro

superiore della busta dalla parte della soprascritta, senza can-

cellatura ne correzione anche approvata..

Questa dichiarazione indichera in lingua italiana 0 francese,

in tutte lettere, il montare dei valori in lire e centesimi senza

aggiunta.

n montare dei valori dichiarati per una sola lettera non dona

eccedere la somma di tre mila lire.

Art . 1 4 .

Le lettere, per Ie quali i mittenti reclameranno il beneficio

del disposto dall'articolo II, non devono oltrepassare il peso

di ~50 grammi (16 lotti).

Art. 15.Nel caso di perdita 0 di spogliazione di una lettera assicu-

rata, contenente valori dichiarati , I'Amministratione suI territorio

della quale la perdita 0 la spogliazione ebbe luogo, salva la

circostanza di forza maggiore, fara pagare al mittente, 0 in

difetto di quest! al destioatario, nel tennine di due mesi a

datare dal giorno del reclamo, la somma stata dichiarata, e per

Ja quale s a r a stato pagato il diritto di cui all'articolo II; ma

resta inteso che il reclamo non s a r a ammesso che nei sei mesi

Digitized byGoogle

Page 6: Convenzione Italia-Austria 1867

8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867

http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 6/13

H14

m e segnono la data della consegna della lettera T e passato

questo tempo il reclamante non am piu diritto ad alcana in -

'dennita.

Art. 16.L'Amministrazione ehe rimborseri. il montare dei valori di-

chiarati non pervenuti al destino subentrers a tutti idiritti del

.proprietario.

A tale effetto quegii che riceve I'indennita dom suhito fOr-

nire in iseritto tutti gli schiarimenti piu acconei ad agevolare la

ricerea dei valori perduti, e spogliarsi di ogni suo diritto in fa-

vore della predetta Amministrazione.

Art. 17.

Le due Amministrazioni delle peste d'Italia e d'Austria ees-

seranno d'essere responsahili dei valori dichiarati contenuti neUe

letteee assicurate, di cui idestinatari, 0 Ie persone da 888i.le-

gaJmente delegate, avranno rilasciata ricevuta.

Art. 18.

Ilmittente di una lettera assicurata 0 raccomandata, e di qua-

lunque altro oggetto raeeomandato, potri. riehiedere, nell'atto

della eonsegna della lettera 0 dell'oggetto, ehe gli sia dato av-

viso del ricevimento di e s s o per parte del destioatario.

In questo caso il mittente paghers antieipatamente per ilporto

dell'avviso un diritto 61'50 di 20 centesimi in ltalia, e di 10

soldi in Austria ed in Germania.

Questo diritto rimane intieramente. a beneficio dell' .Anunini-

strazione speditrice.

Art. 19'

Icampioni e Ie prove di stampa eorrette, non ehe i mano-

seritti annessi a queste prove e che vi si riferiseono, i giomali,

Ie gazzette, Ie opere periodiehe, i libri anehe rilegati, gli OPll-

scoli,ifogli

di

musica, i cataloghi, i prospetti, gli annunzi, iPfezzi correnti, stampati, lilografati 0metallografati saranno fran-

Digitized byGoogle

Page 7: Convenzione Italia-Austria 1867

8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867

http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 7/13

i115

.catifiao .. destino, pagando una tassa di cinque centesimi pe r

. quaranta grammi 0 frazione di quaranta grammi quando sono

spediti dall'ltalia per l'Austria e per la Unione postale genna-. m e a , e UDa tusa di tre soidi per quaranta grammi (due lotti e

meuo) 0frazione eli cparanta grammi, quando essi saranno s~

diti dalI'Austria 0 dall'U nione postale austro-germanica per I'ltalia

Art. 20•.

Icampioni non potranno essere spediti che sotto Ie coodi-

Doni oooseobte dalle Je~ doganali dei due paesi.• •

Essi non dovranno pesare piu di 250 grammi (16 lotti); nonawr valore venale; essere posti solto fascia, 0 in modo a non

Iasciar dubbio sulla loro natura; non dovranno portare null'altro

di scritto ~ mano che l'indirizzo del destinatario, un marchio

.di fahbrica 0 di commercio, e numeri d'ordine e di prezzo.

Le prove di stampa cogli annessivi manoscritti dovranno pa-

rimaMe essere poste sotto fascia, e non contenere alcuna lettel'll

o nota che abbia iI earattere di una corrispondenza 0che nepossa far le veci,

Igiornali e Ie stampe di ogni genere dovranno anche essere

posti sottofascia, e non portare alcuna scrittura, cifra 0 segno

fatto a mano, eccetto che l'indirizzo del destinatario, la firma

del mittente e la data.

Icampioni di merci, Ie prove di stampa e gli stampati di ogni

pere che n,QD avessero Ie condizioni sopraccennate, 0 che non

f O s s e r o franeati fino al destine, saranno considerati come lettere

non franche e trattati in conseguenza.

Art. 21.

Il prodotto delle tasse riscosse in virtu dell'articolo 19 sari.

diviso per meta fra Ie Amministrazioni italiana ed austriaca.

Art. 2:1.

Le Amministrazioni dei due Stati contraenti potranno reci.-

procamente trasmettersi sciolte lettere; campieni di merci e

Digitized byGoogle

Page 8: Convenzione Italia-Austria 1867

8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867

http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 8/13

1116

stampe di ogni genere originarie 0 a destino dei paesi eateri ai

quali Ie due Amministrazioni servono di mediazione.

In questo caso l'Amministrazione delle poste italiane paghera

all'Amministrazione delle poste austriache Ie tasse fissate per Ie

corrispondenze fra l'Austria ed i paesi esteri daIle Convenzioni

m vIgore.

Reciprocamente l'Amministrazione delle poste austriache pa-

ghera all'Amministrazione delle poste italiane le tasse fissate per

le corrispondenze fra I'Italia ed i paesi esteri daIle Convenzioni

m vlgore.La francatura facoltativa od obbligatoria fino al destino 0600

ad un certo limite delle corrispondenze menzionate nel presente

articoJo, Ie condizioni cui devono essere soggetti i campioni di

merci e Ie stampe, per godere della tassa moderata, Ie condi-

zioni della raccomandazione delle lettere, ecc., ecc., dipende-

ranno dalle rispettive stipulazioni contenute nelle Convenzioni

postali conchiuse 0 da 'conchiudersi fra l'Italia e gli Stati esteri,e rispettivamente fra l'Austria e gli Stati esteri.

Art.!13.

La t'rancatura delle corrispondenze di ogni genere potrs farsi

nei due paesi con francobolli nazionali .

Art. ~4.

Quando it montare dei francoboUi apposti sopra una lettera

s a r a inferiore alla tassa stabilita per compieme la francatura,

questa lettera dovra essere considerata come non francata, e

trattata in conseguenza, tenendo conto del valore dei franco-

bolli insufficienti adoperati.

Gli oggetti sotto fascia, ammessi al beneficio di una tassa mo-

derata mediante francatura, saranno in caso di insufficiente fran-

catura tassati come lettere non franche con deduzione del nlore

dei franc'obolli applicativi,

Digitized byGoogle

Page 9: Convenzione Italia-Austria 1867

8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867

http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 9/13

1117

Art . 25.

Le corrispondenze di ogni genere, mal dirette, saranno senza

ritardo restituite al prezzo per cui l'uffizio illcambio speditore

Ie am trasmesse in conto all'uffizio di cambio corrispondente.Le corrispondenze che per Uft motivo qualunque non avranno

potuto essere rimesse ai destinatari, dovranno essere rimandate

da una parte e dall'aItra.

QueUe che saranno state rimesse francate, saranno rispedite

senza t.assa; queUe rimesse in conto, saranno restituite ai prezzi

pei quali furono primitivamentc conteggiate dall'Amministrazione

speditrice.

Art . 26.

Le corrispondenze internazionali rivoltate per cambiameato

di residenza ill destinatari non dovranno per questo motivo es-

sere soggette ad una tassa supplementare.

Le eorrispondenze raccomandate in caso di riovio saranno

trattate come tali, senza essere imposte di \10 nuovo diritto diraccomandazione.

Art. 27'

Le Amministrazioni delle poste delle due parti contraenti non

ammetteranno nei pieghi cambiati £ r a i loro uffizi in virtu della

presente Convenzione alcuna lettera contenente oro, argento mo-

netato, gioie 0 effeUi preziosi, ed aItri oggetti sottoposti a di-

ritti di dogana.

Art . 28.

La conispondenza delle Loro Maesta il Re d'Italia e l'Impe-

ratore d'Austria, e dei Membri delle loro auguste Famiglie, fra

di Joro, s a r a spedita esente di tassa,

La oorrispondenza esclusivamente relativa ai diversi senizi

pubblici, indirizzata da uno Stato all'aItro, e la cui circolazionein fnnchigia s a r a autorizzata sui territorio della Stato a cui

Digitized byGoogle

Page 10: Convenzione Italia-Austria 1867

8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867

http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 10/13

1118

appartiene il Funzionario 0 l'Autorita da cui emana questa cor-

rispondenza, s a r a trasmessa esente c l a ogni prezzo di trasporto.

Sa l'AutoritA 0 il Funzionario a cui la oorrispondenm tl in-

dirizzata gode parimente della franchigia, la corrispoadenza sar i .diatribuita sensa tassa; nel caso contrario sad gravata della sola

tassa km'itoriale del paese di destino.

Art :19 .

Negli uffici delle poste d'Italia e d'Anstria si potrumo depo-

sitare somme di denaro per essere pagate negIi uffici postali

dell'alt!o State col mezao di vaglia postali.

Le due Amministrazioni si accorderanno sulla tassa da ri-

scuotersi per emissione di questi vaglia, sulla epoca da polT8 in

esecuzione il servizio dei vaglia, e sulle altre particolaritA del ser-

vizio medesimo.

Art. 30.

I Governi Italiano ed austriaco si obbligano a far trasportare

nel loro territorio i pieghi chiusi che gli uffici italiani ed au-

striaci potranno cambiarsi tra di loro e cogli uffici dei paesi

esteri per i quali l'Italia e l'Austria servono 0 potranno servire

di mediazione, sotto condizione pero che il trasporto di questi

pieghi chiusi possa farsi coi mezzi ordinari di cui dispongono Ie due

Amntinistrazioni d'Italia e d'Austria, ed ai prezzi qui sotto indicati:

a) Per i pieghi chiusi, cambiati tra gli uffiei italiani sia

per la via di terra attraverso il tenitorio austriaco, sia col mezzo

dei piroscafi postali austriaci, e fra gli uffici austriaci, sia per

la via di terra attraverso il territorio italiano, sia col mezzo dci

pi rosMf i poetali italiani, le due AmminiStrazioni OOV r aDDO P38Ire

reeiprocamente la somma di tre lire per chilogtamma di let-

tere, e di dieei centesimi per chilogramma di stampe" d i . can ..

pionl; peso netto.

h) Per ipieghi~hit1Si eambiati per la via di ~ fral'Ilelia ad i paeil cui l'Amministraaione autriaca puo 0 potra

Digitized byGoogle

Page 11: Convenzione Italia-Austria 1867

8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867

http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 11/13

1 t i D

setvire e l i mediazione, I;Amministrazione italiana pagbera all'Am-

ministrazione austriaca la somma di trenta centesimi per trenta

grammi di lettere, e di cinquanta centesimi per chilogramma di

stampe e di campioni, peso netto.

c) Reciprocamente per i pieghi ehiusi, camhiati .- la

via di terra fra I'Austria ed i paesi a cui l'Amminisll'azioRe

italiana PUQ 0 potra servire di mediazione, l'Amministrazione au-

striaca paghera all'Aniministrazione italiana Ja s omma e li treata

centesimi per trenta grammi di Iettere, e di c~1a cente-.

simi per chilogramma di stampe e di eampioni, peso n61~.

d) Per i pieghi chiusi a destino di paesi esteri, trasportati

col mezzo dei piroscafi postali dei due paesi, le Amministra-·

zioni italiana ed austriaca dovranno ahbuoaarsi reeiprocameme

della somma di cinquanta centesimi per trenta grammi di lettere,

e di una lira per chilogramma di s tampe e di campioni, peso netto.

Art. 3I.

E convenuto r o eil

peso delle corrispondenze di egni «onerecadute in rifiuto , nonehe quello dei fugli d'avviso e di akre

carte di contabilita relative al cambio delle corrispoadense

trasportate in pieghi chiusi, in virtu dell'artioolo 30, non sari

compreso Del peso delle lettere, campioni e stampe di ogni

genere, sulle quali viene imposto il prezzo di transito fissato

tlall'articolo citato.

Art. 3~.I diritti da pagarsi pel trasporto dei pieghi chiusi, mensionati

nell'articolo 30, saranno compresi nel conto trimestrale.

Art. 33.

Iconti relativi al camhio delle corrispondenze fra gli uffizi

delle due Amministrazioni saranno regolati da un conto gene-

rale mensuale.

Questi conti saranno saldati trimestralmente CODgruppi didenaro sonante 0 con cambiali pagabili in ispecie metalliche

Digitized byGoogle

Page 12: Convenzione Italia-Austria 1867

8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867

http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 12/13

1 1 mdel paese ove ha luogo il pagamento. Questo s a r a fatto alia

R. Direzione delle poste in Venezia 0alIa I. R. Direzione delle

poste in Trieste, secondo ehe risulters creditrice l'una 0 l'altra

delle due Amministrazioni.Nella liquidazione dei conti, quaranta soJdi austriaci saranno

ragguagliati ad una lira italiana.

Art. 3 4 .Le due Amministrazioni stabiliranno, di comune accordo, la

forma dei conti ed ogni altra disposizione di ordine necessaria

per assicurare l'esatta esecuzione della presente Convenzione.

E inteso che Ie disposizioni indicate nel presente articolo

potranno essere modificate dalle due Amministrazioni ogniqual-

volta, di comune aeeordo , ne riconoscano Ia necessitl.

Art . 35.

La presente Convenzione avra eft'etto a cominciare dal 10 luglio

1867, e rested obbligatoria fintantoche una delle due parti

non ne abbia data disdetta con preavviso di un anno.

A principiare dal giomo che Ia presente Convenzione s a r aposta in esecuzione rimarra ahrogata la Convenzione postale con-

chiusa in Torino fra il Regno di Sardegna e l'Impero d'Austria

il 28 settembre 1853.

Art. 36.

Questa Convenzione s a r a ratificata, e Ie ratifiche saranno cam-

biate a' Firenze al piu presto che sia possibile.In fede di ehe i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato Ia .

presente Convenzione, ed appostivi i sigilli delle loro armi.

Fatto a Firenze addi 23 aprile 1867'

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)(L. S.)

U. RATTAZZT.

DE BLASIIS.

KUBECIC.

DE PRETTS.

Digitized byGoogle

Page 13: Convenzione Italia-Austria 1867

8/2/2019 Convenzione Italia-Austria 1867

http://slidepdf.com/reader/full/convenzione-italia-austria-1867 13/13

1121

Noi, avendo vedoto ed esaminato la qui sovraseritta

Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte,

l'ahbiamo aeeettata, ratifieata e eonfermata, come per Iepresenti I'aecettiamo, ratifiehiamo e eonfermiamo, pro-

mettendo di osservarIa e di farla inviolabilmente osser-

rare. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mana

I e presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto ap-

porre il Nostro Reale sigillo .

•Date in Firenze addi ventitre del mese di giugno,

l'anno del Signore mille ottocento sessantasette e del

Regno Nostro it decimo nono.

'WITTO.IO ElB&N1JELB

Per ,ar~ dt Sua Malia IIR,

11IIIDI.tro Segetarlo 41 Stalo per 111 Atrarl Ealeri

P. DI CAMPELLO.

f esecusione del Trauato di commercio

conchiuso fra r Italia e r Au-

stria.s a luglio 1867

IISenato e la Camera dei Deputati ha 0approvj,lo;

Noi abbiarno sanzionato e promulghiamo

Articolo unico.Il Govemo del Re e autorizzato a dare piena e

VCL. X I X .

~