Convegno SIMeF
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Convegno SIMeFDal Laboratorio al paziente, il ruolo dei
biomarker e dei dispositivi medici in vitroMilano 28 novembre 2019
Dalla Direttiva 98/79/CE al Regolamento 2017/746: il nuovo quadro
regolatorioAngela Candido
Coordinatore Unità Operativa IVD
ON 0373, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
AD OGGI SONO IN VIGORE PER GLI IVD:
DIRETTIVA 98/79/CE (recepita con DLgs 332/2000)
REGOLAMENTO (UE) 2017/746 (IVDR) (dal 26/05/2017)
In questo momento solo 2 ON sono stati designati peril Regolamento 746.
Il Periodo transitorio:
Entr
a in
vig
ore
IVD
R
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/20
25
Fine validità dei certificati 98/79/CE rilasciati dall’ON
Fine messa a disposizione sul mercato o a in servizio degli IVD 98/79/CE
•Abrogazione 98/79/CE• IVD autocertificati per IVDD non possono più essere messi in commercio
5 anni
Gli IVD con certificato valido IVDD non possono subire cambiamenti significativi nella progettazione e destinazione d'uso. Si applica IVDR per sorveglianza vigilanza, registrazione.
Possono essere rilasciati Certificati CE -98/79/CE
Gli IVD già conformi al IVDR possono essere messi in commercio
ON designati IVDR possono certificare
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Ap
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IVD
R
LA DIRETTIVA EUROPEA 98/79/CE
Con la Direttiva 98/79/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD), sono stati introdotti a livello europeo i requisiti di norma comuni per
uniformare:
grado di sicurezza
qualità
prestazioni degli IVD
DIRETTIVA 98/79/CE:
Direttiva 98/79/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27ottobre 1998
trasposta nell’ordinamento nazionale italiano con il
DLgs 8 settembre 2000, n. 332
“Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro”
I 22 articoli del DLgs 332/2000
1. DEFINIZIONI
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. IMMISSIONE IN COMMERCIO E
MESSA IN SERVIZIO
4. REQUISITI ESSENZIALI
5. LIBERA CIRCOLAZIONE
6. RINVIO ALLE NORME
7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
8. ORGANISMI NOTIFICATI
9. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
10. REGISTRAZIONE DEI FABBRICANTI
E DEI DISPOSITIVI
11. PROCEDURA DI VIGILANZA
12. BANCA DATI EUROPEA
13. MISURE PARTICOLARI DI SORVEGLIANZA
SANITARIA
14. MODIFICA DELL’ALLEGATO II E CLAUSOLA DI
DEROGA
15. MARCATURA CE
16. INDEBITA MARCATURA CE
17. PROVVEDIMENTI DI DINIEGO O DI RESTRIZIONI
18. RISERVATEZZA
19. SANZIONI
20. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
21. NORMA DI RINVIO
22. MODIFICHE AL DLGS N.46 DEL 24/03/97 E SMI
GLI ALLEGATI
I REQUISITI ESSENZIALI
II CLASSIFICAZIONE
III DICHIARAZIONE CE DI
CONFORMITÀ
IV SISTEMA GARANZIA
QUALITÀ TOTALE
V ESAME CE DEL TIPO
VI VERIFICA CE
VII GARANZIA QUALITÀ
PRODUZIONE
VIII DISPOSITIVI VALUTAZIONE
PRESTAZIONI
IX CRITERI PER DESIGNAZIONE
ON
X DOMANDE AUTORIZZAZIONE
ALLA CERTIFICAZIONE
XI MARCATURA CE DI
CONFORMITÀ
Elenco A
Virologia HIV ½
HTLV I/II
Epatiti B, C, D
Gruppi sanguigni
Sistema AB0
Rh (C,c,D,E,e)
Anti-Kell
Creutzfeldt-Jakob (vCJD)
Elenco B Gruppi sanguigni: anti Duffy, anti
Kidd
Anticorpi irregolari anti-eritrociti
Infezioni congenite: rosolia, toxoplasmosi
Infezioni umane: CMV, clamidia
Malattie ereditarie: PK
Gruppi tissutali HLA: DR, A, B
Marcatori tumorali: PSA
Dispositivo per test autodiagnostico per la misura della glicemia nel sangue
Valutazione rischio trisomia 21
ALLEGATO II
Le procedure di valutazione della conformità sono riportate negli Allegati III, IV, V, VI e VII della Direttiva 98/79/CE e del DLgs 332/2000.
In ogni Allegato vengono specificati:
La documentazione che il fabbricante deve redigere
(Sistema Qualità e Fascicolo Tecnico).
Gli adempimenti da attuare.
Le dichiarazioni di conformità da preparare.
I casi in cui è necessario rivolgersi all’ON per la certificazione.
Procedure di valutazione della conformità
ITER DI CERTIFICAZIONE
IN BASE ALLA DIRETTIVA IVD
IVDAllegato II – Elenco A
Allegato IV – Sezione 3 e 5Sistema di qualità
Intervento ON
Allegato IV - Sezione 4Esame del progetto del prodotto
Intervento ON
Allegato IV - Sezione 6Verifica e controllo lotto
Intervento ON
Allegato VEsame CE del Tipo
Intervento ON
Allegato VIIGaranzia Qualità Produzione
Intervento ON
Allegato VII - Sezione 5Verifica e controllo lotto
Intervento ON
IVDAllegato II – Elenco B
Allegato IV – Sezione 3 e 5Sistema di qualità
Intervento ON
Allegato VEsame CE del Tipo
Intervento ON
Allegato VIVerifica CE
Intervento ON
Allegato VIIGaranzia Qualità Produzione
Intervento ON
IVDAutodiagnostici
Allegato IVSistema garanzia
qualità totale
Intervento ON
Allegato VEsame CE del Tipo
Intervento ON
Allegato VIVerifica CE
Intervento ON
Allegato VIIGaranzia Qualità
Produzione
Intervento ON
Allegato IIIDichiarazione CE di
conformità
Allegato III.6Esame progetto
prodottoIntervento ON
IVD
Allegato IIIDichiarazione CE di conformità
IVD (esclusi quelli di Allegato II e gli autodiagnostici)
I documenti che attestano la conformità dei dispositivi alle disposizioni della direttiva 98/79/CE e che consentono la marcatura CE sono:
Dichiarazione CE di conformità
Certificato CE
Valutazione della conformità
Il Regolamento UE 2017/746: Il nuovo scenario operativo per i Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro
113 articoli e 15 Allegati
PERCHÉ UNA REVISIONE SOSTANZIALE?
Sono emerse notevoli differenze nell'interpretazione e nella applicazione delle norme negli Stati Membri
questo compromette gli obiettivi principali della direttiva, che sono:
• La sicurezza e le prestazioni degli IVD
• La libera circolazione degli IVD
Le differenze di interpretazione hanno quindi portato a livelli diversi di protezione della salute e della sicurezza
IL REGOLAMENTO IVD: NOVITÀ ED IMPATTO
Il Nuovo Regolamento IVD (IVDR) prevede numerose novità, molte delle quali (“aspetti trasversali”) comuni al nuovo Regolamento DM (MDR).
L’applicazione del IVDR prevede procedure di valutazione della conformità più rigorose con maggiori obblighi sia per i Fabbricanti che per gli OONN.
Sebbene i Regolamenti IVD e MD abbiano un impianto
simile, è previsto tuttavia un maggiore impatto per gli IVD.
MDR e IVDR
93/42 CEE
98/79 CE
I Regolamenti “alzano l’asticella” allo stesso livello per IVD e DM
3 anni 5 anni
Il Regolamento IVD: novità ed impatto
Nel contesto attuale secondo la Direttiva 98/79/CE solo alcuni categorie didispositivi (Allegato II elenchi A e B e Autodiagnostici) prevedono l’interventodi un ON (10-20% circa).Per la maggior parte degli IVD (80-90% circa) il Fabbricante prepara la propriadichiarazione CE di conformità senza l’intervento di un ON.
Con l’IVDR solo alcuni dispositivi (Classe A, se non sterili) potranno esseremessi in commercio senza l’intervento dell’ON:
- prodotti destinati a usi generici di laboratorio, accessori privi dicaratteristiche critiche, soluzioni tampone, soluzioni di lavaggio,terreni di coltura a uso generale e coloranti per test istologici, destinatidal fabbricante a renderli idonei alle procedure diagnostiche in vitrorelative a un esame specifico
- strumenti destinati specificamente dal fabbricante a essere utilizzati perprocedure diagnostiche in vitro
- contenitori di campioni.
Evoluzione del coinvolgimento degli ON nella certificazione degli IVD.
Impatto della nuova classificazione sul mercato degli IVD
CE IVD
CE IVD
CE IVD
CE IVD CE IVD
CE IVD
CE IVD
CE IVD
CE IVDCE IVD
2017 2022
IVD in «autocertificazione»
IVD in «autocertificazione»IVD che necessitano dell’intervento dell’ON
IVD che necessitano dell’intervento dell’ON
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 746 NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Nuova classificazione dei dispositivi IVD
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185 che elenca i nuovi codici per gli IVD
Nuovi Allegati di certificazione (IX-X-XI)
Allegato II: Documentazione Tecnica
Allegato XIII: Evidenze cliniche e Valutazione delle prestazioni
Nuovi attori in gioco: Laboratori riferimento, EMA e AC Farmaco, Gruppo di esperti della Commissione
Sorveglianza post-commercializzazione
Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazioni (art.29)
Device Class: A B C D
Regulatoryrequirements
HIGHER
LOWER
CAPO V: CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
IL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE:
Il Regolamento introduce un nuovo sistema di classificazione basato sul rischio, seguendo i principi della task force GHTF. In funzione della loro destinazione e dei rischiche comportano, i dispositivi sono suddivisi in:
4 CLASSI DI RISCHIO:
D: alto rischio individuale e alto rischio per la salute pubblica
C: alto rischio individuale e/o moderato rischio per la salute pubblica
B: moderato rischio individuale e/o basso rischio per la salute pubblica
A: basso rischio individuale e basso rischio per la salute pubblica
7 Regole di Classificazione per collocare i dispositivi nella classe di
rischio appropriata
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 746 NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
Nuova classificazione dei dispositivi IVD
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185 che elenca i nuovi codici per gli IVD
Nuovi Allegati di certificazione (IX-X-XI)
Allegato II: Documentazione Tecnica
Allegato XIII: Evidenze cliniche e Valutazione delle prestazioni
Nuovi attori in gioco: Laboratori riferimento, EMA e AC Farmaco, Gruppo di esperti della Commissione
Sorveglianza post-commercializzazione
Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazioni (art.29)
Nel contesto attuale gli ON devono essere competenti per le categorie di IVD per i quali sono autorizzati (allegato II elenco A e B ed Autodiagnostici). L’area delle competenze è identificata da 28 codici :
- 22 Codici NBOG-IVD
- 6 Codici NBOG-MDS orizzontali.
Con l’IVDR gli ON dovranno essere designati per una più vasta gamma di IVD e dovranno identificare/qualificare/reperire personale valutatore adeguato.
Le competenze degli ON in merito ai dispositivi sono codificate nell’All. II del Regolamento di esecuzione UE 2017/2185 che elenca 80 codici:
-33 codici che identificano gli IVD in base all’Intended Use
-47 codici orizzontali
LE CATEGORIE DI IVD CHE SONO SOTTOPOSTE ALLA VALUTAZIONE DEGLI OONN, COSA CAMBIA:
33 Codici principali (IVR) che identificano gli IVD in base all’Intended Use e Progettazione (suddivisi in 8 subcategorie)
47 Codici orizzontali (4 categorie)
Il Regolamento di esecuzione UE 2017/218580 codici suddivisi in 5 tipologie :
Codici orizzontali:
IVS (10) IVD con caratteristiche specifiche
IVP (11) IVD che richiedono conoscenze specifiche delle procedure di esame ai fini della verifica del prodotto
IVT (14) IVD per i quali sono utilizzati tecnologie specifiche
IVD (12) IVD che richiedono conoscenze specifiche delle discipline cliniche e di laboratorio ai fini della verifica del prodotto
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 746 NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Nuova classificazione dei dispositivi IVD
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185 che elenca i nuovi codici per gli IVD
Nuovi Allegati di certificazione (IX-X-XI)
Allegato II: Documentazione Tecnica
Allegato XIII: Evidenze cliniche e Valutazione delle prestazioni
Nuovi attori in gioco: Laboratori riferimento, EMA e AC Farmaco, Gruppo di esperti della Commissione
Sorveglianza post-commercializzazione
Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazioni (art.29)
ALLEGATO IX VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ BASATA SUL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ E SULLA
VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
ALLEGATO XI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ BASATA SULL’ ASSICURAZIONE DI QUALITÀ DELLA PRODUZIONE
ALLEGATO XVALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ BASATA
SULL’ESAME DI TIPO
2017/746, ART. 48: PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
ALLEGATI IX - X - XI
Classe DAllegato IXValutazione della conformità basata sul sistema di gestione della qualità e sulla valutazione della doc. tecnica, testing da parte dei Lab. di riferimento, verifica del lotto
Allegato X:Valutazione della conformità basata sull’esame del tipo, testing da parte dei Lab. di riferimento+Allegato XI:Valutazione della conformità basata sull’assicurazione di qualità della produzione, verifica del lotto
Classe CAllegato IXValutazione della conformità basata sul sistema di gestione della qualità e sulla valutazione della doc. tecnica su base rappresentativa, (No verifica del lotto)
Allegato X:Valutazione della conformità basata sull’esame del tipo
+Allegato XI:Valutazione della conformità basata sull’assicurazione di qualità della produzione, (No verifica del lotto)
Classe BAllegato IXValutazione della conformità basata sul sistema di gestione della qualità e sulla valutazione della doc. tecnica su base rappresentativa(No verifica del lotto)
Non sterile: Documentazione tecnica in accordo agli Allegati II & III (No intervento ON)
Sterile: Allegati IX o XI, limitatamente al conseguimento, alla preservazione e al mantenimento dello stato sterile
Classe A
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 746 NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Nuova classificazione dei dispositivi IVD
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185 che elenca i nuovi codici per gli IVD
Nuovi Allegati di certificazione (IX-X-XI)
Allegato II: Documentazione Tecnica
Allegato XIII: Evidenze cliniche e Valutazione delle prestazioni
Nuovi attori in gioco: Laboratori riferimento, EMA e AC Farmaco, Gruppo di esperti della Commissione
Sorveglianza post-commercializzazione
Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazioni (art.29)
1. DESCRIZIONE E SPECIFICHE DEL DISPOSITIVO, INCLUSI
ACCESSORI E VARIANTI
2. INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE FORNITE DAL
FABBRICANTE
3. INFORMAZIONI DI PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE
4. REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA E PRESTAZIONI
5. ANALISI DEI RISCHI E DEI BENEFICI E GESTIONE DEL RISCHIO
6. VERIFICA E CONVALIDA DEL PRODOTTO
ALLEGATO II: La Documentazione Tecnica
6. VERIFICA E CONVALIDA DEL PRODOTTO
6.1. Informazioni sulle prestazioni analitiche del dispositivo
6.1.1 Tipo di campione
6.1.2 Caratteristiche delle prestazioni analitiche
6.1.2.1. Accuratezza della misura
6.1.2.2. Sensibilità analitica
6.1.2.3. Specificità analitica
6.1.2.4. Tracciabilità metrologica dei valori dei calibratori e dei materiali di controllo
6.1.2.5. Intervallo di misura dell'analisi
6.1.2.6. Definizione dei valori soglia dell'analisi
6.1.3……………………………………….
ALLEGATO II: La Documentazione Tecnica
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 746 NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Nuova classificazione dei dispositivi IVD
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185 che elenca i nuovi codici per gli IVD
Nuovi Allegati di certificazione (IX-X-XI)
Allegato II: Documentazione Tecnica
Allegato XIII: Evidenze cliniche e Valutazione delle prestazioni
Nuovi attori in gioco: Laboratori riferimento, EMA e AC Farmaco, Gruppo di esperti della Commissione
Sorveglianza post-commercializzazione
Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazioni (art.29)
Regolamento 2017/746
CAPO VI: Evidenze cliniche, valutazione delle prestazioni e studi delle prestazioni
Art. 56: Valutazione delle prestazioni ed evidenze cliniche
Art. 57: Prescrizioni generali relative agli studi delle prestazioni
Allegato XIII (parte A): Valutazione delle prestazioni e studi delle prestazioni
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 746 NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Nuova classificazione dei dispositivi IVD
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185 che elenca i nuovi codici per gli IVD
Nuovi Allegati di certificazione (IX-X-XI)
Allegato II: Documentazione Tecnica
Allegato XIII: Evidenze cliniche e Valutazione delle prestazioni
Nuovi attori in gioco: Laboratori riferimento, EMA e AC Farmaco, Gruppo di esperti della Commissione
Sorveglianza post-commercializzazione
Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazioni (art.29)
EMA o AC per il farmaco nel caso dei Companion Diagnostics(CDx)
LABORATORI DI RIFERIMENTO UE
GRUPPO DI ESPERTI NOMINATI DALLA COMMISSIONE (art.106 del 2017/745)
NUOVI ATTORI IN GIOCO NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ DA PARTE DI UN ON:
Test diagnostico di accompagnamento (Companion diagnostic):
un dispositivo essenziale per l'uso sicuro ed efficace di un corrispondentemedicinale al fine di:
a) identificare, prima e/o durante il trattamento, i pazienti che hanno lemaggiori probabilità di trarre beneficio dal corrispondente medicinale; o
b) identificare, prima e/o durante il trattamento, i pazienti che hannoprobabilità di vedere aumentare il rischio di reazioni avverse gravi, aseguito del trattamento con il corrispondente medicinale;
Il Regolamento 746 introduce, per questi dispositivi, la consultazione daparte dell’ON di un’Autorità competente per il farmaco o l’EMA.
Test diagnostico di accompagnamento (Companion diagnostic): Possono ricadere nelle classi C o D
Articolo di riferimento: 48 «Valutazione della conformità»
Allegati applicati: IX oppure X+XI
Nell’articolo 48 ai punti 3, 4, 7 e 8 è riportato che:
nel caso di test diagnostici di accompagnamento l'organismo notificato consulta un'autorità competente designata dallo Stato membro a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o l'EMA, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui all'allegato IX, punto 5.2 o secondo la procedura di cui all'allegato X, punto 3, lettera k)….
Negli Allegati IX e X è riportato che:
Se il medicinale rientra esclusivamente nell'ambito di applicazione dell‘Allegato del regolamento (CE) n. 726/2004,
l'organismo notificato consulta l'EMA.
Se il medicinale in questione è già autorizzato, o è stata presentata una domanda di autorizzazione
l'organismo notificato consulta l'autorità competente per i medicinali, o l'EMA, a seconda di quale è responsabile dell'autorizzazione
Parere AC entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria (proroga per ulteriori 60 giorni per motivi giustificati). L'organismo notificato tiene in debita considerazione il parere espresso dall'autorità per i medicinali consultata al momento di formulare la sua decisione. Esso trasmette la sua decisione definitiva all'autorità per i medicinali consultata;
LABORATORI DI RIFERIMENTO UE (ART.100)
Per dispositivi o per una categoria o gruppo didispositivi specifici, oppure per rischi specificirelativi a una categoria/gruppo di dispositivi, laCommissione può designare, uno o più Laboratoridi Riferimento dell’UE.
Nell’ambito della loro designazione i LR svolgono, se del caso, i seguenti compiti:
Verificare le prestazioni dichiarate dal Fabbricante e la conformità dei dispositivi di classe D alle SC applicabili, ove disponibili, o ad altre soluzioni scelte dal fabbricante per garantire conformità ai RE
Effettuare adeguate analisi su campioni di dispositivi fabbricati o lotti di dispositivi di classe D (ON o il Fabbricante inviano campioni dei dispositivi al LR, ove tale laboratorio sia stato designato);
Fornire assistenza tecnica e scientifica alla Commissione, MDCG, Stati membri e ON in relazione all’attuazione del Regolamento;
Formulare pareri scientifici riguardanti lo stato dell’arte in rapporto a dispositivi specifici;
Istituire e gestire una rete di laboratori nazionali di riferimento;
Contribuire allo sviluppo di adeguati metodi di test e di analisi da applicare nell’ambito delle procedure di valutazione della conformità e della sorveglianza del mercato;
Collaborare con gli ON nello sviluppo di pratiche ottimali per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità;
Formulare raccomandazioni sui materiali di riferimento
Contribuire all’elaborazione di SC e norme internazionali;
Formulare pareri scientifici in risposta alle consultazioni degli ON e pubblicarli per via elettronica
COMPITI DEI LABORATORI DI RIFERIMENTO UE:
GRUPPO DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE
IVD CLASSE D:
Se non sono presenti SC e…
ON invia entro 5 giorni la relazione sulla Valutazione delle prestazioni redatta dal
fabbricante e richiede
Al pertinente Gruppo di Esperti (art. 106 reg 745/UE) di controllare i Rapporti di valutazioni delle prestazioni del
fabbricante ed esprimere un parere scientifico
…se è una prima certificazione per la tipologia di dispositivo
L’ON oltre a richiedere ai Laboratori di riferimento di verificare le prestazioni dichiarate dal Fabbricante e la conformità alle SC (se disponibili) o ad altre soluzioni equivalenti
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 746 NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Nuova classificazione dei dispositivi IVD
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185 che elenca i nuovi codici per gli IVD
Nuovi Allegati di certificazione (IX-X-XI)
Allegato II: Documentazione Tecnica
Allegato XIII: Evidenze cliniche e Valutazione delle prestazioni
Nuovi attori in gioco: Laboratori riferimento, EMA e AC Farmaco, Gruppo di esperti della Commissione
Sorveglianza post-commercializzazione
Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazioni (art.29)
SORVEGLIANZA POST-COMMERCIALIZZAZIONE
Piano sorveglianzapost-commercializzazione
Raccolta sistematica di informazioni dal mercato
PSUR
Rapporto PMS
Per le classi C e D
Per le classi A e B
Aggiornato all’occorrenza e a disposizione di ON e AC
Aggiornato almeno una volta l’anno faparte della doc. tecnica (All. II e III)
Trasmesso a Eudamed per ON e ACClasse D
PMPF
RAPPORTO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA (PSUR)
I fabbricanti dei dispositivi delle classi C e D stilano un rapporto periodico diaggiornamento sulla sicurezza («PSUR») che sintetizza i risultati e leconclusioni delle analisi dei dati raccolti nell'ambito della sorveglianza post-commercializzazione. Durante tutta la vita del dispositivo in questione talePSUR indica:
a) le conclusioni della valutazione dei rischi e dei benefici;
b) i principali risultati del PMPF; e
c) il volume di vendite del dispositivo e una stima dell'entità e delle altrecaratteristiche della popolazione che utilizza il dispositivo e, se possibile,la frequenza d'uso del dispositivo.
PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 746 NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Nuova classificazione dei dispositivi IVD
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2185 che elenca i nuovi codici per gli IVD
Nuovi Allegati di certificazione (IX-X-XI)
Allegato II: Documentazione Tecnica
Allegato XIII: Evidenze cliniche e Valutazione delle prestazioni
Nuovi attori in gioco: Laboratori riferimento, EMA e AC Farmaco, Gruppo di esperti della Commissione
Sorveglianza post-commercializzazione
Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazioni (art.29)
SINTESI RELATIVA ALLA SICUREZZA E ALLE PRESTAZIONI
Report separato dalla documentazione tecnica
Obbligatoria per i dispositivi di classe C e D
Deve essere redatta in modo da essere chiara e comprensibile perl’utilizzatore e, se del caso, per il paziente
Deve essere redatta nella lingua ufficiale del paese in cui il prodotto èvenduto
Deve essere resa disponibile al pubblico tramite Eudamed, dopo verificada parte dell’ON coinvolto nel processo di valutazione della conformità
Deve essere aggiornata continuamente, se necessario.
SINTESI RELATIVA ALLA SICUREZZA E ALLE PRESTAZIONI
La sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione comprende almeno iseguenti aspetti:
a) l'identificazione del dispositivo e del fabbricante, compresi l'UDI-DI dibase e, se già disponibile, il numero di registrazione unico;
b) la destinazione d'uso del dispositivo, comprese le indicazioni, lecontroindicazioni e le popolazioni bersaglio;
c) una descrizione del dispositivo, incluso un riferimento alla o alleprecedenti generazioni o varianti, se esistenti, e una descrizione delledifferenze, nonché, se del caso, una descrizione degli accessori, deglialtri dispositivi e prodotti destinati a essere utilizzati in combinazionecon il dispositivo
SINTESI RELATIVA ALLA SICUREZZA E ALLE PRESTAZIONI
d) il riferimento a eventuali norme armonizzate e SC applicate;
e) la sintesi della valutazione delle prestazioni di cui all'allegato XIII e leinformazioni pertinenti sul PMPF;
f) la tracciabilità metrologica dei valori attribuiti;
g) il profilo e la formazione consigliati per gli utilizzatori;
h) le informazioni su eventuali rischi residui e su eventuali effettiindesiderati, avvertenze e precauzioni.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!