Controdeduz. Finali Uffici Variante Palas Giunta

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    DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 374 DEL 18.10.2013 avente ad oggetto ZONA TECNICO DISTRIBUTIVA P.N. 4.3. PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATOU.M.I. 4.3.2. VARIANTE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ( NUOVO CENTRO FIERE ) ADOZIONE.Con pubblicazione ai sensi dell art. 30 della L.R. n. 30/92 e ss.mm.ii. avvenuta in data 22.10.2013 e termine per la presentazione delle osservazioni 21.12.2013.

    n.

    OSSER-VAZ.

    PRESEN-TATE DA: 

    PUNTI DI RILIEVO DELLEOSSERVAZIONI

    CONTRODEDUZIONI DI CO-METENZA SETTORE I SER-

    VIZIO LEGALE 

    CONTRODEDUZIONI DICOMPETENZA

    SETTORE IV BILANCIO

    CONTRODEDUZIONI DICOMPETENZA SETTORE V

    Lavori Pubblici - Patrimonio 

    CONTRODEDUZIONI DICOMPETENZA SETTORE VI

    Pianificazione Territori ale Pro-gettazione Urbanistica

    CONTREDUZIONI DELLAGIUNTA COMUNALE

    1 FINSUDS.r.l.PresentataIn data

    16.12.13al Prot.n.55386

    Punto n. 1: opposizione alla stipuladella modifica alla convenzione conoggetto diverso mediante sola pro-cedura di delibera della Giunta Co-

    munale  –   idonea per la sola varia-zione urbanistica - per palese viola-zione delle norme inerenti la com-

     petenza esclusiva del Consiglio co-munale in materia di contratti econvenzioni onerose trattandosi diacquisti immobiliari del Comune edappalti richiamati espressamentedall’art. 42 lett. L) D.Lgs 267 del2000.

    L’osservazione va respinta  poichél’art. 42 del TUEL, citato, sancisceun riparto di competenza per mate-ria tra giunta e consiglio. Nel caso

    di specie la materia urbanistica èoggetto di competenza ripartita inrelazione alla tipologia di atto (art.42 lettera b), tuttavia la successivalegge nazionale e regionale, in par-ticolare l’art. 5 comma 13 del D.l.70/2011, convertito nella legge n.106 /2011 e l’art. 11 comma 8 dellalegge regionale 23 novembre 2011,n. 22, assegnano alla giunta la com-

     petenza in materia di piani attuativie relative varianti, come chiarito an-che nella stessa delibera di adozionedella variante.

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale che si condi-vidono e fanno proprie.

    Punto n. 2 :  opposizione alla ap- provazione della eventuale Deliberadi Consiglio Comunale senza aver

     preventivamente acquisito alla pro- posta i seguenti pareri di regolaritàtecnica ex art. 49 comma 1° e 3°d.lgs 267 del 2000, ciascuno per le

     proprie competenze:a) Parere tecnico Responsabile deisettori patrimonio e Bilancio su :nuove garanzie, tempi ed importinecessari; costi e valori peritali del-le opere realizzate e da realizzarsi;

     poste di bilancio occorrenti;b)  parere tecnico Responsabile delsettore LL.PP. , Urbanistica ed Edi-lizia Privata su aspetti tecnici e pro-gettuali; valori peritali delle opererealizzate e da realizzarsi; legittimi-tà del rilascio dell’agibilità della

     parte commerciale senza la contem-

     poranea consegna ed agibilità delle previste opere a compensazioni;c)  parere tecnico Responsabile deisettori Legale e Appalti su idoneitàdelibera di Giunta o, invece, sullanecessità di delibera del Consigliocomunale per modificare l’oggettoImmobiliare della convenzione sti-

     pulata in base a precedente deliberadi Consiglio Comunale, e conces-sione di appalto per lavori rilevantia trattativa privata senza proceduraad evidenza pubblica e gara; idonei-tà della modifica della convenzionea sanare previe varianti interne rila-sciate senza parere della conferenzadi servizi Regione, Provincia e Co-

    Ribadito che la competenza per ma-teria alla approvazione della varian-te urbanistica al piano attuativo del-

    la U.M.I. 4.3.2. spetta alla giunta, èovvio che la stessa deliberazione diapprovazione sarà suffragata dei pa-reri preventivi necessari, così come

     previsti dall’art. 49 del TUELDetti pareri terranno conto degli a-spetti finanziari e relative garanzie,degli aspetti tecnici e urbanistici edegli aspetti legali, da inserirsi delcorpo dell’atto deliberativo, dandosiconto della sostenibilità tecnica egiuridica del’atto da adottare.

    In particolare si da immediatamenteriscontro al rilievo sulla competenzadella giunta a modificare l’articolatoconvenzionale, a seguito della mo-difica legislativa illustrata alla ri-

    sposta alla osservazione n. 1; perquanto riguarda la possibilità di af-fidamento diretto dei lavori allastessa ditta esecutrice delle opere ascomputo degli oneri dovuti, si ri-tiene applicabile al caso di speciel’art. 57 comma 5 del D.Lgs163/2006, poiché trattasi di lavoricomplementari oggettivamente nonseparabili da quelli originari senzagrave nocumento in termini siatemporali che economici.

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale che si condi-

    vidono e fanno proprie.

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    mune in materia di commercio pergrandi strutture di vendita;d)  parere tecnico del Responsabiledel settore strade su nuovo caricoveicolare atteso con la modifica allaconvenzione;e)  parere tecnico del Responsabiledel settore Commercio su variazio-ne dell’autorizzazione commerciale

     per apertura di una grande strutturadi vendita  –   da unico esercizio acentro commerciale con pluralità diesercizi e medie strutture esterne  –  senza previa riconvocazione della

    conferenza di servizi Regione. Pro-vincia e Comune in materia diCommercio per grandi strutture divendita, per l’emissione del parerefavorevole previsto;

    Punto n. 3: opposizione alla stipuladei patti di modifica della conven-zione che comportino ingiustificativantaggi al concorrente commercia-le quali la possibilità di non rilascia-re immediate garanzie e/o di con-sentire il rilascio della agibilità par-ziale e l’apertura della grande strut-tura di vendita senza aver preventi-vamente terminato e consegnato,agibili, tutte le opere previste acompensazione.

    L’osservazione appare assolutamen-te non pertinente in termini urbani-stici e commerciali e perciò va re-spinta, essendo riservato unicamen-te al comune che adotta la variantela valutazione in materia sia di tem-

     pistiche di consegna delle opere acompensazione, che non incidanosull’agibilità della struttura com-merciale, e sia di garanzie da ri-chiedere a sostegno degli obblighiconvenzionali.

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale che si condi-vidono e fanno proprie.

    2 REGINIAMEDEOin qualitàdi Coordi-natore As-sociazioneAmbienta-listacitt@verdePresentatain data16.12.2013assunta alprot. n.55519 del17.12.2013

    Punto 1)  : Considerato che ad oggitutte le opere di urbanizzazione ededilizie sono state fatte violando laconvenzione sottoscritta fra il co-mune e la società realizzatrice perquanto riguarda i tempi di consegnae ancor più grave le necessarie po-lizze Fidejussorie a garanzia diquanto sottoscritto vi erano tutti itempi per l’Amministrazione Co-munale per mettere in mora la so-cietà e procedere ad una iniziativadi carattere risarcitorio per dannosubito anche sotto il profilodel’immagine; nella sostanza i lavo-ri eseguiti a partiredall’accertamento da parte

    dell’Amministrazione Comunaledell’assenza delle polizze Fidejus-sorie erano e sono da considerarsiillegittimi;

    Respinta: in quanto l’osservazioneeffettua considerazioni di caratteregenerale senza osservare in maniera

     puntuale sui criteri della varianteadottata.Si evidenzia tuttavia che il nuovoschema di convenzione prevedenuove forme di garanzie e tempisti-che di consegna delle opere pubbli-che, ritenute dall’amministrazioneidonee ad assicurare il rispetto degliimpegni da parte dei soggetti lottiz-zanti.

    Punto 2)  : la lottizzazione di cuitrattasi si colloca in un’area com-

     plessa dove si concentra per le in-frastrutture presenti e quelle futureuna grandissima affluenza di traffi-co urbano ed extra urbano. Se aquesto si aggiunge che prospicientealla lottizzazione sarà presto realiz-zata una maxi lottizzazione deno-minata area ex Sabatucci interessatasecondo i dati del progetto alla pre-

      Respinta: in quanto l’osservazioneeffettua considerazioni di caratteregenerale senza osservare in maniera

     puntuale sui criteri della varianteadottata.Relativamente all’ipotizzato isola-mento del quartiere di santa MariaApparente si evidenzia che la va-riante alla zona tecnico distributivaera già corredata da uno studio deltraffico la cui attuazione è prevista

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    senza stanziale di mille auto occorreaggiungere il traffico occasionale edi servizio è facile immaginare ilgrande impatto ambientale. Lo stes-so rinvio di alcune opere infrastrut-turali deciso dalla Giunta almenocome intenzione e i contenziosi le-gali e amministrativi con altri lottiz-zanti che posticiperanno in un ipote-tico futuro opere viarie preventivaterenderanno ancor di più grave la si-tuazione della mobilità; con una si-tuazione urbanistica che isolerà ilQuartiere di Santa Maria Apparente

    dal resto della città;

     per gradi, in relazione alle fasi disviluppo dell’area e tale da assicura-re, per ognuna di esse, le necessarieinfrastrutture viarie.Circa il rinvio di alcune opere infra-strutturali deciso dalla Giunta sievidenzia che, se ci si riferisce alsottopasso su via Einaudi, l’avvenuta eliminazione dell’operadal programma triennale delle O-O.PP. 2013/2015, n on significa chene è stata determinata la cancella-zione definitiva dalle previsioni del

     piano del traffico fatto proprio dalla

    Provincia di Macerata in sede diapprovazione della variante alla zo-na tecnico distributiva. Infattil’opera è tutt’ora prevista nel sud-detto piano e la sua realizzazione è

     prescritta nello stato di attuazionetotale delle previsioni di PRG per lazona.

    Punto 3) :  non è superfluo rimar-care che ad ogni dibattito e tanto piùnegli atti ufficialidell’Amministrazione comunalequello che poteva essere un benefi-cio ambientale e alla mobilità anche

     per quell’area è scomparso; riferi-mento alla metropolitana di superfi-cie. Nella sostanza è tutta la viabili-

    tà della zona strettamente elementofondamentale se non discriminantea supporto dell’intera lottizzazioneche viene modificato facendo conciò venire a mancare le stesse ra-gioni della variante in oggetto;

    Respinta: in quanto l’osservazioneeffettua considerazioni di caratteregenerale senza osservare in maniera

     puntuale sui criteri della varianteadottata.Circa le considerazioni riferite allaviabilità della zona si rinvia a quan-to già precisato per il precedente

     punto2.

    Punto n. 4) :  la delibera in oggettoè da considerare illegittima inquanto la variante alle n.t.a. non èmarginale ossia di mero adegua-mento marginale ma sostanzialecon riferimento alla modifica delle

     Norme Tecniche di attuazione ri-guardante Fiera  –  Palas. Così comevengono prospettate le modifichealle N.T.A. del P.N. 4.3. UMI 4.3.2.sono di fatto sostanziali e quindi

    non di competenza della GiuntaComunale ma del Consiglio Comu-nale. Questa variante deliberata dal-la Giunta Comunale contrasta conquanto previsto dalla legge urbani-stica regionale. La variante non haseguito l’iter amministrativo com-

     pleto in quanto non è stata oggettodi parere obbligatorio della appositaCommissione Consigliare. Per talimotivi si chiede al Consiglio Co-munale di rigettare la variante inoggetto descritta.

    Quanto alla presente osservazione lastessa ripercorre, nella sostanza, icontenuti della osservazione n. 1,

     punto n. 1, pertanto analoga è la ri-sposta e l’osservazione va respintain quanto parte da presupposti sullacompetenza per materia degli organicomunali del tutto errati.Quanto alla natura “non sostanzia-le” della variante al PRG, la stessa èstata già ribadita dal comune nella

    deliberazione osservata e conferma-ta dalla stessa Provincia che, nellesue osservazioni, nulla ha eccepitoin merito.

    Respinta per gli aspetti di compe-tenza del settore riferiti alla rite-nuta sostanzialità della Varianteadottata  in quanto come precisatotrattasi di variante ad un opera

     pubblica che incide sulle NTA delPRG solo per aspetti inerenti la ti-

     pologia delle opere poste a caricodei soggetti lottizzanti, nel rispettodelle destinazioni d’uso già appro-vate anch’esse (con delibera del

    C.C. n. 38 del 4/4/2007) con la pro-cedura della variante non sostanzia-le ai sensi dell’art.15 comma 5 dellaL.R. n. 34/92. Sulla corretta appli-cazione della procedura di variantenon sostanziale seguita, anche lastessa Provincia di Macerata connota prot. n. 78009 del 20/11/2013si è pronunciata con conferma in talsenso. 

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale e del SettoreVI Pianificazione T erritoriale-Progettazione Urbanistica, che sicondividono e fanno proprie 

    3 MOBILIMASSI-MO in

    Punto 1): si richiede di sospenderel’approvazione e modificare la pro-cedura di approvazione della varian-

    Si è a conoscenza dell’esistenza diun specifica delega della SocietàProgetti Abruzzesi alla Società Ci-

      Respinta   per gli aspetti di compe-tenza del settore riferiti alla mancatavariazione del piano del traffico in

    Respinta per gli aspetti di compe-tenza del settore riferiti:a) alla ritenuta sostanzialità della

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere dei Set-tori I Servizio Legale, V LL.PP. e

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    qualità diconsiglieredel Comu-ne di Civi-tanovaMarcheprsentataIn data17.12.13 alProt. n.55532

    te urbanistica come sostanziale per iseguenti motivi:- mancanza del parere definitivo deidirigenti;- mancanza del parere delle com-missioni lavori pubblici e urbanisti-ca;- mancanza della sottoscrizione da

     parte di tutti i lottizzanti;- mancanza di un piano del trafficoin considerazione della non realiz-zazione del sottopasso di via Einau-di (disatteso in presenza di fondieuropei) e della realizzazione anti-

    cipata del palazzetto;- Mancanza di VAS e quindi richie-dere nuovi elaborati per attivare la

     procedura;- mancanza di VIA;- Modifica sostanziale delle N.T.A;- La scelta di modificare la variante,approvata nel 2007 dal ConsiglioComunale, e la conseguente con-venzione, in maniera sostanziale, edi non dare più alla città una fiera di11.500 mq ma una di 6.500 mq. Èuna scelta che deve essere presa dalconsiglio Comunale e non dallagiunta e dai Privati. Ritenere la va-riante di P.R.G. sostanziale e quin-di non di competenza della Giunta.

    vita Park per la realizzazione di tut-te le opere di urbanizzazione prima-ria e secondaria dell’intera UMI4.3.2; pertanto la variante è stataconcordata con il solo soggetto ese-cutore, salva comunque la sottoscri-zione della nuova convenzione da

     parte di embe le società lottizzanti

    relazione al sottopasso di via Ei-naudi in quanto, l’avvenuta elimi-nazione dal programma triennaledelle OO.PP. 2013/2015, non signi-fica che la stessa ha determinato lacancellazione definitiva della previ-sione già inserita nel piano del traf-fico fatto proprio dalla Provincia diMacerata in sede di approvazionedella variante alla zona tecnico di-stributiva, in cui detta opera ètutt’ora prevista e la cui r ealizzazio-ne è prescritta nello stato di attua-zione totale delle previsioni di PRG

     per la zona.Il piano triennale è uno strumento di

     programmazione che va rimodulatodi anno in anno e pertanto qualsiasiopera o intervento può essere inseri-to o eliminato dalle relative previ-sioni secondo gli obiettivi e le prio-rità dell’Amministrazione. 

    Variante adottata  in quanto come precisato trattasi di variante ad unopera pubblica che incide sulle

     NTA del PRG solo per aspetti ine-renti la tipologia delle opere poste acarico dei soggetti lottizzanti, nelrispetto delle destinazioni d’uso giàapprovate anch’esse (con deliberadel C.C. n. 38 del 4/4/2007) con la

     procedura della variante non sostan-ziale ai sensi dell’art.15 comma 5della L.R. n. 34/92. Sulla correttaapplicazione della procedura di va-riante non sostanziale seguita, anche

    la stessa Provincia di Macerata connota prot. n. 78009 del 20/11/2013si è pronunciata con conferma in talsenso.b) alla mancanza del piano deltraffico in quanto si non si è atutt’oggi attivata nessuna proceduraamministrativa per modificare lostesso piano nel senso di eliminareil previsto sottopasso su via Einaudie la presenza del palazzetto previstaa seguito dell’emendamento appro-vato in sede approvazione dellalott.ne relativa alla UMI 4.3.2 nonaveva indicato tempistiche per lasua realizzazione.c) alla mancanza della proceduradi Via e Vas in quanto ritenute non

    necessarie sulla scorta dei chiari-menti già forniti alla Provincia diMacerata ( soggetto competente)con atto della Giunta Comunale n.449 del 12/12/2013

    VI PianificazioneTerritoriale - Pro-gettazione Urbanistica, che si con-dividono e fanno proprie. 

    Punto 2): non adottare la variante alPiano di lottizzazione P.N. 4.3.UMI 4.3.2., delibera di giunta co-munale n. 374 del 18.10.2013, inquanto variante di P.R.G., e quindinon di competenza della Giunta e dielaborare la variante al P.R.G. se-condo la normativa vigente.

    L’osservazione è da respingere perle motivazioni già indicate al pun-to1 della prima osservazione, sulla

     base di quanto previsto dall’art. 11comma 8 della legge reg. 22/2011:“ In attuazione dell'articolo 5, com-

    mi da 9 a 14 del d.l. 70/2011 con-

    vertito, con modificazioni, in legge106/2011, la Giunta comunale ap-

     prova:a) i piani attuativi conformi allostrumento urbanistico generale vi-

    gente o in variante al medesimo aisensi dell'art. 15, comma 5 della l.r.

    34/1992;” 

    Respinta per le motivazioni già e-splicitate alla lettera a) del prece-dente punto 1) .

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale e del SettoreVI Pianificazione T erritoriale-Progettazione Urbanistica, che sicondividono e fanno proprie. 

    4 PUCCIPIERPAOLOIn qualitàdi consi-glierePresentatain data19.12.13Prot. n.56326 del23.12.13

    Punto n. 1): L’opera è stata decisanonostante il piano del traffico re-datto all’epoca prevedesse la realiz-zazione del sotto passo di V. Einau-di che questa amministrazione hacancellato, attraverso una confe-renza stampa di fine Marzo,la successiva rinunc ia a finan-ziamenti Por-Fers legati all’opera eda ultimo come confermato dal Se-gretario comunale Piergiuseppe Ma-riotti con lettera prot. 18741 del

    Respinta   per gli aspetti di compe-tenza del settore riferiti alla mancatavariazione del piano del traffico inrelazione al sottopasso di via Ei-naudi in quanto, l’avvenuta elimi-nazione dal programma triennaledelle OO.PP. 2013/2015, non signi-fica che la stessa ha determinato lacancellazione definitiva della previ-sione già inserita nel piano del traf-fico fatto proprio dalla Provincia diMacerata in sede di approvazione

    Respinta per gli aspetti di compe-tenza del settore riferiti:a) alla ritenuta sostanzialità dellaVariante adottata  in quanto come

     precisato trattasi di variante ad unopera pubblica che incide sulle

     NTA del PRG solo per aspetti ine-renti la tipologia delle opere poste acarico dei soggetti lottizzanti, nelrispetto delle destinazioni d’uso giàapprovate anch’esse (con deliberadel C.C. n. 38 del 4/4/2007) con la

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore V, LL.PP. e del Settore VI Pia-nificazioneTerritoriale-Progettazione Urbanistica, che sicondividono e fanno proprie. 

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      16/04/2013 con la sua eliminazionenel Piano triennale delle OO.PP.2013-2015 approvato dal consigliocomunale del 28/11/2013. Questarinuncia modifica di fatto in via so-stanziale le NTA previste nellafirma dell’accordo di comparto.Per questa ragione questa varian-te deve attenersi al regolare iter pre-visto all’art 26 della L.R. 34 del1992. 

    della variante alla zona tecnico di-stributiva, in cui detta opera ètutt’ora prevista e la cui r ealizzazio-ne è prescritta nello stato di attua-zione totale delle previsioni di PRG

     per la zona.Il piano triennale è uno strumento di

     programmazione che va rimodulatodi anno in anno e pertanto qualsiasiopera o intervento può essere inseri-to o eliminato dalle relative previ-sioni secondo gli obiettivi e le prio-rità dell’Amministrazione.

     procedura della variante non sostan-ziale ai sensi dell’art.15 comma 5della L.R. n. 34/92. Sulla correttaapplicazione della procedura di va-riante non sostanziale seguita, anchela stessa Provincia di Macerata connota prot. n. 78009 del 20/11/2013si è pronunciata con conferma in talsenso.

    Punto n. 2):  Esistono vincoli in

    materia  di viabilità previsti a suotempo dal piano del traffico e dal-le prescrizioni della provincia. In

     più il flusso di traffico generatodal progetto Palas originariamente

     previsto in un secondo tempo ri-spetto alla realizzazione dell’operaconcordata a suo tempo in appositaconferenza dei servizi regionale

     potrebbe portare in particolari si-tuazioni al collasso della viabilità.La mancanza quindi di un pianodel traffico che tenga conto dellealla luce delle mutate condizioniviarie non può portare alla appro-vazione di questa variante in questitermini. Si rileva che a norma delregolamento edilizio del comune

    di Civitanova Marche art 23comma 3 : “ I progetti relativiall'allaccio e all'accesso delle stra-

    de private alle strade pubbliche, di

    competenza del compartimento ANAS o dell amministrazione pro-

    vinciale, devono conseguire la pre-

    ventiva autorizzazione dei predettient i . Per questa ragione questavariante deve attenersi al regolareiter previsto all’art 26 della L.R. 34del 1992.

    Respinta   per gli aspetti di compe-

    tenza del settore riferiti alla mancatavariazione del piano del traffico inrelazione al sottopasso di via Ei-naudi per le motivazioni già esposteal precedente punto 1; inoltre si evi-denzia che il piano del traffico  a se-guito dell’emendamento approvatocon atto del C.C. n. 38 del 4/4/2007,ha recepito la mutata situazione ecomunque a tutt’oggi non si è anco-ra completamente attuata la confi-gurazione dello stato di attuazione

     parziale.

    Respinta: per le medesime conside-

    razioni espresse nel parere del Set-tore V, LL.PP. che si condividono efanno proprie.

    Punto n. 3)  : La variante è da as-soggettare alla disciplina di “ appal-to pubblico “  e non può essere unaffido diretto come deliberato dallagiunta;

    Le procedure di realizzazione deilavori “a scomputo”, non attengonoal contenuto della variante urbani-stica che in ciò non si differenziadalla precedente convenzione del2007. Tuttavia a ulteriore specifica-

    zione di quanto indicato sopra sirichiama quanto specificato in meri-to alla osservazione n. 1, punto 2.

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale e del SettoreV, LL.PP. che si condividono efanno proprie

    Punto n. 4):  Violazione art 122del D.Lgs 163/2006.  La deliberacosì formulata deliberando univo-camente un esborso superiore ai500.000 euro a favore di un uni-co specifico soggetto che ha già unaccordo convenzionale conclusodallo stesso con l’amministrazione

     per il raggiungimento di un propriointeresse patrimoniale, che è lacausa del negozio giuridico in baseal quale il privato stesso assume su

    La presente osservazione attienenon ad aspetti urbanistici ma a a-spetti esecutivi dei lavori di urba-nizzazione primaria e secondaria

     previsti in convenzione. come chia-rito al punto precedente, nel caso dispecie esistono le condizioni perapplicare l’art. 57 comma 5 delD.Lgs 163/2006, poiché trattasi dilavori complementari oggettivamen-te non separabili da quelli originarisenza grave nocumento in termini

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale e del SettoreV, LL.PP. che si condividono efanno proprie

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    di sé l’obbligo di realizzare le ope-re di cui trattasi, e che ha disattesoampiamente gli obblighi assuntifinora.

    sia temporali che economici.

    Punto n. 5):  Insussistenza dellegaranzie previste, il fatto che il di-rigente alle finanze si sia riservatodi rilasciare il suo parere solo in unsecondo momento, alla luce dellemancate fidejussioni presentatedall’inizio del 2013 a questo ente,di fatto rende la delibera priva del

     parere del dirigente finanziario.L’affidatario una volta accertato

    che le fidejussioni prodotte eranofalse non è stato in grado nel corsodi un intero anno di produrre unasola polizza fidejussoria valida,questo fatto non solo mina la serie-tà dell’amministrazione nella tuteladei cittadini, ma di fatto scaricatutti i rischi a carico dell ’ente vistoche nella delibera a fronte diun’opera stimata in 10.900.000,00si stabilisce nel rilascio di una fide-

     jussione di soli 1.500.000,00 la ga-ranzia necessarie per la concessio-ne di questa variante. Occorre ri-cordare come l’inadempienza degliimpegni contrattuali della CivitaPark di fatto consegna l’area e tuttele opere previste nella proprietà

    del comune cui competerebbe larealizzazione in toto dell’operain caso di fallita riuscita da partedella controparte. Per tale rischiosi chiedono solo 1.500.000,00 dieuro, per giunta ad oggi19/12/2013 non è stato prodottoneanche uno schema ipotetico di

     polizza fidejussoria. Per questa ra-gione questa variante deve essererigettata in questa formulazione.

    In relazione all’osservazione si pre-cisa che il parere interlocutorio inordine alla regolarità contabile e-spresso sulla delibera G.C. n. 374del 18/10/2013 trova fondamento:

    1)  nella segnalata necessitàche il piano delle opere

     pubbliche e il bilancio di previsione 2013 prevedes-sero la realizzazione e il fi-

    nanziamentodell’intervento;

    2)  nella necessità di acquisireelementi idonei a valutarela sostenibilità economicofinanziariadell’investimento.

    Per quanto riguarda il punto 1) si dàatto che il bilancio di previsione2013 e il relativo piano annuale del-le opere pubbliche prevedono la rea-lizzazione e le modalità di finan-ziamento dell’intervento.Per quanto riguarda il punto 2) si èin attesa che venga fornita docu-mentazione idonea ad esprimere il

     parere di regolarità contabile.

    Respinta: sulla scorta dei chiari-menti forniti nel parere del SettoreIV Bilancio.

    Punto n. 6): Sperpero di risorse. La realizzazione di una porzionedi fiera, consentirebbe i risparmidel costo di demolizione dell’operain scheletro realizzata, mentre il pa-las potrebbe essere realizzatonell’area adiacente dove era origina-

    riamente previsto e dove è peraltro prevista la realizzazione di uno spa-zio commerciale ben superiore aquello ipotizzato. Di fatto questorisparmio potrebbe portare ad unminore esborso dell’ente. Pur re-stando dell’idea che un affido diret-to è inammissibile come preceden-temente esposto. Per questa ragionequesta variante deve essere rigettatain questa formulazione.

    L’osservazione esprime valutazionidi mera opportunità politica ed eco-nomica circa le modalità di inter-vento, pertanto non attiene ad aspet-ti urbanistici che in questa sede rile-vano. La stessa va pertanto respinta,avendo, l’Amministra-zione comu-

    nale, già operato le sue scelte politi-che.

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale che si condi-vidono e fanno proprie

    Punto n. 7 ): Rispetto della senten-za del TAR 154/2008.Alla luce della citata sentenza, la

     procedura intrapresa non sembravoler rispettare quanto previsto dal-

    L’osservazione appare non attinentein quanto la sentenza si riferisce aduna ipotesi di assenza di accordo traditta lottizzante e comune, viceversanel caso di specie si è di fronte ad

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale che si condi-vidono e fanno proprie

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    la sentenza. Per questa ragione que-sta variante deve essere rigettata inquesta formulazione.

    un accordo convenzionale inqua-drabile nell’ambito della c.d. “urba-nistica convenzionale”, ammessaanche dalla citata sentenza.

    5 EMI-LIOZZIMIRELLAin qualitàdi consi-gliera co-munale.presentataIn data

    20.12.2013Prot. n.56343 del23.12.13

    Punto n. 1) : Secondo il Documen-to Istruttorio redatto dall'U.T.C.-Servizio Patrimonio Edilizio, l'ado-zione di tale variante sarebbe un

     provvedimento riservato alla GiuntaMunicipale in base all'art.11 comma8 della L.R. n.22 del 23-11-2011.Tale articolo, come chiaramente

     premesso nel proprio testo, specifi-

    ca che esso stesso è "In attuazionedell'articolo 5, commi da 9 a 14 deld.l. 70/2011 convertito, con modifi-cazioni, in legge 106/2011". La va-riante in oggetto è sulle opere di ur-

     banizzazione secondaria che hann oil carattere quindi di opera pubbli-ca, mentre l'art.5 del d.l. 70/2011convertito, con modificazioni, inlegge 106/2011, regola esclusiva-mente l'edilizia privata, tanto chenella legge è chiaramente riportato:"Art.5 Costruzioni Private".Segue da ciò che l'Art.5 del d.l.70/2011 convertito, con modifica-zioni, in legge 106/2011 e di conse-guenza l'art.11 comma.8 della L.R.n.22 del 23-11-2011 non sono ap-

     plicabili a questa situazione essendol’opera Palas espressamente previstanel piano delle OO.PP. come da Pi-ano Triennale delle OO.PP. appro-vato dal consiglio comunale in data28/11/2013. La Giunta Municipalenon è dunque abilitata all'adozionedi tale variante che deve per forzaessere adottata dal Consiglio Co-munale.

    La presente osservazione ripropone,ampliandole, precedenti considera-zioni in merito alla competenza permateria relativamente alla adozionedei nuovi piani attuativi e relativevarianti.Al di là della dicitura riportata nellarubrica dell’art. 5 del D.L 70/2011,vale il contenuto letterale della sua

    disposizione di cui al comma 13letterab) e, sopratutto, il tenore let-terale della successiva legge regio-nale di attuazione n. 22/2011: “laGiunta comunale approva:

    a) i piani attuativi conformi allostrumento urbanistico generale vi-

    gente o in variante al medesimo ai

    sensi dell'art. 15, comma 5 della l.r.34/1992;”. Pertanto l’osservazioneva respinta.

    Respinta per gli aspetti di compe-tenza del settore riferiti:a) alla ritenuta sostanzialità dellaVariante adottata in quanto come

     precisato trattasi di variante ad unopera pubblica che incide sulle

     NTA del PRG solo per aspetti ine-renti la tipologia delle opere poste acarico dei soggetti lottizzanti, nel

    rispetto delle destinazioni d’uso giàapprovate anch’esse (con deliberadel C.C. n. 38 del 4/4/2007) con la

     procedura della variante non sostan-ziale ai sensi dell’art.15 comma 5della L.R. n. 34/92. Sulla correttaapplicazione della procedura di va-riante non sostanziale seguita, anchela stessa Provincia di Macerata connota prot. n. 78009 del 20/11/2013si è pronunciata con conferma in talsenso

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale e del SettoreVI Pianificazione Territoriale-Progettazione Urbanistica, che sicondividono e fanno proprie. 

    Punto n. 2)  : L' Art.11 comma.8della L.R. n.22 del 23-11-2011 con-sente alla Giunta Comunale di ap-

     provare "i piani attuativi conformiallo strumento urbanistico generalevigente o in variante al medesimo aisensi dell' art. 15, comma 5 della l.r.34/1992". Ciò in sostanza significa

    che la Giunta Comunale può appro-vare "Le varianti al piano regolatoregenerale che non incidono sul suodimensionamento globale e noncomportano modificazioni alle de-stinazioni d'uso delle aree..........".In realtà nella variante all'oggettoc'è variazione di destinazione d'usodelle aree. L'attuale P.R.G di Civi-tanova Marche definisce come de-stinazione d’uso il complesso dellefunzioni o attività previste e am-messe in zone edificate e non. Intale classificazione la destinazioned'uso di una Fiera, categoriaSf(=Servizi espositivi e fieristici) è

    Respinta per gli aspetti di compe-tenza del settore riferiti:a) alla ritenuta sostanzialità dellaVariante adottata  in quanto come

     precisato trattasi di variante ad unopera pubblica che incide sulle

     NTA del PRG solo per aspetti ine-renti la tipologia delle opere poste a

    carico dei soggetti lottizzanti, nelrispetto delle destinazioni d’uso giàapprovate anch’esse (con deliberadel C.C. n. 38 del 4/4/2007) con la

     procedura della variante non sostan-ziale ai sensi dell’art.15 comma 5della L.R. n. 34/92. Sulla correttaapplicazione della procedura di va-riante non sostanziale seguita, anchela stessa Provincia di Macerata connota prot. n. 78009 del 20/11/2013si è pronunciata con conferma in talsenso.Si fa inoltre notare che la destina-zione d’uso specifica dell’area og-getto di variante, come approvata

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore VI Pianificazione Territoriale-Progettazione Urbanistica, che sicondividono e fanno proprie. 

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    diversa dalla destinazione d'uso diun Palazzetto dello sport che appar-tiene alla categoria Ss(=Servizisportivi: palestre, piscine, palazzidello sport, campi coperti). Essen-doci quindi variazione della desti-nazione d'uso delle aree la variantenon può essere approvata dallaGiunta Comunale. Inoltre, non va-lendo l'art. 15 comma.5 della L.R34 del 1992 la variante non può es-sere approvata dal Consiglio Comu-nale secondo l'articolo 30 della L.R34 del 1992, ma dovrebbe essere

    approvata dal Consiglio Comunalesecondo l'iter completo dell'art.26L.R 34 del 1992, come specificatonel medesimo art. 26 a l comma.11.

    con atto del C.C. n. 38 del 4/4/2007,già prevede i seguenti usi:Sf: Servizi espositivi e fieristici;SS: Servizi SportiviTC: Attrezzature commerciali

    Punto n. 3) :  L' Art.11 comma.8della L.R. n.22 del 23-11-2011 con-sente alla Giunta Comunale di ap-

     provare "i piani attuativi conformiallo strumento urbanistico generalevigente o in variante al medesimo aisensi dell' art. 15, comma 5 della l.r.34/1992". Ciò in sostanza significache la Giunta Comunale può appro-vare "Le varianti al piano regolatoregenerale che non incidono sul suodimensionamento globale e noncomportano modificazioni ….., allenorme tecniche di attuazione del

     piano..". Nel documento istruttorioredatto dall' U.T.C comunale si rile-va relativamente alle NTA, che vi è"una modifica descrittiva e non so-stanziale delle NTA dello stessoPRG, restando immutati indici e pa-rametri di zona" ed ancora "le mo-difiche alle NTA, come indicate allalettera c), costituiscono precisazionisulle tipologie delle opere poste acarico dei soggetti lottizzanti nelrispetto delle destinazioni d'uso giàapprovate per l'area interessata insede di approvazione del Piano dilottizzazione originario (avente giàvalenza anche di variante non so-stanziale al PRG) e fermi restandogli importi economici posti a loro

    carico".Per ben due volte quindi si ammetteche le NTA sono state modificate.L'art.15, comma.5 della l.r. 34/1992stabilisce chiaramente che la suavalidità è limitata al fatto che " Levarianti al piano regolatore generaleche ........ non comportano modifi-cazioni ....... alle norme tecniche diattuazione del piano...", quindi a fa-re la differenza nella valutazione èunicamente il fatto di aver modifi-cato o no le NTA, e non di averlemodificate in "maniera descrittiva enon sostanziale". Inoltre i termini"non sostanziale" o "marginale" si

    Respinta per gli aspetti di compe-tenza del settore riferiti:a) alla ritenuta sostanzialità dellaVariante adottata  in quanto come

     precisato trattasi di variante ad unopera pubblica che incide sulle

     NTA del PRG solo per aspetti ine-renti la tipologia delle opere poste acarico dei soggetti lottizzanti, nelrispetto delle destinazioni d’uso giàapprovate anch’esse (con deliberadel C.C. n. 38 del 4/4/2007) con la

     procedura della variante non sostan-ziale ai sensi dell’art.15 comma 5

    della L.R. n. 34/92. Sulla correttaapplicazione della procedura di va-riante non sostanziale seguita, anchela stessa Provincia di Macerata connota prot. n. 78009 del 20/11/2013si è pronunciata con conferma in talsenso.

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore VI Pianificazione Territoriale-Progettazione Urbanistica, che sicondividono e fanno proprie. 

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    riferiscono, nelle leggi in materia diurbanistica, unicamente alla caratte-rizzazione di una variante e non allacaratterizzazione della variazione diuna NTA. In sostanza mentre unavariante può essere "variante so-stanziale" o "variante non sostanzia-le" ( "variante marginale"), una

     NTA o rimane tale o risulta "modi-ficata", senza poter distinguerequindi, per una NTA, in una "modi-fica sostanziale di una NTA" o inuna "modifica non sostanziale diuna NTA".

    Essendoci quindi la modifica delle NTA, la Giunta Comunale non pu òapprovare la variante in oggetto chedovrà essere approvata dal Consi-glio Comunale.Inoltre non valendo l'art. 15 com-ma.5 della L.R 34 del 1992 la va-riante non può essere approvata dalConsiglio Comunale secondo l'arti-colo 30 della L.R 34 del 1992, madovrebbe essere approvata dal Con-siglio Comunale secondo l'iter com-

     pleto dell'art.26 L.R 34 del 1992,come specificato nel medesimo art.26 al comma.11.Si rileva come nel documento TavB/A-NTA di variante 2013 allegatoalla delibera 374, non siano presenti

    nei documenti online gli allegatiTABELLE nei quali si parla espres-samente di modifica della NTA co-me rilevato nell’analisi diretta deidocumenti cartacei fatta in data18/12/2013.Punto n. 4)  : nel documento istrut-torio redatto dall'U.T.C si da peracquisito "il parere favorevole e-spresso in merito dalle CommissioniUrbanistica e Lavori Pubblici riuni-tesi congiuntamente in data24/09/2013". In realtà ciò che è av-venuto è ben altro.Effettivamente la seduta congiuntaha avuto luogo con la convocazionedelle Commissioni Consiliari IV eV il giorno martedì 24 settembre

    2013. All'ordine del giorno vi era il punto: Lottizzazione zona tecnicodistributiva “UMI 4.3.2”: lavorinuovo Ente Fiera  –   Ipotesi di pro-getto nuovo Palasport. In quella se-de, il Sindaco Dott. Corvatta che hala delega per le "grandi opere" delComune illustrò sommariamente il

     progetto. Nessuna votazione ebbeluogo in quella sede e in quella data.All'epoca infatti le informazioni ri-guardo le quantificazioni sugli im-

     porti monetari erano non erano pronte e vi era addirittura l'incertez-za sulla realizzazione di ulteriorispazi commerciali da realizzare e

    Si premette che i pareri delle com-missioni consiliari sono previsti alCapo IV del Regolamento del Con-siglio Comunale Art. 17 ( funzionidelle Commissioni) il q uale precisache le commissioni costituisconoarticolazioni del Consiglio Comuna-le ed esercitano le loro funzioniconcorrendo ai compiti di indirizzoallo stesso attribuiti. I lavori dellecommissioni si esprimono con ungiudizio sulla proposta di delibera-

    zione; giudizio che può essere e-spresso sinteticamente sotto formadi parere. Si evince pertanto chenessun parere delle commissioniconsiliari è dovuto per gli atti dicompetenza della Giunta Comunale.Relativamente all’indicazione del

     parere favorevole delle Commissio-ni LL. PP. ed Urbanistica riunitesiin forma congiunta in data24/9/2013, riportata nell’atto di a-dozione della variante, la stessa de-ve intendersi esclusivamente qualeatto dimostrativo che le commissio-ni suddette erano state comunqueinformate sulle problematiche che la

    Respinta: Nel senso chel’indicazione riportata nell’atto del-la Giunta Comunale n .374/2013 del

     parere favorevole espresso in meritoalla variante dalle Commissioni Ur-

     banistica e Lavori Pubblici riunitesicongiuntamente in data 24/09/2013,aveva esclusivamente lo scopo chia-rito nel parere del Settore V,LL.PP. di cui si prende atto.

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    vendere per finanziare il progettodel Palazzetto. Vi era anche l'incer-tezza del dove realizzarli, se tra-sformando i 1500 mq dei locali de-stinati ad uffici per la Fiera, o se re-alizzare nuova cubatura tra i due

     padiglioni della Fiera (uno dei qualidiventerebbe Palas con la variantequi in oggetto). La seduta congiuntadelle commissioni si era chiusa conil proposito/promessa di una nuovaconvocazione ed una illustrazionedettagliata del computo metrico e-stimativo dell'opera Palazzetto.

     Niente di tutto ciò è avvenuto. E'anzi accaduto l'inverso. In Commis-sione Urbanistica non è passato piùnulla che riguardasse la zona tecni-co-distributiva e la Fiera. Sorte di-versa e più ironica è toccata allaCommissione Lavori Pubblici. Il

     presidente della Commissione La-vori Pubblici Arch. Pier Paolo Rossiconvocò una seduta per il 26-11-2013, dove all'ordine del giornocompariva la voce 'Piano TriennaleOO.PP. 2013/2015' che di fatto con-teneva il progetto Palazzetto. Allarichiesta dei consiglieri di opposi-zione Mobili e Carassai di vedere ilcomputo metrico estimativo del Pa-lazzetto i consiglieri Rossi, Iezzi e

    Franco spiegavano di non sapernenulla poiché la delega per tale ope-ra era del sindaco. Il presidenteRossi chiariva di aver invitato ilsindaco a tale scopo ma che il sin-daco non si era presentato. L'asses-sore ai lavori pubblici Poeta, pressa-to dalle richieste del Dott. Mobiliammetteva di conoscere gli atti manon avendo lui la delega, non a-vrebbe riferito sull'argomento pertimore di fornire informazioni erra-te. Il Dirigente del Settore LavoriPubblici ing. Capozucca dichiaravadi non aver mai visto tale computometrico, e il consigliere Mobilichiedeva chi avesse tale computometrico visto che neanche il diri-gente del Settore Urbanistica Arch.Scarpecci ne sapeva nulla. Si sareb-

     be s coperto più tardi che l'incaricoera stato dato ad un tecnico esternosenza una delibera di incarico. Sicontinuava con questo sconcertantecomportamento nel Consiglio Co-munale del 28/11/2013. La maggio-ranza approvava il Bilancio di Pre-visione 2013, senza che ci fosse ilcomputo metrico a disposizione esenza che nessuno della minoranzalo avesse potuto visionare. Alla do-manda in aula del consigliere Mobi-li rivolta ai consiglieri di maggio-ranza su chi di loro avesse visionatoil computo metrico estimativo del

    variante in argomento avrebbe trat-tato.

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    Palazzetto, la risposta era un imba-razzante silenzio. La conclusione èche contrariamente a quanto affer-mato nell'istruttoria redatta dall'U.T.C la Commissione Urbanisticanon ha mai messo in votazione lavariante all'oggetto, la CommissioneLavori Pubblici ha votato il PianoTriennale OO.PP. 2013/2015 nelquale è effettivamente incluso il Pa-lazzetto. Comunque alla Commis-sione Lavori Pubblici non è statadata la possibilità di discutere l'ar-gomento nel dettaglio.

    Proprio per quanto appena esposto,si presuppone che la delibera con-tenga un evidente falso in atto pub-

     blico e pertanto si chiede il respin-gimento della delibera in oggetto edil passaggio in Consiglio Comunaledi tale variante con una illustrazionedettagliata del computo metrico e-stimativo ed una discussione degnadel valore finanziario con il quale siintende, secondo noi sbagliando,impegnare il comune in tale opera.Punto n. 5) :  L'Art. 31 (Interventieseguiti in assenza di permesso dicostruire, in totale difformità o convariazioni essenziali) del D.P.Rn.380 del 6 /6/2001 rimanda per ladefinizione di " variazioni essenzia-

    li" di una lottizzazione all'art. 32della medesima legge. L'articolo.32(Determinazione delle variazioniessenziali) al comma.1 lettera c) so-stiene che la variazione essenzialericorre tra gli altri casi anche quan-do vi siano "modifiche sostanziali di

     parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della lo-calizzazione dell'edificio sull'area di

     pertinenza". Chiaramente nessunosta affermando che la lottizzazionesia abusiva. Si fa notare però chenella premessa istruttoria della deli-

     bera in oggetto è considerata comenon sostanziale la modifica checonsiste nello spostamento di unintero palazzetto dello sport sull'a-rea di pertinenza. Questo chiara-mente in contrasto con gli articoli31,32 appena citati. Se lo sposta-mento sull'area di pertinenza di unsingolo edificio è ritenuta una va-riazione essenziale a maggior ragio-ne lo è la traslazione planivolume-trica di un intero Palazzetto delloSport. Per tale motivo la variante ètutt'altro che marginale, ma è da ri-tenersi sostanziale.Essendo quindi una variante sostan-ziale la Giunta Comunale non puòapprovare la variante in oggetto chedovrà essere approvata dal Consi-glio Comunale.

    Respinta per gli aspetti di compe-tenza del settore riferiti:a) alla ritenuta sostanzialità dellaVariante adottata  in quanto come

     precisato trattasi di variante ad unopera pubblica che incide sulle

     NTA del PRG solo per aspetti ine-renti la tipologia delle opere poste acarico dei soggetti lottizzanti, nelrispetto delle destinazioni d’uso giàapprovate anch’esse (con deliberadel C.C. n. 38 del 4/4/2007) con la

     procedura della variante non sostan-ziale ai sensi dell’art.15 comma 5della L.R. n. 34/92. Sulla correttaapplicazione della procedura di va-riante non sostanziale seguita, anchela stessa Provincia di Macerata connota prot. n. 78009 del 20/11/2013si è pronunciata con conferma in talsenso.Si fa inoltre notare che le disquisi-zioni giuridiche effettuate dal ricor-rente n on sono pertinenti con ilcontenuto della variante.

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore VI Pianificazione Territoriale-Progettazione Urbanistica, che sicondividono e fanno proprie. 

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    Inoltre non valendo l'art. 15 com-ma.5 della L.R 34 del 1992 la va-riante non può essere approvata dalConsiglio Comunale secondo l'arti-colo 30 della L.R 34 del 1992, madovrebbe essere approvata dal Con-siglio Comunale secondo l'iter com-

     pleto dell'art.26 L.R 34 del 1992,come specificato nel medesimo art.26 al comma.11.Punto n. 6)  : La zona tecnico-distributiva è soggetta ad un pianodel traffico organizzato in vari stepsa seconda del grado di completa-

    mento raggiunto dalla zona. La va-riante in oggetto modifica sicura-mente il traffico in zona. Se anchenon si avessero modifiche significa-tive come numero di veicoli in valo-re assoluto, si ha sicuramente lamodifica del traffico in termini diflussi e frequenze. Per una Fiera in-fatti il carico di autoveicoli è ragio-nevolmente distribuito su più giorni,e, seppur con punte di massimo eminimo relativi, è anche spalmatodurante ogni singolo giorno. Nelnuovo Palas, che dovrebbe addirit-tura ospitare gli incontri della LubeVolley, è invece ragionevole sup-

     porre un carico di traffico con unaevoluzione dinamica completamen-

    te diversa. E' immaginabile infattiipotizzare per la Fiera, massimi eminimi relativi che oscillano attornoad un valore medio, mentre per ilPalas è immaginabile ipotizzare ungrafico costituito da due massimi,stretti ed alti, di tipo "impulsivo"concentrati poco prima e poco dopola partita di volley. A queste som-marie ma plausibili ipotesi sul traf-fico, si aggiunge che anche l'elimi-nazione del sottopasso di via Einau-di. A fronte dell'eliminazione delsottopasso di via Einaudi e della an-ticipazione della realizzazione delPalas si chiede di ritirare l'attualedelibera di Giunta, di procedere aduno studio del traffico sulla nuovasituazione creatasi e si chiede di sot-toporre all'esame del Consiglio Co-munale la variante all'oggetto dopoche l'esame del nuovo studio deltraffico sia stato dettagliatamenteesposto in Consiglio Comunale.

    Respinta  per le stesse motivazionigià espresse in relazioneall’osservazione n. 4 punto 2 .

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore V, LL.PP. che si condividono efanno proprie.

    Punto n. 7) : Il PRG di un Comunee le sue varianti debbono essere i-spirate dai principi costituzionali,in particolare da quelli degliart.42,44 Cost. L'art. 42. della Costi-tuzione è incentrato sulla funzionesociale, nel senso di gestire al me-glio i rapporti tra pubblico e privatoin modo da trarne il miglior vantag-gio per i cittadini nell'ottica di una

    Le considerazioni espresse hannotutte un rispettabile valore politico,tuttavia analoghe ma differenti valu-tazioni sono già state espresse dellastessa giunta comunale, convintadella bontà dell’iniziativa di dotarela città di una struttura fieristica piùrispondente alle sue esigente ed allesua capacità gestionali ed economi-co finanziarie e, allo stesso tempo,

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale che si condi-vidono e fanno proprie.

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    correttezza e rispetto della stessa proprietà. L'art.44 invece impone diconseguire il razionale sfruttamentodel suolo e di stabilire equi rapportisociali. Si parte quindi dal presup-

     posto che ciò sia avvenuto nel ri-spetto delle regole democratiche du-rante il concepimento originariodella lottizzazione nota come ZonaTecnico Distributiva PN 4.3 - Pianodi Lottizzazione ConvenzionatoU.M.I. 4.3.2. contenente il polo fie-ristico di 11.500 mq approvato dalConsiglio Comunale. Con la varian-

    te all'oggetto si stravolge chiara-mente l'intera concezione originariadella zona, dimezzando la Fiera. Leobiezioni data la premessa fatta so-no due.La prima è sull'entità della variante,che non può essere definita margi-nale dato che si dimezza la Fieracome inizialmente concepita, stra-volgendo di fatto l'intera lottizza-zione il cui scopo era appunto rag-giungere una convenzione con un

     privato proprio per ottenere una Fie-ra di 11.500 mq, cioè doppia rispet-to alla vecchia Fiera situata in cen-tro. E' una variante quindi, che sen-za la necessità di scomodare leggi etecnicismi, stravolge palesemente e

    completamente l'opera pubblicamaggiore oggetto di convenzione.E' quindi da ritenersi sostanziale.Essendo quindi una variante sostan-ziale la Giunta Comunale non puòapprovare la variante in oggetto chedovrà essere approvata dal Consi-glio Comunale.Inoltre non valendo l'art. 15 com-ma.5 della L.R 34 del 1992 la va-riante non può essere approvata dalConsiglio Comunale secondo l'arti-colo 30 della L.R 34 del 1992, madovrebbe essere approvata dal Con-siglio Comunale secondo l'iter com-

     pleto dell'art.26 L.R 34 del 1992,come specificato nel medesimo art.26 al comma.11.La seconda obiezione è di ordine

     politico-amministrativo. A causadello stravolgimento della lottizza-zione che si ottiene traslando il Pa-las e dimezzando la Fiera, per ri-spetto dei cittadini sarebbe opportu-no accertarsi che tale scelta sia con-divisa ed accettata dalla maggioran-za tra i rappresentanti eletti, cioè datutti i Consiglieri e non da soli 5Assessori come è avvenuto per ladelibera in oggetto. Alla luce di ciòsi ritiene non sufficiente l'approva-zione in Giunta e si chiede l'appro-vazione in Consiglio Comunale.

    di dotare la stessa città anche di un palazzetto dello sport che possa ri-spondere alle esigenze non solo lo-cali ma anche dell’intera provincia.Per tali ragioni che si è adottata ladeliberazione di giunta oggetto delle

     presenti osservazioni, che pertantonon possono essere accolte.Riguardo alla competenzadell’organo comunale vale quantogià espresso in precedenza.

    6 IACOPINI Punto n. 1): A giudizio del sotto- Le valutazioni espresse Respinta: per le medesime conside-

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    PIERPA-OLOIn qualitàdi cittadi-noIn data20.12.13Prot. n.56345 del23.12.2013

    scritto infatti, al contrario di quantomolto soggettivamente ed arbitra-riamente affermato nel documentoistruttorio, le motivazioni addottedalla Civita Park sono molto confu-tabili e non possono costituire inalcun modo una giustificazione del-la richiesta di proroga. Un impren-ditore è una persona che si dedicaad una attività specifica di produ-zione, con piena autonomia e re-sponsabilità personale. "Con pienaautonomia" significa che nessuno haobbligato la Civita Park a firmare

    una convenzione o ad adoperarsi inuna lottizzazione che costituisce unadelle maggiori colate di cemento sulterritorio del Comune di CivitanovaMarche. Con "responsabilità perso-nale" vuol dire che, esclusi eventidelittuosi messi in atto da terzi neiloro confronti o calamità naturali, laresponsabilità è della Civita Park esolo della Civita Park. Il rapportodell'imprenditore con l'andamentodel mercato è proprio il motivo fon-dante della scelta tra fare l'impren-ditore o non farlo, e non ha senso

     per un imprenditore dare la colpaall'andamento del mercato. Gli an-damenti del mercato sono variabilied oscillano dalla notte dei tempi, e

    questa è una nozione elementare chetutti conoscono. Come è del tuttoovvio che nessun imprenditore pri-vato può pretendere di coinvolgerein alcun modo una città nel suo ri-schio di impresa. Quindi la CivitaPark non solo non ha ragione dichiedere una proroga ma potrebbeaddirittura essere citata per danni

     per la mancata consegna della Fieraentro i termini previsti dalla con-venzione. Non è scritto in alcuna

     parte della convenzione che i citta-dini di Civitanova Marche si debba-no accollare danni e/o ritardi percolpa di un business plan contenen-te previsioni errate da parte di unaimpresa privata, anche perché allastessa maniera non è scritto in alcu-na parte della convenzione che incaso di perfetta consegna e realizza-zione della lottizzazione, il privatoCivita Park fosse tenuto a divideregli utili con i cittadini di CivitanovaMarche.Le valutazioni del documento istrut-torio sopra riportate sono da ritener-si, ad opinione del sottoscritto, opi-nioni del tutto soggettive slegate daqualsiasi elemento di oggettività,oltre che a solo vantaggio della Ci-vita Park ed a svantaggio dei Citta-dini di Civitanova Marche. Essendotali valutazioni invece approvate neldeliberato "come parte integrante e

    dall’osserva-zione non hanno alcunarilevanza urbanistica o amministra-tiva, risolvendosi in considerazioni,

     peraltro opinabili, di natura sociolo-gica e/o socioeconomica.Le stesse non tengono in alcun con-to degli effetti che si determinereb-

     bero sul territorio dalla realizzazio-ne di una enorme “incompiuta”, pe-raltro senza la possibilità di ottenerenemmeno la ultimazione delle operedi urbanizzazione secondarie allastessa connesse convenzionalmente.

     Non sono altresì chiari i vantaggi

    conseguibili dalla città a seguitodell’interruzione dell’iter procedu-rale e dell’instaurazione di un sicurocontenzioso con la ditta lottizzanteche, sicuramente avrebbe riflessinegativi per l’intera città.Quanto sopra è ciò chel’Amministrazione si prefigge dievitare con la presente iniziativa,massimizzando i “ profitti”  per lacittà, attraverso la realizzazione diuna serie di opere di sicuro positivoimpatto economico e sportivo, oltreche di immagine.Pertanto l’osservazione è respinta.

    razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale che si condi-vidono e fanno proprie.

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    sostanziale del presente atto", sichiede il respingimento totale del-la delibera in oggetto.Punto n. 2):  Simili considerazioni

     per la seconda e terza valutazione.Di chi dovrebbe essere la colpa per" la mancata risposta all'istanza di

     proroga, risalente al 21 marzo2012"? Qui addirittura si scrive nerosu bianco in un atto pubblico chel'Amministrazione Comunale è stataimmobile per 18 mesi. Dicendo che

     per 18 mesi l'Ente non si è pronun-ciato sulla richiesta di proroga, in-

    generando un certo affidamento nel privato, l'Ente stesso si assume un aresponsabilità di tipo omissivo, nonessendosi attivato quando era ilmomento di farlo, mettendo così orai cittadini nella condizione di doverscegliere il male minore tra un pos-sibile contenzioso con la CivitaPark e l'accoglimento della variante.Immobilismo, sia come mancataattivazione di qualsiasi atto alla fis-sata scadenza della consegna dellaFiera (maggio 2012), sia in forzadella nota. prot. 6646, del08/02/2013, dove il dirigente delsettore Urbanistica Arch. Scarpeccichiede all'amministrazione come

     procedere in assenza di polizze fi-

    deiussorie valide a garanzia della parte pubblica. Polizze ad oggi an-cora assenti. La reiterata presenta-zione di polizze fideiussorie nonidonee a la assoluta mancanza di

     polizze valide dal Gennaio 2013 a-vrebbero dovuto e dovrebbero in-durre l'amministrazione ad assume-re una posizione meno "accomodan-te" nei confronti della Civita Park.Invece, dopo l'inspiegabile fase diimmobilismo, si procede ora con ladelibera in oggetto che spiana lastrada alla stipula di una nuova con-venzione da ritenersi anche questa,ad opinione del sottoscritto, a solovantaggio della Civita Park ed asvantaggio dei Cittadini di Civita-nova Marche.Tali valutazioni che trasformano uncomportamento omissivo dell'entein un diritto di proroga da parte del-la Civita Park costituiscono un pre-supposto ed una motivazione nonvalida e non giustificabile all'appro-vazione della variante.Essendo tali valutazioni invece ap-

     provate nel deliberato "come parteintegrante e sostanziale del presenteatto" si chiede il respingimento to-tale della delibera in oggetto.

    Valgono le considerazioni fatte in precedenza al punto 1 della presenteosservazione.Quanto alla presunta inerzia di fron-te alla accertata carenza di polizze agaranzia delle opere a carico delladitta lottizzante, una volta accertata

     per via giudiziaria (peraltro l’itergiudiziario non si è ancora conclu-so), ciò ha indottol’Amministrazione a richiedere, in

    diverse e successive fasi, la conse-gna di nuove polizze a garanzia del-le opere da realizzare, senza che si

     potesse giungere alla produzione dinuove garanzie rispondenti ai requi-siti richiesti dalle norme di legge inmateria di appalti pubblici, questoanche a causa di una situazione diincertezza nella disciplina in mate-ria oltre che di difficoltà nella com-

     pagine societaria ad ottenere le ga-ranzie richieste dal comune.Tuttavia a fronte di tale situazione si

     poteva accertare che nel corso del2013 i ritmi di realizzazione delleopere di urbanizzazione primariaavevano avuto una notevole accele-razione, tale da rendere meno im-

     pellente la sostituzione delle polizzefideiussorie precedentemente pro-dotte e ritenute false, dirette a ga-rantire le opere in corso di realizza-zione.In tale contesto temporale si svilup-

     pava poi anche la trattativa per lasostituzione de una parte della fieracon il nuovo palazzetto dello sport,definendo con la controparte lottiz-zante le condizioni di tale diversaopera e producendone il relativo

     progetto, ora all’esame del CONI.Tutto ciò al solo fine di contestarele affermazioni sull’inerziadell’Amministra-zione che, invero,non c’è mai stata, come si spera didimostrare a conclusione di questocomplesso iter procedurale.Le presenti controdeduzioni sonofinalizzate al solo scopo di farechiarezza sulla vicenda e non permero dovere giuridico con riferi-mento ad una “osservazione”  chealtrimenti non avrebbe dovutonemmeno essere istruita, per le ra-gioni espresse all’inizio.

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale che si condi-vidono e fanno proprie.

    7 PROVIN-CIA DIMACE-

    Punto n. 1):  si richiama la nota prot. n. 78009 del 20.11.2013, invi-tando il comune all’adempimento di

    In relazione alla suddetta osserva-zione si fa presente che con atto del-la Giunta Comunale n. 449 del

    Accolta  nel senso che all’invito ri-volto dalla Provincia con la notaProt. n. 78009 del 20.11.2013 il

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    RATA (at-to di Giun-ta n.365del12.12.13Pervenutoin data23.12.13prot. n.56351

    quanto in essa contenuto; 12/12/2013 sono stati già fornitialla Provincia i chiarimenti richiesticon nota dello stesso Ente prot. n.78009 del 20/11/2013.

    Comune ha già risposto con l ’atto diGiunta Comunale n. 449 del12/12/2013 ( trasmesso all’Ente indata 19/12/2013 con nota prot. n.56079) con il quale sono stati forni-ti i chiarimenti richiesti.

    Punto n. 2 ):  si invita il Comune asvolgere opportune valutazioni inordine alle conseguenze della sen-tenza della Corte Costituzionale n.93/2013 che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale di una

     parte delle disposizioni contenutenella legge della Regione Marche

    26 marzo 2012 n. 3 ( disciplina re-gionale della valutazione di impian-to ambientale  –  VIA);

    In relazione alla suddetta osserva-zione si conferma quanto già indica-to al precedente punto 1 precisandoche i chiarimenti forniti con l’atto diGiunta Comunale ivi riportato, giàcontengono una valutazione sinteti-ca degli eventuali impatti che lamodifica oggetto della variante pro-

    duce al contesto ambientale in cuil’opera è inserita, con riferimentosia ai criteri della Direttiva2001/42/CE, in particolare i criteridi cui all’art.4 paragrafo 3, che aquelli dell’allegato 1 del D. Lgs.152/2006.

    Accolta  nel senso che all’invito ri-volto dalla Provincia con la presenteosservazione , il Comune ha già ri-sposto con il richiamato atto dellaGiunta Comunale n. 449 del12/12/2013 il quale contiene unavalutazione sintetica degli eventualiimpatti che la modifica oggetto del-

    la variante produce al contesto am- bientale in cui l’opera è inserita, conriferimento sia ai criteri della Diret-tiva 2001/42/CE, in particolare i cri-teri di cui all’art.4 paragrafo 3, chea quelli dell’allegato 1 del D. Lgs.152/2006.

    Punto n. 3)  : la suddivisione neidue sub  –  comparti UMI 4.3.2.1. eUMI 4.3.2.2. , effettuata con delibe-ra del C.C. n. 38 del 04.04.2007 diapprovazione del Piano Attuativo,deve essere riportata nelle tavole diP.R.G., nelle N.T.A. e nelle r elativetabelle allegate;

    In accoglimento dell’  osservazioneè stata riportata nelle tavole diP.R.G., nelle N.T.A. e nelle relativetabelle allegate, la suddivisione neidue sub  –  comparti UMI 4.3.2.1. eUMI 4.3.2.2. , effettuata con delibe-ra del C.C. n. 38 del 04.04.2007 diapprovazione del Piano Attuativo

    Accolta: nelle tavole di P.R.G.,nelle N.T.A. e nelle relative tabelleallegate, è stata r iportata la suddivi-sione nei due sub  –   comparti UMI4.3.2.1. e UMI 4.3.2.2. , effettuatacon delibera del C.C. n. 38 del04.04.2007 di approvazione del Pi-ano Attuativo. (vedi Tav. n. 1/A) 

    Punto n. 4): il Piano attuativo deverecepire la seguente prescrizione

    contenuta nella D.D. n. 296/XII del29.07.2009 di esclusione di VIA “ sirichiede la redazione di un idoneo

     progetto del verde a firma di untecnico abilitato, che per localizza-

     zione, quantità e caratteristichestrutturali e funzionali ( biomassa)

    garantisca la necessaria dota-

     zione ambientale a verde biomassa

    dell insediamento ;

    In accoglimento all’osservazione,nelle NTA del Piano ( Tav. n. B/A)

    al titolo “  Norme prescrittive perl attuazione delle UMI ” viene inse-rito il rispetto della prescrizionecontenuta nella D.D. n. 296/XII del29.07.2009 di esclusione di VIA delseguente tenore: “ si richiede la re-dazione di un idoneo progetto delverde a firma di un tecnico abilita-

    to, che per localizzazione, quantità

    e caratteristiche strutturali e fun- zionali ( biomassa) garantisca

    la necessaria dotazione ambientale

    a verde biomassa dell insediamento;

    Accolta: nelle NTA del Piano attua-tivo ( Tav. n. B/A) al titolo “  Norme

     prescrittive per l attuazione delleUMI ” viene inserito il rispetto della

     prescrizione contenuta nella D.D. n.296/XII del 29.07.2009 di esclusio-ne di VIA del seguente tenore: “ sirichiede la redazione di un idoneo

     progetto del verde a firma di untecnico abilitato, che per localizza-

     zione, quantità e caratteristiche

    strutturali e funzionali ( biomassa)garantisca la necessaria dota-

     zione ambientale a verde biomassa

    dell insediamento ; 

    Punto n. 5) :  nella tavola 1/A  –   progetto di suolo approvato, deveessere indicata la destinazione d’usospecifica Trh  –  hotel, prevista dalle

     N.T.A. del Piano attuativo perl’edificio da realizzare nel comparto4.3.2.2. ( D2.19 P2 ) nei pressi divia Einaudi (titolo 5  –  prescrizioni

     particolari);

    In accoglimento all’osservazionenella tavola 1/A  –  progetto di suoloapprovato, è stata indicata la desti-nazione d’uso specifica Trh  –  hotel,

     prevista dalle N.T.A. del Piano at-tuativo per l’edificio da realizzarenel comparto 4.3.2.2. ( D2.19 P2 )nei pressi di via Einaudi (titolo 5  –  

     prescrizioni particolari)

    Accolta: nella tavola 1/A  –  proget-to di suolo approvato, è stata indica-ta la destinazione d’uso specificaTrh  –   hotel, prevista dalle N.T.A.

    del Piano attuativo per l’edificio darealizzare nel comparto 4.3.2.2. (D2.19 P2 ) nei pressi di via Einaudi(titolo 5  –  prescrizioni particolari) 

    Punto n. 6) :  deve essere nuova-mente verificato il rispetto della do-tazione di standard prevista per leg-ge sia per la previsione del presente

     piano attuativo che per superfici po-tenzialmente ammesse dal sub.-sistema L2, considerando anche lasuperficie con destinazione com-merciale (Tc) inserita nell’area at-trezzature pubbliche (D2.18 L2Sf/Ss/Tc) e togliendo dalla dotazio-

      In accoglimento dell’osservazionesi è proceduto ad effettuare la veri-fica degli standards sia per la previ-sione del presente piano attuativoche per le superfici con destinazionecommerciale (Tc), potenzialmenteammesse dal sub.-sistema L2,nell’area attrezzature pubbliche(D2.18 L2 Sf/Ss/Tc) e togliendodalla dotazione dei parcheggi pub-

     blici “ Pp” l’area destinata dal Piano

    Accolta: si è proceduto ad effettua-re la verifica degli standards sia perla previsione del presente piano at-tuativo che per le superfici con de-stinazione commerciale (Tc), poten-zialmente ammesse dal sub.-sistemaL2, nell’area attrezzature pubbliche(D2.18 L2 Sf/Ss/Tc) e togliendodalla dotazione dei parcheggi pub-

     blici “ Pp” l’area destinata dal Pianoattuativo a zona pedonale a servizio

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    ne l’area destinata a parcheggio pubblico “  Pp”  in realtà destinatadal Piano attuativo a zona pedonalea servizio dell’edificio fie-ra/palazzetto ( area a sud adiacentealla strada 5 e agli edifici esistenti);

    attuativo a zona pedonale a serviziodell’edificio fiera/palazzetto, conse-guentemente annoverata ad altracategoria di standards previa ridefi-nizione della previsione progettualedella stessa..Le risultanze della verifica vengonodi seguito riportate:

    dell’edificio fiera/palazzetto, conse-guentemente annoverata ad altracategoria di standards (Pz) previaridefinizione della previsione delrelativo progetto di suolo.Le risultanze della verifica vengonoriportate nell’elaborato “allegato 2” costituente integrazione esplicativadegli atti della variante in argomen-to.

    8 CIVITAPARKSRL

    Pervenutain data02.01.14prot. n.156 del03.01.2014( osserva-zione pre-sentata ol-tre il ter-mine)

    Punto n. 1): si chiede di modificarelo schema di variante della conven-zione urbanistica al fine di prevede-

    re che il maggior compenso stimato per la costruzione del Palazzettodello sport, come quantificatosommariamente nella proposta divariante urbanistica osservata, possaessere corrisposto dal Comune at-traverso l’affidamento alla scriventeSocietà e/o anche unitamente allasocietà da questa interamente parte-cipata, Centro Commerciale Adria-tico srl, in concessione di costru-zione e gestione, del realizzando

     palazzetto, ai sensi dell’art. 143 esegg. Del D.Lgs 163/06, compresala realizzazione e gestione dellospazio commerciale interconnessocon la Fiera, per un periodo di circatrenta anni o comunque per quello

    risultante necessario per determina-re l’equilibrio finanziariodell’operazione,secondo il Pianofinanziario da allegare al progettoesecutivo e da approvarsi da codestoente Comunale, previa asseverazio-ne da parte di idoneo istituto di cre-dito, onde consentire al soggettorealizzatore il recupero del maggio-re investimento, la remunerazionedel capitale investito e la coperturadei costi di gestione;

    L’osservazione presentata dalla dittalottizzante richiede di sostituire ilcompenso previsto a carico del co-

    mune per il maggior costo del pa-lazzetto dello sport rispetto alla par-te di centro fiere sostituita dallostesso palazzetto venga corrispostomediante affidamento alla stessasocietà lottizzante e/o alla societàche gestirà la grande struttura divendita della gestione della nuovastruttura sportiva da realizzare, at-traverso la forma della concessionedi costruzione e gestione di cuiall’art. 143 del codice appalti.Tale soluzione consente di sostituireil corrispettivo previsto perl’appalto con i proventi della ge-stione della struttura per il numerodi anni necessario a garantirel’equilibrio economico dell’intera

    operazione, da verificarsi attraversoun piano eonomico-finanziario op- portunamente asseverato.L’osservazione è tecnicamente ac-coglibile e la scelta di come pagareil corrispettivo a carico del comuneè puramente di carattere politico.La stessa rappresenta comunque in-dubbi vantaggi sia sotto il profilo dievitare l’esborso finanziario direttodel comune, agevolando anche lagestione del patto di stabilità 2014,e liberando il comune dagli onerigestionali della struttura sportiva,sicuramente pesanti. In ipotesi diaccoglimento lo schema di conven-zione andrà modificato come danuovo schema allegato al documen-to istruttorio.

    Accolta nel senso  di acconsentirealla richiesta di procedere,all’affidamento a Civita Park s.r.l.,

    unitamente alla società da questainteramente partecipata CentroCommerciale Adriatico srl e/o altrasocietà, associata in ATI, in conces-sione di costruzione e gestione delrealizzando palazzetto, ai sensidell’art. 143 e segg. del D.Lgs163/06, compresa la realizzazione egestione dello spazio commercialeinterconnesso con la Fiera. La defi-nizione dei termini della concessio-ne avverrà con separato e successi-vo atto. In conseguenza dell’accoglimentodel presente punto dell’osservazionelo schema di convenzione viene a-deguato prevedendo le condizioni diaffidamento in costruzione e gestio-

    ne delle opere in variante rispetto aquelle originariamente previste nel-la convenzione del 29 marzo 2007,relative alla costruzione del nuovo

     palazzetto e dello spazio commer-ciale interconnesso.

    Punto n. 2) : Ove la sola concessio-ne si appalesasse insufficiente a ga-rantire detto equilibrio finanziario,si richiede, sin d’ora, secondoquando indicato dall’art. 143, com-ma 4, del d.gls, la concessione di uncontributo pubblico giustificato dal-la necessità di garantire tale equili-

     brio finanziario della gestione e dei benefici economici e sociali legatialla realizzazione dell’opera, co-munque da contenere nel limite delmaggiore contributo legato al costodi costruzione del centro commer-ciale, quantificato dal Comune in

    Il punto 2) si ricollega al precedentee ribadisce il contenuto della normadel codice appalti prima richiamata,

     poiché è facoltà del committente di prevedere che la concessione di co-struzione e gestione sia regolata inmodo da trasferire al concessiona-rio, oltre agli utili ricavabili dallagestione, anche un prezzo da deter-minarsi in relazione all’equilibrioeconomico da garantireall’operazione.Quindi l’osservazione è tecnicamen-te accoglibile.

    Accolta con la precisazione che ladeterminazione del contributo ri-chiesto avverrà nell’ambito delladefinizione dei contenuti dell’attoindicato al precedente punto 1 , sul-la base di un piano finanziario ap-

     provato dall’Amministrazione. 

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    data 25.01.2012 per l’ammontare di€. 954.679,00;Punto n. 3):  Si chiede altresì dimodificare le tempistiche di conse-gna delle opere di urbanizzazionesecondarie previste nello schema divariante alla convenzione di lottiz-zazione, in relazione alle diversemodalità di finanziamento dellemaggiori opere previste per la rea-lizzazione del nuovo palazzetto del-lo sport, consentendo l’apertura delcentro commerciale al termine deilavori e collaudo delle opere di ur-

     banizzazione primaria necessaria alsuo corretto utilizzo, e fissando una proroga di 4/6 mesi per la consegnadelle opere di urbanizzazione se-condaria (centro fiere e palazzettodello sport) , in ragionedell’andamento dei lavori e assicu-rando comunque gli interessi delComune attraverso la fornitura diuna polizza bancaria o assicurativache copra l’intero costo delle operesecondarie ancora da realizzareall’atto della stipula della nuovaconvenzione di lottizzazione, se-condo quanto risultante da periziagiurata dello stato dei lavori redattada un tecnico incaricato dalla scri-vente società;

    L’osservazione della ditta lottizzan-te, tesa a garantirsi termini di con-segna delle opere compensative

     più ampi rispetto a quelli origina-riamente previsti nella convenzione,trova giustificazione, limitatamenteal palazzetto dello sport, in ragionedelle diverse tempistiche necessarie

     per l’approvazione del progetto e per la sua r ealizzazione. Viceversa per la realizzazione del Centro fieretale richiesta non appare motivata

    da alcun elemento giustificativo,restando tuttavia salva la facoltàdell’ente di accordare una prorogaanche per tale opera. Resta intesoche, comunque, tutte le opere nonultimate dovranno essere garantiteda idonea fideiussione che assicurala copertura dei costi di ultimazionedelle opere garantite.

    Respinta la richiesta di proroga deitempi di consegna delle opere diurbanizzazione secondaria costituitedal nuovo spazio Fieristico , dalPalazzetto dello Sport e dallo spazioCommerciale interconnesso tra idue, che restano confermati secon-do quanto già fissato nello schemadi convenzione adottato con attodella Giunta Comunale n. 374 del18/10/2013.Accolta la richiesta di poter fornire,

    all’atto della stipula della conven-zione conseguente all’approvazionedella presente variante, garanzie fi-deiussorie rilasciate da compagnieassicurative o da istituti di creditolimitatamente agli importi relativi ailavori riferiti alle sole opere che aquella data non risulteranno ancorarealizzate al netto degli importi deilavori già eseguiti. Gli importi dagarantire, determinati sulla base dispecifica perizia giurata redatta daun tecnico incaricato dalla Societàlottizzante, dovranno comunque es-sere validati ed asseverati da partedel collaudatore in corso d’opera.Gli importi dovranno essere mag-giorati dell’IVA secondo legge.

    Punto n. 4) : si chiede di autorizza-re la società concessionaria, ancheunitamente alla società da questainteramente partecipata, CentroCommerciale Adriatico srl, ad ese-guire i lavori direttamente ovveroaffidarli a terzi e/o ad eventuali sub –  appaltatori, restando comunque lesocietà concessionaria solidamenteresponsabili con l’appaltatore terzoe/o sub . appaltatore delle realizza-zione a regola d’arte delle opere diurbanizzazione secondarie sopraindicate.

    Per quanto riguarda le modalità diesecuzione dei lavori, salvol’affidamento diretto a “scomputo”,ai sensi di quanto affermato nellarisposta all’osservazione n. 1 punto2), ritenendo applicabile al caso dispecie l’art. 57 comma 5 del D.Lgs163/2006, poiché trattasi di lavoricomplementari oggettivamente nonseparabili da quelli originari, restaevidente la facoltà di realizzare di-rettamente i lavori di cui trattasi o diaffidarli a imprese in regola con irequisiti morali, tecnici ed econo-mici previsti dal D.Lgs 163/2006

    Accolta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale che si condi-vidono e fanno proprie 

    9 CIARRA-PI-CAFABRI-ZIOIn qualitàdi consi-gliere co-munalePervenutain data07.01.14prot. n.349(osserva-zione pre-sentata ol-tre il ter-mine)

    Punto n. 1) :  Si chiedel’annullamento della variante inquestione in quanto sono venutemeno le condizioni fondamentaliincluse nella stessa delibera. In par-ticolare non si è verificato quantostabilito al punto n. 8 ( pagina 9)della suddetta delibera. Punto fon-damentale per la variante e ribaditoa pagina 12 (la premessa è parte in-tegrale e sostanziale). Si rappresentache tale osservazione è tardiva soloin quanto il termine stabilito al pun-to n. 8 scadeva il 31.12.2013.

    Il mancato versamento entro il31/12/2013 della somma controver-sa di €. 954.679,00 per “costo dicostruzione”  ricalcolato non è stato

     più sollecitato dal comune in quantonon più necessario a garantire il ri-spetto del patto di stabilità 2013, percui se versato avrebbe rappresentato

     più uno svantaggio che un vantag-gio per l’Ente. È tuttavia ovvio chelo stesso andrà versato quanto primae comunque prima della stipula del-la convenzione.L’osservazione va quindi respinta.

    Respinta: per le medesime conside-razioni espresse nel parere del Set-tore I Servizio Legale che si condi-vidono e fanno proprie

    I PRO- Di modificare la Convenzione della

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    GETTIABRUZ-ZESI srlpervenutain data06.02.2014prot.n.5637 del07.02.2014(osserva-zione pre-sentataoltre iltermine)

    variante in oggetto prevedendo iseguenti punti:

    a) di inserire dopo il punto F delle premesse:- il punto F1) “ Progetti Abruzzesis.r.l. e Civita Park s.r.l. hannoconvenuto che tutti gli oneri per larealizzazione delle opere pubblichedescritte nell'art. 6, punti 1(Realizzazione del nuovo centrofieristico) e 2 (Ampliamento a 4corsie di via Einaudi), dellaConvenzione 29.3.2007 siano

    esclusivamente sostenuti, come ineffetti fino ad oggi sono statiintegralmente sostenuti, daCivatapark s.r.l., senza alcun onere

     per Progetti Abruzzesi;” 

    Respinta: nel senso che si prendeatto di quanto convenuto tra le dueSocietà Lottizzanti circa la riparti-zione degli oneri di realizzazionedelle opere pubbliche descritteall’art. 6 punti 1 e 2 della conven-zione del 29/3/2007 ma, con rife-rimento ai progetti originariamenteapprovati e quindi ai relativi impor-ti, entrambe le società restano im-

     pegnate in solido nei confronti

    dell’Amministrazione.

     b) di modificare il punto K delle premesse con il seguente:- Recentemente, a seguito di appro-fondimenti in merito alle prorogherichieste ed alla situazione risultantedalla gestione del padiglione fieri-stico di proprietà regionale, sonostati raggiunti nuovi accordi conCivita Park s.r.l. per la ridefinizionedelle opere pubbliche da realizzare ecedere al comune, rispetto a quanto

     previsto nella originaria convenzio-ne, riguardando, gli stessi accordi,sia la proroga dei termini di conse-gna delle opere fissatinell’originaria convenzione, già ve-nuti a scadenza e per i quali vi è ri-chiesta di proroga, sia le fidejussio-ni da prestare a favore del comune agaranzia dell’esatta e puntuale ulti-mazione delle opere di urbanizza-zione e delle opere pubbliche da re-alizzare e cedere al comune e sia la

     proroga del termine per l’iniziodell’attività di cui all'autorizzazionecommerciale per la grande strutturadi vendita conseguente, temporal-mente, alla cessione delle opere diurbanizzazione prescritte e dell'EnteFiera” 

    Accolta  fermo restando quanto giàindicato alla precedente lettera a) enell’intesa che tale precisazione èesclusivamente finalizzata a chiarireche le modifiche apportate al pro-getto originario del complesso fieri-stico successivamente alla sua ap-

     provazione sono state concordatecon la sola Civita Park.

    c) di inserire dopo il punto K delle premesse:-il punto K1) “Progetti Abruzzesis.r.l. ha consegnato al Comune diCivitanova Marche un progetto perla realizzazione di un hotel di 120camere insistente su una SUL di mq6.779 per 74/2011; tale dimensionedi struttura ad hotel rappresenta lamassima superficie per il buonfunzionamento della strutturarispetto alla sua posizione e,soprattutto, in relazione aldimezzamento della superficie del

     padiglione fieristico, che implicherà

    Respinta : La specifica richiesta dimodificare i punti K1, K2 e K3 del-le premesse nel senso volutodall’osservante, va respinta, inquanto la motivazione per cui la so-cietà ritiene di dover apportare al

     piano di lottizzazione di iniziativa privata una variante che ridefiniscala destinazione urbanistica di una

     parte delle potenzialità edificatoriegià previste nel PRG vigente, non

     può essere ricondotta a considera-zioni che si ritiene debbano essereeffettuate in primisdall’Amministrazione Comunale

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    una proporzionale riduzione delle presenze programmate per ilsoggiorno in albergo; - il punto K2) “Anche il Comuneritiene che la SUL della porzione dicomparto di proprietà della ProgettiAbruzzesi attualmente destinata aduso alberghiero ("TRH") siaeccessiva e che, pertanto, la SULnon ricompresa nel progetto di cuialla superiore lettera M), pari a6.375 mq, debba essere trasformatacon apposita variante al PRG adestinazione urbanistica terziario

    ("T");” - il punto K3): “Progetti Abruzzesi

    s.r.l. è disponibile ad accettare lavariazione di destinazioneurbanistica proposta dal Comunesulla predetta area di mq. 6.375 “ 

    che a riguardo non ha alcuna parti-colare ragione che ne possa giustifi-care la paternità.

    d) di modificare il punto L delle premesse con il seguente:“Il Comune e Civita Park   s.r.l. indata _______________ hanno com-

     posto in via transattiva la controver-sia pendente davanti al TAR Mar-che, R.G. 208 del 2012, relativa al

     pagamento dei maggiori oneri dacosto di costruzione del centrocommerciale, rideterminati a caricodi Civita Park s.r.l. con determinadell’Ufficio Tecnico del Comune diCivitanova  –  Settore VII  –  servizioSUE n. 3768 di prot. del25/01/2012, per l’ammontare di€.954.679,00, mediante previsionedi versamento degli stessi nella te-soreria comunale entro il correnteanno, con abbandono del giudizio aspese compensate. “ 

    Accolta

    e) di modificare l'Art. 1 con il se-guente:“I lottizzanti dichiarano di ricono-scere e confermare le premesse co-me parte integrante e sostanzialedella convenzione e di impegnarsi,secondo le modalità infra precisate, ad attuare il progetto di lottizzazio-ne in conformità a quanto previstodagli elaborati di piano. Per quantonon espressamente modificato dalla

     presente convenzione conservanovalore i patti, i termini e gli obblighiassunti con la convenzione del 29marzo 2007, a rogito del notaio An-tonio Moretti di Civitanova, Rep.82.441.“ 

    Accolta

    f) di modificare l'Art. 2 con il se-guente:“A modifica degli obblighi con-venzionalmente assunti dai “lottiz-zanti”  e loro aventi causa, le particonvengono che l’opera pubblica

    Accolta parzialmente  nei limitidella nuova formulazione dell’art. 2dello schema di convezione, elabo-rata a seguito dell’accoglimento del

     punto 1 dell’osservazione n. 8 pre-sentata da Civita Park.

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    individuata all’art. 6 della conven-zione del 29 marzo 2007, distinta aln. 1 - “ Nuovo centro fieristico dicomplessivi 11.500 mq. di SUL”,venga sostituita dalla realizzazionedi 3 distinte opere così denominate:- Nuovo centro fieristico dicomplessivi 5.762 mq. di SUL;- Nuovo Palazzetto dello sport dicomplessivi 6.380 mq. di SUL;Spazio commerciale interconnessotra le strutture di cui ai punti prece-denti di mq. 895 di SUL;il tutto secondo l’allegato elaborato

     planimetrico identificativo delle ca-ratteristiche logistiche, strutturali etecnico funzionali delle nuove opere

     previste. La modifica progettualerispetto agli originari impegni con-venzionali giustifica una dilazionedei termini di consegna delle pre-dette opere e la conseguente neces-sità di proroga del termine per l'ini-zio dell'attività di cui all'autorizza-zione commerciale n. 126/2010, chele parti contraenti concordano comeappresso:“ Nuovo centro fieristico di com-

     plessivi 5.792 mq. di SUL”, da con-segnare ultimato in tutte le sue partie funzionalità entro e non oltre il

     prossimo 31 marzo 2014 e comun-que prima dell’apertura della grandestruttura di vendita, in conformità aquanto previsto nella originariaconvenzione del 2007;“ Nuovo Palazzetto dello sport dicomplessivi 6.380 mq. di SUL”, daconsegnare ultimato in tutte le sue

     parti e funzionalità e spazio com-merciale interconnesso, secondo ilcomputo metrico allegato, entro enon oltre il prossimo 31 agosto2014.Il nuovo Palazzetto dello sport do-vrà avere le caratteristiche idonee

     per il gioco della pallavolo, della pallacanestro e della pallamano allemassime categorie nazionali ed in-ternazionali, nonché dovrà garantireuna capienza di pubblico nell’ordine

    dei 4.300 posti regolarmente auto-rizzati, nel rispetto delle norme tec-niche sui locali di pubblico spetta-colo.L’esecuzione della predetta opera

     Nuovo Palazzetto dello Sport neitermini suddetti ed a perfetta regolad’arte, a modifica di quanto previstonell'art. 6, punto 1), della Conven-zione 29.3.2007, sarà realizzata cononeri integralmente a carico di Civi-ta Park s.r.l. e dovrà essere garantitada quest'ultima, mediante presenta-zione di idonea polizza fideiussoriadell’ammontare di €  1.500.000,00,

     prestata da primario istituto banca-

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    rio o assicurativo, da liquidare a prima richiesta, senza il beneficiodella preventiva escussione del de-

     bitore principale, ai sensi dell’art.75 del D.lgs 163/2006. La predettagaranzia viene prestata all’atto dellasottoscrizione della presente con-venzione per la durata di 18 mesi,così da garantire anche la eventualeaccertata presenza di vizi dell’opera,facendo salva e confermata comun-que la responsabilità del predetto “lottizzante”  costruttore dell’operadi cui agli artt. 1667 e 1669 del co-

    dice civile. Il Comune dà atto della presentazione da parte di CivitaPark di idonee garanzie fideiussorie

     per l’ammontare di€.......................... giunta polizza ri-lasciata da .....................................in data...........................In caso di ritardo superiore a giorni30 rispetto al termine di consegna

     prestabilito per il nuovo palazzettodello sport e dello spazio commer-ciale ad esso connesso il comune diCivitanova Marche provvederà indanno del predetto lottizzante, salval’escussione della polizza e il man-cato pagamento delle somme a suocarico indicate nell’articolo seguen-te.I termini di consegna delle opereindicati ai commi precedenti debbo-no intendersi decorr