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CONVEGNO ANAD LA DISTRIBUZIONE DOOR TO DOOR NELLA PERCEZIONE DEL CONSUMATORE IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT FRA RESPONSABILITA’ SOLIDALE ED INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEGLI ADDETTI Studio Dott. Ettore Saladino & Partners Consulenza Aziendale e del Lavoro Piacenza – Via Borghetto 11 – Telefono 0523650453 www.studiosaladino.it - email: [email protected] Milano - 12 Giugno 2013

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CONVEGNO ANADLA DISTRIBUZIONE DOOR TO DOOR NELLA PERCEZIONEDEL CONSUMATORE

IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT FRA RESPONSABILITA’ SOLIDALE ED INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEGLI ADDETTI

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Milano - 12 Giugno 2013

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ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: UN SISTEMA INTEGRATO

APPALTATORI

SUBAPPALTATORI

COMMITTENTI

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L’attività di distribuzione di depliant

SISTEMA INTEGRATO: COMMITTENTI

APPALTATORI e SUBAPPALTATORI

sono legati tra loro dalla normativa

vigente ed in particolare da:

-RESPONSABILITA’ SOLIDALE

-RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO (“LEGGE FORNERO”)

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LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE: NORMATIVA VIGENTE

L’istituto della responsabilità solidale in materia di appalti e

subappalti ha subito recenti modifiche da parte delle seguenti

disposizioni normative:

- D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (“Decreto Sviluppo”)

responsabilità solidale per debiti fiscali

- L. 28 giugno 2012 n. 92 (“Legge Fornero”)

responsabilità solidale per debiti retributivi e contributivi

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D.L. 22 GIUGNO 2012 N. 83: RESPONSABILITA’ SOLIDALE IN MATERIA FISCALE

Il Decreto Sviluppo, riscrivendo l’art. 35,comma 28, del D.L.

223/2006, individua un nuovo regime di responsabilità solidale in

materia di appalti e subappalti per quanto riguarda i debiti fiscali

verso l’erario. In particolare:

appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido per

il versamento dell’Iva e delle ritenute erariali del personale

relativamente all’appalto (o al subappalto) nei limiti del

corrispettivo dovuto

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D.L. 22 GIUGNO 2012 N. 83: RESPONSABILITA’ SOLIDALE IN MATERIA FISCALE

al committente è riservato uno specifico potere di controlloin merito ai versamenti erariali relativi all’appalto da parte di appaltatore e subappaltatore

il committente può sospendere il pagamento del corrispettivodovuto all’appaltatore fino all’esibizione, da parte di quest’ultimo, di apposita documentazione attestante il correttoversamento di Iva e ritenute relative all’appalto

in caso di mancato controllo il committente è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 € a 200.000 € se ritenute ed iva non sono state correttamente versate da parte di appaltatore e subappaltatore

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D.L. 22 GIUGNO 2012 N. 83: RESPONSABILITA’ SOLIDALE IN MATERIA FISCALE

Circolare 40/E dell’Agenzia delle Entrate: fornisce chiarimentiin merito alla documentazione idonea ad attestare il correttoversamento delle ritenute fiscali e dell’Iva. Tale documentazionepuò essere costituita da:

AUTOCERTIFICAZIONE redatta da appaltatore e subappaltatore certifica l’avvenuto versamento delle ritenuteerariali e dell’Iva relative all’appalto (o subappalto) e contienecopia del relativo F24 debitamente quietanzato

ASSEVERAZIONE DI UN CAF O DI UN PROFESSIONISTA ABILITATO attesta il corretto adempimento degliobblighi fiscali

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE FISCALE IVA: LA DENUNCIA DI CONFINDUSTRIA

Confindustria ha presentato denuncia alla Commissione della

Comunità Europea per inadempimenti del diritto comunitario

in relazione alla normativa della responsabilità solidale per i

versamenti IVA per:- violazione del principio di proporzionalità

- affidamento ai soggetti passivi Iva di compiti propri dell’amministrazione finanziaria

- violazione del principio di non discriminazione

Oggetto della denuncia è la responsabilità solidale per i

versamenti IVA; sono esclusi tutti gli aspetti relativi alle ritenute

sui redditi di lavoro dipendente dei lavoratori impegnati nell’appalto

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L. 28 GIUGNO 2012 N. 92: RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER DEBITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

La Legge Fornero mantiene l’impianto previsto dall’art. 29 del

D.Lgs. 276/2003 che prevede il regime di responsabilità solidale

tra committente, appaltatore e subappaltatore, entro il limite di

due anni dalla cessazione dell’appalto o del subappalto per:

trattamenti retributivi quote TFR in relazione ai lavoratori coinvolti contributi previdenziali nell’appalto o subappalto premi assicurativi

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L. 28 GIUGNO 2012 N. 92: RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER DEBITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

Novità introdotte:

attribuita ai CCNL la facoltà di individuare procedure di

controllo e certificazione documentale idonee a garantire la

regolarità dell’intera catena dell’appalto sollevando l’obbligato

in solido dalla responsabilità solidale per debiti retributivi e

contributivi

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L. 28 GIUGNO 2012 N. 92: GIRO DI VITE PER CO.CO.PRO E PARTITE IVA

La “riforma Fornero” ha introdotto nuovi vincoli e restrizionisull’utilizzo di contratti a progetto e partite iva, tipologiecontrattuali tipiche dell’attività di distribuzione di dépliant:

co.co.pro: divieto di stipulare contratti a progetto per lavori semplici e ripetitivi; oggetto del contratto non può essere una mera riproposizione dell’oggetto sociale; eliminazione della stipula del

contratto per programmi di lavoro o fasi di esso

impossibile per le aziende utilizzare tale tipologia contrattuale (non più valido nemmeno con Accordo sindacale stipulato da Anad e Nidil, Felsa, Uil temp il 24/05/2012)

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L. 28 GIUGNO 2012 N. 92: GIRO DI VITE PER CO.CO.PRO E PARTITE IVA

partite iva: salvo prova contraria da parte del committente, le prestazioni della p.i. sono considerate un rapporto di collaborazione se sussistono almeno due delle seguenti condizioni:

- durata della collaborazione superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi

- il corrispettivo derivante da tale rapporto corrisponde a più dell’80% del totale dei corrispettivi percepiti nei due anni solari consecutivi dal lavoratore

- il lavoratore ha una postazione fissa presso una delle sedi del committente

La presunzione di collaborazione non opera qualora la p.i. abbia un reddito non inferiore, per il 2013, ad € 19.196,25

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L. 28 GIUGNO 2012 N. 92: GIRO DI VITE PER CO.CO.PRO E PARTITE IVA

Partite iva nella distribuzione di dépliant

Occorre ricordare che la p.i. è una ditta individuale che, pereffettuare la sua attività di distribuzione di dépliant, si avvalenormalmente di lavoratori; essi dovranno avere il medesimoinquadramento del personale dipendente delle agenzie chesvolgono l’attività di distribuzione in modo diretto

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RESPONSABILITA’ SOLIDALE E RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

Alla luce di quanto illustrato risulta evidente che:

il committente deve verificare come viene gestita la catena degli appalti e subappalti e come viene inquadrato il lavoratore (ultimo anello della catena) addetto materialmente alla distribuzione di volantini

l’unico contratto applicabile al lavoratore è il contratto di lavoro subordinato

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IMPORTANTI PREMESSE

importanza ed efficacia del volantino come strumento di marketing nella GDO le problematiche affrontate non devono essere un deterrente all’utilizzo di tale strumento

i modelli e i parametri presentati sono basati su dati forniti dalle stesse aziende associate Anad discostarsi da taliparametri rientra nella insindacabile autonomia imprenditoriale che deve però essere consapevole

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

Gli attori del “sistema distribuzione” :

Committente

Agenzia di distribuzione (appaltatori)

Agenzia di distribuzione/p.iva (subappaltatore)

Addetto alla distribuzione (lavoratore)

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

Gli attori del “sistema distribuzione” :

CommittenteNel contratto di appalto (che consigliamo in forma scritta)individua la documentazione da richiedere all’appaltatoree,per il suo tramite, ai subappaltatori, al fine di verificare che per il lavoratore addetto alla distribuzione siano stati rispettati gli obblighi contrattuali, retributivi, contributivi e fiscali e che l’ iva relativa all’appalto (e subappalti) sia stata versata

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

COMMITTENTE come valutare il corretto inquadramento del lavoratore addetto alla distribuzione?

PARAMETRO DEL COSTO MEDIO DEL LAVORATORE A VOLANTINO il costo del lavoratore addetto alladistribuzione con contratto subordinato incide mediamente suogni volantino (distribuito in modalità singola) per un importopari a 0,031 €.

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

Si parla di costo medio in quanto tale parametro è influenzato da diversi fattori quali:

a) CCNL utilizzatob) tipologia contrattuale utilizzatac) eventuali sgravi contributivi d) densità di popolazione della zona oggetto della distribuzionee) modalità organizzative dell’azienda (efficienza/economie di

scala)f) produttività del lavoratoreg) condizioni metereologicheh) ecc.

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

0,031 € parametro calcolato in base a :

CCNL più conveniente per le imprese ma coerente all’attività

di distribuzione tipologia contrattuale che offre massima flessibilità e

proporzionalità rispetto all’impiego del lavoratore zona oggetto di distribuzione ad alta densità abitativa

parametro medio calcolato con criteri favorevoli all’azienda; tale

parametro (costo) ovviamente cresce se variano le condizioni di

riferimento (ad es. zona oggetto di distribuzione con bassa

densità abitativa)

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

0,031 € costo del lavoro per singolo volantino

a tale costo l’agenzia di distribuzione dovrà sommare i costi

di struttura/organizzazione e quantificare un giusto utile

0,050 € potrebbe essere un possibile parametro di

costo/volantino complessivo che garantisca una corretta

gestione di una distribuzione SINGOLA

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

POSSIBILI SCENARI

COMMITTENTE in caso di appalto con costo a volantinocompreso tra 0,050 € e 0,031 € la differenza tra preventividelle aziende fornitrici può dipendere da:

efficienza del fornitore e sua capacità di comprimere i costi distribuzioni effettuate in “abbinata” con altri volantini assenza di ulteriori subappalti da parte del fornitore del servizio propensione del fornitore a comprimere/annullare il guadagno per

fidelizzare il committente quantitativi rilevanti di materiale da distribuire che permettono una

riduzione del prezzo a volantino

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

COMMITTENTE appalto con costo a volantino inferiore a 0,031 € può trovarsi in una delle seguenti condizioni lecite:

distribuzioni effettuate dal fornitore in “abbinata” /multiple con altri volantini di altri committenti

A tutela di ambo le parti si consiglia la stipula di un contratto scritto.Il committente dovrebbe esigere che la modalità di distribuzioneabbinata sia un obbligo contrattuale al quale l’azienda appaltatrice siimpegna.

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

COMMITTENTE appalto con costo a volantinoinferiore a 0,031 € può trovarsi in una delle seguenticondizioni lecite:

l’impresa appaltatrice, per ragioni di strategia commerciale, decide di effettuare il servizio in perdita

Tale possibilità può riguardare una fornitura limitata nel tempo che, per ovvie ragioni economiche, non può perpetrarsi perlunghi periodi

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

COMMITTENTE appalto con costo a volantinoinferiore a 0,031 €

se non si riscontrano le due situazioni illustrate è possibile che l’appalto non sia gestito secondo regole corrette e trasparenti

Altra variabile che il committente deve considerare è la lunghezza della catena dei subappalti all’aumentaredegli stessi diminuiscono le risorse economiche a disposizione per retribuire regolarmente il lavoratore addetto alla distribuzione, ultimo anello di tale catena

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

Cosa rischia il committente, nel caso in cui l’appalto

non sia gestito in modo regolare?

responsabilità solidale fiscale responsabilità solidale per debiti retributivi e

contributivi

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO RESPONSABILITA’ SOLIDALE FISCALE se il committenteraccoglie idonea documentazione da parte di appaltatore esubappaltatore non incorre nella sanzione amministrativa da 5.000 € a 200.000 €.

In cosa consiste questa “idonea documentazione”? Attualmente la legge non lo specifica.

Documenti attualmente richiesti dai committenti:

- dati anagrafici e qualifica lavoratori addetti alla distribuzione- buste paga- quietanze F24- Dm10- autocertificazioni (in caso di autocertificazioni false di appaltatori o subappaltatori

il committente è comunque liberato dalla responsabilità solidale; le conseguenzepenali ricadono esclusivamente su chi ha emesso il documento)

- DURC

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER DEBITI RETRIBUTIVI

E CONTRIBUTIVI se all’interno della catena di appalti e

subappalti gli obblighi retributivi e contributivi per i lavoratori

impiegati non vengono assolti correttamente

tutti i soggetti a monte della catena di appalti e subappalti sono

SOLIDALMENTE RESPONSABILI nei limiti di due anni dalla

conclusione dell’appalto

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Aziende Appaltatrici

Aziende della distribuzione che stipulano con i committenti

i contratti di erogazione del servizio.

Nel caso in cui il contratto di appalto preveda la possibilità

di subappaltare il servizio, le aziende appaltatrici decideranno

se:

a) gestire il servizio di distribuzione con personale diretto

b) avvalersi dell’istituto del subappalto

c) combinazione delle due opzioni

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a) GESTIONE DELLA COMMESSA CON PERSONALE

DIRETTO

L’azienda dovrà impiegare nell’attività di distribuzione

personale regolarmente assunto con contratto di lavoro

subordinato in regime di appalto, con la normativa

attuale, è l’unica tipologia contrattuale utilizzabile; è escluso

pertanto l’utilizzo di co.co.pro., lavoro accessorio, prestazioni

occasionali ecc.

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

TIPOLOGIA CONTRATTUALE CORRETTA da applicare al

lavoratore addetto alla distribuzione argomento

estremamente delicato in quanto influisce in modo determinante

sul costo del personale di distribuzione

Anad e le parti sindacali più rappresentative a livello nazionale hanno

stipulato nel 2012 un Accordo collettivo nazionale per regolare

l’inquadramento degli addetti alla distribuzione nell’ambito del lavoro

parasubordinato; tale accordo non è più utilizzabile in quanto la

Riforma Fornero ha precluso l’utilizzo del lavoro parasubordinato

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

TIPOLOGIA CONTRATTUALE CORRETTA da applicare al

lavoratore addetto alla distribuzione

Anad ha avviato nell’autunno 2012 un tavolo di confronto con Filcams

CGIL, Fisascat CISL e UIL Trasporti con l’obiettivo comune di realizzare

entro luglio 2013 un Accordo Nazionale che regoli la figura

professionale dell’addetto alla distribuzione di materiale pubblicitario

nell’ambito del lavoro subordinato

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PRINCIPALI OBIETTIVI DI ANAD (che dovranno trovarecorrispondenza con le parti sindacali):

periodo transitorio consentirebbe in 2/3 anni un processo di regolarizzazione soft del mercato a costi contenuti e gradualmente crescenti che permetterebbe una sensibilizzazione meno traumatica di tutto il “sistema” della distribuzione

flessibilità nell’impiego del lavoratore e corrispondente proporzionalità rispetto ai costi aziendali

parametri di produttività oraria/giornaliera e connesso orario dilavoro occorre ricordare che l’addetto alla distribuzione opera fuori dall’azienda

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PRINCIPALI OBIETTIVI DI ANAD (che dovranno trovare

corrispondenza con le parti sindacali):

esclusione dei lavoratori addetti alla distribuzione dalla base di

computo dei lavoratori ai fini della normativa delle assunzioni

obbligatorie (legge 68/99)

utilizzo da parte dei lavoratori addetti alla distribuzione di tecnologie di rilevazione satellitare

armonizzazione fra Accordo Anad parasubordinato e nuovo

Accordo

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b) UTILIZZO DELL’ISTITUTO DEL SUBAPPALTO

L’azienda appaltatrice decide di subappaltare il servizio ad altre

aziende.

Come previsto dall’art 29 D. Lgs. 276/03 l’appalto è genuino se

l’appaltatore provvede all’organizzazione dei mezzi necessari

all’appalto stesso; tale organizzazione può risultare da:

- esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei

lavoratori utilizzati nell’appalto

- assunzione, da parte dell’imprenditore, del rischio d’impresa

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b) UTILIZZO DELL’ISTITUTO DEL SUBAPPALTO

I requisiti previsti dal D. Lgs. 276/03 sono perentori, indipendentemente

dalla natura giuridica dell’azienda subappaltatrice

anche la PARTITA IVA (ditta individuale) deve

obbligatoriamente rispettare tali requisiti

Se la normativa prevista dal D. Lgs. 276/03 non viene rispettata si

configura un APPALTO ILLECITO DI MANODOPERA tutti i

rapporti di lavoro vengono ricondotti in capo all’azienda che ha

commissionato l’appalto

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b) UTILIZZO DELL’ISTITUTO DEL SUBAPPALTO

L’azienda subappaltatrice (compresa la partita iva) dovrà

provvedere, per svolgere correttamente il servizio, all’assunzione

con CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO di tutto il

personale necessario a svolgere in modo completo la commessa

ricevuta

sebbene le risorse si riducano con l’allungarsi della catena di

subappalti, il costo del lavoratore per singolo volantino resta pari a

€ 0,031 anche per tutti i subappaltatori

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IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT: ATTORI, PARAMETRI E MODELLI DI RIFERIMENTO

b) UTILIZZO DELL’ISTITUTO DEL SUBAPPALTO

Responsabilità solidale in capo ad appaltatore e subappaltatore

a differenza del committente, la responsabilità solidale opera

non solo sul fronte retributivo e contributivo ma anche su quello fiscale

Per tutelarsi dall’istituto della responsabilità solidale appaltatori e

subappaltatori devono richiedere la stessa documentazione già

indicata per il committente attestante il corretto versamento di Iva

e ritenute e il pagamento di tutte le retribuzioni e contributi dei lavoratori

impiegati nei subappalti; tale documentazione dovrà essere fornita,

come già detto, anche al committente

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CONCLUSIONI Necessario un coinvolgimento di tutti gli attori del sistema “distribuzione” sui temi trattati

- committenti,appaltatori e subappaltatori sono soggetti attivi del sistema “distribuzione” auspicabile un’attiva partecipazione per l’individuazione di regole e prassi che permettano uno sviluppo virtuoso del sistema trovando un corretto equilibrio tra prezzo, qualità ed efficienza del servizio e rispetto delle tutele contrattuali del lavoratore

- la partecipazione attiva degli attori del “sistema” permetterebbe l’individuazione di metodi e procedure di controllo e verifica per la regolarità complessiva degli appalti mediante le possibilità previste dalla “Riforma Fornero” in tema di responsabilità solidale

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