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Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html Firmata a Roma il 4 novembre 1950 Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998 Argomenti correlati (si aprirà una nuova pagina): Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952 IV Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 VI Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983 VII Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (ricerca). Carta dei diritti fondamentali (testo degli articoli, analisi introduttiva). Nota di sintesi della Carta dei diritti, a cura del Servizio Studi del senato della Repubblica. Comparazione ed analisi delle Fonti della Carta Pubblicazioni Centro Studi per la Pace Sito Internet - www.studiperlapace.it I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa; Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati; Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali; Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi si appellano; Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale. hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo. Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.

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Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html

Firmata a Roma il 4 novembre 1950 Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998

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Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952 IV Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 VI Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983 VII Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (ricerca). Carta dei diritti fondamentali (testo degli articoli, analisi introduttiva). Nota di sintesi della Carta dei diritti, a cura del Servizio Studi del senato della Repubblica. Comparazione ed analisi delle Fonti della Carta

Pubblicazioni Centro Studi per la Pace Sito Internet - www.studiperlapace.it

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi

Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi si appellano;

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione Universale.

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo.

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione.

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TITOLO I

Diritti e libertà

Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;

b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

Articolo 3 - Divieto della tortura.

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 - Divieto di schiavitù e del lavoro forzato.

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi di questo articolo:

a. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata;

b. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c. ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d. ogni lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 - Diritto alla libertà ed alla sicurezza.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:

a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;

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c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare

irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad une delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 - Diritto ad un processo equo.

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale

deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando

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lo esigono gli interessi della giustizia;

d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza.

Articolo 7 - Nessuna pena senza legge.

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato

commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di

restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10 - Libertà di espressione.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e

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l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il

presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12 - Diritto al matrimonio.

Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo.

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14 - Divieto di discriminazione.

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 - Deroga in caso di stato di urgenza.

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure

non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16 - Restrizioni all’attività politica degli stranieri.

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17 - Divieto dell'abuso del diritto.

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il

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diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.

Articolo 18 - Restrizione dell’uso di restrizioni ai diritti.

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

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TITOLO II

Corte europea dei Diritti dell'Uomo

Articolo 19 - Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in maniera permanente,

Articolo 20 - Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti Contraenti.

Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno; ogni problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è

deciso dalla Corte.

Articolo 22 - Elezione dei giudici

1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.

2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alti Parti Contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

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Articolo 23 - Durata del mandato

1.I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine dei periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare puó, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di

sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4.Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

5.Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.

6.Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l'età di 70 anni.

7.I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

Articolo 24 - Revoca

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai requisiti richiesti.

Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte, Essa è assistita da referendari.

Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria

a. elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono

rieleggibili; b. costituisce Camere per un periodo determinato; c. elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili; d. adotta il regolamento della Corte; e

e. elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27 - Comitati, Camere e Grande Camera

1.Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2.Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la

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sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.

3.Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente dalla Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformitá con il regolamento della Corte, Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede a titolo dello Stato parte interessato.

Articolo 28 - Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza un

esame complementare. La decisione è definitiva.

Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito.

1.Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.

2.Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33.

3.Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità é adottata separatamente.

Articolo 30 - Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera.

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, puó spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31 - Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

a. si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi

dell'articolo 43; e

b. esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32 - Competenza della Corte

1.La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.

2.In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, é la Corte che decide.

Articolo 33 - Ricorsi interstatali.

Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte

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Contraente.

Articolo 34 - Ricorsi individuali.

La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.

Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità.

1.La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual'è

inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2.La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell'articolo 34, se:

a. è anonimo; oppure

b. è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.

3.La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all'articolo 34 quand'essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.

4.La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione dei presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.

Articolo 36 - Intervento di terzi

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte Contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2.Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per !scritto o a partecipare alle udienze.

Articolo 37 - Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:

a. che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure

b. che la controversia è stata risolta; oppure

c. che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso quando ritenga che ciò é

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giustificato dalle circostanze.

Articolo 38 - Esame in contraddittorio dei caso e procedura di regolamento amichevole

1.Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte

a. procede all'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione;

b. si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad un regolamento amichevole della controversia sulla base del rispetto dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata.

Articolo 39 - Conclusione di un regolamento amichevole

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2.I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41 - Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42 - Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1.Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2.Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una grave questione di carattere generale.

3.Se il Collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con una sentenza.

Articolo 44 - Sentenze definitive

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1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.

2. La sentenza di una Camera diviene definitiva

a. quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

c. se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l'articolo 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1.Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

Articolo 47 - Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

2.Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3.La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto

della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato.

Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza secondo l'articolo 47.

Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi ;l'esposizione della sua opinione individuale.

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3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 - Privilegi ed immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi in base a questo articolo.

______ top______

TITOLO III

Disposizioni varie

Articolo 52 - Indagini del Segretario Generale.

Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54 - Poteri del Comitato dei Ministri.

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizi ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55 - Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie.

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni che esistono fra di loro allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di regolamentazione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente

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Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali

2. La Convenzione si applicherà nel territorio o nei territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. Nei suddetti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale

dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57 - Riserva.

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai termini del presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

Articolo 58 - Denuncia

1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto che,

potendo costituire una violazione di queste obbligazioni fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte alla presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa.

4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59 - Firma e ratifica.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

3. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento dei deposito dello strumento di ratifica.

4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa

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l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i firmatari.

Protocollo addizionale

alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

firmato a Parigi il 20 marzo 1952

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Convenzione europea per i diritti dell'uomo firmata a Parigi il 4 novembre 1950 (emendata) IV Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 VI Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983 VII Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984

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I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti

dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata "la Convenzione"),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e

dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 - Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori

di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

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Articolo 3 - Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4 - Application territoriale

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori di cui assicura le relazioni internazionali che sono designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi territorio

Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli artt. 1, 2, 3 e 4 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno dei Governi firmatari.

IV Protocollo addizionale

alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963

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Convenzione europea per i diritti dell'uomo firmata a Parigi il 4 novembre 1950 (emendata) Protocollo addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952 VI Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983 VII Protocollo addizionale firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984

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I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione") e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1- Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2 - Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la sua residenza.

2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il suo.

3. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle

infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3 - Divieto di espellere i cittadini

1. Nessuno può essere espulso a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5 - Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, puó presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori di cui assicura le relazioni internazionali che sono designati nella stessa

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dichiarazione.

2. Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in

virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato fatti dagli articoli 2 e 3.

5.Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi delle persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione , secondo gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni tra essi.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

1.Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello

strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati firmatari.

VI Protocollo addizionale relativo all'abolizione della pena di morte

alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983

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Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")

Considerato che gli sviluppi intervenuti in parecchi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano

una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

Articolo 3 - Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 4 - Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 5 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, puó indicare il territorio o i territori nei quali si applicherà il

presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, puó estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. li ritiro avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data

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di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo

senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 9 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;

c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;

d. ogni altro atto, notificazione o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri dei Consiglio d'Europa.

VII Protocollo addizionale

alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

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firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984

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Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri.

1. Uno straniero regolarmente residente nel territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

a. far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,

b. far esaminare il suo caso e

c. farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c di questo articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale.

1. Ogni persona dichiarata rea da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da un tribunale della giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario .

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perchè un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o

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parzialmente imputabile.

Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato o punito due volte.

1.Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi.

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

Articolo 6 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, puó designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo in tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, puó estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione

indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o della approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio dì uno Stato fatto dall'articolo 1.

6.Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di perone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come lo prevede l'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

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Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione.

1. Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8 - Firma e ratifica.

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica,

d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9 - Entrata in vigore.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 10 - Funzioni del depositario.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

a. ogni firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;

c. ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;

d. ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente

fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea

Annalisa Masiello

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Carta dei diritti fondamentali (testo degli articoli, analisi introduttiva). Nota di sintesi della Carta dei diritti, a cura del Servizio Studi del senato della Repubblica. Comparazione ed analisi delle Fonti della Carta

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Indice:

1. RILEVANZA DEI DIRITTI DELL'UOMO NELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO 2. I LAVORI PREPARATORI DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA 3. ANALISI SPECIFICA DEI DIRITTI PREVISTI NELLA CARTA 4. IL VALORE GIURIDICO DELLA CARTA

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1. RILEVANZA DEI DIRITTI DELL'UOMO NELL'ORDIMANENTO COMUNITARIO

La tutela dei diritti fondamentali della persona costituisce uno dei principi fondatori dell'Unione Europea e il presupposto indispensabile per fondare la sua legittimità. La "Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", sottoscritta a Roma nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953, è il risultato di una delle più significative iniziative assunte dal Consiglio d'Europa. Insieme ai Protocolli aggiuntivi, costituisce una sorta di "Magna Charta" a livello europeo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Convenzione si apre proclamando il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza di ogni individuo. Prosegue occupandosi principalmente delle libertà negative quali la libertà di pensiero, la libertà di espressione, la libertà di riunione e di associazione, ma anche di diritti soggettivi quali il diritto di proprietà, il diritto all'istruzione, il rispetto dei diritti della difesa, il diritto ad un giusto processo. Di grande rilievo è il sesto Protocollo aggiuntivo del 1983, nel quale si prevede l' abolizione della pena di morte. Per garantire il rispetto delle sue norme, la Convenzione prevede l'istituzione di due appositi organi, la Commissione europea dei diritti dell'uomo e la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Nei trattati istitutivi della Comunità invece, non si prevede nulla quanto al rispetto dei diritti fondamentali: le libertà individuali espressamente garantite sono quelle strumentali all'attuazione degli scopi del Trattato. Maggiore attenzione merita invece, la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Nei primi anni, la Corte, in alcune sentenze, aveva sottolineato la limitazione della propria competenza all'interpretazione del diritto comunitario e l'irrilevanza dei parametri nazionali, anche costituzionali, con l'intento di far risaltare l'autonomia e il primato del diritto comunitario sul diritto interno (Cfr. Stork, causa 1/58, sentenza 4 febbraio 1959). A partire dal 1969 (Cfr. Stauder, causa 29/69, sentenza 12 novembre 1969), invece, la Corte riconosce che i diritti fondamentali, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, fanno parte dei principi giuridici generali di cui essa garantisce l'osservanza. Più precisamente, la Corte si è riservata il compito di verificare il rispetto dei diritti fondamentali, nelle situazioni in cui rileva una disciplina comunitaria e non esclusivamente quella interna. Il controllo della Corte, rispetto ai parametri dei diritti fondamentali, investe principalmente gli atti comunitari e gli atti e i comportamenti nazionali di attuazione del diritto comunitario, rimanendone escluse le sole norme nazionali, prive di qualsiasi legame con il diritto comunitario.

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Occorre sottolineare, quindi, che il riconoscimento dei diritti fondamentali a livello comunitario si è avuto proprio grazie all'apporto della Corte di Giustizia. La Giurisprudenza della Corte ha portato alla codificazione di questi principi nel Trattato di Maastricht: all'art. 6, paragrafo 1, si afferma che l' Unione Europea "si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli stati membri"; allo stesso articolo, paragrafo 2, si stabilisce che "l' Unione è tenuta a rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 Novembre 1950 e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in

quanto principi generali del diritto comunitario". Inoltre, grazie alla creazione della cittadinanza europea ad opera dello stesso Trattato, che ha introdotto una serie di diritti civili e politici, il rapporto tra i cittadini degli Stati membri e l'Unione Europea è diventato più diretto. Il Trattato, dunque, assegna un ruolo fondamentale ai principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto ed esprime la volontà di intensificare la solidarietà dei popoli europei, rispettandone storia, cultura e tradizioni, di conseguire la convergenza delle economie, di promuovere il progresso economico e sociale e la realizzazione del mercato interno. Successivamente, il Trattato di Amsterdam accentua il rilievo dei principi generali, segnatamente quanto alla tutela dei diritti fondamentali e in genere di tematiche attinenti al trattamento e ai rapporti con i cittadini. Rispetto ai Trattati in vigore, qualche differenza si può rilevare già per quanto riguarda l'ispirazione, o meglio, la stessa "filosofia" del nuovo testo. Mentre il Trattato di Mastricht è più attento ai profili monetari, quello di Amsterdam dà rilievo ai profili in senso molto lato sociali. Inoltre, con le modifiche introdotte nei preamboli del TUE e del Trattato CE e nelle rispettive disposizioni preliminari e generali e perfino in quelle materiali, più ampio spazio viene ora dedicato ai principi generali a ai diritti individuali e collettivi, come ai problemi sociali. Eppure, soprattutto in questo campo il Trattato di Amsterdam si limita essenzialmente ad enunciazioni di principio, che restano spesso prive di un reale seguito sul piano delle garanzie e

delle concrete possibilità di applicazione. Grande rilievo riveste però, come suddetto, l'enunciazione o il rafforzamento di una serie di principi di diversa natura, oggetto e portata. Intanto, nuovi principi vengono enunciati nei Preamboli al TUE e al Trattato Ce, o direttamente nel corpo dei Trattati: basti pensare ai ripetuti richiami ai principi di libertà, sicurezza e giustizia, evocati non solo nel Preambolo, ma anche nell'art. B del TUE per definire il nuovo obiettivo di "conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Si può ancora pensare ai riferimenti del Preambolo ai diritti sociali fondamentali, al principio della parità uomo-donna e dell'eliminazione delle ineguaglianze, i riferimenti allo sviluppo armonioso "e sostenibile", l'accentuazione dell'importanza dei servizi pubblici nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, la necessità di assicurare un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la maggiore attenzione ai problemi di tutela dei consumatori e di sanità pubblica. Più specificamente poi, nell'ambito del Trattato CE, va segnalato il rilievo conferito al principio di non discriminazione nelle sue diverse manifestazioni. Intanto, esso viene confermato nella sua tradizionale formulazione rispetto alle discriminazioni fondate sulla nazionalità e soprattutto viene esteso alle discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o origine etnica, sulla religione, sull'handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali. Inoltre, il Trattato ha introdotto, all'art. 7 (ex art. F. 1), una procedura sanzionatoria a carico degli Stati membri che non rispettino i suddetti principi, in cui si prevede che "il Consiglio, riunito

nella composizione dei Capi di Stato o di Governo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione o previo parere conforme del Parlamento Europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente, da parte di uno Stato membro, dei principi di cui all'art. 6 par. 1". Qualora sia stata effettuata una siffatta constatazione, il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata, potrebbe decidere di sospendere taluni diritti derivanti dal Trattato allo Stato membro in questione. Nell'agire in tal senso, esso terrebbe conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Con questo Trattato si è altresì conferito formalmente alla Corte di Giustizia Europea il potere di vigilare sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali da parte delle Istituzioni europee nell'ambito delle politiche comunitarie.

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2. I LAVORI PREPARATORI DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

A Colonia, nel Giugno 1999, il Consiglio Europeo ha deciso di istituire una Carta dei diritti fondamentali garantiti nell'Unione, con l'obiettivo di rafforzare la loro tutela, rendendoli più visibili, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La Carta deve contenere l'elencazione di tre categorie di diritti: innanzitutto, i diritti di libertà e

di uguaglianza, così come previsti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati Membri; i fondamentali diritti dei cittadini europei come il diritto di voto e la libertà di movimento e stabilimento negli Stati Membri; i diritti economici e sociali così come sono garantiti nella Carta Sociale Europea. E' prevista l'istituzione di un organo ad hoc, incaricato della redazione del progetto di Carta e composto da sessantadue membri: quindici rappresentanti degli Stati Membri, trenta membri dei Parlamenti nazionali, sedici membri del Parlamento Europeo e un rappresentante della Commissione europea, mentre la Corte di Giustizia e il Consiglio d'Europa partecipano in qualità di osservatori. Altri organismi, gruppi sociali ed esperti sono invitati ad esprimere il loro parere, tra cui il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni e il Mediatore. Inoltre, si prevede l'elezione di un Presidente e di tre Vice-presidenti. Il lavoro della Convenzione è regolato nelle sue grandi linee dalle conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere dell'ottobre del 1999, meglio precisate in occasione della prima riunione dell'organo del 17 dicembre 1999. Per quanto riguarda la preparazione del progetto, il Presidente dell'organo, in stretta concertazione con i Vice-presidenti, propone un piano di lavoro ed si occupa degli altri lavori preparatori. Un importante aspetto, che occorre sottolineare, è il rispetto del principio di trasparenza: si stabilisce, infatti, che le discussioni in seno alla Convenzione e i documenti in essa redatti devono

essere resi pubblici. Inoltre, è possibile istituire gruppi di lavoro ad hoc, accessibili a tutti i membri dell'organo. Riguardo alla redazione del documento, sulla base del piano di lavoro concordato con la Convenzione, un Comitato composto dal Presidente, dal Vice-presidente e dal rappresentante della Commissione, assistito dal Segretariato Generale del Consiglio, è incaricato dell'elaborazione di un progetto preliminare di Carta, tenendo conto delle proposte di redazione presentate da qualsiasi membro dell'organo. Quanto all'elaborazione, qualora il Presidente, in stretta concertazione con il Vice-presidente, ritenga che il progetto di Carta elaborato dall'organo, possa essere sottoscritto da tutte le Parti, lo trasmette al Consiglio Europeo, seguendo la consueta procedura preparatoria. Nel corso di questi mesi, la Convenzione si è riunita più volte e il 2 ottobre 2000 ha concluso i suoi lavori, adottando il progetto di Carta dei diritti fondamentali, che è stato sottoposto al Consiglio Europeo di Biarritz del 13 e 14 ottobre scorsi, che ne ha approvato il contenuto. Dopo che, la Commissione Europea e il Parlamento Europeo lo hanno formalmente adottato, questo testo è stato solennemente proclamato al Consiglio Europeo di Nizza che ha avuto luogo il 7 - 9 dicembre 2000.

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3. ANALISI SPECIFICA DEI DIRITTI PREVISTI NELLA CARTA

Il progetto di Carta non presenta grandi novità: si tratta di un lavoro ricognitivo di quanto già contenuto nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nei Trattati Europei, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e nelle varie Convenzioni elaborate dal Consiglio Europeo. Più precisamente, la Carta Ue assorbe ed evolve il "corpus giuridico" elaborato in passato in

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materia di diritti umani.

La Carta si compone di 54 articoli sviluppandosi in una serie di principi e si divide in sette "capi" mancando del tutto di una parte istituzionale: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia, più le cosiddette "disposizioni generali". Il documento, oltre a contenere l'elencazione di diritti "classici", quali il diritto alla vita, il diritto all'integrità psichica e fisica della persona, la libertà di espressione, e di diritti sociali ed economici, inserisce alcuni importanti e nuovi diritti, quelli cosiddetti "di nuova generazione". Innovativi, rispetto soprattutto alla nostra Costituzione, sono il diritto alla protezione dei dati personali e dunque il diritto alla privacy (art. 8), la tutela ambientale, come diritto alla qualità

della vita (art. 37), la protezione dei consumatori (art. 38), la tutela dell'infanzia (art. 24), il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25: introdotto nella versione finale del documento), la piena integrazione dei disabili (art. 26). Come ulteriore elemento di novità, vengono introdotti alcuni principi in materia di bioetica: il diritto all'identità genetica, il divieto delle pratiche eugenetiche e della clonazione riproduttiva degli esseri umani (art. 3); inoltre è riconosciuta la libertà di ricerca scientifica (art. 13) e di clonazioni terapeutiche. Si condanna la pena di morte (art. 2), si vieta di ledere l'integrità fisica e mentale di una persona sottoponendola a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 4); si vietano la schiavitù e i lavori forzati (art. 5), le espulsioni collettive (art. 18). Si garantisce la piena uguaglianza dei sessi in tutti i campi, anche in materia di lavoro e di retribuzione, consentendo il ricorso a pratiche di discriminazione positiva (art. 23). Si riconosce il diritto all'impresa (art. 16) in maniera più esplicita che nella nostra Costituzione, scompare la funzione sociale della proprietà e si protegge anche la proprietà intellettuale (art. 17). Ancora, nel capitolo dedicato alla solidarietà, sono inseriti alcuni articoli relativi ai "diritti collettivi", in particolare dei lavoratori e alla protezione sociale. Difficoltoso è stato ottenere l'inserimento, nell'ambito del diritto di negoziazione e di azioni collettive, del diritto di sciopero, grazie soprattutto alle pressioni da parte dei sindacati (art. 28).

Abbastanza ampio, è il riconoscimento del diritto di asilo (art. 18) in procinto di passare dalla unanimità alla maggioranza qualificata per quanto riguarda i provvedimenti decisori comunitari. Nella Carta fa ingresso, altresì, il diritto ad una buona amministrazione, secondo il principio della neutralità dell'azione pubblica (art. 40) e il diritto di accesso ai documenti (art. 41), principi che potrebbero avere interessanti ripercussioni sulla teoria amministrativistica. Si riafferma inoltre, il diritto di qualsiasi persona a essere giudicato equamente, pubblicamente e in tempi ragionevoli da un tribunale imparziale (art. 47), il diritto alla presunzione d'innocenza e il rispetto dei diritti della difesa (art. 48), il principio della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene (art. 49) e il principio del "ne bis in idem" (art. 50). I lavori della Convenzione sono andati avanti speditamente e senza grossi scontri tra le parti politiche. Alla fine, però, la polemica è scoppiata non sui singoli articoli della Carta, ma sul suo preambolo: alla richiesta di inserire un riferimento al patrimonio religioso dell'Europa, la presidenza francese ha risposto con un netto rifiuto, in nome del laicismo e della separazione tra politica e religione. I riferimenti a quest'ultima non mancano nella Carta, ma nella fattispecie si tratta della libertà di credo e del diritto di cambiare religione e di manifestarla mediante il culto, le pratiche e l'osservanza dei riti (art. 10).

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4. IL VALORE GIURIDICO DELLA CARTA

Benché la volontà della Commissione, del Parlamento Europeo e di alcuni stati (tra cui l'Italia), era quella di un inserimento della Carta nel corpus dei Trattati Ue, e benché anche l'organo costituito per la sua redazione, abbia lavorato sul presupposto della sua efficacia vincolante, il Consiglio Europeo di Nizza ha proclamato la Carta dei Diritti Fondamentali, senza nessuna integrazione nei Trattati.

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Pur non avendo alcuna efficacia vincolante, bisognerà vedere quale ruolo verrà riservato alla Carta nella prassi applicativa. Se nella prassi ricevesse concreta applicazione, la Carta rappresenterebbe un passo importante verso una futura Costituzione sovranazionale europea, di cui si sente sempre più necessità. Altrimenti, il rischio è quello che la Carta resti una dichiarazione d'intenti o di diritti non cogenti, di cui è piena la storia delle organizzazioni internazionali, che spiega in modo semplificato diritti, del resto già riconosciuti in tutti gli Stati dell'Unione. Secondo molti critici, la Carta offre il vantaggio di consentire una fissazione chiara e definitiva dei diritti umani e delle relative competenze, in maniera tale da permettere di stabilizzare un

processo, a volte tumultuoso, che ha permesso alla Corte Europea, di travalicare i limiti dei trattati e di spingersi oltre mediante un procedimento d' interpretazione. E' anche vero, però, che una fissazione rigida dei diritti fondamentali potrebbe comportare una riduzione di tutela, in quanto limitata a quanto espressamente stabilito nella Carta. Altri critici, hanno osservato che la Carta si riduce ad un'elencazione di diritti, senza nessuna previsione di doveri o quantomeno di limiti all'esercizio degli stessi: ad esempio, come suddetto, nel caso del diritto di proprietà, non è stato inserito il limite della funzione sociale. Le disposizioni della Carta hanno un ambito di applicazione limitato agli atti delle Istituzioni e degli Organi dell'Unione e agli atti degli Stati membri che danno attuazione al diritto dell'Unione, così come previsto espressamente all'art. 51, paragrafo 1 della stessa Carta, mentre il paragrafo 2 afferma che la Carta non introduce nuove competenze per l'Unione, né apporta modifiche ai compiti definiti dai Trattati. Il nuovo documento non richiede modifiche delle Costituzioni degli Stati membri, né si sostituisce a queste. Essa propone una sistemazione che offre uno spazio comune di diritti, un denominatore comune fra tradizioni giuridiche e sensibilità diverse, diventando così premessa di una "cittadinanza europea". In ogni caso, la Carta ha già oggi una sua valenza, a testimoniare quel sentimento comune europeo che è fatto di diritti e importanti conquiste civili e a manifestare quello che è il carattere profondo di un'Europa, non solo economica.

Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace

ultimo aggiornamento: 12.03.2008

Centro studi indipendente di diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati - Direttore: Avv. Nicola Canestrini

Conflitti armati Conflitti interni Diritto bellico Diritto internazionale Europa Giurisdizioni internazionali Terrorismo

Europa

La creazione dello spazio

giuridico comune in materia

di asilo

Europa Hits: 25726

Europa dei diritti Avv. Nicola Canestrini

Versione integrale

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Diritti e libertà fondamentali

tra ordinamento comunitario

ed ordinamento interno. Il

caso della Gran Bretagna.

Principi fondamentali del

ricercato equilibrio tra ESDP

e NATO

Profili storici, interpretazione

sistematica e casistica

giurisprudenziale dell' art. 3

CEDU

Convenzione Europea per la

salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà

fondamentali

La forza della pace entro

l'ambito della Politica di

Difesa e di Sicurezza Europea

Regolamento 975/99 UE sulla

implementazione della

democrazia, dello stato di

diritto e dei diritti umani

Regolamento 976/99 UE sulla

implementazione della

democrazia, dello stato di

diritto e dei diritti umani nei

paesi terzi

La Carta dei Diritti

fondamentali dell'Unione

Europea: analisi introduttiva

Carta Europea dei diritti fondamentali: introduzione e testo

Paper

pubblicata in GUCE 2000/C 364/01

il 18 dicembre 2000 Pubblicazioni Centro italiano Studi per la pace

www.studiperlapace.it - no © Documento aggiornato al: 2000

77.9 kB

Sommario

Con la Carta qui presentata si compie un passo importante verso la definizione della

Costituzione Europea, firmata a Roma in data 29 ottobre 2004, che ne recepisce

integralmente i contenuti (cfr. anche gli articoli "Costituzione europea" e "Note di

sintesi della Carta dei diritti fondamentali" in questa sezione).

Indice dei contenuti

1. Considerazioni introduttive

2. Sintesi

3. Testo della Carta dei diritti fondamentali

Abstract

Con la Carta qui presentata si compie un passo importante verso la definizione di una

"Costituzione Europea". Essa è stata stilata il 26 settembre 2000 dalla Convenzione dei 62,

l'organo creato ad hoc su mandato del Consiglio Europeo per la sua redazione, che è composto da 15 rappresentanti degli Stati membri, 16 deputati del Parlamento europeo e 30 rappresentanti dei

Parlamenti nazionali, più un commissario europeo, il portoghese Antonio Vitorino, responsabile della giustizia.

L'Italia era rappresentata dall'eurodeputata Elena Paciotti, dal deputato Piero Melograni, dal

senatore Andrea Manzella e dal garante della privacy Stefano Rodotà. Il Servizio Studi del Senato della Repubblica il 16 ottobre 2000 ha pubblicato una sintesi di utile consultazione.

Il progetto della Carta dei diritti, ora pubblicata nella sua versione definitiva in GUCE 2000/C

364/01 il 18 dicembre 2000, era stato consegnato ufficialmente il 2 ottobre al presidente francese Jacques Chirac, Presidente di turno dell'Unione, ed era stata discussa dalla riunione dei capi di

stato e di governo (Consigglio europeo) il 14 e 15 di ottobre 2000 a Biarritz ed approvato con una

raccomandazione dal Parlamento Europeo il 14 novembre 2000 con 410 voti a favore, 93 contrari e 27 astenuti. Il vertice di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 ne aveva sancito l'approvazione con le

seguenti conclusioni:

"Il Consiglio europeo si compiace della proclamazione congiunta, da parte del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione, della Carta dei diritti fondamentali, che riunisce in un

unico testo i diritti civili, politici, economici, sociali e societali finora enunciati in fonti diverse, internazionali, europee o nazionali. Il Consiglio europeo auspica che alla Carta sia data la più

ampia diffusione possibile presso i cittadini dell'Unione. In conformità delle conclusioni di Colonia, la questione della portata della Carta sarà esaminata in un secondo tempo."(Doc. 30/2000)

Per la prima volta si è dunque inaugurata una nuova dimensione istituzionale, che privileglia una

visione collettiva dell'Europa, pur tenendo conto degli interessi dei singoli stati membri. Da molte parti si è però criticato lo scarso coraggio nella redazione dei contenuti della Carta, come

documentano Giorgio Cremaschi e Marco Revelli in un articolo apparso su il manifesto il 7

dicembre 2000 dal titolo "Diritti senza democrazia": sul rifiuto della guerra, sul diritto al lavoro, sulla partecipazione popolare. E' interessante notare come il Consiglio delle conferenze episcopali

d'Europa abbia invece criticato la Carta per il fatto che "si intendono legittimare, chiamandole famiglie, forme di unione diverse dai matrimoni", nonché per l'omesso riferimento a Dio, che

"sarebbe stato necessario considerato le tradizioni della comunità europea".

Resta inoltre aperta la spinosa questione del valore giuridico (vincolatività) della Carta.

Costituzione europea o solo enunciazione di principi (peraltro già assodati, in parte anche in

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Costituzione europea

Costituzione Europea: prime

ombre?

Dichiarazione UE sulla lotta al

terrorismo

L'Europa tra democrazia e

oligarchia

Atto finale di Helsinki della

Conferenza sulla Sicurezza e

la Cooperazione in Europa

(CSCE)

L'influenza della convenzione

europea per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo nel

diritto di famiglia

Carta dei diritti dell'Unione

Europea e Costituzioni

nazionali

Le sfide della sicurezza e

della solidarietà e il ruolo

dell'Europa

Il diritto di asilo nell'Unione

Europea

La tutela dei migranti

nell'Unione Europea

Addio “costituzione”

europea?

maniera più incisiva)?

Il Parlamento Europeo in sessione plenaria aveva con forza chiesto una integrazione nei Trattati della Carta (ris. A5-00064/2000 del 16 marzo 2000 e ris.B5 767/2000 del 3 ottobre 2000), così

come il Comitato Economico e sociale (ris.1005 del 20 settembre 2000).

La Commissione Europea, dopo essersi riservata (Comm2000, n.559, 13 settembre 2000) fino alla presentazione della bozza definitiva, in ottobre con una apposita Comunicazione ufficale

(Comm2000, n.644, 11 ottobre 2000), si è invece pronunciato in maniera pragmatica.

Infatti, pur auspicando un'integrazione nei Trattati della Carta dei Diritti ("it is therefore preferable, for the sake of visibility and certainty as to the law, for the Charter to be mandatory in

its own right and not just through its judicial interpretation", Comm.2000 n.664 cit.), la Commissione conclude che anche la sola proclamazione della Carta avrà comunque un impatto

sugli Stati membri, anche per la sua attitudine a diventare canone interpretativo per la Corte di

Giustizia.

L'Italia ha invece sottolineato invece l'opportunità di "configurare la Carta come un documento giuridicamente vincolante, il cui inserimento nei Trattati rappresenti il segno concreto che l'Europa

si pone come soggetto politico portatore di valori di civiltà condivisi, garantendo inoltre l'esito positivo del processo di allargamento" (relazione finale della XIV Commissione politiche dell'Unione

Europea della Camera dei Deputati, approvata martedì 3 ottobre 2000).

Personalmente mi associo all'auspicio che, anche se la Carta non è la costituzione europea dei diritti del nuovo millennio, non può cioè ancora essere giudicato un testo giuridicamente

vincolante, essa possa costituire un principio di superamento - culturale, ma anche politico - dell'Europa degli Stati e dei mercati verso un'Europa dei cittadini e dei diritti [*].

[*] Su ciò si veda, oltre all'articolo pubblicato su http://www.europalex.kataweb.it/ (dal quale è tratto il testo della Carta), anche l'articolo di Stefano Rodotà, La Carta Europea dei diritti - una

vittoria dimezzata, in La Repubblica, 4.10.2000, 17.

***

Sintesi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Il progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea consta dal punto di vista

strutturale di un Preambolo e 54 articoli, divisi in sette capi, che coprono l'insieme dei diritti

politici, sociali, civili ed economici garantiti dall'Unione Europea ai suoi cittadini.

Tali diritti non sono suddivisi secondo i criteri tradizionali, ma secondo capitoli di seguito indicati:

la dignità della persona, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza, principi che sono

enunciati anche nel Preambolo, laddove si afferma che "l'Unione si fonda sui valori indivisibili e

universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà". L'ultimo capitolo contiene

disposizioni di portata generale che riguardano l'ambito di applicazione e la portata dei diritti

garantiti dalla Carta.

Nel Preambolo si richiama il retaggio spirituale e morale al quale l'Unione Europea ispira la propria

azione, nella condivisione di un futuro di pace fondato su valori comuni. Accanto ai principi umani

universali già enunciati, si affermano i principi di democrazia e dello Stato di diritto. Si afferma

inoltre che l'Unione europea "pone al centro della sua azione la persona istituendo la cittadinanza

dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Si garantisce il rispetto del

principio di sussidiarietà e dei diritti riconosciuti dal trattato sull'Unione europea e dai trattati

comunitari, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della

Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il Capo I detta il principio del rispetto della dignità di ogni individuo: si compone di cinque articoli,

il primo dei quali afferma "la dignità umana è inviolabile". Ne deriva il diritto alla vita, la condanna

della pena di morte, il diritto all'integrità della persona, con la conseguente introduzione dei nuovi

diritti della genetica, che impedisce ogni esperimento sugli esseri umani ai quali garantisce

integrità fisica, genetica e psichica e che rispetta il "consenso libero e informato" del paziente,

vieta la clonazione. Si pone anche il divieto di fare del corpo umano una fonte di lucro.

Gli articoli 4 e 5 sanciscono la proibizione della tortura e di pene umane degradanti, della

schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani.

Il Capo II, che è il più ampio, si compone di quattordici articoli dedicati alle libertà: accanto ai

diritti classici, quali la libertà personale, il rispetto della vita privata e familiare, la libertà di

pensiero, coscienza o religione, e la libertà di stampa e di opinione, di riunione e di associazione,

della scienza e delle arti, si affiancano nuovi diritti, come il diritto all'obiezione di coscienza, la

protezione dei dati personali o l'estensione del diritto di proprietà alle opere intellettuali .Si

prevede il riconoscimento del diritto a sposarsi e del diritto di costituire una famiglia. L'articolo 14,

relativo al diritto all'istruzione, introduce il diritto alla formazione professionale e continua, la

gratuità dell'istruzione obbligatoria, e il diritto di libertà di creare istituti di insegnamento e per le

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Carta Europea dei diritti

fondamentali: note di sintesi

Nuovo concetto strategico

dell'Alleanza Atlantica

(NATO)

Dichiarazione dell'Unione

Europea in occasione del

50mo anniversario della

Dichiarazione dei diritti

dell'uomo

famiglie di scegliere il tipo di istruzione da impartire ai loro figli, garantiti dalle leggi nazionali.

I due articoli successivi disciplinano la libertà professionale e il diritto per ogni cittadino di

circolare, risiedere liberamente e lavorare in tutto il territorio dell'Unione. Questo diritto si applica

anche ai cittadini di paesi terzi che siano autorizzati a lavorare negli Stati membri. Seguono il

riconoscimento della libertà d'impresa, del diritto di proprietà, del diritto d'asilo e il principio

dell'articolo 19, che proibisce le espulsioni collettive, nonché l'estradizione di persone verso Paesi

in cui esista il rischio di tortura o pena di morte.

L'uguaglianza è il principio che ispira il Capo III della Carta, composto di sette articoli: dal diritto

fondamentale dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge deriva il divieto di ogni forma

di discriminazione di sesso, razza, estrazione sociale o origine etnica, religione o convinzioni,

handicap, età o orientamento sessuale. Di contro, si afferma il rispetto di ogni diversità culturale,

religiosa e linguistica e il diritto per tutti ad un pari trattamento e a pari opportunità in ogni

settore della vita e del lavoro, indipendentemente dal sesso. Una parte rilevante è dedicata ai

diritti dei bambini (articolo 24): oltre al riconoscimento del diritto fondamentale alla protezione e

alla cura, si afferma il diritto dei bambini a "esprimere liberamente le proprie opinioni" e a

intrattenere regolarmente relazioni con entrambi i genitori; si definisce come preminente interesse

superiore del bambino in tutti gli atti che lo riguardano. Seguono due articoli dedicati ai diritti degli

anziani e dei disabili, per promuoverne l'inserimento sociale e la partecipazione alla vita della

comunità.

Il Capo IV, che si compone di dodici articoli, concerne la solidarietà, che accanto al lavoro si

qualifica come oggetto di diritto fondamentale dell'Unione: si riconosce il diritto dei lavoratori

all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, il diritto di negoziare e ricorrere ad

azioni collettive, compreso lo sciopero, il diritto alla protezione contro il licenziamento arbitrario,

ad una efficace tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, alla regolamentazione degli orari di

lavoro e a godere di adeguati periodi di riposo e di ferie. Si proibisce il lavoro minorile, precisando

che si fa riferimento a minori in età di obbligo scolastico. Si riconosce il diritto alla protezione

giuridica, sociale ed economica per le famiglie e la tutela della maternità, con la protezione dal

licenziamento in caso di maternità e la garanzia di poter usufruire di congedi per la nascita o

l'adozione di un figlio. Si stabilisce il diritto all'assistenza sociale e sanitaria e la tutela sociale e

l'assistenza abitativa per tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, in accordo con

quanto previsto dalle legislazioni nazionali e dal diritto comunitario (articolo 34). Si garantisce il

diritto alla sanità pubblica, alla quale si richiede un livello elevato di protezione della salute

umana. Il consumatore ha altresì diritto ad accedere a servizi di interesse economico generale, a

godere di un'elevata protezione e qualità dell'ambiente.

Gli otto articoli del Capo V riguardano la cittadinanza: la cittadinanza europea comporta la

partecipazione effettiva diretta e indiretta attraverso le istituzioni europee rappresentative; si

stabilisce pertanto il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo e alle elezioni comunali

negli Stati membri. Si riconoscono anche il diritto alla trasparenza dei processi decisionali e alla

libertà d'informazione, il diritto per ognuno di accesso agli atti amministrativi e altri dati che lo

riguardino, il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo, la libertà di circolazione e

di soggiorno nel territorio dell'Unione e il diritto di ricorrere al Mediatore dell'Unione per casi di

cattiva amministrazione.

Il Capo VI, che si compone di quattro articoli, concerne la giustizia: tutti hanno diritto a ricorrere

dinanzi a un giudice in caso di violazione dei propri diritti, all'assistenza legale e a una difesa

gratuita, nel caso in cui non si disponga di mezzi sufficienti. E' sancita inoltre la presunzione di

innocenza. Di gran valore anche gli articoli sulle condanne penali (artt. 49 e 50), che sanciscono il

divieto di pene sproporzionate rispetto al reato e il diritto di non essere giudicati o puniti due volte

per lo stesso reato.

I quattro articoli del Capo VII definiscono in primo luogo l'ambito di applicazione, precisando che

le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del

principio di sussidiarietà e agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Per quanto concerne la portata dei diritti riconosciuti dalla Carta, l'articolo 52 prevede la possibilità

di limitazione dei diritti e delle libertà riconosciute solo per legge, nel rispetto, comunque, del loro

contenuto essenziale. Eventuali limitazioni possono essere apportate solo se necessarie o

rispondenti a finalità di interesse generale o allo scopo di proteggere diritti e libertà altrui. Si

inserisce infine una clausola in base alla quale nessuna disposizione adottata nella Carta può

essere interpretata in senso limitativo dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciute dalle

Costituzioni degli Stati membri e dalle convenzioni internazionali stipulate dall'Unione. L'ultimo

articolo sancisce il divieto dell'abuso di diritto, al fine di evitare che le disposizioni della Carta

possano essere interpretate nel senso di consentire attività che comportino la distruzione o

limitazione di diritti riconosciuti dalla Carta stessa.

***

Page 31: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

PREAMBOLO

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un

futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale [1],

l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana,di libertà, di uguaglianza e di

solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto.

Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando

uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle

culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e

dell'ordinamento dei

loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di

promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera

circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti

fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del

progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti

della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti

derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi

internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e

dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate

dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla

giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella

della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei

confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni

future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati

qui di seguito

CAPO I - DIGNITÀ

Articolo 1 - Dignità umana

1. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2 - Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato [2].

Page 32: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica [3].

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le

modalità definite dalla legge

- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi

come scopo la selezione delle persone

- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una

fonte di lucro

- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani [4] .

Articolo 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o

degradanti.

Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio

[5].

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

CAPO II LIBERTÀ

Articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza [6].

Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e

Page 33: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale

che lo riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per

finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un

altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il

diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la

rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità

indipendente [7] .

Articolo 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono

garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di

religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo,

così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo

individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il

culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi

nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11 - Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto

include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare

informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle

autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12 - Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla

libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico,

sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare

sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri

interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la

volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Page 34: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

Articolo 13 - Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere [8].

La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14 - Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione

professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente

all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi

democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione

e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose,

filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne

disciplinano l'esercizio.

Articolo 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione

liberamente scelta o accettata [9].

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di

lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel

territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro

equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16 - Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e

alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17 - Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha

acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.

Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico

interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in

tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei

beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse

generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18 - Diritto di asilo

Page 35: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla

convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio

1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che

istituisce la Comunità europea [10].

Articolo 19 - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate [11].

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in

cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla

tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

CAPO III - UGUAGLIANZA

Articolo 20 - Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21 - Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul

sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le

caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni

personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza

ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o

le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità

europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi

discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni

particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23 - Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi,

compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure

che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato [12].

Articolo 24 - Diritti del bambino

Page 36: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il

loro benessere [13]. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione;

questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in

funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità

pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve

essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali

e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al

suo interesse.

Articolo 25 - Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita

dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale [14].

Articolo 26 - Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di

misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e

professionale e la partecipazione alla vita della comunità [15].

CAPO IV - SOLIDARIETÀ

Articolo 27 - Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli

appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e

alle condizioni previsti dal diritto comunitario [16] e dalle legislazioni e

prassi nazionali.

Articolo 28 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,

conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali,

il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli

appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni

collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29 - Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento

gratuito.

Articolo 30 - Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Page 37: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento

ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e

prassi nazionali.

Articolo 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e

dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del

lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali

retribuite.

Articolo 32 - Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non

può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte

salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro

appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento

economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo

sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la

loro istruzione.

Articolo 33 - Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e

sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni

individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un

motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità

retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un

figlio [17].

Articolo 34 - Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di

sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi

quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o

la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le

modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi

nazionali.

2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione

ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali

conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione

riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza

abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non

dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto

Page 38: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35 - Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di

ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi

nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed

attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della

salute umana.

Articolo 36 - Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa

riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale

quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al

trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 37 - Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua

qualità [18]devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti

conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38 - Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei

consumatori.

CAPO V - CITTADINANZA

Articolo 39 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle

elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle

stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale

diretto, libero e segreto.

Articolo 40 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle

elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede [19], alle stesse condizioni dei cittadini di detto

Stato.

Articolo 41 - Diritto ad una buona amministrazione

Page 39: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano

trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle

istituzioni e dagli organi dell'Unione [20].

2. Tale diritto comprende in particolare:

- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi

confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi

pregiudizio;

- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel

rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto

professionale;

- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei

danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle

loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti

degli Stati membri.

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle

lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42 - Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che

risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di

accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della

Commissione.

Articolo 43 - Mediatore

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che

risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di

sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione

nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di

giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni

giurisdizionali.

Articolo 44 - Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che

risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di

presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45 - Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare

liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,

conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini

Page 40: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46 - Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale

lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela

delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle

stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

CAPO VI - GIUSTIZIA

Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto

dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a

un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,

pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e

imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi

consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a

spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso

effettivo alla giustizia.

Articolo 48 - Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza

non sia stata legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49 - Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al

momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto

interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una

pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato

commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede

l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona

colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata

commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da

tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50 - Ne bis in idem

Page 41: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già

stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale

definitiva conformemente alla legge.

CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 51 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli

organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure

agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e

ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.

2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la

Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai

trattati.

Articolo 52 - Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà

riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e

rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto

del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo

laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse

generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e

le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei

trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle

condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli

garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli

stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La

presente disposizione non osta al diritto dell'Unione di concedere una

protezione più estesa.

Articolo 53 - Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come

limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto

dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali

delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti

contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli

Stati membri.

Articolo 54 - Divieto dell'abuso di diritto

Page 42: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso

di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che

miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella

presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie

di quelle previste dalla presente Carta.

Note

[*] Su ciò si veda, oltre all'articolo pubblicato su http://www.europalex.kataweb.it/, anche

l'articolo di Stefano Rodotà, La Carta Europea dei diritti - una vittoria dimezzata, in La Repubblica,

4.10.2000, 17.

[1] Su questo passaggio si è scatenata una vera e propria polemica: un

emendamento di alcuni eurodeputati del Partito popolare europeo tendeva

infatti a inserire nel preambolo un riferimento esplicito anche al

"patrimonio religioso" dell'Europa, ma l'intervento della Francia - paese di

tradizioni laiche, comuni a tutto lo schieramento politico - e in

particolare del presidente Jacques Chirac, ha portato a un compromesso sulla

dizione "patrimonio spirituale e morale".

[2] L'articolo 2 riproduce due passaggi della convenzione europea dei

diritti dell'uomo, e più precisamente il primo paragrafo cita l'articolo 2,

il secondo una frase del sesto protocollo.

[3] I principi richiamati in questo articolo sono quelli della Convenzione

sui diritti dell'uomo e la biomedicina del Consiglio d'Europa, del 19

novembre 1996.

[4] Il divieto è già contenuto nella direttiva 98/44/CE del 6 luglio 1998

sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, entrata

pienamente in vigore dal 31 luglio 2000 (ma non ancora recepita dalla

legislazione italiana: l'Italia, anzi, insieme all'Olanda, ha presentato

ricorso alla Corte di Giustizia europea contro la direttiva, ritenuta in

alcuni passaggi troppo orientata verso la sperimentazione).

[5] Ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo, ripreso dal testo della Carta dei diritti fondamentali della Ue,

non possono essere però considerate come "lavoro forzato o obbligatorio" le

attività svolte dai detenuti (anche in libertà condizionale), da chi svolge

servizio militare o civile (come obiettore di coscienza); oppure i servizi

richiesti in caso di crisi o calamità che "minacciano il benessere della

comunità", o "ogni lavoro e servizio che fa parte dei normali doveri

civici".

[6] Le eccezioni riguardano le persone condannate con sentenza del tribunale

competente o arrestate per violazione della legge.

[7] Nel caso dell'Italia, si tratta dell'Ufficio del garante della privacy

presieduto da Stefano Rodotà.

[8] L'ultima modifica dell'articolo ha portato all'inclusione anche delle

arti, accanto alla ricerca scientifica. La "libertà" riconosciuta a

quest'ultima deve comunque rispettare i limiti di principio previsti

dall'articolo 3, come il divieto alla clonazione umana.

[9] Si tratta di un diritto fondamentale riconosciuto come tale per la prima

volta dalla Corte europea di giustizia nel 1974 (causa Nolde 4/73).

Page 43: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

[10] Il testo dell'articolo è ispirato dall'articolo 63 del Trattato CE: "Il

Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un

periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam

adotta:

1) misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28

luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei

rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei seguenti settori:

a) criteri e meccanismi per determinare quale Stato membro . competente per

l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo

in uno degli Stati membri,

b) norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati

membri,

c) norme minime relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a

cittadini di paesi terzi,

d) norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la

concessione o la revoca dello status di rifugiato;

2) misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati nei seguenti settori:

a) norme minime per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi

terzi che non possono ritornare nel paese di origine e per le persone che

altrimenti necessitano di protezione internazionale,

b) promozione di un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che

ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze

dell'accoglienza degli stessi;

3) misure in materia di politica dell'immigrazione nei seguenti settori:

a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il

rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi

di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento

familiare,

b) immigrazione e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone

in soggiorno irregolare;

4) misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini

di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono

soggiornare in altri Stati membri. Le misure adottate dal Consiglio a norma

dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei

settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente

trattato e con gli accordi internazionali.

Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3,

lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque

anni."

[11] Si vuole in questo modo garantire che qualunque decisione di espulsione

sia l'oggetto di un esame specifico, vietando che si possa decidere con

un'unica misura giudiziaria di espellere un gruppo di persone.

Page 44: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

[12] Questo paragrafo garantisce l'adozione delle cosiddette "azioni

positive" a favore delle minoranze già previste dal Trattato.

[13] L'articolo è ispirato alla Convenzione sui diritti dell'infanzia.

[14] Si tratta di un articolo che compare solo nella bozza definitiva della

Carta.

[15] Anche in questo caso, come per l'articolo 23, si fa riferimento alle

"azioni positive" per evitare la discriminazione e favorire l'integrazione

di una minoranza. Il riferimento è agli articoli 13 e 137 del Trattato.

[16] Il testo è ispirato dalla Carta sociale europea e poggia su almeno tre

direttive europee: la 98/59/CE (licenziamenti collettivi), la 77/187/CE

(trasferimento d'imprese), e la 94/45/CE (comitati d'impresa europei).

[17] Secondo quanto previsto dalla direttiva 34 del 1996.

[18] La formulazione riprende l'articolo 174 del Trattato.

[19] Principio già applicato dal 1997, in virtù dell'articolo 19 del

Trattato.

[20] Si tratta di un passaggio inserito in particolare su richiesta del

Mediatore europeo.

Diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati: guerra e pace

ultimo aggiornamento: 12.03.2008

Centro studi indipendente di diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati - Direttore: Avv. Nicola Canestrini

Conflitti armati Conflitti interni Diritto bellico Diritto internazionale Europa Giurisdizioni internazionali Terrorismo

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La creazione dello spazio

giuridico comune in materia

di asilo

Diritti e libertà fondamentali

tra ordinamento comunitario

ed ordinamento interno. Il

caso della Gran Bretagna.

Principi fondamentali del

ricercato equilibrio tra ESDP

e NATO

Profili storici, interpretazione

sistematica e casistica

giurisprudenziale dell' art. 3

CEDU

Convenzione Europea per la

salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà

fondamentali

La forza della pace entro

l'ambito della Politica di

Difesa e di Sicurezza Europea

Regolamento 975/99 UE sulla

implementazione della

democrazia, dello stato di

diritto e dei diritti umani

Regolamento 976/99 UE sulla

implementazione della

democrazia, dello stato di

diritto e dei diritti umani nei

paesi terzi

La Carta dei Diritti

Europa dei diritti Senato della Repubblica

Carta Europea dei diritti fondamentali: note di sintesi

Paper

tratto dal sito

www.senato.it Pubblicazioni Centro italiano Studi per la pace

www.studiperlapace.it - no © Documento aggiornato al: 2001

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Sommario

Il progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea consta dal punto di vista strutturale di un Preambolo e 54 articoli, divisi in sette capi, che coprono l'insieme dei diritti

politici, sociali, civili ed economici garantiti dall'Unione Europea ai suoi cittadini.

Indice dei contenuti

1. Premessa storica: l'evoluzione, nel sistema europeo, delle forme di tutela dei diritti umani

2. Le principali problematiche attinenti alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

3. La ricostruzione delle varie fasi del percorso, finalizzato alla redazione della Carta

4. Scheda di sintesi del progetto di Carta dei diritti

5. Le vicende parlamentari della Carta dei diritti

Note

Abstract

1. Premessa storica: l'evoluzione, nel sistema europeo, delle forme di tutela dei diritti umani.

La teoria della sovranità dello Stato ha per lungo tempo confinato la protezione dei diritti

fondamentali nell'ambito dell'ordinamento e delle costituzioni dei singoli Paesi, ostacolando lo

sviluppo in Europa di forme di tutela sovranazionale.

Dopo la prima guerra mondiale, con il Patto della Società per le Nazioni, la garanzia dei diritti cominciò a radicarsi in ambiti diversi da quello statuale. Il fattore storico che diede l'impulso a

questa nuova fase fu costituito dalla creazione di nuovi Stati europei, a seguito dei trattati di pace, nei quali si stabilirono minoranze etniche per la cui tutela fu creato un apposito organismo in seno

alla Società delle Nazioni, ossia la Commissione per le minoranze, con il compito di esaminare le petizioni relative a violazioni di diritti fondamentali da parte degli Stati.

Dopo la seconda guerra mondiale, il Consiglio d'Europa promosse la Convenzione di Roma del 4

novembre 1950, la quale, richiamandosi espressamente ai principi supremi enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10

dicembre 1948), supera la vecchia concezione dell'affidamento della tutela dei diritti fondamentali

ai soli ordinamenti statuali, istituendo un nuovo organo sovranazionale, la Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il profilo di maggior rilievo della sopracitata Convenzione europea va individuato nel sistema di

controllo istituito, a protezione dei diritti umani. Sono previste due distinte tipologie di atti d'iniziativa: da un lato i cd. ricorsi interstatatali, presentabili da parte dei singoli Stati membri e

dall'altro i ricorsi individuali, i quali consentono al singolo che lamenti la violazione di un proprio diritto, la possibilità di adire direttamente la Corte europea dei diritti dell'uomo, senza

un'intermediazione statuale.

La prevalenza nell'ambito comunitario del profilo inerente all'integrazione economica fra i paesi membri ha precluso finora l'elaborazione di un'organica disciplina europea per la tutela dei diritti

Page 46: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

fondamentali dell'Unione

Europea: analisi introduttiva

Costituzione europea

Costituzione Europea: prime

ombre?

Dichiarazione UE sulla lotta al

terrorismo

L'Europa tra democrazia e

oligarchia

Atto finale di Helsinki della

Conferenza sulla Sicurezza e

la Cooperazione in Europa

(CSCE)

L'influenza della convenzione

europea per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo nel

diritto di famiglia

Carta dei diritti dell'Unione

Europea e Costituzioni

nazionali

Le sfide della sicurezza e

della solidarietà e il ruolo

dell'Europa

Il diritto di asilo nell'Unione

Europea

La tutela dei migranti

nell'Unione Europea

fondamentali. La crescente attenzione - in ambito comunitario - alle problematiche inerenti alla tutela dei diritti

umani ha trovato un primo riconoscimento a livello normativo, a partire dall'Atto Unico Europeo, entrato in vigore il 1 luglio 1987.

Nel preambolo dell'Atto Unico è enunciata tra le finalità primarie dell'Europa comunitaria la

promozione di una democrazia, fondata "sui diritti fondamentali riconosciuti dalle Costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, nonché dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, e precisamente la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale".

In tale settore è intervenuta un'ampia elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia delle Comunità europee, che ha inserito i diritti fondamentali nell'ambito dei principi generali di diritto

comunitario, enucleandoli sia dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e sia dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri.

Infatti, con l'entrata in vigore, nel 1992, del Trattato di Maastricht, il profilo attinente alla garanzia

dei diritti fondamentali viene sancito e riconosciuto a livello normativo attraverso la disposizione in base alla quale "l'Unione europea rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati

membri, in quanto pricipi generali del diritto comunitario (art. 6 comma 2, del Trattato sull'Unione Europea nel testo consolidato).

Anche nell'ambito del secondo pilastro, consistente nella politica estera e di sicurezza comune, i

diritti dell'uomo e le libertà fondamentali vengono espressamente inseriti tra gli obiettivi della PESC (art. 1 TUE).

Anche il Trattato di Amsterdam introduce, in materia di diritti fondamentali, innovazioni che appaiono di un certo rilievo.

All'art. 7 del TUE 1) il trattato in questione contempla una procedura sanzionatoria attraverso la

quale il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di Governo può, su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, accertare

"l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro" dei principi di libertà, democrazia , rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di

diritto, assumendo all'unanimità apposita deliberazione che conclude la prima fase della "constatazione" della violazione.

In tale meccanismo procedurale, gli organi comunitari interessati sono solo quelli di natura "politica", ossia il Parlamento, che interviene in funzione consultiva, la Commissione a cui spetta

l'adozione degli atti di iniziativa (ossia la proposta) e il Consiglio che assume l'atto decisionale.

La connotazione di gravità e persistenza della violazione dei diritti umani, che deve qualificare il comportamento di uno Stato membro ai fini della possibilità di attivare la procedura in questione,

nonché il principio dell'unanimità dei consensi per l'adozione della delibera "di constatazione"

sembrano delimitare l'ambito applicativo della procedura a casi eccezionali. Nella seconda fase dell'iter procedimentale il Consiglio può decidere di adottare misure sanzionatorie di un certo

rilievo, consistenti nella sospensione di uno stato membro da alcuni diritti spettanti allo stesso in virtù del Trattato (ad esempio, il diritto di voto in seno alle istituzioni comunitarie).

2. Le principali problematiche attinenti alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

I trattati europei non contengono una precisa elencazione dei diritti fondamentali. L'art. 6 comma

1 del Trattato sull'Unione europea si limita ad enunciare che "l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" .

Da un lato, si può rilevare che rientrano nell'ambito della categoria in questione tutti i diritti

tutelati dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (in quanto citati nell'art. 6 comma 2

TUE), tra i quali sono stati inquadrati (2) i diritti a tutela della vita e dell'integrità fisica (diritto alla vita, divieto di tortura o di pene contrarie al senso di umanità, divieto di schiavitù e del lavoro

forzato), diritti inerenti alla libertà ed alla sicurezza (tutela contro le forme indebite di limitazione della libertà personale, libertà di circolazione dei cittadini all'interno dello Stato, divieto di

espulsione di cittadini, divieto di espulsioni collettive di stranieri), diritti "giudiziari" (diritto alla tutela giurisdizionale per le eventuali violazioni subite, garanzie processuali), diritti a tutela della

vita privata (ossia a protezione della vita familiare, del domicilio, della corrospondenza, ed inoltre il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia), diritti a tutela dell'attività intellettuale (libertà di

pensiero, di coscienza, di religione nonché il diritto all'istruzione), diritti a protezione dell'attività politico-sociale (libertà di riunione e di associazione, libertà sindacale, diritto di voto), diritti a

protezione dell'attività economica, in relazione al diritto di proprietà.

Oltre ai diritti menzionati dalla Convenzione del 1950, occorre considerare i diritti che la Corte di

giustizia ha enucleato non solo sulla base della Convenzione stessa, ma anche alla stregua delle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Tra i diritti fondamentali in un'accezione più lata si

possono annoverare anche quelli inerenti alla cittadinanza europea (art. 17 del trattato CEE), tra i quali rientrano il diritto di libera circolazione e di soggiorno sul territorio dell'Unione (art.18 del

trattato CEE), il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni europee (art.19 del trattato CEE), il diritto alla protezione diplomatica e consolare anche da parte di altri Stati dell'Unione

diversi da quello di cui si è ha la cittadinanza (art. 20 del trattato CEE), il diritto di petizione al Parlamento europeo (art. 21 del trattato CEE) e di ricorso al mediatore (che svolge una funzione

tutoria nell'ambito dei casi di cattiva amministrazione delle Istituzioni e degli organi comunitari), ai sensi dell'art. 21 del trattato CEE.

Va inoltre considerato che tra gli obiettivi dell'Unione, come definiti da ultimo dal Trattato di

Amsterdam, si colloca anche la lotta alla discriminazione. L'articolo 12 del Trattato che istituisce la

Comunità europea sancisce infatti il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità e

Page 47: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

Addio “costituzione”

europea?

Carta Europea dei diritti

fondamentali: introduzione e

testo

Nuovo concetto strategico

dell'Alleanza Atlantica

(NATO)

Dichiarazione dell'Unione

Europea in occasione del

50mo anniversario della

Dichiarazione dei diritti

dell'uomo

il successivo articolo 13 prevede che il Consiglio possa prendere le misure necessarie per combattere le discriminazioni basate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le

convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Infine, resta da esaminare il problema inerente ai diritti sociali (cd. diritti umani di seconda generazione) e ai diritti collettivi (cd. di terza generazione). Va a tal proposito rilevato che,

nonostante la sussistenza della Carta sociale europea del 1961, della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, nonché della dichiarazione sulla protezione delle

minoranze della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE del giugno 1990, si discute comunque in ordine all'inquadrabilità dei diritti sociali nonché di quelli collettivi, nell'ambito dei

principi comuni agli Stati membri di cui all'art. 6 comma 1 o comunque tra i diritti che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni di cui al secondo comma dell'art.6 (3).

Comunque, il problema dell'esatta enunciazione dei diritti, nonché della "visibilità" degli stessi,

sembrerebbe costituire una delle ragioni di fondo che hanno indotto il sistema europeo ad

intraprendere la via della "codificazione dei diritti fondamentali" e quindi della cd. Carta europea dei diritti.

Negli ultimi anni anche gli organi comunitari sembrano avere un'attenzione sempre più intensa verso le problematiche inerenti al rispetto dei diritti fondamentali, avendo sottolineato più volte,

mediante risoluzioni e dichiarazioni, la necessità per l'Unione europea di fondarsi non solo su principi di ispirazione economica ma anche su valori universali inerenti alla promozione dei diritti

dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto.

L'obiettivo essenziale sotteso all'elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali (come risulta anche dalle conclusioni del Consiglio di Colonia) si sostanzia nella necessità di "sancire la

straordinaria rilevanza e la portata dei diritti fondamentali in modo visibile per i cittadini dell'Unione" (4). Il lavoro di elaborazione della Carta si connota quindi più come "rivelazione" che

come "creazione", "più di compilazione che di innovazione" (5) .

La Carta, dunque, non dovrà "cedere alla tentazione della novità a qualsiasi costo" (6), essendo necessario l'espletamento di un lavoro di codificazione effettuato partendo dalle fonti già esistenti

in ambito europeo (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, giurisprudenza della Corte di giustizia ecc.) e integrando i diritti civili e politici classici e i diritti del cittadino, contemplati dai

trattati, con i diritti economici e sociali, "nella misura in cui essi non siano unicamente a fondamento di obiettivi per l'azione dell'Unione" (7).

Va a tal proposito precisato che il problema di considerare o meno i diritti sociali come diritti fondamentali trova differenti soluzioni nelle esperienze costituzionali europee. In relazione alle

esperienze costituzionali di Italia e in parte della Germania, va rilevato che i diritti sociali sono considerati diritti inviolabili, aventi un valore tendenzialmente simile a quello dei diritti civili e dei

diritti dell'uomo (8); in paesi di tradizione di common law, vi è una differente impostazione relativa ai diritti sociali, che tenderebbe a configurare gli stessi come obiettivi politici da

raggiungere più che come veri e propri diritti del cittadino.

Alcuni membri, come la Gran Bretagna e i paesi scandinavi, hanno così sostenuto, in armonia con

l'impostazione giuridico-costituzionale sopra evidenziata, che i diritti di natura sociale contemplati dalla Carta non possono essere tutelati a livello giustiziale. Secondo tale impostazione nessun

cittadino potrebbe esperire rimedi giurisdizionali, lamentando, ad esempio, la circostanza di non disporre di risorse adeguate per condurre un'esistenza dignitosa.

Altri membri (ad esempio il professor Jurgen Meyer, deputato del Bundestag tedesco, e

l'europarlamentare italiana Elena Paciotti, entrambi componenti della Convenzione incaricata di elaborare il progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea su cui cfr. infra) hanno

osservato che non esiste una rigida distinzione fra "diritti" azionabili e "princìpi" meramente dichiarativi, motivando tale assunto col fatto che molti principi sociali (ad esempio la libertà

sindacale) si configurerebbero come applicazioni al mondo del lavoro di diritti civili "classici" (ad esempio la libertà di associazione) ed in quanto tali sarebbero idonei a radicare una tutela

giurisdizionale piena (9).

D'altra parte è stato rilevato che i "princìpi" sono presenti anche in altri settori dell'ordinamento

giuridico (si pensi al principio di uguaglianza) e che spesso la giurisprudenza ha applicato gli stessi a fattispecie concrete e a casi specifici.

In questo contesto, occorre affrontare in via preliminare due importanti problematiche teoriche,

l'una relativa al rapporto tra il sistema di tutela garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quello garantito dal sistema comunitario, e l'altro relativo al valore giuridico della

Carta.

Il rapporto tra l'attuale sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali, incentrato sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quello conseguente alla redazione di una Carta

europea dei diritti, è stato talora ritenuto non privo di aspetti complessi, specie nei casi in cui

chiamata ad applicare la Carta, la Corte di giustizia si trovi ad interpretare quegli stessi diritti su cui è già intervenuta una pronuncia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Sono state avanzate varie proposte, quali l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea

dei diritti umani o la creazione di un meccanismo di collegamento tra le due Corti in questione. Va comunque evidenziato che la proposta, avanzata in diverse occasioni, di realizzare l'adesione

dell'Unione alla Convenzione europea (che è stata stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa il quale, come è noto, costituisce un'organizzazione internazionale distinta), è stata ritenuta dalla

Corte di Giustizia incompatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione stessa, principalmente in base alla considerazione che questo non attribuisce ad essa una corrispondente competenza.

La possibile adesione della Comunità alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo è stato

l'oggetto del parere richiesto dal Consiglio alla Corte di giustizia nell'aprile del 1994. In particolare

si chiedeva alla Corte di precisare se "... l'adesione della Comunità europea alla Convenzione per

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la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali... sia compatibile con il Trattato istitutivo della Comunità europea".

Nel parere emanato il 28 marzo 1996 la Corte ha affermato che allo stato attuale del diritto

comunitario la Comunità europea non ha la competenza per aderire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, specificando che tale adesione sarebbe tuttavia realizzabile mediante una

revisione dei Trattati. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato una risoluzione ed una raccomandazione, rispettivamente rivolte ai paesi dell'UE e al Comitato dei

Ministri del Consiglio d'Europa affinché i rispettivi trattati siano modificati in modo tale da consentire l'adesione alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

E' comunque maturata la diversa iniziativa tendente all'inserimento nei trattati europei di una

dichiarazione dei diritti, fondata sulla convenzione europea e sugli altri documenti internazionali cui gli stati membri dell'Unione aderiscono, ma destinato ad assumere l'efficacia giuridica propria

delle clausole in essi contenute.

In merito al rapporto tra Convenzione europea e Carta dei diritti, va rilevato che la soluzione

emersa chiarisce che il livello di protezione offerto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo costituisce uno standard minimo (10), tale da non precludere un ampliamento ed un

rafforzamento di tutela, potendo quindi la Corte di giustizia dell'Unione europea interpretare i diritti civili e politici in maniera più favorevole al cittadino di quanto stabilito dalla Convenzione

europea dei diritti dell'uomo o dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'art. 52 comma 2 del Progetto di Carta precisa al secondo capoverso che pur dovendo intendersi uguali

il significato e la portata dei diritti contemplati contemporaneamente dalla Carta e dalla Convenzione europea del 1950, tuttavia ciò non preclude che il diritto dell'Unione conceda una

protezione più estesa" .

Per quel che concerne invece le problematiche inerenti all'individuazione della posizione della

Carta nell'ambito della gerarchia delle fonti di diritto comunitarie, va evidenziato che le soluzioni enucleate in ordine al problema in questione talora sono state ritenute tali da poter avere

ripercussioni nell'ambito del processo di evoluzione dell'Unione europea, da organizzazione internazionale, quale essa è nata, verso forme simili a quelle proprie degli stati federali o

confederali.

Infatti, va rilevato che la Carta dei diritti fondamentali potrebbe in futuro assumere, nell'ambito della gerarchia delle fonti di diritto comunitario, il ruolo di componente essenziale di una vera e

propria Costituzione europea (11). Il Consiglio di Colonia, nelle conclusioni, ha precisato che solo dopo la proclamazione comune della

Carta ad opera del Parlamento europeo del Consiglio e della Commissione, si potrà "esaminare se, ed eventualmente in quale modo la Carta possa essere integrata nei trattati".

Quindi il problema della natura giuridica della Carta (e di conseguenza il problema della sua posizione nell'ambito della gerarchia delle fonti Comunitarie) è stato rimandato ad una fase

successiva, in quanto si è valutato che "a questo stadio dei lavori, le considerazioni relative al contenuto della Carta devono restare prioritarie"(12).

In relazione al connesso profilo riguardante l'ambito di applicazione della Carta, è stato osservato

che alcune disposizioni della Carta sembrerebbero disciplinare materie di più ampio respiro rispetto al nucleo delimitato delle competenze dell'Unione.

La Gran Bretagna e i paesi scandinavi hanno a tal proposito espresso la preoccupazione che la

Carta estenda le competenze dell'Unione a materie fino ad oggi di pertinenza esclusiva della sovranità degli Stati nazionali (13).

E' stata tuttavia predisposta una "clausola orizzontale", la quale chiarisce che la Carta non ha

come fine quello di modificare le competenze dell'Unione (come dispone espressamente l'art. 51

del Progetto di Carta di diritti emanato a Bruxelles il 10/10/2000), in quanto una siffatta innovazione potrebbe essere introdotta solo attraverso l'attivazione dell'apposito iter

procedimentale di revisione dei Trattati (14).

3. La ricostruzione delle varie fasi del percorso, finalizzato alla redazione della Carta.

Il processo finalizzato alla redazione di una Carta europea dei diritti fondamentali può farsi iniziare già nel 1995. In quell'anno la Commissione europea aveva incluso nei programmi delle sue attività

la creazione di un comitato di esperti il quale valutasse le prospettive di sviluppo dei principi, espressi nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, nell'ambito

della revisione dei trattati istitutivi dell'Unione europea.

Nella sua relazione, presentata nel marzo del 1996, il Comitato affermò l'opportunità che, in

occasione della successiva conferenza intergovernativa, venisse compiuto un primo passo per la "codificazione" dei diritti civili e sociali.

Il 10 dicembre 1998 il Consiglio ha emesso a Vienna una dichiarazione, in occasione del 50°

anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Il documento afferma che l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali nonché

sullo stato di diritto. La dichiarazione , inoltre, esprime le preoccupazioni dell'Unione in materia di diritti umani, fornisce indirizzi e propone iniziative per rafforzare ulteriormente il ruolo centrale dei

diritti umani nell'ambito europeo e comunitario.

La Commissione europea ha inserito la prosecuzione dell'indagine sulla tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel suo programma di azione sociale 1998-2000 e, in attuazione

di questa decisione, è stato costituito un nuovo Comitato di esperti, presieduto dal prof. Spiro

Simitis e composto di altri otto giuristi, il quale nel febbraio 1999 ha depositato un suo rapporto

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(in formato .pdf) con cui sono stati analizzati i risvolti giuridici connessi alla Carta europea dei diritti fondamentali.

Il compito assegnato al Comitato di esperti comprendeva due ordini di problematiche riguardanti

da una parte l'individuazione dei contenuti della Carta, dall'altra la determinazione della posizione che essa dovrebbe assumere nel sistema delle fonti del diritto comunitario.

Per quanto concerne il primo ordine di questioni il Comitato ha prefigurato un catalogo dei diritti

fondamentali "aperto" (e non quindi rigidamente chiuso). La garanzia dei diritti, quindi, è stata concepita come processo aperto, in armonia con la tendenze presenti in molte esperienze

costituzionali europee, tra cui quella italiana che all'art. 2 Cost. contempla una clausola aperta e quella tedesca che configura il principio della Frei Entfaltung der Persönlichkeit (libero sviluppo

della personalità). La soluzione di considerare il riconoscimento esplicito dei diritti fondamentali come un processo aperto dovrebbe consentire all'Unione europea "la possibilità di adattare i

principi a cui essa si ispira ai bisogni di una società caratterizzata da mutamenti costanti, che

porranno sempre nuove sfide sul piano dei diritti fondamentali, come rivela l'esperienza nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e della biotecnologia " (15).

Il Comitato Simitis ha affermato anche l'indivisibilità di diritti civili dai diritti sociali, precisando che la mancata consapevolezza di questa interdipendenza potrebbe compromettere la "protezione sia

degli uni che degli altri".

Per quel che concerne il problema inerente alla posizione della Carta nell'ambito delle fonti di diritto comunitarie (per la cui trattazione si rinvia al paragrafo precedente), va rilevato che il

Comitato Simitis ha sostenuto che "il testo contenente i diritti andrà inserito in una parte speciale o in un titolo particolare dei trattati".

Il Consiglio europeo riunito a Colonia il 3-4 giugno 1999 ha deciso di elaborare una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nella decisione riportata nell'allegato IV alle Conclusioni della Presidenza, si afferma che la

garanzia dei diritti fondamentali non solo costituisce un valore fondante dell'Unione ma è anche alla base della legittimità dell'ordinamento comunitario stesso. L'obbligo per l'Unione di tutelare i

diritti dell'uomo è ormai un elemento che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha più volte confermato. Tuttavia nella particolare fase storica in cui si viene a trovare l'Unione, è

necessario, a giudizio del Consiglio europeo " ... elaborare una Carta di tali diritti al fine di sancirne in modo visibile l'importanza capitale e la portata per i cittadini dell'Unione".

Per quel che concerne il contenuto della Carta, il Consiglio europeo ritiene che esso debba

comprendere "i diritti di libertà e uguaglianza, nonché i diritti procedurali fondamentali garantiti dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e

risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. La Carta deve inoltre contenere i diritti fondamentali riservati ai cittadini

dell'Unione. Nell'elaborazione della Carta occorrerà inoltre prendere in considerazione diritti

economici e sociali quali sono enunciati nella Carta sociale europea e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (articolo 136 TCE), nella misura in cui essi non sono

unicamente a fondamento di obiettivi per l'azione dell'Unione."

Per quel che concerne l'organo incaricato dell'elaborazione del progetto di Carta dei diritti, va rilevato che secondo le indicazioni del Consiglio europeo esso ha assunto una composizione mista:

delegati dei capi di Stato o di Governo, delegati del Presidente della Commissione europea, delegati del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali.

La Corte di giustizia è stata chiamata a rivestire, tramite propri rappresentanti, un ruolo di

osservatore, mentre il Comitato economico e sociale, il Comitato delle Regioni ed i rappresentanti di gruppi sociali e gli esperti in materia sono stati chiamati ad esprimere le proprie valutazioni

attraverso appositi pareri.

Il termine dei lavori dell'organo è stato fissato dal Consiglio europeo di Colonia per il mese di

dicembre 2000. In occasione di tale scadenza il Consiglio europeo sulla base del progetto di Carta elaborato dall'organo proporrà al Parlamento europeo ed alla Commissione di "... proclamare

solennemente, insieme con il Consiglio, una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Successivamente occorrerà esaminare ... l'eventualità e le modalità necessarie per integrare la

Carta nei trattati...".

Allo scopo di evitare che le decisioni sull'adozione di una Carta dei diritti non rimanessero mere statuizioni di principio, il Consiglio europeo di Colonia ha invitato la successiva presidenza di turno

dell'UE ad attivarsi affinché nel Consiglio europeo di Tampere, fosse stato possibile il consenso sulle misure operative e pratiche finalizzate a dare avvio ai lavori dell'organo incaricato di varare il

progetto di Carta.

Nel Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 sono stati definite le questioni

operative ed organizzative relative alla composizione ed al metodo di lavoro dell'organo incaricato di elaborare il progetto di Carta dei diritti fondamentali. Questi aspetti sono stati oggetto di

disciplina in un apposito documento allegato alle Conclusioni della Presidenza dove si è stabilito (confermando quanto già previsto a Colonia), in ordine alla composizione dell'organo incaricato di

elaborare il progetto suddetto:

a) che ne avrebbero fatto parte 62 membri così suddivisi:

15 rappresentanti dei capi di stato o di governo degli stati membri;

1 rappresentante del Presidente della Commissione;

16 membri del Parlamento europeo, designati da esso;

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30 membri dei parlamenti nazionali (due per ciascuno), designati dai parlamenti stessi; b) che il presidente dell'organo sarebbe stato eletto dal medesimo e che ne siano vice-presidenti

uno dei membri eletti dal Parlamento europeo (eletto dai membri eletti da esso), uno dei membri eletti dai parlamenti nazionali (eletto dai membri eletti da questi) ed il rappresentante del

Presidente della Commissione, ove non sia eletto alla presidenza;

c) che avrebbero operato come osservatori presso l'organo incaricato di elaborare il progetto:

2 rappresentanti della Corte di Giustizia, designati dalla Corte;

2 rappresentanti del Consiglio d'Europa, uno quali designato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

d) che sarebbero stati invitati ad esprimere il loro parere:

il Consiglio economico e sociale;

il Comitato delle regioni;

Il Mediatore;

e) che vi sarà uno scambio di opinioni con gli stati candidati;

f) che altri organismi, gruppi sociali ed esperti potranno essere invitati dall'organo ad esprimere i loro pareri.

Dall'analisi della composizione dell'organo o Convenzione (come esso stesso si è autodefinito)

emerge che sono state accolte le richieste formulate dal Parlamento europeo nella Risoluzione del 16 settembre 1999(in formato .pdf), dove si invitava il Consiglio europeo a valorizzare il ruolo che

all'interno dell'organo in questione doveva svolgere la componente parlamentare. In particolare, al

fine di conferire visibilità all'uguaglianza fra la componente governativa e quella parlamentare ed allo scopo di "...consentire una rappresentanza adeguata alle varie correnti e sensibilità politiche

presenti al Parlamento europeo...", si chiedeva che il numero dei parlamentari europei fosse pari a quello dei rappresentanti dei Capi di Stato o di Governo.

Un profilo interessante che si desume dall'analisi della composizione della Convenzione è costituito

dalla forte componente parlamentare della stessa (sia europea che nazionale) e ciò sembrerebbe confermare la generale linea di tendenza verso una sempre maggiore democratizzazione degli

organi e dei procedimenti decisionali comunitari rispetto al classico metodo intergovernativo.

In una materia così delicata come la codificazione dei diritti fondamentali si è voluto quindi valorizzare il ruolo rivestito dalla componente elettiva in seno alla Convenzione.

La Convenzione - che ha eletto a proprio presidente il tedesco Roman Herzog, rappresentante

personale del Cancelliere tedesco - ha iniziato i lavori il 17 dicembre 1999 concludendoli con la formale consegna del progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (7 ottobre

2000). La discussione si è per lo più articolata in numerose riunioni informali. L'esame degli articoli è avvenuto sulla base di successivi testi predisposti dal Comitato di redazione (Presidium),

ai quali i componenti della Convenzione sono stati invitati a presentare, in due successive fasi, i propri emendamenti.

A conclusione dei lavori, la Presidenza della Convenzione ha riscontrato, sulla base delle

dichiarazioni, l'esistenza di un consenso sul testo elaborato, che pertanto non è stato sottoposto a votazione formale.

Il testo del progetto di Carta è stato, quindi, discusso nel corso dell'incontro tra i Capi di Stato e di

Governo dell'UE, tenutosi a Biarritz il 13 e 14 ottobre 2000.

I lavori di Biarritz hanno fatto registrare l'accordo unanime dei Quindici sulla Carta dei diritti della

UE. Si segnala a tale riguardo una dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo Nicole

Fontaine, la quale ha sottolineato la necessità, dopo la proclamazione al vertice di Nizza, di inserire la Carta nei Trattati per dare ad essa un valore reale per i cittadini d'Europa. Il Parlamento

europeo, sostiene la Fontaine, dovrà sforzarsi di fornire adeguati strumenti affinché la Carta non rimanga una mera dichiarazione politica.

4. Scheda di sintesi del progetto di Carta dei diritti.

Il progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea consta dal punto di vista

strutturale di un Preambolo e 54 articoli, divisi in sette capi, che coprono l'insieme dei diritti politici, sociali, civili ed economici garantiti dall'Unione Europea ai suoi cittadini.

Tali diritti non sono suddivisi secondo i criteri tradizionali, ma secondo capitoli di seguito indicati: la dignità della persona, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza, principi che sono

enunciati anche nel Preambolo, laddove si afferma che "l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà". L'ultimo capitolo contiene

disposizioni di portata generale che riguardano l'ambito di applicazione e la portata dei diritti garantiti dalla Carta.

Nel Preambolo si richiama il retaggio spirituale e morale al quale l'Unione Europea ispira la propria

azione, nella condivisione di un futuro di pace fondato su valori comuni. Accanto ai principi umani universali già enunciati, si affermano i principi di democrazia e dello Stato di diritto. Si afferma

inoltre che l'Unione europea "pone al centro della sua azione la persona istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Si garantisce il rispetto del

principio di sussidiarietà e dei diritti riconosciuti dal trattato sull'Unione europea e dai trattati

comunitari, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della

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Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il Capo I detta il principio del rispetto della dignità di ogni individuo: si compone di cinque articoli, il primo dei quali afferma "la dignità umana è inviolabile". Ne deriva il diritto alla vita, la condanna

della pena di morte, il diritto all'integrità della persona, con la conseguente introduzione dei nuovi diritti della genetica, che impedisce ogni esperimento sugli esseri umani ai quali garantisce

integrità fisica, genetica e psichica e che rispetta il "consenso libero e informato" del paziente, vieta la clonazione. Si pone anche il divieto di fare del corpo umano una fonte di lucro.

Gli articoli 4 e 5 sanciscono la proibizione della tortura e di pene umane degradanti, della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani.

Il Capo II, che è il più ampio, si compone di quattordici articoli dedicati alle libertà: accanto ai

diritti classici, quali la libertà personale, il rispetto della vita privata e familiare, la libertà di pensiero, coscienza o religione, e la libertà di stampa e di opinione, di riunione e di associazione,

della scienza e delle arti, si affiancano nuovi diritti, come il diritto all'obiezione di coscienza, la

protezione dei dati personali o l'estensione del diritto di proprietà alle opere intellettuali .Si prevede il riconoscimento del diritto a sposarsi e del diritto di costituire una famiglia. L'articolo 14,

relativo al diritto all'istruzione, introduce il diritto alla formazione professionale e continua, la gratuità dell'istruzione obbligatoria, e il diritto di libertà di creare istituti di insegnamento e per le

famiglie di scegliere il tipo di istruzione da impartire ai loro figli, garantiti dalle leggi nazionali. I due articoli successivi disciplinano la libertà professionale e il diritto per ogni cittadino di

circolare, risiedere liberamente e lavorare in tutto il territorio dell'Unione. Questo diritto si applica anche ai cittadini di paesi terzi che siano autorizzati a lavorare negli Stati membri. Seguono il

riconoscimento della libertà d'impresa, del diritto di proprietà, del diritto d'asilo e il principio dell'articolo 19, che proibisce le espulsioni collettive, nonché l'estradizione di persone verso Paesi

in cui esista il rischio di tortura o pena di morte.

L'uguaglianza è il principio che ispira il capo III della Carta, composto di sette articoli: dal diritto

fondamentale dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge deriva il divieto di ogni forma di discriminazione di sesso, razza, estrazione sociale o origine etnica, religione o convinzioni,

handicap, età o orientamento sessuale. Di contro, si afferma il rispetto di ogni diversità culturale, religiosa e linguistica e il diritto per tutti ad un pari trattamento e a pari opportunità in ogni

settore della vita e del lavoro, indipendentemente dal sesso. Una parte rilevante è dedicata ai diritti dei bambini (articolo 24): oltre al riconoscimento del diritto fondamentale alla protezione e

alla cura, si afferma il diritto dei bambini a "esprimere liberamente le proprie opinioni" e a intrattenere regolarmente relazioni con entrambi i genitori; si definisce come preminente interesse

superiore del bambino in tutti gli atti che lo riguardano. Seguono due articoli dedicati ai diritti degli anziani e dei disabili, per promuoverne l'inserimento sociale e la partecipazione alla vita della

comunità.

Il capo IV, che si compone di dodici articoli, concerne la solidarietà, che accanto al lavoro si

qualifica come oggetto di diritto fondamentale dell'Unione: si riconosce il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, il diritto di negoziare e ricorrere ad

azioni collettive, compreso lo sciopero, il diritto alla protezione contro il licenziamento arbitrario, ad una efficace tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, alla regolamentazione degli orari di

lavoro e a godere di adeguati periodi di riposo e di ferie. Si proibisce il lavoro minorile, precisando che si fa riferimento a minori in età di obbligo scolastico. Si riconosce il diritto alla protezione

giuridica, sociale ed economica per le famiglie e la tutela della maternità, con la protezione dal licenziamento in caso di maternità e la garanzia di poter usufruire di congedi per la nascita o

l'adozione di un figlio. Si stabilisce il diritto all'assistenza sociale e sanitaria e la tutela sociale e l'assistenza abitativa per tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, in accordo con

quanto previsto dalle legislazioni nazionali e dal diritto comunitario (articolo 34). Si garantisce il diritto alla sanità pubblica, alla quale si richiede un livello elevato di protezione della salute

umana. Il consumatore ha altresì diritto ad accedere a servizi di interesse economico generale, a godere di un'elevata protezione e qualità dell'ambiente.

Gli otto articoli del capo V riguardano la cittadinanza: la cittadinanza europea comporta la partecipazione effettiva diretta e indiretta attraverso le istituzioni europee rappresentative; si

stabilisce pertanto il diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento europeo e alle elezioni comunali negli Stati membri. Si riconoscono anche il diritto alla trasparenza dei processi decisionali e alla

libertà d'informazione, il diritto per ognuno di accesso agli atti amministrativi e altri dati che lo riguardino, il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo, la libertà di circolazione e

di soggiorno nel territorio dell'Unione e il diritto di ricorrere al Mediatore dell'Unione per casi di cattiva amministrazione.

Il capo VI, che si compone di quattro articoli, concerne la giustizia: tutti hanno diritto a ricorrere

dinanzi a un giudice in caso di violazione dei propri diritti, all'assistenza legale e a una difesa gratuita, nel caso in cui non si disponga di mezzi sufficienti. E' sancita inoltre la presunzione di

innocenza. Di gran valore anche gli articoli sulle condanne penali (artt. 49 e 50), che sanciscono il

divieto di pene sproporzionate rispetto al reato e il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato.

I quattro articoli del capo VII definiscono in primo luogo l'ambito di applicazione, precisando che le

disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà e agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Per quanto concerne la portata dei diritti riconosciuti dalla Carta, l'articolo 52 prevede la possibilità di limitazione dei diritti e delle libertà riconosciute solo per legge, nel rispetto, comunque, del loro

contenuto essenziale. Eventuali limitazioni possono essere apportate solo se necessarie o rispondenti a finalità di interesse generale o allo scopo di proteggere diritti e libertà altrui. Si

inserisce infine una clausola in base alla quale nessuna disposizione adottata nella Carta può essere interpretata in senso limitativo dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciute dalle

Costituzioni degli Stati membri e dalle convenzioni internazionali stipulate dall'Unione. L'ultimo

articolo sancisce il divieto dell'abuso di diritto, al fine di evitare che le disposizioni della Carta

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possano essere interpretate nel senso di consentire attività che comportino la distruzione o limitazione di diritti riconosciuti dalla Carta stessa.

5. Le vicende parlamentari italiane della Carta dei diritti.

Nel periodo di svolgimento dei lavori della Conferenza incaricata di elaborare il testo della Carta dei diritti fondamentali la Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato e la XIV

Commissione della Camera per le politiche comunitarie, hanno condotto un'indagine conoscitiva sulla questione inerente alla redazione della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea,

procedendo a numerose audizioni di giuristi impegnati anche in ambito europeo, per consentire all'istituzione Parlamentare, anche se non direttamente coinvolta nell'elaborazione di tale

documento, di avere elementi sufficienti per giudicare l'iniziativa.

L'indagine conoscitiva, che non si è ancora conclusa, si è finora svolta nel corso di 6 sedute: 8, 15,

23 e 29 febbraio 2000, 25 luglio 2000 e 10 ottobre 2000. Nella seduta del 15 marzo 2000 la Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato ha

approvato una risoluzione(in formato .pdf), d'iniziativa del Sen. Besostri, sul tema della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In tale documento la Giunta prende posizione affermando la necessità di sancire in un testo di

natura costituzionale i diritti fondamentali, ponendo sullo stesso piano i diritti civili, politici e sociali, sostenendone l'inviolabilità anche per gli stranieri, collegandoli al concetto di cittadinanza

europea, integrandoli nei sistemi giuridici e prevedendo anche una clausola che ne consenta l'aggiornamento, in relazione all'eventuale evoluzione della giurisprudenza.

La Giunta afferma che tali diritti fondamentali devono essere connessi con le politiche

fondamentali, per non ridursi ad una semplice enunciazione di principi, e a tal fine chiede al

Governo di adoperarsi affinché il negoziato sulle riforme istituzionali preveda l'inserimento delle disposizioni della Carta nel contesto dei Trattati. Chiede inoltre che a tali disposizioni sia assicurato

un carattere vincolante tramite la definizione di opportuni strumenti di tutela giurisdizionale, e di misure di raccordo e coordinamento con altri strumenti internazionali.

In seguito alla elaborazione delle ultime bozze di documento da parte dell'apposito organo

incaricato a livello europeo, anche la Commissione per le politiche comunitarie della Camera è stata incaricata di esaminare le questioni relative al progetto di Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea ai fini della presentazione di una relazione all'Assemblea, sulla quale svolgere un dibattito ed esprimere una votazione.

La Commissione ha esaminato il progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in

tre sedute: il 26 e 27 settembre ed il 3 ottobre(in formato .pdf), l'Assemblea ha esaminato la

relazione elaborata dalla Commissione, e ha svolto la discussione sulle risoluzioni presentate sul tema nelle sedute del 5 e dell' 11 ottobre.

Nella relazione finale, dopo aver rapidamente passato in rassegna l'origine del progetto della Carta

europea dei diritti fondamentali, la Commissione della Camera per le politiche comunitarie ne ha sottolineato l'importanza ai fini del processo di riforma delle istituzioni europee e di integrazione

politica tra gli stati membri.

La questione della Carta dei diritti fondamentali è stata ritenuta strettamente legata a quella delle riforme, in quanto a tale documento è stato attribuito il compito di saldare l'evoluzione del

processo di integrazione con un legame fondato su principi democratici comuni, definendo, cioè, un quadro di diritti fondamentali del cittadino europeo e una tavola di valori di riferimento per i

Governi. L'adozione della Carta, nelle parole del relatore, on. Schmid "condurrà ad un'Europa politicamente più coesa", condizione indispensabile per evitare il rischio di crisi di credibilità

dell'Europa sia sul fronte delle relazioni esterne che nei confronti dei suoi stessi cittadini.

La Commissione ha anche ritenuto opportuno sottolineare come sia importante che il testo della

Carta, giuridicamente vincolante, sia integrato in quello dei Trattati, al fine di dare vita ad un'autentica 'Costituzione europea' in cui i valori sociali e i principi fondamentali di libertà e

democrazia siano pienamente riconosciuti.

Nel corso dell'esame sono stati più volte sottolineati i limiti che si ritengono ancora presenti nella Carta, soprattutto a paragone di alcuni principi della Costituzione italiana. Nella proposta di

relazione per l'Assemblea vengono sottolineate, in particolare, l'esigenza di modifiche migliorative del testo volte ad introdurre nel preambolo della Carta il principio del ripudio della guerra come

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, a rafforzare le disposizioni concernenti le tutele sociali e ad inserire il diritto alla salute riproduttiva delle donne.

Nelle conclusioni, comunque, la Commissione ha ritenuto che sia opportuno configurare la Carta come un documento giuridicamente vincolante, il cui inserimento nei Trattati rappresenti il segno

concreto che l'Europa si pone come soggetto politico portatore di valori di civiltà condivisi, garantendo inoltre l'esito positivo del processo di allargamento.

Dal punto di vista giuridico inoltre l'integrazione della Carta nei trattati permetterebbe di rendere

più efficace il sistema di protezione dei diritti fondamentali dell'Unione, finora basato prevalentemente su forme di tutela di matrice giurisprudenziale. Le giurisdizioni nazionali e

comunitarie troverebbero in tale documento le disposizioni giuridicamente vincolanti a supporto delle loro decisioni, senza dover ricorrere a principi di diritto internazionale quali quelli della

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che, pur richiamata espressamente nell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, rappresenta una fonte

di indiretto valore precettivo in ambito comunitario.

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La votazione della proposta di relazione all'Assemblea ha visto l'astensione dei deputati di Alleanza nazionale e della Lega nord, questi ultimi in posizione critica nei confronti delle modalità con cui si

è giunti all'approvazione della relazione, troppo in fretta e senza tener sufficientemente conto delle diverse posizioni delle forze politiche.

Nella discussione in Assemblea, iniziata il 5 ottobre, si sono delineate queste diverse posizioni.

Tutti gli interventi hanno riconosciuto l'importanza che la stesura definitiva di una Carta dei diritti fondamentali riveste nel processo di integrazione e di allargamento dell'Unione europea, ma i

gruppi dell'opposizione hanno manifestato numerose riserve sia sull'impianto ideologico che sottende ai principi fissati nel documento, sia sulla sua natura di compromesso tra culture ed

esperienze politiche diverse dell'Europa dei quindici. Molte critiche sono state sollevate anche sulla natura e sulla formulazione dei diritti che costituiscono oggetto della Carta, in particolare quelli

relativi alla famiglia e alla persona, e i diritti sociali (questi ultimi in particolare dagli esponenti di Rifondazione comunista).

I rappresentanti della Lega Nord hanno altresì asserito che la Carta, pur rappresentando di per sé un'iniziativa importante, nei termini in cui è stata redatta sarebbe antidemocratica, non tenendo

conto della pluralità culturale, del diritto all'auto-determinazione, del rispetto di alcuni valori morali ed etici relativi alla persona, come la famiglia eterosessuale e la clonazione a fini

terapeutici.

Le forze di opposizione hanno inoltre sostenuto la necessità di emendare la Carta in sede parlamentare prima che essa sia approvata definitivamente in sede europea, nel Consiglio di

Nizza. Anche la maggioranza ha ammesso che la procedura seguita possa suscitare qualche perplessità

soprattutto perché non ha consentito un'ampia partecipazione dei Parlamenti nazionali e delle opinioni pubbliche alla redazione di un documento che costituisce lo statuto di una nuova

'cittadinanza dell'Unione'.

Il Presidente del Consiglio, intervenendo prima delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni presentate, ha affermato di condividere lui stesso alcune delle osservazioni che sono state fatte al

testo, ma di ritenere che la Carta, pur nei suoi limiti, rappresenti un minimo comune denominatore di "un'Europa che riesce a realizzare la sua unità rispettando le sue diversità,

cercando di costruire tale unità su fattori comuni a tutti. Tali fattori non necessariamente portano ad un consenso totale da pare di ciascuna opinione pubblica nazionale così come rappresentata in

ciascun Parlamento nazionale". Perciò ha chiesto alla Camera di esprimere con una risoluzione il proprio sostegno al governo nell'accettare la Carta.

In Parlamento, però, non si è riusciti a superare questa differenza di atteggiamenti e di opinioni

sul tema della Carta europea dei diritti e i partiti dell'opposizione hanno presentato due risoluzioni di minoranza.

La prima, firmata dai deputati di Rifondazione comunista (n. 138), mirava ad ottenere l'impegno del Governo affinché nella carta fossero introdotte modifiche tendenti a rendere effettivi i diritti

sociali, e ad affermare il ripudio della guerra.

La seconda (n. 142) presentata dai deputati Pisanu, Selva, Pagliarini, Follini, Volonté, Sanza, Bergamo (FI, Lega N. CCD-CDU), mirava ad impegnare il Governo affinché nei Consigli europei di

Biarritz e Nizza fosse elaborata una procedura che riportasse ai Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo il compito di perfezionare e approvare la Carta.

Entrambe le risoluzioni sono state respinte dalla Camera.

A conclusione del dibattito dell'11 ottobre è stata approvata dalla maggioranza una risoluzione

sulla quale era stata auspicata la convergenza di tutte le forze politiche - convergenza, che come si è detto, non è stata raggiunta -, in quanto essa (secondo gli schieramenti di maggioranza)

teneva conto, nelle sue premesse, dei limiti derivanti dal compromesso raggiunto in sede europea,

limiti che richiedono l'impegno teso a migliorare il contenuto della Carta, soprattutto in relazione ai principi fondamentali della tradizione costituzionale italiana - in particolare il riconoscimento dei

principi quali il ripudio della guerra-. Inoltre si affermava l'opportunità di favorire l'apertura della Carta al pieno riconoscimento dei diritti connessi alle tutele sociali.

La risoluzione approvata dalla maggioranza afferma che la Carta rappresenta un passo decisivo

nel necessario consolidamento dell'Unione e attribuisce decisiva importanza all'esito positivo del Consiglio europeo di Nizza nel quale si completerà il processo di riforma istituzionale dell'Unione.

La risoluzione della maggioranza sottolinea anche l'importanza che la Carta europea sia definitivamente approvata e proclamata, e rivesta carattere giuridicamente vincolante, venendo

integrata nei trattati.

A tale proposito viene richiamata la risoluzione approvata dalle Commissioni riunite Affari esteri e

Politiche comunitarie della Camera il 10 febbraio 2000, con la quale si impegnava il Governo in un'azione atta a far assumere la Carta dei diritti fondamentali come preambolo costitutivo dei

trattati. Analoghe mozioni erano state approvate dall'Assemblea del Senato il 18 luglio 2000, al termine di un dibattito sulle comunicazioni del Governo relative alle prospettive di riforma

istituzionale dell'Unione europea. Si trattava delle mozioni Migone (559), nella quale si impegnava il Governo "ad adoperarsi affinché venga realizzata l'integrazione nei Trattati di una Carta dei

diritti fondamentali che legittimi l'Unione nei confronti dei cittadini e dia contenuto concreto alla cittadinanza europea, nucleo essenziale della futura costituzione europea", e Salvato (562) nella

quale si affermava che la Carta dei diritti, "non deve tradursi in una mera sommatoria dei diritti già previsti dalle Costituzioni nazionali", e che " la Carta, affinché possa costituire un passo avanti

sul versante dei diritti, deve avere efficacia vincolante per gli Stati, oltre a prevedere effettive forme di giustizia".

In conclusione, la mozione approvata dalla maggioranza nella seduta della Camera dell'11 ottobre,

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impegna il Governo a svolgere fino in fondo il proprio mandato per garantire la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la suo integrazione nei trattati "come un

risultato ascrivibile all'insieme del Parlamento e dell'Italia"; ad assumere iniziative utili affinché siano individuate, in vista del Consiglio europeo di Nizza, procedure di revisione della Carta prima

della sua definitiva proclamazione, in modo tale da farle assumere una "forma più rispettosa delle istanze rappresentative dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo".

N.b.: Si veda anche il testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europeaa (analisi introduttiva,

articoli e fonti della Carta).

Note:

(1) Sono state comunque presentate alla CIG proposte volte ad adeguare la formulazione di questo articolo

(2) V. Enciclopedia giuridica "I diritti dell'uomo, Protezione internazionale " di Claudio

Zanghì,1989, volume XI pag.5

(3) Sul problema inerente ai diritti sociali si rinvia alla trattazione sviluppata più avanti

(4) Cfr. comunicazione della Commissione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, emessa in data 13 settembre 2000

(5) Cfr. comunicazione della Commissione citata alla nota 5

(6) Cfr. comunicazione citata alla nota 5

(7) Cfr. conclusioni del Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999

(8) Cfr. intervento del prof. Baldassarre, nel corso della seduta congiunta della Giunta per gli Affari delle Comunità europee del Senato e della XI Commissione permanente della Camera dei

Deputati dell'8 febbraio 2000, riguardante l'indagine conoscitiva sui diritti fondamentali

(9) Cfr. relazione effettuata dall' On. Schmid alla Camera dei Deputati, nella seduta dell' 11/10/2000

(10) Cfr. relazione effettuata dall' On. Schmid alla Camera dei Deputati, nella seduta dell'

11/10/2000

(11) Il prof. Barbera, intervenuto nel corso della seduta congiunta della Giunta per gli Affari delle

Comunità europee del Senato con la XIV Commissione permanente della Camera dei Deputati dell'8 febbraio 2000, ha evidenziato, in riferimento alla posizione della Carta nell'ambito delle fonti

comunitarie, che le soluzioni percorribili sarebbero tre:

a) l'inserimento della Carta nei Trattati , con conseguente necessità che i singoli Parlamenti procedano alla ratifica della stessa, nonostante le opinioni divergenti su determinate questioni (e il

rischio conseguente della mancata ratifica da parte di alcuni Stati);

b) codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri d'Europa. In tal caso , secondo il prof. Barbera l'unica fonte prefigurata dai Trattati di Roma sarebbe quella del regolamento

comunitario, che tuttavia potrebbe non dare "particolare forza e visibilità alla Carta";

c) il prof. Barbera propende per una soluzione intermedia. Occorrerebbe a suo avviso introdurre

una sorte di fonte intermedia fra il diritto primario derivante dai Trattati e il diritto secondario, derivante da direttive e regolamenti. Secondo il prof. Barbera, sarebbe necessario "dividere gli

attuali Trattati in due parti: una prima fondamentale dovrebbe contenere principi e diritti, mentre la seconda dovrebbe essere relativa alle politiche comunitarie. Anche in questo caso però la prima

parte conserverebbe la stessa natura dei Trattati, vale a dire di fonte del diritto internazionale, seppure nel particolare ambito comunitario". In tal senso si è espresso anche il Parlamento

europeo nella risoluzione del 13 aprile 2000, "Proposte per la CIG

(12) Cfr. comunicazione della Commissione sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, emessa in data 13 settembre 2000

(13) Cfr. relazione effettuata dall' On. Schmid alla Camera dei Deputati, nella seduta dell'

11/10/2000

(14) Nel corso della seduta congiunta della Giunta per gli Affari delle Comunità europee del Senato

con la XIV Commissione permanente della Camera dei Deputati dell'8 febbraio 2000, il prof. Luciani, ha posto il problema del grado di vincolatività delle prescrizioni della Carta per gli Stati

membri, sostenendo che la Carta non dovrebbe essere indirizzata agli Stati direttamente, ma solo nella misura in cui gli stessi siano incaricati dell'attuazione degli obblighi comunitari. In tal modo si

eviterebbe l'innesco di "meccanismi di tensione tra le Costituzioni nazionali e la Carta". L'art. 51 paragrafo 1 del Progetto di Carta ha accolto tale impostazione.

(15) Cfr. Commissione europea. Direzione generale V. Relazione del Gruppo di esperti in materia

di diritti fondamentali, emessa a Bruxelles nel febbraio 1999.

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pubblicato il 28 dicembre 2000

Fonti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Dal sito della Commissione Europea (english version).

Argomenti correlati (si aprirà una nuova pagina):

Carta dei diritti fondamentali (testo degli articoli, analisi introduttiva). Nota di sintesi della Carta dei diritti, a cura del Servizio Studi del senato della Repubblica. Tesina sulla Carta dei diritti fondamentali

La Carta e molti altri documenti correlati possono essere scaricati anche in formato .pdf dalla mappa del sito (sezione: Trattati internazionali, statuti, carte dei diritti).

Pubblicazioni Centro Studi per la Pace Sito Internet - www.studiperlapace.it

Le fonti di seguito elencate non costituiscono alcun criterio interpretativo vincolante per la Carta, che seguirà un proprio svilluppo autonomo, con interpretazione e applicazione del tutto slegato dalle sue fonti.

Legenda:

CEDU: Convenzione Europea sui Diritti Umani Trattato CE: Trattato istitutivo della Comunità Europea (versione consolidata con le modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam,firmato il 2 Ottobre 1997) CGE: Corte di Giustizia delle Comunità Europee ECR: European Court Reports

Capo I. Dignità

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Fonte

Articolo 1 - Dignità umana Preambolo della Dichiarazione unversale dei diritti umani del 1948

Articolo 2 - Diritto alla vita CEDU, Articolo 2, e Articolo 1 del Protocollo N. 6

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Articolo 3 - Diritto all'integrità della persona

Convenzione sui diritti umani e biomedicina del Consiglio d'Europa; Statuto del Tribunale Penale Internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998

Articolo 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

CEDU, Articolo 3

Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. comma 1 e 2 (schiavitù e lavoro forzato) 1. CEDU, Articolo 4, commi 1 e 2

Principio della dignità della persona (cfr. art. 1 della Carta)

2. comma 3 (commercio di esseri umani) 2. Convenzione Europol

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Capo II. Libertà

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Fonte

Articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza

CEDU, Articolo 5

Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare

CEDU, Articolo 8

Articolo 8 - Protezione dei dati personali Articolo 286 Trattato CE; Direttiva 95/46/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio; CEDU, Articolo 8; Consiglio d'Europa Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione degli individui in riferimento al

trattamento automatizzato dei dati personali

Articolo 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

CEDU, Articolo 12 (ampliato nella Carta)

Articolo 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. comma 1 (in generale) 1. CEDU, Articolo 9

2. comma 2 (diritto all'obiezione di coscienza)

2. tradizioni costituzionali nazionali

Articolo 11 - Libertà di espressione e d'

informazione:

1. comma 1 (in generale) 1. CEDU, Articolo 10

2. comma 2 (libertà e pluralismo deimedia) 2. Giurisprudenza CGE, cfr. Caso C-288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., ECR(1991) 1-4007; Protocollo sul sistema radiotelevisivo pubblico degli Stati

Page 57: Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell ... · TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla

membri allegato al Trattato CE; Direttiva del Consiglio 89/552/CE

Articolo 12 - Libertà di riunione e di associazione:

1. comma 1 (in generale) 1.CEDU, Articolo 11; Carta sui diritti sociali fondamentali dei lavoratori, Articolo 11

2. comma 2 (partiti politici) 2. Articolo 191 Trattato CE

Articolo 13 - Libertà delle arti e delle scienze

Libertà di pensiero ed espressione (cfr. Articoli 1, 10 e 11 della Carta)

Articolo 14 - Diritto all'istruzione Tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri; Articolo 2 of the Primo Protoccollo all. CEDU; Carta sui diritti sociali fondamentali dei lavoratori, Articolo 15; Art. 10 della Carta Sociale

Articolo 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare:

1. comma 1 (in generale) 1. Giurisprudenza CGE (Sentenze 4/73, Nold, ECR (1974) 491, no. 12-14, 44/79, Hauer, ECR (1979) 3727, 234/85, Keller, ECR (1986) 2897; Articolo 1, comma 2 della Carta Sociale Europea; Carta sui diritti sociali fondamentali dei lavoratori, punto 4; Articolo 140 Trattato CE

2. comma 2 (libertà di cercare un lavoro) 2. Articoli 39, 43 e 49 ss. del Trattato CE

3. comma 3 (cittadini di Stati terzi) 3. Articolo 137 (3), quarto cpv. del Trattato CE, Articolo 19 (4) della Carta Sociale Europea

Articolo 16 - Libertà d'impresa Giurisprudenza CGE (Sentenze 4/73, Nold, ECR (1974) 49, no. 14, 230/78, SPA Eridania e.a., ECR (1979) 2749, no. 20 e 31, 151/78, Sukkerfabriken Nykoebing, ECR (1979) 1, no. 19; C-240/97, Spagna v. Commissione (inedita) comma 99; Articolo 4 (1) e (2) Trattato CE

Articolo 17 - Diritto di proprietà Articolo 1 del Primo Protocollo CEDU, Giurisprudenza CGE (44/79, Hauer, ECR (1979) 3727

Articolo 18 - Diritto d'asilo Articolo 63 Trattato CE; Protocolli relativi al Regno Unito e Irlanda allegati al Trattato di

Amsterdam e Danimarca

Articolo 19 - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione:

1. comma 1 (espulsioni collettive) 1. Articolo 4 del Quarto Protocollo CEDU

2. comma 2 (non-refoulement) 2. Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, in relazione all' Articolo 3 CEDU (Ahmed v. Austria, Reports 1996, VI-2206; Soering, sentenza del 7 luglio 1989)

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Capo III. Uguaglianza

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Fonte

Articolo 20 - Uguaglianza davanti alla legge Costituzioni nazionali europee , principio fondante del diritto comunitario, come riconosciuto dalla CGE (283/83, Racke, ECR (1984) 3791, C-15/95, EARL, ECR 1997, I-1961, C-292/97, Karlsson (inedito).

Articolo 21 - Non discriminazione:

1. comma 1 (in generale) 1. Articolo 13 Trattato CE; Articolo 14 CEDU; Articolo 11 della Convenzione su diritti umani e biomedicina in riferimeno al patrimonio genetico

2. comma 2 (discriminazione basata sulla nazionalità)

2. Articolo 12 Trattato CE

Articolo 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica

Articolo 6 Trattato CE; Articolo 151 commi 1 e 4 Trattato CE.

Articolo 23 - Parità tra uomini e donne:

1. comma 1 (in generale) 1. Articolo 2 e 3, comma 2 Trattato CE, Articolo 141 §3 Trattato CE; Articolo 20 della

Carta Sociale Europea del 3 maggio 1996 e punto 16 della Carta europea dei diritti dei lavoratori; Articolo 2 §4 della Direttiva del Consiglio 76/207/EEC

2. comma 2 (discriminazione positiva) 2. Articolo 141 §4 Trattato CE

Articolo 24 - Diritti del bambino Convenzione di New York sui diritti del bambino, firmata il 20 novembre 1989, in particolare Articoli 3, 9, 12 e 13.

Articolo 25 - Diritti degli anziani Articolo 23 (rivisto) della Carta Sociale

Europea; Articolo 24 e 25 Carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori

Articolo 26 - Inserimento dei disabili Articolo 15 della Carta Sociale Europea, Articolo 23 (rivisto) della Carta Sociale; punto 26 Carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori

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Capo IV. Solidarietà

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Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Fonte

Articolo 27 - Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Articolo 21 (rivisto) della Carta Sociale; punti 17 e 18 Carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori

Articolo 28 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive

Articolo 6 della Carta Sociale Europea; punti 12, 13, 14 della the Carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori; Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani sull'Articolo 11 della CEDU

Articolo 29 - Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Articolo 1 §3 della Carta Sociale Europea; punto 13 della Carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori

Articolo 30 - Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Articolo 24 della rivista Carta Sociale; Direttiva 77/187 sulla tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresa, e Direttiva 80/987 sulla protezione dei lavoratori in caso d'insolvenza dei datori di lavoro

Articolo 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque:

1. comma 1 1. Direttiva 89/391/EEC; Articolo 3 della Carta Sociale; punto 19 della Carta europea dei diritti dei lavoratori; Articolo 26 della rivista Carta Sociale (diritto alla dignità sul lavoro); Articolo 140 Trattato CE ("condizioni sul lavoro")

2. comma 2 (orario di lavoro massimo) 2. Direttiva 93/104/EC; Articolo 2 della Carta

Sociale Europea; punto 8 della Carta europea dei diritti dei lavoratori

Articolo 32 - Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Direttiva 94/33/EC; Articolo 7 della Carta Sociale europea; punti 20 - 23 della Carta europea dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori

Articolo 33 - Vita familiare e vita professionale:

1. comma 1 (protezione familiare in

generale) 1. Articolo 16 della Carta Sociale Europea

2. comma 2 (vita familiare e professionale) 2. Direttiva del Consiglio 92/85/EEC; Direttiva 96/34/CE; Articolo 8 della Carta Sociale Europea, Articolo 27 della rivista Carta Sociale

Articolo 34 - Sicurezza sociale e assistenza sociale:

1. comma 1 1. Articolo 137 e 140 Trattato CE; Articolo 12 della Carta Sociale Europea; punto 10 della

Carta Europea dei diritti dei lavoratori

2. comma 2 (aspetti connessi alla libertà di movimento)

2. Articolo 13 §4 della Carta Sociale Europea; punto 2 della Carta sociale dei diritti dei lavoratori; Regolamenti 1408/71 et 1612/68.

comma 3 (lotta contro l'esclusione sociale e la povertà)

Articoli 30 e 31 della rivista Carta sociale europea ; punto 10 della Carta Europea dei diritti dei lavoratori

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Articolo 35 - Protezione della salute Articolo 152 Trattato CE; Articolo 11 della Carta Sociale Europea

Articolo 36 - Accesso ai servizi d'interesseeconomico generale

Articolo 16 Trattato CE

Articolo 37 - Tutela dell'ambiente Articoli 2, 6 e 174 Trattato CE, Costituzioni degli Stati membri

Articolo 38 - Protezione dei consumatori Articolo 153 Trattato CE

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Capo V. Diritti dei cittadini

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Fonte

Articolo 39 - Diritto di voto e eleggibilità al Parlamento Europeo:

1. comma 1 (diritto di voto) 1. Articolo 19, comma 2 Trattato CE

2. comma 2 (eleggibilità alPE) 2. Articolo 190, comma 1 Trattato CE

Articolo 40 - Diritto di voto e eleggibilità alle elezioni comunali

Articolo 19, comma 1 Trattato CE

Articolo 41 - Diritto ad una buona amministrazione

Giurisprudenza CGE (e.a. C-255/90, Burban, ECR (1992), I-2253, T-167/94, Nölle, ECR (1995), II-2589; T-231/97, New Europe Consulting e.a., Rec (1999) II-2403, 222/86, Heylens, ECR (1987), 4097, no. 15, 374/87, Orkem, ECR (1989), 3283, C-269/90, TU München, ECR 1991, I-5469, T-450/93, Lisrestal, ECR (1994), II-1177); Articolo 253 Trattato CE

Articolo 42 - Diritto di accesso Articolo 255 Trattato CE

Articolo 43 - Ombudsman (mediatore) Articoli 21 e 195 Trattato CE

Articolo 44 - Diritto di petizione Articoli 21 e 194 Trattato CE

Articolo 45 - FLibertà di circolazione e di soggiorno soggiorno:

1. comma 1 (in generale) 1. Articolo 18 Trattato CE

2. comma 2 (cittadini di paesi terzi) 2. Articolo 62, § 1 e 3 e Articolo 63, § 4 Trattato CE

Articolo 46 - Tutela diplomatica e consolare

Articolo 20 Trattato CE

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Capo VI. Giustizia

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Fonte

Articolo 47 -Diritto a un ricorso effettivo ed al giusto processo:

1. comma 1 (ricorso effetivo) 1. Articolo 13 of the CEDU; Giurisprudenza CGE 222/84, ECR (1986), 1651; 222/86, Heylens, ECR (1987) 4097, C-97/91, Borelli, ECR (1992) I-6313

2. comma 2 (giusto processo) 2. Articolo 6 §1 of the CEDU; Giurisprudenza

CGE: 194/83, Les Verts, ECR (1986), 1339.

3. comma 3 (assistenza legale) 3. Giurisprudenza delle CE dei diritti dell'uomo (sentenza del 9.10.1979, Airey, Series A, Volume 32, 11)

Articolo 48 - Presunzione di innocenza e diritti della difesa

Articolo 6 §2 e 3 della CEDU; Costituzioni nazionali

Articolo 49 - Principio di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene

Articolo 7 della CEDU; Articolo 15 del Protocollo dei diritti civili e politici; tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri;

Giurisprudenza della CGE

Articolo 50 - Ne bis in idem (diritto a non essere giudicati due volte per lo stesso reato)

Articolo 4 del Protocollo n.7 della CEDU; Artt. 54-58 della Convenzione di Schengen, Art. 7 della Convention on the European Communities' Financial Interests, Art. 10 della Convenzione contro la corruzione

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Capo VII. Disposizioni generali

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

Fonte

Articolo 51 - Ambito di applicazione Articolo 6 §2 del Trattato CE; Giurisprudenza CGE (5/88 Wachauf, ECR (1989) 2609; ERT, ECR (1991), I-2925

Articolo 52 - Portata dei diritti garantiti (nessuna fonte da citare)

Articolo 53 - Livello di protezione (nessuna fonte da citare)

Articolo 54 - Divieto dell'abuso di diritto Articolo 17 della CEDU

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