CONTRATTO NTEGRATIVO D STITUTO S. 2012/13 · GLORIA, MARIOTTI GIANCARLO, PECORINI ILARIA, ......

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1 CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A. S. 2012/13 L’anno 2013 del giorno 20 del mese di aprile nei locali della Direzione dell’Istituto Comprensivo Scandicci I in Via Sassetti n.1 a Scandicci, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica, nella persona del Dirigente Scolastico GIOVANNI CONDORELLI e i rappresentanti sindacali della delegazione sindacale RSU composta da MORIANI GLORIA, MARIOTTI GIANCARLO, PECORINI ILARIA, è sottoscritto il seguente contratto integrativo, che ha validità per l’anno scolastico 2012/13, e comunque fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo d’istituto. La presente contrattazione può essere disdetta con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza su iniziativa di una delle parti. Si potrà procedere ad aggiornare il Contratto Integrativo d’Istituto in seguito alla stipulazione di un nuovo CCNL. La presente contrattazione sarà affissa all’albo di ogni plesso scolastico entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione. Sarà inoltre inviato in via telematica all’ARAN e al CNEL, ai fini del monitoraggio previsto dall’art. 46 del decreto 165, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I STITUTO C OMPRENSIVO S CANDICCI I – FIIC83400X Via Sassetti, 1 - 50018 Scandicci (FI) Tel. 055/7300732 - Fax 055/740870 - C.F. 80043430489 http://www.icscandicciuno.gov.it - E-mail: [email protected] [email protected] - [email protected]

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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO – A. S. 2012/13

L’anno 2013 del giorno 20 del mese di aprile nei locali della Direzione dell’Istituto Comprensivo

Scandicci I in Via Sassetti n.1 a Scandicci, in sede di negoziazione integrativa a livello di istituzione

scolastica, tra la delegazione di parte pubblica, nella persona del Dirigente Scolastico GIOVANNI

CONDORELLI e i rappresentanti sindacali della delegazione sindacale RSU composta da MORIANI

GLORIA, MARIOTTI GIANCARLO, PECORINI ILARIA, è sottoscritto il seguente contratto integrativo, che

ha validità per l’anno scolastico 2012/13, e comunque fino alla stipulazione del successivo contratto

integrativo d’istituto.

La presente contrattazione può essere disdetta con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza su

iniziativa di una delle parti.

Si potrà procedere ad aggiornare il Contratto Integrativo d’Istituto in seguito alla stipulazione di un

nuovo CCNL.

La presente contrattazione sarà affissa all’albo di ogni plesso scolastico entro 5 giorni dalla sua

sottoscrizione.

Sarà inoltre inviato in via telematica all’ARAN e al CNEL, ai fini del monitoraggio previsto dall’art.

46 del decreto 165, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con l’allegata relazione tecnico-finanziaria

ed illustrativa, e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli

strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

ISTITUTO COMPRENSIVO SCANDICCI I – FIIC83400X

Via Sassetti, 1 - 50018 Scandicci (FI)

Tel. 055/7300732 - Fax 055/740870 - C.F. 80043430489 http://www.icscandicciuno.gov.it - E-mail: [email protected]

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TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed amministrativo, tecnico ed

ausiliario della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

2. I Piani delle Attività allegati sono da considerarsi parte integrante del presente Contratto.

3. Il personale incaricato a tempo determinato per supplenze temporanee accede al salario

accessorio, qualora ne abbia diritto, nel caso che la durata dell’incarico stesso sia pari o

superiore a 30 giorni.

4. Il personale incaricato a tempo indeterminato che raggiunge o supera i 30 giorni complessivi di

assenza, in caso di incarico a forfait, sarà pagato in proporzione al lavoro svolto, calcolato su

10 mesi lavorativi.

5. Quanto già deciso nelle sedi competenti in merito alle materie oggetto del presente contratto,

precedentemente alla sua sottoscrizione, è comunque fatto salvo e resta in vigore se

compatibile con il contratto medesimo.

6. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l’A.S.

2012/13 e sono in ogni caso prorogati fino alla stipula del nuovo contratto.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano

entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il

significato della clausola controversa.

2. Al fine di avviare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta

scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria

l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della

vigenza contrattuale, salvo diverso accordo.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – Relazioni sindacali

Art. 3 – Rispetto delle competenze

1. Nella definizione delle materie oggetto di relazioni sindacali si rispettano le competenze degli

OO.CC. (Consiglio d’Istituto e Collegio dei Docenti), del Dirigente Scolastico e del Direttore

dei Servizi Generali e Amministrativi.

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di

contemperare l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia,

l’efficienza e l’economicità del servizio.

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle

parti.

3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

Contrattazione integrativa;

Informazione preventiva;

Procedure di concertazione;

Informazione successiva;

Interpretazione autentica, come da art. 2.

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti

di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all’altra parte e senza oneri per

la scuola.

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Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e qualora

questo non sia possibile, designa altro lavoratore individuato tra i dipendenti dell’ Istituto.

2. Entro quindici giorni dall’inizio di ogni anno scolastico, la RSU concorda con il Dirigente

Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente Scolastico concorda con le RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei

diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, l’invito da parte del Dirigente Scolastico va

effettuato con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta

entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.

4. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

CAPO II – Diritti sindacali

Art. 6 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale di cui

sono responsabili. Ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne

assume la responsabilità per qualsiasi effetto di legge.

2. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le

notizie di natura sindacale provenienti dall’esterno.

3. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. possono richiedere, per le loro riunioni, l’utilizzazione

dei locali della scuola.

Art. 7 – Assemblea in orario di lavoro

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati

rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sette giorni lavorativi di

anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti

nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data

e ora.

2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di

fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va

espressa con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie

in caso di interruzione delle lezioni.

4. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella

classe o nel settore di competenza.

5. La dichiarazione preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio, va espressa in

forma scritta presso la sede di servizio e fa fede ai fini del computo del monte ore individuale

annuale ed è irrevocabile.

Art. 8 – Contingente minimo essenziale in caso di assemblea

1. Riguardo al personale amministrativo, tecnico ausiliario se la partecipazione è totale o tale,

comunque, da non garantire i servizi minimi, si stabilisce la presente quota di personale tenuto

ad assicurare i servizi essenziali, in caso di partecipazione non totale dei docenti:

durante le attività didattiche:

n. 1 collaboratore scolastico per ogni plesso;

in periodo di interruzione delle attività didattiche:

n. 1 collaboratore scolastico sede Uffici;

2. Qualora si renda necessaria l’applicazione dei servizi minimi, il Direttore dei Servizi generali e

Amministrativi sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo poi il criterio della rotazione

nel corso dell’anno scolastico indipendentemente dalla sede e/o ufficio di servizio.

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Art. 9 – Contingente minimo essenziale in caso di sciopero

1. Al fine di assicurare la prestazione indispensabile in caso di sciopero, valutate le necessità

derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, si individuano i

seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni per:

Garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali:

n. 1 assistente amministrativo;

n. 1 collaboratore scolastico per turno.

Garantire lo svolgimento degli esami:

n. 1 assistente amministrativo;

n. 1 collaboratore scolastico per turno.

Garantire il pagamento degli stipendi:

il Direttore dei Servizi generali e amministrativi;

n. 1 assistente amministrativo;

n. 1 collaboratore scolastico.

2. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi comunica al personale interessato ed espone

all’Albo dell’Istituto l’ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare

i servizi minimi.

Art. 10 – Organizzazione del lavoro in caso di sciopero

1. Al fine di contemperare il diritto al lavoro di chi non partecipa allo sciopero con il diritto alla

incolumità degli allievi, anche in considerazione della loro età, in caso di partecipazione totale

allo sciopero del personale collaboratore scolastico del plesso, il dirigente scolastico o il suo

sostituto procede alla chiusura del plesso. I docenti in servizio, su base volontaria, possono

chiedere di svolgere le lezioni presso un altro plesso, se aperto, dello stesso ordine di scuola.

2. In caso di plesso chiuso per sciopero, i docenti non scioperanti sono tenuti a firmare la propria

presenza presso la scuola sede degli Uffici di Segreteria, se aperta.

3. In caso di sciopero il dirigente scolastico, sulla base delle dichiarazioni volontarie di adesione,

può disporre “scivolamenti” di orario dei docenti e del personale ATA non scioperante, nel

rispetto dell’orario massimo di quel giorno dei singoli lavoratori, ovvero il funzionamento

dell’Istituzione Scolastica o di uno o più plessi nel solo turno antimeridiano.

Art. 11 – Permessi retribuiti – Permessi non retribuiti

1. Spettano alle RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per dipendente in

servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il calcolo viene effettuato, all’inizio

dell’anno scolastico, dal Dirigente Scolastico che lo comunica alla RSU medesima. I permessi

sono gestiti autonomamente dalle RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (almeno un

giorno prima) al Dirigente Scolastico.

2. Per l’anno scolastico 2012/13 la RSU stabilisce che le ore siano divise in parti eguali.

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TITOLO TERZO –

CALCOLO E IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AL PERSONALE INTERNO

ART. 12 – CALCOLO DELLE RISORSE

- Vista l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto

scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del

Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell’art. 4, comma 83 della Legge

183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 e l’Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e

il MIUR in data 19 marzo 2013 con la quale è stata condivisa l’assegnazione complessiva del

MOF per l’A.S. 2012/13 ;

-Visto il Decreto del Direttore Generale del MIUR del 26 marzo 2013, che comunica l’ammontare

delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2012/2013;

- Viste le economie degli anni precedenti e le altre assegnazioni da parte di altri Enti o Privati;

Si provvede alla seguente

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I

A) Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità a carico del cosiddetto cedolino unico Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/2013: sono determinate come segue:

Risorse anno scolastico 2012/2013. (lordo dipendente)

Fondo dell’Istituzione Scolastica Acconto € 34.093,49 + saldo € 40.100,73 Tot. €.74.194,22

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) Acconto € 6.391,00 + saldo € 4.259,63 Tot. €.10.650,63

Incarichi specifici al personale ATA Acconto € 2.786,82+ saldo € 1.849,63 Tot. €.4.636,45

Attività complementari di educazione fisica Acconto € 2.121,67 + saldo € 1.443,76 Tot. €.3.565,43

Ore di sostituzione docenti Acconto € 2.686,79 + saldo € 1.351,90 Tot. €.4.038,69

TOTALE A Acconto € 48.079,77 + saldo € 49.005,65 Tot. € 97.085,42

B) Risorse non utilizzate provenienti da esercizi precedenti a carico del cosiddetto cedolino unico

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) (Sistema cedolino Unico) Riassegnati a sistema al nostro Istituto Cap 2154 Piano Gest. 6 € 16,92 (ore eccedenti ed fisica) Cap.2156 Piano Gest. 6 € 3,05 (ore eccedenti) Cap. 2154 Piano Gest. 5 € 12,31 Cap. 2155 Piano Gest. 5 e 6 € 0,00 MOF Cap. 2156 Piano Gest. 5 € 3.714,47 (FIS) Non ancora riassegnati a sistema al nostro Istituto Cap. 2154 Piano Gest. 5 € 144,35 FIS (ex Circolo Did. Scandicci -)

FIS €.3.726,78 Corsi di recupero €.0,00

Funzioni strumentali €. 0,00 Incarichi specifici €. 0,00

L. 440/97 €.0,00 Pratica sportiva €. 19,97

Ore eccedenti €. 0,00 Totale assegnato € 3.746,75

non ancora riassegnati € 144.,35

TOTALE B €. 3.891,10

SEZIONE II

C) Altre Risorse

Risorse anno scolastico 2012/2013.

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (lordo Stato) Assegnazioni A.S. 2012/13 Assegnazioni accertate relative alla nostra istituzione, proveniente dalla scuola capofila di rete Circolo Didattico di Lastra a Signa.

(Lordo Stato € 3.599,13) Lordo dipendente € 2.712,23

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Economie anni precedenti Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica – (Avanzo Amm.ne fondi MIUR) Fondi Iscritti in Bilanco al Prog. 18 Progr. Annuale 2013

(Lordo Stato € 3.656,91) Lordo dipendente € 2.755,77

Economie anni precedenti Fondi L.440/97 destinate ad attività di Recupero (circa 51 ore di insegnamento aggiuntive in orario extrascolastico) nella Scuola Sec. di I grado Gianni Rodari Fondi iscritti al Prog. 16 Programma Annuale 2013

(Lordo Stato € 2.370,69) Lordo dipendente € 1.786,50

Compensi a personale docente della scuola sec. di I grado G. Rodari in possesso dei titoli per un laboratorio di “Latino” di 18 h in orario extrascolastico ad alunni che ne fanno richiesta (fondi genitori) Fondi iscritti al Prog. 10 Programma Annuale 2013

(Lordo Stato € 836,01) Lordo dipendente € 630,00

Compensi a personale docente della scuola sec. di I grado G. Rodari in possesso dei titoli per un laboratorio di “Spagnolo” per preparazione alunni che ne fanno richiesta all’esame comunitario DELE 18 h in orario extrascolastico (fondi genitori) Fondi iscritti al Prog. 16 Programma Annuale 2013

(Lordo Stato € 836,01) Lordo dipendente € 630,00

Compensi al personale docente € 1000,00 e ATA € 450,00 per Progetto Orientamento Scolastico (Fondi della Provincia di FI) Fondi iscritti al Prog. 15 del Programma Annuale 2013

(Lordo Stato € 1.000,00) Docenti (Lordo Stato € 450,00) ATA Lordo dipendente € 753,58 Docenti Lordo dipendente € 339,11 ATA

Compensi al personale docente scuola primaria e sec. di I grado “G.Rodari” per corsi di alfabetizzazione stranieri (Fondi del Comune) Fondi iscritti al Prog. 18 del Programma Annuale 2013

(Lordo Stato € 1.301,04) Lordo dipendente € 980,44

Compensi al personale ATA (collaboratori scolastici) per Progetto “Frutta nelle scuole” del MIUR Fondi iscritti all’attività A3 “Spese di personale” Programma Annuale 2013

(Lordo Stato € 1.762,50) Lordo dipendente € 1.328,18

Compensi al personale ATA (collaboratori scolastici) per “Funzioni miste” (Fondi del Comune) Fondi iscritti al Prog. 9 del Programma Annuale 2013

(Lordo Stato € 11.540,57) Lordo dipendente € 8.696,74

TOTALE C (Lordo Stato € 27.352,86) Lordo dipendente € 20.612,55

SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

TIPOLOGIA DELLE RISORSE (LORDO DIPENDENTE)

a.TOTALE DELLE RISORSE FISSE (a carico cosiddetto cedolino unico) € 97.085,42

b. Tot. Risorse non utilizzate provenienti da esercizi precedenti a carico del cosiddetto cedolino unico

€ 3.891,10

c.TOTALE DELLE ALTRE RISORSE € 20.612,55

d.TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE € 121.589,07

SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO Non previste SEZIONE VI Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)

Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA (dato previsionale)

€. 1.500,00

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA €. 5.730,00

Compensi per ore eccedenti €.4.038,69

TOTALE €.11.268,69

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Art. 13 – Criteri generali per l’utilizzo del fondo d’istituto

Fatte salve le destinazioni di fondi specifici al personale docente o non docente previste dalla

normativa, il Fondo d’Istituto è suddiviso fra il personale docente della scuola dell’infanzia, della

scuola primaria, della scuola secondaria di 1° grado, il personale ATA unicamente in proporzione al

numero degli addetti previsti nell’organico di diritto, una volta accantonati gli importi da destinare ai 2

collaboratori del Dirigente Scolastico, all’insegnante referente per il sito WEB, al DSGA e gli importi

previsti per le brevi sostituzioni del DSGA.

Le economie degli anni precedenti vengono attribuite al personale al quale erano state destinate, in

presenza di una programmazione del piano delle attività.

La ripartizione delle risorse destinate alle varie tipologie di attività del presente articolo sono regolate

dal CCNL vigente.

Le risorse per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica da parte del MIUR, vista l’ipotesi

di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il

reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del Decreto Legge n°

78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell’art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in

via definitiva in data 13 marzo 2013 e l’Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e il MIUR in data 19 marzo

2013 con la quale è stata condivisa l’assegnazione complessiva del FIS per l’A.S. 2012/13 e visto il

Decreto del Direttore Generale del MIUR del 26 marzo 2013, che comunica l’ammontare delle risorse

per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2012/2013, ammontano

complessivamente a € 98.455,73 lordo Stato (compreso oneri a Carico dell’Amm.ne) che corrisponde

ad € 74.194,22 (lordo dipendente). A queste disponibilità si sommano le economie del precedente A.S.

2011/12 che ammontano ad € 3.871,33 (lordo dip.) che ancora non risultano riassegnate sui piani

gestionali di questo Istituto a carico del cosiddetto cedolino unico.

Il FIS dell’A.S. 2012/13 è stato calcolato utilizzando i parametri indicati nell’e-mail del Ministero del

19/02/2013 e confermata nell’e-mail del Ministero del 5/4/2013 con riferimento agli organici

dell’A.S. 2012/13. Ove risultassero errati per eccesso le assegnazioni comunicate , o non venissero

riaccreditate le economie del FIS sui piani gestionali associati al nostro Istituto, si provvederà a ridurre

le cifre da pagare in modo proporzionale (cioè in proporzione al numero) tra personale docente e

ATA.

Art. 14 – Elaborazione ed approvazione del Piano delle attività da incentivare a carico del fondo

d’Istituto

Per il personale docente il Piano delle attività deriva innanzitutto dal POF deliberato dal Collegio dei

docenti e dal Consiglio d’Istituto. La stesura del piano è di competenza del Dirigente Scolastico, che

potrà essere coadiuvato da una commissione da lui nominata.

Per il personale ATA, il Piano è elaborato dal DSGA, sentito il personale ATA, ed é adottato dal

Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, nelle materie soggette a contrattazione, formalizza alla RSU la sua proposta

entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi 10 giorni

dall’inizio delle trattative.

Sottoscritta la contrattazione da ambedue le parti, il Dirigente Scolastico procede all’assegnazione

scritta degli incarichi al personale individuato.

Il Consiglio di Istituto delibera in merito alla compatibilità degli impegni rispetto ai fondi disponibili

in bilancio, adottando i provvedimenti amministrativi di sua competenza.

Limitatamente all’anno scolastico 2012/2013, tenuto conto che le cifre riguardanti la contrattazione

d’istituto sono state comunicate a fine marzo 2013, il presente contratto prende atto e convalida le

nomine fatte dal dirigente scolastico, previa delibera del Collegio dei Docenti, delle figure strumentali

al Piano dell’Offerta Formativa nonché dei Referenti di Plesso.

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Art. 15 – Struttura del Piano delle attività da incentivare a carico del fondo d’Istituto e

liquidazione compensi incentivanti

Il piano deve indicare in modo esauriente le mansioni assegnate, le ore da retribuire, il compenso

corrispondente nonché, ove possibile, i nominativi degli incaricati. In ogni caso, al termine dell’anno

scolastico, sarà data informazione successiva su tutti i nominativi del personale incaricato.

In caso di prolungata assenza degli incaricati, i relativi sostituti o il personale ad essi subentrato in

corso di anno per nuova nomina, si intendono destinatari delle mansioni di cui sopra.

In particolare per il personale docente, il Collegio dei docenti delibera le attività funzionali

all’insegnamento, fino a un massimo di 40 ore annue per il punto a) del terzo comma dell’art. 29 e

fino a un massimo di 40 ore per il punto b) del terzo comma dell’art. 29 CCNL vigente. Per le attività

eccedenti le 40 ore di cui sopra, anche nei periodi di interruzione e/o sospensione delle attività

didattiche, non sussiste alcun obbligo di servizio per il personale, e, se formalmente autorizzate ed

effettuate, dovranno essere inserite nel piano delle attività da incentivare approvato dalla RSU e

retribuite con il Fondo d’Istituto secondo le tabelle previste dal CCNL.

All’interno del piano si dovrà prevedere un fondo di riserva non superiore al 15% per il personale

docente e non superiore al 10% per il personale ATA per eventuali necessità che si possono verificare

nel corso dell’anno scolastico.

Sentita la RSU e concordemente tra le parti, il piano delle attività da incentivare potrà essere variato

durante l’intero anno scolastico, e programmaticamente entro la fine di aprile verrà fissata una riunione

per una verifica ed eventuale aggiornamento delle attività pianificate.

Una volta definito il piano delle attività da incentivare, il Dirigente affiderà gli incarichi relativi

all’effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera in cui verrà indicato il tipo di attività, gli

impegni conseguenti, nonché il relativo compenso forfetario o orario e il numero di ore retribuite.

Per gli incarichi affidati prima della definizione della contrattazione, nella lettera d’incarico sarà

utilizzata la dizione:”Il compenso spettante sarà definito nella contrattazione del piano delle attività da

incentivare”

Per la rendicontazione delle attività svolte saranno esaminati gli atti e un’autocertificazione rilasciata

dagli interessati secondo un modello predisposto dal Dirigente Scolastico.

Le autocertificazioni dovranno essere riconsegnate entro il 15 giugno.

Non verranno retribuite le ore prestate oltre quelle autorizzate, o attività non previste dal piano, salvo

diversa disposizione derivante da contrattazione intermedia o finale.

Il personale della scuola parteciperà, nell’anno scolastico 2012/2013 e con eventuale completamento

nell’anno scolastico seguente, ai corsi obbligatori sulla sicurezza, per il numero di ore previste dalle

vigenti disposizioni.

Il totale dei compensi incentivanti spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e

comunque nei termini previsti dal CCNL vigente con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto

“cedolino unico” .

Art. 16 – Criteri di ripartizione di ulteriori finanziamenti

La procedura per la ripartizione di ulteriori risorse destinate al personale docente non a carico del

Fondo d’istituto sarà egualmente oggetto di contrattazione.

I finanziamenti per le iniziative didattiche volte all’ampliamento dell’offerta formativa saranno

destinati secondo le finalità e gli obiettivi stabiliti dal POF approvato dal Collegio dei Docenti .

Per le cosiddette “Funzioni strumentali” da destinare al personale docente individuato dal Collegio,

la cifra da corrispondere ai singoli nominati dovrà essere pari a quella dello scorso anno.

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Si concorda una suddivisione in parti uguali del fondo stabilito tra i docenti individuati dal Collegio

come “Funzioni strumentali”.

Ogni insegnante incaricato per la funzione strumentale dovrà rendicontare le ore effettuate per

l’incarico attribuito (corrispondente al pagamento massimo di circa 70 ore per docente al compenso

orario lordo di € 17,50). Qualora l’impegno orario annuale risultasse inferiore alle 70 ore previste, il

compenso sarà ridotto in proporzione alle ore effettuate.

Il totale dei compensi spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e comunque

nei termini previsti dal CCNL vigente, con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto “cedolino

unico” .

Per i cosiddetti “Incarichi Specifici” la cifra conseguente all’Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e il

MIUR in data 19 marzo 2013 con la quale è stata condivisa l’assegnazione complessiva del fondo per

gli incarichi aggiuntivi del personale ATA per l’A.S. 2012/13 utilizzando i parametri indicati nell’e-

mail del Ministero del 19/02/2013 e confermata nell’e-mail del Ministero del 5/4/2013 con riferimento

agli organici dell’A.S. 2012/13, è di € 6.152,57 lordo Stato (compreso oneri a carico dell’amm.ne)

corrispondente a circa € 4.636,45 lordo dipendente.

La suddivisione del fondo da assegnare al comparto “assistenti amministrativi” e al comparto

“collaboratori scolastici” si effettuerà dividendo il relativo finanziamento erogato dal Ministero, tra gli

addetti del personale ATA non beneficiari della 1° o 2°posizione economica ex art.7 (al momento

risultano non beneficiari 5 ass.ti amm.vi su 7 in organico e non beneficiari 14 collab scolastici su 20 in

organico) in base .

Successivamente, per l’attribuzione degli incarichi specifici in sede di contrattazione si stabilisce la

quota da assegnare alle singole attività da incentivare; quindi, su proposta del DSGA, il Dirigente

Scolastico individua le singole unità del personale ATA incaricate di svolgerle e i compensi da

attribuire.

Il totale dei compensi spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e comunque

nei termini previsti dal CCNL vigente, con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto “cedolino

unico” .

Per le ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica, la cifra conseguente

all’Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e il MIUR in data 19 marzo 2013 con la quale è stata condivisa

l’assegnazione complessiva del fondo per gli incarichi aggiuntivi del personale ATA per l’A.S.

2012/13 utilizzando i parametri indicati nell’e-mail del Ministero del 19/02/2013 e confermata nell’e-

mail del Ministero del 5/4/2013 con riferimento agli organici dell’A.S. 2012/13 è di € 4.731,33 lordo

Stato (compreso oneri a carico dell’amm.ne) corrispondente a circa € 3.565,43 lordo dipendente.

Essendo stato presentato un progetto specifico da n. 2 docenti Prof.ri Rusich Dario e Baruzzo Ruggero,

si concorda di attivare il progetto e di retribuire con il fondo a disposizione dell’Istituto i docenti

forfetariamente per le ore effettivamente prestate (che non potranno essere complessivamente superiori

a 101) con lo stesso importo previsto per il pagamento delle ore agg.ve di insegnamento a carico del

FIS, ovvero € 35,00 lorde orarie.

Il totale dei compensi spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e comunque

nei termini previsti dal CCNL vigente, con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto “cedolino

unico” .

Per le ore eccedenti prestate dai docenti per la sostituzione dei colleghi assenti, la cifra

conseguente all’Intesa sottoscritta tra le OO.SS. e il MIUR in data 19 marzo 2013 con la quale è stata

condivisa l’assegnazione complessiva del fondo per gli incarichi aggiuntivi del personale ATA per

l’A.S. 2012/13 utilizzando i parametri indicati nell’e-mail del Ministero del 19/02/2013 e confermata

nell’e-mail del Ministero del 5/4/2013 con riferimento agli organici dell’A.S. 2012/13 è di € 5.359,34

lordo Stato (compreso oneri a carico dell’amm.ne) corrispondente a circa € 4.038,69 lordo dipendente.

Il totale dei compensi spettanti sarà corrisposto al personale alla fine dell’anno scolastico e comunque

nei termini previsti dal CCNL vigente, con liquidazione a carico della DPT nel cosiddetto “cedolino

unico” .

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Ogni altro finanziamento che perverrà all’Istituto da Enti Pubblici o da privati che prevede attività

aggiuntive del personale interno docente e/o non docente, verrà retribuito con gli stessi parametri

previsti dal FIS. Il personale destinatario di eventuali incarichi sarà individuato tra coloro che daranno

la propria disponibilità e che hanno una specifica preparazione professionale.

Art. 17 Assegnazione risorse da parte dell’amministrazione comunale per la retribuzione delle

funzioni miste ai collaboratori scolastici, e la retribuzione di ore aggiuntive per servizi elettorali,

e al personale di segreteria per i servizi amministrativi relativi al servizio di refezione

Le parti prendono atto e approvano la proposta dell’Amministrazione Comunale, che, attraverso una

convenzione con l’Istituzione Scolastica, regolamenta l’affidamento delle cosiddette “funzioni miste”

ai collaboratori scolastici statali in servizio nei plessi. L’amministrazione erogherà ad ogni Istituto del

territorio il finanziamento concordato in misura proporzionale al numero dei rientri a mensa dei singoli

plessi.

Il personale sarà chiamato a svolgere i seguenti compiti:

1) rilevazione presenze, comunicazione giornaliera dei pasti, trasmissione di diete e di quant’altro

occorre per il regolare svolgimento del servizio di refezione;

2) riscossione dei pagamenti con bancomat tramite i poss installati nei plessi Turziani, XXV Aprile,

Gabbrielli, Rodari;

3) adempimenti d’ufficio per aggiornamento iscrizioni e comunicazioni varie, riscossione dei

pagamenti con bancomat tramite poss;

Si concorda di assegnare :

il 55% del fondo per lo svolgimento dell’incarico di cui al punto 1)

il 40% del fondo per lo svolgimento nei 4 plessi dell’incarico di cui al punto 2)

il 5% del fondo per gli assistenti amministrativi che si occuperanno degli adempimenti d’ufficio di cui

al punto 3) in collaborazione con gli uffici dell’Amministrazione Comunale e della ditta incaricata

dell’informatizzazione.

Il DS, individuata la dotazione finanziaria complessiva di ogni incarico, e la dotazione finanziaria

dell’incarico di cui al punto 1) di ogni singolo plesso in base al numero dei rientri, richiederà all’inizio

dell’anno scolastico la disponibilità del personale a svolgere uno o più dei suddetti incarichi.

Al termine dell’anno scolastico assegnerà, dividendo il fondo assegnato ad ogni singolo plesso, il

compenso ai collaboratori scolastici che hanno effettivamente svolto l’incarico in proporzione

all’impegno svolto nel corso dell’anno.

Qualora il compito di cui al punto 2 sarà svolto in tutto o in parte da genitori volontari, la quota non

assegnata di quel plesso andrà a incrementare il fondo complessivo destinato all’incarico di cui al

punto 1).

Per l’incarico di cui al punto 2) e 3) il compenso sarà diviso fra il personale che ha effettivamente

svolto l’incarico in proporzione all’impegno svolto. In particolare per l’incarico di cui al punto 2) la

retribuzione dell’incarico avverrà anche in proporzione all’orario di apertura settimanale del servizio

nel plesso.

Le parti inoltre prendono atto che, in caso di elezioni politiche o amministrative, saranno retribuite

dall’Amministrazione Comunale le ore aggiuntive effettivamente prestate dal personale collaboratore

scolastico che si è reso disponibile per i servizi elettorali secondo le tabelle orarie previste per servizio

diurno/notturno e/o festivo dal CCNL .

Art. 18 – Criteri di individuazione del personale da utilizzare negli incarichi specifici

(Personale ATA)

a) Possesso di professionalità e specifiche competenze adeguate e documentate;

b) rotazione, negli anni, fra il personale che ha fornito la propria disponibilità.

In caso di più richieste per progetti che richiedono specifiche competenze, l’assegnazione dell’incarico

verrà effettuata in base al curriculum professionale e alle certificazioni in possesso.

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Incarichi specifici collaboratori scolastici

Le parti convengono che l’attività da retribuire sia l’ausilio materiale agli alunni diversamente abili per

esigenze di particolare disagio, l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine

nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale e gestione interventi di primo soccorso ed

eventuali conservazione e somministrazione di medicinali.

Il fondo assegnato per tale personale, in considerazione del fatto che tale tipologia di allievi è presente

in tutti i plessi, sarà suddiviso tra tutti gli addetti che svolgeranno effettivamente l’incarico stesso. A

tale suddivisione non parteciperà, per norma contrattuale, il personale beneficiario della I o II

posizione economica (ex art.7) almeno fino alla concorrenza dell’importo dell’incarico specifico con

quello della I o II posizione economica. In caso contrario, anche il personale beneficiario della I o II

posizione economica potrà essere destinatario di una somma pari alla concorrenza dell’importo

attribuito con gli incarichi specifici.

Incarichi specifici assistenti amministrativi

Considerata la prioritaria esigenza di garantire l’apertura pomeridiana dell’istituto sia per assicurare

una maggiore fruibilità all’utenza sia per poter svolgere in team il lavoro trasversale connesso con le

complessità organizzative richieste da un Istituto Comprensivo e dal POF adottato, le parti

convengono che il fondo sia suddiviso anche in misura diversa tra il personale che svolgerà gli

incarichi attribuiti in orari di servizio che comportano flessibilità e tra il personale che, su richiesta del

DS e DSGA, intensifichi l’attività con ulteriori funzioni rispetto a quelle programmate. A tale

suddivisione non parteciperà, per norma contrattuale, il personale beneficiario della I o II posizione

economica (ex art. 7 CCNL ’05) almeno fino alla concorrenza dell’importo dell’incarico specifico con

quello della I o II posizione economica. In caso contrario, anche il personale beneficiario della I o II

posizione economica potrà essere destinatario di una somma pari alla concorrenza dell’importo

attribuito con gli incarichi specifici.

Art. 19 – Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie (personale ATA)

Le risorse finanziarie destinate al personale ATA saranno utilizzate sia per le ore aggiuntive

effettivamente svolte che per l’ intensificazione delle prestazioni lavorative durante l’orario di servizio.

In particolare i compensi forfetari per intensificazione di lavori gestionali, organizzativi, di vigilanza,

manutenzione, pulizia e per tutte le attività previste nel POF, saranno rapportati all’effettiva presenza

in servizio, non trascurando la qualità del servizio offerto.

Art. 20 – Variazione delle situazioni

Nel caso di ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente

accordo, sarà data comunicazione alle RSU e gli stessi saranno oggetto di contrattazione.

Per attività non programmate che in corso d’anno si rivelassero necessarie da attuare, si procederà ad

ulteriore contrattazione, reperendo le risorse da eventuali avanzi, eventuali nuove assegnazioni o dal

fondo di riserva. In caso di mancata copertura finanziaria, per il solo personale ATA, si disporrà in

sostituzione del pagamento, il riconoscimento di un forfait di ore da poter recuperare nei periodi di

sospensione delle attività didattiche.

Art. 21 – Modalità di assegnazione degli incarichi ed eventuali dimissioni

L’assegnazione di tutti gli incarichi di cui al presente accordo dovrà essere effettuata, mediante

comunicazione scritta nominativa o collettiva agli interessati, indicando l’importo lordo spettante.

In caso di sopraggiunti impedimenti, il destinatario dell’incarico può presentare formale richiesta di

dimissioni al Dirigente Scolastico.

La retribuzione in questo caso verrà rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico,

tenendo conto del puntuale svolgimento dello stesso.

TITOLO QUARTO –

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Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario e delle assenze

del personale

Art. 22 – Ferie

Le ferie sono regolamentate dagli articoli 13 e 19 del CCNL vigente.

Per il personale ATA, in presenza di più richieste di ferie in un medesimo periodo si adotteranno in

ordine di priorità i seguenti criteri di accettazione della richiesta:

1) anzianità di servizio;

2) anzianità di plesso;

3) turnazione, rispetto agli anni precedenti.

Tenuto conto delle esigenze di assicurare nei periodi di sospensione delle attività didattiche una

presenza del personale ATA, con particolare riferimento al personale Assistente Amministrativo,

tale da permettere lo svolgimento del lavoro ordinariamente previsto per tale periodo, e visto che il

comma 11 dell’art. 13 prevede che debba essere assicurato al dipendente il godimento di almeno

15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio – 31 agosto, il personale ATA

presenterà al dsga entro il mese di novembre la propria richiesta di ferie per il periodo dicembre –

giugno ed entro aprile la propria richiesta di ferie per il periodo estivo. Ove le domande pervenute

non rispondessero all’esigenza del servizio, il dsga concordemente con il dirigente scolastico,

sentito il personale ATA distintamente per le categorie dei collaboratori scolastici e degli

Assistenti Amministrativi, predisporrà d’ufficio un piano di ferie, fermo restando il diritto del

dipendente ai 15 giorni consecutivi per il periodo luglio – agosto.

Art. 23 – Festività soppresse

Le festività sono regolamentate dall’articolo 14 del CCNL vigente.

Art. 24 – Permessi retribuiti e permessi brevi.

I permessi retribuiti ed i permessi brevi sono regolamentati dagli articoli 15 e 16 del CCNL vigente.

Art. 25 – vigilanza alunni

La vigilanza sugli alunni é regolamentata dalle disposizioni normative vigenti e dal Regolamento

d’Istituto.

Il servizio di pre e post scuola nella scuola primaria é a carico dell’Amministrazione Comunale.

Nella scuola dell’infanzia, per una sorveglianza breve e comunque inferiore ai 20 minuti, e per un

numero di alunni non superiori a 10 può essere utilizzato, su base volontaria, il personale collaboratore

scolastico nel periodo antecedente alle attività didattiche.

Nella scuola primaria resta a carico del personale collaboratore scolastico la vigilanza degli alunni che

arrivano in anticipo rispetto all’orario di entrata perché trasportati dal servizio scolastico.

Nel caso di ritardo occasionale della famiglia per gli alunni non autorizzati ad uscire da soli, questi

ultimi devono rimanere all’interno della scuola, sia dell’infanzia che primaria, ed affidati al custode

addetto alla sorveglianza.

Per l’incarico della sorveglianza nel periodo antecedente all’attività didattica e per l’obbligo

dell’affidamento degli allievi per eventuali ritardi dopo l’orario dell’uscita, verrà riconosciuto nel

Piano delle Attività da Incentivare un compenso forfetario ai collaboratori scolastici come

intensificazione delle prestazioni lavorative.

Art. 26 – Assegnazione dei docenti alle classi.

Il dirigente scolastico dispone l'assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali

stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti in riferimento

all'applicazione dei criteri fissati dal Consiglio

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“Come prescrive il T.U. delle leggi sulla scuola, D.L. 16 aprile 1994 n. 297” il Consiglio di Istituto

(art.10 comma 4) “indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione ad

esse dei singoli docenti”

Il dirigente scolastico in particolare, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione

educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle sezioni o classi di ciascuno dei moduli organizzativi

e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la

continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali,

assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

Nel caso in cui il dirigente fosse a conoscenza di fatti che non consigliano l’inserimento di un docente

in una data classe o sezione, può disporre una discrezionale assegnazione e può darne motivata

comunicazione al docente interessato, che potrà richiedere che sia in forma scritta.

Fatte salve queste premesse, il dirigente adotterà di regola i seguenti criteri:

per tutti gli ordini di scuola

1) garantire, ove possibile, la continuità didattica;

2) nel caso di più richieste da parte dei docenti titolari rispetto alle classi che risultano da

assegnare, terrà conto, ove non vi siano diverse motivazioni didattiche, del punteggio nella

graduatoria di istituto;

3) per i nuovi docenti “supplenti annuali”, ove non vi siano diverse motivazioni didattiche, terrà

conto del punteggio nella graduatoria provinciale;

4) per i docenti “supplenti annuali” presenti nei precedenti anni, si terrà conto della continuità

didattica, sempre che non vi siano diverse motivazioni didattiche, fermo restando il diritto del

docente di ruolo ad aspirare all’attribuzione di quel posto.

per la scuola primaria:

1) favorire, all’atto dell’assegnazione delle classi prime, su richiesta dei docenti delle classi

quinte, una opportuna turnazione nelle classi a modulo e a tempo pieno;

2) evitare, possibilmente, la frantumazione dei “team” quando questi concorrono ad una migliore

qualità dell’insegnamento;

3) Assegnare i “supplenti annuali” in classi a modulo o a tempo pieno tenendo conto di :

valorizzare le competenze e abilità dei singoli docenti e, possibilmente, assegnare a classi

diverse chi è in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento della lingua straniera;

evitare, possibilmente, le classi dove sono inseriti gli alunni portatori di handicap e gli

stranieri;

numero degli alunni nella classe

presenza di almeno 1 titolare a tempo indeterminato nel team.

Art. 27 - Numero di collaboratori scolastici da assegnare ad ogni plesso

Considerato l’organico di fatto dei collaboratori scolastici assegnati all’Istituto, valutata attentamente

la situazione dei singoli plessi, si concorda di procedere all’attribuzione del numero di collaboratori ad

ogni plesso in base ai seguenti criteri:

a) assicurare almeno 2 collaboratori per ogni plesso;

b) numero alunni per plesso;

c) presenza alunni portatori di handicap;

d) tipologia della scuola (Materna, Elementare, Media);

e) tempo scuola medio settimanale;

f) numero giorni di rientro;

g) articolazione orario settimanale con o senza sabato libero;

h) equa ripartizione del personale appartenente a categorie protette.

- Assegnazione del personale ai plessi

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In presenza di più unità di personale avente diritto ad assentarsi per l’art. 33 della L. 104/92, viene

stabilito che non potranno essere assegnati nello stesso plesso più di una unità di detto personale, per

evidenti ragioni di funzionalità del servizio, ed avrà priorità nella scelta del plesso il personale a tempo

indeterminato .

Prima di procedere all’assegnazione del personale ai plessi, il DS interpellerà il personale interessato,

valuterà le richieste e, qualora rilevi più richieste per lo stesso plesso o eccessive discordanze

effettuerà l’assegnazione avvalendosi dei seguenti criteri adottati e sottoscritti dalle parti:

a) continuità di servizio nel plesso (personale a tempo indeterminato e determinato) ;

b) anzianità di servizio (personale a tempo indeterminato);

c) ordine di punteggio nella relativa graduatoria provinciale (personale a tempo determinato)

c) idoneità e concorsi per l’accesso a profili superiori;

d) partecipazione a corsi di formazione;

e) anzianità anagrafica;

f) particolari situazioni di famiglia o personali (vedove-figli, minori-figli con H, possesso della patente,

o quanto altro rilevabile dai fascicoli personali).

L’assegnazione del personale ai plessi potrà essere modificata per motivate esigenze di servizio.

Saranno possibili eventuali spostamenti nei seguenti casi:

- compensazione volontaria fra 2 dipendenti;

- incompatibilità ambientale accertata dal dirigente scolastico.

Art. 28 –Personale ATA. Orario di lavoro

1 L’orario ordinario di lavoro è, di norma, di 36 ore settimanali svolte in 6 giorni e per 6 ore

continuative. In tutti i plessi, ad eccezione della Rodari, per i collaboratori scolastici l’orario di

norma sarà su 5gg dal lunedì al venerdì per 7,12 h giornaliere nei periodi di sospensione delle

attività didattiche (36 h sett.li) e di 7 h giornaliere (35 h sett.li) nei periodi di attività didattiche,

come stabilito dal successivo art. 29.

Stessa organizzazione oraria riguarderà il personale della segreteria che effettua il proprio servizio

su 5gg settimanali.

Sarà possibile adottare un piano annuale di flessibilità oraria che preveda un orario superiore a

quello ordinario nei periodi di attività didattica, e un recupero delle ore eccedenti nei periodi di

sospensione delle attività didattiche.

L’orario superiore a quello stabilito, occasionale o per un determinato periodo di tempo o annuale,

deve essere concordato preventivamente tra il dsga e il personale ATA e autorizzato in modo

formale. Le eventuali eccedenze d’orario, qualora non fossero formalmente autorizzate in anticipo,

non daranno luogo al recupero né ad alcuna forma di pagamento. Quelle autorizzate potranno

essere recuperate sotto forma di ore o di giornate compensative di regola nei periodi di sospensione

delle attività didattiche, e comunque in accordo con il dsga.

2 L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno scolastico.

Qualsiasi variazione di orario deve essere autorizzata dal dirigente scolastico.

Nella definizione dell’orario si tiene conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei

lavoratori.

L’orario normale deve assicurare per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche

previste dal curricolo obbligatorio e di tutte le riunioni degli OO.CC. In caso di prolungamento

delle riunioni oltre l’orario previsto, almeno 1 collaboratore scolastico dovrà garantire la chiusura

del plesso.

Il ritardo sull’orario d’ingresso non potrà avere carattere abitudinario e fino a 10 minuti potrà

essere recuperato il giorno stesso prolungando l’orario d’uscita.

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Eventuali permessi orari autorizzati non potranno essere recuperati in modo arbitrario ma , in

accordo con il DSGA, in periodi in cui l’Amministrazione verificherà particolari esigenze di

servizio.

Il servizio festivo o notturno è previsto solo in casi eccezionali (elezioni scolastiche, attività

deliberate dagli OO.CC. ecc.) e comporta, per il personale impegnato, il recupero delle ore nella

misura stabilita dalle apposite tabelle del CCNL vigente, o di giornate compensative.

Premesso che l’osservanza dell’orario di servizio sia condizione indispensabile per il buon

funzionamento della scuola, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori si precisa quanto segue:

a) la variazione dell’orario di servizio per esigenze d’Ufficio sarà comunicata, salvo urgenza, al

dipendente con almeno un giorno di preavviso;

b) il prolungamento dell’orario di servizio avverrà nei casi straordinari quando il DS lo riterrà

necessario e per i seguenti eventi ordinari:

- riunioni degli organi collegiali e di alcuni adempimenti obbligatori (riunioni con i genitori,

ricevimento genitori, incontri operatori ASL, ecc.) e in particolari casi di utilizzo dei locali

della scuola da parte di enti, associazioni, genitori;

- iniziative previste nel POF.

In ogni caso la comunicazione della variazione d’orario dovrà indicare l’ora d’inizio e termine del

servizio.

Per individuare il personale che effettuerà il prolungamento del servizio si darà priorità a coloro

che si siano dichiarati disponibili.

Qualora tale disponibilità venga a mancare, il DSGA procederà ad una turnazione seguendo

l’ordine alfabetico del cognome (da nubile nel caso di donne).

Il Personale ATA è tenuto a dichiarare, all’inizio dell’anno scolastico, la propria disponibilità a

svolgere incarichi specifici, funzioni miste, prolungamento dell’orario di servizio.

Collaboratori Scolastici

I collaboratori in servizio nei plessi di scuola Primaria e dell’ Infanzia effettuano di norma il loro

orario di lavoro su 5 giorni settimanali, mentre i collaboratori in servizio presso la Secondaria di

1°grado , su 6 giorni, essendoci attività didattica nella giornata di sabato .

Assistenti Amministrativi

Il personale assicura il ricevimento del pubblico (genitori, insegnanti, ATA) in orario mattutino dal

lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle 13,30 e il sabato dalle ore11,30 alle 13,00, e in 2 pomeriggi la

settimana, che vengono individuati nel martedì e nel mercoledì, con ricevimento dalle 15,00 alle

17,00.

Viene assicurata a tutto il personale ATA la possibilità di adottare un orario flessibile , secondo le

norme del CCNL vigente, assicurando comunque la presenza di almeno un assistente

amministrativo alle ore 7,30 per la nomina dei supplenti

Art. 29 Riduzione dell’orario a 35 ore settimanali personale ATA.

A norma dell’art. 55 del CCNL vigente, considerato che l’Istituto é strutturato con un orario di servizio

giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana, le parti concordano la riduzione di

orario a 35 ore per il personale ATA soggetto a turnazione o ad orario flessibile che comporti

oscillazioni significative dell’orario di lavoro individuale rispetto all’orario ordinario, limitatamente al

periodo di svolgimento delle attività didattiche.

In caso di assenza del titolare per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, anche al personale

supplente nominato sarà consentita la riduzione d’orario a 35 ore settimanali qualora il personale

supplito abbia diritto a tale riduzione.

Limitatamente all’anno scolastico 2012/13 sono destinatari della riduzione a 35 ore settimanali e

limitatamente al periodo dello svolgimento delle attività didattiche le assistenti amministrativi che

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assicurano una presenza continuativa, che si sono dichiarati disponibili e realmente effettueranno

oscillazioni significative dell’orario di lavoro individuale, e i collaboratori scolastici soggetti a

turnazione.

Collaboratori scolastici

Al personale, qualora lo richieda la maggiore efficacia ed efficienza del servizio, può essere richiesta

la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, come previsto dall’art. 53 del CCNL

vigente. Tale programmazione, proposta dal DSGA, può avvenire solo con il consenso specifico e

vincolante del personale coinvolto.

Il personale in servizio presso il plesso sede degli Uffici di Direzione deve garantire l’apertura dei

locali in concomitanza con tutte le riunioni programmate.

Art. 30 - Ore aggiuntive, maggiori carichi di lavoro e formazione in servizio del Personale ATA.

In quanto richieste dall’Amministrazione, le ore aggiuntive eventualmente svolte dal Personale ATA,

saranno recuperare durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Anche i carichi di lavoro maggiori svolti durante l’orario di servizio, aventi carattere eccezionale, in

caso d’incapienza del fondo potranno essere compensati con ore da recuperare durante i periodi di

sospensione delle lezioni, secondo quanto individuato in contrattazione e inserito nel Piano delle

Attività.

Ad eccezione del plesso della Rodari, dove il sabato si effettuano regolarmente le attività didattiche,

negli altri plessi viene richiesta al personale collaboratore scolastico la disponibilità a prestare servizio

un sabato al mese per garantire una maggiore igiene dei locali .

Anche in questo caso le ore svolte al sabato verranno recuperate durante i periodi di sospensione delle

lezioni, secondo un piano di recupero concordato con il DSGA.

Come previsto dall’art. 64 del CCNL il personale che partecipa a corsi di formazione organizzati

dall’Amministrazione centrale o periferica, o dall’istituzione scolastica è considerato in servizio a tutti

gli effetti.

Il personale ATA può partecipare inoltre, previa autorizzazione del capo d’Istituto, ed in relazione alle

esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di formazione organizzate da enti accreditati, nel

limite di tempo necessario alla realizzazione del processo formativo, tenendo conto anche del tempo

per raggiungere la sede dove si svolge l’attività di formazione.

Le ore di formazione a distanza (on-line), previa autorizzazione del dirigente e salvaguardando

prioritariamente il funzionamento del servizio, potranno essere svolte totalmente o in parte anche in

orario di servizio. In questo caso, le ore effettuate in orario di servizio non daranno, ovviamente, diritto

al recupero. Il dipendente potrà chiedere al dirigente di usufruire delle apparecchiature informatiche

dell’Istituto per svolgere le suddette azioni formative anche fuori dall’orario di servizio, se questo

utilizzo non comporta incompatibilità con il funzionamento dei servizi scolastici.

Art. 31 – Sostituzione docenti Scuola dell’Infanzia

Organizzazione per la sostituzione del personale assente

Tenuto presente la necessità di diminuire le spese delle supplenze, le parti concordano che la

sostituzione del docente titolare assente per periodi non superiori a 5 giorni con la nomina di un

supplente è vincolata alle seguenti condizioni:

1) l’assenza del docente titolare avviene nel turno antimeridiano e la comunicazione avviene nella

stessa giornata;

2) l’assenza del docente titolare avviene nel turno pomeridiano e il numero di bambini presenti,

divisi fra i docenti presenti, supera le 28 unità per docente, o le 25 in caso di presenza di

bambino diversamente abile;

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Le parti concordano che qualora il titolare sia preventivamente a conoscenza della sua assenza, sarà

impegnato ad informare l’ufficio con almeno 2 giorni di anticipo per dar modo di richiedere al collega

della sezione la disponibilità al cambio del turno.

Subordinatamente, per la sostituzione dei colleghi assenti fino a 5gg, si potrà ricorrere anche alla

prestazione di ore eccedenti da parte dei colleghi che si rendono disponibili, retribuite con i fondi

erogati dal MIUR.

Art. 32 – Sostituzione docenti Scuola Primaria e Utilizzazione ore di compresenza

Premesso che una quota delle ore di compresenza sono state utilizzate, con l’approvazione del

Consiglio di Istituto, per l’ampliamento dell’offerta formativa del plesso a moduli Gabbrielli

aumentando l’orario dell’organico per le prime da 27 a 28 ore; nelle due classi seconde da 27 a 30 ore

per una e per l’altra da 27 a 32 ore; per le classi terze e quarte da 27 a 30 ore e per le classi quinte da

30 a 32 ore; e per una classe quarta funzionante alla XXV Aprile da 30 a 40 ore; si concorda di

utilizzare le ore residue sia per la sostituzione dei colleghi assenti fino a 5gg e sia per la copertura delle

ore rimaste scoperte per gli alunni diversamente abili, per il potenziamento e il recupero nonchè per

garantire le uscite didattiche.

Per il plesso a tempo ex moduli “Gabbrielli” sono previste 20 ore per la sostituzione dei colleghi

assenti fino a 5gg.

Considerata la maggiore disponibilità di ore nel plesso a T.P. XXV Aprile, viene concordato di

utilizzare in quel plesso 39 ore, su 40 di orario delle lezioni, per la sostituzione dei colleghi assenti fino

a 5gg.

Per la sostituzione dei colleghi assenti fino a 5gg, ove non ci sia copertura da parte dei colleghi a

questo tenuti, si potrà ricorrere anche alla prestazione di ore eccedenti da parte dei colleghi che si

rendono disponibili.

La compresenza o la contemporaneità sono possibili tra docente curricolare e docente di sostegno.

Per il sostegno, non é possibile che in classe siano presenti contemporaneamente l’educatore e il

docente specializzato.

Non si procede a sostituzioni nel caso di saltuaria assenza di un docente che insegna in classe ove sia

presente un allievo diversamente abile in condizioni di non particolare gravità e sia presente il

contitolare docente specializzato di sostegno.

Art. 33 – Sostituzione docenti Scuola Secondaria di 1° Grado

Le parti concordano che in linea generale non si procederà alla nomina di supplenti per docenti assenti

per periodi inferiori a 15 gg. In questi casi si adotteranno le seguenti procedure secondo questo ordine:

1) entrata posticipata o uscita anticipata degli alunni, di norma per massimo un’ora giornaliera;

2) sostituzione mediante utilizzo docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti per sostituzione

colleghi assenti nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata;

3) divisione degli alunni tra le classi.

Qualora non fosse possibile “coprire” o dividere le classi per l’assenza contemporanea di più docenti

per più giorni, ovvero nel caso di palese danno all’attività didattica, si procederà a nominare il docente

supplente anche per un periodo inferiore a 15gg.

Art. 34 – Sostituzione Personale ATA

A) Assistenti Amministrativi

In caso di assenza di una unità lavorativa si procederà alla nomina di un supplente qualora il DSGA lo

riterrà opportuno per assicurare il regolare svolgimento del servizio, anche in riferimento a periodi di

particolare intensità lavorativa.

In caso di assenza di una unità lavorativa (ad eccezione delle ferie) non sostituita con supplente viene

riconosciuta, a chi svolge per intero o per congrua parte, la sostituzione delle mansioni del collega

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assente, mezz’ora giornaliera di intensificazione di prestazione lavorativa da usufruire come recupero

non retribuito, previa autorizzazione del DS, fino ad un massimo di 30 ore annue pro-capite.

In sede di assemblea del personale verranno concordati di regola i nominativi delle persone designate

alla sostituzione degli eventuali assenti, anche se poi si terrà conto della effettiva sostituzione

effettuata.

B) Collaboratori Scolastici

In caso di assenza di una unità lavorativa si procederà alla nomina di un supplente solo se il DSGA lo

riterrà indispensabile per garantire il regolare svolgimento del servizio, anche in riferimento a periodi

di particolari intensità lavorativa.

Di regola, nei plessi dove la consistenza d’organico lo consente, non si nominano supplenti fino a 3gg

di assenza.

In caso di assenza di una unità lavorativa (ad eccezione delle ferie) non sostituita con supplente viene

riconosciuta un’ora giornaliera di intensificazione di prestazione lavorativa da suddividere tra il

personale che ha svolto in quel giorno la sostituzione del collega. Il personale destinatario di questo

riconoscimento orario, fino ad un massimo complessivo di 30 ore annue pro-capite, potrà presentare

domanda di recupero senza retribuzione aggiuntiva durante i periodi di sospensione delle lezioni,

previa autorizzazione del DSGA.

Scandicci 20/04/2013

Firme: Il Dirigente Scolastico (prof. Giovanni Condorelli) __________________________

RSU Mariotti Giancarlo __________________________

Pecorini Ilaria __________________________

Moriani Gloria __________________________