Convegni collaborazioni coordinate e continuative
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Le collaborazioni coordinate Le collaborazioni coordinate e continuative ed il lavoro e continuative ed il lavoro autonomo nelle aziende e autonomo nelle aziende e negli studi professionalinegli studi professionali
PREMESSAPREMESSA
All’interno dei contesti professionali organizzati (Aziende e Studi),
sempre più frequente è il ricorso a forme di collaborazione con
soggetti “esterni”, legati al contesto professionale medesimo da
un rapporto di lavoro di tipo autonomo, quale quello delle
collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto), delle
cd. “partite IVA” e delle associazioni in partecipazione.
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IL PROGRAMMA IN SINTESIIL PROGRAMMA IN SINTESI
• Lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato
• Le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le
prestazioni lavorative in regime di lavoro autonomo (“partite
IVA”):
– Definizioni
– Condizioni di legittimità
– Ipotesi di conversione del contratto
– Associazioni in partecipazione
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IL CONTRATTO A PROGETTOIL CONTRATTO A PROGETTO
Il contratto di lavoro a progetto è una delle forme più ricorrenti di
flessibilità nel rapporto di lavoro.
Esso è riconducibile all’ambito della parasubordinazione,
schema per cui la giurisprudenza ha individuato gli elementi
qualificanti della continuità, della coordinazione, del carattere
prevalentemente personale ed autonomo della prestazione.
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Le collaborazioni coordinate e continuative a progetto sono
definite dall’articolo 61 del D.Lgs .n. 276/2003 (di attuazione della
cd. “Legge Biagi”), che, recentemente riformato dall'articolo 1,
comma 23, lett. a) della Legge n. 92/2012 (cd.“Riforma Fornero”)
e dall'art. 24-bis, comma 7 del D.L. n. 83/2012 (convertito con
modificazioni dalla L. n. 134/2012), stabilisce che “i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo
409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere
riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore”.
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La “Riforma Fornero” è intervenuta su una pluralità di aspetti di
questa tipologia contrattuale: tra questi, il progetto rappresenta
senza dubbio uno dei profili più interessanti di intervento del
legislatore. In primo luogo, come evidenziato più sopra,
nell’attuale versione normativa non compare più il riferimento al
“programma” di lavoro o “fase” di esso, come invece contenuto
nella formulazione precedente dell’articolo.
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Relativamente al progetto, invece, è stato specificato che nello
stesso, descritto analiticamente nel contratto di collaborazione,
devono essere individuati il contenuto caratterizzante ed il
risultato finale che si intende conseguire.
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Ancora, con particolare riferimento ai requisiti del progetto, la
Riforma ha stabilendo che:
• il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale;
• non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto
sociale del committente;
• non può comportare lo svolgimento di compiti meramente
esecutivi o ripetitivi.
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