Origine ed evoluzione dei diritti umani - UniBG ed evoluzione dei... · Origine ed evoluzione dei...

34
Origine ed evoluzione dei diritti umani Istituzioni di diritto pubblico comparato ed europeo - modulo diritto europeo - a. a. 2016-17 Marcella Ferri

Transcript of Origine ed evoluzione dei diritti umani - UniBG ed evoluzione dei... · Origine ed evoluzione dei...

Origine ed evoluzione dei diritti umani

Istituzioni di diritto pubblico comparato ed europeo - modulo diritto europeo -

a. a. 2016-17

Marcella Ferri

Alcune nozioni introduttive

La natura del diritto internazionaleLa natura del diritto internazionale

Diritto internazionale: il sistema di norme e principi volti a regolare i rapporti tra Stati e altri soggetti internazionali all’interno della Comunità internazionale

Le peculiarità dell’ordinamento internazionale: � struttura orizzontale di enti sovranienti sovrani� centralità della volontà statuale e l’assenza di un organo

sovraordinato dotato di poteri coercitivi

� L’esistenza di un ordinamento internazionale

Alcune nozioni introduttive

Le fonti del diritto internazionale: lo Statuto della Corte Internazionale di Giustiziaart. 38:

Principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite con funzione:

- consultativa

- contenziosa: risoluzione di controversie tra gli Stati che abbiano espresso la volontvolontààdi investiredi investire la Corte della loro controversia

«La Corte cui è affidata la missione di regolare conformemente al dirittointernazionale le divergenze che le Sono sottoposte, applica:

� le convenzioni internazionali,� la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto� i principi generali di dirittoriconosciuti dalle nazioni civili»

Alcune nozioni introduttiveLe fonti del diritto internazionale:

� Trattati (= accordo, patto, convenzione): � espressione della volontà di uno o più Stati� norme vincolanti i Stati che li ratificano (fonte di diritto

internazionale particolare)

� Consuetudini (diritto internazionale generale): norme non scritte che vincolano tutti i soggetti della Comunitàinternazionale

DiuturnitasDiuturnitas = comportomentocostantemente ripetuto degli Stati

OpinioOpinio jurisjuris sivesive

necessitatisnecessitatis = convinzione che il comportamento sia oggetto di un obbligo giuridico

+

Alcune nozioni introduttiveordinamento interno / ordinamento internazionale

adattamentoadattamento del diritto interno al diritto internazionale

1) norme consuetudinarie: Art. 10 Cost: «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute»adattamento automatico e permanente

2) norme pattizie:Procedimento ordinario:Le norme internazionali sono riformulate e riformulate e riprodotteriprodotte in un atto normativo nazionale

Procedimento speciale:L’atto normativo interno dispone di dare applicazione alle norme internazionali cui opera un rinviorinvio(«Piena e intera esecuzione èdata al trattato…»)

Alcune nozioni introduttive

Un diritto risponde a un bisogno che lUn diritto risponde a un bisogno che l’’ordinamento riconosce ordinamento riconosce come meritevole di protezione e tutela in capo ai singoli, come meritevole di protezione e tutela in capo ai singoli, conferendogli una posizione giuridica soggettivaconferendogli una posizione giuridica soggettiva

� Diritto soggettivo versus diritto oggettivo(right) (law)

diritto alla vita diritto internazionale

Quando un diritto può definirsi diritto umano?

Nozione di diritti umani

Quando un diritto può definirsi diritto umano?

Diritto alla vita

Diritto di proprietà

Diritto al lavoro

Diritti di credito

Diritto di recesso

Diritti di credito

Nozione di diritti umani

«Un’espressione molto vaga […] La maggior parte delle definizioni sono tautologiche» (N. Bobbio, L’età dei diritti, 1990, p. 8)

«Tutti quei diritti soggettivi che spettano universalmente a tutti gliesseri umani in quanto dotati dello status di persone»(L. Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, 2001, p. 5)

«Basic moral guarantees that people in all countries and culturesallegedly have simply because they are people»(J. Nickel, Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections on the Universal Declaration of Human Rights, 1987)

DirittiDiritti umaniumani: : i diritti che tutelano la digniti diritti che tutelano la dignitàà della persona e di della persona e di cui tutti gli esseri umani sono titolari in ragione della loro cui tutti gli esseri umani sono titolari in ragione della loro condizione umana.condizione umana.

Nozione di diritti umani

DirittiDiritti umaniumani: : i diritti che tutelano la digniti diritti che tutelano la dignitàà della della persona e di cui tutti gli esseri umani sono titolari in persona e di cui tutti gli esseri umani sono titolari in ragione della loro condizione umana.ragione della loro condizione umana.

Diritti umani o diritti dellDiritti umani o diritti dell’’uomo?uomo?

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

È possibile collocare storicamente la nascita dei diritti dell’uomo?

«Le idee dei greci sull’individuo, le nozioni di legge e

diritto dei romani, le dottrine cristiane dell’anima…ilrischio è che la storia dei diritti umani diventi (…) la storia del mondo intero. Non hanno forse dato il loro contributo anche l’antica Babilonia, l’Induismo, il Buddismo e l’Islam?» (L. Hunt, Inventing HumanRights)

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

� Fase primitiva dei diritti (Codice di Hammurabi, leggi ateniesi,…): tutela di diritti “elementari” nei rapporti interindividuali

Codice di Hammurabi (1215) «Qualora un uomo cavi un occhio ad un altro, gli sia cavato un occhio.Qualora cavi l'occhio dello schiavo di un uomo, o rompa l'osso dello schiavo di un uomo, pagherà metà del valore di esso»

� Periodo medioevale: il riconoscimento dei diritti è il frutto di una regolamentazione dei rapporti tra i sudditi e il Sovrano

Magna Charta Libertatum (1215) «Nessun uomo libero sarà arrestato o imprigionato o spogliato dei suoi beni o messo fuori legge o esiliato, e non gli sarà fatto alcun torto, se non a seguito di un giudizio legittimo dei suoi pari o in virtù delle leggi del paese»

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

Origini del giusnaturalismo Individuazione di alcuni principi e norme di diritto naturale che sono di per se stessi giusti e che dunque devono ritenersi universalmente validi.

Giusnaturalismo: latino ius naturale = diritto naturale

diritto naturale / diritto positivo (da postum)

Il diritto naturale è quel «complesso di norme che l’uomo riesce a scoprire mediante la ragione» (Ugo Grozio, De iure belli ac pacis, 1625)� Diritti innati degli individui

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

Il contrattualismo e il pensiero di John Locke

Il potere politico è il risultato di un “contratto” tra i sudditi e il sovrano

Il rispetto dei diritti naturali dell’uomo rappresenta al tempo

stesso la funzione e il limite del governo.

• Petition of Rights (1628)

• Bill of Rights (1689)

� verso la fase della positivizzazione

Origine ed evoluzione storica dei diritti umaniLa positivizzazione: le prime Dichiarazioni sui diritti umani

Dichiarazione dei diritti del buon popolo della Virginia (12 giugno 1776):

«Diritti che […] come base e fondamento del governo.Sec. 1 – Tutti gli uomini sono da natura egualmente liberi e indipendenti, e hanno alcuni diritti innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare o spogliare la loro posterità; cioè, il godimento della vita, della libertà, mediante l’acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza.Sec. 2 – Tutto il potere è nel popolo, e in conseguenza da lui è derivato»� Concezione pattizia del potere� Diritti innati

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

La positivizzazione: le prime Dichiarazioni sui diritti umani

Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti (4 luglio 1776)

«Noi teniamo per certo che queste verità siano di per se stesse evidenti: che

tutti gli uomini sono creati eguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di certi Diritti inalienabiliDiritti inalienabili, che tra questi vi siano la Vita, la Libertà ed il Perseguimento della Felicità. Che per assicurare questi diritti sono istituiti tra per assicurare questi diritti sono istituiti tra gli Uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal gli Uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei consenso dei governatigovernati ».

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

La positivizzazione: le prime Dichiarazioni sui diritti umani Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)

«I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili i diritti naturali, inalienabili

e sacri delle sacri dell’’uomouomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinchaffinchéé maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere

legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in oglegislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante ni istante

paragonati con il fine di ogni istituzione politicaparagonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino ».

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

La positivizzazione: le Costituzioni nazionali (fine XVIII e inizio XIX secolo)

� Costituzione degli Stati Uniti d’America

� Costituzioni europee: Regno del Belgio (1831), Spagna (1837), Portogallo (1838), Grecia (1844), Statuto Albertino (1848), Bulgaria (1879)

� America Latina: Argentina (1853), Bolivia (1880), Stati Uniti del Messico (1917)

� Il caso della Liberia

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

Tradizione “liberale” (europea e nord-americana): nozione individualista dei diritti umani

Concezione socialista dei diritti umani (fine XIX – inizio XX secolo): nozione collettivista

� Dichiarazione dei diritti del popolo lavoratore e sfruttato elaborata (1918)

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

L’inizio dell’internazionalizzazione: � Conferenza di Pace di Parigi (1919): protezione delle

minoranze � Organizzazione Internazionale del Lavoro (1919)

«Whereas universal and lasting peace can be established only if it is based uponsocial justice;And whereas conditionsconditions ofof labourlabour exist involving such injustice, hardship and privation to large numbers of people as to produce unrest so great that the peaceand harmony of the world are imperilled; and an improvement of those conditionsis urgently required; as, for example, by the regulation of the hours of work, including the establishment of a maximum working day and week, the regulation ofthe labour supply, the prevention of unemployment, the provision of an adequateliving wage, the protection of the worker against sickness, disease and injury arisingout of his employment, the protection of children, young persons and women, provision for old age and injury, protectionprotection ofof the the interestsinterests ofof workersworkers whenemployed in countries other than their own, recognition of the principle of equalremuneration for work of equal value, recognition of the principle of freedomfreedom ofofassociationassociation, the organization of vocational and technical education and othermeasures» (Preamble, ILO Constitution)

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

La II guerra mondiale e secondo dopoguerra: necessità di definire degli standard di tutela dei diritti umani a livello internazionale

� La fine del prinicipio della “domestic jurisdiction”

� Le quattro libertà umane fondamentali di Roosevelt (gennaio 1941): libertà di parola e di espressione, libertà di culto, libertàdal bisogno e libertà dalla paura che assicurano «the supremacyof human rights everywhere».

� La Carta Atlantica (agosto 1941)� La Dichiarazione delle Nazioni Unite (gennaio 1942)

«La completa vittoria sui nemici è necessaria per difendere la vita, la libertà, l’indipendenza e la libertà religiosa e per preservare i diritti umani e la giustizia».

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

Statuto delle Nazioni Unite (1945)

«Noi, popoli delle Nazioni Unite, decidiamo […]a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dellla fede nei diritti fondamentali dell’’uomo, nella dignituomo, nella dignitàà e nel e nel valore della persona valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne»(Preambolo)

«I fini delle Nazioni Unite sono […]Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dellincoraggiare il rispetto dei diritti dell’’uomo e delle libertuomo e delle libertààfondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di lingua o di religionereligione»(Art. 1)

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

«The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and forfor the promotion the promotion ofof humanhumanrightsrights»

(Art. 68)

Risoluzione 1/5 (1946): Commissione dei diritti umani

� Comitato di redazione: rappresentanti di Austria, Cile, Cina, Francia, Gran Bretagna, Libano, USA e URSS.

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

Il dibattito per l’approvazione della Dichiarazione: “un pezzo di

guerra fredda” (A. Cassese, I diritti umani oggi)

� Paesi occidentali: concezione individualistica e liberale

� Paesi latino-americani: attenzione ai diritti sociali ed economici

� Arabia Saudita: la posizione critica del diritto islamico

� Paesi sovietivi: forte critica della posizione occidentale

Origine ed evoluzione storica dei diritti umani

10 dicembre 1948: Dichiarazione Universale dei diritti 10 dicembre 1948: Dichiarazione Universale dei diritti

delldell’’uomo. uomo.

48 voti favorevoli, nessun contrario ed otto astensioni: Paesi sovietici (URSS, Bielorussia, Ukraina, Cecoslovacchia,

Polonia, Yugoslavia), Sud Africa e Arabia Saudita.

La Dichiarazione Universale dei diritti umani: il contenuto

� Preambolo e 30 Articoli �Principi fondamentali: principio di libertà e

uguaglianza in dignità e diritti (art. 1), principio dinon discriminazione (art. 2).

�Diritti civili e politici (artt. 3-21)

�Diritti economici, sociali e culturali (artt. 23-27)

�Norme di chiusura (artt. 28-30)

Classificazione dei diritti umani

Classificazione dei diritti umani

� Diritti civili e politici

Diritto alla vita; libertà dalla schiavitu e dalla servità; divieto di tortura e trattamenti crudeli, inumani e degradanti; diritto ad essere riconosciutoinnocente fino a prova contraria; libertà di movimento; libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di opinione e di espressione; libertà diriunione e associazione; diritto a partecipare al governo del proprio Paese

� Diritti economici, sociali e culturali

diritto al lavoro; diritto al riposo e allo svago; diritto ad uno standard divita adeguato; diritto all’istruzione; diritto di partecipare alla vita culturale

Classificazione dei diritti umani

� Diritti civili e politici

� Diritti economici, sociali e culturali

Limiti di questa classificazione: casi controversi� Diritto di formare e aderire ad un’associazione sindacale (diritto al lavoro

/ libertà di associazione)

� Diritto dei genitori di assicurare ai propri figli un’educazione religiosa e morale (libertà di religione o di convinzione / diritto all’educazione)

Il contenuto della Dichiarazione

Art. 19 UDHR«Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso ildiritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senzariguardo a frontiere»

Art. 19 ICCPR«1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2.Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. 3. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanitào della morale pubbliche»

Il valore giuridico della Dichiarazione

Dichiarazione Universale dei Diritti umani:

� Fortissimo valore storico ed etico

� Assenza di valore giuridico vincolante

La Dichiarazione Universale come parte del diritto internazionale generale

Il valore giuridico della Dichiarazione

Risoluzioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza:

� Le norme dell’UDHR come obbligo di comportamento cui gli Stati devono attenersi

� Risoluzione 426 (V) del 1950 sui territori in amministrazione fiduciaria

� Risoluzione 1142 B(XII) del 1957:

«the General Assembly, noting with concern […] that existing conditions in the Territory of South West Africa and the trend of the administration represent a situation contrary to the Mandate system, the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights».

Il valore giuridico della Dichiarazione

Risoluzioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza:

Le norme dell’UDHR come obbligo di comportamento cui gli Stati devono attenersi:

� Risoluzione 182 del 1963 :

«the security Council […] urgently requests the Government of the Republic of South Africa to cease forthwith its continued imposition of discriminatory and repressive measures which are contrary to the principles and purposes of the Charter of the United Nations and of the provisions of

the Universal Declaration of Human Rights».

Il valore giuridico della Dichiarazione

Sentenze della Corte Internazionale di Giustizia

� Caso del personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran, sentenza 24 maggio 1980, par. 91:

«Wrongfully to deprive human beings of their freedom and tosubject them to physical constraint in conditions of hardship is is in itself manifestly incompatible with the principles of the in itself manifestly incompatible with the principles of the Charter of the United Nations, as well as with the fundamental Charter of the United Nations, as well as with the fundamental principles enunciated in the Universal Declaration of Human principles enunciated in the Universal Declaration of Human RightsRights».

Il valore giuridico della Dichiarazione

Parere della Corte Internazionale di Giustizia

� Riserve alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948), 28 maggio 1951, par. 91:

«The principles underlying the Convention are The principles underlying the Convention are recognisedrecognised by by civilisedcivilised nations as binding on Statesnations as binding on States even without any conventional obligation».

Alcune nozioni introduttive

Le fonti del diritto internazionale: lo Statuto della Corte Internazionale di Giustiziaart. 38:

Principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite con funzione:

- consultativa

- contenziosa: risoluzione di controversie tra gli Stati che abbiano espresso la volontvolontààdi investiredi investire la Corte della loro controversia

«La Corte cui è affidata la missione di regolare conformemente al dirittointernazionale le divergenze che le Sono sottoposte, applica:

� le convenzioni internazionali,� la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto� i principi generali di dirittoriconosciuti dalle nazioni civili»